Argomento ab exemplo (riferimento ai propri precedenti) |
rilevato alle parole questa Corte non ha mancato di sottolineare come al legislatore italiano sia senz'altro consentito di dettare norme, non palesemente irragionevoli e non in contrasto con gli obblighi internazionali, intese a regolare l'ingresso e la permanenza degli stranieri extracomunitari in Italia. Ed ha altresì soggiunto che è possibile, inoltre, subordinare, non irragionevolmente, l'erogazione di determinate prestazioni non inerenti a rimediare a gravi situazioni di urgenza alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata; una volta, però ha soggiunto questa Corte che il diritto a soggiornare alle condizioni predette non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini (sentenza n. 306 del 2008). Ciò che dunque assume valore dirimente, ai fini dell'odierno scrutinio, non è tanto la configurazione nominalistica dello specifico strumento previdenziale che può venire in discorso, quanto, piuttosto, il suo concreto atteggiarsi nel panorama degli istituti di previdenza, così da verificarne la relativa essenzialità agli effetti della tutela dei valori coinvolti.. |
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