N. 1 SENTENZA 14-19 GENNAIO 1987 LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA; Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, Prof. Vincenzo CAIANIELLO; ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 10 legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri) e della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 29 maggio 1980 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra INAM e Smiriglia Giuseppe ed altro iscritta al n. 721 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 325 dell'anno 1980; 2) ordinanza emessa il 19 marzo 1981 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Foresti Franco e la ditta Angst e Pfister S.p.A ed altro iscritta al n. 676 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26 dell'anno 1982; 3) ordinanza emessa il 19 ottobre 1983 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Ierardi Vittorio e S.p.A Italtel Montaggi ed altra iscritta al n. 151 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 197 dell'anno 1984; 4) ordinanza emessa il 17 gennaio 1985 dal Pretore di Latina nel procedimento civile vertente tra Bruognolo Franco e l'INAM iscritta al n. 549 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1986; Visti gli atti di costituzione di Foresti Franco, di Ierardi Vittorio, dell'INPS; Udito nell'udienza pubblica del 28 ottobre 1986 il Giudice relatore Ugo Spagnoli; Uditi l'Avv. Franco Agostini per Foresti Franco, Ierardi Vittorio e l'Avv. Vito Lipari per l'INPS; Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso ex art. 700 c.p.c., Smiraglia Giuseppe, nella sua qualità di unico genitore del minore Davide, nato contemporaneamente alla morte della madre, chiedeva al Pretore di Milano di ordinare all'I.N.A.M., in via d'urgenza, la corresponsione al ricorrente dell'indennità prevista dall'art. 15, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, in relazione al periodo di astensione obbligatoria dal lavoro di cui all'art. 4, lett. c), della stessa legge. L'adíto Pretore accoglieva la domanda ordinando all'I.N.A.M. di provvedere all'immediata erogazione della indennità. Il provvedimento veniva poi integralmente confermato a seguito del successivo procedimento di merito avendo il Pretore ritenuto applicabili, in via estensiva, le norme di cui agli artt. 4 e 15 l. n. 1204 del 1971 e 6 l. n. 903 del 1977. 1.1. - Proposto gravame avverso tale decisione, nel corso del giudizio di appello, il Tribunale di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 29, 30 e 31 Cost., dell'art. 4 legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e dell'art. 6 legge 9 dicembre 1977, n. 903 "nella parte in cui non prevedono che la tutela, mediante astensione dal lavoro, dettata per le lavoratrici madri (naturali o adottive) e per i figli delle stesse, entro i primi tre mesi di vita, non possa estendersi anche ai padri lavoratori ed ai figli degli stessi, entro lo stesso periodo, allorché venga a mancare, per morte o per qualsivoglia altro motivo, l'assistenza della madre". Premesso che il contrasto tra le norme impugnate e i principi e precetti sanciti dalle indicate norme costituzionali è evidenziato "oltre che dall'astratta comparazione delle predette disposizioni dall'ingiusta soluzione che si dovrebbe dare al caso di specie ove si dovessero ad esso applicare le risultanze cui conduce l'interpretazione letterale della normativa vigente in materia di astensione dal lavoro post partum", il giudice a quo rileva che, anzitutto, il principio di eguaglianza non apparirebbe pienamente e compiutamente realizzato "nel caso in esame né per quel che riguarda il genitore né per quel che riguarda il neonato". Ed avendo come parametro di raffronto il solo precetto espresso dall'art. 3 Cost., il Tribunale si duole del fatto che, nei riguardi del figlio, il decesso della madre immediatamente dopo il parto, opererebbe "oltre che un irrimediabile pregiudizio immediato, una altrettanto repentiva lesione del suo diritto a quell'assistenza affettiva e materiale che ha determinato il legislatore, pur nel concorso di altri preponderanti motivi, a stabilire il divieto di adibire la donna al lavoro nei tre mesi successivi al termine della gestazione". Vero è, prosegue il giudice a quo, che la ratio della norma impugnata si estende alla necessità di tutelare la salute della madre; non sarebbe dubbio però che l'art. 4 l. n. 1204 del 1971 avrebbe anche la funzione di assicurare al neonato quella protezione che la Costituzione "ha espressamente ritenuto di dover favorire promuovendo istituti idonei allo scopo e correlandone la funzione con la necessità di favorire la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi". Di qui una "seria e discriminante limitazione in seno a quella famiglia che, privata dell'apporto fondamentale della donna, appare ancor più necessitante di protezione esterna e, soprattutto per quel che rigurda il neonato, di un apporto materiale ed affettivo che solo all'interno della famiglia stessa può immediatamente e compiutamente essere garantito". Questa esigenza non potrebbe essere negata senza violare la posizione di eguaglianza del padre e del figlio di fronte alla legge, proprio nel momento in cui il padre, in mancanza dell'altro genitore, è chiamato a svolgere l'intera funzione familiare stabilita dalla legge nei confronti del figlio e mentre quest'ultimo vede accentuarsi il proprio bisogno di protezione. Poiché, poi, la necessità di eguale tutela si rifletterebbe oltre che sulle posizioni individuali in seno alla famiglia, anche su situazione, funzione e proficuo sviluppo della famiglia stessa, resterebbero violati anche gli artt. 29, 30 e 31 Cost. Ovvi sarebbero infatti, nella mancata previsione, per il padre rimasto vedovo, della facoltà di astensione dal lavoro nei primi tre mesi di vita del figlio, gli ostacoli all'adempimento dei compiti relativi alla famiglia ed alla protezione dell'infanzia, mentre, con riguardo alla tutela della maternità, quantomeno abnorme sarebbe ritenere che "la morte durante il parto, dalla donna stessa accettata come evento non impossibile, ponga termine a quelle necessità protettive che facevano capo alla donna in quanto madre ed al figlio, che di quella simbiosi è rimasto, purtroppo, unico protagonista vivente". Il contrasto con la Costituzione investirebbe anche il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi ed il loro dovere e diritto, in quanto genitori, di educare i figli anche attraverso la previsione, in caso di loro incapacità, di un proficuo intervento da parte della legge. Tale contrasto apparirebbe ancor più accentuato tenendo conto che il Costituente, col "privilegiare la famiglia in quanto società naturale fondata sul matrimonio, le ha affidato un ruolo primario ed insostituibile nell'adempimento dei compiti ad essa relativi, attribuendo alla legge ed agli istituti esterni un ruolo di supporto e di sostegno che, per quanto fondamentale, deve espletarsi in forma necessariamente subordinata e mai sostitutiva, ogni qual volta le funzioni familiari possono trovare riferimento nell'esistenza e nella capacità anche di uno soltanto dei genitori". Lo stesso legislatore ordinario - sia pure in modo incompleto e certamente non estensibile al caso di specie - sembrerebbe aver colto il contrasto con i principi costituzionali laddove ha concesso (art. 7 l. n. 903 del 1977) anche al padre, in via alternativa alla madre, la facoltà di avvalersi del periodo di assenza facoltativa dal lavoro previsto dall'art. 7 l. n. 1204 del 1971. Si sarebbe però trattato di un riconoscimento solo incompleto che, proprio per la sua posteriorità rispetto alla disposizione di cui all'art. 4 lett. c) l. n. 1204 del 1971, impedirebbe di ritenere che il legislatore del 1971 minus dixit quam voluit. L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 325 del 26 novembre 1980. Nel giudizio non è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri né vi è stata costituzione della parte privata. La discussione della questione in oggetto, già fissata per la camera di consiglio del 25 maggio 1983, è stata rinviata all'udienza odierna. 2. - Con ricorso in data 22 gennaio 1981 Foresti Franco, nella qualità di padre del minore Alberto, nato il 2 maggio 1980 dall'unione con Stano Rita, premesso che le condizioni di salute di quest'ultima erano tali da impedirle di occuparsi del figlio (in particolare, di accompagnarlo all'asilo e di riaccompagnarlo a casa), chiese al Pretore di Bologna di condannare il proprio datore di lavoro (Soc. Angst e Pfister), o in alternativa l'INPS, al pagamento della retribuzione relativa alle ore di permesso concessegli dal 1 dicembre 1980 per consentirgli di provvedere al detto minore (in particolare: per l'accompagnamento dello stesso all'asilo ed il suo riaccompagnamento a casa), fondando la propria pretesa sull'art. 10 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 e sull'art. 7 della legge 9 dicembre 1977 n. 903. In subordine, il ricorrente prospettò il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 7, 1 co., della l. n. 903 del 1977, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 30, 31, 35, 36 e 37 Cost. Nel giudizio innanzi al Pretore si costituirono la Soc. Angst e Pfister e l'INPS, che chiesero la reiezione delle pretese attrici. 2.1. - Con ordinanza emessa in data 19 marzo 1981, iscritta al n. 676 r.o. 1981, l'adìto Pretore ha sollevato questione di legittimità costituzionale "della legge 9 dicembre 1977 n. 903, ed in particolare dell'art. 7, per la supposta violazione dell'art. 3, in relazione agli articoli 29, 30, 31 e 37 della Costituzione, per non avere esteso anche al padre di un bimbo la possibilità di usufruire entro il primo anno di vita del figlio, in alternativa con la madre, del permesso previsto dall'art. 10 l. 30 dicembre 1971 n. 1204". Osserva preliminarmente il giudice rimettente che l'estensione al padre del diritto al c.d. riposo retribuito riconosciuto alla madre dall'art. 10 della l. n. 1204 del 1971, non sarebbe ricavabile, nel silenzio dell'art. 7 della l. n. 903 del 1977, in via interpretativa. Tale ultima disposizione, infatti, estende espressamente al padre lavoratore i soli benefici di cui all'art. 7 ed all'art. 15, 2 co., della l. n. 1204 del 1971, mentre tace dell'altro, della cui spettanza si contende nel giudizio principale. Una "interpretazione estensiva", di detto art. 7 della l. n. 903 del 1977, invero, sarebbe impedita dalla sua natura "estremamente particolare e delimitata"; né sarebbe praticabile la via dell'interpretazione analogica, che nel caso di specie non potrebbe far uso di tale disposizione, ma presupporrebbe una "applicazione integrativa e diretta delle norme costituzionali" che invece "potrebbe eventualmente aver luogo solo dopo la risoluzione della controversia costituzionale da demandare alla Corte costituzionale". Preclusa restando, in ragione dei motivi sopradescritti, l'estensione (in via di interpretazione) al padre del beneficio di cui all'art. 10 della l. n. 1204 del 1971, ritiene il Pretore rimettente di dover sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale nei termini suddetti. Sussisterebbe infatti, a suo giudizio, una "disparità di trattamento tra situazioni che appaiono sotto tanti aspetti uguali". Invero: "una volta che l'art. 6 (della l. n. 903 del 1977) ha concesso anche alle madri adottive o affidatarie il diritto facoltativo all'assenza dal lavoro per tre mesi, di cui all'art. 4 lett. c) l. n. 1204/1971; una volta che l'art. 7 (della l. n. 903 del 1977) ha riconosciuto anche al padre in alternativa con la madre lavoratrice - il ben rilevante diritto all'astensione dal lavoro per la durata di sei mesi, nel periodo del primo anno di vita del bambino; una volta che è consentito anche al padre di usufruire del permesso retribuito in caso di malattia del figlio; una volta che la disciplina del c.d. riposo giornaliero di due ore è stata privata del presupposto giuridico dell'allattamento diretto da parte della madre; ove si consideri come attualmente la ragione che ispira il diritto al permesso di cui all'art. 10 (della l. n. 1204 del 1971) appare essere (almeno sotto il profilo giuridico istituzionale, se non sotto quello economico) quella stessa che con la legge di parità ha fatto estendere alla madre adottiva ed al padre il diritto di poter usufruire dell'astensione dal lavoro per provvedere alle necessità del bambino entro il suo primo anno di vita"; il trattamento deteriore riservato al padre in ordine al godimento del c.d. riposo retribuito di cui all'art. 10 della l. n. 1204 del 1971, non sarebbe giustificato. Tanto, aggiunge il giudice a quo, anche in considerazione del rafforzamento che al principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. verrebbe, in casi come quello in esame, dagli artt. 29 e 30 Cost., della peculiare importanza dei compiti spettanti ai genitori nei confronti della prole, secondo quanto dispone l'art. 31 Cost.; dell'impossibilità di assicurare una effettiva protezione della donna lavoratrice (art. 37 Cost.) senza l'ampliamento della condizione di parità fra l'uomo e la donna. Nulla invece, conclude il Pretore, potrebbe valere in contrario la considerazione dell'opportunità (forse avvertita dal legislatore del 1977) di non incrementare eccessivamente il costo del lavoro ed il deficit del bilancio degli enti previdenziali in un momento di crisi economica, perché tali pur "serie ragioni... non devono far... pretermettere la sostanziale necessità per una società civile, di avere leggi con contenuti di giusto e pari trattamento rispetto a situazioni fondamentalmente uguali, o tali ritenute da una gran parte dei cittadini". 2.2. - Nel giudizio introdotto con l'ordinanza sopradescritta non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. Si sono invece costituiti il sig. Foresti Franco (avv. Agostini) e l'INPS (avv. Foà; Ricci), in data, rispettivamente, 23 ottobre 1981 e 17 giugno 1982. Il primo, fatta riserva di ulteriori deduzioni, chiede la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata. In contrario avviso va invece l'INPS, che ritiene ragionevole la differenziazione fra padre e madre operata dalla norma impugnata. Osserva, anzitutto, l'Istituto, che l'art. 10 della l. n. 1204 del 1971 avrebbe come scopo la "tutela... delle condizioni fisiche e morali della madre naturale", sì che il diritto al trattamento ivi previsto (qualificato non casualmente come "riposo") sarebbe "specificamente collegato alle condizioni post partum della donna entro l'anno di nascita del bambino", non già alla "esigenza di cura e di assistenza" di quest'ultimo. Ciò sarebbe dimostrato, del resto, oltre che dall'art. 8 della l. n. 903 del 1977 (che mutualizza l'onere derivante dai "riposi" al fine di ridurre proprio il costo del lavoro femminile), dalla stessa norma impugnata, la quale proprio sul presupposto che tale fosse la funzione della norma predetta, non ha esteso il beneficio ivi previsto alle madri adottive ovvero al padre. La mancata estensione, a sua volta, sarebbe in perfetta armonia con l'ispirazione complessiva della l. n. 903 del 1977, che ha inteso "eliminare le discriminazioni esistenti a danno della donna nel mondo del lavoro tendendo al raggiungimento di una effettiva parità di essa con l'uomo". Ispirazione, questa, non contraddetta neppure da quelle estensioni ai lavoratori padri di trattamenti in origine riservati alle sole lavoratrici madri, che sono state operate dalla stessa norma impugnata: con esse, invero, non si sarebbe inteso "estendere all'uomo... disposizioni che erano state dettate invece per la lavoratrice in quanto madre... ma piuttosto... approntare alla lavoratrice un ulteriore mezzo atto ad evitare la sua discriminazione nel mondo del lavoro". Tanto, conclude l'Istituto, in completo accordo con i dati forniti dalla realtà sociale (nella quale non si è verificata quella equivalenza dei ruoli familiari dell'uomo e della donna che erroneamente presupporrebbe il giudice a quo) e con i principi costituzionali di cui agli artt. 31 e 37 (mentre inconferente sarebbe il richiamo operato dal Pretore agli artt. 29 e 30 Cost.). 3. - Con ricorso in data 19 novembre 1981 Ierardi Vittorio, premesso che la propria moglie era deceduta per parto in data 10 luglio 1981; che in conseguenza di ciò aveva dovuto necessariamente attendere al minore nato in quella occasione; che allo scopo il proprio datore di lavoro gli aveva riconosciuto il diritto alla sola astensione facoltativa dal lavoro di cui all'art. 7 della l. n. 903 del 1977 e non già il (reclamato) diritto all'astensione obbligatoria di cui all'art. 4 della l. n. 1204 del 1971 né quello al godimento dei periodi giornalieri di riposo di cui all'art. 10 della stessa legge, chiese al Pretore di Milano di dichiarare la spettanza al ricorrente dei predetti diritti e conseguentemente di condannare l'INPS al pagamento delle indennità previste dalla legge, ed il datore di lavoro (Italtel Montaggi S.p.A.) all'anticipo degli importi relativi oltre che al pagamento delle integrazioni contrattuali. 3.1. - Con ordinanza emessa in data 19 ottobre 1983, iscritta al n. 151 r.o. 1984, l'adìto Pretore ha sollevato questione di legittimità costituzionale "in relazione agli artt. 3, 29, 30, 31 Cost., degli artt. 4 e 10 l. 30 dicembre 71 n. 1204 e degli artt. 6 e 8 della l. 9 dicembre 77 n. 903 nella parte in cui non prevedono che la astensione obbligatoria dal lavoro post partum e il godimento di riposi giornalieri concessa alle lavoratrici madri, possa estendersi anche al padre lavoratore allorché venga a mancare per morte (o altra causa) l'assistenza della madre al neonato". Osserva preliminarmente il giudice rimettente che (per motivi non dissimili da quelli evidenziati dall'ord. n. 676 del 1981 e descritti sub 2.1.) l'attribuzione (in via di interpretazione estensiva o analogica) al padre delle agevolazioni riconosciute dalle norme impugnate alla sola lavoratrice madre non sarebbe consentito, neppure nel caso - come quello di specie - di decesso della madre post partum. Preclusa restando l'estensione al padre lavoratore dei predetti trattamenti sussisterebbe per il giudice rimettente una duplice, illegittima disparità di trattamento. La prima, in danno del padre nei confronti dell'altro genitore. La seconda, in danno del neonato cui per qualsiasi causa (nella specie, la morte) venga a mancare la madre, che si vedrebbe "ingiustificatamente negata, sulla base dell'attuale normativa, l'assistenza materiale e affettiva di un genitore". Ciò, si osserva, in contrasto anzitutto con la stessa ratio della previsione dell'astensione obbligatoria post partum, la cui stessa durata (tre mesi), di gran lunga eccedente il tempo necessario alla madre per ristabilirsi dal parto dimostra che con essa non si è inteso solo tutelare la salute della madre lavoratrice, ma in particolare assicurare al neonato, "proprio nei primi tre mesi di vita il necessario legame fisico ed affettivo con la madre". Inoltre, anche con la ratio della previsione dei permessi retribuiti giornalieri, che non sarebbero legati alle esigenze dell'allattamento, ma alle necessità affettive del neonato, come dimostra l'estensione del beneficio relativo alle madri adottive o affidatarie, operata con la l. n. 903 del 1977. Sussisterebbe, infine, contrasto dell'impugnata normativa con gli artt. 29, 30 e 31 Cost., "in quanto concretamente ostacola il padre nell'adempimento dei propri compiti impedendo il positivo sviluppo della famiglia nel delicato momento in cui un coniuge, da solo, deve far fronte a tutte le esigenze". 3.2. - Nel giudizio introdotto con l'ordinanza sopra descritta si è costituito il Sig. Ierardi Vittorio (Avv. Agostini), che sollecita l'accoglimento da parte di questa Corte di un'interpretazione estensiva delle norme impugnate, la quale consenta l'attribuzione anche al padre lavoratore dei benefici ivi previsti, ed in subordine conclude per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle stesse. 4. - Con ricorso in data 12 gennaio 1981 Bruognolo Franco, premesso che la propria moglie era deceduta al momento del parto (in data 3 marzo 1979), dopo aver dato alla luce una bambina, convenuto in giudizio l'INAM, chiese al Pretore di Latina il riconoscimento del proprio diritto di astenersi dal lavoro ai sensi dell'art. 4, lett. c) della l. n. 1204 del 1971, con i benefici di cui all'art. 15 della stessa legge. Si costituiva tardivamente innanzi al Pretore (all'udienza del 22 giugno 1984) l'INPS (subentrato all'INAM) contestando le pretese attrici. 4.1. - Con ordinanza emessa in data 17 gennaio 1985, iscritta al n. 549 r.o. 1985, l'adìto Pretore ha sollevato questione di legittimità costituzionale "dell'art. 4 lett. c) l. 30 dicembre 1971 n. 1204 e dell'art. 6 l. 9 dicembre 1977 n. 903, in relazione agli artt. 3, 37, 29, 30 e 31 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che l'astensione obbligatoria dal lavoro concessa post partum alla lavoratrice madre ovvero alla lavoratrice adottiva o affidataria sia estesa anche al padre lavoratore allorché venga a mancare la madre al momento del parto". Osserva preliminarmente il giudice rimettente che una estensione della portata e del significato dell'art. 6 della l. n. 903 del 1977, ovvero dell'art. 7 della stessa legge tale da condurre a riconoscere anche al padre lavoratore il diritto di cui all'art. 4, lett. c), della l. n. 1204 del 1971, non sarebbe consentita dal tenore letterale di detta normativa. Proprio la ratio degli stessi artt. 6 della l. n. 903 del 1977, e 4 lett. c) della l. n. 1204 del 1971, che appare consistere nell'apprestamento di adeguata tutela al bambino, a prescindere dalle esigenze della madre in relazione al parto, farebbe tuttavia sorgere consistenti dubbi di legittimità costituzionale. Nel mancato riconoscimento - pur in caso di decesso della madre - anche al padre lavoratore degli stessi benefici assicurati, in ordine all'astensione dal lavoro, alle madri naturali, adottive o affidatarie vi sarebbe, infatti, anzitutto disparità di trattamento, violativa dell'art. 3 Cost.; sussisterebbe poi contrasto con l'art. 37 Cost., perché la normativa impugnata non garantirebbe la adeguata protezione del bambino preveduta da detta disposizione costituzionale; nonché, infine, lesione degli artt. 29, 30 e 31, per le stesse ragioni esposte dall'ord. n. 151 del 1984, e testualmente riportate sub 3.1. 4.2. - Nel giudizio introdotto con l'ordinanza sopradescritta si è costituito l'INPS (Avv. Lipari), che, pur affermando d'essere estraneo alla causa dalla quale l'incidente di legittimità costituzionale ha tratto origine (poiché la competenza in materia di prestazioni economiche di malattia e maternità è stata trasferita dai disciolti enti mutualistici all'Istituto con decorrenza - 1 gennaio 1980 - successiva al momento in cui si verificò l'evento - morte della moglie del ricorrente - alla base della controversia principale), "intende partecipare al presente giudizio non tanto perché direttamente interessato alla questione di principio che ne forma oggetto, quanto perché questa si è già presentata, pressoché negli stessi termini, in un giudizio originato da un caso successivo al suddetto trasferimento di competenza: quello di cui all'ordinanza del Pretore di Milano del 19 ottobre 1983, Ierardi Vittorio c. S.p.A. Italtel Montaggi e INPS. Il relativo giudizio di legittimità costituzionale è iscritto presso codesta Ecc.ma Corte nel registro ordinanze al n. 151/1984 e si ritiene che al medesimo debba essere riunito a suo tempo, per evidenti motivi di connessione, quello odierno". L'Istituto chiede a questa Corte di "decidere secondo giustizia". Da un lato, invero, lo stesso art. 6 della l. n. 903 del 1977, consentendo alle madri adottive o affidatarie di godere sia dell'assistenza obbligatoria post partum che di quella facoltativa, dimostrerebbe che, nel prevedere tali benefici, "il legislatore ha avuto di mira la tutela dell'interesse del bambino", e non già le mere esigenze fisiche della madre (naturale). Difficile pertanto, sarebbe giustificare la disparità di trattamento fra le madri adottive o affidatarie (le quali possono usufruire tanto dell'assenza obbligatoria che di quella facoltativa, con indennità pari, rispettivamente, all'80% e al 30% del salario giornaliero) ed i lavoratori padri la cui moglie sia deceduta post partum (i quali godono invece solo del secondo beneficio, e della sola indennità commisurata al 30% del salario giornaliero). Dall'altro, la eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa impugnata "comporterebbe per l'INPS nuove e maggiori spese assistenziali, di cui ci si dovrebbe preoccupare ai sensi dell'art. 81 Cost.". Considerato in diritto 1. - Le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle ordinanze di rimessione indicate in epigrafe hanno ad oggetto ora talune norme (gli artt. 4 e 10) della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 (sulla tutela delle lavoratrici madri), ora l'intera legge 9 dicembre 1977 n. 903 (sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), ora specificamente gli artt.6, 7 e 8 della stessa. Nonostante la molteplicità delle norme impugnate, le ordinanze evidenziano, pur nella diversità delle prospettazioni, problemi che si presentano, nei contenuti e nel riferimento ai principi che si affermano violati, identici o sostanzialmente analoghi, onde i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza. 2. - L'ordinanza (iscritta al n. 721 r.o.1980) emessa dal Tribunale di Milano, impugna - in riferimento agli artt. 3, 29, 30 e 31 Cost. - l'art. 4 della legge n. 1204 del 1971 e l'art.6 della legge n. 903 del 1977 nella parte in cui non prevedono che il beneficio dell'astensione dal lavoro, attribuito alle lavoratrici madri (naturali ed adottive) per i primi tre mesi successivi alla nascita dei figli ovvero al loro ingresso nella nuova famiglia, possa estendersi anche ai padri lavoratori, per lo stesso periodo, allorché venga a mancare, per morte o per qualsivoglia altro motivo, l'assistenza della madre. Le stesse norme vengono impugnate, con riferimento agli stessi parametri, dal Pretore di Milano con ordinanza iscritta al n. 151 r.o 1984; ma il giudice rimettente investe anche l'art.10 della legge n. 1204 del 1971 e l'art.8 della legge n. 903 del 1977, nella parte in cui non prevedono che il beneficio dei riposi giornalieri disposto a favore delle lavoratrici madri possa estendersi anche al padre lavoratore allorché venga a mancare per morte (o altra causa) l'assistenza della madre al neonato. L'art. 4 (limitatamente alla lett. c) della legge n. 1204 del 1971 e l'art. 6 della legge n. 903 del 1977 vengono impugnati anche dal Pretore di Latina con ordinanza iscritta al n. 549 r.o. 1985, la quale lamenta lo stesso vizio rilevato con la menzionata ord. n. 721 del 1980 emessa dal Pretore di Milano, ma aggiunge ai parametri ivi invocati anche l'art. 37 Cost. Con ordinanza iscritta al n. 626 r.o. 1981, il Pretore di Bologna solleva infine questione di costituzionalità dell'intera legge 9 dicembre 1977 n. 903 ed in particolare del suo art. 7, per la supposta violazione dell'art. 3 in relazione agli artt. 29, 30, 31 e 37 Cost., per non avere la norma impugnata esteso anche al padre lavoratore la possibilità di usufruire entro il primo anno di vita del figlio, in alternativa con la madre, dei riposi previsti dall'art.10 l. 30 dicembre 1971 n. 1204. Le prime tre ordinanze traggono origine da giudizi promossi - nei confronti del rispettivo datore di lavoro e dell'ente assicuratore da lavoratori dipendenti che, a seguito della morte della propria moglie, avvenuta in occasione del parto, avevano dovuto personalmente attendere alla cura dei figli neonati. Di qui la richiesta - giudizialmente proposta - di vedersi corrisposta l'indennità menzionata dall'art. 15, primo comma, della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 in relazione al periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dall'art. 4, lett. c), dalla stessa legge, e - nel caso del giudizio proposto innanzi al Pretore di Milano - di vedersi riconosciuto anche il diritto al riposo giornaliero di due ore concesso alle lavoratrici sino al compimento del primo anno di vita del bambino. La quarta ordinanza (n. 676 r.o. 1981) è stata emessa nel corso di un giudizio promosso da un lavoratore dipendente che chiedeva di vedersi corrisposta la retribuzione anche per le due ore di permesso giornaliero concessegli per provvedere al proprio figlio nel primo anno di vita, stante la impossibilità per la madre - invalida e immobilizzata - di prestare al minore una qualsiasi assistenza. 3. - Ciò premesso, va osservato che la legge 30 dicembre 1971 n. 1204 - della quale fanno parte due delle norme impugnate - ha dato alla tutela delle lavoratrici madri una disciplina organica, migliorando sensibilmente il trattamento previsto dalla legge 26 aprile 1950 n. 860, che pure aveva intrapreso una prima attuazione delle norme costituzionali sulla condizione della donna lavoratrice. La legge 1204 amplia in modo notevole lo spettro delle provvidenze a favore della lavoratrice, sotto il profilo dell'allargamento dei soggetti beneficiari, della salvaguardia della salute, della conservazione del posto di lavoro e dei risvolti economici collegati ai vari istituti previsti per la tutela della maternità. Con la nuova normativa si sviluppa ulteriormente la coscienza della funzione sociale della maternità, del valore dell'inserimento della donna nel lavoro, e quindi della necessità di interventi della società volti a tutelare la maternità stessa. Assieme alla tutela della salute e della condizione della madre, tuttavia, emerge con decisione proprio in quella legge (ma si pensi, nello stesso torno di tempo, anche alla prestazione assicurata dalla l. 6 dicembre 1971 n. 1044, sulla istituzione di asili nido con il concorso dello Stato) anche la considerazione degli interessi del bambino, che appare destinatario concorrente, quando non prevalente ed esclusivo, di significative previsioni nella legge stessa rinvenibili. Potrebbe anzi dirsi che, in sostanza, oggetto della protezione nella fase successiva al parto diviene, al di là dei casi di specifica ed esclusiva considerazione della salute della madre in connessione al parto stesso, il rapporto madre- bambino, visto sotto il profilo della attiva ed assidua partecipazione della prima allo sviluppo fisico e psichico del figlio. Di questo nuovo indirizzo, che amplia la gamma dei valori costituzionali perseguiti, è specifica espressione il complesso di istituti, in parte del tutto nuovi, in parte comunque sensibilmente rinnovati, che prevedono per il tempo successivo al parto una serie di diritti che consentono alla madre periodi più o meno lunghi di assenza dal lavoro, e che comprendono: a) la astensione dal lavoro per i primi tre mesi successivi al parto, che è obbligatoria - si badi - perché corrispondente al divieto di adibire la donna al lavoro nel corso dello stesso periodo (art.4 lett. c), ed è accompagnata dal diritto della donna di percepire una indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione (art. 15); b) l'assenza dal lavoro per un periodo di sei mesi - trascorso quello di astensione obbligatoria - entro il primo anno di vita del bambino (c.d. astensione facoltativa), periodo durante il quale viene conservato alla madre il posto di lavoro (art.7, comma 1) ed è corrisposta una indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione (art. 15, comma 2); c) l'astensione dal lavoro durante la malattia del bambino di età inferiore ai tre anni, dietro presentazione di un certificato medico (art.7, comma 2); d) i periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata, che possono essere goduti nel primo anno di vita del bambino, i quali sono ridotti alla metà ove la lavoratrice, invece di uscire dall'azienda, preferisca usufruire delle camere di allattamento o dell'asilo nido, che siano stati eventualmente istituiti dal datore di lavoro, nelle dipendenze dei locali di lavoro. 4. - Anche la legge 9 dicembre 1977 n. 903 sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, pur essa oggetto - nella sua interezza e più specificamente in alcune sue disposizioni - di impugnative, è a sua volta intervenuta sulla legislazione esistente, novellando una serie di disposizioni sulla base di un indirizzo unitario fondato sulla valorizzazione del principio di uguaglianza. Negli aspetti più direttamente connessi alla condizione della lavoratrice madre, la nuova normativa tende da un lato ad evitare che le disposizioni di tutela possano disincentivare l'impiego di manodopera femminile, ostacolando la donna nell'accesso al lavoro e nelle prospettive di progressione in carriera: dall'altro, a collegarsi all'istanza paritaria promossa dalla riforma del diritto di famiglia (l. 19 maggio 1975 n. 151), che si connette ad una nuova visione del ruolo dei genitori nella vita familiare, ed in particolare del modo in cui essi debbono con eguali diritti e doveri concorrere all'assistenza alla prole. La legge di parità modifica sotto più profili la normativa della l. n. 1204 del 1971 relativa alle provvidenze per la lavoratrice madre. Anzitutto, l'art. 6 estende alle lavoratrici che abbiano adottato bambini o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo i seguenti benefici: a) il diritto di avvalersi della astensione dal lavoro (prevista dall'art. 4 lett. c) della l. n. 1204 del 1971) durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria (sempreché il bambino non abbia superato i sei anni al momento della adozione o dell'affidamento); b) il diritto (di cui all'art. 7, primo comma, della stessa l. n. 1204) di assentarsi dal lavoro entro un anno dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria (sempreché il bambino non abbia superato i tre anni di età); c) il diritto (di cui al secondo comma del cit. art. 7) di assentarsi durante la malattia del bambino (sempre entro i primi tre anni di vita). In tal modo, la riforma del 1977 ha inteso garantire il positivo inserimento del bambino nella famiglia adottiva o affidataria, allo scopo operando una vera e propria parificazione del figlio adottivo al figlio naturale. L'art. 8, poi, dispone che l'indennità per i riposi di cui all'art. 10 della l. n. 1204 siano corrisposte dall'ente assicuratore e solo anticipate dal datore di lavoro (e ciò sottintende l'esistenza di un interesse sociale, generale, all'effettiva assistenza ai bambini nel loro primo anno di vita). Ma l'innovazione più importante è introdotta infine dall'art. 7 che riconosce al padre lavoratore - anche adottivo o affidatario - il diritto di assentarsi dal lavoro (astensione c.d. facoltativa) e il diritto di ottenere permessi in caso di malattia del bambino, in alternativa alla madre ovvero in esclusiva quando i figli siano affidati al solo padre. 5. - Del complesso normativo - risultante dalla l. n. 1204 del 1971 e dalla l. n. 903 del 1977 - che si è ora descritto, i giudici rimettenti hanno colto limiti, rilevato deficienze e segnalato incoerenze che sarebbero tali da cagionare lesione dei vari parametri costituzionali dagli stessi giudici invocati. Molte sono le norme di quel complesso normativo, della cui legittimità costituzionale si dubita nelle ordinanze di rimessione introduttive del presente giudizio. Va tuttavia rilevato che, pur nella pluralità dei riferimenti normativi, all'esame di questa Corte è sottoposta una questione di costituzionalità che può essere ritenuta sostanzialmente unitaria, sia perché vengono alla Corte richiesti interventi additivi di non dissimile portata, sia perché viene comunque lamentato il mancato riconoscimento al padre lavoratore, ove sia venuta meno ogni possibilità di assistenza da parte della madre, ora della facoltà di avvalersi della astensione dal lavoro nei primi tre mesi successivi alla nascita del figlio, ora della facoltà di avvalersi dei cosiddetti riposi giornalieri nel primo anno di vita dello stesso. Come già osservato in altre occasioni (sent. n. 35 del 1981), va anche qui precisato che "la Corte non potrebbe sindacare compiutamente e contemporaneamente la legittimità d'un insieme di norme e normative, là dove si tratta pur sempre di risolvere almeno in prima linea - un solo problema di legittimità costituzionale. Al contrario è compito della Corte precisare se esista e quale sia la norma tra le tante che nell'occasione sono state messe in gioco, che si presti - in ipotesi - a formare oggetto di accoglimento additivo del tipo prospettato dai giudici a quibus per colmare la denunziata mancanza di previsioni legislative". Procedendo a tale individuazione, che va compiuta sulla base della portata e della collocazione delle singole norme nel sistema costituito dalle due leggi in esame, la Corte ritiene che detta norma debba essere identificata in quella risultante dall'art. 7 della legge n. 903 del 1977. Certo, va subito escluso che essa posssa rinvenirsi nell'art. 8 della stessa l. n. 903, che si limita a determinare il soggetto obbligato alla corresponsione delle indennità previste dall'art. 10 della l. n. 1204 del 1971. Con non minor sicurezza, peraltro, deve parimenti escludersi che possa utilmente farsi riferimento agli artt. 4 e 10 della stessa l. n. 1204, ovvero all'art. 6 della l. n. 903 del 1977. I primi, infatti, si limitano a determinare quali siano i benefici da riconoscere alla madre naturale, e l'ultimo ad operare una parziale estensione degli stessi alla madre adottiva od affidataria: nessuna di dette disposizioni fa invece menzione della posizione, in ordine a quei benefici, del padre lavoratore, naturale, adottivo od affidatario che sia. È per tale ragione, dunque, che proprio l'art. 7 della l. n. 903 rappresenta l'oggetto rispetto al quale occorre valutare la necessità di eventuali interventi additivi in favore del padre lavoratore: è quella, infatti, la sede che il legislatore ha prescelto per disegnare la figura giuridica del padre lavoratore stesso, ed è pertanto quello l'oggetto normativo rispetto al quale possibili incompletezze od inadeguatezze della sua situazione giuridica nella materia in esame vanno lamentate. Individuata così, tra le varie norme impugnate quella sulla quale la Corte è tenuta a soffermare la propria attenzione, consegue la necessaria declaratoria di inammissibilità delle impugnative concernenti gli artt. 4 e 10 della legge n. 1204 del 1971 nonché degli artt. 6 e 8 della legge n. 903 del 1977. Inammissibile, è altresì la questione di legittimità costituzionale della stessa l. n. 903 del 1977 nella sua interezza, in quanto le sue disposizioni non presentano quella reciproca, intima connessione, che per costante giurisprudenza di questa Corte è necessaria perché possa validamente introdursi un giudizio incidentale di legittimità costituzionale avente ad oggetto un intero testo legislativo. 6. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 31 dicembre 1977 n. 903, per come identificata nei sovraesposti termini e contenuti, deve essere ritenuta fondata. Occorre soffermarsi innanzitutto sulla ratio della previsione dei benefici che si vorrebbero estesi, ricorrendo le già dette condizioni - al padre lavoratore. L'astensione obbligatoria, disposta dall'art. 4 lett. c) della legge n. 1204 del 1971, certamente ha il fine di tutelare la salute della donna nel periodo immediatamente susseguente al parto, onde consentirle di recuperare le energie necessarie per riprendere il lavoro. La norma, tuttavia, considera e protegge anche il rapporto che in tale periodo necessariamente si svolge tra madre e figlio, e tanto non solo per ciò che attiene ai bisogni più propriamente biologici, ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo che sono collegate allo sviluppo della personalità del bambino. La tutela della madre, in altri termini, non si fonda solo sulla condizione di donna che ha partorito, ma anche sulla funzione che essa esercita nei confronti del bambino: sì che la norma protegge i diritti di entrambi, e di entrambi tutela la personalità e la salute. Lo stesso progressivo ampliarsi del periodo di "interdizione" dal lavoro (dal primo mese dopo il parto, secondo il dettato della legge 2 luglio 1929 n. 1789, alle otto settimane di cui alla legge n. 860 del 1950, agli attuali tre mesi), dimostra come sia venuto sempre più emergendo il fine di dare una più ampia tutela ad entrambi gli interessi protetti, ognuno dei quali è poi così rilevante da giustificare di per sé solo una disciplina del rapporto di lavoro che ne assicuri il soddisfacimento. Questa natura dell'istituto della astensione obbligatoria dal lavoro nei primi tre mesi dopo il parto, questa sua aderenza ad un ampio spettro di valori e di interessi, già rilevata - anche se con contrasti - dalla giurisprudenza ordinaria antecedente alla legge n. 903 del 1977, ha trovato nell'art. 6 di quest'ultima piena conferma. Attribuendo alle lavoratrici che abbiano adottato bambini o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo la facoltà di avvalersi - nei tre mesi successivi all'ingresso nella nuova sua famiglia del bambino adottivo o affidatario - dell'astensione obbligatoria dal lavoro e del relativo trattamento economico, la legge n. 903 del 1977 ha infatti chia ramente confermato che l'istituto dell'astensione dal lavoro è considerata dal legislatore non solo un presidio della salute della madre (che infatti in casi di questo genere non viene neppure in giuoco, mancando l'elemento fondamentale dell'evento del parto), ma anche un valido mezzo per consentire lo stringersi di rapporti affettivi indispensabili per lo sviluppo della personalità del bambino sia nella famiglia naturale che anche in quella adottiva. In altri termini, lo sganciamento dell'astensione dal lavoro dal fatto materiale del parto si riverbera sulla funzione complessiva dell'istituto, che viene ormai ad incentrarsi anche (ove dell'astensione benefici la madre naturale) od esclusivamente (ove si tratti invece di madre adottiva o affidataria) su quell'interesse di peculiare pregio costituzionale che, per costante giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo le sentt. nn. 185 e da 196 a 199 del 1986), è la tutela del minore. 7. - Considerazioni in parte analoghe possono esser fatte anche per quanto riguarda l'istituto dei cosiddetti "riposi" regolati dall'art. 10 della legge n. 1204 del 1977. Anche in questo caso, non può negarsi che il legislatore abbia, in origine, ideato un beneficio strettamente collegato al fatto materiale del parto ed agli eventi allo stesso connessi: si pensi a tal proposito alla lettera dell'art. 9 della l. n. 860 del 1950, che condizionava con tutta evidenza la concessione del riposo alla necessità di soddisfare le esigenze dell'allattamento. Il nesso fra riposi e allattamento, tuttavia, è nettamente rotto dall'art. 10 della l. n. 1204 del 1971, che ormai consente i primi in modo del tutto indipendente da quest'ultimo. Ciò è dimostrato anzitutto dalla indifferenza per i ritmi dello stesso che è implicita nella possibilità di cumulo delle ore di riposo; e poi, dal fatto che pur ove esista nella azienda una camera di allattamento o un asilo nido, la donna può decidere di non usufruirne. L'eliminazione del collegamento con l'allattamento ha così modificato la natura e la finalità dell'istituto, il cui scopo è ora divenuto quello di consentire alla madre di attendere ai compiti delicati e impegnativi connessi con l'assistenza del bambino nel primo anno di vita. Ciò risulta chiaramente dalla relazione con cui la legge è stata presentata alla Camera dei deputati (nella quale si dice che la norma "si preoccupa di tutelare le esigenze del bambino là dove garantisce alla lavoratrice madre due periodi di riposo anche cumulabili, a prescindere dal fatto che la lavoratrice allatti oppure no il bambino"), ed è stata ribadita dall'art.10 del d.P.R. 25 novembre 1976 n. 1076 (Regolamento di esecuzione della l. n. 1204 del 1971) in cui si afferma che "i riposi di cui all'art.10 devono assicurare alla lavoratrice la possibilità di provvedere alla assistenza diretta del bambino". Ciò, ovviamente, non significa che si sia oggi venuta dissolvendo ogni attenzione per la condizione della donna nel periodo relativo al primo anno di vita del bambino: essa, piuttosto, ha acquistato diversa dimensione e ulteriori contenuti in relazione alle caratteristiche e al ruolo assunto dall'istituto. Non appaiono persuasivi, per contrastare questa analisi e per ricondurre la ratio della agevolazione alle condizioni post partum della donna, gli argomenti esposti dalla difesa dell'INPS. Non ha infatti pregio il rilievo che si vorrebbe dare al termine "riposo", che appare invece evidentemente ereditato da quella che era stata l'originaria funzione dell'istituto, né conta il fatto che le indennità giornaliere siano state "fiscalizzate" per evitare ripercussioni negative sulla occupazione femminile - dato che è pur sempre la donna ad avvalersi del così detto riposo anche se soprattutto in funzione delle esigenze e degli interessi del bambino - né infine la considerazione che gli interessi del minore sarebbero salvaguardati da altri istituti - in primis della astensione facoltativa - perché l'istituto del riposo è semmai addirittura complementare a quello dell'astensione facoltativa, in quanto consente alla madre di valutare se le esigenze della prole richiedano una completa sospensione del rapporto di lavoro, ovvero la semplice, periodica (giornaliera) interruzione dello stesso. 8. - Questo, dunque, è il tessuto normativo nel quale si innesta l'art. 7 della legge 31 dicembre 1977 n. 903 che ha, come già ricordato, riconosciuto al lavoratore padre la possibilità di usufruire - in alternativa alla madre o quando il figlio fosse a lui solo affidato - della astensione facoltativa dal lavoro per la durata di sei mesi nel primo anno di vita del bambino. Questa norma è il risultato - come afferma la relazione al disegno di legge governativo presentato dal Ministro del lavoro pro-tempore "dell'orientamento sempre più diffuso secondo il quale i compiti della donna e dell'uomo non vanno ripartiti secondo ruoli distinti e separati, ma devono invece integrarsi reciprocamente tanto nella famiglia quanto nelle attività extra familiari". Vi si avverte, dunque, il riflesso dell'affermazione del principio paritario avvenuta con la riforma del diritto di famiglia (ribadito anche da questa Corte: v. sent. n. 73 del 1985) e dell'indirizzo diretto a modificare la funzione dell'uomo e della donna nella famiglia, anche al fine di consentire un diverso equilibrio tra la funzione di madre di quest'ultima ed il suo lavoro extra-domestico. Si afferma così l'esigenza di una partecipazione di entrambi i genitori alla cura ed all'educazione della prole: non viene certo meno la funzione essenziale della madre nei rapporti con il bambino, ma si riconosce semmai, con notevole chiarezza, che anche il padre è idoneo a prestare assistenza materiale e supporto affettivo al minore: sulla scorta, del resto, delle norme del diritto di famiglia che hanno conferito ad entrambi i genitori compiti di mantenimento, educazione ed istruzione dei figli (art. 143 cod. civ.), la pari potestà sugli stessi (art. 316 cod. civ.), e la titolarità esclusiva di detta potestà di ciascun genitore, in caso di assenza, incapacità od ulteriore impedimento dell'altro (art. 317 cod. civ.). Proprio in ragione di tale presupposto, il legislatore ha esteso anche al padre lavoratore alcuni dei benefici già riconosciuti alla madre dalla l. n. 1204 del 1971. Gli altri (l'astensione obbligatoria ed i riposi), invece, sono rimasti riservati alla madre. È verosimile, in proposito, che il legislatore abbia ritenuto che i due istituti, pur in diversa misura, fossero finalizzati e alla garanzia degli interessi della prole e alla tutela della salute della madre naturale. Tale presumibile ratio dell'esclusione (già in sé piuttosto debole nel caso dei riposi giornalieri, che lo stesso legislatore - come si è già detto - sgancia in larga misura dalle condizioni personali della donna) non vale più, tuttavia, quando - come nei casi oggetto dei giudizi nei quali questo della Corte è incidente - l'assistenza della madre sia resa impossibile a seguito della morte o del grave impedimento fisico della stessa. In casi di tal genere, il solo interesse che gli istituti di cui agli artt. 4 e 10 della l. n. 1204 del 1971 possono e debbono mirare a tutelare è quello del minore, ed è rispetto a questo interesse-guida che andrebbe disegnato il loro funzionamento. È proprio quell'interesse, invece, che non viene tenuto in adeguata considerazione dal legislatore nel momento in cui questi esclude l'estensione anche al padre dei benefici goduti dalla madre lavoratrice in funzione di garanzia di un'adeguata assistenza al minore. Posto infatti che, come si è visto, la astensione dal lavoro nei primi tre mesi e il diritto al riposo nel primo anno di vita, riconosciuti dalla legge 1204 a favore della madre, tutelano, in concorrenza con la salute di questa, anche il bisogno del bambino di una più intensa presenza della madre per la necessaria assistenza, non vi è ragione di negare al padre - che proprio in funzione di tale assistenza può avvalersi della stessa astensione facoltativa il diritto di avvalersi altresì, in caso di mancanza o grave malattia della madre, della astensione c.d. obbligatoria nei primi tre mesi, e dei riposi giornalieri nel primo anno di vita del bambino. L'attuale dettato normativo, la cui chiara lettera non lascia dubbi (sì che non potrebbe essere interpretato - come vorrebbe una delle parti private - in modo estensivo) sulla esclusione proprio di tale essenziale facoltà, si pone invero in contrasto con numerosi parametri costituzionali. Leso resta l'art. 3 Cost. Da un lato, illegittimamente si discriminano i minori rimasti privi dell'assistenza della madre, rispetto a tutti gli altri: solo ai primi, infatti, è impedito di godere pienamente, nel delicato primo periodo di vita, dell'assistenza almeno dell'unico genitore che è in grado di prestarla. Dall'altro, pur se limitatamente alla c.d. astensione obbligatoria dal lavoro, illegittimamente si discriminano i padri lavoratori rispetto alle madri adottive od affidatarie, in assenza - come si è visto - di una ragione giustificativa particolare che possa porsi a sostegno di tale diverso trattamento. Né può dimenticarsi, infine, per quanto in particolare riguarda i c.d. riposi, che quantomeno incoerente appare l'esclusione della facoltà del padre lavoratore di goderne, una volta che allo stesso sia stato riconosciuto il diritto all'astensione facoltativa, la cui ratio, almeno in buona parte, coincide con quella dei riposi medesimi. Ma lesi, soprattutto, restano gli artt. 29, primo comma, 30, primo comma, 31 e 37, primo comma, Cost., perché la vigente normativa arreca grave pregiudizio sia al valore della protezione della famiglia che a quello - centrale e preminente - della tutela del minore. Il mancato riconoscimento, al padre lavoratore, dei benefici che, divenuta impossibile l'assistenza della madre, sono condizione e presupposto essenziale di un adeguato sostegno per il minore, impedisce invero lo stringersi dei saldi rapporti familiari che sono voluti dall'art. 29, primo comma, ostacola l'assolvimento dei compiti di assistenza alla prole che sono affidati alla pari responsabilità dei genitori dall'art. 30, primo comma; si pone in stridente contrasto con gli obblighi di agevolare l'assolvimento di tali compiti e di protezione che sono imposti al pubblico potere dall'art. 31, primo e secondo comma; disconosce la "speciale adeguata protezione" del minore che è invece a chiare lettere proclamata dall'art. 37, primo comma. È, in altri termini, proprio il complesso dei preminenti valori costituzionali che reggono la materia, ad essere lesi dalla norma de qua, che non tiene in adeguata considerazione le esigenze della famiglia nella sua interezza, ed in particolare quelle del soggetto che - in seno ad essa - è bisognoso della maggior tutela e della più accorta protezione: il minore. L'art. 7 della l. n. 903 del 1977 deve perciò essere ritenuto costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non ha previsto la possibilità per il padre lavoratore di avvalersi del diritto ai riposi di cui all'art. 10 della legge 9 dicembre 1971 n. 1204 e del diritto di astenersi dal lavoro di cui agli artt. 4 lett. c) della legge predetta e 6 della legge 31 dicembre 1977 n. 903, ove tali diritti non possano essere esercitati dalla madre ricorrendo le situazioni di fatto delle quali era causa nei giudizi principali: sta a dire, il decesso o la grave infermità della lavoratrice madre, con conseguente impossibilità di accudire alla prole. La Corte non può invece prendere in considerazione - in aggiunta ai casi predetti - impedimenti dovuti "ad altre cause", non meglio definite, e evocati da alcune ordinanze, e comunque non sono emerse che in via di mera ipotesi nei giudizi principali. per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi in epigrafe, dichiara: a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977 n. 903 nella parte in cui non prevede che il diritto all'astensione dal lavoro e il diritto al godimento dei riposi giornalieri, riconosciuti alla sola madre lavoratrice, rispettivamente dagli artt. 6, legge 9 dicembre 1977 n. 903, 4 lett. c) e 10 della legge 31 dicembre 1971 n. 1204 siano riconosciuti anche al padre lavoratore ove l'assistenza della madre al minore sia divenuta impossibile per decesso o grave infermità; b) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 10 delle leggi 30 dicembre 1971 n. 1204, e degli artt. 6 e 8 della legge 9 dicembre 1977 n. 903, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 29, 30 e 31 Cost. dal Tribunale di Milano con ordinanza emessa il 29 maggio 1980 (iscritta al n. 721 r.o. 1980), dal Pretore di Milano, con ordinanza emessa il 19 ottobre 1983 (iscritta al n. 151 r.o. 1984) e anche in riferimento all'art. 37 Cost. dal Pretore di Latina, con ordinanza emessa il 17 gennaio 1985 (iscritta al n. 549 r.o. 1985); c) inammissibile la questione di legittimità costituzionale della intera legge 7 dicembre 1977 n. 903 sollevata in riferimento agli artt. 29, 30, 31 e 37 Cost. dal Pretore di Bologna con ordinanza emessa il 19 marzo 1981 (iscritta al n. 676 r.o. 1981). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1987. Il Presidente: LA PERGOLA Il redattore: SPAGNOLI Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1987. Il direttore della cancelleria: VITALE