N. 113 SENTENZA 9-16 APRILE 1998 LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI; ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 26 (Norme relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge, anche esso dipendente dello Stato, sia chiamato a prestare servizio all'estero) promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio 1997 dal tribunale amministrativo regionale dell'Umbria sul ricorso proposto da Panzarola Giuliana contro il comune di Corciano, iscritta al n. 276 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1997. Udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1998 il giudice relatore Fernanda Contri. Ritenuto in fatto 1. - Nel corso di un giudizio amministrativo promosso da Giuliana Panzarola contro il comune di Corciano, il tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, con ordinanza emessa il 26 febbraio 1997, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 31 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 26 (Norme relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge, anche esso dipendente dello Stato, sia chiamato a prestare servizio all'estero), nella parte in cui non contempla, tra i destinatari dei relativi benefici, anche i dipendenti degli enti locali. La ricorrente nel giudizio amministrativo a quo - dipendente di ruolo del comune di Corciano con la qualifica di esecutore bidella-cuoca (quarta qualifica) presso l'asilo nido di Chiugiana - impugnava, davanti al tribunale amministrativo regionale rimettente, il provvedimento del segretario generale del predetto comune, con il quale veniva rigettata la domanda, dalla stessa presentata, di usufruire dei benefici di cui all'art. 1 della legge n. 26 del 1980. In particolare, la ricorrente lamentava l'illegittimità del diniego del suo collocamento in aspettativa per ricongiungimento col proprio coniuge, che presta servizio all'estero in qualità di dipendente dello Stato italiano, motivato per relationem attraverso il rinvio al parere del Dipartimento della funzione pubblica espresso in data 11 dicembre 1995, nel quale si afferma che la legge invocata dalla dipendente non può trovare applicazione in suo favore, in quanto circoscritta ai soli dipendenti statali i cui rispettivi coniugi, anch'essi dipendenti statali, siano chiamati a prestare servizio all'estero. Il collegio rimettente ritiene, aderendo a tale parere, la disposizione impugnata non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. Il tribunale amministrativo regionale - in considerazione della ratio che ispira la legge n. 26 del 1980, da ravvisarsi nell'esigenza di mantenere unito il nucleo familiare - ritiene altresì non manifestamente infondata, oltre che rilevante, la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla ricorrente, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 31 della Costituzione, dell'art. 1 della legge n. 26 del 1980, nella parte in cui irragionevolmente non contempla, tra i destinatari dei benefici ivi previsti, anche i dipendenti degli enti locali (aggiungendo che, al di fuori del giudizio a quo la questione appare fondata per tutti i dipendenti del settore pubblico non ricompresi nell'ambito di applicazione della disciplina denunciata). 2. - Nel giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite le parti del procedimento a quo né ha spiegato intervento l'Avvocatura generale dello Stato. Considerato in diritto 1. - Il tribunale amministrativo regionale dell'Umbria dubita, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 31 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 26 (Norme relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge, anche esso dipendente dello Stato, sia chiamato a prestare servizio all'estero), nella parte in cui non contempla - tra i titolari del diritto al collocamento in aspettativa per ricongiungimento con il coniuge dipendente statale in servizio all'estero - anche i dipendenti degli enti locali. Il contrasto con i menzionati parametri costituzionali si profila - ad avviso del collegio rimettente - giacché la disposizione impugnata produrrebbe una ingiustificata disparità di trattamento in danno dei dipendenti degli enti locali, contraddicendo alla sua stessa ratio individuabile nella finalità di salvaguardare l'unità e l'integrità del nucleo familiare. 2. - La questione non è fondata. Dai lavori preparatori (Atti parlamentari, Senato della Repubblica, VIII Legislatura, disegno di legge n. 364) risulta, da un lato, che la legge n. 26 del 1980 trae origine da esigenze manifestatesi in talune amministrazioni dello Stato (inizialmente, all'interno di quella dipendente dal Ministero degli affari esteri, e poi in seno ad altre, specialmente le amministrazioni della pubblica istruzione e della difesa), "con il notevole incremento di donne che hanno intrapreso carriere statali e con il conseguente aumento di matrimoni fra dipendenti dello Stato"; dall'altro, che si tratta di un ampliamento dell'aspettativa per motivi di famiglia di cui all'art. 69 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato). Nel corso della discussione in assemblea al Senato (Atti parlamentari, Senato della Repubblica, VIII Legislatura, Resoconto stenografico della seduta antimeridiana del 6 dicembre 1979, p. 2851 s.), ed in seno alla Prima commissione della Camera (Atti parlamentari, Camera dei deputati, VIII Legislatura, Prima commissione, seduta del 23 gennaio 1980, p. 68 s.), si è sottolineata l'esigenza di tutelare l'unità della famiglia anche nel caso in cui il coniuge non sia dipendente statale, ed in particolare nel caso in cui si tratti di dipendente privato. Tali auspici non si sono tuttavia tradotti in un ampliamento dell'a'mbito di applicabilità della legge in discussione, cosicché l'estensione dei benefici da essa previsti è rimasta affidata a futuri provvedimenti legislativi. Anche in considerazione del tenore di alcune disposizioni della legge n. 26 del 1980, la disciplina di cui il collegio rimettente chiede l'estensione appare preordinata in modo inequivoco ad introdurre una nuova ipotesi di aspettativa senza assegni - revocabile in qualunque momento per ragioni di servizio - nell'a'mbito dell'impiego statale. In particolare, l'impugnato art. 1 prevede che il dipendente possa chiedere il collocamento in aspettativa, "qualora l'amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge, o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione", delineando in tal modo una duplice condizione non realizzabile per i dipendenti degli enti locali. Lo stesso meccanismo di cui all'art. 4 sembra presupporre piante organiche di una certa consistenza numerica, laddove prevede che, qualora l'aspettativa si protragga oltre un anno, l'amministrazione ha facoltà di utilizzare il posto corrispondente ai fini delle assunzioni e, in tal caso, l'impiegato che cessa dall'aspettativa "occupa - ove non vi siano vacanze disponibili - un posto in soprannumero da riassorbirsi al verificarsi della prima vacanza". Successivamente, la legge 25 giugno 1985, n. 333 (Estensione dei benefici di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 26, ai dipendenti statali il cui coniuge presti servizio all'estero per conto di soggetti non statali), articolo unico, ha stabilito che "il dipendente statale, il cui coniuge presti servizio all'estero per conto di soggetti non statali, può chiedere il collocamento in aspettativa a norma della legge 11 febbraio 1980, n. 26". Tale estensione dei benefici originariamente previsti dalla legge denunciata conferma la scelta del legislatore di riferire alle sole amministrazioni statali l'istituto del collocamento in aspettativa per ricongiungimento con il coniuge in servizio all'estero, beneficio peraltro configurato nei termini condizionali ed ipotetici di cui all'art. 1, e suscettibile di essere revocato "in qualunque momento" per ragioni di servizio (oltre che in difetto di effettiva permanenza all'estero del dipendente in aspettativa). La scelta del legislatore di limitare all'a'mbito dell'impiego statale l'operatività di questo istituto - volto a tutelare l'unità e l'integrità del nucleo familiare - muove da una non irragionevole valutazione discrezionale delle differenti esigenze organizzative delle varie amministrazioni pubbliche e, nonostante la possibilità di una diversa e più estesa disciplina dei benefici di cui si tratta, non si pone in contrasto con gli invocati parametri costituzionali in materia di tutela della famiglia. Tanto più che l'esigenza di salvaguardare l'unità del nucleo familiare, anche nelle ipotesi non contemplate dall'art. 1 della legge n. 26 del 1980 può trovare un riconoscimento - sebbene si tratti di strumenti non pienamente fungibili, quanto al grado di tutela, con l'istituto disciplinato dalla disposizione impugnata - attraverso il ricorso ad altri benefici ed ipotesi di aspettativa, previsti dalla legge, dai contratti collettivi, ovvero da norme di generale applicazione nell'a'mbito del pubblico impiego. per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 26 (Norme relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge, anche esso dipendente dello Stato, sia chiamato a prestare servizio all'estero), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 31 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale dell'Umbria con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Contri Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998. Il direttore della cancelleria: Di Paola