Basi dello Statuto fondamentale
degli Stati del Re di Sardegna (1848)

 

 

Carlo Alberto Per la grazia di Dio Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme ECC. ECC. ECC.

 

I popoli che per volere della Divina Provvidenza governiamo da 17 anni con amore di Padre, hanno sempre compreso il Nostro affetto, siccome Noi cercammo di comprendere i loro bisogni; e fu sempre intendimento Nostro che il Principe e la Nazione fossero coi più stretti vincoli uniti pel bene della patria.

Di questa unione ognor più salda avemmo prove ben consolanti nei sensi, con cui i Sudditi Nostri accolsero le recenti Riforme, che il desiderio della loro felicità Ci aveva consigliate per migliorare i diversi rami di amministrazione, ed iniziarli alla discussione dei pubblici affari.

Ora poi che i tempi sono disposti a cose maggiori, ed in mezzo alle mutazioni seguite in Italia, noi dubitiamo di dar loro la prova la più solenne che per Noi si possa della fede che conserviamo nella loro devozione e nel lor senno.

Preparate nella calma si maturano nei Nostri Consigli le politiche istituzioni, che saranno il complemento delle Riforme da Noi fatte, e varranno a consolidarne il benefizio in modo consentaneo alle condizioni del paese.

Ma fin d'ora Ci è grato il dichiarare, siccome col parere dei Nostri Ministri, e dei principali Consiglieri della nostra Corona, abbiamo risoluto e determinato di addottare le seguenti basi di uno Statuto fondamentale per istabilire nei Nostri Stati un compiuto sistema di governo rappresentativo.

Art. 1. La Religione Cattolica, Apostolica, e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.

2. La persona del Re è sacra e inviolabile. I suoi Ministri sono risponsabili.

3. Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo Supremo dello Stato. Egli comanda tutte le forze di terra e di mare: Dichiara la guerra: fa i trattati di pace, d'alleanza e di commercio: nomina a tutti gli impieghi e dà tutti gli ordini necessarii per l'esecuzione delle leggi, senza sospenderne o dispensarne l'osservanza.

4. Il Re solo sanziona le leggi, e le promulga.

5. Ogni giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo nome. Egli può far grazia e commutare le pene.

6. Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere.

7. La prima sarà composta da Membri nominati a vita dal Re: la seconda sarà elettiva sulla base del censo da determinarsi.

8. La proposizione delle Leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle Camere. Però ogni legge d'imposizione de' tributi sarà presentata prima alla Camera elettiva.

9. Il Re convoca ogni anno le due Camere: ne proroga le sessioni, e può disciogliere la elettiva: ma in questo caso ne convoca un'altra nel termine di quattro mesi.

10. Nessun tributo può essere imposto o riscosso, se non sarà consentito dalle Camere e sanzionato dal Re.

11. La stampa sarà libera, ma soggetta a leggi repressive.

12. La libertà individuale sarà guarentita.

13. I Giudici meno quelli di Mandamento saranno inamovibili dopo che avranno esercitate le loro funzioni per uno spazio di tempo da determinarsi.

14. Ci riserviamo di stabilire una milizia comunale imposta di persone che paghino un censo da fissare.

Essa verrà posta sotto gli ordini delle Autorità amministrative, e la dipendenza del Ministro dell'Interno.

Il Re potrà sospenderla o discioglierla nei luoghi dove crederà opportuno.

Lo statuto fondamentale, che d'ordine Nostro vien preparato in conformità di queste basi sarà messo in vigore in seguito all'attivazione del nuovo ordinamento delle amministrazioni comunali.

Mentre così provvediamo alle più alte emergenze dell'ordine politico, non vogliamo più oltre differire di compiere un desiderio, che da lungo tempo nutriamo, con ridurre il prezzo del sale a 30 centesimi il chilogramma fin dal primo luglio prossimo venturo, a beneficio principalmente delle classi più povere, persuasi di trovare nelle più agiate quel compenso di pubblica entrata, che i bisogni dello Stato richiedono.

Protegga Iddio l'era novella che si apre pei Nostri Popoli; ed intanto ch'essi possano far uso delle maggiori libertà acquistate, di cui sono e saranno degni, aspettiamo da loro la rigorosa osservanza delle leggi vigenti, e la imperturbata quiete tanto necessaria ad ultimare l'opera dell'ordinamento interno dello Stato.

Dato in Torino, addì 8 febbraio 1848.

CARLO ALBERTO.



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