ATTO FEDERALE

7 agosto 1815

 

 

In nome dell'Onnipossente

Art. 1 – I ventidue cantoni sovrani della Svizzera, cioè: Zurigo, Berna, Lucerna, Uri, Schwitz, Unterwalden, Glarona, Zugo, Friborgo, Soletta, Basilea, Sciaffusa, Appenzello interiore ed esteriore, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Ticino, Vaud, Valese, Neuchàtel e Ginevra, si riuniscono col presente patto federale, pel mantenimento della loro libertà e della loro indipendenza, contro ogni assalto da parte dello straniero, come pure per la conservazione dell'ordine e della tranquillità nell'interno. Eglino si guarentiscono reciprocamente le loro costituzioni, quali verranno stabilite dall'autorità suprema di ciascun cantone, conformemente ai principii del patto federale. Eglino si guarentiscono puranco reciprocamente il loro territorio.

Art. 2 – Per assicurare l'effetto di questa guarentigia e per sostenere efficacemente la neutralità della Svizzera, un contingente di truppe sarà formato degli nomini abili al servizio militare, in ciascun cantone, nella proporzione di due soldati su cento anime. Queste truppe saranno fornite dai cantoni come segue: Zurigo, 3858 uomini: Berna, 4584: Lucerna, 1734: Uri, 236: Schwitz, 602: Unterwalden, 382: Glarona, 482: Zugo, 250: Friborgo, 1240: Soletta, 904: Basilea, 818: Sciaffusa, 446: Appenzello, 972: San Gallo, 2630: Grigioni, 2000: Argovia, 2410: Turgovia, 1670: Ticino, 1804: Vaud, 2964: Valese, 1280: Neuchàtel, 1000: Ginevra, 600: totale, 32886 uomini.

Questa scala è adottata provvisoriamente: se ne farà revisione alla prima dieta ordinaria, pigliando per base la massima di proporzione qui sopra indicata.

Art. 3 – I contingenti in danaro per le spese di guerra ed altre spese generali della Confederazione, saranno pagati dai cantoni nella proporzione seguente: Zurigo, 77,153 lire: Berna, 91.695: Lucerna, 26,016: Uri, 1,18.4: Schwitz, 3,012: Unterwalden 1,907: Glarona 4,823: Zugo, 2,497: Friborgo, 18,591: Soletta, 18,097: Basilea, 20,450: Sciaffusa, 9.327: Appenzello, 9728: San Gallo, 39,551: Grigioni, 12,000; Argovia, 52,212: Turgovia, 25,052: Ticino, 18,039: Vaud, 59,273: Valese, 9,600: Neuchàtel, 25,000: Ginevra, 15,000: totale, 540,000 lire.

Questa scala di proporzione dovrà egualmente essere riveduta e corretta dalla prossima dieta ordinaria, che avrà riguardo, per quanto è possibile, ai richiami fatti da qualche cantone. Una revisione consimile avrà luogo in seguito ogni vent'anni, non che pei contingenti di truppe.

Onde sovvenire alle spese di guerra, sarà inoltre stabilita una cassa militare, i cui fondi debbono ascendere fino al doppio del contingente di danaro.

Questa cassa debb'essere esclusivamente adoperata a pagare spese di guerra, quando la Confederazione fa una leva di truppe: venendo il caso, la metà delle spese sarà pagata col mezzo della percezione d'un contingente di danaro, secondo la scala di proporzione: l'altra metà sarà presa nella cassa di guerra.

Art. 4 – Ciascun cantone, minacciato al di fuori o dentro, ha il diritto di avvertire i suoi co-stati di tenersi pronti a prestargli l'assistenza federale. Venendo a scoppiare torbidi nell'interno di un cantone, il governo può chiamare altri cantoni in suo soccorso, avendo cura tuttavolta d`informarne tosto il cantone direttore. Se il pericolo continua, la dieta, sulla domanda del governo, piglierà le opportune misure.

Nel caso di un pericolo improvviso proveniente dal di fuori, il cantone minacciato può richiedere il soccorso di altri cantoni: ma egli ne darà immediatamente avviso al cantone direttore. A questo s'appartiene di convocare la dieta, la quale dà allora tutte le disposizioni volute dalla sicurezza della Svizzera.

Il cantone o i cantoni richiesti hanno l'obbligo di prestar soccorso al cantone richiedente.

Nel caso di estremo pericolo, le spese sono sostenute dalla Confederazione. Esse sono a carico del cantone richiedente, se non si tratti che di reprimere torbali interni, a meno che, in circostanze particolari, non venga stabilito altramente dalla dieta.

Art. 5 – Tutte le pretese e conte-stazioni che si elevassero fra i cantoni intorno ad oggetti non compresi nella guarentigia del patto d'unione, soggiaceranno al diritto federale: il modo di procedere e la forma di diritto pigliano norma da ciò che segue:

Ciascuna delle parti sceglie fra i magistrali d'altri cantoni due arbitri, o se ne vanno d'accordo, un arbitro solo.

Se la vertenza esiste fra più di due cantoni, ciascuna parte sceglierà il numero di arbitri determinato.

Questi arbitri riuniti cercano di sciogliere la vertenza all'amichevole e per via di conciliazione.

Se non vi riescono, sceglieranno un sovrarbito tra i magistrati di un cantone imparziale, da cui non si fosse già preso uno degli arbitri.

Se gli arbitri non possono assolutamente intendersi sulla scelta d'un sovrarbitro ed uno dei cantoni venga a lagnarsene, il sovrarbitro è nominato dalla dieta: in questo caso però, i cantoni in litigio non hanno diritto di votare. Il sovrarbitro e gli arbitri provansi ancora a terminare la vertenza, ovvero, quando le parti si rimettano a loro, decidono per compromesso.

Nessuno dei succennati casi avvenendo, pronunziano definitivamente sulla quistione secondo il diritto

Non può essere fatto appello da questa sentenza, e la dieta, in caso di bisogno la fa eseguire.

La quistione delle spese, cioè l'onorario degli arbitri e del sovrarbitro, debbe essere decisa nel tempo stesso che la quistione principale.

Gli arbitri e i sovrarbitri, nominati nelle disposizioni suddescritte, saranno sciolti dal governo, per ciò che riguarda la vertenza da terminare, dal giuramento ch' eglino prestarono al loro cantone.

Nelle vertenze qualisiano che si elevassero fra i cantoni, questi si asterranno da qualunque via di fatto, e a più forte ragione dall'uso delle armi, conformandosi in tutto alla sentenza pronunziata.

Art. 6 – I cantoni non possono formare fra loro alleanze nocevoli al patto federale nè ai diritti degli altri cantoni.

Art. 7 – La Confederazione consacra il principio che. siccome dopo la ricognizione dei ventidue cantoni non esistono più nella Svizzera paesi soggetti, così il godimento dei diritti politici non può mai in un cantone essere un privilegio esclusivo d'una classe di cittadini.

Art. 8 – La dieta dirige, a norma delle disposizioni del patto federale, gli affari generali della Confederazione. Ella è composta dei deputati dei ventidue cantoni, i quali votano dietro le instruzioni dei loro governi. Ciascun cantone ha un voto. Ella si raduna nel capo-luogo del Cantone direttore in sessione ordinaria, ogni anno, quando il direttorio la convoca, o sulla domanda di cinque cantoni.

Il borgomastro in carica nel cantone direttore la presiede.

La dieta dichiara la guerra e conchiude la pace. Ella sola stringe le alleanze colle potenze estere: ma per queste importanti decisioni, sono necessari i tre quarti dei voti. In qualunque altro caso di pertinenza della dieta pel patto federale, la maggioranza assoluta basta.

I trattati di commercio sono conchiusi dalla dieta.

I cantoni possono trattare separatamente con governi stranieri per mezzo di capitolazioni militari, come pure per oggetti economici e di polizia: ma queste convenzioni non debbono offendere in nulla nè il patto federale nè i diritti costituzionali degli altri cantoni. A quest'uopo, esse saranno recate a cognizione della dieta.

Gli inviati diplomatici della Confederazione, quando tali missioni siano credute necessarie, sono nominati e rivocati dalla dieta.

La dieta prende tutte le misure necessarie per la sicurezza interna ed esterna della Svizzera. Ella provvede all'organizzazione delle truppe del contingente, le chiama in attività, determina il loro impiego, nomina il generale, lo stato maggiore generale e i colonnelli della Confederazione: ordina, d'accordo coi governi cantonali, l'inspezione necessaria sulla formazione, sull'armamento e sull'equipaggio del contingente militare.

Art. 9 – In circostanze straordinarie, la dieta, quando non rimane in permanenza, può delegare poteri speciali al cantone direttore. Ella può egualmente, in cose d'alta importanza, aggiungere all'autorità specialmente incaricata della gestione degli affari federali, rappresentanti della Confederazione: nell'uno e nell'altro caso, due terzi dei voti sono necessarii.

I rappresentanti federali vengono nominati dai cantoni, i quali alternansi fra loro per questa nomina nelle sei classi seguenti:

I due cantoni direttori che non sono in carica nominano a volta a volta il primo rappresentante:

Uri, Schvitz, Unterwalden, il secondo:

Glarona, Zugo, Appenzello, Sciaffusa, il terzo:

Friborgo, Basilea, Soletta, Valese, il quarto:

Grigioni, San Gallo, Argovia, Neuthàtel, il quinto:

Vaud, Turgovia, Ticino, Ginevra, il sesto.

La dieta dà ai rappresentanti della Confederazione le instruzioni necessarie e determina la durata delle loro funzioni. In tutti i casi, queste debbono terminare ad una nuova riunione della dieta. I rappresentanti sono compensati dalla cassa centrale.

Art. 10 – Quando la dieta non è riunita, la direzione degli affari generali è affidata ad un cantone direttore, colle stesse attribuzioni ch'egli esercitava prima dell'anno 1798.

Il direttorio s'avvicenda di due in due anni fra i cantoni di Zurigo, Berna e Lucerna. Questo turno ha cominciato col 1° gennaio 1815.

Presso il cantone direttore, vi avrà una cancelleria confederale, composta di un cancelliere e di un segretario di stato, ì quali sono nominati dalla dieta.

Art. 11 – Il libero mercato delle derrate, dei prodotti del suolo e delle merci, la libera uscita e il passaggio da un cantone all'altro di questi oggetti e del bestiame sono guarentiti, salve le misure di polizia necessarie. Onde prevenire il monopolio usuraio e l`accaparramento. Queste misure di polizia debbono essere le medesime per un cantone come per gli altri della Svizzera.

I pedaggi, diritti di via e passo dei ponti ora esistenti e approvati dalla dieta, sono conservati. Senza l'approvazione della dieta, non si potrà nè stabilirne di nuovi, nè aumentare quelli che esistono, nè prolungare la loro durata se essi sono accordati per un tempo stabilito.

I diritti di tratta mercantile da un cantone all'altro sono aboliti.

Art. 12 – L'esistenza dei conventi e dei capitoli e la conservazione delle loro proprietà in quanto dipende dai governi dei cantoni, sono guarentite Questi beni soggiacciono alle imposizioni e alle contribuzioni pubbliche, come qualunque altra proprietà particolare.

Art. 13 – Il debito nazionale elvetico, stabilito il 10 novembre 1804 nel capitale di tre milioni cento diciottomila trecento trentacinque lire, resta riconosciuto

Art. 14 – Tutti i concordati e le convenzioni conchiuse fra i cantoni dopo l'anno 1803, i quali non sono contrarii ai principii del presente patto federale, rimangono nel loro stato attuale, fino a che non siano stati rivocati formalmente. Quanto ai decreti emanati dalla dieta durante lo stesso tempo, saranno riuniti in una collezione, onde presentarli nel 1816 alla revisione della dieta che deciderà quali continuar debbono a rimanersi in vigore.

Art. 15 – Il presente patto federale, come pure le costituzioni cantonali, saranno deposte negli archivii della Confederazione.

I ventidue cantoni si costituiscono in Confederazione Svizzera: essi dichiarano di entrare di buon grado e liberamente in questa alleanza: di osservarla fedelmente da fratelli e da confederati in ogni circostanza: di adempiere in particolar modo vicendevolmente, e a cominciare da questo punto, a tutti i doveri e a tutti gli obblighi che ne risultano: finalmente; perchè un atto così importante per la salute della patria comune riceva, secondo l'uso dei nostri padri, una sanzione religiosa, questo patto federale sarà non solamente sottoscritto dai deputati di ciascun cantone autorizzati a quest'uopo e munito del nuovo sigillo della Confederazione, ma sarà inoltre confermato e confrontato da un giuramento solenne al Dio onnipossente.

 

Fatto, firmato e suggellato dai deputati e dai consiglieri di legazione degli stati confederati nominati qui sotto, a Zurigo, il sette agosto dell'anno di grazia mille ottocento quindici.



Download in formato Word

Torna su