COSTITUZIONE DEL CONNECTICUT

 

 

ATTO CONTENENTE UN COMPENDIO ED UNA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI E PRIVILEGI DEL POPOLO DI QUESTO STATO, E CHE LO ASSICURA

 

«Il popolo di questo Stato, essendo per la Provvidenza di Dio, libero ed indipendente, ha il solo ed esclusivo Diritto di governarsi come Stato libero, Sovrano ed indipendente, ed avendo derivata dai suoi Predecessori una libera ed eccellente Costituzione di Governo, in cui la Legislatura dipende dalla libera elezione annuale del Popolo, ha in ciò la migliore sicurezza per la preservazione dei suoi Diritti e delle Libertà civili e religiose. E dato che il libero godimento di tali libertà e privilegi come l’umanità, la civiltà e la cristianità esigono, e come è dovuto ad ogni Uomo secondo il posto, e la sua proporzione, senza impedimento e restrizione, è sempre stato, e sempre sarà la tranquillità e la stabilità delle Chiese e della Comunità; mentre la negazione di ciò porta al perturbamento, se non alla rovina, di entrambe».

§ 1 – Il Governatore, il Consiglio, e la Camera dei rappresentanti, radunati in Corte Generale, mettono in atto e dichiarano che l’antica forma di governo civile, contenuta nella Carta di Carlo II, Re d’Inghilterra, e adottata dal Popolo di questo Stato, sarà e rimarrà la Costituzione Civile di questo Stato, sotto l’unica autorità del suo Popolo, indipendente da Re o da Principi. Questa Repubblica è, e per sempre sarà e rimarrà, uno Stato libero, sovrano ed indipendente, sotto il nome di Stato del Connecticut.

§ 2 – Inoltre è messo in atto e dichiarato che la vita di nessuno sarà tolta, l’onore e la buona riputazione di nessuno sarà macchiato, nessuno sarà arrestato, diminuito, messo al bando, messo fuori della società, né punito in qualsiasi modo, nessuno privato della moglie o dei figli, né privato o danneggiato in qualunque modo nei beni e nelle proprietà, sotto l’apparenza della legge o comunque di autorità, salvo che sia chiaramente consentito dalle leggi di questo Stato.

§ 3 – Tutti i liberi abitanti di questo e di qualsiasi altro degli Stati Uniti d’America, e forestieri in amicizia con questo Stato, godono la stessa giustizia e legge dentro i confini di questo Stato, che vigano nello Stato, in tutti i casi di competenza dell’Autorità civile e della Corte di Giustizia dello Stato stesso, e ciò senza parzialità o ritardo.

§ 4 – Nessuno potrà essere trattenuto o messo in prigione, da parte di qualunque autorità, prima che siasi pronunciata legale sentenza per ciò, se egli può e vuol dare sufficiente garanzia, cauzione o assicurazione per la sua presentazione e per il buon comportamento nel frattempo, salvo che per crimini capitali, offese durante i lavori della Corte, o nei casi, in cui qualche legge speciale lo permetta, o l’ordini.

 

 

 

 

 

FONTE:

F. Battaglia, Le carte dei diritti, Laruffa Editore, Reggio Calabria 1998.

 



Download in formato Word

Torna su