COSTITUZIONE DEL CANTONE Dl SANGALLO

(15 agosto 1814)

 

 

TITOLO PRIMo

DISPOSIZIONI GENERALI E GUARENTIGIE

 

Art. 1 – La costituzione guarentisce l'esercizio libero e illimitato delle confessioni e dei culti cattolico ed evangelico.

Art. 2 – Ciascun partito religionario cura separatamente, sotto l'inspezione e la sanzione dello stato, i suoi affari religiosi, matrimoniali ed ecclesiastici, l'amministrazione dei conventi e l'educazione pubblica. La legge determinerà l'inspezione suddetta, come pure i casi per cui viene richiesta la sanzione.

Art. 3 – Non è ammesso nel cantone verun privilegio di luogo, di nascita, di persone e di famiglia.

Art. 4 – La costituzione guarentisce la facoltà del riscatto delle decime e dei censi, dietro le leggi esistenti nel cantone.

Art. 5 – Qualunque cittadino del cantone e qualunque svizzero domiciliato nel cantone di Sangallo può essere astretto al servizio militare.

 

TITOLO SECONDO

DIVISIONE DEL TERRITORIO

 

Art. 6 – Il cantone di Sangallo è diviso in otto distretti, cioè: 1° la città di Sangallo: 2° Rorschach: 3° Gossan: 4° Toggenburg superiore: 5° Toggenburg inferiore: 6° Rhinthal: 7° Sargans: 8° Uznachs. Sangallo è il capoluogo del cantone. La legge determinerà i capoluoghi dei distretti

Art. 7 – Gli otto distretti sono divisi in quarantaquattro circoli e questi in comuni politici e civili.

 

TITOLO TERZO

STATO POLITICO DEI CITTADINI

 

Art. 8 – Chiunque è riconosciuto borghese secondo la legge in un comune del cantone di Sangallo, è anche cittadino del cantone.

Art. 9 – I figli legittimi dei cittadini godono del diritto di cittadinanza cantonale. I figli illegittimi non l'ottengono che secondo le disposizioni della legge.

Art. 10 – Il diritto di cittadinanza cantonale è accordato da un decreto del gran consiglio. Colui che ne fa la domanda debbe essere munito della sicurezza eventuale di essere ricevuto borghese d'un comune. Nessun comune all'incontro è autorizzato d'accordare definitivamente la borghesia ad un individuo che non ha il diritto di cittadinanza cantonale.

Art. 11 – Il diritto di cittadinanza cantonale, come pure la borghesia, si perde: 1° per rinunzia: 2° colla proscrizione: 3° per sentenza giudiziaria. La legge darà le disposizioni ulteriori pel ciascuno di questi tre casi. La perdita non può però mai per effetto retroattivo colpire i figli nati prima della rinunzia o della perdita in qualunque modo.

Art. 12 – Qualunque cittadino del cantone può traslocare il suo domicilio in un altro comune del cantone ed esercitarvi liberamente la sua industria. Sono riservati i casi di esclusione personale, che verranno determinali dalla legge.

Art. 13 – Per esercitare i diritti politici nelle assemblee di circolo e di comune politico, bisogna essere cittadino del cantone, non trovarsi sotto tutela né sotto il peso d'una sentenza disonorante, non ricevere limosina, pagare l'imposta di una proprietà di almeno duecento lire svizzere ed avere raggiunta l'età di vent'anni.

I cittadini esercitano i loro diritti politici nel luogo del loro domicilio. Per avere il diritto di votare in un'assemblea di comune civile, importa avere le stesse qualità, quella della proprietà esclusa, ed essere nel tempo stesso usufruttuario personale della comunità, dietro gli statuti in vigore.

 

TITOLO QUARTO

POTERI PUBBLICI – AUTORITÀ COMUNALI E AMMINISTRATIVE

 

Art. 14 – Ciascun comune politico nomina un consiglio comunale, composto di un sindaco e di quattro ad otto membri, ovvero di dodici membri nei comuni al di sopra di due mila quattrocento anime, che rimangono sei anni in carica: sono rinnovati pel terzo ogni due anni a possono essere rieletti.

Art. 15 – Ciascun comune civile e ciascun partito religionario, in un tal comune, che possiede beni, vi nomina un'amministrazione composta di tre a sei membri, compreso il presidente. Essi rimangono sei anni in funzione, sono rinnovati pel terzo ogni due anni e possono essere rieletti.

Art. 16 – Le funzioni e le competenze dei consigli comunali, come quelle delle amministrazioni comunali, per ciò che riguarda la polizia locale, la percezione dell'imposta e gli altri oggetti subordinati d'amministrazione generale e locale che possono essere loro assegnati, verranno determinate dalla legge.

Art. 17 – Sarà data alla città di Sangallo, avuto riguardo alla sua posizione e a' suoi rapporti particolari, un'organizzazione giudiziaria e amministrativa speciale, e la competenza della sua polizia, come quella del suo tribunale civile e d'un tribunale di commercio, saranno, senza che ciò possa recare pregiudizio ai principi generali della costituzione, determinate ulteriormente e sviluppate da una legge. La legge potrà pure accordare ad altre città o borghi considerevoli, dietro ai loro particolari rapporti, qualche ampliazione di competenza giudiziaria e di polizia.

 

AUTORITÀ DI CIRCOLO

 

Art. 18 – In ogni circolo v'ha un tribunale composto di un sindaco di circolo e di quattro assessori che pronunziano in materia civile e di polizia, nei limiti della loro competenza con o senza appello. La legge ne determinerà l'organizzazione e i rapporti ulteriori.

Art. 19 – Egli presiede col mezzo del sindaco il circolo, che esercita pure la polizia nelle assemblee di circolo. È mediatore nelle cause civili litigiose ed è l'agente del governo nel circolo medesimo.

Art. 20 – In ciascun circolo vi ha un capoluogo io cui si tengono le sedute, dietro alla disposizione ulteriore che verrà presa dalla legge.

 

PREFETTI DI DISTRETTO

 

Art. 21 – Un prefetto, nominato in ciascun distretto del governo, ne è l'organo. Egli dirige l'inchiesta preliminare in materia criminale e sorveglia le amministrazioni criminali, non che la polizia del suo distretto. La legge determinerà ulteriormente la competenza dei prefetti e dei sindaci.

 

GRAN CONSIGLIO

 

Art. 22 – Un gran consiglio, composto di centocinquanta membri, esercita il potere sovrano. Egli si raduna due volte all'anno, cioè un mese prima dell'apertura e tre mesi al più tardi dopo la chiusura della dieta, al capoluogo del cantone. La durata della sua sessione non eccede un mese: ma può essere prolungata dal piccolo consiglio.

Il gran consiglio: 1° accetta o respinge i progetti di legge propostigli dal piccolo consiglio. Se il piccolo consiglio, in due sessioni consecutive del gran consiglio, non gli avesse sottomesso un progetto di legge sull'oggetto che il gran consiglio gli avrebbe a quest'uopo raccomandato, ovvero se un progetto di legge proposto dal piccolo consiglio in due sessioni consecutive del grande consiglio fosse stato rigettato, nel primo caso, il gran consiglio avrà autorità di aggiungere commissari al piccolo consiglio per la deliberazione della stessa materia: il numero dei commissarii aggiunti non dovrà però superare quello dei membri del piccolo consiglio, non compreso il presidente: dalla loro riunione debbe uscire allora il progetto di legge che dovrà essere presentato al gran consiglio. Nel secondo caso, il piccolo consiglio può domandare un comitato consimile dal gran consiglio per intendersi con esso. 2° Si fa render conto dal piccolo consiglio dell'esecuzione delle leggi e dei decreti, come anche dei rapporti generali della pubblica amministrazione. 3° Riceve ed esamina i conti sull'amministrazione delle finanze e del reddito pubblico. 4° Stabilisce gli stipendi e il numero dei funzionari pubblici, come anche quello degli impiegati del governo. 5° Autorizza la percezione delle imposte, i prestiti permanenti e la vendita dei beni cantonali. 6° Delibera la convocazione delle diete straordinarie se v'ha luogo, e nomina i deputati del cantone alla dieta, determinandone gli emolumenti e dando loro le instruzioni necessarie. Egli vota in nome del cantone. 7° Esercita sulla proposizione del piccolo consiglio il diritto di grazia. 8° Il gran Consiglio nomina, ogni due anni, due capi dello stato, presi nel piccolo consiglio e che dovranno appartenere alle due confessioni essi portano il titolo di landammam e ciascuno presiede per un anno il grande e piccolo consiglio.

 

PICCOLO CONSIGLIO

 

Art. 23 – (a) Un piccolo consiglio, composto almeno di nove membri del gran consiglio di cui continuano a far parte e che sono sempre rieleggibili, propone le leggi, decreti e ordinanze relative alle imposte. (b) E' l'autorità suprema amministrativa e di polizia: fa eseguire le leggi e le ordinanze ed emana i decreti necessari a questo riguardo: dirige e sorveglia le autorità inferiori, nomina i suoi agenti ed impiegati, per quanto la costituzione non ha disposto diversamente: è competente per richiamarli. (c) Riferisce al gran consiglio su tutte le parti dell'amministrazione e si ritira mentre l'assemblea vi sta deliberando. (d) Il piccolo consiglio dispone della forza armata pel mantenimento dell'ordine pubblico e della tranquillità interna: riferisce al gran consiglio sulle disposizioni prese e lo convoca nel caso di prolungazione delle medesime. (e) Convoca il gran consiglio per le sessioni ordinarie, e per quelle straordinarie quando vi abbia luogo. (f) Giudica il contenzioso dell'amministrazione, secondo il prescritto della legge.

 

TRIBUNALI DI PRIMA INSTANZA

 

Art. 24 – In materia civile, vi hanno tribunali di prima instanza i cui membri sono indennizzati dalle parti litiganti. La legge determinerà il numero, l'organizzazione e la competenza di questi tribunali, come la durata delle funzioni dei loro membri in quanto la costituzione non vi ha già provveduto.

Art. 25 – I tribunali di distretto giudicheranno, secondo la loro competenza che verrà dalla legge determinata, sì in prima che in seconda instanza.

 

TRIBUNALE D'APPELLO

 

Art. 26 – Un tribunale d'appello di tredici membri giudica in ultima instanza. Per pronunziare una sentenza, è necessaria la presenza di undici membri, e per giudicare dei delitti capitali, bisogna che il tribunale sia in pieno numero. La legge determinerà la procedura civile e criminale.

Art. 27 – La legge determinerà pure il modo di procedere nei casi giudicati in ultima instanza, in cui sarà portata querela, sia per lesione delle forme legali, sia per violazione della legge, sia nei casi in cui vi avesse bisogno di spiegazione della legge.

 

TITOLO QUINTO

PRINCIPII DI PARITÀ DELLE DUE CONFESSIONI

 

Art. 28 – Pel la composizione dei tribunali di distretto, nei distretti misti di Toggenburg superiore, Toggenburg inferiore, Rhinthal e Sargans, il partito religionario a cui appartielle la maggioranza della popolazione darà un membro di più del partilo della minoranza.

Art. 29 – Nei circoli e comuni misti dei quattro distretti succennati l'elezione dei tribunali di circolo, dei consigli comunali e delle comunali amministrazioni si farà per metà separatamente dalla parte di ciascun partito religionario.Se uno dei due partiti è minore di un terzo, gli appartiene un terzo dei posti, purché egli conti al di là di un sesto della popolazione del circolo e del comune: al di sotto del sesto, non avrà che un posto, se conta trenta cittadini capaci di votare fra una popolazione, che non è al di sopra di tremila anime. Il membro di numero impari apparterrà sempre al partito religionario più numeroso.

Art. 30 – Al piccolo consiglio, come pure al tribunale d'appello, il partito religionario, la cui popolazione è maggiormente riguardevole, avrà ognora un membro di più che non l'altro partito della minoranza.

Art. 31 – La presidenza delle autorità comunali va alternandosi a ciascuna epoca di durata d'impiego, se l'autorità è composta a metà eguale: ella s'alterna solamente colla terza epoca, se uno dei partiti non vi dà che un terzo.

Art. 32 – Il posto di segretario nei tribunali di distretto e di circolo, nei consigli comunali e nelle comunali amministrazioni, sarà sempre scelto in parità con quello di presidente.

 

TITOLO SESTO

MODO DI ELEZIONE E CONDIZIONI DI ELEGGIBILITÀ

 

Art. 33 – Per essere eleggibile al consiglio comunale o ad un'amministrazione comunale, oltre al diritto di votare, bisogna pagare un'imposta d'una proprietà del valore di cinquanta lire e avere raggiunta l'età di venticinque anni.

Art. 34 – Le assemblee dei circoli nominano i cinque membri del tribunale di circolo e il governo sceglie fra loro il sindaco del circolo.

Art. 35 – Per essere eleggibile al tribunale del circolo, bisogna aver raggiunta l'età di trent'anni e pagare l'imposta d'una proprietà di ottocento lire.

Art. 36 – Il piccolo consiglio nomina i prefetti del distretto fra i cittadini attivi domiciliati nel distretto.

Art. 37 – Il gran consiglio è composto di  membri diretti e indiretti: ottantaquattro posti appartengono ai cattolici e sessantasei ai riformati. Le nomine fannosi per una triplice serie. La prima serie comprende cinquantun membri nominati immediatamente dai circoli elettorali: la seconda serie è composta di quarantanove membri scelti fra i corpi elettorali dei distretti: la terza serie si compone di cinquanta membri nominati dal gran consiglio medesimo, sulla proposizione di un collegio elettorale cantonale.

Prima serie. — L'assemblea dei cittadini attivi di ciascun circolo elettorale nomina, fra i cittadini domiciliati eleggibili del circolo, un deputato al gran consiglio: la città di Sangallo ne nomina otto: l'età di trent'anni è la sola condizione d'eleggibilità per queste nomine.

Seconda serie. — I membri di questa classe sono scelti dai corpi elettorali in ciascun distretto fra i cittadini domiciliati eleggibili del distretto, che hanno raggiunta l'età di trent'anni e che pagano l'imposta di una proprietà di quattromila lire, nella proporzione seguente, calcolata sulla base della popolazione e della parità religionaria, cioè: distretto di Sangallo, otto membri: Rorschach, 4: Gossan, 4: Toggenburg superiore della religione riformata, 6: della religione cattolica, 3 (9): Toggenburg inferiore cattolico, 4: evangelico 3 (7): Rhinthal evangelico, 3: cattolico, 4 (7): Sargans cattolico, 3: evangelico, 3 (6): Uznach, 4: totale 49.

Terza serie. — I cinquanta membri di questa classe, di cui otto appartengono ancora di diritto alla città di Sangallo, sono nominati dal gran consiglio sur una triplice lista di candidati, presentata da un corpo elettorale, che è composto del piccolo consiglio, del tribunale d'appello e dei prefetti di distretto. La condizione di pagare l'imposta d'una proprietà di quattromila lire svizzere è anche applicabile a questa classe. Nel caso in cui la proporzione di parità adottata fra le due confessioni di 54 membri cattolici e di 66 membri riformati, non fosse stata osservata nelle classi precedenti, bisognerebbe trovare il compenso in questa terza serie: ma, oltre a ciò, non v'ha altra condizione di eleggibilità che quella d'essere commendevole per lumi, esperienza e riputazione, onde entrare alla prima autorità cantonale.

Art. 38 – Tutti i membri del gran consiglio escono di tre in tre anni per un terzo, ma sono sempre rieleggibili: il primo e il secondo terzo scadente vengono designati dalla sorte.

Art. 39 – I membri scadenti, come pure gli altri posti vacanti al gran consiglio, sono sostituiti dai medesimi elettori e nel modo medesimo con cui erano stati nominati.

Art. 40 – I membri diretti sono indennizzati dai loro circoli.

Art. 41 – Ciascun distretto forma un collegio elettorale composto di elettori nominati dalle assemblee di circolo: ciascun circolo ne nomina sei, dietro i principii di parità stabiliti nell'articolo 29. I deputati diretti al gran consiglio sono nel tempo stesso membri del collegio elettorale del distretto e contano nel numero di elettori assegnato al loro circolo, secondo la confessione a cui appartengono. Le nomine in questi collegi elettorali si fanno a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta di voti. Il collegio è presieduto dal prefetto, che non vota se egli medesimo non è nominato elettore. Il collegio elettorale della città di Sangallo è composto di trenta membri. I collegi elettorali sono rinnovati ogni tre anni: i loro membri sono rieleggibili: i posti divenuti vacanti nell'intervallo sono sostituiti annualmente dal collegio elettorale. Per esservi eleggibile, bisogna avere le qualità richieste all'articolo 36 pei giudici di circolo.

Art. 42 – I membri del piccolo consiglio sono nominati dal gran consiglio per nove anni: il rinnovamento si opera per terzi: i membri scadenti sono rieleggibili. La sorte determina il primo e il secondo terzo scadente. Per essere eleggibile al piccolo consiglio, bisogna pagare l'inposta d'una proprietà di seimila lire svizzere.

Art. 43 – Il gran consiglio nomina i membri del tribunale d'appello per nove anni: egli li trae, sia da'suoi membri, sia d'altronde: il rinnovamento si opera per terzi: i membri uscenti sono tosto rieleggibili. La sorte determina la prima e la seconda serie scadente. Per essere eleggibile, bisogna pagare l'imposta d'una proprietà di seimila lire svizzere o avere coperto per cinque anni un posto giudiziario o essere stato membro d'un'autorità superiore. Il gran consiglio designa il presidente fra i membri del tribunale.

Art. 44 – I tribunali di distretto sono composti di nove membri. Il piccolo consiglio li nomina sur una proposizione doppia fatta dai collegi elettorali di distretto, articolo 41, e su una proposizione semplice del tribunale d'appello. Essi vengono presi fra i cittadini che pagano l'imposta d'una proprietà di duemila lire svizzere. Sono nominati per nove anni: il rinnovamento si fa per terzo di tre in tre anni, e sono rieleggibili nella forma prescritta. La sorte determina la prima e la seconda serie scadente. Il piccolo consiglio designa il presidente fra i membri.

Articolo finale – Le leggi e le ordinanze attualmente in vigore, le quali non devono essere tenute in conto di abolite dalla costituzione presente, o non si trovano in contraddizione con essa, sono confermate provvisoriamente, infino a tanto che una disposizione ulteriore o la loro abolizione formale non abbia altramente stabilito. Ma la loro revisione dovrà aver luogo immediatamente e nel più breve spazio possibile.

 

Così venne conchiuso nella seduta del gran consiglio.

A Sangallo, 15 agosto 1814.

 

 

 

 

 

FONTE:

Raccolta di  tutte le Costituzioni antiche e moderne, Tipografia Cassone, Torino 1848.



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