IMPERO GERMANICO

COSTITUZIONE DEL 16 APRILE 1871

 

 

Sua Maestà il Re di Prussia, in nome della Confederazione della Germania del Nord, Sua Maestà il Re di Baviera, Sua Maestà il Re del Würtemberg, Sua Altezza Reale il Granduca di Baden e Sua Altezza Reale il Granduca dell'Assia renana, per la parte del Granducato d'Assia, posto a sud del Meno, hanno stipulato una Confederazione perpetua per proteggere il territorio federale e il diritto che vi è in vigore, come pure per assicurare la prosperità del popolo tedesco. Questa Confederazione prenderà il nome di Impero germanico, e sarà retta dalla seguente Costituzione.

 

I. TERRITORIO FEDERALE

 

Art. 1 - Il territorio federale comprende Prussia col Lauenburgo, Baviera, Sassonia, Würtemberg, Baden, Assia, Mecklemburgo-Schwerin, Sassonia-Weimar, Mecklemburgo-Strelitz, Oldemburgo, Brunswick, Sassonia-Meiningen, Sassonia-Altenburgo, Sassonia-Coburgo-Gotha, Anhalt, Schwarzburg-Rudolstadt, Schwarzburg-Sondershausen, Waldeck, Reuss ramo primogenito, Reuss ramo cadetto, Schaumburg-Lippe, Lippe, Lubecca, Brema e Amburgo.

 

II. Legislazione dell'Impero

 

Art. 2 - L'Impero esercita il potere legislativo in tutta 1'estensione del territorio federale, secondo le norme indicate nella presente Costituzione; le leggi dell'Impero hanno la precedenza sulle leggi di ciascuno Stato. La forza obbligatoria delle leggi dell'Impero comincia dalla loro pubblicazione nel Bollettino delle leggi dell'Impero. In mancanza poi d'altro punto di partenza indicato nella legge pubblicata, essa incomincia nel quattordicesimo giorno che segue quello della pubblicazione a Berlino del numero del Bollettino contenente la legge.

Art. 3 - Esiste per tutta l'estensione del territorio federale un indigenato comune. L'effetto di questo indigenato è di dare a chiunque appartiene, come suddito (Unterthan) o come cittadino (Staatsbürger) ad uno degli Stati della Confederazione, la facoltà di comportarsi in qualsiasi altro Stato federale, come gli abitanti stessi di questo Stato; quindi, potervi fissare il suo domicilio, esercitarvi una professione od un impiego pubblico, acquistarvi immobili, ottenervi i diritti di cittadino, esservi investito di tutti gli altri diritti analoghi, alle stesse condizioni dei membri di questo Stato, infine esservi trattato come loro per la rivendicazione e protezione dei suoi diritti. L'esercizio di queste differenti facoltà accordate a tutti i Tedeschi non può esser ristretto, né dai poteri pubblici dello Stato al quale appartiene, né da quelli di un altro Stato federale. Le disposizioni riguardanti l'ammissione ed il mantenimento dei poveri nelle unioni comunali non sono modificate dal principio espresso al primo alinea di questo articolo. Restano parimenti in vigore, sino a che sia stabilito altrimenti, le convenzioni concluse tra gli Stati particolari della Confederazione, relativamente all'accettazione degli espatriati, alle cure da prestare ai malati e al seppellimento dei morti. La legislazione dell'Impero provvede alle misure necessarie per assicurare 1'adempimento del servizio militare dovuto ad ogni Stato dai suoi nazionali. Tutti i Tedeschi hanno diritto ad un'eguale protezione da parte dell'Impero di fronte allo straniero.

Art. 4 - La sorveglianza esercitata dall'Impero e la legislazione dell'Impero si applicano agli oggetti seguenti:

1° Le prescrizioni relative alla libera circolazione, all'indigenato e allo stabilimento dei membri di uno Stato della Confederazione in un altro, ai diritti di cittadino, ai passaporti, alla polizia degli stranieri, all'esercizio d'una professione, alla regolamentazione delle assicurazioni, in quanto questi diversi punti non siano stati regolati dall'art. 3 della presente Costituzione (eccettuata la Baviera per 1'indigenato e pei trasferimenti in un altro Stato), come pure alla colonizzazione e all'emigrazione verso le terre non tedesche;

2° La legislazione delle dogane, del commercio e delle imposte applicabili per i bisogni dell'Impero;

3° Il sistema delle misure, monete e pesi, la determinazione delle norme sull'emissione della carta moneta garantita da valori mobiliari o immobiliari;

4° Le prescrizioni generali sulle banche;

5° I brevetti d'invenzione;

6° La protezione della proprietà delle opere dell'ingegno;

7° L'ordinamento di una protezione comune del commercio tedesco all'estero, della navigazione tedesca e della sua bandiera marittima, nonché la costituzione di una rappresentanza consolare comune a tutto l Impero e da esso pagata;

8° Le strade ferrate, colla riserva per la Baviera della disposizione dell'art. 46; e le vie di comunicazione per terra e per acqua stabilite nello interesse della difesa della patria e del commercio generale;

9° (Modificato, legge 3 marzo 1873.) Il trasporto libero dei legnami e la navigazione sui corsi d'acqua comuni a più Stati, il regime di questi corsi d'acqua, le tasse da riscuotere sui fiumi e altri corsi d' acqua, e così pure i segnali della navigazione marittima (fanali, boe di approdo, indicazioni degli scogli ed altri segnali diurni);

10° Le poste e i telegrafi, però secondo la disposizione dell'art. 52 per la Baviera ed il Würtemberg;

11° Le prescrizioni sull'esecuzione reciproca delle decisioni in materia civile e sull'esecuzione delle richieste in generale;

12° Le prescrizioni sulla forza probante degli atti autentici;

13° (Modificato dalla legge 20 dicembre 1873.) La legislazione comune sull'insieme del diritto civile, sul diritto penale e sulla procedura;

14° L'ordinamento dell'esercito e della marina dell'Impero;

15° I regolamenti riguardanti la medicina e 1'arte veterinaria;

16° Le prescrizioni sulla stampa ed il diritto di associazione.

Art. 5 - Il potere legislativo dell'Impero viene esercitato dal Consiglio federale (Bundesrath) e dalla Dieta dell'Impero (Reichstag). L'accordo delle maggioranze dell'una e dell'altra assemblea è necessario e sufficiente per ogni legge dell'Impero. In caso di dissenso nel Consiglio federale all'occasione di progetti di legge sull'esercito, sulla marina militare e sulle imposte ricordate all'art. 35, il voto del Presidente ha la preponderanza, se egli si pronuncia a favore del mantenimento delle disposizioni esistenti.

 

III. CONSIGLIO FEDERALE

 

Art. 6 - Il Consiglio federale si compone dei rappresentanti di ciascuno Stato facente parte della Confederazione. I voti sono distribuiti come segue: La Prussia, compresi i voti dei vecchi Stati di Annover, Assia elettorale, Holstein, Nassau e Francoforte, ha 17 voti; Baviera 6; Sassonia 4; Würtemberg 4; Baden 3; Assia 3; Mecklemburgo-Schwerin 2; Sassonia-Weimar 1; Mecklemburgo-Strelitz 1; Oldenburgo 1; Brunswick 2; Sassonia-Meiningen 1; Sassonia-Altenburgo 1; Anhalt 1; Sassonia-Coburgo-Gotha 1; Schwarzburg-Rudolstat 1 Schwarzburg-Sondershausen 1 Waldek 1; Reuss ramo principale 1; Reuss ramo cadetto 1; Schaumburg-Lippe 1; Lubecca 1; Brema 1; Amburgo 1; totale 58 voti. Ogni Stato della Confederazione può nominare al Consiglio federale tanti mandatari quanti voti possiede; però i rappresentanti di uno stesso Stato devono dare il loro voto nello stesso senso.

Art. 7 - Il Consiglio federale delibera: l° Sulle proposte da sottoporre al Reichstag, e sulle risoluzioni votate da questa assemblea; 2° Sui regolamenti di amministrazione e sulle istruzioni generali necessarie per l'esecuzione delle leggi dell'Impero, purché non sia altrimenti stabilito da una di queste leggi; 3° Sulle imperfezioni rilevate nell'esecuzione delle leggi dell'Impero, dei regolamenti o delle istruzioni di cui si è parlato. Ogni membro del Consiglio federale ha il diritto di fare proposte e di svolgerle; il Presidente della Confederazione è tenuto a porle in deliberazione. Le decisioni si prendono, salvo le eccezioni specificate agli articoli 5, 37, 78, a semplice maggioranza. I voti che non sono emessi con poteri regolari non si contano. In caso di parità, ha la preponderanza il voto del Presidente. Nelle decisioni sopra una questione che secondo la presente Costituzione non è comune a tutto 1'Impero, contano solo i voti degli Stati che vi sono interessati.

Art. 8 - Il Consiglio federale nomina nel suo seno alcune Commissioni permanenti: 1° Per l'esercito di terra e per le fortificazioni; 2° Per la marina; 3° Per le tariffe doganali e le imposte; 4° Pel commercio e gli scambi; 5° Per le strade ferrate, le poste ed i telegrafi; 6° Per la giustizia; 7° Per la contabilità. In ciascuna di queste Commissioni devono essere rappresentati almeno quattro Stati federali, all'infuori del Presidente della Confederazione; ogni Stato ha un solo voto. Nella Commissione dell'esercito di terra e delle fortificazioni la Baviera ha un posto permanente; gli altri membri di questa Commissione sono nominati dall'Imperatore, come pure lo sono quelli della Commissione della marina; i membri delle altre Commissioni sono scelti dal Consiglio federale. Le Commissioni sono rinnovabili ogni anno per tutta la sessione del Consiglio federale; i membri uscenti sono rieleggibili. Inoltre è nominata nel Consiglio federale una Commissione degli affari esteri, composta dei rappresentanti dei regni di Baviera, di Sassonia e del Wiirtemberg, e di due rappresentanti degli altri Stati, scelti tutti gli anni dal Consiglio federale. La presidenza di questa Commissione appartiene alla Baviera. Sono messi a disposizione delle Commissioni gli impiegati necessari ai loro lavori.

Art. 9 - Ogni membro del Consiglio federale ha diritto di intervenire al Reichstag e di esservi sentito ogni volta che lo desidera onde esporre l'opinione del suo Governo, quand'anche questa non sia stata adottata dalla maggioranza del Consiglio federale. Nessuno può nello stesso tempo esser membro del Consiglio federale e del Reichstag.

Art. 10 - L'Imperatore deve assicurare ai membri del Consiglio federale la protezione diplomatica d'uso.

 

IV. Presidenza della Confederazione

(Præsidium)

 

Art. 11 - La Presidenza della Confederazione appartiene al Re di Prussia, che porta il titolo di Imperatore tedesco (Deutscher Kaiser). L'Imperatore rappresenta l'Impero nelle relazioni internazionali, dichiara la guerra e fa la pace a nome dell'Impero, conclude le alleanze ed altre convenzioni cogli Stati esteri, accredita e riceve gl'invitati diplomatici. Per dichiarare la guerra in nome dell'Impero è necessario il consenso del Consiglio Federale a meno che non sia diretto un attacco contro il territorio o contro le coste della Confederazione. Se i trattati con gli Stati esteri si riferiscono a oggetti che in forza all'art.4 spettano alla competenza della legislazione dell'Impero, il consenso del Consiglio federale è necessario per la loro conclusione e l'approvazione del Reichstag per la loro validità.

Art. 12 - L'Imperatore convoca, apre, proroga e chiude il Consiglio federale e il Reichstag.

Art. 13 - Il Consiglio federale ed il Reichstag sono convocati tutti gli anni. Il Consiglio federale può essere convocato senza il Reichstag per la preparazione dei lavori, ma il Reichstag non può essere convocato senza il Consiglio federale.

Art. 14 - La convocazione del Consiglio federale deve aver luogo ogni volta che essa è chiesta da un terzo dei voti che lo compongono.

Art. 15 - Il Presidente del Consiglio federale e la direzione dei suoi lavori appartengono al Cancelliere dell'Impero. Il Cancelliere è nominato dall'Imperatore. Il Cancelliere dell'Impero può farsi rappresentare mediante sostituzione scritta da un altro membro del Consiglio federale.

Art. 16 - Le proposte che devono essere deferite al Reichstag in ragione delle decisioni del Consiglio federale, gli sono trasmesse in nome dell'Imperatore. Queste proposte sono sostenute dai membri del Consigli federale o da commissari speciali nominati dal Consiglio federale.

Art. 17 - L'Imperatore promulga e pubblica le leggi dell'Impero e cura la loro esecuzione. Le ordinanze ed i regolamenti dell'Imperatore sono resi in nome dell'Impero. Essi devono per esser validi venire controfirmati dal Cancelliere dell'Impero, che ne assume la responsabilità.

Art. 18 - L'Imperatore nomina i funzionari dell'Impero, fa loro prestare giuramento all'Impero e li revoca, se occorre. I funzionari di uno degli Stati della Confederazione nominati funzionari dell'Impero conservano di fronte all'Impero gli stessi diritti che derivavano loro dalla situazione e dai loro servizi nello Stato che li nomina, purché una legge dell'Impero anteriore alla loro entrata in servizio dell'Impero non abbia stabilito altrimenti.

Art. 19 - Quando i membri della Confederazione non adempiscano i doveri federali che impone loro la Costituzione, possono esservi costretti con misure esecutive (Execution). Questa esecuzione è ordinata dal Consiglio federale e compiuta dall'Imperatore.

 

V. IL REICHSTAG

 

Art. 20 - Il Reichstag viene eletto a suffragio universale e diretto ed a scrutinio segreto. Finché non sia pubblicato il regolamento legislativo contemplato dall'art. della legge elettorale 31 maggio 1869, la Baviera eleggerà 48 deputati, il Würtemberg 17, il Baden 14, 1'Assia a sud del Meno 6. Il numero totale dei deputati sarà perciò portato a 382.

Art. 21 - I funzionari pubblici non hanno bisogno di alcuna autorizzazione per far parte del Reichstag. Quando un membro del Reichstag accetta un ufficio retribuito dall'Impero o da uno degli Stati della Confederazione o quando è investito dall'Impero o da uno degli Stati della Confederazione di un ufficio superiore a quello che aveva prima, esso perde il suo seggio ed il suo voto al Reichstag, e non può riprendere il suo posto che in seguito ad una nuova elezione.

Art. 22 - Le discussioni del Reichstag sono pubbliche. I resoconti veridici delle discussioni delle sedute pubbliche del Reichstag sono esenti da qualunque responsabilità.

Art. 23 - Il Reichstag ha il diritto di proporre leggi nei limiti della competenza dell'Impero e di inviare le petizioni che gli sono rivolte al Consiglio federale o al Cancelliere dell'Impero.

Art. 24 - (Modificato, legge 19 marzo 1888.) Il Reichstag è eletto per cinque anni. Il suo scioglimento prima di detto termine non può aver luogo che per una decisione presa dal Consiglio federale coll'approvazione dell'Imperatore.

Art. 25 - In caso di scioglimento del Reichstag nuove elezioni devono esser fatte entro sessanta giorni, e Reichstag così nominato deve essere riunito entro novanta giorni dallo scioglimento.

Art. 26 - Il Reichstag non può senza suo consenso essere prorogato per più di trenta giorni, né essere prorogato due volte durante il corso della stessa sessione

Art. 27 - Il Reichstag esamina e verifica i poteri d suoi membri. Organizza mediante un regolamento l'ordine dei suoi lavori e la sua disciplina interna. Nomina il presidente, i vicepresidenti ed i segretari.

Art. 28 - (Modificato, legge 24 febbraio 1873.) Le decisioni del Reichstag sono prese a maggioranza assoluta di voti. Per la validità di queste decisioni, la maggioranza dei membri calcolata sul loro numero legale deve essere presente.

Art. 29 - I membri del Reichstag rappresentano l'intero popolo né sono vincolati da alcun mandato o da alcuna istruzione.

Art. 30 - Nessun membro del Reichstag può in qualsiasi momento essere processato giudiziariamente o disciplinarmente in causa dei suoi voti o delle opinioni manifestate da esso nell'esercizio delle sue funzioni, né può incorrere perciò, fuori dell'Assemblea, in una responsabilità qualsiasi.

Art. 31 - Nessun membro può, senza l'autorizzazione del Reichstag, durante la sessione, essere sottoposto a richieste od arrestato per un atto colpevole di cui fosse imputato, purché non sia catturato in flagrante delitto od entro la giornata seguente. Simile autorizzazione è necessaria per quanto riguarda l'arresto per debiti. Sulla domanda del Reichstag qualsiasi procedimento penale contro uno dei suoi membri, qualsiasi arresto preventivo o civile, è sospeso durante la sessione.

Art. 32 - I membri del Reichstag non ricevono per questo titolo alcuno stipendio o indennità.

 

VI. DOGANE E COMMERCIO

 

Art. 33 - La Germania costituisce un territorio doganale e commerciale circoscritto da confini doganali comuni. Rimangono escluse le porzioni di territorio isolate che non possono in causa della loro posizione essere comprese nei limiti doganali. Ogni oggetto, il cui commercio è libero in uno degli Stati della Confederazione, può esser trasportato liberamente in un altro Stato federale, e non può esser tassato che in ragione dell'imposta interna onde sono colpiti in questo Stato i prodotti simili.

Art. 34 - Le città anseatiche di Brema e di Amburgo coi sobborghi necessari sui loro territori o sui territori vicini, restano come porti franchi, fuori dei limiti doganali comuni sino a che non chiedono di esservi compresi.

Art. 35 - All'Impero appartiene il diritto esclusivo di legiferare sulle tariffe doganali comuni, sulle imposte del sale e dei tabacchi ottenuti nei limiti dal territorio federale, dell'acquavite, della birra, degli zuccheri e melasse estratte dalla barbabietola o da altri prodotti indigeni che vi si fabbricano, sulla protezione reciproca contro i defraudamenti delle tasse di consumazione messe in ciascuno Stato federale, infine sulle misure necessarie per assicurare, relativamente agli oggetti proibiti, il rispetto dei limiti doganali comuni. Negli Stati di Baviera, Wiirtemberg e Baden, l'imposta sulle acqueviti e sulle birre indigene restano soggette alle leggi locali. Tuttavia questi Stati dovranno sforzarsi d'arrivare all'unità di legislazione in ciò che concerne queste imposte.

Art. 36 - La riscossione e l'amministrazione delle tasse doganali e delle imposte di consumo restano affidate (art. 35) a ciascuno Stato nel circuito del suo territorio in quanto vi erano già in corso. L'Imperatore veglia alla repressione delle frodi con funzionari dell'Impero quali d'accordo colla Commissione delle dogane e delle imposte del Consiglio federale vengono aggiunti al personale ed alla Direzione delle dogane ed imposte di ciascuno Stato. Le denunce fatte da questi funzionari circa la non avvenuta esecuzione della legislazione comune (art. 35), sono soggette alla decisione del Consiglio federale.

Art. 37 - Nelle decisioni relative ai regolamenti amministrativi o alle istruzioni tendenti all'esecuzione della legislazione comune (art. 35), il voto del Preside della Confederazione prevale, se egli si pronuncia per il mantenimento dei regolamenti e delle istruzioni vigore.

Art. 38 - Il prodotto delle dogane e delle altre tasse indicate all'art. 35 (queste ultime, in quanto sono sottomesse alla legislazione dell'Impero) è versato nelle casse dell'Impero. Questo prodotto consiste nell'insieme delle esazioni provenienti dalle dogane e d altre tasse colla deduzione : l° dei condoni e delle mitigazioni risultanti da leggi o da regolamenti generali d'amministrazione; 2° delle restituzioni per ingiuste esazioni; 3° delle spese di esazione e d'amministrazioni e cioè: a) per le dogane, le spese necessarie alla guardia delle frontiere esterne ed alla esazione dei diritti tanto a queste frontiere che all'interno; b) 1'imposta sul sale, le spese rappresentate dal pagamento degl'impiegati incaricati dell'esazione e del controllo dell'imposta nelle saline; c) per l'imposta sullo zucchero di barbabietola e sul tabacco, per l'abbuono da accordarsi, secondo la decisione del Consiglio federale a ciascuno dei governi federali, per le spese d'amministrazione di queste imposte; d) per le altre imposte il 15% della riscossione lorda. I territori situati fuori dei limiti doganali comuni partecipano agli oneri dell'Impero col pagamento di una contribuzione proporzionale (Aversum). La Baviera, il Würtemberg ed il Baden non hanno alcuna parte ai prodotti delle imposte sull'acquavite e sulla birra versati alla cassa dell'Impero, né alla parte di spese indicate, corrispondenti a questo prodotto.

Art. 39 - Gli estratti quaternari (Quartal-Extrakte) compilati allo spirare di ogni trimestre dalle amministrazioni finanziarie degli Stati della Confederazione, ed il saldo dei conti formati allo spirare di ciascun anno e di ciascun registro sulle riscossioni inesigibili del conto trimestrale od annuo, delle dogane e delle imposte di consumo versate, conformemente all'art. 38, nella cassa dell'Impero previo esame, vengono riuniti in un quadro complessivo dalle direzioni di ciascuno Stato. Ciascuna imposta deve essere indicata separatamente, e questi quadri sono inviati alla Commissione di contabilità del Consiglio federale. Quest'ultima fissa provvisoriamente, di tre mesi in tre mesi, secondo tali quadri, l'ammontare dei crediti della cassa dell'Impero sulle casse di ciascuno Stato della Confederazione, e ne dà conoscenza a questi Stati ed al Consiglio federale. Tutti gli anni essa fissa definitivamente questi crediti e li sottomette al Consiglio federale colle sue osservazioni. Il Consiglio federale decide su questa determinazione.

Art. 40 - Le disposizioni della convenzione per l'unione doganale dell'8 luglio 1867 restano in vigore, in quanto non sono modificate dalle prescrizioni della presente Costituzione e in quanto non lo saranno in virtù dell'art. 7 e 78 della medesima.

 

VII. STRADE FERRATE

 

Art. 41 - Le strade ferrate, considerate come necessarie nell'interesse della difesa della Germania o del commercio generale, in virtù di una legge dell'Impero, nonostante 1'opposizione degli Stati della Confederazione di cui attraversano il territorio, ma senza pregiudizio della sovranità territoriale, possono esser costruite per conto dell'Impero o concesse per l'esecuzione ad imprese particolari con facoltà d'espropriazione Ogni strada ferrata attualmente esistente è tenuta a lasciare che le strade ferrate da costruirsi posteriormente possano congiungersi ad essa a loro spese. Le disposizioni legislative che riconoscono alle imprese delle strade ferrate esistenti il diritto di opporsi alla costruzione di linee parallele o concorrenti, sono, senza pregiudizio dei diritti acquisiti, abrogate in tutto 1'Impero. Siffatto diritto non potrà più essere accordato nelle concessioni che avranno luogo in avvenire.

Art. 42 - I governi degli Stati della Confederazione sono tenuti ad amministrare come formanti una rete unica le strade ferrate stabilite nell'interesse del commercio generale, e di fare in modo che le strade ferrate da costruirsi al medesimo fine siano costruite ed esercitate secondo norme uniformi.

Art. 43 - In conseguenza nel più breve termine saranno compilati regolamenti di servizio comune, specialmente i regolamenti uniformi di polizia. L'Impero vigila a che le amministrazioni delle strade ferrate tengano costantemente queste strade in tale stato da guarentire necessaria sicurezza e le provvedano del materiale necessario ai bisogni del commercio.

Art. 44 - Le amministrazioni delle strade ferrate sono tenute ad istituire, colla sollecitudine voluta, i treni viaggiatori necessari alla circolazione corrente ed allo stabilimento di orari combinati fra loro, nonché i treni merci necessari alla circolazione commerciale, e di stabilire trasporti diretti di viaggiatori e di merci, organizzando il passaggio dei mezzi di trasporto da una strada all'altra, mediante le compensazioni d'uso.

Art. 45 - Il controllo delle tariffe appartiene all'Impero, che verificherà specialmente: 1° L'adozione in un breve termine di regolamenti di servizio comuni a tutte le strade ferrate germaniche; 2° L'uniformità e l'abbassamento delle tariffe nel limite del possibile; specialmente, una tariffa modesta e conforme ai bisogni dell'agricoltura e dell'industria, per il trasporto a grandi distanze del carbone, del coke, della legna, dei minerali, delle pietre, del sale, del ferro greggio, dei letami ed altri oggetti analoghi, in modo da arrivare, tosto che sia possibile, alla tariffa d'un pfennig.

Art. 46 - In caso di urgente bisogno, specialmente di rincaro straordinario delle derrate di prima necessità, le strade ferrate sono tenute ad applicare una tariffa speciale e temporanea, a prezzo ridotto, fissata dall'Imperatore sulla proposta della Commissione competente del Consiglio federale, per il trasporto dei frumenti, farine, legumi a baccello e patate. Questa tariffa non potrà con ciò discendere al disotto della tassa più bassa applicata su ciascuna strada ferrata alle materie gregge. La disposizione che precede, come anche gli articoli 42 al 45, non sono applicabili alla Baviera. Tuttavia l'Impero, rispetto alla Baviera, è investito del diritto di stabilire, sotto forma di leggi, regole uniformi per la costruzione e il funzionamento delle strade ferrate onde contribuiscano alla difesa nazionale.

Art. 47 - Le prescrizioni dell'autorità dell'Impero, riguardo all'uso delle strade ferrate per la difesa della Germania, devono essere eseguite senza osservazioni dalle amministrazioni da cui dipendono queste strade ferrate. Specialmente, il materiale di guerra deve essere spedito ad un tasso moderato ed uniforme.

 

VIII. POSTE E TELEGRAFI

 

Art. 48 - Le poste ed i telegrafi sono retti ed amministrati, su tutto il territorio dell'Impero germanico come un servizio unico di comunicazioni pubbliche potere legislativo attribuito all'Impero dall'art. 4 relativamente alle poste ed ai telegrafi, non si estende agli oggetti che, secondo i principii attualmente in vigore nell'amministrazione delle poste e telegrafi della Germania del Nord, sono retti da istruzioni regolamentari o da ordinanze amministrative.

Art. 49 - Le riscossioni delle poste e telegrafi sono comuni a tutto l'Impero. Le spese sono prelevate su queste riscossioni comuni. L'eccedenza vien versata nella cassa dell'Impero (capitolo XII).

Art. 50 - La direzione suprema delle poste e telegrafi appartiene all'Imperatore. Egli ha il dovere e il diritto di vegliare allo stabilimento ed al mantenimento, su basi uniformi, dell'organizzazione amministrativa e del funzionamento del servizio, come anche della situazione degl'impiegati. L'Imperatore veglia alla pubblicazione delle istruzioni regolamentari e delle ordinanze di amministrazione generale, come anche all'esatta osservanza delle relazioni con le altre amministrazioni delle poste e telegrafi. I diversi impiegati delle poste e telegrafi devono obbedire alle ordinanze imperiali Quest'obbligo è menzionato nel loro giuramento professionale. La nomina degl'impiegati superiori dell'amministrazione delle poste e dei telegrafi, necessari nei diversi distretti (per esempio i direttori, consiglieri, ispettori principali), e quella degl'impiegati incaricati di osservare, sorvegliare ec. il servizio, nei differenti distretti, per conto di questa amministrazione (per esempio gl'ispettori, i controllori),- appartengono, per tutto il territorio dell'Impero germanico, all'Imperatore, al quale questi impiegati prestano giuramento. Le nomine in questione devono essere regolarmente comunicate al governo degli Stati, al territorio dei quali esse si applicano, per essere oggetto, da parte loro, d'una conferma e d'una pubblicazione ufficiale. Gli altri impiegati dell'amministrazione delle poste e telegrafi, come anche tutti gl'impiegati destinati ad un servizio locale o tecnico od al servizio propriamente detto, sono nominati dai governi degli Stati, ove essi esercitano le loro funzioni. Dove non esiste alcuna amministrazione di poste e telegrafi, queste disposizioni saranno regolate da convenzioni speciali.

Art. 51 - (Disposizione transitoria.)

Art. 52 - Le disposizioni degli articoli precedenti (48 a 51) non si applicano alla Baviera e al Wiirtemberg. Esse sono sostituite, per questi due Stati dalle seguenti disposizioni. All'Impero solo appartiene la legislazione sui privilegi della posta e dei telegrafi, sulle relazioni giuridiche di queste due istituzioni col pubblico, sulle franchigie e tasse postali, ad eccezione tuttavia delle disposizioni regolamentari e delle tariffe applicabili alle comunicazioni che si scambiano nell'interno dalla Baviera e del Würtemberg, ed allo stabilimento, nei medesimi limiti, dei diritti da percepirsi sulle corrispondenze telegrafiche. Così pure il regolamento delle comunicazioni postali e telegrafiche con l'estero appartiene all'Impero, fatta eccezione per le comunicazioni dirette della Baviera e del Würtemberg con uno Stato vicino non facente parte dell'Impero. Queste ultime comunicazioni sono regolate dalle disposizioni dell'art. 49 della Convenzione postale del 23 novembre 1867. La Baviera ed il Wiirtemberg non hanno alcuna parte nelle entrate provenienti dalle poste e dai telegrafi e versate nella cassa dell'Impero.

 

IX. MARINA E NAVIGAZIONE

 

Art. 53 - La marina militare dell'Impero costituisce un solo servizio posto sotto il comando superiore dell'Imperatore. La sua costituzione e la sua organizzazione dipendono dall'Imperatore, il quale nomina gli uffici e gl'impiegati di marina; tanto questi quanto gli uomini di equipaggio gli prestano giuramento alla libera entrata in servizio. I porti di Kiel e di Jade sono porti militari dell'Impero. Le spese necessarie alla creazione ed al mantenimento della flotta di guerra e delle istituzioni che vi si collegano sono fatte dalla cassa dell'Impero. La popolazione marittima dell'Impero, comprendente i meccanici e gli operai delle navi, è esentata dal servizio nell'esercito di terra, ma obbligata per contro al servizio nella marina imperiale. La ripartizione del contingente da reclutare ha luogo sul numero esistente della popolazione marittima; la porzione di questa popolazione fornita da ciascuno Stato viene imputata al suo contingente per l'armata di terra.

Art. 54 - Le navi commerciali di tutti gli Stati della Confederazione costituiscono una sola marina mercantile. L'Impero determina il metodo per misurare il tonnellaggio dei bastimenti, regola il rilascio delle lettere di stazzatura e dei certificati di navigazione; fissa le condizioni, mediante le quali si può essere ammessi a condurre i navigli. Le navi di commercio di tutti gli Stati della Confederazione sono ammesse e trattate nei porti di mare e sui corsi d'acqua naturali ed artificiali ciascuno di questi Stati nelle condizioni d'eguaglianza. I diritti percetti nei porti di mare e sulle navi o sui loro carichi, nell'interesse degli stabilimenti attinenti alla navigazione, non devono eccedere le spese necessitate dal mantenimento e dalle riparazioni necessarie a questi stabilimenti. Sui corsi d'acqua naturali non può essere percepito alcun diritto fuorché nell'interesse di lavori speciali destinati a facilitare la circolazione. Questi diritti, come i diritti di navigazione riscossi sui corsi d'acqua artificiali che sono la proprietà di uno Stato, non devono eccedere le spese necessitate dal mantenimento o dalle riparazioni ordinarie di questi lavori e dei loro annessi. Queste disposizioni si applicano egualmente alla fluitazione, quando questa è praticata su corsi d'acqua navigabili. é all'Impero, e non a ciascuno Stato particolare, che spetta di tassare i navigli stranieri od i loro carichi con altri diritti e più elevati di quelli ai quali sono sottoposti i navigli degli Stati della Confederazione od i loro carichi.

Art. 55 - La bandiera della marina militare e mercantile è nero-bianco-rossa.

 

X. CONSOLATI

 

Art. 56 - L'insieme dei consolati dell'Impero è posto sotto la sorveglianza dell'Imperatore, che nomina i consoli, sentito il parere della Commissione di commercio e dei cambi, del Consiglio federale. Non saranno più istituiti nuovi consolati particolari nelle circoscrizioni assegnate ai consoli germanici. Questi consoli nelle rispettive circoscrizioni esercitano le funzioni di consoli particolari per gli Stati della Confederazione che non vi sono rappresentati. I consolati particolari esistenti saranno aboliti tosto che l'organizzazione dei Consolati germanici sarà abbastanza completa, così che il Consiglio federale riconosca che la rappresentanza degl'interessi particolari di tutti gli Stati della Confederazione è assicurata per mezzo dei consolati germanici.

 

XI. ESERCITO DELL'IMPERO

 

Art. 57 - Ogni Tedesco è soggetto al servizio militare e non può farsi sostituire in quest'obbligo.

Art. 58 - Le spese e gli oneri dell'organizzazione militare dell'Impero sono sopportati egualmente da tutti gli Stati e da tutte le parti della Confederazione in modo da non lasciar posto ad alcun privilegio e a nessun aggravio, a profitto od a pregiudizio d'uno Stato o d'una classe di individui. Laddove questa eguale ripartizione di carichi non possa essere fatta naturalmente, senza nuocere all'interesse pubblico, la legislazione determinerà compensi da fornirsi secondo i principii di giustizia.

Art. 59 - Ogni Tedesco abile al servizio militare appartiene, durante sette anni, in regola generale, dal 20° anno compiuto fino al principio del 28° , all'esercito attivo. Di questi sette anni, egli passa i tre primi sotto le bandiere ed i quattro ultimi nella riserva. ( Modificato, legge 11 febbraio 1888.) Durante i cinque anni che seguono, egli fa parte della prima categoria della landwehr, ed appartiene sino al 31 marzo dell'anno in cui compie il 39° anno, alla seconda categoria della landwehr. Negli Stati particolari, ove il tempo legale del servizio eccedeva fin qui i dodici anni complessivamente, la riduzione graduale del servizio non avrà luogo che in modo da permettere all'esercito dell'Impero d'essere sempre pronto per la guerra. Le disposizioni relative all'emigrazione, stabilite per gli uomini della landwehr, sono identicamente applicabili agli uomini della riserva.

Art. 60 - Sino al 31 dicembre 1871, l'esercito germanico sul piede di pace comprenderà l'1% della popolazione ufficiale del 1867, ripartito in proporzione fra i diversi Stati della Confederazione. Per 1'avvenire, 1'effettivo dell'esercito sul piede di pace sarà fissato dalla legislazione dell'Impero.

Art. 61 - Dopo la pubblicazione della presente Costituzione, 1'insieme della legislazione militare prussiana sarà immediatamente esteso a tutto 1'Impero, cioè le leggi ed i regolamenti, le istruzioni ed i rescritti emanati per la loro esecuzione, spiegazione o compimento, specialmente il codice penale militare del 3 aprile 1845, l'ordinanza di giustizia penale militare del 3 aprile 1845, l'ordinanza sui tribunali d'onore del 20 giugno 1843, le disposizioni sul reclutamento, il tempo di servizio, lo stesso servizio ed i doveri militari, gli alloggiamenti delle truppe, le indennità pei danni ai campi, la mobilizzazione, ec., in tempo di guerra ed in tempo di pace. Resta tuttavia eccettuata da queste disposizioni 1'ordinanza ecclesiastica militare. Quando l'organizzazione militare dell'esercito tedesco sarà resa uniforme, una legge militare generale sarà proposta al Reichstag od al Consiglio federale, come complemento della Costituzione.

Art. 62 - Per coprire le spese dell'esercito tedesco e delle istituzioni che lo riguardano, verrà messa a disposizione dell'Imperatore sino al 31 dicembre 1871 una somma di 225 talleri per ogni soldato, sul piede dell'effettivo di pace, secondo l'art. 60. Dopo il 31 dicembre 1871, la contribuzione di ciascuno degli Stati della Confederazione verrà versata alla cassa dell'Impero. Essa sarà calcolata sul piede dell'effettivo di pace provvisoriamente fissata dall'art. 60, sino a che non sia modificata da una legge dell'Impero. L'applicazione di queste somme all'insieme dell'esercito dell'Impero e degli stabilimenti annessi sarà regolata da una legge di finanza. La fissazione del bilancio della guerra avrà luogo sulle basi dell'organizzazione costituzionale dell'esercito dell'Impero.

Art. 63 - L'insieme delle forze di terra dell'Impero costituisce un solo esercito posto in tempo di guerra e di pace sotto gli ordini dell'Imperatore. I reggimenti, ec. portano un'unica serie di numeri per tutto l'esercito tedesco. I vestiti hanno il colore ed il taglio regolamentare dell'esercito reale prussiano. Il proprietario di ciascun contingente (Kontingentsherr) può fissare gli altri distintivi (coccarde, ec.). L'Imperatore ha il dovere ed il diritto di vigilare a che tutte le truppe componenti 1'esercito tedesco siano al completo e pronte a marciare, ed a che sia stabilita e mantenuta l'unità nella organizzazione e formazione, nell'armamento e nel comando, nell'istruzione dei soldati nei gradi gerarchici degli ufficiali. A questo fine 1'Imperatore è sempre autorizzato ad assicurarsi, con ispezioni, dello stato dei diversi contingenti ed a dare gli ordini necessari per togliere i difetti che queste ispezioni potranno rilevare. L'Imperatore chiama sotto bandiere i contingenti dell'esercito dell'Impero, ne regola la ripartizione, 1'incorporazione, come anche 1'organizzazione della landwehr. Egli ha il diritto di por guarnigioni nell'interno del territorio federale e d'ordinare che ogni porzione dell'armata sia tenuta pronta per la guerra. Per arrivare all'unità completa nell'amministrazione, nel servizio, armamento ed equipaggi mento di tutte le truppe dell'esercito tedesco, gli ordini dati in avvenire per 1'armata prussiana saranno debitamente comunicati ai comandanti (Kommandeure) degli altri contingenti, per cura della Commissione dell'armata di terra e delle fortificazioni stabilite dall'art. 8, n° 1.

Art. 64 - Le truppe tedesche sono obbligate ad obbedire incondizionatamente agli ordini dell'Imperatore. Quest'obbligo è compreso nel giuramento alla bandiera. Ogni comandante superiore (Höchstcommandirende) d'un contingente, tutti gli ufficiali chiamati a comandare le truppe di più d'un contingente, e tutti i comandanti di piazza sono nominati dall'Imperatore. Gli ufficiali così da lui nominati prestano giuramento alla bandiera. Le nomine dei generali e degli ufficiali dei contingenti non in carica devono esser fatte tutte col consenso dell'Imperatore. L'Imperatore ha il diritto di scegliere in tutti i contingenti dell'esercito dell'Impero, per via di cambiamento e con o senza avanzamento, gli ufficiali cui affida un ufficio al servizio dell'Impero, sia nell'esercito prussiano, sia negli altri contingenti.

Art. 65 - Il diritto di stabilire piazze forti nell'interno territorio del territorio federale appartiene all'Imperatore, che determina, conformemente al capitolo XII, lo stanziamento delle spese necessarie, quando le ordinarie non sono sufficienti.

Art. 66 - In mancanza di convenzioni speciali che dispongano altrimenti, i principi od i senati degli Stati della Confederazione nominano gli ufficiali dei loro contingenti, con le restrizioni indicate all'art.64. Essi sono i capi di tutte le truppe del loro territorio e godono degli onori relativi a questa qualità. Essi hanno inoltre il diritto di ispezionare in qualsiasi tempo, e ricevono oltre i rapporti ed avvisi regolamentari sui cambiamenti effettuati, la comunicazione immediata degli avanzamenti e nomine che concernono i loro corpi di truppa, per essere in grado di pubblicarle ufficialmente. Essi hanno anche il diritto, in materia di polizia, non solo di impiegare le loro proprie truppe, ma ancora di requisire tutti gli altri corpi di truppa dell'esercito dell'Impero, che si trovano distaccati nei loro territori.

Art. 67 - Le economie realizzate sulle spese militari, non andranno in alcun caso a beneficio dei governi particolari, ma sempre alla cassa dell'Impero.

Art. 68 - L'Imperatore, se la sicurezza pubblica è minacciata nei confini del territorio della Confederazione può dichiarare una parte di questo territorio in stato d'assedio. Fino a che una legge dell'Impero abbia regolato i casi, la forma, la pubblicità e gli effetti di simile dichiarazione, saranno applicate le prescrizioni della legge prussiana del 4 giugno 1851.

 

DISPOSIZIONE AGGIUNTA AL CAPITOLO XI

 

Le prescrizioni di questo capitolo non sono applicabili alla Baviera, se non in conformità alle clausole d'alleanza del 23 novembre 1870, cap. III, paragrafo 5; ed al Würtemberg, se non conformemente alle clausole della convenzione militare del 21-25 novembre 1870

 

XII. FINANZE DELL'IMPERO

 

Art. 69 - Tutte le entrate e le spese dell'Impero sono pubblicate ciascun anno e portate al bilancio dell'Impero. Quest'ultimo è fissato da una legge, prima del cominciare di ciascun esercizio, secondo le regole seguenti.

Art. 70 - Sono adoperate dapprima per le spese comuni le eccedenze dell'anno precedente, poi i proventi comuni delle dogane, dei dazi comuni di consumo e delle poste e telegrafi. Se questi prodotti non bastano a coprire le spese, vi si provvede, finché non si sia creata una nuova imposta, con una contribuzione imposta a ciascuno degli Stati della Confederazione, proporzionalmente alla sua popolazione e fissata secondo i bisogni del bilancio dal Cancelliere dell'Impero.

Art. 71 - Le spese comuni in generale sono concesse un anno, tuttavia nei casi speciali possono essere concesse per una maggior durata. Durante il periodo di transizione indicato all'art. 60 lo stato delle spese dell'esercito, compilato per capitoli, non sarà comunicato al Consiglio federale ed al Reichstag che a titolo di istruzione e di promemoria.

Art. 72 - L'impiego delle entrate dell'Impero fa oggetto d'un resoconto annuo fatto dal Cancelliere dell'Impero per suo discarico al Consiglio federale ed al Reichstag.

Art. 73 - In caso di necessità straordinaria una legge dell'Impero può ordinare un prestito, come pure dare una garanzia a carico dell'Impero.

 

DISPOSIZIONE ADDIZIONALE AL CAPITOLO XII

 

Per quanto riguarda le spese dell'esercito bavarese gli articoli 69 e 71 non sono applicabili che secondo la clausola del trattato del 23 novembre 1870, citati nella disposizione aggiunta al capitolo XI. L'art.72 è applicabile in questo senso solamente, che al Consiglio federale ed al Reichstag deve essere data giustificazione del deferimento alla Baviera delle somme necessarie all'esercito bavarese.

 

XIII. REGOLAMENTO DEI CONFLITTI E DISPOSIZIONI PENALI

 

Art. 74 - Ogni impresa diretta contro l'esistenza, l'integrità, la sicurezza o la costituzione dell'Impero tedesco, ogni offesa verso il Consiglio federale, il Reichstag, o qualsiasi agente o funzionario pubblico dell'Impero, commessa durante l'esercizio od in occasione dell'esercizio delle loro funzioni con parola, scritto, stampato, segno, immagine od altra manifestazione, sarà in ciascuno Stato della Confederazione processata e punita secondo le leggi, attuali o future, in vigore in questo Stato, le quali colpiscono gli atti consimili diretti contro lo Stato in particolare, la sua Costituzione, le sue Camere od Assemblee di Stati (Stände), i membri di queste Camere od Assemblee di Stati, i suoi agenti e funzionari.

Art. 75 - Per gli attentati specificati nell'art. 74 contro l'Impero tedesco, i quali, quando sono diretti contro degli Stati particolari della Confederazione sono qualificati d'alto tradimento o di tradimento verso il paese, l'Alta Corte d'appello comune alle tre città anseatiche con sede a Lubecca sosterrà l'ufficio di giurisdizione in prima ed ultima istanza. Le disposizioni speciali al funzionamento ed alla procedura dell'Alta Corte d'appello saranno emanate in forma di legge dell'Impero. Fino che una legge dell'Impero non abbia stabilito altrimenti ci si conformerà alle disposizioni attuali sul funzionamento e sulla procedura delle giurisdizioni stabilite nei vari Stati della Confederazione.

Art. 76 - I conflitti fra i vari Stati della Confederazione che non appartengono per loro natura al diritto privato e quindi non devono essere risolti dalle competenti giurisdizioni per queste specie di contestazioni vengono risolti dal Consiglio federale su domanda d'una delle parti. I conflitti costituzionali che sorgono negli Stati della Confederazione la cui Costituzione non ha stabilito alcun potere per risolvere questi conflitti, sono, su domanda di una delle parti, amichevolmente appianati dal Consiglio federale, e se questo non vi riesce vi si provvede con una legge dell'Impero.

Art. 77 - Quando in uno degli Stati della Confederazione si presenta un caso di diniego di giustizia, cui non si può provvedere con vie legali, appartiene al Consiglio federale, dopo esame della Costituzione e delle leggi in vigore nello Stato di cui si tratta, di accogliere, se ne è il caso, i ricorsi presentati per diniego di giustizia o per impedimento recato al suo corso, e di prendere le misure giuridiche necessarie di fronte al Governo che ha dato luogo a questi ricorsi.

 

XIV. DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 78 - Le modificazioni alla Costituzione hanno luogo sotto forma di legge. Esse si ritengono come respinte quando, nel seno del Consiglio federale, quattordici voti si pronunciano contro. Le disposizioni della Costituzione dell'Impero, che stabiliscono, in favore di certi Stati confederati, diritti speciali di fronte al complesso del Confederazione, non possono essere modificati senza consenso degli Stati di cui si tratta.

 

 

 

 

 

FONTE:

L. Minguzzi, Principali costituzioni stranieri, G.Barbera Editore, Firenze 1899.





Download in formato Word

Torna su