STATUTO DEL GRANDUCATO DI TOSCANA

 

 

Noi Leopoldo II Ec. Ec.

 

Dal giorno in cui piacque alla Divina Provvidenza che Noi fossimo chiamati a governare uno Stato distinto per tanta civiltà, e illustrato da tante glorie, la concordia non mai smentita e la fiducia che in Noi posero i Nostri amatissimi popoli formarono sempre la gioia del Nostro cuore e la felicità della comune patria.

Intesi Noi a promuovere ogni prosperità dello Stato per via di quelle riforme economiche e civili alle quali attendemmo con zelo indefesso per tutto il corso del governo nostro, il Cielo benedisse le nostre cure in tal modo che ne fosse dato di giungere a questo per noi faustissimo giorno, senza che alcuna perturbazione togliendo la possibilità di operare il bene pubblico, rendesse necessario il ricorrere alla istituzione di nuove forme politiche.

Alle quali ora muove l’animo nostro il desiderio di adempiere con ferma, costante, e deliberata volontà quel proposito che fu da noi annunziato precedentemente ai nostri sudditi amatissimi, e di procurare ad essi, ora che il tempo ne è giunto, quella maggiore ampiezza di vita civile e politica alla quale è chiamata l’Italia, in questa solenne inaugurazione del nazionale risorgimento.

Né tale pensiero sorge nuovo nel petto nostro, siccome non fu ignoto a quello del padre nostro e dell’avo, dei quali il governo ebbe gloria dal procedere sempre coi tempi o antivenirli: né le istituzioni novelle che a noi piace il concedere tali sono, che non si conformino alle abitudini di tutta la vita nostra o alle tradizioni della Toscana, cultrice antica di ogni sapere.

Il compiuto sistema di governo rappresentativo che noi veniamo in questo giorno a fondare, è prova della fiducia da Noi posta nel senno e nella compiuta maturità dei Popoli Nostri a dividere con Noi il peso di quei doveri, dei quali possiamo con intiera sicurezza confidare che sia tanto vivo il sentimento nel cuore de’ nostri popoli, quanto è e fu sempre nella coscienza del loro principe e padre.

Questo preghiamo da Dio, rafforzando la preghiera nostra di quella benedizione che il Pontefice della Cristianità, spandeva poc’anzi sull’Italia tutta, e nella fiducia del Nostro voto promulghiamo il seguente statuto fondamentale, col quale veniamo a dare nuova forma al governo dello Stato ed a formare la sorte della diletta nostra Toscana.

 

Titolo I

Diritto pubblico dei Toscani

 

Art. 1 – La religione cattolica, apostolica e romana è la sola dello Stato.

Gli altri culti ora esistenti sono permessi conformemente alle leggi.

Art. 2 – I Toscani, qualunque sia il culto che esercitano, sono tutti eguali al cospetto della legge, contribuiscono indistintamente agli aggravi dello Stato in proporzione degli averi, e sono tutti egualmente ammessibili agl’impieghi civili e militari.

Art. 3 – Niuno impedimento alla libertà personale può essere posto, se non nei casi e colle forme prescritte dalla legge.

Art. 4 – Nessuno potrà essere chiamato ad altro foro, che a quello espressamente determinato dalla legge. Non potranno perciò esistere Commissioni o Tribunali straordinari sotto qualsivoglia denominazione o per qualunque titolo.

Art. 5 – La stampa è libera, ma soggetta ad una legge repressiva.

Le opere per altro che trattano ex professo di materie religiose saranno soggette a censura preventiva.

Art. 6 – La libertà del commercio e dell’industria sono principii fondamentali del diritto economico dello Stato.

Le leggi delle manimorte sono conservate ed estese a tutto il Granducato.

Art. 7 – I principi fondamentali dell’ordinamento Municipale sono mantenuti nella loro piena integrità.

Art. 8 – Tutte le proprietà sono inviolabili, salvo il caso di espropriazione per causa di utilità pubblica comprovata legalmente, e previa indennità.

Art. 9 – Anche la proprietà, letteraria è mantenuta e guarentita.

Art. 10 – La Guardia civica è mantenuta istituzione dello Stato a norma della legge organica.

 

 

 

Titolo II

Principii fondamentali del governo toscano

 

Art. 11 – Le leggi dell’arruolamento militare sono obbligatorie per tutti i cittadini.

Art. 12 – La persona del Granduca è inviolabile e sacra.

Art. 13 –. Al solo Granduca appartiene il potere esecutivo: Egli è il capo supremo dello Stato. Egli comanda tutte le forze di terra e di mare, dichiara la guerra, fa i trattati di pace, di alleanza e di commercio; nomina a tutti gl’impieghi giudiziarii, governativi, amministrativi e militari; mantiene col mezzo de’ suoi rappresentanti le relazioni colle potenze estere, e provvede con Motuproprii e Regolamenti alla  esecuzione delle leggi, senza mai sospenderle o dispensare dall’osservanza di esse.

Art. 14 – Nessuna truppa straniera potrà essere chiamata al servizio dello Stato, se non in virtù di una legge.

Art. 15 – Il solo Granduca sanziona le leggi e le promulga.

Art. 16 – Le leggi e gli atti del Governo non hanno vigore, se non sono muniti della firma di uno dei Ministri.

I ministri sono risponsabili.

Art. 17 – Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Granduca e da due Assemblee deliberanti, che sono il Senato, ed il Consiglio generale.

Il Granduca può sciogliere il Consiglio generale: convoca il nuovo Consiglio dentro tre mesi.

Art. 18 – La proposta delle leggi appartiene al Granduca, ed a ciascuna delle due assemblee.

Art. 19 – La giustizia deriva dal Granduca, ed è amministrata da giudici ch’egli nomina ed istituisce.

Egli può far grazie e commutar le pene.

Art. 20 – I giudici nominati dal Granduca, eccetto quelli dei tribunali minori sono inamovibili dopo che avranno esercitate le loro funzioni per lo spazio di tre anni.

Art. 21 – La pubblicità dei giudizii è mantenuta.

L’ordinamento dei tribunali non può essere alterato, fuorché per legge.

Art. 22 – L’integrità del territorio Toscano è mantenuta. Lo Stato conserva la sua bandiera e i suoi colori.

 

Titolo III

Delle assemblee legislative

 

Art. 23 – Le due Assemblee legislative si radunano in Firenze ciascun anno.

 

1. Del Senato.

 

Art. 24 – Il Senato è composto di senatori nominati a vita dal Granduca. Il loro ufficio è gratuito. Il loro numero non è limitato. Dovranno essi avere l’età di trent’anni compiti.

Art. 25 – I Principi Toscani della famiglia regnante giunti all’età di anni 25 compiti siedono di diritto nel Senato. Danno voto all’età di 25 anni compiti.

Art. 26 – Il Granduca nomina i senatori tra gl’individui compresi nelle seguenti categorie:

Gli Arcivescovi e Vescovi della Toscana, il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio generale e i Deputati al medesimo dopo che vi abbiano risieduto sei anni;

I Presidenti, i Vicepresidenti e i Giudici della Corte di cassazione e delle Corti regie, e i Procuratori e Avvocati generali presso le medesime;

I Professori delle Università toscane;

Le persone che occupano o hanno occupato gradi eminenti nell’ordine governativo e militare;

I grandi proprietari di suolo, ed i principali commercianti, capitalisti ed industriali;

E finalmente coloro che per servigi resi alla patria sieno d’essa benemeriti; o che l’abbian illustrata.

Art. 27 – L’atto di nomina di ciascun Senatore fa menzione dei servigi e dei titoli sui quali è fondata.

 

2. Del Consiglio generale.

 

Art. 28 – Il Consiglio generale si compone di ottantasei Deputati eletti dai Collegi che saranno determinati per distretto dalla legge elettorale, la quale farà parte integrante del presente Statuto fondamentale.

Art. 29 – L’ufficio dei Deputati è gratuito, salvo una modica indennità che dai Comuni del distretto elettorale venga commessa ai Deputati non residenti nella capitale, e per il solo tempo della sessione.

Art. 30 – Il possesso, la capacità, il commercio, l’industria conferiscono al cittadino toscano il diritto di essere elettore ai termini e coi requisiti della legge elettorale sopra indicata.

Art. 31 – Ogni elettore al Consiglio generale è eleggibile al medesimo, purché abbia l’età di 50 anni compiti, e possesso o dimora stabile nel distretto elettorale.

Art. 32 – I Deputati sono eletti per quattro anni: usciti di uffizio potranno essere rieletti.

Art. 33 – I Collegi elettorali si radunano per convocazione fatta dal Granduca.

Il Gonfaloniere del capoluogo nel distretto elettorale presiede di diritto il Collegio elettorale.

Art. 34 – Il Consiglio generale è la sola autorità competente a giudicare intorno alla validità, della elezione dei Deputati eletti a comporlo.

 

3. Dei membri delle due Assemblee.

 

Art. 35 – Nessuno dei membri delle due Assemblee durante la sessione, e tre settimane avanti e tre dopo, può essere catturato per debiti; non può essere arrestato o tradotto in giudizio criminale durante la sessione, se non previo l’assenso dell’Assemblea cui fa parte: si eccettua il caso di delitto flagrante.

Art. 36 – I Senatori ed i Deputati sono inviolabili per le opinioni emesse e per i voti dati nelle Assemblee.

Art. 37 – Allorché un deputato al Consiglio generale durante il tempo del suo ufficio perde le qualità che lo rendevano eleggibile, l’Assemblea, udite le sue deduzioni lo decreta decaduto.

Art. 38 – Il Senato nel caso stesso e nello stesso modo deferisce al Granduca la cognizione del fatto, provoca il decreto di esclusione.

Art. 39 – Se il Deputato rinunzia o cessa l’uffizio per morte, per decadenza, per avere ottato ad altra rappresentanza, o se accetta dal Governo qualche uffizio salariato, il Collegio ch’egli rappresentava sarà, immediatamente convocato per fare nuova elezione.

La cessazione per causa di accettato uffizio non fa divieto alla rielezione.

 

 

Titolo IV

Convocazione, apertura delle due assemblee e forma delle adunanze

 

Art. 40 – La convocazione delle due Assemblee è fatta dal Granduca. Le sessioni loro cominciano e finiscono nel tempo stesso.

Art. 41 – Nessuna delle due assemblee potrà separatamente radunarsi, né validamente deliberare per qualsivoglia motivo, fuori del tempo della sessione, salvo quanto al Senato il disposto dell’art. 62.

Art. 42 – Il Granduca apre in persona, o per mezzo d’un commissario la sessione delle due assemblee in quella sola occasione riunite.

Art. 43 – Il Granduca ha diritto d’interrompere la durata della sessione, e può convocare straordinariamente in due assemblee.

Art. 44 – Le adunanze delle due assemblee sono pubbliche. Ma sulla domanda di 3 membri potranno costituirsi in adunanza segreta.

Gli atti delle assemblee saranno pubblicati a cura di ciascuna di esse.

Art. 45 – Il Granduca nomina il presidente e il vice-presidente del Senato.

Il Consiglio generale elegge per ogni sessione il suo presidente e vice-presidente a schede segrete ed a maggiorità assoluta di suffragi.

Art. 46 – I Senatori ed i Deputati, innanzi di sedere la prima volta nell’assemblea cui sono ammessi, prestano nelle mani del rispettivo presidente il giuramento con questa formola:

«Giuro di osservare inviolabilmente lo Statuto fondamentale e tutte le leggi dello Stato, e prometto di adempiere l’ufficio mio con verità, e giustizia, provvedendo in ogni cosa al bene inseparabile della Patria e del Principe. Così Dio mi aiuti».

Art. 47 – Le adunanze delle due assemblee sono legali, e le deliberazioni valide, colla presenza e col voto della metà più uno dei membri, che le compongono.

Art. 48 – Le deliberazioni delle due assemblee sono a maggiorità di suffragi.

Le due assemblee compileranno ciascuna il proprio regolamento.

 

Titolo V

Poteri delle due assemblee

 

Art. 49 – Il Senato ed il Consiglio generale concorrono insieme col Granduca alla formazione delle leggi, ed all’interpretazione autentica di esse.

Le leggi non hanno autorità, quando non sieno state discusse e votate liberamente da ognuna delle due assemblee.

Art. 50 – Le proposte di leggi possono dal ministro venire trasmesse indistintamente all’una o all’altra assemblea, salvo il disposto dell’art. 52.

Art. 51 – Nessun tributo potrà essere imposto o riscosso, se non consentito dalle due assemblee e sanzionato dal Granduca.

Art. 52 – Saranno presentati alla deliberazione e al voto del Consiglio generale prima che al voto del Senato :

1° Il bilancio preventivo e consuntivo d’ogni anno.

2° Le leggi statuenti creazione, liquidazione e pagamento dei debiti dello Stato.

3° Le leggi statuenti accrescimento d’imposta, alienazione di beni e rendite dello Stato.

Art. 53 – L’imposta diretta è consentita per un anno; le imposte indirette potranno essere stabilite per più anni.

Art. 54 – Ogni proposta di legge deve essere prima esaminata nelle sessioni in cui si divideranno le assemblee per i lavori preparatorii: discussa e approvata da un’assemblea, sarà trasmessa alla discussione e approvazione dell’altra, e quando sia vinta in ambedue sarà presentata alla sanzione del Granduca.

Art. 55 – Quelle proposte che sieno rigettate da una delle due assemblee, o alle quali il Granduca nieghi sanzione, non potranno essere riprodotte nel corso della sessione.

Art. 56 – Le proposte del governo saranno prima di ogni altra discusse ed approvate dalle assemblee.

Art. 57 – Ogni cittadino giunto all’età di 21 anni ha il diritto e facoltà libera d’inviare all’una e all’altra assemblea petizioni e rimostranze.

L’assemblea, dietro l’esame e rapporti di una Commissione tratta dal suo seno, discute se debba accogliere le anzidette petizioni e rimostranze, e quando sembri opportuno ne decreta il rinvio al ministero cui riguardano.

Le petizioni e rimostranze però non potranno essere mai presentate personalmente alle assemblee.

Art. 58 – Le assemblee non ricevono deputazioni, né ascoltano, fuori dei loro propri membri, altro che i ministri o commissarii che il governo inviasse loro per la discussione delle leggi.

Art. 59 – Inviano al principe deputazioni nei casi e colle forme prescritte dal regolamento. Corrispondono tra loro e col ministero per via di messaggio.

 

Titolo VI

Dei ministri

 

Art. 60 – I ministri possono essere membri del Senato e del Consiglio generale.

Art. 61 – I ministri, o commissarii che ne tengono le veci, hanno libero accesso in ambedue le assemblee, hanno diritto di esservi ascoltati ad ogni richiesta loro: hanno l’obbligo, quando sieno invitati, a dare gli schiarimenti, che all’assemblea sembrassero opportuni.

Art. 62 – Il diritto di accusare i ministri appartiene al Consiglio generale; quello di giudicarli, al Senato. Una legge determinerà i casi delle responsabilità dei ministri, le pene, le forme dell’accusa e del giudizio.

 

 

Titolo VII

Lista civile

 

Art. 63 – La dotazione della corona è fissata per tutta la durata del regno dalla prima assemblea del Senato e del Consiglio generale dopo l’avvenimento al trono del Granduca.

Art. 64 – Durante il regno del Granduca attuale è mantenuta alla regia corte l’annua assegnazione della quale è ora dotata, nonostante la caduta deversione di Lucca al Granducato e la conseguente perdita delle signorie di Boemia.

Art. 65 – Oltre questa assegnazione continuerà alla Real Corte l’uso dei regii palazzi, ville e giardini annessi. Il loro mantenimento e miglioramento rimarrà a carico dello Stato, che vi provvederà, con gli assegnamenti da portarsi annualmente nei bilanci preventivi, se pure non venga in seguito stabilito fra lo Stato e la Real Corte l’affrancazione di quest’onere.

Art. 66 – Quando il R. Principe ereditario toccherà l’età maggiore, gli sarà assegnata a carico dello Stato un’annua rendita, colla quale sia provvisto al dignitoso di lui mantenimento.

Art. 67 – Oltre i beni che il Granduca attualmente possiede in proprio, formeranno il privato suo patrimonio ancora quelli che potesse in seguito acquistare a titolo oneroso o gratuito durante il suo regno.

Art. 68 – Il Granduca può disporre del suo patrimonio privato sia per atti fra i vivi, sia per testamento, senza essere tenuto alle regole delle leggi civili dello Stato che limitano la quantità, disponibile.

Art. 69 – I possessi che costituiscono il patrimonio privato del Granduca sono, salvo la premessa eccezione, sottomessi a tutte le leggi che regolano le altre proprietà.

 

Titolo VIII

Disposizioni generali

 

Art. 70 – La nobiltà toscana è conservata colle sue onorificenze.

La creazione di nuovi nobili appartiene al Granduca.

Art. 71 – È conservato l’ordine sacro e militare di Santo Stefano Papa e martire colle sue prerogative, dotazioni e statuti.

Art. 72 – L’ordine del merito sotto il titolo di S. Giuseppe è pure conservato col suo statuto.

Art. 73 – Il Granduca ha il diritto d’istituire nuovi ordini, e ne decreta gli statuti.

Art. 74 – La collazione di tutti i benefizii di patronati regii, o pertinenti al patrimonio della corona, e l’esercizio dei diritti che ne dipendono, spettano al Granduca.

Art. 75 – Ogni nuovo regno s’inizia col giuramento di mantenere lo Statuto fondamentale. Questo giuramento si presta davanti alle due Assemblee riunite.

Art. 76 – I debiti dello Stato sono guarentiti; rimangono ferme le obbligazioni contratte a favore dei terzi, non escluse le pensioni già stabilite.

Art. 77 – Tutte le leggi e regolamenti che non sieno contrarii al presente Statuto fondamentale ritengono sempre il loro pieno vigore.

Art. 78 – Il presente Statuto fondamentale, e tutti i diritti e poteri da esso sanciti, sono affidati alla lealtà, al patriottismo, al coraggio della guardia civica, e di tutt’i cittadini toscani.

 

Titolo IX

Disposizioni transitorie

 

Art. 79 – Il Granduca mentre istituisce fin d’ora un Consiglio di Stato, del quale saranno in breve stabilite le attribuzioni, e mentre provvederà anche alla regolare distribuzione degli Uffizii ministeriali, si riserva a promulgare le leggi necessarie a costituire il potere esecutivo in conformità, dei principii stabiliti nel titolo primo, non meno che alla pronta e sollecita esecuzione del presente Statuto fondamentale e più specialmente:

1° La legge elettorale che sarà parte integrante del presente statuto;

2° La legge sulla stampa;

3° La legge organica dei governi ed amministrazioni compartimentali, e delle loro attribuzioni;

4° La legge preordinata ad estendere al territorio lucchese la legislazione vegliante nel granducato.

Art. 80 – Saranno presentate alla deliberazione delle Assemblee legislative:

1° La proposta di legge sulle istituzioni municipali e compartimentali fondate sopra il sistema elettivo;

2° La proposta di legge sulla istruzione publica;

3° Le proposte di legge sulla responsabilità dei ministri;

4° La proposta di legge sui publici funzionarii;

5° La proposta di legge sulla espropriazione forzata per causa di publica utilità.

Art. 81 – Alla prima sessione legislativa saranno presentati il bilancio preventivo del 1849 ed il bilancio consuntivo del 1849.

Art. 82 – Il presente Statuto fondamentale sarà messo in vigore alla prima convocazione delle assemblee legislative, che avrà luogo appena compiute le elezioni.

Art. 83 – I ministri sono incaricati e responsabili della esecuzione e della piena osservanza delle presenti disposizioni sovrane.

 

Dato il 15 febbraio 1848

Leopoldo

Visto : Il Consigliere segretario di stato, primo direttore delle R.R. segreterie

F. Cempini

Visto : Il consigliere direttore del dipartimento di stato

C. Ridolfi

Visto : Il consigliere direttore del dipartimento di grazia e giustizia

B. Bartalini

Visto : Il Consigliere ministro degli affari esteri, e direttore del dipartimento della guerra

L. Serristori

Visto : Il consigliere direttore del dipartimento delle regie finanze

G. Baldasseroni

 

 

 

 

 

FONTE:

Raccolta di costituzioni italiane, vol. I, Tipografia Economica, Torino 1852.

 



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