COSTITUZIONE DI MASSACHUSSET

 

 

Forma di governo

 

Il popolo abitante del territorio chiamato per l’addietro la provincia della baia di Massachusset, è convenuto solennemente, e tutti gl’individui che lo compongono, convengono a vicenda di formarsi in un corpo politico o stato libero, sovrano e indipendente, sotto il nome gli repubblica di Massachusset.

 

CAPITOLO PRIMO

DEL POTERE LEGISLATIVO

 

SEZIONE PRIMA

CORTE GENERALE

 

Art. 1 – Il dipartimento della legislazione sarà composto di due camere, un senato ed una camera di rappresentanti, di cui ciascuna avrà il diritto negativo sull’altra.

Il corpo legislativo si radunerà ogni anno l’ultimo mercoledì del mese di maggio e in tutte le altre epoche in cui sarà creduto necessario: esso si intitolerà la corte generale di Massachusset.

Art. 2 – Nessun bill o determinazione del senato o della camera dei rappresentanti avrà forza di legge, se non dopo essere stato presentato al governatore per la sua revisione. Se il governatore lo approva, farà conoscere la sua approvazione firmandolo. Se avrà qualche osservazione da fare in contrario, lo rimanderà aggiungendovi le sue obbiezioni in iscritto, al senato o alla camera dei rappresentanti, vale a dire a quella delle camere legislative in cui l’atto avrà avuto origine, e la camera registrerà in disteso le obbiezioni del governatore e procederà ad un nuovo esame. Se, dopo ciò, i due terzi del senato o della camera dei rappresentanti sono d’avviso, doversi adottar l’atto a malgrado delle obbiezioni, queste e quelle saranno inviate all’altra camera per un altro nuovo esame: e quando i due terzi dei membri avranno approvato, l’atto avrà forza di legge. In tutti questi casi, la votazione nelle due camere si farà per sì e per no, e i nomi dei votanti pro o contro il bill o la determinazione, saranno inscritti sui registri pubblici della repubblica. E ad oggetto di prevenire tutti i ritardi inutili, se il bill o la determinazione non è rimandato dal governatore cinque giorni dopo la presentazione, avrà forza di legge.

Art. 3 – La corte generale avrà d’or innanzi pieno potere ed autorità di erigere e stabilire tribunali e corti che avranno registri e che non ne avranno. Tutte queste corti agiranno in nome della repubblica. Esse informeranno, procederanno, e giudicheranno su ogni sorta di delitti, crimini, discussioni, processi, liti, azioni, cause e cose qualunque che si eleveranno o avverranno nella repubblica, fra o riguardanti le persone abitatili, risiedenti

o condotte nel suo territorio, sia che queste cause siano civili o criminali, che i detti crimini o siano capitali o non capitali e che le dette discussioni siano reali, personali o miste. Le corti faranno eseguire le loro sentenze e potranno dare a quest’uopo gli ordini necessari.

Vengono loro puranche dati e accordati dalla presente costituzione pieni poteri e autorità di amministrare nell’occasione il giuramento o l’affermazione, onde meglio scoprire la verità, in qualunque materia di lite vertente, nanti a loro.

Art. 4 – Inoltre, sono dati e accordati alla suddetta corte generale pieni poteri ed autorità di ordinare e stabilire nell’occasione ogni specie di leggi, statuti, decreti, direzioni e insinuazioni salutari e ragionevoli, affiggendovi o no ammende, in maniera però che questi atti non ripugnino e non siano contrarii alla presente costituzione, e di fare tutto quello che crederà conveniente pel bene e pel vantaggio di questa repubblica, pel governo e pel buon ordine della repubblica e de’ suoi sudditi e pel mantenimento e la difesa del governo medesimo. La corte generale avrà pure pieni poteri di nominare e stabilire annualmente o di provvedere con leggi stabili alla nomina di tutti gli uffiziali civili della repubblica, all’elezione e all’instituzione dei quali non si sarà pensato altramente nella presente forma di governo: di stabilire i varii doveri e poteri e i loro limiti per gli ufficiali civili e militari della repubblica: di prescrivere la forma dei giuramenti o delle asseverazioni che questi uffiziali dovranno prestare per entrare in funzione, in modo che però tutte queste cose utili ripugnino e non siano contrarie alla presente costituzione. La detta corte generale avrà ancora pieni poteri e autorità di imporre e riscuotere contribuzioni proporzionali e ragionevoli su tutti gli abitanti e i residenti e su tutti i beni immobili situati nel territorio della repubblica, come pure d’imporre e levare diritti ragionevoli su tutte le produzioni, beni, derrate, merci e generi qualunque importati, prodotti, o manufatturati, esistenti nel territorio, affinchè la rendita derivante da queste contribuzioni e diritti, sia distribuita ed applicata, in virtù di ordinanze firmate dal governatore attuale della repubblica, dell’avviso e dell’assenso del consiglio, ai varii servizi pubblici, sia per la difesa necessaria e il mantenimento del governo della repubblica, sia per la protezione e conservazione dei cittadini, conformemente agli atti che sono e saranno in vigore.

Intanto che i carichi pubblici del governo saranno in tutto o in parte imposti per capi o su beni immobili nel modo usato fino al presente, l’estimo dei beni, immobili della repubblica sarà rinnovato una volta almeno ogni dieci anni e più sovente ancora, se la corte generale lo ordini, affinchè la distribuzione possa essere fatta con giustizia.

 

SEZIONE SECONDA

IL SENATO

 

Art 1 – Saranno eletti annualmente dai proprietarii e dagli altri abitanti della repubblica aventi le qualità richieste dalla costituzione, quaranta uomini, per essere consiglieri o senatori nell’annata che segue l’elezione. Questi quaranta uomini saranno scelti fra gli abitanti dei distretti in cui la repubblica potrà essere divisa a quest’uopo, secondo i tempi, dalla corte generale. E la corte generale, assegnando il numero dei membri del senato che i distretti dovranno rispettivamente eleggere, piglierà norma dalla proporzione delle tasse pagate dai suddetti distretti e farà conoscere a tempo agli abitanti della repubblica i confini di ciascun distretto e il numero dei consiglieri e dei senatori che dovrà essere scelto in ciascuno; il numero però dei distretti non sarà mai al di sotto di tredici e nessun distretto sarà tanto grande da dover eleggere più di sei senatori.

E fino a che la corte generale giudichi conveniente di mutare la divisione ora esistente, i varii contadi della repubblica saranno riputati distretti per la scelta dei consiglieri e senatori, eccetto i contadi di Duc e di Nantucket, i quali formeranno un distretto solo. Essi eleggeranno il numero seguente di consiglieri e senatori, cioè: Suffolk, sei: Essex, sei; Middlesex, cinque: Hampshire, quattro: Plymouth, tre: Barnstable, uno: Bristol, tre: York, due: Duc e Nantucket, uno: Worcester, cinque: Cumberland, uno: Lincoln, uno: Berkshire, due.

Art. 2 – Il senato sarà la prima camera della legislatura, e i senatori saranno eletti nel modo che segue. Vi avrà sempre il primo lunedì d’aprile di ciascun anno, un’assemblea di abitanti di ciascuna città nei varii contadi della repubblica: questa assemblea sarà convocata dagli ufficiali municipali è annunziata secondo le forme prescritte, sette giorni almeno avanti il primo lunedì di aprile, all’uopo di eleggere i candidati per essere senatori o consiglieri. In queste assemblee, ogni abitante maschio di ventun anno compiuto e possedente un bene immobile nella repubblica di tre sterlini di rendita o un bene qualunque del valore di sessanta sterlini, avrà il diritto di votare pei senatori del suo distretto. E per allontanare ogni specie di dubbio intorno al senso della parola abitante nella presente costituzione, sarà riputato abitante chiunque, ad oggetto di eleggere o d’essere eletto a qualunque carica dello stato, nella città, distretto o borgata in cui dimorerà o avrà la sua casa.

Gli uffiziali municipali delle varie città presiederanno a queste assemblee imparzialmente. Essi riceveranno i voti di tutti gli abitanti presenti della città che avranno le qualità necessarie per l’elezione dei senatori , li estrarranno e li conteranno in piena assemblea e in presenza del cancelliere della città, il quale registrerà esattamente in piena assemblea e in presenza degli uffiziali municipali il nome di ciascuno abitante per cui si sarà votato e il numero dei suffragi che avrà ottenuto. Sarà fatta una spedizione di questo registro che verrà certificata dagli uffiziali municipali e dal cancelliere della città, suggellata e indirizzata al segretario della repubblica attualmente in carica, con una soscrizione che indicherà gli oggetti del contenuto: il cancelliere la rilascierà al sceriffo del contado in cui ha luogo l’elezione, trenta giorni almeno prima dell’ultimo mercoledì di maggio di ciascun anno: ovvero sarà rilasciata nell’uffizio del  segretario diciassette giorni almeno prima del detto mercoledì di maggio: e il sceriffo di ciascun contado rilascierà pure bell’uffizio del segretario i certificati che avrà ricevuti, diciassette giorni prima dell’epoca suddetta.

Gli abitatiti delle borgate che non hanno ancora carte di incorporazione, possedendo le qualità domandate dalla legge ed essendo o essendo per essere autorizzati ad imporsi tasse pel mantenimento del governo, avranno lo stesso diritto di votare pei consiglieri e pei senatori della borgata in cui risiedono, come gli abitanti delle città nelle loro sedi rispettive. Le assemblee delle borgate a quest’uopo si terranno annualmente lo stesso primo lunedì d’aprile, nel luogo indicato per ciascuna dagli assessori rispettivi, i quali assessori avranno per convocare gli elettori e per raccogliere i suffragi e darne conto, la stessa autorità che gli uffiziali municipali e i cancellieri delle città, in virtù della presente costituzione. Qualunque altra persona la quale, avendo le qualità succennate e vivendo in luoghi che non appartengono ancora ad alcuna corporazione, sarà tassata pel mantenimento del governo, dagli assessori di una città adiacente, avrà il privilegio di votare nella elezione dei consiglieri e dei senatori nella città in cui pagherà le tasse, e sarà in conseguenza avvertita a quest’uopo del luogo dell’assemblea dagli uffiziali municipali della città medesima.

Art. 3 – Affinchè possa avervi un’assemblea compiuta dei senatori l’ultimo mercoledì di maggio di ciascun anno, il governatore e cinque membri del consiglio attualmente in carica esamineranno al più presto possibile le spedizioni dei registri che saranno stati inviati: e quattordici giorni prima del detto mercoledì ultimo di maggio, il governatore spedirà le sue lettere di convocazione a coloro che appariranno essere stati scelti dalla pluralità dei suffragi, perchè si rechino e piglino le loro sedute in quel giorno: ma pel primo anno, le dette spedizioni dei registri saranno esaminate dal presidente e da cinque membri del consiglio dell’antica costituzione di governo, e il detto presidente spedirà le sue lettere di convocazione alle persone già elette perchè vengano a prender seduta, come si è detto.

Art. 4 – Il senato sarà giudice sovrano e in ultima istanza delle elezioni, dei certificati e delle qualità dei suoi membri, dietro le norme stabilite dalla costituzione: e il suddetto ultimo mercoledì di maggio di ciascun anno deciderà e dichiarerà le persone elette a senatori in ciascun distretto a maggioranza di voti: e se avviene che nel numero compiuto dei senatori portati sulle spedizioni dei registri apparisca che alcuni non saranno stati eletti nel loro distretto a pluralità di suffragi, si supplirà nel modo seguente, cioè: i membri della camera dei rappresentanti e quelli dei senatori che saranno stati dichiarati debitamente eletti, prenderanno i nomi di coloro che nel distretto avranno riunita la maggior quantità di voti senza essere stati eletti, fino alla concorrenza del doppio dei senatori mancanti, se v’ha un numero sufficiente, ed eleggeranno a squittinio fra questi il numero dei senatori necessario per riempiere il vuoto del distretto. In tal modo, tutti i posti vacanti in tutti i distretti della repubblica saranno riempiuti e si supplirà così al più presto possibile a tutto le vacanze dei posti di senatore, sia per morte, per allontanamento o per qualunque altro motivo.

Art. 5 – Nessuno potrà essere eletto senatore se non possiede in suo proprio e privato nome uno stabile nel territorio della repubblica del valore di almeno trecento sterlini, o di un oggetto mobile del valore di almeno seicento, o di due facienti insieme questa somma, se egli non fu abitante della repubblica nei cinque anni che avranno immediatamente preceduto la sua elezione e se non è nel tempo della sua elezione abitante del distretto elle lo avrà nominato.

Art. 6 – Il senato avrà il potere di aggiornarsi egli medesimo, purchè non sia più di due giorni per volta.

Art. 7 – Il senato sceglierà il suo presidente, nominerà i suoi uffiziali e stabilirà le sue forme di procedere.

Art. 8 – Il senato sarà colle di giustizia con piena autorità per sentire e decidere tutte le accuse di delitti di stato intentate dalla camera contro qualunque o tutti gli uffiziali della repubblica per cattiva condotta o malversazione nei loro doveri. Ma prima di procedere sopra un’accusa di delitto di stato, i membri del senato saranno rispettivamente tenuti di prestare giuramento di procedere e giudicare sull’accusa in quistione sinceramente e imparzialmente secondo le prove: il loro giudizio tuttavolta, non potrà estendersi più oltre della destituzione dall’uffizio e della incapacità di possedere alcun posto d’onore, di confidenza o di lucro al servizio della repubblica: ma la parte così convinta sarà però soggetta ad essere inquisita in virtù di un processo avanti ai tribunali ordinarii e sottoposta alla procedura e alla punizione a norma delle leggi del paese.

Art. 9 – Non vi vorrà meno di sedici membri del senato per formare un quorum che possa operare legittimamente.

 

SEZIONE III

CAMERA DEI RAPPRESENTANTI

 

Art. 1 – Vi avrà nella legislatura della repubblica una rappresentanza del popolo, eletta annualmente e fondata sul principio dell’eguaglianza.

Art. 2 – E ad oggetto di provvedere ad una rappresentanza dei cittadini della repubblica fondata sul principio dell’eguaglianza, ogni città formante corporazione la quale conterrà centocinquanta teste tagliabili potrà eleggere un rappresentante: ogni città formante corporazione e contenente trecento sessantacinque persone imponibili, potrà eleggerne due: ogni città formante corporazione e contenente seicento abitanti imponibili, potrà eleggerne tre: e seguendo questa progressione, duecento venticinque abitanti imponibili avranno il diritto di eleggere un rappresentante di più.

Tuttavolta, ogni città formante attualmente corporazione, quantunque non abbia centocinquanta teste tagliabili, potrà eleggere un rappresentante: ma in avvenire, non si concederà carta d’incorporazione con privilegio di eleggere un rappresentante, a qualsiasi luogo, a meno che vi abbiano centocinquanta abitanti imponibili.

La camera dei rappresentanti potrà, venendo il caso, condannare ad un’ammenda le città che trascureranno di scegliere rappresentanti e d’inviare il processo verbale della loro elezione conformemente alla presente costituzione.

Le spese di viaggio per recarsi all’assemblea e tornarne, saranno pagate una volta solamente in ciascuna sessione e non più, dal governo, sui fondi del tesoro pubblico, a ciascun membro il quale, a giudizio della camera, si sarà presentato il più esattamente possibile e non sarà partito senza il permesso della camera medesima.

Art. 3 – Ogni membro della camera dei rappresentanti sarà eletto per voli scritti: egli dovrà essere stato abitante della città da cui sarà stato eletto, almeno durante l’anno che avrà preceduta immediatamente la sua elezione, e possedere nel suo territorio, in suo proprio e privato nome, uno stabile del valore di cento sterlini o un bene imponibile qualunque del valore di duecento: egli cesserà di rappresentare la detta città, appena perderà alcuna delle qualità domandate.

Art. 4 – Qualunque abitante maschio di ventun anno compiuto e risiedente da un anno in una città della repubblica, avente nel territorio di essa città uno stabile di tre sterlini di rendita o un bene qualunque del valore di sessanta sterlini, avrà diritto di votare nella elezione del rappresentante o dei rappresentanti della città.

Art. 5 – I membri della camera dei rappresentanti saranno scelti ogni anno nel mese di maggio, dieci giorni almeno prima dell’ultimo mercoledì di questo mese.

Art. 6 – La camera dei rappresentanti sarà la gran corte d’inchiesta della repubblica, e tutte le accuse di delitti di stato fatte da essa saranno intese e giudicate dal senato.

Art. 7 – Tutti i bill di danaro avranno origine nella camera dei rappresentatiti: ma il senato potrà proporvi cambiamenti o concorrervi con emendazioni come negli altri bill.

Art. 8 – La camera dei rappresentanti avrà il potere di aggiornarsi da sè, non mai però per più di due giorni in una volta.

Art. 9 – Non vi vorranno meno di sessanta membri per formare un quorim che trattar possa degli affari.

Art. 10 – La camera dei rappresentanti sarà giudice dei certificati, delle elezioni e delle qualità dei membri, secondo le norme stabilite dalla costituzione. Ella scieglierà il suo oratore, nominerà i suoi ufficiali e prenderà le sue norme di procedimento. Avrà autorità di punire del carcere chiunque, anche non suo membro, si renda colpevole d’irriverenza verso di essa, sia cagionando disordini, sia tenendo discorsi ingiuriosi o sprezzanti alla sua presenza, sia che, nella città in cui avrà sede la corte generale e durante il tempo delle sue sessioni, minaccerà alcuno de’ suoi membri nella persona o nelle sostanze per una cosa detta o fatta nella camera, o assalirà un membro per simile motivo, o assalirà od arresterà qualche testimonio o qualunque altra persona mandata dalla camera, sia andando che ritornando, o finalmente libererà qualcuno arrestato per ordine della camera stessa.

Nessun membro della camera dei rappresentanti potrà essere arrestato nè tenuto di dare malleveria per un’azione civile, durante il suo viaggio onde recarsi alla camera o nel suo ritorno, o nel tempo in cui vi siederà.

Art. 11 – Il senato avrà gli stessi poteri nei casi medesimi: il governatore e il consiglio avranno pure la stessa autorità per punire in simili casi, purchè nessuno incarceramento in virtù d’un warrant o di un ordine del governatore, del consiglio, del senato o della cartiera dei rappresentanti per alcuno dei delitti sovraccennati, non oltrepassi il termine di trenta giorni.

Il senato e la camera dei rappresentanti potranno esaminare e decidere col mezzo di comitati composti di rispettivi loro membri o in quale altro modo crederanno rispettivamente convenevole, tutti i casi che riguarderanno i loro diritti e privilegi e tutti quelli che, in virtù della costituzione, essi avranno il diritto di esaminare e decidere.

 

CAPITOLO SECONDO

POTERE ESECUTIVO

 

SEZIONE I

GOVERNATORE

 

Art. l – Vi avrà un primo magistrato incaricato specialmente del potere esecutivo, col titolo di governatore della repubblica di Massachusset e cogli onori di Eccellenza.

Art. 2 – Il governatore sarà scelto tutti gli anni: e nessuno sarà eleggibile a questa carica, se nel tempo della sua elezione egli non era abitante della repubblica nei sette anni che immediatamente precedono, se al tempo pure dell’elezione non era possessore in sito proprio e privato nome d’uno stabile nel territorio della repubblica, del valore di mille sterlini, e se non si dichiari d’appartenere alla religione cristiana.

Art. 3 – Le persone aventi qualità per votare alle elezioni dei senatori e dei rappresentanti nelle varie città della repubblica daranno, in un’assemblea convocata a quest’uopo il primo lunedì d’aprile di ciascun anno, il loro suffragio per un governatore agli uffiziali municipali che presiederanno a questa assemblea: e il cancelliere della città, assistito dagli uffiziali municipali in piena assemblea, estrarrà e conterà i voti e formerà una lista delle persone per cui si sarà votato, col numero rispettivo dei suffragi, e ne farà quindi lettura ad alta e intelligibile voce nell’assemblea. Egli suggellerà in presenza degli elettori spedizioni di questa lista certificate da lui e dagli ufficiali municipali e le manderà al sceriffo del comitato, trenta giorni almeno prima dell’ultimo mercoledì di maggio. Il sceriffo le manderà agli uffici del segretario, diciassette giorni almeno prima del suddetto ultimo mercoledì di maggio, ovvero gli uffiziali municipali potranno farvi pervenire tali spedizioni diciassette giorni almeno prima del giorno indicato, e il segretario le presenterà l’ultimo mercoledì di maggio al senato e alla camera dei rappresentanti per esservi esaminate. Nel caso in cui uno dei ballottati abbia la pluralità sul numero totale dei voti, la scelta sarà dichiarata e proclamata dalle due camere: ma se nessuno ha riunita questa pluralità in suo favore, la camera dei rappresentanti eleggerà due candidati fra i quattro che avranno il maggior numero di voti, se vi abbia luogo, e se no, ne eleggerà due fra i ballottati e presenterà al senato i due eletti fra cui il senato ne trarrà uno a squittinio e lo dichiarerà a governatore.

Art. 4 – Il governatore avrà, nell’occasione e a suo talento, l’autorità di radunare e convocare i consiglieri della repubblica attualmente in carica: e con questi consiglieri o almeno con cinque di loro, dovrà e potrà all’uopo tenere un consiglio per ordinare e dirigere gli affari della repubblica, conformemente alla costituzione e alle leggi del paese.

Art. 5 – Il governatore, coll’avviso del consiglio, avrà pieno potere ed autorità, durante la sessione della corte generale, di aggiornarla o di prorogarla pel tempo desiderato dai due terzi, come pure di scioglierla la vigilia dell’ultimo mercoledì di maggio: potrà pure, nelle vacanze della detta corte, prorogarla da un tempo all’altro, non mai però più di novanta giorni in una sola vacanza, non che di radunarla prima dell’epoca a cui sarà stata aggiornata o prorogata, se il bene della repubblica lo esiga: e nel caso in cui si dichiarasse qualche malattia contagiosa nel luogo in cui la detta corte dovesse radunarsi, o per qualunque altra causa si ponesse in pericolo la salute e la vita dei membri della corte nel loro servizio, egli potrà ordinare che la sessione si tenga in qualche altro luogo dello stato, che si presenti più comodo e più opportuno.

Il governatore scioglierà la detta corte generale la vigilia dell’ultimo mercoledì di maggio.

Art. 6 – Nel caso di disparere fra le due camere relativamente alla necessità, alla convenienza o al tempo di un aggiornamento o di una prorogazione, il governatore coll’avviso del consigliò potrà aggiornare o prorogare la corte generale, ma non mai più di novanta giorni, secondo che lo richiegga il bene pubblico.

Art. 7 – Il governatore della repubblica in esercizio, sarà il comandante supremo dell’esercito, della marina e di tutte le forze di terra e di mare: avrà pieno potere per sè, o per un comandante, o per qualunque uffiziale, di disciplinare, d’instruire, esercitate e governare la milizia e la marina: e quando la difesa speciale e la sicurezza della repubblica lo richiederanno, potrà radunare gli abitanti, metterli in piede di guerra, comandarli e condurli, e alla loro testa cercare, respingere, cacciare e inseguire colle armi, sì in mare che in terra, nei limiti della repubblica e fuori di essi, come pure uccidere e distruggere se sia necessario, vincere e prendere con tutti i mezzi convenienti tutte quelle persone che potrebbero tentare o intraprendere in modo ostile di distruggere, invadere o turbare la repubblica o nuocerle in qualsiasi guisa: potrà stabilire ed esercitare nell’esercito, sulla marina e sulla milizia in attività, la legge marziale in tempo di guerra o d’invasione, non che in tempo di ribellione dichiarata dalla legislatura, quando il caso lo richiegga: potrà inoltre prendere e sospendere con tutti i mezzi possibili, coi loro vascelli, armi, munizioni ed altri effetti, quelle persone tutte che assaliranno o tenteranno d’assalire e conquistare la repubblica o nuocerle. Finalmente, il governatore sarà rivestito di tutti questi poteri e di tutti gli altri appartenenti agli uffizi di capitano generale, comandante in capo ed ammiraglio, onde esercitarli conformemente alle norme della costituzione ed alle leggi del paese, e non altramente.

Ma il suddetto governatore, in nessun tempo nè in virtù d’alcun potere accordatogli dalla presente costituzione o che potrà venirgli in appresso accordato dalla legislatura, non trasporterà alcuno degli abitanti della repubblica nè li obbligherà o marciare fuori delle frontiere, senza il loro libero e volontario consenso o senza il consenso della corte generale, fuorchè nei casi in cui sarebbe necessario farli marciare o trasportarli per terra o per acqua fuori delle frontiere per la difesa d’una parte dello stato a cui non si potesse altramente pervenire.

Art. 8 – Il governatore, per e coll’avviso del consiglio, avrà il potere di far grazia, fuorchè nei delitti di cui gli accusati fossero stati convinti davanti al senato, delitti di stato con accusa intentata dalla camera. Ma nessuna grazia accordata dal governatore coll’avviso del consiglio prima della convinzione del reo potrà avere effetto per chi ne domandi l’eseguimento, non ostante tutte le espressioni generai o particolari contenute, specificanti il delitto o i delitti che si avrà voluto perdonare.

Art. 9 – Tutti gli uffiziali di giustizia, il procuratore generale, il sollecitatore generale, i sceriffi, i coronarii e guardaregistri delle verificazioni, saranno nominati e installati dal governatore, coll’avviso e col consenso del consiglio, e tulle queste nomine saranno fatte dal governatore, almeno sette giorni prima dell’installazione.

Art. 10 – I capitani e gli uffiziali subalterni della milizia saranno eletti dai suffragi scritti della totalità delle loro compagnie rispettive e dovranno aver compiuti i ventun anni: gli uffiziali superiori dei reggimenti saranno eletti dai suffragi scritti dei capitani e dagli uffiziali subalterni dei reggimenti rispettivi: i brigadieri saranno eletti nello stesso modo che gli uffiziali superiori nelle loro rispettive brigate: tutti questi uffiziali poi saranno brevettati dal governatore che regolerà il loro grado.

La legislatura regolerà con leggi fisse il tempo e il modo di convocare gli elettori, di raccogliere i suffragi e di presentare e certificare al governatore l’elezione degli uffiziali.

I maggiori generali saranno nominati dal senato e dalla camera dei rappresentanti che avranno il diritto negativo reciprocamente uno sull’altro, e saranno brevettati dal governatore.

Se gli elettori dei brigadieri, uffiziali superiori, capitani od uffiziali subalterni trascurano o ricusano di fare queste elezioni quando saranno state notificate debitamente conforme alle leggi allora in vigore, il governatore, coll’avviso del consiglio nominerà a questi impieghi egli medesimo.

Nessun uffiziale debitamente brevettato per comandare nella milizia potrà essere privato del suo impiego se non in virtù di un indirizzo delle due camere al governatore o da una procedura in una corte marziale, conforme alle leggi vigenti della repubblica.

Gli uffiziali comandanti i reggimenti nomineranno i loro aiutanti e i loro quartiermastri, i brigadieri nomineranno i loro maggiori di brigata, i maggiori generali i loro aiutanti e il governatore nominerà l’aiutante generale.

Il governatore, coll’avviso del consiglio, nominerà tutti gli uffiziali dell’esercito continentale, che per la confederazione degli Stati Uniti sono a disposizione della repubblica, e nominerà pure tutti gli uffiziali delle guarnigioni delle fortezze.

La divisione della milizia in brigate, reggimenti e compagnie, fatta in conseguenza delle leggi della milizia in vigore,  sarà riputala la vera e conveniente divisione della milizia fino a che non siasi cambiata in virtù di una legge futura.

Art. 11 – Non sarà tratto alcun danaro dal tesoro della repubblica né fatta alcuna disposizione di danaro (eccettuate le somme destinate al riscatto dei bill di credito, o per le rescrizioni del tesoriere, o pel pagamento degli interessi risultanti da questi bill o rescrizioni), se non in virtù di un warrant (ordinanza) segnato dal governatore in carica, coll’avviso e col consenso del consiglio per la difesa necessaria e il mantenimento della repubblica e per la protezione e la conservazioni de’ suoi abitanti, conformemente agli atti e alle determinazioni della corte generale.

Art. 12 – Tutti gli uffizi pubblici, il commissario generale, tutti gli uffiziali sovr’intendenti dei magazzeni e approvvigionamenti appartenenti alla repubblica, e tutti gli uffiziali comandanti delle fortezze e guarnigioni dello stato, una volta ogni tre mesi, d’uffizio e senza richiesta, come pure in ogni altro tempo quando, ne verranno richiesti dal governatore, dovranno presentargli uno stato di tutte le derrate, effetti, provigioni, munizioni, cannoni coi loro equipaggi, piccole armi con tutto ciò che ne dipende e di tutto quanto è affidato alle rispettive loro cure come proprietà pubblica, designando le quantità, numeri, qualità e specie di ciascuna cosa il più ragguagliatamente possibile, non che la situazione delle guarnigioni e delle fortezze. Il detto uffiziale comandante presenterà al governatore, quando ne sarà richiesto da lui, i piani esatti e veri delle fortezze del paese e del mare, del porto o dei porti adiacenti.

I detti uffizi e tutti gli uffiziali pubblici comunicheranno al governatore, appena le avranno ricevute, tutte le lettere, i dispacci e le notizie riguardanti il pubblico che potranno essere loro rispettivamente indirizzate.

Art. 13 – Siccome il bene pubblico esige che il governatore non possa dipendere in alcun modo nel suo ministero da alcun membro della corte generale né provare alcuna influenza dalla parte d’alcuno di loro: siccome egli debbe agire in ogni caso con libertà e imparzialità pel generale vantaggio, e la sua attenzione non debbe essere sviata da questo punto per portarsi su cose d’interesse particolare: siccome finalmente egli debbe sostenere la dignità della repubblica nel suo carattere di primo magistrato: è necessario ch’egli abbia una mercede onorifica, d’un valore fisso e permanente e regolato da leggi costanti. Sarà questo uno dei primi atti di cui la corte generale dovrà occuparsi dopo lo stabilimento della presente costituzione, quello cioè di stabilire questa mercede con una legge.

Saranno pure stabiliti da una legge stipendii onorevoli e permanenti pei giudici della suprema corte di giustizia.

E se trovisi che alcuno dei succennati stipendii sia insufficiente, sarà accresciuto come la corte generale crederà conveniente.

 

SEZIONE II

LUOGOTENENTE DEL GOVERNATORE

 

Art. 1 – Sarà eletto ogni anno un luogotenente del governatore della repubblica di Massachusset, il cui titolo sarà Vostro Onore ed a cui si richiederà quanto alla religione, gli stabili o rendite e la residenza, le stesse qualità che nel governatore. Il giorno, la forma della sua elezione e le qualità degli elettori saranno le stesse che per l’elezione del governatore. Il processo verbale dei suffragi per questo uffiziale e la dichiarazione della sua elezione si faranno nel modo stesso. E se non trovisi pel processo verbale alcun individuo che riunisca la pluralità di suffragi, la vacanza sarà riempiuta dal senato e dalla camera dei rappresentanti nel modo usato nella elezione del governatore allora quando nessuno ha riunito la pluralità richiesta dalla legge per questo uffizio.

Art. 2 – Il governatore, e in sua assenza, il luogotenente del governatore, sarà il presidente del consiglio, ma non avrà voto e il luogotenente del governatore sarà sempre membro del consiglio, fuorchè quando il posto di governatore sarà vacante.

Art. 3 – Ogni qual volta il posto di governatore sarà vacante per morte, assenza dallo stato o altramente, il luogotenente del governatore in carica ne adempirà tutte le funzioni durante la vacanza: egli avrà ed eserciterà tutti i poteri e tutta l’autorità di cui il governatore è rivestito dalla costituzione quando è presente.

 

SEZIONE III

CONSIGLIO E MODO DI REGOLARE LE ELEZIONI PER LA LEGISLATURA

 

Art. 1 – Vi avrà un consiglio per consigliare il governatore nella parte esecutiva del governo: questo consiglio sarà composto di nove persone, oltre il luogotenente del governatore: e il governatore attualmente in carica avrà pieno potere e autorità di convocarlo all’occasione e ogni volta egli lo creda utile.

Il governatore, assistito dai suoi consiglieri o almeno da cinque di loro, potrà e dovrà all’uopo formare e tener consiglio per ordinare o dirigere gli affari della repubblica, conformemente alle leggi del paese.

Art. 2 – Saranno scelti nell’ultimo mercoledì del mese di maggio di ciascun anno a scrutinio riunito dei senatori e dei rappresentanti convocati in una stessa camera, nove consiglieri fra gli individui che saranno stati eletti dalle città o distretti a consiglieri o senatori: e nel caso in cui per questa prima scelta non si trovasse l’intiero numero di nove uomini accettanti il posto nel consiglio, i suddetti elettori scieglieranno nella universalità del popolo il numero necessario per riempiere il consiglio: i senatori che rimarranno dopo questa scelta, comporranno il senato per l’anno. I posti degli individui così scelti nel senato e che avranno accettato il posto nel consiglio, rimarranno vacanti nel senato medesimo.

Art. 3 – Nelle cerimonie della repubblica, i consiglieri verranno immediatamente dopo il luogotenente del governatore.

Art. 4 – Non saranno scelti più di due consiglieri in uno stesso distretto della repubblica.

Art. 5 – Le risoluzioni e gli avvisi del consiglio saranno portati su un registro e firmati dai membri presenti: l’una e l’altra delle due carriere della legislatura potranno farsi presentare questo registro ogni qualvolta lo credano, a proposito: e qualunque membro del consiglio potrà inserirvi il suo avviso, allorquando esso sarà contrario a quello della pluralità.

Art. 6 – Tutte le volte che le cariche di governatore o di luogotenente del governatore saranno vacanti per morte, assenza od altramente, il consiglio o la pluralità di esso avrà, durante questa vacanza, il potere di fare e di eseguire tutti e ciascuno degli atti o cose che il governatore o il luogotenente del governatore potrebbero, in virtù della costituzione, fare ed eseguire, se fossero l’uno o l’altro presenti personalmente.

Art. 7 – Attesochè le elezioni indicate nella presente costituzione da farsi l’ultimo, mercoledì di maggio per le due camere della legislatura non possono essere compiutamente finite in quel giorno, le dette elezioni potranno essere aggiornate da un giorno all’altro, sino a che siano terminate, e si faranno nell’ordine seguente: i posti vacanti nel senato se ve n’ha, saranno riempiuti pei primi: il governatore e il luogotenente verranno in seguito, nel caso in cui la scelta non fosse stata fatta dal popolo: finalmente, le due camere procederanno all’elezione del consiglio.

 

SEZIONE IV

SEGRETARIO, TESORIERE, COMMISSARIO , ECC.

 

Art. 1 – Il segretario, il tesoriere e ricevitore generale, il commissario generale, i notai pubblici e i controllori di porto, saranno scelti ogni anno a scrutinio riunito dei senatori e dei rappresentanti radunati in una stessa camera. E affinché i cittadini della repubblica possano essere assicurati a quando a quando che il denaro rimanente nel pubblico tesoro, dopo la resa e la liquidazione dei conti pubblici, è proprietà loro, nessuno sarà eleggibile a tesoriere e ricevitore generale più di cinque anni di seguito.

Art. 2 – I registri della repubblica saranno custoditi negli uffizi del segretario, che potrà nominare i suoi commessi, della condotta dei quali sarà responsabile e si recherà agli ordini del governatore e del consiglio, dei senatori e della carnera dei rappresentanti, personalmente o per mezzo de’ suoi commessi, ogni qual volta ne verrà domandato.

 

CAPITOLO TERZO

POTERE GIUDIZIARIO

 

Art. 1 – I diritti e le funzioni che saranno attribuite dalla legge a ciascun uffiziale e il tempo che egli dovrà rimanere in carica saranno espressi nelle loro commissioni rispettive. Tutti gli uffiziali di giustizia debitamente nominati, provveduti di commissioni e che avranno prestato giuramento, conserveranno loro uffizi finchè si condurranno bene, eccettuati quelli per cui sarà stata fatta una disposizione diversa nella costituzione. Ma il governatore, col consenso del consiglio, potrà destituirli dietro un indirizzo delle due camere legislative.

Art. 2 – L’una e l’altra delle camere legislative, come pure il governatore e il consiglio, avranno il diritto di domandare l’avviso dei giudici della corte suprema di giustizia sulle questioni di leggi importanti e nelle occasioni solenni.

Art. 3 – Affinchè il popolo non sia esposto a danni per la lunga continuazione in carica di un giudice di pace che non riempisse le sue funzioni con fedeltà e con tutte le commissioni di giudice di pace spireranno e diverranno nulle nel termine di sette anni dalle rispettive loro date, e quando una di queste commissioni spirerà, sarà rinnovata se credasi necessario, ovvero si nominerà un’altra persona, secondo che converrà meglio al bene della repubblica.

Art. 4 – I giudici per la verificazione dei testamenti e per accordare le lettere d’amministrazione, terranno le loro corti a giorni fissi e nel luogo o luoghi più comodi al pubblico. E la legislatura designerà in appresso questi giorni e questi luoghi: ma fino a quell’epoca, le suddette corti si terranno nei giorni e ne luoghi che i giudici rispettivi designeranno.

Art. 5 – Tutte le cause di matrimonio, di divorzio e di provvisione alimentare e tutti gli appelli dei giudici verificatori dei testamenti, saranno decise dal governatore e dal consiglio, fino a che la legislatura abbia prese con una legge altre disposizioni a questo riguardo.

 

CAPITOLO QUARTO

DELEGATI AL CONGRESSO

 

I delegati della repubblica al congresso degli Stati Uniti saranno eletti nel mese di giugno di ciascun anno a scrutinio riunito dal senato e della camera dei rappresentanti radunati in una camera bassa, onde servire al congresso per lo spazio di un anno, a contare dal primo lunedì del susseguente novembre: essi avranno commissioni segnate dal governatore e improntate dal gran sigillo della repubblica: ma potranno essere rivocati in qualunque tempo dell’anno e ne potranno essere scelti altri nel modo stesso e i quali saranno muniti delle commissioni medesime.

 

CAPITOLO QUINTO

UNIVERSITÀ DI CAMBRIDGE, INCORAGGIAMENTO DELLE LETTERE, ECC.

 

SEZIONE I

UNIVERSITÀ

 

Art. 1 – Atteso che i nostri savii e pii antenati, nell’anno 1636, gittarono le fondamenta del collegio di Havard, nella quale università molti illustri ed eminenti personaggi furono, per la benedizione gli Dio, iniziati alle arti ed alle scienze, il cui studio li ha resi atti agli impieghi pubblici nella chiesa e nello stato: atteso che l’incoraggiamento delle arti e delle scienze e di tutti i generi di buona letteratura tende alla gloria di Dio, al vantaggio della religione cristiana e all’onore dello stato e degli altri Stati Uniti dell’America, è dichiarato che il presidente e i membri del collegio di Havard, considerati come corpo, e i loro successori nella stessa qualità, i loro uffiziali e servitori saranno continuati e mantenuti nell’esercizio e nel godimento di tutti i poteri, autorità, diritti, libertà, privilegi, immunità e franchigie che posseggono attualmente o che hanno diritto d’avere, tenere, usare ed esercitare e di cui godono ed hanno diritto di godere. E tutti i suddetti diritti, poteri, ecc., sono ratificati dalla presente costituzione e confermati per sempre ai suddetti presidente e membri del collegio di Havard e ai loro uffiziali e servitori rispettivamente.

Art. 2 – E atteso che furono fatti fino al presente, da varie persone e in varii tempi, doni, concessioni, legati di terre, di case, derrate, capitali , legati e trasporti di varie specie di beni, sia al collegio di Havard a Cambridge nella Nuova Inghilterra, sia ai presidenti e membri del collegio di Havard o al detto collegio sotto qualche altra designazione, è dichiarato che tutti i suddetti doni, legati, trasporti e concessioni sono dalla presente costituzione confermati al presidente e ai membri del collegio di Havard e ai loro successori nella suddetta qualità, conformemente al vero disegno e alle vere intenzioni del o dei donatori, testatori o concedenti.

Art. 3 – Atteso che per fin atto della corte generale della colonia della baia di Massachusset, passato nell’anno 1642, il governatore e il deputato governatore in esercizio e tutti i magistrati di questi giurisdizione, erano congiuntamente al presidente e ad un numero di ecclesiastici designati nel suddetto atto stabiliti inspettori del collegio di Havard: e atteso che è necessario determinare in questa nuova costituzione chi siano i personaggi riputati successori dei detti governatore, deputato e magistrati, è dichiarato che il governatore, il luogotenente, il consiglio e il senato della repubblica sono e saranno riputati i loro successori, e che, congiuntamente al presidente del collegio di Havard in esercizio e ai ministri delle chiese congregazionali di Cambridge, Watertown, Charlestown, Boston, Roxbury e Dorchester, ricordate nel suddetto atto, saranno e sono dalla presente costituzione rivestiti di tutti i poteri ed autorità appartenente o dovente in qualunque modo appartenere agli ispettori del collegio di Havard, purchè da questa disposizione nulla si possa inferire che impedisca la legislatura della repubblica di portare nell’amministrazione della detta università i cambiamenti che potranno tendere al suo vantaggio e all’interesse della repubblica delle lettere, colli stessa piena autorità con cui avrebbero potuto essere fatti dalla legislatura della già provincia della baia di Massachusset.

 

SEZIONE II

INCORAGGIAMENTO DELLE LETTERE

 

Siccome è necessario che la saviezza e le cognizioni siano, al paio della virtù, generalmente sparse fra il popolo per la conservazione de’ suoi diritti e della libertà, e siccome importa a quest’uopo spandere i mezzi e i vantaggi dell’educazione nelle diverse parti del paese e fra i diversi ordini del popolo, sarà dovere della legislatura e dei magistrati in tutti i futuri tempi della  repubblica, curare gl’interessi delle lettere, delle scienze e di tutte le instituzioni che possono contribuire al loro progresso, specialmente l’università di Chambridge, le scuole pubbliche e le scuole grammaticali delle varie città, d’incoraggiare le società particolari e le instituzioni pubbliche, le ricompense e le immunità pei progressi dell’agricoltura, delle arti, delle scienze, del commercio, del negozio, delle manifatture e della storia naturale del paese, di mantenere e d’inculcare fra il popolo i principii d’umanità e di benevolenza generale, della carità pubblica e particolare, dell’industria e della frugalità, dell’onestà e della esattezza negli affari, della sincerità, di tutte le affezioni sociali e di tutti i sentimenti generosi.

 

CAPITOLO SESTO

GIURAMENTO E SEGNATURE. INCOMPATIBILITÀ ED ESCLUSIONE DEGLI UFFIZI. FISSAZIONE DELLE PROPRIETÀ PER AVER DIRITTO AD ELEGGERE O AD ESSERE ELETTO. AMMISSIONI. ATTI. CONFERMA DELLE LEGGI. HABEAS CORPUS. STILE DELLE ORDINANZE. CONTINUAZIONE DEGLI UFFIZIALI. REGOLAMENTO PROVVISORIO PER UNA FUTURA REVISIONE DELLA COSTITUZIONE

 

Art. 1 – Qualunque individuo scelto a governatore o luogotenente, a consigliere, senatore o rappresentante, il quale accetterà il posto, dovrà fare e segnare la dichiarazione seguente, prima di cominciare le funzioni della sua carica o del suo impiego:

«Io N. dichiaro di credere alla religione cristiana, di essere fermamente persuaso della sua verità, di essere possessore e godente nel mio proprio e privato nome della proprietà che la costituzione richiede come condizione necessaria per la carica o per l’impiego a cui sono stato eletto».

Il governatore, il luogotenente e i consiglieri faranno e sottoscriveranno la detta dichiarazione in presenza delle due camere legislative: i primi senatori e rappresentanti eletti sotto la presente costituzione faranno e segneranno la stessa dichiarazione davanti al presidente e cinque consiglieri della costituzione antica. E coloro che saranno eletti in appresso, adempiranno a questa formalità davanti al governatore e al consiglio allora in carica.

Qualunque individuo scelto a qualcuna delle cariche o qualcuno degli impieghi suddetti, come pure qualunque individuo nominato o avente commissione per un ufficio di giudicatura, di potere esecutivo, impiego militare od altro posto qualunque, sotto il governo del paese, dovrà fare o sottoscrivere la dichiarazione e il giuramento o l’asseverazione de tenore seguente, prima di entrare in esercizio della sua carica e del suo impiego:

«Io N. riconosco, professo, testimonio e dichiaro con verità e sincerità, che la repubblica di Massachusset è ed ha diritto di essere uno stato libero, sovrano e indipendente: e giuro di conservare vera fedeltà e obbedienza alla detta repubblica, di difenderla contro qualunque cospirazione o tradimento e contro qualunque cospirazione o tradimento e contro qualunque tentativo ostile: giuro di misconoscere e di abiurare qualunque sommessione ed obbedienza al re, alla regina o al governo della Gran Bretagna, qualunque ei sia od a qualunque altra potenza straniera: e giuro che nessun principe, nessuna persona, nessun prelato, stato o potentato straniero non hanno e non debbono avere alcuna giurisdizione, superiorità ne preminenza, nessuna autorità di dispensare né altro potere qualunque in qual sia materia civile, ecclesiastica o spirituale in questa repubblica , eccettuata l’autorità e il potere di cui il congresso degli Stati Uniti è o sarà rivestito. E testimonio e dichiaro inoltre che nessun individuo o corpo d’uomini non ha, nè può avere alcun diritto di assolvermi o di sgravarmi dall’obbligo della presente dichiarazione, nè del presente giuramento od asseverazione: ed io faccio questa riconoscenza, professione e testimonianza, questa dichiarazione, rinunzia ed abiurazione di buon cuore e con verità conformemente al significato ed all’accettazione comune dei termini espressi, senza alcun equivoco, restrizione mentale né mentale né riserva segreta qualunque: che Dio m’aiuti.

«Io N. giuro e affermo solennemente che eseguirò e adempierò fedelmente e imparzialmente tutti i doveri che mi sono imposti in qualità di… per quanto i miei talenti e la mia intelligenza me lo permetteranno, conformemente alle norme della costituzione e alle leggi della repubblica: che Dio m’aiuti».

Ma quando una persona scelta o nominata, come fu più sopra riferito, apparterrà alla setta dei Quaccheri, e ricuserà per conseguenza di prestare il detto giuramento, ella darà invece la sua affermazione nella forma precedente e la sottoscriverà, omettendo le parole: «io giuro» e «io abiuro» non che le altre «giuramento» e «abiurazione» nel primo giuramento: e quanto al secondo le parole «io giuro» e in tutti e due, le altre parole: «Dio m’aiuti» invece delle quali dirà «io do la presente affermazione sotto le pene o ammende dello spergiuro».

I suddetti giuramenti o affermazioni saranno fatti e segnati dal governatore, dal luogotenente e dai consiglieri, davanti al presidente del senato, in presenza delle due camere legislative: e dai senatori e rappresentanti, i propri eletti sotto la presente costituzione, davanti al presidente e cinque consiglieri della precedente costituzione: coloro che saranno eletti in appresso, comiranno a questa formalità davanti al governatore e al consiglio allora in carica: quanto al testo degli uffiziali succennati, davanti le persone e nel modo che sarà prescritto dalla legislatura.

Art. 2 – Nessun governatore, luogotenente o giudice della corte suprema di giustizia, possederanno alcuna altra carica od impiego, sotto l’autorità della repubblica, se non quelli la cui conservazione e il cui godimento loro sono permessi dalla presente costituzione, eccettuato l’ufficio di giudice di pace nello stato, che i giudici della detta corte suprema potranno possedere: e nessuno dei suddetti uffiziali potrà tenere o possedere alcuna carica od impiego, nè ricevere alcuna pensione o stipendino da alcun altro stato, governo o potenza qualunque.

Nessuno potrà possedere od esercitare nel tempo medesimo, più di uno dei seguenti uffizi nello stato, cioè: giudice verificatore dei testamenti, sceriffo, custode dei registri dei testamenti o degli atti: nè mai più di due uffizi che saranno di nomina del governatore solo, o del governatore unitamente al consiglio, o del senato, o della camera dei rappresentatiti, nè tampoco uffizi eletti dall’universalità del popolo o dal popolo di un contado particolare, fuori degli impieghi militari e dell’uffizio di giudice di pace, che potranno essere posseduti da una stessa persona.

Nessuno, provveduto di un uffizio di giudice della corte suprema di giustizia, di segretario, procuratore generale, sollecitatore generale, tesoriere o ricevitore generale, giudice verificatore dei testamenti, commissario generale, presidente, professore o institutore del collegio di Havard, sceriffo, cancelliere della camera dei rappresentatiti, custode dei registri dei testamenti o degli atti, cancelliere della corte suprema di giustizia, cancelliere della corte inferiore delle liti comuni, uffiziale di dogana, compreso il controllore di porto, potrà avere nel tempo stesso un posto nella camera dei rappresentanti o nel senato: ma quando sarà stato nominato o scelto a qualcuno di questi uffizi, la sua accettazione porterà seco la dimissione dal posto nel senato o nella camera dei rappresentanti e si provvederà al posto rimasto così vacante.

La stessa regola si osserverà nel caso in cui qualche giudice della corte suprema di giustizia o giudice verificatore dei testamenti, accetterà un posto nel consiglio, o quando qualche consigliere accetterà alcuno degli uffizi sopraccennati.

Nessuno il quale, dopo un processo debitamente fatto, sarà stato convinto d’aver praticata la corruzione con doni od altro mezzo, per ottenere un’elezione o una nomina, potrà essere ammesso ad un posto nella legislatura nè ad alcun altro uffizio di confidenza o d’importanza nella repubblica.

Art. 3 – E in tutti i casi in cui è parlato di somme di danaro nella presente costituzione, il valore sarà considerato in argento, a sei sterlini e otto soldi per oncia, e la legislatura avrà il potere di accrescere in appresso, quanto alla quotità della proprietà, le qualità richieste nelle persone che devono essere elette pei varii uffizi, secondo che lo richieggano le circostanze della repubblica.

Art. 4 – Tutte le commissioni saranno in nome della repubblica di Massachusset, sottoscritte dal governatore e certificate dal segretario o dal suo commesso, e saranno improntate del gran sigillo della repubblica.

Art. 5 – Tutti gli atti spediti dai cancellieri di alcuna delle corti di giustizia, lo saranno in nome della repubblica di Massachusset e verranno improntati del sigillo della corte da cui emaneranno. Essi saranno certificati dal primo giudice della corte a cui saranno indirizzati e che non ne farà parte, e firmati dal cancelliere di questa corte.

Art. 6 – Tutte le leggi che furono fin adesso adottate, usitate ed approvate nella provincia, colonia o stato della baia di Massachusset, e comunemente praticate nelle corti di giustizia, rimarranno in pieno vigore fino a che non siano state cambiate o rivocate dalla legislatura, ad eccezione solamente delle parti che ripugnano ai diritti ed alle libertà contenute nella presente costituzione.

Art. 7 – Il godimento del privilegio e del benefizio della legge gli habeas corpus sarà mantenuto in questa repubblica nel modo più libero, più facile, meno dispendioso, più spiccio e più ampio e non potrà essere sospeso dalla legislatura, fuorchè nei casi più urgenti e per un tempo limitato, che non potrà eccedere i dodici mesi.

Art. 8 – Lo stile di ordinanza, facendo e passando tutti gli atti, statuti e leggi, sarà: «È ordinato dal senato e dalla camera dei rappresentanti riuniti in corte generale e per loro autorità».

Art. 9 – Affinché il corso della giustizia non sia interrotto e la repubblica non provi nè pericolo nè danno dal cambiamento nella forma del governo, tutti gli uffiziali civili e militari provveduti di commissioni sotto l’autorità del governo del popolo della baia  di Massachusset nella Nuova Inghilterra e tutti gli altri uffiziali dei detti governo e popolo all’epoca in cui la presente costituzione incomincierà ad avere effetto, conserveranno l’esercizio e il godimento di tutti i poteri e di tutta l’autorità che loro fu concessa ed affidata, fino a che non siansi nominate altre persone al loro luogo. Tutte le corti di giustizia continueranno a sbrigare gli affari nel loro dipartimento rispettivo: e tutti gli uffiziali o corpi rivestiti di un’autorità qualunque per esercitare il potere legislativo od esecutivo, rimarranno in pieno vigore e in pieno godimento ed esercizio di tutti i loro impieghi e dell’autorità che loro sarà stata affidata, fino a che la corte generale e gli uffiziali del potere esecutivo siano designati e rivestiti dei loro impieghi e della loro autorità.

Art. 10 – Per aderire d’un modo più efficace ai principii della costituzione e per correggere le infrazioni che possono esservi fatte con qualsiasi mezzo, come pure per farvi i cambiamenti che l’esperienza vi dimostrerà necessarii, la corte generale che si terrà nell’anno del Signore 1795 spedirà avvertimenti agli uffiziali municipali delle varie città ed agli assessori delle borgate che non hanno ancora carte d’incorporazione, con ordine di radunare tutti gli abitanti aventi qualità per votare nelle loro città e abitazioni rispettive, onde raccogliere le loro opinioni sulla necessità o sull’utilità di fare una revisione della costituzione, ad oggetto di introdurvi correzioni o cambiamenti.

E quando apparisse, dietro ai processi verbali che saranno compilati da queste assemblee, che i due terzi degli abitanti dello stato aventi qualità per votare, riuniti e porgenti il loro avviso in conseguenza dei succennati avvertimenti, siano d’accordo per la revisione o per la correzione, la corte generale spedirà o darà ordine che siano spediti negli uffizi del segretario, avvertimenti alle varie città per eleggere delegati, i quali si raccoglieranno e formeranno una convenzione per occuparsi di questa revisione o correzione.

I detti delegati saranno scelti nel modo stesso e nella stessa proporzione con cui i loro rappresentanti nella seconda camera legislativa esserlo debbono in virtù della presente costituzione.

Art. 11 – La presente forma di governo sarà trascritta su pergamena e depositata negli archivi del segretario e sarà una parte delle leggi dello stato: e ne sarà stampata una copia in testa del libro che contiene le leggi della repubblica, in tutte le edizioni che si faranno in avvenire di queste leggi medesime.

 

 

 

 

 

FONTE:

Raccolta di tutte le costituzioni antiche e moderne – Vol. II, Tipografia Cassone, Torino 1848.



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