COSTITUZIONE DI NUOVA JERSEY

(1776)

 

 

Art. 1 – Il governo di Nuova Jersey risiederà in un governatore, un consiglio legislativo ed un’assemblea generale.

Art. 2 – I detti consiglio legislativo ed assemblea generale saranno scelti per la prima volta il secondo martedì del prossimo mese di agosto: i loro membri saranno in numero ed avranno le qualità accennate qui sotto: questi due corpi saranno e rimarranno rivestiti di tutti i poteri e di tutta l’autorità che devono ormai appartenere al consiglio legislativo o all’assemblea generale di questa colonia, fino al secondo martedì di ottobre dell’anno di Nostro Signore 1777.

Art. 3 – Il secondo martedì di ottobre di ogni anno, e così a perpetuità (con facoltà di aggiornamento da un giorno all’altro se sia necessario), i vari contadi sceglieranno, ciascuno per sé, una persona per essere membro del consiglio legislativo di questa colonia. Bisognerà che la persona eletta si trovi e sia stata abitante e proprietaria nel contado per cui sarà scelta, durante l’intiero anno che precederà immediatamente l’elezione, e sia almeno in possesso di mille lire, in beni reali e personali, nel contado  medesimo. Ciascun contado eleggerà pure nel tempo stesso tre membri per l’assemblea, e nessuno potrà ottenere il diritto di sedere nella detta assemblea, a meno di essere o di essere stato nell’intiero anno che precederà immediatamente l’elezione, abitante nel contado che dovrà rappresentare, e a meno di possedere nel contado medesimo beni immobili o mobili del valore almeno di cinquecento lire.

Il secondo martedì dopo il giorno della elezione, il consiglio e l’assemblea generale si raduneranno separatamente e il consenso delle due camere sarà necessario per qualunque legge. La presenza di sete membri basterà per porre in attività il consiglio e nessuna legge passerà nei due capi che a pluralità dei suffragi dei membri presenti e consenzienti.

Se in appresso, una maggioranza dei rappresentanti di questa provincia, nel consiglio e nell’assemblea generale riuniti, creda conveniente e giusto l’accrescere o diminuire il numero, cambiare per uno o parecchi contadi di questa colonia la proporzione dei membri dell’assemblea generale, questi cambiamenti diretti a stabilire maggiore eguaglianza nella rappresentanza, potranno essere introdotti legittimamente, non ostante ciò che può esservi di contrario nella presente carta, purché tuttavia il numero totale dei rappresentanti nell’assemblea generale non sia mai minore di trentanove.

Art. 4 – Tutti gli abitanti di questa colonia di una età competente, che vi possederanno cinquanta lire e avranno risieduto nel contado in cui pretenderanno dare il loro suffragio, per lo spazio dei due mesi che avranno immediatamente preceduto l’elezione, avranno questo diritto per l’elezione dei rappresentanti nel consiglio e nell’assemblea generale, non che di tutti gli altri uffiziali pubblici che saranno eletti dalla totalità del popolo del contado.

Art. 5 – L’assemblea generale, incominciando le sue sedute, avrà il potere di scegliere il suo oratore e gli altri suoi impiegati, di giudicare delle qualità e della validità delle elezioni de’ suoi membri, di dar norma alle sue sedute e a’ suoi aggiornamenti, di preparare i bill che debbono passare in leggi e di autorizzare il suo oratore a convocarla tutte le volte che qualche circostanza straordinaria sia per richiederlo.

Art. 6 – Il consiglio avrà pure il potere di preparare i bill che debbono passare in leggi, avrà tutti i diritti e poteri dell’assemblea generale e sarà sotto ogni riguardo una parte libera e indipendente della legislatura di questa colonia, eccetto che non potrà né preparare i bill d’imposta né portarvi cambiamento, dovendo questo diritto appartenere privativamente e per privilegio all’assemblea generale.

Il consiglio sarà convocato tratto tratto dal governatore o dal vicepresidente, ma dovrà esserlo ogniqualvolta risegga l’assemblea generale: e in conseguenza l’oratore della camera dell’assemblea, appena dopo i suoi aggiornamenti, darà avviso al governatore o al vicepresidente del tempo e del luogo a cui la sua camera sarà aggiornata.

Art. 7 – Il consiglio e l’assemblea, nella prima loro seduta dopo ciascuna elezione annuale, eleggeranno a pluralità di voti una persona su tutta la colonia per essere governatore per lo spazio di un anno: il governatore sarà sempre presidente del consiglio e avrà voce preponderante nelle sue deliberazioni. Il consiglio tutto solo sceglierà fra i suoi membri un vicepresidente, il quale agirà come tale nell’assemblea del governatore.

Art. 8 – Il governatore (e in sua assenza il vicepresidente del consiglio lo supplirà in tutte le sue funzioni) avrà il potere esecutivo, sarà il cancelliere e il generale ordinario e surrogato della colonia: egli sarà pure capitano generale e comandante in capo di tutta la milizia e di tutte le altre truppe dello stato: tre o un maggior numero di membri del consiglio formeranno un consiglio privato che il governatore consulterà in ogni occasione.

Art. 9 – Il governatore e il consiglio, di cui sette membri formeranno un numero sufficiente per dargli attività, saranno come furono fino al presente, la corte d’appello in ultima istanza in tutti i processi: e avranno il diritto di far grazia ai colpevoli dopo la condanna per tutti i casi di tradimento, di fellonia e di altri delitti.

Art. 10 – I capitani e tutti gli altri uffiziali subalterni saranno scelti dalle compagnie nei loro contadi rispettivi: ma gli uffiziali generali e superiori saranno nominati dal consiglio e dall’assemblea.

Art. 11 – Il consiglio e l’assemblea avranno il potere di ordinare il gran sigillo di questa colonia, il quale sarà sotto la guardia del governatore, e in sua assenza, del vicepresidente del consiglio, per essere adoperato da loro quando ne sarà bisogno. Questo sigillo si chiamerà il gran sigillo della colonia della Nuova Jersey.

Art. 12 – I giudici della corte suprema di giustizia conserveranno i loro uffizi per lo spazio di sette anni: i giudici della corte delle liti comuni nei diversi contadi, i giudici di pace, i cancellieri della corte suprema, i cancellieri delle corti inferiori, il procuratore generale e il segretario provinciale non conserveranno i loro che per cinque anni e il tesoriere provinciale non rimarrà che un anno al suo posto. Tutti questi uffiziali saranno nominati, ciascuno in particolare, dal consiglio e dall’assemblea, nel modo su espresso, e riceveranno le loro commissioni dal governatore, o in sua assenza dal vicepresidente del consiglio. Beninteso che ciascuno dei detti uffiziali in particolare potrà essere nominato di nuovo allo spirare di ciascun termine rispettivamente stabilito, e che ciascuno degli uffiziali medesimi potrà essere destituito quando verrà giudicato colpevole di cattiva condotta dal consiglio, su un’accusa di delitto di stato intentata dall’assemblea.

Art. 13 – Gli abitanti di ciascun contado aventi diritto di suffragio in virtù delle condizioni succennate, eleggeranno ogni anno nei luoghi e nei tempi indicati per l’elezione dei rappresentanti, un sceriffo e uno o più coronari: potranno anche rieleggere la stessa persona per entrambi questi uffizi, fino a che li abbia riempiuti per tre anni, ma non di più: dopo questo tempo dovrà passare un intervallo di tre anni prima che la stessa persona possa essere rieletta. Quando l’elezione sarà stata notificata al governatore e al vicepresidente del ministero di sei proprietari del contado da cui sarà stata fatta, gli uffiziali eletti riceveranno immediatamente le loro commissioni per entrare in esercizio nei loro uffizi rispettivi.

Art. 14 – I distretti delle città si sceglieranno rispettivamente i connestabili nelle loro assemblee annuali per l’elezione degli altri uffiziali: essi sceglieranno inoltre tre proprietari o un maggio numero, uomini capaci e di buona fama, per ricevere e giudicare definitivamente gli appelli relativi alle imposte ingiuste: questi commissari degli appelli terranno le loro sedute nei tempi e nei luoghi da loro creduti opportuni, e il popolo ne sarà pubblicamente avvertito prima.

Art. 15 – Le leggi di questa colonia cominceranno colla formula seguente: “Sia stabilito dal consiglio e dall’assemblea generale di questa colonia: ed è stabilito dalla loro autorità”. Tutte le commissioni date dal governatore o dal vicepresidente cominceranno pure con questa formula: “La colonia di Nuova Jersey a N. N. salute”. Tutti gli atti pubblici si faranno in nome della colonia e tutte le liti termineranno con queste parole: “contro la pace della colonia, contro il suo governo e la sua dignità”.

Art. 16 – Tutti i rei saranno ammessi, quanto ai testimoni e ai consigli, agli stessi privilegi di cui godranno i loro persecutori e avranno diritto di godere.

Art. 17 – I beni di coloro che si uccideranno da sé non saranno confiscati in conseguenza di questo delitto, ma passeranno alle persone che li avrebbero dovuti raccogliere se la morte fosse stata naturale: le cose che potranno cagionare accidentalmente la morte di alcuno non saranno d’or innanzi considerate come acquistate a Dio e non saranno più confiscate sotto alcun pretesto.

Art. 18 – Nessuno in questa colonia potrà mai essere privato dell’inestimabile privilegio di adorare l’onnipotente nel modo dettatogli dalla sua coscienza, né costretto sotto verun pretesto a recarsi nei luoghi in cui si pratica un culto contrario alla sua fede e alla sua convinzione. Nessuno in questa colonia potrà essere obbligato a pagare decime, tasse o altre contribuzioni qualunque per l’edificazione e la riparazione delle chiese o per stipendiare i ministri d’una religione ch’egli non crede vera e che non si è impegnato a praticare volontariamente e deliberatamente.

Art. 19 – Non vi avrà in questa provincia stabilimento di alcuna setta particolare di religione di preferenza di un’altra: nessun protestante che abiti in questa colonia potrà essere privato del godimento di alcun diritto civile pel solo motivo de’ suoi principi religiosi: ma chiunque professi la credenza di qualche setta protestante di qualunque genere e si conduca onestamente, non turbando il governo quale si trova stabilito, potrà essere eletto a tutti gl’impieghi, sia lucrativi sia di pura confidenza, essere scelto a membro dell’una o dell’altra camera legislativa e godere liberamente e pienamente di tutti i privilegi e di tutte le immunità di cui godono gli altri sudditi di questo governo.

Art. 20 – Affinché i corpi legislativi di questa colonia possono essere, per quanto è possibile, al coperto da ogni sospetto di corruzione, nessuno dei giudici delle corti supreme, dei sceriffi né alcuna altra persona rivestita di qualche impiego lucrativo sotto l’autorità del governo, eccettuati i giudici di pace, potranno essere eletti membri delle assemblee legislative: e per quanto riguarda questi ultimi i loro uffizi sono dichiarati vacanti appena saranno stati eletti e sederanno nell’assemblea.

Art. 21 – Tutte le leggi di questa provincia contenute nell’edizione pubblicata ultimamente da Allimon, eccettuate quelle che saranno incompatibili colla presente carta, saranno e rimarranno in pieno vigore, fino a che siano state cambiate dall’autorità legislativa, e saranno eseguite in tutti i punti da tutti gli uffiziali civili od altri e da tutto il buon popolo di questa colonia.

Art. 22 – La legge comune d’Inghilterra, come anche la legge degli statuti, rimarranno pure in vigore, quali furono praticate fino al presente in questa colonia, finché non siano state ambiate da una futura legge dell’autorità legislativa, ad eccezione delle parti che saranno contrarie ai diritti e ai privilegi contenuti nella presente carta: e il diritto inestimabile della procedura per giurati sarà e rimarrà confermato come una parte della legge di questa colonia che non si potrà cambiare.

Art. 23 – Chiunque sarà stato eletto nel modo suddescritto a membro del consiglio legislativo o dell’assemblea generale, prima di sedere nell’una o nell’altra di queste camere, dovrà prestare il giuramento o l’asseverazione che segue: “Io N. dichiaro che, come membro del consiglio legislativo (o dell’assemblea generale, secondo il caso) della colonia di Nuova Jersey, non acconsentirò ad alcuna legge, ad alcuna deliberazione, ad alcun atto che mi sembri dannoso al ben pubblico di questa colonia, o il cui effetto possa essere l’abrogazione o l’alterazione della parte del terzo articolo di questa carta, il quale stabilisce che le elezioni dei membri del consiglio legislativo e dell’assemblea saranno annullate, non che della parte del ventesimosecondo articolo della carta medesima, che riguarda la procedura per giurati, né acconsentirò ad alcuna cosa che abbia per scopo di abrogare o alterare alcune parti del diciottesimo e decimonono articolo della suddetta carta. Tutte le persone elette, come fu detto più sopra, sono dalla presente costituzione autorizzate a domandare il detto giuramento o la detta asseverazione ai detti membri e a riceverli da loro.

Ma è dichiarato, ed è questa la vera intenzione del congresso, che se vi avesse una riconciliazione fra la Gran Bretagna e queste colonie, e queste ultime rientrassero di nuovo sotto la protezione del governo britannico, la presente carte sarebbe come nulle  e non convenuta: nel caso contrario, essa terrà stabilita fermamente e inviolabilmente.

 

In congresso provinciale di Nuova Jersey, a Burlington, 1 luglio 1776. Per ordine del congresso.

 

 

 

 

 

FONTE:

Raccolta di tutte le costituzioni antiche e moderne, Tipografia Cassone, Torino 1848.



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