COSTITUZIONE DELLA NUOVA YORK

 

 

Pieni di riconoscenza verso la divina bontà che ci concesse di scegliere la forma del nostro governo, noi, Popolo dello stato di Nuova York, abbiamo sancita la presente costituzione:

 

ARTICOLO I

 

Sec. 1 – Il potere legislativo dello stato sarà affidato ad un senato e ad una camera dei rappresentanti.

Sec. 2 – Il senato si comporrà di trentadue membri.

I senatori saranno eletti fra i possidenti e nominati per quattro anni.

L’assemblea dei rappresentanti avrà cento ventotto membri, i quali andranno ogni anno soggetti a nuova elezione.

Sec. 3 – Nell’una e nell’altra camera deciderà la maggioranza assoluta.

Ciascuna formerà i suoi regolamenti interni e rivedrà i poteri de’ suoi membri.

Ciascuna nominerà i proprii ufficiali.

Il senato si eleggerà un presidente temporario, allorchè il luogotenente governatore non presiederà, ovvero farà le veci di governatore.

Sec. 4 – Ciascuna camera terrà un verbale delle proprie sedute. Questi verbali saranno pubblicati per intiero, salvochè si renda necessario tenerne una parte segreta.

Le sedute saranno pubbliche: possono però aver luogo a porte chiuse, qualora sia richiesto dall’interesse generale.

Una camera non potrà aggiornarsi oltre due giorni senza consenso dell’altra.

Sec. 5 – Lo stato sarà diviso in otto distretti, i quali piglieranno il nome di distretti senatoriali. Saranno scelti quattro senatori per ciascuno.

Appena congregato il senato, dopo le prime elezioni che avranno luogo in seguito alla presente costituzione, il medesimo si dividerà in quattro classi. Ognuna di queste classi si comporrà di otto senatori, per forma che v’abbia per ciascuna classe un senatore di ciascun distretto. Queste classi saranno numerizzate per prima, seconda, terza e quarta.

I seggi della prima classe saranno vacanti in fine del primo anno, quelli della seconda in fine del secondo, quelli della terza in fine del terzo e quelli della quarta in fine del quarto anno. Per tal guisa, verrà in ciascun distretto senatoriale annualmente nominato un senatore.

Sec. 6 – Il censimento degli abitanti dello stato si farà nel 1825 sotto la direzione del potere legislativo: successivamente avrà luogo ad ogni decennio.

Ad ogni sessione che terrà dietro ad un censimento, il legislatore fisserà di nuovo la circoscrizione dei distretti, acciocché si trovi sempre, se fia possibile, in ciascun d’essi un numero di abitanti eguale. Gli stranieri, gl’indigenti e gli uomini di colore che non sono censiti non saranno in questi calcoli conumerati. La circoscrizione dei distretti non porrà essere mutata che nelle epoche sopra designate. Ogni distretto senatoriale avrà un territorio compatto: e per formarlo, si divideranno i contadi (comtés).

Sec. 7 – I rappresentanti saranno eletti dai contadi, ogni contado nominando un numero di deputati proporzionale al numero dei suoi abitanti. Gli stranieri, i poveri e gli uomini di colore che non pagano tassa non saranno compresi in questo calcolo. La legislatura fisserà nella sessione che terrà dietro a un censimento il numero dei deputali che ciascun contado dee mandare, e questo numero sarà invariabile insino al censimento seguente.

Ciascuno dei contadi anticamente formati ed organati separatamente, invierà un membro all’assemblea dei rappresentanti. Non si formeranno contadi nuovi, eccetto che la loro popolazione dia loro il diritto di eleggere almeno un rappresentante.

Sec. 8 – Le due camere tengono egualmente il diritto d’iniziativa per tutti i bills.

Un bill adottato da una camera può essere riformato dall’altra.

Sec. 9 – Verrà aggiudicata ai membri della legislatura per modo d’indennità una somma che sarà stanziata per legge e pagata dall’erario pubblico.

La legge che aumentasse l’ammontare di questa indennità, non potrebbe avere effetto fuorchè nell’anno susseguente a quello in cui fosse stata decretata. Non si potrà accrescere l’ammontare dell’indennità conceduta ai membri del corpo legislativo che fino a concorrenza della somma di tre dollari (ital. lire 16 e 5 centesimi).

Sec. 10 – Niun membro delle due camere, finchè durerà il suo mandato, potrà essere nominato ad impieghi dell’ordine civile dal governatore, dal senato o dalla legislatura.

Sec. 11 – Non potrà sedere nelle due camere alcun membro del congresso, od altra persona la quale copra un ufficio giudiziario o militare per gli Stati Uniti.

Dove un membro della legislatura venisse chiamato al congresso, o nominato ad un impiego civile o militare pel servizio degli Stati Uniti, la sua opzione per questi nuovi ufficii farà vacante il suo seggio.

Sec. 12 – Qualunque bill che avrà ricevuto la sanzione del senato e della camera dei rappresentanti, dovrà, prima che diventi legge dello stato, essere presentato al governatore.

Se il governatore sancisce il bill lo firmerà: se all’incontro lo disapprova, lo rimanderà, spiegando i motivi del proprio rifiuto, a quella delle camere che fu prima a proporlo. Questa inserirà per intiero i motivi del governatore nel verbale delle sedute, e procederà a nuovo esame. Se, dopo aver discusso una seconda volta il bill, i due terzi dei membri astanti si dichiarano nuovamente in suo favore, il bill sarà in tal caso rimandato unitamente alle obbiezioni del governatore, all’altra camera: questa lo sottoporrà similmente a nuovo esame, e se i due terzi dei membri presenti l’approvano, questo bill avrà forza di legge. Ma in questi ultimi casi, i voti saranno espressi per un sì od un no, e si inserirà nel verbale il voto di ciascun membro.

Ogni bill, che dopo essere stato presentato al governatore, non sarà da questi rimandato dentro i dieci giorni (eccettuata la domenica), avrà forza di legge non altrimenti che se il governatore l’avesse firmato, salvo che nell’intervallo dei dieci giorni il corpo legislativo venga ad aggiornarsi. Nel qual caso il bill si avrà come non introdotto.

Sec. 13 – I magistrati, i cui ufficii non sono temporarii (holding their offices during good behaviour), possono tuttavia essere rivocati dal voto simultaneo delle due camere. Ma è d’uopo che i due terzi fra tutti i rappresentanti eletti e la maggiorità dei membri del senato consentano alla revoca.

Sec. 14 – L’anno politico avrà incominciamento col 1° gennaio, e il corpo legislativo dovrà annualmente essere congregato il primo martedì di gennaio, salvo che altro giorno sia per legge ordinato.

Sec. 15 – Le elezioni per la nomina del governatore, del luogotenente governatore, dei senatori e dei rappresentanti, avranno principio il primo lunedì di novembre 1822. –

Tutte le elezioni successive interverranno sempre pressoché al medesimo tempo, vale a dire in ottobre od in novembre, secondochè sarà stato per legge fissato dalla legislatura.

Sec. 16 – Il governatore, il luogotenente governatore, i senatori ed i rappresentanti che saranno i primi eletti in forza della presente costituzione, entreranno, nell’esercizio dei rispettivi loro ufficii il 1 gennaio 1823.

Il governatore, il luogotenente governatore, i senatori ed i membri della camera dei rappresentanti attualmente in ufficio, continueranno ad esercitarlo sino al 1 gennaio 1823.

 

ARTICOLO II

 

Sec. 1 – Avrà il diritto di votare nella città o nel quartiere in cui tiene la sua residenza, e non altrove, per la nomina di tutti e qualunque funzionario che di presente o per l’avvenire sarà eletto dal popolo, ogni cittadino in età di ventun’anno che avrà dimorato in questo stato un anno prima dell’elezione a cui vuole concorrere, che avrà inoltre dimorato duranti i sei ultimi mesi nella città o nel contado in cui può dire il suo voto, e che nell’anno preceduto alle elezioni avrà pagato allo stato od al contado una tassa fondiaria o personale, ovvero che, essendo armato e fornito di tutto punto, avrà durante l’anno adempiuto ad un servizio militare nella milizia. Queste ultime condizioni non saranno richieste da coloro che la legge esime da ogni imposta, o che non fanno parte della milizia, perchè servono in qualità di pompieri.

Avranno egualmente il diritto di votare i cittadini in età di ventun’anno che risiederanno nello stato durante i tre anni che precederanno un’elezione, e durante l’ultimo anno nella città o nel contado in cui possono dare il loro suffragio, e che avranno inoltre nel corso di quello stesso anno contribuito della loro persona alla riparazione delle strade, o pagato l’equivalente del proprio lavoro, secondochè è dalla legge regolato.

Nissun uomo di colore avrà il diritto di volare, eccetto che sia da tre anni cittadino dello stato, possegga da un anno prima della elezioni una proprietà fondiaria del valore di 250 dollari (lire ital. 1,337 e 50 centesimi) scevra di ogni debito ed ipoteca. L’uomo di colore che sarà stato imposto per una simile proprietà ed avrà pagato la tassa, sarà ammesso a votare in qualunque elezione.

Se gli uomini di colore non posseggono uno stabile nel modo sopra indicato, non pagheranno alcuna contribuzione diretta.

Sec. 2 – Si potrà con leggi ulteriori escludere dal diritto di suffragio coloro che furono o fossero colpiti da pena infamante.

Sec. 3 – Sarà per leggi regolato il modo in cui i cittadini debbono far constare del diritto elettorale le cui condizioni furono testè indicate.

Sec. 4 – Tutte le elezioni avranno luogo per bollettini scritti, ad eccezione di quelle riguardanti i funzionari municipali. Il modo con cui queste ultime si hanno a fare sarà determinato per legge.

 

ARTICOLO III

 

Sec. 1 – Il potere esecutivo sarà affidato ad un governatore, l’ufficio del quale durerà due anni.

Contemporaneamente e per uno stesso periodo si eleggerà un luogotenente governatore.

Sec. 2 – Per essere eleggibile all’ufficio di governatore convien essere cittadino nato degli Stati Uniti, libero possidente, aver aggiunta l’età di trent’anni e aver dimorato cinque anni nello stato, salvo che in quest’intervallo l’assenza sia stata causata da un pubblico servizio per lo stato e per gli Stati Uniti.

Sec. 3 – Il governatore e il luogotenente governatore saranno eletti nello stesso tempo e negli stessi luoghi dai membri della legislatura ed a pluralità di voti. Nel caso di parità di suffragi tra due o più candidati per l’ufficio di governatore o di luogotenente governatore, le due camere della legislatura eleggeranno fra questi candidati, con uno squittinio di ballottazione comune ed a pluralità di voti, il governatore ed il luogotenente governatore.

Sec. 4 – Il governatore sarà comandante in capo della milizia ed ammiraglio della marineria dello stato: egli potrà in contingenze straordinarie, convocare la legislatura od il senato solamente. Dovrà all’apertura di ciascuna sessione, comunicare per un messaggio, alla legislatura, il ragguaglio della situazione dello stato, e raccomandarle quelle misure che riputerà necessarie: dirigerà gli affari amministrativi, civili e militari congiuntamente coi funzionarii del governo: promulgherà le decisioni della legislatura e veglierà accuratamente alla fedele osservanza delle leggi.

A ricompensa de’ suoi servigi, egli riceverà, in epoche determinate, una somma che non potrà essere accresciuta nè sminuita durante il tempo pel quale sarà stato eletto.

Sec. 5 – Il governatore avrà il diritto di far grazia o di sospendere l’esecuzione dopo la condanna, salvo nel caso di tradimento o di accusa intentata dai rappresentanti: in quest’ultimo caso, la sospensione non può essere protratta che alla prossima sessione della legislatura, la quale può o far grazia, o comandar l’esecuzione della sentenza, ovvero prolungare la sospensione.

Sec. 6 – Nel caso di accusa contro al governatore, o di destituzione, di demissione, di decesso o di assenza dallo stato del medesimo, i diritti e i doveri del suo posto trapasseranno nel luogotenente governatore, il quale li conserverà pel rimanente del tempo determinato, ovvero se la vacanza è cagionata da un’accusa o dall’assenza, sinchè il governatore rimanga prosciolto od abbia fatto ritorno.

Il governatore continuerà però ad essere comandante in capo di tutte le forze militari dello stato, allorchè la sua assenza sarà causata dalla guerra e autorizzata dalla legislatura, onde comandare la forza armata dello stato.

Sec. 7 – Il luogotenente governatore sarà presidente del senato, ma non avrà voce deliberativa fuorchè nel caso di parità di voti. Se, durante l’assenza del governatore, il luogotenente governatore si rende assente egli pure, abdica, muore, oppure viene accusato o destituito, il presidente del senato farà le veci del governatore sino a tanto che siasi provveduto alla surrogazione, o l’incapacità sia cessata.

 

ARTICOLO IV

 

Sec. 1 – Gli ufficiali della milizia saranno eletti e nominati nel seguente modo:

I sottoufficiali ed ufficiali sino ai capitani inclusive, per i voti in iscritto dei membri delle rispettive loro compagnie.

I capi di battaglione ed ufficiali superiori dei reggimenti, pei voti in iscritto degli ufficiali de’ loro battaglioni e reggimenti.

I brigadieri generali, dagli ufficiali superiori delle rispettive loro brigate.

Finalmente i maggiori generali, i brigadieri generali ed i colonnelli dei reggimenti o capi di battaglione nomineranno gli ufficiali di stato maggiore delle rispettive loro divisioni, brigate, reggimenti o battaglioni.

Sec. 2 – Il governatore nominerà, e, coll’autorizzazione del senato, installerà i maggiori generati, gl’inspettori di brigate e i capi di stato maggiore, eccettuato il commissario generale e l’aiutante generale. Quest’ultimo sarà installato dal governatore solo.

Sec. 3 – La legislatura determinerà con una legge l’epoca e il modo di elezione degli ufficiali di milizia, non che il modo di notificarla al governatore.

Sec. 4 – Gli ufficiali riceveranno i loro brevetti dal governatore. Nessun ufficiale munito di brevetto potrà essere privato del suo impiego che dal senato e dietro inchiesta del governatore, la quale indichi i motivi per cui si reclama la destituzione, ovvero in virtù di una decisione di una corte marziale, in conformità della legge.

Gli ufficiali attuali della milizia conserveranno alle condizioni sopra stabilite i brevetti o gl’impieghi loro.

Sec. 5 – Nel caso in cui l’anzidetto modo di elezione e di nomina non producesse miglioramenti nella milizia, la legislatura potrà abrogarlo e sostituirne per legge un altro, a condizione che intervenga l’assenso dei due terzi dei membri presenti in ciascuna camera.

Sec. 6 – Il cancelliere di stato, il controllore, il tesoriere, l’avvocato generale, l’ispettore generale e il commissario generale saranno nominati nella seguente maniera:

Il senato e l’assemblea presenteranno ciascuno un candidato per ognuna di quelle cariche, e quindi si riuniranno. Se simili scelte cadono sugli stessi candidati, le perso ne in tal modo elette verranno installate nelle cariche a cui saranno state nominate. Se vi ha divergenza nelle presentazioni, la scelta si farà per un comune squittinio, ed alla maggioranza dei suffragi del senato e dell’assemblea riuniti.

Il tesoriere sarà eletto a ciascun anno. Il segretario di stato, il controllore, l’avvocato generale, l’ispettore generale e il commissario generale conserveranno il loro ufficio per un triennio, salvo che siano rivocati con una decisione comune del senato e dell’assemblea.

Sec. 7 – Il governatore nominerà per missiva in iscritto, e coll’assenso del senato instituirà tutti gli ufficiali giudiziarii, eccettuati i giudici di pace, i quali verranno nominati nella maniera che segue:

La commissione dei sorveglianti (supervisors) di ciascuno dei cantoni dello stato si riunirà nel giorno indetto dalla legislatura, e designerà, a maggioranza di voti, un numero d’individui eguale al numero dei giudici di pace da stabilirsi nelle città del cantone; i giudici delle corti di cantone si riuniranno pure e nomineranno un numero eguale di candidati: appresso all’epoca e nel luogo dalla legislatura indicati, i sorveglianti e i giudici di pace del cantone si riuniscono ed esaminano le rispettive loro scelte. Allorchè avvi unanimità sopra alcune scelte, ne fanno constare con un certificato che depongono negli archivi del segretario del cantone, e la persona o le persone in essi certificati nominate sotto giudici di pace.

Se vi ha dissenso totale o parziale nelle scelte, la commissione dei sorveglianti e i giudici dovranno trasmettere le diverse loro elezioni al governatore, il quale designerà e instituirà fra quei candidati altrettanti giudici di pace, quanti ne saranno richiesti ad occupare i seggi vacanti.

I giudici di pace rimarranno in seggio per lo spazio di quattro anni, salvochè vengano rivocati dalle corti dei cantoni, le quali dovranno specializzare i motivi della revoca: questa revoca però non può aver luogo senza che il giudice di pace abbia preventivamente ricevuto contezza dei fatti imputati, ed abbia potuto produrre la propria difesa.

Sec. 8 – I sceriffi, i segretarii dei cantoni e gli archivisti, come pure il segretario della città e cantone di Nuova York, saranno scelti ad ogni triennio, o quando il posto rimarrà vacante, dagli elettori di questi cantoni rispettivi. I sceriffi non potranno esercitare verun altro ufficio, e non potranno essere rieletti che tre anni dopo l’uscita loro dal servizio. Si può dai medesimi pretendere, in conformità alla legge, che rinnovino di tempo in tempo le loro malleverie e dove queste non somministrino, il loro impiego sarà tenuto come vacante.

Il cantone non sarà mai responsale degli atti del sceriffo. Il governatore può destituire questo magistrato non meno che i segretarii e gli achivisti dei cantoni, non però mai senza aver loro comunicato le accuse contr’essi intentate, e dato loro facoltà di fare le proprie difese.

Sec. 9 – I segretarii delle corti, eccettuati quelli menzionati nella sezione precedente, saranno nominati dalle corti appo le quali saranno in esercizio, e i procuratori di distretti dalle corti di cantone. Questi segretarii e procuratori rimarranno in carica per un triennio, salvo il caso di revoca pronunciata dalle corti che li avranno nominati.

Sec. 10 – I sindaci di tutte le città di questo stato saranno nominati dai consigli comunali di esse città rispettive.

Sec. 11 – I coronarii (coroners) saranno eletti a guisa dei sceriffi, e per lo stesso spazio di tempo: la loro revoca non avrà luogo che nelle medesime forme. La legislatura ne determinerà il numero, il quale però non potrà essere maggiore di quattro per cantone.

Sec. 12 – Il governatore nominerà, e, coll’assenso del senato, installerà i mastri e uditori di cancelleria, i quali terranno il loro ufficio per un triennio, salvo il caso di revoca pronunciata dal senato, sopra domanda del governatore. I segretarii e subsegretarii saranno nominati e surrogati ad arbitrio dal cancelliere.

Sec. 13 – Il segretario della corte d’oyer e terminer e delle sessioni generali di pace, per la città e cantone di Nuova York, sarà nominato dalla corte delle sessioni generali della città , e starà in esercizio finchè piacerà alla corte. Gli altri commessi ed impiegati della corte, la cui nomina non è qui determinata, saranno a scelta delle diverse corti, o del governatore, coll’assenso del senato, secondo che sarà dalla legge indicato.

Sec. 14 – I giudici speciali e loro arroti, egualmente che i segretarii loro nel comune di Nuova York, saranno nominati dal consiglio comunale di esso comune. Il loro ufficio avrà la stessa durata di quello dei giudici di pace degli altri cantoni, e non potranno rivocarsi che sotto le medesime forme.

Sec. 15 – Tutti i funzionarii che di presente vengono nominati dal popolo continueranno ad essere da questo eletti. Gl’impieghi alla cui nomina non è colla presente costituzione provveduto, o che si potranno creare nell’avvenire, saranno similmente di nomina del popolo, salvo che la legge altrimenti disponga.

Sec. 16 – La durata degl’impieghi non fissata dalla presente costituzione potrà essere determinata da una legge: diversamente sarà in balia dell’autorità che nominerà a simili impieghi.

 

ARTICOLO V

 

Sec. 1 – Il tribunale innanzi a cui si debbono portare le accuse politiche (trials by impeachment) ed i processi relativi alla correzione degli errori (correction of errors) si comporrà del presidente del senato, dei senatori, del cancelliere, dei giudici della corte suprema o della maggior parte di essi. Allorchè una simile accusa verrà intentata contro al cancelliere o ad un giudice della corte suprema, l’accusato sarà sospeso dal proprio ufficio sino a che venga prosciolto.

Nelle appellazioni dalle sentenze di cancelleria, il cancelliere ragguaglierà il tribunale dei motivi della sua prima decisione, ma non avrà voce deliberativa: e se l’appellazione ha luogo per errore in un giudicato della corte suprema, i giudici di questa corte esporranno del pari i motivi della sentenza data, ma non potranno pigliar parte alla deliberazione.

Sec. 2 – La camera dei rappresentanti ha diritto di porre in accusa tutti gl’impiegati civili dello stato, per corruzione o malversamento nell’esercizio del loro ufficio, per crimini o per delitti: ma è necessario in ciò l’assenso della maggioranza di tutti i membri eletti.

I membri della corte incaricati di pronunciare su tale accusa prometteranno con giuramento o per asseverazione, nei primordii del procedimento, di giudicare e pronunciare allo stato delle prove. La condanna non potrà essere profferita che ai due terzi delle voci dei membri presenti. La pena da pronunciarsi non può essere altra fuor della revoca dell’ufficio e di una dichiarazione d’incapacità nel condannato di coprire alcuna carica e di godere di onore od utile di sorta nello stato; ma il condannato può dopo di ciò essere nuovamente accusato, secondo le forme ordinarie, e punito in conformità alla legge.

Sec. 3 – Il cancelliere e i giudici della corte suprema conserveranno il loro ufficio finchè lo eserciteranno bene (during good behaviour), non però oltre l’età di sessant’anni.

Sec. 4 – La corte suprema si comporrà di un presidente e di due giudici: ma un solo dei tre può tenere udienza.

Sec. 5 – Lo stato sarà, con una legge, diviso in un proporzionato numero di circuiti. Questi non saranno meno di quattro nè più di otto. La legislatura potrà di tempo in tempo, secondo il bisogno, mutare siffatta divisione. Ciascun circuito avrà un giudice che sarà nominato nel modo stesso e per lo stesso tempo dei giudici, della corte suprema. Questi giudici di circuito avranno il medesimo potere dei giudici della corte suprema giudicanti da soli, e nei giudizi di cause portate in prima istanza alla corte suprema, e nelle corti d’oyer e terminer e delle assise. La legislatura potrà inoltre, secondo il bisogno, accordare a questi giudici od alle corti di cantone, ovvero ai tribunali inferiori, una giurisdizione  di equità (equity powers), subordinandola però sempre all’appello del cancelliere.

Sec. 6 – I giudici delle corti di cantone, ed i recorders dei municipii saranno nominati per cinque anni; ma possono essere destituiti dal senato sulla domanda motivata del governatore.

Sec. 7 – Il cancelliere, i giudici della corte suprema e i giudici di circuito non potranno esercitare verun altro ufficio pubblico: ogni suffragio che fosse lor dato per impieghi elettivi dalla legislatura o dal popolo, è nullo.

 

ARTICOLO VI

 

Sec. 1 – I membri della legislatura e tutti i funzionarii amministrativi o giudiziarii, eccettuati gl’impiegati subalterni dispensati dalla legge, dovranno, prima di entrare in ufficio, pronunciare e firmare la formola seguente di giuramento o di asseverazione:

«Io giuro solennemente (ovvero secondo il caso io assevero) che manterrò la costituzione degli Stati Uniti e la costituzione dello stato di Nuova York, e che adempierò fedelmente e nel miglior modo possibile, alle funzioni di…»

Niun altro giuramento, dichiarazione o dimostrazione potranno essere richiesti, di qualunque impiego o servizio pubblico si tratti.

 

ARTICOLO VII

 

Sec. 1 – Niun membro dello stato di Nuova York potrà essere privato dei diritti e privilegi guarentiti a tutti i cittadini dello stato, fuorchè in forza delle leggi del paese e per sentenza pronunciata da suoi pari.

Sec. 2 – Il giudizio per giurati sarà inviolabilmente mantenuto in tutte le cause a cui sino al presente è stato applicato. Nessun nuovo tribunale verrà introdotto, salvochè per procedere secondo la legge comune, eccettuate le corti di equità, che la legislatura è dalla presente costituzione autorizzata a stabilire.

Sec. 3 – La professione e il libero esercizio di tutte le credenze religiose e di tutti i culti, senza veruna preminenza, sono e saranno mai sempre permessi a ciascuno; ma la libertà di coscienza guarentita da quest’articolo non si può estendere a tanto da scusare atti licenziosi e pratiche incompatibili colla pace e colla sicurezza dello stato.

Sec. 4 – Atteso che i ministri del vangelo sono, per la loro professione, addetti al servizio di Dio ed alla cura delle anime, e non debbono essere distratti dagli alti doveri del loro stato, niun ministro del vangelo o sacerdote, qualunque sia la sua denominazione, potrà, in qualunque circostanza, e per qualsivoglia motivo, essere per elezione od altrimenti chiamato ad alcun ufficio civile o militare.

Sec. 5 – La milizia dello stato dovrà sempre essere armata, disciplinata e pronta al servizio; ma ogni abitante dello stato appartenente ad una religione qualunque, la quale per iscrupoli di coscienza condanni l’uso delle armi sarà dispensato, pagando in danaro una compensa che la legislatura determinerà con una legge e che si valuterà dietro il dispendio di tempo e di danaro che cagiona ad un buon milite.

Sec. 6 – Il privilegio dell’atto d’habeas corpus non potrà essere sospeso fuorchè nel caso di ribellione o d’invasione, allorchè la salute pubblica necessita una simile sospensione.

Sec. 7 – Niuno potrà essere tradotto in giudizio per un’accusa capitale od infamante, salvochè sull’accusa o sulla relazione di un gran giurì. Questo principio soffre parecchie eccezioni: la prima è, quando trattasi di un’accusa mossa dai rappresentanti: la seconda, quando si procede contro ad un milite in servizio attivo e ad un soldato in tempo di guerra (ovvero in tempo di pace, se il congresso ha permesso allo stato di mantener truppe): la terza, quando si tratti soltanto di lievi furti (little larceny): la legislatura fisserà quali.

In ogni giudizio per accusa dei rappresentanti o del gran giurì, l’accusato potrà essere sempre assistito da un consiglio, non altrimenti che nelle cause civili.

Niuno potrà essere sottoposto a procedimento due volte per lo stesso fatto sopra un’accusa capitale, nè venir forzato a deporre contro se medesimo in una causa criminale, nè essere privato dello sua libertà, della sua proprietà o della vita, fuorchè conformemente alla legge.

L’espropriazione per causa di utilità pubblica non potrà aver luogo che previo un giusto compenso.

Sec. 8 – Ogni cittadino può manifestare, scrivere e pubblicar liberamente le proprie opinioni sopra qualunque argomento, e rimane responsabile dell’abuso che può fare di un tal diritto. Nessuna legge potrà introdursi onde restringere la libertà della parola o della stampa in tute le istanze od accuse per libello sarà ammessa la prova dei fatti; e se il giurì opina che i fatti siano veri, che la loro pubblicazione fu suggerita da buoni motivi e da un fine vantaggioso, l’accusato andrà prosciolto. Il giurì in queste cause, deciderà non meno in diritto che in fatto.

Sec. 9 – L’assenso di due terzi dei membri eletti per ciascun ramo della legislatura è necessario per l’applicazione dei proventi e la disposizione delle proprietà dello stato, per le leggi d’interesse particolare o locale, per creare, prolungare, rinnovare o modificare le associazioni politiche o private.

Sec. 10 – Il prodotto della vendita o cessione di tutte le terre appartenenti allo stato, ad eccezione di quelle riservate od appropriate ad un uso pubblico, o cedute agli Stati Uniti, e il fondo chiamato delle scuole comunali, formeranno e rimarranno un fondo perpetuo, i cui interessi saranno inviolabilmente applicati al mantenimento delle scuole comunali dello stato.

Un diritto di barriere sarà percetto su tutte le parti navigabili del canale, tra i grandi laghi dell’Ovest e del Nord e l’Oceano Atlantico, le quali sono o verranno stabilite in seguito. Questi diritti non saranno inferiori a quelli percetti dai commissarii dei canali, e specializzati nella loro relazione alla legislatura sotto il 12 marzo 1831.

Simile diritto non altrimenti che quello su tutte le saline, introdotto dalla legge del 15 aprile 1817, e i diritti sulle vendite all’incanto (eccettuata una summa di 33,500 dollari onde dispone questa stessa legge), e per ultimo l’ammontare del reddito stanziato per decisione della legislatura del 13 marzo 1820 (in cambio della tassa sui passeggieri dei bastimenti a vapore), sono e rimarranno inviolabilmente applicati al compimento dei lavori di comunicazione per acqua, al pagamento dell’interesse ed al rimborso del capitale delle somme già lotte in prestito, o che in seguito si togliessero per mandar a termine somiglianti lavori.

Gli anzidetti diritti di barriere sulle comunicazioni navigabili, quelli sulle saline, quelli sulle vendite all’incanto, stabiliti colla legge del 15 aprile 1817, non altrimenti che l’ammontare del reddito fissato dalla legge del 13 marzo 1820, non si potranno ridurre od applicare diversamente, sino al totale e perfetto pagamento degl’interessi e del capitale delle somme mutuate, o che ancora si mutuassero per quei lavori.

La legislatura non potrà mai vendere, nè alienare le sorgenti saline appartenenti allo stato, nè le terre contigue che possono essere necessarie alla loro usufruttuazione, nè in tutto nè in parte, le comunicazioni navigabili, tutto ciò essendo e dovendo rimaner sempre proprietà dello stato.

Sec. 11 – Niuna lotteria sarà ormai autorizzata: e la legislatura proibirà con una legge la vendita in questo stato dei biglietti di lotterie diverse da quelle per lo addietro dalla legge autorizzate.

Sec. 12 – Nissun contratto, per l’acquisto di terreni cogl’Indiani, che fosse stato fatto o si facesse nello stato, a far tempo del 14 ottobre 1775, sarà valido se non concorre il consenso e l’autorizzazione della legislatura.

Sec. 13 – Continueranno ad essere leggi dello stato, colle mutazioni che la legislatura crederà opportuno d’introdurvi, le parti del diritto costumiere (common law) e degli atti della legistatura della colonia di Nuova York, che componevano la legge di questa colonia ai 19 aprile 1775 e le risoluzioni del congresso di questa colonia e della convenzione dello stato di Nuova York, vigenti il 20 aprile 1777, che non sono perente e non furono rivocate o modificate, come pure i decreti della legislatura di questo stato presentemente in vigore: ma tolte le parti di quel diritto costumiere e degli atti summentovati che non sono in armonia colla presente costituzione, rimangono abrogati.

Sec. 14 – Qualunque concessione di terra fatta nello stato dal re della Gran Brettagna o dalle persone esercenti la sua autorità, dopo il 14 ottobre 1773, è nulla e come non intervenuta; ma nulla nella presente costituzione varrà ad infirmare le concessioni di terra anteriormente fatte dal detto re e da’ suoi predecessori, o ad annullare le carte concedute, innanzi a quell’epoca, da lui da esse, e le concessioni e carte fatte dipoi dallo stato o dalle persone esercenti la sua autorità, nè infine, ad infirmare le obbligazioni o debiti contratti dallo stato, dagli individui e dalle corporazioni, e i diritti di proprietà, i diritti eventuali, le rivendicazioni od istanze di sorta nelle corti giudiziarie

 

ARTICOLO VIII

 

Sec. 1 – È lecito al senato od alla camera dei rappresentanti il proporre una o più ammende alla presente costituzione. Se la proposizione di ammenda è sostenuta dalla maggiorità dei membri eletti dalle due camere, l’ammenda o le ammende proposte sapranno riferite sui loro registri coi voti pro e contro, e rimesse alla decisione della successiva legislatura.

Tre mesi prima dell’elezione di questa legislatura, simili ammende saranno rese pubbliche: e se al tempo in cui questa nuova legislatura entrerà in ufficio, le proposte ammende sono adottate dai due terzi di tutti i membri eletti in ciascuna camera, la legislatura dovrà sottoporla al popolo nell’epoca e nel modo stesso che verrà da lei prescritto.

Se il popolo, vale a dire, se la maggioranza di tutti i cittadini aventi diritto di votare per l’elezione dei membri della legislatura, approva e ratifica siffatte ammende, diventeranno parte integrante della costituzione.

 

ARTICOLO IX

 

Sec. 1 – La presente costituzione avrà effetto a far tempo dal 31 dicembre 1822. Tutto quanto in essa ha tratto al diritto di suffragio, alla divisione dello stato in distretti senatoriali, al numero dei membri eligendi alla camera dei rappresentanti ed alla convocazione degli elettori pel primo lunedì di novembre 1822, alla prolungazione delle funzioni dell’attual legislatura sino al 1° gennaio 1823, alla proibizione delle lotterie od al divieto di applicare proprietà e redditi pubblici ad interessi locali o privati, alla creazione, mutazione, rinuovazione o proroga delle carte delle corporazioni politiche, sarà esecutivo a contare dal giorno ultimi del prossimo febbraio.

Il primo lunedì del prossimo marzo, i membri dell’attual legislatura presteranno e firmeranno il giuramento ovvero l’obbligo di mantener la costituzione allora vigente.

I sceriffi, i segretarii di cantone e i coronarii saranno eletti nelle elezioni fissate dalla presente costituzione al primo lunedì di novembre 1822: ma non entreranno in ufficio che il 1° gennaio successivo. I brevetti di tutti coloro che occupano nel 31 dicembre 1822 impieghi civili spireranno in quello stesso giorno: tra i titolari potranno continuare nel loro ufficio sinchè siansi fatte le nuove nomine od elezioni prescritte dalla presente costituzione.

Sec. 2 – Le leggi attualmente esistenti sulla convocazione delle elezioni, sul loro ordine, sul modo di votare, di raccogliere i suffragi e di proclamare il risultato, saranno osservate nelle elezioni fissate dalla presente costituzione pel primo lunedì di novembre 1822, in tutto ciò che sarà applicabile, e la legislatura attuale ordinerà conformemente alla presente costituzione le leggi che potessero ancora essere necessarie per quelle elezioni.

 

Fatto in Consesso, nel campidoglio della città di Albany il dieci novembre mille ottocentoventuno, e il quarantesimosesto dell’indipendenza degli Stati Uniti di America.

In fede del che noi abbiamo sottoscritto.

 

Daniele D. Tompkins, Presidente

Gioanni F. Bacon, Samuele S. Gardiner, Segretarii

 

 

 

 

 

FONTE:

Raccolta di tutte le costituzioni antiche e moderne – Vol. II, Tipografia Cassone, Torino 1848.



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