COSTITUZIONE DELLA PENNSYLVANIA

(1776)

 

 

Dato che ogni governo deve essere istituito e sostenuto per la sicurezza e la protezione della comunità come tale, e al fine di rendere possibile agli individui che la compongono il godimento dei loro naturali diritti e le altre benedizioni che l'Autore del Creato ha sparso sugli uomini; e poiché ogni volta, che questi grandi scopi di governo non sono ottenuti, il popolo ha il diritto, col consenso comune, di cambiarlo, e di prendere quelle misure che a lui possano sembrare necessarie per favorire la sua sicurezza e la sua felicita. E dato che gli abitanti di questa repubblica hanno, in considerazione di protezione soltanto, per questo scopo, riconosciuta alleanza con il re della Gran Bretagna; e che il detto re non ha soltanto ritirato tale alleanza, ma cominciato, e ancora continua, a portare, con non diminuita vendetta, una crudelissima e ingiustissima guerra contro di loro, impiegando in essa non solamente truppe della Gran Bretagna, ma anche mercenari stranieri, selvaggi e schiavi, con l'abominevole scopo di ridurli ad una totale e abietta sottomissione alla dispotica dominazione del Parlamento britannico, con molti altri atti di tirannia (più completamente messi in evidenza nella dichiarazione del Congresso), perciò ogni alleanza e fedeltà al detto re e ai suoi successori sono sciolti e finiti ed ogni potenza e autorità derivata da lui è cessata in queste Colonie. E atteso che è assolutamente necessario per il buon andamento e la sicurezza degli abitanti di dette Colonie, che esse in seguito siano Stati liberi ed indipendenti, e che esistano in ogni loro parte forme di governo giuste, permanenti e adatte, derivate soltanto dall'autorità del popolo, e su di essa fondate, secondo le direttive dell'Onorevole Congresso Americano. Noi, rappresentanti degli uomini liberi di Pennsylvania, radunati in congresso generale, con l'intenzione esplicita di erigere tale governo, confessando la bontà del Grande Governatore dell'Universo (il quale solo conosce il grado di felicita terrestre a cui l'umanità può arrivare, mediante il perfezionamento dell'arte di governo) nel permettere al popolo di questo Stato, col consenso comune, e senza violenza, di formare deliberatamente da se stesso tali regole giuste, come esso penserà meglio, per il governo della futura società; essendo completamente convinti che è nostro indispensabile dovere stabilire tali principi originali di governo, i quali promuovano nel miglior modo la felicità generale del popolo presente e futuro di questo Stato, e provvedano al miglioramento avvenire senza parzialità o pregiudizio a favore o contro qualunque classe particolare, setta o denominazione di uomini; in virtù dell'autorità di cui ci hanno investito i nostri elettori costituenti, ordiniamo, dichiariamo e stabiliamo, la seguente Dichiarazione dei diritti e forma di Governo, da essere la Costituzione di questa repubblica, e da rimanere in forza di ciò per sempre inalterata, eccetto in quegli articoli, che per esperienza potranno richiedere miglioramenti e che saranno con la stessa autorità del popolo, onestamente delegata, come lo esige questa forma di governo, emendati e migliorati per un più efficiente raggiungimento e per la sicurezza del grande scopo e disegno di tutto il governo qui sopra già menzionato.

 

 

DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DEGLI ABITANTI DELLO STATO DI PENNSYLVANIA

 

 

I – Tutti gli uomini sono nati egualmente liberi ed indipendenti, ed hanno certi naturali, innati e inalienabili diritti, tra cui sono il godimento e la difesa della vita e della libertà, l'acquisto, il possesso e la protezione della proprietà, il perseguire ed ottenere felicità e sicurezza.

II – Tutti gli uomini hanno un diritto naturale e inalienabile di venerare Dio Onnipotente in accordo ai dettami della loro stessa coscienza e ragione. Nessun uomo dovrà, o secondo diritto potrà, essere costretto ad attendere a qualunque culto o ad erigere e sostenere un edificio di culto o mantenere un ministro contro la sua libera volontà o consenso. Né può un uomo, che afferma l'esistenza di un Dio, essere secondo giustizia privato o escluso da qualsiasi diritto civile come cittadino, a causa dei suoi sentimenti religiosi o particolare modo della sua confessione. Nessuna autorità può o dev'essere conferita, o assunta da qualsiasi potere, la quale in ogni caso interferisca o in qualunque maniera controlli il diritto di coscienza nel libero esercizio del culto.

III – Solo ed esclusivamente al popolo di questo stato spetta il diritto innato di governare e regolare la polizia interna dello Stato stesso.

IV – Tutto il potere, essendo originariamente inerente al popolo e di conseguenza da lui derivato, tutti gli ufficiali del governo, sia legislativi che esecutivi, sono suoi fiduciari e serventi, e in ogni tempo verso di lui responsabili.

V – Il governo è, o deve essere, istituito a vantaggio comune, per la protezione e sicurezza del popolo, della nazione o comunità; non per il particolare emolumento o vantaggio di un singolo uomo, di una famiglia o gruppo di uomini, parte soltanto di questa comunità. La comunità ha un diritto indubbio, inalienabile e indistruttibile di riformare, cangiare o abolire il governo in quella maniera che è giudicata da essa più adatta per il pubblico bene.

VI – Affinché coloro che sono occupati negli affari legislativi ed esecutivi dello Stato possano essere impediti dall'opprimere, il popolo ha diritto, nei periodi che sembrano a lui adatti, di ridurre i suoi ufficiali pubblici allo stato privato, e di riempire le vacanze mediante certe e regolari elezioni. VII – Le elezioni debbono essere libere; e poiché tutti gli uomini liberi hanno un sufficiente, evidente interesse comune, e legami colla comunità, tutti hanno diritto ad eleggere ufficiali, o ad essere loro stessi eletti nell'ufficio.

VIII – Ogni membro della società ha diritto di essere protetto nel godimento della vita, libertà e proprietà, e perciò è obbligato a contribuire per la sua parte alla spesa di quella protezione, e ad offrire il suo servizio personale quando è necessario, o un equivalente di questo. Peraltro, nessuna parte della proprietà di alcuno può essere legalmente presa o adibita ad usi pubblici, senza il suo consenso, o quello dei suoi rappresentanti legali. Nessun uomo, che per coscienza esiti a portare armi, può esservi legalmente costretto, se egli pagherà tale equivalente. Il popolo non è obbligato da altre leggi, che da quelle alle quali ha dato il suo consenso, per il suo bene comune.

IX – In tutti i processi per offese criminali, ciascuno ha diritto di essere ascoltato in persona e a mezzo del suo avvocato, di domandare la causa e la natura dell'accusa, di essere messo in confronto coi testimoni, di chiedere prove in suo favore, e un immediato giudizio pubblico, da parte di una giuria imparziale del suo paese, senza il cui consenso unanime egli non può essere trovato colpevole; né può egli essere costretto a dare prove contro sé stesso; né può alcun uomo secondo giustizia essere privato della sua libertà, se non dalle leggi del paese, o dal giudizio dei suoi pari.

X – Il popolo ha diritto di tenere se stesso, le sue case, carte e possessi liberi da inchieste o da sequestri, e perciò i mandati di arresto senza giuramento o precedenti affermazioni aventi sufficiente fondamento, i quali comandino o obblighino un ufficiale o messo di perquisire luoghi sospetti o di sequestrare una persona o più persone, la sua o le sue proprietà, non particolarmente descritte, sono contrari al diritto sopra detto, e non debbono essere emanati.

XI – Nelle controversie riguardanti la proprietà e nelle liti tra uomo e uomo, le parti hanno diritto al giudizio di giuria, il quale deve essere considerato sacro.

XII – Il popolo ha diritto alla libertà di parola, di scrivere e di rendere pubblici i suoi sentimenti; perciò la libertà di stampa non può essere limitata.

XIII – Il popolo ha diritto a portare armi per la difesa propria e quella dello Stato. Gli eserciti permanenti in tempo di pace, essendo pericolosi per la libertà, non debbono essere mantenuti. La milizia deve essere strettamente subordinata e governata dal potere civile.

XIV – Il frequente ricorso ai principi fondamentali, una ferma aderenza alla giustizia, alla moderazione, alla temperanza, all'industria ed alla frugalità sono assolutamente necessari per conservare il bene della libertà, e tenere libero il governo: perciò, il popolo deve fare speciale attenzione a questi punti nella scelta degli ufficiali e rappresentanti, ed esigere per sè un doveroso e costante riguardo, da parte dei suoi legislatori e magistrati, nel fare ed eseguire tali leggi, come necessita il buon governo dello Stato.

XV – Tutti gli uomini hanno diritto ad emigrare da uno Stato in un altro che voglia ospitarli, o formare un nuovo Stato in paesi deserti, o in quei paesi che essi possano acquistare, ove mai essi pensino che con ciò possano raggiungere la felicità.

XVI – Il popolo ha diritto di radunare, di consultare per il suo bene comune, di istruire i suoi rappresentanti, e di rivolgersi alla legislatura per togliere abusi, mediante indirizzi, petizioni o proteste

 

 

COSTITUZIONE DI PENSILVANIA

 

 

CAPITOLO PRIMO

Forma del governo

 

Art. 1 – La repubblica o stato di Pensilvania sarà d’or innanzi governata da un’assemblea dei rappresentanti degli uomini liberi dello stato e da un presidente ed un consiglio, nel modo e nella forma che segue.

Art. 2 – Il supremo potere legislativo sarà affidato ad una camera composta dei rappresentanti degli uomini liberi della repubblica o stato di Pensilvania.

Art. 3 – Il supremo potere esecutivo sarà affidato ad un presidente e ad un consiglio.

Art. 4 – Saranno stabilite corti di giustizia nella città di Filadelfia e in ciascuno dei contadi che compongono lo stato.

Art. 5 – Gli uomini liberi dello stato e i loro figli maschi saranno armati e disciplinati per la sua difesa, sotto quelle norme, restrizioni ed eccezioni che l’assemblea generale avrà stabilite con una legge, conservando sempre al popolo il diritto di scegliere i colonnelli e gli altri uffiziali di grado inferiore, nel modo e colle elezioni che le suddette leggi prescriveranno.

Art. 6 – Qualunque uomo libero, dell’età di ventun anno compiuto che avrà risieduto nello stato un anno intiero immediatamente prima del giorno in cui avrà luogo l’elezione dei rappresentanti e avrà pagato le tasse per quel tempo, godrà del diritto di suffragio: ma i figli dei proprietari avranno a ventun anno questo stesso diritto, quantunque non paghino tasse.

Art. 7 – La camera dei rappresentanti degli uomini liberi di questa repubblica sarà composta delle persone più commendevoli per dottrina e per virtù, che saranno elette rispettivamente dagli uomini liberi di ciascuna città e contado dello stato. Nessuno potrà essere eletto a meno d’aver risieduto nella città o nel contado da cui sarà stato scelto due anni intieri immediatamente prima dell’elezione: e nessun membro di questa camera, finché sarà tale, potrà possedere alcun altro impiego che nella milizia.

Art. 8 – Nessuno potrà essere eletto membro della camera dei rappresentanti degli uomini liberi di questa repubblica più di quattro anni su sette.

Art. 9 – I membri della camera dei rappresentanti saranno scelti annualmente a scrutinio degli uomini liberi della repubblica, il secondo martedì d’ottobre, e si raduneranno il quarto lunedì dello stesso mese: eglino s’intitoleranno “assemblea generale dei rappresentanti degli uomini liberi di Pensilvania” e avranno il diritto di scegliere il loro oratore, il tesoriere dello stato e i loro altri uffiziali. Le loro sedute saranno indicate e regolate dai loro propri aggiornamenti: essi prepareranno i bill e daranno loro forza di leggi: giudicheranno della validità delle elezioni e delle qualità dei loro membri: potranno espellere uno dei loro membri, ma non mai due volte per la stessa causa: potranno ordinare il giuramento o l’asseverazione dietro l’esame di testimoni e far diritto sulle lagnanze che saranno loro rappresentate, intentare le accuse per delitto di stato, accordare carte di corporazioni, costituire città, borghi e contadi: avranno tutti gli altri poteri necessari al corpo legislativo d’uno stato libero o repubblica, ma non avranno autorità di nulla aggiungere né mutare in alcuna parte della presente costituzione, né di abolirla o di infirmarla in alcuna delle sue parti.

Art. 10 – I due terzi del numero intiero dei membri eletti faranno un quorum nella camera dei rappresentanti. Appena saranno radunati ed avranno scelto il loro oratore, prima di occuparsi d’alcuna cosa, ciascun membro farà e sottoscriverà, oltre al giuramento od asseverazione di fedeltà e di obbedienza che verrà ordinato da uno degli articoli seguenti, un giuramento od asseverazione concepito nei termini qui sotto:

“Io giuro (o affermo) che, come membro di questa assemblea, non proporrò alcun bill, voto o determinazione, né darò il mio assenso ad alcun atto che mi sembri dannoso al popolo: nulla farò né acconsentirò ad alcun atto o ad alcuna cosa qualunque, la quale tenda a indebolire o diminuire i diritti e i privilegi del popolo quali sono consacrati dalla costituzione dello stato: ma mi condurrò in ogni circostanza da onesto e fedele rappresentante e custode del popolo, seguendo ciò che il mio giudizio e i miei lumi indicheranno di meglio”.

E ciascun membro, prima di sedere, farà e sottoscriverà la dichiarazione seguente:

“Io credo in un solo Dio, creatore e governatore dell’universo, che premia i buoni e punisce i cattivi: e riconosco che le scritture dell’antico e nuovo testamento furono fatte per inspirazione divina”.

Né mai verrà domandata una professione di fede diversa né più estesa di questa da alcun uffiziale civile o magistrato dello stato.

Art. 11 – I delegati a rappresentare lo stato al congresso, saranno eletti a scrutinio dalla futura assemblea generale nella sua prima seduta, e così in appresso ogni anno, finché questa rappresentanza sarà necessaria. Qualunque delegato potrà essere dimesso, in qualunque tempo, senza altra formalità che la nomina di un altro al suo posto per parte dell’assemblea generale. Nessuno potrà sedere al congresso più di due anni di seguito e non potrà essere rieletto se non dopo tre anni di intervallo: nessuno provveduto di un impiego alla nomina del congresso potrà essere d’or innanzi eletto per rappresentarvi la repubblica.

Art. 12 – Se accadesse che una o più città, uno o più contadi trascurassero o ricusassero di eleggere o d’inviare rappresentanti all’assemblea generale, i due terzi dei membri delle città o contadi che avranno eletto e inviato i loro, avranno tutti i poteri dell’assemblea generale, pienamente e ampiamente come se la totalità vi fosse, purché nullameno, quando si raduneranno, trovinsi deputati della maggioranza delle città e dei contadi.

Art. 13 – Le porte della camera nella quale i rappresentanti degli uomini liberi dello stato terranno l’assemblea generale, saranno e rimarranno aperte: e l’ingresso ne sarà libero a chiunque si comporti decentemente, fuorché i casi in cui il bene dello stato domandasse che fossero chiuse.

Art. 14 – Il giornale delle sedute dell’assemblea generale sarà stampato ogni settimana durante la sessione, e quando due membri lo domanderanno si stamperanno i e i no su qualunque questione, fuorché quando i voti saranno stati presi a scrutinio: e in questo caso medesimo, ciascun membro ha il diritto d’inserire nel giornale, se lo crede a proposito, i motivi del suo avviso.

Art. 15 – Affinché le leggi possano essere più maturamente esaminate prima di ricevere il loro ultimo carattere e affine di prevenire, per quanto è possibile, l’inconveniente delle risoluzioni precipitate, tutti i bill che avranno oggetto pubblico saranno stampati per essere sottomessi all’esame del popolo, prima dell’ultima lettura che deve farsene all’assemblea generale: e fuori del caso in cui la celerità fosse indispensabilmente necessaria, non passeranno in legge che nella sessione dell’assemblea seguente. Ad oggetto poi di soddisfare al pubblico nel più perfetto modo possibile, le ragioni e i motivi che avranno condotto alla sanzione di quella legge saranno compiutamente e chiaramente sviluppati nel preambolo.

Art. 16 – Lo stile delle leggi di questa repubblica sarà il seguente: “Sia stabilito: e qui è stabilito dai rappresentanti degli uomini liberi della repubblica di Pensilvania sedenti in assemblea generale e per loro autorità”. E l’assemblea generale apporrà il suo sigillo a ciascun bill, allorquando gli darà la forza di legge. Questo sigillo sarà tenuto in custodia dall’assemblea stessa e verrà chiamato il sigillo delle leggi di Pensilvania né servirà ad alcun altro uso.

Art. 17 – La città di Filadelfia e ciascun contado di questa repubblica rispettivamente, sceglieranno nel primo martedì di novembre del presente anno e il secondo martedì d’ottobre negli anni seguenti, mille settecento settantasette e mille settecento settantotto, dieci persone per rappresentarli nell’assemblea generale. Ma siccome la rappresentanza in proporzione del numero degli abitanti che pagano tasse è il solo principio che possa in ogni tempo assicurare le libertà e fare che la legge del paese sia l’espressione vera del voto della maggioranza del popolo, l’assemblea generale farà redigere compiute liste dei cittadini paganti tasse nella città e in ciascun contado della repubblica e ordinerà che le siano inviate, al più tardi all’epoca dell’ultima seduta dell’assemblea eletta nell’anno mille settecento settantotto, la quale stabilirà il numero dei rappresentanti per la città e per ciascun contado in proporzione di quello dei cittadini paganti tasse, portati in ciascuna di queste liste. La rappresentanza così stabilita, sussisterà sullo stesso piede nei sette anni seguenti, in capo ai quali sarà fatto un nuovo censimento degli abitanti paganti tassa e sarà stabilità dall’assemblea generale una nuova proporzione di rappresentanza: la stessa operazione si ripeterà ogni settimo anno per l’avvenire. Gli onorari dei rappresentanti nell’assemblea generale e tutte le altre cariche dello stato saranno pagate dal tesoro della repubblica.

Art. 18 – Affinché gli uomini liberi di questa repubblica possano godere, per quanto è possibile egualmente, del benefizio dell’elezione, fino a che la rappresentanza, quale è ordinata dall’articolo precedente, possa cominciare, ciascun contado potrà dividersi a suo grado in altrettanti distretti, tenere le elezioni in questi distretti medesimi ed eleggervi i rappresentanti e gli altri uffiziali elettivi, come sarà stabilito dall’assemblea a questo riguardo. Ciascun abitante dello stato non avrà voto più di una volta ogni anno, all’elezione dei rappresentanti all’assemblea generale.

Art. 19 – Il supremo consiglio incaricato in questo stato del potere esecutivo, sarà composto per ora di dodici persone elette nel seguente modo. Gli uomini liberi della città di Filadelfia e dei contadi di Filadelfia, di Chester e di Bucks, nel tempo medesimo e nello stesso luogo in cui si farà l’elezione dei rappresentanti all’assemblea generale, sceglieranno a scrutinio rispettivo una persona per la città e una per ciascuno dei contadi suddetti, e queste persone così elette dovranno servire nel consiglio tre anni e non più. Gli uomini liberi dei contadi di Lancastre, York, Cumberland e Berks, eleggeranno nello stesso modo una persona per ciascheduno dei loro contadi rispettivi, e queste serviranno come consiglieri due anni e non più. I contadi di Northampton, Bedford, Northumberland e Westmereland, eleggeranno pure nel modo medesimo una persona per ciascun contado: ma queste persone non serviranno nel consiglio più di un anno.

Spirato il tempo per cui ciascun consigliere sarà stato eletto, gli uomini liberi della città di Filadelfia e di ciascuno dei contadi dello stato, sceglieranno rispettivamente una persona per essere membro del consiglio durante lo spazio di tre anni e no di più: e così sarà fatto in seguito ogni tre anni.

Col mezzo di elezioni così combinate e di questa rotazione continua, vi avrà maggior numero d’uomini accostumati a trattare la cosa pubblica: si novererà così nel consiglio, ciascuno degli anni seguenti, un certo numero di persone instrutte di ciò che si sarà fatto l’anno prima: e con ciò gli affari saranno condotti in modo più continuato ed uniforme. Questo metodo avrà il vantaggio anche maggiore di prevenire efficacemente qualunque pericolo di fondare nello stato un’aristocrazia, la quale non potrebbe essere che nocevole.

Tutti i posti vacanti nel consiglio, per morte, rinunzia o altrimenti, saranno riempiuti alla prima elezione dei rappresentanti nell’assemblea generale, a meno che il presidente e il consiglio non credano a proposito di indicare per questo oggetto un’elezione particolare più vicina. Nessun membro dell’assemblea generale né alcun delegato al congresso potrà essere eletto membro del consiglio.

Il presidente e il vicepresidente saranno scelti annualmente a scrutinio dall’assemblea generale e dal consiglio riuniti: ma saranno sempre scelti fra i membri del consiglio medesimo. Chiunque sarà stato per tre anni consecutivi consigliere, no potrà essere rivestito dello stesso uffizio se non dopo un intervallo di quattro anni. Qualunque membro del consiglio, in virtù del suo uffizio, sarà giudice di pace per tutta la repubblica.

Nel caso in cui si erigessero in questo stato una o parecchi nuovi contadi, questo o questi contadi aggiunti eleggeranno un consigliere e saranno annessi ai contadi più vicini onde prendere con loro il proprio turno.

Il consiglio si radunerà ciascun anno nel tempo medesimo e nel medesimo luogo che l’assemblea generale.

Il tesoriere dello stato, i commissari dell’ufficio del prestito pubblico, i controllori dei porti, i collettori delle dogane e dell’accisa, il giudice dell’ammiragliato, i procuratori generali, i sceriffi e i protonotari non potranno essere eletti per sedere, né all’assemblea generale, né al consiglio, né al congresso continentale.

Art. 20 – Il presidente, e in sua assenza il vicepresidente col consiglio, di cui cinque membri formeranno un quorum, avranno il potere di nominare e brevettare i giudici, i controllori dei porti, il giudice dell’ammiragliato, il procuratore generale e tutti gli altri uffiziali civili e militari, ad eccezione di quelli la cui nomina sarà riservata all’assemblea generale e al popolo dalla presente forma di governo e dalle leggi che saranno fatte in appresso. Eglino potranno commettere all’esercizio di qualunque ufficio, il quale vacherà per morte, rinunzia, interdizione o destituzione, fino a che possa esservi provveduto nel tempo e nel modo ordinati dalla legge o dalla presente costituzione.

Corrisponderanno cogli altri stati, daranno compimento a tutti gli affari cogli uffiziali del governo, civili e militari, e prepareranno ciò che crederanno necessario presentare  all’assemblea generale. Sederanno come giudici per sentire e giudicare le accuse di delitti di stato e si faranno assistere in queste occasioni dai giudici della corte suprema, solamente per avere il loro avviso. Avranno il diritto di far grazia e di rimettere le ammende in tutti i casi, di qualunque natura siano, fuorché pei delitti di stato: nei casi di tradimento e di omicidio, avranno diritto di accordare, non già la grazia, ma una dilazione sino al termine della prossima sessione dell’assemblea generale. Quanto ai delitti di stato, il capo legislativo avrà solo ed esclusivamente il diritto di rimettere o di mitigare la pena.

Il presidente e il consiglio veglieranno pure a ciò che le leggi siano fedelmente eseguite: essi saranno incaricati dell’esecuzione delle misure che saranno state prese dall’assemblea generale e potranno trarre sul tesoro per le somme di cui l’assemblea avrà fatta la destinazione. Potranno pure mettere l’embargo su tutte le derrate e merci e proibirne l’esportazione per un tempo che non ecceda i trenta giorni, ma ciò solamente nelle vacanze dell’assemblea generale. Potranno accordare permessi nei casi in cui la legge avrà giudicato a proposito di astringere l’uso di certe cose a questa formalità, e avranno il potere di convocare, quando lo crederanno opportuno, l’assemblea generale per un termine più vicino di quello a cui trovisi aggiornata. Il presidente sarà comandante in capo delle truppe dello stato, ma non potrà comandare in persona se non quando ne sarà autorizzato dal consiglio e solo pel tempo approvato dal consiglio medesimo.

Il presidente e il consiglio avranno un segretario e terranno un giornale in regola di tutto ciò che si farà nel consiglio stesso, nel qual giornale ciascun membro potrà inserire il suo avviso contrario all’avviso della pluralità e colle sue ragioni in appoggio.

Art. 21 – Tutte le commissioni saranno data “in nome e per l’autorità degli uomini liberi della repubblica di Pensilvania”: esse saranno improntate col sigillo dello stato, firmate dal presidente o dal vicepresidente e certificate dal segretario. Questo sigillo sarà custodito dal consiglio.

Art. 22 – Qualunque uffiziale dello stato, sia di giustizia, sia d’amministrazione, potrà essere inquisito dall’assemblea generale per malversazione, tanto nel tempo che sarà rivestito del suo uffizio, quanto dopo averlo lasciato per dimissione, destituzione o spirazione del termine. Tutte queste cause saranno recate davanti al presidente o vicepresidente e al consiglio, che ne porteranno giudizio.

Art. 23 – I giudici della corte suprema di giustizia avranno onorari fissi: le loro commissioni saranno per sette soli anni, in capo al qual termine potranno essere nominati di nuovo. Essi saranno amovibili in ogni tempo per cattiva condotta dall’assemblea generale. Non potranno essere eletti membri del congresso continentale del consiglio incaricato del potere esecutivo, né dell’assemblea generale. Non potranno possedere alcun altro uffizio civile e militare, ed è loro espressamente proibito di prendere o ricevere onorari o diritti di sorta.

Art. 24 – La corte suprema e le varie corti di liti comuni di questa repubblica, avranno, oltre ai poteri che sono loro ordinariamente attribuiti, i poteri di corti di cancelleria per tutto ciò che avrà relazione alla conservazione delle testimonianze, all’acquisto delle prove nei luoghi posti fuori dello stato e alla cura delle persone e dei beni di coloro che la legge dichiara incapaci di governarsi da sé: esse avranno tutti gli altri poteri che le future assemblee generali giudicheranno opportuno di accordare loro e che non saranno incompatibili colla presente costituzione.

Art. 25 – Le istruzioni si faranno, come si praticò sempre fino al presente, per giurati, e viene raccomandati al corpo legislativo dello stato di provvedere con leggi contro qualunque corruzione o parzialità nella confezione delle liste, nella scelta o nella nomina dei giurati.

Art. 26 – Le corti delle sessioni, di liti comuni e le corti degli orfanelli saranno tenute ogni tre mesi in ciascuna città o contado: il corpo legislativo avrà il potere di stabilire tutte e tali altre corti che crederà a proposito pel bene degli abitanti dello stato. Tutte le corti saranno aperte e la giustizia verrà amministrata imparzialmente, senza corruzione e senz’altro indugio che quelli indispensabilmente necessari. Tutti i loro uffiziali riceveranno gli stipendi proporzionati ai loro servizi, ma modici: e se qualche uffiziale pigliasse direttamente o indirettamente altri o maggiori diritti che quelli stabiliti dalla legge, diverrebbe incapace di possedere mai più alcun uffizio dello stato.

Art. 27 – Tutti i processi cominceranno con queste parole: “In nome e coll’autorità degli uomini liberi della repubblica di Pensilvania”. Tutte le liti saranno terminate con queste altre parole: “contro la pace e la dignità degli uomini liberi della città di Pensilvania”. L’intitolazione di tutte le procedure nello stato sarà “la repubblica di Pensilvania”.

Art. 28 – Ogni qualvolta non vi avrà una forte presunzione di frode, un debitore non sarà tenuto in prigione, quando avrà fatta di buona fede cessione ai suoi creditori di tutti i suoi beni immobili e mobili, nel modo che sarà stabilito dalla legge. Tutti i prigionieri saranno rilasciati quando presentino cauzioni sufficienti, eccetto per delitti capitali, se vi abbiano prove evidenti o presunzioni fortissime.

Art. 29 – Non si esigeranno cauzioni eccessive nei casi in cui la cauzione sarà ammessa, e tutte le ammende saranno modiche.

Art. 30 – Saranno eletti giudici di pace dai proprietari di ciascuna città e contado rispettivamente: vale a dire che saranno scelte due o più persone per ciascun quartiere, sobborgo o distretto, come sarà ordinato dalla legge: e i nomi di queste persone saranno presentati in consiglio al presidente, che darà commissioni ad una o più persone pel quartiere, il sobborgo o il distretto che le avrà presentate. Queste commissioni saranno per sette anni e i provveduti saranno amovibili per cattiva condotta dall’assemblea generale. Ma se alcuna città o contado, quartiere, sobborgo o distretto della repubblica, volesse cambiare alcuna cosa nel modo stabilito in questo articolo di nominare i suoi giudici di pace, l’assemblea generale potrà far leggi in proposito, dietro al desiderio e alla domanda d’una maggioranza di proprietari della città, quartiere, contado, sobborgo o distretto. Nessun giudice di pace potrà divenire membro dell’assemblea generale, a meno che rinunzi a questo uffizio: né gli sarà permesso di percevere diritti, stipendi od onorari qualunque se non quelli che verranno stabiliti dal futuro corpo legislativo.

Art. 31 – I sceriffi di pace e i coronari saranno eletti annualmente in ciascuna città e contado dagli uomini liberi, cioè: due persone per ciascuno di questi uffizi, all’una delle quali il presidente in consiglio darà la commissione dell’ufficio per cui sarà stata presentata. Nessuno potrà continuare più di tre anni consecutivi nell’uffizio di sceriffo, né potrà essere rieletto che dopo un’interruzione di quattro anni. L’elezione dei sceriffi e dei coronari si farà nel tempo e nei luoghi stabiliti per l’elezione dei rappresentanti: i commissari, assessori ed altri uffiziali scelti dal popolo saranno pure eletti nel modo e nei luoghi soliti finora, a meno che il futuro corpo legislativo dello stato giudichi a proposito di farvi cambiamenti e di ordinare altrimenti.

Art. 32 – Tutte le elezioni, sia del popolo sia dell’assemblea generale, si faranno a scrutinio e saranno libere e volontarie. Qualunque elettore riceverà qualche regalo o ricompensa pel suo suffragio, sia in danaro, sia in commestibili, in liquori o in qualsiasi altro modo, perderà il suo diritto di votare per questa volta e subirà quell’altra pena che le leggi future ordineranno. Chiunque, per essere eletto, prometterà o darà qualche ricompensa direttamente o indirettamente, sarà per ciò stesso reso incapace di essere impiegato l’anno seguente.

Art. 33 – Tutti gli onorari, permissioni a prezzo di danaro, ammende e confische le quali finora erano accordate e pagate al governatore e a’ suoi deputati per le spese governative, saranno d’or innanzi pagate al tesoro pubblico, a meno che il futuro corpo legislativo non le abolisca o non vi porti cambiamento.

Art. 34 – Sarà stabilito in ciascuna città e contado un uffizio per la verificazione dei testamenti e per accordare lettere d’amministrazione, e un altro pel deposito degli atti. Gli uffiziali saranno nominati dall’assemblea generale, amovibili a sua volontà, e riceveranno le loro commissioni dal presidente in consiglio.

Art. 35 – La stampa sarà libera per tutte le persone che vorranno esaminare gli atti del corpo legislativo o qualsiasi altro ramo di governo.

Art. 36 – Siccome, per conservare la sua indipendenza, ogni uomo libero (se non abbia un bene sufficiente) deve avere qualche professione o qualche mestiere, esercitare qualche commercio o tenere qualche affittanza che possano provvedergli un’onesta sussistenza, non vi può essere né necessità né utilità a stabilire impieghi lucrativi i cui effetti ordinari sono, in coloro che li possiedono o che vi aspirano, una dipendenza ed una servitù indegne d’uomini liberi: e nel popolo, querele, fazioni, corruzione e disordine. Ma se un uomo è chiamato al servizio del pubblico in pregiudizio dei suoi propri affari, ha diritto ad un indennizzamento ragionevole. Ogni volta che, per accrescimento dei suoi stipendi o per altro motivo, un impiego diverrà tanto lucrativo da muovere il desiderio e attirarsi le domande di parecchie persone, il corpo legislativo provvederà a diminuirne i profitti.

Art. 37 – Il futuro corpo legislativo dello stato regolerà le sostituzioni, in modo da impedirne la perpetuità.

Art. 38 – Le leggi penali tenute finora saranno riformate il più presto possibile dal corpo legislativo dello stato. Le punizioni saranno in alcuni casi rese meno sanguinarie e in generale più proporzionate ai delitti.

Art. 39 – Per ovviare più efficacemente ai delitti in vista dei castighi continui, di lunga durata e soggetti a tutti gli occhi, e per rendere meno necessari i castighi sanguinari, saranno stabilite case di forza in cui tutti i rei convinti di delitti non capitali saranno puniti con rozzi lavori: essi saranno adoperati in opere pubbliche o per riparare il torto cagionato a privati. Tutti avranno a certe ore il permesso di entrarvi per vedere i prigionieri al lavoro.

Art. 40 – Qualunque uffiziale, sia di giustizia sia d’amministrazione, esercente qualche porzione d’autorità nella repubblica, farà il giuramento o l’asseverazione di fedeltà del tenore seguente: daranno pure il loro giuramento agli uffiziali prima d’entrare in funzione.

Giuramento o asseverazione di fedeltà. – “Io N. giuro (o affermo) che sono sinceramente attaccato e fedele alla repubblica di Pensilvania, e che né direttamente né indirettamente farò alcun atto né alcuna cosa nocevole alla costituzione o al governo, quali furono stabiliti dalla convenzione”.

Giuramento o asseverazione degli uffiziali. – “Io N. giuro (o affermo) che adempirò fedelmente all’uffizio di … pel tempo di … e farò diritto imparzialmente, e renderò esatta giustizia a tutti, come il mio giudizio e i miei lumi me lo suggeriranno, secondo la legge”.

Art. 41 – Non sarà imposta sul popolo dello stato e non sarà pagata da lui alcuna tassa, dogana o contribuzione qualunque, se non in virtù di una legge. E prima che si faccia una legge per ordinare qualche levata, è d’uopo che appaia chiaramente al corpo legislativo, che l’oggetto per cui s’imporrà la tassa, sarà più utile allo stato che non lo sarebbe il danaro sborsato a ciascun particolare. Questa regola così osservata, le tasse non diventeranno mai un peso.

Art. 42 – Qualunque straniero di buoni costumi, il quale verrà a stabilirsi nello stato, appena fatto il giuramento o l’asseverazione di fedeltà allo stato, potrà comprare o acquistare con tutte le vie giuste, possedere e trasmetterei suoi beni mobili e immobili: dopo un anno di residenza, sarà riputato vero e libero cittadino e parteciperà a tutti i diritti dei suddetti naturali e nativi dello stato, fuorché non potrà essere eletto rappresentante se non dopo una residenza di due anni.

Art. 43 – Gli abitanti dello stato avranno la libertà di cacciare tutte le specie di animali nelle convenienti stagioni sulle terre che possederanno e su tutte le altre terre che non saranno chiuse: sarà loro permesso di pescare in tutti i fiumi navigabili o altre acque che non saranno proprietà particolare.

Art. 44 – Saranno stabilite dal corpo legislativo una o parecchie scuole in ciascun contado, perché i giovani possano esservi convenientemente e comodamente instrutti: sarà fissato ai maestri sui fondi pubblici uno stipendio che li ponga in grado di curare l’educazione di tutte le classi di cittadini, e tutte le cognizioni utili saranno debitamente incoraggiate e perfezionate in una o più università.

Art. 45 – Saranno fatte leggi per l’incoraggiamento delle virtù e per prevenire i vizi e la depravazione dei costumi: queste leggi saranno costantemente mantenute in vigore e si prenderanno tutte le cautele necessarie perché siano puntualmente eseguite. Tutte le società religiose o corpi che si sono finora formati e riuniti per l’avanzamento della religione e delle cognizioni o per altri pii e caritatevoli oggetti, saranno incoraggiati e conservati nel godimento dei loro privilegi, immunità e beni di cui fruiscono e di cui avevano diritto di fruire sotto le leggi e l’antica costituzione dello stato.

Art. 46 – È stabilito dal presente articolo che la dichiarazione dei diritti fa parte della costituzione della repubblica e non deve mai essere violata sotto qualsivoglia pretesto.

Art. 47 – Affinché la libertà della repubblica possa essere per sempre inviolabilmente conservata, il secondo martedì di ottobre del 1783 e il secondo martedì d’ottobre in ciascun settimo anno, saranno scelte dagli uomini liberi in ciascuna città e contado rispettivamente due persone. Questi vari membri formeranno una corte chiamata il consiglio dei censori, che si radunerà il secondo lunedì di novembre dopo l’elezione. La maggioranza dei membri di questo consiglio formerà in tutti i casi un numero sufficiente per decidere, fuorché se si trattasse di convocare una convenzione: per questo caso solamente bisognerà che i due terzi della totalità dei membri vi acconsentano. Il dovere di questo consiglio sarà di esaminare se la costituzione fu conservata in tutte le sue parti senza la minima infrazione e se i corpi incaricati del potere legislativo ed esecutivo adempirono alle loro funzioni come guardiani del popolo, o se si arrogarono ed esercitarono altri o maggiori diritti di quelli loro accordati dalla costituzione. Dovranno pure esaminare se le tasse pubbliche furono imposte e percepite giustamente in tutte le parti della repubblica, qual uso si fece dei fondi pubblici e se le leggi furono bene e debitamente eseguite.

Per ottenere questo scopo, avranno il potere di far comparire tutte le persone e di farsi presentare tutte le carte e registri necessari: avranno autorità di far censure pubbliche, ordinare i processi per delitti di stato e raccomandare al corpo legislativo l’abrogazione delle leggi che loro parranno essere fatte su principi contrari alla costituzione. Avranno questi poteri per un anno, a contare dal giorno dell’elezione e non oltre.

Il consiglio dei censori avrà anche il potere di convocare una convenzione che dovrà radunarsi nei due anni seguenti alla sessione del detto consiglio, se sia loro parso che vi abbia una necessità assoluta di correggere qualche articolo difettoso della costituzione, spiegarne alcuno non espresso chiaramente o aggiungerne che fossero necessari alla conservazione della prosperità e dei diritti del popolo. Ma gli articoli che si proporrà di correggere e le correzioni proposte, non che gli articoli da aggiungere o da abrogare, saranno autenticamente pubblicati almeno sei mesi prima del giorno stabilito per l’elezione della convenzione, onde il popolo abbia agio ad esaminarli e dare a quest’uopo le sue istruzioni a’ suoi delegati.

 

A Filadelfia, 28 settembre 1776.

 

 

 

 

 

FONTE:

Per il Preambolo e la Dichiarazione dei diritti: F.Battaglia, Le Carte dei diritti, Laruffa, Reggio Calabria 1998.

Per il Testo Costituzionale: Raccolta di tutte le costituzioni antiche e moderne, vol. II, Tipografia Cassone, Torino 1848.



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