POLONIA

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA POPOLARE POLACCA (1)

Promulgata il 22 Luglio 1952

 

 

La Repubblica popolare polacca è una Repubblica del popolo lavoratore.

La Repubblica popolare polacca si ricollega alle più nobili tradizioni progressiste della nazione polacca e mette in pratica le idee liberatrici delle masse lavoratrici polacche.

Il popolo lavoratore della Polonia, sotto la guida dell'eroica classe operaia e basandosi sull'alleanza degli operai e dei contadini, ha lottato per decine d'anni allo scopo di liberarsi dall'asservimento nazionale imposto dai fautori dell'annessione e dai colonizzatori prussiani, austriaci e russi, come parimenti ha lottato per ottenere l'abolizione dello sfruttamento da parte dei capitalisti e dei grandi proprietari fondiari polacchi.

Durante il periodo dell'occupazione, la nazione polacca ha sostenuto una lotta inflessibile ed eroica contro la sanguinaria invasione hitleriana. La vittoria storica dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sul fascismo ha liberato il territorio polacco, ha permesso al popolo lavoratore polacco di impadronirsi del potere ed ha creato le premesse della rinascita nazionale della Polonia, entro frontiere nuove e giuste. I Territori Ricuperati sono tornati per sempre alla Polonia.

Realizzando con i fatti le memorabili idee direttrici contenute nel Manifesto del 22 luglio 1944 e sviluppando i principi che ne informavano il programma, il potere popolare – grazie agli sforzi creativi e devoti del popolo lavoratore polacco in una lotta contro la resistenza accanita degli elementi superstiti dell'antico regime capitalistico e fondiario – ha compiuto grandi trasformazioni sociali. Come conseguenza delle lotte e dei mutamenti rivoluzionari, il potere dei capitalisti e dei grandi proprietari fondiari è stato rovesciato, lo Stato democratico popolare si è consolidato, e si sta costituendo e rafforzando un nuovo regime sociale, rispondente agli interessi e alle aspirazioni delle più vaste masse popolari.

I principi giuridici di questo regime sono stabiliti dalla Costituzione della Repubblica popolare polacca.

L'alleanza della classe operaia con i contadini lavoratori costituisce la base dell'attuale potere popolare in Polonia. In questa alleanza il ruolo direttivo spetta alla classe operaia in quanto classe d'avanguardia della società, che si basa sulle conquiste rivoluzionarie del movimento operaio polacco ed internazionale, sulle esperienze storiche dell'edificazione vittoriosa del socialismo nell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, primo Stato operaio e contadino.

Attuando la volontà della nazione polacca e in conformità alla sua missione, la Dieta costituente della Repubblica polacca adotta solennemente la presente Costituzione quale legge fondamentale che la nazione polacca e tutti gli organi del potere del popolo lavoratore polacco devono osservare allo scopo di:

– consolidare lo Stato popolare in quanto forza fondamentale che garantisce lo sviluppo massimo della nazione polacca, la sua indipendenza e la sua sovranità;

– accelerare lo sviluppo politico, economico e culturale della patria e il potenziamento delle sue forze;

– rafforzare i sentimenti patriottici, l'unità e la coesione della nazione polacca nella lotta per il continuo miglioramento dei rapporti sociali, per la soppressione completa dello sfruttamento dell'uomo da parte dell'uomo, per la realizzazione delle grandi idee del socialismo;

– intensificare l'amicizia e la collaborazione fra le nazioni, sulla base dell'alleanza e della fraternità, che uniscono oggi la nazione polacca ai popoli pacifici dei mondo nell'aspirazione verso il fine comune di rendere impossibile l'aggressione e assicurare per sempre la pace mondiale.

 

CAPITOLO I

REGIME POLITICO

 

Art. 1 – 1) La Repubblica popolare polacca è uno Stato democratico popolare.

2) Il potere, nella Repubblica popolare polacca, appartiene al popolo lavoratore delle città e delle campagne.

Art. 2 – 1) Il popolo lavoratore esercita il potere statuale per mezzo dei suoi rappresentanti alla Dieta della Repubblica popolare polacca e ai Consigli popolari eletti con suffragio universale, uguale, diretto e segreto.

2) I rappresentanti del popolo alla Dieta e ai Consigli popolari sono responsabili di fronte ai propri elettori e possono essere revocati da essi.

Art. 3 – La Repubblica popolare polacca:

1° è la custode delle conquiste del popolo lavoratore polacco delle città e delle campagne, difende il suo potere e la sua libertà contro le forze ostili al popolo;

2° assicura lo sviluppo e l'incremento costante delle forze produttive del paese mediante la sua industrializzazione e superando ogni ritardo nello sviluppo economico, tecnico e culturale;

3° organizza l'economia pianificata, sulla base di imprese che costituiscono proprietà sociale;

4° limita, elimina ed annienta le classi sociali che vivono dello sfruttamento degli operai e dei contadini;

5° garantisce il miglioramento costante del benessere, della sanità e del livello culturale delle masse popolari;

6° assicura lo sviluppo molteplice della cultura nazionale.

Art. 4 – 1) Le leggi della Repubblica popolare polacca sono l'espressione degli interessi e della volontà del popolo lavoratore.

2) La stretta osservanza delle leggi della Repubblica popolare polacca costituisce il primo dovere di ogni organo dello Stato e di ogni cittadino.

3) Tutti gli organi del potere e dell'amministrazione dello Stato agiscono in base alla legge.

Art. 5 – Tutti gli organi del potere e dell'amministrazione dello Stato si basano nella loro attività sulla cooperazione cosciente e attiva delle più vaste masse popolari e sono tenuti:

1° a rendere conto al popolo della loro attività;

2° a esaminare attentamente e a prendere in considerazione le giuste proposte, le lagnanze e i desideri avanzati dai cittadini, in conformità alle leggi in vigore;

3° a chiarire alle masse lavoratrici gli scopi fondamentali e le direttive della  politica del potere popolare nei diversi campi dell'attività nazionale, economica e culturale.

Art. 6 – Le forze armate della Repubblica popolare polacca sono le custodi della sovranità e dell'indipendenza della nazione polacca, della sua sicurezza e della pace.

 

CAPITOLO II

REGIME SOCIALE ED ECONOMICO

 

Art. 7 – 1) La Repubblica popolare polacca, valendosi dei mezzi socializzati di produzione, di scambio, di comunicazione e di credito, sviluppa la vita economica e culturale del paese sulla base del piano economico nazionale, e in particolare mediante il potenziamento dell'industria socialista di Stato, fattore decisivo nella trasformazione dei rapporti sociali ed economici.

2) Lo Stato detiene il monopolio del commercio estero.

3) Lo scopo fondamentale della politica economica pianificata della Repubblica popolare polacca è di assicurare lo sviluppo costante delle forze produttive del paese, il miglioramento continuo del livello di vita delle masse lavoratrici, il consolidamento della potenza, della capacità di difesa e dell'indipendenza della patria.

Art. 8 – I beni nazionali (ricchezze del sottosuolo, acque, foreste demaniali, miniere, strade, ferrovie, trasporti per via di acqua e per via d'aria, mezzi di collegamento, banche, impianti industriali di Stato, aziende agricole di Stato e stazioni statali di macchine agricole, imprese commerciali di Stato, imprese e impianti comunali) sono oggetto di cure particolari e sono affidati alla protezione dello Stato e di tutti i cittadini.

Art. 9 – 1) La Repubblica popolare polacca rafforza secondo un piano l'unione economica tra la città e la campagna sulla base della cooperazione fraterna tra gli operai e i contadini.

2) A questo scopo la Repubblica popolare polacca assicura un incremento costante della produzione dell'industria statale, in modo da soddisfare tutte le esigenze della produzione e del consumo della popolazione rurale, influendo al tempo stesso, e secondo un piano, sull'aumento costante della produzione agricola delle merci che riforniscono l'industria di materie prime e la popolazione urbana di derrate alimentari.

Art. 10 – 1) La Repubblica popolare polacca pone sotto la sua protezione le aziende agricole individuali dei contadini lavoratori e accorda loro il suo aiuto per proteggerli contro lo sfruttamento capitalistico, per accrescere la produzione, per elevare il livello della tecnica agricola e per migliorare il loro benessere.

2) La Repubblica popolare polacca accorda il suo particolare appoggio e un aiuto multilaterale alle cooperative agricole di produzione che si costituiscono secondo il principio della libera adesione, in quanto rappresentano forme di economia collettiva. Grazie all'applicazione dei metodi più produttivi della cultura in comune e alla meccanizzazione del lavoro, l'economia collettiva permette ai contadini lavoratori di ottenere un mutamento vantaggioso nella produzione e costituisce un mezzo per sopprimere completamente lo sfruttamento dell'uomo da parte dell'uomo nelle campagne, come pure per attuare un rapido e notevole miglioramento del suo benessere e del suo livello culturale.

3) Le forme principali di aiuto e di assistenza da parte dello Stato alle cooperative agricole di produzione sono le stazioni statali di macchine agricole, che danno la possibilità di applicare la tecnica moderna, e i crediti di Stato a tasso ridotto.

Art. 11 – La Repubblica popolare polacca favorisce lo sviluppo delle diverse forme del movimento cooperativo nelle città e nelle campagne, accordandogli tutta la sua assistenza nell'esecuzione dei suoi compiti, appoggiando e proteggendo in modo particolare la proprietà cooperativa in quanto proprietà sociale.

Art. 12 – La Repubblica popolare polacca riconosce e tutela, sulla base delle leggi in vigore, la proprietà individuale e il diritto di ereditare terre, edifici ed altri mezzi di produzione dei contadini e degli artigiani.

Art. 13 – La Repubblica popolare polacca garantisce la protezione e il diritto di ereditare le proprietà personali dei cittadini.

Art. 14 – 1) Il lavoro è per tutti i cittadini un diritto, un dovere e una questione d'onore. Col suo lavoro, con l'osservanza della disciplina del lavoro, con l'emulazione e il perfezionamento dei metodi di esso, il popolo lavoratore delle città e delle campagne consolida la forza e la potenza della patria, accresce la prosperità della nazione e affretta la realizzazione completa del regime socialista.

2) I lavoratori d'assalto sono circondati dalla stima generale della nazione.

3) La Repubblica popolare polacca realizza sempre maggiormente il principio: “da ciascuno secondo le sue capacità, a ciascuno secondo il suo lavoro”.

 

CAPITOLO III

ORGANI SUPREMI DEL POTERE STATALE

 

Art. 15 – 1) La Dieta della Repubblica popolare polacca è l'organo supremo del potere statale.

2) La Dieta, in qualità di rappresentante supremo della volontà del popolo lavoratore delle città e delle campagne, incarna i diritti sovrani del popolo.

3) La Dieta adotta le leggi e controlla l'attività degli altri organi del potere e dell'amministrazione dello Stato.

Art. 16 – 1) I deputati alla Dieta sono eletti dai cittadini per circoscrizioni elettorali, in ragione di un deputato ogni 60.000 abitanti.

2) La Dieta si pronuncia sulla validità del mandato dei deputati.

3) Nessun deputato può essere perseguito penalmente, nè essere arrestato senza il consenso della Dieta e, nell'intervallo delle sessioni, senza il consenso del Consiglio di Stato.

Art. 17 – 1) La Dieta si riunisce in sessioni. Le sessioni della Dieta sono convocate dal Consiglio di Stato, almeno due volte all'anno. Il Consiglio di Stato ha parimenti l'obbligo di convocare una sessione su domanda scritta di un terzo dei deputati.

2) La prima sessione della Dieta appena eletta deve essere convocata nel termine di un mese, a datare dal giorno delle elezioni.

Art. 18 – 1) La Dieta elegge tra i suoi membri un presidente, dei vicepresidenti e delle commissioni.

2) Il presidente, o il vicepresidente che lo sostituisce, dirige i dibattiti e cura il regolare svolgimento dei lavori della Dieta.

3) Le deliberazioni della Dieta sono pubbliche. La Dieta può decidere di passare in seduta segreta se il bene dello Stato lo esige.

4) L'ordine del giorno dei lavori della Dieta, il tipo e il numero delle commissioni sono fissati da regolamento adottato dalla Dieta.

Art. 19 – 1) La Dieta vota i piani economici nazionali a lunga scadenza.

2) La Dieta vota ogni anno il bilancio dello Stato.

Art. 20 – 1) L'iniziativa delle leggi appartiene al Consiglio di Stato, al governo e ai deputati.

2) Le leggi adottate dalla Dieta sono firmate dal presidente e dal segretario del Consiglio di Stato. La pubblicazione delle leggi sulla Gazzetta Ufficiale è ordinata dal presidente del Consiglio di Stato.

Art. 21 – La Dieta può designare una commissione per l'esame di una questione definita. Le prerogative e l'attività della commissione sono fissate dalla Dieta.

Art. 22 – Il presidente del Consiglio dei ministri o il ministro interessato è obbligato a fornire, entro un termine di sette giorni, una risposta all'interpellanza di un deputato.

Art. 23 – 1) La Dieta è eletta per un periodo di quattro anni.

2) La decisione che indice le elezioni alla Dieta viene presa dal Consiglio dì Stato, al più tardi un mese prima della fine della legislatura della Dieta, fissando la data delle elezioni per un giorno festivo che cada nei due mesi successivi allo scadete della legislatura della Dieta.

Art. 24 – 1) La Dieta elegge nel corso della sua prima seduta il Consiglio di Stato, composto come segue: il presidente del Consiglio di Stato, quattro vicepresidenti, il segretario del Consiglio di Stato e nove membri.

2) Il presidente e i vicepresidenti della Dieta possono essere eletti al Consiglio di Stato in qualità di vicepresidenti o di membri.

3) Dopo la fine della legislatura della Dieta, il Consiglio di Stato rimane in funzione fino all'elezione del Consiglio di Stato da parte della Dieta nuovamente eletta.

Art. 25 – 1) Rientra nella competenza del Consiglio di Stato:

a) indire le elezioni alla Dieta;

b) convocare le sessioni alla Dieta;

c) prendere l'iniziativa in campo legislativo;

d) fissare un'interpretazione delle leggi obbligatoria per tutti;

e) promulgare decreti–legge;

f) nominare e richiamare i rappresentanti plenipotenziari della Repubblica popolare polacca presso gli Stati esteri;

g) ricevere le lettere credenziali e di richiamo dei rappresentanti diplomatici degli Stati esteri, accreditati presso il Consiglio di Stato;

h) ratificare e denunciare gli accordi internazionali;

i) distribuire le cariche civili e militari previste dalla legge;

l) assegnare gli ordini, le decorazioni e i titoli onorifici;

m) esercitare il diritto di grazia;

n) svolgere le altre funzioni del Consiglio di Stato previste dalla Costituzione o che gli sono attribuite in virtù di leggi particolari.

2) Il Consiglio di Stato è subordinato alla Dieta in tutta la sua attività.

3) Il Consiglio di Stato opera collegialmente.

4) Il Consiglio di Stato è rappresentato dal suo presidente o dal suo sostituto.

Art. 26 – 1) Nell'intervallo tra le sessioni della Dieta, il Consiglio di Stato promulga dei decreti–legge. Il Consiglio di Stato sottopone i decreti all'approvazione della Dieta durante la sessione successiva.

2) I decreti emessi dal Consiglio di Stato sono firmati dal presidente e dal segretario del Consiglio di Stato. La pubblicazione dei decreti sulla Gazzetta Ufficiale viene ordinata dal presidente del Consiglio di Stato.

Art. 27 – Il Consiglio di Stato esercita il controllo superiore sui Consigli popolari locali. Le attribuzioni dei Consiglio di Stato in questo campo sono precisate dalla legge.

Art. 28 – 1) Una decisione concernente l'esistenza dello stato di guerra non può esser presa che in caso di attacco armato contro la Repubblica popolare polacca, oppure quando la necessità di una difesa comune contro l'aggressione derivi da accordi stipulati con altri Stati. Tale decisione viene presa dalla Dieta o, nell'intervallo tra le sessioni, dal Consiglio di Stato.

2) Il Consiglio di Stato può proclamare lo stato di assedio su tutto o parte del territorio della Repubblica popolare polacca, se ciò è richiesto da considerazioni inerenti alla difesa o alla sicurezza dello Stato. Per i medesimi motivi il Consiglio di Stato può proclamare la mobilitazione parziale o generale.

 

CAPITOLO IV

ORGANI SUPERIORI DELL'AMMINISTRAZIONE STATALE

 

Art. 29 – 1) La Dieta nomina e revoca il governo della Repubblica popolare polacca, e precisamente il Consiglio dei ministri od uno dei suoi membri.

2) Nell'intervallo fra le sessioni della Dieta, il Consiglio di Stato, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca i membri del Consiglio dei ministri. Il Consiglio di Stato sottopone la propria decisione all'approvazione della Dieta, nella sessione seguente.

Art. 30 – 1) Il Consiglio dei ministri è l'organo esecutivo ed amministrativo superiore del potere dello Stato.

2) Il Consiglio dei ministri è responsabile e rende conto della propria attività alla Dieta e, nell'intervallo tra le sessioni della Dieta, al Consiglio di Stato.

Art. 31 – Il Consiglio dei ministri è costituito come segue: il presidente del Consiglio dei ministri che lo presiede; i vice–presidenti del Consiglio dei ministri; i ministri; i presidenti delle commissioni e dei comitati designati dalla legge e che esercitano le funzioni di organi superiori dell'amministrazione dello Stato.

Art. 32 – Il Consiglio dei ministri:

1° coordina l'attività dei ministeri e degli altri organi da esso dipendenti, e determina l'orientamento, dei loro lavori;

2° elabora ogni anno e sottopone alla Dieta un progetto di bilancio dello Stato, elabora e sottopone alla Dieta il progetto del piano nazionale economico a lunga scadenza;

3° elabora i piani nazionali economici annuali;

4° assicura l'esecuzione delle leggi;

5° sorveglia l'applicazione dei bilancio e del piano nazionale economico;

6° presenta tutti gli anni alla Dieta il bilancio consuntivo dello Stato;

7° assicura il mantenimento dell'ordine pubblico e la difesa deglì interessi dello Stato e dei diritti dei cittadini;

8° pubblica ordinanze, prende decisioni e sorveglia la loro esecuzione nel quadro delle leggi e per assicurarne l'esecuzione;

9° ha la direzione generale nel campo delle relazioni con gli Stati esteri;

10° esercita il coordinamento generale per quanto concerne la difesa del paese e l'organizzazione delle forze armate della Repubblica popolare polacca e fissa ogni anno i contingenti di cittadini chiamati al servizio militare attivo;

11° dirige il lavoro dei Praesidium dei Consigli popolari.

Art. 33 – 1) I ministri dirigono settori determinati dell’amministrazione statale. La competenza dei ministri è determinata dalla legge.

2) I ministri diramano, in base alle leggi e per assicurarne l'esecuzione, ordinanze e istruzioni.

3) Il Consiglio dei ministri può abrogare le ordinanze o le istruzioni diramate da un ministro.

 

CAPITOLO V

ORGANI LOCALI

 

Art. 34 – 1) I Consigli popolari sono gli organi del potere dello Stato nei comuni, nelle città, nei quartieri delle città più importanti, nei distretti e nelle voivodine.

2) I Consigli popolari sono eletti dalla popolazione per un periodo di tre anni.

Art. 35 – I Consigli popolari sono l'espressione della volontà del popolo lavoratore, essi sviluppano la sua iniziativa creatrice e la sua attività, allo scopo di assicurare lo sviluppo delle forze, della prosperità e della cultura della nazione.

Art. 36 – I Consigli popolari rafforzano il legame tra il potere dello Stato ed il popolo lavoratore delle città e delle campagne, portando strati sempre più vasti di lavoratori a governare lo Stato.

Art. 37 – I Consigli popolari dirigono, nei limiti della loro competenza, l'attività economica, sociale e culturale, collegando le esigenze locali ai compiti d'interesse nazionale.

Art. 38 – I Consigli popolari hanno cura costante dei bisogni e degli interessi quotidiani della popolazione, lottano contro ogni manifestazione arbitraria e burocratica nei riguardi dei cittadini, esercitano e ampliano il controllo sociale sull'attività dell'amministrazione, delle imprese, degli stabilimenti e delle istituzioni.

Art. 39 – I Consigli popolari sorvegliano il mantenimento dell'ordine pubblico e il rispetto della legalità popolare, proteggono la proprietà sociale, preservano i diritti dei cittadini, cooperano alla consolidazione della capacità di difesa dello Stato.

Art. 40 – I Consigli popolari valorizzano tutte le risorse e possibilità locali per svilupparle su ogni piano, economico e culturale, per soddisfare in maniera sempre migliore i bisogni della popolazione per quanto concerne l'approvvigionamento ed i servizi pubblici e parimenti per sviluppare le istituzioni e le installazioni comunali, di insegnamento, di cultura, di igiene e dello sport.

Art. 41 – I Consigli popolari approvano i piani economici locali e i bilanci locali.

Art. 42 – 1) I Consigli popolari si riuniscono in sessioni.

2) I Praesidium eletti dai Consigli popolari ne sono gli organi esecutivi ed amministrativi.

3) Il Praesidium dipende dal Consiglio popolare che l'ha eletto, nonché dal Praesidium del Consiglio popolare di grado superiore.

Art. 43 – I Consigli popolari designano le commissioni per i diversi rami delle loro attività. Le commissioni dei Consigli popolari si mantengono in collegamento costante e stretto con la popolazione, la mobilitano per partecipare alla realizzazione dei compiti del Consiglio, attuano, in nome del Consiglio, il controllo sociale e hanno diritto di iniziativa di fronte al Consiglio e ai suoi organi.

Art. 44 – 1) Il Consiglio popolare annulla la decisione del Consiglio di grado inferiore o del suo Praesidium, se questa decisione è contraria alla legge o se non è conforme alle direttive fondamentali della politica dello Stato.

2) Il Praesidium del Consiglio popolare può sospendere l'esecuzione della decisione del Consiglio popolare di grado inferiore e presentare la questione alla sessione seguente del suo stesso Consiglio popolare, allo scopo di raggiungere una soluzione.

Art. 45 – La composizione, come la competenza e le forme di attività dei Consigli popolari e dei loro organi, sono fissate dalla legge.

 

CAPITOLO VI

TRIBUNALI E PROCURA DI STATO

 

Art. 461) La giustizia è amministrata nella Repubblica popolare polacca dalla Corte suprema, dai tribunali di voivodina e dai tribunali distrettuali.

2) Tribunali speciali non possono essere istituiti che in virtù di una legge.

3) La struttura e Il carattere dei tribunali, come la procedura giudiziaria sono stabiliti dalla legge.

Art. 47 – I tribunali pronunziano le loro decisioni in nome della Repubblica popolare polacca.

Art. 48 – I tribunali sono i custodi del regime della Repubblica popolare polacca, proteggono le conquiste del popolo lavoratore polacco, difendono la legalità popolare, la proprietà sociale e i diritti dei cittadini, puniscono i criminali.

Art. 49 – L'escussione dei casi davanti ai tribunali e il giudizio avvengono con la partecipazione di assessori popolari, salvo i casi previsti dalla legge.

Art. 50 – 1) I giudici e gli assessori popolari vengono eletti.

2) Il sistema elettorale e la durata del mandato dei giudici e degli assessori dei tribunali di voìvodina e di distretto sono stabiliti dalla legge.

3) Il sistema per nominare i giudici dei tribunali speciali è fissato dalla legge.

Art. 51 – 1) La Corte suprema è l'organo giudiziario superiore e controlla l'attività di tutti gli altri tribunali.

2) I limiti e i metodi del controllo esercitato dalla Corte suprema sono stabiliti dalla legge.

3) La Corte suprema ed i suoi membri sono eletti dal Consiglio di Stato per una durata di 5 anni.

Art. 52 – I giudici sono indipendenti e devono obbedienza soltanto alla legge.

Art. 53 – 1) I dibattiti in tutti i tribunali della Repubblica popolare polacca sono pubblici. La legge può determinare le eccezioni a questo principio.

2) L'accusato ha diritto a un difensore di sua scelta o designato d'ufficio.

Art. 54 – 1) Il procuratore generale della Repubblica popolare polacca è il custode della legalità popolare, protegge la proprietà sociale, assicura il rispetto dei diritti dei cittadini.

2) Il procuratore generale cura in particolare che vengano perseguiti i crimini contro il regime, la sicurezza e l'indipendenza della Repubblica popolare polacca.

3) La competenza e la procedura dell'attività del procuratore generale sono fissati dalla legge.

Art. 55 – 1) Il procuratore generale della Repubblica popolare polacca è nominato e revocato dal Consiglio di Stato.

2) Il sistema di nomina e di revoca dei procuratori dipendenti dal procuratore generale, come i principi d'organizzazione e di funzionamento degli organi della procura dello Stato, sono determinati dalla legge.

3) Il procuratore generale è responsabile davanti al Consiglio di Stato del funzionamento della procura di Stato.

Art. 56 – Gli organi della procura di Stato dipendono dal procuratore generale della Repubblica popolare polacca ed esercitano le loro funzioni indipendentemente dagli organi locali.

 

CAPITOLO VII

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

 

Art. 57 – La Repubblica popolare polacca, riaffermando e sviluppando le conquiste del popolo lavoratore, consolida e amplia i diritti e le libertà dei cittadini.

Art. 58 – 1) I cittadini della Repubblica popolare polacca hanno diritto al lavoro, ossia ad un impiego retribuito proporzionalmente alla quantità e alla qualità del lavoro fornito.

2) Il diritto al lavoro è assicurato dalla proprietà sociale dei mezzi essenziali di produzione, dallo sviluppo nelle campagne di una struttura sociale cooperativa esente da qualsiasi sfruttamento, dall'aumento pianificato delle forze produttive, dall'eliminazione delle cause delle crisi economiche e dalla liquidazione della disoccupazione.

Art. 59 – 1) I cittadini della Repubblica popolare polacca hanno diritto al riposo.

2) il diritto al riposo è assicurato agli operai e ai lavoratori intellettuali con la riduzione per legge della giornata lavorativa e con ferie annuali pagate.

3) L'organizzazione delle vacanze, lo sviluppo del turismo, delle stazioni climatiche, delle attrezzature sportive, delle case di cultura, dei circoli, delle sedi culturali, dei parchi e di altre organizzazioni di svago offrono la possibilità di un riposo razionale per il corpo e per lo spirito, a favore di strati sempre più vasti di lavoratori delle città e delle campagne.

Art. 60 – 1) I cittadini della Repubblica popolare polacca hanno diritto alla protezione sanitaria e all'assistenza in caso di malattia o d'inabilità al lavoro.

2) Alla realizzazione sempre più vasta di questo diritto contribuiscono:

a) lo sviluppo delle assicurazioni sociali degli operai e dei lavoratori intellettuali in caso di malattia, di vecchiaia e d'inabilità al lavoro, ed anche lo sviluppo delle diverse forme di assistenza sociale;

b) lo sviluppo della protezione sanitaria organizzata dallo Stato, lo sviluppo di organizzazioni sanitarie e il miglioramento delle condizioni igieniche delle città e delle campagne, una vasta azione per prevenire e combattere le malattie, l'accesso sempre più largo all'assistenza medica gratuita, l'ampliamento degli ospedali, dei sanatori, dei dispensari, dei servizi sanitari rurali, la protezione degli invalidi.

Art. 61 – 1) I cittadini della Repubblica popolare polacca hanno diritto all'istruzione.

2) Il diritto all'istruzione è assicurato in maniera sempre più efficiente:

a) dall'insegnamento pubblico, gratuito e obbligatorio;

b) dallo sviluppo costante dell'insegnamento secondario di formazione generale e professionale e dell'insegnamento superiore;

c) dall'aiuto dello Stato per la migliore qualificazione dei cittadini impiegati nelle imprese industriali ed in altre aziende in città o in campagna;

d) dal sistema delle borse di Stato, dall'aumento degli internati e delle case dello studente, come pure dallo sviluppo di altre forme di aiuto materiale ai figli degli operai, dei contadini lavoratori e degli intellettuali.

Art. 62 – 1) I cittadini della Repubblica popolare polacca hanno il diritto di beneficiare delle conquiste della cultura e di partecipare in maniera creativa allo sviluppo della cultura nazionale.

2) Questo diritto è assicurato in misura sempre più vasta dallo sviluppo del libro e della stampa, della radio, del cinema, dei teatri, dei musei e delle esposizioni, delle case della cultura, dei circoli, delle sedi culturali, e dal fatto che essi sono messi a disposizione dei lavoratori delle città e delle campagne, come pure dall'aiuto e dall'incoraggiamento dato da ogni parte alla evoluzione culturale delle masse popolari e allo sviluppo dei talenti creativi.

Art. 63 – La Repubblica popolare polacca incoraggia lo sviluppo generale della scienza, basata sul patrimonio del pensiero umano d'avanguardia e sul pensiero polacco progressista, di una scienza al servizio della nazione.

Art. 64 – La Repubblica popolare polacca ha cura dello sviluppo della letteratura e delle arti, che esprimono le esigenze e le aspirazioni della nazione e rispondono alle migliori tradizioni progressiste della cultura polacca.

Art. 65 – La Repubblica popolare polacca protegge in particolare la creazione intellettuale: i lavoratori della scienza, dell'insegnamento, della letteratura e dell'arte, come i pionieri del progresso tecnico, i razionalizzatori e gli inventori.

Art. 66 – 1) Nella Repubblica popolare polacca la donna gode degli stessi diritti dell'uomo in tutti i campi della vita pubblica, politica, economica, sociale e culturale.

2) L'uguaglianza di diritti della donna è garantita da:

a) diritti uguali a quelli dell'uomo per quanto concerne il lavoro e il salario, secondo il principio “a lavoro uguale, salario uguale”, dal diritto al riposo, alle assicurazioni sociali, all'istruzione, alle onorificenze, alle decorazioni, nonché all'esercizio delle funzioni pubbliche;

b) la protezione della madre e del fanciullo, l'assistenza alla donna incinta. le ferie pagate prima e dopo il parto, lo sviluppo delle case di maternità, degli asili e delle scuole materne, lo sviluppo della rete dei servizi sociali e dei ristoranti delle comunità.

Art. 67 – 1) La Repubblica popolare polacca protegge il matrimonio e la famiglia. Le famiglie numerose sono oggetto di sollecitudine particolare da parte dello Stato.

2) La nascita fuori del matrimonio non comporta alcuna limitazione di diritti.

Art. 68 – La Repubblica popolare polacca protegge con particolare cura l'educazione della gioventù e le assicura le più vaste possibilità di sviluppo.

Art. 69 – 1) I cittadini della Repubblica popolare polacca godono di diritti uguali, senza distinzione di nazionalità, di razza e di confessione, in tutti i campi della vita pubblica, politica, economica, sociale e culturale. La violazione di questo principio mediante l'istituzione di privilegi diretti o indiretti di qualsiasi tipo, o mediante una limitazione dei diritti in rapporto alla nazionalità, alla razza o alla confessione è punita dalla legge.

2) È proibito fomentare l'odio o il disprezzo, seminare la discordia o umiliare un uomo a causa della diversa nazionalità, razza o confessione.

Art. 70 – 1) La Repubblica popolare polacca garantisce ai cittadini la libertà di coscienza e di confessione. La Chiesa e le altre unioni confessionali possono esercitare liberamente le loro funzioni religiose. E' proibito impedire ai cittadini di prender parte all'esercizio del culto e ai riti religiosi. E' ugualmente proibito costringere chicchessia a prender parte all'esercizio del culto o ai riti religiosi.

2) La Chiesa è separata dallo Stato. I principi che informano la posizione dello Stato verso la Chiesa, e la situazione giuridica delle unioni confessionali e dei loro, beni sono fissati dalla legge.

3) L'abuso della libertà di coscienza e di confessione per scopi contrari agli interessi della Repubblica popolare polacca è punito dalla legge.

Art. 71 – 1) La Repubblica popolare polacca garantisce ai cittadini la libertà di espressione, di stampa, di riunione e di adunanza, di corteo e di manifestazione.

2) L'esercizio di queste libertà è assicurato dal fatto che tipografie, quantitativi di carta, edifici e sale pubbliche, mezzi di comunicazione, radio e altri mezzi materiali indispensabili sono messi a disposizione dei lavoratori e delle loro organizzazioni.

Art. 72 – 1) Allo scopo di sviluppare l'attività politica, sociale, economica e culturale del popolo lavoratore delle città e delle campagne, la Repubblica popolare polacca garantisce ai cittadini il diritto di associazione.

2) Le organizzazioni politiche, i sindacati, le unioni dei contadini lavoratori, le unioni cooperative, le organizzazioni giovanili, le organizzazioni femminili, le organizzazioni sportive e di difesa, le associazioni culturali, tecniche e scientifiche, ed anche le altre organizzazioni sociali del popolo lavoratore uniscono i cittadini per farli partecipare attivamente alla vita politica, sociale, economica e culturale.

3) È proibito creare associazioni e partecipare ad associazioni il cui scopo o attività siano contrari al regime politico e sociale, o all'ordine legale della Repubblica popolare polacca.

Art. 73 – 1) I cittadini hanno il diritto di rivolgere a tutti gli organi dello Stato lagnanze e reclami.

2) Le lagnanze ed i reclami dei cittadini devono essere esaminati e regolati rapidamente ed equamente. Coloro che si saranno resi colpevoli di un atteggiamento di rigida burocrazia e di ritardi nell'esame delle lagnanze e dei reclami dei cittadini, ne saranno tenuti responsabili.

Art. 74 – 1) La Repubblica popolare polacca garantisce ai cittadini l'inviolabilità della persona. Non si può privare un cittadino della sua libertà, salvo nei casi definiti dalla legge. Qualsiasi persona arrestata deve essere liberata se, nelle 48 ore successive al suo arresto, la decisione del tribunale o del procuratore, che ordina il suo arresto, non gli è stata consegnata.

2) La legge protegge l'inviolabilità del domicilio e il segreto della corrispondenza. La perquisizione a domicilio è ammessa ufficialmente nei casi previsti dalla legge.

3) La confisca dei beni può essere effettuata soltanto nei casi previsti dalla legge, in virtù di un'ordinanza giudiziaria con valore dì cosa giudicata.

Art. 75 – La Repubblica popolare polacca accorda il diritto di asilo ai cittadini dei paesi stranieri perseguitati per aver difeso gli interessi delle masse lavoratrici, per aver lottato per il progresso sociale, per razione svolta in difesa della pace, per la lotta di liberazione nazionale, o per la loro attività scientifica.

Art. 76 – Tutti i cittadini della Repubblica popolare polacca sono obbligati ad osservare le disposizioni della Costituzione e delle leggi e la disciplina socialista del lavoro, a rispettare le regole della vita sociale e ad adempiere coscienziosamente ai loro doveri verso lo Stato.

Art. 77 – 1) Ogni cittadino della Repubblica popolare polacca è tenuto a proteggere la proprietà sociale e a rafforzarla, in quanto base intangibile dello sviluppo dello Stato e fonte della ricchezza e della potenza della patria.

2) Le persone che commettono atti di sabotaggio o di diversione economica o che, in altro modo, danneggiano la proprietà sociale, sono punite con tutto il rigore della legge.

Art. 78 – 1) La difesa della patria è dovere sacro di ogni cittadino.

2) Il servizio militare è dovere patriottico d'onore dei cittadini della repubblica.

Art. 79 – 1) La vigilanza nei confronti dei nemici della nazione e la stretta osservanza del segreto di Stato sono dovere di ogni cittadino della Repubblica popolare polacca.

2) Il tradimento della patria, ossia lo spionaggio, l'indebolimento delle forze armate, il passaggio al nemico, è punito con tutto il rigore della legge, come il delitto più grave.

 

CAPITOLO VIII

PRINCIPI DEL DIRITTO ELETTORALE

 

Art. 80 – Le elezioni alla Dieta e ai Consigli popolari avvengono con suffragio universale, uguale, diretto e segreto.

Art. 81 – Tutti i cittadini che abbiano compiuto i 18 anni hanno il diritto di voto, senza distinzione di sesso, di appartenenza nazionale o razziale, di confessione, di grado di istruzione, di residenza, di origine sociale, di professione, di ricchezza.

Art. 82 – Tutti i cittadini, quando abbiano compiuto i 18 anni, possono essere eletti a un Consiglio popolare e, dopo i 21 anni compiuti, alla Dieta.

Art. 83 – Le donne godono di tutti i diritti elettorali come gli uomini.

Art. 84 – I militari godono degli stessi diritti elettorali degli altri cittadini.

Art. 85 – Le persone affette da malattie mentali e le persone private dei diritti civili a causa di una decisione giudiziaria non godono dei diritti elettorali.

Art. 86 – I candidati alla Dieta e ai Consigli popolari sono presentati dalle organizzazioni politiche e sociali, che raggruppano i cittadini delle città e delle campagne.

Art. 87 – Ogni deputato o membro dei Consigli popolari deve render conto ai suoi elettori dei suo lavoro e dell'attività dell'organismo, di cui è stato eletto membro.

Art. 88 – Il sistema per presentare i candidati e.per organizzare le elezioni e quello per revocare i deputati e i membri dei Consigli popolari sono stabiliti dalla legge.

 

CAPITOLO IX

EMBLEMA, COLORI E CAPITALE DELLA REPUBBLICA

 

Art. 89 – 1) L'emblema della Repubblica popolare polacca è costituito da una aquila bianca in campo rosso.

2) I colori della Repubblica  popolare polacca sono il bianco e il rosso.

3) I particolari sono fissati dalla legge.

Art. 90 – La capitale della Repubblica popolare polacca è Varsavia, città delle tradizioni eroiche della nazione polacca.

 

CAPITOLO X

PROCEDURA DI REITISIONE COSTITUZIONALE

 

Art. 91 – La Costituzione può essere modificata soltanto a seguito di una legge adottata dalla Dieta della Repubblica popolare polacca con la maggioranza dei due terzi dei voti e alla presenza della metà almeno del numero totale dei deputati.

 

 

 

(1) La Costituzione polacca del 1921 è stata abrogata nel 1935. Il 23 aprile dello stesso anno entrò in vigore in Polonia un nuovo testo costituzionale di tipo autoritario. Nel 1939, il paese venne occupato dagli eserciti tedeschi.

Dopo la liberazione di una parte del territorio polacco, le forze della Resistenza nazionale polacca procedettero alla creazione del Consiglio nazionale del paese, organo supremo della Repubblica.

Lo “statuto provvisorio dei Consigli nazionali”, votato dal Consiglio nazionale dei paese il 1gennaio 1944, ha affermato la fedeltà della Repubblica polacca al principi democratici del 1921, mentre la Costituzione fascista del 1935 era espressamente considerata come mai esistita per il popolo polacco.

Le prime elezioni ebbero luogo il 19 gennaio 1947, sulla base della legge del 22 settembre 1944. Il 4 e 19 febbraio 1947, la nuova Assemblea votò due leggi costituzionali relative all'organizzazione dei pubblici poteri in attesa dell’elaborazione della Costituzione. A tali testi, denominati comunemente “Piccola Costituzione”, va aggiunta la proclamazione del Parlamento polacco, in data dal 22 febbraio 1947.

Ad essi è succeduta la presente Costituzione promulgata il 22 luglio 1952.        

 

 

 

 

 

FONTE:

Mirkine-Guetze’vich, Le costituzioni europee, Milano 1954.



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