LA COSTITUZIONE TURCA DEL 20 APRILE 1924

Legge n. 491, 16 ramāzan 1342 e 20 aprile 1340

 

 

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI FONDAMENTALI

 

Art. 1 – Lo Stato di Turchia (Türkiyā dewl etī) è una Repubblica (ģumhūriyyet).

Art. 2 – La religione dello Stato di Turchia è la religione dell’Islam, la lingua ufficiale il turco, la capitale, la città di Angora [cfr. modifica Legge 1928].

Art. 3 – La sovranità (hākimiyyet) appartiene alla Nazione (millet) senza restrizione nè condizione.

Art. 4 – La Grande Assemblea Nazionale di Turchia (Türkiyā büyük milet meģlisī), essendo l’unica e reale rappresentante della Nazione, esercita il diritto di sovranità in nome della Nazione.

Art. 5 – Il potere legislativo ed il potere esecutivo (iģra qudretī) si manifestano e sono accentrati (teģellī we-tererküz īder) nella Grande Assemblea Nazionale.

Art. 6 – L’Assemblea esercita in persona (bi-z-zāt) il potere legislativo.

Art. 7 – L’Assemblea esercita il potere esecutivo per mezzo di un Presidente della Repubblica (re’īs-i ģumhūr) da lei stessa eletto, e per mezzo d’un Consiglio di Commissari esecutivi nominato dal Presidente della Repubblica.

L’Assemblea in ogni momento può invigilare (murāqabeh) e far cadere il Governo.

Art. 8 – Il potere giudiziario è esercitato in nome della Nazione da tribunali indipendenti, nell’ambito dei regolamenti (usūl) e della legge (qānūn).

 

CAPITOLO II

LA FUNZIONE LEGISLATIVA

 

Art. 9 – La Grande Assemblea Nazionale di Turchia è composta di deputati eletti dalla Nazione secondo una legge speciale.

Art. 10 – Ogni Turco maschio, che abbia compiuto i 18 anni, ha diritto di partecipare all’elezione dei deputati.

Art. 11 – Ogni Turco maschio che abbia compiuto i 30 anni può essere eletto deputato.

Art. 12 – Non possono essere eletti deputati coloro che si trovano in servizio ufficiale dello straniero, che sono stati condannali a pene afflittive od hanno avuto condanne per furto, falso, truffa, abuso di fiducia e bancarotta fraudolenta, gli interdetti, coloro che presumono (iddi’ā) d’avere una cittadinanza (tābi’iyyet) straniera, coloro che sono stati dichiarati decaduti dai diritti civili e coloro che non anno leggere e scrivere il turco.

Art. 13 – L’elezione della Grande Assemblea Nazionale ha luogo una volta ogni quattro anni.

I deputati uscenti sono rieleggibili.

L’Assemblea precedente dura fino alla convocazione della seguente.

Nel caso in cui non sia possibile fare le nuove elezioni, è lecito prorogare d’un anno la legislatura (iģtimā‘ dewre-sī).

Ogni deputato è rappresentante non solo della circoscrizione (dāireh) che lo ha eletto, ma di tutta laNazione.

Art. 14 – La Grande Assemblea Nazionale si raduna ogni anno, senza convocazione (da’wet), al principio di novembre.

L’Assemblea, allo scopo di permettere ai suoi membri d’adempiere all’ufficio di [far] giri d’ispezione (dewr), di [compiere] studi (tedqīq) e d’[esercitare] vigilanza (murāqabeh) nell’interno del paese, e allo scopo di concedere loro respiro (teneffus) e riposo, non può sospendere la propria attività per più di sei mesi all’anno.

Art. 15 – Il diritto di proporre leggi spetta ai membri dell’Assemblea e al Consiglio dei Commissari esecutivi.

Art. 16 – I deputati, all’atto di entrare a far parte dell’assemblea, prestano il seguente giuramento: «[Giuro] per Dio (wallāhi) di non perseguire alcuno scopo contrario alla felicità ed alla salvezza della Patria e deòla Nazione e alla sovranità, senza restrizione nè condizione, della Nazione, e di non discostarmi mai dalla fedeltà ai principii della Repubblica ». [Cfr. mod. Legge 1928].

Art. 17 – Nessun deputato dove rispondere dei voti [dati], delle opinioni [espresse] e delle dichiarazioni [fatte] entro l’Assemblea, né dell’aver riferito (irād) e palesato (izhār) fuori dell’Assemblea i voti, le opinioni e le dichiarazioni in essa espressi.

Spetta all’Assemblea plenaria deliberare il dar corso all’interrogatorio o all’arresto o al processo d’un deputato imputato di un delitto commesso prima o dopo la sua elezione. Fa eccezione a questa norma il delitto flagrante. In quest’ultimo caso, però, l’autorità competente ha l’obbligo d’informare immediatamente del fatto l’Assemblea.

L’esecuzione d’una sentenza penale pronunciata contro un deputato viene sospesa fino al termine del periodo del mandato (meb’ūthliq muddetī). Durante il periodo del mandato non ha corso la prescrizione (murūr-i zemān).

Art. 18 – Gli assegni (takhsīsātlar) annuali dei deputati sono determinati con una legge speciale.

Art. 19 – Nel periodo di vacanze il Presidente della Repubblica ovvero il Presidente dell’Assemblea possono convocare l’Assemblea, se ne vedono la necessità; parimenti il Presidente dell’Assemblea convoca l’Assemblea, quando ne sia fatta richiesta da un quinto dei membri.

Art. 20 – Le discussioni dell’Assemblea sono pubbliche e vengono pubblicate testualmente (harfiyyan). Ma, in conformità con le condizioni contenute nel suo regolamento interno, l’Assemblea può anche tenere sedute segrete, la pubblicazione delle discussioni in esse avvenute è subordinata alla deliberazione dell’Assemblea.

Art. 21 – L’Assembla svolge le sue discussioni secondo il proprio regolamento interno.

Art. 22 – Rientrano nell’insieme delle competenze dell’Assemblea le interrogazioni (su’āl), le interpellanze (istīzāh) e le inchieste parlamentari (meģlis tahqīqātī). La forma del loro svolgimento è stabilita dal regolamento interno dell’Assemblea.

Art. 23 – Non sono cumulabili in una sola persona la carica di deputato e quella di impiegato (ma’mūriyyet) del Governo.

Art. 24 – La Grande Assemblea Nazionale di Turchia, al principio di novembre di ogni anno, in riunione plenaria, procede all’elezione d’un suo Presidente e di quattro Vice-Presidenti per la durata di un anno.

Art. 25 – Se prima dello spirare della legislatura (intikhāb dewrehsī) l’Assemblea, a maggioranza assoluta, decide il rinnovamento delle elezioni, la legislatura della nuova Assemblea decorre dal 10 novembre. La sessione (iģtimā) che avesse luogo prima di novembre è considerata come una sessione straordinaria.

Art. 26 – La Grande Assemblea Nazionale esercita essa stessa direttamente (bi-z-zāt) le seguenti funzioni: cura l’esecuzione delle norme della Sceria (ahkām-i sher’īyyeh tenfīdhī); fa, modifica, interpreta, annulla (faskh) ed abroga (ilghā) le leggi, conclude le convenzioni (muqāweleh), i trattati e la pace cogli Stati stranieri; dichiara la guerra: esamina ed approva le leggi per il bilancio dello Stato e per la chiusura del conto generale dello Stato; batte moneta; approva ed annulla le convenzioni e le concessioni (imtiyāzāt) che contengano monopoli (inhisār) ed impegni finanziari; promulga l’amnistia (‘afw) generale e particolare; allevia o commuta le pene; concede dilazioni (ta’ģīl) alle istruttorie e alle pene legali (muģazāt-i qānūniyyeh); dà esecuzione alle condanne a morte pronunziate dai tribunali e divenute definitive [cfr. modifica Legge 1928].

Art. 27 – Se, con una maggioranza di almeno due terzi dei membri presenti, la Grande Assemblea Nazionale di Turchia, in seduta plenaria, ha deliberato di mettere un deputato in istato d’accusa per alto tradimento (watanah khiyānet) o per prevaricazione (irtikāb) commessa durante il mandato, ovvero se un deputato è condannato per uno dei reati indicati nell’art. 12 e tale condanna è passata in giudicato, cessa (zāil) la qualità di deputato.

Art. 28 – La qualità di deputato decade (‘sāqit) in caso di dimissioni, di [sopravvenuta] incapacità giuridica (mahgūriyyet) dovuta a motivi legali, di assenza dall’Assemblea per due mesi senza congedo né giustificazione, ovvero in caso di accettazione d’un impiego.

Art. 29 – In sostituzione del deputato il cui mandato cessi o decada in virtù degli articoli precedenti, oppure [in sostituzione] d’un deputato che venga a morire, è eletto un altro.

Art. 30 – La Grande Assemblea regola e mantiene il proprio ordine [interno] (zābitah) per mezzo del suo Presidente.

 

CAPITOLO III

LA FUNZIONE ESECUTIVA

 

Art. 31 – Il Presidente della Repubblica di Turchia è eletto in seduta plenaria dalla Grande Assemblea Nazionale, entro i membri di questa e per la durata d’una legislatura. La funzione della Presidenza dura sino all’elezione del nuovo Presidente. La rielezione è ammessa.

Art. 32 – Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato; in questa sua qualità presiede l’Assemblea nelle cerimonie speciali e, se ne veda la necessità, il Consiglio dei Commissari esecutivi. Il Presidente della Repubblica, fin che riveste la carica di Presidente della Repubblica, non può prendere parte alle discussioni ed ai lavori dell’Assemblea e non può votare.

Art. 33 – Se il Presidente della Repubblica, per malattia o per viaggio fuori del Paese o per una causa analoga non può esercitare le sue funzioni, o se la Presidenza della Repubblica resta vacante per la morte o le dimissioni del Presidente o per altra causa; il Presidente dell’Assemblea assume per interim le funzioni di Presidente della Repubblica.

Art. 34 – Se alla vacanza della Presidenza della Repubblica l’Assemblea è riunita, essa procede subito ad eleggere il nuovo Presidente.

Se l’Assemblea non è riunita, essa viene subito convocata dal [suo] Presidente, ed ha luogo l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica.

Se la legislatura è finita, ovvero se già è stata ammessa la deliberazione di procedere a nuove elezioni, il Presidente della Repubblica è eletto dalla nuova Assemblea.

Art. 35 – Il Presidente della Repubblica emana (isdār) e promulga (i’lān) entro il termine di dieci giorni le leggi approvate dall’Assemblea.

Parimenti entro il termine di dieci giorni, fatta eccezione per la legge della Costituzione e per le leggi del bilancio, il Presidente rimanda all’Assemblea le leggi di cui non ritiene opportuna la promulgazione, insieme coi motivi che rendono necessaria una nuova discussione.

Se l’Assemblea approva ancora una volta la legge, il Presidente della Repubblica è obbligato a promulgarla.

Art. 36 – Ogni anno, nel mese di novembre, il Presidente, della Repubblica pronunzia o fa leggere dal Primo Commissario un discorso riguardante l’attività del Governo nell’anno trascorso e i provvedimenti che si ritiene opportuno di prendere nell’anno [nuovo].

Art. 37 – Il Presidente della Repubblica nomina i rappresentanti politici della Repubblica di Turchia presso gli Stati stranieri, e dà il gradimento (qabūl) per quelli degli Stati stranieri.

Art. 38 – Il Presidente della Repubblica, appena eletto ed in presenza dell’Assemblea, giura con la formula seguente:

« [Giuro] per Dio, nella mia qualità di Presidente della Repubblica, che non cesserò mai di dare tutto me stesso (hasr-i nefs) ad osservare e difendere le leggi della Repubblica ed i principii della sovranità nazionale, ad adoperarmi (sarf-i masā’ī) sinceramente e con ogni energia per la felicità della Nazione turca, ad allontanare con ogni vigore i pericoli che possano minacciare lo Stato turco, a conservare ed aumentare la gloria e l’onore della Turchia, ad adempiere la funzione che io ho assunto» [cfr. modifica L. 1928].

Art. 39 – Tutti i decreti (muqarrarāt) emanati dal Presidente della Repubblica sono firmati anche dal Primo Commissario e dal Commissario competente.

Art. 40 – Il Comando in Capo (bāsh-qōmāndānliq) [delle forze militari] è incluso (mundemiģ) nella persona morale della Grande Assemblea Nazionale di Turchia, ed è rappresentato dal Presidente della Repubblica. In tempo di pace il Comando delle forze militari, in conformità a legge speciale, è devoluto alla presidenza dello Stato Maggiore generale (arkān-i harbiyyeh-i ‘umūmiyyeh riyāsetī), ed in tempo di guerra ad un personaggio da nominarsi dal Presidente della Repubblica su indicazione (inhā) del Consiglio dei Commissari esecutivi.

Art. 41 – Il Presidente della Repubblica, in caso d’alto tradimento, è responsabile, di fronte alla Grande Assemblea Nazionale.

La responsabilità derivante dai decreti (muqarrarāt) emessi dal Presidente della Repubblica spetta al Primo Commissario (bāsh-wekīl) e al Commissario competente, che li firmano in virtù dell’articolo 39.

Se risulti una responsabilità del Presidente della Repubblica in relazione a suoi atti personali, si procede secondo l’articolo 17 di questo Statuto, che tratta della immunità parlamentare (masūniyyet-i teshrī-‘iyyeh).

Art. 42 – Il Presidente della Repubblica, su indicazione (inhā) del Governo, può far cessare o diminuire pene a determinate persone, per motivi personali, come invalidità permanente e vecchiaia.

Il Presidente della Repubblica non può fare uso di questa prerogativa verso i Ministri i quali siano, stati condannati in seguito, ad accusa fatta dalla Grande Assemblea Nazionale.

Art. 43 – Gli assegni (takhsīsāt) del Presidente della Repubblica sono fissati con legge speciale.

Art. 44 – Il Primo Commissario (bāsh-wekīl) è nominato dal Presidente della Repubblica fra i membri dell’Assemblea.

Gli altri Commissari sono nominata dal Primo Commissario fra i membri dell’Assemblea e sono presentati in corpo all’Assemblea con l’approvazione del Presidente della Repubblica.

Se l’Assemblea non è radunata, la presentazione è rimandata alla prossima sessione.

Il Governo, entro il termine massimo di una settimana, fa conoscere all’Assemblea il suo programma e il punto di vista politico, e chiede la fiducia (i’timād).

Art. 45 – I Commissari, sotto la presidenza dei Primo Commissario, formano il «Consiglio dei Commisari esecutivi».

Art. 46 – Il Consiglio dei Commissari esecutivi è solidalmente responsabile della politica generale del Governo.

Ciascuno dei Commissari è individualmente responsabile di ciò che egli esegue nell’ambito della sua competenza, delle azioni e della condotta dei suoi dipendenti (ma’iyyet) e per la direttiva (istiqāmet) generale della sua politica.

Art. 47 – Le funzioni e le responsabilità dei Commissari sono determinate con legge speciale.

Art. 48 – l numero dei Commissariati è determinato con legge.

Art. 49 – Un Commissario che sia in congedo, ovvero, sia impedito per qualsiasi altro motivo, è temporaneamente sostituito da un altro membro del Consiglio dei Commissari esecutivi. Un Commissario non può assumere per interim più di un Commissariato.

Art. 50 – Una deliberazione presa dall’Assemblea di deferire uno dei Commissari esecutivi all’Alta Corte (dīwān-i-‘ālī) implica anche la sua decadenza dalla sua carica.

Art. 51 – Sarà composto un Consiglio di Stato (shūrā-i dewlet), che dovrà esaminare e risolvere questioni e controversie d’ordine amministrativo, esprimere il parere sui progetti di legge che saranno elaborati dal Governo, su concessioni (imtiyāz), convenzioni (muqāweleh), e stipulazioni (shartnāmeh), ed adempiere a funzioni analoghe determinate sia dalla stessa legge speciale che da altre leggi. I presidenti ed i membri del Consiglio di Stato sono eletti dalla Grande Assemblea Nazionale fra persone che abbiano occupato cariche importanti e che si distinguano per sapere, competenza ed esperienza.

Art. 52 – Per indicare il modo di applicare le leggi ovvero per precisare i particolari prescritti dalla legge il Consiglio dei Commissari esecutivi compila regolamenti (nizāmnāmeh) a condizione che questi non contengano nuove prescrizioni (ahkām) e siano sottoposti all’esame del Consiglio di Stato.

I regolamenti diventano esecutivi colla firma e la promulgazione del Presidente della Repubblica.

Spetta alla Grande Assemblea Nazionale di Turchia decidere nel caso di presunzione (iddi’ā) che nei regolamenti esistano contraddizioni alle leggi.

 

CAPITOLO IV

IL POTERE GIUDIZIARIO

 

Art. 53 – L’organismo (teshkīlāt), la funzione e la competenza dei Tribunali sono fissati con legge.

Art. 54 – I giudici (hākimler) sono indipendenti e liberi da ogni ingerenza nello svolgimento e nel giudizio di tutti i processi e sono solamente soggetti all’impero (bukm) della legge.

La Grande Assemblea Nazionale di Turchia e il Consiglio dei Commissari esecutivi non possono in alcuna maniera commutare o cambiare (tabdīl we-taghyīr) o ritardare le decisioni dei Tribunali, o far opposizione alla esecuzione delle sentenze.

Art. 55 – I giudici non possono essere destituiti (‘azl) al dì fuori delle norme (usūl) e delle circostanze stabilite dalla legge.

Art. 56 – Le qualità, i diritti, le funzioni, lo stipendio (ma’āsh), gli assegni (mukhassasāt) e la forma di nomina e di destituzione dei giudici sono determinati con legge speciale.

Art. 57 – I giudici non possono assumere alcuna funzione pubblica o privata al di fuori delle loro funzioni determinate dalla legge.

Art. 58 – Nei tribunali i processi sono pubblici.

Solamente, in conformità con il codice di procedura giudiziaria (usūl-i muhākemāt qānūnī), il Tribunale può deliberare che il processo si svolga a porte chiuse.

Art. 59 – Ognuno è libero di usare davanti al Tribunale, per la difesa dei suoi diritti, tutti i mezzi legali che ritenga necessari.

Art. 60 – Nessun Tribunale può rifiutar d’esaminare le cause che rientrano nelle sue funzioni e nella sua competenza. Le cause che escono dalle funzioni e dalla competenza [del Tribunale] possono essere respinte soltanto con una deliberazione (qarār).

Art. 61 – Per giudicare i Commissari esecutivi, i Presidenti ed i membri del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione (makhemeh-i temyīz) ed il Primo Procuratore generale (bāsh mudda’ī-i ‘umūmī) per fatti particolari derivanti dalle loro funzioni, viene costituita un’«Alta Corte » (dīwān-i ‘ālī).

Art. 62 – A membri dell’Alta Corte sono elette 21 persone, di cui 11 fra i Presidenti e i membri della Corte di Cassazione, e 10 fra i Presidenti e i membri del Consiglio di Stato; esse sono elette, quando occorra (ledà al-iqtizā), dai rispettivi Enti in assemblea plenaria con voto segreto.

Queste persone, con voto segreto e a maggioranza assoluta, eleggono nel loro seno un Presidente e un Vice-Presidente.

Art. 63 – L’Alta Corte è costituita con un Presidente e con        14 membri, e prende le sue deliberazioni a maggioranza assoluta.

Le sei persone rimanenti hanno la qualità di membri di riserva, per supplire, in caso di bisogno, alle vacanze dell’Ente.

Questi membri di riserva sono scelti a sorte, in modo che tre di essi siano del numero dei membri eletti dalla Corte di Cassazione, e gli altri tre del numero dei membri eletti dal Consiglio di Stato.

I membri che sono eletti a Presidente e a Vice-Presidente non sono inclusi nel sorteggio.

Art. 64 – La funzione di Procuratore Generale pressa l’Alta Corte è tenuta dal Primo Procuratore Generale.

Art. 65 – Le deliberazioni dell’Alta Corte sono definitive (qat’ī).

Art. 66 – L’Alta Corte svolge il processo ed emette la sentenza secondo le leggi in vigore.

Art. 67 – L’Alta Corte è costituita quando se ne vede la necessità, e con una deliberazione della Grande Assemblea Nazionale di Turchia.

 

CAPITOLO V

DIRITTI PUBBLICI DEI TURCHI

 

Art. 68 – Ogni Turco nasce e vive libero.

La libertà consiste nel godere di ogni libertà di azione che non possa essere di danno agli altri.

I limiti della libertà, che è uno dei diritti naturali, sono costituiti per ognuno dai imiti della libertà degli altri. Questi limiti sono stabiliti e determinati solamente per legge.

Art. 69 – I Turchi sono eguali di fronte alla legge, e senza eccezione sono obbligati all’osservanza della legge.

Sono aboliti e vietati tutti i privilegi di corpo (zümreh), di classe (sinf), di famiglia o di individui.

Art. 70 – Il diritto e le libertà riguardanti l’incolumità personale, la coscienza (wiģdān), il pensiero (tefekkür), la parola, le pubblicazioni (neshr), il viaggiare, il contrattare (‘aqd), il lavoro (sa’y we ‘amel), la proprietà (temelluk), il disporre dei beni (tesarruf), il riunirsi (ģem’iyyet) e l’associarsi (shirket) sono diritti naturali dei Turchi.

Art. 71 – La vita, i beni, l’onore, il domicilio (mesken) sono inviolabili.

Art. 72 – Nessuno può essere arrestato e trattenuto (derdest-wetewqīf) all’infuori delle circostanze e delle forme determinate dalla legge.

Art. 73 – Sono proibite la tortura (eshkinģeh), i maltrattamenti (adhiyyet), la confisca e le «corvées» (ānghāriyyeh).

Art. 74 – Nessuno può essere privato dei suoi averi (māli istimwāl) ed espropriato (istimlāk) della sua proprietà se non sia legalmente provata la necessità dell’espropriazione per utilità pubblica, e se il prezzo equivalente non sia pagato anticipatamente.

Nessuno può essere costretto ad alcun sacrificio dei suoi interessi (fedākiārliq), ad eccezione degli obblighi di prestazione di danaro, di cose e di lavoro, che potranno essere imposti in casi eccezionali in conformità della legge.

Art. 75 – Nessuno può essere esposto a riprensione (mu’ākhedheh) a causa della religione (dīn), del rito (medhheb), della confraternita religiosa (tarīqat) a cui appartiene, e per la sua attività filosofica. Sono liberi tutti i culti, a condizione che non siano contrari all’ordine pubblico, ai buoni costumi pubblici (ādāb-i mu’āsheret-i ‘umūmiyyeh) e alle leggi.

Art. 76 – Al di fuori delle condizioni e dei casi previsti dalla legge non è lecito penetrare nel domicilio di alcuno, né si può perquisire alcuno.

Art. 77 – La stampa (metbū’āt) è libera entro l’orbita della legge, e non è soggetta ad ispezione e censura prima della pubblicazione.

Art. 78 – Il viaggiare (siyāhat) non può essere soggetto ad alcuna limitazione, all’infuori di quelle limitazioni che possono essere imposte con provvedimenti di legge in caso di mobilitazione (seferberlik), o di stato di assedio, o per causa di malattie epidemiche.

Art. 79 – I limiti dei diritti di contrattazione (‘uqūd), di lavoro, (sa’y we-‘amel), di proprietà (temelluk), di disporre dei beni (tesarruf), di riunione (ģem’iyyet) e d’associazione (shirket) saranno definiti per legge.

Art. 80 – Sono liberi tutti gli insegnamenti sotto la direzione (nezāret) e la vigilanza (murāqabet) del Governo e nell’ambito della legge.

Art. 81 – I plichi, le lettere od ogni sorta di depositi consegnati agli Uffici postali non possono essere aperti senza una deliberazione del giudice istruttore o del Tribunale competente; il segreto delle corrispondenze telegrafiche e telefoniche non può essere violato.

Art. 82 – I Turchi, individualmente o collettivamente, o possono fare denunzie e lagnanze,  – per fatti che essi credono contrari alla legge e ai regolamenti e che sono stati commessi contro le loro persone o contro il pubblico, – presso l’autorità competente o presso la Grande Assemblea Nazionale di Turchia. Il risultato di un ricorso riguardante una questione personale deve essere comunicato per iscritto al petente.

Art. 83 – Nessuno può essere tradotto innanzi a un Tribunale diverso da quello al quale per legge è soggetto.

Art. 84 – Le imposte (wērgü) sono intese come la partecipazione del popolo alle spese generali dello Stato.

È proibita la percezione di tasse (rusüm), decime (a’shār) o altri oneri (takālīf), contrariamente a questo principio, da parte di persone fisiche o morali o in nome loro.

Art. 85 – Le imposte possono essere stabilite e percepite solamente con una legge.

Fino alla preparazione di nuove leggi, le tasse e gli oneri che sono per consuetudine percepiti dallo Stato, dalle Amministrazioni speciali dei vilāyet e dai Municipi, possono continuare ad essere percepiti come prima.

Art. 86 – In caso di guerra, ovvero al presentarsi di una situazione che potrebbe render necessaria la guerra, ovvero al manifestarsi di una rivolta, ovvero se si scorgano indizi decisivi attestanti che avranno luogo azioni violente e concrete contro la patria e la Repubblica, il Consiglio dei Commissari esecutivi può proclamare lo stato d’assedio (idāreh-i ‘urfiyyeh) generale o locale per un periodo che non può oltrepassare il termine di un mese. La faccenda è sottoposta immediatamente all’approvazione dell’Assemblea, questa, in caso di necessità, può ridurre o aumentare il periodo dello stato d’assedio. Se l’Assemblea non è riunita, essa viene immediatamente convocata. Il prolungamento dello stato d’assedio è subordinato alla deliberazione dell’Assemblea.

Lo stato d’assedio comporta la restrizione o la sospensione temporanea dell’immunità personale, della inviolabilità di domicilio, e delle libertà di stampa, di corrispondenza, di riunione, di associazione.

La zona dello stato d’assedio, il modo di esecuzione delle disposizioni (ahkām) e dei procedimenti (mu’āmelāt) che saranno applicati entro questa zona, e in caso di guerra anche la forma della restrizione o sospensione dell’immunità e delle libertà, sono fissati con legge.

Art. 87 – L’istruzione elementare è obbligatoria per tutti i Turchi, e viene impartita gratuitamente nelle scuole dello Stato.

Art. 88 – A tutti gli indigeni (ahālī) della Turchia, in considerazione della comunanza di patria (watandāshliq), viene attribuito il nome di «Turchi» (Türk), senza alcuna distinzione di religione e di razza (‘irq «radice»).

È Turco ogni individuo che sia nato in Turchia o all’estero da padre turco, ovvero che, nato in Turchia da padre straniero domiciliato in Turchia, sia rimasto nell’interno del paese e, giunto all’età maggiore, abbia ufficialmente optato per la qualità di Turco, ovvero che, secondo la legge sulla cittadinanza (watandāshliq), abbia ricevuto la qualità di Turco. La qualità di Turco si perde nei casi stabiliti dalla legge.

 

CAPITOLO VI

ARTICOLI VARI

 

Le Provincie

 

Art. 89 – Dal punto di vista della geografia e della convenienza (munāsebet) economica la Turchia è divisa in provincie (vilāyet), le provincie in circondari (qazā «cazà»), i circondari in cantoni (nāhiyeh). I cantoni sono costituiti da borghi (qasabah) e villaggi (kiöi).

Art. 90 – Le provincie (vilāyet), le città (shehir), i borghi (qasahab) ed i villaggi (kiöi) possiedono personalità giuridica (hukmī shakhsiyyet).

Art. 91 – Gli affari delle provincie sono amministrati secondo il principio dell’allargamento delle facoltà (teswī’-i me’dhūniyyet) e della ripartizione delle funzioni (tefrīq-i wazā’if).

 

Gli impiegati

 

Art. 92 – Ogni Turco che possiede i diritti politici ha diritto di essere assunto in servizio negli impieghi dello Stato secondo la propria capacità e il proprio merito.

Art. 93 – I requisiti di tutti gl’impiegati (me’mūrler), i loro diritti, le loro mansioni, lo stipendio e gli assegni, la ferma di assunzione e di destituzione, la promozione e gli avanzamenti sono determinati con legge speciale.

Art. 94 – L’obbedienza al superiore in cosa contraria alla legge non libera l’impiegato dalla responsabilità.

 

Le finanze

 

Art. 95 – Il progetto della legge del bilancio generale, ed i bilanci e gli pecchi a questo allegati, sono presentati all’Assemblea al principio di novembre, al più tardi, affinché la legge possa esser messa in esecuzione all’inizio dell’anno finanziario a cui si riferisce.

Art. 96 – Sui fondi dello Stato non è lecito eseguire spese che non siano incluse nel bilancio generale.

Art. 97 – La validità della legge del bilancio generale è limitata ad un anno.

Art. 98 – La legge del conio consuntivo (hisāb-i qat’ī qānūnī) è la legge che dichiara l’importo reale delle entrate percepite e delle spese avvenute entro il periodo contabile del bilancio annuale a cui si riferisce. La forma e le divisioni di questa legge devono corrispondere esattamente a quelle della legge sul bilancio.

Art. 99 – Il progetto della legge  del conto consuntivo dovrà essere presentato alla Grande Assemblea Nazionale, al più tardi, al principio di novembre dell’anno seguente a quello a cui esso si riferisce.

Art. 100 – È istituita una Corte dei Conti (dīvān-i muhāsebāt) annessa alla Grande Assemblea Nazionale, ed incaricata di sorvegliare le entrate e le spese dello Stato in conformità alla legge speciale.

Art. 101 – La Corte dei Conti presenta alla Grande Assemblea Nazionale la sua dichiarazione generale di conformità, entro il termine massimo di sei mesi a partire dalla data nella quale il Ministero delle finanze ha presentato alla Grande Assemblea la legge sul conto consuntivo.

 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO STATUTO

 

Art. 102 – La modificazione di questo Statuto è subordinata alle condizioni qui sotto indicate:

La proposta di modificazione deve essere firmata da almeno un terzo del totale (müretteb) dei membri dell’Assemblea.

Le modificazioni possono essere approvate soltanto a maggioranza di due terzi del numero totale (‘adad-i müretteb).

La modificazione o il mutamento del primo articolo di questa legge, che stabilisce che la forma dello Stato è la Repubblica, non può essere oggetto neppure di proposta.

Art. 103 – Nessun articolo dello Statuto può essere trascurato o sospeso per alcuna ragione e pretesto.

Nessuna legge può contraddire lo Statuto.

Art. 104 – La legge fondamentale (qānūn-i esāsī) del 1293), gli articoli che l’hanno modificato, la Costituzione  del 20 gennaio 1337 e le sue aggiunte e modificazioni sono abolite.

Art. 105 – Questa legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Art. transitorio – Le disposizioni della legge del 19 dicembre 1339 [= 1923], relative alle condizioni alle quali saranno soggetti tutti i militari eletti o che saranno eletti membri dell’Assemblea Nazionale, restano in vigore.

 

16 ramazān 1342 e 20 aprile 1340 [= 1924]

 

 

 

 

 

FONTE:

A. Giannini, Le costituzioni degli stati del vicino oriente, Istituto per l’Oriente, Roma 1931.

 



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