DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELLA VIRGINIA

(1776)

 

 

Dichiarazione dei diritti fatta dal corpo rappresentativo del buon popolo della Virginia, riunito in piena e libera convenzione; questi diritti appartengono ad esso e alla sua posterità, come base e fondamento del governo

 

Sec. 1 – Tutti gli uomini sono da natura egualmente liberi e indipendenti, e hanno alcuni diritti innati, di cui, entrando nello stato di società, non possono, mediante convenzione, privare o spogliare la loro posterità; cioè, il godimento della vita, della libertà, mediante l’acquisto ed il possesso della proprietà, e il perseguire e ottenere felicità e sicurezza.

Sec. 2 – Tutto il potere è nel popolo, e in conseguenza da lui è derivato; i magistrati sono i suoi fiduciari e servitori, e in ogni tempo responsabili verso di esso.

Sec. 3 – Il governo è, o deve essere, istituito per la comune utilità, protezione e sicurezza del popolo, della nazione o comunità. Di tutti i diversi modi e forme di governo, quello è migliore che è capace di produrre il maggior grado di felicità e di sicurezza, ed è di fatto il più sicuro contro il pericolo di cattiva amministrazione. Quando un governo appaia inadeguato o contrario a questi scopi, la maggioranza della comunità ha un sicuro, inalienabile e indefettibile diritto a riformarlo, mutarlo o abolirlo, in quella maniera che sarà giudicata meglio diretta al bene pubblico.

Sec. 4 – Nessun uomo, o gruppo di uomini, ha diritto ad esclusivi o separati emolumenti o privilegi rispetto alla comunità, salvo che in considerazioni di servizi pubblici; i quali non essendo trasmissibili non debbono essere ereditari neppure gli uffici di magistrato, di legislatore o di giudice.

Sec. 5 – I poteri legislativo ed esecutivo dello Stato debbono essere separati e distinti dal giudiziario. I membri dei due primi possono essere impediti dalla oppressione; sentendo e condividendo agli oneri del popolo, essi dovrebbero, in periodi fissi, essere ridotti nello stato privato, ritornare nel corpo da cui originariamente furono presi, ed i vuoti essere riempiti mediante frequenti, sicure e regolari elezioni, in cui tutti, o qualche parte dei membri precedenti, possono essere eleggibili o ineleggibili, come indicheranno le leggi.

Sec. 6 – Le elezioni di membri che serviranno come rappresentanti del popolo, nell’assemblea, devono essere libere. Tutti gli uomini, che hanno una sufficiente evidenza di permanente interesse comune con la comunità, o legame con essa, hanno diritto di voto, e non possono essere tassati o privati della loro proprietà per usi pubblici, senza il loro consenso, o quello dei loro rappresentanti così eletti, né possono essere legati da nessuna legge, alla quale essi non hanno, similmente, acconsentito, per il bene pubblico.

Sec. 7 – Ogni potere di sospendere le leggi, o la loro esecuzione, da parte di qualsiasi autorità, senza il consenso dei rappresentanti del popolo, è lesivo dei diritti di questo, e non deve essere esercitato.

Sec. 8 – In tutti i processi capitali o criminali, ciascuno ha diritto di chiedere la causa e la natura

dell’accusa, di essere messo in confronto con gli accusatori e testimoni, di chiedere prove in suo favore, ed un rapido giudizio da parte di una giuria imparziale di dodici uomini della vicinanza, senza il cui consenso unanime egli non può essere dichiarato colpevole; né può egli essere costretto a dare prove contro se stesso. Parimenti nessuno può essere privato della sua libertà, eccetto che secondo la legge del paese o dopo giudizio dei suoi pari.

Sec. 9 – Nessuna cauzione eccessiva può essere chiesta, né imporsi multe eccessive, né infliggersi punizioni crudeli o insolite.

Sec. 10 – I mandati di arresto generali, mediante i quali un ufficiale o un messo può essere comandato di perquisire luoghi sospetti, senza prova del fatto commesso, o di sequestrare una persona o più persone non nominate, o il cui reato non è particolarmente descritto e sostenuto da prove, sono dannosi ed oppressivi e non debbono essere spiccati.

Sec. 11 – Nelle controversie che riguardano la proprietà, e nelle liti che insorgano tra uomo e uomo, l’antico giudizio a mezzo di giuria è da preferire a qualsiasi altro, e deve essere tenuto sacro.

Sec. 12 – La libertà di stampa è uno dei grandi capisaldi della libertà, e non può mai essere limitata, che da governi dispotici.

Sec. 13 – Una ben tenuta milizia, composta dal corpo stesso del popolo, abituato alle armi, è la vera, naturale e sicura difesa di uno Stato libero. Gli eserciti permanenti, in tempo di pace, dovrebbero essere soppressi, come pericolosi alla libertà. In tutti i casi l’esercito dovrebbe essere tenuto sotto stretta subordinazione al potere civile e governato da questo.

Sec. 14 – Il popolo ha diritto ad un uniforme governo, e perciò nessun governo, separato o indipendente dal governo della Virginia, deve essere fondato o stabilito entro i limiti di questa.

Sec. 15 – Nessun libero governo, o i benefici della libertà, possono essere conservati per un popolo, senza una ferma adesione alla giustizia, alla moderazione, alla temperanza, alla frugalità e alla virtù, senza frequente ricorso ai fondamentali principi.

Sec. 16 – La religione, o il nostro dovere verso il Creatore, e la maniera di assolverlo, può essere guidato solamente dalla ragione e dalla convinzione, non dalla forza o dalla violenza. Quindi, tutti gli uomini hanno uguale diritto al libero esercizio della religione, secondo i dettami della coscienza. È dovere mutuo di tutti praticare la tolleranza cristiana, l’amore e la carità verso gli altri.

 

 

 

 

 

FONTE:

Raccolta di tutte le Costituzioni antiche e moderne, Tipografia Cassone, Torino 1848.



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