COSTITUZIONE DEL GRANDUCATO DI ASSIA-DARMSTADT

PUBBLICATA IL 17 DICEMBRE 1820

 

 

Luigi per la grazia di Dio GRANDUCA DI ASSIA ECC. ECC.

 

Dopo aver presa cognizione dei voti manifestati intorno alle disposizioni costituzionali dai nostri fedeli stati, in conformità dell'articolo 21 del nostro editto del 18 marzo ultimo scorso riguardante la costituzione dello stato, e dopo aver prese in conseguenza le nostre determinazioni, crediamo ora a proposito di redigere in un solo atto queste determinazioni, come pure le disposizioni costituzionali del nostro editto del 10 marzo, a cui esse nulla mutarono, e quelle della legge delle elezioni, del regolamento delle camere, dell'editto sul diritto di cittadinanza dello stato e di quello sulle funzioni del servizio dello stato. Per la qual cosa ordiniamo ciò che segue.

 

COSTITUZIONE DEL GRANDUCATO

 

Titolo I

Del granducato e del suo governo in generale

 

Art. 1 - Il granducato forma una delle parti costitutive della confederazione germanica.

Art. 2 - Le decisioni della dieta, le quali concernano in generale i rapporti costituzionali dell'Alemagna o i rapporti dei cittadini tedeschi, formano una parte del diritto pubblico dell'Assia, ed hanno forza di legge nel granducato appena furono pubblicate in nome del granduca. Però, non si esclude tuttavolta la cooperazione degli stati relativamente ai mezzi di adempiere agli impegni della confederazione, in quanto questa cooperazione fondasi sulla costituzione.

Art. 3 - Per la riunione dell'antico e del nuovo territorio, il granducato forma un tutto sottomesso ad una medesima costituzione.

Art. 4 - Il granduca è il capo dello stato: egli riunisce in sé tutti i diritti della sovranità e li esercita conformemente alle disposizioni emanate da lui e recate nel presente atto costituzionale. La sua persona è sacra e inviolabile.

Art. 5 - Il governo è ereditario nella casa granducale, secondo il diritto di primogenitura e l'ordine di successione, per la discendenza di matrimonio contratto fra persone di nascita eguale, col consenso del granduca. In difetto di un principe avente diritto di succedere per parentado o per una alleanza di successione reciproca, il governo passa al sesso femminile. Si seguono i gradi di parentela coll'ultimo granduca, e a grado eguale, l'età sola decide. Dopo questo passeggero cambiamento, la linea mascolina ripiglia i suoi diritti. Le disposizioni ulteriori relative a questi principii e quelle riguardanti la reggenza in caso di minorità o qualunque altro ostacolo che impedisse il granduca di governare, pigliano norma dalla legge di famiglia che forma sotto questo rapporto una parte essenziale della costituzione.

 

Titolo II

Del patrimonio

 

Art. 6 - Un terzo di tutto il patrimonio calcolato sul prodotto medio della rendita netta, sarà, dietro ad una scelta fatta dal granduca, consacrato al riscatto del debito pubblico, e la vendita ne sarà fatta successivamente.

Art. 7 - Gli altri due terzi formeranno la proprietà inalienabile e libera da debiti della casa granducale. Tuttavolta, le rendite di questo bene di famiglia di cui sarà tenuto un conto particolare, saranno portate sul bilancio e consacrate alle spese dello stato, dopo che le somme necessarie per sopperire ai bisogni della casa granducale e della corte saranno state prelevate.

Art. 8 - In caso di acquisti ulteriori da farsi, i titoli acquisitivi in virtù dei quali essi saranno stati fatti, serviranno a decidere la quistione di sapere, se debbano essere considerati come proprietà della famiglia granducale o come proprietà dello stato.

Art. 9 - L'inalienabilità pronunziata dall'articolo 7 non si estende né a transazioni che il governo potesse fare con governi stranieri, né alla vendita di edifizi senza utilità e di terre situate sur un territorio straniero, né a cambi che potessero esser creduti necessarii. In ogni caso, sarà presentato alle camere un quadro delle somme derivanti dalle vendite o dal valore dei beni contro cui ebbe luogo il cambio.

Art. 10 - L'articolo 9 è applicabile pure alla porzione dei dominii consacrata al riscatto del debito pubblico, alloraquando dopo il riscatto del debito non sarà più necessario di versare il prodotto di queste alienazioni nella cassa di riscatto.

Art. 11 - Il granduca ha il diritto di dare a nuovi feudatarii l'investitura dei feudi che saranno devoluti alla corona.

 

Titolo III

Dei diritti e delle obbligazioni degli Assiani

 

Art. 12 - Il godimento dei diritti civili, sì pubblici o diritti di cittadinanza di stato, che privati nel granducato, non s'appartiene che agli indigeni.

Art. 13 - L'indigenato si acquista: 1) colla nascita, per coloro il cui padre e la cui madre erano indigeni all'istante della nascita dell'individuo; 2) pel matrimonio contratto da una straniera con un indigeno; 3) coll'esercizio delle funzioni pubbliche; 4) colla naturalizzazione.

Art. 14 - Sono cittadini di stato gli indigeni maschi giunti a maggiorità, i quali non sono sudditi d'alcuno stato straniero e abitano nel granducato almeno da tre anni. I capi di famiglie signoriali attuali che trovansi in possesso di una o parecchie signorie, hanno il diritto di cittadinanza di stato, benché siano personalmente nei rapporti di suddito con un sovrano straniero.

Art. 15 - I sudditi non cristiani hanno questo medesimo diritto quando la legge lo ha loro conferito o quando venne loro accordato, sia espressamente, sia tacitamente colla collazione delle funzioni pubbliche.

Art. 16 - Qualunque condanna legale ad una pena afflittiva trae seco la perdita dei diritti di cittadinanza di stato. L'esercizio di questi diritti è temporaneamente sospeso: 1) dallo stato di accusa in criminale o da un processo speciale; 2) da un fallimento fino all'istante in cui i creditori siano pienamente soddisfatti; 3) dall'assoggettamento a curatore per tutta la sua durata; 4) infine dallo stato di domesticità per tutto il tempo in cui l'individuo in questione è servitore.

Art. 17 - Il diritto di indigenato si perde: 1) coll'emigrazione; 2) col matrimonio che un'indigena contrae con uno straniero. Tuttavolta la vedova di uno straniero ricupera l'indigenato, quando durante il suo matrimonio essa ha continuato ad abitare nel granducato, o che dopo il decesso del marito v'è retornata col consenso del governo e dopo avere dichiarata l'intenzione di stabilirvi il suo domicilio.

Art. 18 - Tutti gli Assiani sono eguali davanti alla legge.

Art. 19 - La nascita non accorda a chicchessia il diritto di esercitare funzioni pubbliche di qualunque genere.

Art. 20 - La differenza delle confessioni cristiane nel granducato non reca alcuna modificazione ai dritti sì politici che civili.

Art. 21 - L'esercizio libero e pubblico del loro culto è conceduto a tutte le confessioni cristiane conosciute nel granducato.

Art. 22 - La libertà piena e intiera di coscienza è assicurata a qualunque abitante del granducato. Però, questa libertà di coscienza non debbe mai divenire un pretesto per sottrarsi ad alcuna obbligazione imposta dalla legge.

Art. 23 - La libertà individuale e la proprietà sono guarentite nel granducato, senza altre restrizioni che quelle recate dalla legge.

Art. 24 - Qualunque Assiano ha il diritto di emigrare conformandosi alle disposizioni della legge.

Art. 25 - A norma delle leggi già esistenti, la servitù personale è abolita per sempre.

Art. 26 - Le servitù indeterminate non possono mai esigersi: le determinate si possono ricomprare.

Art. 27 - Il governo non può disporre d'una proprietà particolare per un fine di utilità pubblica, se non mediante una indennità preventiva determinata dalle leggi.

Art. 28 - Nei casi urgenti, qualunque Assiano ha l'obbligo di difendere la patria e può essere chiamato sotto le bandiere.

Art. 29 - Qualunque Assiano per cui non esista eccezione costituzionale, è tenuto a concorrere al servizio militare ordinario. In caso di appello per riempiere a questa obbligazione, la sorte decide fra coloro su cui essa pesa egualmente. Tuttavolta è permesso farsi sostituire.

Art. 30 - Tutti gli Assiani hanno un obbligo eguale di sostenere i carichi dello stato, a meno che non possano far valere una eccezione costituzionale in loro favore.

Art. 31 - Nessuno può essere deviato dal suo giudice legale.

Art. 32 - Il materiale dell'amministrazione della giustizia, e la procedura nei limiti delle sue forme legali e della sua sfera d'attività voluta dalla legge, sono indipendenti dalla influenza del governo.

Art. 33 - Nessun Assiano può essere arrestato se non nei casi preveduti dalla legge e in virtù delle forme da essa determinate. Nessuno debb'essere lasciato nell'incertezza più di 48 ore, sul motivo del suo arresto: e quando questo arresto fu fatto da una autorità non competente, i giudici naturali dell'arrestato ne saranno avvertiti nel più breve tempo possibile.

Art. 34 - I giudici non possono essere destinati se non da un giudizio legale: non si possono costringere a dare la loro dimissione, e in caso di mutamento, il loro grado e i loro onorarii debbono essere conservati. Tuttavolta, i direttori dei collegi di giustizia rimangono sottoposti alle disposizioni della prammatica di servizio.

Art. 35 - La stampa e il commercio librario sono liberi nel granducato. Però, l'una e l'altro soggiacciono alle leggi repressive, sia esistenti, sia da promulgarsi in appresso.

Art. 36 - Qualunque Assiano è libero di scegliere uno stato o una professione, e sotto la riserba delle disposizioni contenute nelle leggi a proposito dei funzionarii pubblici, ciascuno è libero di formarsi allo stato a cui si destina, sia nel granducato, sia in paese straniero.

 

Titolo IV

Dei privilegi della nobiltà

 

Art. 37 - I rapporti dei diritti, di cui godono i membri delle famiglie dette signoriali, di non essere cioè giudicati dai tribunali ordinarii, sono determinati dall'editto del 17 febbraio 1820, editto che fa parte integrante della costituzione.

Art. 38 - I rapporti particolari dei diritti della nobiltà sono sotto la protezione della costituzione.

 

Titolo V

Delle Chiese e degli stabilimenti d'instruzione e di beneficenza

 

Art. 39 - La costituzione interna delle chiese gode pure della protezione della costituzione politica.

Art. 40 - Non si può pubblicare né eseguire alcun regolamento dalla autorità ecclesiastica, senza che il granduca ne abbia preventivamente cognizione e vi presti il suo consenso.

Art. 41 - Gli ecclesiastici soggiacciono all'autorità secolare nei loro rapporti civili e per le azioni colpevoli che non sono unicamente falli relativi alle loro funzioni.

Art. 42 - Possono portarsi in ogni tempo nanti il governo le lagnanze che riguardano l'abuso dell'autorità ecclesiastica.

Art. 43 - I beni delle chiese, quelli delle fondazioni riconosciute dallo stato, gli stabilimenti di beneficenza e delle varie classi di instruzione pubblica, godono della protezione particolare dello stato e non possono in verun caso essere incorporati alle finanze del granducato.

Art. 44 - I fondi degli stabilimenti di beneficenza che hanno la libertà, il culto e l'instruzione pubblica per oggetto, non possono essere rivolti ad altra destinazione senza il consenso degli stati.

 

Titolo VI

Dei comuni

 

Art. 45 - Gli affari dei comuni saranno regolati da una legge, la quale porrà per base l'amministrazione propria e indipendente dei loro beni, sotto la sorveglianza dello stato, per mezzo di delegati che eglino sceglieranno. Le disposizioni fondamentali di questa legge faranno parte della costituzione.

Art. 46 - I beni dei comuni non possono in alcun caso essere incorporati alle finanze dello stato.

 

Titolo VII

Del servizio dello Stato

 

Art. 47 - Nessuno può ottenere un impiego pubblico senza aver dato prova della sua capacità, sommettendosi ad un conveniente esame. Vi avrà eccezione a questa regola per coloro che avranno già dimostrata l'attitudine loro occupando impieghi all'estero.

Art. 48 - Non v'avrà sopravvivenza per gl'impieghi pubblici.

Art. 49 - Le disposizioni legali che accordano pensioni ai funzionarii di stato e i loro diritti relativamente alla casse stabilite per le vedove e gli orfanelli, sono sotto la guarentigia della costituzione. I diritti dei militari alle pensioni legali, regolate dalla prammatica sul servizio, godono pure specialmente di questa guarentigia.

Art. 50 - I processi contro i funzionarii di stato per prevaricazione non possono essere soppressi, e i funzionarii che furono destituiti da un giudizio, il quale ha dichiarato espressamente, non poter essi più rientrare al servizio dello stato, non potranno più venire chiamati ad alcun impiego.

 

Titolo VIII

Degli Stati

 

Art. 51 - Gli stati del granduca formano due camere.

Art. 52 - La prima è composta: 1) dei principi della famiglia granducale; 2) dei capi di famiglie signoriali che si trovano in possesso di una o parecchie signorie, dietro al § 16 del nuovo editto sui rapporti signoriali; 3) del seniore della famiglia dei baroni di Riedesel; 4) del vescovo cattolico del paese: in caso di vacanza, il granduca incaricherà un ecclesiastico distinto di sostituire il vescovo all'assemblea degli stati; 5) d'un ecclesiastico protestante, che il granduca nominerà a quest'uopo per sedervi vita durante, conferendogli nel tempo stesso la dignità di prelato; 6) del cancelliere dell'università del paese o del suo supplente; 7) dei cittadini di stato distinti che il granduca chiamerà ad essere membri dell'assemblea, loro vita durante. Queste nomine non saranno estese al di là di dieci membri.

Art. 53 - La seconda camera è composta: 1) di sei deputati che nobiltà sufficientemente ricca del granducato sceglierà nel suo seno; 2) di dieci deputati delle città, a cui per riguardo agl'interessi del commercio o di antichi servigi onorevoli, viene accordato un diritto di elezione. Queste città sono: la residenza di Darmstadt e di Magonza, che eleggono ciascuna due deputati: Giessen, Offenbach, Friedberg, Alsfeld, Worms e Bingen. Ciascuna di queste città nomina un deputato; 3) di trentaquattro deputati che saranno scelti per circondarii formati dalle città le quali non hanno un diritto particolare di elezione e dai comuni della campagna. Le condizioni relative al diritto di elezione e al modo di esercitarlo saranno stabilite da regolamenti particolari.

Art. 54 - I membri creati della prima camera non possono far uso dei loro diritti se non aventi cinque anni compiuti, e quando nessun ostacolo legale si oppone a che essi esercitino i loro diritti di cittadini di stato.

Art. 55 - I deputati della seconda camera debbono essere cittadini di stato, avere trent'anni compiuti e possedere un reddito sufficiente per assicurar loro un'esistenza indipendente. Nelle elezioni della nobiltà, si considererà come avente questo reddito qualunque nobile proprietario il quale paghi annualmente 300 fiorini di contribuzione diretta per un bene di cui ha la proprietà o l'usufrutto. Quanto alle altre elezioni, si richiede che il membro eleggibile paghi ogni anno 100 fiorini di contribuzioni dirette, o che in qualità di funzionario di stato riceva un onorario annuale di 1.000 fiorini. Se però non si trovassero in un circondario di elezione venticinque eleggibili paganti 100 fiorini di contribuzioni dirette, questo numero debb'essere riempiuto dai maggiori contribuenti del circondario, i quali saranno eleggibili per tutto il paese.

Art. 56 - Tutti i proprietarii nobili che pagano 300 fiorini di contribuzioni dirette e che hanno compiuti i trent'anni, possono prendere parte alle elezioni della nobiltà. I membri della prima camera possono prendervi parte in qualità di elettori.

Art. 57 - La nomina dei deputati delle città e dei distretti di elezione ha luogo col mezzo di tre gradi di elezione. La prima elezione nomina i procuratori: questi scelgono gli elettori, e questi nominano i deputati. I sessanta cittadini di stato più contribuenti domiciliati nel distretto e aventi almeno trent'anni, sono atti ad essere nominati elettori. Il numero degli elettori da nominare per ciascun distretto o per ciascuna città, sia che essa abbia o no due deputati da scegliere, è stabilito a cinque. Un membro della prima camera, o un individuo atto a votare, o un eleggibile nelle elezioni della nobiltà, non possono prender parte ad alcuna delle elezioni regolate da questo articolo.

Art. 58 - Un membro della prima camera non può essere eletto per la seconda.

Art. 59 - Tutte le elezioni dei deputati si fanno per sei anni: ma non è vietato alla scadenza di questo termine, di rieleggere un membro per altri sei anni. Durante questo intervallo, non vi avrà una nuova scelta di deputati pel resto degli anni, fuorché nei casi seguenti: 1) Quando un deputato muore o diviene incapace di adempiere alle sue funzioni; 2) Quando un deputato non accetta la sua nomina, il quale rifiuto però non gli è permesso se non in caso di malattia attestata dal medico, o quando affari di famiglia richiedano, sulla testimonianza delle autorità, la presenza personale del membro eletto. Questa regola è pure obbligatoria pei funzionari di stato, quando non si accorda loro un congedo. Cambiamenti sopraggiunti nella quota di contribuzione o nei rapporti di servizio durante un'assemblea, non rendono inabile il deputato per questa assemblea medesima fuori il caso di destituzione da un impiego, di sospensione nelle sue funzioni o nell'onorario, della perdita o della sospensione dei diritti della cittadinanza di stato.

Art. 60 - Nessun membro dell'una o dell'altra camera può sedere, s'egli sia comparso avanti un tribunale per reati o delitti che non siano unicamente di competenza della polizia, a meno che ne sia intieramente assolto.

Art. 61 - Né alla prima né alla seconda camera, non si può esercitare il diritto di votare per mezzo di un supplente o ricevere instruzioni pel proprio voto. Nel caso però in cui un signore sia impedito di votare personalmente per motivo di minorità o di cura, l'agnato tutore o il curatore può sostituirlo, purché egli abbia tutte le qualità a ciò necessarie. Se un signore è impedito da motivi che, nella seconda camera, dispensano pure di assistere alle sedute, e che la prima camera giudichi questi motivi bastevoli, egli può egualmente farsi sostituire nella sessione dal più prossimo agnato, il quale riunisca le qualità necessarie. Il signore della famiglia dei baroni di Riederel ha lo stesso diritto alle condizioni medesime. Ma un supplente cosiffatto non può mai agire secondo instruzioni ricevute e non può rappresentare parecchi votanti, come un membro che ha egli stesso il diritto di votare.

Art. 62 - I membri del consiglio privato di stato e i commissarii nominati dagli stati hanno il libero ingresso alle sedute, ma non hanno il diritto di votare.

Art. 63 - Il granduca ha solo il diritto di convocare, prorogare, disciogliere e chiudere l'assemblea degli stati. Una riunione arbitraria degli stati senza convocazione o dopo la chiusura, l'aggiornamento e la dissoluzione, è contraria alla legge e colpevole.

Art. 64 - Il granduca convocherà gli stati almeno ogni tre anni. In caso di discioglimento, egli convocherà una nuova assemblea nel termine di sei mesi.

Art. 65 - Lo scioglimento dell'assemblea estingue tutti i diritti risultanti dalle elezioni precedenti e debbono esservene di novelli per l'assemblea degli stati nuovamente convocati. I deputati anteriormente scelti sono tuttavolta rieleggibili in queste elezioni.

Art. 66 - Gli stati non sono autorizzati ad occuparsi che degli oggetti cui gli articoli seguenti pongono nella sfera delle loro attribuzioni: se oltrepassano le loro attribuzioni, ciò debbe essere considerato come una riunione avvenuta arbitrariamente.

Art. 67 - Non può essere imposta o riscossa alcuna contribuzione diretta o indiretta senza il consenso degli stati. La legge delle finanze che è sempre resa per tre anni, debbe essere anzitutto presentata alla seconda camera: questa, dopo averne conferito confidenzialmente colla prima camera per l'organo dei comitati, prenderà le sue determinazioni in proposito. La prima camera non può adottare o rifiutare queste determinazioni della seconda che per intiero. Se essa le rifiuta, la legge delle finanze sarà discussa in un'assemblea delle due camere riunite, che avrà a presidente quello della prima camera, e la decisione sarà presa a maggioranza di voti.

Art. 68 - Nessuna delle due camere può porre alla sua adesione su questo proposito la condizione dell'adempimento di qualche particolare desiderio. Nullameno, le due camere sono autorizzate non solamente a domandare un prospetto compiuto dei bisogni dello stato, accompagnato da documenti, ma inoltre un sunto soddisfacente dell'impiego delle somme anteriormente consentite.

Art. 69 - Le tasse, nel caso in cui non fossero state imposte per un fine passeggero che sarebbe già ottenuto, continueranno ad essere percepite ancora sei mesi dopo il termine per cui venivano consentite. Se l'assemblea degli stati è disciolta prima che una nuova legge delle finanze sia stata emanata, o se le deliberazioni degli stati vanno in lungo, questi sei mesi saranno contati nel nuovo periodo finanziero.

Art. 70 - La lista civile non può essere, durante il regno di un granduca, né diminuita senza il suo consenso, né accresciuta senza quello degli stati.

Art. 71 - Nei casi straordinarii, in cui esterni pericoli richieggano che si radunino capitali sollecitamente e in cui le circostanze esterne rendano impossibile la convocazione degli stati o una preventiva deliberazione con loro, il governo potrà prendere a prestito le somme necessarie, sotto la riserva di giustificarne l'uso e sotto la responsabilità delle prime autorità dello stato.

Art. 72 - Nessuna legge, anche quelle relative alla polizia del paese, non può essere né emanata né soppressa o modificata, senza il consentimento degli stati.

Art. 73 - Il granduca ha il diritto di stabilire, senza la cooperazione degli stati, i regolamenti e le misure necessarie per l'esecuzione e il mantenimento delle leggi, come pure quelle che risultano dal diritto di sorveglianza e di amministrazione, non che di fare nei casi urgenti tutto ciò che è necessario alla sicurezza dello stato.

Art. 74 - Il granduca ha esclusivamente e senza la cooperazione degli stati il diritto di disporre della forza militare, della sua formazione e della sua disciplina, e di emanare tutte le ordinanze relative al servizio militare. Il codice penale militare esistente e quello che debb'essere dato dal granduca per gli uffiziali, non può, in quanto che non si riferisce agli oggetti designati, ricevere in avvenire alcuna modificazione, senza la cooperazione degli stati.

Art. 75 - Se una sola camera vota contro un progetto di legge, la legge è prorogata: ma se questa legge presentata di nuovo dal governo agli stati nella sessione seguente è respinta ancora da una delle due camere e adottata dall'altra, allora, a meno che il governo non preferisca di ritirare il suo progetto di legge, si conteranno nelle due camere i voti pro e contro l'accettazione della legge, e si deciderà quindi a maggioranza di voti.

Art. 76 - I progetti di legge non possono essere presentati che dal granduca agli stati, e gli stati non possono presentarne al granduca. Però, essi possono per via di petizione domandare nuove leggi, come anche modificazioni o soppressione delle leggi esistenti.

Art. 77 - Non si possono ordinare, che in forza d'una legge, leve per accrescere il numero delle milizie al di là del contingente prescritto dalla confederazione: nullameno il governo ha il diritto di prendere nei casi urgenti le misure necessarie per la sicurezza e la conservazione dello stato.

Art. 78 - Tutto il debito dello stato, che non può mai essere accresciuto senza il consenso degli stati, è guarentito come tale dalla costituzione. La legge di riscatto determina il modo della sua estinzione.

Art. 79 - Le camere hanno il diritto di fare al granducato tutte le proposizioni che, dietro una risoluzione, esse credono tali da essergli presentate, come sarebbero lagnanze o voti che loro saranno comuni.

Art. 80 - Le camere hanno particolarmente il diritto di portare davanti al granduca, nel modo designato dal precedente articolo, le rimostranze ch'esse credono dover produrre contro la condotta dei funzionarii di stato.

Art. 81 - I privati e le corporazioni non possono rivolgersi alle camere se non quando si credono lesi od oppressi in modo illegale e ingiusto, in ciò che riguarda i loro interessi individuali, e quando possono provare nel tempo stesso che hanno invano tentato tutte le vie legali e costituzionali per ottenere dalle autorità di essere sentiti. Una petizione di questo genere può, se gli stati non la rifiutano come non fondata, o dietro agli schiarimenti loro dati dal ministero privato di stato o dai commissarii dell'assemblea, dar luogo alle camere stesse di far uso del diritto di lagnanza, enunciato negli articoli precedenti. Le corporazioni di privati non possono avere il diritto di petizione relativamente ad interessi politici generali che appartiene ai soli stati di guarentire, e qualunque riunione di persone o di corporazioni a quest'uopo, è illegale e punibile.

Art. 82 - Se una camera non aderisse alla decisione dell'altra intorno ad una petizione o ad una rimostranza, questa è libera di far conoscere al governo la petizione e la rimostranza per le vie ordinarie di comunicazione, aggiungendo ch'esse furono annunciate all'altra camera, la quale ha ricusata la sua adesione.

Art. 83 - Gli stati non sono responsabili pel contenuto dei loro voti liberamente emessi. Ma il diritto di manifestare liberamente la propria opinione non mette al coperto dal rimprovero di calunnia, di cui i privati potrebbero trovare il soggetto in questa manifestazione. Gli individui conservano in questo caso il diritto che la legge loro concede di portare lagnanza contro i calunniatori. Le lagnanze di questo genere debbono essere portate davanti al collegio di giustizia della provincia in cui si trova l'assemblea degli stati.

Art. 84 - Durante l'assemblea, tutte le persone che ne fanno parte non possono essere assoggettate ad alcuna specie di arresto fuorché col consenso della camera a cui appartengono, eccettuato il caso in cui fossero colte in flagrante delitto, nel qual caso debbesi darne tosto avviso alla camera di cui l'arrestato fa parte ed esporle i motivi dell'arresto.

Art. 85 - Il granduca nomina il primo presidente della prima camera per tutta la durata dell'assemblea degli stati. Appena un terzo dei membri che dovettero essere chiamati e che avrebbero potuto giungere, trovasi riunito, il commissario granducale raduna la camera per costituirla provvisoriamente. Quindi, sotto la direzione del primo presidente, o se non fosse ancora nominato, sotto quella del commissario, essa presenterà al granduca tre membri per la scelta del secondo presidente della sessione, dopo del che procederà alla scelta di due segretarii pel tempo della sua durata.

Art. 86 - La seconda camera può, tosto ché si trovino riuniti ventisette membri, la cui ammessione non è soggetta ad alcun dubbio, essere costituita provvisoriamente: locché sarà eseguito dalla commissione d'installamento. Nella convocazione di un'assemblea per cui bisognerebbe fare nuova scelta, si procederà tosto sotto la direzione della commissione d'installamento, alla scelta di sei membri, che saranno proposti al granduca per la nomina del primo e del secondo presidente. Ma nella convocazione di un'assemblea senza nuova scelta, la commissione assegnerà provvisoriamente il posto del presidente al più antico membro della camera, onde procedere col concorso di due segretarii ch'egli nominerà a quest'uopo, alla scelta de' sei membri che debbono essere proposti per le cariche di presidente. Appena i presidenti saranno nominati per la sessione, si procederà alla scelta dei segretarii per la stessa sessione.

Art. 87 - La decisione definitiva sulla validità delle scelte, sull'ammessione, sul rifiuto o sulla destinazione dei membri delle camere, è della competenza di ciascuna d'esse, appena l'assemblea degli stati trovasi aperta.

Art. 88 - L'apertura si fa per le due camere nel tempo stesso dal granduca in persona o da un commissario ch'egli avrà nominato a quest'uopo. I nuovi membri entranti presteranno in questa seduta d'apertura il giuramento seguente: "Io giuro fedeltà al granduca, obbedienza alla legge, di seguire esattamente la costituzione e di non consultare nelle deliberazioni dell'assemblea fuorché il bene generale, secondo la mia propria convinzione, che non sarà determinata da alcuna raccomandazione". I membri che entreranno posteriormente all'apertura dell'assemblea, presteranno questo giuramento fra le mani del presidente della loro camera.

Art. 89 - Le proposizioni del governo saranno comunicate alle camere o a quella delle due che debbe deliberarne la prima, per mezzo de' membri del ministero di stato o dei commissarii pell'assemblea.

Art. 90 - Ciascun membro degli stati ha il diritto di fare, nella camera di cui fa parte, mozioni intorno ad oggetti che appartengono alla sfera d'attribuzione delle camere.

Art. 91 - Le proposizioni del governo e quelle di una delle due camere o di uno de' suoi membri che saranno state rifiutate dall'altra camera, non possono essere riprodotte nella stessa sessione.

Art. 92 - Il lavoro preparatorio delle deliberazioni si fa da' comitati.

Art. 93 - Perché una decisione sia valida, bisogna ch'essa abbia nella prima camera i voti d'un terzo almeno dei membri che dovettero essere convocati e che avrebbero dovuto recarsi all'assemblea. Nella seconda, si richieggono di almeno ventisette membri, e nelle due camera la maggioranza dei voti. Quando vi abbia parità di voti pro e contro una proposizione fatta dal governo, si decide a favore di questa. Negli altri oggetti si segue l'opinione conforme all'ordine delle cose esistenti, e quando trattasi di rimostranze contro le pubbliche autorità o contro i privati, si adotta l'opinione che loro è più favorevole.

Art. 94 - Quando una camera non è compiuta al grado richiesto dall'articolo precedente per rendere valida una decisione, la camera non compiuta è creduta consentire alle determinazioni di quella che tale si trova.

Art. 95 - Le camere non possono deliberare in comune, eccettuati i casi specialmente determinati: ma esse debbono solamente comunicarsi reciprocamente le risoluzioni da loro prese. Tuttavolta, è permesso a ciascun comitato d'una camera di mettersi d'accordo col comitato corrispondente dell'altra camera, nel caso in cui l'oggetto sia stato sommesso alla deliberazione delle due camere o per una proposizione del governo o per la comunicazione della determinazione dell'altra camera.

Art. 96 - Gli stati non possono concertarsi con alcun'altre autorità che col ministero privato di stato e coi commissarii nominati dall'assemblea. I comitati debbono intendersi coi membri del ministero privato e coi commissarii per avere gli schiarimenti di cui abbisognano o per conciliare opinioni divergenti.

Art. 97 - Tutte le risoluzioni di una camera debbono essere comunicate all'altra perché essa pure ne deliberi, a meno che esse non riguardino oggetti su cui, a norma della costituzione, la decisione d'una camera può essere messa in vigore indipendentemente da quella dell'altra.

Art. 98 - Le risoluzioni comuni delle due camere sono presentate da una deputazione comune al granduca o ad un commissario nominato da lui per riceverle.

Art. 99 - Le camere faranno stampare le loro discussioni, a meno che non abbiano per oggetto comunicazioni confidenziali del governo o dell'altra camera, ovvero ch'esse non abbiano tratto con queste comunicazioni medesime.

Art. 100 - In questa stessa ipotesi esse hanno il diritto di ammettere alle loro sedute un membro determinato di uditori, secondo le disposizioni regolamentari esistenti o che sarebbero prese a quest'uopo per l'avvenire.

Art. 101 - Il granduca farà la chiusura dell'assemblea o in persona o per mezzo di un commissario da lui specialmente incaricato, e quindi farà pubblicare la raccolta delle deliberazioni dell'assemblea, dopo averla preventivamente comunicata agli stati.

 

Titolo IX

Disposizioni generali

 

Art. 102 - In tutti i rapporti di diritto privato, il fisco passa avanti ai tribunali.

Art. 103 - Vi avrà un codice civile, un codice penale e un codice di procedura per tutto il granducato.

Art. 104 - Non vi avrà privilegio esclusivo pel commercio e per l'industria, se non in virtù di una legge particolare.

Art. 105 - La pena della confisca generale di tutte le fortune è abolita per sempre. La legge determinerà le pene più convenienti che le saranno sostituite.

 

Titolo X

Della guarentigia della costituzione

 

Art. 106 - Ciascun granduca, nel suo avvenimento alla corona, darà agli stati, con un atto che sarà loro rimesso e deposto negli archivii, la sicurezza che egli manterrà invariabilmente la costituzione.

Art. 107 - In caso di minorità o di qualunque altra causa che impedisse il granduca di governare da sé, il reggente, allorquando prenderà in mano le redini dello stato, presterà in una assemblea degli stati convocata a quest'uopo il giuramento seguente: "Io giuro di governare lo stato in modo conforme alla costituzione e alle leggi, di mantenere l'integrità del granducato e i diritti della corona e di restituire fedelmente al granduca l'autorità il cui esercizio mi venne confidato."

Art. 108 - Tutti i cittadini di stato, ponendo il loro domicilio nel paese e prestando fede ed omaggio, come pure tutti i funzionarii dello stato, all'epoca del loro installamento, sono tenuti di prestare, se già non lo fecero, il giuramento seguente: "Io giuro di essere fedele al granduca, di obbedire alla legge e di osservare la costituzione dello stato."

Art. 109 - I membri di stato del granducato e tutti gli altri funzionarii, quando non agiscono dietro ordini d'autorità superiori, sono responsabili dell'osservanza esatta della costituzione, ciascuno nella sua sfera di attribuzioni. La legge sulla responsabilità dei ministri e delle autorità superiori dello stato forma una parte integrante della costituzione.

Art. 110 - Non si possono fare mutamenti, né aggiungere schiarimenti all'atto costituzionale, fuorché col consenso delle due camere. A quest'uopo è necessaria nella seconda camera l'adesione di ventisei membri almeno, e nella prima una maggioranza di almeno dodici membri. Ma se il numero dei votanti che pigliano parte alla deliberazione è tale che i due terzi di questo numero vadano al di là dei numeri più sopra stabiliti, importa, per risolvere i cambiamenti proprii, l'assenso dei due terzi dei votanti.

Dichiarando col presente atto che le disposizioni succennate formano la costituzione fondamentale del nostro granducato, noi assicuriamo nel modo più solenne, che non solamente adempiremo noi medesimi fedelmente e inviolabilmente agli obblighi ch'essa contiene, ma porremo inoltre tutte le nostre premure a mantenere questa costituzione e a metterla al sicuro da ogni attentato.

In fede del che noi segnammo questa legge fondamentale dello stato e vi facemmo apporre il gran sigillo del granducato.

 

Dalla nostra residenza di Darmstadt, addì 17 dicembre 1820

 

Luigi

 

 

 

 

 

FONTE:

Raccolta di tutte le Costituzioni antiche e moderne, vol. I, Tipografia Cassone, Torino 1848.




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