AUSTRIA

LEGGE COSTITUZIONALE FEDERALE DEL 7 DICEMBRE 1929

 

 

A modifica della Costituzione Federale del 1° ottobre 1920 nella redazione del “Bundesgesetzblatt” N. 367 Del 1925 (1).

(Seconda novella alla Costituzione).

 

Il Consiglio nazionale ha deliberato:

Art. 1 – La costituzione federale del 1° ottobre 1920 (nella redazione del B.G. Bl., n. 367 del 1925) è modificata come segue:

Art. 5 – Aggiungere il comma seguente:

“2) Per la durata di circostanze straordinarie, il presidente della Federazione può, su proposta del governo federale, trasferire la sede dei supremi organi della Federazione in altra località del territorio federale”.

Art. 10 – 3° Sopprimere le parole: “dal territorio federale”.

6° Dopo le parole “giustizia amministrativa” aggiungere “misure per la tutela della società contro delinquenti, persone lasciate senza sorveglianza o altrimenti pericolose, come istituti di lavoro coattivo e simili”. Sostituire la parola “espropriazione” con le parole “espropriazione a scopo di risanamento, e ogni altra espropriazione”.

7° Prima delle parole “diritto di associazione e di riunione”, aggiungere: “mantenimento dell’ordine, della tranquillità e della sicurezza pubblica, eccettuata la polizia di sicurezza locale”. Sostituire l’ultima parola “armi” con le parole “armi, munizioni ed esplosivi, tiro a segno”.

8° Aggiungere: “istituzione di rappresentanze professionali, in quanto si estendano a tutto il territorio federale, e con esclusione di quelle del settore agricolo e forestale”.

13° Dopo le parole: “questioni relative ai teatri federali”, aggiungere: “ove per altro non sia implicata la questione dell’allineamento e dell’altezza, né l’autorizzazione, da parte dei servizi dell’architettura, ad eseguire lavori che tocchino l’aspetto esteriore degli edifici”.

14° Organizzazione e direzione della polizia e della gendarmeria federale; disciplina della formazione e dell’organizzazione di altri corpi di vigilanza compreso l’armamento e il diritto all’uso delle armi per i medesimi.

15° Dopo le parole: “ed ai loro superstiti”, aggiungere “cura dei cimiteri di guerra”.

All’articolo 10 aggiungere il seguente comma 2:

“2) Le leggi federali emanate in virtù del comma 1, 10°, possono investire la legislazione regionale della facoltà di emanare norme per l’applicazione di determinate disposizione che dovranno essere indicate in maniera precisa. A tali leggi regionali sono applicabili per analogia le disposizioni dell’art. 15, comma 6. L’esecuzione delle leggi di applicazione emanate in questi casi spetta alla Federazione. Tuttavia le ordinanze per l’esecuzione, in quanto si fondino sulle disposizioni esecutive delle leggi regionali, esigono la preventiva intesa con il governo della regione interessata”.

Art. 11 – 1) Comma 1: sopprimere i numeri 3°, 4° e 6°; il numero 5° diventa 3°.

2) Comma 2, sostituito dalle disposizioni seguenti:

“2) La procedura amministrativa, le disposizioni generali del diritto penale amministrativo, la procedura penale amministrativa e l’attività esecutiva amministrativa saranno regolate con leggi federali, e ciò in quanto si ravvisi l’esigenza di disposizioni unitarie, anche nelle materie per le quali la competenza legislativa appartiene alle regioni, e particolarmente in materia di imposte.

3) Le ordinanze di esecuzione alle leggi federali emanate a norma dei commi 1 e 2 devono, in quanto tali leggi non dispongono altrimenti, essere emanate dalla Federazione.

4) L’applicazione delle leggi emanate a norma del comma 2 e delle conseguenti ordinanze di esecuzione spetta alla Federazione o alle regioni, a seconda che la materia che forma oggetto della procedura è, riguardo all’esecuzione, di spettanza della Federazione o delle regioni.

5) La giurisdizione in ultima istanza nel procedimento dinanzi alle autorità amministrative per contravvenzioni amministrative spetta alle camere penali amministrative, che devono essere costituite presso le autorità competenti. I membri di queste camere sono indipendenti nell’esercizio del loro ufficio e non sono vincolati da istruzioni di sorta. La presidenza spetta all’organo direttore dell’autorità o a un rappresentante da esso designato che dev’essere esperto in diritto. La Federazione nomina due membri anche nei casi in cui le suddette camere non sono costituite presso le autorità federali. Il diritto di grazia previsto dalla legge è esercitato, su proposta della camera penale amministrativa, dai presidenti delle regioni, negli affari penali amministrativi di competenza dell’amministrazione federale indiretta, e dai governi regionali, negli affari della sfera di azione autonoma delle regioni. Le norme particolareggiate sull’ordinamento delle camere penali amministrative e sul loro funzionamento saranno stabilite con legge federale”.

Art. 12 – 1) Comma 1, sopprimere il n. 3°; i numeri 4°-10° diventano 3°-9°.

2) Il comma 2 è redatto come segue:

“2) Nelle questioni relative alla riforma agraria (comma 1, 5°) la decisione in ultima istanza e nell’istanza regionale spetta a senati composti del presidente e di giudici, funzionari amministrativi ed esperti come membri. Il senato chiamato a decidere in ultima istanza sarà insediato presso il ministero federale competente. I particolari dell’organizzazione, le attribuzioni e la procedura dei senati, nonché i principi per la creazione delle altre autorità incaricate delle questioni relative alla riforma agraria saranno regolati con legge federale”.

Art. 15 – 1) Dopo il comma 1, aggiungere le seguenti disposizioni:

“2) Nelle questioni della polizia di sicurezza locale, vale a dire di quella parte della polizia di sicurezza che concerne precipuamente il comune e può essere esercitata da quest’ultimo nell’ambito della sua circoscrizione, con i proprii mezzi, la Federazione ha il diritto di controllare l’attività del comune, e, qualora vengano constatate delle deficienze, di porvi rimedio mediante istruzioni al presidente della regione (art. 101). A tal uopo possono anche esser inviati nei comuni organi ispettivi federali, e di ciò dev’essere in ogni singolo caso informato il presidente della regione.

3) Le disposizioni legislative regionali in materia teatrale e cinematografica, nonché quelle concernenti disposizioni, spettacoli e trattenimenti pubblici, devono, per ciò che riguarda la sfera di attività locale delle autorità federali di polizia, affidare a tali autorità almeno la vigilanza sulle installazioni, in quanto tale vigilanza non si estenda agli aspetti tecnici della gestione, né alle misure di sicurezza nei riguardi degli edifici e degli incendi; devono del pari chiamarle a partecipare in prima istanza alla concessione delle autorizzazioni previste dalle medesime leggi.

4) Con leggi concomitanti della Federazione e della regione interessata, sarà determinato in qual misura facoltà esecutive, per ciò che concerne la polizia stradale su strade che non siano quelle federali, saranno affidate alle autorità federali di polizia e poste nella loro sfera di attività locale.

5) Rientrano nell’amministrazione federale indiretta quegli atti di esecuzione in materia edilizia che concernono edifici di proprietà della Federazione, adibiti a scopi pubblici, come sedi di organi o funzionari della Federazione o di enti pubblici comprese scuole e ospedali ovvero caserme per reparti dell’esercito od altri impiegati federali; per il ricorso contro questi atti la via gerarchica giunge fino al ministro federale competente. Tuttavia, anche in questi casi, la determinazione dell’allineamento e dell’altezza delle costruzioni rientra nei poteri esecutivi della regione”.

2) I commi 2, 3, 4 e 5 diventano i commi 6, 7, 8 e 9. Nel comma 6, la parola Consiglio federale è sostituita dal Consiglio delle regioni e professioni (Länderund Ständerat).

Art. 18 – Aggiungere il seguente comma:

“3) Quando la emanazione immediata di disposizioni, che secondo la costituzione esigerebbero una deliberazione del Consiglio nazionale, divenga necessaria per evitare alla collettività un danno evidente ed irreparabile, in un momento in cui il Consiglio nazionale non sia riunito, non possa tempestivamente riunirsi o sia impedito nella sua attività da forza maggiore, il presidente federale può, su proposta del governo federale, e sotto la propria responsabilità e quella del governo, emanare tali disposizioni con ordinanze provvisorie in deroga alla legge. Il governo federale deve formulare la sua proposta d’intesa con la sottocommissione permanente istituita dalla commissione principale del Consiglio nazionale (art. 55, comma 2). Tale ordinanza deve essere controfirmata dal governo federale

4) Ogni ordinanza emanata in virtù del comma 3 dev’essere dal governo federale immediatamente trasmessa al Consiglio nazionale che deve essere convocato, per uno degli otto giorni successivi alla proposta, dal presidente federale, nel caso che il Consiglio nazionale per il momento non tenga sessione e, durante la sessione dallo stesso presidente del Consiglio nazionale. Entro quattro settimane dalla proposta, il Consiglio nazionale deve, o sostituire l’ordinanza con una corrispondente legge federale, ovvero, mediante deliberazione richiedere che l’ordinanza venga immediatamente abrogata dal governo federale. In quest’ultimo caso, il governo federale deve immediatamente soddisfare tale richiesta. Ai fini di una tempestiva deliberazione del Consiglio nazionale, il presidente deve sottoporre l’ordinanza alla votazione non oltre il penultimo giorno del termine previsto di quattro settimane. Il regolamento interno determina le norme di dettaglio. Qualora, in virtù delle indicate disposizioni, l’ordinanza venga abrogata dal governo federale, le disposizioni legislative che erano state modificate dall’ordinanza rientrano in vigore il giorno in cui l’abrogazione di quest’ultima entra in vigore.

5) Le ordinanze indicate nel comma 3 non possono implicare una modificazione alle disposizioni delle leggi costituzionali federali; esse non possono avere per oggetto né l’imposizione di un onere finanziario permanente per la Federazione né l’imposizione di un onere finanziario per le regioni, i distretti o i comuni, né obblighi finanziari per i cittadini della Federazione, né una alienazione di beni dello Stato, né disposizioni concernenti le questioni indicate all’art. 19, 11°, né infine provvedimenti relativi al diritto di coalizione o alla tutela delle locazioni”.

Art. 19 – Commi 1-3 sostituiti da:

“1) Gli Organi supremi del potere esecutivo sono il presidente della Federazione, i ministri federali ed i segretari di Stato nonché i membri dei governi regionali”.

Il comma 4 diventa comma 2. Le parole “dei mandatari del popolo” vi sono sostituite da: “degli organi menzionati al comma 1”.

Art. 20 – Comma 1: Le parole “dei mandatari del popolo” sono sostituite da: “degli organi supremi della Federazione e delle regioni”.

Dopo la parola “amministrazione”, sostituire le parole “federale e regionale è retta” con “verrà assicurata”.

Sostituire le parole “dalla costituzione federale o da quelle regionali” con “dalla legislazione costituzionale”.

Sostituire le parole “dei mandatari del popolo a loro superiori” con “degli organi loro preposti”.

Comma 2. Sostituire: “i mandatari del popolo e i loro subordinati” con: “tutti gli organi incaricati di funzioni dell’amministrazione federale, regionale o comunale”.

Art. 21 Comma 1. Sostituire “art. 12, 10°” con “art. 12, 9°”.

Comma 2. Modificare come segue la prima frase:

“L’autorità gerarchica è esercitata sugli impiegati della Federazione dagli organi supremi della Federazione; sugli impiegati delle regioni, dagli organi supremi delle regioni”.

Art. 23 – Viene redatto nel modo seguente:

“La Federazione, le regioni, i distretti o i comuni, in quanto non siano da considerarsi come soggetti di diritto privato, sono responsabili dei danni che le persone le quali agiscono come loro organi arrechino a un terzo, quando con una esplicazione illegale delle loro funzioni hanno violato intenzionalmente o per grave negligenza i diritti che al terzo competono di fronte all’ente territoriale. I particolari saranno regolati con una legge federale.

2) Gli enti territoriali di cui al comma 1, in quanto siano da considerare come soggetti di diritto privato, sono responsabili dei danni arrecati dalle persone agenti come loro organi, secondo le norme del diritto civile.

3) Le persone, che agiscono come organi di uno degli enti territoriali indicati nel comma 1, sono responsabili verso di questo, secondo le norme stabilite dalla legislazione federale, dei danni da esse arrecati direttamente all’ente territoriale nell’esercizio delle loro attività o dei quali l’ente territoriale abbia indennizzato una terza persona.

4) Le leggi federali emanate in virtù dei commi 1 e 3 stabiliranno la misura nella quale, nel settore delle comunicazioni postali, telegrafiche e telefoniche, varranno disposizioni particolari in deroga ai principi stabiliti nei commi 1-3”.

Art. 24 – “Il potere legislativo della Federazione è esercitato dal Consiglio nazionale, in unione col Consiglio delle regioni e delle professioni”.

Art. 26 – 1) Comma 1. Sostituire le parole “che abbiano 20 anni di età al 1° gennaio dell’anno in cui ha luogo l’elezione”, con “che abbiano 21 anni di età”.

Aggiungere a questo comma le seguenti disposizioni:

“La legge federale elettorale stabilirà se e a quali condizioni, in virtù di una reciprocità garantita dai trattati, il diritto elettorale spetti anche a persone che non possiedano la cittadinanza federale. L’obbligatorietà del dovere elettorale sussiste nelle regioni in cui essa sia stabilita con legge regionale. Una legge federale regolerà le norme particolareggiate sulla procedura elettorale e sull’obbligo generale di voto. Nella stessa legge saranno altresì enumerati i motivi per i quali una mancata partecipazione all’elezione, malgrado il carattere di obbligatorietà del voto, sia considerata come giustificata”.

2) Il comma 2 va redatto come segue:

“Il territorio federale sarà ripartito in collegi elettorali composti da un territorio chiuso, i cui confini non possono oltrepassare i confini regionali”.

3) Comma 4. Sostituire le parole “24 anni di età” con “29 anni di età”.

4) Comma 6. Dopo le parole: “delle elezioni al Consiglio nazionale”, aggiungere “dell’elezione del presidente della Federazione”.

5) Comma 6. Aggiungere i seguenti commi:

“7) Si procederà alle elezioni, referendum e plebisciti sulla base delle liste elettorali permanenti, le quali ogni anno, al 1° gennaio e al 1° giugno, devono essere esposte per un mese all’esame di tutti. Durante tale periodo, i cittadini della Federazione (comma 1, frasi 1 e 2) hanno il diritto di chiedere la rettifica delle liste elettorali.

Come termine per far valere i requisiti elettorali varrà l’ultimo giorno del periodo di esposizione delle liste. I particolari saranno determinati da una legge federale, la quale regolerà altresì in qual misura, prima di ogni elezione, debba condursi una procedura di rettifica.

8) Le liste elettorali sono preparate dai comuni, e, per i comuni appartenenti alla sfera di attività di un’autorità federale di polizia, da questa con la partecipazione del comune”.

Art. 28 – Redatto come segue:

“1) Il presidente della Federazione convoca il Consiglio nazionale ogni anno in due sessioni ordinarie: una sessione di primavera ed una sessione d’autunno. La sessione di primavera la cui durata è di almeno due mesi, non deve prolungarsi oltre il 15 giugno; la sessione autunnale, la cui durata è di almeno quattro mesi, non deve cominciare prima del 15 ottobre.

2) Il presidente della Federazione può convocare il Consiglio nazionale anche in sessioni straordinarie. Quando il governo federale o almeno un terzo dei membri del Consiglio nazionale, il Consiglio delle regioni o il Consiglio delle professioni ne facciano domanda, il presidente federale è obbligato a procedere entro due settimane alla convocazione del Consiglio nazionale in sessione straordinaria.

3) Il presidente della Federazione dichiara chiuse le sessioni del Consiglio nazionale in base ad una decisione del Consiglio nazionale stesso.

4) All’apertura di una nuova sessione del Consiglio nazionale durante una stessa legislatura, i lavori vengono ripresi nello stato in cui si trovavano al termine della sessione precedente. Alla fine di una sessione, singole commissioni possono essere incaricate dal Consiglio nazionale di proseguire i loro lavori.

5) Durante una sessione, il presidente del Consiglio nazionale convoca e chiude le singole sedute. Egli è obbligato, durante la sessione, a convocare una seduta al più tardi entro cinque giorni quando ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei membri del Consiglio nazionale o dal governo”.

Art. 29 – Redatto come segue:

“1) Il presidente della Federazione può sciogliere il Consiglio nazionale, ma può farlo una sola volta per lo stesso motivo. Le nuove elezioni devono essere in tal caso disposte dal governo federale in modo che il nuovo Consiglio nazionale possa adunarsi non oltre il novantesimo giorno dopo le elezioni.

2) Prima del termine della legislatura, il Consiglio nazionale può, con legge ordinaria, deliberare il proprio scioglimento.

3) Dopo uno scioglimento avvenuto a norma del comma 2, ovvero allo spirare del periodo per il quale il Consiglio nazionale era stato eletto, la legislatura dura fino al giorno in cui si riunisce il nuovo Consiglio nazionale”.

Art. 30 – Aggiungere il seguente comma:

“3) La nomina degli impiegati della cancelleria del presidente del Consiglio nazionale spetta al presidente del Consiglio stesso”.

Gli articoli 34-37 e il titolo dell’art. 34 sono sostituiti dalle seguenti disposizioni:

 

b) Consiglio delle regioni e delle professioni.

(Länder- und Ständerat)

 

Art. 34 – Il Consiglio delle regioni e delle professioni si divide in Consiglio delle regioni (gruppo dei rappresentanti regionali) e Consiglio delle professioni (gruppo dei rappresentanti professionali).

Art. 35 – Il Consiglio delle professioni è composto di rappresentanti delle classi professionali (Berufstände) della popolazione Federale. La sua composizione e i principi relativi al suo ordinamento saranno regolati con speciale legge costituzionale federale”.

Art. 38 – Redatto come segue:

“Il Consiglio nazionale e il Consiglio delle regioni e delle professioni si riuniscono in Assemblea federale (Bundesversammlung) in seduta pubblica comune nella sede del Consiglio nazionale per il giuramento del presidente della Federazione e per pronunciare una dichiarazione di guerra”.

Art. 39 – Comma 1, dopo le parole “salvo i casi”, aggiungere: “dell’art. 60, comma 6”, e sostituire le parole “del Consiglio federale” con le parole “Consiglio delle regioni e delle professioni”.

Sopprimere il comma 3; il comma 4 diviene pertanto comma 3.

Art. 40 – Al comma 2 sopprimere le parole “relativamente al risultato dell’elezione del presidente della Federazione”.

Art. 41 – Comma 1: sostituire le parole “il Consiglio federale può” con “Consiglio delle regioni e il Consiglio delle professioni possono”.

Art. 42 – Nei commi 1, 2, 3, 4 e 5 e dovunque è usata la parola “Consiglio federale” sostituire le parole “Consiglio delle regioni e delle professioni”.

Comma 5, dopo le parole: “contro deliberazioni del Consiglio nazionale concernenti” aggiungere “una legge federale emanata a termini dell’art. 64, comma 1, sulla rappresentanza del presidente”.

Art. 44 – Comma 2, sostituire le parole “Consiglio federale” con “Consiglio delle regioni e delle professioni”.

Art. 51 – Sostituire le parole “otto settimane” con “dieci settimane” Aggiungere a questo articolo i seguenti nuovi commi:

“2) Le spese federali, che non siano previste nella legge di finanza federale o in una legge speciale, richiedono, prima della loro esecuzione, l’approvazione, in conformità alla Costituzione, da parte del Consiglio nazionale. Tale approvazione deve essere richiesta dal ministro federale delle finanze. Qualora vi sia pericolo nel ritardo, una tale spesa federale, a condizione che non superi un milione di scellini, può essere effettuata con l’autorizzazione della commissione principale del Consiglio nazionale; l’approvazione del Consiglio nazionale deve essere richiesta successivamente.

3) Se il progetto di bilancio federale, presentato tempestivamente (comma 1) dal governo federale al Consiglio nazionale non è approvato dal Consiglio nazionale in conformità alla Costituzione prima del termine dell’esercizio finanziario e se a tale data non è stata neppure adottata alcuna misura provvisoria con legge federale, per i primi due mesi dell’anno finanziario successivo, le imposte, tasse e contributi dovranno esser riscosse secondo le norme vigenti e le spese federali saranno effettuate in base agli stanziamenti stabiliti con una legge, fatta eccezione per spese che, per la loro natura, non erano state specificamente previste nell’ultima legge di finanza federale. Il limite massimo delle spese federali autorizzate è costituito dagli stanziamenti previsti nel progetto di bilancio sottoposto al Consiglio nazionale, tenendo come base, per ciascun mese, un dodicesimo di tali stanziamenti. Le spese occorrenti per l’adempimento di impegni giuridicamente obbligatori devono essere sostenute in relazione alla loro scadenza. Il conferimento di impieghi avverrà parimenti in base al progetto della legge di finanza federale presentato al Consiglio nazionale. Per il resto, le disposizioni dell’ultima legge di finanza federale rimangono in vigore per i due mesi in questione, in quanto non riguardino cifre della gestione”.

Art. 52 – Sostituire le parole “Consiglio federale” con le parole “Consigli delle regioni e delle professioni”.

Art. 55 – Redatto come segue:

“1) Il Consiglio nazionale elegge nel suo seno, in base al principio della rappresentanza proporzionale, la commissione principale; con legge federale può esser stabilito che per determinate ordinanze del governo federale, o di un ministro federate, occorra l’intesa con la commissione principale. La commissione principale dovrà essere convocata anche fuori delle sessioni del Consiglio nazionale (art. 28) quando se ne presenti la necessità.

2) La commissione principale elegge nel suo seno una sottocommissione permanente cui spettano le competenze previste nella presente legge. L’elezione avverrà in base al principio della rappresentanza proporzionale; pur tenendo conto di tale principio, ognuno dei partiti rappresentati nella commissione principale dovrà avere almeno un rappresentante nella sottocommissione. I membri titolari e supplenti della sottocommissione permanente devono avere la loro residenza nella città in cui ha sede il Consiglio nazionale. Il regolamento dovrà curare che la sottocommissione permanente possa essere convocata e riunirsi in qualsiasi momento. Qualora venga pronunciato lo scioglimento del Consiglio nazionale da parte del presidente della Federazione, in virtù dell’art. 29, comma 1, spetterà alla sottocommissione permanente il potere di collaborazione con l’esecutivo che normalmente spetta al Consiglio nazionale (commissione principale)”.

Art. 56 – Sostituire le parole “Consiglio federale” con le parole “Consiglio delle regioni e delle professioni”.

Art. 57 – Viene redatto come segue:

“1) I membri del Consiglio nazionale non possono mai essere resi responsabili per i voti emessi nell’esercizio del loro mandato; possono essere resi responsabili delle dichiarazioni orali fatte nell’esercizio di questo mandato solo verso il Consiglio nazionale.

2) Nessun membro del Consiglio nazionale può essere arrestato o perseguito di autorità, per un atto passibile di pena, senza l’autorizzazione del Consiglio nazionale, salvo il caso di flagrante delitto. Il Consiglio nazionale deve decidere entro un termine di sei settimane circa la domanda di autorizzazione a procedere all’arresto o ad altri procedimenti di autorità, formulata contro uno dei suoi membri dalle autorità competenti. Se entro questo termine il Consiglio nazionale non decide che il procedimento sia differito fino al termine della legislatura, può aver luogo l’arresto o altro procedimento d’autorità. I periodi in cui non vi è sessione non vengono computati né in questo termine né in quello della prescrizione dei procedimenti.

3) In caso di flagrante delitto, l’autorità deve notificare immediatamente al presidente del Consiglio nazionale l’avvenuto arresto. Se il Consiglio nazionale, o la commissione permanente cui è affidata la competenza in tale materia negli intervalli delle sessioni, lo richiede, l’arresto deve essere revocato, o il procedimento nel suo complesso differito per la durata della legislatura.

4) Affinché il Consiglio nazionale possa tempestivamente deliberare, il presidente dovrà mettere ai voti la richiesta di autorizzazione a revocare l’immunità non oltre il penultimo giorno del termine di sei settimane. Il regolamento stabilirà le norme particolareggiate.

5) L’immunità dei membri del Consiglio nazionale (commi 1-3) termina il giorno della convocazione del nuovo Consiglio nazionale e per gli organi del Consiglio nazionale, le cui funzioni si prolunghino oltre tale momento, col cessare di tali funzioni”.

Art. 58 – Redatto come segue:

“1) I membri del Consiglio delle regioni, per tutta la durata delle loro funzioni, godono l’immunità dei membri della dieta regionale di quella regione al cui governo appartengono.

2) L’art. 27 è applicabile per analogia ai membri del Consiglio delle professioni”.

Art. 59 – Nei commi 1 e 2 sostituire ogni volta le parole “Consiglio federale” con “Consiglio delle regioni e delle professioni”.

Art. 60 – Redatto come segue:

“1) Il presidente della Federazione è eletto dal popolo della Federazione con scrutinio diretto e segreto. Il diritto di voto spetta a tutti gli elettori per il Consiglio nazionale. Per l’elezione del presidente della Federazione vige il voto obbligatorio. Le disposizioni particolareggiate circa la procedura elettorale e l’obbligatorietà del voto saranno stabilite con legge federale, nella quale dovranno in ispecie esporsi i motivi per i quali una mancata partecipazione all’elezione potrà venir considerata come giustificata.

2) È eletto il candidato che ha ottenuto più della metà di tutti i voti validi. Se manca una tale maggioranza, si procede ad una seconda votazione nella quale i voti possono darsi validamente solo a uno dei due candidati che nella prima elezione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Tuttavia, ognuno dei due gruppi di elettori che hanno designato quei due candidati possono, alla seconda votazione, sostituire al primo candidato da essi designato, un’altra persona.

3) Può essere eletto presidente della Federazione solo chi goda dell’elettorato attivo al Consiglio nazionale ed abbia più di 35 anni di età al 1° gennaio dell’anno in cui avviene l’elezione. Sono ineleggibili i membri delle case regnanti o di famiglie che abbiano regnato in passato.

4) Il risultato dell’elezione del presidente della Federazione è proclamato ufficialmente dal cancelliere federale.

5) Le funzioni del presidente della Federazione durano sei anni. È ammessa una rielezione una volta sola, per il periodo di funzioni immediatamente successivo.

6) Prima del cessare delle sue funzioni il presidente della Federazione può esser deposto con votazione popolare. Si deve procedere alla votazione popolare quando l’Assemblea federale lo richieda. L’Assemblea federale dev’essere convocata dal cancelliere, quando il Consiglio nazionale abbia votato una deliberazione in questo senso. Per la deliberazione del Consiglio nazionale occorre la presenza dl almeno la metà dei deputati ed una maggioranza di due terzi dei votanti. Per effetto di una simile deliberazione del Consiglio nazionale, il presidente della Federazione non può più continuare ad esercitare le sue funzioni. Il rifiuto della revoca nella votazione popolare equivale ad una nuova elezione ed ha per conseguenza lo scioglimento del Consiglio nazionale (art. 29, comma 1). Anche in questo caso la durata complessiva delle funzioni di presidente della Federazione non può oltrepassare i dodici anni”.

Art. 62 – Aggiungere il seguente comma:

2) “consentita l’aggiunta di una formula religiosa”.

Art. 64 – Redatto come segue:

“1) In caso di impedimento del presidente della Federazione o di vacanza prolungata del suo posto, tutte le sue funzioni passano in primo luogo al cancelliere federale. Se l’impedimento durerà, prevedibilmente, più di venti giorni, la sostituzione dovrà essere regolata con legge federale.

2) In caso di vacanza definitiva della carica del presidente della Federazione, il governo federale dovrà far procedere immediatamente all’elezione del nuovo presidente della Federazione, e il cancelliere, dopo avvenuta l’elezione, dovrà immediatamente convocare l’Assemblea federale per la prestazione del giuramento del presidente della Federazione”.

Art. 67 – Comma 2, dopo le parole “devono essere controfirmati”, aggiungere “salvo contraria disposizione costituzionale”.

Art. 68 – Comma 2, sostituire le parole “Consiglio federale” con le parole “Consiglio delle regioni e delle professioni”.

Art. 69 – Comma 2: aggiungere la seguente frase: “Se il cancelliere federale e il vice-cancelliere sono contemporaneamente impediti, il presidente della Federazione incarica un membro del governo federale di sostituire provvisoriamente il cancelliere federale”.

Art. 70 – Il comma 1 ha la redazione seguente:

“1) Il cancelliere federale, e, su sua proposta, gli altri membri del governo federale, sono nominati dal presidente della Federazione. Per la revoca del cancelliere federale, o dell’intero governo federale, non occorre una proposta. La revoca dei singoli membri del governo avviene su proposta del cancelliere. Per la nomina del cancelliere, o dell’intero governo federale, la controfirma è data dal nuovo cancelliere; per la revoca non occorre controfirma”.

Comma 2. Le prime parole sono redatte come segue: “Non può essere nominato cancelliere, vice-cancelliere o ministro federale se non chi è...”.

I commi 3 e 4 sono sostituiti dalla seguente disposizione:

“3) Se il presidente della Federazione nomina un governo federale in un periodo in cui il Consiglio nazionale non è riunito, egli deve convocare il Consiglio nazionale in sessione straordinaria entro una settimana (art. 28, comma 2), per la presentazione del nuovo governo federale al Consiglio nazionale”.

Art. 72 – Aggiungere al comma 1 la seguente frase: “consentita l’aggiunta di una formula religiosa”.

Art. 74 – Il comma 3 ha la seguente redazione:

“3) Prescindendo dalle altre competenze spettanti al presidente della Federazione in virtù dell’art. 70, comma 1, il governo federale o singoli suoi membri saranno esonerati dalle loro funzioni dal presidente della Federazione nei casi stabiliti dalla legge ovvero a loro richiesta”.

Art. 75 – Sostituire la prima frase con la seguente:

“I membri del governo Federale, al pari dei loro rappresentanti, hanno il diritto di prender parte a tutte le deliberazioni del Consiglio nazionale, del Consiglio delle regioni e delle professioni e dell’Assemblea generale federale, nonché a quelle delle commissioni di queste assemblee. Tuttavia possono partecipare alle deliberazioni della commissione principale del Consiglio nazionale, che, in base al regolamento di questa assemblea, di regola non sono pubbliche, solo dietro invito speciale”.

Nella terza frase, sostituire le parole “Consiglio Federale” con le parole “Consiglio delle regioni e delle professioni”.

Art. 77 – Aggiungere al comma 3 la seguente frase: “Il presidente della Federazione può affidare a singoli ministri federali la direzione materiale di determinati affari rientranti nella sfera di competenza della cancelleria federale, senza che questi affari cessino per questo di appartenere alla cancelleria federale. Questi ministri federali hanno, nei riguardi di questi affari, la posizione di un ministro federale competente”.

Art. 79 – Aggiungere i seguenti commi:

“3) La legge sull’esercito stabilisce quali autorità e quali organi possano richiedere direttamente la collaborazione dell’esercito federale per gli scopi indicati nel comma 2.

4) Un intervento militare spontaneo per gli scopi indicati nel comma 2 è ammesso solo quando le autorità competenti, per causa di forza maggiore, non siano in grado di richiedere l’intervento militare, e da un ulteriore indugio deriverebbe un danno irreparabile alla collettività, ovvero quando si tratti di respingere un’aggressione in atto o di reprimere una violenta resistenza diretta contro un distaccamento dell’esercito federale”.

Art. 80 – Redatto come segue:

“1) Il presidente della Federazione ha il comando supremo dell’esercito federale.

2) Nella misura in cui, in base alla legge militare, il presidente della Federazione non dispone dell’esercito, il diritto di disporne appartiene al ministro federale competente, nei limiti delle facoltà attribuitegli dal governo federale.

3) Il ministro federale competente ha il potere di comando sull’esercito federale (art. 76, comma 1)”.

Art. 83 – Nel comma 2, sostituire la parola “legittimi” con le parole “determinati dalla legge”.

Art. 92 – Ha la seguente redazione:

“1) Giudice in ultima istanza nelle cause civili e penali è la suprema corte di giustizia.

2) I membri del governo federale, di un governo regionale o di un corpo rappresentativo generale non possono appartenere alla Suprema corte di giustizia. Per i membri di un corpo rappresentativo federale, eletti per una legislatura o per un periodo di funzioni determinato, l’incompatibilità dura sino al termine della legislatura o del periodo di funzioni, anche in caso di rinunzia preventiva al mandato. Non può essere nominato presidente o vice-presidente della suprema corte di giustizia chi abbia rivestito una delle cariche indicate negli ultimi quattro anni”.

Art. 94 – Sopprimere i commi 2 e 3.

Art. 95 – Modificato come segue:

1) Aggiungere al comma 1 la seguente frase: “Le disposizioni dell’art. 26, comma 1, ultima frase, sono applicabili per analogia; i motivi per i quali la mancata partecipazione all’elezione si considera giustificata non possono essere stabiliti in modo più esteso che nella legge elettorale per il Consiglio nazionale”.

2) Nel comma 3, aggiungere la seguente frase: “Le elezioni devono essere effettuate sulla base delle liste elettorali permanenti esistenti per le elezioni al Consiglio nazionale (art. 26, comma 1)”.

3) Dopo il comma 3, aggiungere il nuovo comma seguente:

“4) Il numero dei deputati alle diete deve essere stabilito dalla legislazione regionale secondo il numero dei cittadini, in modo da comprendere al massimo

– 26 deputati, nelle regioni con popolazione fino a 250.000 abitanti;

– 36 deputati, nelle regioni con popolazione fino a 500.000 abitanti;

– 48 deputati, nelle regioni con popolazione fino a 1.000.000 di abitanti;

– 56 deputati, nelle regioni con popolazione fino a 1.500.000 abitanti”.

4) Il comma 4 diventa comma 5.

Art. 99 – Nel comma 1, sostituire tutte due le volte le parole “legge regionale” con le parole “legge costituzionale regionale”.

Art. 100 – Nel comma 1, sostituire tutte due le volte le parole “del Consiglio federale” con le parole “del Consiglio delle regioni”. L’ultima frase di questo comma riceve la seguente redazione: “I rappresentanti delle regioni la cui dieta deve essere sciolta, non possono prendere parte alla votazione”.

Art. 101 – Aggiungere al comma 4 la seguente frase: “autorizzata l’aggiunta di una formula religiosa”.

Art. 102 – È modificato come segue:

1) Al comma 1 aggiungere le seguenti frasi: “Qualora in materie che rientrano nell’amministrazione federale indiretta, il potere esecutivo sia affidato ad autorità federali, ed in particolare ad autorità di polizia federale, tali autorità federali, per ciò che concerne le materie in questione, sono subordinate al presidente della regione e sono vincolate alle sue istruzioni (art. 26, comma 1); le leggi federali emanate in virtù dell’art. 10, determineranno se e in qual misura a tali autorità federali saranno affidate funzioni esecutive. Nei casi in cui le autorità di polizia federale debbano curare atti esecutivi nelle questioni che rientrano nel campo d’azione autonoma delle regioni, il diritto di impartir loro istruzioni spetta al presidente della regione”.

2) Nel comma 2, dopo la parola “dogane” aggiungere: “regolamentazione e vigilanza dell’entrata nel territorio federale e dell’uscita dal medesimo”. Dopo la parola “giustizia” aggiungere le parole: “passaporti, anagrafe, disciplina delle armi, munizioni ed esplosivi, e tiro a segno”; – sostituire le parole “regolamentazione e manutenzione dei corsi d’acqua” con le parole “regolarizzazione e manutenzione del Danubio, sistemazione dei torrenti”. – Eliminare le parole “affari riguardanti i mestieri e l’industria”, e le parole “servizio idrografico”. Sostituire inoltre le parole “polizia federale, gendarmeria federale” con le seguenti parole: “organizzazione e direzione della polizia e della gendarmeria federale; infine, in circostanze straordinarie, dovunque, nel giorno dell’entrata in vigore della presente legge costituzionale federale, la sfera di attività locale di una autorità di polizia federale non coinciderà col territorio di una regione: mantenimento della tranquillità, dell’ordine e della sicurezza pubblica, eccettuata la polizia di sicurezza locale, stampa, questioni concernenti le associazioni e le riunioni, e la sorveglianza degli stranieri”.

3) Sopprimere il comma 5.

4) Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti commi:

“5) Nella sfera di attività locale di un organo di polizia federale, alla quale è addetta una guardia di sicurezza federale, non può essere istituito e mantenuto da un altro ente territoriale un corpo di vigilanza. Lo scioglimento di corpi di vigilanza, la cui creazione o mantenimento sia in contrasto con questa disposizione, rientra nel potere esecutivo della Federazione.

6) La creazione di autorità di polizia federale, la determinazione della loro sfera di attività locale, e, nei campi dell’amministrazione in cui le leggi federali emanate in virtù dell’art. 10 prevedono attribuzioni esecutive per parte delle autorità di polizia federale, la determinazione della loro competenza materiale e infine la formulazione di speciali norme di servizio per i loro organi, si effettuano con ordinanza del governo federale. Qualora una di tali autorità sia incaricata di questioni che rientrano nella sfera di attività autonoma dei comuni, ovvero altrimenti nella competenza esecutiva della regione, l’ordinanza può essere emessa soltanto se tali materie saranno state affidate alle autorità di polizia federali con una legge della regione interessata.

7) Se in taluni comuni si manifesta la necessità di adottare speciali misure relativamente a pericoli per la tranquillità e l’ordine pubblico, allora il ministro federale competente può affidare tali misure, per la durata del pericolo, a speciali organi federali”.

Art. 102 – Dopo l’art. 102, aggiungere un nuovo articolo:

Art. 102a – 1) La suprema direzione e vigilanza sull’intero sistema dell’istruzione e dell’educazione compete alla Federazione. I consigli scolastici regionali (per Vienna il consiglio scolastico municipale) e le autorità scolastiche ad essi soggetti sono subordinati al competente ministro federale.

2) I presidenti dei consigli scolastici regionali (per Vienna del consiglio scolastico municipale) e i consigli scolastici distrettuali nonché i loro sostituti devono seguire le istruzioni (art. 20, comma 1) delle autorità scolastiche superiori. Tali istruzioni devono essere impartite solo in quanto non rappresentino un’invadenza nella soluzione di una questione riservata per legge alla deliberazione collegiale delle autorità scolastiche subordinate, a meno che tale istruzione non si riferisca all’esercizio dei poteri di cui il presidente è investito dalla legge nei riguardi di queste deliberazioni.

3) I presidenti delle autorità scolastiche regionali (e del consiglio scolastico municipale per Vienna) e i loro sostituti possono, con deliberazione del governo federale, essere chiamati responsabili davanti alla Corte di giustizia costituzionale, nei riguardi delle materie poste legislativamente sotto la loro responsabilità, applicandosi per analogia le disposizioni dell’art. 142, comma 2, lett. d.

4) Se l’esecuzione di una deliberazione collegiale di un’autorità scolastica viene sospesa dal presidente a motivo di un’istruzione della autorità scolastica superiore, l’atto contenente questa istruzione può, in virtù di una decisione collegiale dell’autorità scolastica che aveva preso la deliberazione, essere impugnato per via gerarchica, e, dopo esaurita la medesima, con un ricorso alla Corte di giustizia amministrativa.

5) Il ministro federale competente può sempre accertarsi, personalmente o per il tramite di funzionari del suo ministero, della situazione e dei risultati anche di quegli istituti di insegnamento medio e inferiore che non rientrano nell’amministrazione diretta del ministero federale; l’autorità competente regionale (il consiglio scolastico municipale per Vienna) deve partecipare a tale accertamento ufficiale per mezzo di uno dei suoi organi Le risultanze dell’organo ministeriale devono essere comunicate alla competente autorità scolastica regionale (per Vienna al consiglio scolastico municipale)”.

Art. 104 – Aggiungere il comma seguente:

“2) I ministri federali cui è affidata l’amministrazione del patrimonio federale possono tuttavia delegare la cura di questi affari al presidente della regione ed alle autorità da esso dipendenti nella regione. Questa delega può in ogni momento essere revocata in tutto o in parte. Una legge federale determinerà la misura in cui, in determinati casi eccezionali, le spese causate da questi affari possono dar luogo al pagamento di un’indennità da parte della Federazione”.

Dopo l’art. 107 aggiungere:

 

b) La capitale federale Vienna

 

“Art. 108 – 1) Per la capitale federale, Vienna, considerata come regione, il Consiglio municipale ha anche la funzione di dieta, il senato della città ha anche funzione di governo regionale, il borgomastro ha anche la funzione di presidente regionale, il municipio ha anche la funzione di ufficio del governo regionale, e il presidente del municipio (Magistratsdirektor) ha anche la funzione di direttore degli uffici amministrativi regionali (Landesamtsdirektor).

2) Il numero dei membri del Consiglio municipale non può superare quello di cento.

Art. 109 – Nel campo dell’amministrazione federale indiretta nella regione di Vienna, gli affari di competenza distrettuale e regionale, sono amministrati dal borgomastro in qualità di presidente regionale e dal municipio a lui subordinato, in unica istanza.

In tutti i casi in cui non sia escluso un rimedio giuridico contro le decisioni prese in istanza distrettuale, la via gerarchica andrà dal borgomastro, nella sua qualità di presidente della regione, al ministro federale competente: non si applica la riduzione della via gerarchica che, secondo quanto è previsto in via generale, può essere stabilita da una legge federale (art. 103, comma 4). Queste disposizioni non sono applicabili nei casi in cui le autorità federali siano investite delle facoltà esecutive in materie di amministrazione federale indiretta (art. 102, comma 1, frasi 1 e 3).

Art. 110 – La camera penale amministrativa costituita, a norma dell’art. 11, comma 5, presso il municipio della capitale federale Vienna come ufficio dell’amministrazione regionale con la giurisdizione in ultima istanza nelle cause penali amministrative della sfera di competenza autonoma della regione, deve pure esercitare la giurisdizione in ultima istanza nelle cause penali amministrative della amministrazione federale indiretta. In queste cause, il diritto di grazia previsto dalla legge è esercitato, su proposta della camera penale amministrativa, dal borgomastro, in qualità di presidente della regione.

Art. 111 – In materia di costruzioni edilizie e di imposte, la decisione sull’ultima istanza appartiene ad una autorità collegiale speciale. La costituzione e la nomina di questa autorità collegiale sarà regolata con legge regionale”.

Art. 119 – Nel comma 2, dopo le parole “più restrittive di quelle contenute nella legge elettorale per la dieta regionale”, aggiungere le frasi seguenti: “La legislazione regionale può tuttavia stabilire che l’elettorato attivo e passivo per le elezioni comunali non sia accordato a persone che non abbiano ancor un anno di residenza nel comune, quando il loro soggiorno nel comune sia evidentemente solo transitorio. Le disposizioni relative al voto obbligatorio nelle elezioni alla dieta federale (art. 95, comma 1, ultima frase) sono applicabili per analogia alle elezioni per tutte le rappresentanze comunali”.

Art. 127 – 1) Il comma 1 riceve la seguente redazione:

“1) La Corte dei Conti deve rivedere la gestione delle regioni. La revisione deve estendersi alla esattezza contabile, alla conformità della gestione con le disposizioni vigenti, e inoltre alla economicità e alla utilità della gestione. La revisione non deve tuttavia estendersi alle decisioni normative per la gestione emananti dalle assemblee rappresentative competenti costituzionalmente, la Corte dei Conti agisce a tal riguardo come organo della dieta interessata e gli artt. 126a, 126b, 126c si applicano per analogia; il presidente della Corte dei Conti è responsabile, relativamente a tale revisione, verso la dieta (art. 142, comma 2c). I diritti spettanti a termini dell’art. 126a al governo federale o ad un ministro federale nei riguardi del controllo della gestione di una regione, appartengono al governo della regione o al presidente della regione”.

2) Nel comma 3, sostituire le parole “là dove esista l’organo previsto dal comma 1” con le parole “quando la regione interessata possiede un proprio organismo di controllo”.

3) L’inizio del comma 6 viene redatto come segue:

“6) Le imprese sono soggette alla revisione della Corte dei Conti come ogni altra gestione della regione, quando non hanno concorrenza nell’industria privata della regione in questione. Per ciò che riguarda le altre imprese, di cui la regione ha sola l’esercizio come riguardo a quelle nelle quali la regione ha una partecipazione finanziaria...”.

4) Il comma 7 è redatto come segue:

“7) La Corte dei Conti deve altresì comunicare al governo federale il risultato della sua revisione della gestione”.

5) Aggiungere l’ultimo comma seguente:

“8) Le disposizioni del presente articolo si applicano pure alla revisione della gestione (della regione e del comune) della capitale federale Vienna, con l’avvertenza di sostituire alla dieta regionale il Consiglio comunale, al governo regionale il Senato della Città, e al presidente della regione il borgomastro”.

Art. 127 – Dopo l’art. 127, aggiungere il seguente nuovo articolo:

Art. 127a – 1) La gestione finanziaria dei comuni con oltre 20.000 abitanti (città, comuni) è soggetta alla revisione della Corte dei Conti. La revisione deve estendersi all’esattezza contabile, all’osservanza delle disposizioni vigenti, e, inoltre, alla economicità e alla utilità della gestione stessa. La Corte dei Conti esercita tale controllo in qualità di organo della competente dieta, verso la quale il presidente della Corte dei Conti è responsabile per ciò che riguarda tale controllo.

2) La Corte dei Conti ha facoltà di rivedere la gestione globalmente o nei riguardi di determinati settori, mediante verifiche, effettuate sul posto, dei libri e di tutti gli altri documenti connessi con la gestione stessa. Senza pregiudizio della sua attività di revisione in base alle precedenti disposizioni, la Corte dei Conti deve, su richiesta motivata del competente governo regionale, effettuare atti di speciale revisione della gestione rientranti nella sua competenza nei confronti dei Comuni indicati al comma 1, e comunicarne i risultati al governo regionale.

3) Le disposizioni dell’art. 127, commi 2-4, sono applicabili per analogia alla revisione della gestione dei comuni, con l’avvertenza di sostituire ai delegati della regione indicati nei commi 2 e 3, i delegati del comune.

4) La Corte dei Conti deve comunicare il risultato della sua revisione all’organo direttivo del comune nonché al competente governo regionale. Essa deve comunicare insieme a quest’ultimo le spiegazioni fornite dall’organo direttivo del Comune. Il governo regionale porta a conoscenza della dieta la relazione della Corte dei Conti.

5) Le imprese sono soggette alla revisione della Corte dei Conti come ogni altra gestione, quando esse non hanno alcuna concorrenza nell’industria privata del Comune in questione. Per ciò che riguarda altre imprese, di cui il comune solo ha l’esercizio o nelle quali il comune ha una partecipazione finanziaria, ovvero alle quali il comune fornisce una garanzia in caso di disavanzo, la Corte dei Conti, su richiesta del competente governo regionale, deve rivedere l’attività svolta dal comune in qualità di partecipante o di garante e comunicare al governo regionale il risultato dei suoi controlli osservando il disposto del comma 4.

6) La Corte dei Conti deve anche, su richiesta motivata del competente governo regionale, rivedere la gestione del comuni con meno di 20.000 abitanti, e comunicare il risultato di tale revisione al governo regionale.

7) L’art. 127, comma 7, si applica per analogia”.

Il capitolo: “a) Alta corte amministrativa” del titolo VI riceve la seguente redazione:

Art. 129 – 1) La Corte di giustizia amministrativa giudica sulla illegalità dei provvedimenti (decisioni o decreti) delle autorità amministrative. Non esiste illegalità quando in base alle disposizioni di legge l’autorità amministrativa era autorizzata ad agire con un potere discrezionale ed ha fatto uso di tale potere in conformità al senso della legge.

2) Può presentare ricorso per illegalità contro un provvedimento di una autorità amministrativa:

1° Chiunque si giudichi leso nei suoi diritti dal provvedimento;

2° Nelle materie degli artt. 11 e 12, anche il ministro federale competente.

3) Il ricorso di cui al comma 2, 1°, può essere presentato dalla parte ricorrente solo dopo esaurita la via gerarchica; il ricorso in base al 2, 2°, può essere presentato contro un provvedimento che non può più essere impugnato dalle parti per via gerarchica

4) Le leggi federali o regionali che regolano i singoli Settori dell’amministrazione determineranno le condizioni in base alle quali siano ammissibili ricorsi per illegalità contro decisioni di autorità amministrative, anche in casi diversi da quelli previsti nel comma 2.

5) Sono esclusi dalla competenza della Corte di giustizia amministrativa:

1° Le questioni che rientrano nella competenza della Corte di giustizia costituzionale;

2° Le questioni disciplinari dei funzionari della Federazione, delle regioni, dei distretti, dei comuni;

3° Le questioni in materia di brevetti;

4° Le questioni sulle quali la decisione in ultima istanza spetta a una autorità collegiale quando, secondo la legge federale o regionale che regola l’istituzione di tale autorità, fra i membri di essa si trovi per lo meno un magistrato e, inoltre, quando tutti gli altri membri, nell’esercizio di quell’ufficio, non siano vincolati da istruzioni di sorta, quando i provvedimenti di questa autorità non possano essere abrogati o modificati per via amministrativa, e infine quando, malgrado il verificarsi di tutte queste condizioni, il ricorso alla Corte di giustizia amministrativa non sia stato espressamente autorizzato.

Art. 130 – 1) Nelle cause penali amministrative, la Corte di giustizia amministrativa giudica sulla illegalità di una sentenza penale, su ricorso del condannato, sulla illegalità di un decreto di sospensione del procedimento, su ricorso del denunziante.

2) Giudica inoltre, su ricorso del condannato, sull’ammontare della pena inflitta in una sentenza penale, quando si tratti di pena detentiva di oltre una settimana, di una pena pecuniaria superiore a 200 scellini, di una pena consistente nella confisca di oggetti per tale valore o di una consistente nel ritiro di una autorizzazione.

3) I ricorsi possono in tutti questi casi essere promossi solo dopo esaurita la via gerarchica.

Art. 131 – 1) La Corte di giustizia amministrativa giudica sui ricorsi con i quali vengono avanzate pretese patrimoniali contro la Federazione, le regioni, i distretti o i comuni, a meno che tali richieste non debbano essere portate dinanzi ai tribunali giudiziari o dinanzi alla Corte di giustizia costituzionale.

2) Le disposizioni legislative federali indicate nell’art. 23, commi 1 e 3, stabiliranno in quale misura la Corte di giustizia amministrativa è anche competente a giudicare della responsabilità della Federazione, delle regioni, dei distretti o dei comuni per i danni causati dalle persone che agiscono come loro organi, nonché della responsabilità di tali organi verso l’ente territoriale.

Art. 132 – 1) La Corte di giustizia amministrativa giudica le controversie che sorgono dal rapporto di pubblico impiego dei dipendenti della Federazione, delle regioni, dei distretti o dei comuni.

2) Le parti possono invocare la decisione della Corte di giustizia amministrativa:

a) con una richiesta (Klage), mediante la quale sia fatta valere una pretesa di ordine pecuniario;

b) con un ricorso (Beschwerde), mediante il quale sia fatta valere la illegalità del provvedimento dell’autorità amministrativa.

3) Quando, durante un procedimento amministrativo, si sia avuta, direttamente o indirettamente, una decisione su una pretesa di ordine pecuniario, una richiesta a termini del comma 2a potrà essere introdotta solo se il provvedimento è anche impugnato con un ricorso a termini del comma 2b.

4) La richiesta o il ricorso, ove qualche norma della legislazione federale non consenta di presentarli immediatamente, potranno essere proposti solo dopo esaurimento della via gerarchica, ovvero nel caso in cui l’autorità di prima o di seconda istanza alla quale si è rivolto appello non abbia deciso sulla causa entro il termine da determinarsi dalla legge federale. Contro l’asserita illegalità di una decisione disciplinare non può pronunciarsi né un’azione né un ricorso.

Art. 133 – 1) Nel caso degli artt. 129, 130, comma 1, e 132, comma 2b, la Corte di giustizia amministrativa, qualora essa non constati che il ricorso deve essere dichiarato inaccettabile, o respinto perché infondato, dovrà dichiarare annullato il provvedimento impugnato.

2) L’annullamento di un provvedimento per illegalità derivante dalla violazione di norme procedurali, è ammesso solo nel caso in cui l’autorità amministrativa, se avesse osservato le norme di procedura, avrebbe potuto giungere a un diverso provvedimento.

3) Ove il provvedimento dell’autorità amministrativa sia annullato, le autorità amministrative hanno l’obbligo di ristabilire immediatamente, nel caso in questione, con tutti i mezzi giuridici a loro disposizione, una situazione di diritto conforme alle vedute giuridiche della Corte di giustizia amministrativa.

4) Nei casi previsti all’art. 130, comma 2, la Corte di giustizia amministrativa, ove non respinga il ricorso come inaccettabile o infondato, determina essa stessa la pena nei limiti legali.

5) Nei casi previsti dagli artt. 131 e 132, comma 2, la Corte di giustizia amministrativa, ove non ritenga inaccettabile la richiesta, decide essa stessa sulla pretesa fatta valere e, eventualmente, stabilisce pure il termine entro il quale la pretesa dev’essere soddisfatta. L’esecuzione di tali sentenze spetta ai tribunali ordinari.

Art. 134 – 1) La Corte di giustizia amministrativa è composta di un presidente, di un vice-presidente e del numero di membri, presidenti di sezione e consiglieri necessari.

2) Il presidente, il vice-presidente e gli altri membri della Corte di giustizia amministrativa sono nominati dal presidente della Federazione su proposta del governo federale. Il governo federale presenta le sue proposte – eccetto che per i posti di presidente e di vice-presidente – in base a designazione di un numero triplo di candidati fatta dall’assemblea plenaria della Corte di giustizia amministrativa.

3) Tutti i membri della Corte di giustizia amministrativa devono aver compiuto gli studi giuridici e politici e devono aver esercitato per almeno dieci anni una professione per la quale sia prescritto il compimento di tali studi. Un terzo almeno dei membri deve possedere l’idoneità alle funzioni di giudice, almeno un quarto deve provenire da posti professionali nelle regioni, e per quanto possibile dal servizio amministrativo delle regioni.

4) I membri del governo federale, di un governo regionale o di un corpo rappresentativo di carattere generale, non possono far parte della Corte di giustizia amministrativa. Per ciò che riguarda i membri di corpi rappresentativi generali, eletti per una legislatura o per un determinato periodo di funzioni, l’incompatibilità dura sino al termine della legislatura, anche se hanno in precedenza rinunciato al loro mandato.

5) Non può essere nominato presidente o vice-presidente della Corte di giustizia amministrativa chiunque abbia ricoperto negli ultimi quattro anni una delle funzioni enumerate nel comma 4.

6) Tutti i membri della Corte di giustizia amministrativa sono giudici nominati a titolo professionale. Le disposizioni dell’art. 87, commi 1 e 2, e dell’art. 88, comma 2, sono loro applicabili. Il 31 dicembre dell’anno in cui compiono il 65° anno di età, i membri della Corte amministrativa sono messi d’ufficio in pensione.

Art. 135 – 1) La Corte di giustizia amministrativa giudica in sezioni (Senat). La legge federale prevista all’art. 136, stabilisce i casi in cui le decisioni devono essere prese dall’assemblea plenaria.

2) Ogni sezione che deve giudicare di un ricorso su questioni di amministrazione regionale o di una richiesta contro una regione, un distretto o un comune, dovrà, come regola generale, comprendere un membro che abbia esercitato una professione nella regione in questione.

Art. 136 – Una legge federale speciale contiene le disposizioni particolareggiate relative alla costituzione ed alla procedura della Corte di giustizia amministrativa”.

Art. 137 – Riceve la seguente redazione:

“La Corte di giustizia costituzionale giudica delle richieste con cui siano fatte valere pretese reciproche della Federazione, delle regioni, dei distretti e dei comuni, quando tali pretese non debbano seguire la procedura giudiziaria ordinaria”.

Art. 139 – Aggiungere al comma 2: “quando la Corte di giustizia costituzionale non fissi per la cessazione della validità del regolamento un termine che non può superare i sei mesi”.

Art. 140 – 1) Il comma 1 riceve la seguente redazione:

“1) La Corte di giustizia costituzionale pronunzia: sulla incostituzionalità di una legge federale o regionale a richiesta della suprema Corte giudiziaria o della Corte di giustizia amministrativa, in quanto tale legge formi il presupposto di un giudizio della corte richiedente; pronunzia d’ufficio quando tale legge formi il presupposto di un giudizio della stessa Corte di giustizia costituzionale;

sulla incostituzionalità di leggi regionali, anche a richiesta del governo federale;

sulla incostituzionalità di leggi federali, anche a richiesta di un governo regionale”.

2) Nel comma 3, all’ultima frase, sostituire le parole “sei mesi” con “un anno”.

3) Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

“Quando una legge o una parte di essa è annullata come incostituzionale da una sentenza della Corte di giustizia costituzionale, le disposizioni legislative abrogate dalla legge di cui la Corte di giustizia costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità rientrano in vigore il giorno dell’entrata in vigore dell’annullamento, a meno che il decreto non disponga altrimenti.

Nella pubblicazione relativa all’annullamento della legge, dovrà anche menzionarsi se e quali disposizioni legislative rientrano in vigore”.

4) I commi 4 e 5 diventano i commi 5 e 6.

Art. 141 – Sostituire le parole “Consiglio federale” con le parole “Consiglio delle regioni e delle professioni”.

Aggiungere a questo articolo il secondo comma seguente:

“2) Sarà stabilito con legge federale sotto quali condizioni la Corte di giustizia costituzionale dovrà decidere delle contestazioni dei risultati di votazioni e di iniziative popolari. Potrà anche essere disposto con legge federale quanto tempo dovrà attendersi, in vista della possibilità di tali contestazioni, per la pubblicazione della legge federale sulla quale ha avuto luogo una votazione popolare”.

Art. 143 – Sostituire le parole “oltre l’art. 142, comma 3”, con le parole: “oltre l’art. 142, comma 4”.

Art. 144 – Redatto come segue:

“1) La Corte di giustizia costituzionale pronunzia sui ricorsi contro provvedimenti (decisioni e decreti) delle autorità amministrative in quanto il ricorrente affermi che il suddetto provvedimento abbia leso un diritto garantito dalla costituzione. Il ricorso può essere presentato solo dopo esaurita la via gerarchica, a meno che la legislazione federale non disponga altrimenti.

2) In questi casi le disposizioni dell’art. 133, commi 1 e 3 sono applicabili per analogia alle sentenze della Corte di giustizia costituzionale.

3) Ove la Corte di giustizia costituzionale ritenga che il provvedimento impugnato dell’autorità amministrativa non abbia leso nessun diritto tutelato dalla costituzione, e ove non si tratti di un caso escluso dalla sua competenza in base all’art. 129, comma 5, la Corte di giustizia costituzionale deve, oltre a pronunziare sentenza sfavorevole al ricorrente, deferire, su istanza di quest’ultimo, il ricorso alla corte di giustizia amministrativa, per decidere se il richiedente sia stato leso dal provvedimento in qualcun altro dei suoi diritti”.

Art. 146 – Nel comma 2, dopo le parole: “Gli organi federali o regionali a ciò da esso discrezionalmente designati”, aggiungere “compreso l’esercito federale”.

Aggiungere alla fine la seguente frase: “Le indicate istruzioni del presidente della Federazione, quando si tratti di misure esecutive contro la Federazione o contro organi federali, non esigono la controfirma di cui all’art. 67”.

Art. 147 – Viene redatto come segue:

“1) La Corte di giustizia costituzionale è composta di un presidente, di un vice-presidente, di altri dodici membri e di sei membri supplenti.

2) Il presidente, il vice-presidente, 6 altri membri e 3 membri supplenti sono nominati dal presidente della Federazione su proposta del governo federale; questi membri devono essere scelti fra giudici, funzionari amministrativi e professori delle facoltà giuridiche e politiche delle università. Gli altri sei membri e gli altri tre supplenti sono nominati dal presidente della Federazione in base a designazione di un numero triplo di candidati fatta, per tre membri e due supplenti, dal Consiglio nazionale, e per tre membri e un supplente dal Consiglio delle regioni e delle professioni. Tre membri e due supplenti devono avere la residenza stabile fuori della capitale federale Vienna. I funzionari che saranno nominati membri della Corte di giustizia costituzionale, se non sono in pensione e fino a quando non lo siano, dovranno essere collocati in disponibilità.

3) Il presidente, il vice-presidente, gli altri membri e i membri supplenti devono aver compiuti gli studi giuridici e politici ed aver esercitato per almeno dieci anni una professione per la quale sia prescritto il compimento di tali studi.

4) Non possono appartenere alla Corte di giustizia costituzionale: i membri del governo federale o di un governo regionale; i membri del Consiglio nazionale, del Consiglio delle regioni e delle professioni, o di qualsiasi altro corpo rappresentativo generale; per i membri di tali corpi rappresentativi che sono eletti per una legislatura o per un periodo determinato di funzioni, l’incompatibilità dura fino al termine della legislatura o del periodo di funzioni, anche se hanno in precedenza rinunciato al loro mandato. Infine, non possono appartenere alla Corte di giustizia costituzionale persone dipendenti o comunque funzionari di un partito politico.

5) Non può essere nominato presidente o vice-presidente della Corte di giustizia costituzionale chi negli ultimi quattro anni abbia ricoperto una delle funzioni indicate nel comma 4.

6) Gli artt. 87, commi 1 e 2, e 88, comma 2, sono applicabili per analogia ai membri della Corte di giustizia costituzionale. Le disposizioni particolari saranno regolate con la legge federale fatta in virtù dell’art. 148. Come limite di età, raggiunto il quale termina il loro ufficio, viene stabilito il 31 dicembre dell’anno in cui il giudice avrà compiuto il settantesimo anno di età.

7) Qualora un membro o un supplente abbia per tre volte consecutive, senza sufficiente motivo, trascurato l’invito alle sedute della Corte di giustizia costituzionale, la Corte, dopo udito l’interessato, ne prenderà atto. L’accertamento ha per conseguenza la perdita della qualità di membro o di membro supplente”.

Art. 148 – Il comma 1 viene soppresso.

Art. 2 – Il passaggio alle nuove regole stabilito dalla presente legge costituzionale sarà regolato da una legge costituzionale speciale che entrerà in vigore lo stesso giorno.

Art. 3 – 1) La presente legge costituzionale entrerà in vigore il giorno seguente alla sua pubblicazione, qualora non vengano stabilite eccezioni dalla legge costituzionale di cui all’art. 2. Anche in questo caso, tuttavia, le leggi federali necessarie per l’esecuzione delle disposizioni particolari della presente costituzione potranno essere emanate fin dal giorno seguente alla sua pubblicazione, e con effetto immediato qualora si tratti di misure preparatorie per l’entrata in vigore di questa legge costituzionale.

2) Il governo federale è incaricato dell’esecuzione della presente legge costituzionale federale.

 

 

 

(1) I numeri degli articoli, dei paragrafi o dei commi indicati sono quelli del testo della costituzione del 1920-1925.

 

 

 

 

 

FONTE:

B. Mirkine-Guetzevich, Le Costituzioni europee, Edizioni Comunità, Milano 1954.



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