COSTITUZIONE DELLO STATO LIBERO DI BAVIERA

(1946)

 

 

Considerando le rovine alle quali un ordinamento politico e sociale privo di Dio, di coscienza e di rispetto per la dignità umana ha condotto i superstiti della seconda guerra mondiale;

Animato dal proposito di assicurare in maniera duratura alle future generazioni tedesche i benefici della pace, dell’umanità e del diritto;

Il popolo bavarese, ricordando la sua storia più che millenaria, si dà la seguente Costituzione democratica:

 

Titolo I

Struttura e funzioni dello Stato

 

Capitolo I

I fondamenti dello Stato bavarese

 

Art. 1 – 1) La Baviera è uno Stato libero (Freistaat).

2) I colori del paese sono: azzurro e bianco.

3) Lo stemma del paese sarà stabilito da una legge.

Art. 2 – 1) La Baviera è uno Stato popolare (Volksstaat). Il potere politico è detenuto dal popolo.

2) Il popolo esprime la sua volontà mediante elezioni e scrutinii. Le decisioni sono prese a maggioranza.

Art. 3 – La Baviera è uno Stato costituzionale, uno Stato fondato sul rispetto dei valori culturali e uno Stato sociale. Questo Stato è a servizio del bene comune.

Art. 4 – Il potere politico è esercitato già personalmente dai cittadini elettori sia dalle Assemblee di rappresentanti da essi eletti, nonché dalle autorità esecutive e dai magistrati nominati direttamente o indirettamente da essi.

Art. 5 – 1) Il potere legislativo appartiene esclusivamente al popolo e all’Assemblea dei rappresentanti del popolo.

2) Il potere esecutivo è affidato al governo e alle autorità esecutive ad esso subordinate.

3) Il potere giudiziario è esercitato da giudici indipendenti.

Art. 6 – 1) La qualità di suddito dello Stato si acquista:

1. Con la nascita;

2. Con la legittimazione;

3. Con il matrimonio;

4. Con la naturalizzazione.

2) A nessuno può essere tolta la sua qualità di suddito dello Stato.

3) I particolari saranno regolati da una legge sulla qualità di suddito dello Stato.

Art. 7 – 1) Sono cittadini tutti i sudditi dello Stato, senza distinzione di razza, di sesso, di religione o di professione, che abbiano compiuto 21 anni.

2) Il cittadino esercita i suoi diritti partecipando alle elezioni, alle iniziative popolari (Volksbegehren) e ai referendum (Volksentcheidungen).

3) L’esercizio di tali diritti potrà essere subordinato ad un periodo di residenza di un anno al massimo.

Art. 8 – Tutti i sudditi tedeschi che hanno la loro residenza in Baviera godono degli stessi diritti e hanno gli stessi doveri dei sudditi bavaresi.

Art. 9 – 1) Il territorio dello Stato è suddiviso in distretti (Regierungsbezirke). La delimitazione di tali distretti sarà determinata da una legge.

2) I distretti sono divisi in circondari (Bezirk). Le città che dipendono direttamente dal distretto sono assimilate ai circondari. La suddivisione dei distretti sarà effettuata mediante un’ordinanza giuridica del governo. Dovrà essere richiesta l’approvazione del Landtag in materia.

Art. 10 – 1) Per il territorio di ciascuno dei distretti e dei circondari esiste una associazione dei comuni, che gode dell’autonomia amministrativa.

2) La sfera d’azione particolare delle associazioni di comuni sarà determinata dalla legge.

3) Potranno venir assegnate per legge alle associazioni di comuni funzioni supplementari che esse dovranno adempiere in nome dello Stato. Esse le adempiranno liberamente, sia conformandosi alle istruzioni dell’amministrazione dello Stato, sia in virtù di disposizioni speciali.

4) La vita economica e culturale particolare alle associazioni di comuni dovrà essere salvaguardata.

Art. 11 – 1) Ogni parte del territorio dello Stato dipende da un comune. Fanno eccezione talune superfici disabitate (ausmärkische Gebiete).

2) I comuni sono corporazioni territoriali originarie di diritto pubblico. Essi hanno diritto di regolare e amministrare direttamente i loro affari nel quadro delle leggi e, in particolare, di eleggere i loro sindaci e le loro assemblee di rappresentanti.

3) La legge potrà assegnare ai comuni delle funzioni che essi dovranno adempiere in nome dello Stato.

4) L’autonomia amministrativa dei comuni contribuisce all’edificazione della democrazia in Baviera, procedendo dalla base alla sommità.

5) Il principio applicabile per ciò che concerne l’autonomia dei comuni è quello della uguaglianza dei diritti e dei doveri per tutti i cittadini residenti nel comune.

Art. 12 – 1) I princìpi applicabili per l’elezione della Dieta (Landtag) sono ugualmente validi per quelle dei comuni e delle associazioni di comuni.

2) I beni dei comuni e delle associazioni di comuni non potranno in nessun caso passare al demanio dello Stato. L’alienazione di questi beni mediante donazione non è autorizzata.

 

Capitolo II

La Dieta

 

Art. 13 – 1) La Dieta (Landtag) è composta dei deputati del popolo bavarese.

2) I deputati sono i rappresentanti del popolo e non soltanto di un partito. Sono responsabili solo dinanzi alla loro coscienza e non possono essere vincolati da un mandato.

Art. 14 – 1) I deputati sono eletti nelle circoscrizioni elettorali (Wahlkreise) e nelle sezioni di voto (Stimmkreise) da tutti i cittadini che godono del diritto di voto, a suffragio universale, diretto e segreto, e in base al principio della rappresentanza proporzionale corretta. Ogni distretto forma una circoscrizione elettorale. Ogni circondario (distretto rurale) e ogni città direttamente dipendente dal distretto (distretto urbano), nonché ogni circondario urbano che conti in media 60.000 abitanti, nelle grandi città, forma una sezione di voto (Stimmkreis).

2) Sono eleggibili tutti i cittadini che godano dei diritti elettorali e abbiano compiuto 25 anni di età.

3) Le elezioni dovranno aver luogo una domenica o un giorno di festività pubblica.

4) Non verrà attribuito alcun seggio alle liste che non avranno riunito in una circoscrizione elettorale almeno il 10% dei voti espressi.

5) Disposizioni particolari saranno stabilite dalla legge elettorale del paese.

Art. 15 – 1) I gruppi di elettori, i membri di questi gruppi o coloro che li favoriscono, i quali hanno per fine di sopprimere le libertà civiche o di far uso della forza contro il popolo, lo Stato o la Costituzione non potranno prender parte alle elezioni e allo scrutinio.

2) Su richiesta del governo o di uno dei partiti rappresentanti alla Dieta, la Corte costituzionale (Verfassungsgerichtshof) deciderà a questo proposito.

Art. 16 – 1) La Dieta è eletta per quattro anni. Essa si riunirà per la prima volta quindici giorni al più tardi dopo lo scrutinio.

2) Il rinnovamento dovrà aver luogo al più tardi allo scadere del periodo di legislatura della Dieta.

Art 17 – 1) La Dieta si riunisce tutti gli anni in ottobre nella località ove ha sede il governo.

2) Il Presidente può convocarla a una data anteriore. È tenuto a convocarla quando lo richiedano il governo o un terzo almeno dei membri della Dieta.

3) La Dieta fissa il termine della sessione e l’epoca in cui l’Assemblea si dovrà riunire di nuovo.

Art. 18 – 1) La Dieta può sciogliersi da se stessa prima del termine della legislatura mediante un voto emesso a maggioranza del numero legale dei suoi membri.

2) Essa può essere sciolta dal Presidente della Dieta ai termini dell’art. 44, comma 5.

3) Essa può essere revocata da un referendum (Volksentscheid) su proposta di un milione di cittadini che godano dei diritti elettorali.

4) Le nuove elezioni alla Dieta avranno luogo al più tardi la sesta domenica dopo il giorno dello scioglimento o della revoca.

Art. 19 – La qualità di membro della Dieta durante il periodo della legislatura, si perde sia per rinuncia, sia per invalidamento, sia per una successiva modifica dei risultati dello scrutinio, sia per privazione dei diritti elettorali.

Art. 20 – 1) La Dieta eleggerà nel suo seno un Ufficio di presidenza (Präsidium), composto di un Presidente, dei vice-presidenti e dei segretari.

2) Nell’intervallo fra le sessioni, l’Ufficio di presidenza continua a sbrigare gli affari in corso della Dieta.

3) La Dieta si darà un regolamento.

Art. 21 – 1) Il Presidente esercita i diritti di padrone di casa e i diritti di polizia negli edifici della Dieta.

2) Egli dirige l’amministrazione della Camera, dispone delle entrate e delle spese di questa e rappresenta lo Stato in tutte le questioni giuridiche e in tutte le controversie giudiziarie di questa amministrazione.

Art. 22 – 1) Le deliberazioni della Dieta sono pubbliche. Dietro richiesta di 50 deputati o del governo, le discussioni di taluni argomenti possono svolgersi a porte chiuse quando in tal senso si sia pronunciata la maggioranza dei due terzi dei deputati presenti. La segretezza è obbligatoria se il governo la richiede, e per la durata che esso richiede, allo scopo di motivare la sua richiesta di segretezza. La Dieta decide se questi dibattiti devono essere portati a conoscenza del pubblico e secondo quali modalità.

2) I resoconti veridici dei dibattiti delle sedute pubbliche della Dieta non possono dar luogo ad alcuna denuncia, a meno che riferiscano apprezzamenti che ledano l’onore.

Art. 23 – 1) La Dieta prende le sue decisioni a maggioranza semplice dei voti espressi, a meno che la Costituzione non stabilisca un’altra proporzione di voti.

2) Perché la Dieta possa deliberare validamente, è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri.

3) Le eccezioni previste dalla Costituzione non sono modificate dalle presenti, disposizioni.

Art. 24 – 1) La Dieta e le sue commissioni possono richiedere che si ascolti il Presidente del Consiglio e ognuno dei ministri e segretari di Stato.

2) I membri del governo, come pure i commissari da essi designati, avranno libero accesso a tutte le sedute della Dieta e delle sue commissioni. Essi dovranno essere ascoltati in qualsiasi momento delle deliberazioni, anche indipendentemente dall’ordine del giorno.

Art. 25 – 1) La Dieta ha diritto e, su richiesta di un quinto dei suoi membri, l’obbligo, di istituire delle commissioni d’inchiesta.

2) Tali commissioni e le autorità che esse delegano hanno entrambi il potere, sotto riserva di applicazione, secondo i casi, del codice di procedura penale, di citare testimoni e esperti, di interrogarli, di far loro prestare giuramento e di applicare loro la procedura che li obbliga a deporre. Dovrà tuttavia essere integralmente rispettato il segreto epistolare, delle comunicazioni postali, telegrafiche e telefoniche. Le autorità giudiziarie e amministrative sono tenute a rispondere alle richieste di testimonianza di tali commissioni. Le pratiche delle amministrazioni dovranno essere prodotte qualora ne venga fatta richiesta.

3) I dibattiti delle commissioni d’inchiesta sono pubblici. Si svolgeranno tuttavia a porte chiuse quando ne venga fatta richiesta dalla maggioranza dei due terzi. Le disposizioni dell’art. 22, comma 1, frasi 3 e 4, saranno applicabili con le modifiche richieste.

Art. 26 – 1) Allo scopo di tutelare i diritti della rappresentanza popolare nei confronti del governo e di discutere gli affari politici urgenti al di fuori della sessione e dopo il termine della legislatura, ovvero dopo lo scioglimento o la revoca della Dieta, fino alla riunione della nuova assemblea, la Dieta nominerà una commissione interinale (Zwischenausschuss). Tale commissione godrà di tutti i poteri della Dieta. Essa, tuttavia, non potrà mettere sotto accusa i ministri, né votare leggi o discutere iniziative popolari (Volksbegehren).

2) Per tali commissioni valgono le disposizioni dell’art. 25.

Art. 27 – Nessun membro della Dieta potrà in alcun caso essere oggetto di procedimenti penali o amministrativi o esser reso responsabile fuori dell’Assemblea a causa dei voti da lui dati.

Art. 28 – 1) Nessun membro della Dieta potrà esser sottoposto, senza il suo consenso, a istruttoria penale né potrà esser arrestato per qualche illecito a meno che sia arrestato in flagrante delitto, o al più tardi l’indomani.

2) Il medesimo consenso è necessario quando il deputato si trovi altrimenti sottoposto ad una restrizione della sua libertà individuale e sia ostacolato in conseguenza di ciò nell’esercizio del suo mandato di deputato.

3) Qualsiasi provvedimento di procedura penale, di arresto o di altra restrizione della libertà individuale nei confronti di un membro della Dieta dovrà esser sospeso a richiesta della Dieta per la durata della sessione. Tale richiesta non può però esser fatta, se il deputato è accusato di un reato di diritto comune. La Dieta deciderà se si tratta di un simile reato.

Art. 29 – 1) I membri della Dieta hanno il diritto di rifiutare di deporre come testimoni nei confronti di persone che hanno loro fatto conoscere confidenzialmente taluni fatti, nella loro qualità di deputati, ovvero alle quali essi hanno fatto conoscere confidenzialmente taluni fatti nell’esercizio del loro mandato, anche riguardo a questi fatti stessi. Nella misura in cui si applica questo diritto di rifiutare la loro testimonianza, sarà vietato sequestrare documenti nella loro abitazione.

2) Nessuna perquisizione o sequestro potrà essere effettuato nei locali della Dieta senza l’autorizzazione del Presidente.

Art. 30 – I deputati non devono chiedere alcun congedo ai loro datori di lavoro per svolgere le loro funzioni di deputato alla Dieta.

Art. 31 – I membri della Dieta hanno il diritto di viaggiare gratuitamente su tutti i mezzi di trasporto dello Stato, in Baviera, nonché di ricevere una indennità per spese di rappresentanza.

Art. 32 – 1) Gli artt. 27-31 incluso si applicano parimenti all’Ufficio di presidenza della Dieta, nonché ai membri della Commissione interinale e ai loro primi sostituti.

2) Nei casi in cui si applichi l’art. 28, il concorso della Dieta è sostituito dal concorso della commissione interinale.

Art. 33 – Il controllo delle elezioni spetta alla Dieta. Se la validità di una elezione viene contestata, decide la Corte costituzionale. Essa decide parimenti nel caso che un deputato abbia perduto la sua qualità di membro della Dieta.

 

Capitolo III

Il Senato

 

Art. 34 – Il Senato è la rappresentanza dei corpi sociali, economici, culturali e comunali.

Art. 35 – Il Senato consta di 60 membri. È composto nel modo seguente:

1. Undici rappresentanti dell’agricoltura e della selvicoltura;

2. Cinque rappresentanti dell’industria e del commercio;

3. Cinque rappresentanti dei mestieri;

4. Undici rappresentanti dei sindacati operai;

5. Quattro rappresentanti delle professioni libere;

6. Cinque rappresentanti delle cooperative;

7. Cinque rappresentanti delle comunità religiose;

8. Cinque rappresentanti delle organizzazioni caritative;

9. Tre rappresentanti dell’insegnamento superiore e delle università;

10. Sei rappresentanti dei comuni e delle associazioni di comuni.

Art. 36 – 1) I senatori sono eletti dalle corporazioni competenti di diritto pubblico o privato, secondo i princìpi democratici. I rappresentanti delle comunità religiose sono designati da queste ultime.

2) Possono essere eletti senatori soltanto i cittadini che godano dei diritti elettorali ed abbiano raggiunto l’età di 40 anni compiuti.

3) Essi devono distinguersi per il loro spirito di giustizia, la loro competenza e la loro esperienza.

Art. 37 – 1) I senatori restano in carica per sei anni. Ogni due anni, un terzo dei senatori eletti scade e si procede a nuove elezioni.

2) I senatori possono essere rieletti.

Art. 38 – 1) I senatori non possono essere allo stesso tempo membri della Dieta.

2) Le disposizioni degli artt. 27-31 valgono per i membri del Senato con le opportune modifiche.

Art. 39 – Il Senato potrà sottoporre alla Dieta proposte e progetti di legge sia direttamente, sia tramite il governo. Il governo dovrà sottoporre senza indugio alla Dieta tali proposte e progetti di legge.

Art. 40 – Il Senato sarà chiamato ad esprimere la propria opinione sui progetti di legge del governo e dietro richiesta di esso. Il governo dovrà richiedere tale opinione per tutte le questioni di importanza. Sarà obbligato a farlo per la legge sul bilancio, per le leggi che modifichino la Costituzione e per tutte le leggi che devono essere sottoposte a referendum popolare.

Art. 41 – 1) Le leggi votate dalla Dieta dovranno essere sottoposte al Senato perché ne prenda conoscenza prima della loro promulgazione.

2) Entro il termine di un mese il Senato potrà presentare obiezioni motivate ad una legge votata dalla Dieta e trasmetterle a quest’ultima. Se la Dieta dichiara l’urgenza per una legge, tale termine sarà ridotto ad una settimana. La Dieta deciderà se tener conto delle obiezioni formulate.

Art. 42 – Le altre disposizioni necessarie, principalmente per ciò che riguarda la nomina dei senatori, saranno stabilite da una legge. Fino a quando non saranno costituite le corporazioni competenti, tale legge dovrà prescrivere che all’elezione da parte di tali corporazioni sia sostituita l’elezione da parte della Dieta, tenendo conto delle proposte delle suddette corporazioni.

 

Capitolo IV

Il governo

 

Art. 43 – 1) Il governo è il supremo potere direttivo ed esecutivo dello Stato.

2) Esso è composto dal Presidente del Consiglio, dai ministri e dai segretari di Stato.

Art. 44 – 1) Il Presidente del Consiglio è eletto per un periodo di quattro armi dalla Dieta di nuova elezione, entro il termine di una settimana dopo la sua riunione.

2) Sono eleggibili tutti i Bavaresii che godono dei diritti elettorali e che hanno compiuto 40 anni.

3) Il Consiglio dei Ministri può dimettersi in qualsiasi momento dalle sue funzioni, quando le circostanze politiche rendano impossibile una collaborazione fiduciosa fra esso e la Dieta. Le dimissioni del Presidente del Consiglio comportano quelle del governo. Fino all’elezione di un nuovo Presidente del Consiglio, la rappresentanza della Baviera nei confronti dell’estero passa al Presidente della Dieta, il quale in questo periodo non può esser rovesciato dalla Dieta.

4) Se un Presidente del Consiglio si dimette o viene a morire durante il periodo delle sue funzioni, un nuovo Presidente del Consiglio verrà eletto nella successiva seduta della Dieta per il resto di tale periodo.

5) Se l’elezione non ha potuto venir effettuata entro un termine di quattro settimane il Presidente della Dieta è tenuto a sciogliere la Dieta.

Art. 45 – Il Presidente del Consiglio nomina e revoca con l’approvazione della Dieta i ministri e i segretari di Stato.

Art. 46 – Il Presidente del Consiglio designa, con l’approvazione della Dieta, il ministro che dovrà essere il suo sostituto.

Art. 47 – 1) Il Presidente del Consiglio presiede il governo e dirige gli affari.

2) Egli stabilisce le direttive della politica e ne è responsabile davanti alla Dieta.

3) Egli rappresenta la Baviera nei confronti dell’estero.

4) In taluni casi particolari esercita il diritto di grazia. Per l’esecuzione della pena di morte è richiesta l’autorizzazione del Presidente del Consiglio.

5) Egli sottopone alla Dieta le proposte del governo.

Art. 48 – 1) In caso di grave pericolo per la sicurezza pubblica e per l’ordine, il governo potrà limitare o sospendere il diritto di esprimere liberamente l’opinione pubblica (art. 110), la libertà di stampa (art. 111), il segreto epistolare, delle comunicazioni postali, telegrafiche e telefoniche (art. 112), nonché la libertà di riunione (art. 113), inizialmente per la durata di una settimana.

2) Dovrà nello stesso tempo provocare la convocazione della Dieta e informare senza indugio quest’ultima delle misure da lui prese; dovrà revocare tali misure, totalmente o in parte, se la Dieta lo richiede. Se la Dieta ratifica le suddette misure a maggioranza del numero legale dei suoi membri, la loro validità sarà prorogata di un mese.

3) È inoltre permesso indirizzare alla Corte costituzionale bavarese un reclamo contro siffatte misure. La Corte sarà tenuta a prendere una decisione almeno provvisoria entro il termine di una settimana.

Art. 49 – 1) Gli affari del governo sono distribuiti fra i seguenti dicasteri:

1. Interni;

2. Giustizia;

3. Pubblica istruzione e Culti;

4. Finanze;

5. Economia;

6. Agricoltura, approvvigionamenti e foreste;

7. Lavoro e assistenza;

8. Comunicazioni, poste e telegrafi.

2) Potranno pure essere designati dei ministri incaricati di un compito speciale, ma non ne potranno essere designati più di due.

3) Su proposta del Presidente del Consiglio, il numero dei dicasteri potrà essere aumentato o ridotto mediante decisione della Dieta, ovvero potrà essere modificata la delimitazione della loro competenza.

Art. 50 – Il Presidente del Consiglio assegna a ciascun ministro un dicastero. Il Presidente del Consiglio può riservare a sé un dicastero. Egli potrà incaricarsi temporaneamente di più dicasteri ovvero potrà assegnarli a un ministro.

2) Ad ogni ministro viene attribuito un segretario di Stato come suo sostituto per un certo numero di questioni determinate. I segretari di Stato hanno il diritto di prender parte al Consiglio dei Ministri a titolo deliberativo.

Art. 51 – 1) Ognuno dei ministri dirige la sua amministrazione personalmente e sotto la propria responsabilità nei confronti della Dieta, in conformità alle direttive stabilite dal Presidente del Consiglio.

2) I segretari di Stato sono tenuti a seguire le istruzioni del ministro da cui dipendono. In caso di impedimento del ministro, agiscono personalmente e sotto la propria responsabilità nei confronti della Dieta.

Art. 52 – Allo scopo di aiutare il Presidente del Consiglio e il governo nei loro obblighi costituzionali, viene creata una cancelleria di Stato. La direzione di tale cancelleria può essere affidata a un segretario di Stato.

Art. 53 – Il governo si dà un regolamento che stabilisce la distribuzione delle varie questioni fra i diversi dicasteri. Ogni questione inerente all’amministrazione dello Stato deve essere affidata a un dicastero.

Art. 54 – Il governo prende le sue decisioni a maggioranza dei votanti. In caso di parità nei voti, il voto del Presidente del Consiglio è preponderante. Perché possa venir presa una decisione è richiesta la presenza della maggioranza dei membri del governo. Nessun membro del governo è autorizzato ad astenersi.

Art. 55 – Per quanto concerne la direzione degli affari di governo e quella di ognuno dei dicasteri valgono i seguenti princìpi:

1. L’amministrazione dello Stato viene svolta in conformità alla Costituzione, in conformità alle leggi e in conformità al bilancio.

2. Il governo e i singoli dicasteri sono incaricati dell’esecuzione delle leggi e delle decisioni della Dieta. Essi possono a tal fine promulgare i regolamenti di esecuzione e i regolamenti amministrativi necessari. I regolamenti legislativi che fuorescono dal quadro di un regolamento di esecuzione devono essere specificatamente autorizzati da una legge.

3. Il governo decide in merito a tutte le proposte che devono essere sottoposte alla Dieta.

4. Il governo nomina gli alti funzionari dei dicasteri e i direttori delle amministrazioni direttamente subordinate al dicastero. Gli altri funzionari sono nominati dai ministri competenti o dalle autorità alle quali sarà stato affidato tale compito.

5. Tutta l’amministrazione dello Stato è subordinata al governo e ai dicasteri competenti. I dicasteri sono pure incaricati di controllare, nel quadro delle leggi, i comuni e le associazioni di comuni, nonché le altre corporazioni di diritto pubblico e le fondazioni di utilità pubblica.

6. Ogni ministro esercita il controllo amministrativo dei servizi e dei funzionari del suo dicastero;

7. Ogni ministro decide, nella sfera del suo dicastero, circa i reclami amministrativi.

Art. 56 – Tutti i membri del governo dovranno, prima di assumere le loro funzioni, prestare giuramento di fedeltà alla Costituzione dinanzi alla Dieta.

Art. 57 – È vietato al Presidente del Consiglio, ai ministri e ai segretari di Stato di esercitare altre funzioni retribuite, ovvero una professione o un mestiere. Non potranno essere membri del consiglio d’amministrazione o della direzione di società commerciali private, ad eccezione delle società nelle quali sia assicurata l’influenza preponderante dello Stato.

Art. 58 – Le retribuzioni dei membri del governo, le loro pensioni e le pensioni alle famiglie in caso di morte saranno regolate dalla legge.

Art. 59 – La Dieta ha diritto di accusare dinanzi alla Corte costituzionale bavarese il Presidente del Consiglio, nonché ognuno dei ministri e segretari di Stato, di aver violato volontariamente la Costituzione o una legge.

 

Capitolo V

La Corte costituzionale

 

Art. 60 – La Corte costituzionale (Verfassungsgerichsthof) è il tribunale supremo per ciò che concerne le questioni costituzionali.

Art. 61 – 1) La Corte costituzionale decide in merito alle accuse mosse ai membri del governo o della Dieta.

2) L’accusa mossa a un membro del governo mira a far dichiarare che egli ha violato scientemente la Costituzione o una legge.

3) L’accusa mossa a un membro della Dieta mira a far dichiarare che egli ha abusato della sua influenza a scopo di lucro o che si è valso di fatti a lui noti nella sua qualità di membro del corpo dei rappresentanti del popolo in maniera che compromette gravemente la reputazione della rappresentanza popolare, ovvero che egli ha messo volontariamente a conoscenza di terzi, prevedendo che sarebbero stati resi pubblici, dei fatti che la Dieta in una delle sue sedute aveva deciso di tenere segreti.

4) L’accusa sarà presentata dalla Dieta su richiesta di un terzo del numero legale dei suoi membri, e se così decide la maggioranza dei due terzi di questo numero. Ogni membro del governo o della Dieta potrà richiede che si apra un procedimento nei suoi confronti.

Art. 62 – La Corte costituzionale deciderà circa l’interdizione per taluni gruppi di elettori dalla partecipazione alle elezioni e agli scrutini (art. 15, comma 2).

Art. 63 – La Corte costituzionale deciderà circa la validità dell’elezione dei membri della Dieta e circa la perdita della qualità di membro della Dieta (art. 33).

Art. 64 – La Corte costituzionale deciderà le controversie concernenti la Costituzione fra gli organi politici superiori ovvero fra le parti di un organo politico superiore alle quali siano stati riconosciuti dalla Costituzione dei diritti speciali.

Art. 65 – La Corte costituzionale decide circa il carattere costituzionale delle leggi (art. 92).

Art. 66 – La Corte costituzionale deciderà delle accuse relative alla violazione da parte di una amministrazione dei diritti riconosciuti dalla Costituzione (art. 48, comma 2; art. 120).

Art. 67 – La Corte costituzionale decide altresì circa i casi particolari di cui è investita in virtù della legge.

Art. 68 – 1) La Corte costituzionale sarà costituita presso la Corte suprema (0berlandesgericht) a Monaco.

2) La Corte sarà composta nella maniera seguente:

a) Nei casi previsti dall’art. 61: da un Presidente delle Corti supreme (0berlandesgericht) bavaresi, da 8 giudici di carriera, 3 dei quali facciano parte del tribunale amministrativo, nonché da altri 10 membri, che saranno designati dalla Dieta;

b) Nei casi previsti dall’art. 65: dal Presidente e da 8 giudici di carriera, 3 dei quali facciano parte del tribunale amministrativo (Verwaltungsgerichtshof);

c) In tutti gli altri casi: dal Presidente, da 3 giudici di carriera, 2 dei quali facciano parte del tribunale amministrativo e da 5 membri designati dalla Dieta.

3) Il Presidente e i giudici di carriera saranno eletti dalla Dieta. Non potranno essere membri né della Dieta né del Senato.

Art. 69 – Le altre disposizioni concernenti l’ordinamento della Corte e la procedura da seguire dinanzi ad essa, nonché l’esecuzione dei suoi giudizi saranno regolate da una legge.

 

Capitolo VI

La legislazione

 

Art. 70 – 1) Tutti i comandi e le proibizioni che hanno carattere di obbligatorietà dovranno prendere forma di legge.

2) Il bilancio dovrà pure essere stabilito dalla Dieta mediante una legge formale.

3) La Dieta non potrà delegare il suo diritto di legiferare, neppure alle sue commissioni.

Art. 71 – I progetti di legge saranno presentati sia a nome del governo, sia su iniziativa della Dieta, del Senato o del popolo (iniziativa popolare).

Art. 72 – 1) Le leggi sono decise dalla Dieta o dal popolo (referendum: Volksentcheid).

2) I trattati politici sono conclusi dal Presidente del Consiglio, previa approvazione della Dieta.

Art. 73 – Il bilancio dello Stato non può dar luogo a referendum.

Art. 74 – 1) Un referendum dovrà essere effettuato quando un decimo dei cittadini che godono dei diritti elettorali esprima il desiderio che una legge venga votata.

2) L’iniziativa popolare dovrà svolgersi su un progetto di legge elaborato e motivato.

3) L’iniziativa popolare dovrà essere sottoposta alla Dieta a nome del governo dal Presidente del Consiglio che farà conoscere la propria opinione.

4) Se la Dieta respinge l’iniziativa popolare, essa potrà sottoporre per la decisione a referendum popolare una legge che essa stessa avrà elaborato.

5) Qualsiasi iniziativa valevole dovrà essere esaminata entro un termine di tre mesi dai rappresentanti del popolo, e sottoposto al referendum del popolo entro un termine di altri tre mesi. Tali termini cesseranno di valere in caso di scioglimento della Dieta.

6) I referendum relativi alle iniziative popolari avranno luogo generalmente in primavera e in autunno.

7) Tutti i progetti di legge sottoposti per la decisione a referendum dovranno essere accompagnati da una nota del governo che ne faccia conoscere in succinto e obiettivamente i motivi dei richiedenti, nonché il parere del governo sulla questione.

Art. 75 – 1) La Costituzione può essere modificata solo per via legislativa. Qualsiasi proposta che miri a modificare la Costituzione e che sia contraria ai princìpi democratici della Costituzione è inaccettabile.

2) Per le decisioni della Dieta che mirino a modificare la Costituzione, la maggioranza richiesta è quella dei due terzi dei membri. Tali decisioni dovranno essere sottoposte a referendum popolare.

3) In caso di contestazione quando si voglia stabilire se una legge modifica la Costituzione o se si tratta di una richiesta inaccettabile di modifica della Costituzione, deciderà la Corte costituzionale bavarese.

4) Gli emendamenti alla Costituzione dovranno essere inseriti nel testo della Costituzione o in un allegato.

Art. 76 – 1) Le leggi votate in maniera conforme alla Costituzione saranno sanzionate dal Presidente del Consiglio e promulgate dietro suo ordine entro il termine di una settimana nel “Bollettino delle Leggi e Regolamenti bavaresi”.

2) In ogni legge dovrà essere precisata la data in cui essa entrerà in vigore.

 

Capitolo VII

L’amministrazione

 

Art. 77 – 1) L’ordinamento dell’amministrazione generale dello Stato, la suddivisione delle competenze e le modalità di nomina dei funzionari dello Stato saranno regolati da una legge. L’organizzazione particolareggiata dei servizi spetta al governo e a ognuno dei dicasteri in particolare secondo i poteri conferiti dal governo.

2) Per quanto concerne l’organizzazione dei servizi e la regolamentazione dei loro metodi, bisogna seguire la regola di evitare, pur rispettando la necessaria unità dell’amministrazione, qualsiasi inutile centralizzazione, di accrescere l’iniziativa e la responsabilità dei funzionari e di tutelare in maniera sufficiente i diritti individuali.

Art. 78 – 1) Tutte le entrate e le uscite dello Stato dovranno essere computate ogni anno e figurare nel bilancio.

2) Le uscite che hanno lo scopo di coprire le spese di istituzioni già autorizzate e di assolvere ad obblighi legali dello Stato dovranno figurare nel bilancio

3) Il bilancio sarà stabilito ogni anno per legge prima dell’inizio dell’esercizio.

4) Se il bilancio non è votato dalla Dieta in tempo utile, il governo continuerà provvisoriamente ad amministrare il bilancio in base a quello dell’anno precedente.

5) Se talune deliberazioni della Dieta aumentano le spese previste nel progetto di bilancio, esse dovranno, su richiesta del governo, essere sottoposte ad una seconda deliberazione. Questa seconda deliberazione potrà aver luogo solo dopo quindici giorni dalla prima, a meno che il governo non vi acconsenta.

6) Gli stanziamenti per le spese vengono accordati, in linea generale, per un anno. In taluni casi particolari possono venir accordati per un periodo più lungo.

Art. 79 – Se una questione dà luogo a spese per le quali nel bilancio non è previsto alcun stanziamento, essa potrà essere oggetto di una deliberazione e di una decisione, soltanto se verranno nello stesso tempo indicati i mezzi per farvi fronte.

Art. 80 – Nell’anno successivo all’esercizio finanziario, il ministro delle finanze rende conto alla Dieta dell’impiego di tutte le entrate dello Stato a scarico della responsabilità del governo. La revisione dei conti è effettuata dalla Corte dei conti che gode dell’indipendenza giudiziaria. I particolari a tal proposito saranno regolati da una legge.

Art. 81 – Il patrimonio immobiliare dello Stato non può essere diminuito se non in virtù di una legge. Il prodotto della vendita di talune parti dell’antico patrimonio dovrà essere destinato a nuovi acquisti per questo patrimonio.

Art. 82 – Non si potrà ricorrere al credito se non per spese straordinarie. Qualsiasi richiesta e qualsiasi concessione di crediti nonché qualsiasi garanzia a carico dello Stato i cui effetti si prolunghino oltre un anno, dovrà essere oggetto di una legge.

Art. 83 – 1) La sfera d’azione propria dei comuni (art. 11, comma 2) comprende soprattutto l’amministrazione dei beni comunali e delle gestioni comunali; la circolazione locale, nonché la costruzione di strade e vie di comunicazione; l’erogazione alla popolazione di acqua, illuminazione, gas e elettricità; le istituzioni che mirano ad assicurare il vettovagliamento; l’urbanistica, la costruzione di abitazioni e la sorveglianza sulle abitazioni; la polizia locale, la difesa contro gli incendi; le opere culturali locali; le scuole elementari e professionali e l’insegnamento per gli adulti; la tutela e l’assistenza sociale; l’igiene e la salute pubblica locale; le consultazioni per il matrimonio, per la maternità e per l’assistenza all’infanzia; l’igiene scolastica e l’educazione fisica della gioventù; i bagni pubblici; le pompe funebri; la manutenzione dei monumenti storici del luogo.

2) I comuni sono tenuti a stabilire un bilancio. Essi avranno diritto di coprire le loro spese con pubbliche imposte.

3) Se le spese dello Stato sono trasferite ai comuni, si dovrà fornir loro nello stesso tempo le necessarie risorse.

4) I comuni sono soggetti al controllo delle amministrazioni dello Stato. Nelle questioni che rientrano nella sfera d’azione propria dei comuni, lo Stato si limiterà a vegliare all’adempimento degli obblighi legali e all’osservanza da parte dei comuni degli obblighi legali. Nelle attività affidate ai comuni, questi saranno altresì tenuti a conformarsi alle istruzioni dei servizi dello Stato superiori gerarchicamente. Lo Stato tutelerà i comuni nell’esecuzione dei loro compiti.

5) Le contestazioni amministrative fra i comuni e lo Stato saranno risolte dai giudici dei tribunali amministrativi.

6) Le disposizioni dei commi 2-5 incluso varranno egualmente per le associazioni di comuni.

 

Capitolo VIII

La giustizia

 

Art. 84 – I princìpi generalmente riconosciuti del diritto delle genti formano parte integrante del diritto del paese.

Art. 85 – I giudici sono sottoposti soltanto alla legge.

Art. 86 – 1) Non potrà essere autorizzato alcun tribunale straordinario. Nessuno deve essere sottratto ai suoi giudici legali.

2) Tribunali aventi competenza particolare potranno essere autorizzati soltanto da una legge.

Art. 87 – 1) I giudici non potranno essere sospesi dalle loro funzioni definitivamente o temporaneamente, né essere trasferiti o collocati a riposo contro la loro volontà, se non in virtù di una decisione giudiziaria e soltanto per i motivi e con le forme stabiliti dalla legge. La legislazione può tuttavia fissare i limiti di età.

2) I giudici della giurisdizione ordinaria sono nominati a vita.

Art. 88 – All’esercizio della giustizia si dovranno far collaborare anche uomini e donne presi nel popolo. Il loro reclutamento e le modalità riguardanti la loro scelta saranno regolati dalla legge.

Art. 89 – I procuratori presso i tribunali correzionali sono tenuti a seguire le istruzioni dell’amministrazione da cui dipendono.

Art. 90 – I dibattiti dinanzi ai tribunali sono pubblici. In caso di pericolo per la sicurezza pubblica o per la morale pubblica, le sedute, per decisione del tribunale, possono svolgersi a porte chiuse.

Art. 91 – 1) Ognuno ha diritto di essere ascoltato dalla giustizia.

2) Chiunque sia accusato di un reato può ricorrere all’assistenza di un difensore.

Art. 92 – Se il giudice considera una legge contraria alla Costituzione, dovrà provocare una decisione della Corte costituzionale.

Art. 93 – Le contestazioni in materia di diritto amministrativo sono risolte dai tribunali amministrativi.

 

Capitolo IX

I funzionari

 

Art. 94 – 1) I funzionari dello Stato, dei comuni e delle associazioni di comuni sono eletti dal popolo in conformità alla legge, ovvero sono nominati dalle competenti autorità.

2) Tutti i cittadini che godono dei diritti elettorali hanno accesso ai pubblici impieghi, secondo le loro particolari attitudini, le loro conoscenze e i risultati da essi ottenuti. Nella misura del possibile tali condizioni saranno constatate per mezzo di esami. Gli stessi princìpi valgono per la promozione dei funzionari.

Art. 95 – 1) I princìpi dello statuto dei funzionari saranno regolati da una legge. Il funzionario di carriera è mantenuto in linea di principio.

2) Per le azioni di rivendicazione di beni che li riguardino, i funzionari potranno ricorrere alla via giudiziaria normale.

3) Qualsiasi sanzione penale amministrativa dovrà consentire la possibilità di un ricorso e di una procedura di revisione.

4) Nessun fatto sfavorevole potrà essere iscritto nello stato di servizio di un funzionario senza che questi abbia avuto occasione di dar schiarimenti al riguardo. Gli schiarimenti del funzionario dovranno del pari figurare nel suo stato di servizio.

5) Ogni funzionario ha diritto di consultare in qualsiasi momento tutti gli incartamenti del suo stato di servizio.

Art. 96 – I funzionari sono i servitori di tutto il popolo, e non di un partito soltanto. I funzionari dovranno in qualsiasi momento sostenere lo Stato costituzionale e democratico, tanto durante il servizio quanto al di fuori di esso.

Art. 97 – Se un funzionario viola per sua colpa i doveri della sua funzione nell’esercizio dell’autorità pubblica che gli è affidata, lo Stato o il corpo pubblico dal quale dipende questo funzionario sarà responsabile delle conseguenze, salvo il ricorso contro il funzionario. Non si può rifiutare di ricorrere alla normale via giudiziaria.

 

Titolo II

I diritti e i doveri fondamentali

 

Art. 98 – I diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione non possono, in linea di principio, essere limitati. Le limitazioni di tali diritti sono ammesse solo quando lo esigano imperiosamente la sicurezza, la morale, la salute e l’assistenza pubblica. Nessun’altra limitazione è autorizzata se non nei casi previsti all’art. 48. La Corte costituzionale è tenuta a dichiarare nulle le leggi che limitino, in contrasto con la Costituzione, uno dei diritti fondamentali.

Art. 99 – La Costituzione ha lo scopo di tutelare e favorire il benessere spirituale di tutti gli abitanti. Essa è tutelata contro gli attacchi esterni dal diritto internazionale. È protetta all’interno dalle leggi, dalla giustizia e dalla polizia.

Art. 100 – La legislazione, l’amministrazione e la giustizia dovranno rispettare la dignità della persona umana.

Art. 101 – Ognuno ha il diritto, nel limite delle leggi e dei buoni costumi di fare tutto ciò che non nuoce ad altri.

Art. 102 – 1) La libertà individuale è inviolabile.

2) Qualunque persona arrestata dall’autorità o dalla forza pubblica dovrà essere, al più tardi nel giorno successivo all’arresto, tradotta dinanzi al giudice competente. Questi sarà tenuto a far conoscere all’arrestato quale amministrazione ha deciso il suo arresto, nonché i motivi di esso, e dovrà dargli modo di esporre le sue obiezioni. Il giudice dovrà spiccare mandato d’arresto contro l’arrestato ovvero rimetterlo immediatamente in libertà.

Art. 103 – 1) Il diritto di proprietà e il diritto di successione sono garantiti.

2) Il regime della proprietà e l’impiego della proprietà devono servire al bene generale.

Art. 104 – 1) Un’azione è punibile solo nel caso in cui la punibilità fosse stabilita per legge prima che l’azione sia stata commessa.

2) Nessuno può essere condannato due volte per la medesima azione.

Art. 105 – Gli stranieri che saranno stati accusati all’estero, in violazione dei diritti fondamentali contenuti nella presente Costituzione, e si saranno rifugiati in Baviera non potranno essere soggetti né all’estradizione né ad una espulsione.

Art. 106 – 1) Tutti gli abitanti della Baviera hanno diritto ad una abitazione decorosa.

2) L’incoraggiamento alla costruzione di abitazioni popolari a basso prezzo è un compito che spetta allo Stato e ai comuni.

3) L’abitazione domestica è per ogni abitante della Baviera un asilo inviolabile.

Art. 107 – 1) La libertà di fede e di coscienza è garantita.

2) La libertà di praticare la religione è posta sotto la protezione dello Stato.

3) Il godimento dei diritti del cittadino non è condizionato né limitato dalla confessione religiosa. Questa non può arrecare pregiudizio ai doveri del cittadino.

4) L’ammissione ai pubblici impieghi non dipende dalla confessione religiosa.

5) Nessuno è obbligato a manifestare delle convinzioni religiose. Le autorità non hanno il diritto di informarsi circa l’appartenenza ad associazioni religiose se non in quanto taluni diritti e doveri dipendano da tale appartenenza, ovvero se ciò è richiesto da una inchiesta a scopi statistici ordinata dalla legge.

6) Nessuno può essere costretto a partecipare a un atto di culto o ad assistere a esercizi o a feste religiose, ovvero ad usare una formula di giuramento religiosa.

Art. 108 – L’arte, le scienze e il loro insegnamento sono liberi.

Art. 109 – 1) Tutti gli abitanti della Baviera godono di completa libertà di circolare e di stabilirsi. Hanno il diritto di soggiornare in qualsiasi località e di stabilirvisi, di acquistare terreni e di esercitare qualsiasi industria.

2) Tutti gli abitanti della Baviera hanno il diritto di emigrare in paese straniero.

Art. 110 – 1) Tutti gli abitanti della Baviera hanno il diritto di esprimere la loro opinione per mezzo della parola, degli scritti, delle pubblicazioni a stampa, delle illustrazioni o in qualsiasi altro modo. Nessuna condizione di lavoro o di impiego potrà limitarli nell’esercizio di tale diritto e nessuno potrà sfavorirli se si valgono di tale diritto.

2) La lotta contro la pornografia spetta allo Stato e ai comuni.

Art. 111 – 1) La stampa ha il compito di pubblicare in maniera conforme alla verità e ponendosi al servizio dell’idea democratica, informazioni riguardanti i fatti, le situazioni, le istituzioni e le personalità della vita pubblica.

2) La censura preventiva è vietata. Contro qualsiasi ordine della polizia lesivo della libertà di stampa potrà essere richiesta una sentenze giudiziaria.

Art. 112 – 1) Il segreto epistolare, quello postale, telegrafico e telefonico sono inviolabili.

2) È vietato limitare la recezione delle trasmissioni radiofoniche, nonché l’acquisto di pubblicazioni stampate.

Art. 113 – Tutti gli abitanti della Baviera hanno il diritto di riunirsi pacificamente e senza armi senza previa dichiarazione e senza autorizzazione speciale.

Art. 114 – 1) Tutti gli abitanti della Baviera hanno il diritto di formare delle associazioni e delle società.

2) Le associazioni e le società che perseguano scopi illegali o contrari ai buoni costumi, o che impieghino mezzi di siffatta natura, ovvero che mirino a distruggere le libertà civili o ad impiegare la forza contro il popolo, lo Stato o la Costituzione, possono essere vietate.

3) Le associazioni sono libere di acquistare la capacità giuridica, in conformità alle prescrizioni del diritto civile.

Art. 115 – Tutti gli abitanti della Baviera hanno il diritto di rivolgere per iscritto richieste o reclami alle autorità o alla Dieta.

Art. 116 – Tutti i sudditi dello Stato dovranno essere ammessi senza distinzione, secondo le loro attitudini e i risultati ottenuti, alle pubbliche funzioni.

Art. 117 – Ognuno potrà godere, senza limitazioni, della libertà a condizione che adempia il proprio dovere di fedeltà verso il popolo e la Costituzione, verso lo Stato e le leggi. Tutti devono rispettare la Costituzione e le leggi e obbedir loro, partecipare agli affari pubblici ed impiegare le loro forze fisiche e intellettuali come lo richiede l’interesse generale.

Art. 118 – 1) Tutti sono uguali dinanzi alla legge. Le leggi sono ugualmente obbligatorie per tutti e ognuno gode in egual misura della protezione delle leggi.

2) Gli uomini e le donne hanno in linea di principio gli stessi diritti e gli stessi doveri civici.

3) Tutti i privilegi di diritto pubblico e tutte le distinzioni di nascita e di classe sono soppresse. I titoli nobiliari non contano più se non come complemento del nome. Essi non potranno più venir conferiti e non potranno più venir acquisiti mediante adozione.

4) Non potranno essere conferiti titoli che non si riferiscano ad una funzione o a una professione. Essi non potranno essere portati al di fuori di tale funzione o professione. I gradi universitari non sono compresi in tale divieto.

5) Lo Stato può conferire decorazioni e distinzioni onorifiche in conformità alle leggi.

Art. 119 – È vietato incitare all’odio di razza e all’odio contro altri popoli. Siffatti incitamenti costituiscono un reato.

Art. 120 – Chiunque abiti in Baviera, e si senta leso nei suoi diritti garantiti dalla Costituzione da parte di una amministrazione potrà chiedere la protezione della Corte costituzionale bavarese.

Art. 121 – Tutti gli abitanti della Baviera sono tenuti ad accettare funzioni a titolo onorifico, in modo particolare quella di tutore, di consigliere per gli orfani, di assistente della gioventù, di scabino e di giurato. Disposizioni particolareggiate a tal riguardo saranno determinate dalla legge.

Art. 122 – In caso di incidenti, di crisi e di catastrofi naturali, nonché nelle relazioni tra vicini, tutti i Bavaresi sono tenuti ad aiutarsi vicendevolmente in conformità alle leggi.

Art. 123 – 1) Ognuno dovrà contribuire alle pubbliche spese, nella misura dei suoi redditi, del suo patrimonio e tenendo conto dei suoi obblighi di mantenimento.

2) Le imposte sul consumo e le imposte sulla proprietà devono essere adeguatamente proporzionate fra di loro.

3) L’imposta di successione ha parimenti lo scopo di impedire l’accumularsi di enormi fortune nelle mani di taluni individui. Essa dovrà venir graduata in base al grado di parentela.

 

Titolo III

La vita della comunità

 

Capitolo I

Il matrimonio e la famiglia

 

Art. 124 – 1) Il matrimonio e la famiglia costituiscono la base naturale e morale della comunità umana, e sono posti sotto la particolare protezione dello Stato.

2) Nel matrimonio l’uomo e la donna hanno in linea di principio gli stessi diritti civili e gli stessi doveri.

Art. 125 – Fanciulli sani costituiscono la ricchezza più preziosa di un popolo. Ogni madre ha diritto alla protezione e all’assistenza dello Stato.

Lo Stato e i comuni hanno entrambi il dovere di vegliare alla salute fisica e morale della famiglia e di incoraggiarla socialmente.

Le famiglie numerose hanno diritto a un’adeguata assistenza e, in modo particolare, ad abitazioni sane.

Art. 126 – 1) I genitori hanno il diritto naturale e il dovere originario di educare i loro figli per dar loro buone attitudini fisiche, intellettuali e morali. Dovranno essere aiutati in questo compito dallo Stato e dai comuni. In siffatte questioni di educazione individuale, la volontà dei genitori sarà decisiva.

2) I figli illegittimi hanno gli stessi diritti all’assistenza di quelli legittimi.

3) La gioventù dovrà essere difesa per mezzo di provvedimenti e di istituzioni dello Stato e dei comuni contro lo sfruttamento e l’abbandono morale, intellettuale e fisico. L’educazione per mezzo di opere assistenziali non è autorizzata se non sulla base determinata dalla legge.

Art. 127 – Il diritto delle comunità religiose e di gruppi filosofici riconosciuti dallo Stato, di esercitare una appropriata influenza sull’educazione dei fanciulli che appartengono alla loro confessione o alla loro dottrina, è garantito senza pregiudizio del diritto d’educazione dei genitori.

 

Capitolo II

L’educazione e l’insegnamento

 

Art. 128 – 1) Ogni abitante della Baviera ha diritto di ricevere una istruzione consona alle sue attitudini palesi e ai suoi gusti particolari.

2) Si dovrà facilitare ai fanciulli meritevoli l’accesso alle scuole e all’insegnamento superiore, ricorrendo all’occorrenza al denaro pubblico.

Art. 129 – 1) Tutti i fanciulli sono tenuti a seguire i corsi della scuola elementare e della scuola professionale.

2) In tali scuole l’insegnamento è gratuito.

Art. 130 – Tutto il sistema scolastico ed educativo è posto sotto il controllo dello Stato. Lo Stato può farvi partecipare i comuni.

2) L’ispezione delle scuole è effettuata da funzionari del servizio attivo, che possiedono la necessaria preparazione tecnica.

Art. 131 – 1) Gli istituti d’insegnamento non devono soltanto impartire delle conoscenze, ma altresì formare l’animo e il carattere.

2) Fini supremi dell’educazione sono il rispetto di Dio, il rispetto delle convinzioni religiose e della dignità umana, il dominio di sé, il senso della responsabilità e l’iniziativa, l’abitudine ad aiutare gli altri e una formazione che apra lo spirito e tutto ciò che è vero, buono e bello.

3) L’educazione dei fanciulli dovrà essere improntata a spirito democratico, all’amore per la patria bavarese e per il popolo tedesco, e al senso della riconciliazione dei popoli.

4) L’insegnamento femminile dovrà comprendere altresì nozioni di puericultura, di pedagogia e di economia domestica.

Art. 132 – La struttura dell’insegnamento dovrà dipendere dalla varietà delle professioni nella vita; l’ammissione di un fanciullo in una scuola dipende dalle sue attitudini, dalle sue tendenze, dai risultati ottenuti e dai suoi gusti personali, ma non dalla condizione economica o sociale dei suoi genitori.

Art. 133 – 1) Si dovrà fare in modo che l’istruzione della gioventù sia assicurata da istituti pubblici. Lo Stato e i comuni collaboreranno alla loro creazione. Le comunità religiose riconosciute, nonché le comunità filosofiche potranno anch’esse impartire l’istruzione.

2) Gli insegnanti delle scuole pubbliche hanno per principio gli stessi diritti e gli stessi doveri dei funzionari statali.

Art. 134 – 1) Le scuole private dovranno avere i medesimi requisiti richiesti alle scuole pubbliche. Non potranno essere fondate e funzionare senza l’autorizzazione dello Stato.

2) L’autorizzazione dovrà essere accordata se la scuola non è inferiore alle scuole pubbliche della stessa categoria, né per quanto concerne i suoi programmi (art. 131) e le sue istituzioni, né per quanto concerne la formazione scientifica dei suoi insegnanti; se è sufficientemente assicurata la situazione economica e giuridica degli insegnanti e se non vi sono obiezioni da formulare contro la persona del suo direttore.

3) Le scuole elementari private potranno essere autorizzate soltanto in condizioni particolari. Tali condizioni si avranno quando le persone responsabili dell’educazione non avranno a loro disposizione una scuola pubblica della loro confessione o della loro dottrina.

Art. 135 – 1) Le scuole primarie sono scuole confessionali (Bekenntnisschu1e) o interconfessionali (Gemeinschaftsschule). Non potranno tuttavia essere istituite scuole interconfessionali se non nelle località a popolazione mista, dal punto di vista confessionale, e dietro richiesta delle famiglie.

2) Nelle scuole confessionali verranno impiegati soltanto insegnanti che abbiano i necessari requisiti e siano disposti a educare i loro scolari e ad istruirli secondo i princìpi della confessione in questione.

Art. 136 – 1) In tutte le scuole si dovranno rispettare nell’insegnamento religioso i sentimenti religiosi di tutti.

2) L’istruzione religiosa costituisce una materia ordinaria del programma di tutte le scuole elementari, delle scuole professionali (Berufsschulen) nonché degli istituti di insegnamento medio e secondario. Essa è impartita in accordo con i princìpi delle comunità religiose considerate.

3) Nessun insegnante può essere obbligato o impedito di impartire l’istruzione religiosa.

4) Gli insegnanti dovranno avere l’autorizzazione delle comunità religiose per impartire l’istruzione religiosa.

5) I locali scolastici necessari dovranno esser posti a loro disposizione.

Art. 137 – 1) La partecipazione all’istruzione religiosa e ad atti o feste religiose, rimane soggetta al desiderio dichiarato delle famiglie e a partire dai 18 anni compiuti, al desiderio degli allievi.

2) Per gli allievi che non partecipano all’istruzione religiosa, dovrà venir istituito un insegnamento dei princìpi della morale.

Art. 138 – 1) L’istituzione e l’amministrazione di scuole di insegnamento superiore è una questione concernente lo Stato. È fatta eccezione per le scuole religiose di insegnamento superiore (art. 150, comma 1). Per le altre eccezioni, sarà necessaria l’autorizzazione dello Stato.

2) Le scuole di insegnamento superiore hanno il diritto di amministrarsi da sole. Gli studenti dovranno essere chiamati a partecipare a tale amministrazione, quando si tratterà di questioni che li riguardino.

Art. 139 – L’istruzione degli adulti deve essere incoraggiata per mezzo di università popolari (Volkshochschule) e di altre istituzioni sovvenzionate col pubblico denaro.

Art. 140 – 1) L’arte e le scienze dovranno essere incoraggiate dallo Stato e dai comuni.

2) Questi ultimi dovranno soprattutto stanziare crediti allo scopo di aiutare artisti originali, scienziati e scrittori che abbiano dato prova di una attività culturale e artistica.

Art. 141 – 1) I monumenti artistici, storici e naturali, così come le località, godono della pubblica protezione e delle cure della Stato, dei comuni e delle corporazioni di diritto pubblico; i monumenti artistici e storici adibiti ad altro scopo dovranno per quanto possibile essere riadibiti alla loro primitiva destinazione. Si dovrà impedire l’emigrazione all’estero del patrimonio artistico tedesco.

2) Le foreste tedesche, le località particolari e il paesaggio, nonché la flora e la fauna del paese dovranno per quanto possibile essere tutelati e conservati.

3) Ognuno è autorizzato a godere delle bellezze naturali, a riposarsi all’aria aperta, e soprattutto a circolare nelle foreste e nei pascoli di montagna, a navigare sulle acque e a coglier frutti selvatici in quantitativi che non oltrepassino l’uso locale. Lo Stato e i comuni hanno il diritto e l’obbligo di mantener libera al pubblico l’accesso alle montagne, ai laghi, ai corsi d’acqua e alle altre bellezze naturali e di renderli accessibili, ove sia necessario, limitando il diritto di proprietà, nonché quello di far costruire strade turistiche e parchi pubblici.

 

Capitolo III

La religione e le comunità religiose

 

Art. 142 – 1) Non vi è chiesa di Stato.

2) La libertà di riunirsi allo scopo di prender parte a preghiere e consacrazioni in famiglia, di partecipare a cerimonie pubbliche del culto e ad associazioni religiose, nonché quella di raggruppare tali associazioni entro i confini della Baviera, non è soggetta ad alcuna restrizione nel quadro stabilito dalla legislazione generale vigente.

3) Le chiese, le comunità religiose riconosciute, nonché le associazioni di carattere filosofico le cui tendenze non siano contrarie alla legislazione generale vigente, non sono soggette ad alcuna sorveglianza dello Stato. Esse dispongono e amministrano direttamente i propri affari nelle condizioni stabilite per tutti. Conferiscono le loro cariche e i loro uffici senza la partecipazione dello Stato o della comunità politica.

Art. 143 – 1) Le comunità religiose e le associazioni di carattere filosofico possono ottenere la capacità giuridica in conformità alle disposizioni del Codice civile.

2) Le chiese e le associazioni di carattere filosofico rimarranno corporazioni di utilità pubblica, se lo erano già precedentemente. Gli stessi diritti dovranno essere accordati dietro loro richiesta, dopo un periodo di esistenza di cinque anni, alle altre comunità religiose riconosciute, nonché alle associazioni di carattere filosofico le cui tendenze non siano contrarie alla legge.

3) Le chiese e le comunità religiose, nonché le associazioni di carattere filosofico che siano corporazioni di diritto pubblico, potranno riscuotere tasse il cui ammontare sarà stabilito in base ai ruoli pubblici delle imposte.

Art. 144 – 1) I membri del clero godranno della protezione dello Stato nell’esercizio dei doveri del loro ufficio.

2) Tutte le azioni che mirino a gettare il discredito sulla religione, le sue istituzioni, i membri del clero e quelli delle congregazioni religiose nella loro qualità di persone che insegnano la religione è vietata e costituisce reato.

3) I tribunali non potranno esigere dai membri del clero che riferiscano intorno a fatti che siano stati loro confidati nella loro qualità di direttori di coscienza.

Art. 145 – 1) I contributi dello Stato o delle comunità politiche, versati fino ad ora alle comunità religiose in esecuzione di articoli di leggi, di contratti o di altri titoli giuridici sono conservati.

2) I nuovi contributi volontari dello Stato, dei comuni e delle associazioni di comuni alle comunità religiose saranno forniti da tasse addizionali alle imposte e tasse di Stato pagate dai membri delle suddette comunità religiose.

Art. 146 – I diritti di proprietà e gli altri diritti di cui godono le comunità religiose, le associazioni religiose, gli ordini religiosi, le congregazioni e le associazioni di carattere filosofico, sulle loro istituzioni, fondazioni ed altri beni destinati al culto, a scopi benefici e a scopi di insegnamento, sono garantiti.

Art. 147 – Le domeniche e i giorni festivi riconosciuti dallo Stato saranno tutelati dalla legge, come giorni di riposo riservati ad innalzare l’animo.

Art. 148 – Quando negli ospedali, nei penitenziari e in altri pubblici stabilimenti si manifesti la necessità di servizi religiosi e di cappellani, le comunità religiose dovranno essere autorizzate a procedere a cerimonie religiose. Qualsiasi costrizione a tal riguardo dovrà essere evitata.

Art. 149 – 1) I comuni dovranno vegliare affinché tutti i morti possano avere decente sepoltura. Le comunità religiose sono libere di decidere se devono partecipare alle inumazioni.

2) Nei cimiteri riservati soltanto a talune comunità religiose, l’inumazione di morti appartenenti ad altre religioni dovrà essere autorizzata, nelle forme usate da queste ultime e senza separazione di terreno, quando non esista un altro luogo di sepoltura appropriato.

3) L’uso contemporaneo delle chiese e dei cimiteri da parte di più confessioni continuerà a essere regolato dalla legislazione in vigore precedentemente, salvo modifiche prescritte dalla legge.

Art. 150 – 1) Le chiese hanno il diritto di formare il loro clero in loro particolari istituti d’insegnamento superiore.

2) Le facoltà di teologia presso le Università saranno mantenute.

 

Titolo IV

Economia e lavoro

 

Capitolo I

L’ordinamento economico

 

Art. 151 – 1) Qualsiasi attività economica è al servizio del bene comune; essa serve in particolare a garantire a tutti un’esistenza di dignità umana e ad innalzare progressivamente il livello di vita di tutti i ceti della popolazione.

2) Entro i limiti di questi fini, la facoltà di concludere contratti è libera, in conformità alle leggi. La libertà di esercitare il potere, di decisione individuale e la libertà per l’individuo di esercitare una attività personale nella vita economica sono, in linea di principio, riconosciute. La libertà economica dell’individuo è limitata dal rispetto delle libertà altrui e dal rispetto delle esigenze morali dell’interesse comune. Qualsiasi atto giudiziario dannoso e immorale e in modo particolare tutti i contratti economici che comportano uno sfruttamento sono illegali e viziati di nullità.

Art. 152 – La produzione organizzata e la ripartizione dei prodotti economici destinati ad assicurare il soddisfacimento dei bisogni vitali della popolazione è diretta dallo Stato. Spetta allo Stato assicurare al paese la fornitura di energia elettrica.

Art. 153 – Le piccole imprese indipendenti e le imprese delle classi medie nel campo dell’agricoltura, dell’artigianato, del commercio e dell’industria e dei mestieri dovranno essere incoraggiate dalla legislazione e dall’amministrazione e dovranno essere protette contro gli eccessivi gravami fiscali e contro l’assorbimento. Esse dovranno essere protette dallo Stato nei loro sforzi per assicurarsi la libertà economica e l’indipendenza, nonché nel loro sviluppo, mediante forme di cooperazione. L’ascesa di elementi capaci, che dal lavoro salariato si innalzano ad una esistenza indipendente, dovrà essere incoraggiata.

Art. 154 – Gli organi autonomi del settore economico, eletti democraticamente tramite le associazioni professionali, parteciperanno ai compiti dell’organizzazione economica. I particolari a questo proposito saranno regolati da una legge.

Art. 155 – Allo scopo di soddisfare nella misura più uguale possibile i bisogni economici di tutti gli abitanti, potranno essere costituite legalmente, tenendo conto degli interessi vitali degli elementi produttivi indipendenti, categorie di prodotti utilitari, creando a tale scopo delle corporazioni di diritto pubblico a base cooperativa. Tali associazioni godranno dell’autonomia amministrativa, nel quadro delle leggi.

Art. 156 – La fusione di più imprese allo scopo di accertare la potenza economica e di costituire dei monopoli è vietata. Sono vietati in particolare i cartelli, i trust e gli accordi sui prezzi il cui fine sia lo sfruttamento della massa della popolazione o la distruzione di imprese indipendenti del ceto medio.

Art. 157 – 1) La formazione di capitali non è un fine in se stessa, ma un mezzo onde sviluppare la pubblica economia.

2) La moneta e il credito servono a creare dei valori e a soddisfare i bisogni di tutti gli abitanti.

 

Capitolo II

La proprietà

 

Art. 158 – La proprietà crea un obbligo nei confronti di tutto il paese. L’abuso pubblico della proprietà o del diritto di proprietà non è protetto dalla legge.

Art. 159 – Non può essere pronunciato alcun esproprio se non nei casi previsti dalla legge e dietro adeguato indennizzo, che può anche essere versato sotto forma di rendita. In caso di contestazione e circa l’ammontare dell’indennizzo, è ammesso il ricorso per via giudiziaria dinanzi ai tribunali ordinari.

Art. 160 – 1) Le ricchezze naturali di grande importanza per l’economia generale, le sorgenti più importanti di energia, le ferrovie e gli altri mezzi di comunicazione e di trasporto a servizio del pubblico, i canali e le imprese per l’erogazione, dell’energia elettrica appartengono generalmente a corporazioni o ad associazioni di utilità pubblica.

2) I mezzi di produzione di importanza vitale per la comunità, i grandi istituti di credito e le società d’assicurazione potranno essere trasferiti in proprietà alla comunità, qualora lo richieda l’interesse generale. Il trasferimento verrà effettuato su base legale e dietro adeguato indennizzo.

3) Le imprese divenute di proprietà pubblica potranno essere amministrate secondo le forme dell’economia privata, se tale metodo risponde al fine economico perseguito.

Art. 161 – 1) La spartizione e lo sfruttamento del suolo saranno controllati dallo Stato. Ogni abuso verrà represso.

2) Il plus-valore del suolo, prodotto senza particolare dispendio di lavoro e di capitali da parte del proprietario, dovrà esser posto a disposizione della comunità.

Art. 162 – La proprietà intellettuale, i diritti degli autori, degli inventori e degli artisti godono della protezione e delle cure dello Stato.

 

Capitolo III

L’agricoltura

 

Art. 163 – 1) Il suolo è libero. Il contadino non è legato alla gleba.

2) Il suolo posto a cultura agricola o forestale nelle proprietà di qualsiasi dimensione è utile alla collettività.

3) La proprietà fondiaria contadina è garantita.

4) Le terre di proprietà contadina non dovranno essere sottratte al loro fine. L’acquisto di terreni coltivati o tenuti a bosco sarà subordinato alla dimostrazione che tali terreni sono adatti ad uno sfruttamento giudizioso. Esso non potrà costituire un semplice investimento di capitali.

5) L’esproprio di terreni coltivati o tenuti a bosco non potrà venir effettuato se non per ragioni urgenti di interesse generale, e in particolare, per la colonizzazione. L’esproprio avverrà dietro adeguato indennizzo. Le aziende e le tenute modello dovranno però essere conservate.

Art. 164 – 1) Grazie all’applicazione dei progressi tecnici, ai miglioramenti apportati nell’istruzione professionale, alla pratica della cooperazione agricola e all’impulso dato alla produzione e alle vendite, verrà assicurata alla popolazione rurale una esistenza decorosa e umana sul suo suolo natio ereditario.

2) Verrà data garanzia di un adeguato reddito agricolo per mezzo di una regolamentazione dei prezzi e dei salari conforme alla situazione economica generale, nonché di regolamentazioni del mercato. Queste avverranno in base ad accordi fra le organizzazioni dei produttori, dei distributori e dei consumatori.

Art. 165 – L’eccessivo indebitamento delle aziende agricole dovrà essere impedita dalla legge nella misura del possibile.

 

Capitolo IV

Il lavoro

 

Art. 166 – 1) Il lavoro è la fonte della prosperità del popolo ed è posto sotto la particolare protezione dello Stato.

2) Ognuno ha diritto a crearsi con il suo lavoro una vita agiata.

3) Ognuno ha il diritto e il dovere di scegliere un lavoro conforme alle sue attitudini e alla sua istruzione e utile alla comunità, entro i termini previsti dalle leggi.

Art. 167 – 1) La mano d’opera umana costituisce il bene più prezioso di un popolo e come tale è protetta contro lo sfruttamento, contro gli infortuni del lavoro e contro quanto può recar danno alla salute.

2) Qualunque sfruttamento che comporti dei danni per la salute costituisce un reato di percosse e lesioni.

3) Qualsiasi infrazione a disposizioni che abbiano per fine la protezione contro pericoli e danni per la salute nelle aziende sarà perseguita.

Art. 168 – 1) Tutti i generi di lavoro onesto hanno eguale valore morale e danno diritto a un’adeguata rimunerazione. Per il medesimo lavoro, uomini e donne riceveranno il medesimo salario.

2) I redditi ricavati senza lavoro da persone in grado di lavorare saranno colpiti per legge da imposte speciali.

3) Tutti gli abitanti della Baviera hanno diritto all’assistenza quando siano nell’incapacità di lavorare o non abbiano potuto trovar lavoro.

Art. 169 – 1) Per ogni professione potranno essere fissati dei minimi salariali che consentano al lavoratore un minimo vitale per lui e per la sua famiglia e che corrispondano alla situazione culturale di ognuno.

2) Gli accordi collettivi sul lavoro fra i sindacati di lavoratori e i sindacati dei datori di lavora avranno carattere di obbligatorietà per i membri di tali sindacati e, quando lo esiga l’interesse generale, potranno essere dichiarati obbligatori.

Art. 170 – 1) Il diritto di coalizione in difesa e per il miglioramento delle condizioni di lavoro e delle condizioni economiche è garantito a tutti e per tutte le professioni.

2) Tutti gli accordi e i provvedimenti intesi a limitare o a ostacolare il diritto di coalizione sono illegali e nulli.

Art. 171 – Tutti hanno diritto ad esser protetti contro le vicissitudini della vita grazie alle assicurazioni sociali nel quadro delle leggi.

Art. 172 – I diritti e i doveri dei lavoratori e dei datori di lavoro saranno regolati con legge speciale.

Art. 173 – Disposizioni concernenti la durata massima del lavoro settimanale formeranno oggetto di una legge.

Art. 174 – Ogni lavoratore ha diritto a un periodo di riposo. Questo è garantito in linea di principio grazie alle ferie di fine settimana e a ferie annuali pagate. Le condizioni particolari proprie di talune professioni formeranno oggetto di una legge. La perdita di salario derivante da festività legali dovrà essere compensata.

Art. 175 – In tutte le imprese economiche, i lavoratori hanno diritto a prender parte alla discussione di tutte le questioni che li concernano. Nelle imprese di maggior importanza hanno diritto di esercitare una diretta influenza sulla direzione e sull’amministrazione di queste. A tal fine, costituiranno dei consigli di fabbrica in conformità ai termini di una legge speciale. Tale legge conterrà pure disposizioni relative alla partecipazione dei consigli di fabbrica all’assunzione e al licenziamento degli operai.

Art. 176 – Gli operai, essendo membri di pari diritto dell’organizzazione economica, prenderanno parte all’opera di organizzazione economica insieme a tutti coloro che esercitano la loro attività nella vita economica.

Art. 177 – 1) Le controversie in materia di lavoro saranno regolate da tribunali del lavoro composti di un ugual numero di lavoratori e di datori di lavoro e di un presidente indipendente.

2) Le decisioni arbitrali nelle controversie in materia di lavoro potranno, in conformità alle leggi vigenti, essere dichiarate dal governo obbligatorie per tutti.

 

Disposizioni finali e transitorie

 

Art. 178 – La Baviera aderirà a un futuro Stato tedesco democratico e federale. Tale Stato dovrà essere fondato sulla libera riunione degli Stati tedeschi particolari, la cui vita politica particolare dovrà essere assicurata.

Art. 179 – I gruppi sociali, economici e culturali menzionati nella presente Costituzione, gli organi autonomi dell’economia e delle organizzazioni di produttori, di distributori e di consumatori (artt. 34, 36, 154, 155, 164) non hanno carattere pubblico e non possono esercitare alcun potere dello Stato. L’adesione obbligatoria a tali gruppi non potrà essere richiesta.

Art. 180 – Fino al momento in cui sarà costituito uno Stato federale democratico tedesco, il governo bavarese è autorizzato, in quanto vi sia necessità assoluta di farlo, a delegare, con l’approvazione della Dieta, al Consiglio dei Presidenti del Consiglio degli Stati della zona americana o ad altre organizzazioni tedesche comuni a più Stati o zone, talune attribuzioni dello Stato bavarese riguardanti le relazioni con l’estero, l’economia, il vettovagliamento, la moneta e le comunicazioni.

Art. 181 – Il diritto del governo bavarese di concludere, nel limite della sua competenza, trattati di Stato sussiste inalterato.

Art. 182 – I trattati di Stato conclusi precedentemente, e in modo particolare i trattati del 24 gennaio 1925 con le chiese cristiane, rimangono in vigore.

Art. 183 – Chiunque sia stato danneggiato dal regime di violenza del nazional-socialismo, a causa del suo atteggiamento religioso o politico o a causa della sua razza ha diritto a una riparazione nel quadro della legislazione.

Art. 184 – La validità delle leggi dirette contro il nazional-socialismo e il militarismo, o aventi lo scopo di cancellarne le conseguenze, non è colpita né limitata in nulla dalla presente Costituzione.

Art. 185 – Gli antichi distretti nonché i loro capoluoghi sedi di governo saranno ristabiliti al più presto.

Art. 186 – 1) La Costituzione bavarese del 14 agosto 1919 è abrogata.

2) Le altre leggi e regolamenti rimarranno provvisoriamente in vigore, salvo che siano contrari alla presente Costituzione.

3) Le disposizioni dell’amministrazione emanate in applicazione di leggi precedenti in conformità alla procedura abituale, rimarranno in vigore fino a che non saranno abrogate da nuove disposizioni poste in essere da una nuova legislazione.

Art. 187 – Tutti i funzionari e impiegati delle pubbliche amministrazioni dovranno prestar giuramento di fedeltà alla presente Costituzione.

Art. 188 – Al compimento del loro corso di studi obbligatori, tutti gli scolari riceveranno un esemplare della presente Costituzione.

 

 

 

 

 

FONTE:

B. Mirkine-Gueztevich, Le Costituzioni europee, Edizioni Comunità, Milano 1954.



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