COSTITUZIONE POLITICA DELLA

MONARCHIA SPAGNUOLA

 

 

D. Ferdinando VII per la grazia di Dio e per la Costituzione della Monarchia. Spagnuola, Re delle Spagne, e in sua assenza e prigionia la Reggenza del Regno, nominata dalle Corti generali e straordinarie, a tutti quelli che vedranno e intenderanno le presenti, fa sapere, che le medesime Corti hanno decretato e sanzionato la seguente costituzione politica della Monarchia Spagnuola.

 

Nel Nome di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, Autore e Supremo Legislatore della Società.

Le Corti generali e straordinarie della nazione Spagnuola, ben persuase dopo il più scrupoloso esame e matura deliberazione che le antiche leggi fondamentali di questa Monarchia siano accompagnate dalle opportune providenze, e precauzioni che possano in un modo stabile e permanente ottenere il loro intiero adempimento, onde soddisfare debitamente al grand’oggetto di promuovere la gloria, la prosperità, e il bene di tutta la nazione, decretano la seguente costituzione politica per il buon governo e retta amministrazione dello stato.

 

TITOLO PRIMO

DELLA NAZIONE SPAGNUOLA E DEGLI SPAGNUOLI

 

CAPITOLO PRIMO

Della Nazione Spagnuola

 

Art. 1 – La nazione spagnuola, è la riunione di tutti gli spagnuoli d’ambi gli emisferi.

Art. 2 – La nazione spagnuola è libera, e indipendente; e non è, né può essere patrimonio d’alcuna famiglia, o persona.

Art. 3 – La sovranità risiede essenzialmente nella nazione, e in conseguenza ad essa sola appartiene esclusivamente il diritto di stabilire le proprie leggi fondamentali.

Art. 4 – La nazione è obbligata a conservare e proteggere con leggi savie e giuste la libertà civile, le proprietà e gli altri diritti legittimi di tu gl’individui che la compongono.

 

CAPITOLO II

DEGLI SPAGNUOLI

 

Art. 5 – Sono Spagnuoli:

1° tutti gli uomini liberi nati e domiciliati e dominj delle Spagne ed i loro figli.

2° Li forestieri che abbiano ottenuto dalle Corti il diploma di naturalizzazione.

3° Quelli che, senza la stessa, provino dieci anni di domicilio acquistato secondo la legge in qualunque parte della Monarchia.

4° Li Liberti dacché acquistano la libertà nelle Spagne.

Art. 6 – L’amor della patria è una delle principali obbligazioni di tutti gli Spagnuoli, così pure l’essere giusti e benefici.

Art. 7 – Ogni Spagnuolo è obbligato ad essere fedele alla costituzione, obbedire alle leggi, e rispettare le autorità costituite.

Art. 8 – E’ pure obbligato ogni Spagnuolo senza distinzione alcuna a contribuire in proporzione de’ suoi averi, ai pesi dello Stato.

Art. 9 – E’ pure obbligato ogni Spagnuolo a difendere la patria con le armi quando vi è chiamato dalla legge.

 

TITOLO II

DEL TERRITORIO DELLE SPAGNE, SUA RELIGIONE E GOVERNO, E DEI CITTADINI SPAGNUOLI

 

Capitolo I

DEL TERRITORIO DELLE SPAGNE

 

Art. 10 – Il territorio Spagnuolo, comprende nella Penisola con le sue possessioni e isole adiacenti, l’Aragona, l’Austria, la vecchia e nuova Castiglia, Catalogna, Cordova, Estremadura, Galizia, Granata, Jaen, Leone, Molina, Murcia, Navarra, Provincie Vascongade, Siviglia e Valenza, le Isole Baleari e le Canarie, con le altre possessioni di Africa. Nell’America Settentrionale, la Nuova Spagna, con la Nuova Galizia e Penisola de Yucatan, Guatimala, le Provincie interne di Oriente, Provincie interne d’Occidente, l’Isola di Cuba,. con le due Floride, la parte Spagnuola dell’isola di S.Domingo, e l’isola di Porto Ricco, con le altre adiacenti a queste ed al continente nell’uno ed altro mare. Nell’America Meridionale, la Nuova Granata, Venezuela, il Perù, Chili, le Provinci del Rio della Plata, e tutte le isole adiacenti nel Mare Pacifico e nell’Atlantico. Nell’ Asia le isole Filippine e quelle che dipendono dal loro governo.

Art. 11 – Per altra legge costituzionale si farà una più conveniente divisione del territorio Spagnuolo, subito che lo permetteranno le circostanze politiche della nazione.

 

CAPITOLO II

DELLA RELIGIONE

 

Art. 12 – La Religione della nazione Spagnuola è presentemente, e perpetuameute sarà, la Cattolica, Apostolica, Romana, unica vera. La nazione la protegge con leggi sapienti e giuste, e vieta 1’esercizio di qualunque altra Religione.

 

CAPITOLO III

DEL GOVERNO

 

Art. 13 – L’oggetto del Governo è la felicità della nazione, giacché altro non è per sua natura il fine d’ogni società politica, che il bene degli individui che la compongono

Art. 14 – Il Governo della nazione Spagnuola è quello d’una Monarchia moderata, ereditaria.

Art. 15 – La potestà di far leggi risiede nelle Corti col Re.

Art. 16 – La potestà di far eseguir le leggi risiede nel Re.

Art. 17 – La potestà di applicar le leggi al fatto, nelle cause civili e criminali, risiede ne’ tribunali stabiliti dalla legge.

 

CAPITOLO IV

De’ Cittadini Spagnuoli

 

Art. 18 – Son cittadini Spagnuoli, quelli che per padre e madre traggono origine da’dominj Spagnuoli di qualsisia de’due emisferi, e che sono inoltre domiciliati in qualsivoglia paese de’ suddetti dominj.

Art. 19 – Son parimenti cittadini Spagnuoli gli stranieri, i quali godendo già dianzi de’ diritti comuni ad ogni Spagnuolo, ottenessero dalle Corti speciale diploma di cittadinanza.

Art. 20 – Lo straniero potrà ottener dalle Corti il suddetto diploma, qualora sia accasato con donna spagnuola, ed abbia introdotta in Ispagna qualche pregevole invenzione o industria; oppure vi abbia acquistati beni stabili, suggetti ad una contribuzione diretta; o siavisi stabilito per commerciare con un capitale suo, a giudizio delle Corti considerabile; o abbia resi notabili servigi a vantaggio o difesa della nazione.

Art. 21 – Son pure cittadini Spagnuoli i figli legittimi di stranieri domiciliati nelle Spagne, i quali figli, essendo miti ne’ dominj Spagnuoli, non ne siano mai usciti senza licenza del Governo; e giunti all’età di anni ventuno compiti. vi si siano domiciliati, esercitandovi qualche professione, o arte, o industria, utile al Pubblico.

Art. 22 – Quegli Spagnuoli, i quali per qualunque grado di ascendenza sieno riputati originarj dell’Africa, potranno col merito e colla virtù aprirsi la strada alla cittadinanza. Le Corti in conseguenza potranno accordarla a quelli, che avessero resi servigi notabili alla patria: o per talento, o applicazione, o condotta ne fossero altrimenti meritevoli; purchè siano figli legittimi di padri ingenui, e mariti di donna ingenua, e domiciliati in dominj delle Spagne, ed esercitino inoltre o professione, o arte, o industria utile, con capitale proprio.

Art. 23 – Soli i cittadini potranno ottenere impieghi Municipali, e darli per elezione ad altri ne’ casi assegnati dalla legge.

Art. 24 – Perde la cittadinanza Spagnuola

1° Chi acquista naturalità in paese straniero.

2° Chi riceve impiego sotto altro Governo.

3° Chi venga sottoposto per sentenza a pene afflittive o infamanti qualora non sia di nuovo abilitato.

4° Chi risieda per cinque anni di seguito fuori del territorio delle Spagne senza incarico o licenza del Governo.

Art. 25L’esercizio de’ diritti della cittadinanza rimane sospeso:

1° Per interdetto giudiziale, a cagion d’incapacità, o fisica, o morale.

2° Per lo stato di debitore fallito, o di debitore alle casse pubbliche.

3° Per lo stato di servente domestico.

4° Per non avere impiego, o arte, o altra maniera nota di vivere.

5° Per essere stato criminalmente processato

6° Dal futuro anno 1830, chi vorrà entrare di nuovo nell’esercizio de’ diritti di cittadino, dovrà saper leggere e scrivere.

Art. 26 – I diritti di cittadinanza si posson perdere o sospendere per le sole cagioni accennate ne’ due articoli precedenti, ma non mai per altre.

 

TITOLO III

DELLE CORTI

 

CAPITOLO I

DEL MODO DI FORMAR LE CORTI

 

Art. 27 – Le Corti son la riunione di tutti i deputati, che rappresentano la nazione, nominati da’ cittadini nella forma che si dirà.

Art. 28 – La rappresentazione nazionale ha la stessa base in ambedue gli emisferi.

Art. 29 – La suddetta base è la popolazione, composta d’uomini nativi delle Spagne, ed originarj di esse per padre e madre; come pure di quelli che hanno ottenuta dalle Corti la cittadinanza, e de’ compresi ancora nell’articolo 21.

Art. 30 – La popolazione, de’ dominj Europei sarà computata secondo l’ultimo censo del 1797, finché possa farsene un altro nuovo; e quella dei dominj di oltremare secondo gli ultimi censi più autentici, finché un altro se ne formi con ogni esattezza.

Art. 31 – Da ogni settanta mila anime (presa la popolazione, come si è detto nell’art. 29) uscirà un deputato per le Corti.

Art. 32 – Distribuita la popolazione per Provincie, ed eccedendo in qualcuna di esse il numero di anime; se l’eccesso passasse di trentacinquemila, si nominerà un secondo deputato; e se non passasse, non se ne farà conto.

Art. 33 – La provincia, che non giungesse ad avere settanta mila anime, ma ne avesse per altro fino a sessanta mila, eleggerà diputato: ma se neppur tante ne avesse, concorrerà colla provincia confinante al compimento delle settanta mila. L’isola di Santo-Domingo, l’unica eccettuata, nominerà diputato, qualunque sia il numero de’ suoi popolatori.

 

CAPITOLO II

DELLA NOMINA DE’ DIPUTATI A CORTI

 

Art. 34 – Per l’elezione de’ diputati a Corti si celebreranno congressi ossia assemblee elettorali, di parrocchia. di partito e di provincia.

 

CAPITOLO III

DE’ CONGRESSI ELETTORALI DI PARROCCHIA

 

Art. 35 – Ogni Congresso elettorale di parrocchia si comporrà di tutti i cittadini, domiciliati e residenti nel territorio di essa, compresivi gli ecclesiastici secolari.

Art. 36 – Nella penisola e nelle isole e possessioni adjacenti, si terranno i Congressi parrocchiali nella prima domenica del mese d’ottobre dell’anno, antecedente all’apertura delle Corti.

Art. 37 – Nelle provincie di Oltremare si terranno nella prima domenica del mese di decembre, quindici mesi prima dell’apertura delle Corti, secondo il previo avviso, che ne daranno le pubbliche Autorità.

Art. 38 – Ne’ Congressi parrocchiali per ogni dugento famiglie, o capi di casa, si nominerà un elettore parrocchiale.

Art. 39 – Se non giungessero i capi a quattrocento, ma passassero per altro di trecento.; se ne ricaveranno due elettori; se fossero meno di seicento, ma più bensì di cinquecento; gli elettori da nominarsi saran tre, e così progressivamente.

Art. 40 – La parrocchia, che non giunga ad averne dugento, se ne avrà cento cinquanta, nominerà un elettore; e se neppur tanti ne avrà, concorrerà con altra parrocchia vicina all’elezione di uno o più elettori.

Art. 41 – Il Congresso parrocchiale eleggerà, a pluralità di voti, undici compromissarj; e questi nomineranno l’elettorale parrocchiale.

Art. 42 – Se gli elettori da nominarsi fossero due, i compromissarj dovranno essere ventuno; e se tre, trentuno: ma più in su di questo numero non si anderà per nessun caso, a fine di evitar confusione.

Art. 43 – Nelle popolazioni più piccole, la parrocchia di venti capi eleggerà un compromissario; quella di trenta a quaranta ne nominerà due, quella di cinquanta a sessanta ne nominerà tre e così progressivamente. Che se poi non ne avesse neppur venti, concorrerà colla vicina, o vicine parrocchie, all’elezione del compromissario.

Art. 44 – I compromissarj delle piccole parrocchie, eletti come si è detto, si riuniranno nel paese che riesca loro più comodo. Se tutti insieme compiranno il numero di undici, o almeno di nove; nomineranno un elettore parrocchiale; se fossero ventuno, o almeno diciassette; ne nomineranno due: e se arrivassero ad essere trentuno, o almeno venticinque nomineranno il corrispondente numero di elettori.

Art. 45 – L’elettore parrocchiale da nominarsi deve essere cittadino maggiore di anni venticinque, e domiciliato e residente nella parrocchia.

Art. 46 – Il presidente de’ congressi parrocchiali sarà il capo, o giudiciale, o politico, del paese in cui si terranno, sia città, o terra, o villaggio; e per maggior solennità vi assisterà ancora il curato. Se in un medesimo paese si celebrassero insieme più congressi; dopo i capi o giudiciali o politici, avran la presidenza per sorte i reggitori municipali.

Art. 47 – Riuniti i parrocchiani nella casa consistoriale, o dove sian soliti a congregarsi, anderanno tutti insieme col presidente alla Chiesa parrocchiale, ed in essa il curato celebrerà con solennità la Messa dello Spirito Santo, e farà un discorso adattato alle circostanze.

Art. 48 – Terminata la funzione ecclesiastica, ritorneranno tutti alla casa, donde uscirono; ed a porte aperte si darà principio al Congresso da nominare tra i presenti due squittinatori o scrutatori ed un segretario.

Art. 49 – Quindi, il presidente, domanderà a tutti, se qualcheduno avesse notizia di persona, che avesse corrotto o subornato altrui; ed in caso di esservi accusa, se ne farà pubblicamente e verbalmente l’esame; e conosciuta la reità, o del giustamente accusato, o del falso accusatore a qualunque di loro sia il reo, si darà immediatamente, per sentenza inappellabile, la pena di privazione di voce attiva e passiva.

Art. 50 – In qualunque altro dubbio, che insorga sulle qualità necessarie per votare, le quali abbia o non abbia qualcuno de’ presenti, il congresso deciderà sul fatto a suo arbitrio; e la decisione sarà valida per quella sola volta, e per quel solo effetto.

Art. 51 – Dopo ciò si passerà immediatamente alla nomina de’ compromissarj. Ognuno de’ parrocchiani, avvicinatosi al tavolino della Presiden­za, detterà al segretario tanti nomi, quanti saranno i compromissarj da eleggersi: nel qual atto, come pare in qualunque altra relativo all’elezione, niuno potrà dare il suo proprio nome sotto pena di non poter più votare.

Art. 52 – Il presidente, gli scrutatori, ed il segretario, confronteranno tutte le liste date da’ parrocchiani; e trascelti per compromissarj quelli, ne’ quali ricada un maggior numero di voti, il presidente ne pubblicherà i nomi ad alta voce.

Art. 53 – I compromissarj nominati si ritireranno immediatamente in una stanza separata dal rimanente de’congregati; e conferendo ivi tra di loro, nomineranno a pluralità di voti l’elettore o gli elettori della loro parrocchia: e tornati che saranno al luogo del Congresso, se ne pubblicheranno i nomi, o il nome.

Art. 54 – Quindi, distesi gli atti dal Segretario, e sottoscritti dal presidente e da’ compromissarj, se ne consegnerà copia (essa pure dai medesimi sottoscritta) alla persona o persone elette; onde munite sieno d’un’autentica testimonianza della loro nuova commessione.

Art. 55 – Non si ammetterà motivo nè pretesto alcuno, per cui possa scusarsi un cittadino, chiunque siasi, da cotesti incarichi.

Art. 56 – Nessun cittadino potrà entrare con armi ne’ congressi parrocchiali.

Art. 57 – Fatta che sia la nomina degli elettori, sì scioglierà immediatamente il Congresso; nè avrà mai valore verun altro atto, che vi si ten­tasse.

Art. 58 – Dato fine al Congresso, i nominati elettori prenderanno posto fra gli scrutatorj, presidente e segretario; ed in compagnia di tutti gli altri congregati si porteranno alla Chiesa parrocchiale a cantare un solenne Te-Deum.

 

CAPITOLO IV

DE’ CONGRESSI ELETTORALI DI PARTITO

 

Art. 59 – Gli Elettori parrocchiali, portatisi alla capitale del Partito, formeranno un nuovo Congresso Elettorale, per nominarvi gli Elettori che dovranno poi congregarsi nella capitale della provincia a fine di eleggere i deputati per le Corti.

Art. 60 – Nella penisola e nell’isole e possessioni adiacenti, si celebreranno i Congressi di Partito nella prima domenica del mese di novembre dell’anno antecedente all’apertura delle Corti.

Art. 61 – Nelle provincie di Oltremare si celebreranno nella prima domenica del mese di gennajo, immediatamente dopo quella del decembre, in cui si fossero tenuti, come si è detto, i congressi parrocchiali.

Art. 62 – Per determinare il numero degli elettori, da nominarsi in ogni partito, si terran presenti le seguenti regole.

Art. 63 – Il numero degli elettori di partito sarà il triplo del numero dei diputati, che si dovranno eleggere.

Art. 64 – Se il numero de’ partiti della provincia fosse maggiore di quello degli elettori, necessarj secondo l’articolo antecedente per la nomina dei deputati; si nominerà nondimeno per ogni partito un elettore.

Art. 65 – Se al contrario il numero de’partiti fosse minore, nominerà ogni partito o uno, o due, o più elettori, fino a compirne il numero necessario. Se mancasse anche dopo ciò un elettore; lo nominerà il partito più popolato: e se due o più ne mancassero; li anderan nominando gli altri partiti a misura della loro maggior popolazione.

Art. 66 – Da ciò che si è stabilito negli articoli 31, 32, 33, e ne’ tre precedenti, si rileva, quanti dovranno essere, a tenore del censo, i deputati d’ogni provincia, e gli elettori d’ogni partito.

Art. 67 – Ne’ congressi elettorali di partito sarti presidente il capo (sia giudiziale, o politico) della capitale di esso partito ed a lui si presenteranno gli elettori parrocchiali co’ loro respettivi ricapiti e documenti onde siano registrati i loro nomi nel pubblico libro, in cui si dovranno stendere gli atti del congresso.

Art. 68 – Nel giorno assegnato si congregheranno gli elettori parrocchiali insieme col presidente nella sala consistoriale a porte aperte; e cominceranno dal nominare, tra i medesimi elettori presenti, due scrutatori, ed un segretario.

Art. 69 – In seguito il Secretario e gli Scrutatori riceveranno i ricapiti documenti di tutti gli Elettori, ed esamineranno, se sono secondo le regole; ed una commissione di tre individui dello stesso congresso rivedrà i suddetti esami: e gli uni e gli altri nel seguente giorno ne daranno per iscritto le informazioni.

Art. 70 – Nell’accennato giorno seguente, radunati tutti gli elettori parrocchiali, si leggeranno le informazioni; e se qualche dubbio nascesse sù qualcuna di esse, oppur sulle necessarie qualità di qualche elettore, il congresso deciderà a suo piacere definitivamente; e la decisione, qualunque essa si fosse, si porrà in esecuzione.

Art. 71 – Fatto ciò, tutti gli elettori insieme col Presidente si porteranno alla Chiesa maggiore; ed ivi l’ecclesiastico di più alta dignità canterà la Messa solenne dello Spirito Santo, e vi aggiungerà un discorso analogo alle circostanze.

Art. 72 – Compito quest’atto religioso, ritorneranno tutti alla casa consistoriale; e seduti gli elettori promiscuamente senza veruna preferenza nè distinzione, leggerà il segretario il presente capitolo quarto della costituzione; ed in seguito il presidente farà la domanda accennata nell’articolo 49 e si osserverà tutto ciò che in esso si dice.

Art. 73 – Si procederà immediatamente alla nomina degli elettori di partito, un dopo l’altro; e questa si eseguirà per iscrutinio segreto, e per mezzo di bigliettini, ne’quali ognuno de’ votanti abbia scritto il nome della persona che elegge.

Art. 74 – Quindi il presidente, il segretario, e gli scruta tori, esaminati e regolati i voti, terranno per ben eletto chi abbia ottenuta la metà de’ voti con uno almeno di più; ed il presidente ne pubblicherà il nome. Se poi niuno avesse ottenuta la suddetta pluralità, i due che avessero il maggior numero di voti, rientreranno in secondo scrutinio; e rimarrà eletto chi più ne ottenesse. Nel caso finalmente di essere i voti pattati, deciderà la sorte.

Art. 75 – L’elettore di partito, bisogna che sia cittadino coll’esercizio de’ suoi diritti, maggiore di anni venticinque, e domiciliato e residente nel partito.

Tanto può esser fatto elettore un laico, quanto un ecclesiastico secolare; e tanto un de’ presenti nel congresso. quanto un assente.

Art. 76 – Distesi gli atti del congresso dal segretario, e sottoscritti da lui, come pur dal presidente, e dagli scrutatori se ne darà una copia similmente sottoscritta, ad ognuno degli eletti per giustificazione loro personale e dipoi il presidente ed il segretario, fattane un’altra copia, da lor due sottoscritta, la manderanno al presidente del congresso provinciale, il quale si prenderà il pensiere di farla a tutti notoria per mezzo de’ pubblici fogli.

Art. 77 – Ne’ congressi elettorali di partito si osserverà tutto ciò che si è ordinato per riguardo a’congressi parrocchiali negli articoli 55, 56, 57, 58.

 

CAPITOLO V

De’ Congressi elettorali di Provincia

 

Art. 78 – Gli elettori, eletti dai partiti, radunatisi nella capitale della provincia formeranno il congresso elettorale provinciale; dal quale dovranno uscire i pubblici diputati, per assistere alle corti, come rappresentanti della nazione.

Art. 79 – Nella penisola, e nell’isole adjacenti, si terranno sempre i congressi provinciali nella prima domenica del mese di decembre, dell’anno antecedente all’apertura delle corti.

Art. 80 – Nelle provincie d’Oltremare si celebreranno nella seconda domenica del mese di marzo dell’anno medesimo, in cui si uniranno i congressi di partito.

Art. 81 – Ne sarà presidente il capo politico della capitale della provincia a cui si presenteranno gli elettori di partito con tutti i loro documenti, onde se ne possano registrare i nomi nel pubblico libro, nel quale si dovranno stendere gli atti del Congresso.

Art. 82 – Nel giorno destinato si congregheranno gli elettori col presidente nella casa consistoriale, o nell’edifizio che sembrasse il più opportuno per sì solenne radunanza, e si darà principio a porte aperse dal nominare tra i presenti, a pluralità di voti, un segretario e due scrutatori.

Art. 83 – Se una provincia non dovesse eleggere che un solo deputato, bisogna, che vi concorrano per la nomina almeno cinque elettori; i quali saran presi dai partiti di essa provincia; e qualora i partiti non fossero tanti, se ne formeran de’ nuovi a questo solo effetto.

Art. 84 – Si leggeranno i quattro capitoli di questa Costituzione, nei quali si tratta delle elezioni. Si leggeranno dipoi gli atti dell’elezioni eseguite ne’ Congressi de’ partiti, secondo le copie rimessene da’ rispettivi presidenti. Quindi gli elettori presenteranno i documenti delle loro nomine, le quali saranno esaminate dal segretario e dagli scrutatori, e rivedute inoltre da una particolar commessione di tre individui del Congresso e tanto i primi esaminatori, quanto i revisori, ne daranno esatta informazione nel giorno seguente.

Art. 85 – Uniti gli elettori di partito si leggeranno le informazioni sopra i certificati, e se vi fosse ragione di opponere ad alcuno degli stessi dagli elettori per difetto di alcune delle qualità richieste, il congresso risolverà definitivamente e sul momento quanto le parerà, e ciò che sarà risolto, si eseguirà senza ricorso.

Art. 86 – In seguito si dirigeranno gli elettori col presidente alla cattedrale o chiesa maggiore, ove si canterà una messa solenne dello Spirito Santo dal Vescovo, o in sua assenza dall’ecclesiastico di maggior dignità quale farà un discorso analogo alle circostanze

Art. 87 – Finito questo atto religioso ritorneranno al luogo da ove partirono, e a porta aperta, occupando gli elettori i suoi posti senza alcun preferenza, dovrà il presidente fare le medesime ricerche ed avvisi che contengono negli articoli 49, osservando tutto ciò che in esso è prescritto.

Art. 88 – Si procederà in seguito dagli elettori che si troveranno presenti alla elezione del deputato, o deputati, essi gli eleggeranno di un in uno, avvicinandosi al posto ove si troverà il presidente, gli assistenti allo scrutinio e segretario, e alla loro presenza dovrà essere scritto in una lista il nome della persona che ognuno elegge; il segretario e gli assistenti allo scrutinio saranno i primi a votare.

Art. 89 – Finita la votazione, il presidente, segretario ed assistenti allo scrutinio faranno il riconoscimento dei voti, e sarà eletto quello che avrà unito a suo favore almeno la metà dei voti ed uno di più; se nessun avesse unita la maggiorità assoluta dei voti, i due che avranno avuto i maggior numero, entreranno nel secondo scrutinio, e sarà eletto quello che avrà la pluralità di essi; in caso di parità deciderà la sorte, e successa l’elezione di uno sarà pubblicata dal presidente.

Art. 90 – Dopo l’elezione de’ Diputati si passerà collo stesso metodo e forma a quella de’ Sostituti, i quali concorreranno alle Corti, qualora si verifichi in qualunque tempo (dopo fatta l’elezione) o la morte de proprietario, o la di lui impossibilità a giudizio di esse Corti. Il numero de’ sostituti per ogni provincia sarà il terzo del numero de’ suoi Diputati: ma se questi per altro in una provincia fosser meno di tre essa nondimeno nominerà un sostituto.

Art. 91 – Può esser Diputato alle Corti sì il laico, che l’ecclesiastico secolare, e tanto chi fu presente al Congresso Elettorale, quanto l’assente. Egli per altro dovrà esser cittadino, avente l’esercizio dei suoi diritti, maggiore per età di anni venticinque, nato nella provincia, domiciliato in essa, e residentevi almeno da sette anni.

Art. 92 – Richiedesi inoltre, che il Diputato alle Corti abbia una rendita annuale competente, e procedente da fondi propri.

Art. 93 – Tengasi per altro per sospeso l’anzidetto articolo, fino al tempo, in cui decida qualcheduna delle future Corti, quanta dovrà esser la rendita, e quale la specie di fondi, donde possa provenire: e ciò che allora si risolverà, dovrà tenersi per legge costituzionale, come se fosse in quest’articolo espressa.

Art. 94 – Se talora accadesse, che un medesimo individuo fosse eletto dalla provincia della sua nascita, e da quella insieme del suo domicilio; egli anderà alle Corti per questa seconda provincia, e per la prima vi assisterà il sostituto.

Art. 95 – I Segretari e Consiglieri di Stato, e gl’impiegati nel palagio reale, non potranno esser eletti per diputati alle Corti.

Art. 96 – Non potrà neppur esser eletto per diputato veruno straniero, benchè avente dalle Corti diploma di cittadinanza.

Art. 97 – I pubblici impiegati, nominati dal Governo, non potranno essere diputati a Corti per la provincia, in cui esercitano l’impiego.

Art. 98 – Il segretario stenderà gli atti delle elezioni; e li sottoscriveranno, oltre di lui, il presidente e tutti gli elettori.

Art. 99 – In seguito di ciò tutti gli elettori, senza potersene veruno scusare, accorderanno tanti mandati di procura, quanti furono i diputati eletti; e ne daranno ad ognun di loro una copia autentica, da potersi con essa presentare alle Corti.

Art. 100 – Le procure saranno distese ne’ termini seguenti:

Nella città, o terra tale nel tal giorno, tal mese, tal anno; essendo congregati nella tal sala i signori N. N. (vi si porranno i nomi del presidente, e di tutti gli elettori di partito, che formarono il congresso elettorale provinciale) asserirono innanzi a me sottoscritto notajo pubblico, ed innanzi ai testimonj a quest’effetto chiamati: che essendosi proceduto, a norma della Costituzione politica della Monarchia Spagnuola, alla nomina degli elettori, sì di parrocchie, che di partiti, con tutte le solennità prescritte dalla stessa costituzione, come consta dalle informazioni autentiche originali; riuniti gli elettori dei partiti della provincia tale, nel tal giorno, mese, ed anno, elessero i diputali, i quali a nome di questa provincia, e come rappresentanti di essa, concorrano alle Corti; e che gli eletti diputati per questa provincia furono i signori N. N., secondochè si rileva dagli atti distesi e sottoscritti da N. N. In conseguenza di ciò, i surriferiti elettori accordano ai detti diputati, ed a ciascuno di essi, un’ampia procura, onde possano adempire le anguste funzioni del loro incarico; ed uniti agli altri diputati a Corti, come rappresentanti tutti della nazione Spagnuola, possano accordare e risolvere quanto credano confacente al bene generale di essa, usando a questo fine delle facoltà concedute loro dalla costituzione, senza uscire da’ limiti da essa prescritti, nè potere per verun modo, nè per verun pretesto, o derogare, o alterare, o variare veruno degli articoli di essa. Per la qual cosa gli anzidetti elettori, in vigore delle facoltà, trasmesse loro a quest’effetto da tutta la provincia; tanto a nome proprio, come a nome di tutti gl’individui di essa, si obbligano a tener per valido, e a rispettare ed osservare quanto essi diputati, e le Corti insieme con loro, faranno e risolveranno a tenore della costituzione politica della Monarchia Spagnuola. Così lo asserirono ed accordarono in presenza de’ testimonj N. N., i quali insieme con essi si sottoscrissero: della qual cosa do fede ecc. ecc.

Art. 101 – Il presidente, il segretario, e gli scrutatori del Congresso provinciale, sottoscriveranno immediatamente una copia degli atti da loro fatti, e la spediranno alla diputazione permanente delle Corti: si prenderanno inoltre il pensiero di fare stampare l’elezione, e di mandarne una copia stampata ad ogni paese della provincia.

Art. 102 – I diputati della penisola, e delle isole adjacenti. saranno assistiti dalle rispettive provincie con un determinato stipendio, quale si assegnerà dalle Corti nel secondo anno d’ogni generale diputazione per i deputati de’due anni seguenti. A quelli poi di oltremare si pagheranno inoltre i viaggi di venuta e ritorno, a giudizio delle loro rispettive province.

Art. 103 – Ne’Congressi elettorali di provincia si osserverà, tutto ciò che prescrivono gli articoli 55, 56, 57, e 58, a eccezione di ciò che si dice nell’articolo 328.

 

CAPITOLO VI

DELLA CELEBRAZIONE DELLE CORTI

 

Art. 104 – Ogni anno perpetuamente si raduneranno le Corti nella capitale del Regno, in edifizio destinato a questo solo oggetto.

Art. 105 – Se talvolta si giudicasse conveniente trasferir le Corti in altro luogo; ciò potrà farsi con due condizioni: che il tal luogo non sia distante dalla capitale più di dodici leghe: e che la traslazione sia approvata da due terze parti de’diputati presenti.

Art. 106 – Le sessioni delle Corti in ogni anno dureranno tre mesi consecutivi, principiando il primo di marzo.

Art. 107 – Le Corti potranno prorogare le loro sessioni al più per un altro mese, nei soli due casi.

1° A richiesta del Re.

2° Se le Corti lo credessero necessario per una risoluzione delle due terze parti dei deputati.

Art. 108 – I deputati si rinnoveranno nella totalità ogni due anni.

Art. 109 – Se la guerra, o l’occupazione di qualche parte del territorio della Monarchia dall’inimico, impedissero, che si potessero presentare a tempo alcuni dei deputati di una o più provincie, saranno suppliti quelli che mancassero, dai deputati antecedenti delle rispettive provincie, cavando a sorte tra loro fino a completare il numero che vi corrisponda.

Art. 110 – I deputati non potranno essere rieletti se non mediante altra deputazione.

Art. 111 – Arrivando i deputati alla capitale si presenteranno alla deputazione permanente delle Corti facendo scrivere i suoi nomi quello, della provincia che gli ha eletti in un registro nella segreteria delle medesime Corti.

Art. 112 – Nell’anno della rinnovazione dei deputati si farà il giorno 15 di febbrajo a porte aperte la prima unione preparatoria, facendo da presidente quello che lo sarà della deputazione permanente e da segretarj e assistenti ai scrutinj, quelli che saranno nominati dalla medesima deputazione, tra que’ restanti individui che la compongono.

Art. 113 – In questa prima assemblea tutti i deputati presenteranno le loro procure, e nomineranno a pluralità di voti due commissioni, una di cinque individui pechè esaminino le procure di tutti i deputati, e un'altra di tre perchè esaminino quelle dei cinque individui che compongono la commissione.

Art. 114 – Il giorno 20 del medesimo febbrajo si farà a porta aperta la seconda assemblea preparatoria nella quale le due commissioni informeranno sopra la legittimità delle procure, avendo avuto presenti le copie delle elezioni provinciali.

Art. 115 – In questa assemblea e nelle altre che siano necessarie sino al giorno 25 si risolveranno definitivamente e a pluralità di voti, i dubbj che si suscitassero sopra la legittimità delle procure, e le qualità dei deputati.

Art. 116 – Nell’anno seguente a quello della rinnovazione dei deputati, si terrà la prima assemblea preparatoria, e il giorno 20 di febbrajo e sino al 25 quelle che si credessero necessarie nel modo e forma che si è espressa nelli tre articoli precedenti, sopra la legittimità delle procure dei deputati che di nuovo si presentassero.

Art. 117 – In tutti gli anni il giorno 25 di febbrajo si terrà l’ultima assemblea preparatoria della quale si farà prestare il giuramento da tutti i deputati, ponendo la mano sopra i santi Evangeli, con la formula seguente: giurate di difendere e conservare la religione Cattolica Apostolica Romana senza ammetterne alcun’altra nel regno?.....

R. Sì: lo giuro.

D. Giurate di osservare e far osservare religiosamente la Costituzione politica della Monarchia spagnuola, sanzionata dalle generali Corti straordinarie della nazione nell'anno 1812?

R. Sì: lo giuro.

D. Giurate di adempir bene e fedelmente l’incarico datovi dalla nazione, e di por sempre la mira nel bene, e nella prosperità della medesima?

R. Sì: lo giuro.

Se così farete, Iddio ve ne premii; e se altrimenti, ve ne domandi conto.

Art. 118 – Finiti i giuramenti, si procederà ad eleggere fra gli stessi Diputati, per segreto scrutinio, ed a pluralità assoluta di voti, un Presidente, un Vice-Presidente, e quattro Segretarj: e dal momento che sia fatta questa nomina, si terranno per instituite e formate le nuove Corti, e cesseranno tutte le funzioni della Diputazione permanente.

Art. 119 – Si nominerà nello stesso giorno una diputazione composta di ventidue individui; i quali con due de’ Segretarj di già nominati, anderanno a far consapevole il Re delle nuove Corti già instituite, e del nome dell’eletto Presidente; ed intenderanno da lui, se vorrà assistere all’apertura di esse Corti, da celebrarsi nel primo giorno di marzo.

Art. 120 – Se fosse il Re fuori della Capitale, gli si manderà la notificazione per iscritto, e per iscritto parimenti risponderà il Re.

Art. 121 – Il Re assisterà in persona all’apertura delle Corti: e se per impedimento non vi si portasse, non perciò si potran differire ad altro giorno nè per questo, nè per verun altro motivo. Le stesse formalità si osserveranno in occasione del chiudimento delle Corti.

Art. 122 – Il Re entrerà nella sala delle Corti senza guardia alcuna, accompagnato dalle sole persone, che destinate saranno a corteggiarle nell'entrare ed uscire, a tenore del cerimoniale da prescriversi intorno al regolamento interiore delle Corti.

Art. 123 – Il Re farà un discorso, nel quale proporrà, ciò che sia per sembrargli conveniente, ed al quale il Presidente risponderà con termini generali. Nel caso che il Re non assista, manderà un discorso al Presidente acciocchè si legga nelle Corti.

Art. 124 – Le Corti, presente il Re, nulla potran deliberare.

Art. 125 – Qualora i Segretarj di Stato, a nome del Re, volessero proporre qualche affare alle Corti; potranno assistere alle discussioni nel tempo e modo che le Corti determineranno, e potranno ancora parlarvi ma non mai esser presenti allo scrutinio ed ai voti.

Art. 126 – Le sessioni delle Corti saranno pubbliche; e solo in que’ tali casi che sia necessaria la segretezza, potran celebrarsi a porte chiuse.

Art. 127 – Nelle discussioni delle Corti, e in tutte le altre cose appartenenti al regolamento ed ordine interiore delle medesime, si osserveranno le regole da prescriversi in queste Corti generali straordinarie; senza toglier perciò che quelle, che saran da celebrarsi in avvenire, non possan farvi le riforme, che si giudicheranno convenienti.

Art. 128 – I Diputati per le loro opinioni saranno inviolabili; nè mai per esse, in verun tempo nè caso, potranno esser rimproverati da veruna Autorità. Per cause criminali non potranno esser giudicati che dal solo tribunale delle Corti, nella maniera che si prescriverà nel Regolamento interiore delle medesime. Durante le sessioni delle Corti, e per un altro mese dopo di esse, non potranno esser citati civilmente, nè molestati per debiti.

Art. 129 – I diputati, durante il tempo della loro diputazione, a contarsi dal giorno in cui le loro nomine furon registrate nella Diputazione permanente delle Corti, non potranno ammettere per sé, nè procurar per altri, verun impiego di nomina regia; anzi, neppure veruna promozione nella propria lor classe, qualora non fosse di scala ordinaria.

Art. 130 – Similmente, a tempo della loro diputazione e per un altr’anno intiero dopo l’ultimo atto di essa, non potranno ottener per sè, nè procurar per altri, veruna pensione nè condecorazione che sia di provigione regia.

 

Capitolo VII

Delle facoltà delle Corti

 

Art. 131 – Le facoltà delle Corti sono le seguenti:

1° Proporre e decretare le leggi, ed interpretarle e derogarle ancora, quando ciò sia necessario.

2° Ricevere il giuramento del Re, del Principe delle Asturie, e della Reggenza, nelle forme a suo luogo prescritte.

3° Risolvere qualunque dubbio occorrente, o di fatto o di diritto, intorno alla successione alla Corona.

4° Nominar Reggenza o Reggenti del Regno quando lo prescrive la Costituzione, ed assegnar i limiti coi quali la Reggenza o i Reggenti han da esercitare l’autorità Reale.

5° Fare la pubblica ricognizione del Principe delle Asturie.

6° Dar tutore al Re minore, quando lo prescrive la Costituzione.

7° Approvare (prima dell’ultimo ratificamento) i trattati d’alleanza offensiva, e quelli pure di sussidj ed i peculiari di commercio.

8° Concedere o negare l'entrata di truppe straniere nel Regno.

9° Decretare la creazione o soppressione d’impieghi ne’ tribunali, che la Costituzione stabilisce, come pure la creazione e soppressioni di Uffizj pubblici.

10° Fissare ogni anno, a proposta del Re, le forze di terra e di mare, determinandone il numero pel tempo di pace, e l’accrescimento pel tempo di guerra.

11° Dettare ordinazioni all’esercito di terra, all’armata di mare, e alla milizia nazionale, in ogni genere di cose, relative alla loro instituzione.

12° Fissare le spese dell’amministrazione pubblica.

13° Stabilire annualmente le contribuzioni ed imposizioni.

14° Prendere, in casi di bisogno, capitali in prestito sul credito della nazione.

15° Approvare la distribuzione delle contribuzioni fra le province.

16° Esaminare ed approvare i conti dell’impiego de’capitali pubblici.

17° Stabilir le dogane, le gabelle, ed i prezzi.

18° Disporre tutto ciò che convenga per l’amministrazione, conservazione, ed alienazione de’Beni nazionali.

19° Determinare il valore, il peso, la lega, il tipo, ed il nome delle monete.

20° Adottare per pesi e misure il sistema, che parrà più comodo e giusto.

21° Promuovere e fomentare ogni specie d’industria, e rimuoverne gli ostacoli.

22° Stabilire per tutta la Monarchia un sistema generale d’istruzione pubblica, ed approvare quello che dovrà formarsi per la particolar educazione del principe delle Asturie.

23° Approvare i regolamenti generali per la polizia e sanità del Regno.

24° Proteggere la libertà politica della stampa.

25° Verificare, o ridurre ad effetto la responsabilità de’ Segretarj di Stato, e di tutti gli altri pubblici impiegati.

26° Da reo negare il consenso in tutte quelle occasioni ed operazioni, per le quali a tenore della costituzione sia necessario.

 

Capitolo VIII

Della formazione delle leggi, e della sanzione reale

 

Art. 132 – Ogni e qualunque diputato ha la facoltà di proporre un qualsiasi progetto di legge, dovendo farlo per altro per iscritto, ed esponendone le ragioni.

Art. 133 – Due giorni almeno, dopo presentato e letto il progetto, si leggerà di nuovo seconda volta e le Corti delibereranno, se sia da mettersi, o no, alla discussione.

Art. 134 – Ammesso il progetto di legge alla discussione; se le Corti per la gravità della materia, lo giudicheranno degno di un previo esame ne daranno l'incarico ad una particolare commissione.

Art. 135 – Quattro giorni almeno dopo ammesso il progetto alla discussione si tornerà a leggerlo terza volta; e si potrà allora assegnare giorno per cominciarne la discussione.

Art. 136 – Giunto il giorno della discussione del progetto; se ne chiamerà prima ad esame la totalità, e poi ognuno dei suoi articoli in particolare.

Art. 137 – Le Corti decideranno, quando sarà la materia sufficientemente discussa. Dato fine alle discussioni, decideranno le stesse Corti, se meriti essa, o non meriti di sottoporsi allo scrutinio.

Art. 138 – Deciso che siane lo scrutinio, si passerà immediatamente a raccoglierne i voti, o per tutto il progetto o per parte di esso, o con variazioni o modificazioni, a norma delle osservazioni, che si fossero fatte nel discuterlo.

Art. 139 – La approvazione o riprovazione della proposta materia dee dipendere dalla pluralità assoluta di voti; e non si potranno questi raccogliere, se non qualora siano presenti la metà di tutti i diputati con uno almeno di più.

Art. 140 – Se le Corti, in qualunque atto di discussione o scrutinio, rigettassero il progetto di legge, o risolvessero di non chiamarlo a partito non potrà proporsi di nuovo, che passato un anno.

Art. 141 – Se il progetto sarà adottato, se ne stenderanno due copie originali in forma di legge, le quali, dopo lette le Corti, e dopo sottoscritte dal presidente e da due segretari, si presenteranno subito al Re per mezzo di una Diputazione.

Art. 142 – Il Re ha il diritto di sanzionar le leggi.

Art. 143 – Il Re dà la sanzione con questa formula, sottoscritta di sua mano: Si pubblichi per Legge.

Art. 144 – Il Re nega la sanzione con questo formolario, sottoscritto pur esso di suo pugno: Torni alle Corti: e io accompagnerà con un'esposizione delle ragioni, per le quali ha negata la sanzione.

Art. 145 –  Il Re potrà tardare trenta giorni a dare o negare la sanzione.

Se non la dasse o negasse in tutto questo tempo; si terrà per data, ed effettivamente la darà.

Art. 146 – Data o slegata la mansione al Re, uno degli originali rimarrà presso il Re, e l'altro ritornerà alle Corti, onde possa a queste darsene conto e riporsi nell'archivio delle medesime.

Art. 147 – Negata dal Re la sanzione, non si tratterà più della stessa materia nelle Corti di quell'anno,; ma potrà bensì ritrattarsene in quelle dell'anno seguente.

Art. 148 – Se nelle Corti del seguente anno fosse di nuovo proposto, ammesso, ed approvato lo stesso progetto di legge; si presenterà seconda volta al Re, acciocchè dia o neghi la sanzione nei termini già prescritti negli articoli 143, 144: e qualora di nuovo la negasse, non se ne tratterà più per quell'anno.

Art. 149 – Se per terza volta nelle Corti del seguente anno si proponesse, ammettesse, ed approvasse lo stesso progetto di legge; basterà questo terzo atto, perchè si tenga la legge per sanzionata dal Re; il quale di fatti, presentata che gli sia, la sanzionerà col formolario espresso nell'articolo 143.

Art. 150 – Nel caso che le Corti si chiudessero prima del termine de' trenta giorni, accordati al Re per dare o negare la sanzione; il Re la darà o negherà negli otto primi giorni delle seguenti Corti. Se in questo ultimo termine il Re la negasse, se ne potrà rinovare l'esame in queste Corti medesime. Se poi nell'accennato spazio degli otto giorni il Re tacesse senza dare o negare la sanzione, si terrà per data, e la Legge avrà il suo effetto, e sarà da lui effettivamente sanzionata.

Art. 151 – Nel caso che negata dal Re la sanzione, si tardasse due o più anni a riprodurre in Corti il progetto si calcolerà il diverso tempo, in cui sarà stato riprodotto. Se il progetto si rinnoverà sotto la stessa diputazione che lo adottò, o sotto qualcuna delle due seguenti diputazioni; si farà conto, che sia sempre lo stesso progetto, per ciò che riguarda agli effetti della sanzione del Re, accennati ne' tre arti­coli precedenti: ma se poi si rinovasse più tardi dopo le tre diputazioni suddette: sarà considerato allora, per riguardo agli accennati effetti, come un progetto nuovo.

Art. 152 – Nel caso che il progetto, seconda e terza volta proposto entro il termine ultimamente accennato, fosse sempre rigettato dalle Corti in qualunque altro tempo che di bel nuovo si riproduca in appresso, dovrà tenersi per nuovo.

Art. 153 – Le leggi si derogano con le stesse formalità e per gli stessi tramiti, per cui si stabiliscono.

 

Capitolo IX

Della promulgazione delle leggi

 

Art. 154 – Pubblicata la legge nelle Corti, se ne darà avviso al Re, acciocchè si proceda immediatamente alla promulgazione solenne.

Art. 155 – Il Re promulgherà le leggi colla seguente formola: N. (Pongasi qui il nome del Re) per la grazia di Dio, e per la costituzione della Monarchia Spagnuola, Re delle Spagne, a tutte le persone, alla cui notizia giungessero le presenti lettere. Sappiate che le Corti han decretata e Noi sanzionata la seguente legge (Qui se ne copierà il testo originale). Comandiamo perciò a tutti i Tribunali, Giustizie, Capi, Governatori, ed a tutte le altre Autorità, civili, militari, ed ecclesiastiche, di qualsiasi classe e dignità, che osservino, e facciano osservare, adempire, ed eseguire la presente legge in ogni sua parte. Siatene intesi per l'adempimento di essa e per farla stampare, pubblicare e circolare. (L'indirizzo sarà al Segretario di Stato, a cui l'affare corrisponda).

Art. 156 – Il Segretario di Stato a cui l'affare corrisponda, spedirà direttamente la legge a nome del Re a tutti i capi e tribunali supremi, e delle province, ed a tutte le autorità superiori; le quali la spediranno alle subalterne.

 

CAPITOLO X

DELLA DIPUTAZIONE PERMANENTE DELLE CORTI

 

Art. 157 – Prima di separarsi le corti, nomineranno una diputazione che si chiamerà Diputazione permanente delle Corti. Questa sarà composta di sette individui delle Corti medesime; tre delle provincie d'Europa; tre altri di quelle di Oltramare; ed il settimo preso per sorte fra due individui, uno Europeo, e l'altro oltramarino.

Art. 158 – Nomineran le Corti allo stesso tempo per la suddetta diputazione due sostituti, uno d'Europa ed uno d'oltremare.

Art. 159 – La diputazione permanente durerà dallo scioglimento delle Corti, che la instituirono, fino all'apertura delle seguenti Corti ordinarie.

Art. 160 – Le facoltà della Diputazione permanente sono

1° Invigilare sull'osservanza della costituzione e delle leggi, per render conto alle prossime Corti delle infrazioni, che avessero notate.

2° Convocare Corti straordinarie ne' casi prescritti dalla costituzione.

3° Disimpegnare le funzioni indicate negli articoli 111 e 112.

4° Passare avviso ai deputati supplenti onde concorrano in luogo deputati ordinarj; e se accadesse la morte o impossibilità assoluta dei proprietarj e supplenti di una provincia comunicare gli ordini corrispendenti alla medesima affinchè proceda a nuova elezione.

 

CAPITOLO XI

DELLE CORTI STRAORDINARIE

 

Art. 161 – Le Corti straordinarie saranno composte dei medesimi deputati che formano le ordinarie durante i due anni della loro deputazione.

Art. 162 – La deputazione permanente delle Corti le convocherà un giorno determinato nei tre casi seguenti:

1° A regno vacante.

2° Quando il Re venisse impossibilitato comunque a governare, o volesse abdicare la Corona per il suo successore; restando autorizzata nel caso la deputazione a prendere tutte le misure che stimasse convenienti, onde assicurarsi della inabilità del Re.

3° Quando in circostanze critiche e per ardui affari trovasse il Re conveniente che si convocassero, e di ciò notificasse la deputazione permanente delle Corti.

Art. 163 – Le sessioni straordinarie delle Corti comincieranno e termineranno con le medesime formalità che le ordinarie.

Art. 164 – Le Corti straordinarie non interromperanno la elezione dei nuovi deputati nel tempo prescritto.

Art. 165 – La riunione delle Corti straordinarie non impedisce l'elezione dei nuovi deputati nel tempo prescritto.

Art. 166 – Se le Corti straordinarie non avessero chiuse le loro sedute nel giorno fissato per la riunione delle ordinarie, cesseranno le prime dalle loro funzioni, e le ordinarie continueranno la trattativa di ciò per cui quelle erano state convocate.

Art. 167 – La deputazione permanente delle Corti continuerà nelle funzioni che le vengono assegnate negli articoli 111 e 112, nel caso contemplato dall'articolo precedente.

 

TITOLO IV

DEL RE

 

CAPITOLO I

DELLA INVIOLABILITÀ DEL RE, E DELLA SUA AUTORITÀ

 

Art. 168 – La persona del Re è sacra ed inviolabile e non soggetta ad alcuna responsabilità.

Art. 169 – Il Re avrà il titolo di Maestà Cattolica.

Art. 170 –  L'autorità di far eseguire le leggi risiede esclusivamente nel Re, e la sua autorità si estende a tutto quanto conduce alla conservazione dell'ordine pubblico per l'interno, ed alla sicurezza dello stato per l'estero, conforme alla costituzione ed alle leggi

Art. 171 – Oltre alla prerogativa che compete al Re di sanzionare le leggi e promulgarle, gli competono. anche come principali le facoltà seguenti:

Primo: spedire i decreti, regolamenti, ed istruzioni che crede necessarj alla esecuzione delle leggi.

Secondo: provvedere affinchè in tutto il regno si amministri pronta e completa giustizia.

Terzo: dichiarare la guerra, e fare e ratificare la pace, dandone poi conto documentato alle Corti.

Quarto: nominare i magistrati di tutti i tribunali civili e criminali sopra la proposizione del consiglio di stato.

Quinto: provvedere a tutti gli impieghi civili e criminali.

Sesto: nominare a tutti i vescovadi ed a tutte le dignità e benefici ecclesiastici di patronato regio, sopra la proposizione del consiglio di stato.

Settimo: concedere onori e distinzioni di ogni classe a norma delle leggi

Ottavo: comandare gli eserciti e le flotte, e nominare i generali.

Nono: disporre della forza armata distribuendola come più convenga.

Decimo: dirigere le relazioni diplomatiche e commerciali con le altre Potenze, e nominare gli ambasciatori, ministri e consoli.

Undecimo: provvedere alla fabbricazione delle monete sulle quali si imprimerà la di lui effigie ed il suo nome.

Duodecimo: decretare il versamento dei fondi destinati a cadauno dei rami della pubblica amministrazione.

Decimoterzo: far grazia ai delinquenti conformandosi alla legge.

Decimoquarto: fare alle Corti le proposizioni di legge, o di riforma che creda conducenti al bene della nazione, affinchè deliberino su di esse nella forma prescritta.

Decimoquinto: accordare l'esecuzione o sospendere i decreti dei concilj e bolle pontificie col consenso delle Corti, se conterranno disposizioni generali; ascoltando il consiglio di stato se versano sopra affari particolari o governativi, e se contengono punti contenziosi trasmettendo il suo esame e decisione al supremo tribunale di giustizia affinchè risolva in conformità alle leggi.

Decimosesto: nominare e destituire liberamente i segretarj di stato e del dispaccio.

Art. 172 – Le restrizioni dell'autorità del Re sono le seguenti: non può il Re impedire sotto pretesto alcuno la riunione delle Corti nelle epoche e casi fissati dalla costituzione, né sospenderle, né discioglierle, né in maniera alcuna incagliare le sessioni o deliberazioni. Quelli che lo consigliassero o assistessero in qualunque tentativo di tal fatta sono dichiarati traditori, e saranno perseguitati come tali.

Secondo. Non può il Re assentarsi dal regno senza il consentimento delle Corti, e se lo facesse, s'intenderà aver rinunciato al trono.

Terzo. Non può il Re alienare, cedere e rinunciare, od in qualunque maniera trasmettere in altri l'autorità reale, né alcuna delle sue prerogativ.

Quarto. Non può il Re alienare, cedere o permutare provincia, città, villa o luogo, né parte alcuna del territorio Spagnuolo per piccola che sia.

Quinto. Non può il Re fare alleanza offensiva né trattato speciale di commercio con alcuna Potenza straniera senza il consentimento delle Corti.

Sesto. Non può del pari obbligarsi per trattato a dare sussidj ad alcune Potenze straniere senza il consenso delle Corti.

Settimo. Non può il Re cedere nè alienare i beni nazionali senza il consenso delle Corti.

Ottavo. Il Re non può imporre da per sé contribuzioni dirette nè indirette, nè levare tributi sotto qualunque nome, o per qualunque siasi oggetto, giacchè sempre devono essere decretati dalle Corti.

Nono. Non può concedere il Re privilegio esclusivo ad individuo o corporazione alcuna.

Decima. Non può prendere il Re la proprietà di alcun particolare o corporazione nè turbarne il possesso, uso e godimento; e se in alcun caso fosse necessario per oggetto di pubblica utilità conosciuta, prendere la proprietà di un particolare, non potrà farsi senza che sia contemporaneamente indennizzato, e se gli dia una buona sostituzione in compenso a giudizio di probe persone.

Undecimo. Non può il Re privare alcun individuo della sua libertà, né imporgli alcuna pena di sua autorità. Il segretario del dispaccio che firmasse un tal ordine, ed il giudice che lo eseguisse saranno responsabili alla nazione, e puniti come rei di attentato alla libertà individuale. Solo nel caso in cui il bene e la sicurezza dello Stato esigano l'arresto di qualche individuo, potrà il Re rilasciar ordini a tale effetto, sotto condizione però che dentro quarantotto ore dovrà farlo mettere a disposizione del tribunale o giudice competente.

Duodecimo. Il Re prima di contrarre matrimonio, ne darà parte alle Corti onde ottenerne il consenso, e se non lo facesse s'intenderà avere abdicata la corona.

Art. 173 – Il Re nel suo avvenimento al trono, e se fosse minore quando entra a governare il regno, presterà giuramento avanti le Corti, sotto la formola seguente.

N. (e qui il suo nome). Per la grazia di Dio e la Costituzione della monarchia spagnuola Re delle Spagne. giuro per Iddio e per li Santi Evangelj che difenderò e conserverò la Religione Cattolica Apostolica Romana senza permetterne alcun'altra nel Regno, che conserverò e farò osservare la costituzione politica, e le leggi della monarchia spagnuola non avendo in vista che il suo bene e profitto; che non alienerò, cederò nè smembrerò parte alcuna del regno; che non esigerò giammai quantità alcuna di frutti, denari, nè altra cosa se non quelle che saranno decretate dalle Corti; che non prenderò mai ad alcuno la sua proprietà; e che rispetterò soprattutto la libertà politica della nazione, e la personale di ogni individuo; e se in quello che ho giurato, o parte di esso, facessi il contrario, non devo essere ubbidito, e tutto quello che contravvenisse. sia nullo, e di alcun valore. Cosi facendo Iddio mi ajuti, e sia in mia difesa, e se no, me lo imputi.

 

CAPITOLO II

DELLA SUCCESSIONE DELLA CORONA

 

Art. 174 – Il regno della Spagna è indivisibile, e solo gli succederà nel trono perpetuamente dopo la promulgazione della costituzione per ordine regolare di primogenitura, e rappresentazione fra gli discendenti legittimi maschj o femmine delle linee che si esprimeranno.

Art. 175 – Non possono essere Re delle Spagne, se non quelli che sono figli legittimi, da costante e legittimo matrimonio.

Art. 176 – Nel medesimo grado e linee gli maschj dovranno essere preferiti alle femmine, e sempre il maggiore al minore, però le femmine di maggior linea, o di maggior grado nella medesima linea, dovranno essere preferite ai maschj di linea, o grado posteriore.

Art. 177 – Il figlio o figlio del primogenito del Re, nel caso che morisse suo padre senza essere entrato nella successione del regno, dovrà preferirsi agli zii, e succedere immediatamente all'avolo, per diritto di rappresentazione.

Art. 178 – Finchè non si estingua la linea in cui è stata radicata la successione, non entra la immediata.

Art. 179 – Il Re delle Spagne, è il sig. D.Ferdinando VII di Borbone che attualmente regna.

Art. 180 – In mancanza del sig.D.Ferdinando VII di Borbone succederanno i suoi discendenti legittimi, tanto maschj come femmine, in mancanza di quelli succederanno i suoi fratelli, e zii, li fratelli -di suo padre siano maschj come femmine, gli discendenti legittimi di questi per l'ordine che si è prescritto osservando in tutto il diritto di rappresentazione e la preferenza delle linee anteriori alle posteriori.

Art. 181 – Le Corti dovranno escludere dalla successione quella persona o persone che siano incapaci per governare o abbiano fatto cosa, per cui meritino perdere la corona.

Art. 182 – Se arrivassero ad estinguersi tutte le linee che si sono distinte, le Corti faranno nuovi cambiamenti come crederà che più importi alla nazione seguendo sempre l'ordine e regole di succedere che sono stabiliti.

Art. 183 – Quando la corona abbia da ricadere immediatamente o sia ricaduta in femmina, questa non potrà eleggere marito, senza consentimento delle Corti,- e se facesse il contrario, s'intende che abdicherà la corona.

Art. 184 – Nel caso che arrivi a regnare una femmina, suo marito non avrà autorità alcuna rispetto al regno, nè alcuna parte nel governo.

 

CAPITOLO III

DELLA MINORITÀ DEL RE E DELLA REGGENZA

 

Art. 185 – Il Re è minorenne fino agli anni diciotto compiti.

Art. 186 – Durante la minorità del Re il regno sarà governato da una reggenza.

Art. 187 – Lo sarà egualmente quando il Re sia impossibilitato ad esercitare la sua autorità per qualunque causa fisica e morale.

Art. 188 – Se l'impedimento del Re oltrepassasse i due anni e l'immediato successore ne avesse più di dieciotto le Corti potranno nominarlo reggente del regno in luogo della Reggenza.

Art. 189 – Caso che vacasse il trono essendo minore il Principe delle Asturie, finché si riuniscono le Corti straordinarie, a meno che non fossero riunite le ordinarie, la Reggenza provvisionale sarà composta della Regina madre se vi sarà, di due deputati della deputazione permanente delle Corti. i più anziani per ordine della loro elezione in deputati, e di due consiglieri del consiglio di Stato i più anziani, cioè: il decano e quello che lo segue, se non vi sia Regina madre entrerà nella Reggenza il consigliere di stato terzo d'anzianità.

Art. 190 – La Reggenza provvisoria sarà presieduta dalla Regina madre, se vi sarà, ed in sua mancanza, dall'individuo della deputazione permanente delle Corti, primo ad essa nominato.

Art. 191 – La reggenza provvisoria non sbrigherà altri affari che quelli che non ammettono dilazione, e non rimoverà o nominerà ad impiego se non che interinalmente.

Art. 192 – Riunite che sieno le Corti straordinarie esse nomineranno una reggenza composta di tre o cinque persone.

Art. 193 – Onde poter essere individuo della Reggenza si richiede di essere cittadino in esercizio de' suoi diritti; restando esclusi gli stranieri ancorchè abbiano carta di cittadinanza.

Art. 194. La Reggenza sarà presieduta da quello fra i suoi individui che sarà designato dalle Corti; toccando a queste stabilire in caso necessario, se debba esservi turno nella presidenza, ed in quali termini.

Art. 195 – La Reggenza eserciterà l'autorità del Re, nei termini che le Corti stimeranno bene.

Art. 196 – L'una e l'altra Reggenza presteranno giuramento secondo la formola prescritta nell'articolo 173, aggiungendo la clausola di fedeltà al Re; e la Reggenza permanente aggiungerà inoltre che osserverà le condizioni che le avessero imposte le Corti per l'esercizio della sua autorità, e che quando giunga il Re ad esser maggiore o cessi d'essere impossibilitato, lo reintegrerà nel governo del regno, sotto pena, dilazionando un solo momento, di esserne tenuti e puniti gli individui come traditori.

Art. 197  – Tutti gli atti della Reggenza si pubblicheranno in nome del Re.

Art. 198 – Sarà tutore del Re minorenne la persona che il Re defunto avesse nominata nel suo testamento, se non lo avrà nominato sarà tutrice la Regina madre finchè resti vedova. In sua mancanza il tutore sarà nominato dalle Corti. Nel primo e terzo caso il tutore dovrà essere un naturale del regno.

Art. 199 – La Reggenza provvederà affinchè la educazione del Re minore sia la più conveniente al grande oggetto dell'alta sua dignità e che sia eseguita conforme al piano che approveranno le Corti.

Art. 200 – Queste fisseranno il soldo che dovranno godere gli individui della Reggenza.

 

CAPITOLO IV

DELLA FAMIGLIA REALE E DEL RICONOSCIMENTO DEL PRINCIPE D'ASTURIA

 

Art. 201 – Il figlio primogenito del Re s'intitolerà principe d'Asturia.

Art. 202 – Gli altri figli e figlie del Re si chiameranno infanti delle Spagne.

Art. 203 – Parimenti saranno e si chiameranno infanti delle Spagne i figli e figlie del principe delle Asturie.

Art. 204 – La qualità d'infante delle Spagne sarà precisamente limitata alle persone fin qui nominate, senza potersi stendere a verun'altra.

Art. 205 – Gli infanti delle Spagne goderanno delle distinzioni e degli onori, de'quali finora han goduto, e potranno esser nominati per qualunque impiego, ad eccezione di quelli di giudicatura, e diputazione di corti.

Art. 206 – Il Principe delle Asturie non potrà uscire dal regno senza consenso delle Corti; e se in ciò contravvenisse, la stessa contravvenzione lo dichiarerà escluso dalla successione alla corona.

Art. 207 – Ne rimarrà parimenti escluso, qualora si trattenesse fuori Regno più tempo del fissatogli nel permesso; e qualora richiamato, differisse il suo ritorno oltre il termine prefissogli dalle Corti.

Art. 208 – Il Principe delle Asturie, e gli infanti e le infanti, e i figli e i discendenti che fossero sudditi del Re, non potranno contrarre matrimonio senza il consenso di questo e delle Corti, sotto pena di esser esclusi dalla successione alla Corona.

Art. 209 – Delle date di nascita, matrimonio, e morte di tutte le persone della famiglia reale, si spedirà copia autentica alle Corti, ed in mancanza di queste alla diputazione permanente, onde si custodiscano nell'archivio di esse Corti.

Art. 210 – Il principe delle Asturie sarà riconosciuto dalle Corti, colle formalità da prescriversi nel regolamento del Governo interiore delle Corti.

Art. 211 – Questa ricognizione si farà nelle prime Corti da celebrarsi dopo la di lui nascita.

Art. 212 – Il principe delle Asturie, giunto all'età di anni quattordici, presterà il seguente giuramento innanzi alle Corti.

N. (Qui il nome) Principe delle Asturie giuro innanzi a Dio, e sopra i santi Vangeli, che difenderò e conserverò la Religion Cattolica, Apostolica Romana, senza permetterne verun'altra nel Regno, e che osserverò la costituzione politica della Monarchia Spagnuola, e sarò fedele ed ubbidiente al Re. Così Iddio mi ajuti.

 

Capitolo V

DEL SOSTENTAMENTO DELLA FAMIGLIA REALE

 

Art. 213 – Le Corti assegneranno al Re la rendita annuale della di lui casa, proporzionata all'alta dignità della sua persona.

Art. 214 – Apparterranno al Re tutti i reali palazzi, de' quali han goduto i predecessori; e le Corti gli assegneranno i terreni, che sembreranno ad esse opportuni pel diporto della sua persona.

Art. 215 – Al principe delle Asturie fin dal giorno della nascita; ed agli Infanti, sì maschi che femmine, dal giorno che compiscano i sette anni di età, assegneranno le Corti per alimenti una somma annuale, corrispondente alla loro rispettiva dignità.

Art. 216 – Alle infanti pel caso di matrimonio assegneranno le Corti, a titolo di dote, la somma che stimeranno competente; e consegnata questa, cesseranno gli alimenti annuali.

Art. 217 – Agl'infanti ammogliati, se rimarranno nelle Spagne, si seguiterà a dare gli assegnati alimenti: se viveranno fuori del regno, gli alimenti cesseranno, e si darà loro per una volta la somma, che le Corti decreteranno.

Art. 218 – Le Corti assegneranno alimenti annuali alla Regina vedova.

Art. 219 – Gli stipendi per gl'individui della Reggenza si prenderanno dalla rendita assegnata alla casa del Re.

Art. 220 – La rendita della casa del Re, e gli alimenti della Real famiglia, accennati negli articoli precedenti, si assegneranno dalle Corti, al principio del reame d'ogni Re; nè si potranno più alterare, durante il di lui reame.

Art. 221 – Tutti i suddetti assegnamenti usciranno dalla tesoreria nazionale, la quale li pagherà all'amministratore da nominarsi dal Re, e con lui se la intenderà per le azioni attive e passive, che potran promuoversi per ragion d'interessi.

 

CAPITOLO VI

DELLE SEGRETERIE DI STATO

 

Art. 222 – I Segretarj del Dispaccio saranno sette.

1° Il Segretario di Stato.

2° Il Segretario del governo del Regno, per la penisola, ed isole adjacenti.

3° Il Segretario del Governo del Regno, per oltremare.

4° Il Segretario di Grazia e Giustizia.

5° Il Segretario d'Azienda.

6° Il Segretario della Guerra.

7° Il Segretario della Marina.

In cotesto sistema di segreterie le successive Corti potran fare delle variazioni, secondochè la sperienza e le circostanze lo richiedano.

Art. 223 – Solo il cittadino con esercizio de'suoi diritti potrà essere segretario del dispaccio, esclusi tutti gli stranieri, benchè avessero diploma di cittadinanza.

Art. 224 – Con un regolamento particolare, approvato dalle Corti, si assegneranno ad ogni segretario gli affari a lui appartenenti.

Art. 225 – Tutti gli ordini del Re dovranno andar sottoscritti da quel tal segretario, a cui appartenga l'affare. Senza questo requisito non potrà eseguirsi l'ordine da verun tribunale, nè da altra persona pubblica.

Art. 226 – Tutti i segretarj del dispaccio saran responsabili alle Corti di qualunque ordine, autorizzato da loro contra la costituzione, o contra le leggi, senza che possa servir loro di scusa l'ordine avutone dal Re

Art. 227 – I medesimi segretarj formeranno uno specchio delle spese, che potranno occorrere in ogni rispettiva segreteria per la pubblica amministrazione; e renderan conto di quelle che avesser fatte, nel modo che sarà loro prescritto.

Art. 228 – Quando si vorrà ridurre ad effetto la responsabilità de'segretarj del dispaccio, le Corti decreteranno prima di tutto, che v'è luogo a formazion di causa.

Art. 229 – Fatto cotesto decreto, il segretario, di cui in esso si tratti, rimarrà sospeso; e le Corti rimetteranno la causa con tutti i documenti opportuni al Supremo tribunale di giustizia. il quale processerà a tenore delle leggi.

Art. 230 – Le Corti assegneranno il soldo competente ad ognuno de'segretarj del dispaccio., per fin che durino nell'impiego.

 

CAPITOLO VII

DEL CONSIGLIO DI STATO

 

Art. 231 – Vi sarà un Consiglio di Stato, composto di quaranta individui, tutti cittadini coll'attuale esercizio de' loro diritti; esclusi gli stranieri, malgrado che abbiano la cittadinanza.

Art. 232 – Fra gl'individui del consiglio di stato vi saranno quattro ecclesiastici e non più, e due precisamente Vescovi, uomini tutti di merito e di conosciuta e sperimentata cultura: quattro Grandi di Spagna, e i più, adornati di talento e virtù, e delle necessarie cognizioni: e tutti gli altri di qualunque classe; purchè sieno distinti o per la loro capacità ed istruzione, o per notabili servigi resi allo stato in qualcheduno de'principali rami di amministrazione o governo. Le Corti non potranno proporre per consigliere verun individuo, il quale nel tempo dell'elezione sia diputato di Corti. Dodici almeno de' consiglieri dovranno esser nati nelle provincie di oltremare.

Art. 233 – Tutti i consiglieri di stato saran proposti dalle Corti-, e nominati dal Re.

Art. 234 – A quest'effetto formeranno le Corti una nota triplice, composta d'individui di tutte le classi dianzi accennate, ecclesiastici, grandi, ed altri; ed il Re ne sceglierà quaranta, prendendoli proporzionatamente dalle suddette classi.

Art. 235 – Mancando qualcheduno de'consiglieri, le prime Corti da radunarsi presenteranno al Re tre individui della classe corrispondente; ed il Re ne scieglierà uno a suo piacimento.

Art. 236 – Il Re non avrà altro consiglio, che quello di stato, e lo consulterà in tutti gli affari gravi di governo, e nominatamente per dare o negare la sanzione alle leggi, per dichiarar guerra, e per far trattati.

Art. 237 – Sarà pensiere del consiglio proporre al Re le terne per tutti i benefizj ecclesiastici, e per tutti gl'impieghi di giudicatura.

Art. 238 – Il Re formerà un regolamento pel governo del consiglio di stato, ascoltando previamente lo stesso consiglio: ed il regolamento fatto si presenterà alle Corti per l'approvazione.

Art. 239 – I consiglieri di stato non potranno esser rimossi senza giusta causa, la quale dovrà esser giustificata innanzi al tribunal supremo di giustizia.

Art. 240 – Le Corti assegneranno il soldo competente ai consiglieri di-stato.

Art. 241 – I consiglieri di stato, nel prender possesso dell'impiego, giureranno in mani del Re di osservare la costituzione, esser fedeli al Re, e dargli que'soli consigli, che crederanno conducenti al bene della nazione, senza verun riguardo particolare, nè interesse privato.

 

TITOLO V

De' Tribunali, e dell'amministrazione della Giustizia

NEL CIVILE, E NEL CRIMINALE

 

CAPITOLO I

DE' TRIBUNALI

 

Art. 242 – La potestà di applicar le leggi alle cause civili e criminali appartiene esclusivamente ai tribunali.

Art. 243 – Nè le Corti, nè il Re, non potranno mai esercitare in verun caso le funzioni giudiciali, nè chiamare a sè le cause pendenti, nè far riaprire i giudizj terminati.

Art. 244 – Le leggi assegneranno l'ordine e le formalità de' processi, i quali in tutti i tribunali saranno uniformi: nè potranno in cotali cose dispensare nè le Corti, nè il Re.

Art. 245 – I tribunali non potranno esercitare altre funzioni, che quelle di giudicare, e far eseguire i giudicati.

Art. 246 – Essi non potranno sospendere l'esecuzione delle leggi, né far regolamento alcuno per l'amministrazione della giustizia.

Art. 247 – Nessuno spagnuolo potrà esser giudicato, nè in cause civili, nè in criminali, da veruna commessione, ma solamente da tribunale competente, anteriormente determinato dalla legge.

Art. 248 – Per affari comuni, siano civili o criminali, non vi sarà che un solo Foro per ogni classe di persone.

Art. 249  – Gli ecclesiastici continueranno a godere del foro del lor proprio stato, ne' termini prescritti, o da prescriversi dalle leggi.

Art. 250 – I militari goderanno anch'essi del lor foro militare, ne' termini prescritti, o da prescriversi dalle ordinanze.

Art. 251 – Non potrà esser nominato Giudice o Magistrato, se non chi sia nato in territorio spagnuolo, e sia maggiore di- anni venticinque ed abbia inoltre le altre qualità, che saran determinate dalle leggi.

Art. 252 – I Magistrati e Giudici, o temporali, o perpetui, non potranno esser deposti,che per causa legalmente provata e sentenziata; nè sospesi; che per accusa legalmente tentata.

Art. 253 – Se al Re giungessero reclami contro qualche magistrato o contro qualche decreto e fattone esame sembrassero fondati, potrà, inteso il consiglio di- Stato, sospenderlo, facendo passare immediatamente il decreto al supremo tribunale di giustizia affinchè giudichi conforme alle leggi.

Art. 254 – Qualunque inosservanza delle leggi che regolano la procedura civile o criminale rende responsabile personalmente i giudici che la commettono.

Art. 255 – Il subornamento, la corruzione e la prevaricazione de'magistrati e giudici producono azione a qualunque individuo contro quelli che ciò commettono.

Art. 256 – Le Corti assegneranno a' magistrati e giudici un soldo conveniente.

Art. 257 – La giustizia si amministrerà in nome del Re, e le esecutorie e provvidenze de' tribunali- superiori- si intesteranno del pari in suo nome.

Art. 258 – Il Codice civile, criminale e di commercio saranno i medesimi per tutta la monarchia senza pregiudizio delle variazioni, per particolari circostanze le Corti- potessero farvi.

Art. 259 – Vi sarà nelle Corti un tribunale che si chiamerà supremo tribunale di giustizia.

Art. 260 – Le Corti determineranno il numero de' magistrati che hanno da comporlo, e le aule nelle quali si dovranno distribuire.

Art. 261 – Toccati a questo supremo tribunale.

Primo. Decidere di tutte le competenze delle udienze fra di esse in tutto il territorio spagnuolo e quelle delle udienze coi- tribunali che esistono nella penisola, ed isola adjacenti. Per l'oltremare si determineranno queste ultime secondo che sarà- determinato dalle leggi

Secondo. Giudicare i segretarj di stato e del dispaccio quando Corti decreteranno farsi luogo all'instruzione del. processo

Terzo. Conoscere di tutte le cause di destituzione o sospensione de' consiglieri di stato e de' magistrati delle udienze

Quarto. Conoscere delle cause criminali de' segretarj di stato e dispaccio, dei consiglieri di stato e de' magistrati delle udienze; appartenendo al capo poplitico a ciò autorizzato l'instruzione del processo onde rimetterlo a quel tribunale.

Quinto. Conoscere di tutte le cause criminali che si promovessero contro gli individui di questo supremo tribunale. Se succedesse il caso di dover mettere a prova la responsabilità di questo supremo tribunale, le Corti previa la formalità stabilita nellart.228 procederanno alla nomina a questo fine, di un tribunale composto di nove giudici che saranno estratti a sorte da un numero doppio.

Sesto. Conoscere alla residenza di qualunque pubblico impiegato che vi sia soggetto per disposizione delle leggi.

Settimo. Conoscere di tutti gli assunti contenziosi pertinenti al patronato regio.

Ottavo. Conoscere de' ricorsi di forza di tutti i tribunali ecclesiastici superiori delle Corti.

Nono. Conoscere de' ricorsi di nullità che si interporranno contro le sentenze proferite in ultima istanza, all'unico oggetto di riprendere la lite, e rimetterla, e mettere ad esecuzione la responsabilità di cui si tratta nell'art. 254 quanto alle provincie d'oltremare, si conoscerà di questi ricorsi nelle udienze, nella forma di cui si parlerà a suo luogo.

Decimo. Udire i dubbj degli altri tribunali sulla intelligenza di qualche legge, e consultare sopra di esse il Re colle ragioni che avrà, affinchè promuova la conveniente dichiarazione delle Corti.

Undecimo. Esaminare le liste delle cause civili e criminali, che debbono rimettergli le udienze, onde promovere la pronta amministrazione della giustizia, trasmetter copia di esse al governo, e disporne la pubblicazione col mezzo della stampa per il medesimo oggetto.

Art. 262 – Tutte le cause civili e criminali si condurranno a fine entro il territorio di cadauna udienza.

Art. 263 – Apparterrà alle udienze di conoscere di tutte le cause civili delle giudicature inferiori della sua giurisdizione in seconda e terza istanza, e lo stesso si dica delle criminali, secondo determinano- le leggi, come pure delle cause di sospensione e destituzione de' giudici inferiori del suo circondario, nel modo prescritto dalle leggi dandone conto al Re.

Art. 264 – I magistrati che avessero giudicato in seconda istanza non potranno assistere alla stessa causa in terza.

Art. 265 – Apparterrà pure alle udienze il conoscere delle competenze fra tutti i giudici subalterni del suo territorio.

Art. 266 – Apparterrà loro di conoscere dei ricorsi di forza che si introdurranno dai tribunali e autorità ecclesiastica del loro circondario.

Art. 267 – Riceveranno pure da tutti i giudici subalterni del loro territorio avvisi puntuali delle cause che si formeranno per delitti, e le liste delle cause civili e criminali pendenti nei loro tribunali, con esposizione dello stato dell'une e dell' altre, a fine di promovere la più pronta amministrazione della giustizia.

Art. 268 – Alle udienze d'oltremare apparterrà inoltre di conoscere dei ricorsi di nullità, dovendo questi essere interposti a quelle udienze che sono in numero sufficiente per la formazione di tre sale, e che non abbiano conosciuto di quella causa in nessuna istanza. Nelle udienze che non constino di un tal numero, passeranno questi ricorsi d'una in l'altra di quelle comprese nel distretto di un medesimo governo superiore e nel caso che in questo non vi sia più di un'udienza, daranno alla più vicina dell'altro distretto.

Art. 269 – Dichiarata la nullità, l'udienza che ne conobbe ne darà conto con relazione che contenga gli allegati convenienti al supremo tribunale di giustizia, onde mettere in opera la responsabilità cui tratta l'art. 254.

Art. 270 – Le udienze rimetteranno tutti gli anni al supremo tribunale di giustizia delle liste esatte delle cause civili, e di sei in sei mesi delle criminali, tanto esaurite quanto pendenti, con espressione dello stato in cui esse si troveranno, comprese quelle che avessero già subiti dei giudicati inferiori.

Art. 271 – Si determinerà con leggi e regolamenti speciali il numero dei magistrati delle udienze che non potranno essere meno di sette, la forma di questi tribunali, ed il luogo della residenza.

Art. 272 – Quando venga il tempo di farsi la conveniente divisione del territorio spagnuolo indicato nell'art. II, si determinerà per rispetto ad essa il numero di udienze da stabilirsi, e si assegnerà loro il circondario.

Art. 273 – Si stabiliranno dei distretti proporzionalmente eguali, ed in ogni capo distretto vi sarà una giudicatura corrispondente.

Art. 274 – Le facoltà di questi giudici si limiteranno unicamente al contenzioso e le leggi determineranno quelle che avranno da appartenere a quelli della capitale e suo distretto, come pure, fino a qual somma potranno conoscere negli affari civili senza appello.

Art. 275 – In tutti i paesi vi saranno degli arcaldi, e le leggi determineranno l'estensione delle loro facoltà, tanto nel contenzioso che nell'economico.

Art. 276 – Tutti i giudici de' tribunali inferiori dovranno dar conto, più tardi, entro il terzo giorno, alla loro respettiva udienza delle cause che si formeranno per delitti commessi nel loro territorio, e continueranno in seguito, dando conto dello stato di esse nelle epoche in cui l'udienza lo prescrive.

Art. 277 – Dovranno parimente remettere all'udienza rispettiva delle liste generali tutti i sei mesi delle cause civili, ed ogni tre delle criminali che pendessero dinanzi a loro, coll'indicazione del loro stato.

Art. 278 – Le leggi decideranno se debbono esservi i tribunali speciali per conoscere certi determinati affari.

Art. 279 – I magistrati e giudici al prender possesso de' loro posti, giureranno di mantenere la costituzione di essere fedeli al Re, di osservare le leggi, ed- amministrare imparzialmente la giustizia.

 

CAPITOLO II

DELL’AMMINISTRAZIONE DI GIUSTIZIA NEL CIVILE

 

Art. 280 – Non si potrà privare alcun spagnuolo del diritto di determinare le sue differenze col mezzo di giudici arbitri, eletti da ambe le parti.

Art. 281 – La sentenza fatta dagli arbitri si eseguirà, se le parti nel compromesso non vi avessero riservato il diritto di appellare.

Art. 282 – L'alcalde di ogni popolazione eserciterà in essa l’ ufficio di conciliatore, e quello il quale abbia qualche cosa da domandare per affari civili o per ingiurie dovrà presentarsi ad esso con quest’oggetto.

Art. 283 – L’alcalde con due probi uomini, nominati uno per ogni parte ascolterà il dimandante e il dimandato, sentendo le ragioni, in cui respettivamente appoggiano la sua pretesa, e prenderà, udito il sentimento dei due assistenti, la providenza che gli parrà propria, a fine di terminare il litigio senza maggior progresso, come lo si terminerà di fatti, se le parti si acquieteranno con questa stragiudiciale decisione.

Art. 284 – Senza far constare di avere tentato il mezzo della conciliazione, non s’intavolerà mai nessun litigio.

Art. 285 – In ogni affare di qualsisia importanza, non potrà farsi al più che tre istanze, e tre sentenze definitive, pronunciate in esse. Quando la terza istanza si è interposta da due sentenze conformi, il numero dei giudici che dovranno deciderla, dovrà essere maggiore di quello che ha assistito alla seconda nelle forme disposte dalla legge. A questa tocca pure determinare, atteso l'entità degli affari, e la natura e qualità dei differenti giudizj, qual sentenza ha da essere quella che in ognuno debba essere esecutoria.

 

CAPITOLO III

DELL’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA PER AFFARI CRIMINALI

 

Art. 286 – Le leggi regoleranno l’amministrazione della giustizia per il criminale, di maniera che il processo sia formato con sollecitudine e senza viziature, affinchè i delitti siano prontamente castigati.

Art. 287 – Nessun Spagnuolo potrà essere preso senza che preceda informazione sommaria del fatto per il quale meriti secondo la legge di essere castigato con pena corporale, e similmente senza un mandato del giudice in iscritto che lo ordini, e questo gli si notificherà nell’atto stesso dell'imprigionamento.

Art. 288 – Ogni persona dovrà obbedire a questi mandati, e qualunque resistenza sarà reputata grave delitto.

Art. 289 – Quando si facesse resistenza, o si cercasse la fuga, potrà essere usata la forza per assicurarsi della persona.

Art. 290 – L’arrestato prima di essere posto in prigione, sarà presentato al giudice quando non abbia cosa che lo impedisse onde riceva la dichiarazione. Ma se questo non potesse verificarsi, si condurrà alla carcere in qualità di detenuto, ed il giudice riceverà la dichiarazione entro le 24 ore.

Art. 291 – La dichiarazione dell’arrestato, sarà senza giuramento, che da niuno si ha da volere in materie criminali sopra il fatto proprio

Art. 292 – Infragranti ogni delinquente può essere arrestato, e tutti possono arrestarlo e condurlo alla presenza del giudice; presentato a questo e messo sotto custodia, si procederà in tutto come si prescrive nelli due articoli precedenti.

Art. 293 – Se si risolverà che 1’ arrestato debba essere posto in carcere e che rimanga in quella in qualità di prigione, si proveranno i motivi e di ciò si darà copia all’alcalde perchè l’inserisca nel libro dei prigioni, senza il qual requisito non ammetterà l’alcalde ad essere in tal qualità sotto le più strette responsabilità.

Art. 294 – Si farà sequestro dei beni, solo quando si proceda per delitti che uniscano la responsabilità pecuniaria, o quello si farà in proporzione alla quantità cui questa possa estendersi.

Art. 295 – Non potrà esser messo in carcere quello che dia garanzia nei casi che la legge non proibisca espressamente che sia ammessa la garanzia.

Art. 296 – In qualunque stato della causa che apparisca che non possa imponersi al preso pena corporale, si porrà in libertà sotto garanzia.

Art. 297 – Si disponeranno le prigioni in maniera che servano per assicurare, e non per molestare i detenuti, e però l’alcalde farà tenere questi in buona custodia, e separati quelli che gli sia ingiunto di tenere senza comunicazione, non però in segrete sotterranee o malsane.

Art. 298 – La legge determinerà la frequenza con cui si dovrà fare la visita delle carceri, e fare che alcun prigioniero non tralasci di presentarsi alla medesima sotto nessun pretesto.

Art. 299 – Il giudice e l’alcalde che mancassero al disposto negli articoli precedenti saranno castigati come rei di detenzione arbitraria, locchè sarà compreso come delitto nel codice criminale.

Art. 300 – Entro le ventiquattr’ore si manifesterà, al trattato reo, la causa del suo imprigionamento, e il nome del suo accusatore se vi fosse.

Art. 301 – Nel prendere le deposizioni del trattato come reo, gli si leggeranno interamente tutti i documenti e le dichiarazioni dei testimonj con i nomi di questi, e se non gli conoscesse, gli si daranno tutte le notizie che domanderà perchè possa venire in conoscimento onde sapere chi sono.

Art. 302 – Il processo da qui in avanti sarà pubblico nel modo e forma che determineranno le leggi.

Art. 303 – Non si userà nessun tormento nè violenza.

Art. 304 – Non s’imporrà nemmeno la pena di confisca dei beni.

Art. 305 – Nessuna pena che s’imponga per qualunque delitto che sia, ha da trascendere per nessun termine alla famiglia di quello che la soffre, e terrà tutto il suo effetto precisamente solo sopra quello che la meritò.

Art. 306 – Non potrà essere spianata casa di nessun Spagnuolo se non ne' casi determinati dalla legge per il buon ordine e sicurezza dello Stato.

Art. 307 – Se col tempo credessero le Corti che convenisse qualche distinzione tra i giudici del fatto e quelli del diritto, lo stabiliranno nella forma, che giudicheranno conveniente.

Art. 308 – Se in straordinarie circostanze la sicurezza dello Stato esigesse in tutta la Monarchia o in parte di essa la sospensione di alcune delle formalità prescritte in questo capitolo, per l’arresto dei delinquenti potranno le Corti decretarla per un tempo determinato.

 

TITOLO VI

DEL GOVERNO INTERNO DELLE PROVINCIE E DE’ COMUNI

 

CAPITOLO PRIMO

DELLE MUNICIPALITÀ

 

Art. 309 – Per il governo interno dei Comuni vi saranno delle municipalità composte dell’alcalde o alcaldi, de’ reggitori e del procuratore sindaco; e presiedute dal capo politico se vi sia, ed in sua mancanza dall’alcalde, o dall’alcalde anziano in nomina, se ve ne sia due.

Art. 310 – Vi saranno delle Municipalità in que’ Comuni che non ne avessero ed in cui convenisse che vi fossero; nè potranno stare senza, quelli che da per sè o colle loro dipendenze ascendessero a mille anime, come pure si assegneranno loro i corrispondenti confini.

Art. 311 – Le leggi determineranno il numero d’individui di ogni classe che devono comporre le municipalità dei Comuni, per rispetto alla loro popolazione.

Art. 312 – Gli alcaldi reggitori e procuratori-sindaci si nomineranno in via elettiva ne’ comuni, cessando le prerogative dei reggitori e di altri ufficialj perpetui sotto qualsivoglia titolo o denominazione.

Art. 313 – Tutti gli anni nel mese di decembre si riuniranno i cittadini di ogni Comune, per eleggere a pluralità di voti, proporzionatamente alla loro popolazione, un determinato numero di elettori residenti nello stesso Comune ed attualmente nell’esercizio dei diritti di cittadino.

Art. 314 – Gli elettori nomineranno in quello stesso mese a pluralità assoluta di voti l’alcalde, o gli alcaldi, i reggitori ed i procuratori o procuratori-sindaci, affinchè entrino in esercizio delle loro funzioni il primo gennaio dell'anno seguente.

Art. 315 – Gli alcaldi si cambieranno tutti gli anni, i reggitori per metà ogni anno, come pure i procuratori-sindaci se ve ne sian due; se un solo, si cambierà tutti gli anni.

Art. 316 – Quegli che avrà esercitato uno qualunque di questi incarichi, non potrà essere rieletto ad alcuno di essi sinchè non sieno passati per lo meno due anni, quando però ciò sia compatibile colla quantità della popolazione.

Art. 317 – Ond'essere alcalde, reggitore, o procurator-sindico, oltre all’essere cittadino nell’esercizio de’ suoi diritti, si esige l’essere maggiore di venticinque anni con cinque per lo meno di domicilio e residenza nel Comune. Le leggi determineranno le altre qualità che devono avere questi impiegati.

Art. 318 – Non potrà essere alcalde, reggitore, nè procurator-sindico alcun impiegato pubblico di nomina regia in attuale esercizio, ben inteso che non sono compresj in questa eccezione quelli che servono nelle milizie nazionali.

Art. 319 –  Tutti gl’impieghi municipali sopra riferiti andranno per turno, senza che alcuno possa esserne dispensato che con causa legale.

Art. 320 – Vi sarà un segretario per ogni municipalità, eletto da essa a pluralità assoluta di voti, e pagato coi fondi comunali.

Art. 321 – Le municipalità saranno incaricate:

1° Della pulizia sanitaria e di pubblico comodo.

2° Di prestar mano all’alcalde in tutto ciò che riguardi la sicurezza delle persone e sostanze degli abitanti e la conservazione dell’ordine pubblico.

3° Dell’amministrazione ed impiego de’ fondi naturali o straordinarj del Comune in modo conforme alle leggi e regolamenti, coll'incumbenza di nominare il cassiere sotto responsabilità di quelli che lo nominano.

4° Del riparto e dell’incasso delle contribuzioni, non che di rimetterle al rispettivo tesoriere.

5° Della sorveglianza di tutte le scuole de’ primi rudimenti e degli altri stabilimenti di educazione che sono mantenuti a- spese del Comune.

6° Della sorveglianza degli ospitali, ospizj, case di esposti ed altri stabilimenti di pubblica beneficenza, sotto le regole da prescriversi.

7° Della sorveglianza alla costruzione e ristauro delle strade, argini, ponti e barriere, de’boschi e delle piantagioni del Comune e di tutte le opere pubbliche di necessità, utilità ed ornato.

8° Di formare i regolamenti municipali del Comune, e presentarli alle Corti per la loro approvazione col mezzo della deputazione provinciale che le accompagnerà colla sua informazione.

9° Di promovere l’agricoltura, l’industria, ed il commercio secondo la località e le circostanze del Comune, non che quanto possa essergli utile e proficuo.

Art. 322 – Se occorresse una fabbrica, o qualunque altro oggetto di utilità comune, e per la scarsezza de’ fondi comunitativi fosse bisogno di ricorrere ad imposizioni arbitrarie; non si potrà ciò fare senza ottenerne dalle Corti l’approvazione per mezzo della diputazione provinciale: e qualora il lavoro fosse urgente, e le Corti a quel tempo non fossero radunate; potrà l’aggiuntamento progredire all’imposizione, ma interinamente col consenso della suddetta diputazione. Cotesti capitali straordinarj si amministreranno nella stessa maniera, che quelli de’ fondi proprj della comunità.

Art. 323 – Gli aggiuntamenti opereranno sempre, ed in ogni cosa sotto 1’inspezione della diputazione provinciale, alla quale ogni anno renderan conto esatto di tutti i capitali pubblici, o riscossi o impiegati.

 

CAPITOLO II

DEL GOVERNO POLITICO DELLE PROVINCIE E DELLE DIPUTAZIONI PRINCIPALI

 

Art. 324 – Il governo politico delle provincie dipenderà dal capo superiore, posto dal Re in ognuna di esse.

Art. 325 – Vi sarà in ogni provincia una diputazione provinciale sotto la presidenza del capo superiore, a fine di promuoverne la prosperità.

Art. 326 – Comporranno la suddetta diputazione il presidente, l’intendente, e sette individui, eletti nella forma che si dirà: il qual numero (dopo fatta la nuova divisione di provincie, accennata nell’articolo 11) potrà essere alterato dalle Corti, secondochè lo richiedano le circostanze.

Art. 327 – La diputazione provinciale si rinnoverà ogni due anni per la metà, uscendone la prima volta il numero maggiore, e la seconda il minore, e così successivamente.

Art. 328 – L’elezione degli individui si farà dagli elettori di partito, nel giorno dopo di essere stati da essi nominati i diputati a Corti, e collo stesso ordine, con cui si nominano questi.

Art. 329 – Nello stesso tempo, e nella medesima maniera, si eleggeranno tre sostituti per ogni diputazione.

Art. 330 – Gl’individui della diputazione provinciale debbono esser cittadini coll’esercizio de’ diritti di cittadinanza, maggiori di venticinque anni di età, nativi della provincia con domicilio almeno di sette anni ed aventi inoltre da potersi mantenere con decenza. Ne sono esclusi gl’impiegati di nomina regia nella maniera detta nell’articolo 318.

Art. 331 –  Nessuno potrà esser eletto seconda volta, che dopo passati almeno quattr’anni, dacchè finì di esercitare le sue funzioni.

Art. 332 – Qualora il capo superiore della provincia non potesse presiedere alla diputazione, ne farà le veci l’intendente, e per mancanza di questo, il vocale che fu nominato in primo luogo.

Art. 333 – La diputazione nominerà un segretario, salariato sù i fondi pubblici della provincia.

Art. 334 – Terrà la diputazione ogni anno novanta sessioni al più, distribuite in altrettanti giorni, come si crederà più conveniente. Nella penisola dovran cominciarsi le adunanze dal primo di marzo, e in oltremare dal primo di giugno.

Art. 335 – Doveri delle diputazioni provinciali:

1° Esaminare ed approvare la distribuzione delle Contribuzioni da addossarsi ai paesi della provincia.

2° Invigilare sul buon impiego de’ fondi pubblici de’ particolari paesi; esaminarne i conti; munirli del visto bono, onde possano meritare l’approvazione superiore; e far sì che si osservino in tutto ciò le leggi, ed i regolamenti.

3° Aver cura di fare stabilire gli aggiustamenti, dove vi han da essere, secondo 1’ istruzione data nell’articolo 310.

4° Dovendosi fare o restaurare qualche opera o fabbrica per comune utilità della provincia, proporre al Governo le imposizioni arbitrarie, che si crederanno più opportune onde poterne ottenere la permissione delle Corti. In oltremare, occorrendo qualche opera urgente da non potersi aspettare la risoluzione delle Corti; potrà la diputazione, coll’espresso consenso del Capo della provincia, metter in opera le accennate imposizioni, dandone coattezza al Governo immediatamente, per ottenerne dalle Corti l’approvazione. Per la riscossione poi delle dette imposizioni, la diputazione, sotto la sua propria responsabilità, nominerà un depositario: ed i conti dell’impiego di esse, dopo essere stati esaminati dalla diputazione, si manderanno a1 Governo; il quale li farà riconoscere e postillare, e li suggetterà finalmente alle Corti per l’approvazione.

5° Promuovere l’educazione della gioventù a norma de’ regolamenti approvati;. fomentare l’agricoltura, l’industria, ed il commercio; e proteggere particolarmente gli autori di nuove scoperte o invenzioni in qualunque genere.

6° Partecipare al Governo tutti gli abusi, che notassero, intorno all’amministrazione delle rendite pubbliche.

7° Formare il censo, e lo stato delle provincie.

8° Far sì che si compiano pienamente i respettivi oggetti di tutte le instituzioni di pietà, e di beneficenza, proponendo al governo i mezzi che stimeranno più opportuni per togliere gli abusi, che vi si osservassero.

9° Dar parte alle Corti delle infrazioni della costituzione, che si notassero nella provincia.

10° Le diputazioni della provincia di oltremare invigileranno sull'economia ed ordine, e progressi delle missioni, destinate alla conversione degl'indiani infedeli; si faran dar conto da’ missionarj delle loro operazioni in questo genere, ond’evitarne gli abusi; e daran conto di tutto al Governo.

Art. 336 – Se qualche diputazione abusasse delle sue facoltà, potrà il Re sospenderne i vocali, notificando alle Corti la novità, ed il motivo di essa, onde si possa prendere la determinazione che più convenga. Durante la sospensione, suppliranno i sostituti.

Art. 337 – Tutti gl’individui degli aggiuntamenti, e delle diputazioni provinciali, nell’intraprendere l'esercizio della loro funzione, giureranno di osservare la costituzione politica della Monarchia spagnuola, ubbidire leggi, essere fedeli al Re, e adempire religiosamente gli obblighi del loro impiego. I primi presteranno il giuramento in mani del capo politico, e non essendovi o mancando questo, in quelle dell’alcalde, che fosse il primo per nomina; ed i secondi in mani del capo superiore della provincia.

 

TITOLO VII

DELLE CONTRIBUZIONI

 

CAPITOLO UNICO

 

Art. 338 – Le Corti stabiliranno e confermeranno annualmente le contribuzioni dirette o indirette, generali, provinciali, o municipali, sussistendo le antiche finchè ne sia pubblicata la derogazione, e l’imposizione delle nuove.

Art. 339 – Le contribuzioni si ripartiranno fra tutti gli spagnuoli proporzionatamente ai loro averi, senza eccezione o privilegio di sorte.

Art. 340 – Le contribuzioni saranno proporzionate alle spese decretate dalle Corti per il bisogno pubblico in tutti i rami.

Art. 341 – Affinchè le Corti possano fissare le spese in tutti i rami del pubblico servigio, e le contribuzioni per coprirle, il segretario del dispaccio delle finanze, presenterà loro tosto che sieno riunite, il preventivo generale di quelle che si credono indispensabili, raccogliendo da cadauno degli altri segretarj del dispaccio ciò che riguarda il loro ramo rispettivo.

Art. 342 – Lo stesso segretario del dispaccio delle finanze presenterà col preventivo delle spese il piano delle contribuzioni che devono imporsi per supplirvi.

Art. 343 – Se qualche contribuzione sembrasse al Re grave o pregiudicevole lo farà sapere alle Corti col mezzo del segretario del dispaccio delle finanze, indicando al tempo stesso quella ch’ei crederebbe più conveniente sostituirvi

Art. 344 – Fissata la quota della contribuzione diretta le Corti ne approveranno il comparto tra le provincie, a cadauna delle quali verrà assegnato il contributo corrispondente alla sua ricchezza, per lo che il segretario del dispaccio delle finanze presenterà pure il necessario preventivo.

Art. 345 – Vi sarà un tesoro generale per tutta la nazione al quale toccherà disporre di tutti i prodotti di qualunque rendita destinata all’uso dello stato.

Art. 346 – Vi sarà in ogni provincia una cassa in cui entreranno tutti i fondi che si ritrarranno da essa per conto del pubblico erario. Queste casse particolari saranno -in corrispondenza con la generale, a disposizione della quale terranno tutti i loro fondi.

Art. 347 – Nessun pagamento sarà ammesso in conto al tesoro generale se non sarà stato fatto in virtù di decreto reale segnato dal segretario del dispaccio delle finanze, in cui si esprimano la spesa, a cui se ne destina l’importo, ed il decreto delle Corti con cui viene autorizzata la spesa.

Art. 348 – Affinchè il tesoro generale renda i suoi conti con la conveniente purità, il dare e 1’ avere dovranno essere riveduti respettivamente dalle camere de’ conti per il prodotto e la distribuzione del reddito pubblico.

Art. 349 – Un'istruzione particolare regolerà cotesti uffizj, in maniera che possano servire al fine della loro instituzione.

Art. 350 – Per il bilancio di tutti i conti di capitali pubblici vi sarà una computisteria maggiore, regolata da una legge speciale.

Art. 351 – L'annuale rendimento di conti, da darsi dalla tesoreria generale, di tutte le contribuzioni, rendite e spese; subito che abbia l’ultima approvazione delle Corti, si stamperà, si pubblicherà, e si farà andar in giro per le diputazioni provinciali, e per gli aggiustamenti.

Art. 352 – Nella stessa maniera si stamperanno, si pubblicheranno e circoleranno i conti, da doversi rendere dai segretarj di stato, delle spese fatte ne’ loro rispettivi uffizj.

Art. 353 –  Il maneggio della pubblica azienda non dipenderà mai da verun’altra autorità, fuorchè da quella, a cui è raccomandato.

Art. 354 – Non vi saran dogane, che ne' soli porti di mare, e nelle frontiere: non si comincierà per altro a dar effetto a questa disposizione se non quando le Corti l’ordineranno.

Art. 355 – Il debito pubblico, riconosciuto per tale, sarà uno de’ primi pensieri delle Corti. Esse porranno ogni cura possibile in far sì che se ne verifichi la progressiva estinzione, e se ne paghino sempre i frutti scaduti: e ordineranno tutto ciò che sembri confacevole alla direzione di sì importante affare, sì per riguardo agli uffizj di conto e ragione, che riguardo ancora alle contribuzioni arbitrarie da stabilirsi a quest’uopo il maneggio delle quali sarà separato affatto dalla tesoreria generale.

 

TITOLO VIII

DELLA FORZA MILITARE NAZIONALE

 

CAPITOLO I

DELLE TRUPPE DI SERVIGIO CONTINUO

 

Art. 356 – Vi sarà una forza militare nazionale permanente, sì di terra che di mare, per la difesa esteriore dello stato, e per la conservazione dell’ordine interiore.

Art. 357 – Le Corti fisseranno annualmente il numero di truppe che saran necessarie secondo le circostanze, ed il modo ancora che sembrerà più conveniente per formarle.

Art. 358 – Le Corti fisseranno pure annualmente il numero di legni della marina militare, o da armarsi di nuovo, o da conservarsi armati.

Art. 359 – Stabiliranno le Corti, per mezzo di rispettive ordinanze, tutto ciò che appartenga alla disciplina militare, all’ordine delle promozioni, ai soldi, all’amministrazione, e a tutto ciò che richiedesi per la buona costituzione dell’esercito di terra, e dell’armata di mare.

Art. 360 – Si stabiliranno scuole militari per l'educazione ed istruzione di tutte le diverse truppe di mare e di terra.

Art. 361 – Nessuno spagnuolo potrà esimersi nè scusarsi del servigio militare nella forma e nel tempo, in cui vi fosse chiamato dalla legge.

 

CAPITOLO II

DELLE MILIZIE NAZIONALI

 

Art. 362 – Vi saranno in ogni provincia corpi di milizie nazionali, composte di abitanti di ognuna di esse, in numero proporzionato alla popolazione, e alle circostanze.

Art. 363 – Se ne regolerà per una particolar ordinanza la formazione, il numero, e la speciale costituzione in ogni genere.

Art. 364 – Il servigio delle milizie non sarà continuo: solamente avrà luogo, quando le circostanze lo richiedano.

Art. 365 – In caso di necessità il Re potrà disporre di cotesta forza entro i limiti delle rispettive provincie: ma non potrà impiegarla fuori di esse senza il permesso delle Corti.

 

TITOLO IX

DELL’ISTRUZIONE PUBBLICA

 

CAPITOLO UNICO

 

Art. 366 – In tutti i paesi della Monarchia si stabiliranno scuole di prime lettere, nelle quali saranno ammaestrati i fanciulli nell’esercizio di leggere, scrivere e conteggiare; come pure nel Catechismo della Rleligion Cattolica, il quale comprenderà parimenti una breve esposizione degli obblighi civili.

Art. 367 – Si regolerà ancora, e si fisserà il numero competente di università, e di altri stabilimenti letterari, destinati alla pubblica instruzione di ogni classe di scienze, belle lettere, e belle arti.

Art. 368 – Il sistema generale d’instruzione sarà uniforme in tutto il Regno: e dovrà spiegarsi la costituzione politica della Monarchia in tutte le università, ed altre pubbliche scuole dove s’insegnino le scienze ecclesiastiche, e politiche.

Art. 369 – Vi sarà una direzione generale di studj, composta di persone di nota cultura., le quali, sotto l’autorità del Governo, avranno l'inspezione di tutta l’istruzione pubblica.

Art. 370 –  Le Corti, per mezzo di sistemi, e di speciali statuti, regoleranno tutto l’importante oggetto della pubblica istruzione.

Art. 371 – Tutti gli Spagnuoli han libertà di scrivere, stampare, e pubblicare le loro idee politiche, senza bisogno di anterior revisione, o approvazione, o licenza, ma per altro sotto le limitazioni e responsabilità da stabilirsi dalle leggi.

 

TITOLO X

Dell’osservanza della Costituzione, e del modo

DI PROCEDERE PER FARVI DELLE VARIAZIONI

 

CAPITOLO UNICO

 

Art. 372 – Le Corti nelle sue prime sessioni prenderanno in considerazione le particolari infrazioni della costituzione, delle quali fossero stati informati; onde provi l’opportuno rimedio, e rendere effettiva la responsabilità de'contravventori.

Art. 373 – Ogni spagnuolo ha diritto di reclamare innanzi alle Corti, o presso al Re, l’osservanza della costituzione.

Art. 374 – Ogni persona, che abbia da esercitare pubblico impiego nel prenderne possesso dovrà prestare giuramento di osservare la costituzione, esser fedele al Re, e adempire pienamente il suo dovere.

Art. 375 – Finché sieno passati ott’anni, dopo essersi messa in esecuzione la costituzione in ogni sua parte, non se ne potrà proporre in veruno de’ suoi articoli nè alterazione, nè addizione, nè riforma.

Art. 376 – Per fare nella costituzione qualche alterazione, o addizione o riforma, è necessario, che la diputazione, la quale abbia da decretarla definitivamente, venga autorizzata a questo fine con ispeciale mandato di procura.

Art. 377 – Qualunque proposizione di riforma in qualche articolo della costituzione dovrà farsi per iscritto, ed essere appoggiata e sottoscritta da venti diputati almeno.

Art. 378 – La proposizione di riforma si leggerà tre volte coll’intervallo di sei giorni dall’una all’altra; e dopo la terza lettura si delibererà, se sia da ammettersi a discussione.

Art. 379 – Ammessa alla discussione, si procederà in appresso colle stesse formalità, e per gli stessi tramiti, che prescritti furono per la formazione delle leggi; e quindi si manderà a partito per decidere, se dovrà di nuovo trattarsene nella seguente diputazione generale; per la qual decisione son necessarie due terze parti de’ voti.

Art. 380 – La seguente diputazione generale; previe in tutto e per tutto le stesse formalità, in qualunque de’ due anni delle sue sessioni (intervenendovi due terze parti de’ voti) potrà dichiarare esservi luogo alla spedizione di speciale procura, per eseguir la riforma.

Art. 381 – Questa dichiarazione, appena fatta, si pubblicherà e comunicherà a tutte le provincie; e a misura del tempo, in cui fosse stata fatta, determineranno le Corti, se dovrà spedirsi il mandato di procura sotto la prossima immediata diputazione, oppure sotto la seguente.

Art. 382 – La procura sarà data dai Congressi elettorali di provincia, dovendosi aggiungere alle solite formole de’ mandati la clausola seguente. «Accordano inoltre la procura speciale per fare nella costituzione la riforma, di cui si tratta nel decreto delle Corti, il cui tenore è il seguente (qui si copierà il decreto): tutto ciò da eseguirsi a norma di ciò che prescrive la medesima costituzione. E si obbligano a riconoscere e tenere per costituzionale, ciò che in seguito si stabilisca.»

Art. 383 – La proposta riforma sarà discussa di bel nuovo e qualora sia approvata da due terze parti de’ diputati, passerà ad esser legge costituzionale, e si pubblicherà per tale nelle Corti.

Art. 384 – Una diputazione finalmente presenterà il decreto di riforma al Re, acciocchè lo faccia pubblicare e circolare presso a tutte le autorità. ed in tutti i paesi della Monarchia.

 

Cadice ai diciotto di marzo del mille ottocento dodici.

 

Vincenzo Pasquàl, diputato per la città di Ternèl, Presidente. —. Antonio Gioachino Perez, diputato per la provincia della Puebla-degli Angioli. — Benedetto Raimondo de Hermida, diputato per Galizia. — Antonio Sampèr. diputato per Valenza. — Giuseppe Simene, de Uria, diputato per Guadalaxara, capitale del nuovo Regno di Galizia. — Francesco Garcès e Varèa, diputato per le montagne di Ronda. — Pietro Gonzales Llamàs, diputato pel Regno di Murzia.—. Carlo Andrès, diputato per Valenza — Giovàn Bernardo O-Gavàn, diputato per Cuba.—. Francesco Saverio Borriùl e Vilanòva, diputato per Valenza. —Gioachino Lorenzo Villanueva, diputato per Valenza. — Francesco Rodriquez della Bàrsena, diputato per Siviglia. — Luigi Rodriguez del Monte, diputato per Galizia. — Giuseppe Gioachino Ortìz. diputato per Panamà. — Giacomo Rey e Munoz, diputato per le Canarie. — Didaco Munnoz Torréro, diputato per Estremadura. — Andrea Moràles de los Rios, diputato per Cadice — Antonio Gìus Ruìz. de Padròn, diputato per le Canarie. — Giuseppe Michele Gurìdi Alcocèr, diputato per Tlascara. — Pietro Ribera, diputato per Galizia: — Gius Mexìa Lequèrica, diputato pel nuovo Regno di Granata. — Gius. Michele Cordòa, e Bàrrios, diputato per la provincia di Zacatecas-. — Isidoro Martinez Furtun, diputato pel Principato Murzia. — Florenzio Castillo, diputato per Costa-Ricca. — Filippo Vazqez, diputato delle Asturie. —Bernardo, Ves-covo di Majorca, diputato per la città di Palma.—Giovanni de Sàlas, diputato per le montagne di Ronda.— Alfonso Cannedo, diputato per la Giunta di Asturie. — Girolamo Ruìz, diputato per Segovia. — Emanuello de Ròxas Cortès, diputato per Cuenca — Alfonso Rovira, diputato per Murzia. — Giuseppe Maria Recafull, diputato per Murzia. — Emanuello Garzìa Herrèros, diputato per la provincia di Soria. — Manuello de Aròstegui, diputato per Alava. — Antonio Alcaina. diputato per Granata. — Giovanni de Lèra e Càno, diputato per la Mància. — Francesco, Ves covo di Calahòrra, diputato per la Giunta superiore di Burgos. — Antonio de Parga, diputato per Galizia. — Antonio Payàn. diputato per Galizia. —— Giuseppe Antonio Lopez de la Plàta, diputato per Nicaràgua —. Gianbernardo Quiriga ed Urìa, diputato per Galizia,. — Manuello Res diputato per Galizia. — Francesco Pardo, diputato per Galizia. - — Agostino Rodriguez Bahamonde, diputato per Galizia. — Manuello de Luxàn diputato per Estremadura. — Antonio Oliveros, diputato per Estremadura. — Manuello Goyanea, diputato per Leone. — Domenico Duènnas e Càstro, diputato pel regno di Granata. — Vincenzo Terrèro, diputato per la provincia di Cadice-. — Francesco Gonzàlez Peynàdo, diputato pel Regno di Jaèn.—Giuseppe Cerèro,diputato per la Provincia di Cadice. — Liugi Gonzales Colòmbres, diputato per Leone - — Ferdinando Llarena e Franchy, diputato per le Canarie. — Agostino de Arguèlles, diputato pel Pricipato delle Asturie. — Giuseppe Ignazio Bèye Cisnèros. -diputato per Messico. — Guglielmo Morales. diputato per la Giunta di Majòrica. —Antonio Valcàrce e Penna, diputato per Leone. — Francesco de Mosquèra.e Cabréra diputato per Santo Domingo.. — Evaristo Pérez de Castro, diputato per la provincia di Valladolid. — Ottaviano Obregòn, diputato per Guanaxuàto — Francesco Fernandez Munilla, diputato per la Nuova Spagna. — Giangiuseppe Guerénna, diputato per Dorango, Capitale della Nuova.Biscaglia —Alfonso Nunnez de Hàro, diputato per Cuenca. — Giuseppe Aznàrez, diputato per l’Aragona. — Michele Alfonso Villagòmez. diputato per Leone —Simone Lopez, diputato per Murzia. — Vincenzio Tommaso Travèr, diputato per Valenza—Baldassarre Estèller, diputato per Valenza.—Antonio Llorèt e Martì, diputato per Valenza. — Giuseppe de Torres e Machy, diputato per Valenza. — Giuseppe Martinez, diputato per Valenza. —-Raimondo Giraldo de Arquellàda, diputato per la Mància. — Il Barone di Casa Blànca, diputato per la città di Peniscola. — Giusepp’ Antonio Sombièla, diputato per Valenza. — Francesco Santàlla e Quindòs, diputato per la Giunta superiore di Leone—Francesco Gutièrrez de la Huèrta, diputato per Burgos. — Giuseppe Eduardo de Cardenas, diputato per Tabasco.— Raffaello de Zuffriategui,diputato Montevidèo. — Giuseppe Morales Gallego. diputato per la Giunta di Siviglia, —Antonio de Capmàny diputato per la Catalogna, — Andrea de Juregui diputato per la Avàna. — Antonio Larrazabal diputato per Goatemàla. —Giuseppe de Vega e Sentmanàt, diputato per la città di Cervèra. — Il Conte di Torreno, diputato per le Asturie. — Giovanni Nicasio Gallègo, diputato per Zamora. — Giuseppe Becerra, diputato per Galizia — Didaco de Paràda, diputato per la Provincia di Cuenca. — Pierantonio de Aguirre diputato per Giunta di Cadice. — Marrano Mendiòla, diputato per Querètaro. — Raimondo Power, diputato per Porto-Ricco. — Giuseppignazio Avila, diputato per la Provincia di -S. Salvatore. -— Giuseppe Maria Couto, diputato per la Nuova -Spagna.—— Giuseppe Alonso e Lòpez. diputato per la Giunta di Galizia. —Ferdinando Navàrro, diputato per la città dì Tortosa. — Manuello de Villafane diputato per-Valenza. — Andrea Angiolo- de la Vega lnfanzone, diputato per le Asturie. — Massimo Maldonàdo, diputato per la Nuova Spagna. — Gioachino Maniàu, diputato per Vera Croce — Andrea Savariègo, diputato per Nuova-Spagna. Giuseppe da Castellò, diputato per Valenza..—Giovanni Quintano, diputato- per Palenza. — Giovanni Polo e Catalino diputato per l’Aragona. — Gianmaria Herrera, diputato per l'Estremadura. — Giuseppe Maria Calatràva, diputato per l’Estremuadura. — Mariano Biagio Garòz e Pennalver diputato per la Mancia. — Francesco de Papiòl, diputato per la Catalogna. Bonaventura de los Reyes. diputato per le Filippine. — Michele Antonio de Zumalacàrregui, diputato per Guipùzcoa. — Francesco Serra, diputato per Valenza.—Francesco Gòmez Fernàndez, diputato per Siviglia. — Nicola Martinez: Fortùn, diputato per Murzia- — Francesco Lòpez Lisperguer. diputato per Buenosàyres. —Salvatore Samartìn, diputato per la Nuova-Spagna. — Ferdinando Malgarèyo, diputato per la Mancia — Giuseppe Domenico Rus, diputato per Maracaybo. — Francesco Calvèt e Rubalcàba, diputato per la Città di Giròna —Dionisio Inca Yupàngui. diputato per il Perù — Francesco Ciscar diputato per Valenza. — Antonio Zuàzo, diputato per il Perù. Giuseppe Bermùdez diputato per la Provincia di Tarma del Perù. — Pietro Garzìa Coronèl diputato per Truxillo del Perù. — Francesco di Pàola Escudero, diputato per la Navarra—Giuseppe de Salas e Bojadors, diputato per Majòrica. — Francesco Fernàndez Golfìn, diputato per Estremadura. — Manuello Maria Martinez, diputato per Estremadura. — Pietro Maria Ric, diputato per la Giunta superiore dell'Aragona. — Gianbattista Serrès, diputato per- la Catalogna — Giacomo Crèus, diputato per la Catalogna. — Giuseppe, Vescovo, Priore di Leone, diputato per la Estremadura. — Raimoudo Làzzaro de Dòu, diputato per la Catalogna. —Francesco de la Serna, diputato per la provincia d’Avilla. — Giuseppe Valcàrcet Dàto, diputato per la provincia di Salamanca - — Giuseppe de Cea diputato per Cordova. — Giuseppe Ròa e Fabiàn diputato per Molina. — Giuseppe Rìvas,, diputato per Majorica. — Giuseppe Salvatore Lòpez del Pan. diputato per Galizia — Alfonso de la Vera e Pantòja, diputato per la Città di Merida. — Antonio Llanèras, diputato per Majorica. — Giuseppe de Espiga e Gadèa diputato per la Giunta di Catalogna. —Michele Gonzàlez e Lastìri dìputato per Yucatan. — Manuello Rodrigo, diputato per Buenos-Ayres. Raimondo Fellu. diputato per il Perù — Vincenzo Morales Duàrez, diputato per il Perù. —Giuseppe Gioacchino de Olmèdo, diputato per Guayaquìl. — Giuseppe Francesco Morejòn diputato per Honduras. — Giuseppe Ramos de Atispe, diputato per la Provincia dì Cohahul. — Gregorio Lagùna, diputato per la Città di Brdajoz. — Francesco de Èguia, diputato per la Biscaglia. — Gioacchino Fernandea. de Liyva deputato per il Chile. — Biagio Ostolàza Diputato per. il Regno del Perù — Rafaelle Manglàno diputato per Toledo. — Francesco Salazar, diputato per il Perù — Alfonso de’ Torres e Guerra, diputato per Cadice. —Il Marchese di Villafranca e Vèlez, diputato per la Giunta di Murzia. — Benedetto Maria Mosquera e Lèra, diputato per le 7 città della Galizia. — Bernardo Martìnez, deputato per la Provincia di Orens e della Galizia. — Filippo Aner de Estève, diputato per la Catalogna. — Pietro Inguànzo. diputato per le Asturie —Giovanni de Balle, diputato per la Catalogna. — Raimondo Urgèa diputato per la Catalogna. — Giuseppe Veladìea e Herrera diputato per Guadalaxàra. — Pietro Gordìllo, diputato per la Gran-Canaria. — Felice Aytes, diputato per la Catalogna. — Raimondo de Llados, diputato per la Catalogna. — Francesco Maria Rìesco, diputato per la Giunta d’Estremadura. — Francesco Morròs diputato per la Catalogna. — Antonio Vàzquez de Pàrga e Bahamonde diputato per la Galizia. — Il Marchese di Tamarìt, diputato per la Catalogna. — Pietro Aparìci e Ortìz, diputato per Valenza. — Gioacchino Martinez, diputato per la Città di Valenza. — Francesco Giuseppe Sierra e Llànes, diputato per le Asturie. — Il Conte di Bona-Vista Cerra, diputato per Cuenca. — Antonio Vazquez. de Aldàna, diputato per Toro. —Stefano de Palàcios, diputato per Venezuèla. — Il Conte di Punnunròstro, diputato pel Nuovo Regno di Granata. — Michele Rièsco e Puènte, diputato per il Chile. — Firmino de Clemente, diputato per Venezuèla. — Luigi de Velàscò, diputato per Buenos.Ayres. — Manuello de LIàno, diputato per Chiàpa. —Giuseppe Gaetano de Foncerràda diputato per la Provincia di Valladolìd de Mechoaeàn. — Giuseppe Maria Gutièrrez de Teràn, diputato per la Nuova.Spagna. Segretario. — Giuseppantonio Novarrète, diputato per il Perù, Segretario. —Giuseppe de Zorraquin diputato per Madrid, Segretario, Gioacchino Dìaz Canèja, diputato per Leone, Segretario.

 

Comandiamo pertanto a tutti gli Spagnuoli nostri sudditi, di qualsivoglia classe e condizione che siano, che tengano ed osservino la qui inserita Costituzione, come legge fondamentale della Monarchia e comandiamo altresì a tutti i Tribunali, Giustizie, Capi, Governatori ed a tutte le altre Autorità, Civili, Militari, ed Ecclesiastiche, di qualunque classe e dignità, che osservino, e facciano osservare, adempire ed eseguire in ogni sua parte la medesima Costituzione. Sappiatelo per vostro regolamento; e prendete ogni necessario provvedimento per farla osservare, stampare, pubblicare, e circolare.

 

Gioacchino de Mosquera e Figueròa, Presidende.

Giovanni Villavicèncio.

Ignazio Rodrìguez de Rìvas.

Il Conte dell'Abisbàl.

 

In Cadice ai 19 di Marzo del 1812.

A. D. Ignazio de la Pezuèla.

 

 

 

 

 

FONTE:

Raccolta di tutte le costituzioni antiche e moderne, Tipografia G. Cassone, Torino 1848



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