COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA CISALPINA

Approvata dalla Consulta il dì 9 fruttidoro anno VIII

(27 agosto 1800)

 

 

Titolo I

Dell’esercizio dei diritti di cittadinanza

 

Art. 1 – La Repubblica Cisalpina è una ed indivisibile. Il suo territorio è distribuito in dipartimenti e circondari comunali.

Art. 2 – Ogni uomo nato e residente nel territorio Cisalpino, il quale, compiti i ventun’anni, si è fatto inscrivere nel registro civico del suo circondario comunale, e che ha dimorato per lo spazio di un anno sul territorio della Repubblica, è cittadino Cisalpino.

Art. 3 – Uno straniero diviene cittadino Cisalpino allorché, dopo essere pervenuto all’età di ventun’anni compiti ed avere dichiarato l’intenzione di stabilirsi sul territorio della Repubblica, vi è risieduto per sette anni consecutivi.

Art. 4 – Perdesi la qualità di cittadino Cisalpino col farsi naturalizzare in paese estero; coll’accettare funzioni o pensioni offerte da un governo estero non repubblicano, col farsi aggregare a qualche corporazione estera, che supponesse distinzione di nascita; perdesi inoltre in caso di condanna a pene afflittive ed infamanti.

Art. 5 – È sospeso l’esercizio dei dritti di cittadino Cisalpino in caso ch’egli sia debitore dolosamente fallito, in caso d’interdizione giudiciale, di accusa o di contumacia.

Art. 6 – Per esercitare i dritti di cittadinanza in un circondario comunale, bisogna avervi avuto domicilio colla residenza di un anno e non averlo perduto coll’assenza di un anno.

Art. 7 – I cittadini d’ogni circondario comunale nominino coi loro suffragi fra di essi quei che stimano più capaci di reggere gli affari pubblici. Ne risulta una lista di fiducia contenente un numero di nomi uguali al decimo del numero dei cittadini che hanno diritto di cooperarvi. Da questa prima lista comunale debbono esser presi i funzionari pubblici del circondario.

Art. 8 – I cittadini compresi nelle liste comunali di un dipartimento nominano parimenti un quinto fra di essi. Ne risulta una seconda lista detta dipartimentale, dalla quale debbono esser presi i funzionari pubblici del dipartimento.

Art. 9 – I cittadini che sono nella lista dipartimentale nominano parimenti un terzo del loro numero. Ne risulta una terza lista, che comprende i cittadini di quel dipartimento eligibili alle funzioni pubbliche nazionali.

Art. 10 – I cittadini che hanno diritto di cooperare alla formazione di una delle liste mentovate ne’ tre precedenti articoli sono chiamati ogni tre anni per provvedere al rimpiazzamento degli inscritti, o morti o decaduti dai diritti di cittadino.

Art. 11 – Essi possono al tempo stesso levare dalla lista quegl’iscritti che non giudicano a proposito di mantenervi e rimpiazzarli così di altri cittadini, nei quali hanno maggior fiducia.

Art. 12 – Nessuno è cancellato dalla lista se non per mezzo dei voti della maggioranza assoluta dei cittadini che hanno diritto di cooperare alla sua formazione.

Art. 13 – Nessuno può esser cancellato da una lista di eligibili per il sol motivo che non è mantenuto in un’altra lista di un grado inferiore o superiore.

Art. 14 – L’iscrizione di una lista d’eligibili è soltanto necessaria riguardo a quelle funzioni pubbliche, per le quali questa condizione è espressamente richiesta dalla Costituzione o da altra legge. Le liste d’eligibili saranno formate per la prima volta nel decorso dell’anno XI. I processi verbali di tutte le liste sono rimessi alla Camera elettorale ed al Governo.

 

Titolo II

Della Camera elettorale

 

Art. 15 – La Camera elettorale è composta di membri in numero di… inamovibili ed a vita.

Art. 16 – Un Elettore è per sempre inelegibile a qualunque altra funzione. La loro età deve essere almeno di anni quaranta.

Art. 17 – La nomina ad un posto di Elettore si fa dalla Camera elettorale sopra una lista di tre candidati presentati uno dal Corpo legislativo, il secondo dal Governo, il terzo dai Censori.

Art. 18 – La Camera elettorale nomina sulle liste nazionali i Legislatori, li Censori, il presidente del Governo, li Senatori, li Giudici d’Appello e di Revisione, li Commissari della Contabilità.

Art. 19 – La Camera elettorale decide della costituzionalità degli atti che le vengono denunziati dalli Censori o dal Governo, annullando quelli che trova incostituzionali: le liste degli elegibili sono comprese in questi atti.

Art. 20 – Per l’annuale trattamento degli Elettori e per le spese della Camera è destinata una somma di beni nazionali.

 

Titolo III

Dei Censori

 

Art. 21 – Vi sono cinque Censori. Eglino assistono a tutte le sessioni del Corpo legislativo, dove hanno un luogo destinato, ma non possono esserne membri.

Essi denunciano alla Camera Elettorale gli atti incostituzionali del Governo e del Corpo legislativo.

Art. 22 – Le leggi non si pubblicano se non tre giorni dopo che sono state adottate dal Corpo legislativo, affinché i Censori abbiano tempo di denunciarle alla Camera Elettorale se offendono la costituzione.

Art. 23 – I Censori sono nominati per cinque anni e ne sorte uno ogni anno. I primi quattro censori vengono estratti a sorte, finché abbia luogo il turno.

 

Titolo IV

Corpo legislativo

 

Art. 24 – Il Corpo legislativo è composto di quaranta membri dell’età di trent’anni almeno. Ogni anno ne viene rinnovata la quinta parte. Deve sempre trovarsi nel Corpo legislativo un cittadino di ciaschedun dipartimento.

Art. 25 – Un membro del corpo legislativo non può rientrarvi se non dopo l’intervallo di un anno, ma può essere immediatamente nominato a qualunque altra pubblica funzione.

Art. 26 – Il Corpo legislativo tiene le sue sessioni per tre mesi ogni anno, ma può essere convocato straordinariamente dal governo.

Art. 27 – La prima rinnovazione del Corpo legislativo non avrà luogo che nel corso di…

Art. 28 – Il Corpo legislativo discute i progetti di legge che gli vengono proposti dal Governo e delibera a scrutinio segreto.

Art. 29 – Le sedute del Corpo legislativo sono pubbliche.

 

Titolo V

Del Governo

 

Art. 30 – Il Governo è affidato ad un Presidente e ad otto Senatori.

Art. 31 – Il Senato si rinnova per un ottava parte ogni anno.

Art. 32 – Ogni membro è rieligibile indefinitivamente dalla Camera elettorale.

Art. 33 – Il Presidente esce di carica dopo cinque anni. Può essere rieletto per altri cinque anni. Spirato il suo termine, oppur anche per ispontanea dimissione, entra di pieno diritto o necessariamente alla Camera elettorale, qualunque sia la sua età.

Art. 34 – Il Governo nel suo seno nomina un Vice‑Presidente per supplire alla mancanza del Presidente nei casi di assenza o malattia.

Art. 35 – Il Senato col Presidente è incaricato di stendere i regolamenti di pubblica amministrazione, e di sciogliere le difficoltà che si presentassero nell’esecuzione di ciò che riguarda la materia amministrativa.

Art. 36 – Il Senato esamina e discute i progetti di legge che il Presidente propone. Questi progetti non si possono trasmettere al Corpo legislativo se non insieme col voto formale e scritto del Senato per l’accettazione od il rifiuto.

Art. 37 – Il Presidente solo promulga le leggi, nomina e rimove a suo arbitrio i Ministri, gli Ambasciatori ed altri agenti esteri e gli ufficiali dell’armata; a norma delle leggi, le Amministrazioni locali e i Commissari.

Art. 38 – Il Governo nomina i Giudici civili e criminali di prima istanza.

Art. 39 – Il Presidente provvede all’interna sicurezza ed all’esterna difesa dello Stato, distribuisce la forza armata e ne regola la direzione.

Art. 40 – Il Presidente mantiene le relazioni politiche al di fuori, stabilisce li preliminari di pace, d’alleanza, di neutralità e di commercio ed altre convenzioni.

Art. 41 – Le dichiarazioni di guerra ed i trattati di pace, d’alleanza e di commercio sono proposti, discussi, decretati e promulgati come legge.

Art. 42 – Se il Presidente viene informato che tramisi qualche cospirazione contro lo Stato, egli può decretare mandati di comparire e mandati di cattura contro le persone che ne sono presupposte gli autori od i complici; ma se nello spazio di dieci giorni dopo la loro arrestazione esse non sono poste in libertà o in giustizia regolata, àvvi, per parte del Ministro che firma il mandato, delitto di detenzione arbitraria.

Art. 43 – La truppa assoldata è sottomessa ai regolamenti di amministrazione pubblica, la guardia nazionale sedentaria non è sottomessa che alle leggi.

Art. 44 – Niun atto di governo può aver effetto se non è sottoscritto da un Ministro.

Art. 45 – Vi sono dei Ministri, il cui numero ed attributi vengono determinati dalla legge.

Art. 46 – Uno dei Ministri è specialmente incaricato dell’amministrazione del Tesoro pubblico. Egli assicura le riscossioni, ordina i movimenti de’ fondi ed i pagamenti autorizzati dalla legge. Egli non può far pagare se non in virtù: 1) di una legge e sino alla concorrenza de’ fondi ch’essa ha determinati per un genere di spesa; 2) di un ordine del Governo; 3) di un mandato firmato da un Ministro. È incaricato sulla sua responsabilità di vegliare che il conto generale del Tesoro pubblico in ogni anno venga rimesso alla Commissione di Contabilità nel primo semestre dell’anno successivo.

Art. 47 – I conti dettagliati della spesa di ciascun Ministro, sottoscritti e certificaci di sua mano, sono resi pubblici ogni anno.

Art. 48 – Vi ha inoltre un Segretario generale nominato dal Governo, incaricato del sigillo dello Stato, della controssegnatura delle Leggi promulgate dal Presidente del Governo, e della custodia degli Archivi nazionali.

Art. 49 – Il Governo non può eleggere e ritenere alle pubbliche funzioni se non cittadini, i cui nomi siano iscritti sulle liste degli eligibili.

I Ministri ed il Segretario generale debbono esser tolti dalla Lista nazionale.

 

Titolo VI

Dei tribunali

 

Art. 50 – In materia civile vi sono de’ Conciliatori. Vi sono pure dei Giudici di prima istanza, dei Tribunali di Appello e di Revisione. La legge ne determina l’organizzazione, la competenza ed il territorio, cui si estende la rispettiva loro giurisdizione.

Art. 51 – In materia di delitti vi sono de’ Tribunali Criminali. Per li delitti che portano pena afflittiva od infamante, un primo Giury ammette o rigetta l’accusa. Se viene ammessa, un secondo Giury riconosce il fatto ed i Giudici, che formano il Tribunale Criminale, applicano la pena. Il loro giudizio è senza appellazione.

Art. 52 – Vi è in ciascun dipartimento un Accusatore pubblico ed un Commissario di Governo presso i Tribunali.

Art. 53 – Il Tribunale di Revisione giudica definitivamente sulle sentenze difformi da due primi giudicati; esercita inoltre le funzioni di cassazione.

Art. 54 – Esso pronuncia pertanto: 1) sulle domande di cassazione contro i giudizi definitivi ed inappellabili proferiti dai Tribunali; 2) Sulle domande di rimandare un giudizio da un tribunale all’altro a motivo di sospetto legittimo o di sicurezza pubblica; 3) sulle quistioni di competenza negli affari criminali, e sugli atti di accusa contro un Tribunale intero.

Art. 55 Il Tribunale di Revisione riforma i giudicati inappellabili, quando contengano espressa contravvenzione alla legge, e li annulla, quando nei processi sono state violate le forme, rimettendo in questo caso il merito della causa al Tribunale, che deve prenderne cognizione.

Art. 56 – I Giudici che compongono i Tribunali di prima istanza e i Commissari del Governo stabiliti presso questi tribunali, sono presi nella Lista comunale o pure nella Lista dipartimentale. I Giudici che compongono il Tribunale di Cassazione e i Commissari dei Governo stabiliti presso questo Tribunale sono presi nella Lista nazionale.

Art. 57 – I Giudici conservano le loro funzioni per tutta la loro vita, a meno che non siano condannati per prevaricazione, o pure che non siano conservati sulla lista degli eligibili.

 

Titolo VII

Della responsabilità de’ funzionari pubblici

 

Art. 58 – Le funzioni dei membri sia dei Senato, sia del Corpo legislativo, sia del Presidente del Governo, sia de’ Censori, sia della Camera elettorale non obbligano a nessuna responsabilità.

Art. 59 – I delitti personali, che portano pena afflittiva od infamante, commessi dai membri sovra enunciati, sono giudicati avanti i Tribunali dopo che una deliberazione del Corpo, cui appartiene il prevenuto, ha autorizzata questa misura giudiziaria.

Art. 60 – I Ministri sono responsabili: 1) di qualunque atto del Governo da essi sottoscritto e dichiarato incostituzionale dalla Camera elettorale; 2) della inesecuzione delle leggi e de’ regolamenti di pubblica amministrazione; 3) degli ordini particolari ch’essi hanno dati, se questi sono contrari alla Costituzione, alle leggi ed ai regolamenti.

Art. 61 – Nei casi sovraesposti li Censori denunciano il Ministro con un atto, sul quale il Corpo legislativo delibera per mezzo dello scrutinio, dopo aver chiamato ed inteso il denunciato. Il Ministro, sottoposto a giudizio per decreto dei Corpo legislativo, viene giudicato da un’alta Corte senza appello e senza ricorso per cassazione. L’alta Corte è composta di Giudici e di Giurati. Li Giudici sono scelti dal Tribunale di Revisione e nel suo seno, li Giurati vengono presi dalla Lista nazionale; tutto ciò nelle forme che la legge determina.

Art. 62 – I Giudici civili e criminali sono, per i delitti relativi alle loro funzioni, processati da quei Tribunali, davanti ai quali sono mandati da quello di Revisione dopo aver annullati i loro atti.

Art. 63 – Ogni altro agente del Governo, fuorché i Ministri, non può esser chiamato in giudizio per fatti relativi alle suo funzioni, se non in forza di una decisione dei Governo. In tale caso la denuncia ha luogo davanti ai Tribunali ordinari.

 

Titolo VIII

Disposizioni generali

 

Art. 64 – La casa d’ogni individuo, che abita il territorio della Repubblica, è un asilo inviolabile. Nel corso della notte niuno ha dritto di entrarvi fuorché in caso d’incendio, d’innondazione o di chiamata fatta dall’intorno della casa; nel corso della giornata si può entrarvi per un oggetto speciale determinato o da una legge o da un ordine emanato da una pubblica autorità.

Art. 65 – Perché l’atto, che ordina l’arresto di un individuo, possa essere eseguito, bisogna: 1) ch’esso esprima formalmente il motivo dell’arresto e la legge in esecuzione della quale esso è ordinato; 2) che sia emanato da un funzionario, cui la legge abbia dato formalmente quest’autorità; 3) che sia notificato alla persona arrestata e che le ne sia data copia.

Art. 66 – Un guardiano o carceriere non può ricevere né tener prigione verun individuo, se non dopo aver trascritto nel registro l’atto che ne ordina l’arresto: quest’atto dev’esser un mandato reso nelle forme prescritte nell’articolo precedente o un ordine di prigionia o un decreto di accusa o una sentenza giudiziaria.

Art. 67 – Ogni guardiano o carceriere è obbligato, senza che verun ordine lo possa dispensare, a presentare la persona detenuta all’Ufficiale civile che presiede alla polizia della Casa d’arresto, tutte le volte che ne sarà richiesto dal detto Uffiziale.

Art. 68 – La presentazione della persona detenuta non potrà negarsi ai suoi parenti ed amici che ne hanno l’ordine dell’Ufficiale civile, il quale sarà sempre tenuto di accordarlo, quando il guardiano o il carceriere non presenti un ordine del Giudice in contrario.

Art. 69 – Tutti quelli, che non avendo ricevuto dalla legge la facoltà di far arrestare, daranno, sottoscriveranno, effettueranno l’arresto d’un individuo qualunque, tutti quelli che anche in caso di arresto autorizzato dalla legge riceveranno o terranno la persona arrestata in un luogo di detenzione, che non sia pubblicamente e legalmente assegnato come tale, e tutti i guardiani e carcerieri che contravverranno alle disposizioni degli articoli precedenti saranno colpevoli di delitto di detenzione arbitraria.

Art. 70 – Tutti i rigori adoperati negli arresti, nelle detenzioni o esecuzioni, fuorché quelli autorizzati dalle leggi, sono delitti.

Art. 71 – Ogni persona ha diritto d’indirizzare dette petizioni individuali a qualunque autorità costituita, e specialmente ai Censori.

Art. 72 – La forza pubblica è essenzialmente obbediente. Nessun corpo armato può deliberare.

Art. 73 – I delitti militari sono sottoposti a Tribunali particolari ed a particolari forme di giudizio.

Art. 74 – Saranno decretate delle ricompense nazionali a quei cittadini, che avranno resi degli importanti servigi alla Repubblica.

Art. 75 – Vi sarà nella Repubblica un Istituto nazionale incaricato de’ progressi delle arti e delle scienze.

Art. 76 – Un Magistrato di Contabilità nazionale regola e verifica i conti delle riscossioni e delle spese della Repubblica. Questo Magistrato è composto di cinque membri scelti dalla Camera elettorale, e si chiama Magistrato de’ Revisori generali.

Art. 77 – Il Governo estenderà in tutta la Repubblica nel termine il più breve il sistema censuario vigente nell’inaddietro Lombardia.

Art. 78 – La Nazione dichiara che dopo la vendita da lei legalmente consumata di Beni nazionali, qualunque ne sia l’origine, il compratore legittimo non può esserne spogliato, salvo il diritto de’ terzi reclamanti di essere, se vi ha luogo, indennizzati dal pubblico tesoro.

Art. 79 – La presente Costituzione sarà offerta in seguito all’accettazione del popolo Cisalpino.

 

Petiet

Presidente

Macchi

Membro e Segr. della Consulta

 

 

 

 

 

FONTE:

A. Aquarone, M. D’ Addio e G. Negri, Le Costituzioni italiane, Edizioni Comunità, Milano 1958.



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