COSTITUZIONE PER LA REPUBBLICA CISALPINA

Approvata alla Consulta li 15 vendemmiale, anno X

(7 ottobre 1801)

 

 

Titolo I

Divisione del territorio – sovranità

 

Art. 1 – Il Territorio della Repubblica Cisalpina è distribuito in dipartimenti, i quali si dividono in circondari comunali. Il numero degli uni e degli altri viene determinato dalla legge.

Art. 2 – La sovranità risiede nella universalità dei cittadini.

Art. 3 – Un Corpo elettorale, un Corpo legislativo, un Potere esecutivo, dei Tribunali rappresentano questa sovranità, ciascuno nelle rispettive sue attribuzioni.

 

Titolo II

Diritto di cittadinanza

 

Art. 4 – È cittadino cisalpino ogni uomo nato e dimorante nel Territorio Cisalpino, che all’età di 21 anno compito siasi fatto iscrivere sul Registro civico del suo circondario comunale.

Art. 5 – Deve considerarsi come nato nella Repubblica Cisalpina il figlio di un cittadino nato fuori del suo Territorio di padre e madre assente per causa legittima.

Art. 6 – Ogni straniero pervenuto all’età di anni 21, che abbia dimorato per lo spazio di sett’anni consecutivi nel Territorio della Repubblica dopo aver manifestate e fatte accogliere dal Governo le sue intenzioni di soggiornarvi, gode dei diritti di cittadino Cisalpino. Se inoltre giustificherà di possedere in questo Territorio una proprietà fondiaria, o altri stabilimenti sia industriali, sia commerciali; o se prova di avere sposato una Cisalpina, la quale possegga o proprietà o stabilimenti della stessa natura: la legge determina il valore di tale proprietà.

Art. 7 – Uno straniero diviene egualmente cittadino senza sodisfare allo obbligo di 7 anni di residenza mediante l’atto di naturalizzazione, che abbia individualmente accordato il Corpo elettorale sopra una proposta del Governo; ma questa proposta non può farsi che per quello straniero, che possede nel Territorio Cisalpino una proprietà fondiaria, od uno stabilimento, o che sia reso celebre in qualche scienza od arte, o che abbia prestato alla Repubblica dei servigi importanti.

Art. 8 – Ogni straniero che non abbia fatto nella Repubblica Cisalpina la dimora di 7 anni, o la di cui naturalizzazione non si trovi fondata sopra uno dei motivi indicati, è tenuto ad adempiere le condizioni degli articoli 6 e 7 per esercitare il diritto di cittadinanza.

Art. 9 – La qualità di cittadino si perde: 1) mediante la naturalizzazione in Paesi esteri; 2) col farsi aggregare a qualche corporazione estera che supponga distinzioni di nascita; 3) con accettare servizio nei Paesi stranieri non repubblicani; 4) in caso di condanna a pene infamanti; 5) per fallimento legalmente conosciuto doloso.

Art. 10 – L’esercizio dei diritti di cittadinanza viene sospeso nei casi d’interdizione giudiziale, d’accusa o di condanne in contumacia.

Art. 11 – Per esercitare i diritti di cittadinanza nel circondario comunale è necessario l’esservi stato domiciliato per lo spazio di un anno. Perdesi il domicilio egualmente per assenza di un anno, a meno che questa assenza non abbia per motivo il servizio pubblico.

Art. 12 – I cittadini d’ogni circondario comunale concorrono alla formazione di una lista nazionale nominando fra di essi nella proporzione di uno per 100 quelli che stimano più capaci di reggere gli affari pubblici.

Art. 13 – La legge determina la maniera con cui viene formata questa lista.

Art. 14 – I cittadini che hanno diritto di cooperare alla formazione della lista, lo hanno altresì a riempire ogni cinque anni i vuoti accaduti per causa di morte od altro.

Art. 15 – Nessun cittadino può essere cancellato da questa lista se non in forza dei suffragi della maggiorità assoluta dei cittadini aventi il diritto di cooperare alla sua formazione.

 

Titolo III

Del Corpo elettorale

 

Art. 16 – Il Corpo elettorale è composto di 3 Collegi: quello dei Possidenti, quello dei Dotti, quello dei Mercanti. Il primo Collegio contiene 300 cittadini; cadauno degli altri due ne contiene 200.

Art. 17 – I dodici proprietari dei fondi territoriali, i quali, in quel Dipartimento dove sono domiciliati, sono i maggiori contribuenti di imposte fondiarie, sono di diritto membri del Collegio dei Possidenti; gli altri membri di quel Collegio vengono scelti indistintamente fra i Proprietari della Repubblica. La legge determina l’ammontare della proprietà necessaria per l’ammissione in questo medesimo Collegio.

Art. 18 – Il Collegio de’ Dotti è composto de’ cittadini che si occupano di qualche scienza, arte liberale o professione meccanica, il di cui esercizio supponga un merito distinto nelle Scienze, Lettere od Arti.

Art. 19 – I membri del Collegio de’ mercanti sono scelti tra i Negozianti principali.

Art. 20 – Debbono essere compresi in ciascuno degli altri due Collegi almeno otto cittadini di ogni dipartimento.

Art. 21 – Prima dell’età di 30 anni niuno può essere eletto membro di uno dei 3 Collegi.

Art. 22 – I posti vacanti in ciascuno dei 3 Collegi o per morte o per altra causa saranno rimpiazzati ogni quinquennio. La legge fissa il modo con cui ogni Collegio deve completare in allora il numero dei suoi membri.

Art. 23 – Ogni membro del Collegio dei Possidenti cessa dal diritto di esserlo allorché non è de’ maggiori contribuenti. Un Negoziante che manchi ai suoi impegni perde il posto nel Collegio de’ Mercanti.

Art. 24 – Ciascuno dei Collegi interessati fa egli stesso ogni cinque anni questo espurgo e pronunzia nelle questioni di rifiuto a di rimpiazzamento, che gli sono relative.

Art. 25 – Chiunque sta lontano per lo spazio di 3 anni consecutivi, e senza legittima causa, dalle adunanze dei Collegio di cui è membro, cessa di farne parte.

Art. 26 – I membri dei Corpo legislativo o del Governo, scelti in uno dei Collegi, non possono, durante le loro funzioni esercitare quelle di elettori.

Art. 27 – Quei cittadini, i quali essendo Proprietari o dediti alle scienze od al commercio credessero avere per essere admessi in alcuno dei 3 Collegi maggior diritto di alcuno di coloro che ne fanno parte, dirigono i loro reclami al Collegio a cui aspirano, ch’è incaricato di pronunciare.

Art. 28 – Ciascuno dei 3 Collegi concorre alla nomina de’ membri del Corpo Legislativo, del Presidente del Governo, de’ Senatori, de’ Consiglieri, de’ Giudici di appello, dei Giudici di revisione, di quelli di Cassazione, e de’ Commissari di Contabilità. Ogni cittadino iscritto nella carta nazionale è eleggibile a queste funzioni.

Art. 29 – I Collegi si adunano una volta l’anno per far le nomine che loro spettano, non meno che per formare una commissione di Censori, la quale diviene il punto di riunione fra i 3 Collegi ed il Centro di operazione tanto per le nomine da farsi, quanto per le altre funzioni di cui sono incaricati.

Art. 30 – La Commissione dei Censori è composta di 21 membri, 9 dei quali sono nominati dai Possidenti, 6 dai Dotti, 6 dai Mercanti. Ogni anno questa Commissione nomina dal suo seno e rimpiazza il suo Presidente.

Art. 31 – Per provvedere alle nomine, il Collegio dei Possidenti indica 3 candidati per ogni posto vacante, due il Collegio dei Dotti, altri due il Collegio dei Mercanti. Le scelte seguite in ogni Collegio alla maggiorità assoluta dei suffragi vengono inoltrate alla Commissione Censoria.

Art. 32 – Se questa Commissione riconosce che un solo ed identico candidato viene presentato dai 3 Collegi per il posto da rimpiazzare, in tal caso il candidato vien proclamato; se vi è divisione di suffragi fra i 3 Collegi, la Commissione scieglie uno di quelli che sono stati nominati.

Art. 33 – Gli atti incostituzionali sono defferibili alla Commissione de’ Censori dal Governo, dalla Camera degli oratori, dal Corpo legislativo e dal Tribunale di Cassazione.

Art. 34 – Se la Commissione prima pronuncia essere luogo all’esame dell’atto denunziato, o all’accusa contro il Funzionario prevenuto di averlo commesso, il Presidente della Commissione Censoria straordinaria convoca i 3 Collegi allor quando il caso è dichiarato urgente; se non à luogo tale dichiarazione, il Presidente aspetta per farne la relazione l’epoca delle sedute indicate dalla Costituzione.

Art. 35 – Ogni Collegio vota a scrutinio segreto sulla qualità dell’atto denunziato e sulla questione se debba aver luogo l’accusa.

Art. 36 – Ogni seduta annua o straordinaria dei 3 Collegi non può eccedere la durata di giorni 15; quelle della Commissione de’ Censori non possono durare che per giorni 10.

Art. 37 – Le sedute ordinarie di questa Commissione non incomincieranno che dopo terminate quelle dei Collegi. Le di lei sedute straordinarie ànno luogo allorché vengono convocate dal suo Presidente; sono sciolte di diritto dal momento che i Collegi sono adunati, ed i suoi membri riprendono il loro posto nel Collegio di cui fanno parte.

Art. 38 – Il Collegio de’ Proprietari risiede a Milano; quello de’ Dotti a Bologna; quello de’ Mercanti in Brescia; e la Camera dei Censori in Cremona.

 

Titolo IV

Del Corpo legislativo

 

Art. 39 – Il Corpo legislativo è composto di 60 membri dell’età di 30 anni almeno. Ogni triennio si rinnova per un terzo. La legge determina il numero dei membri da estrarsi da ciascun dipartimento in ragione della sua popolazione.

Art. 40 – Il primo terzo di esso si rinnova nel corso dell’anno 1803. I nomi dei membri che debbono sortire in ciascuna delle due prime rinnovazioni vengono estratti a sorte.

Art. 41 – All’apertura di ciascuna sessione il Corpo legislativo nomina 15 de’ suoi membri per formare una camera particolare che porta il nome di Camera degli Oratori.

Art. 42 – Ogni progetto di legge presentato al Corpo legislativo dal Potere esecutivo viene comunicato immediatamente alla Camera degli Oratori, che, dopo d’averlo esaminato, ne vota la admissione od il rifiuto, ed invia due dei suoi membri a recare il suo voto al Corpo legislativo.

Art. 43 – Ogni progetto di legge è discusso in pubblico avanti il Corpo legislativo da due Consiglieri del Governo o dalli Oratori della camera.

Art. 44 – Il Corpo legislativo può in seguito e nella medesima seduta formarsi in Comitato secreto per deliberare sull’oggetto proposto.

Art. 45 – Il Corpo legislativo vota sui progetti di legge alla presenza dei Consiglieri del Governo e degli Oratori della Camera.

Art. 46 – Ogni anno il primo d’aprile il Corpo legislativo si aduna di pieno diritto. Le sue sedute durano due mesi.

Art. 47 – In qualunque tempo può essere convocato straordinariamente dal Governo.

Art. 48 – Egli non può deliberare senza la presenza della maggiorità de’ suoi membri.

Art. 49 – Le leggi non sono promulgate che tre giorni dopo d’essere state adottate dal Corpo legislativo. In questo intervallo soltanto la Camera degli Oratori può denunziarli per ragioni di incostituzionalità al Presidente della Commissione de’ Censori.

Art. 50 – La denunzia seguita ne’ tre giorni dopo l’adozione di una legge ne sospende la promulgazione e l’effetto fino a tanto che la Commissione dei Censori o i Collegi elettorali, ciascuno nei casi di sua ispezione, abbiano preso una decisione.

Art. 51 – Il trattamento de’ membri del Corpo legislativo è di f. 6 mila di Milano; quello degli Oratori di f. 9 mila.

 

Titolo V

Del Governo

 

Art. 52 – Il Governo è affidato ad un Presidente, a sei Senatori ed otto Consiglieri.

Art. 53 – Il Governo si riunisce in Gran Consiglio od in Consiglio privato, secondo la natura degli affari di cui deve occuparsi. Il Gran Consiglio vien composto dal Presidente, dai Senatori, dai Consiglieri; il Consiglio privato è composto dal Presidente e dai Senatori.

Art. 54 – Nell’uno e nell’altro Consiglio, allorché vi è pari divisione di suffragi, il sentimento del Presidente è la preponderanza.

Art. 55 – Il Presidente è nominato per anni 20; i Senatori per 12; i Consiglieri per 8. Tutti sono indefinitamente rieleggibili.

Art. 56 – Ogni biennio due Senatori vengono rimpiazzati dal Corpo elettorale, ed ogni anno si rimpiazza un Consigliere. La sorte decide chi deve sortire le prime volte, in seguito l’anzianità di elezione serve di regola per i membri che devono essere rimpiazzati.

Art. 57 – Il Governo sopra una lista tripla presentata dal Presidente nomina in Consiglio privato ed alla maggiorità assoluta dei suffragi il Segretario di Stato, Guardasigilli della Repubblica, il quale non può essere rimpiazzato che sulla proposta del Presidente, ed appoggiata in Consiglio privato alla pluralità de’ Senatori.

Art. 58 – In caso di malattia o di assenza del Presidente i Senatori nominano nel loro seno un Vice-Presidente, che ne riempia le funzioni.

Art. 59 – Egli le riempie ancora allorché il Corpo elettorale è convocato per la elezione di un nuovo Presidente e non termina di esercitarla se non quando questo viene istallato.

Art. 60 – Il Governo può portare al Corpo legislativo de’ progetti di legge.

Art. 61 – Questi progetti possono essere proposti al Governo da ciascuno de’ suoi membri. Si discutono in Gran Consiglio ove si ammettono o si rigettano alla pluralità assoluta de’ suffragi.

Art. 62 – I progetti di legge approvati dal Gran Consiglio sono presentati al Corpo legislativo da due Consiglieri incaricati di esporre i motivi della loro proposizione. Il Governo indica il giorno in cui la discussione deve incominciare.

Art. 63 – Spirato il termine prefisso per la denunzia d’incostituzionalità, il Governo non può per qualunque ragione differire la promulgazione di una legge.

Art. 64 – Le leggi devono essere pubblicate nella seguente forma: “In nome della Repubblica Cisalpina il Governo ordina che la legge, ecc., ecc., sia munita del sigillo dello Stato, pubblicata ed eseguita”.

Art. 65 – Le dichiarazioni di guerra, i trattati di pace, di alleanza, di commercio, sono proposti, discussi, decretati e promulgati come le leggi. Le discussioni e deliberazioni relative a questi oggetti non debbono aver luogo nel Corpo legislativo che in Comitato secreto.

Art. 66 – Il Governo soltanto à il diritto di stabilire i regolamenti generali relativi alla esecuzione delle leggi e di pronunziare sulle difficoltà, che si presentano riguardo all’amministrazione pubblica.

Art. 67 – Il Presidente à esclusivamente il diritto di proporre i regolamenti di amministrazione pubblica. I progetti non vengono discussi che in Consiglio privato ed ivi sono admessi o rigettati alla pluralità assoluta de’ suffragi.

Art. 68 – Tutto ciò che concerne la sicurezza interna e la difesa esterna dello Stato, la distribuzione e direzione della forza armata, le relazioni politiche, le stipulazioni dei preliminari di pace, di alleanza, di neutralità, di commercio viene discusso in Consiglio privato e decretato alla maggiorità assoluti dei voti.

Art. 69 – I Ministri, i Corpi amministrativi, i Commissari del Governo sono nominati in Consiglio privato alla maggiorità assoluta dei suffragi, dietro la proposta necessaria del Presidente. Essi non possono essere dimessi se non se nella medesima forma.

Art. 70 – Il solo Presidente nomina gli Agenti diplomatici ed i Capi delli ufficiali delle armate.

Art. 71 – Il numero, le attribuzioni, il trattamento dei Ministri vengono determinati dalla legge.

Art. 72 – Uno dei Ministri è specialmente incaricato dell’amministrazione del Tesoro pubblico. Egli assicura le riscossioni, ordina i movimenti dei conti ed i pagamenti autorizzati dalla legge. Egli non può far pagare se non in vigore: 1) di una legge, e fino alla concorrenza dei fondi, che ella à determinato tanto per le spese sopradette che per le straordinarie; 2) di un decreto del Governo; 3) di un mandato firmato dal Ministro. Egli è incaricato sotto la propria responsabilità d’invigliare che il conto generale del Tesoro pubblico di ogni anno venghi rimesso ai Commissari della Contabilità e entro il primo semestre dell’anno seguente.

Art. 73 – Ogni anno i conti dettagliati della spesa di ciascun Ministro, firmati e certificati di sua mano, vengono pubblicati.

Art. 74 – Alcun atto del Governo non può aver effetto se non è sottoscritto da un Ministro.

Art. 75 – Se il Governo viene informato che tramasi qualche cospirazione contro lo Stato, può decretare mandati di comparire e mandati di cattura contro le persone che sono supposte autori e complici: ma se nello spazio di dieci giorni dopo l’arresto esse non sono poste in libertà, o rimesse alla Giustizia regolare, àvvi per parte del Ministro che firma il mandato, delitto di detenzione arbitraria.

Art. 76 – Il Governo non può eleggere né conservare nelle funzioni pubbliche se non se quei Uffiziali, i di cui nomi si trovano descritti nella lista nazionale o che fanno parte della prima nomina delle autorità costituzionali.

Art. 77 – Il trattamento del Presidente è di f. 600 mila di Milano. Quello di ciascun Senatore e del Segretario di Stato di f. 50 mila, di f. 25 mila quello dei Consiglieri.

 

Titolo VI

Dei Tribunali

 

Art. 78 – Le differenze tra i particolari possono terminarsi per via di arbitri senza appellare neppure il Tribunale di Cassazione.

Art. 79 – Vi sono in materie civili dei Conciliatori e dei Giudici di prima istanza. Gli uni e gli altri sono scelti nella carta nazionale dai cittadini dei rispettivi loro circondari. La loro nomina dev’essere approvata dal Tribunale di appello del circondario medesimo.

Art. 80 – Vi sono diversi Tribunali d’Appello, un Tribunale di Revisione, un Tribunale di Cassazione. I membri di questi Tribunali sono nominati dal Corpo elettorale.

Art. 81 – Non è permesso l’appellarsi da due sentenze conformi l’una all’altra. Si può ricorrere il Tribunale di Revisione nel caso in cui le due sentenze non concordino.

Art. 82 – Il Tribunale di Cassazione annulla i giudizii resi senza appello, nei quali le forme sono state violate, o che contengono qualche contravvenzione espressa dalla legge, e rimette l’esame del merito della causa al Tribunale che deve prenderne cognizione: secondariamente egli pronunzia nelle dimande di Revisione da un Tribunale all’altro per causa di sospetto legittimo o di sicurezza pubblica: in terzo luogo egli pronunzia sulle questioni di competenza negli affari criminali e sugli atti di accusa proposti contro un Tribunale: in quarto luogo egli denunzia alla Commissione de’ Censori come incostituzionali gli atti dei Corpo legislativo o del Governo, che contengono usurpazione del Potere giudiziario o che frappongono impedimento al suo libero esercizio.

Art. 83 – In materia di delitti vi sono dei Tribunali Criminali. Per i delitti soggetti a pena afflittiva o infamante, un primo juri ammette o rigetta l’accusa; se questa viene ammessa, un secondo juri riconosce e verifica il fatto, ed i Giudici applicano in seguito la legge. Il loro giudizio è inappellabile.

Art. 84 – Le Camere di Commercio pronunziano sommariamente negli affari di negoziazione.

Art. 85 – La legge stabilisce l’organizzazione, la competenza, la giurisdizione territoriale, le funzioni de’ Tribunali ed il trattamento de’ Giudici.

Art. 86 – La legge fissa l’organizzazione dei juri, e l’epoca in cui eglino devono essere posti in attività.

Art. 87 – I delitti militari sono giudicati da Consigli di guerra a norma del codice militare.

Art. 88 – Il Governo nomina degli Accusatori Pubblici e dei Commissari presso i Tribunali, ov’egli crederà necessario. Questi sono rivocabili a suo piacere.

Art. 89 – I Conciliatori, i Giudici, gli Accusatori Pubblici, i Commissari presso i Tribunali sono scelti dalla lista nazionale.

Art. 90 – Le funzioni dei Giudici non cessano che nel caso in cui venghino cancellati dalla lista nazionale.

 

Titolo VII

Della responsabilità dei funzionari pubblici

 

Art. 91 – Le funzioni dei membri sia dei Collegi elettorali, sia della Commissione dei Censori, sia della Camera degli Oratori, sia del Presidente del Governo, dei Senatori e dei Consiglieri non danno luogo ad alcuna responsabilità.

Art. 92 – Per i delitti personali di questi funzionari, che traggono seco pena afflittiva od infamante, il processo si forma dai Tribunali ordinari dopo che una deliberazione del Corpo, a cui l’incolpato appartiene ne à autorizzato la procedura.

Art. 93 – I Ministri sono responsabili: 1) d’ogni atto del Governo firmato da essi e dichiarato incostituzionale dal Corpo elettorale; 2) della esecuzione delle leggi e dei regolamenti di pubblica amministrazione; 3) degli ordini particolari dati da loro, se questi ordini sono contrari alla Costituzione, alle leggi, ed ai regolamenti.

Art. 94 – In tutti questi casi e dietro la decisione del Corpo elettorale, il Ministro posto in giudizio viene giudicato da un’Alta Corte senza appello e senza ricorso in Cassazione.

L’alta Corte è composta di Giudici e Giurati. I Giudici sono scelti nei Tribunali Cassazione e di Revisione, i Giurati nella lista nazionale: il tutto secondo le forme determinate dalla legge.

Art. 95 – I Giudici civili e Criminali per i delitti relativi alle loro funzioni sono processati da quei Tribunali, a cui quello di Cassazione li rimette dopo aver annullati i loro atti.

Art. 96 – Tutti gli agenti del Governo, fuori dei Ministri, non possono essere processati per fatti relativi alle loro funzioni, se non se in vista di una decisione del Governo, ed in questo caso il processo si fa dai Tribunali ordinari.

 

Titolo VIII ed ultimo

Disposizioni generali

 

Art. 97 – La Costituzione non riconosce negli individui altra superiorità civile che quella derivante dall’esercizio delle funzioni pubbliche.

Art. 98 – Ogni cittadino può esercitare liberamente il suo culto; ma il culto cattolico è il solo che può esercitarsi pubblicamente.

Art. 99 – Niun cittadino può essere arrestato in casa propria per altro motivo che per delitti soggetti a pene afflittive od infamanti.

Art. 100 – L’arresto senza mandato preventivo d’una autorità che abbia diritto di ordinario, è nullo, a meno che il delinquente non sia stato sorpreso in flagrante delitto. Ma questo arresto può essere convalidato dal decreto posteriore d’una Autorità competente motivato su de’ sufficienti indizi.

Art. 101 Ogni cittadino è in libertà di esercitare qualunque specie di industria. La Repubblica sola può riservarsi qualche privilegio per vantaggio delle sue finanze.

Art. 102 – Ogni specie di commercio interno ed esterno è permesso. La legge può sospendere, ma per un anno solamente, qualche ramo di commercio con l’estero.

Art. 103 – Evvi in tutta l’estensione della Repubblica uniformità di pesi e di misure; di leggi criminali e civili; uniformità nella formazione di un catasto generale, e nei mezzi gratuiti di Istruzione pubblica.

Art. 104 – Un Istituto Nazionale è incaricato di raccogliere le scoperte e di perfezionare le scienze e le arti.

Art. 105 – Una Contabilità nazionale regola e verifica i conti delle riscossioni e delle spese della Repubblica. Questa magistratura è composta di 3 membri scelti nella lista nazionale dal Collegio elettorale. L’uno di essi è rimpiazzato ad un triennio e può essere rieletto indefinitamente.

Art. 106 – La truppa assoldata è subordinata ai regolamenti di amministrazione pubblica. La guardia nazionale non lo è che alla legge.

Art. 107 – La forza pubblica armata è essenzialmente ubbidiente. Niun corpo armato può deliberare.

Art. 108 – Tutti i crediti e debiti delle antiche Provincie in oggi Cisalpine appartengono alla Repubblica. La legge determina le disposizioni relative a quelli delle Comuni.

Art. 109 – L’acquirente de’ beni nazionali che ne gode dietro una vendita legalmente comprovata, non può per alcun titolo essere turbato nel pacifico possesso dei beni comprati, salvo al terzo reclamante, qualora vi sia luogo, il diritto di essere indennizzato dal Tesoro pubblico.

 

Sott. Petiet

Presidente

Macchi

Secr.

 

Lione, lì 13 Nevoso anno X per copia conforme.

Ferdinando Marescalchi Deputato presso il Primo Console

 

 

 

 

 

FONTE:

A. Aquarone, M. D’Addio e G. Negri, Le Costituzioni italiane, Edizioni Comunità, Milano 1958.



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