COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA CISPADANA

1797

 

 

Dichiarazione dei diritti e doveri dell'uomo e del cittadino

 

 

Il popolo Cispadano in faccia a Dio proclama la seguente dichiarazione dei diritti, e doveri dell'uomo e del cittadino.

I - I diritti dell'uomo, che vive in società, sono la libertà, l'uguaglianza, la sicurezza, la proprietà.

II - La libertà consiste in potere fare ciò, che non nuoce ai diritti altrui. Nessuno può essere costretto a fare ciò che la legge non comanda.

Ciò che non è vietato dalla legge non può essere impedito.

Niuno può essere impedito a dire, scrivere, e pubblicare anche colle stampe i suoi, pensieri, fuorché ne' casi determinati dalla legge, e non può se non in questi essere responsabile di ciò, che ha scritto o pubblicato.

III - L'uguaglianza consiste in questo, che la legge è la stessa per tutti, e quando protegge, e quando punisce.

Essa non ammette veruna distinzione di nascita, né alcun potere ereditario.

IV - La sicurezza risulta dal concorso di tutti per assicurare i diritti di ciascheduno.

V - La proprietà è il diritto di godere, e di disporre dei propri beni, delle proprie rendite, del frutto del proprio lavoro e della propria industria.

Ognuno può impegnare il tempo, e l'opera sua; ma niuno può vendersi né essere venduto. La persona è una proprietà inalienabile.

VI - La sovranità risiede essenzialmente nella universalità dei cittadini.

Nessun individuo, e nessuna unione parziale di cittadini può attribuirsi la sovranità.

Senza delegazione legittima non si può esercitare alcuna funzione pubblica.

Ogni cittadino ha un uguale diritto di concorrere immediatamente o, mediatamente alla formazione della legge, alla nomina de' suoi rappresentanti, e de' pubblici funzionari. Le pubbliche funzioni non possono passare in proprietà di quelli, che le esercitano.

Niuno può portar segni distintivi, che ricordino funzioni antecedentemente esercitate, o servigi prestati.

I funzionari pubblici non hanno altra superiorità che quella che è relativa all'esercizio delle loro funzioni.

VII - La legge è la volontà generale espressa dal maggior numero o de' cittadini, o de' loro rappresentanti.

Nessuna legge può essere giusta, quando sia in opposizione ai diritti dell'uomo vivente in società.

Nessuna legge civile, o criminale può avere un effetto retroattivo.

La legge non deve imporre se non pene strettamente necessarie, e proporzionate, quanto più si possa, al delitto.

VIII - Niuno può essere chiamato in giudizio, accusato, arrestato, detenuto, fuorché ne' casi determinati dalla legge, e secondo le forme dalla legge prescritte.

Qualunque trattamento, che aggravi la pena determinata dalla legge, è un delitto.

Qualunque rigore non necessario per assicurarsi di un delinquente, o indiziato deve essere severamente represso dalla legge.

Quelli, che sollecitano, spediscono, firmano, fanno eseguire atti arbitrari, o arbitrariamente li eseguiscono, sono colpevoli, e debbono essere puniti.

IX - Niuno può essere giudicato se non a norma della legge dopo essere stato ascoltato, o legittimamente citato.

X - Ogni contribuzione è stabilita, a norma de' pubblici bisogni ed interessi. Ogni contribuzione diretta viene ripartita fra i contribuenti in proporzione delle loro facoltà.

XI - La garanzia sociale non può esistere se i poteri non sono divisi, ed equilibrati, se i limiti de' medesimi non sono circoscritti, e se non è assicurata la responsabilità dei funzionari pubblici.

XII - La conservazione delle società richiede, che tutti gl'individui della medesima conoscano siccome i propri diritti, così pure i propri doveri, e li adempiano.

XIII - Tutti i doveri dell'uomo, e del cittadino derivano da questi due principi - "Non fate agli altri ciò, che non vorreste fatto a voi.- Fate costantemente agli altri quel bene, che vorreste ricevere".

XIV - Ognuno ha l'obbligo colla società di difenderla, di servirla, di ubbidire alle leggi e di rispettare coloro, che ne sono gli organi.

 

 

COSTITUZIONE

 

 

Titolo primo

Repubblica Cispadana

 

Art. 1 - La repubblica cispadana è una, e indivisibile.

Art. 2 - L'universalità de' cittadini cispadani è il sovrano.

Art. 3 - Libertà e uguaglianza sono le basi della repubblica. Nella virtù, e nella unione de' cittadini consiste la sua forza. La sua gloria è riposta nel formare la loro felicità colla saviezza del suo governo.

Art. 4 - La repubblica cispadana conserva la religione della Chiesa cattolica, apostolica, romana.

Non permette verun altro esercizio di pubblico culto. Solo agli Ebrei permette la continuazione del libero, e pubblico esercizio del loro culto per tutto il suo territorio. Non vuole però, che alcun cittadino, o abitante nel suo territorio, quando viva ubbidiente alla legge, sia inquietato per opinione religiosa.

Art. 5 - Accorda una speciale protezione a' manifattori, negozianti, letterati, e artisti d'ogni nazione che venissero a stabilirsi nel suo seno.

Art. 6 - Garantisce tutte le proprietà, o la giusta indennizzazione di quelle, delle quali una pubblica necessità legittimamente provata esigesse il sacrificio.

Art. 7 - Conserva, e tramanda a' posteri un sentimento di eterna riconoscenza verso la repubblica francese, cui deve la ricuperata sua libertà.

Cerca di esserne protetta, e la propone a sé medesima per esempio.

 

Titolo secondo

Distribuzione del territorio

 

Art. 8 - Il territorio della repubblica cispadana è distribuito in dipartimenti. Essi sono:

Dipartimento di Luni. Capo-luogo Massa.

Del Serchio. Capo-luogo Castelnuovo.

Di Frinate. Capo-luogo Pavullo.

Delle Terme. Capo-luogo Vergato.

Del Crostolo. Capo-luogo Reggio.

Del Panaro. Capo-luogo Modena.

Dell'alta Padusa. Capo-luogo Cento.

Del Reno. Capo-luogo Bologna.

Del Po. Capo-luogo Ferrara.

Del Santerno. Capo-luogo Imola.

Art. 9 - Ciascun dipartimento è ripartito in cantoni.

Art. 10 - Ogni cantone è diviso in sezioni.

Art. 11 - I rispettivi confini si fissano dal corpo legislativo, che in seguito può quando il bisogno lo chiegga, rettificarli, e cangiarli.

 

Titolo terzo

Stato politico de' cittadini

 

Art. 12 - Ogni uomo nato e dimorante nel territorio della repubblica, il quale abbia compiuta l'età d'anni venti e siasi fatto descrivere nel registro civico della sua sezione, purché non sia mendicante o vagabondo, è cittadino attivo della repubblica cispadana.

Art. 13 - Il figlio di cittadino nato accidentalmente fuori del territorio della repubblica si considera come nato nel territorio.

Art. 14 - È cittadino ogni straniero legalmente ammesso prima della costituzione alla cittadinanza di alcuno dei paesi appartenenti alla repubblica, purché continui a dimorare in essa; sia maggiore d'anni venti, e siasi fatto iscrivere nel registro civico.

Art. 15 - Il figlio di forestiero nato casualmente nel territorio della repubblica si considera forestiero, sinché non abbia adempiuto alle condizioni dell'articolo seguente.

Art. 16 - Acquista la cittadinanza ogni forestiere, che maggiore d'anni venti ha dimorato consecutivamente per sette anni compiti nel territorio della repubblica con espressa dichiarazione di rimanervi, e possiede in esso beni stabili corrispondenti alla rendita del valore locale di 400 giornate di lavoro.

Art. 17 - Il forestiero maggiore d'anni venti, che dimora da cinque anni compiti nel territorio della repubblica, e possiede uno stabilimento d'industria, o di commercio il quale occupi annualmente quattro persone almeno, diviene cittadino attivo col solo domicilio quinquennale, benché non abbia il requisito della possidenza territoriale.

Art. 18 - Quando lo stabilimento occupi sei persone, basta il domicilio di tre anni se ne occupa otto, o più, basta quello di due.

Art. 19 - A qualunque forestiero, che venga ad esercitare nella repubblica l'agricoltura, bastano cinque anni compiti per esserne cittadino.

Art. 20 - Parimenti divien cittadino attivo indipendentemente da requisiti di precedente domicilio, e possidenza chiunque dal corpo legislativo è dichiarato benemerito della repubblica.

Art. 21 - I soli cittadini descritti nel registro civico possono dar voto nei comizi primari, ed esercitare le altre funzioni prescritte dalla costituzione.

Art. 22 - La legge non ammette fra i cittadini altra distinzione fuori di quella, che nasce dalla diversità de' requisiti costituzionali, richiesti per la capacità delle diverse funzioni pubbliche.

Art. 23 - L'esercizio dei diritti del cittadino rimane sospeso.

Primo - Da interdetto giudiziale per furore, demenza, o imbecillità.

Secondo - Dallo stato di debitore dichiarato fallito.

Terzo - Dallo stato di accusa per delitto, che importi pena afflittiva, o infamante.

Quarto - Da condanna in contumacia a pena afflittiva, o infamante sino alla revoca.

Quinto - Dallo stato di domestico addetto all'altrui servigio propriamente personale con stipendio annuo, o mensile.

Sesto - L'esercizio dei diritti di cittadino resta sospeso da consanguinità con qualche sovrano fino al sesto grado civile inclusivamente, ed anche da affinità.

Art. 24 - Lo stesso esercizio si perde.

Primo - Colla naturalizzazione in paese estero.

Secondo - Coll'assumere, o ritenere l'affigliazione in qualsiasi corpo straniero, che supponga, e richiegga distinzioni di nascita, o giuramento.

Terzo - Colla professione di voti in un corpo regolare religioso.

Quarto - Coll'accettare, o ritenere funzioni, o pensioni di governo estero.

Quinto - Colla condanna a pena afflittiva, o infamante sino alla riabilitazione.

Sesto - Coll'assenza settennale dallo stato della repubblica senza missione, o autorizzazione del governo; nel qual caso non si riacquista che nel modo stabilito per forestieri e secondo l'articolo 16.

Art. 25 - L'esercizio dei diritti di cittadino non può rimaner sospeso né perdersi che ne' casi espressi ne' due articoli precedenti.

Art. 26 - In ogni sezione vi è un registro dei cittadini in essa abitanti. In ogni cantone vi è quello de' cittadini abitanti nello stesso. In ogni dipartimento vi è il suo registro civico generale.

Art. 27 - Il registro civico della sezione è custodito da un ispettore. Un notaio con due censori forma, e conserva quello del cantone; e quello del dipartimento si forma, e conserva da un pubblico cancelliere sotto la dipendenza dell'amministrazione centrale.

Art. 28 - Il corpo legislativo stabilisce i necessari regolamenti per la formazione del registro civico tanto nelle sezioni, e cantoni, quanto nei dipartimenti.

Art. 29 - Dopo l'anno duodecimo della repubblica nessuno può essere descritto nel registro civico, se non giustifica di saper leggere, e scrivere, ed insieme di aver appresa qualche scienza, od arte liberale, oppure di saper esercitare qualche arte meccanica.

L'agricoltura è la più nobile, e la più utile delle professioni meccaniche.

 

Titolo quarto

Comizi primari

 

Art. 30 - L'universalità dei cittadini esercita la sua sovranità immediatamente, ne' comizi primari, mediatamente coll'organo dei suoi rappresentanti, e delle autorità costituzionali.

Art. 31 - I comizi primari si formano da cittadini domiciliati in una stessa sezione, e descritti nel registro civico della medesima.

Art. 32 - Chi fra l'anno abita in più luoghi, unicamente può votare dove ha domicilio stabile.

Art. 33 - Niuno può dar voto per procuratore, né in più d'un comizio primario.

Art. 34 - Vi ha un comizio primario per ogni elezione. Si tiene nel luogo, che viene indicato dall'ispettore di quella.

Art. 35 - I comizi primari si costituiscono provvisoriamente sotto la presidenza del seniore del comizio. Questi elegge fra i radunati un secretario a suo piacimento.

Art. 36 - Passano indi a costituirsi definitivamente colla nomina per scrutinio segreto di un presidente, di uno o due segretari, e di tre scrutatori.

Art. 37 - Insorgendo quistioni sui requisiti de' votanti, il comizio provvisoriamente decreta, salvo il ricorso al tribunale civile del dipartimento.

Art. 38 - In ogni altro caso il solo corpo legislativo decide sulla validità delle operazioni de' comizi primari.

Art. 39 - Niuno può intervenirvi armato.

Art. 40 - I comizi primari esercitano l'interna loro polizia.

Art. 41 - Essi si radunano per accettare, o rigettare i cangiamenti dell'atto costituzionale, proposti dall'assemblea di revisione.

Art. 42 - Si uniscono di proprio diritto nell'ultima domenica di maggio di ciascun anno per fare le elezioni, che loro appartengono in virtù dell'atto costituzionale: cioè

Primo - Di tanti decurioni quante sono le decine de' cittadini presenti, o assenti, che hanno diritto di votare nei rispettivi comizi primari. Se divisi per dieci li cittadini d'una sezione resti un avanzo maggiore del cinque, vi è luogo all'elezione di un altro decurione.

Secondo - Di un ispettore della sezione, e suo sostituto incaricato a formare, e tenere il registro civico della sezione, ed a corrispondere colla municipalità del rispettivo cantone. Gli uni e gli altri devono essere eletti fra i cittadini notati nel rispettivo registro della sezione.

Art. 43 - Tutte le elezioni nei comizi primari fanno a scrutinio segreto per scheda scritta alla tavola del presidente, o per nomina all'orecchio dell'uno, o dei due segretari, e degli scrutatori. Le elezioni risultano nel modo, che viene prescritto per la prima volta dal congresso cispadano, e in appresso dal corpo legislativo.

Art. 44 - Ogni cittadino legalmente convinto d'aver comprato, o venduto un voto resta escluso con pubblico editto per anni venti da comizi primari, ed in caso di recidiva per sempre.

Art. 45 - Ciò che si fa ne' comizi primari al di là dell'oggetto della loro convocazione, e contro le forme costituzionali, è nullo.

Art. 46 - Chiunque frappone ostacoli a questi comizi si rende colpevole di alto tradimento.

Art. 47 - I comizi primari non possono essere in corrispondenza fra loro.

 

Titolo quinto

Comizi decurionali

 

Art. 48 - I decurioni eletti in tutti i comizi primari d'ogni sezione si radunano la prima domenica di giugno nel capoluogo del rispettivo loro cantone. Si costituiscono ivi provvisoriamente, e poi definitivamente nel modo espresso dagli articoli 35, 36.

Art. 49 - Eleggono entro o fuori del loro seno, purché sia nel proprio cantone, un elettore per ogni decina di decurioni. Se diviso per dieci il numero dei decurioni resta un avanzo maggiore del cinque, vi è luogo alla scelta di un altro elettore. La elezione si fa a tenore dell'articolo 43.

Art. 50 - Gli elettori sono nominati ogni anno. Possono essere rieletti per un altr'anno. In seguito non possono essere eletti di nuovo che dopo l'intervallo di un anno.

Art. 51 - Non può essere elettore chi non ha venticinque anni compiti, e chi oltre alle qualità necessarie all'esercizio dei diritti del cittadino cispadano non unisce ancora una delle seguenti condizioni.

Primo - Nelle città, terre, e castella di una popolazione che superi il numero di seimila abitanti, quella di essere proprietario, o usufruttuario di un fondo valutato dall'annua rendita eguale al valore locale di duecento giornate di lavoro, oppure conduttore o di un fondo rurale valutato della stessa rendita, o di una casa valutata dell'annua rendita uguale a centocinquanta giornate di lavoro.

Secondo - Nelle città, terre, castella di una popolazione minore di seimila abitanti quella di essere proprietario o usufruttuario di un fondo valutato dell'annua rendita eguale al valore locale di centocinquanta giornate di lavoro, oppure conduttore di un fondo rurale o di una casa valutata dell'annua rendita eguale a cento giornate di lavoro.

Terzo - Nelle campagne, ed altri luoghi basta la proprietà, o l'usufrutto di un fondo valutato dell'annua rendita eguale al valore locale di centocinquanta giornate di lavoro oppure l'essere affittuario, o colono di beni valutati dall'annua rendita eguale al valore di duecento giornate di lavoro.

Quarto - Rapporto a quelli, che sono nel tempo stesso proprietari, o usufruttuari, da una parte, e affittuari o coloni dall'altra, le facoltà loro per questi diversi titoli sono cumulate per fissare la rendita di sopra prescritta per requisito necessario alla eligibilità.

Art. 52 - La legge determina il metodo di fissare il valore rispettivo delle giornate di lavoro.

Art. 53 - È dispensato dal requisito di detta rendita chiunque dal corpo legislativo è stato dichiarato benemerito della repubblica.

Art. 54 - I comizi decurionali eleggono parimenti:

Primo - I membri della loro municipalità. In que' contorni, nei quali attualmente si trovano più municipalità, e finché queste si conservano, i membri ne vengono eletti dai decurioni dell'attuale circondario spettante a tale municipalità.

Secondo - I giudici di pace, e gli assessori.

Art. 55 - Nel termine di tre giorni i comizi decurionali compiono le elezioni, che loro si attribuiscono dalla costituzione.

Art. 56 - Terminate le sessioni cessa nell'istante ogni funzione de' decurioni, né si possono ritenerne il titolo, né riunirsi in tale qualità agli altri che sono stati con loro membri del comizio.

Art. 57 - A comizi decurionali sono comuni gli articoli 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47.

 

Titolo sesto

Comizi elettorali

 

Art. 58 - Il Corpo legislativo si occuperà sollecitamente di organizzare i comizi primari colla norma,

Primo - Che ogni sezione abbia un comizio primario.

Secondo - Che ogni comizio primario sia composto almeno di trecento, o al più di novecento cittadini presenti, o assenti capaci di votare. Compiutasi questa operazione, non hanno più luogo i comizi decurionali, e il corpo legislativo prescrive il modo, perché ne' comizi primari seguano tutte quelle elezioni che venivano dalla costituzione attribuite a' decurionali.

Art. 59 - Gli elettori si radunano in ogni anno la seconda domenica di giugno nel capoluogo del loro rispettivo dipartimento, e si costituiscono in comizio elettorale nel modo prescritto pe' comizi primari negli articoli 35, 36.

Art. 60 - I comizi elettorali si eleggono nel loro seno, o fuori fra' cittadini del proprio dipartimento.

Primo - I membri del consiglio dei trenta; indi quelli del consiglio dei sessanta in quel numero, che la prima volta è assegnato a ciascun dipartimento dal congresso cispadano, e appresso dal corpo legislativo a norma delle tabelle di rispettiva popolazione.

Secondo - Eleggono pure per separato scrutinio i sostituti prima per i membri del consiglio dei trenta, poi per quelli del consiglio dei sessanta nel numero, che per la prima volta assegna il congresso cispadano, ed in appresso determina il corpo legislativo.

Questi sostituti non hanno luogo che nel caso, in cui alcuno dei membri eletti non possa, o non voglia accettare. Entrati i sostituti non possono più essere rimossi dagli eletti a rispettivi consigli. È preferito nella costituzione chi ha la maggiorità di voti. In caso di parità decide la sorte.

Terzo - Gli altri giurati.

Quarto - Gli amministratori de' dipartimenti.

Quinto - L'accusator pubblico, ed il cancelliere del tribunale criminale.

Sesto - I giudici de' tribunali civili.

Art. 61 - I commissari sono tenuti sotto pena di dimissione ad informare il direttorio esecutivo dell'aprimento, e discioglimento de' comizi elettorali.

Art. 62 - Non possono per altro arrestarne né sospenderne le operazioni e nemmeno entrare nel luogo ove essi tengono le loro sedute. Hanno diritto di farsi comunicare il processo verbale di ciascuna seduta in termine di 24 ore successive. Inoltre sono in dovere di denunciare al direttorio esecutivo quelle infrazioni, che si facessero alla costituzione.

Art. 63 - I comizi elettorali terminano le loro operazioni in una sola sessione, che non dura più di tre giorni.

Art. 64 - Il solo corpo legislativo decide sulla validità delle operazioni de' comizi elettorali

Art. 65 - Ad essi sono comuni gli articoli 37, 38, 39, 40, 43, 45, 46, 47, 56.

 

Titolo settimo

Potere legislativo

 

Disposizioni generali

 

Art. 66 - Il corpo legislativo è composto di due consigli, l'uno di sessanta membri, l'altro di trenta.

Art. 67 - Esso non può giammai delegare ad alcuno de' suoi membri, né a qualsiasi altra persona veruna delle funzioni a lui appartenenti in vigore della costituzione.

Art. 68 - Nemmeno può esercitare per sé stesso o per mezzo di delegati il potere esecutivo né il giudiziario.

Art. 69 - È incompatibile la qualità di membro del corpo legislativo coll'esercizio di altra pubblica funzione, salvo quella di archivista della repubblica.

Art. 70 - Dalla legge si stabilisce un modo di surrogare o interinalmente, o sino a nuova elezione altri pubblici funzionari a quelli, che fossero eletti membri del corpo legislativo.

Art. 71 - Ciascun dipartimento concorre alla nomina dei membri dell'uno, e dell'altro consiglio in ragione soltanto di sua popolazione.

Art. 72 - In ogni decennio il corpo legislativo a norma delle tabelle di popolazione determina il numero de' membri, che ciascun dipartimento deve eleggere, ed inviare all'uno e all'altro consiglio.

Art. 73 - Niun cangiamento può farsi a tale ripartizione durante il decennio.

Art. 74 - I membri del corpo legislativo non sono rappresentanti del dipartimento, che gli ha nominati, ma dell'intera repubblica, né possono ricevere alcun mandato.

Art. 75 - Entrambi i consigli si rinnovano ciascun anno per un terzo.

Art. 76 - Ne' primi due anni la sorte decide di quegl'individui, che per tale rinnovazione debbono uscire. In seguito si dà luogo al turno.

Art. 77 - Ogni qualvolta abbia luogo la sorte, la rinnovazione del corpo legislativo si fa pel terzo dei membri di ciascun dipartimento, e qualora il numero sia dispari, alternativamente sorte la frazione minore, e successivamente la maggiore.

Art. 78 - Dopo il primo anno della repubblica i nuovi eletti entrano in carica nel giorno primo di luglio.

Art. 79 - I membri, che escono non possono essere rieletti che dopo l'intervallo di due anni.

Art. 80 - Se per circostanze straordinarie uno de' due consigli si riduce a meno di tre quarti de' suoi membri ne avvisa prontamente il direttorio esecutivo. Questo è in dovere di fare immediatamente, ne' modi costituzionali sostituire per elezione altri membri de' rispettivi dipartimenti, da' quali i mancanti erano stati nominati.

Art. 81 - Gli eletti in tal caso devono recarsi senza dilazione al luogo, dove il corpo legislativo tiene le sue sedute. Questo deve subito ammetterli nel suo seno.

Art. 82 - I due consigli risiedono nello stesso cantone. Non può assentarsi alcuno de' suoi membri senza licenza del rispettivo consiglio.

Art. 83 - Il corpo legislativo è permanente. Può sospendere per altro le sue sessioni per ripigliarle all'epoche da lui fissate.

Art. 84 - Non possono in verun caso due consigli unirsi in una sala medesima.

Art. 85 - Le funzioni di presidente, e di segretario non durano più d'un mese in entrambi i consigli.

Art. 86 - I due consigli danno rispettivamente il diritto di polizia nel luogo delle loro sessioni, e nel recinto esteriore da essi determinato.

Art. 87 - Hanno pure il diritto di polizia su gl'individui del loro corpo; ma non possono condannare a pena maggiore della interdizione al consiglio per tre sedute, dell'arresto per otto giorni, e della carcere per tre.

Art. 88 - Le sessioni di ambedue i consigli sono pubbliche. Gli astanti non possono oltrepassare il numero degl'individui fissato dalla costituzione all'intero consiglio, cui intervengono.

Art. 89 - Ogni deliberazione si fa per mezzo di alzata, e seduta. In caso di dubbio, come pure a richiesta della quinta parte de' membri presenti si viene all'appello nominale, ed allora i voti sono segreti.

Art. 90 - Ciascun consiglio a richiesta della quinta parte de' membri presenti può formarsi in comitato generale, e segreto, ma soltanto per discutere, non mai per deliberare.

Art. 91 - Niuno de' due consigli può creare nel suo seno alcun comitato permanente; ma ciascuno di essi, quando la materia gli sembri meritare un esame preparatorio, ha la facoltà di nominare fra i suoi membri una speciale commissione, che ristringe le sue operazioni unicamente all'oggetto, per cui è formata.

Art. 92 - Tale commissione è sciolta nel momento in cui il consiglio ha deciso sull'affare del quale era indicata.

Art. 93 - Ciascun membro del corpo legislativo riceve un'annua indennizzazione. Nel primo ventennio questa è fissata in mille pezze colonnate. Dopo il primo ventennio essa è regolata sopra una stabile quantità di frumento, che il corpo legislativo determina corrispondentemente al valore di mille pezze sull'adeguato del ventennio antecedente.

Art. 94 - Il direttorio esecutivo non può far passare, né soggiornare alcun corpo di truppa nella distanza di quindici miglia dal luogo, in cui si trova il corpo legislativo, se da questo non ne è ricercato, o autorizzato.

Art. 95 - Presso al corpo legislativo sta una guardia di truppa assoldata, di trecento granatieri. Sono essi dipendenti dal corpo legislativo per la pulizia interna, ed esterna dei rispettivi consigli. Al potere esecutivo spetta organizzare, e pagare questa truppa.

Art. 96 - Il corpo legislativo non assiste a veruna cerimonia pubblica, né vi spedisce alcuna deputazione.

Art. 97 - Il corpo legislativo si raduna la prima volta in Bologna, e ivi continua le sue sessioni, finché non crede conveniente di traslocare altrove la propria residenza.

 

Consiglio de' sessanta

 

Art. 98 - Niuno può essere eletto membro del consiglio de' sessanta se non è fornito dei requisiti necessari per esercitare i diritti di cittadino, se è obbligato al celibato se non ha trent'anni compiti, e se non sia stato domiciliato per sette anni compiti immediatamente precedenti alla sua elezione nel territorio della repubblica. Sino all'anno decimo della repubblica è sufficiente l'età d'anni venticinque compiti. Sino all'anno settimo della repubblica non è necessario il requisito del precedente domicilio settennale.

Art. 99 - Il corpo legislativo, quando lo creda conveniente, può a richiesta del direttorio esecutivo abilitare per le future elezioni qualcuno che manchi de' suddetti requisiti, purché sia cittadino attivo.

Il consiglio de' sessanta non può deliberare senza l'intervento del terzo almeno de' suoi membri.

Art. 100 - Ad esso appartiene esclusivamente la proposizione di qualunque legge.

Art. 101 - Non delibera, o risolve sopra alcuna proposizione, quando non osservi il seguente metodo:

Fannosi due letture di qualunque proposta coll'intervallo di otto giorni. Dopo la prima lettura si discute la proposta indi si stampa, e se ne distribuisce copia a' membri del consiglio tre giorni innanzi la seconda lettura. Dopo di questa si delibera, o si proroga il tempo a deliberare.

Art. 102 - Non può il consiglio riproporre a sé stesso una proposta non addottata che dopo un anno. Può però fare una proposta, che contenga articoli di un'altra non addottata.

Art. 103 - Le proposizioni adottate dal consiglio de' sessanta chiamansi risoluzioni.

Art. 104 - Ad ogni risoluzione si premette:

Primo - La data della sessione, in cui ne fu fatta la proposta.

Secondo - La data della sessione, in cui si prorogò il termine a deliberare, se pure tal proposta seguì.

Terzo - La data della sessione, in cui la proposta è adottata.

Art. 105 - Sono eccettuate dalla forma prescritta nell'art. 101 le proposte riconosciute di urgenza per una precedente dichiarazione, nella quale debbono essere accennati i motivi di urgenza. Questi pure si devono premettere alla soluzione.

Art. 106 - Qualunque caso di urgenza dev'essere proposto dal direttorio esecutivo al consiglio dei sessanta, salvo il caso, in cui si tratti del direttorio stesso; mentre allora basta, che l'urgenza sia riconosciuta dal consiglio dei sessanta, ed approvata da quello de' trenta.

 

Consiglio de' trenta

 

Art. 107 - Niuno può essere eletto membro del consiglio de' trenta se non ha quarant'anni compiti, oltre gli altri requisiti necessari per essere nel consiglio de' sessanta, e se non è ammogliato o vedovo.

Sino all'anno decimo della repubblica è sufficiente l'età d'anni trentacinque compiti.

Sino all'anno settimo della repubblica non è necessario il requisito della precedente dimora settennale.

Art. 108 - Il consiglio de' trenta non può deliberare senza l'intervento della metà almeno de' suoi membri più uno.

Art. 109 - Spetta esclusivamente a questo consiglio il diritto di approvare, o rigettare le risoluzioni del consiglio dei sessanta.

Art. 110 - Il consiglio de' trenta è in obbligo di radunarsi in termine di due giorni ad ogni istanza del consiglio de' sessanta, ed anche straordinariamente ad ogni invito del presidente.

Art. 111 - Quando una risoluzione de' sessanta è portata al consiglio de' trenta il presidente di questo ne legge le premesse.

Art. 112 - Il consiglio de' trenta ricusa di approvare la risoluzione, se non è stata presa nelle forme stabilite dalla costituzione.

Art. 113 - Se la risoluzione non è preceduta da un atto d'urgenza, esso non può deliberare in quella stessa sessione, in cui si presenta, e si elegge la risoluzione, ma unicamente due giorni dopo.

Intanto stampasi la risoluzione, e ne dà copia ai membri dello stesso consiglio.

Art. 114 - Le risoluzioni del consiglio de' sessanta approvate da quello de' trenta sono leggi.

Art. 115 - Alle leggi premettonsi le date delle sessioni del consiglio de' trenta, nelle quali sonosi fatte le due letture.

Art. 116 - Il decreto, con cui esso approva l'atto d'urgenza d'una risoluzione, si premette parimenti alla legge.

Art. 117 - Qualunque risoluzione del consiglio de' sessanta benché comprensiva di più articoli si considera una, ed individua. Quello de' trenta deve approvarla, o rigettarla nella sua totalità.

Art. 118 - L'approvazione di esso su qualunque risoluzione si esprime con la seguente formula sottoscritta dal presidente, e dai segretari: Il consiglio de' trenta approva.

Art. 119 - L'atto, con cui ricusa di addottare alcuna risoluzione, perché presa senza o contro le forme costituzionali, è espresso con la seguente formula sottoscritta dal presidente e dai segretari: La costituzione annulla.

Art. 120 - L'atto, col quale disapprova una risoluzione nel merito, si esprime con la seguente formula sottoscritta pure dal presidente e dai segretari: Il consiglio de' trenta non può approvare.

Art. 121 - Nel caso dell'articolo precedente la risoluzione rigettata non può nuovamente presentarsi dal consiglio de' sessanta che dopo un anno.

Art. 122 - Il consiglio de' sessanta può nonostante presentare in qualunque tempo una risoluzione, che contenga articoli di altra antecedentemente rigettata.

Art. 123 - Il consiglio de' trenta nel giorno istesso, in cui addotta una risoluzione del consiglio de' sessanta, ne dà parte così a questo, come al direttorio esecutivo.

Art. 124 - Il consiglio de' trenta ha facoltà di traslocare la residenza del corpo legislativo. A tal effetto indica il luogo e il tempo in cui i due consigli sono tenuti a trasferirvisi. È irrevocabile il decreto del consiglio de' trenta su questo oggetto.

Art. 125 - Dal punto di questo decreto né l'uno né l'altro consiglio può più promettere deliberazioni nel cantone, ove risiedeva.

Art. 126 - I membri che ardiscono continuare ivi le loro funzioni, sono rei di attentato contro la sicurezza della repubblica.

Art. 127 - Rei dello stesso delitto sono membri del direttorio esecutivo, che ritardassero di sigillare, promulgare, e spedire il decreto di traslocazione del corpo legislativo.

Art. 128 - Se dentro il quinto giorno dopo il giorno fissato dal consiglio de' trenta la maggiorità di ciascuno dei due consigli non ha reso noto con proclama alla repubblica il suo arrivo al luogo indicato, o almeno la sua riunione in altro luogo qualunque le amministrazioni centrali, o in loro mancanza i tribunali civili de' dipartimenti convocano i comizi primari per far seguire la elezione di un nuovo corpo legislativo secondo le forme della costituzione.

Art. 129 - Le amministrazioni centrali, o i tribunali civili, che nel caso dell'articolo precedente differiscono la convocazione de' comizi primari, rendonsi colpevoli di alto tradimento, e di attentato contro la sicurezza della repubblica.

Art. 130 - Sono colpevoli dello stesso delitto i cittadini tutti, che frappongono ostacoli ai comizi per la formazione del nuovo corpo legislativo.

Art. 131 - Gli eletti al nuovo corpo legislativo radunansi immediatamente nel luogo, in cui il consiglio de' trenta aveva trasferite le sue sessioni. Se mai non possono unirsi in questo luogo, ovunque si trovino in maggiorità, colà è il corpo legislativo.

Art. 132 - Eccettuato il caso dell'articolo 124, niuna proposizione di legge può avere origine dal consiglio de' trenta.

 

Garanzia de' membri del corpo legislativo

 

Art. 133 - I cittadini, che sono o sono stati membri del corpo legislativo, non possono essere accusati in alcun tempo per quanto hanno detto, o scritto nell'esercizio di loro funzioni.

Art. 134 - I membri del corpo legislativo dal momento di loro elezione fino al trentesimo giorno dopo spirate le loro funzioni non possono essere sottoposti a giudizio se non nelle forme prescritte negli articoli seguenti.

Art. 135 - Per delitti possono essere arrestati - in flagranti -; ma tosto se ne deve dar parte al corpo legislativo, e il processo non può essere compilato se non dopo che il consiglio de' sessanta abbia proposto, che proceda giudicialmente, e che il consiglio de' trenta l'abbia decretato.

Art. 136 - Fuori del caso d'essere colti nell'atto del delitto i membri del corpo legislativo non possono essere tradotti avanti gli uffiziali di polizia, né posti in stato d'arresto, prima che il consiglio de' sessanta abbia proposto di procedere giudicialmente, e che il consiglio de' trenta l'abbia decretato.

Art. 137 - Nel caso dei due articoli precedenti, i membri del corpo legislativo non possono essere condotti ad alcun altro tribunale fuori di quello dell'alta corte di giustizia.

Art. 138 - Vengono tradotti innanzi alla stessa corte per fatto di tradimento, di dilapidazione, di maneggi per rovesciare la costituzione, e di attentato contro la sicurezza interna della repubblica.

Art. 139 - Nessuna denuzia contro un membro del corpo legislativo può dar luogo a procedere, se non è stesa in iscritto, firmata, e diretta al consiglio de' sessanta.

Art. 140 - Se dopo la deliberazione a seconda della forma prescritta nell'articolo 101, il consiglio de' sessanta ammette la rinunzia, ne fa la dichiarazione nei seguenti termini: la denuncia contro. pel fatto di... in data di... sottoscritta da... è ammessa.

Art. 141 - L'incolpato, allora è chiamato. Egli ha la dilazione di tre giorni senza che frattanto possa essere molestato. Allorché comparisce viene ascoltato nell'interno del luogo delle sessioni del consiglio de' sessanta.

Art. 142 - L'incolpato siasi, o no presentato, il consiglio de' sessanta dichiara dopo questa dilazione, se vi ha luogo all'esame di sua condotta.

Art. 143 - Se dal consiglio de' sessanta si dichiara esservi luogo ad esame, l'incolpato è chiamato dal consiglio de' trenta. Per comparire ha una dilazione di due giorni, senza che possa frattanto essere molestato. Se comparisce, si ascolta nell'interno del luogo delle sessioni del consiglio de' trenta.

Art. 144 - L'incolpato siasi, o no presentato, il consiglio de' trenta dopo simile dilazione, e dopo avere deliberato giusta la forma prescritta nell'art. 1, 3, pronunzia l'accusa, se vi ha luogo; ed invia l'accusato dinanzi all'alta corte di giustizia, la quale è tenuta d'instituire il processo senza frapporre indugio.

Art. 145 - Qualunque discussione nell'uno, e nell'altro consiglio relativa all'incolpazione, ed all'accusa contro un membro del corpo legislativo si fa nel consiglio composto di tre quarti almeno. Ogni deliberazione sopra gli stessi oggetti è fatta coll'appello nominale, ed a scrutinio segreto.

Art. 146 - L'accusa pronunciata contro un membro del corpo legislativo porta seco la sospensione. Se egli è assoluto dal giudizio dell'alta corte, ripiglia le sue funzioni.

 

Relazioni de' due Consigli fra essi

 

Art. 147 - Allorché i due consigli sono definitivamente costituiti, se ne danno reciprocamente avviso col mezzo di un messaggiere di stato.

Art. 148 - Ciascun consiglio nomina due messaggieri di stato per proprio servizio.

Art. 149 - Eglino portano a ciascuno de' due consigli, ed al direttorio esecutivo le leggi, e gli atti del corpo legislativo. A quest'oggetto entrano nel luogo del direttorio esecutivo. Vanno scortati da due guardie.

Art. 150 - Uno de' consigli non può sospendere le sue sedute al di là di cinque giorni, senza che l'altro vi consenta.

 

Promulgazioni delle leggi

 

Art. 151 - Il direttorio esecutivo fa suggellare, e pubblicare le leggi, e gli altri atti del corpo legislativo entro due giorni dopo averli ricevuti.

Art. 152 - Esso fa suggellare, e promulgare dentro il giorno le leggi, che sono precedute da un decreto di urgenza.

153. - La promulgazione delle leggi, e degli atti del corpo legislativo si ordina nella forma seguente: In nome della Repubblica Cispadana una e indivisibile legge ovvero atto del corpo legislativo... Il direttorio esecutivo ordina che la legge o l'atto legislativo qui sopra espresso sia munito del sigillo della repubblica, pubblicato ed eseguito.

Art. 154 - Le leggi, che nelle premesse non presentano la osservanza del forme prescritte negli articoli 101, 113, non possono essere promulgate dal direttorio esecutivo, e la responsabilità di lui a questo oggetto dura sei anni. Sono eccettuate le leggi, delle quali l'atto d'urgenza sia stato approvato dal consiglio de' trenta.

 

Titolo ottavo

Potere esecutivo

 

Art. 155 - Il potere esecutivo è delegato a un direttorio di tre membri nominati dal corpo legislativo, che in questo caso fa le funzioni di comizio elettorale in nome della repubblica.

Art. 156 - La elezione del direttorio esecutivo si compie col metodo seguente:

Primo - Ogni membro del consiglio de' sessanta presenta una scheda di otto soggetti forniti de' necessari requisiti per essere direttori.

Secondo - Si fa lo spoglio di queste schede e si ritengono i nomi di quelli, che hanno ottenuto la pluralità assoluta delle voci.

Terzo - Se per tal mezzo non risultano nominati otto oggetti, per quelli, che rimangono, si fa uno scrutinio segreto sopra tutti i nomi delle schede, procedendo coll'ordine della maggiorità comparativa delle voci, che hanno ottenute.

Quarto - Se nel primo scrutinio il numero degli otto non è compito, se ne fa un secondo. Se il secondo non basta, si propone una copia de' candidati che hanno avuto più voci, e s'invita il consiglio a scegliere tra quelli per iscruttinio segreto. Quest'operazione si ripete tante volte quanti sono i candidati, che rimangono da scegliersi per compiere il numero degli otto.

Quinto - Il consiglio de' sessanta distribuisce gli otto soggetti sopra tre liste. Nella prima registra quattro; nelle altre, due candidati per ciascheduna. Questa distribuzione si regola coll'ordine nel quale sono seguite le nomine.

Sesto - Il consiglio de' sessanta spedisce la prima lista de' quattro candidati a quello de' trenta. Questo ne pone i nomi in un'urna, e ne estrae due. Fa uno scrutinio segreto sopra gli estratti, e resta eletto chi ottiene pluralità assoluta di voti.

Settimo - Il consiglio de' sessanta avvisato per messaggio da quello de' trenta della seguìta elezione, gli spedisce la prima delle note di due candidati. Il consiglio de' trenta aggiunge i nomi di essi a due altri, che rimangono nell'urna, indi procede all'elezione di un altro direttore come al N. 6.

Ottavo - Finalmente il consiglio de' sessanta, ricevuto messaggio della seconda elezione, manda l'ultima nota al consiglio de' trenta che col metodo del N. 7 compie la elezione del direttorio esecutivo.

Nono - Nel caso dei numeri 2, 3, 4, 6, ove si desse parità di voci o di voti il seniore è sempre preferito.

Decimo - Qualora non s'abbia a scegliere un solo direttore, il consiglio de' sessanta forma col metodo dei numeri 1, 2, 3, 4 una lista di quattro candidati soltanto, e sopra questi ha luogo la elezione come al N. 6.

Decimoprimo - Se in qualche caso due fossero i direttori da scegliersi, il consiglio de' sessanta forma come sopra due note soltanto, l'una di quattro, l'altra di due candidati; e le elezioni hanno luogo ne' modi dei numeri 6 e 7.

Decimosecondo - Sia che si debba eleggere un solo direttore, ovvero due, od anche tutti e tre, le elezioni devonsi sempre compiere in una sola seduta.

Art. 157 - I membri del direttorio debbono essere in età di anni quaranta compiti, e debbono avere gli stessi requisiti voluti per essere eletti al consiglio de' sessanta.

Art. 158 - Non possono scegliersi che fra cittadini, che sono stati membri del corpo legislativo o ministri.

La disposizione del presente articolo non sarà osservata che al cominciare dell'anno decimo della repubblica.

Art. 159 - Dopo il quinto anno della repubblica i membri del corpo legislativo non possono essere membri del direttorio, né prima che sia cessato l'esercizio delle loro funzioni legislative, né dentro l'anno susseguente al termine di dette funzioni.

Art. 160 - Il direttorio si rinnova per un terzo ogni anno. La sorte decide ne' primi due dell'uscita successiva di quelli, che sono stati nominati la prima volta.

Art. 161 - Niuno de' membri scaduti può di nuovo essere eletto che dopo l'intervallo di tre anni.

Art. 162 - L'ascendente, e il discendente, i fratelli, lo zio, e il nipote, i cugini in primo grado, e i congiunti per affinità corrispondente a questi diversi gradi non possono essere contemporaneamente membri del direttorio, né succedervi che dopo l'intervallo di tre anni.

Art. 163 - Nel caso di vacanza per morte, per dimissione, o altrimenti di uno de' membri del direttorio il successore si elegge dal corpo legislativo dentro dieci giorni, al più secondo il metodo dell'art. 156. Il nuovo membro non è eletto che pel solo tempo di esercizio, che rimaneva a quello cui viene surrogato. Se non di meno questo tempo non eccede sei mesi, il nuovo eletto rimane in funzione fino al termine del terzo anno seguente.

Art. 164 - Ciascun membro del direttorio è presidente per turno tre mesi soltanto. Il presidente ha la firma e la custodia del sigillo.

Le leggi e gli atti del corpo legislativo sono indirizzati al direttorio nella persona del presidente.

Art. 165 - Il direttorio esecutivo non può deliberare senza l'intervento di due membri almeno.

Art. 166 - Esso si sceglie fuori del suo seno un segretario che controfirma le spedizioni, e stende le deliberazioni sopra un registro, nel quale ciascun membro ha il diritto di far inserire il proprio sentimento coi motivi. Il direttorio può, quando lo reputi opportuno, deliberare senza l'intervento del suo segretario. In questo caso le deliberazioni sono stese sopra un registro particolare da uno de' membri del direttorio.

Art. 167 - Il direttorio provvede secondo le leggi alla sicurezza della repubblica sì per l'interno che per l'esterno. Può fare dei proclami conformi alle leggi, e per la esecuzione delle medesime.

Dispone della forza armata, senza che in verun caso possa comandarla né collettivamente, né per mezzo di alcuno de' suoi membri tanto in tempo delle funzioni, quanto pel corso di due anni compiti immediatamente consecutivi al termine di queste stesse funzioni.

Art. 168 - Se il direttorio è informato, che si cospiri contro alla sicurezza della repubblica, può rilasciare ordini che gli siano tradotti innanzi, e che siano arrestati coloro, che sono presunti autori, o complici di questi attentati. Esso può interrogarli; ma è obbligato sotto le pene stabilite contro al delitto di detenzione arbitraria di rimetterli nel termine di quattro giorni avanti l'uffiziale di polizia, perché si proceda contro di loro secondo le leggi. Può peraltro il direttorio in questo caso fare istanza al consiglio de' sessanta, perché inviti il consiglio de' trenta a formare una commissione di sette membri tratti dal suo seno, la quale da lui informata dichiari, che la repubblica è in caso straordinario.

Se la commissione rilascia al direttorio questa formola da lei direttamente sottoscritta: la repubblica è in caso straordinario, può allora il direttorio stesso ritenere i presunti rei in arresto per tutto il tempo, che creda conveniente, purché non ecceda sei mesi; dopo i quali esso debba rilasciarli, ovvero farli consegnare ai rispettivi giudici, perché siano processati, e giudicati secondo la legge.

In questo caso solo il direttorio può fare eseguire visite domiciliari anche in tempo di notte.

La commissione de' sette dopo ventiquattr'ore deve far rapporto al consiglio de' trenta, che essa si è commertata col direttorio. Indi rimane affatto sciolta.

Art. 169 - Il direttorio in tempo di guerra nomina il comandante, o comandanti in capo della truppa assoldata. Non può sceglierli fra i suoi congiunti, o affini ne' gradi espressi nell'articolo 162. Nomina pure il comandante della guardia nazionale sedentaria nel caso dell'articolo 305.

Art. 170 - Invigila, perché le leggi sieno eseguite nelle amministrazioni e ne' tribunali col mezzo di commissari di governo, che esso nomina, e che può sospendere, o dimettere, quando lo reputi opportuno.

Art. 171 - Esso nomina fuori del suo seno i ministri, e li revoca, quando lo giudica conveniente.

Non li può eleggere di età minore di trent'anni, né tra parenti, o affini de' suoi membri ne' gradi accennati nell'articolo 162.

Art. 172 - I ministri corrispondono immediatamente colle autorità loro subordinate.

Art. 173 - Il corpo legislativo determina il numero de' ministri, e le loro incombenze. Questo numero è di tre almeno; o di cinque al più.

Art. 174 - I ministri non formano un consiglio.

I ministri sono rispettivamente responsabili della esecuzione sì delle leggi, che degli ordini del direttorio.

176 [sic] - Il direttorio non può eleggere per ministri, o per commissari persone, che siano obbligate al celibato.

Art. 177 - Il direttorio nomina l'esattore delle contribuzioni dirette in ogni dipartimento, come pure ogni altro soprintendente alle aziende ed all'amministrazione de' beni nazionali.

Art. 178 - Niun membro del direttorio può uscire dal territorio della repubblica se non due anni compiti dopo il termine delle sue funzioni.

Art. 179 - È obbligato, durante questo intervallo, di giustificare al corpo legislativo il luogo di sua residenza.

Art. 180 - L'articolo 135, ed i seguenti sino all'articolo 146 inclusivamente relativi alla garanzia del corpo legislativo sono comuni ai membri del direttorio.

Art. 181 - Nel caso, che anche un solo membro del direttorio fosse sottoposto a giudizio, il corpo legislativo provvede nelle forme ordinarie a surrogarne altro provvisionalmente nel tempo del giudizio.

Art. 182 - Fuori del caso degli articoli 142 e 143, né il direttorio, né alcuno de' suoi membri può essere citato dal consiglio de' sessanta, né da quello de' trenta.

Art. 183 - I conti, e gli schiarimenti domandati dall'uno o dall'altro consiglio, al direttorio sono presentati in iscritto.

Art. 184 - Il direttorio è obbligato ciascun anno di dare in iscritto all'uno o all'altro consiglio lo specchio delle spese, la situazione delle finanze, lo stato delle pensioni esistenti, non meno che il progetto di quelle, che stima opportuno di stabilire.

Art. 185 - Esso debbe indicare gli abusi, che sono a sua cognizione.

Art. 186 - Alcun membro del direttorio non può assentarsi più di cinque giorni, né allontanarsi al di là di dieci miglia dal luogo della residenza del direttorio senza permesso in iscritto del corpo legislativo.

Art. 187 - Il direttorio può in ogni tempo invitare per iscritto il consiglio de' sessanta a prendere qualche oggetto in esame, e può anche proporgli qualche provvidenza, ma non progetti in forma di legge.

Art. 188 - I membri del direttorio nell'esercizio di loro funzioni non possono comparire né in casa, né fuori di casa che vestiti dell'abito, che loro è prescritto.

Art. 189 - Il direttorio a spese della repubblica ha una guardia fissa di cento uomini a piedi, e di cinquanta a cavallo.

Art. 190 - Il direttorio è accompagnato dalla sua guardia nelle pubbliche comparse, nelle quali ha sempre il primo posto.

Art. 191 - Ogni membro del direttorio si fa accompagnare al di fuori da due delle dette guardie.

Art. 192 - Ogni posto di forza armata deve al direttorio, e ai membri del medesimo i primi onori militari.

Art. 193 - Il direttorio ha due messaggeri di stato, che esso nomina e può dimettere.

Art. 194 - Questi messaggeri portano ai due consigli del corpo legislativo le lettere, e le memorie del direttorio. Perciò hanno ingresso ne' luoghi delle sessioni de' consigli; e vanno scortati da due guardie.

Art. 195 - Il direttorio soggiorna nel cantone istesso, ove risiede il corpo legislativo.

Art. 196 - I membri del direttorio sono alloggiati a spese della repubblica in uno istesso edifizio.

Art. 197 - L'indennizzazione di ciascheduno di essi è fissata in diecimila pezze colonnate.

Dopo il primo ventennio essa è regolata sopra una stabile quantità di frumento, che il corpo legislativo determina corrispondentemente al valore di diecimila pezze nell'adeguato del ventennio antecedente.

 

Titolo nono

Corpi amministrativi e municipali

 

Art. 198 - Vi è in ogni dipartimento un'amministrazione centrale.

Art. 199 - Vi sono municipalità ne' luoghi, ove esistevano prima della costituzione. Il corpo legislativo determina il circondario, che loro appartiene.

Lo stesso corpo legislativo stabilisce in que' luoghi, che egli crede convenienti, una o più municipalità, e ne determina i circondari. Può anche unire diversi circondari, ne' quali vi siano più municipalità, sotto l'amministrazione d'una municipalità sola, quando lo trovi opportuno. Per la città di Bologna vi sono quattro amministrazioni municipali.

Art. 200 - Vi è in ciascuna sezione un ispettore, ed un sostituto, che corrisponde colla sua municipalità nel modo, e per gli oggetti, e prescrive la legge.

Art. 201 - Ogni membro di amministrazione centrale o municipale deve aver compiti i venticinque anni.

Non può essere eletto membro di alcuna amministrazione centrale, o municipale chi è obbligato a celibato.

Art. 202 - L'ascendente, e il discendente, i fratelli, lo zio ed il nipote, e li congiunti di affinità corrispondente a questi diversi gradi non possono contemporaneamente essere membri della medesima amministrazione.

Art. 203 - Gli amministratori centrali, e municipali possono senza intervallo essere rieletti una volta alle medesime funzioni, che hanno esercitate: ma dopo essere stati una volta rieletti non possono più venir nominati alle medesime amministrazioni che dopo due anni.

Art. 204 - Nel caso che una amministrazione centrale, o municipale perdesse uno, o più de' suoi membri per morte, o per dimissione, gli amministratori rimanenti possono sostituire soggetti di loro scelta, che coprono i posti vacanti fino alle elezioni seguenti.

Art. 205 - Ogni amministrazione centrale è composta di cinque membri. La rinnovazione di tutti si compie in tre anni. Per due anni se ne rinnovano due per ciascun anno, e nel terzo anno se ne rinnova uno solo.

Art. 206 - La legge determina il numero de' membri di ciascuna amministrazione municipale, avendo riguardo alle diverse circostanze.

Art. 207 - Ogni amministrazione municipale si rinnova tutti gli anni per metà o per la parte più prossima alla metà, ed alternativamente per la frazione più grande, e per la più piccola.

Art. 208 - Le amministrazioni municipali devono essenzialmente nel loro circondario:

Primo - Essere incaricate del riparto delle contribuzioni dirette secondo la legge.

Secondo - Invigilare alla conservazione de' fondi pubblici, ed alla riscossione delle entrate di quelli che la legge prescrive.

Terzo - Presiedere agli affari d'acque, e strade, annona, vittovaglie, ornato, spettacoli, sanità, pie istituzioni, e pubblica istruzione a norma della legge.

Quarto - Vegliare perché siano osservati i regolamenti, che la legge prescrive uniformemente per la guardia nazionale sedentaria della repubblica.

Quinto - Mantenere il buon ordine, e la calma interna a norma di quanto prescrive la legge.

Sesto - Invigilare alla sicurezza, e alla salubrità delle carceri. A questo fine scelgono dal loro seno due ispettori, che visitino, quando occorre i luoghi d'arresto e di carcere, e provvedano inoltre, perché non sia aggravata oltre al rigor delle leggi la sorte de' detenuti.

Settimo - Finalmente ogni amministrazione municipale è tenuta al fine di ciascun'anno di dare il conto della sua azienda all'amministrazione centrale, ed anche ogni qual volta questa lo richiegga. Per le città ove son più municipalità, il corpo legislativo si riparte fra loro le rispettive incombenze.

Art. 209 - Gli amministratori centrali, o municipali non possono modificare gli atti del corpo legislativo, né del direttorio esecutivo. Non possono sospendere la esecuzione, né ingerirsi di cosa alcuna, che appartenga al potere giudiziario.

Art. 210 - Non possono fra loro tenere corrispondenza sugli interessi generali della repubblica, ma soltanto su quegli oggetti, che sono loro assegnati dalla legge.

Art. 211 - Le amministrazioni centrali sono essenzialmente obbligate:

Primo - A vegliare su le amministrazioni municipali de' loro dipartimenti per impedirne, e correggerne le mancanze.

Secondo - A presiedere alla esecuzione de' lavori pubblici, ed a tutti quegli stabilimenti, che riguardano tutto il dipartimento, o almeno più d'un cantone.

Terzo - A trasmettere ciascun anno al direttorio esecutivo il ristretto de' conti delle singole municipalità de' dipartimenti dopo averli verificati, e corredati, ove sia d'uopo, di osservazioni.

Quarto - A trasmettere a ciascun anno al direttorio esecutivo il conto ancora della loro azienda centrale.

Il corpo legislativo determina le regole e i modi precisi di queste, e delle altre funzioni, che può affidare alle amministrazioni tanto centrali che municipali.

Art. 212 - Il direttorio esecutivo nomina presso ciascun dipartimento un commissario di governo, che esso può dimettere quando lo reputi opportuno.

Art. 213 - Questi veglia sui tribunali e su le amministrazioni del dipartimento, ed esige che le leggi vengano eseguite. Non può venir scelto, che tra i cittadini domiciliati da più d'un anno nel dipartimento, ove deve risiedere, e debbe avere non meno di trent'anni compiti.

Art. 214 - Le amministrazioni municipali sono subordinate alle centrali. Queste ai ministri.

Art. 215 - Conseguentemente i ministri possono per ciò, che è di loro uffizio, annullare gli atti dell'amministrazione centrale, e questa gli atti delle municipali, quando sieno contrari alle leggi, o agli ordini delle autorità superiori.

I ministri possono anche sospendere gli amministratori centrali, che hanno contravvenuto alle leggi o agli ordini delle autorità superiori; e nello stesso modo le amministrazioni centrali hanno un egual diritto sopra le municipalità. Nessuna sospensione d'amministratori, nessuna annullazione di atti diviene definitiva se non è formalmente confermata dal direttorio esecutivo.

Art. 216 - Il direttorio esecutivo ha la facoltà di annullare anche immediatamente gli atti delle amministrazioni municipali, e centrali.

Può eziandio sospendere, e dimettere immediatamente gli amministratori centrali, e municipali, può tradurli, se v'ha luogo, innanzi al tribunale del dipartimento.

Art. 217 - Ogni decreto però di annullazione di atti, di sospensione, o destituzione di amministratori deve contenerne i motivi.

Art. 218 - Quando vengono dimessi i cinque membri d'una amministrazione centrale il direttorio esecutivo nomina loro de' sostituti sino alla elezione seguente.

Debbono però scegliersi tutti fra i passati amministratori dello stesso dipartimento.

Art. 219 - Ogni amministrazione deve ogni anno dare il conto delle sue operazioni. I conti resi dalle amministrazioni dipartimentali sono stampati

Art. 220 - Qualunque amministrazione rende pubblici i propri atti, consegnando i protocolli, in cui sono scritti gli atti, agli archivi.

Chiunque è stato soggetto ad essa, è in diritto di vederli.

Art. 221 - Questi protocolli sono consegnati ogni semestre il giorno dopo che sono stati chiusi.

 

Titolo decimo

Potere giudiziario

 

Disposizioni generali

 

Art. 222 - Le funzioni giudiziarie non possono essere esercitate né dal corpo legislativo, né dal potere esecutivo.

Art. 223 - I giudici non possono immischiarsi nell'esercizio del potere legislativo, né fare alcun regolamento. Non possono arrestare, o sospendere l'esecuzione di alcuna legge, né citare innanzi sé stessi i pubblici amministratori per motivo delle loro funzioni.

Art. 224 - Nessuno può essere deviato dai giudici, che la legge gli assegna, né per alcuna commissione, né per altri titoli fuori di quelli, che sono determinati da una legge anteriore.

Art. 225 - La giustizia si amministra gratuitamente.

Art. 226 - I giudici non possono essere dimessi se non per prevaricazione legalmente giudicata, né sospesi se non per accusa admessa.

Art. 227 - L'ascendente, il discendente, i fratelli, lo zio, e il nipote, i cugini in primo grado, ed i congiunti per affinità corrispondente a questi diversi gradi non possono essere simultaneamente membri del medesimo tribunale.

Art. 228 - Le sessioni dei tribunali sono pubbliche. I giudici deliberano in segreto. Le sentenze si pronunciano ad alta voce, sono accompagnate da motivi, e vi si enunziano i termini della legge applicata.

Art. 229 - Nessun cittadino, se non ha trent'anni compiti, può essere eletto giudice di un tribunale di dipartimento, né giudice di pace né assessore del giudice di pace né giudice di un tribunale di commercio, né membro del tribunale di cassazione, né giurato, né commissario del direttorio esecutivo presso i tribunali.

 

Della giustizia civile

 

Art. 230 - Non si può impedire ad alcuno di far decidere sulle sue differenze per mezzo d'arbitri scelti dalle parti.

Art. 231 - La decisione di questi arbitri non ammette appello, né ricorso in via di cassazione, quando le parti non ne abbiano fatta espressa riserva.

Art. 232 - In ciascuno circondario di uno, o più cantoni, che il corpo legislativo determina, vi sono uno o più giudici di pace con i suoi assessori. Tutti si eleggono per due anni, da' cittadini del rispettivo circondario nel modo determinato dalla legge, e possono essere immediatamente, e indefinitamente rieletti.

Art. 233 - La legge determina gli oggetti, su de' quali i giudici di pace, e loro assessori giudicano inappellabilmente. La medesima determina gli altri ne' quali essi giudicano, salva l'appellazione.

Art. 234 - Vi sono de' tribunali particolari per il commercio di terra e di mare. La legge determina i luoghi, dove è utile lo stabilirsi, ed il valore, dentro il quale possono giudicare inappellabilmente.

Art. 235 - Gli affari, su de' quali i giudici di pace, ed i tribunali di commercio non possono giudicare né inappellabilmente, né appellabilmente, sono portati immediatamente innanzi ai giudici di pace, e ai loro assessori per essere conciliati. Se il giudice di pace non può conciliarli li rimette al tribunale civile.

Art. 236 - In ciascuno dipartimento vi è un tribunale civile. Questo ne' dipartimenti del Reno, del Po, del Panaro, e del Crostolo è composto di sei giudici almeno, e ne' dipartimenti di Luni, detto Serchio, delle Terme, di Friniati, dell'alta Padusa, e del Santerno di tre almeno, ed inoltre di un commissario del direttorio esecutivo e di un cancelliere. Nel dipartimento di Luni detto tribunale risiede in Carrara. Ogni sei anni nei primi quattro dipartimenti ed ogni tre anni negli ultimi si procede all'elezione di tutti i membri del tribunale.

Art. 237 - I giudici possono sempre essere rieletti.

In occasione dell'elezione de' giudici si nominano due sostituti tra i cittadini residenti nel cantone, ove il tribunale è stabilito.

Art. 238 - Ne' casi determinati dalla legge il tribunale civile giudica inappellabilmente nelle appellazioni dalle sentenze dei giudici di pace, degli arbitri, e dei tribunali di commercio.

Art. 239 - L'appellazione delle sentenze pronunziate dal tribunale civile si porta al tribunale civile di uno de' dipartimenti più vicini, come è determinato dalla legge; e ivi giudicano cinque membri, e non meno, di detto tribunale.

Art. 240 - Il tribunale civile, ove sia composto di sei membri almeno, si divide in sezioni per turno annuale, e la sorte decide dell'alternativa ne' due primi anni. Una sezione non può giudicare, se non è composta almeno di tre giudici.

Art. 241 - Ogni sezione del tribunale, ed ogni tribunale, ove questo è composto di membri meno di sei, si forma un presidente mensuale in turno.

 

Della giustizia correttiva e criminale

 

Art. 242 - Nessuno può essere arrestato se non per essere condotto innanzi all'uffiziale di polizia, e nessuno può essere messo in arresto, o detenuto se non in virtù di un mandato di arresto degli uffiziali di polizia, o del direttorio esecutivo nei casi dell'articolo 168, o di un ordine d'imprigionamento tanto di un tribunale, quanto del direttore del corpo dei giurati di accusa, o di un decreto di accusa del corpo legislativo ne' casi, in cui gli appartiene di pronunziarlo, o di una sentenza di condanna a prigionia, o a detenzione correttiva.

Art. 243 - Affinché l'ordine di arresto possa essere eseguito, conviene: 1) che esprima formalmente il motivo dell'arresto, e la legge, in conformità della quale viene ordinato; 2) che sia stato notificato alla persona da arrestarsi, e che le ne sia stata rilasciata copia.

Art. 244 - Qualunque persona arrestata, e condotta innanzi all'uffiziale di polizia sarà immediatamente esaminata o al più tardi in termine di ventiquattr'ore.

Art. 245 - Se risulta dall'esame non esservi motivo di incolpazione contro di lei sarà subito rimessa in libertà; e se vi è motivo di mandarla alla casa di arresto, vi sarà condotta nel più breve spazio di tempo, il quale non potrà mai oltrepassare i tre giorni.

Art. 246 - Nessuna persona arrestata può essere ritenuta, quando dia bastante cauzione in tutti quei casi, in cui la legge permette di restar libero sotto cauzione.

Art. 247 - Nessuna persona nel caso, in cui la sua detenzione sia autorizzata dalla legge, può essere condotta, o detenuta se non ne' luoghi legalmente, e pubblicamente designati per casa di arresto, di giustizia, o di detenzione.

Art. 248 - Nessun custode, o carceriere può ricevere, o ritenere alcuna persona se non in virtù di un mandato di arresto giusta le forme prescritte dagli articoli 242, 243, di un ordine di imprigionamento, d'un decreto d'accusa, o condanna a prigionia, o a detenzione correzionale, e senza che l'abbia trascritto nel suo registro.

Art. 249 - Il custode o carceriere dovrà presentare la persona del detenuto all'uffiziale civile della casa di detenzione tutte le volte che sarà richiesto, senza che nessun ordine possa dispensarnelo.

Art. 250 - La presentazione della persona detenuta non potrà ricusarsi a' suoi parenti ed amici che esibiranno un ordine dell'uffiziale civile, il quale sarà sempre tenuto di accordarlo, a meno che il custode o carceriere non produca un ordine del giudice trascritto sopra il registro di tenere la persona arrestata in segreto.

Art. 251 - Ogni uomo, qualunque sia la sua carica, o il suo impiego, fuori di quelli, ai quali la legge dà il diritto di arresto, che darà, segnerà, eseguirà o farà eseguire l'ordine di arrestare un individuo, o chiunque anche in caso di arresto autorizzato dalla legge, condurrà, o riterrà un individuo in luogo di detenzione non pubblicamente, e legalmente designato, e tutti i custodi o carcerieri che contravverranno alle disposizioni dei tre articoli precedenti saranno colpevoli di delitto di detenzione arbitraria.

Art. 252 - Ogni rigore impiegato nell'arresto, detenzione o esecuzione oltre a quello prescritto dalla legge è un delitto.

Art. 253 - Vi sono in ciascun dipartimento per giudicare delitti, che non portano pena afflittiva, né infamante, tribunali correzionali. Il corpo legislativo ne determina il numero e il luogo, ove collocarli. Questi tribunali non possono condannare a pene più gravi della prigionia per due anni.

Art. 254 - La cognizione dei delitti, la pena dei quali non eccede o il valore di tre giornate di lavoro, o la prigionia di tre giorni, è delegata al giudice di pace che giudica inappellabilmente.

Art. 255 - Ciascun tribunale correzionale è composto di un presidente, di due giudici di pace, assessori del giudice di pace del luogo, dove è stabilito, d'un commissario del direttorio esecutivo, ch'esso nomina, e può dimettere, e di un cancelliere.

Art. 256 - Il presidente di ciascun tribunale correzionale viene scelto ogni anno da cittadini del rispettivo circondario, come determina la legge, e può essere rieletto.

Art. 257 - Vi è appello dalle sentenze del tribunale correzionale al tribunale criminale del dipartimento.

Art. 258 - Riguardo ai delitti che portano pena afflittiva, o infamante, nessuno può essere giudicato, se non sopra un'accusa ammessa dai giurati, o decretata dal corpo legislativo nel caso, in cui gli appartiene di far decreto di accusa.

Art. 259 - Il primo corpo de' giurati dichiara, se l'accusa deve essere ammessa, o rigettata. Un altro corpo di giurati riconosce il fatto; poi la pena fissata dalle leggi viene applicata dai tribunali criminali.

Art. 260 - I giurati non danno voto che a scrutinio segreto.

Art. 261 - Vi sono in ciascun dipartimento tanti corpi di giurati di accusa, quanti tribunali correzionali.

Art. 262 - I presidenti dei tribunali correzionali ne sono i direttori, ciascuno nel proprio circondario. Ne' cantoni al di sopra di quaranta mila anime possono essere stabiliti dalla legge, oltre il presidente del tribunale correzionale, tanti direttori dei corpi dei giurati di accusa, quanti richiederà la spedizione degli affari.

Art. 263 - Le funzioni di commissario del direttorio esecutivo, e di cancelliere presso il direttore del corpo dei giurati di accusa sono eseguite dal commissario, e dal cancelliere del tribunale correzionale.

Art. 264 - Ogni direttore del corpo dei giurati d'accusa invigila immediatamente sopra tutti gli uffiziali di polizia del suo circondario.

Art. 265 - Il direttore del corpo dei giurati procede immediatamente come uffiziale di polizia sulle denunzie che gli fa l'accusatore pubblico sia per proprio uffizio, sia per ordine del direttorio esecutivo: I. su gli attentati contro la libertà, e sicurezza individuale de' cittadini; II. sopra quelli commessi contro il diritto delle genti; III. sulla opposizione all'eseguimento sia de' giudizi, sia di tutti gli atti esecutori emanati dalle autorità costituite; IV. contro le turbolenze cagionate, e contro le vie di fatto commesse per mettere ostacolo alla percezione delle contribuzioni, alla libera circolazione delle sussistenze, e degli altri oggetti di commercio.

Art. 266 - Vi è un tribunale criminale per ogni dipartimento.

Art. 267 - Il tribunale criminale ne' quattro dipartimenti del Reno, del Po, del Panaro, e del Crostolo è composto d'una sezione di tre giudici almeno del tribunale civile, ed inoltre di un accusatore pubblico, del commissario del direttorio esecutivo presso il medesimo tribunale, o del suo sostituto, e di un cancelliere. Ne' sei dipartimenti poi di Luni del Serchio, delle Terme, de' Friniati, dall'alta Padusa, e del Santerno, il tribunale civile fa le funzioni ancora di tribunale criminale.

Art. 268 - L'accusatore pubblico è incaricato: I. di procedere contro i delitti su gli atti d'accusa ammessi dai primi giurati; II. di trasmettere agli uffiziali di polizia le denunzie, che sono a lui indirizzate direttamente; III. di vegliare su gli uffiziali di polizia del dipartimento, e di agire contro di essi secondo la legge in caso di negligenza, o di fatti più gravi.

Art. 269 - Il commissario del direttorio esecutivo è incaricato: I. di instare nel corso della procedura per la regolarità delle forme, e prima del giudizio per l'applicazione della legge; II. di sollecitare l'esecuzione delle sentenze del tribunale criminale.

Art. 270 - I giudici non possono proporre a' giurati alcuna questione complessa.

Art. 271 - Il corpo dei giurati di giudizio è di dodici almeno. L'accusato ha la facoltà di ricusarne senza allegare i motivi un numero che la legge determina.

Art. 272 - Il processo davanti il corpo de' giurati di giudizio è pubblico, e non si può negare agli accusati il soccorso di chi li assista, e li diriga. Essi hanno la facoltà di farne la scelta: non scegliendo, se ne fa la nomina ex officio.

Art. 273 - Ogni persona assunta da un corpo legittimo de' giurati non può essere di nuovo arrestata, né accusata per lo stesso fatto.

 

Tribunale di cassazione

 

Art. 274 - Vi è per tutta la repubblica un tribunale di cassazione. Egli pronunzia: I. sulle dimande di cassazione contro le sentenze inappellabili pronunziate da' tribunali; II. sulle dimande di rimandare un giudizio da un tribunale all'altro a motivo di sospetto legittimo, o di sicurezza pubblica; III. sopra i regolamenti de' giudici, e su gli atti di accusa contro un tribunale intero.

Art. 275 - Il tribunale di cassazione non può in alcun caso giudicare sul merito: ma esso annulla i giudicati, quando ne' processi sono state violate le forme, o quando essi giudicati contengono espressa contravvenzione alla legge, e rimette il giudizio sul merito della causa al tribunale, che ne deve conoscere.

Art. 276 - Allorché dopo una cassazione il secondo giudizio sopra il merito è attaccato coi medesimi mezzi del primo, la questione non può più essere agitata nel tribunale di cassazione senza essere stata sottomessa al corpo legislativo, che fa una legge, a cui il tribunale di cassazione è obbligato di conformarsi.

Art. 277 - Ogni anno il tribunale di cassazione è obbligato di inviare a ciascuna delle sezioni del corpo legislativo una deputazione, che presenta loro lo stato de' giudizio, pronunziati colla notizia in margine, e il testo della legge che ha determinato il giudizio.

Art. 278 - Il numero dei giudici del tribunale di cassazione è di sette.

Art. 279 - Questo tribunale è rinnovato di un membro per ciascun anno. Le assemblee elettorali dei dipartimenti nominano successivamente, ed alternativamente i giudici, che debbono rimpiazzar quelli che scadono. Il congresso cispadano determina, mediante la sorte, come comincia il turno. I giudici di questo tribunale possono essere rieletti.

Art. 280 - Ciascun giudice del tribunale di cassazione ha un sopranumero eletto dalla stessa assemblea elettorale.

Art. 281 - Vi è presso il tribunale di cassazione un commissario, e vi sono pure dei sostituti nominati, ed ammovibili dal direttorio esecutivo.

Art. 282 - Il direttorio esecutivo denunzia al tribunale di cassazione per mezzo del suo commissario senza pregiudizio del diritto delle parti interessate gli atti, per mezzo de' quali i giudici hanno oltrepassato i loro poteri.

Art. 283 - Il tribunale annulla questi atti, e se da essi risultano argomenti di prevaricazione, il fatto è denunziato al corpo legislativo, il quale fa il decreto di accusa dopo di aver intesi, o citati gl'incolpati.

Art. 284 - Il corpo legislativo non può annullare i giudici del tribunale di cassazione; può però procedere personalmente contro i giudici, che avessero prevaricato.

 

Alta corte di giustizia

 

Art. 285 - Vi è un'alta corte di giustizia per giudicare le accuse ammesse dal corpo legislativo sia contro i suoi propri membri, sia contro quelli del direttorio esecutivo.

Art. 286 - L'alta corte di giustizia è composta di cinque giudici, e di due accusatori nazionali, e di alti giurati nominati dalle assemblee elettorali dei dipartimenti.

Art. 287 - L'alta corte di giustizia non si forma che in virtù di un proclama del corpo legislativo, esteso e pubblicato dal consiglio de' sessanta.

Art. 288 - Essa si forma, e tiene le sue sessioni nel luogo designato dal proclama del consiglio de' sessanta. Questo luogo non può esser vicino più di quindici miglia al luogo, ove risiede dl corpo legislativo.

Art. 289 - Il tribunale civile d'ogni dipartimento, ed anche il tribunale di cassazione eleggono due de' suoi membri per scrutinio segreto in sessione pubblica. Tra questi eletti se ne estraggono a sorte cinque in giudici e due in accusatori nazionali.

Art. 290 - Il corpo legislativo determina il luogo e la forma di questa estrazione. Li giudici eletti scelgono fra loro un presidente.

Art. 291 - Gli atti d'accusa sono estesi, e compilati dal consiglio de' sessanta.

Art. 292 - Le assemblee elettorali di ciascun dipartimento nominano tutti gli anni quattro giurati per l'alta corte di giustizia.

Art. 293 - Il direttorio esecutivo fa stampare e pubblicare un mese dopo l'epoca delle elezioni la lista dei giurati nominati per l'alta corte di giustizia.

 

Titolo undecimo

Forza armata

 

Art. 294 - La forza armata è costituita per assicurare nell'interno la conservazione del buon ordine, e la esecuzione delle leggi, e per difendere la repubblica dai nemici esterni.

Art. 295 - Essa è divisa in guardia nazionale sedentaria, in truppa assoldata, ed in guardia di polizia.

Art. 296 - Ogni forza pubblica è benemerita della società, e come tale rispettata.

Art. 297 - La forza armata è essenzialmente obbediente. Niun corpo armato può deliberare.

 

Guardia nazionale sedentaria

 

Art. 298 - Tutti i cittadini in istato di portar le armi, quantunque non descritti nel registro civico, sono tenuti a servire la repubblica nella guardia nazionale sedentaria. Quest'obbligo incomincia dall'età di anni diciotto compiti, e cessa in quella di cinquanta pure compiti. In caso che la repubblica sia in pericolo tutti i cittadini, e figli de' cittadini, in istato di portar le armi e senza eccezione di età debbono accorrere alla difesa medesima.

Art. 299 - Il corpo legislativo stabilisce l'organizzazione, e ne prescrive la disciplina, e l'una, e l'altra devono essere eguali per tutta la repubblica.

Art. 300 - La distinzione de' gradi, e la subordinazione non sussistono che in ordine al servigio, e durante il medesimo.

Art. 301 - Fuori di servigio non vi è prerogativa militare allegabile per questa guardia.

Art. 302 - Gli ufficiali sono eletti per un dato tempo da cittadini, che compongono questa guardia né possono essere rieletti se non dopo l'intervallo fissato dalla legge.

Art. 303 - Nel circondario di ciascuna municipalità vi è un capo della guardia sedentaria eletto per un anno da' suoi fratelli d'armi. Non può venire rieletto che dopo l'intervallo di un anno.

Art. 304 - Ogni volta che questa guardia è comandata in nome della legge, non può sotto qualunque pretesto dispensarsi dall'ubbidire.

Art. 305 - Il solo direttorio esecutivo può giudicare, se sia necessario radunare tutta la guardia sedentaria di uno o due dipartimenti al più; e allora può nominare un comandante temporaneo per quel solo caso di urgenza. In questa circostanza i capi della guardia sedentaria avvisati dallo stesso direttorio esecutivo tengono corrispondenza esatta col comandante.

Art. 306 - In caso di pericolo imminente qualunque amministrazione municipale richiede, ed ottiene la guardia nazionale sedentaria dai luoghi vicini; ma allora tanto l'amministrazione che ha ricercato, quanto i capi della guardia nazionale requisiti debbono ugualmente, e con sollecitudine renderne conto all'amministrazione centrale, e questa al direttorio esecutivo.

 

Truppa assoldata

 

Art. 307 - La repubblica mantiene nel suo soldo anche in tempo di pace sotto il nome di truppa assoldata una forza armata, e permanente.

Art. 308 - Questa truppa si forma per arruolamento volontario, e in caso di bisogno nel modo che la legge determina.

Art. 309 - Il comando generale della truppa assoldata non può essere affidato in tempo di pace ad un uomo solo.

Art. 310 - La nomina dei comandanti spetta al direttorio esecutivo.

Art. 311 - La disciplina della truppa assoldata, la forma dei giudizi, la natura delle pene è stabilita da un codice particolare.

Art. 312 - Il corpo legislativo ne ordina la compilazione sollecita, e destina gli stipendi degli ufficiali, e modi delle rispettive elezioni.

Art. 313 - La forza pubblica non può essere richiesta dalle autorità civili, e nella estensione del loro territorio.

Art. 314 - Il corpo legislativo determina i mezzi per assicurare colla forza l'esecuzione dei giudizi e l'arresto degli accusati nel territorio della repubblica. In caso di mancanza ne' comandanti il direttorio esecutivo può sospenderli e dimetterli dall'impiego.

Art. 315 - Nessun truppa straniera può essere introdotta sul territorio della repubblica cispadana senza il consentimento del corpo legislativo. Dipende dal corpo legislativo il prendere al servizio una truppa forestiera. Dipende pure dal medesimo corpo legislativo l'ammettere forestieri nella truppa assoldata.

Art. 316 - Il direttorio nomina uno o più ispettori variabili, ed eleggibili, fra gli uffiziali generali per vegliare sull'uniformità della disciplina, esattezza del servigio, istruzione dei diversi corpi tanto nei luoghi di loro stazione, come negli accampamenti, d'istruzione generale, alla quale dovranno onninamente presiedere. S'informano inoltre della condotta e talenti d'ogni uffiziale, e vegliano sulla economia militare e sulla piena esecuzione degli ordini del direttorio, da cui ricevono le facoltà ed istruzioni opportune.

Art. 317 - L'autorità dei medesimi non dura che pel tempo della loro ispezione.

 

Guardia di pulizia

 

Art. 318 - La repubblica mantiene provvisoriamente al suo soldo una guardia di pulizia all'oggetto spezialmente di dare una forza ai giudici, ai tribunali, ed alle municipalità, col mantener ovunque la quiete ed il buon ordine.

Il corpo legislativo ne stabilisce il piano e ne determina gli stipendi.

Il direttorio esecutivo soprintende all'esecuzione di questo piano, e dispone di questa guardia secondo il bisogno delle diverse parti della repubblica.

Se dopo il quinto anno si crede questa guardia superflua, o inutile, può il corpo legislativo sopprimerla o riformarla.

Art. 319 - La guardia di pulizia non è mai impiegata contro i nemici esterni dello stato.

 

Titolo duodecimo

Finanze e contribuzioni

 

Art. 320 - Il corpo legislativo stabilisce ciascun anno la misura delle contribuzioni dirette. Stabilisce le indirette per qual tempo, ed in quel modo, che meglio assicura il vantaggio della repubblica.

Art. 321 - II corpo legislativo stabilisce qualunque genere di contribuzioni, che da esso si reputa più opportuno; ma fra le ordinarie debbe assolutamente stabilirne una prediale.

Art. 322 - Deve il corpo legislativo occuparsi anche della contribuzione personale, affine di stabilirla, e porla in attività il più presto che sia possibile.

Art. 323 - Il direttorio esecutivo dirige la percezione delle contribuzioni e veglia sulle medesime, ed al loro introito nella cassa, dando a questo effetto tutti gli ordini necessari.

Art. 324 - I conti del ricevimento delle diverse contribuzioni e di tutte le rendite pubbliche, ed il conto generale della spesa pubblica si stampano ciascun'anno.

Art. 325 - Le liste di queste spese, ed entrate sono distribuite secondo la loro natura. Esse esprimono le somme ricevute, e spese anno per anno in ciascuna parte d'amministrazione generale.

Art. 326 - Le amministrazioni non possono nella ripartizione accrescere, o diminuire contribuzioni fissate dal corpo legislativo, né deliberare, o permettere senza essere autorizzate dal medesimo alcun prestito locale a carico de' cittadini del dipartimento o del cantone.

Art. 327 - Il solo corpo legislativo ha diritto di regolare la fabbricazione ed emissione d'ogni specie di moneta, di prescriverne il valore, e il peso e di determinarne il conto.

Art. 328 - Il direttorio esecutivo invigila alla fabbricazione delle monete, e nomina gli uffiziali incaricati immediatamente di questa ispezione.

 

Tesoreria nazionale

 

Art. 329 - Vi sono tre commissari della tesoreria nazionale eletti dal consiglio de' trenta sopra una lista di nove presentatagli dal consiglio de' sessanta. Continuano nelle loro funzioni per sei anni. Uno di essi si cangia ogni due anni, e può essere rieletto senza intervallo, e indefinitivamente.

Art. 330 - I commissari della tesoreria sono incaricati:

Primo - Ad invigilare alla riscossione di tutti i denari nazionali.

Secondo - Ad ordinare il giro de' fondi, e il pagamento di tutte le spese pubbliche approvate dal corpo legislativo, mediante la firma di due almeno di loro.

Terzo - A tenere un conto aperto d'incassato, e di speso col ricevitore delle contribuzioni dirette da ogni dipartimento, colle varie aziende nazionali, e co' pagatori distribuiti ne' dipartimenti.

Quarto - A mantenere co' detti ricevitori, e pagatori, e colle aziende, ed amministrazioni la necessaria corrispondenza, onde assicurare l'introito esatto, e regolato delle pubbliche rendite.

Art. 331 - Non possono far seguire alcun pagamento sotto pena di prevaricazione se non se in vigore:

Primo - Di un decreto del corpo Iegislativo, e fino alla concorrenza delle somme decretate da lui sopra ciascun oggetto.

Secondo - Di un ordine del direttorio esecutivo entro i limiti delle somme, che lascia a sua disposizione il corpo legislativo.

Terzo - Essi non possono parimente sotto pena di prevaricazione approvare alcun pagamento, se il mandato sottoscritto dal ministro, a cui spetta questo genere di spesa, non esprime la data tanto della decisione del direttorio esecutivo, quanto dei decreti del corpo legislativo, che autorizzano il pagamento.

Art. 332 - Gli esattori delle contribuzioni dirette in ogni tempo, le differenti aziende nazionali e i pagatori ne' dipartimenti trasmettono alla tesoreria nazionale i loro rispettivi conti. La tesoreria li verifica, e se reggono, gli approva.

Art. 333 - Il corpo legislativo elegge fuori del suo seno tre censori sopra una lista di nove individui da presentarsi al consiglio de' trenta, come si prescrive pe' commissari della tesoreria nazionale, perché adempiano le incombenze, delle quali parlano gli articoli 335, 336.

Art. 334 - Terminando l'oggetto di loro incombenza cessa la loro funzione, e sono indennizzati, come determina il corpo legislativo.

Art. 335 - Il conto generale delle entrate e delle spese della repubblica, munito degli allegati giustificativi è presentato dai commissari della tesoreria ai censori, che lo verificano, e se regge, lo approvano.

Art. 336 - I censori del conto, se colle loro operazioni scoprono qualche abuso, ne informano il corpo legislativo, e propongano ne' loro rapporti le misure più convenienti agl'interessi della repubblica.

Art. 337 - Il bilancio de' conti, approvato da' censori, è reso pubblico colle stampe.

Art. 338 - I commissari di tesoreria ed i censori del conto non possono essere sospesi né dimessi dal loro ufficio se non dal corpo legislativo. Ma nell'intervallo tra le sedute di corpo legislativo il direttorio esecutivo può sospendere, e surrogare provvisoriamente tutto al più uno de' commissari della tesoreria nazionale coll'obbligo di farne rapporto all'uno e all'altro consiglio del corpo legislativo, tostoché ripigliano le loro sessioni.

 

Titolo decimoterzo

Istruzione pubblica

 

Art. 339 - La repubblica prende cura della istruzione de' suoi cittadini.

Art. 340 - Vi sono in ogni circondario determinato dalle rispettive municipalità, scuole primarie, nelle quali i fanciulli imparano a leggere, e scrivere, gli elementi del calcolo, i principi della morale, e la costituzione.

Art. 341 - In questi circondari vi sono pur anche scuole primarie per le fanciulle. Debbono le medesime imparare a leggere, scrivere, gli elementi del calcolo, e i lavori necessari per una famiglia.

Art. 342 - La repubblica provvede agli emolumenti de' direttori, e delle direttrici di queste scuole primarie nel modo, che si determina dal corpo legislativo.

Art. 343 - I direttori e le direttrici eleggonsi dalle rispettive municipalità per un triennio. Possono essere sospesi, e rimossi, ed anche ottenere conferma.

Art. 344 - Le amministrazioni centrali, intese le rispettive municipalità, propongono al corpo legislativo i luoghi ne' quali è utile stabilire di nuovo, ove non sono, conservare, e migliorare, ove esistono, le scuole superiori alle primarie, avuto riflesso alla località, ed alle popolazioni. Il corpo legislativo ne determina il numero, ed il luogo. Le rispettive municipalità eleggono i soggetti.

Art. 345 - Il corpo legislativo è incaricato di formare un piano per tutti gli stabilimenti di pubblica istruzione, educazione e studio. Questo piano deve essere uniforme per tutta la repubblica. Il corpo legislativo prescrive pure il numero dei professori, ne determina gli stipendi ed i requisiti.

Art. 346 - Sonovi in diverse parti della repubblica scuole centrali in numero tale, che almeno se ne abbia una per ogni due dipartimenti.

Art. 347 - Evvi per tutta la repubblica un istituto nazionale incaricato a raccogliere le scoperte, e a perfezionare le arti, e le scienze, principalmente l'agricoltura, per la quale si stabiliscono, ovunque si crederà più opportuno pubbliche scuole, onde portarla al maggior grado di perfezione in tutta l'estensione della repubblica.

Art. 348 - I professori dell'istituto nazionale sono eletti dal direttorio esecutivo. Quelli di qualunque accademia, o università dipartimentale, che esistesse nella repubblica, sono eletti dalle rispettive amministrazioni centrali. Il corpo legislativo stabilisce, e sanziona il piano delle elezioni, per gli uni e per gli altri.

Art. 349 - I diversi stabilimenti di pubblica istruzione non hanno tra essi alcun rapporto di subordinazione, o di amministrativa corrispondenza.

Art. 350 - I cittadini hanno diritto di far qualunque particolare stabilimento d'istruzione, e di educazione, come pure di formare società per concorrere ai progressi delle scienze, delle lettere, e delle arti. Le autorità costituite vegliano sopra gli stabilimenti, e società.

Art. 351 - Vi è un istituto militare nazionale. Vi sono nella repubblica scuole militari subalterne. Il corpo legislativo ne determina il numero, ed i luoghi, e ne sanziona le rispettive organizzazioni.

Art. 352 - Stabilisconsi feste nazionali per mantenere la fraternità fra i cittadini, e per affezionarli alla costituzione, alla patria, alle leggi.

 

Titolo decimo quarto

Relazioni estere

 

Art. 353 - La conservazione della pace, e della buona intelligenza con tutte le nazioni forma il primario oggetto delle relazioni diplomatiche della repubblica.

Art. 354 - Il direttorio esecutivo nomina, e dà le istruzioni agli agenti diplomatici incaricati o di risiedere stabilmente presso a qualche potenza estera, o di particolari negoziazioni di pace, di alleanza, e di commercio.

Art. 355 - La guerra non può essere decisa se non dal corpo legislativo in seguito di una proposizione formale, e necessaria del direttorio esecutivo. Il decreto ne viene pronunziato dai due consigli.

Art. 356 - Nel caso di ostilità, minacciate, intraprese, deve il direttorio esecutivo impiegare per la difesa della repubblica la forza, e i mezzi disponibili, che gli sono stati confidati.

È tenuto però d'informarne senza ritardo il corpo legislativo, cui può anche suggerire l'accrescimento delle forze, e le nuove disposizioni legislative, che le circostanze addimandano.

Art. 357 - Il solo direttorio può mantenere relazioni politiche al di fuori, dirigere le trattative, distribuire la forza armata della repubblica, e regolarne la direzione in caso di guerra.

Art. 358 - Ha facoltà di stipulare convenzioni preliminari, o provvisorie, quali sono gli armistizi, le neutralità. Può ancora fissare convenzioni segrete.

Art. 359 - Tutti i trattati di pace, di tregua, di alleanza, di neutralità, di commercio, ed altri, che potessero convenire al bene della repubblica, vengono formati e regolati dal direttorio esecutivo in nome della repubblica cispadana, o direttamente, o per mezzo de' suoi agenti diplomatici.

Art. 360 - Nessun trattato conchiuso dal direttorio è valido se non dopo l'esame, e la ratifica del corpo legislativo.

Art. 361 - I due consigli non deliberano sulla guerra, e sulla pace se non in comitato generale.

Art. 362 - Le condizioni segrete di qualche trattato possono provvisoriamente eseguirsi anche prima della ratifica del corpo legislativo, purché non si trovino in opposizione agli articoli pubblici dello stesso trattato e non importino smembramento del territorio della repubblica.

 

Titolo decimo quinto

Revisione della Costituzione

 

Art. 363 - Se per esperienza si conosca necessario di riformare, o cangiare qualche articolo della costituzione, il consiglio de' trenta propone a quello de' sessanta gli articoli da rivedersi, allegando i motivi della revisione.

Art. 364 - In questo solo caso la proposizione del consiglio de' trenta è sottoposta alla ratifica dell'altro de' sessanta.

Art. 365 - Per la prima volta basta una sola proposizione del consiglio de' trenta ratificata da quello de' sessanta.

L'assemblea per altro di revisione non può convocarsi se non dopo il terzo anno della repubblica.

Art. 366 - Dopo la prima revisione qualunque volta nello spazio di nove anni la proposizione del consiglio de' trenta è stata ratificata dal consiglio de' sessanta in tre epoche distanti tra di loro almeno tre anni, v'ha luogo alla revisione, e il consiglio de' sessanta indica gli articoli da riformarsi.

Art. 367 - Indicati gli articoli da riformarsi il corpo legislativo ne dà avviso al direttorio, il quale fa radunare senza ritardo i comizi primari per la nomina degli elettori nel modo prescritto per la elezione de' membri del corpo legislativo. Questi elettori scelgono una deputazione di quaranta soggetti per proporre i termini della riforma.

Art. 368 - I membri dell'assemblea di riforma si traggono dai vari dipartimenti con quella stessa proporzione, che si tiene nella formazione del corpo legislativo, e debbono avere i requisiti prescritti per la eleggibilità al consiglio de' trenta.

Art. 369 - Niuno, che sia membro del corpo legislativo nel tempo in cui l'assemblea di riforma è convocata può essere elettore, né deputato di riforma.

Art. 370 - Il consiglio de' trenta stabilisce il luogo, ove l'assemblea di riforma deve convocarsi, in distanza non minore di quindici miglia dalla residenza del corpo legislativo.

Art. 371 - L'assemblea ha facoltà di traslocarsi, ove più gli piace, purché si tenga alla distanza prescritta nel precedente articolo.

Art. 372 - L'assemblea di riforma non esercita verun uffizio legislativo, né governativo. Si restringe soltanto ad esaminare gli articoli indicati dal corpo legislativo. Questi le vengono trasmessi in iscritto dal direttorio. Essa delibera in comune, e propone la riforma entro giorni trenta al più.

Art. 373 - L'assembla dirige il suo progetto di riforma a comizi primari, perché l'approvino, o lo rigettino. Spedito il progetto di riforma, l'assemblea si scioglie.

Art. 374 - I comizi primari accettano o rigettano le proposte riforme a pluralità di voti. Deliberano separatamente sopra ciascun articolo. Questi comizi non durano più di tre giorni.

Art. 375 - La costituzione resta nel suo pieno vigore anche rapporto agli articoli sottoposti in revisione, fintantoché non sieno accettate da' comizi le riforme proposte.

Art. 376 - I membri dell'assemblea di riforma ricevono una indennizzazione proporzionata a quella de' membri del corpo legislativo.

Art. 377 - Nel tempo delle loro funzioni non possono essere chiamati in giudizio se non per decreto dell'istessa assemblea. In nessun tempo possono essere chiamati a render conto di quello, che hanno detto, o scritto nell'esercizio della loro incombenza.

Art. 378 - L'assemblea di riforma non assiste a veruna pubblica cerimonia. Ha il diritto di esercitare o fare esercitare la pulizia nel luogo della sua residenza nel circondario, che essa determina.

Le sessioni dell'assemblea di riforma si tengono in pubblico, e sono regolate come quelle del corpo legislativo.

 

Titolo decimosesto ed ultimo

Disposizioni generali

 

Art. 379 - Non vi sono nella repubblica cispadana esenzioni, privative, né privilegi, che esimano alcun cittadino dagli oneri comuni agli altri, o rivolgano a vantaggio privato i diritti che debbono essere comuni.

Art. 380 - Nella repubblica cispadana non vi è nobiltà. Non vi sono distinzioni di cavalleria, di ordine, di nascita. Non vi sono giurisdizioni feudali, né i titoli, le denominazioni, e le prerogative che ne derivano.

Art. 381 - Vi è per tutta la repubblica una libera circolazione interna delle manifatture, e di tutte le derrate.

Art. 382 - Continua il pagamento de' consueti dazi, finché sia attivato il sistema daziario uniforme per tutta la repubblica.

Art. 383 - È libero ancora il commercio di tutte le manifatture, e di tutte le derrate coll'estero, salvo i pagamenti de' dazi o provvisoriamente esistenti, o di quelli, che in appresso venissero imposti dal corpo legislativo. Può il corpo legislativo in caso di necessità restringere in tutto, o in parte la libertà del commercio esterno; ma qualunque legge proibitiva ha in questo caso la natura di legge provvisoria, e non dura più di un anno, quando non venga espressamente rinnovata.

Art. 384 - Non vi è privilegio, né matricola, né diritto di corporazioni di arti, né limitazione all'esercizio dell'industria, dell'arte tipografica, delle arti di ogni specie e del commercio.

Art. 385 - La legge invigila particolarmente sulle professioni, che interessano i costumi pubblici, la sicurezza, e la salute dei cittadini; ma non si può far dipendere l'ammissione all'esercizio di queste professioni da alcuna prestazione pecuniaria.

Art. 386 - La legge deve provvedere alla ricompensa degli inventori o al mantenimento della proprietà esclusiva delle loro scoperte, e delle loro produzioni.

Art. 387 - La casa di ciascun cittadino è un asilo inviolabile. In tempo di notte nessuno ha il diritto di entrarvi se non nei casi d'incendio, d'inondazione, o di grida provenienti dall'interno della casa, o in quelli dell'articolo 168. Di giorno vi si possono eseguire gli ordini delle autorità costituite. Nessuna visita domiciliare può aver luogo se non in virtù di una legge per la persona, o l'oggetto espressamente denotati nell'atto, che ordina la visita.

Art. 388 - Ogni cittadino è libero d'indirizzare individualmente delle petizioni alle pubbliche autorità. Può ancora indirizzarne ciascuna autorità costituita, e ciascuna corporazione approvata, ma sopra oggetto soltanto di loro istituto. Nelle petizioni peraltro non devesi mai dimenticare il rispetto dovuto alle autorità costituite.

Art. 389 - I forestieri stabiliti, o no nella repubblica cispadana succedono nell'eredità dei loro congiunti forestieri, o cispadani, e possono contrattare, acquistare, e ricevere beni situati nel territorio della repubblica, e disporne come li cittadini cispadani con tutti i mezzi autorizzati dalle leggi, ogni qualvolta gli stati di detti forestieri accordino un egual trattamento ai cittadini cispadani.

Art. 390 - I membri del corpo legislativo, e tutti i funzionari pubblici portano nell'esercizio delle loro funzioni l'abito, o il distintivo delle rispettive autorità. La legge ne determina la forma.

Art. 391 - I funzionari pubblici ricevono un'annua indennizzazione dalla repubblica cispadana. Il corpo legislativo la determina. Quanto alle municipalità lo stesso corpo legislativo determina se e, quale indennizzazione loro convenga.

Art. 392 - Niun cittadino può rinunziare né in tutto, né in parte alla indennizzazione, né a quanto altro gli viene assegnato dalla legge a riguardo delle pubbliche funzioni.

Art. 393 - Nessuna società particolare, trattando di questioni politiche, può corrispondere con altre, né aggregarsi ad esse, né tener sessioni pubbliche composte di associati, e assistenti distinti gli uni dagli altri, né imporre condizioni d'ammissione, ed eleggibilità, né arrogarsi diritto d'esclusione, né far portare ai suoi membri alcun segno esteriore della loro associazione.

Art. 394 - Più autorità costituite non possono giammai unirsi per deliberare insieme. Nessun atto emanato da tale unione può eseguirsi.

Art. 395 - Ogni attruppamento armato è un attentato alla costituzione, e deve essere immediatamente dissipato colla forza armata. Ogni attruppamento non armato deve egualmente essere dissipato prima per via di comando verbale, quindi, se è necessario, colla forza armata.

Art. 396 - Nella repubblica deve esservi uniformità di leggi, di finanze, di pesi, di misure, e monete.

Art. 397 - L'era della repubblica cispadana comincia il primo gennaio 1797; essa deve notarsi in tutti gli atti pubblici.

Art. 398 - Se alla repubblica cispadana si unissero altre popolazioni, che formassero uno, o più dipartimenti, si aumenta la quantità de' membri del corpo legislativo di quel numero divisibile per sei, che più si avvicina alla proporzione già stabilita fra il numero attuale de' rappresentanti, e la intera attuale popolazione della repubblica cispadana. La rappresentanza così accresciuta si leverà con un nuovo riparto sulla totalità della popolazione della repubblica alla occasione delle nuove elezioni. Nel caso poi, che l'aggiunta popolazione fosse eguale, o maggiore di quella della cispadana, allora a richiesta di essa popolazione si fa luogo alla revisione della costituzione ne' modi che il corpo legislativo prescrive.

Art. 399 - La repubblica cispadana per gli effetti civili, politici ed economici non riconosce che i poteri costituzionali, né altre leggi fuori di quelle, che emanano dal suo corpo legislativo, o sono dal medesimo espressamente adottate. Queste leggi sono le stesse per tutti i cittadini senza alcuna distinzione.

Art. 400 - Niuno de' poteri istituiti dalla costituzione ha il diritto di cangiarla nella sua totalità, né in veruna delle sue parti, salve le riforme, che possono esservi fatte col mezzo delle revisione conformemente alle disposizioni del titolo decimo quinto.

Art. 401 - Il corpo legislativo deve provvedere per tutte quelle parti della presente costituzione, che non possono essere attivate prontamente, e generalmente, onde la repubblica non ne risenta detrimento.

Art. 402 - I contadini abbiano di continuo a mente, che la licenza è la nemica della libertà, che l'eguaglianza è riposta non già nello spirito, nella forza, nella fortuna, ma nella protezione della legge.

Art. 403 - Si rammentino, che la conservazione, e la proprietà della repubblica dipende dalla saviezza delle scelte che fanno ne' comizi.

Art. 404 - La presente costituzione si affida come il più sacro deposito alla saviezza, e fedeltà del corpo legislativo, del direttorio esecutivo, degli amministrati, e dei giudici, alla vigilanza de' padri di famiglia, all'affetto delle madri, e delle spose, al coraggio de' giovani, e alla unione, e virtù di tutti i cispadani.

 

G. Bertolani

Presidente

Per copia conforme

C. Masi

L. Ramondini

G. Sacchetti

P. Barazzoni

Segretari del Congresso cispadano

 

Disposizioni provvisorie

 

Primo - Per ciascuno de' dipartimenti di Luni, del Serchio, de' Friniati, e delle Terme il numero de' membri dell'amministrazione centrale è provvisoriamente di tre.

Secondo - In que' luoghi, dove attualmente si trovano municipalisti, la elezione de' loro membri si fa in numero di sette. Nelle città per altro di Modena, Reggio, e Imola si eleggono nove soggetti. In Ferrara quindici, e in Bologna per ciascuna delle quattro sue municipalità si nominano sette individui eleggibili separatamente dalle quattro parti della città, e sue corrispondenti dipendenze.

Terzo - Le municipalità esercitano la loro funzione per tutta quell'estensione de' luoghi situati entro il dipartimento, cui appartengono, ne' quali la esercitano in passato.

Quarto - Le comunità minori di cinquecento abitanti eleggono soltanto un agente municipale, che corrisponda colla municipalità più vicina. Quelle poi che contengono un numero maggiore di abitanti, quando non abbiano municipalità concorrono provvisoriamente alla elezione de' membri della municipalità più vicina, sempre però dentro il rispettivo dipartimento.

Quinto - I giudici di pace uno, o più si eleggono in tutti que' luoghi dove presentemente hanno stabile residenza uno o più giudici di prima istanza. Oltre la facoltà conciliativa hanno provvisoriamente per procedere, e giudicare quella medesima facoltà, e giurisdizione, che avevano i giudici a' quali succedono.

Sesto - Que' luoghi i quali per non aver attualmente giudice di stabile residenza, non possono eleggere per ora un giudice di pace, appartengono provvisoriamente al giudice di pace più vicino al reo convenuto dentro il loro cantone.

Settimo - La istituzione de' giurati, specialmente di giudizio, si sospende insino a che il corpo legislativo abbia moderato, e riformato l'attuale sistema di legislazione criminale.

Ottavo - Fino a che peraltro possano aver luogo i giurati, gl'inquisiti hanno nelle cause criminali, per cui dalla costituzione sono stabiliti i giurati medesimi la facoltà di scegliersi quel difensore, che loro più piace, come pure due assistenti di loro confidenza alla formazione del processo.

Se gl'inquisiti non richiedono il difensore, e gli assistenti, il giudice è tenuto a farne loro destinazione ex officio.

Nono - L'accusa, o la denunzia deve intimarsi, e comunicarsi all'inquisito avanti del primo esame.

Decimo - Colle modificazioni, e dichiarazioni espresse di sopra si fanno ne' rispettivi comizi di ciascun dipartimento tutte le elezioni costituzionali, e il direttorio esecutivo resta incaricato a mettere col mezzo de' suoi commissari in attualità di esercizio i nuovi funzionari, dentro a un mese dall'epoca dell'installamento di esso direttorio.

Undecimo - Tutti i funzionari pubblici continuano le loro incombenze, finché i nuovi siano posti in esercizio. Le commissioni economiche, e gli agenti restano ne' loro offizi sino a tanto che il direttorio abbia diversamente provveduto.

Duodecimo - Per le deroghe a' fedecommessi, ed altre materie graziose, come pure per le minorazioni, e commutazioni, di pene stabilite dalle leggi ora vigenti ogni autorità risiede nel corpo legislativo, finché siasi provveduto con nuove leggi.

Il corpo legislativo quando lo giudica opportuno, dà commissione ne' rispettivi dipartimenti, onde avere le necessarie informazioni e sollecitare l'esecuzione.

Tutte ciò si eseguisce gratuitamente.

 

G. Bertolani

Presidente

Per copia conforme

G. Masi

P. Barazzoni

L. Ramondini

G. Sacchetti

Segretari del Congresso cispadano

 

 

 

 

 

FONTE:

Raccolta di Costituzioni italiane, Tipografia economica, Torino 1852.





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