LA COSTITUZIONE DELLA CITTA' LIBERA DI DANZICA (1)

 

 

PARTE PRIMA

ORGANIZZAZIONE DELLO STATO

 

I. QUESTIONI GENERALI

 

Art. 1 – La città di Danzica ed il territorio che ne dipende, formano uno Stato libero denominato Città libera di Danzica.

Art. 2 – Lo stemma dello Stato è il seguente: sopra uno scudo di color rosso, due croci d'argento sovrapposte, sormontate da una corona d'oro.

La bandiera nazionale e quella della marina mercantile portano su di un fondo rosso, nel primo terzo a partire dall'asta e parallelamente a questa, due croci bianche sovrapposte e sormontate da una corona gialla.

Art. 3 – La sovranità risiede nel popolo.

Art. 4 – La lingua ufficiale è quella tedesca.

Le leggi e l'amministrazione garantiranno alla parte di popolazione che parla il polacco la libertà del suo sviluppo nazionale ed in special modo l'uso della sua lingua materna nell'insegnamento, nell'amministrazione interna e dinanzi ai tribunali. L’applicazione di queste disposizioni sarà regolata dalla legge.

Art. 5 – La Città libera di Danzica non potrà, in ogni caso, senza il preventivo consenso della Società delle Nazioni:

1) servire da base militare o navale;

2) erigere delle fortificazioni;

3) autorizzare la fabbricazione di munizioni o di materiale bellico sul proprio territorio.

 

II. ASSEMBLEA POPOLARE

 

Art. 6 – L'Assemblea popolare (Volkstag) è composta di centoventi membri.

Art. 7 – I membri dell'Assemblea sono i rappresentanti di tutto il popolo. Essi non dipendono che dalla loro coscienza e non sono legati ad alcun mandato.

Art. 8 – I deputati sono eletti con suffragio universale uguale, diretto e segreto dai dipendenti dello Stato, uomini e donne, che abbiano superato il ventesimo anno di età, sulla base della rappresentanza proporzionale.

Sono eleggibili gli elettori che abbiano superato i venticinque anni di età.

Sono esclusi dall'esercizio del diritto di voto:

a) gli interdetti, le persone sotto tutela provvisoria o quelle che sono allevate sotto sorveglianza ufficiale;

b) le persone che sono state private dei loro diritti civici in virtù di una decisione giudiziaria che abbia acquisito l'autorità di cosa giudicata.

Art. 9 – L'Assemblea popolare è eletta per quattro anni. Le elezioni avranno luogo in una domenica di novembre. La durata del mandato comincia a decorrere dal primo gennaio che segue le elezioni.

I dettagli saranno regolati dalla legge elettorale.

Art. 10 – I reclami avverso la validità della elezione dei membri dell’Assemblea sono portati dinanzi al Tribunale supremo della Città libera di Danzica, che statuisce dopo dibattiti orali e pubblici.

Ogni elettore ha diritto di elevare reclamo. Questo dovrà essere introdotto e giustificato davanti al Tribunale supremo della Città libera entro le quattro settimane che seguiranno la proclamazione ufficiale del risultato dell'elezione.

I processi verbali delle elezioni, una volta chiusi, saranno sottoposti all'Assemblea.

Se sorgono dubbi circa l'eleggibilità di un membro dell'Assemblea, il Tribunale supremo della Città libera di Danzica decide a richiesta dell'Assemblea popolare.

Art. 11 – L'Assemblea popolare elegge il suo presidente, il suo vicepresidente e i suoi segretari; essa stabilisce il suo regolamento.

Art. 12 – L'Assemblea popolare si riunisce su convocazione del suo presidente. Essa deve essere convocata se il Senato lo chiede, o su proposta scritta e motivata di un sesto per lo meno dei membri dell'Assemblea.

Essa si riunisce per la prima volta su convocazione del Senato, al più tardi il 15 gennaio.

Art. 13 – Il Presidente assicura l'ordine interno ed esercita i poteri di polizia negli edifici dell'Assemblea. L'amministrazione dell'Assemblea dipende da lui; egli ordina le riscossioni e le spese della Camera nei limiti del bilancio e rappresenta la Città Libera in tutti gli affari giuridici e contenziosi della sua amministrazione.

Art. 14 – Le riunioni dell'Assemblea sono pubbliche. A domanda del Senato o di un sesto almeno dei membri, la porta chiusa può essere deliberata a maggioranza dei due terzi.

Art. 15 – I resoconti fedeli delle deliberazioni delle sedute pubbliche non danno luogo ad alcuna responsabilità.

Art. 16 – Il numero legale è raggiunto quando la metà almeno dei membri eletti è presente.

Art. 17Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice di voti, a meno che la Costituzione non disponga diversamente.

Art. 18 – Il Senato è invitato ad ogni seduta della Assemblea popolare. I membri ed i commissari del Senato hanno diritto di prendere la parola in qualsivoglia momento. Essi sono sottomessi al potere disciplinare del Presidente.

L'Assemblea popolare e le sue commissioni possono esigere la presenza di un membro qualsiasi del Senato.

Art. 19L'Assemblea popolare ha diritto di chiedere al Senato delle informazioni su qualsiasi affare interessante lo Stato ed altresì di controllare l'esecuzione delle sue decisioni e l'impiego delle rendite dello Stato. Le questioni che formano oggetto d'una domanda di informazioni, dovranno essere preventivamente comunicate al Senato per iscritto.

Nel caso che si affaccino dei dubbi sulla legalità o moralità delle misure governative o amministrative, l'Assemblea popolare ha il diritto e se la domanda relativa è stata inoltrata da un quinto dei suoi membri  il dovere di istituire delle commissioni di inchiesta.

Le commissioni d'inchiesta non possono intervenire in una istruzione giudiziaria o disciplinare in corso.

Queste commissioni raccolgono, in seduta pubblica, le prove giudicate opportune da esse o dai promotori dell'inchiesta. La porta chiusa può essere pronunciata dalla commissione d'inchiesta a maggioranza di due terzi. Il regolamento stabilisce la procedura della commissione e determina il numero dei suoi membri.

Le autorità giudiziarie e amministrative sono tenute a dar seguito ad ogni richiesta di queste commissioni in vista della produzione di testimonianze. I dossiers delle autorità debbono essere presentati a loro domanda. Le disposizioni del codice di procedura penale saranno applicabili per analogia alle inchieste delle commissioni e delle autorità da esse richieste; non si potrà tuttavia violare il segreto epistolare, della posta, dei telegrafi o dei telefoni.

Art. 20 – Nessuno può, a cagione del suo voto o delle opinioni espresse nell'esercizio del suo mandato di deputato, essere perseguito giudiziariamente o disciplinarmente, né essere ritenuto responsabile, fuori dell'Assemblea.

Art. 21 – Nessun deputato, senza l'autorizzazione dell'Assemblea, può essere perseguito o arrestato per un fatto punibile, a meno che non sia stato colto in flagrante delitto o, al più tardi, l'indomani del giorno nel quale l'atto sarà stato commesso. La medesima autorizzazione è prescritta per ogni altra misura restrittiva della libertà personale che sarà di tal specie da portare nocumento all'esercizio delle funzioni di deputato.

Ogni procedimento penale o disciplinare contro un deputato ed ogni detenzione o altra misura restrittiva della libertà individuale di un deputato, saranno, a domanda dell'Assemblea popolare, sospese durante la durata del suo mandato.

Art. 22 – I deputati hanno diritto di rifiutare la loro testimonianza nei riguardi delle persone che loro confidano, nella loro qualità di deputati, od ai quali essi abbiano confidato, nell'esercizio delle loro funzioni di deputati, alcuni fatti, ed altresì nei riguardi di questi fatti stessi. Nei riguardi del sequestro delle carte essi sono assimilati alle persone alle quali la legge riconosce il diritto di rifiutare la loro testimonianza.

Nessuna perquisizione o sequestro può aver luogo nei locali dell'Assemblea popolare, se non con il consenso del Presidente.

Art. 23 – I deputati ricevono una indennità che sarà fissata da una legge speciale.

Art. 24 – I funzionari, impiegati ed operai non necessitano di alcun congedo per esercitare le loro funzioni di membri dell'Assemblea popolare, dei Consigli di distretto e di comune, degli Uffici amministrativi o delle Commissioni.

Se una persona appartenente ad una delle sopra elencate categorie è portata su di una lista di candidati a un'elezione, le sarà accordato un congedo necessario alla preparazione della sua elezione, a datare dal primo giorno della campagna elettorale.

 

III. IL SENATO

 

Art. 25 – Il Senato si compone di un Presidente, di un Vice Presidente e di venti senatori.

Il Presidente e altri sette senatori principati sono eletti dall'Assemblea popolare per una durata .di quattro anni. Le elezioni dovranno esser tenute dopo un termine di sei mesi e avanti la scadenza di dodici mesi a far tempo dall'inizio del mandato di un'Assemblea popolare sorta da nuove elezioni. I candidati eletti entreranno in funzione un anno dopo l'inizio del mandato di questa Assemblea. In caso di dimissione o decesso, il supplente del senatore dimissionario o deceduto sarà nominato per il restante della durata del mandato del suo predecessore. I mandati del Presidente e dei sette altri senatori principali eletti dalla prima Assemblea popolare dovranno terminare un anno dopo il principio del mandato dell'Assemblea popolare sortita dalle nuove elezioni.

Il Vice Presidente e tredici senatori secondari saranno eletti dal Volkstag per una durata indeterminata.

Il voto ha luogo a scrutinio segreto. Rimane eletto colui che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi; se la maggioranza assoluta non risulti raggiunta al primo scrutinio, si vota al secondo scrutinio, fra i due candidati che hanno raggiunto il maggior numero di voti. Se i due candidati ottengono lo stesso numero di voti al secondo scrutinio, il Presidente dell'Assemblea tira a sorte il nome di colui che fra essi sarà proclamato eletto.

Art. 26 – Per essere eleggibile al Senato, bisogna avere compiuto 25 anni. I senatori sono rieleggibili.

Non sono eleggibili: a) gli interdetti, o le persone la cui capacità di contrarre sia stata limitata, e le persone sotto tutela provvisoria; b) le persone che sono state private dei loro diritti civici, in seguito a una decisione giudiziaria che abbia acquisito l'autorità di cosa giudicata; c) le persone in istato fallimentare.

Art. 27 – Nessuno è Costretto ad accettare l'elezione al Senato. I membri del Senato possono altresì dare le dimissioni in qualsiasi tempo.

Art. 28 – Il Senatore neoeletto sarà insediato nelle sue funzioni alla presenza del Senato dal Presidente del Senato o dal suo rappresentante nel corso della prima seduta dell'Assemblea popolare che seguirà l'elezione o, nel caso menzionato al terzo comma del secondo capoverso dell'art. 25, dopo l'entrata in funzione.

Il nuovo senatore dovrà, stringendo la mano del Presidente (durch Handschlag), affermare solennemente:

"Io prometto di adempiere fedelmente i doveri che mi spettano come membro del Senato e di assolvere coscienziosamente le funzioni della mia carica; prometto di osservare la Costituzione e le leggi, di custodire il segreto intorno alle questioni che mi sarà ordinato di fare e di consacrare tutti i miei sforzi alla prosperità della Città libera di Danzica".

La promessa potrà essere completata da una formula religiosa di giuramento.

Art. 29 – I senatori secondari, per esercitare le loro funzioni, debbono godere la fiducia dell'Assemblea popolare; essi sono responsabili dinanzi alla medesima dei loro atti ufficiali.

Ogni senatore secondario al quale l'Assemblea popolare abbia ritirata la sua fiducia, con un voto formale, cessa di far parte del Senato.

Art. 30 – Ogni senatore al quale si applichi uno dei casi d'ineleggibilità previsto nell'articolo 26 cessa di far parte del Senato.

Art. 31 – In caso di dimissione generale, il Senato dimissionario continua a sbrigare gli affari, correnti sino all'elezione del nuovo Senato.

Art. 32 – Ogni senatore, a seguito d'un voto dell'Assemblea popolare, può essere messo in stato d'accusa per violazione delittuosa della Costituzione o di una legge. La proposta di accusa deve essere firmata da un quarto per lo meno dei membri dell'Assemblea popolare. Il caso è giudicato dalla Corte suprema della Città libera.

I dettagli sono regolati da una legge speciale.

Art.. 33 – I senatori principali ricevono un trattamento fissato per legge. Una legge speciale fisserà la cifra della loro pensione e le assegnazioni spettanti ai sopravviventi.

I senatori secondari ricevono una indennità fissata da una legge speciale.

Art. 34 – I senatori principali non possono svolgere alcun'altra funzione pubblica, né esercitare, senza l'autorizzazione del Senato, alcun'altra professione; i senatori secondari non possono esercitare funzioni pubbliche, se non autorizzati dal Senato.

I senatori non potranno far parte del Consiglia di amministrazione o di sorveglianza d'una società a carattere lucrativo, senza il consenso del Senato.

Art. 35 – Il Senato regola l'andamento dei lavori che lo concernono e ripartisce gli affari tra i suoi membri.

Art. 36 – Il Presidente del Senato dirige e controlla l'insieme dei lavori dell'amministrazione. In ogni caso in cui il voto preliminare del Senato provocasse una perdita di tempo pregiudizievole, il Presidente dovrà sbrigare provvisoriamente egli stesso gli affari spettanti al Senato, in accordo col Vice Presidente, o in caso di impedimento di quest'ultimo, in accordo col senatore più anziano.

Egli sarà in ogni caso tenuto a riferirne al Senato, nel corso della seduta prossima, per ottenerne l'approvazione o per permettergli di prendere un'altra decisione.

Art. 37 – Le sedute del Senato non sono pubbliche. Il numero legale è raggiunto allorché la metà almeno dei suoi membri è presente. Le decisioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità, il voto del Presidente prevale.

Nessun membro può prender parte a una deliberazione o a un voto su di una questione che riguardi i suoi personali interessi o quelli dei suoi prossimi parenti; egli dovrà lasciare la sala delle sedute durante la deliberazione.

Art. 38 – Il Senato determina le direttive politiche e ne porta le responsabilità dinanzi all'Assemblea popolare.

Art. 39 – Il Senato è la più alta autorità del territorio. Gli spetta particolarmente:

a) di pubblicare le leggi nel termine di un mese dalla loro adozione nelle forme costituzionali e di emanare i regolamenti necessari alla loro pubblicazione;

b) di dirigere, sotto la sua propria autorità, la amministrazione dello Stato nel quadro della Costituzione, delle leggi e del bilancio dello Stato e di esercitare il controllo di tutte le autorità del territorio;

c) di stabilire il progetto del bilancio;

d) di amministrare i beni e le entrate dello Stato, di ordinare gli incassi e le spese e di sostenere i diritti dello Stato;

e) di nominare i funzionari, salvo disposizione contraria della Costituzione o, della legge;

f) di provvedere, nel quadro della Costituzione, e delle leggi, alla sicurezza e alla prosperità dello Stato e di tutti i dipendenti dello Stato, e di prendere le misure atte allo scopo.

Art. 40 – Il Senato possiede il diritto di grazia.

Art. 41 – Il Senato rappresenta la Città libera di Danzica fino a tanto che ciò non sia in contrasto con le stipulazioni assicuranti la condotta degli affari esteri della Città libera di Danzica da parte del Governo polacco, in conformità all'articolo 104, paragrafo 6, del Trattato di Pace di Versailles.

I documenti ufficiali sono firmati, a nome della Città libera di Danzica, dal Presidente o dal Vice Presidente e da un altro membro del Senato.

Art. 42 – Il Senato della Città libera deve comunicare alla Società delle Nazioni, su sua domanda ed in ogni momento, delle informazioni ufficiali su tutti gli affari pubblici della Città libera.

 

IV. LEGISLAZIONE

 

Art. 43 – Per stabilire una legge, necessita il voto concordante dell'Assemblea popolare e del Senato.

Se il Senato non adotta un testo votato dall'Assemblea popolare entro i quindici giorni, il progetto di legge ritorna all'Assemblea popolare.

Se l'Assemblea popolare mantiene il suo testo, il Senato, entro il termine di un mese, è tenuto ad adottarlo o a sottometterlo alla consultazione popolare (referendum).

Art. 44 – Le leggi entrano in vigore l'ottavo giorno che seguirà quello nel quale il fascicolo del Bollettino delle Leggi della Città libera che le contiene sarà stato distribuito nella Città di Danzica, salvo disposizione legislativa contraria.

Art. 45 – E ' altresì necessaria una legge per:

a) il bilancio annuale;

b) l'emissione di prestiti;

c) la creazione di monopoli e la concessione di privilegi;

d) la modificazione dei limiti dei comuni;

e) l'amnistia generale;

f) la conclusione di trattati con altri Stati; non dovendo questa stipulazione portare ostacolo alle stipulazioni assicuranti la condotta degli affari esteri della Città libera di Danzica da parte del Governo polacco, in conformità all'articolo 104, paragrafo 6 del Trattato di Pace di Versailles.

Art. 46 – L'iniziativa delle leggi appartiene al Senato, ai membri dell'Assemblea popolare, o alla rappresentanza professionale da crearsi dalla legge.

I progetti di legge aventi rapporto con le questioni di politica economica o sociale dovranno essere sottoposti alla rappresentanza professionale, per il parere.

Art. 47 – Si provvederà a dar corso a un referendum, allorché lo chieda un decimo degli elettori, presentando un progetto di legge completamente elaborato. Il progetto deve essere sottoposto all'Assemblea popolare dal Senato, che fa conoscere il suo modo di vedere. Il referendum non ha luogo, se il progetto di legge è adottato, senza modificazioni, dall'Assemblea popolare.

Art. 48 – Per il bilancio, le leggi tributarie e le leggi sugli stipendi, non avrà luogo il referendum, a meno che non lo chieda il Senato.

Ogni dipendente dallo Stato avente diritto di voto all'elezione dei membri dell'Assemblea popolare può prender parte a i referendum. La decisione è riconosciuta a maggioranza dei suffragi espressi. Una decisione dell'Assemblea popolare non può essere infirmata da un referendum che nel caso che la maggioranza degli elettori prenda parte al voto.

La procedura del referendum sarà regolata dalla legge.

Art. 49 – Una decisione dell'Assemblea popolare che porti emendamento alla Costituzione è valida soltanto se l'emendamento è adottato in due letture, separate da un intervallo di almeno un mese, a maggioranza dei due terzi, e alla presenza dei due terzi almeno dei deputati eletti.

Nel caso che un emendamento alla Costituzione sia sottoposto al referendum, deve ottenere il consenso della maggioranza degli elettori.

Le modificazioni recate alla Costituzione entreranno in vigore soltanto dopo comunicazione alla Società delle Nazioni e dopo di averne ottenuto l'assicurazione ch'essa non ha da fare obiezioni contro tali modificazioni.

 

V. L'AMMINISTRAZIONE

 

Art. 50 – Tutti gli incassi e le spese dello Stato debbono essere valutati per previsione per ciascun esercizio ed incorporati nel bilancio dello Stato. L'esercizio di bilancio comincia il primo aprile e termina il 31 marzo.

Art. 51 – Nel caso che, alla fine di un esercizio finanziario, non sia stato votato il bilancio dell'esercizio seguente, il Senato è tenuto a sottoporre un progetto di bilancio provvisorio. Esso non è in diritto di ricevere le imposte ed altre tasse sino ad allora esistenti, che limitatamente a sei mesi dal termine dell'esercizio finanziario e non può effettuare che i pagamenti necessari all'esecuzione delle misure previste dalla legge; esso è inoltre autorizzato ad adempiere gli obblighi che spettano giuridicamente allo Stato ed a continuare le costruzioni ed altri lavori pubblici che hanno già, avuto per oggetto aperture di crediti nel bilancio precedente.

Art. 52 – Soltanto in caso di bisogni straordinari possono essere create delle risorse per via di credito e, in regola generale, soltanto per spese produttive.

Art. 53 – Le decisioni dell'Assemblea popolare che comportino spese extrabilancio debbono definire ugualmente le misure proprie ad assicurare la regolamentazione di queste spese.

Art. 54 – Le eccedenze di crediti o le spese non previste dal bilancio debbono essere sottoposte alla ulteriore approvazione dell'Assemblea popolare. Questa approvazione sarà accordata soltanto in caso di necessità imprevista ed ineluttabile.

Art. 55 – I conti del bilancio saranno verificati ed appurati da un ufficio di conti indipendente. Il sunto generale dei conti di ciascun esercizio di bilancio, accompagnato da un esposto dei debiti dello Stato, sarà sottoposto all'Assemblea popolare con le osservazioni dell'Ufficio dei conti, per scarico del Senato.

Art. 56 – È richiesto il consenso del Consiglio delle finanze:

a) per creare nuove imposte;

b) per emettere o dare garanzie;

c) per impegnare spese di cui non esista ancora la contropartita, o la cui contropartita debba essere assicurata per mezzo di prestito.

In caso che il Consiglio delle finanze non dia il suo consenso, deve darne informazione al Senato entro un periodo di due settimane e motivare per iscritto la sua decisione entro un nuovo termine di due settimane. L'Assemblea popolare deve allora prendere una nuova decisione.

La composizione e la procedura del Consiglio delle finanze saranno fissati da una legge speciale.

Art. 57 – Le ferrovie, le poste, i telegrafi ed i telefoni della Città libera sono, senza pregiudizio della convenzione conclusa a termini dell'articolo 140 del Trattato di Pace del 28 giugno 1919, affari di Stato.

Art. 58 – Per l'amministrazione o il controllo permanente delle varie imprese pubbliche, saranno creati degli uffici, di cui potranno far parte, a titolo di membri onorari, dei dipendenti dello Stato aventi diritto al voto.

Questi uffici dipendono dal Senato, sotto tutti i rapporti.

I dettagli saranno regolati dalla legge.

Art. 59 – Potranno essere istituite delle commissioni per il disbrigo di compiti passeggeri.

Art. 60 – Nel caso che debbano essere istituite commissioni internazionali in forza delle convenzioni internazionali per l'amministrazione di installazioni o di imprese, o per il disbrigo di compiti permanenti o passeggeri, i rappresentanti da stabilirsi dalla Città libera saranno eletti dall'Assemblea popolare. L'Assemblea popolare potrà affidare ad una delle sue commissioni, o al Senato, la cura di procedere a detta designazione.

 

VI. L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

 

Art. 61 – I giudici sono indipendenti e non sono sottomessi altro che alla legge.

Art. 62 – Non possono essere stabiliti dei tribunali straordinari. Nessuno può essere sottratto al giudice stabilito dalla legge.

Art. 63 – La costituzione e la competenza dei tribunali saranno fissati dalla legge.

Art. 64 – I giudici della giurisdizione ordinaria sono eletti a vita da una commissione speciale composta dal Presidente e da un membro del Senato, dai tre Presidenti dell'Assemblea popolare, dal Presidente del Tribunale, da tre giudici eletti dall'insieme dei giudici e da due avvocati eletti dall'insieme del Foro della Città di Danzica. Le misure di dettaglio, specialmente per quanto concerne la sostituzione dei membri impediti della Commissione, la procedura delle elezioni e la modalità di scrutinio, saranno fissate dalla legge.

Art. 65 – I giudici, contro la loro volontà, non potranno essere privati definitivamente o transitoriamente del loro impiego o trasferiti o esser messi a riposo, che per effetto di una decisione giudiziaria  soltanto per i motivi e nelle forme che determinano le leggi. La legislazione può stabilire dei limiti di età per i giudici messi a riposo.

La sospensione provvisoria d'impiego, che ha luogo per effetto della legge, non è prevista dalla presente disposizione.

In caso di modificazione nell'organizzazione dei tribunali, o delle loro giurisdizioni, la Commissione contemplata nell'articolo 64 potrà, sia pure contro la volontà degli interessati, trasferirli o toglierli dal loro impiego, ma soltanto lasciando loro il pieno stipendio.

Queste disposizioni non si applicano ai giudici commerciali e agli scabini, né ai giurati.

Art. 66 – Le condizioni di eleggibilità dei giudici ed il loro statuto ufficiale saranno stabiliti da una legge speciale, che non potrà essere modificata che nelle forme previste nell'articolo 49.

 

VII. ORGANIZZAZIONI COMUNALI

 

Art. 67 – Il territorio dello Stato è diviso in distretti urbani ed in distretti rurali.

Art. 68 – I distretti rurali, le città ed i comuni godono dell'autonomia amministrativa sotto il controllo del Senato, conformemente alle disposizioni di leggi speciali; potranno esser loro ugualmente affidati degli affari dipendenti dall'amministrazione dello Stato.

Art. 69 – La Città di Danzica forma un comune speciale dello Stato avente dei beni che le appartengono in proprio.

Gli affari comunali della Città di Danzica sono considerati come affari dello, Stato; essi sono diretti dal Senato e dall'Assemblea popolare.

Le decisioni concernenti gli affari comunali della Città di Danzica appartengono a un Consiglio municipale eletto dall'Assemblea, popolare. L'Assemblea popolare sceglie, nel proprio seno e fra altri cittadini della Città di Danzica, i membri di questo Consiglio. La composizione e la competenza del Consiglio municipale di Danzica saranno regolati da una legge speciale.

Art. 70 – Le regole stabilite per le elezioni all'Assemblea popolare si applicano ugualmente alle elezioni municipali, dei distretti o dei comuni; in ogni modo, gli elettori debbono avere sei mesi di residenza.

 

PARTE SECONDA

DIRITTI E DOVERI FONDAMENTALI

 

Art. 71 – I diritti e doveri fondamentali servono di guida e di limite alla legislazione, all'amministrazione della giustizia ed all'esercizio delle funzioni pubbliche.

 

I. DELLE PERSONE

 

Art. 72 – La qualità di cittadini si acquista e si perde in forza di disposizioni stabilite da una legge.

I principi del progetto di legge previsto da questo articolo saranno sottoposti all'esame della Società delle Nazioni, al più tardi il 23 maggio 1921.

Art. 73 – Tutti i dipendenti della Città libera sono uguali dinanzi alla legge; non possono essere create leggi di eccezione.

Uomini e donne hanno i medesimi diritti e doveri civici.

Non esistono privilegi o ineguaglianze di diritto pubblico aventi rapporto con la nascita, con la classe o la religione.

Non possono essere conferiti titoli  fatta eccezione dei gradi accademici altroché nel caso che specifichino un impiego o una funzione.

Non possono essere conferiti dalla Città libera né ordini né decorazioni.

Nessun dipendente danzichese può accettare titoli od ordini. Gli appellativi nobiliari non varranno più se non facenti parte del nome e non ne potranno più essere conferiti.

Art. 74 – La libertà individuale è inviolabile. La libertà individuale non può essere colpita o soppressa dalla forza pubblica se non in forza delle leggi.

Le persone private della loro libertà sono, al più tardi nella giornata seguente, informate da quale autorità è stata ordinata la privazione di libertà e per quali motivi; esse devono, senza ritardo, essere messe in condizione di inoltrare i loro reclami contro la privazione della loro libertà.

Art. 75 – Tutti i dipendenti dello Stato godono del diritto di libera circolazione nella Città libera e possono soggiornare o stabilirsi dove loro piaccia, acquistare immobili e guadagnarsi liberamente la vita. Soltanto una legge può portare una limitazione a questo diritto.

Art. 76 – Ogni dipendente dello Stato è autorizzato ad emigrare in altri paesi. L'emigrazione non può essere limitata che da una legge.

Nei riguardi dell'estero, tutti i dipendenti dello Stato sul territorio o fuori del territorio hanno diritto alla protezione dello Stato.

Nessun dipendente dello Stato può essere estradato a un governo estero per essere perseguito o punito.

Art. 77 – Le Istituzioni create dallo Stato a spese della comunità e che servano alla colonizzazione interna non debbono essere utilizzate a detrimento d'una nazionalità particolare.

Art. 78 – Il segreto delle lettere come quello postale, telegrafico e telefonico sono inviolabili. Non possono esservi apportate eccezioni che per legge.

Art. 79 – Ognuno ha il diritto, nei limiti delle leggi, di esprimere la propria opinione verbalmente, per iscritto e in ogni altro modo.

Nessuna situazione di lavoro o d'impiego può privare di questo diritto e non può esser portato pregiudizio ad alcuno per aver usato di questo diritto.

Non vi è censura. Delle deroghe potranno essere apportate dalla legge in quel che concerne i cinematografi. La lotta contro la letteratura immorale ed indecente, come la protezione della gioventù in materia di esibizioni e rappresentazioni pubbliche, dovranno dar luogo a regolamentazione legale.

Art. 80 – Il matrimonio, in quanto fondamento della vita di famiglia, è posto sotto particolare protezione dello Stato; esso si fonda sull'uguaglianza dei diritti dei due sessi.

Le famiglie numerose hanno diritto a provvedimenti che compensino i loro carichi. La maternità ha diritto alla protezione e alla sollecitudine dello Stato.

Art. 81 – L'educazione fisica, intellettuale e sociale dei figli è il primo dovere ed il diritto naturale dei genitori. La comunità politica sorveglia la maniera mediante la quale essi adempiono tale compito.

Art. 82 – La legislazione deve procurare ai figli naturali, per il loro sviluppo fisico, intellettuale e sociale, le stesse condizioni dei figli legittimi.

Art. 83 – La gioventù deve essere protetta dallo sfruttamento ed altresì dall'abbandono morale, intellettuale o fisico. Le misure di protezione per via di coazione possono essere ordinate soltanto in forza dì legge.

Art. 84 – Tutti i dipendenti dello Stato hanno diritto, senza dichiarazione o permesso speciale, di riunirsi pacificamente e senza armi. Le riunioni all'aperto debbono fare oggetto di una dichiarazione e possono essere proibite in caso di immediato pericolo per la sicurezza pubblica. Misure speciali potranno esser adottate per proteggere l'Assemblea popolare. I cortei religiosi non sono costretti a fare la dichiarazione.

Art. 85 – Tutti i dipendenti dello Stato hanno diritto, per gli scopi che non sono contrari alle leggi penali, di costituire società o associazioni religiose. Ogni associazione è libera di acquistare la capacità giuridica conformemente alle prescrizioni del diritto civile. Questa capacità non potrà esserle rifiutata, per motivo che essa miri ad uno scopo politico, sociale o religioso.

Art. 86 – Il domicilio di ciascun dipendente dello Stato è per lui un rifugio libero ed inviolabile. Non vi possono essere apportate eccezioni che dalle leggi.

Art. 87 – Fa parte del dovere di ogni dipendente dello Stato di proteggere la Costituzione contro attacchi illegali.

Art. 88 – Tutti i dipendenti dello Stato, senza distinzione, contribuiscono, in proporzione ai loro mezzi, a tutte le cariche Pubbliche, conformemente alle leggi.

Art. 89 – Tutti i dipendenti dello Stato sono tenuti a Prestare i loro servizi personali allo Stato e al Comune,  conformemente alle leggi.

Art. 90 – Tutti i dipendenti dello Stato hanno il dovere, conformemente alle leggi, di assumere funzioni onorifiche.

 

II. DEI FUNZIONARI

 

Art. 91 – Tutti i dipendenti dello Stato, uomini e donne, sono ammissibili alle funzioni Pubbliche, secondo le loro attitudini e le capacità di cui abbiano dato prova.

Dall'entrata in vigore della Costituzione della Città libera, speciali leggi fisseranno i diritti ed il trattamento dei funzionari. Le rappresentanze dei funzionari attualmente esistenti dovranno essere consultate nel corso della preparazione di queste leggi.

Art. 92 – I funzionari sono nominati a vita, salvo nei casi previsti dalla Costituzione, da una legge. La pensione di riposo e gli assegni ai sopravviventi sono regolate, dalla legge. I diritti regolarmente acquisiti dai funzionari sono inviolabili. Le vie giuridiche sono aperte ai funzionari per la rivendicazione dei loro diritti pecuniari.

I funzionari non possono essere temporaneamente sospesi dal loro impiego, destituiti, messi provvisoriamente o definitivamente a riposo o trasferiti in un altro impiego con trattamento inferiore, se non nelle condizioni e nelle forme fissate dalla legge. Contro qualsiasi condanna disciplinare, deve essere aperta una via di ricorso e la possibilità di una procedura di revisione. Nessun fatto sfavorevole può essere messo nell'incartamento di un funzionario prima che egli sia stato posto in condizione di dare spiegazione in merito. Il funzionario ha il diritto di prendere conoscenza del suo incartamento personale.

Art. 93 – I funzionari sono i servitori della collettività, non di un partito. Sono loro assicurate la libertà di opinione politica e la libertà di associazione. Non vi potrà esser portato alcun pregiudizio.

Art. 94 – I funzionari riceveranno rappresentanze particolari in forza di disposizioni legali.

Art. 95 – Gli istitutori e le istitutrici di scuole pubbliche sono funzionari diretti dello Stato. Questa condizione non influisce affatto sugli obblighi relativi al mantenimento delle scuole.

 

III. RELIGIONE E COMUNITÀ RELIGIOSE

 

Art. 96 – Esiste piena libertà di credenza e di coscienza. Il libero esercizio della religione è garantito e posto sotto la protezione dello Stato. Il godimento dei diritti civili o civici come l'ammissione agli impieghi pubblici sono indipendenti dalla confessione religiosa.

Nessuno è tenuto a dichiarare le sue convinzioni religiose. Le autorità non hanno diritto di informarsi sulla comunità religiosa alla quale appartiene un individuo, se non in quanto ne derivino dei diritti o dei doveri, o in vista di stabilire un censimento ordinato dalla legge.

Nessuno può essere costretto a una pratica o ad una cerimonia ecclesiastica.

Nel caso che il giuramento prescritto dalle leggi in vigore contenga una formula religiosa, la prestazione del giuramento può essere ugualmente considerata come valida se il giurante rimpiazza la formula religiosa con le parole "io giuro"; per il restante, niente è mutato nella forma del giuramento, tal quale essa è fissata dalla legge.

Le comunità religiose sono autorizzate a servirsi di formule solenni d'affermazione con le quali esse sogliono rimpiazzare il giuramento.

Art. 97 – Le comunità religiose che sono corporazioni di diritto pubblico sono autorizzate a ricevere imposte dai loro membri sulla base dei ruoli civili d'imposte.

Art. 98 – Sono garantiti il diritto di proprietà e altri diritti della comunità e associazioni religiose sui loro edifici consacrati al culto, alla beneficenza o all'educazione, ed altresì sulle loro fondazioni e altri beni.

Art. 99 – Nei limiti in cui sia necessario di celebrare il culto e di amministrare il soccorso negli ospedali, le prigioni ed altri stabilimenti pubblici, le comunità religiose sono autorizzate a spiegare la loro attività religiosa; ma non dovrà essere esercitata coercizione di alcuna specie.

Art. 100 – La domenica ed i giorni festivi riconosciuti dallo Stato rimangono protetti dalla legge come giorni di riposo fisico e di edificazione spirituale.

 

IV. EDUCAZIONE E SCUOLE

 

Art. 101 – L’arte, la scienza ed il loro insegnamento sono liberi. Lo Stato concede loro la sua protezione ed è tenuto a contribuire largamente al loro progresso.

Art. 102 – L’insegnamento sarà regolato nel suo insieme da una legge preparata con la collaborazione delle rappresentanze esistenti del Corpo insegnante.

L’insegnamento, tutto intero, è sotto il controllo dello Stato. L’ispezione delle scuole è esercitata da funzionari addetti esclusivamente a tali funzioni e che abbiano ricevuto la preparazione tecnica necessaria.

Art. 103 – L’istruzione è obbligatoria per tutti. Essa è impartita in principio nella scuola primaria, che comporta almeno otto anni di studio, poi nella scuola complementare o tecnica, per i giovani dei due sessi, fino all’età di 18 anni compiuti.

Il mantenimento delle scuole pubbliche è affare di Stato. Questo può associare i comuni agli oneri che ne derivano.

L’insegnamento ed i mezzi di studio nelle scuole primarie e complementari sono gratuiti.

Art. 104 – L’insegnamento pubblico sarà organizzato secondo un piano d’insieme sulla base della scuola pareggiata (interconfessionale). Le scuole di altra natura, di già esistenti, saranno mantenute. Converrà ugualmente tener conto dei desideri legittimi dei genitori o tutori in quel che concerne la creazione di nuove scuole del genere, a condizione che il funzionamento dell’organizzazione scolastica non ne abbia a soffrire.

Tutto il sistema dell’insegnamento popolare, medio e secondario, è edificato sulla base della scuola fondamentale comune a tutti. Per edificare questo insegnamento, si terrà conto della diversità delle vocazioni. Per ammettere un fanciullo in una scuola determinata, si terrà conto delle sue attitudini e delle sue inclinazioni, come della volontà dei suoi genitori o tutori, non della situazione economica o sociale dei suoi genitori.

L’insegnamento ed i mezzi di studio nelle scuole medie e secondarie saranno ugualmente gratuiti per i fanciulli capaci appartenenti a famiglie modeste.

Saranno prelevate dai fondi pubblici, le somme destinate a permettere ai giovani capaci, appartenenti a famiglie modeste, di frequentare le scuole superiori e le università.

Art. 105 – Le scuole private destinate a rimpiazzare le scuole pubbliche sono sottoposte all’autorizzazione preventiva e alle leggi dello Stato. L’autorizzazione potrà essere accordata soltanto se la scuola privata non sia inferiore alla scuola pubblica nel suo programma, nella sua organizzazione e nella formazione scientifica del suo personale insegnante, ed essa non contribuisca a creare una separazione tra gli allievi nei rispetti della situazione dei genitori.

L’autorizzazione deve essere parimenti rifiutata allorché la situazione economica e giuridica del personale insegnante non sia sufficientemente assicurata.

Non saranno create nuove scuole preparatorie o private; quelle che esistono saranno soppresse.

La soppressione delle scuole private, ivi comprese le scuole preparatorie private, darà sempre luogo ad una indennità. Le disposizioni di dettaglio saranno regolate dalla legge.

Art. 106 – L’insegnamento religioso è materia ordinaria del programma delle scuole. Esso è impartito in armonia con le dottrine fondamentali delle comunità religiose, senza pregiudizio del diritto di controllo dello Stato.

Daranno l’insegnamento religioso e assolveranno le pratiche del culto soltanto i maestri che ne avranno espressa la volontà; in quanto ai fanciulli, essi potranno essere esentati dalle materie d’insegnamento religioso e dalle cerimonie o pratiche del culto, se le persone che sono in diritto di decidere l’insegnamento religioso del fanciullo ne manifestino la volontà.

Art. 107 – Converrà di vegliare affinché l’insegnamento nelle scuole pubbliche non ferisca i sentimenti di coloro che pensano diversamente.

Art. 108 – L’istruzione civica è materia di programma nelle scuole. Ogni allievo, terminati i suoi anni di scuola, riceve un esemplare della Costituzione.

Art. 109 – I monumenti artistici, storici o di ordine naturale, come i paesaggi, godono della protezione e delle cure dello Stato.

Fa parte del dovere dello Stato d’impedire il trasferimento del patrimonio artistico all’estero.

 

V. VITA ECONOMICA

 

Art. 110 – La proprietà è garantita. Una espropriazione non può aver luogo che in forza di disposizioni legislative, nell’interesse pubblico e mediante una giusta indennità. La via giudiziaria è aperta in caso di contestazione sull’ammontare di questa indennità.

Art. 111 – Il suolo, con le sue risorse e le sue ricchezze, sarà sottoposto ad uno statuto legale in modo da impedire ogni abuso e da dare a ciascuna famiglia della Città libera la possibilità di crearsi un focolare domestico o a quelle che hanno ricevuto una formazione agricola professionale, un possesso familiare, assicurati ai loro scopi in modo durevole.

Il plus-valore immeritato, che si produca su di un possesso senza spesa di lavoro né di capitale, deve andare a beneficio della comunità.

Art. 112 – Delle imprese economiche private possono, in forza di una legge speciale, e verso indennità, essere trasferite al dominio pubblico, nella misura in cui lo chieda l’interesse comune.

Art. 113 – La libertà d’associazione per la difesa o il miglioramento delle condizioni di lavoro e della vita economica è garantita a ciascuno ed a tutte le professioni. Tutte le convenzioni e misure che tendono a limitare od ostacolare questa libertà sono contrarie al diritto.

Art. 114 – Per conservare la salute e la capacità di lavoro, proteggere la maternità e fronteggiare le conseguenze economiche della vecchiaia, della infermità e delle vicessitudini della vita, ivi compreso lo sciopero, lo Stato crea un esteso sistema d’assicurazioni con la preponderante collaborazione degli assicurati.

Art. 115 – Gli operai e gli impiegati scelgono fra loro delle commissioni (Betriebsausschusse) distinte per gli operai e per gli impiegati. Queste commissioni sono chiamate, in comune e su di un piede di uguaglianza coi padroni, a collaborare alla regolamentazione delle condizioni di salario e di lavoro. I dettagli saranno regolati da una legge.

Le organizzazioni delle due parti ed i contratti ch’esse conchiudono fra loro sono riconosciuti.

Allo scopo di difendere gli interessi sociali ed economici degli operai e degli impiegati e di favorire lo sviluppo economico generale delle forze produttive, sarà creata una Camera di lavoro, in conformità al secondo paragrafo dell’articolo 46.

 

 

 

(1) Trad. di St. Paszkowski, dal testo ufficiale della Soc. d. Nazioni (Journ. off. de la S.N., 1922).

 

 

 

 

 

FONTE:

Giulietti, "Le Costituzioni polacche", Sassoni Editore, Firenze 1946.



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