COSTITUZIONE DEL 3 SETTEMBRE 1791

 

 

Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino

 

 

I rappresentanti del popolo francese, costituiti in Assemblea nazionale, considerando che l’ignoranza, l’oblio o il disprezzo dei diritti dell’uomo sono le sole cause delle sventure pubbliche e della corruzione dei governi, hanno deciso di esporre, in una solenne dichiarazione, i diritti naturali, inalienabili e sacri dell’uomo, affinché questa dichiarazione, costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, rammenti loro continuamente i loro diritti e i loro doveri; affinché gli atti del potere legislativo e quelli del potere esecutivo ritraggano maggior rispetto dal poter essere in ogni istante messi a confronto con il fine di ogni istituzione politica; affinché i reclami dei cittadini, avendo d’ora in poi a proprio fondamento princìpi incontestabili, abbiano sempre per risultato il mantenimento della costituzione e la felicità di tutti. In conseguenza, l’Assemblea nazionale riconosce e dichiara in presenza e sotto gli auspici dell’Essere Supremo, i seguenti diritti dell’uomo e del cittadino.

Art. 1 – Gli uomini nascono e rimangano liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull’utilità comune.

Art. 2 – Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell’uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all’oppressione.

Art. 3 – Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella nazione. Nessun corpo, nessun individuo può esercitare un’autorità che da essa non emani espressamente.

Art. 4 – La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri: così, l’esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo ha come limiti solo quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di questi stessi diritti. Questi limiti possono essere determinati soltanto dalla legge.

Art. 5 – La legge ha il diritto di vietare solo le azioni nocive alla società. Tutto ciò che non è vietato dalla legge non può essere impedito, e nessuno può essere costretto a fare ciò che essa non ordina.

Art. 6 – La legge è l’espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno diritto di concorrere personalmente o per mezzo dei loro rappresentanti alla sua formazione. Essa deve essere la medesima per tutti, sia che protegga, sia che punisca. Tutti i cittadini, essendo uguali ai suoi occhi, sono ugualmente ammissibili a tutte le dignità, posti ed impieghi pubblici secondo la loro capacità, e senz’altra distinzione che quella delle loro virtù e dei loro talenti.

Art. 7 – Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi determinati dalla legge, e secondo le forme da essa prescritte. Quelli che sollecitano, emettono, eseguono o fanno eseguire ordini arbitrari, devono essere puniti; ma ogni cittadino, chiamato o tratto in arresto in virtù della legge, dove obbedire all’istante: se oppone resistenza, si rende colpevole.

Art. 8 – La legge deve stabilire soltanto pene strettamente ed evidentemente necessarie e nessuno può essere punito se non in virtù di una legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto, e legalmente applicata.

Art. 9 – Poiché ogni uomo è presunto innocente sino a quando non sia stato dichiarato colpevole, se si ritiene indispensabile arrestarlo, ogni rigore che non è necessario per assicurarsi della sua persona, deve essere severamente represso dalla legge.

Art. 10 – Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, anche religiose, purché la manifestazione di esse non turbi l’ordine pubblico stabilito dalla legge.

Art. 11 – La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell’uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell’abuso di questa libertà nei casi determinati dalla legge.

Art. 12 – La garanzia dei diritti dell’uomo e del cittadino ha bisogno di una forza pubblica; questa forza è dunque istituita per il vantaggio di tutti e non per l’utilità particolare di coloro ai quali è affidata.

Art. 13 – Per il mantenimento della forza pubblica, e per le spese di amministrazione, è indispensabile un contributo comune: esso deve essere ugualmente ripartito tra tutti i cittadini, in ragione delle loro facoltà.

Art. 14 – Tutti i cittadini hanno il diritto di constatare, da loro stessi o per mezzo di loro rappresentanti, la necessità del contributo pubblico, di consentirlo liberamente, di controllarne l’impiego e determinarne la qualità, la ripartizione, la riscossione e la durata.

Art. 15 – La società ha il diritto di chiedere conto a ogni agente pubblico della sua amministrazione.

Art. 16 – Ogni società, nella quale la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri determinata, non ha costituzione.

Art. 17 – La proprietà essendo un diritto inviolabile e sacro, nessuno può esserne privato, salvo quando la pubblica necessità, legalmente constatata, lo esiga in maniera evidente, e a condizione di una giusta e preventiva indennità.

 

 

COSTITUZIONE FRANCESE

 

 

L’Assemblea nazionale, volendo stabilire la Costituzione francese sui princìpi ch’essa ha riconosciuto e dichiarato, abolisce irrevocabilmente le istituzioni che ferivano la libertà e l’uguaglianza dei diritti. Non vi è né nobiltà, né paria, né distinzioni ereditarie, né distinzioni di ordini, né regime feudale, né giustizie patrimoniali, né alcuno dei titoli, denominazioni e prerogative che ne derivavano, né alcun ordine cavalleresco, né alcuna delle corporazioni o decorazioni, per le quali si esigevano delle prove di nobiltà, o che supponevano delle distinzioni di nascita, né alcun’altra superiorità, all’infuori di quella dei funzionari pubblici nell’esercizio delle loro funzioni. Non vi è più né venalità, né eredità di alcun ufficio pubblico. Non vi è più, per nessuna parte della Nazione, né per nessun individuo, alcun privilegio o eccezione al diritto comune di tutti i Francesi. Non vi sono più né giurande, né corporazioni di professionisti, arti e mestieri. La legge non riconosce più né voti religiosi, né alcun altro legame che sia contrario ai diritti naturali, o alla Costituzione.

 

Titolo I

Disposizioni fondamentali garantite dalla Costituzione

 

La Costituzione garantisce, come diritti naturali e civili:

1) che tutti i cittadini sono ammissibili ai posti e impieghi, senz’altra distinzione che quella delle virtù e delle capacità;

2) che tutti i contributi saranno ugualmente ripartiti tra tutti i cittadini, in proporzione delle loro facoltà;

3) che gli stessi delitti saranno puniti con le stesse pene, senza alcuna distinzione delle persone.

La Costituzione garantisce parimenti, come diritti naturali e civili:

– la libertà ad ogni uomo di andare, di restare, di partire, senza poter essere arrestato o detenuto, se non in conformità delle forme determinate dalla costituzione;

– la libertà ad ogni uomo di parlare, di scrivere, di stampare e di pubblicare i propri pensieri, senza che gli scritti possano essere sottoposti a censura o ispezione prima della pubblicazione, e di praticare il culto religioso al quale aderisce;

– la libertà ai cittadini di riunirsi pacificamente e senza armi, adempiendo agli obblighi previsti dalle leggi di polizia;

– la libertà di indirizzare alle autorità costituite delle petizioni firmate individualmente.

Il Potere legislativo non potrà fare leggi che menomino ed ostacolino l’esercizio dei diritti naturali e civili esposti nel presente titolo, e garantiti dalla Costituzione; ma poiché la libertà consiste solo nel poter fare tutto ciò che non nuoce né ai diritti altrui, né alla sicurezza pubblica, la legge può stabilire delle pene contro gli atti che, attaccando o la sicurezza pubblica o i diritti altrui, sarebbero nocivi alla società.

La Costituzione garantisce l’inviolabilità delle proprietà, o la giusta e preventiva indennità di quelle delle quali la pubblica necessità, legalmente constatata, esiga il sacrificio. I beni destinati alle spese di culto e a tutti i servizi d’utilità pubblica appartengono alla nazione, e sono in ogni tempo a sua disposizione.

La Costituzione garantisce le alienazioni che sono state o saranno fatte seguendo le forme stabilite dalla legge.

I cittadini hanno il diritto di eleggere o scegliere i ministri dei loro culti.

Sarà creato e organizzato un istituto generale di Soccorsi pubblici, per allevare i bambini abbandonati, dare assistenza ai poveri infermi e fornire lavoro ai poveri validi che non abbiano potuto procurarsene.

Sarà creata e organizzata una Istruzione pubblica, comune a tutti i cittadini, gratuita nelle parti d’insegnamento indispensabili a tutti gli uomini, e i cui istituti saranno distribuiti con gradualità, in una proporzione che rispecchi la divisione del regno.

Saranno stabilite delle feste nazionali per conservare il ricordo della Rivoluzione francese, mantenere la fraternità tra i cittadini, e legarli alla costituzione, alla patria e alle leggi.

Sarà fatto un codice di leggi civili e comuni a tutto il regno.

 

Titolo II

Della divisione del regno e dello stato dei cittadini

 

Art. 1 – Il regno è indivisibile; il suo territorio è distribuito in ottantatré dipartimenti, ogni dipartimento in distretti, ogni distretto in cantoni.

Art. 2 – Sono cittadini francesi:

– coloro che sono nati in Francia da un padre francese;

– coloro che, nati in Francia da un padre straniero, hanno fissato la loro residenza nel regno;

– coloro che, nati in paese straniero da un padre francese, sono venuti a stabilirsi in Francia ed hanno prestato il giuramento civico;

– infine, coloro che, nati in paese straniero e discendendo, a qualunque grado, da un francese o da una francese espatriati per motivo di religione, vengano a dimorare in Francia e prestino il giuramento civico.

Art. 3 – Coloro che, nati fuori del regno da genitori stranieri, risiedono in Francia, diventano cittadini francesi dopo cinque anni di domicilio continuo nel regno, se essi vi hanno inoltre acquistato degli immobili o sposato una francese o aperto un’azienda agricola o commerciale, e se hanno prestato il giuramento civico.

Art. 4 – Il potere legislativo potrà, per delle considerazioni importanti, dare a uno straniero atto di naturalizzazione, con la semplice condizione che fissi il domicilio in Francia e vi presti il giuramento civico.

Art. 5 – Il giuramento civico è: Giuro di essere fedele alle nazione, alla legge e al re e di mantenere con tutte le mie forze la costituzione del regno, decretata dall’Assemblea nazionale costituente negli anni 1789, 1790 e 1791.

Art. 6 – La qualità di cittadino francese si perde: 1) per la naturalizzazione in paese straniero; 2) per la condanna alle pene che comportano la degradazione civile sino a che il condannato non è riabilitato; 3) per una sentenza di contumacia, sino a che la sentenza non è annullata; 4) per l’affiliazione a qualsivoglia ordine cavalleresco straniero o a qualsivoglia corporazione straniera che presupponga delle prove di nobiltà o delle distinzioni di nascita o esiga dei voti religiosi.

Art. 7 – La legge considera il matrimonio solo come contratto civile. – Il potere legislativo stabilirà per tutti gli abitanti, senza distinzione, il modo con cui saranno constatate le nascite, i matrimoni e le morti; e designerà gli ufficiali pubblici che ne riceveranno e conserveranno gli atti.

Art. 8 – I cittadini francesi, considerati sotto il rapporto delle relazioni locali, che nascono dal loro riunirsi nelle città e in alcuni distretti del territorio delle campagne, formano i comuni. – Il potere legislativo potrà fissare l’estensione della circoscrizione di ogni comune.

Art. 9 – I cittadini che compongono ciascun comune hanno il diritto di eleggere a tempo, secondo le forme determinate dalla legge, quelli tra di loro che, con il titolo di ufficiali municipali, sono incaricati di amministrare gli affari particolari del comune. Potranno essere delegate agli ufficiali municipali alcune funzioni relative all’interesse generale dello Stato.

Art. 10 – Le regole che gli ufficiali municipali saranno tenuti a seguire nell’esercizio delle funzioni, sia quelle municipali sia quelle loro delegate per l’interesse generale, saranno fissate dalle leggi.

 

Titolo III

Dei poteri pubblici

 

Art. 1 – La sovranità è una, indivisibile, inalienabile e imprescrittibile. Essa appartiene alla nazione; nessuna sezione del popolo, né alcun individuo può attribuirsene l’esercizio.

Art. 2 – La nazione, dalla quale emanano unicamente tutti i poteri, può esercitarli unicamente mediante delega. – La costituzione francese è rappresentativa: i rappresentanti sono il Corpo legislativo e il re.

Art. 3 – Il potere legislativo è delegato ad un’Assemblea nazionale composta di rappresentanti a tempo determinato liberamente eletti dal popolo, per essere esercitato da essa, con la sanzione del re, nella maniera che sarà fissata qui appresso.

Art. 4 – Il governo è monarchico: il potere esecutivo è delegato al re, per essere esercitato sotto la sua autorità, da ministri e altri agenti responsabili, nella maniera che sarà fissata qui appresso.

Art. 5 – Il potere giudiziario è delegato a giudici eletti a tempo dal popolo.

 

Capitolo i

dell’Assemblea nazionale legislativa

 

Art. 1 – L’Assemblea nazionale, la quale costituisce il Corpo legislativo, è permanente, ed è composta solo da una camera.

Art. 2 – Essa sarà formata ogni due anni con nuove elezioni. – Ogni periodo di due anni costituirà una legislatura.

Art. 3 – Le disposizioni dell’articolo precedente non si applicheranno al prossimo Corpo Legislativo, i cui poteri cesseranno l’ultimo giorno dell’aprile 1793.

Art. 4 – Il rinnovo del Corpo legislativo avverrà di pieno diritto.

Art. 5 – Il Corpo legislativo non potrà essere sciolto dal re.

 

Sezione Prima

Numero dei rappresentanti – Basi della rappresentanza

 

Art. 1 – Il numero dei rappresentanti al Corpo legislativo è di settecentoquarantacinque, in ragione degli ottantatré dipartimenti che compongono il regno, e indipendentemente da quelli che potrebbero essere accordati alle colonie.

Art. 2 – I rappresentanti saranno distribuiti tra gli ottantatré dipartimenti, secondo le tre proporzioni del territorio, della popolazione, e del contributo diretto.

Art. 3 – Dei settecentoquarantacinque rappresentanti, duecentoquarantasette sono in ragione del territorio. Ogni dipartimento ne nominerà tre, eccetto il dipartimento di Parigi che ne nominerà solo uno.

Art. 4 – Duecentoquarantanove rappresentanti sono attribuiti alla popolazione. – La massa totale della popolazione attiva del regno è divisa in duecentoquarantanove parti, e ogni dipartimento nomina tanti deputati quante sono le parti della popolazione ch’esso ha.

Art. 5 – Duecentoquarantanove rappresentanti sono in ragione del contributo diretto. – La somma totale del contributo diretto del regno è ugualmente divisa in duecentoquarantanove parti, e ogni dipartimento nomina tanti deputati quante parti paga di contributo.

 

Sezione Seconda

Assemblee primarie – Nomina degli elettori

 

Art. 1 – Per formare l’Assemblea nazionale legislativa, i cittadini attivi si riuniranno ogni due anni in Assemblee primarie nelle città e nei cantoni. – Le Assemblee primarie si costituiranno di pieno diritto la seconda domenica di marzo, se non sono state convocate prima dai funzionari pubblici determinati dalla legge.

Art. 2 – Per essere cittadino attivo, occorre:

– essere nato o diventato francese;

– avere compiuto i venticinque anni di età;

– essere domiciliano nella città o nel cantone dal tempo determinato dalla legge;

– pagare, in un qualunque luogo del regno, un contributo diretto pari al valore almeno di tre giornate di lavoro, e presentarne la quietanza;

– non essere in uno stato di domesticità, ossia di servitore salariato;

– essere iscritto, nella municipalità del proprio domicilio, nel ruolo delle guardie nazionali;

– avere prestato il giuramento civico.

Art. 3 – Ogni sei anni il Corpo Legislativo fisserà il mininum e il maximum del valore della giornata di lavoro, e gli amministratori dei dipartimenti ne faranno la determinazione locale per ogni distretto.

Art. 4 – Nessuno potrà esercitare i diritti di cittadino attivo in più di un luogo, né farsi rappresentare da un altro.

Art. 5 – Sono esclusi dall’esercizio dei diritti di cittadino attivo:

– coloro che sono in stato d’accusa;

– coloro che, dopo essere stati dichiarati falliti o in stato d’insolvenza, attestato da documenti autentici, non presentano una quietanza generale dei loro creditori.

Art. 6 – Le Assemblee primarie nomineranno degli elettori in proporzione del numero dei cittadini attivi domiciliati nella città o nel cantone. Sarà nominato un elettore in ragione di cento cittadini attivi presenti, o no, all’Assemblea. Ne saranno nominati due da centocinquantuno sino a duecentocinquanta, e così di seguito.

Art. 7 – Nessuno potrà essere nominato elettore, se alle condizioni necessarie per essere cittadino attivo non unisce queste altre: nelle città con più di seimila anime, quella di essere proprietario o usufruttuario di un bene valutato sui ruoli di contribuzione a una rendita pari al valore locale di duecento giornate di lavoro, o essere locatario di un’abitazione valutata sui medesimi ruoli a una rendita pari al valore di centocinquanta giornate di lavoro;

– nelle città con meno di seimila anime, quella di essere proprietario o usufruttuario di un bene valutato sui ruoli di contribuzione a una rendita pari al valore locale di centocinquanta giornate di lavoro, o di essere locatario di un’abitazione valutata sui medesimi ruoli a una rendita pari al valore di cento giornate di lavoro;

– e nelle campagne, quella di essere proprietario o usufruttuario di un bene valutato sui ruoli di contribuzione a una rendita pari al valore locale di centocinquanta giornate di lavoro, o di essere fermier o métayer di beni valutati sui medesimi ruoli in quattrocento giornate di lavoro;

– per coloro che saranno ad un tempo proprietari o usufruttuari da una parte, e locatari, fermiers o métayers dall’altra, si farà il cumulo delle loro sostanze sotto questi diversi titoli sino al tasso necessario per stabilire la loro eleggibilità.

 

Sezione Terza

Assemblee elettorali – Nomina dei rappresentanti

 

Art. 1 – Gli elettori nominati in ogni dipartimento si riuniranno per eleggere il numero dei rappresentanti, che spetterà al loro dipartimento, e un numero di supplenti pari al terzo di quello dei rappresentanti. – Le Assemblee elettorali si costituiranno di pieno diritto l’ultima domenica di marzo, se non sono state convocate prima dai funzionari pubblici determinati dalla legge.

Art. 2 – I rappresentanti e i supplenti saranno eletti alla maggioranza assoluta dei suffragi, e potranno essere scelti soltanto tra i cittadini attivi del dipartimento.

Art. 3 – Tutti i cittadini attivi, qualunque sia il loro stato, la loro professione o il loro contributo, potranno essere eletti rappresentanti della nazione.

Art. 4 – Saranno tuttavia obbligati ad optare i ministri e gli altri agenti del potere esecutivo non inamovibili, i commissari della tesoreria nazionale, gli esattori e i ricevitori dei contributi diretti, e dei demani nazionali, e coloro che, sotto qualunque nome, hanno a che fare con impieghi della casa militare e civile del re. – Saranno ugualmente tenuti ad optare gli amministratori, subamministratori, ufficiali municipali e comandanti delle guardie nazionali.

Art. 5 – L’esercizio delle funzioni giudiziarie sarà incompatibile con quelle di rappresentante della nazione, per tutta la durata della legislatura. – I giudici saranno sostituiti dai loro supplenti, e il re provvederà con dei brevetti di commissione alla sostituzione dei suoi commissari presso i tribunali.

Art. 6 – I membri del Corpo Legislativo potranno essere rieletti alla successiva legislatura, ma poi non potranno più esserlo se non dopo l’intervallo di una legislatura.

Art. 7 – I rappresentanti nominati nei dipartimenti non saranno rappresentanti di un dipartimento particolare, ma dell’intera nazione, e non potrà esser dato loro alcun mandato.

 

Sezione Quarta

Riunione e regime delle Assemblee primarie ed elettorali

 

Art. 1 – Le funzioni delle Assemblee primarie ed elettorali si limitano ad eleggere; esse si scioglieranno subito dopo avvenute le elezioni, e non potranno nuovamente riunirsi se non quando saranno convocate, salvo il caso dell’articolo 1 della sezione II e dell’articolo l della sezione III.

Art. 2 – Nessun cittadino attivo può entrare o votare in un’assemblea, se è armato.

Art. 3 – La forza armata non potrà essere introdotta nell’interno senza l’esplicita richiesta dell’assemblea, a meno che siano state commesse delle violenze; in questo caso l’ordine del presidente basterà per chiamare la forza pubblica.

Art. 4 – Ogni due anni saranno redatte, in ogni distretto, delle liste cantonali dei cittadini attivi, e la lista di ogni cantone sarà pubblicata ed affissa due mesi prima dell’epoca dell’Assemblea primaria. – I reclami, che potranno aver luogo sia per contestare la qualità dei cittadini inclusi nella lista, sia da parte di coloro che riterranno di essere stati omessi ingiustamente, saranno presentati ai tribunali per essere giudicati con procedura sommaria. – La lista sarà presa come regola per l’ammissione dei cittadini nella prossima assemblea primaria in tutto ciò che non sarà stato rettificato dalle sentenze pronunziate prima della riunione dell’assemblea.

Art. 5 – Le assemblee elettorali hanno il diritto di verificare la qualità e i poteri di coloro che si presenteranno, e le loro decisioni saranno eseguite provvisoriamente, salvo restando il giudizio del Corpo Legislativo al tempo della verifica dei poteri dei deputati.

Art. 6 – In nessun caso e sotto nessun pretesto, il re o alcuno degli agenti da lui nominati potranno aver conoscenza delle questioni relative alla regolarità delle convocazioni, alla riunione delle assemblee, alla forma delle elezioni, né ai diritti politici dei cittadini, senza pregiudizio delle funzioni dei commissari del re in quei casi determinati dalla legge nei quali le questioni relative ai diritti politici dei cittadini devono essere portate avanti ai tribunali.

 

Sezione Quinta

Riunione dei rappresentanti in Assemblea nazionale legislativa

 

Art. 1 – I rappresentanti si riuniranno il primo lunedì del mese di marzo, nel luogo delle sedute dell’ultima legislatura.

Art. 2 – Essi si costituiranno provvisoriamente in Assemblea, sotto la presidenza del decano in età, per verificare i poteri dei rappresentanti presenti.

Art. 3 – Non appena saranno in numero di trecentosettantatré membri verificati, essi si costituiranno sotto il nome d’Assemblea nazionale legislativa: essa nominerà un presidente, un vicepresidente e dei segretari, e comincerà ad esercitare le proprie funzioni.

Art. 4 – Per l’intiero mese di maggio, se il numero dei rappresentanti presenti è inferiore a quello di trecentosettantatré, l’Assemblea non potrà fare alcun atto legislativo. – Essa potrà emettere un’ordinanza per ingiungere ai membri assenti di venire ad assumere le loro funzioni entro il termine massimo di quindici giorni, sotto pena di tremila livres di ammenda, se non presentano una giustificazione che sia giudicata legittima dall’Assemblea.

Art. 5 – L’ultimo giorno di maggio, i membri presenti, qualunque sia il loro numero, si costituiranno in Assemblea nazionale legislativa.

Art. 6 – I rappresentanti pronunzieranno tutti insieme, a nome del popolo francese, il giuramento di vivere liberi o morire. Presteranno poi a titolo individuale il giuramento di mantenere con tutte le loro forze la costituzione del regno, decretata dall’Assemblea nazionale costituente, negli anni 1789, 1790 e 1791, di non proporre o approvare, durante il corso della legislatura, alcuna cosa che possa recarle pregiudizio, e di essere in tutto fedeli alla nazione, alla legge e al re.

Art. 7 – I rappresentanti della nazione sono inviolabili: essi non potranno essere mai ricercati, accusati o giudicati, per quello che avranno detto, scritto o fatto nell’esercizio delle loro funzioni di rappresentanti.

Art. 8 – Essi potranno, per fatti criminali, essere arrestati in caso di flagranza, o in forza di un mandato di cattura; ma ne sarà dato immediato avviso al Corpo Legislativo; e l’azione giudiziale potrà essere continuata solo dopo che il Corpo Legislativo avrà deciso che vi è luogo all’accusa.

 

Capitolo II

Della corona, della reggenza e dei ministri

 

Sezione Prima

Della corona e del re

 

Art. 1 – La corona è indivisibile, e delegata per eredità alla dinastia regnante di maschio in maschio, per ordine di primogenitura, con l’esclusione perpetua delle donne e della loro discendenza. Niente è pregiudicato sull’effetto delle rinunzie, nella dinastia attualmente regnante).

Art. 2 – La persona del re è inviolabile e sacra; il suo unico titolo è re dei Francesi.

Art. 3 – Non vi è in Francia autorità superiore a quella della legge. Il re regna soltanto in funzione di essa, e solo in nome della legge può esigere l’ubbidienza.

Art. 4 – Il re, al suo avvento al trono, o non appena avrà raggiunto la maggiore età, presterà alla nazione, alla presenza del Corpo legislativo, il giuramento di essere fedele alla nazione e alla legge, di impiegare tutto il potere che gli è delegato a mantenere la costituzione, decretata dall’Assemblea nazionale costituente negli anni 1789, 1790 e 1791 e a fare eseguire le leggi. – Se il Corpo legislativo non è riunito, il re farà pubblicare un proclama, nel quale saranno espressi questo giuramento e la promessa di ripeterlo appena il Corpo legislativo sarà riunito.

Art. 5 – Se, un mese dopo l’invito del Corpo legislativo, il re non ha prestato questo giuramento, o se, dopo averlo prestato, lo ritratta, si riterrà che egli abbia rinunziato alla corona.

Art. 6 – Se il re si mette a capo di un’armata e ne dirige le forze contro la nazione, o se non si oppone con un atto formale a una tale impresa, che venisse attuata in suo nome, si riterrà che egli abbia rinunziato alla corona.

Art. 7 – Se il re, essendo uscito dal regno, non vi rientra dopo l’invito che gli sarà fatto dal Corpo legislativo, ed entro il termine fissato dal proclama, che non potrà essere inferiore a due mesi, si riterrà che egli abbia rinunziato alla corona. – Il termine comincerà ad essere calcolato dal giorno in cui il proclama del Corpo legislativo sarà stato pubblicato nel luogo delle sue sedute; e i ministri saranno tenuti, sotto la loro responsabilità, a compiere tutti gli atti del potere esecutivo, il cui esercizio sarà sospeso nella mano del re assente.

Art. 8 – Dopo l’abdicazione formale o legale, il re apparterrà alla classe dei cittadini e potrà essere posto sotto accusa e giudicato al pari di essi per gli atti successivi alla sua abdicazione.

Art. 9 – I beni privati che il re possiede al momento del suo avvento al trono sono riuniti irrevocabilmente al demanio della nazione; egli ha la disponibilità di quelli che acquista a titolo personale; se non ne ha disposto, essi alla fine del regno sono parimenti riuniti.

Art. 10 – La nazione provvede allo splendore del trono con una lista civile, il cui ammontare è determinato dal Corpo legislativo ad ogni cambiamento di regno per tutta la durata del regno.

Art. 11 – Il re nominerà un amministratore della lista civile, che eserciterà le azioni giudiziali del re, e contro il quale saranno dirette tutte le azioni a carico del re e pronunziate le sentenze. Le condanne ottenute dai creditori della lista civile saranno esecutive contro l’amministratore sulla sua persona e sui suoi beni.

Art. 12 – Il re avrà, indipendentemente dalla guardia di onore che gli sarà fornita dai cittadini, guardie nazionali del luogo della sua residenza, una guardia pagata sui fondi della lista civile; essa non potrà superare il numero di milleduecento uomini a piedi e di seicento uomini a cavallo. – I gradi e le norme per le promozioni saranno uguali a quelle delle truppe di linea; ma coloro che comporranno la guardia del re percorreranno tutti i gradi esclusivamente in essa, e non potranno ottenerne alcuno nell’esercito di linea. – Il re non potrà scegliere gli uomini della sua guardia che tra quelli che sono attualmente in attività di servizio nelle truppe di linea, o tra i cittadini che hanno fatto già un anno di guardia nazionale, purché residenti nel regno ed abbiano precedentemente prestato il giuramento civico. – La guardia del re non potrà essere comandata né requisita per alcun altro servizio pubblico.

 

Sezione Seconda

Della reggenza

 

Art. 1 – Il re è minore sino al compimento del diciottesimo anno; e durante la sua minore età, vi è un reggente del regno.

Art. 2 – La reggenza spetta al parente del re di grado più vicino, secondo l’ordine dell’eredità al trono, che abbia compiuto venticinque anni, purché sia francese e regnicolo, non sia erede presuntivo di un’altra corona ed abbia prestato in precedenza il giuramento civico. – Le donne sono escluse dalla reggenza.

Art. 3 – Se un re minore non ha un parente che riunisca le anzidette qualità, si eleggerà il reggente del regno nel modo che sarà detto negli articoli seguenti.

Art. 4 – Il Corpo legislativo non potrà eleggere il reggente.

Art. 5 – Gli elettori di ogni distretto si riuniranno nel capoluogo del distretto, in seguito a un proclama che sarà fatto nella prima settimana del nuovo regno dal Corpo legislativo, se è riunito; se esso fosse separato, il ministro della giustizia sarà tenuto a fare questo proclama nella medesima settimana.

Art. 6 – Gli elettori nomineranno in ogni distretto, con scrutinio individuale, e alla maggioranza assoluta dei voti, un cittadino eleggibile e domiciliato nel distretto, al quale daranno, con il verbale dell’elezione, un mandato speciale limitato alla sola funzione di eleggere il cittadino che egli crederà nel suo animo e nella sua coscienza il più degno di essere reggente del regno.

Art. 7 – I cittadini mandatari nominati nei distretti avranno l’obbligo di riunirsi nella città nella quale il Corpo legislativo terrà la sua seduta, al più tardi nel quarantesimo giorno a partire da quello dell’avvento del re minore al trono, e ivi costituiranno l’assemblea elettorale, che procederà alla nomina del reggente.

Art. 8 – L’elezione del reggente sarà fatta con scrutinio individuale e alla maggioranza assoluta dei voti.

Art. 9 – L’assemblea elettorale potrà occuparsi solo dell’elezione, e si scioglierà appena l’elezione sarà compiuta; qualsiasi altro atto essa cercasse di fare è dichiarato incostituzionale e di nessun effetto.

Art. 10 – L’assemblea elettorale farà presentare dal suo presidente il verbale dell’elezione al Corpo legislativo che, dopo aver verificato la regolarità dell’elezione, la renderà pubblica in tutto il regno con un proclama.

Art. 11 – Il reggente esercita, sino alla maggiore età del re, tutte le funzioni della corona, e non è personalmente responsabile degli atti della sua amministrazione.

Art. 12 – Il reggente non può dare inizio all’esercizio delle sue funzioni, se non dopo aver prestato alla nazione, in presenza del Corpo Legislativo, il giuramento di essere fedele alla nazione, alla legge e al re, d’impiegare tutto il potere delegato al re, e il cui esercizio gli è affidato durante la minore età del re, a mantenere la costituzione decretata dall’Assemblea nazionale costituente, negli anni 1789,1790 e 1791, e a fare eseguire le leggi. – Se il Corpo legislativo non è riunito, il reggente farà pubblicare un proclama, nel quale saranno espressi questo giuramento e la promessa di ripeterlo appena il Corpo legislativo sarà riunito.

Art. 13 – Fintanto che il reggente non è entrato nell’esercizio delle sue funzioni, resta sospesa la sanzione delle leggi; i ministri continuano a fare, sotto la loro responsabilità, tutti gli atti del potere esecutivo.

Art. 14 – Appena il reggente avrà prestato il giuramento, il Corpo legislativo fisserà il suo stipendio, che non potrà essere cambiato per tutta la durata della reggenza.

Art. 15 – Se a causa della minore età del parente chiamato alla reggenza, essa è stata devoluta a un parente più lontano, o conferita con elezione, il reggente che avrà cominciato ad esercitarla continuerà le sue funzioni sino alla maggiore età del re.

Art. 16 – La reggenza del regno non conferisce alcun diritto sulla persona del re minore.

Art. 17 – La custodia del re minore sarà affidata alla madre; e se non ha madre, o se essa è rimaritata al tempo dell’avvento di suo figlio al trono, o se si rimarita durante la minore età, la custodia sarà assegnata dal Corpo legislativo. – Non possono essere scelti per la custodia del re minorenne il reggente e i suoi discendenti né le donne.

Art. 18 – In caso di demenza notoria del re, legalmente constatata, e dichiarata dal Corpo Legislativo dopo tre deliberazioni prese successivamente con l’intervallo per ciascuna di un mese, vi è luogo alla reggenza fintanto che dura la demenza.

 

Sezione Terza

Della famiglia del re

 

Art. 1 – L’erede presuntivo porterà il nome di principe reale. – Egli non può uscire dal regno senza un decreto del Corpo legislativo e il consenso del re. – Se è uscito, e se, giunto all’età di diciotto anni, non rientra in Francia dopo essere stato richiamato da un proclama del Corpo legislativo, viene considerato abdicatario al diritto di successione al trono.

Art. 2 – Se l’erede presuntivo è minorenne, il parente maggiorenne, primo chiamato alla reggenza, è obbligato a risiedere nel regno. – Nel caso che sia uscito, e non vi rientri sul richiamo del Corpo legislativo, sarà considerato abdicatario al suo diritto alla reggenza.

Art. 3 – La madre del re minorenne che ne abbia la custodia, o il custode eletto, se escono dal regno, decadono dalla custodia. – Se la madre dell’erede presuntivo minorenne esce dal regno, essa non potrà, anche dopo il suo ritorno, avere la custodia del figlio minorenne divenuto re, se non in virtù di un decreto del Corpo legislativo.

Art. 4 – Sarà fatta una legge per regolare l’educazione del re minorenne, e quella dell’erede presuntivo minorenne.

Art. 5 – I membri della famiglia del re chiamati alla eventuale successione al trono godono dei diritti di cittadino attivo, ma non sono eleggibili ad alcuno dei posti, impieghi o funzioni la cui nomina spetti al popolo. – Tranne i dicasteri del ministero, possono avere posti e impieghi la cui nomina spetti al re; tuttavia essi non potranno avere il comando in capo di nessun esercito di terra o di mare, né adempiere alle funzioni di ambasciatori, se non con il consenso del Corpo legislativo, accordato su proposta del re.

Art. 6 – I membri della famiglia del re, chiamati all’eventuale successione al trono, aggiungeranno il titolo di principe francese, al trono che sarà stato loro dato all’atto civile attestante la loro nascita, e questo nome non potrà essere né patrocinato, né formato con alcuna delle qualifiche abolite dalla presente costituzione. – Il titolo di principe non potrà essere dato ad alcun altro individuo, e non implicherà alcun privilegio o alcuna eccezione al diritto comune di tutti i Francesi.

Art. 7 – Gli atti con i quali saranno legalmente constatate le nascite, i matrimoni e le morti dei principi francesi, saranno presentati al Corpo legislativo, il quale ne ordinerà il deposito nei suoi archivi.

Art. 8 – Nessun appannaggio in beni immobili sarà accordato ai membri della famiglia del re. – I figli cadetti del re al compimento del venticinquesimo anno di età, o al momento del loro matrimonio, avranno in dotazione una rendita che sarà fissata dal Corpo legislativo, e finirà con l’estinzione della loro discendenza maschile.

 

Sezione Quarta

Dei ministri

 

Art. 1 – Solo al re spetta la scelta e la revoca dei ministri.

Art. 2 – I membri dell’attuale Assemblea nazionale e delle successive legislature, i membri del Tribunale di cassazione e quelli che presteranno servizio nell’Alto giurì non potranno essere promossi al ministero, né ricevere posti, doni, pensioni, stipendi, o commissioni dal potere esecutivo o dai suoi agenti, per tutta la durata delle loro funzioni, né per i due anni successivi alla fine dell’esercizio di esse. – La stessa condizione è fatta a coloro che saranno soltanto iscritti nella lista dell’Alto giurì, per tutto il tempo che durerà la loro iscrizione.

Art. 3 – Nessuno può cominciare ad esercitare alcun impiego, sia negli uffici del ministero, sia in quelli degli appalti o amministrazioni dei redditi pubblici, né in generale alcun impiego la cui nomina spetta al potere esecutivo senza prestare il giuramento civico, o senza dimostrare di averlo prestato.

Art. 4 – Non potrà essere eseguito alcun ordine del re se non è firmato da lui e controfirmato dal ministro o dal tesoriere del dicastero.

Art. 5 – I ministri sono responsabili di tutti i delitti da loro commessi contro la sicurezza nazionale e la costituzione;

– di ogni attentato alla proprietà e alla libertà individuale;

– di ogni sperpero dei denari destinati alle spese del loro dicastero.

Art. 6 – In nessun caso l’ordine del re, verbale o scritto, può sottrarre un ministro alla responsabilità.

Art. 7 – I ministri sono tenuti a presentare ogni anno al Corpo legislativo, all’apertura della sessione, il quadro delle spese da fare nel loro dicastero, a render conto dell’impiego delle somme che vi erano destinate, e a indicare gli abusi che abbiano potuto introdursi nelle varie parti del governo.

Art. 8 – Nessun ministro in carica, o non più in carica, può essere perseguito in materia criminale per fatto della sua amministrazione, senza un decreto del Corpo legislativo.

 

Capitolo III

Dell’esercizio del potere legislativo

 

Sezione Prima

Poteri e funzioni dell’Assemblea nazionale legislativa

 

Art. 1 – La costituzione delega esclusivamente al Corpo legislativo i poteri e le funzioni seguenti: 1) proporre e decretare le leggi: il re può soltanto invitare il Corpo legislativo a prendere un oggetto in considerazione; 2) fissare le spese pubbliche; 3) stabilire i contributi pubblici, determinare la natura, la quantità, la durata e il modo di riscossione; 4) ripartire il contributo diretto tra i dipartimenti del regno, sorvegliare l’impiego di tutti i redditi pubblici, e farsene render conto; 5) decretare la creazione o la soppressione degli uffici pubblici; 6) determinare il titolo, il peso, il conio e il nome delle monete; 7) permettere o vietare l’introduzione delle truppe straniere, sul territorio francese, e delle forze navali straniere nei porti del regno; 8) deliberare ogni anno, su proposta del re, sul numero di uomini e di navi che comporranno gli eserciti di terra e di mare; sulla paga e sul numero d’individui di ogni grado; sulle norme di ammissione e di promozione, le forme dell’arruolamento e del congedo, la formazione degli equipaggi di mare; sull’ammissione delle truppe o delle forze navali straniere al servizio della Francia, e sul soldo delle truppe in caso di licenziamento; 9) deliberare sull’amministrazione, e ordinare l’alienazione dei demani nazionali; 10) mettere sotto accusa davanti all’Alta corte nazionale la responsabilità dei ministri e degli agenti principali del potere esecutivo; accusare e perseguire davanti alla medesima Corte quelli che saranno prevenuti di attentato e di complotto contro la sicurezza generale dello Stato o contro la costituzione; 1l) stabilire le leggi in conformità delle quali i segni d’onore o le decorazioni puramente personali saranno accordati a coloro che hanno reso dei servizi allo Stato; 12) solo il Corpo legislativo ha il diritto di decretare gli onori pubblici alla memoria dei grandi uomini.

Art. 2 – La guerra può essere decisa soltanto da un decreto del Corpo legislativo, preso sulla proposta formale e necessaria del re e sanzionato da lui. Nel caso di ostilità imminenti o incominciate, di un alleato da sostenere o di un diritto da conservare con la forza delle armi, il re ne darà, senza alcun indugio, notifica al Corpo legislativo, e ne farà conoscere i motivi. Se il Corpo legislativo è in vacanza, il re lo convocherà immediatamente. Se il Corpo legislativo decide che la guerra non deve esser fatta, il re prenderà immantinente le misure per far cessare o prevenire tutte le ostilità, restando i ministri responsabili degli indugi. Se il Corpo legislativo trova che le ostilità cominciate sono un’aggressione colpevole da parte dei ministri o di qualche altro agente del potere esecutivo, l’autore dell’aggressione sarà perseguito penalmente. Per tutta la durata della guerra, il Corpo legislativo può chiedere di negoziare la pace, e il re è tenuto ad accogliere tale richiesta. Appena la guerra cesserà, il Corpo legislativo stabilirà il termine entro il quale le truppe arruolate al di sopra del quantitativo tenuto in forza in tempo di pace saranno congedate, e l’esercito ridotto al suo stato ordinario.

Art. 3 – Spetta al Corpo legislativo di ratificare i trattati di pace, d’alleanza e di commercio, e nessun trattato avrà effetto se non ad opera di questa ratifica.

Art. 4 – Il Corpo legislativo ha il diritto di fissare il luogo delle sue sedute, di continuarle sin tanto che lo crederà necessario, e di aggiornarsi. Al principio di ogni regno, se non è riunito, avrà l’obbligo di riunirsi senz’indugio in assemblea. Esso ha il diritto di polizia nel luogo delle sue sedute, e nello spazio esterno che avrà determinato. Esso ha il diritto di disciplina sui suoi membri; ma non può pronunziare punizione maggiore della censura, degli arresti per otto giorni, o della prigione per tre giorni. Ha il diritto, per la sua sicurezza o per mantenere il rispetto dovutogli, di disporre delle forze, che, con il suo consenso, saranno stabilite nella città dove terrà le sue sedute.

Art. 5 – Il potere esecutivo non può far passare o soggiornare alcun corpo di truppe di linea, entro la distanza di trentamila tese dal Corpo legislativo, salvo che su sua richiesta o con la sua autorizzazione.

 

Sezione Seconda

Svolgimento delle sedute e modo delle deliberazioni

 

Art. 1 – Le deliberazioni del Corpo legislativo saranno pubbliche, e i verbali delle sedute saranno stampati.

Art. 2 – Il Corpo legislativo potrà tuttavia, in ogni momento, costituirsi in Comitato generale. Cinquanta membri avranno il diritto di esigerlo. Per tutto la durata del Comitato generale, il pubblico si ritirerà, il seggio del presidente sarà vacante, l’ordine sarà mantenuto dal vicepresidente.

Art. 3 – Nessun atto legislativo potrà essere deliberato e decretato se non nella forma seguente.

Art. 4 – Saranno fatte tre letture del progetto di decreto, a tre intervalli, ciascuno dei quali non potrà essere inferiore a otto giorni.

Art. 5 – Dopo ogni lettura sarà aperta la discussione; e nondimeno, dopo la prima o la seconda lettura, il Corpo legislativo potrà dichiarare che vi è luogo all’aggiornamento o che non vi è luogo a deliberare; in questo ultimo caso il progetto di decreto potrà essere nuovamente presentato nella medesima sessione. Ogni progetto di decreto sarà stampato e distribuito prima che la seconda lettura possa essere fatta.

Art. 6 – Dopo la terza lettura, il presidente sarà tenuto a mettere in deliberazione, e il Corpo legislativo deciderà se si trova in condizione di emettere un decreto definitivo, o se vuole rinviare la decisione ad altro tempo, per raccogliere più ampi schiarimenti.

Art. 7 – Il Corpo legislativo non può deliberare, se alla seduta non partecipano almeno duecento membri, e nessun decreto sarà formato se non a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 8 – Ogni progetto di legge, che, sottoposto a discussione, sarà stato respinto dopo la terza lettura, non potrà essere ripresentato nella medesima sessione.

Art. 9 – Il preambolo di ogni decreto definitivo farà menzione: 1) delle date delle sedute nelle quali saranno state fatte le tre letture del progetto; 2) del decreto con il quale, dopo la terza lettura, sarà stato deliberato di decidere definitivamente.

Art. 10 – Il re rifiuterà la sua sanzione al decreto il cui preambolo non attesterà la osservanza delle forme sopradette: se qualcuno di questi decreti fosse sanzionato, i ministri non vi potranno applicare il sigillo né promulgarlo e la loro responsabilità a questo riguardo durerà sei anni.

Art. l 1 – Sono eccettuati dalle disposizioni di cui sopra, i decreti riconosciuti e dichiarati urgenti da una preventiva delibera del Corpo legislativo; ma essi possono essere modificati o revocati nel corso della medesima sessione. Il decreto in forza del quale la materia sarà stata dichiarata urgente ne enuncerà i motivi, e sarà fatta menzione di questo decreto pregiudiziale nel preambolo del decreto definitivo.

 

Sezione Terza

Della sanzione reale

 

Art. 1 – I decreti del Corpo legislativo sono presentati al re, il quale può rifiutare ad essi il suo consenso.

Art. 2 – Nel caso in cui il re rifiuti il suo consenso, questo rifiuto è solo sospensivo. Se le due legislature che seguiranno quella che avrà presentato il decreto, avranno, successivamente ripresentato il medesimo decreto nei medesimi termini, si considererà che il re abbia dato la sanzione.

Art. 3 – Il consenso del re è espresso su ogni decreto da questa formula firmata dal re: Il re consente e farà eseguire. Il rifiuto sospensivo è espresso da questa: Il re esaminerà.

Art. 4 – Il re è tenuto ad esprimere il suo consenso o il suo rifiuto su ogni decreto, entro i due mesi dalla presentazione.

Art. 5 – Ogni decreto al quale il re ha rifiutato il suo consenso, non può essergli ripresentato dalla medesima legislatura.

Art. 6 – I decreti sanzionati dal re, e quelli che gli saranno stati presentati dalle tre legislature consecutive, avranno forza di legge e portano il nome e il titolo di leggi.

Art. 7 – Saranno tuttavia eseguiti come leggi, senza essere soggetti alla sanzione, gli atti del Corpo legislativo per quel che riguarda la sua costituzione in assemblea deliberante;

– la sua polizia interna e quella che essa potrà esercitare nello spazio esterno che avrà fissato;

– la verifica dei poteri dei suoi membri presenti;

– la ingiunzione ai membri assenti;

– la convocazione delle Assemblee primarie in ritardo;

– l’esercizio della polizia costituzionale sugli amministratori e sugli ufficiali municipali;

– le questioni sia di eleggibilità che di validità delle elezioni;

– parimenti non sono soggetti alla sanzione, gli atti relativi alla responsabilità dei ministri, né i decreti che stabilissero che vi è luogo ad accusa.

Art. 8 – I decreti del Corpo legislativo sulla istituzione, sulla proroga e sulla riscossione dei contributi pubblici, avranno il nome e il titolo di leggi. Essi saranno promulgati ed eseguiti senza essere sottoposti alla sanzione, tranne che per le disposizioni che stabilissero delle pene diverse dalle ammende e costrizioni pecuniarie.

Questi decreti non potranno essere deliberati se non dopo che saranno state osservate le formalità prescritte dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della Sezione II del presente capitolo; e il Corpo legislativo non potrà inserirvi disposizioni estranee al loro oggetto.

 

Sezione Quarta

Relazioni del Corpo legislativo con il re

 

Art. 1 – Quando il Corpo legislativo è definitivamente costituito invia al re una deputazione per informarlo. Il re può fare ogni anno l’apertura della sessione, e proporre gli oggetti che crede debbano esser presi in considerazione durante il corso di questa sessione, senza tuttavia che questa formalità possa essere considerata come necessaria all’attività del Corpo legislativo.

Art. 2 – Quando il Corpo legislativo vuole aggiornarsi per più di quindici giorni, ha l’obbligo di avvertirne il re con una deputazione almeno otto giorni prima.

Art. 3 – Almeno otto giorni prima della fine di ogni sessione, il Corpo legislativo invia al re una deputazione per annunziargli il giorno nel quale si propone di terminare le sedute: il re può venire a fare la chiusura della sessione.

Art. 4 – Se il re trova che importa al bene dello Stato che la sessione sia continuata, o che l’aggiornamento non abbia luogo, o che abbia luogo soltanto per un tempo meno lungo, può inviare a tal uopo un messaggio, sul quale il Corpo legislativo ha l’obbligo di deliberare.

Art. 5 – Il re convocherà il Corpo legislativo, nell’intervallo delle sue sessioni, tutte le volte che gli sembrerà che l’interesse dello Stato lo esiga, come pure nei casi che saranno stati previsti e determinati dal Corpo legislativo prima di aggiornarsi.

Art. 6 – Tutte le volte che il re si recherà nel luogo delle sedute del Corpo legislativo, sarà ricevuto e riaccompagnato da una deputazione: potrà essere accompagnato nell’interno della sala soltanto dal principe reale o dai ministri.

Art. 7 – In nessun caso, il presidente potrà far parte di una deputazione.

Art. 8 – Il Corpo legislativo cesserà di essere corpo deliberante, sintantoché il re sarà presente.

Art. 9 – Gli atti della corrispondenza del re con il Corpo legislativo saranno sempre controfirmati da un ministro.

Art. 10 – I ministri del re avranno ingresso nell’Assemblea nazionale legislativa, essi vi avranno un posto stabilito. Saranno ascoltati tutte le volte che lo chiederanno sugli oggetti relativi alla loro amministrazione, o quando saranno richiesti di dare degli schiarimenti. Saranno parimenti ascoltati sugli oggetti estranei alla loro amministrazione, quando l’Assemblea nazionale accorderà loro la parola.

 

Capitolo IV

Dell’esercizio del potere esecutivo

 

Art. 1 – Il potere esecutivo supremo risiede esclusivamente nelle mani del re. – Il re è il capo supremo dell’amministrazione generale del regno; la cura di vigilare al mantenimento dell’ordine e della tranquillità pubblica gli è affidata. – Il re è il capo supremo dell’esercito di terra e dell’armata navale. – Al re è delegata la cura di vigilare sulla sicurezza esterna del regno, di mantenerne i diritti e i possessi.

Art. 2 – Il re nomina gli ambasciatori, e gli altri agenti dei negoziati politici. – Conferisce il comando degli eserciti e delle flotte, e i gradi di maresciallo di Francia e di ammiraglio. – Nomina i due terzi dei controammiragli, la metà dei luogotenenti-generali, marescialli di campo, capitani di vascello, e colonnelli della gendarmeria nazionale. – Nomina il terzo dei colonnelli e dei tenenti-colonnelli, e il sesto dei luogotenenti di vascello: il tutto conformandosi alle leggi sulle promozioni. – Nomina, nell’amministrazione civile della marina, gli ordinatori, i controllori, i tesorieri degli arsenali, i capi dei lavori, sottocapi dei bastimenti civili, la metà dei capi di amministrazioni e dei sottocapi di costruzioni. – Nomina i commissari presso i tribunali. – Nomina i preposti in capo agli appalti dei contributi indiretti, e all’amministrazione dei demani nazionali. Sorveglia la fabbricazione delle monete, e nomina gli ufficiali incaricati di esercitare questa sorveglianza nella commissione generale e nelle zecche. – L’effige del re è impressa su tutte le monete del regno.

Art. 3 – Il re fa rilasciare le lettere patenti, brevetti e commissioni ai funzionari pubblici o ad altri che debbono riceverne.

Art. 4 – Il re fa redigere la lista delle pensioni e gratifiche, per essere presentata al Corpo Legislativo in ognuna delle sue sessioni, e approvata con decreto se del caso.

 

Sezione Prima

Della promulgazione delle leggi

 

Art. 1 – Il potere esecutivo è incaricato di far apporre il sigillo dello Stato alle leggi, e di farle promulgare. Esso è incaricato parimenti di fare promulgare ed eseguire gli atti del Corpo legislativo che non hanno bisogno della sanzione del re.

Art. 2 – Saranno fatte due copie autentiche di ogni legge, entrambe firmate dal re, controfirmate dal ministro della giustizia, e sigillate con il sigillo dello Stato. L’una resterà depositata negli archivi del sigillo e l’altra sarà inviata agli archivi del Corpo legislativo

Art. 3 – La promulgazione sarà così concepita: “N. (nome del re) per la grazia di Dio e per la legge costituzionale dello Stato, re dei Francesi - A tutti i presenti e futuri, salute. L’Assemblea nazionale ha decretato, e Noi vogliamo ed ordiniamo quanto segue” (La copia letterale del decreto sarà inserita senza alcun cambiamento).“Facciamo noto e ordiniamo a tutti i corpi amministrativi e tribunali che le presenti facciano consegnare nei loro registri, leggere ed affiggere nei loro rispettivi dipartimenti e giurisdizioni, ed eseguire come legge del regno. In fede di che noi abbiamo firmato le presenti, alle quali abbiamo fatto apporre il sigillo dello Stato”.

Art. 4 – Se il re è minore, le leggi, i proclami e gli altri atti emanati dall’autorità regia, durante la reggenza, saranno concepiti così come segue: “N. (nome del reggente) reggente del regno, in nome di N. (nome del re), per la grazia di Dio e per la legge costituzionale dello Stato, re dei Francesi, ecc. ecc. ecc.”.

Art. 5 – Il potere esecutivo è tenuto ad inviare le leggi ai corpi amministrativi e ai tribunali, a farsi rilasciare ricevuta di quest’invio, e a provarlo al Corpo Legislativo.

Art. 6 – Il potere esecutivo non può fare alcuna legge, neppure provvisoria, ma soltanto dei proclami conformi alle leggi, per ordinarne o per richiamarne l’esecuzione.

 

Sezione Seconda

Dell’amministrazione interna

 

Art. 1 – Vi è in ogni dipartimento un’amministrazione superiore, e in ogni distretto un’amministrazione subordinata.

Art. 2 – Gli amministratori non hanno alcun carattere di rappresentanza. – Essi sono degli agenti eletti per un periodo di tempo dal popolo, per esercitare, sotto la sorveglianza e l’autorità del re, le funzioni amministrative.

Art. 3 – Essi non possono, né ingerirsi nell’esercizio del potere legislativo, o sospendere l’esecuzione delle leggi, né fare alcun atto sull’ordine giudiziario, né sulle disposizioni o operazioni militari.

Art. 4 – Gli amministratori sono incaricati essenzialmente di ripartire i contributi diretti, e di sorvegliare i denari provenienti da tutti i contributi e le entrate pubbliche nel loro territorio. – Spetta al potere legislativo di determinare le regole e il modo delle loro funzioni, tanto sugli oggetti qui dianzi espressi, che su tutte le altre parti dell’amministrazione interna.

Art. 5 – Il re ha il diritto di annullare gli atti degli amministratori di dipartimento, contrari alle leggi o agli ordini che egli avrà loro inviato. – Nel caso di una disubbidienza perseverante, o se essi compromettono con i loro atti la sicurezza o la tranquillità pubblica, può sospenderli dalle loro funzioni.

Art. 6 – Gli amministratori di dipartimento hanno parimenti il diritto di annullare gli atti dei sottoamministratori di distretto, contrari alle leggi o alle ordinanze degli amministratori di dipartimento, o agli ordini che questi ultimi avranno dato o trasmesso loro. – Essi possono parimenti, nel caso di una disubbidienza perseverante dei sottoamministratori, o se questi ultimi compromettono con i loro atti la sicurezza o la tranquillità pubblica, sospenderli dalle loro funzioni, a condizione di avvertirne il re, il quale potrà levare o confermare la sospensione.

Art. 7 – Il re può, quando gli amministratori di dipartimento non avranno usato del potere che è loro delegato nell’articolo precedente, annullare direttamente gli atti dei sottoamministratori e sospenderli nei medesimi casi.

Art. 8 – Tutte le volte che il re avrà pronunciato o confermato la sospensione degli amministratori o sottoamministratori, ne informerà il Corpo legislativo. – Questo potrà o togliere la sospensione, o confermarla, o anche sciogliere l’amministrazione colpevole, e se del caso rinviare tutti gli amministratori o alcuni di essi ai tribunali criminali, o emettere contro di essi il decreto d’accusa.

 

Sezione Terza

Delle relazioni estere

 

Art. 1 – Solo il re può mantenere delle relazioni politiche all’estero, condurre i negoziati, fare preparativi di guerra proporzionati a quelli degli Stati vicini, distribuire le forze di terra e di mare come egli crederà conveniente, e regolarne la direzione in caso di guerra.

Art. 2 – Ogni dichiarazione di guerra sarà fatta in questi termini: Da parte del re dei Francesi in nome della Nazione.

Art. 3 – Spetta al re di decidere e di sottoscrivere con tutte le potenze estere tutti i trattati di pace, d’alleanza e di commercio, ed altre convenzioni che egli giudicherà necessarie al bene dello Stato, salvo la ratifica del Corpo legislativo.

 

Capitolo V

Del potere giudiziario

 

Art. 1 – In nessun caso il potere giudiziario può essere esercitato dal Corpo legislativo o dal re

Art. 2 – La giustizia sarà resa gratuitamente da giudici eletti a tempo determinato dal popolo, e istituiti con lettere patenti del re che non potrà rifiutarle. – Essi potranno essere destituiti solo per prevaricazione debitamente giudicata, e sospesa solo per un’accusa ammessa. – Il pubblico accusatore sarà nominato dal popolo.

Art. 3 – I tribunali non possono ingerirsi nell’esercizio del potere legislativo, o sospendere l’esecuzione delle leggi, né fare alcun atto sulle funzioni amministrative, o citare davanti ad essi gli amministratori per ragione delle loro funzioni.

Art. 4 – I cittadini non possono essere distolti dai giudici che la legge assegna loro, da alcuna commissione o da altre attribuzioni e avocazioni, salvo quelle che sono determinate dalle leggi.

Art. 5 – Il diritto dei cittadini di porre definitivamente termine alle loro controversie a mezzo dell’arbitrato, non può ricevere alcun attentato dagli atti del potere legislativo.

Art. 6 – I tribunali ordinari non possono accogliere alcuna azione nel campo civile se non viene data la prova che le parti sono comparse, o che l’attore ha citato la parte avversa davanti a mediatori per giungere a una conciliazione.

Art. 7 – Vi saranno uno o più giudici di pace nei cantoni e nelle città. Il loro numero sarà fissato dal potere legislativo.

Art. 8 – Spetta al potere legislativo di regolare il numero e le circoscrizioni dei tribunali, e il numero dei giudici che comporranno ogni tribunale.

Art. 9 – In materia criminale, nessun cittadino può essere giudicato se non su un’accusa accolta da giurati, o decretata dal Corpo Legislativo, nei casi nei quali spetta a questo perseguire l’accusa. Ammessa l’accusa, il fatto sarà riconosciuto e dichiarato da giurati. – L’accusato avrà la facoltà di rifiutarne sino a venti, senza dare giustificazioni. – I giurati che si pronunzieranno sul fatto, non potranno essere inferiori a dodici. – L’applicazione della legge sarà fatta da giudici. – L’istruttoria sarà pubblica, e non si potrà rifiutare agli accusati il soccorso di un difensore. – Ogni uomo assolto da un giurì legale non può più essere arrestato o accusato per il medesimo fatto.

Art. 10 – Nessun uomo può essere preso se non per essere condotto davanti all’ufficiale di polizia; e nessuno può essere messo in istato di arresto o detenuto, se non in virtù di un mandato degli ufficiali di polizia, di un mandato di cattura di un tribunale, di un decreto d’accusa del Corpo Legislativo nel caso in cui spetta ad esso pronunziarlo, o di una sentenza di condanna alla prigione o alla detenzione correzionale.

Art. 11 – Ogni uomo preso e condotto davanti all’ufficiale di polizia sarà interrogato immediatamente, o al più tardi entro le ventiquattr’ore. – Se dall’esame risulta che non vi è alcun estremo di accusa contro di lui, egli sarà posto subito in libertà; o se vi è luogo ad inviarlo alla casa di detenzione, vi sarà condotto entro il più breve tempo, che in nessun caso potrà superare i tre giorni.

Art. 12 – Nessun uomo arrestato può essere trattenuto se dà cauzione sufficiente, in tutti i casi nei quali la legge permette di restare libero sotto cauzione.

Art. 13 – Nessun uomo, nel caso in cui la sua detenzione è autorizzata dalla legge, può essere condotto e detenuto se non nei luoghi legalmente e pubblicamente designati per servire di casa di detenzione, di carcere giudiziario o di prigione.

Art. 14 – Nessun custode o secondino può ricevere o trattenere alcun uomo, se non in virtù di un mandato o ordine di cattura, decreto di accusa o sentenza menzionati nel precedente articolo 10, e senza che la trascrizione sia stata fatta sul suo registro.

Art. 15 – Ogni custode o secondino è tenuto, senza che alcun ordine possa dispensarlo, a far vedere la persona del detenuto all’ufficiale civile che ha la sorveglianza della casa di detenzione, tutte le volte che questi lo chiederà. – La vista della persona del detenuto non potrà parimenti essere rifiutata ai suoi parenti ed amici, latori dell’ordine dell’ufficiale civile, il quale sarà sempre tenuto ad accordarlo, a meno che il custode o secondino non presenti un’ordinanza del giudice trascritta sul suo registro, per tenere segregato l’arrestato.

Art. l6 – Ogni uomo, qualunque sia il suo posto o impiego, salvo quelli a cui la legge dà il diritto di arresto, il quale darà, firmerà, eseguirà o farà eseguire l’ordine di arrestare un cittadino, o chiunque, anche nei casi di arresto autorizzato dalla legge, condurrà, riceverà o tratterrà un cittadino in un luogo di detenzione non pubblicamente e legalmente designato, ed ogni custode o secondino che contravvenga alle disposizioni dei precedenti articoli 14 e 15, saranno colpevoli del delitto di detenzione arbitraria.

Art. 17 – Nessun uomo può essere ricercato o messo sotto accusa a causa degli scritti che avrà fatto stampare o pubblicare su qualunque argomento, a meno che non abbia provocato deliberatamente la disubbidienza alla legge, l’avvilimento dei poteri costituiti, la resistenza ai loro atti, o qualcuna delle azioni dichiarate delitti o reati dalla legge. – La censura sugli atti dei poteri costituiti è permessa, ma le calunnie volontarie contro la probità dei pubblici funzionari e la rettitudine delle loro intenzioni nell’espletamento delle loro funzioni potranno essere perseguite da coloro che ne sono oggetto. – Le calunnie ed ingiurie contro qualsiasi persona relative alle azioni della loro vita privata, saranno punite su loro querela.

Art. 18 – Nessuno può essere giudicato, sia civilmente sia penalmente, per il fatto di scritti stampati o pubblicati, senza che sia stato riconosciuto o dichiarato da un giurì, 1) se vi è delitto nello scritto denunciato, 2) se la persona contro la quale è stata aperta l’azione ne è colpevole.

Art. 19 – Vi sarà per tutto il regno un solo tribunale di cassazione posto presso il Corpo Legislativo. Le sue funzioni consistono nel pronunziarsi:

– sulle domande di cassazione contro le sentenze pronunziate in ultima istanza dai tribunali;

– sulle domande di rinvio da un tribunale ad altro, per causa di legittima suspicione;

– sui regolamenti dei giudici e i ricorsi contro un tribunale intero.

Art. 20 – In materia di cassazione, il tribunale di cassazione non potrà mai giudicare del merito delle liti, ma dopo aver cassato la sentenza che sarà stata pronunziata su una procedura nella quale le forme saranno state violate o che conterrà una contravvenzione esplicita alla legge, rinvierà il merito del processo al tribunale che deve giudicarlo.

Art. 21 – Quando dopo due cassazioni la sentenza del terzo tribunale sarà attaccata coi medesimi mezzi delle due precedenti, la questione non potrà più essere discussa al tribunale di cassazione senza essere stata sottoposta al Corpo Legislativo che emetterà un decreto declaratorio della legge, al quale il tribunale di cassazione sarà tenuto a conformarsi.

Art. 22 – Ogni anno, il tribunale di cassazione sarà tenuto ad inviare alla tribuna del Corpo Legislativo una deputazione di otto dei suoi membri, i quali gli presenteranno il quadro delle sentenze pronunziate, accanto ad ognuna delle quali saranno la notizia abbreviata della lite e il testo della legge che avrà determinato la decisione.

Art. 23 – Un’Alta corte nazionale formata dei membri del tribunale di cassazione e di alti giurati, giudicherà i reati dei ministri e degli agenti principali del potere esecutivo, e i delitti contro la sicurezza generale dello Stato, quando il Corpo Legislativo avrà emesso un decreto di accusa. _ Essa si riunirà solo su proclama del Corpo legislativo e ad una distanza almeno di trentamila tese dal luogo dove la legislatura terrà le sue sedute.

Art. 24 – Le notifiche esecutive delle sentenze dei tribunali saranno concepite nel modo seguente: “ N. (nome del re), per la grazia di Dio e per la legge costituzionale dello Stato, re dei Francesi, a tutti i presenti e futuri, salute. Il tribunale di... ha pronunziato la sentenza seguente: (Qui sarà copiata la sentenza in cui sarà fatta menzione del nome dei giudici). Facciamo noto ed ordiniamo a tutti gli uscieri a ciò preposti di mettere in esecuzione la detta sentenza, ai nostri commissari presso i tribunali di dar loro assistenza, e a tutti i comandanti e Ufficiali della forza pubblica di prestar man forte, quando ne saranno legalmente richiesti. In fede di che, la presente sentenza è stata firmata dal presidente del tribunale e dal cancelliere”.

Art. 25 – Le funzioni dei commissari del re presso i tribunali consisteranno nel richiedere l’osservanza delle leggi nelle sentenze da pronunziare, e di fare eseguire le sentenze pronunziate. – Essi non saranno accusatori pubblici, ma saranno ascoltati su tutte le accuse, e faranno delle richieste nel corso dell’istruttoria per la regolarità delle forme, e prima della sentenza per l’applicazione della legge.

Art. 26 – I Commissari del re presso i tribunali denunceranno al direttore del giurì, sia d’ufficio sia a seguito degli ordini che saranno loro dati dal re:

– gli attentati contro la libertà individuale dei cittadini, contro la libera circolazione dei viveri ed altri oggetti di commercio e contro la riscossione dei contributi;

– i delitti che avrebbero turbato o impedito l’esecuzione degli ordini dati dal re nell’esercizio delle funzioni delegategli;

– gli attentati contro il diritto delle genti;

– e le ribellioni all’esecuzione delle sentenze e di tutti gli atti esecutivi emanati dai poteri costituiti.

Art. 27 – Il ministro della giustizia denunzierà al tribunale di cassazione tramite il commissario del re, e senza pregiudizio del diritto delle parti interessate, gli atti per cui i giudici avrebbero oltrepassato i limiti del loro potere. – Il tribunale li annullerà; e se essi danno luogo alla prevaricazione, il fatto sarà denunziato al Corpo Legislativo che pronunzierà il decreto d’accusa, se vi è luogo, e rinvierà gli imputati davanti all’Alta corte nazionale.

 

Titolo IV

Della forza pubblica

 

Art. 1 – La forza pubblica è istituita per difendere lo Stato contro i nemici esterni, ed assicurare all’interno il mantenimento dell’ordine e dell’esecuzione delle leggi.

Art. 2 – Essa è composta:

– dall’esercito di terra e di mare;

– dalla truppa destinata in maniera speciale al servizio dell’interno;

– e sussidiariamente dai cittadini attivi e dai loro figli in istato di portare le armi, iscritti sul ruolo della guardia nazionale.

Art. 3 – Le guardie nazionali non formano né un corpo militare né un’istituzione nello Stato; sono i cittadini stessi chiamati al servizio della forza pubblica.

Art. 4 – I cittadini non potranno mai costituirsi né agire come guardie se non in virtù di una requisizione o di un’autorizzazione legale.

Art. 5 – Essi sono sottoposti in tale qualità a un’organizzazione determinata dalla legge. Non possono avere in tutto il regno che una medesima disciplina e una medesima uniforme. Le distinzioni di grado e la subordinazione esistono soltanto relativamente al servizio e per la durata di esso.

Art. 6 – Gli ufficiali sono eletti per un determinato periodo, e possono essere rieletti soltanto dopo un intervallo di servizio come soldati. – Nessuno comanderà la guardia nazionale di più di un distretto.

Art. 7 – Tutte le parti della forza pubblica, impiegate per la sicurezza dello Stato contro i nemici esterni, agiranno sotto gli ordini del re.

Art. 8 – Nessun corpo o distaccamento di truppe di linea può agire nell’interno del regno senza una requisizione legale.

Art. 9 – Nessun agente della forza pubblica può entrare nella casa di un cittadino, se non per l’esecuzione delle ordinanze di polizia e di giustizia, o nei casi formalmente previsti dalla legge.

Art. 10 – La requisizione della forza pubblica nell’interno del regno spetta agli ufficiali civili, secondo le norme fissate dal potere legislativo.

Art. 11 – Se delle agitazioni sconvolgono tutto un dipartimento il re darà, sotto la responsabilità dei suoi ministri, gli ordini necessari per l’esecuzione delle leggi e il ristabilimento dell’ordine, ma a condizione che ne informi il Corpo legislativo, se è radunato, e lo convochi se è in vacanza.

Art. 12 – La forza pubblica è per sua natura obbediente; nessun corpo armato può deliberare.

Art. 13 – L’esercito di terra e di mare, e la truppa destinata alla sicurezza interna, sono sottoposti a leggi particolari, sia per il mantenimento della disciplina, sia per la forma dei giudizi e la natura delle pene in materia di reati militari.

 

Titolo V

Dei contributi pubblici

 

Art. 1 – I contributi pubblici saranno deliberati e fissati ogni anno dal Corpo Legislativo, e non potranno sussistere oltre l’ultimo giorno della sessione seguente, se non sono stati esplicitamente rinnovati.

Art. 2 – Sotto nessun pretesto, i fondi necessari al rimborso del debito nazionale e al pagamento della lista civile potranno essere ricusati o sospesi. – Lo stipendio dei ministri del culto cattolico pensionati conservati, eletti o nominati in forza dei decreti dell’Assemblea nazionale costituente, fa parte del debito nazionale. – Il Corpo legislativo non potrà, in nessun caso, gravare la nazione del pagamento dei debiti di alcun individuo.

Art. 3 – I conti particolareggiati della spesa dei dicasteri ministeriali, firmati e documentati dai ministri o ordinatori generali, saranno resi pubblici a mezzo della stampa, all’inizio delle sessioni di ogni legislatura. – Lo stesso sarà fatto per gli stati di riscossione dei diversi contributi, e di tutti i redditi pubblici. – I quadri di queste spese e incassi saranno distinti secondo la loro natura, e indicheranno le somme incassate e spese anno per anno in ogni distretto. – Le spese speciali a ogni dipartimento, e relative ai tribunali, ai corpi amministrativi e altre istituzioni, saranno ugualmente rese pubbliche.

Art. 4 – Gli amministratori di dipartimento o sottoamministratori non potranno stabilire alcun contributo pubblico né fare alcuna ripartizione al di là del tempo e delle somme fissate dal Corpo legislativo, né deliberare o permettere, senza essere autorizzati da esso alcun prestito locale a carico dei cittadini del dipartimento.

Art. 5 – Il potere esecutivo dirige e sorveglia la riscossione e il versamento dei contributi, e dà gli ordini necessari a questo effetto.

 

Titolo VI

Dei rapporti della Nazione Francese con le Nazioni straniere

 

La nazione francese rinunzia di intraprendere alcuna guerra al fine di fare delle conquiste, e non impiegherà mai le proprie forze contro la libertà di alcun popolo. La costituzione non ammette il diritto di albinaggio. Gli stranieri stabiliti o no in Francia succedono ai loro parenti stranieri o francesi. Essi possono stipulare contratti, acquistare e ricevere dei beni siti in Francia, e disporne, come ogni cittadino francese, con tutti i mezzi autorizzati dalla legge. Gli stranieri che si trovano in Francia sono sottoposti alle medesime leggi penali e di polizia dei cittadini francesi, salvo le convenzioni stabilite con le potenze straniere; la loro persona, i loro beni, la loro industrie, il loro culto sono ugualmente protetti dalla legge.

 

Titolo VII

Della revisione dei decreti costituzionali

 

Art. 1 – L’Assemblea nazionale costituente dichiara che la nazione ha il diritto imprescrittibile di cambiare la sua costituzione; e tuttavia, considerando che è più conforme all’interesse nazionale usare solamente, con i mezzi ricavati dalla costituzione stessa, del diritto di riformarne gli articoli, i cui inconvenienti l’esperienza avrebbe fatto sentire, decreta che vi si procederà mediante un’Assemblea di revisione, nella forma seguente:

Art. 2 – Quando tre legislature consecutive avranno emesso un voto uniforme per il cambiamento di qualche articolo costituzionale, vi sarà luogo alla revisione richiesta.

Art. 3 – La prossima legislatura e la successiva non potranno proporre la riforma di alcun articolo costituzionale.

Art. 4 – Delle tre legislature che successivamente potranno proporre qualche cambiamento, le due prime si occuperanno di questo oggetto soltanto nei due ultimi mesi della loro ultima sessione, e la terza alla fine della sua prima sessione annuale, o all’inizio della seconda. Le loro deliberazioni su questa materia saranno sottoposte alle medesime forme degli atti legislativi, ma i decreti per cui esse avranno emesso il loro voto non saranno soggetti alla sanzione del re.

Art. 5 – La quarta legislatura, accresciuta da duecentoquarantanove membri eletti in ogni dipartimento, raddoppiando il numero ordinario che esso fornisce in rapporto alla sua popolazione, formerà l’Assemblea di revisione. Questi duecentoquarantanove membri saranno eletti dopo che la nomina dei rappresentanti al Corpo Legislativo sarà stata effettuata, e ne sarà fatto un verbale separato. L’Assemblea di revisione non sarà composta che di una camera.

Art. 6 – I membri della terza legislatura che avrà domandato il cambiamento, non potranno essere eletti all’Assemblea di revisione.

Art. 7 – I membri dell’Assemblea di revisione, dopo aver pronunziato tutti insieme il giuramento di vivere liberi o morire, presteranno individualmente quello di limitarsi a statuire sugli oggetti che saranno stati loro sottoposti dal voto uniforme delle tre legislature precedenti, di mantenere, per il resto, con tutte le loro forze la costituzione del regno, decretata dall’Assemblea nazionale costituente, negli anni 1789, 1790 e 1791, e di essere in tutto fedeli alla nazione, alla legge e al re.

Art. 8 – L’Assemblea di revisione sarà tenuta ad occuparsi in seguito, e senza indugio, degli oggetti che saranno stati sottoposti al suo esame: appena il suo lavoro sarà terminato, i duecentoquarantanove membri nominati in sovrappiù si ritireranno senza poter prender parte, in alcun caso, agli atti legislativi.

 

Le colonie e i possessi francesi in Asia, Africa e America, pur facendo parte dell’impero francese, non sono compresi nella presente costituzione.

Nessuno dei poteri istituiti dalla costituzione ha il diritto di cambiarla nel suo insieme o nelle sue parti, salvo le riforme che vi potranno esser fatte per via della revisione in conformità alle disposizioni del precedente titolo VII.

L’Assemblea nazionale costituente ne affida il deposito alla fedeltà del Corpo Legislativo, del re e dei giudici, alla vigilanza dei padri di famiglia, alle spose e alle madri, all’affetto dei giovani cittadini, al coraggio di tutti i Francesi.

I decreti emessi dall’Assemblea nazionale costituente, che non sono compresi nell’atto di costituzione, saranno eseguiti come leggi; e le leggi anteriori alle quali essa non ha derogato, saranno ugualmente osservate, sintantoché gli uni o le altre non saranno stati revocati o modificati dal potere legislativo.

 

 

 

 

 

FONTE:

A. Saitta, Costituenti e Costituzioni della Francia rivoluzionaria e liberale (1789-1875), Giuffrè, Milano 1975.



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