COSTITUZIONE DEL 5 FRUTTIDORO ANNO III

(22 agosto 1795)

 

 

Dichiarazione dei diritti e dei doveri dell’uomo

e del cittadino

 

 

Il popolo francese proclama, in presenza dell’Essere supremo, la dichiarazione seguente dei diritti e dei doveri dell’uomo e del cittadino.

 

Diritti

 

Art. 1 – I diritti dell’uomo in società sono la libertà, l’eguaglianza, la sicurezza, la proprietà.

Art. 2 – La libertà consiste nel poter fare ciò che non nuoce ai diritti degli altri.

Art. 3 – L’eguaglianza consiste nel fatto che la legge è eguale per tutti, sia che protegga, sia che punisca. L’eguaglianza non ammette alcuna distinzione di nascita, alcuna ereditarietà di poteri.

Art. 4 – La sicurezza risulta dal concorso di tutti per assicurare i diritti di ciascuno.

Art. 5 – La proprietà è il diritto di godere e di disporre dei propri beni, delle proprie rendite, del frutto del proprio lavoro e della propria attività.

Art. 6 – La legge è la volontà generale, espressa dalla maggioranza dei cittadini, o dei loro rappresentanti.

Art. 7 – Quanto non è vietato dalla legge non può essere impedito. Nessuno può essere costretto a fare quello che essa non ordina.

Art. 8 – Nessuno può essere citato in giudizio, accusato, arrestato o detenuto, se non nei casi determinati dalla legge, e secondo le forme che essa ha prescritto.

Art. 9 – Coloro che procurano, spediscono, firmano, eseguono o fanno eseguire atti arbitrari, sono colpevoli e devono essere puniti.

Art. 10 – Ogni rigore che non sia necessario per assicurarsi della persona di un prevenuto deve essere severamente represso dalla legge.

Art. 11 – Nessuno può essere giudicato se non dopo essere stato ascoltato o legalmente citato.

Art. 12 – La legge deve decretare solo pene strettamente necessarie e proporzionate al delitto.

Art. 13 – Ogni trattamento che aggrava la pena determinata dalla legge è un delitto.

Art. 14 – Nessuna legge, né criminale, né civile, può avere effetto retroattivo.

Art. 15 – Ogni uomo può impegnare il suo tempo e i suoi servizi; ma non può vendersi né essere venduto: la sua persona non è una proprietà alienabile.

Art. l6 – Ogni contributo è stabilito per l’utilità generale; esso deve essere ripartito fra i contribuenti, in ragione delle loro sostanze.

Art. 17 – La sovranità risiede essenzialmente nell’universalità dei cittadini.

Art. 18 – Nessun individuo, nessuna riunione parziale di cittadini può attribuirsi la sovranità.

Art. 19 – Nessuno può, senza una delega legale, esercitare alcuna autorità, né ricoprire alcuna pubblica funzione.

Art. 20 – Ogni cittadino ha un uguale diritto di concorrere, immediatamente o mediatamente, alla formazione della legge, alla nomina dei rappresentanti del popolo e dei pubblici funzionari.

Art. 21 – Le funzioni pubbliche non possono diventare la proprietà di quelli che le esercitano.

Art. 22 – La garanzia sociale non può esistere se la divisione dei poteri non è stabilita, se i loro limiti non sono fissati, e se la responsabilità dei pubblici funzionari non è assicurata.

 

Doveri

 

Art. 1 – La dichiarazione dei diritti contiene gli obblighi dei legislatori; la conservazione della società richiede che quelli che la compongono conoscano e compiano ugualmente i loro doveri.

Art. 2 – Tutti i doveri dell’uomo e del cittadino derivano da questi due principi, dalla natura impressi in tutti i cuori: “Non fate agli altri ciò che non vorreste fosse fatto a voi. Fate costantemente agli altri il bene che voi vorreste ricevere”.

Art. 3 – Gli obblighi di ognuno verso la società consistono nel difenderla, nel servirla, nel vivere sottoposti alle leggi, e nel rispettare quelli che ne sono gli organi.

Art. 4 – Nessuno è buon cittadino, se non è buon figliuolo, buon padre, buon fratello, buon amico, buon marito.

Art. 5 – Nessuno è uomo perbene se non è francamente e religiosamente osservatore delle leggi.

Art. 6 – Colui che viola apertamente le leggi si dichiara in istato di guerra con la società.

Art. 7 – Colui che, senza infrangere apertamente le leggi, le elude con astuzia o destrezza, ferisce gli interessi di tutti: egli si rende indegno della loro benevolenza e della loro stima.

Art. 8 – È sul mantenimento delle proprietà che riposano la coltivazione delle terre, tutte le produzioni, ogni mezzo di lavoro, e tutto l’ordine sociale.

Art. 9 – Ogni cittadino deve i suoi servizi alla patria e al mantenimento della libertà, dell’eguaglianza e della proprietà, tutte le volte che la legge lo chiama a difenderle.

 

 

Costituzione

 

 

Art. 1 – La Repubblica francese è una e indivisibile.

Art. 2 – L’universalità dei cittadini francesi è il Sovrano.

 

Titolo I

Divisione del territorio

 

Art. 3 – La Francia è divisa in dipartimenti. – Questi dipartimenti sono: l’Ain, l’Aisne, l’Allier, le Alpi Basse, le Alpi Alte, le Alpi Marittime, l’Ardèche, le Ardenne, l’Ariège, l’Aube, l’Aveyron, le Bocche del Rodano, il Calvados, il Cantal, la Charente, la Charente Inferiore, lo Cher, la Corrèze, la Costa d’Oro, le Coste del Nord, la Creuse, la Dordogna, il Doubs, la Drôme, l’Eure-et-Loir, il Finistère, il Gard, l’Alta Garonna, il Gers, la Gironda, il Golo, l’Hérault, Ille-et-Vilaine, l’Indre, Indre-et-Loire, l’Isère, il Jura, le Lande, il Liamone, Loir-et-Cher, la Loira, l’Alta Loira, la Loira Inferiore, le Loiret, le Lot, Lot-et-Garonne, la Lozère, Maine-et-Loire, la Manica, la Marna, l’Alta Marna, la Mayenne, la Meurthe, la Mosa, il Monte Bianco, il Monte Terribile, le Morbihan, la Mosella, la Nièvre, il Nord, l’Oise, l’Orne, il Passo di Calais, le Puy-de-Dome, i Bassi Pirenei, gli Alti Pirenei, i Pirenei Orientali, il Basso Reno, l’Alto Reno, il Rodano, l’Alta Saône, Saône-et-Loire, la Sarthe, la Senna, la Senna Inferiore, Senna e Marna, Senna e Oise, le Due Sèvres, la Somme, il Tarn, il Var, Vaucluse, la Vandea, la Vienne, l’Alta Vienne, i Vosgi, l’Yonne.

Art. 4 – I confini dei dipartimenti possono essere cambiati o rettificati dal Corpo legislativo; ma, in questo caso, la superficie di un dipartimento non può superare i cento miriametri quadrati (quattrocento leghe quadrate medie).

Art. 5 – Ogni dipartimento è suddiviso in cantoni, ogni cantone in comuni. – I cantoni conservano le loro circoscrizioni attuali. – I loro confini potranno tuttavia essere cambiati o rettificati dal Corpo legislativo; ma in questo caso, non vi potrà essere più di un miriametro (due leghe medie di duemilacinquecentosessantasei tese ciascuna) dal comune più lontano al capoluogo del cantone.

Art. 6 – Le colonie francesi sono parti integranti della Repubblica, e sono sottoposte alla medesima legge costituzionale.

Art. 7 – Esse sono divise in dipartimenti, così come segue:

– l’Isola di San Domingo, della quale il Corpo legislativo determinerà la divisione in quattro dipartimenti al minimo, e sei al massimo;

– la Guadalupa, Maria-Galanda, la Desiderata, i Santi e la parte francese di Saint-Martin;

– la Martinica; la Guinea francese e Caienna;

– Santa Lucia e Tobago;

– l’Isola di Francia, le Séchelles, Rodrique, e gli stabilimenti di Madagascar;

– l’Isola della Réunion;

– le Indie-Orientali, Pondichéry, Chandernagor, Mahé, Karical ed altri stabilimenti.

 

Titolo II

Stato politico dei cittadini

 

Art. 8 – Ogni uomo nato e residente in Francia che, al compimento del ventunesimo anno di età, si è fatto iscrivere sul registro civico del suo cantone, ha dimorato in seguito da un anno nel territorio della Repubblica, e paga un contributo diretto, fondiario o personale, è cittadino francese.

Art. 9 – Sono cittadini, senza alcuna condizione di contributo, i Francesi che avranno fatto una o più campagne per lo stabilimento della Repubblica.

Art. 10 – Lo straniero diventa cittadino francese, quando, dopo aver raggiunto l’età di ventun anni compiuti ed aver dichiarato l’intenzione di stabilirsi in Francia, vi ha risieduto per sette anni consecutivi, a condizione che vi paghi un contributo diretto, e vi possieda inoltre una proprietà fondiaria, o uno stabilimento agricolo o commerciale, o abbia sposato una donna francese.

Art. 11 – Solo i cittadini francesi possono votare nelle Assemblee primarie, ed essere chiamati alle funzioni stabilite dalla costituzione.

Art. 12 – L’esercizio dei diritti di cittadino si perde: 1) per la naturalizzazione in paese straniero; 2) per l’affiliazione a qualsivoglia corporazione straniera che supponga delle distinzioni di nascita, o esiga dei voti religiosi; 3) per l’accettazione di funzioni o di pensioni offerte da un Governo straniero; 4) per la condanna a pene afflittive o infamanti, fino alla riabilitazione.

Art. 13 – L’esercizio dei diritti di cittadino è sospeso: 1) per l’interdizione giudiziaria provocata da follia, demenza, o idiozia; 2) per la condizione di debitore fallito, o di erede immediato, detentore a titolo gratuito di tutta o parte della successione di un fallito; 3) per lo stato di domestico salariato legato al servizio della persona o della casa; 4) per lo stato d’accusa; 5) per una sentenza di contumacia, fintanto che la sentenza non è annullata.

Art. 14 – L’esercizio dei diritti di cittadino è perduto o sospeso solo nei casi fissati nei due articoli precedenti.

Art. 15 – Ogni cittadino che avrà risieduto sette anni consecutivi fuori dal territorio della Repubblica, senza missione o autorizzazione data a nome della Nazione, è reputato straniero; egli ridiventa cittadino francese solo dopo aver soddisfatto alle condizioni prescritte dall’art. 10.

Art. 16 – I giovani non possono essere iscritti sul registro civico, se non provano che essi sanno leggere e scrivere, ed esercitare una professione meccanica. Le operazioni manuali dell’agricoltura appartengono alle professioni meccaniche. Questo articolo avrà esecuzione solo a datare dall’anno XII della Repubblica.

 

Titolo III

Assemblee primarie

 

Art. 17 – Le Assemblee primarie si compongono dei cittadini domiciliati nel medesimo cantone. – Il domicilio richiesto per votare in queste Assemblee, si acquista semplicemente risiedendovi un anno, e si perde con un anno di assenza.

Art. 18 – Nessuno può farsi sostituire nelle Assemblee primarie, né votare per il medesimo oggetto in più di una di queste assemblee.

Art. 19 – Vi è almeno un’Assemblea primaria per cantone. – Quando ve ne sono più di una, ognuna è composta di quattrocentocinquanta cittadini al minimo, e da novecento al massimo. – Questi numeri s’intendono dei cittadini presenti o assenti, aventi diritto a votarvi.

Art. 20 – Le Assemblee primarie si costituiscono provvisoriamente sotto la presenza del più anziano di età; il più giovane adempie provvisoriamente le funzioni di segretario.

Art. 21 – Esse sono definitivamente costituite con la nomina a scrutinio di un presidente, di un segretario e di tre scrutatori.

Art. 22 – Se sorgono difficoltà sui requisiti necessari per votare, l’Assemblea decide in via provvisoria, salvo il ricorso al tribunale civile del dipartimento.

Art. 23 – In ogni altro caso, solo il Corpo legislativo decide sulla validità delle operazioni delle Assemblee primarie.

Art. 24 – Nessuno può introdursi armato nelle Assemblee primarie.

Art. 25 – Ad esse appartiene la loro polizia.

Art. 26 – Le Assemblee primarie si riuniscono: 1) per accogliere o respingere i cambiamenti all’Atto costituzionale proposti dalle Assemblee di revisione; 2) per fare le elezioni di loro competenza a norma dell’Atto costituzionale.

Art. 27 – Esse si riuniscono di pieno diritto il 1° germinale di ogni anno, e procedono, secondo i casi, alla nomina: 1) dei membri dell’Assemblea elettorale; 2) del giudice di pace e dei suoi assessori; 3) del presidente dell’amministrazione del cantone o degli ufficiali municipali nei comuni al di sopra di cinquemila abitanti.

Art. 28 – Subito dopo queste elezioni, si tengono, nei comuni con meno di cinquemila abitanti, delle Assemblee comunali che eleggono gli agenti di ogni comune e i loro aggiunti.

Art. 29 – Ciò che si fa in un’Assemblea primaria o comunale al di fuori dell’oggetto per cui è stata convocata, e contro le forme determinate dalla costituzione, è nullo.

Art. 30 – Le Assemblee, sia primarie che comunali, non effettuano altre elezioni, oltre quelle ad esse attribuite dall’Atto costituzionale.

Art. 31 – Tutte le elezioni sono fatte a scrutinio segreto.

Art. 32 – Ogni cittadino, del quale si è legalmente provato che ha venduto o acquistato un suffragio, è escluso dalle Assemblee primarie o comunali, e da ogni funzione pubblica, per 20 anni; in caso di recidiva, è escluso per sempre.

 

Titolo IV

Assemblee elettorali

 

Art. 33 – Ogni Assemblea primaria nomina un elettore ogni duecento cittadini, presenti o assenti, aventi diritto a votare nella detta Assemblea. Fino al numero di trecento individui inclusi è nominato un solo elettore. Da trecentouno sino a cinquecento ne sono nominati due; tre da cinquecentouno fino a settecento; quattro da settecento fino a novecento.

Art. 34 – I membri delle Assemblee elettorali sono nominati ogni anno e non possono essere rieletti se non trascorso un intervallo di due anni.

Art. 35 – Nessuno potrà essere nominato elettore, se non ha venticinque anni compiuti, e se alle qualità necessarie per esercitare i diritti di cittadino francese non riunisce una delle seguenti condizioni, e cioè: 1) nei comuni al di sopra di seimila abitanti, quella di essere proprietario o usufruttuario di un bene valutato ad una rendita pari al valore locale di duecento giornate di lavoro, o di essere locatario, sia di una abitazione valutata ad una rendita pari al valore di centocinquanta giornate di lavoro, sia di un bene rurale valutato a duecento giornate di lavoro; 2) nei comuni al disotto di seimila abitanti, quella di essere proprietario o usufruttuario di un bene valutato ad una rendita pari al valore locale di centocinquanta giornate di lavoro; o di essere locatario, sia di un’abitazione valutata ad una rendita pari al valore di cento giornate di lavoro, sia di un bene rurale valutato a cento giornate di lavoro; 3) e nelle campagne, quella di essere proprietario o usufruttuario di un bene valutato ad una rendita pari al valore locale di centocinquanta giornate di lavoro, o di essere fittavolo (fermìer) o mezzadro (métayer) di beni valutati a duecentocinquanta giornate di lavoro; 4) nei confronti di coloro che saranno contemporaneamente proprietari o usufruttuari da una parte, e locatari, fittavoli o mezzadri dall’altra, si farà il cumulo delle loro sostanze sotto questi diversi titoli sino al tasso necessario per stabilire la loro eleggibilità.

Art. 36 – L’Assemblea elettorale di ogni dipartimento si riunisce il 20 germinale di ogni anno, ed esaurisce in una sola sessione di dieci giorni al massimo, e senza possibilità di aggiornamenti, tutte le elezioni che si devono fare; dopo di che essa è sciolta di pieno diritto.

Art. 37 – Le Assemblee elettorali non possono occuparsi di nessun oggetto estraneo alle elezioni delle quali sono incaricate: non possono inviare né ricevere alcun indirizzo, nessuna petizione, nessuna deputazione.

Art. 38 – Le Assemblee elettorali non possono comunicare fra di esse.

Art. 39 – Nessun cittadino che sia stato membro di un’Assemblea elettorale può prendere il titolo di elettore, né riunirsi, in questa qualità, con coloro che sono stati con lui membri di quella medesima Assemblea. La contravvenzione al presente articolo è un attentato alla sicurezza generale.

Art. 40 – Gli artt. 18, 20, 21, 23, 24, 25, 29, 30, 31 e 32 del titolo precedente, sulle Assemblee primarie, sono comuni alle Assemblee elettorali.

Art. 41 – Le Assemblee elettorali eleggono, secondo l’occorrenza: 1) I membri del Corpo legislativo, ossia: i membri del Consiglio degli Anziani, poi i membri del Consiglio dei Cinquecento; 2) i membri del tribunale di cassazione; 3) gli Alti-giurati; 4) gli amministratori di dipartimento; 5) il presidente, il pubblico accusatore e il cancelliere del tribunale criminale; 6) i giudici dei tribunali civili.

Art. 42 – Quando un cittadino è eletto dalle Assemblee elettorali per sostituire un funzionario morto, dimissionario o destituito, questo cittadino è eletto solo per il tempo che restava al funzionario che egli viene a sostituire.

Art. 43 – Il commissario del Direttorio esecutivo presso l’amministrazione di ogni dipartimento è tenuto, sotto pena di destituzione, ad informare il Direttorio dell’apertura e della chiusura delle Assemblee elettorali: questo commissario non può fermarne le operazioni né sospenderle, né entrare nel luogo delle sedute; ma ha il diritto di chiedere comunicazione del verbale di ogni seduta nelle successive ventiquattro ore; ed è tenuto a denunziare al Direttorio le infrazioni che fossero fatte all’Atto costituzionale. – In ogni caso, il Corpo legislativo decide sulla validità delle operazioni delle Assemblee elettorali.

 

Titolo V

Potere legislativo

 

Disposizioni generali

 

Art. 44 – Il Corpo legislativo è composto da un Consiglio degli Anziani e da un Consiglio dei Cinquecento.

Art. 45 – In nessun caso, il Corpo legislativo può delegare ad uno, o a più dei suoi membri, né a chicchessia, nessuna delle funzioni che gli sono attribuite dalla presente costituzione.

Art. 46 – Non può esercitare direttamente, né per mezzo dei delegati, il potere esecutivo né il potere giudiziario.

Art. 47 – Vi è incompatibilità fra la qualità di membro del Corpo legislativo e l’esercizio di un’altra funzione pubblica, tranne quella di archivista della Repubblica.

Art. 48 – La legge determina il modo della sostituzione definitiva o temporanea dei funzionari pubblici che sono stati eletti membri del Corpo legislativo.

Art. 49 – Ogni dipartimento concorre, e soltanto in ragione della sua popolazione, alla nomina dei membri del Consiglio degli Anziani e dei membri del Consiglio dei Cinquecento.

Art. 50 – Ogni dieci anni, il Corpo legislativo secondo le statistiche della popolazione che gli sono state inviate, determina il numero dei membri dell’uno e dell’altro Consiglio che ogni dipartimento deve fornire.

Art. 51 – Durante questo intervallo, nessun cambiamento può esser introdotto in questa ripartizione.

Art. 52 – I membri del Corpo legislativo non sono rappresentanti del dipartimento che li ha nominati, ma di tutta la Nazione, e non può esser loro dato mandato alcuno.

Art. 53 – L’uno e l’altro Consiglio è rinnovato ogni anno per un terzo.

Art. 54 – I membri che escono dopo tre anni possono essere immediatamente rieletti per i tre anni successivi, dopo di che sarà necessario un intervallo di due anni perché possano essere eletti di nuovo.

Art. 55 – Nessuno, e per nessun motivo, può essere membro del Corpo legislativo per più di sei anni consecutivi.

Art. 56 – Se, per circostanze straordinarie, uno dei due Consigli si trova ridotto a meno di due terzi dei suoi membri, ne dà avviso al Direttorio esecutivo, il quale è tenuto a convocare, senza indugio, le Assemblee primarie dei dipartimenti che hanno dei membri del Corpo legislativo da sostituire a causa di quelle circostanze; le Assemblee primarie nominano immediatamente gli elettori, che procedono alle sostituzioni necessarie.

Art. 57 – I nuovi membri eletti per l’uno e per l’altro Consiglio si riuniscono, il 1° pratile di ogni anno, nel comune che è stato indicato dal Corpo legislativo, o nel comune stesso ove esso ha tenuto le sue ultime sedute, se non ne ha designato un altro.

Art. 58 – I due Consigli risiedono sempre nello stesso comune.

Art. 59 – Il Corpo legislativo è permanente; può tuttavia aggiornarsi a date da esso designate.

Art. 60 – In nessun caso, i due Consigli possono riunirsi in una medesima sala.

Art. 61 – Le funzioni di presidente e di segretario non possono oltrepassare la durata di un mese, né nel Consiglio degli Anziani, né in quello dei Cinquecento.

Art. 62 – I due Consigli hanno rispettivamente il diritto di polizia nel luogo delle loro sedute, e nella cinta esterna che essi hanno determinato.

Art. 63 – Essi hanno rispettivamente il diritto di polizia sui loro membri; ma non possono pronunziare pena più forte della censura, degli arresti per otto giorni, e della prigione per tre.

Art. 64 – Le sedute dell’uno e dell’altro Consiglio sono pubbliche; il numero delle persone che assistono non può oltrepassare la metà dei membri rispettivi di ogni Consiglio. I verbali delle sedute sono stampati.

Art. 65 – Ogni deliberazione si fa per alzata e seduta: in caso di dubbio, si fa un appello nominale; ma allora i voti sono segreti.

Art. 66 – Sulla richiesta di cento dei suoi membri, ogni Consiglio può costituirsi in Comitato generale e segreto, ma solo per discutere, e non per deliberare.

Art. 67 – Né l’uno né l’altro di questi Consigli può creare nel suo seno un Comitato permanente. – Ciascun Consiglio ha solo la facoltà, quando una materia gli sembra suscettibile di un esame preliminare, di nominare fra i suoi membri una commissione speciale, che si limita unicamente all’oggetto per il quale è stata formata. – Questa commissione è sciolta non appena il Consiglio ha deciso sull’oggetto di cui essa era incaricata.

Art. 68 – I membri del Corpo legislativo ricevono un’indennità annua: essa è, nell’uno e nell’altro Consiglio, fissata al valore di tremila miriagrammi di frumento (seicentotredici quintali e trentadue libbre).

Art. 69 – Il Direttorio esecutivo non può far passare o soggiornare alcun corpo di truppa entro la distanza di sei miriametri (dodici leghe medie) dal comune ove il Corpo legislativo tiene le sue sedute, se non su sua richiesta o con la sua autorizzazione.

Art. 70 – Vi è accanto al Corpo legislativo una guardia di cittadini tratti dalla guardia nazionale sedentaria di tutti i dipartimenti e scelti dai loro fratelli d’armi. Questa guardia non può essere inferiore a millecinquecento uomini in attività di servizio.

Art. 71 – Il Corpo legislativo determina il modo di questo servizio e la sua durata.

Art. 72 – Il Corpo legislativo non assiste ad alcuna cerimonia pubblica né vi invia delle deputazioni.

 

Consiglio dei Cinquecento

 

Art. 73 – Il Consiglio dei Cinquecento è invariabilmente fissato a questo numero.

Art. 74 – Per essere eletto membro del Consiglio dei Cinquecento, occorre essere in età di trent’anni compiuti, ed essere stato domiciliato sul territorio della Repubblica per i dieci anni immediatamente precedenti alle elezioni. – La condizione dell’età di trent’anni non può essere richiesta fino all’anno VII della Repubblica; fino a tale epoca, l’età di venticinque anni compiuti sarà sufficiente.

Art. 75 – Il Consiglio dei Cinquecento non può deliberare, se la seduta non è composta da almeno duecento membri.

Art. 76 – La proposta delle leggi appartiene esclusivamente al Consiglio dei Cinquecento.

Art. 77 – Nel Consiglio dei Cinquecento non si può deliberare su alcuna proposta né adottarla come risoluzione se non osservando le seguenti forme: 1) si fanno tre letture della proposta; l’intervallo fra due di queste letture non può essere inferiore a dieci giorni; 2) la discussione è aperta dopo ogni lettura; e tuttavia, dopo la prima o la seconda, il Consiglio de Cinquecento può dichiarare che vi è luogo all’aggiornamento, o che non vi è luogo a deliberare; 3) ogni proposta deve essere stampata e distribuita due giorni prima della seconda lettura; 4) dopo la terza lettura, il Consiglio dei Cinquecento decide se vi è luogo o no all’aggiornamento.

Art. 78 – Ogni proposta che, sottoposta alla discussione, è stata definitivamente respinta dopo la terza lettura, non può essere ripresentata se non dopo che sia trascorso un anno.

Art. 79 – Le proposte adottate dal Consiglio dei Cinquecento si chiamano risoluzioni.

Art. 80 – Il preambolo di ogni risoluzione enunzia: 1) le date delle sedute nelle quali saranno state fatte le tre letture della proposta; 2) l’atto col quale è stato dichiarato, dopo la terza lettura, che non vi è luogo all’aggiornamento.

Art. 81 – Sono esentate dalle forme prescritte dall’art. 77 le proposte riconosciute urgenti da una dichiarazione pregiudiziale del Consiglio dei Cinquecento. Questa dichiarazione enunzia i motivi dell’urgenza, e né è fatta menzione nel preambolo della risoluzione.

 

Consiglio degli Anziani

 

Art. 82 – Il Consiglio degli Anziani è composto da duecentocinquanta membri.

Art. 83 – Nessuno può essere eletto membro del Consiglio degli Anziani: 1) se non è in età di quaranta anni compiuti; 2) se, inoltre, non è sposato o vedovo; 3) e se non è stato domiciliato sul territorio della Repubblica durante i quindici anni immediatamente precedenti alla elezione.

Art. 84 – La condizione di domicilio richiesta dal precedente articolo, e quella prescritta dall’art. 74, non riguardano i cittadini che sono usciti dal territorio della Repubblica con missione del Governo.

Art. 85 – Il Consiglio degli Anziani non può deliberare se la seduta non è composta da almeno centoventisei membri.

Art. 86 – Spetta esclusivamente al Consiglio degli Anziani di approvare o di respingere le risoluzioni del Consiglio dei Cinquecento.

Art. 87 – Non appena una risoluzione del Consiglio dei Cinquecento è pervenuta al Consiglio degli Anziani, il presidente dà lettura del preambolo.

Art. 88 – Il Consiglio degli Anziani nega l’approvazione alle risoluzioni del Consiglio dei Cinquecento che, non sono state prese nelle forme prescritte dalla Costituzione.

Art. 89 – Se la proposta è stata dichiarata urgente dal Consiglio dei Cinquecento, il Consiglio degli Anziani delibera per approvare o respingere l’atto di urgenza.

Art. 90 – Se il Consiglio degli Anziani respinge l’atto di urgenza, esso non delibera sul contenuto della risoluzione.

Art. 91 – Se la risoluzione non è preceduta da un atto di urgenza, se ne fanno tre letture; l’intervallo fra due di queste letture non può essere inferiore a cinque giorni. – La discussione è aperta dopo ogni lettura. – Ogni riduzione è stampata e distribuita almeno due giorni prima della seconda lettura.

Art. 92 – Le risoluzioni del Consiglio dei Cinquecento, adottate dal Consiglio degli Anziani, si chiamano leggi.

Art. 93 – Il preambolo delle leggi enunzia le date delle sedute del Consiglio degli Anziani nelle quali sono state fatte le tre letture.

Art. 94 – Il decreto col quale il Consiglio degli Anziani riconosce l’urgenza di una legge è motivato e menzionato nel preambolo di questa legge.

Art. 95 – La proposta della legge, fatta dal Consiglio dei Cinquecento, si intende di tutti gli articoli di uno stesso progetto: il Consiglio degli Anziani deve respingerli tutti, o approvarli nel loro insieme.

Art. 96 – L’approvazione del Consiglio degli Anziani è espressa su ogni proposta di legge con questa formula, sottoscritta dal presidente e dai segretari: il Consiglio degli Anziani approva...

Art. 97 – Il rifiuto di adottare per omissione delle forme indicate nell’art. 77 è espresso con questa formula, sottoscritta dal presidente e dai segretari: La Costituzione annulla...

Art. 98 – Il rifiuto di approvare il contenuto della legge proposta è espresso con questa formula, sottoscritta dal presidente e dai segretari: Il Consiglio degli Anziani non può adottare...

Art. 99 – Nel caso dell’articolo precedente, il progetto di legge respinto non può più essere presentato dal Consiglio dei Cinquecento se non dopo trascorso un anno.

Art. 100 – Il Consiglio dei Cinquecento può tuttavia presentare, a qualsivoglia epoca, un progetto di legge che contenga degli articoli facenti parte di un progetto che è stato respinto.

Art. 101 – Il Consiglio degli Anziani invia entro la giornata le leggi da esso adottate, tanto al Consiglio dei Cinquecento che al Direttorio esecutivo.

Art. 102 – Il Consiglio degli Anziani può cambiare la residenza del Corpo legislativo; in questo caso, indica un nuovo luogo e l’epoca per la quale i due Consigli sono obbligati a trasferirsi. Il decreto del Consiglio degli Anziani su questo oggetto è irrevocabile.

Art. 103 – Dal momento di questo decreto, né l’uno né l’altro dei Consigli possono più deliberare nel comune ove sino allora hanno risieduto. I membri che vi continuassero le loro funzioni si renderebbero colpevoli di attentato contro la sicurezza della Repubblica.

Art. 104 – I membri del Direttorio esecutivo, che ritardassero o ricusassero di apporre il sigillo, promulgare ed inviare il decreto di traslazione del Corpo legislativo, sarebbero colpevoli dello stesso delitto.

Art. 105 – Se, nei venti giorni successivi a quello fissato dal Consiglio degli Anziani, la maggioranza di ognuno dei due Consigli non ha fatto conoscere alla Repubblica il suo arrivo nel nuovo luogo indicato o la sua riunione in un altro luogo qualunque, gli amministratori di dipartimento, o, in mancanza, i tribunali civili di dipartimento convocano le Assemblee primarie per nominare degli elettori che procedano subito alla formazione di un nuovo Corpo legislativo, con l’elezione di duecentocinquanta deputati per il Consiglio degli Anziani, e di Cinquecento per l’altro Consiglio.

Art. 106 – Gli amministratori di dipartimento che, nel caso dell’articolo precedente, ritardassero a convocare le Assemblee primarie, si renderebbero colpevoli di alto tradimento e di attentato contro la sicurezza della Repubblica.

Art. 107 – Sono dichiarati colpevoli dello stesso delitto tutti i cittadini che frapponessero ostacoli alla convocazione delle Assemblee primarie ed elettorali, nel caso dell’art. 106.

Art. 108 – I membri del nuovo Corpo legislativo si riuniscono nel luogo ove il Consiglio degli Anziani aveva trasferito le sue sedute. – Se non possono riunirsi in questo luogo, in qualunque luogo essi si trovino in maggioranza, là è il Corpo legislativo.

Art. 109 – Eccettuato il caso dell’art. 102, nessuna proposta di legge può sorgere nel Consiglio degli Anziani.

 

Della garanzia dei membri del Corpo legislativo

 

Art. 110 – I cittadini che sono o sono stati membri del Corpo legislativo non possono essere ricercati, accusati, né giudicati, in nessun tempo, per quanto essi hanno detto o scritto nell’esercizio delle loro funzioni.

Art. 111 – I membri del Corpo legislativo, dal momento della loro nomina fino al trentesimo giorno dopo lo spirare delle loro funzioni, non possono esser messi sotto giudizio se non nelle forme prescritte dagli articoli seguenti.

Art. 112 – Essi possono, per fatti criminali, essere arrestati in flagrante delitto; ma ne è dato avviso, senza indugio, al Corpo legislativo e il procedimento potrà essere continuato solo dopo che il Consiglio dei Cinquecento avrà proposto la messa in giudizio e il Consiglio degli Anziani l’avrà decretata.

Art. 113 – Salvo il caso di flagrante delitto, i membri del Corpo legislativo non possono esser condotti davanti agli ufficiali di polizia, né posti in stato di arresto, prima che il Consiglio dei Cinquecento abbia proposto la messa in giudizio ed il Consiglio degli Anziani l’abbia decretata.

Art. 114 – Nei casi dei due articoli precedenti, un membro del Corpo legislativo non può esser tradotto davanti a nessun altro tribunale che non sia l’Alta corte di giustizia.

Art. 115 – Essi sono tradotti davanti alla stessa Corte per i reati di tradimento, di dilapidazione, di manovre per rovesciare la Costituzione, e di attentato contro la sicurezza interna della Repubblica.

Art. 116 – Nessuna denunzia contro un membro del Consiglio legislativo può dar luogo a procedimento, se non è redatta per iscritto, firmata ed indirizzata al Consiglio dei Cinquecento.

Art. 117 – Se, dopo aver deliberato nella forma prescritta dall’art. 77, il Consiglio dei Cinquecento ammette la denunzia, lo dichiara in questi termini: La denunzia contro... per il fatto di... datata... firmata da... è ammessa.

Art. 118 – L’imputato allora è chiamato: ha, per comparire, un termine di tre giorni intieri, e quando egli si presenta è ascoltato nell’interno del luogo delle sedute del Consiglio dei Cinquecento.

Art. 119 – Sia che l’imputato si sia presentato o no, il Consiglio dei Cinquecento dichiara, dopo questo termine, se vi è luogo, o no, all’esame della sua condotta.

Art. 120 – Se il Consiglio dei Cinquecento dichiara che vi è luogo ad esame, il prevenuto è chiamato dal Consiglio degli Anziani; ha, per presentarsi, un intervallo di due giorni intieri; e se si presenta, è ascoltato nell’interno del luogo delle sedute del Consiglio degli Anziani.

Art. 121 – Sia che il prevenuto si sia presentato o no, il Consiglio degli Anziani, dopo questo termine, e dopo aver deliberato nelle forme prescritte dall’art. 91, pronunzia l’accusa, se vi è luogo, e rinvia l’accusato davanti all’Alta corte di giustizia, la quale è tenuta ad istruire il processo senza alcun indugio.

Art. 122 – Ogni discussione, nell’uno e nell’altro Consiglio, relativa alla prevenzione o all’accusa di un membro del Corpo legislativo, si fa in consiglio generale. – Ogni deliberazione sugli stessi argomenti è presa ad appello nominale e con scrutinio segreto.

Art. 123 – L’accusa pronunziata contro un membro del Corpo legislativo comporta sospensione. – Se è assolto dal giudizio dell’Alta corte di giustizia, egli riprende le sue funzioni.

 

Rapporti dei due Consigli tra di loro

 

Art. 124 – Quando i due Consigli sono definitivamente costituiti, se ne danno reciproco avviso con un messaggero di Stato.

Art. 125 – Ogni Consiglio nomina quattro messaggeri di Stato per il proprio servizio.

Art. 126 – Essi portano ad ognuno dei Consigli e al Direttorio esecutivo le leggi e gli atti del Corpo legislativo; a tal uopo hanno ingresso nel luogo delle sedute del Direttorio esecutivo. – Camminano preceduti da due uscieri.

Art. 127 – L’un Consiglio non può aggiornarsi al di là di cinque giorni senza il consenso dell’altro.

 

Promulgazione delle Leggi

 

Art. 128 – Il Direttorio esecutivo fa apporre il sigillo e pubblicare le leggi e gli altri atti del Corpo legislativo, entro i due giorni successivi al loro ricevimento.

Art. 129 – Esso fa apporre il sigillo e promulgare, entro la giornata, le leggi e gli atti del Corpo legislativo che sono preceduti da un decreto di urgenza.

Art. 130 – La pubblicazione della legge e degli atti del Corpo legislativo è ordinata nella forma seguente: “In nome della Repubblica francese (legge) o (Atto del Corpo legislativo)... Il Direttorio ordina che la legge o l’atto legislativo, di cui sopra sarà pubblicato, eseguito, e che sarà munito del sigillo della Repubblica”.

Art. 131 – Le leggi il cui preambolo non attesta l’osservanza delle forme prescritte dagli artt. 77 e 91, non possono essere promulgate dal Direttorio esecutivo, e la sua responsabilità a questo riguardo dura sei anni. Sono eccettuate le leggi per le quali l’atto di urgenza è stato approvato dal Consiglio degli Anziani.

 

Titolo VI

Potere esecutivo

 

Art. 132 – Il potere esecutivo è delegato a un Direttorio di cinque membri, nominato dal Corpo legislativo, che in questo caso esercita in nome della nazione le funzioni di Assemblea elettorale.

Art. 133 – Il Consiglio dei Cinquecento forma, a scrutinio segreto, una lista decupla del numero dei membri del Direttorio che sono da nominare, e la presenta al Consiglio degli Anziani, che sceglie, pure a scrutinio segreto, in questa lista.

Art. 134 – I membri del Direttorio devono avere l’età di almeno quaranta anni.

Art. 135 – Essi possono essere scelti soltanto tra i cittadini che sono stati membri del Corpo legislativo o ministri. – La disposizione del presente articolo non sarà osservata che a cominciare dall’anno IX della Repubblica.

Art. 136 – A datare dal primo giorno dell’anno V della Repubblica, i membri del Corpo legislativo non potranno essere eletti membri del Direttorio né ministri, sia durante la durata delle loro funzioni legislative, sia durante il primo anno dopo lo spirare di queste stesse funzioni.

Art. 137 – Il Direttorio è parzialmente rinnovato dall’elezione di un nuovo membro ogni anno. – Per i primi quattro anni, la sorte deciderà sull’uscita successiva di coloro che saranno stati nominati la prima volta.

Art. 138 – Nessuno dei membri uscenti può essere rieletto se non dopo un intervallo di cinque anni.

Art. 139 – L’ascendente e il discendente in linea retta, i fratelli, lo zio e il nipote, i cugini in primo grado, e gli affini in questi diversi gradi non possono essere contemporaneamente membri del Direttorio, né succedervi se non dopo un intervallo di cinque anni.

Art. 140 – In caso di vacanza per morte, dimissione o altro, di uno di questi membri del Direttorio, il suo successore è eletto dal Corpo legislativo al massimo entro dieci giorni. – Il Consiglio dei Cinquecento è tenuto a proporre i candidati entro i primi cinque giorni, e il Consiglio degli Anziani deve ultimare l’elezione negli ultimi cinque. – Il nuovo membro è eletto solo per il tempo di esercizio che restava a quello che sostituisce. – Se tuttavia questo tempo non supera i sei mesi, colui che è eletto rimane in funzione fino alla fine del quinto anno successivo.

Art. 141 – Ogni membro del Direttorio lo presiede a turno per la durata di tre mesi soltanto. – Il Presidente ha la firma e la custodia del sigillo. – Le leggi e gli atti del Corpo legislativo sono indirizzati al Direttorio, nella persona del suo presidente.

Art. 142 – Il Direttorio esecutivo non può deliberare, se non vi sono presenti almeno tre membri.

Art. 143 – Esso si sceglie, al di fuori del suo seno, un segretario che controfirma le copie degli atti, e redige le deliberazioni su un registro, nel quale ogni membro ha il diritto di fare iscrivere il suo parere motivato. – Il Direttorio può, quando lo giudica opportuno, deliberare senza l’assistenza del suo segretario; in questo caso le deliberazioni sono redatte su un registro particolare, da uno dei membri del Direttorio.

Art. 144 – Il Direttorio provvede, secondo le leggi, alla sicurezza esterna o interna della Repubblica. – Può fare dei proclami conformi alle leggi per la loro esecuzione. – Dispone della forza armata, ma in nessun caso il Direttorio, collegialmente o alcuno dei suoi membri, può comandarla, né per il tempo delle sue funzioni, né per i due anni successivi all’immediatamente spirare di queste stesse funzioni.

Art. 145 – Se il Direttorio è informato che si trama qualche cospirazione contro la sicurezza esterna o interna dello Stato, può decretare dei mandati di comparizione e dei mandati di cattura contro i presunti autori o complici; può interrogarli; ma è obbligato, sotto le pene disposte contro il delitto di detenzione arbitraria, a rinviarli davanti all’ufficiale di polizia entro il termine di due giorni, perché si proceda secondo le leggi.

Art. 146 – Il Direttorio nomina i generali in capo; non può sceglierli fra i parenti o affini dei suoi membri, nei gradi espressi dall’art. 139.

Art. 147 – Sorveglia ed assicura l’esecuzione delle leggi nelle amministrazioni e nei tribunali, per mezzo di commissari da esso nominati.

Art. 148 – Nomina fuori del suo seno i ministri, e li revoca quando lo giudica conveniente. – Non può sceglierli al di sotto dell’età di trent’anni, né fra i parenti o affini dei suoi membri, nei gradi enunciati dall’art. 139.

Art. 149 – I ministri corrispondono direttamente con le autorità ad essi subordinate.

Art. 150 – Il Corpo legislativo determina le attribuzioni e il numero dei ministri. Questo numero va da un minimo di sei ad un massimo di otto.

Art. 151 – I ministri non formano un Consiglio.

Art. 152 – I ministri sono rispettivamente responsabili, sia della non esecuzione delle leggi che della non esecuzione dei decreti del Direttorio.

Art. 153 – Il Direttorio nomina il ricevitore delle imposte dirette di ogni dipartimento.

Art. 154 – Esso nomina i preposti in capo alle regìe dei contributi indiretti e all’amministrazione del demanio nazionale.

Art. 155 – Sino alla pace tutti i funzionari pubblici nelle colonie francesi, esclusi quelli dei dipartimenti delle isole di France e della Réunion, saranno nominati dal Direttorio.

Art. 156 – Il Corpo legislativo può autorizzare il Direttorio ad inviare in tutte le colonie francesi, secondo l’esigenza dei casi, uno o più agenti particolari da lui nominati per un tempo limitato. – Gli agenti particolari eserciteranno le stesse funzioni del Direttorio e gli saranno subordinati.

Art. 157 – Nessun membro del Direttorio può uscire dal territorio della Repubblica prima che siano trascorsi due anni dalla cessazione delle sue funzioni.

Art. 158 – Durante questo intervallo è tenuto a provare al Corpo legislativo la sua residenza. – L’art. 112 e i seguenti, fino all’art. 123 incluso, relativi alla garanzia del Corpo legislativo, sono comuni ai membri del Direttorio.

Art. 159 – Nel caso in cui più di due membri del Direttorio fossero posti sotto giudizio, il Corpo legislativo provvederà, nelle forme ordinarie, alla loro sostituzione provvisoria durante il giudizio.

Art. 160 – Tranne i casi degli artt. 119 e 120, né il Direttorio, né alcuno dei suoi membri, può esser chiamato, né dal Consiglio dei Cinquecento, né dal Consiglio degli Anziani.

Art. 161 – I conti e gli schiarimenti domandati dall’uno o dall’altro Consiglio al Direttorio sono forniti per iscritto.

Art. 162 – Il Direttorio è tenuto, ogni anno, a presentare, per iscritto, all’uno e all’altro Consiglio, il consuntivo delle spese, la situazione delle finanze, lo stato delle pensioni esistenti, come pure il progetto di quelle che egli crede conveniente stabilire. – Deve indicare gli abusi che sono a sua conoscenza.

Art. 163 – Il Direttorio può, in ogni caso, invitare, per iscritto, il Consiglio dei Cinquecento a prendere un oggetto in considerazione; può proporgli delle misure, ma non dei progetti redatti in forma di legge.

Art. 164 – Nessun membro del Direttorio può assentarsi più di cinque giorni, né allontanarsi oltre quattro miriametri (otto leghe medie), dal luogo della residenza del Direttorio, senza l’autorizzazione del Corpo legislativo.

Art. 165 – I membri del Direttorio non possono comparire, nell’esercizio delle loro funzioni, sia fuori, sia dentro le loro case, che rivestiti del costume che loro è proprio.

Art. 166 – Il Direttorio ha la sua guardia abituale, e stipendiata a spese della Repubblica, composta da centoventi uomini a piedi, e di centoventi uomini a cavallo.

Art. 167 – Il Direttorio è accompagnato dalla sua guardia nelle cerimonie e nei cortei pubblici, ove ha sempre il primo posto.

Art. 168 – Ogni membro del Direttorio si fa accompagnare fuori da due guardie.

Art. 169 – Ogni posto di forza armata deve al Direttorio e ad ognuno dei suoi membri gli onori militari superiori.

Art. 170 – Il Direttorio ha quatto messaggeri di Stato, da lui nominati e che può destituire. – Essi portano ai due Consigli legislativi le lettere e i memoriali del Direttorio; a tal uopo hanno ingresso nel luogo delle sedute dei Consigli legislativi. – Camminano preceduti da due uscieri.

Art. 171 – Il Direttorio risiede nello stesso comune del Corpo legislativo.

Art. 172 – I membri del Direttorio sono alloggiati a spese della Repubblica, e in uno stesso edificio.

Art. 173 – Lo stipendio annuale di ognuno di essi è stabilito al valore di cinquantamila miriagrammi di frumento (diecimiladuecentoventidue quintali).

 

Titolo VII

Corpi amministrativi e municipali

 

Art. 174 – Vi è in ogni dipartimento un’amministrazione centrale, e in ogni cantone almeno un’amministrazione municipale.

Art. 175 – Ogni membro di un’amministrazione dipartimentale o municipale deve avere l’età di almeno venticinque anni.

Art. 176 – L’ascendente e il discendente in linea retta, i fratelli, lo zio e il nipote, e gli affini nei medesimi gradi, non possono essere simultaneamente membri della stessa amministrazione, né succedervi se non dopo un intervallo di due anni.

Art. 177 – Ogni amministrazione di dipartimento è composta da cinque membri; ogni anno viene rinnovata per un quinto.

Art. 178 – Ogni comune la cui popolazione va da cinquemila abitanti fino a centomila ha per sé solo un’amministrazione municipale.

Art. 179 – Vi è in ogni comune, la cui popolazione è inferiore a cinquemila abitanti, un agente municipale e un aggiunto.

Art. 180 – La riunione degli agenti municipali di ogni comune forma la municipalità di cantone.

Art. 181 – Vi è inoltre un presidente dell’amministrazione municipale, scelto in tutto il cantone.

Art. 182 – Nei comuni, la cui popolazione va da cinque a diecimila abitanti, vi sono cinque ufficiali municipali; sette da diecimila fino a cinquantamila; nove, da cinquantamila fino a centomila.

Art. 183 – Nei comuni, la cui popolazione supera i centomila abitanti, vi sono almeno tre amministrazioni municipali. – In questi comuni, la decisione delle municipalità si fa in modo che la popolazione dell’ambito di ciascuna non oltrepassi i cinquantamila individui, e non sia minore di trentamila. La municipalità d’ogni circondario è composta da sette membri.

Art. 184 – Nei comuni divisi in parecchie municipalità, vi è un ufficio centrale per gli oggetti ritenuti indivisibili dal Corpo legislativo. – Questo ufficio è composto da tre membri nominati dall’amministrazione di dipartimento e confermati dal potere esecutivo.

Art. 185 – I membri di ogni amministrazione municipale sono nominati per due anni, e rinnovati ogni anno per metà o per la parte più vicina alla metà, e alternativamente per la frazione maggiore e per la frazione minore.

Art. 186 – Gli amministratori di dipartimento e i membri delle amministrazioni municipali possono essere rieletti per una volta senza intervallo.

Art. 187 – Ogni cittadino che è stato eletto due volte di seguito amministratore di dipartimento o membro di un’amministrazione municipale, e ne ha esercitato le funzioni in virtù dell’una e dell’altra elezione, non può essere nuovamente eletto se non dopo un intervallo di due anni.

Art. 188 – Nel caso che un’amministrazione dipartimentale o municipale perda uno o più membri per morte, dimissione o altro, gli amministratori rimasti possono sostituirsi aggregandosi degli amministratori temporanei, i quali svolgono le loro funzioni fino alle elezioni successive.

Art. 189 – Le amministrazioni dipartimentali e municipali non possono modificare gli atti del Corpo legislativo né quelli del Direttorio esecutivo, né sospenderne l’esecuzione. Non possono ingerirsi negli oggetti che dipendono dall’ordine giudiziario.

Art. 190 – Gli amministratori sono essenzialmente incaricati della ripartizione dei contributi diretti e della sorveglianza dei denari provenienti da redditi pubblici nel loro territorio. – Il Corpo legislativo determina le regole e il modo delle loro funzioni, sia su questi oggetti, che sulle altre parti dell’amministrazione interna.

Art. 191 – Il Direttorio esecutivo nomina, presso ogni amministrazione dipartimentale e municipale, un commissario che revoca quando lo giudica conveniente. – Questo commissario sorveglia e richiede l’esecuzione delle leggi.

Art. 192 – Il commissario presso ogni amministrazione locale deve esser scelto tra i cittadini domiciliati da un anno nel dipartimento ove questa amministrazione è stabilita. – Deve avere l’età di almeno venticinque anni.

Art. 193 – Le amministrazioni municipali sono subordinate alle amministrazioni di dipartimento, e queste ai ministri. In conseguenza, i ministri possono annullare, ognuno nel suo campo, gli atti delle amministrazioni di dipartimento; e queste gli atti delle amministrazioni municipali, quando questi atti sono contrari alle leggi o agli ordini delle autorità superiori.

Art. 194 – I ministri possono anche sospendere le amministrazioni di dipartimento che hanno contravvenuto alle leggi o agli ordini delle autorità superiori; e le amministrazioni di dipartimento hanno lo stesso diritto nei confronti dei membri delle amministrazioni municipali.

Art. 195 – Nessuna sospensione o annullamento diviene definitivo senza la conferma formale del Direttorio esecutivo.

Art. 196 – Il Direttorio può anche annullare immediatamente gli atti delle amministrazioni dipartimentali o municipali. – Può sospendere o destituire immediatamente, quando lo crede necessario, gli amministratori sia di dipartimento, sia di cantone, e rinviarli se del caso davanti ai tribunali di dipartimento.

Art. 197 – Ogni decreto ordinante cassazione di atti, sospensione o destituzione di amministratore, deve essere motivato.

Art. 198 – Quando i cinque membri di un’amministrazione dipartimentale sono destituiti, il Direttorio esecutivo provvede alla loro sostituzione fino all’elezione seguente; ma non può scegliere i loro supplenti provvisori che fra gli ex amministratori dello stesso dipartimento.

Art. 199 – Le amministrazioni, sia di dipartimento, sia di cantone, possono corrispondere fra di esse solo intorno agli affari attribuitile dalla legge, e non intorno agli interessi generali della Repubblica.

Art. 200 – Ogni amministrazione deve ogni anno rendere il conto della sua gestione. I conti presentati dalle amministrazioni dipartimentali sono stampati.

Art. 201 – Tutti gli atti dei Corpi amministrativi sono resi pubblici dal deposito del registro ove essi sono trascritti e che è aperto a tutti gli amministrati. Questo registro è chiuso ogni sei mesi e non è depositato che dal giorno che è stato chiuso. Il Corpo legislativo può prorogare, secondo le circostanze, il termine fissato per questo deposito.

 

Titolo VIII

Potere giudiziario

 

Disposizioni generali

 

Art. 202 – Le funzioni giudiziarie non possono essere esercitate, né dal Corpo legislativo, né dal potere esecutivo.

Art. 203 – I giudici non possono ingerirsi nell’esercizio del potere legislativo, né fare alcun regolamento. – Essi non possono fermare o sospendere l’esecuzione di una legge, né citare davanti ad essi gli amministratori per ragioni inerenti alle loro funzioni.

Art. 204 – Nessuno può essere distolto dai giudici che la legge gli assegna da parte di alcuna commissione né da attribuzioni diverse da quelle che sono determinate da una legge anteriore.

Art. 205 – La giustizia è resa gratuitamente.

Art. 206 – I giudici non possono essere destituiti se non per prevaricazione legalmente giudicata, né sospesi se non per un’accusa ammessa.

Art. 207 – L’ascendente e il discendente in linea retta, i fratelli, lo zio e il nipote, i cugini in primo grado, e gli affini in questi diversi gradi, non possono essere contemporaneamente membri dello stesso tribunale.

Art. 208 – Le sedute dei tribunali sono pubbliche; i giudici deliberano in segreto; le sentenze sono pronunziate ad alta voce; sono motivate, e in esse sono espressi gli estremi della legge applicata.

Art. 209 – Nessun cittadino, sé non ha compiuto l’età di trent’anni, può essere eletto giudice di un tribunale di dipartimento, né giudice di pace, né assessore di giudice di pace, né giudice di un tribunale di commercio, né membro del tribunale di cassazione, né giurato, né commissario del Direttorio esecutivo presso i tribunali.

 

Della giustizia civile

 

Art. 210 – Non si può attentare in alcun modo al diritto di far decidere le controversie ad arbitri scelti dalle parti.

Art. 211 – La decisione di questi arbitri è senza appello, e senza ricorso in cassazione, se le parti non l’hanno espressamente riservato.

Art. 212 – In ogni circondario determinato dalla legge, vi sono un giudice di pace e i suoi assessori. – Essi sono tutti eletti per due anni, e possono essere immediatamente e indefinitamente rieletti.

Art. 213 – La legge stabilisce gli oggetti sui quali i giudici di pace e i suoi assessori decidono in ultima domanda. – Essa ne attribuisce loro degli altri che essi giudicano con possibilità di appello.

Art. 214 – Vi sono dei tribunali particolari per il commercio di terra e di mare; la legge determina i luoghi ove è utile istituirli. – Il loro potere di giudicare in ultima istanza non può essere esteso al di là del valore di cinquecento miriagrammi di frumento (centodue quintali, ventidue libbre).

Art. 215 – Gli affari il cui giudizio non appartiene né ai giudici di pace né ai tribunali di commercio, sia in ultima istanza, sia con possibilità di appello, sono portati immediatamente davanti al giudice di pace e ai suoi assessori, per essere conciliati. – Se il giudice di pace non può conciliarli, li rinvia davanti al tribunale civile.

Art. 216 – Vi è un tribunale civile per dipartimento. – Ogni tribunale civile è composto almeno da venti giudici, da un commissario e da un sostituto nominati e destituibili dal Direttorio esecutivo, e da un cancelliere. – Ogni cinque anni si procede alla elezione di tutti i membri del tribunale. – I giudici possono essere rieletti.

Art. 217 – Al tempo dell’elezione dei giudici, sono nominati cinque supplenti, tre dei quali sono presi tra i cittadini residenti.

Art. 218 – Il tribunale civile si pronunzia in ultima istanza, nei casi determinati dalla legge, sugli appelli alle sentenze sia dei giudici di pace, sia degli arbitri, sia dei tribunali di commercio.

Art. 219 – L’appello alle sentenze pronunziate dal tribunale civile si porta al tribunale civile di uno dei tre dipartimenti più vicini, così come è determinato dalla legge.

Art. 220 – Il tribunale civile si divide in sezioni. – Una sezione non può giudicare se è costituita da meno di cinque giudici.

Art. 221 – I giudici riuniti in ogni tribunale nominano, fra di essi, a scrutinio segreto, il presidente di ogni sezione.

 

Della giustizia correzionale e criminale

 

Art. 222 – Nessuno può essere fermato se non per essere condotto davanti all’ufficiale di polizia; e nessuno può essere posto in istato di arresto o detenuto se non in virtù di un mandato di arresto degli ufficiali di polizia, o del Direttorio esecutivo, nel caso dell’art. 145, o di un ordine di cattura, sia di un tribunale, sia del direttore del giurì d’accusa, o di un decreto di accusa del Corpo legislativo, quando spetta ad esso il pronunziarlo, o di una sentenza di condanna alla prigione o alla detenzione correzionale.

Art. 223 – Perché l’atto che ordina l’arresto possa essere eseguito, occorre: 1) che esprima formalmente il motivo dell’arresto, e la legge in conformità della quale esso è ordinato; 2) che sia stato notificato a colui che ne è l’oggetto, e gliene sia stata rilasciata copia.

Art. 224 – Ogni persona fermata e condotta davanti all’ufficiale di polizia sarà interrogata sull’istante, o al più tardi entro la giornata.

Art. 225 – Se dall’esame risulta che non vi è alcun argomento di accusa contro di essa, sarà rilasciata subito in libertà; o, se vi è luogo ad inviarla al carcere, vi sarà portata nel più breve lasso di tempo, che in nessun caso potrà superare i tre giorni.

Art. 226 – Chiunque venga arrestato non può essere trattenuto, se dà cauzione sufficiente, in tutti i casi in cui la legge permette di restar liberi sotto cauzione.

Art. 227 – Nessuno, nel caso in cui la sua detenzione è autorizzata dalla legge, può esser condotto o trattenuto se non nei luoghi legalmente e pubblicamente designati per servire da casa di arresto, carcere giudiziario o casa di detenzione.

Art. 228 – Nessun custode o secondino può ricevere né trattenere alcuna persona se non in virtù di un mandato di arresto, secondo le forme prescritte dagli artt. 222 e 223, di un ordine di cattura, di un decreto di accusa o di una sentenza di condanna a prigione o detenzione correzionale, e senza che sia stata fatta nel suo registro la trascrizione.

Art. 229 – Ogni custode o secondino è tenuto, senza che alcun ordine possa dispensarlo, a far vedere il detenuto all’ufficiale civile che ha la sorveglianza della casa di detenzione, tutte le volte che questo ufficiale lo richiederà.

Art. 230 – La vista del detenuto non potrà essere rifiutata ai parenti e amici che presentino l’ordine dell’ufficiale civile, il quale sarà sempre tenuto ad accordarlo, a meno che il custode o secondino non presenti un’ordinanza del giudice, trascritta nel suo registro, per tenere segregata la persona arrestata.

Art. 231 – Ogni uomo, qualunque sia il suo posto o impiego, salvo quelli a cui la legge dà il diritto di arresto, il quale darà, firmerà, eseguirà o farà eseguire l’ordine di arrestare un individuo, riceverà o tratterrà un individuo in un luogo di detenzione non pubblicamente e legalmente designato e tutti i custodi o secondini che contravverranno alle disposizioni dei tre articoli precedenti, saranno colpevoli del delitto di detenzione arbitraria.

Art. 232 – Tutti i rigori adoperati negli arresti, detenzioni o esecuzioni, diversi da quelli prescritti dalla legge, sono dei delitti.

Art. 233 – Vi sono in ogni dipartimento, per il giudizio dei delitti la cui pena non è né afflittiva né infamante, tre tribunali correzionali al minimo, e sei al massimo. – Questi tribunali non potranno pronunziare delle pene più gravi della prigione per due anni. – La conoscenza dei delitti la cui pena non oltrepassa sia il valore di tre giornate di lavoro, sia una prigionia di tre giorni, è delegata al giudice di pace, che decide in ultima istanza.

Art. 234 – Ogni tribunale correzionale è composto da un presidente, da due giudici di pace o assessori di giudici di pace del comune ove esso ha sede, da un commissario del potere esecutivo, nominato e destituibile dal Direttorio esecutivo, e da un cancelliere.

Art. 235 – Il presidente di ogni tribunale correzionale è preso ogni sei mesi, e a turno, tra i membri delle sezioni del tribunale civile del dipartimento, esclusi i presidenti.

Art. 236 – Vi è appello dalle sentenze del tribunale correzionale innanzi al tribunale criminale del dipartimento.

Art. 237 – In materia di delitti che importino pena afflittiva o infamante, nessuno può essere giudicato se non in base ad una accusa ammessa dai giurati o decretata dal Corpo legislativo, nel caso in cui spetti ad esso il decretare l’accusa.

Art. 238 – Un primo giurì dichiara se l’accusa debba essere ammessa o rigettata; il fatto è giudicato da un secondo giurì, e la pena determinata dalla legge è applicata da tribunali criminali.

Art. 239 – I giurati votano unicamente per scrutinio segreto.

Art. 240 – Vi sono in ogni dipartimento tanti giurì di accusa quanti tribunali correzionali. – I presidenti dei tribunali correzionali ne sono i direttori, ciascuno nella sua giurisdizione. – Nei comuni con più di cinquantamila anime, potranno essere stabiliti dalla legge, oltre il presidente del tribunale correzionale, tanti direttori di giurì d’accusa quanti saranno richiesti dal disbrigo degli affari.

Art. 241 – Le funzioni di commissario del potere esecutivo e di cancelliere presso il direttore del giurì di accusa sono espletate dal commissario e dal cancelliere del tribunale correzionale.

Art. 242 – Ogni direttore del giurì di accusa ha la diretta sorveglianza di tutti gli ufficiali di polizia della sua giurisdizione.

Art. 243 – Il direttore del giurì persegue immediatamente, come ufficiale di polizia, in base alle denunzie fattegli dall’accusatore pubblico, sia di ufficio, sia secondo gli ordini del Direttorio esecutivo: 1) gli attentati contro la libertà o la sicurezza individuale dei cittadini; 2) quelli commessi contro il diritto delle genti; 3) la ribellione all’esecuzione, sia delle sentenze, sia di tutti gli atti esecutivi emanati dalle autorità costituite; 4) le agitazioni suscitate e le azioni commesse per intralciare la riscossione dei contributi, la libera circolazione dei viveri, e degli altri oggetti di commercio.

Art. 244 – Vi è un tribunale criminale per ogni dipartimento.

Art. 245 – Il tribunale criminale è composto da un presidente, da un pubblico accusatore, da quattro giudici tratti dal tribunale civile, dal commissario del potere esecutivo presso lo stesso tribunale, o dal suo sostituto e da un cancelliere. – Vi sono nel tribunale criminale del dipartimento della Senna, un vice-presidente e un sostituto del pubblico accusatore: questo tribunale è diviso in due sezioni; otto membri del tribunale civile vi esercitano le funzioni di giudici.

Art. 246 – I presidenti delle sezioni del tribunale civile non possono ricoprire le funzioni di giudici nel tribunale criminale.

Art. 247 – Gli altri giudici vi prestano servizio, ognuno a turno, per sei mesi, nell’ordine della loro nomina, e durante questo tempo non possono svolgere alcuna funzione presso il tribunale civile.

Art. 248 – Il pubblico accusatore ha il compito: 1) di perseguire i delitti in base agli atti d’accusa ammessi dai primi giurati; 2) di trasmettere agli ufficiali di polizia le denunzie che sono state a lui direttamente indirizzate; 3) di sorvegliare gli ufficiali di polizia del dipartimento, e di agire contro di essi secondo la legge, in caso di negligenza o di fatti più gravi.

Art. 249 – Il commissario del potere esecutivo è incaricato: 1) di fare delle richieste, nel corso dell’istruttoria, per la regolarità delle forme, e prima della sentenza, per l’applicazione della legge; 2) di provvedere all’esecuzione delle sentenze pronunziate dal tribunale criminale.

Art. 250 – I giudici non possono proporre ai giurati alcun quesito complesso.

Art. 251 – Il giurì di giudizio è almeno di dodici giurati: l’accusato ha la facoltà di ricusarne, senza addurre i motivi, un numero che la legge determina.

Art. 252 – L’istruttoria davanti al giurì di giudizio è pubblica, e non si può rifiutare agli accusati il soccorso di un difensore che essi hanno la facoltà di scegliere, o che è loro nominato di ufficio.

Art. 253 – Ogni persona assolta da un giurì legale non può essere arrestata o accusata per lo stesso fatto.

 

Tribunale di cassazione

 

Art. 254 – Vi è per tutta la Repubblica un tribunale di cassazione. – Esso decide: 1) sulle domande di cassazione contro le sentenze pronunziate in ultima istanza dai tribunali; 2) sulle domande di rinvio da un tribunale ad un altro, per causa di legittima suspicione o di sicurezza pubblica; 3) sui regolamenti di competenza e i ricorsi contro un tribunale intiero.

Art. 255 – Il tribunale di cassazione non può mai giudicare del merito delle liti; ma cassa le sentenze pronunziate su delle procedure nelle quali le forme sono state violate, o che contengono qualche contravvenzione esplicita alla legge, e rinvia il merito del processo al tribunale che deve giudicarlo.

Art. 256 – Quando, dopo una cassazione, la seconda sentenza sul merito è attaccata con i medesimi mezzi della prima, la questione non può più essere portata al tribunale di cassazione, senza essere stata sottoposta al Corpo legislativo, che emette una legge alla quale il tribunale di cassazione è tenuto a conformarsi.

Art. 257 – Ogni anno, il tribunale di cassazione è tenuto ad inviare ad ognuna delle sezioni del Corpo legislativo una deputazione che le presenta lo stato delle sentenze pronunziate, con la notizia in margine, e il testo della legge che ha determinato la sentenza.

Art. 258 – Il numero dei giudici del tribunale di cassazione non può oltrepassare i tre quarti del numero dei dipartimenti.

Art. 259 – Questo tribunale è rinnovato ogni anno per un quinto. – Le Assemblee elettorali dei dipartimenti nominano successivamente ed alternativamente i giudici che devono sostituire coloro che escono dal tribunale di cassazione. – I giudici di questi tribunali possono essere sempre rieletti.

Art. 260 – Ogni giudice del tribunale di cassazione ha un supplente eletto dalla medesima Assemblea elettorale.

Art. 261 – Vi sono presso il tribunale di cassazione un commissario e dei sostituti nominati e destituibili dal Direttorio esecutivo.

Art. 262 – Il Direttorio esecutivo denunzia al tribunale di cassazione, attraverso il suo commissario, e senza pregiudizio del diritto delle parti interessate, gli atti nei quali i giudici hanno ecceduto dai loro poteri.

Art. 263 – Il tribunale annulla questi atti; e se essi danno luogo alla prevaricazione, il fatto è denunziato al Corpo legislativo, che emette il decreto di accusa, dopo aver ascoltato o citato i prevenuti.

Art. 264 – Il Corpo legislativo non può annullare le sentenze del tribunale di cassazione, salvo a perseguire personalmente i giudici che fossero incorsi nella prevaricazione.

 

Alta corte di giustizia

 

Art. 265 – Vi è un’Alta corte di giustizia per giudicare le accuse ammesse dal Corpo legislativo, sia contro i propri membri, sia contro quelli del Direttorio esecutivo.

Art. 266 – L’Alta corte di giustizia è composta da cinque giudici e da due accusatori nazionali tratti dal tribunale di cassazione, e da alti giurati nominati dalle Assemblee elettorali dei dipartimenti.

Art. 267 – L’Alta corte di giustizia si forma solo in virtù di un proclama del Corpo legislativo, redatto e pubblicato dal Consiglio dei Cinquecento.

Art. 268 – Essa si costituisce e tiene le sue sedute nel luogo designato dal proclama del Consiglio dei Cinquecento. – Questo luogo non può essere più vicino di dodici miriametri a quello ove risiede il Corpo legislativo.

Art. 269 – Quando il Corpo legislativo ha proclamato la formazione dell’Alta corte di giustizia, il tribunale di cassazione estrae a sorte quindici dei suoi membri in una seduta pubblica; esso nomina poi, nella stessa seduta, mediante scrutinio segreto, cinque di questi quindici: i cinque giudici così nominati sono i giudici dell’Alta corte di giustizia; essi scelgono fra di loro un presidente.

Art. 270 – Il tribunale di cassazione nomina, nella stessa seduta, per scrutinio, alla maggioranza assoluta, due dei suoi membri per assolvere nell’Alta corte di giustizia le funzioni di accusatori nazionali.

Art. 271 – Gli atti di accusa sono stesi e redatti dal Consiglio dei Cinquecento.

Art. 272 – Le Assemblee elettorali di ogni dipartimento nominano, ogni anno, un giurì per l’Alta corte di giustizia.

Art. 273 – Il Direttorio esecutivo fa stampare e pubblicare, un mese dopo l’epoca delle elezioni, la lista dei giurati nominati per l’Alta corte di giustizia.

 

Titolo IX

Della forza armata

 

Art. 274 – La forza armata è istituita per difendere lo Stato contro i nemici esterni, e per assicurare all’interno il mantenimento dell’ordine e l’esecuzione delle leggi.

Art. 275 – La forza pubblica è per sua essenza obbediente: nessun corpo armato può deliberare.

Art. 276 – Essa si distingue in guardia nazionale sedentaria e guardia nazionale in attività.

 

Della guardia nazionale sedentaria

 

Art. 277 – La guardia nazionale sedentaria è composta da tutti i cittadini e figli di cittadini in istato di portare le armi.

Art. 278 – La sua organizzazione e la sua disciplina sono le stesse per tutta la Repubblica; esse sono fissate dalla legge.

Art. 279 – Nessun Francese può esercitare i diritti di cittadino, se non è iscritto nel ruolo della guardia nazionale sedentaria.

Art. 280 – Le distinzioni di grado e la subordinazione hanno valore solo relativamente al servizio e per la durata di esso.

Art. 281 – Gli ufficiali della guardia nazionale sedentaria sono eletti a tempo determinato dai cittadini che la compongono, e non possono essere rieletti se non dopo un intervallo.

Art. 282 – Il comando della guardia nazionale di un dipartimento intiero non può essere affidato abitualmente a un solo cittadino.

Art. 283 – Se si crede necessario riunire tutta la guardia nazionale di un dipartimento, il Direttorio esecutivo può nominare un comando temporaneo.

Art. 284 – Il comando della guardia nazionale sedentaria, in una città di centomila abitanti e più, non può essere abitualmente affidato a un solo uomo.

 

Della guardia nazionale in attività

 

Art. 285 – La Repubblica mantiene al suo soldo, anche in tempo di pace, sotto il nome di guardie nazionali in attività, un esercito di terra e di mare.

Art. 286 – L’esercito si forma per arruolamenti volontari, e, in caso di bisogno, nel modo che la legge determina.

Art. 287 – Nessun straniero che non ha acquistato i diritti di cittadino francese può essere ammesso negli eserciti francesi, a meno che abbia fatto una o più campagne per l’istituzione della Repubblica.

Art. 288 – I comandanti o capi di terra e di mare non sono nominati che in caso di guerra; essi ricevono dal Direttorio esecutivo delle commissioni revocabili a volontà. La durata di queste commissioni si limita a una campagna; ma non possono essere continuate.

Art. 289 – Il comando generale degli eserciti della Repubblica non può essere affidato a un solo uomo.

Art. 290 – L’esercito di terra e di mare è sottoposto a leggi particolari, per la disciplina, la forma dei giudizi e la natura delle pene.

Art. 291 – Nessuna parte della guardia nazionale sedentaria, né della guardia nazionale in attività, può agire, per il servizio della Repubblica, se non su richiesta per iscritto dell’autorità civile nelle forme prescritte dalla legge.

Art. 292 – La forza pubblica non può essere richiesta dalle autorità civili che entro la circoscrizione del loro territorio; non può trasferirsi da un cantone ad un altro, senza esservi autorizzata dall’amministrazione del dipartimento, né da un dipartimento ad un altro, senza gli ordini del Direttorio esecutivo.

Art. 293 – Tuttavia il Corpo legislativo determina i mezzi per assicurare da parte della forza pubblica l’esecuzione delle sentenze e la ricerca degli accusati sul territorio francese.

Art. 294 – In caso di pericolo imminente, l’amministrazione municipale di un cantone può richiedere la guardia nazionale dei cantoni vicini; in questo caso, l’amministrazione che ha richiesto e i capi delle guardie nazionali che sono stati richiesti sono ugualmente tenuti a renderne conto subito all’amministrazione dipartimentale.

Art. 295 – Nessuna truppa straniera può essere introdotta nel territorio francese, senza il preventivo consenso del Corpo legislativo.

 

Titolo X

Istruzione pubblica

 

Art. 296 – Vi sono nella Repubblica delle scuole primarie ove gli alunni imparano a leggere, a scrivere, gli elementi del calcolo e quelli della morale. La Repubblica provvede alle spese di alloggio degli istitutori preposti a queste scuole.

Art. 297 – Vi sono, nelle diverse parti della Repubblica, delle scuole superiori alle scuole primarie, e il cui numero sarà tale, che ve ne sia almeno una ogni due dipartimenti.

Art. 298 – Vi è, per tutta la Repubblica, un istituto, nazionale incaricato di raccogliere le scoperte, di perfezionare le arti e le scienze.

Art. 299 – I diversi istituti d’istruzione pubblica non hanno tra di essi alcun rapporto di subordinazione, né di corrispondenza amministrativa.

Art. 300 – I cittadini hanno il diritto di formare degli istituti privati di educazione e d’istruzione, come pure delle società libere per concorrere ai progressi delle scienze, delle lettere e delle arti.

Art. 301 – Saranno stabilite delle feste nazionali, per mantenere la fraternità tra i cittadini e legarli alla Costituzione, alla Patria e alle leggi.

 

Titolo XI

Finanze

 

Contributi

 

Art. 302 – I contributi pubblici sono deliberati e fissati ogni anno dal Corpo legislativo. Ad esso solo appartiene lo stabilirli. Essi non possono durare più di un anno, se non sono espressamente rinnovati.

Art. 303 – Il Corpo legislativo può creare quel genere di contributo che crederà necessario; ma deve stabilire ogni anno un’imposta fondiaria e un’imposta personale.

Art. 304 – Ogni individuo che, non essendo nel caso degli artt. 12 e 13 della costituzione, non sia stato compreso nel ruolo dei contributi diretti, ha il diritto di presentarsi all’amministrazione municipale del suo comune, e di iscriversi per un contributo personale pari al valore locale di tre giornate di lavoro agricolo.

Art. 305 – L’iscrizione menzionata nell’articolo precedente non può farsi che durante il mese di messidoro di ogni anno.

Art. 306 – I contributi di ogni natura sono ripartiti fra tutti i contribuenti in ragione delle loro sostanze.

Art. 307 – Il Direttorio esecutivo dirige e sorveglia la riscossione e il versamento dei contributi, e dà a tale effetto tutti gli ordini necessari.

Art. 308 – I conti particolareggiati della spesa dei ministri, firmati e autenticati da essi, sono resi pubblici all’inizio di ogni anno. Lo stesso sarà fatto per gli stati di riscossione dei diversi contributi, e di tutti i redditi pubblici.

Art. 309 – Gli stati di queste spese ed entrate sono distinti secondo la loro natura; essi indicano le somme incassate e spese, anno per anno, in ogni parte dell’amministrazione generale.

Art. 310 – Sono ugualmente pubblicati i conti delle spese particolari ai dicasteri, e relative ai tribunali, alle amministrazioni, al progresso delle scienze, a tutti i lavori e istituti pubblici.

Art. 311 – Le amministrazioni di dipartimento e le municipalità non possono fare alcuna ripartizione al di là delle somme fissate dal Corpo legislativo, né deliberare o permettere, senza essere autorizzate da esso, alcun prestito locale dei cittadini del dipartimento, del comune e del cantone.

Art. 312 – Soltanto al Corpo legislativo appartiene il diritto di regolamentare la fabbricazione e l’emissione di ogni specie di moneta, di fissarne il valore e il peso, e di determinarne il tipo.

Art. 313 – Il Direttorio sorveglia la fabbricazione delle monete, e nomina gli ufficiali incaricati di esercitare direttamente questa ispezione.

Art. 314 – Il Corpo legislativo determina i contributi delle colonie e le loro relazioni commerciali con la metropoli.

 

Tesoreria nazionale e contabilità

 

Art. 315 – Vi sono cinque commissari della Tesoreria nazionale, eletti dal Consiglio degli Anziani, su una triplice lista presentata da quello dei Cinquecento.

Art. 316 – La durata delle loro funzioni è di cinque anni: di essi uno è rinnovato ogni anno, e può essere rieletto senza intervallo e indefinitivamente.

Art. 317 – I commissari della Tesoreria sono incaricati:

– di sorvegliare l’esazione di tutti i denari nazionali;

– di ordinare i movimenti di fondi e il pagamento di tutte le spese pubbliche consentite dal Corpo legislativo;

– di tenere un conto aperto di uscita e di entrata col ricevitore dei contributi diretti di ogni dipartimento, con le diverse regìe nazionali, e con i pagatori che fossero stabiliti nei dipartimenti;

– d’intrattenere coi detti ricevitori e pagatori, con le regìe e amministrazioni la corrispondenza necessaria, per assicurare la riscossione esatta e regolare dei fondi.

Art. 318 – Essi non possono far pagare nulla, sotto pena di prevaricazione, se non in virtù: 1) di un decreto del Corpo legislativo, e fino alla concorrenza dei fondi decretati da esso su ogni oggetto; 2) di una decisione del Direttorio; 3) della firma del ministro che ordina la spesa.

Art. 319 – Neanche possono, sotto pena di prevaricazione, approvare alcun pagamento, se il mandato, firmato dal ministro che è competente per questo genere di spesa, non enuncia la data, sia della decisione del Direttorio esecutivo che dei decreti del Corpo legislativo, che autorizzano il pagamento.

Art. 320 – I ricevitori dei contributi diretti in ogni dipartimento, le diverse regìe nazionali, e i pagatori; nei dipartimenti, rimettono alla Tesoreria nazionale i loro conti rispettivi: la Tesoreria li verifica e li approva.

Art. 321 – Vi sono cinque commissari della Contabilità nazionale, eletti dal Corpo legislativo, alla stessa epoca e secondo le stesse forme e condizioni dei commissari della Tesoreria.

Art. 322 – Il conto generale delle entrate e delle spese della Repubblica, avvalorato dai conti particolari e dai documenti giustificativi, è presentato dai commissari della Tesoreria ai commissari della Contabilità, che lo verificano e lo approvano.

Art. 323 – I commissari della Contabilità informano il Corpo legislativo degli abusi, delle malversazioni, e di tutti i casi di responsabilità che essi scoprono nel corso delle loro operazioni; propongono negli affari di loro competenza le misure convenienti agli interessi della Repubblica.

Art. 324 – Il risultato dei conti approvati dai commissari della Contabilità è stampato e reso pubblico.

Art. 325 – I commissari, sia della Tesoreria nazionale che della Contabilità, possono essere sospesi o destituiti solo dal Corpo legislativo. Ma, durante l’aggiornamento del Corpo legislativo, il Direttorio esecutivo può sospendere e sostituire provvisoriamente i commissari della Tesoreria nazionale nel numero al massimo di due, a patto di riferirne all’uno e all’altro Consiglio del Corpo legislativo, non appena essi hanno ripreso le loro sedute.

 

Titolo XII

Relazioni estere

 

Art. 326 – La guerra non può essere decisa che con un decreto del Corpo legislativo, in seguito a proposta formale e necessaria del Direttorio esecutivo.

Art. 327 – I due Consigli legislativi concorrono, nelle forme ordinarie, al decreto col quale la guerra è decisa.

Art. 328 – In caso di ostilità imminenti o cominciate, di minacce o di preparativi di guerra contro la Repubblica francese, il Direttorio esecutivo è tenuto ad impiegare, per la difesa dello Stato, i mezzi messi a sua disposizione, a patto di prevenirne senza indugio il Corpo legislativo. – Può anche indicare, in questo caso, gli aumenti di forza e le nuove disposizioni legislative che le circostanze potrebbero esigere.

Art. 329 – Solo il Direttorio può mantenere delle relazioni politiche con l’estero, condurre i negoziati, distribuire le forze di terra e di mare, come lo giudica conveniente, e regolarne la direzione in caso di guerra.

Art. 330 – Esso è autorizzato a fare le stipulazioni preliminari, come armistizi, dichiarazioni di neutralità; può concludere anche delle convenzioni segrete.

Art. 331 – Il Direttorio esecutivo conclude, firma o fa firmare con le potenze straniere tutti i trattati di pace, di alleanza, di tregua, di neutralità, di commercio, e altre convenzioni che esso giudica necessarie al bene dello Stato. Questi trattati e convenzioni sono negoziati, a nome della Repubblica francese, da agenti diplomatici nominati dal Direttorio esecutivo, e muniti di sue istruzioni.

Art. 332 – Nel caso che un trattato racchiuda degli articoli segreti, le disposizioni di questi articoli non possono essere distruttive degli articoli palesi, né contenere alcuna alienazione del territorio della Repubblica.

Art. 333 – I trattati non sono validi che dopo essere stati esaminati e ratificati dal Corpo legislativo; tuttavia le condizioni segrete possono ricevere provvisoriamente la loro esecuzione fin dal momento in cui sono state concluse dal Direttorio.

Art. 334 – Ambedue i Consigli legislativi deliberano sulla guerra e sulla pace solo in comitato generale.

Art. 335 – Gli stranieri, stabiliti o no in Francia, succedono ai loro parenti stranieri o francesi; essi possono contrattare, acquistare e ricevere beni situati in Francia, e disporne, al pari dei cittadini francesi, con tutti i mezzi autorizzati dalle leggi.

 

Titolo XIII

Revisione della Costituzione

 

Art. 336 – Se l’esperienza facesse sentire gli inconvenienti di alcuni articoli della Costituzione, il Consiglio degli Anziani ne proporrà la revisione.

Art. 337 – La proposta del Consiglio degli Anziani è, in questo caso, subordinata alla ratifica del Consiglio dei Cinquecento.

Art. 338 – Quando, in uno spazio di nove anni, la proposta del Consiglio degli Anziani, ratificata dal Consiglio dei Cinquecento, sia stata fatta in tre epoche distanti l’una dall’altra almeno tre anni, è convocata un’Assemblea di revisione.

Art. 339 – Quest’Assemblea è formata da due membri per dipartimento, eletti tutti alla stessa maniera che i membri del Corpo legislativo, e riunenti le stesse condizioni di quelle richieste dal Consiglio degli Anziani.

Art. 340 – Il Consiglio degli Anziani designa, per la riunione dell’Assemblea di revisione, un luogo che disti almeno venti miriametri da quello ove risiede il Corpo legislativo.

Art. 341 – L’Assemblea di revisione ha il diritto di cambiare il luogo della sua residenza, osservando la distanza prescritta dall’articolo precedente.

Art. 342 – L’Assemblea di revisione non esercita alcuna funzione legislativa né di governo; si limita alla revisione dei soli articoli costituzionali che le sono stati designati dal Corpo legislativo.

Art. 343 – Tutti gli articoli della Costituzione, senza eccezione, continuano ad essere in vigore finché i cambiamenti proposti dall’Assemblea di revisione non siano stati accettati dal popolo.

Art. 344 – I membri dell’Assemblea di revisione deliberano in comune.

Art. 345 – I cittadini che sono membri del Corpo legislativo nel momento in cui un’Assemblea di revisione è convocata non possono essere eletti membri di quest’Assemblea.

Art. 346 – L’Assemblea di revisione indirizza immediatamente alle Assemblee primarie il progetto di riforma da essa approvato. – Essa è sciolta non appena questo progetto è stato loro indirizzato.

Art. 347 – In nessun caso, la durata dell’Assemblea di revisione può superare i tre mesi.

Art. 348 – I membri dell’Assemblea di revisione non possono essere ricercati, accusati né giudicati, in nessun tempo, per ciò che essi hanno detto o scritto nell’esercizio delle loro funzioni. – Durante la durata di queste funzioni, essi non possono essere posti sotto giudizio, se non in virtù di una decisione degli stessi membri dell’Assemblea di revisione.

Art. 349 – L’Assemblea di revisione non assiste ad alcuna cerimonia pubblica; i suoi membri ricevono la stessa indennità dei membri del Corpo legislativo.

Art. 350 – L’Assemblea di revisione ha il diritto di esercitare o far esercitare la polizia nel comune ove essa risiede.

 

Titolo XIV

Disposizioni generali

 

Art. 351 – Non esiste tra i cittadini altra superiorità se non quella dei funzionari pubblici, e relativamente all’esercizio delle loro funzioni.

Art. 352 – La legge non riconosce né voti religiosi, né alcun legame contrario ai diritti naturali dell’uomo.

Art. 353 – Nessuno può essere impedito di dire, scrivere, stampare e pubblicare il suo pensiero. – Gli scritti non possono essere sottoposti ad alcuna censura prima della loro pubblicazione. – Nessuno può essere responsabile di ciò che ha scritto e pubblicato fuorché nei casi previsti dalla legge.

Art. 354 – Nessuno può essere impedito di esercitare, conformandosi alle leggi, il culto che ha scelto. – Nessuno può essere forzato a contribuire alle spese di un culto. La Repubblica non ne stipendia alcuno.

Art. 355 – Non vi è né privilegio, né maestranza, né giuranda, né limitazione alla libertà della stampa, del commercio e all’esercizio dell’industria (industrie) e delle arti di ogni specie. – Ogni legge proibitiva in questo campo, quando le circostanze la rendono necessaria, è essenzialmente provvisoria, e non ha effetto che per un anno al massimo, a meno che non sia formalmente rinnovata.

Art. 356 – La legge sorveglia particolarmente le professioni che interessano i costumi pubblici, la sicurezza e la salute dei cittadini; ma non si può fare dipendere l’ammissione all’esercizio di queste professioni da alcuna prestazione pecuniaria.

Art. 357 – La legge deve provvedere alla ricompensa degli inventori o al mantenimento della proprietà esclusiva delle loro scoperte o delle loro produzioni.

Art. 358 – La costituzione garantisce l’inviolabilità di tutte le proprietà o la giusta indennità di quelle di cui la necessità pubblica, legalmente constatata, esiga il sacrificio.

Art. 359 – La casa di ciascun cittadino è un asilo inviolabile; durante la notte nessuno ha il diritto di entrarvi se non nel caso d’incendio, d’inondazione o di appello proveniente dall’interno della casa. Durante il giorno, vi si possono eseguire gli ordini delle autorità costituite. Nessuna visita domiciliare può aver luogo se non in virtù di una legge, e per la persona e l’oggetto espressamente designato nell’atto ordinante la visita.

Art. 360 – Non si possono formare corporazioni né associazioni contrarie all’ordine pubblico.

Art. 361 – Nessuna assemblea di cittadini può qualificarsi come società popolare.

Art. 362 – Nessuna società particolare, che si occupi di questioni politiche, può corrispondere con un’altra, né affiliarsi ad essa, né tenere delle sedute pubbliche composte di associati e di assistenti distinti gli uni dagli altri, né imporre delle condizioni di ammissione e di eleggibilità, né arrogarsi dei diritti d’esclusione, né far portare ai suoi membri alcun segno esteriore delle loro associazioni.

Art. 363 – I cittadini possono esercitare i loro diritti politici soltanto nelle Assemblee primarie e comunali.

Art. 364 – Tutti i cittadini sono liberi di indirizzare alle autorità pubbliche delle petizioni, ma esse devono essere individuali; nessuna associazione può presentarne delle collettive, salvo le autorità costituite, e solamente per degli oggetti propri alle loro attribuzioni. – Coloro che esercitano il diritto di petizione non devono mai dimenticare il rispetto dovuto alle autorità costituite.

Art. 365 – Gli assembramenti armati sono un attentato alla costituzione; devono essere immantinente sciolti con la forza.

Art. 366 – Gli assembramenti non armati devono essere ugualmente sciolti a mezzo di comando verbale, e, se è necessario, con l’uso della forza armata.

Art. 367 – Più autorità costituite non possono mai riunirsi per deliberare insieme; nessun atto emanato da una tale riunione può essere eseguito.

Art. 398 – Nessuno può portare dei segni distintivi che ricordino le funzioni anteriormente esercitate o i servizi resi.

Art. 369 – I membri del Corpo legislativo e tutti i funzionari pubblici portano, nell’esercizio delle loro funzioni, il costume o il segno dell’autorità di cui sono rivestiti: la legge ne stabilisce la forma.

Art. 370 – Nessun cittadino può rinunciare, né in tutto, né in parte, all’indennità o allo stipendio che gli è attribuito dalla legge a motivo di funzioni pubbliche.

Art. 371 – Vi è nella Repubblica uniformità di pesi e di misure.

Art. 372 – L’era francese comincia il 22 settembre 1792, giorno della fondazione della Repubblica.

Art. 373 – La Nazione francese dichiara che in nessun caso tollererà il ritorno dei Francesi, che, avendo abbandonato la loro patria dopo il 15 luglio 1789, non sono compresi nelle eccezioni portate alle leggi emanate contro gli emigrati; e fa divieto al Corpo legislativo di creare nuove eccezioni al riguardo. – I beni degli emigrati sono irrevocabilmente acquisiti a profitto della Repubblica.

Art. 374 – Parimenti la Nazione francese proclama, come garanzia della fede pubblica, che dopo un’aggiudicazione legalmente consumata di beni nazionali, qualunque ne sia l’origine, il compratore legittimo non può esserne spossessato, salvo indennizzo, se è il caso, di terzi che ne facciano richiesta da parte del Tesoro nazionale.

Art. 375 – Nessuno dei poteri istituiti dalla costituzione ha il diritto di cambiarla, né nel suo insieme, né in alcuna delle sue parti, eccetto le riforme che potranno essere fatte per mezzo della revisione, conformemente alle disposizioni del titolo XIII.

Art. 376 – I cittadini ricorderanno sempre che è dalla saggezza delle scelte nelle Assemblee primarie ed elettorali che dipendono principalmente la durata, la conservazione e la prosperità della Repubblica.

Art. 377 – Il popolo francese affida la presente costituzione in deposito alla fedeltà del Corpo legislativo, del Direttorio esecutivo, degli amministratori e dei giudici; alla vigilanza dei padri di famiglia, alle spose e alle madri, all’affetto dei giovani cittadini, al coraggio di tutti i Francesi.

 

 

 

 

 

FONTE:

A. Saitta, Costituenti e Costituzioni della Francia rivoluzionaria e liberale (1789-1875), Giuffrè, Milano 1975.



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