ATTO ADDIZIONALE ALLE COSTITUZIONI DELL’IMPERO

del 22 aprile 1815

 

 

Da quando siamo stati chiamati, quindici anni fa, dal voto della Francia, al governo dello Stato, abbiamo cercato di perfezionare, in diverse epoche, le forme costituzionali, secondo i bisogni e i desideri della Nazione, e traendo profitto dalle lezioni dell’esperienza. Le costituzioni dell’Impero si sono pertanto formate attraverso una serie di atti che hanno ottenuto l’accettazione del popolo. Avevamo allora come scopo di organizzare un grande sistema federativo europeo, da noi adottato come conforme allo spirito del secolo, e favorevole ai progressi della civiltà. Per riuscire a renderlo completo e a dargli tutta l’estensione e tutta la stabilità della quale esso era suscettibile, noi avevamo aggiornato l’istituzione di parecchi istituti interni, destinati in special modo a proteggere la libertà dei cittadini. Non abbiamo ormai più altro scopo che quello di accrescere la prosperità della Francia rafforzando la libertà pubblica. Da ciò risulta la necessità di parecchie modifiche importanti nelle costituzioni, nei Senato-consulti e negli altri atti che reggono quest’impero.

Pertanto, volendo, da un lato, conservare del passato ciò che vi è di buono e di salutare e, dall’altro, rendere le costituzioni del nostro Impero conformi in tutto ai voti e ai bisogni nazionali, così come allo stato di pace che desideriamo mantenere con l’Europa, abbiamo deciso di proporre al popolo una serie di disposizioni tendenti a modificare e perfezionare i suoi atti costituzionali, a circondare i diritti dei cittadini di tutte le loro garanzie, a dare al sistema rappresentativo tutta la sua estensione, a investire i corpi intermedi della considerazione e del potere desiderabili; in una parola, a combinare il più alto punto di libertà politica e di sicurezza individuale con la forza e l’accentramento necessari per far rispettare dallo straniero l’indipendenza del popolo francese e la dignità della nostra corona. In conseguenza gli articoli seguenti, che costituiscono un atto supplementare alle costituzioni dell’Impero, saranno sottoposti all’accettazione libera e solenne di tutti i cittadini, in tutto il territorio della Francia.

 

Titolo I

Disposizioni generali

 

Art. l – Le costituzioni dell’Impero, e precisamente l’Atto costituzionale del 22 frimaio anno VIII, i Senato-consulti del 14 e 16 termidoro anno X, e quello del 28 floreale anno XII, saranno modificati dalle disposizioni che seguono. Tutte le altre disposizioni sono confermate e mantenute.

Art. 2 – Il Potere legislativo è esercitato dall’Imperatore e da due Camere.

Art. 3 – La prima Camera, chiamata Camera dei pari, è ereditaria.

Art. 4 – L’Imperatore ne nomina i membri, che sono irrevocabili, essi e i loro discendenti maschi, di primogenito in primogenito in linea diretta. Il numero dei pari è illimitato. L’adozione non trasmette la dignità di pari a chi ne è l’oggetto. – I pari partecipano alle sedute a ventun anni, ma hanno voto deliberativo solo a venticinque.

Art. 5 – La Camera dei pari è presieduta dall’arcicancelliere dell’Impero, o, nel caso dell’articolo 51 del Senato-consulto del 28 floreale anno XII, da uno dei membri di questa Camera appositamente designato dall’Imperatore.

Art. 6 – I membri della famiglia imperiale, nell’ordine dell’eredità, sono pari di diritto. Essi siedono dopo il presidente. Partecipano alle sedute a diciotto anni, ma hanno voto deliberativo solo a ventuno.

Art. 7 – La seconda Camera, chiamata Camera dei rappresentanti, è eletta dal popolo.

Art. 8 – I membri di questa Camera sono in numero di seicentoventinove. Devono avere l’età di almeno venticinque anni.

Art. 9 – Il presidente della Camera dei rappresentanti è nominato dalla Camera all’apertura della prima sessione. Resta in funzione fino al rinnovo della Camera. La sua nomina è sottoposta all’approvazione dell’Imperatore.

Art. 10 – La Camera dei rappresentanti verifica i poteri dei suoi membri, e decide della validità delle elezioni contestate.

Art. 11 – I membri della Camera dei rappresentanti ricevono per spese di viaggio, e durante la sessione, l’indennità decretata dall’Assemblea costituente.

Art. 12 – Sono indefinitamente rieleggibili.

Art. 13 – La Camera dei rappresentanti è rinnovata di diritto per intiero ogni cinque anni.

Art. 14 – Nessun membro dell’una o dell’altra Camera può essere arrestato, salvo il caso di flagrante delitto, né perseguito in materia criminale e correzionale, durante le sessioni, che in virtù di una risoluzione della Camera di cui egli fa parte.

Art. 15 – Nessuno può essere arrestato né detenuto per debiti, a partire dalla convocazione, né quaranta giorni dopo la sessione.

Art. 16 – I pari sono giudicati dalla loro Camera, in materia criminale e correzionale, nelle forme che saranno regolate dalla legge.

Art. 17 – La qualità di pari e di rappresentante è compatibile con ogni funzione pubblica, tranne quella di contabile. – Tuttavia i prefetti e sottoprefetti non sono eleggibili dal collegio elettorale del dipartimento o del circondario che essi amministrano.

Art. 18 – L’Imperatore invia alle Camere dei ministri di Stato e dei consiglieri di Stato, che vi siedono e prendono parte alle discussioni, ma hanno voto deliberativo solo nel caso in cui essi siano membri della Camera come pari o eletti dal popolo.

Art. 19 – I ministri che sono membri della Camera dei pari o di quella dei rappresentanti, o che siedono per missione del Governo, danno alle Camere le spiegazioni ritenute necessarie, quando la loro pubblicità non comprometta l’interesse dello Stato.

Art. 20 – Le sedute delle due Camere sono pubbliche. Esse possono tuttavia costituirsi in comitato segreto, la Camera dei pari su domanda di dieci membri, quella dei rappresentanti su domanda di venticinque. Il Governo può egualmente richiedere dei comitati segreti per fare delle comunicazioni. In ogni caso, le deliberazioni e i voti non possono aver luogo che in seduta pubblica.

Art. 21 – L’Imperatore può prorogare, aggiornare e sciogliere la Camera dei rappresentanti. Il proclama che pronunzia lo scioglimento convoca i Collegi elettorali per una elezione nuova, e indice la riunione dei rappresentanti, al più tardi entro i sei mesi.

Art. 22 – Durante l’intervallo delle sessioni della Camera dei rappresentanti, o in caso di scioglimento di questa Camera, la Camera dei pari non può riunirsi.

Art. 23 – Il Governo ha la proposta della legge; le Camere possono proporre degli emendamenti: se questi emendamenti non sono adottati dal Governo, le Camere sono tenute a votare sulla legge, così come essa è stata proposta.

Art. 24 – Le Camere hanno la facoltà d’invitare il Governo a proporre una legge su un oggetto determinato, e di redigere ciò che loro pare conveniente d’inserire nella legge. Questa domanda può essere fatta da ciascuna delle due Camere.

Art. 25 – Quando una redazione è adottata in una delle due Camere, è portata all’altra; e se vi è approvata, è portata all’Imperatore.

Art. 26 – Nessun discorso scritto, salvo i rapporti delle commissioni, i rapporti dei ministri sulle leggi che sono presentate, e i rendiconti finanziari, può essere letto nell’una o nell’altra delle Camere.

 

Titolo II

Dei Collegi elettorali e del modo d’elezione

 

Art. 27 – I Collegi elettorali di dipartimento e di circondario sono mantenuti, conformemente al Senato-consulto del 16 termidoro anno X, salvo le modifiche che seguono.

Art. 28 – Le Assemblee di cantone riempiranno ogni anno, con elezioni annuali, tutte le vacanze nei Collegi elettorali.

Art. 29 – A datare dall’anno 1816 un membro della Camera dei pari, designato dall’Imperatore, sarà presidente a vita e inamovibile di ogni Collegio elettorale di dipartimento.

Art. 30 – A datare dalla stessa epoca, il Collegio elettorale di ogni dipartimento nominerà, tra i membri di ogni Collegio di circondario, il presidente e due vice presidenti. A tale effetto, l’Assemblea del collegio di dipartimento precederà di quindici giorni quella del Collegio di circondario.

Art. 31 – I Collegi di dipartimento e di circondario nomineranno il numero di rappresentanti stabilito per ognuno dall’atto e dalla tabella qui annessa [...].

Art. 32 – I rappresentanti possono essere scelti indifferentemente in tutto il territorio della Francia. Ogni Collegio di dipartimento o di circondario che sceglierà un rappresentante fuori del dipartimento o del circondario nominerà un supplente che sarà necessariamente preso nel dipartimento o nel circondario.

Art. 33 – Il lavoro e la proprietà industriale e commerciale avranno una rappresentanza speciale. – L’elezione dei rappresentanti del commercio e dell’industria sarà fatta dal Collegio elettorale di dipartimento, su una lista di eleggibili redatta dalle Camere di commercio e dalle Camere consultive riunite, secondo l’atto e la tabella qui annessa [...].

 

Titolo III

Della legge dell’imposta

 

Art. 34 – L’imposta generale diretta, sia fondiaria, sia mobiliare, è votata solo per un anno; le imposte indirette possono essere votate per parecchi anni. – In caso di scioglimento della Camera dei rappresentanti, le imposte votate nella sessione precedente sono continuate fino alla nuova riunione della Camera.

Art. 35 – Nessuna imposta diretta o indiretta in denaro o in natura può essere percepita, nessun prestito può avere luogo, nessuna iscrizione di crediti nel Gran libro del debito pubblico può essere fatta, nessuna proprietà demaniale può essere alienata o permutata, nessuna leva di uomini per l’esercito può essere ordinata, nessuna parte del territorio può essere cambiata se non in virtù di una legge.

Art. 36 – Ogni proposta d’imposta, di prestito, o di leva di uomini deve essere fatta alla Camera dei rappresentanti.

Art. 37 – Alla Camera dei rappresentanti è altresì presentato per primo: l) il bilancio generale dello Stato, contenente il prospetto delle entrate e la proposta dei fondi assegnati per l’annata a ogni dicastero del ministero; 2) il conto delle entrate e delle uscite dell’anno o degli anni precedenti.

 

Titolo IV

Dei ministri e della responsabilità

 

Art. 38 – Tutti gli atti del Governo devono essere controfirmati da un ministro capo di dicastero.

Art. 39 – I ministri sono responsabili degli atti del Governo da essi firmati, come dell’esecuzione delle leggi.

Art. 40 – Possono essere accusati dalla Camera dei rappresentanti, e sono giudicati da quella dei pari.

Art. 41 – Ogni ministro, ogni comandante di esercito di terra o di mare può essere accusato dalla Camera dei rappresentanti e giudicato dalla Camera dei pari, per aver compromesso la sicurezza o l’onore della Nazione.

Art. 42 – La Camera dei pari, in questo caso, esercita, sia per caratterizzare il delitto, sia per infliggere la pena, un potere discrezionale.

Art. 43 – Prima di pronunziare la messa in istato di accusa di un ministro, la Camera dei rappresentanti deve dichiarare che vi è luogo ad esaminare la proposta d’accusa.

Art. 44 – Questa dichiarazione non può farsi che dopo il rapporto di una commissione di sessanta membri estratti a sorte. Questa commissione fa il suo rapporto al più presto solo dieci giorni dopo la sua nomina.

Art. 45 – Quando la Camera ha dichiarato che vi è luogo ad esame, essa può chiamare il ministro nel suo seno per domandargli delle spiegazioni. Questa chiamata non può avere luogo che dieci giorni dopo il rapporto della commissione.

Art. 46 – In ogni altro caso, i ministri con dicastero non possono essere chiamati, né obbligati a venire alle Camere.

Art. 47 – Quando la Camera dei rappresentanti ha dichiarato che vi è luogo a esame contro un ministro, è formata una nuova commissione di sessanta membri estratti, come la prima, a sorte e da questa commissione vien fatto un nuovo rapporto sulla messa in istato d’accusa. Questa commissione non fa il suo rapporto che dieci giorni dopo la sua nomina.

Art. 48 – La messa in istato d’accusa può essere pronunziata solo dieci giorni dopo la lettura e la distribuzione del rapporto.

Art. 49 – Pronunziata l’accusa la Camera dei rappresentanti nomina cinque commissari presi nel suo seno, per eseguire l’accusa davanti alla Camera dei pari.

Art. 50 – L’articolo 75 del titolo VIII dell’Atto costituzionale del 22 frimaio anno VIII, sancente che gli agenti del Governo non possono essere perseguiti che in virtù di una decisione del Consiglio di Stato, sarà modificato da una legge.

 

Titolo V

Del potere giudiziario

 

Art. 51 – L’Imperatore nomina tutti i giudici. Essi sono inamovibili e a vita dall’istante della loro nomina, salvo la nomina dei giudici di pace e dei giudici di commercio che avrà luogo come per il passato. I giudici attuali nominati dall’Imperatore, ai termini del Senato-consulto del 12 ottobre 1807, e che egli giudicherà conveniente di conservare, riceveranno degli assegni a vita prima del l° gennaio prossimo.

Art. 52 – L’istituzione dei giurati è mantenuta.

Art. 53 – I dibattiti in materia criminale sono pubblici.

Art. 54 – Solo i delitti militari sono di competenza dei tribunali militari.

Art. 55 – Tutti gli altri delitti, anche commessi dai militari, sono di competenza dei tribunali civili.

Art. 56 – Tutti i crimini e i delitti che erano attribuiti all’Alta corte imperiale e il cui giudizio non è riservato dal presente atto alla Camera dei pari saranno portati davanti ai tribunali ordinari.

Art. 57 – L’Imperatore ha il diritto di fare grazia, anche in materia correzionale, e di accordare delle amnistie.

Art. 58 – Le interpretazioni delle leggi, domandate dalla Corte di cassazione, saranno date nella forma di una legge.

 

Titolo VI

Dei diritti dei cittadini

 

Art. 59 – I Francesi sono eguali davanti alla legge, sia per la contribuzione alle imposte e agli oneri pubblici, sia per l’ammissione agli impieghi civili e militari.

Art. 60 – Nessuno può, sotto alcun pretesto, essere distratto dai giudici assegnatigli dalla legge.

Art. 61 – Né può essere perseguito, arrestato, detenuto né esiliato, se non nei casi previsti dalla legge e secondo le forme prescritte.

Art. 62 – La libertà dei culti è garantita a tutti.

Art. 63 – Tutte le proprietà possedute o acquistate in virtù delle leggi e tutti i crediti verso lo Stato sono inviolabili.

Art. 64 – Ogni cittadino ha il diritto di stampare e di pubblicare i suoi pensieri, firmandoli, senza nessuna censura preventiva, salva la responsabilità legale, dopo la pubblicazione, stabilita da un giudizio dato da giurati, quando anche non vi fosse luogo che alla applicazione di pena correzionale.

Art. 65 – Il diritto di petizione è assicurato a tutti i cittadini. Ogni petizione è individuale. Queste petizioni possono essere indirizzate, sia al Governo, sia alle due Camere: tuttavia anche queste ultime devono portare l’intestazione: A Sua Maestà l’Imperatore. Esse saranno presentate alle Camere sotto la garanzia di un membro che raccomanda la petizione. Sono lette pubblicamente, e se la Camera le prende in considerazione, sono portate all’Imperatore dal presidente.

Art. 66 – Nessuna piazza, nessuna parte del territorio può essere dichiarata in istato di assedio, se non nel caso d’invasione da parte di una forza straniera, o di tumulti civili. – Nel primo caso, la dichiarazione è fatta da un atto del Governo. – Nel secondo caso, essa non può esserlo che dalla legge. Tuttavia, se, presentandosi il caso, le Camere non sono riunite, l’atto del Governo che dichiara lo stato di assedio deve essere convertito in una proposta di legge entro i primi quindici giorni della riunione delle Camere.

Art. 67 – Il popolo francese dichiara che, nella delega che ha fatto e fa dei suoi poteri, non ha inteso e non intende dare il diritto di proporre la restaurazione dei Borboni o di alcun principe di questa famiglia sul trono, anche in caso di estinzione della dinastia imperiale, né il diritto di ristabilire l’antica nobiltà feudale, i diritti feudali e signorili, le decime, alcun culto privilegiato e dominante, né la facoltà di attentare alla irrevocabilità della vendita dei beni nazionali; interdice formalmente al Governo, alle Camere e ai cittadini ogni proposta a questo riguardo.

 

 

 

 

 

FONTE:

A. Saitta, Costituenti e Costituzioni della Francia rivoluzionaria e liberale (1789-1875), Giuffrè, Milano 1975.



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