COSTITUZIONE DELLE ISOLE JONIE

 

 

(scritta a Corfù il 28 dicem. 1817: promulgata il 1° genn. 1818)

 

 

Giorgio III, per la grazia di Dio re del regno unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda, difensore della fede, re di Annover ecc., a tutti e a ciascuno di coloro cui le presenti perverranno, salute.

Siccome nel secondo, terzo e quarto articolo del trattato sottoscritto a Parigi, il quinto giorno di novembre dell’anno di nostro Signore 1815, fra sua Maestà e le loro Maestà imperiale e reale l’imperatore d’Austria, re di Ungheria e di Boemia, l’imperator di tutte le Russie e il re di Prussia, il quale ha per titolo: Trattato che stabilisce il destino delle sette isole Jonie, è dichiarato che gli Stati Uniti delle isole Jonie debbano essere poste sotto l’immediata protezione di Sua Maestà britannica, suoi eredi e successori, che gli Stati Uniti suddetti debbano, coll’approvazione della potenza protettrice, regolare il loro interno ordinamento, e che per dare a ciascuna parte di questo ordinamento la solidità e l’attività necessaria, Sua Maestà britannica debba commettere ad un lord alto commissario, di risiedervi, investito di tutti poteri e di tutte le autorità opportune, e basare la riorganizzazione politica degli Stati Uniti jonii sull’ordinamento allora in vigore: il detto lord commissario e la detta potenza protettrice dovranno pure stabilire la forma di convocazione di un’assemblea legislativa per preparare una nuova costituzione degli stati, che Sua Maestà il re dei Regni Uniti della Gran Bretagna e dell’Irlanda sarà pregato di ratificare. E siccome il nostro fedele ed amico consigliere sir Thomas Maitland, cavaliere gran croce dell’ordine onorevole militare del Bagno, luogotenente generale dei nostri eserciti e comandante in capo delle nostre forze marittime, fu designato da noi a lord alto commissario, in virtù del suddetto trattato, onde regolare la forma di convocazione di un’assemblea legislativa: e siccome la detta assemblea legislativa, convocata conformemente a ciò che è preveduto nel trattato, preparò una nuova carta costituzionale per questi stati e ce l’ha presentata per l’organo di un nobile di ciascuna delle tre isole principali degli stati jonii: la suddetta costituzione stabilita dietro il modo suespresso, debitamente firmata dai varii membri dell’assemblea, reggerà d’or innanzi i destini delle isole Jonie.

 

Capo I

Ordinamento generale

 

Art. 1 – Gli Stati Uniti delle isole Jonie sono composti di Corfù, Cefalonia, Zante, Santa Maura, Itaca, Cerigo, Paxo e delle altre piccole isole situate lungo le coste dell’Albania e della Morea, le quali appartenevano altra volta alla repubblica di Venezia.

Art. 2 – Il luogo della residenza del governo generale degli Stati Uniti delle isole Jonie è costantemente stabilito nella città capitale dell’isola di Corfù.

Art. 3 – La religione dominante di questi stati è la religione greca ortodossa. Qualunque altra forma di religione cristiana, come si vedrà in appresso, vi è protetta.

Art. 4 – La lingua di questi stati è la greca: per conseguenza, si dichiara essere della più grande importanza che la lingua nazionale divenga, il più presto possibile, quella in cui si dovranno scrivere tutti gli atti del governo e tutti i processi giudiziarii, quella che sarà riconosciuta come la sola lingua di cui si potrà far uso in qualunque scritto officiale.

Art. 5 – Siccome non è possibile mettere in esecuzione immediatamente questa massima, perocché quasi tutti gli affari del paese furono sino al presente trattati in lingua italiana, è stabilito che tutti gli affari pubblici, durante il primo parlamento, saranno trattati in lingua italiana, salvi ed eccettuati gli affari delle corti inferiori, in cui il governo potrà credere a proposito d’introdurre la lingua del paese, nello scopo d’incoraggiarla e propagarla.

Art. 6 – Nello stesso scopo d’incoraggiare la propagazione, sia della lingua della potenza protettrice, sia di quella degli stati protetti, S.A. il presidente e il senato saranno tenuti, sei giorni dopo la prima seduta di ciascun parlamento, ad inviare un progetto di legge all’assemblea legislativa riguardante l’estensione che dar si potrebbe all’uso della lingua del paese negli altri dipartimenti del governo e nella totalità degli stati. D’altronde, rimane stabilito sino all’istante in cui sarà emanata una legge per dichiarare la lingua greca sola lingua officiale, che la sola di cui si potrà far uso per far copie o per altri oggetti, sarà quella della potenza protettrice, vale a dire la lingua inglese.

Art. 7 – Il governo civile di questi stati sarà composto di un’assemblea legislativa, di un senato e di un potere giudiziario.

Art. 8 – Il comando militare di questi stati essendo stato devoluto dal trattato di Parigi al comandante in capo degli eserciti di S.M. il re protettore, resta in mano dello stesso comandante.

Art. 9 – L’assemblea legislativa sarà eletta dal corpo dei nobili elettori, nel modo e nelle forme qui appresso.

Art. 10 – I senatori saranno eletti nel seno dell’assemblea legislativa, nel modo e nelle forme che si vedranno stabilite in appresso.

Art. 11 – Il potere giudiziario sarà eletto dal senato nel modo e nelle forme che verranno indicate.

Art. 12 – Queste elezioni, come quelle di qualunque altro impiego civile, non saranno valide che per cinque anni, salva la disposizione che si potrà prendere in appresso a questo proposito.

Art. 13 – In capo ai cinque anni, qualunque impiego cessa intieramente di dritto, e la nuova elezione della nuova assemblea legislativa dovrà aver luogo il giorno stesso in cui spira il termine dei cinque anni: tuttavolta, S.A. il presidente del senato, i prestantissimi senatori, i prestantissimi reggenti dei governi locali, come pare i sudditi e gl’impiegati ministeriali dei varii dipartimenti, continueranno nell’esercizio dei loro impieghi fino a che non saranno nominati i loro successori: d’altronde, essi possono venir rieletti.

Art. 14 – Ogniqualvolta l’assemblea legislativa si riunisce nella sede del governo, questa assemblea chiamasi il parlamento degli Stati Uniti delle isole Jonie. Questa riunione, essendo la prima, chiamasi la prima riunione del primo parlamento.

Art. 15 – Il secondo parlamento e le riunioni susseguenti saranno denominate secondo le stesse regole e nel modo medesimo per ordine numerale.

Art. 16 – Tutti gli atti dell’assemblea legislativa, del senato e in generale di tutti i dipartimenti del governo, saranno registrati secondo l’epoca del parlamento e della riunione in cui saranno stati presi, ovvero secondo il modo con cui saranno messi in esecuzione.

Art. 17 – Durante il primo parlamento avrà luogo ogni anno una riunione legale, nel primo giorno di marzo, e continuerà ad essere in azione per tre mesi. Ma questa stessa riunione, in caso d’urgenza, potrà venir prolungata al di là di questo termine e per quel tempo che sarà dichiarato dal senato colla approvazione di S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore.

Art. 18 – Nei parlamenti susseguenti, una riunione avrà luogo ogni due anni il primo giorno di marzo, e rimarrassi in attività per uno spazio di tempo eguale a quello che venne stabilito nell’articolo precedente.

Art. 19 – Il potere di convocare o di prorogare il parlamento in caso di urgenza risiede nell’E.S. il lord alto commissario del re protettore: ma in questo caso il parlamento non potrà essere prorogato oltre a sei mesi.

Art. 20 – Il potere di sciogliere il parlamento in caso d’urgenza è riserbato a S.M. il re protettore col mezzo di un ordine emanato dal suo consiglio.

Art. 21 – Ogniqualvolta il parlamento è prorogato, la riunione dell’assemblea legislativa cessa immediatamente, e in tutto il tempo della prorogazione, tutti gli atti, di qualunque natura siano, che non avranno ricevuto il loro intiero compimento prima della prorogazione, saranno nulli e di nessun valore.

Art. 22 – Quando il parlamento è disciolto, tutti i bill degli atti, di qualunque natura siano, che non avranno ricevuto il loro pieno compimento, saranno nulli, e lo saranno pure quando il parlamento cessa naturalmente.

Art. 23 – L’instruzione politica essendo uno degli oggetti più essenziali e più inseparabili dalla prosperità e dal ben essere di tutti gli stati, e la morale come pure la religione del paese richiedendo che sovrattutto gli ecclesiastici ricevano una liberale e conveniente instruzione, è dichiarato che uno dei primi doveri, subito dopo la riunione del parlamento, che terrà dietro alla ratificazione della presente carta costituzionale, per parte di S.M. il re protettore, sarà quello di prendere le misure opportune, anzitutto per l’instruzione di scuole elementari, quindi per lo stabilimento di un collegio pei diversi rami delle scienze, delle lettere e delle arti.

 

Segnato: B. Theotoki, presidente. - Cav. Calichiopulo. - Alessandro Marietti. - Niccolò Anino Anas°. - Vettor Caridi. - D. Foscardi. - D. Bulzo. - Felice Zambelly. - Basilio Zaro. - Valerio Stai. - Giovanni Morichi. - Stefano Palazzuol Scordilli. - Anastasio Battali. - Anastasio Cassimati. - Giacomo Calichiopulo Manzaro. - Spiridione Giallina Ym Anastasio. - An.° Tom.° Lefcochilo. - Cav. Niccolò Agorosto. - Marino Veia. - Niccolò D. Dallaporta. - Spiridione Metaxa Liseo. - Pietro Caidan. - Sebastiano D Schiadan. - Daniele Coidan. - Paolo Gentilini. -  Spiridione Focca Gio. -  Demetrio Arvanitachi. -  Dionisio Genimata. -  Giulio Domeneghini. -  Francesco Mazzan. - Angelo Mercati. -  Giovanni Melissimo. -  Marino Stefano. - Angelo Condari. -  Niccolò Cavada. -  Pietro Petrizzopulo. - Gio. Psoma. -  Niccolò Vretto. -  Giorgio Massello. -  Stefano Fanarioli. -  Riccardo Plasket, segretario. -  Dom. Valsamachi, segretario.

 

Capo II

Del senato

 

Sezione prima

Del senato in generale

 

Art. 1 – Tutto il potere esecutivo degli Stati Uniti delle isole Jonie è affidato ad un senato composto di sei persone, cioè: di un presidente e di cinque membri.

Art. 2 – Il presidente del senato degli Stati Uniti delle isole Jonie avrà il titolo di Altezza: ciascuno dei membri del senato, quelle di prestantissimo.

Art. 3 – S.A. il presidente degli Stati Uniti delle isole Jonie avrà la presidenza su tutte le altre persone dello stato. I prestantissimi senatori l’avranno immediatamente dopo il presidente, salvo ed eccettuando ciò che sarà in appresso stabilito su questo proposito.

Art. 4 – S.A. il presidente del senato degli Stati Uniti delle isole Jonie godrà intieramente e in qualunque circostanza degli stessi onori militari che sono dovuti a S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore. I senatori godranno degli onori militari dovuti ad un maggior generale.

 

Sezione seconda

Modo di elezione

 

Art. 1 – La nomina di S.A. il presidente del senato degli Stati Uniti delle isole Jonie è riservata a S.M. il re protettore, e sarà fatta col mezzo di S.E. il lord alto commissario. Il presidente del senato debb’essere nativo delle isole Jonie e nobile.

Art. 2 – I prestantissimi senatori saranno eletti dai nobilissimi membri del corpo legislativo e nel suo seno, nel modo e nelle proporzioni che seguono: Corfù, uno; Cefalonia, uno; Zante, uno; Santa Maura, uno; Itaca, Cerigo e Paxo, uno; totale, cinque.

Art. 3 – Il prestantissimo presidente dell’assemblea legislativa avrà il diritto di presentare ai suffragi di questo corpo nomi presi nel suo seno per essere eletti alla carica di senatori. Questo diritto sarà esercitato nel modo seguente:

1) Perché il presidente possa presentare uno di questi nomi ai voti dell’assemblea legislativa, importa che ne abbia ricevuta la domanda per iscritto e segnata almeno da quattro membri della stessa assemblea per ciascun nome domandato. Ciascuna di queste domande sarà quindi registrata dallo stesso presidente.

2) Quando uno di questi nomi è domandato per iscritto da otto membri dell’assemblea legislativa, il prestantissimo presidente non potrà rifiutarsi di presentarlo ai suffragi dell’assemblea, e in questo caso la segnatura del presidente non è necessaria. Ciascun nome presentato nell’uno o nell’altro modo, sarà votato dall’assemblea a viva voce, e la pluralità dei suffragi che i segretarii registreranno nei processi verbali deciderà dell’elezione. A eguaglianza di voti, quello del presidente, o in sua assenza, della persona che ne fa le veci, avrà il valore di due.

Art. 4 – I senatori saranno eletti nel termine di tre giorni, a cominciare da quello della prima seduta dell’assemblea legislativa, e l’elezione sarà fatta nell’ordine seguente: 1) Corfù; 2) Cefalonia: 3) Zante, Santa Maura, Itaca, Cerigo e Paxo.

Art. 5 – Nel termine di ventiquattro ore, a partire dall’istante di ciascuna elezione, il prestantissimo presidente dell’assemblea legislativa sarà tenuto a trasmettere il nome dei senatori eletti a S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore, e nelle ventiquattro ore a partire dal momento in cui egli avrà ricevuto questo avviso, il lord alto commissario trasmetterà il suo atto di adesione o di non approvazione sull’elezione in discorso all’assemblea legislativa, col mezzo del suo presidente.

Art. 6 – Se S.E. il lord alto commissario del re protettore dà il suo assenso alla elezione, il membro eletto sarà senatore per l’isola o per le isole per cui venne eletto: ma se all’incontro S.E. ricusa la sua adesione, l’elezione sarà riguardata come nulla, e l’assemblea legislativa procederà nel modo stesso e nel termine sovrindicato ad una nuova elezione.

Art. 7 – Questa nuova elezione essendo fatta, verrà trasmessa di nuovo a S.E. il lord alto commissario del re protettore. Se egli ricusa un’altra volta la sua adesione, l’elezione sarà pure riguardata come nulla: ma in questo caso il lord alto commissario trasmetterà nello spazio di ventiquattro ore all’assemblea legislativa i nomi di due de’ suoi membri appartenenti all’isola o alle isola per cui l’elezione debbe aver luogo. L’assemblea legislativa ne sceglierà uno e questa elezione sarà definitiva.

Art. 8 – I prestantissimi membri del senato rimarranno in funzione solamente per lo spazio di cinque anni: S.A. il presidente non vi rimarrà che la metà di questo tempo. I due anni e mezzo passati, S.E. il lord alto commissario del re protettore potrà nominare un’altra persona per succedere ad esso, ovvero potrà autorizzare il medesimo presidente a continuare nelle sue funzioni, salvo ed eccettuato ciò che potrebbe venire stabilito a questo riguardo.

 

Sezione TERZA

Del modo di procedere del senato e de’ suoi poteri

 

Art. 1 – Le sei persone designate che compongono il senato, decideranno di tutte le quistioni a pluralità di voti, e a voti eguali quello di S.A. il presidente avrà doppio valore.

Art. 2 – Nel senato, l’iniziativa appartiene esclusivamente a S.A. il presidente. Tuttavolta, qualunque senatore avrà il diritto di far conoscere verbalmente, e per una sola volta durante la stessa riunione del parlamento, il progetto ch’egli crederà utile al Paese, e ciò nello scopo di persuadere a S.A. il presidente di presentarne proposizione al senato.

Art. 3 – Nel caso che S.A. il presidente non porga attenzione a questo progetto e trascuri di presentarlo al Senato, il senatore che l’avrà primo fatto conoscere, potrà porlo in iscritto, segnarlo e farlo segnare almeno da un altro senatore. Allora la proposizione sarà trasmessa da S.A. il presidente a S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore. Se questa proposizione ottiene l’approvazione di S.E., essa verrà presentata senza  alcun cambiamento da S.A. il presidente al senato per esservi discussa nel modo ordinario: se non viene approvata da S.E., la proposizione è nulla.

Art. 4 – Nel caso d’indisposizione fisica o di assenza necessaria di S.A. il presidente degli Stati Uniti, S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore, nominerà uno dei prestantissimi senatori attuali, onde eserciti le funzioni di presidente fino al ritorno o al ristabilimento di S.A. Il senatore nominato avrà il titolo di vice-presidente.

Art. 5 – Nel caso d’indisposizione o di assenza di uno dei senatori, il senato avrà il potere di nominare provvisoriamente uno dei membri dell’assemblea legislativa che si troveranno allora presenti a Corfù, onde esercitare le funzioni del senatore assente od infermo fino al suo ritorno o al suo ristabilimento. Tuttavolta questa nomina sarà soggetta all’affermativa o alla negativa di S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore, colle regole e nelle forme osservate nell’elezione primitiva di un senatore. Questa medesima nomina provvisoria di un senatore avrà luogo ogniqualvolta uno  dei senatori sarà nominato al posto di vice-presidente, come è detto nel precedente articolo.

Art. 6 – Nel caso di morte di S.A. il presidente del senato degli Stati Uniti delle isole Jonie, S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore sarà tenuto di nominare un nuovo presidente nello spazio di tre giorni.

Art. 7 – In caso di morte di un senatore, se il parlamento si trova riunito e in attività, procederà nello spazio di tre giorni alla elezione di un nuovo senatore nella maniera e nelle forme stabilite. Se il parlamento non trovasi riunito e in attività, il senato nominerà tosto un senatore provvisorio per esercitare le funzioni del defunto fino alla prima riunione attiva del Parlamento, e questa nomina avrà luogo secondo le forme e le regole espresse all’articolo 5. L’elezione formale del nuovo prestantissimo senatore si farà alla prima riunione attiva del parlamento.

Art. 8 – Il senato avrà il diritto di nominare suoi uffiziali ministeriali, salve le eccezioni che saranno dichiarate in appresso. Questo corpo si distinguerà in tre dipartimenti: dipartimento generale, dipartimento politico e dipartimento delle finanze.

Art. 9 – S.A. il presidente e uno dei membri del senato avranno dipartimento generale: gli altri due dipartimenti saranno affidati ciascuno a due senatori indistintamente. Un segretario sarà addetto a ciascuno di questi tre dipartimenti. L’elezione del segretario del dipartimento generale è riservata a S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore: e questo segretario potrà essere nativo, sia della Gran Bretagna, sia delle isole Jonie. I segretarii degli altri due dipartimenti dovranno essere nativi delle isole Jonie.

Art. 10 – Le attribuzioni di questi tre dipartimenti saranno le seguenti: il dipartimento generale regolerà tutti i piccoli affari relativi all’amministrazione generale del governo, che non fossero abbastanza importanti per richiedere l’attenzione immediata del senato nella sua piena autorità o che richiedessero una pronta esecuzione.

Il dipartimento politico e quello delle finanze avranno nel medesimo senso e nei casi medesimi la stessa facoltà. Tuttavolta, nessun atto di qualunque dipartimento sarà considerato come valido finché non abbia ricevuta l’approvazione di tutto il senato. Tutti gli atti debbono essere presentati al senato raccolto nella prima seduta che succede alle deliberazioni prese dai varii dipartimenti: e perché l’atto di adesione del senato sia valido, è d’uopo che sia firmato dal segretario del dipartimento da cui l’atto emana e dal segretario del dipartimento generale.

Art. 11 – Gli atti giornalieri di tutto il senato raccolto, come pure tutti i rapporti che gli si presentano, saranno trasmessi col mezzo del segretario del dipartimento generale a S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore, per sua norma.

Art. 12 – Dicemmo che il senato ha il potere di nominare i suoi ufficiali ministeriali, alla eccezione del segretario del dipartimento generale, come venne esposto all’articolo 6: la lista compiuta di questi uffiziali ministeriali sarà presentata dal senato nei tre giorni dopo il suo installamento all’assemblea legislativa colla nota degli stipendii che si propongono in loro favore, affinché l’assemblea possa prendere in considerazione, sia il numero degli impiegati, che le somme da doversi loro accordare. Tuttavolta, la decisione dell’assemblea legislativa su questo proposito dovrà soggiacere all’approvazione di S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore. Appena questa lista sarà approvata definitivamente verrà inserita nella lista civile generale, e il senato non potrà più né accrescerla, né alterarla, salvi i casi che verranno indicati più sotto.

Art. 13 – Il senato avrà il potere di nominare a tutte le cariche del governo generale, i reggenti dei varii governi locali, i giudici in tutte le isole e in generale a tutti gli impieghi, eccettuati quelli che sono puramente municipali: questo potere sarà esercitato a termini delle instruzioni e delle riserve che saranno più sotto indicate.

Art. 14 – Il senato avrà il potere di presentare alla discussione dell’assemblea legislativa progetti di legge. Ciascun progetto di legge trasmesso in questo modo dal senato, dovrà essere preso in considerazione nello spazio di tempo che si troverà più sotto indicato e se ottiene la pluralità dei suffragi, sarà considerato come legge dello stato, purché abbia ottenuto l’approvazione di S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore, come verrà detto, e purché non sia abrogato da alcun ordine di S.M. il re protettore nel suo consiglio.

Art. 15 – Quando un progetto di legge sarà passato all’assemblea legislativa e sarà approvato da essa, il senato avrà ancora il potere di pronunziare un atto diretto negativo, esponendo i motivi che ve lo determinano, e trasmetterà quest’atto all’assemblea legislativa nello spazio di tre giorni. In questo caso il progetto di legge diviene nullo, e non si potrà proporlo di nuovo durante la riunione dello stesso parlamento.

Art. 16 – Mentre il parlamento si trova in vacanza o non è in attività, il senato avrà il potere di stabilire regole, le quali avranno per interim forza di legge, purché abbiano ottenuta l’approvazione di S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore. Tutte queste regole provvisorie dovranno essere presentate all’assemblea legislativa nel primo giorno della sua riunione, affinché essa le prenda in considerazione. Se le approva, queste regole saranno riguardate come leggi in vigore, a partire dal momento della loro promulgazione. Se queste regole non ottengono l’approvazione dell’assemblea nel modo che verrà a suo luogo indicato, diverranno nulle: si dichiara nullameno, che tutti gli atti i quali saranno emanati in conseguenza di queste regole, durante il tempo che sarà trascorso fra la loro promulgazione e la riunione dell’assemblea legislativa, saranno validi.

Art. 17 – Il senato avrà il potere di far regole ed emanare ordinanze relativamente all’andamento delle sue funzioni. Tuttavolta queste regole e queste ordinanze dovranno ottenere l’assenso di S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore, e non potranno essere opposte alle disposizioni della carta costituzionale né alle leggi stabilite.

 

Capo III

Dell’assemblea legislativa

 

Sezione prima

Dell’assemblea legislativa in generale

 

Art. 1 – L’assemblea legislativa degli Stati Uniti delle isole Jonie sarà composta di quaranta membri, compreso il presidente.

Art. 2 – Il prestantissimo presidente dell’assemblea legislativa godrà degli onori che sono dovuti ad un senatore, e i membri dell’assemblea avranno il titolo di nobilissimi.

 

Sezione seconda

Modo di elezione

 

Art. 1 – All’istante della convocazione di un nuovo parlamento, il presidente del consiglio primario sarà presidente dell’assemblea legislativa fino all’elezione del nuovo senato, come pure del presidente formale della stessa assemblea.

Art. 2 – L’elezione del prestantissimo presidente dell’assemblea legislativa sarà fatta il giorno dopo che l’elezione dei senatori sarà terminata, e si condurrà a termine in tutti i casi secondo le regole e le ordinanze espresse al capitolo 2, sezione 2, riguardante l’elezione dei senatori.

Art. 3 – I quaranta nobilissimi membri dell’assemblea legislativa saranno composti di undici membri integranti e di ventinove eleggibili.

Art. 4 – Gli undici membri integranti, nei casi in cui il parlamento cessa naturalmente, vale a dire dopo aver terminato il suo intiero corso di cinque anni, saranno: il presidente e i membri dell’ultimo senato, i quattro reggenti delle grandi isole durante l’ultimo parlamento, e uno dei reggenti delle tre isole minori prese a volta a volta, come segue: Itaca, Cerigo, Paxo.

Art. 5 – Nel caso in cui il parlamento sia sciolto, il consiglio primario sarà composto di S.E. il presidente dei prestantissimi membri dell’ultimo senato e di cinque membri dell’ultima assemblea legislativa che saranno nominati da S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore, nel termine di tre giorni dopo la dissoluzione del parlamento.

Art. 6 – I ventinove membri eleggibili dell’assemblea legislativa saranno eletti dalle diverse isole nelle proporzioni seguenti: Corfù, sette; Cefalonia, sette; Zante, sette; Santa Maura, quattro; Itaca, uno; Cerigo, uno; Paxo, uno; totale 28. Ciascuno di queste tre ultime, eccetto quella di cui il reggente diviene membro integrante dell’assemblea legislativa, darà un secondo membro secondo la volta qui sopra indicata.

Art. 7 – I nobilissimi membri dell’assemblea legislativa eleggibili nelle varie isole saranno scelti nel corpo dei nobili elettori dell’isola, a cui l’elezione appartiene.

Art. 8 – I nobili elettori faranno le loro elezioni sur una lista doppia che verrà preparata e sarà loro trasmessa nel modo seguente:

Questa lista doppia sarà fatta dai membri del nuovo consiglio primario, e ad oggetto di evitare per quanto sia possibile gli indugi, nel caso in cui il parlamento cessi naturalmente, imperocché i cinque prestantissimi reggenti membri del consiglio si troverebbero lontani dalla capitale, il lavoro del consiglio su questo proposito incomincierà sei mesi prima della fine del parlamento, per dare ai reggenti il tempo necessario per la corrispondenza, e i nomi di questa doppia lista saranno scelti alla pluralità dei suffragi dal nuovo consiglio primario.

Art. 9 – Appena questa doppia lista sarà preparata, il prestantissimo presidente del consiglio ne trasmetterà una copia segnata da lui ai reggenti dell’isole, in modo che essa arrivi in ciascuna isola quattordici giorni prima della fine del parlamento, e i reggenti agiranno in conseguenza di essa.

Art. 10 – All’articolo 13 del primo capitolo si diede una disposizione relativamente all’epoca delle nuove elezioni, quando il parlamento cessa naturalmente: ma nessuna disposizione fu ancora data per l’epoca di queste elezioni nel caso in cui il parlamento fosse disciolto. Ora, in questo caso le elezioni avranno luogo nel quarantesimo giorno dopo la promulgazione che sarà pubblicata a questo fine, e il nuovo consiglio primario invierà nel termine di sei giorni, dacché il parlamento sarà stato disciolto, la doppia lista di cui abbiamo parlato, ai prestantissimi reggenti delle varie isole, onde ne traggano norma al loro operare.

Art. 11 – Quantunque il giorno delle nuove elezioni sia fissato, sia quando il parlamento cessa naturalmente, sia nel caso in cui venisse disciolto, nullameno, siccome sarebbe impossibile, a motivo della divisone di questi stati, prevedere gli accidenti che potrebbero ritardare al di là del tempo stabilito dagli articoli precedenti l’arrivo del mandato del presidente del consiglio e della doppia lista, di cui parlammo, è determinato che in questo caso le elezioni si faranno nel termine di cinque giorni, a partire dal momento in cui arriverà il mandato del presidente del consiglio: e ciascuna elezione di questa natura sarà legale e valida, come se avesse avuto luogo il giorno prescritto negli articoli che precedono.

Art. 12 – In tutti i casi, sia che il parlamento cessi naturalmente, sia che si trovi disciolto, l’assemblea legislativa dovrà riunirsi nella capitale degli Stati Uniti al più tardi in venti giorni a partire da quello della sua elezione, o più presto se le circostanze lo permettano. Ciò avrà luogo in seguito ad un mandato di S.M. il presidente del senato degli Stati Uniti delle isole Jonie, che sarà comunicato in tempo conveniente. Sua Altezza, nella sua qualità di presidente del nobilissimo consiglio primario, trasmetterà la doppia lista alle isole.

Art. 13 – Secondo l’articolo 2 della seconda sezione del capitolo 2, i senatori debbono essere presi nel seno dell’assemblea legislativa. Rimarranno in conseguenza altrettanti posti vacanti nell’assemblea medesima. Similmente ne rimarranno quando i legislatori verranno nominati reggenti dei governi locali: ne possono anche rimanere a cagione di morte, di omissione o di altri avvenimenti. In tutti questi casi, o in ciascuno in particolare, il prestantissimo presidente del consiglio primario invierà nello spazio di sei giorni e nei termini precedentemente stabiliti un mandato, colla doppia lista, al prestantissimo reggente dell’isola, su cui cadrà la vacanza, con ordine di convocare straordinariamente il corpo degli elettori per supplire alla vacanza medesima nell’assemblea legislativa: e questa convocazione avrà luogo nel termine di sei giorni, a cominciare dal ricevimento del mandato.

Art. 14 – Siccome nell’articolo precedente si indicarono in un modo generale le funzioni e le altre cause che potrebbero dar luogo a vacanze nell’assemblea legislativa, e siccome queste cause medesime potrebbero produrne nel nobilissimo consiglio primario, è stabilito che in tutti i casi di questa natura S.E., il lord alto commissario di S.M. il re protettore, nominerà in tre giorni un altro membro dell’assemblea legislativa per entrare nel consiglio primario.

Art. 15 – All’istante della convocazione dell’assemblea legislativa non esiste alcuna distinzione di poteri tra i membri integranti di questa assemblea e quelli che sono eletti dalle varie isole. Tuttavolta i mandati, di qualunque natura siano, che si dovranno inviare ai governi locali nel caso di un posto vacante in seno al corpo legislativo, come pure la formazione delle doppie liste per l’elezione, saranno sempre ed esclusivamente devoluti agli undici membri integranti siccome formanti il consiglio primario, e per l’organo del loro prestantissimo presidente.

Art. 16 – In tutte le occasioni d’importanza o d’urgenza, in cui l’assemblea legislativa avrà cura di conferire personalmente sia col senato, sia con S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore o viceversa, la commissione dell’assemblea per tali conferenze sarà composta costantemente dal nobilissimo consiglio primario.

Art. 17 – Se avviene, come è possibile, che il presidente o uno dei membri del consiglio primario sia sollevato alla dignità di presidente del senato degli Stati Uniti delle isole Jonie, S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore sarà tenuto a nominare in tre giorni un nuovo presidente del consiglio fra i membri di questo consiglio medesimo, e un nuovo membro del consiglio fra i membri del corpo legislativo.

Art. 18 – Per ciò che riguarda l’organizzazione del corpo dei nobili elettori di questi stati, sono mantenute e confermate le disposizioni della costituzione del 1803, salvi ed eccettuati i cambiamenti e i miglioramenti che potranno aver luogo in appresso, in virtù d’una legge o di ciò che potrebbe essere diversamente stabilito su questo proposito.

Art. 19 – Il prestantissimo reggente di ciascuna isola sarà in ogni occasione il presidente del corpo dei nobili elettori e ne dirigerà le operazioni, assistito dal segretario del governo locale e dall’avvocato fiscale, in qualità di suoi assessori.

Art. 20 – I reggenti e gli assessori sovrindicati, ogni anno e dopo una notificazione pubblica, riformeranno la lista dei nobili elettori di ciascuna isola, eliminando da questa lista i nomi di quelli che avranno perdute le prerogative necessarie e sostituendovene altri che proveranno con buone ragioni di possedere le qualità richieste. Questa lista appena riformata, sarà costantemente trasmessa al senato avanti il primo giorno di ottobre di ciascun anno per ottenere la conferma.

Art. 21 – Queste liste così riformate e confermate saranno rinviate dal senato ai prestantissimi reggenti delle varie isole, e si passerà a norma di esse a tutte le elezioni per l’anno seguente. Nessuno, qualunque siano i suoi titoli, avrà il diritto di votare, se il suo nome non trovasi inscritto nelle liste succennate.

Art. 22 – In tutte le elezioni, sia generali per la formazione di un nuovo parlamento, sia particolari, per la durata di un parlamento, la verificazione sarà fatta dal prestantissimo reggente e da’ suoi assessori nell’isola in cui avranno avuto luogo: e un certificato giurato e firmato da loro, constatante che la persona o le persone elette ebbero la pluralità legale dei suffragi, decide della validità delle elezioni. Questo certificato sarà trasmesso senza indugi al prestantissimo presidente dell’assemblea legislativa.

Art. 23 – Il numero delle persone componenti il corpo dei nobili elettori necessarii per formare un’assemblea legislativa, debb’essere la metà del numero totale degli elettori dell’isola, in cui si tiene quest’assemblea: e qualunque operazione relativa alle elezioni si deciderà a maggioranza di suffragi dati a viva voce.

Art. 24 – Se accadesse, dopo una prima notificazione, che la riunione del corpo elettorale non avesse il numero richiesto dall’articolo precedente, il prestantissimo reggente l’aggiornerà sul campo e farà conoscere di nuovo che una seconda riunione del corpo elettorale avrà luogo fra tre giorni. Se questa seconda riunione non ha anch’essa il numero legale, il prestantissimo reggente la chiuderà nell’istante medesimo, e trasmetterà senza il menomo indugio a S.A. il presidente del senato la doppia lista originale che gli era stata trasmessa dal prestantissimo presidente del nobilissimo consiglio primario. Il senato, nei due giorni dopo il ricevimento di queste doppie liste, sceglie in queste liste medesime il membro o i membri che appartiene all’isola in discorso di mandare all’assemblea legislativa.

Art. 25 – Le elezioni che saranno fatte dal senato, nei casi espressi dall’articolo precedente, saranno tenute sotto tutti i rapporti come legali e valide. Se il corpo degli elettori dell’isola non si riunisce in numero sufficiente nei giorni dell’elezione, in questo caso la verificazione dell’elezione sarà provata da un certificato di S.A. il presidente del senato, deliberato a quest’uopo.

 

Sezione terza

Modo di procedere e poteri dell’assemblea legislativa

 

Art. 1 – In caso di morte, d’assenza o d’indisposizione del prestantissimo presidente dell’assemblea legislativa, durante la riunione del parlamento, l’assemblea nominerà nella sua prima seduta dietro alle norme precedentemente stabilite pel caso di morte, un altro presidente: e nei due altri casi, un presidente provvisorio che prenderà il titolo di vice-presidente dell’assemblea legislativa.

Art. 2 – La presenza del presidente o vice presidente e almeno di dieci membri sarà indispensabile perché una seduta dell’assemblea legislativa sia legale.

Art. 3 – In caso che il numero prescritto non si trovi presente un’ora dopo il momento stabilito per la seduta, il prestantissimo presidente dell’assemblea, e in sua assenza il vice-presidente, aggiornerà la seduta al giorno stabilito per la seduta prossima.

Art. 4 – Tre giorni per settimana saranno stabiliti per le sedute dell’assemblea legislativa, cioè: il martedì, il giovedì e il sabato. L’ora stabilita dal senato sarà le dieci del mattino.

Art. 5 – Indipendentemente dalle sedute regolari che si terranno nei giorni suindicati, vi avranno sedute straordinarie se le circostanze lo richieggano, e in conseguenza sia degli ordini del presidente, sia di una risoluzione che l’assemblea avrà presa a quest’uopo a pluralità di suffragi e dietro una mozione preventiva.

Art. 6 – Qualunque quistione, qual sia la sua natura, verrà decisa dai nobilissimi membri presenti a maggioranza di voti, salvo ciò che potesse venire stabilito in appresso su questo proposito: a voti eguali, quello del presidente avrà doppio valore nell’assemblea  legislativa, come quello di S.A. il presidente del senato nel senato a termini dell’articolo 1 della sezione terza del capo 2.

Art. 7 – I suffragi su tutte le quistioni saranno dati a viva voce e i segretari ne terranno registro.

Art. 8 – L’assemblea legislativa ha il potere di nominare gli uffiziali del suo ministero, salve le eccezioni che si troveranno indicate qui sotto.

Art. 9 – L’assemblea legislativa avrà due segretarii: l’uno sarà chiamato il segretario dell’assemblea legislativa: l’altro avrà il titolo di segretario del consiglio primario. Tutti e due saranno eguali in grado.

Art. 10 – La nomina del segretario del consiglio primario è riserbata a S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore. Questo segretario può essere o nativo delle isole Jonie o suddito della Gran Bretagna.

Art. 11 – Una copia del processo verbale dell’assemblea legislativa sarà trasmessa ogni giorno dal segretario del nobilissimo consiglio primario a S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore. Nessun processo verbale sarà considerato come legale, se non è segnato, sia dal segretario dell’assemblea legislativa, sia dal segretario del consiglio primario.

Art. 12 – L’assemblea legislativa avrà il potere esclusivo di nominare i prestantissimi senatori di questi stati nel modo e nelle forme prescritte al capo secondo, sezione seconda, articoli 3, 4, 5, 6 e 7.

Art. 13 – L’assemblea legislativa avrà il potere esclusivo di far leggi in questi stati per le parti che li riguardano.

Art. 14 – Si recheranno in tre modi le leggi alla considerazione dell’assemblea legislativa:

1) S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore avrà il potere di trasmettere all’assemblea legislativa progetti di legge col mezzo del senato degli Stati Uniti delle isole Jonie.

2) Il prestantissimo senato avrà il potere di trasmettere all’assemblea legislativa i progetti di quelle leggi ch’egli crederà convenienti ed opportune.

3) Ciascun membro dell’assemblea legislativa è in diritto di sottomettere un progetto di legge qualunque alla considerazione dell’assemblea. In ciascuno di questi due primi casi, l’assemblea legislativa sarà tenuta di prendere in considerazione il progetto di legge in quistione, a termini delle disposizioni che saranno esposte più sotto sui progetti di legge che gli individui potranno presentare e sommettere alla considerazione dell’assemblea.

Art. 15 – Ogniqualvolta uno dei nobilissimi membri dell’assemblea legislativa desideri portare una misura alla considerazione dell’assemblea, debbe ottenere anzitutto il permesso di presentare il suo progetto all’assemblea legislativa. Quindi egli debbe esporre a viva voce i motivi per cui crede ciò conveniente ed opportuno. L’assemblea deciderà allora se sia giusto concedergli questa permissione. Il membro è pure tenuto, due giorni prima di chiedere questa permissione, a far conoscere la sua intenzione su questo proposito al prestantissimo senato per sua norma, come anche a S.E. il lord alto Commissario.

Art. 16 – Quando l’assemblea legislativa accorda questo permesso, il nobilissimo membro, indicato nell’articolo precedente, debbe portare il suo progetto per iscritto all’assemblea legislativa fra una settimana al più tardi, a partire dal momento in cui la permissione gli fu accordata.

Art. 17 – Questo progetto rimarrà sul tavolo dell’assemblea legislativa quale venne presentato, affinché tutti i membri possano prenderne cognizione, fino alla seconda delle sedute che seguiranno quella della presentazione del progetto. In questa seduta sarà di diritto preso in considerazione e deciso dall’assemblea, se il tempo della discussione lo permetta, approvato o rifiutato a maggioranza di voti dei membri presenti.

Art. 18 – Se la prima discussione lo richiedesse, la decisione potrebbe essere aggiornata alla seconda seduta ed anche alla terza susseguente: ma la discussione di nessun bill potrà estendersi al di là della terza seduta dopo quella in cui fu aperta la discussione, e nel tempo suindicato la questione dovrà essere terminata definitivamente, sia coll’affermativa, sia colla negativa.

Art. 19 – Quando l’assemblea legislativa darà una legge, qualunque sia la sua origine, questa legge, nelle ventiquattro ore dopo la sanzione, sarà trasmessa dal prestantissimo presidente dell’assemblea legislativa, colla sua segnatura e con quella dei due segretari,  al senato che l’approverà o la rigetterà.

Art. 20 – Quando la legge avrà ottenuta l’approvazione del senato, dovrà essere sottoscritta da S.A. il presidente, e contrassegnata dal segretario del dipartimento generale.

Art. 21 – Nel caso che questa legge sia disapprovata dal prestantissimo senato, sarà firmata da S.A. il presidente, contrassegnata dal segretario del dipartimento generale, e rimandata così al presidente dell’assemblea legislativa, significandogli la negativa del senato.

Art. 22 – Quando un bill è approvato dal senato, S.A. il presidente lo trasmette fra ventiquattro ore a S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore, il quale l’approverà o lo rifiuterà immediatamente, segnandolo e facendolo contrassegnare dal suo segretario.

Art. 23 – S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore trasmetterà sul campo lo stesso bill colla sua approvazione o col suo rifiuto a S.A. il presidente del senato: il presidente lo rimanderà nel modo medesimo al presidente dell’assemblea legislativa. Quando la legge sarà emanata, la si deporrà nelle mani dell’archivista del governo degli Stati Uniti delle isole Jonie per essere registrato come legge del paese: quando sarà stata rifiutata, sia dal prestantissimo senato, sia da Sua Eccellenza, sarà nulla e di nessun valore.

Art. 24 – Per l’ordinario, la sanzione di S.E. è sufficiente per istabilire le leggi del paese: e quando un bill ha ottenuto l’approvazione delle autorità precedentemente indicate, non è necessario chiedere la sanzione finale di S.M. il re protettore. Tuttavolta, siccome potrebbe accadere che S.E. desse la sua sanzione ad una legge che S.M. potrebbe giudicare imprevidente e mal ponderata, riserbasi a S.M. il potere di abrogarla, nello spazio d’un anno a partire dalla formazione della legge medesima, col mezzo di un ordine emanato dal suo consiglio. Questa legge in tal caso sarà tosto cancellata dai registri del governo.

Art. 25 – Quando un bill portato all’assemblea legislativa da uno dei suoi membri e approvato da essa è poscia rifiutato dal senato, ovvero quando approvato dal senato e dall’assemblea legislativa, trovasi rifiutato da S.E., non è permesso di riprodurre questo bill o qualunque altro sulla stessa materia, se non una seconda volta durante il corso del parlamento a cui venne presentato.

Art. 26 – Ma nel caso in cui un bill qualunque fosse portato all’assemblea legislativa, sia da parte del senato, sia da parte di S.E., e si trovasse reietto da un’autorità legale, sarà ancora permesso di presentarlo nuovamente per esservi nuovamente discusso in tutto il tempo che si credesse opportuno, durante il caso del parlamento nel quale sarà stato dapprincipio presentato.

Art. 27 – L’assemblea legislativa avrà il potere di fare ammendamenti a qualunque articolo di un bill che si trovi in discussione: ma in questo caso, la parte che ha presentato il bill, se il senato o il lord alto commissario del re protettore, sarà prevenuta di questi stessi ammendamenti, e la discussione definitiva della legge sarà aggiornata ad una delle prossime sedute che verrà stabilita a questo oggetto.

Art. 28 – Se la parte che ha presentato il bill dà il suo consenso agli ammendamenti proposti, ella dovrà farlo conoscere alla seduta stabilita a quest’uopo, e in conseguenza si continuerà la discussione.

Art. 29 – Se la parte succitata disapprova l’ammendamento o gli ammendamenti proposti producendo le sue ragioni, ciò che debbe aver luogo nel tempo stabilito dall’articolo precedente, allora l’ammendamento sarà discusso di nuovo e messo ai voti dall’assemblea legislativa, e la discussione continuerà nel modo precedentemente indicato.

Art. 30 – Nella stessa guisa, quando un bill qualunque è portato all’assemblea legislativa da uno de’ suoi membri, è in potere, sia del senato, sia di S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore, di proporre ammendamenti: questi ammendamenti saranno trasmessi immediatamente all’assemblea legislativa per esservi discussi nella seduta seguente, e la decisione dell’assemblea sarà comunicata all’istante medesimo alla parte che aveva proposto l’ammendamento, onde ottenere, nel modo precedentemente indicato, il suo assenso o il suo rifiuto.

Art. 31 – L’assemblea legislativa avrà il potere di modificare e di rivocare le leggi precedenti. La parte relativa alla modificazione o rivocazione di queste leggi, sarà portata alla discussione dell’assemblea legislativa dalle autorità competenti, come nel caso di iniziativa, e sarà soggetta, sotto tutti i rapporti, alle norme e alle formalità che si richieggono in questo caso.

Art. 32 – L’assemblea legislativa avrà il potere di stabilire le spese ordinarie di questi stati, e sul principio della riunione di ciascun parlamento farà a tale uopo tutti i cambiamenti e le modificazioni che crederà convenienti ed opportune.

Art. 33 – Il giorno dopo l’apertura della sessione dell’assemblea legislativa, il prestantissimo senato, per l’organo del segretaro del dipartimento generale, deporrà sul tavolo della camera dell’assemblea la lista civile di tutti questi stati in ogni ramo di amministrazione. Questa lista sarà confermata o modificata dall’assemblea, secondo che crederà a proposito.

Art. 34 – Il cambiamento o la modificazione di questa lista potrà essere proposto dalle autorità competenti, dietro le norme e le forme precedentemente indicate, come nel caso dell’iniziativa delle leggi: e il modo di procedere su questo proposito sarà sempre uniforme, colla sola differenza, che il cambiamento o la modificazione della lista civile dovrà essere l’effetto di una semplice risoluzione, in vece di deporre e di lasciare per qualche tempo la legge sul tavolo dell’assemblea, come viene prescritto nel caso di una nuova legge.

Art. 35 – L’assemblea legislativa avrà il potere di fare regolamenti e ordinanze, relativi all’andamento delle sue funzioni interne. Tuttavolta, questi regolamenti e queste ordinanze dovranno ottenere il consenso di S.E. il lord alto commissario, e non potranno mai trovarsi in opposizione colle disposizioni della carta costituzionale né colle leggi del paese.

 

Capo IV

Dei governi locali

 

Sezione prima

Dei governi locali in generale

 

Art. 1 – Oltre al governo generale degli Stati Uniti delle isole Jonie, vi avrà in ciascuna isola un governo locale che agirà in virtù di poteri e sotto gli ordini del governo generale.

Art. 2 – Alla testa del governo locale residente in ciascuna isola vi avrà un reggente. Gli uffiziali ministeriali sotto gli ordini del reggente saranno: un segretario, un avvocato fiscale, un archivista, e un tesoriere.

Art. 3 – Il prestantissimo reggente di ciascuna isola godrà, in tutta l’estensione dell’isola, in cui governerà, gli onori che si debbono ad un senatore degli Stati Uniti delle isole Jonie.

Art. 4 – S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore, nello scopo di dare un pieno ed intiero effetto al diritto inerente di alta protezione sotto cui questi stati si trovano posti, nominerà per risiedere in ciascuna isola un delegato, rappresentante la sua persona, che avrà il titolo di residente di S.E. e godrà assolutamente in questa qualità degli onori che sono dovuti a S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore.

Art. 5 – Il residente di S.E. il lord alto commissario in ciascuna isola, sarà nativo della Gran Bretagna o delle isole Jonie.

Art. 6 – Oltre al residente, al reggente e alle autorità sovrindicate, vi avrà in ciascuna isola un’amministrazione municipale.

 

Sezione seconda

Modo di nomina

 

Art. 1 – Il prestantissimo reggente di ciascuna isola sarà nominato dal senato: ma S.E. il lord alto commissario avrà, per ciò che riguarda queste elezioni, lo stesso potere ch’egli ha nelle elezioni dei senatori fatte dall’assemblea legislativa, a termini degli articoli 5, 6 e 7 della sezione seconda del capo secondo.

Art. 2 – Il prestantissimo reggente di ciascuna isola sarà d’ordinario nativo dell’isola, in cui è chiamato ad esercitare le sue funzioni: nulladimanco, il senato, in caso di bisogno straordinario, avrà il potere di nominare una persona nativa d’un’altra isola qualunque, mediante l’approvazione di S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore.

Art. 3 – L’avvocato fiscale di ciascuna isola sarà nominato direttamente dal prestantissimo senato. Nullameno, questa elezione sarà soggetta alla stessa negativa di S.E. il lord alto commissario, a cui soggiacciono le elezioni dei reggenti.

Art. 4 – Il segretario e l’archivista saranno nominati dai reggenti, e queste elezioni soggiaceranno alla negativa del senato, come le elezioni dei reggenti lo sono per riguardo a S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore.

Art. 5 – Il tesoriere locale sarà nominato dal tesoriere del governo generale degli Stati Uniti delle isole Jonie: ma questa elezione dovrà ottenere la sanzione del prestantissimo senato e quello di S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore. Il senato d’altronde richiederà le condizioni che crederà convenienti.

Art. 6 – L’amministrazione municipale sarà composta di cinque membri senza contare il presidente; ella sarà nominata dal corpo dei nobili elettori di ciascuna isola e nel loro seno.

Art. 7 – Il prestantissimo reggente di ciascuna isola sarà d’uffizio presidente dell’assemblea municipale. I membri di questa amministrazione continueranno nelle loro funzioni due anni e mezzo. Spirato questo termine, il reggente riunirà d’uffizio il corpo dei nobili elettori per nominare una nuova amministrazione municipale, e sempre nel loro seno.

Art. 8 – In tutte le quistioni che l’amministrazione municipale debbe decidere per suffragi, il prestantissimo reggente dell’isola, nella sua qualità di presidente di questo corpo, avrà precisamente gli stessi diritti e lo stesso suffragio che sono accordati nel senato a S.A. il presidente.

Art. 9 – Il prestantissimo reggente e i suoi assessori prepareranno la nomina e la destinazione dei cinque ufficiali municipali nel modo seguente: 1) Otto giorni prima del giorno designato per l’elezione del corpo municipale, il reggente dell’isola farà conoscere con un avviso pubblico che questa elezione debbe aver luogo; 2) I nobili elettori, sia individualmente, sia di qualunque altro modo, sono in diritto di proporre per iscritto quelli del loro corpo che giudicheranno i più atti ad entrare in queste funzioni; 3) Questa proposizione si chiamerà lista e sarà trasmessa al reggente: il reggente non riceverà alcuna lista che gli giungesse dopo il mattino del giorno che precedea quello dell’elezione; 4) Questa lista sarà esaminata e regolata dal reggente e da’ suoi assessori la vigilia del giorno dell’elezione. Se nel giorno dell’elezione trovasi che venti liste furono rimesse, il reggente metterà ai voti i venti nomi che ottennero nella lista un maggior numero di segnature; 5) In caso che le venti liste non siano state presentate, egli porrà ai voti tutte le persone in favor delle quali avrà ricevute le liste; 6) Nel caso in cui nessuna lista gli sia stata consegnata, il reggente formerà egli medesimo una doppia lista che pure dovrà ottenere l’approvazione del residente di S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore. In difetto totale o parziale delle liste necessarie, il corpo dei nobili elettori voterà sulla doppia lista del reggente, approvata da S.E. il lord alto commissario.

Art. 10 – Il corpo degli elettori voterà sulla lista suindicata a viva voce, e il reggente co’ suoi assessori dichiarerà all’istante medesimo i nomi delle dieci persone di questo corpo che ottennero in loro favore la pluralità dei voti delle persone presenti. Cinque di queste dieci persone saranno scelte dal reggente stesso coll’approvazione del residente di S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore, nello spazio di ventiquattr’ore, e queste cinque persone saranno considerate come legalmente elette.

Art. 11 – In caso di discrepanza d’opinioni fra il residente e il reggente sulle elezioni, si sottometterà la quistione al senato, per la sua decisione definitiva, non che per quella di S.E. il lord alto commissario.

 

Sezione terza

Modo di procedere e potere dei governi locali

 

Art. 1 – Il reggente di ciascuna isola avrà il potere esecutivo della sua isola, in virtù degli ordini del senato degli Stati Uniti delle isole Jonie.

Art. 2 – Il reggente di ciascuna isola farà osservare i regolamenti municipali che si trovano in vigore o che saranno decretati in appresso.

Art. 3 – Il reggente di ciascuna isola, col mezzo del suo segretario, terrà un processo verbale esatto delle sue operazioni giornaliere.

Art. 4 – Nessun atto dei reggenti di ciascuna isola sarà valido, se non sia registrato nel processo verbale del giorno in cui ebbe luogo, segnato dal segretario e munito del visto del residente di S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore.

Art. 5 – Il reggente di ciascuna isola avrà il potere di sospendere dalle sue funzioni qualunque funzionario pubblico: ma questa sospensione dovrà essere anzi tutto sancita dal residente di S.E. il lord alto commissario e non avrà forza quindi se non fino al momento in cui il prestantissimo senato avrà manifestata la sua volontà a questo riguardo.

Art. 6 – Nei casi d’importanza riguardanti il potere esecutivo, il prestantissimo reggente di ciascuna isola avrà la facoltà di appellare presso di sé in qualità di consiglieri il segretario e l’avvocato fiscale: ma la risponsabilità di qualunque misura non peserà che sul reggente il quale solo ha voce deliberativa.

Art. 7 – Il consiglio municipale terrà quattro sedute ogni mese: i giorni in cui esse dovranno aver luogo, saranno stabiliti dal reggente di ciascuna isola.

Art. 8 – Indipendentemente da queste quattro sedute mensili, il reggente di ciascuna isola convocherà straordinariamente il consiglio municipale quando lo crederà necessario.

Art. 9 – Le funzioni dell’amministrazione municipale di ciascuna isola sono classificate come segue: 1) agricoltura, istruzione pubblica e tutti gli oggetti d’industria nazionale; 2) commercio e navigazione; 3) annona (viveri); 4) polizia civile e stabilimenti di beneficenza; 5) religione, morale ed economia pubblica.

Art. 10 – Il prestantissimo reggente di ciascuna isola nella sua qualità di presidente della magistratura municipale, confiderà ciascuna di queste cinque funzioni a ciascuno dei cinque membri del corpo municipale.

Art. 11 – Ciascuno di questi membri avrà il potere di regolare gli affari del dipartimento amministrativo confidato alle sue cure particolari, secondo le leggi e i regolamenti municipali che sono in vigore: ma è deciso che nessun magistrato municipale ha il diritto di fare alcuna spesa riguardante il suo dipartimento.

Art. 12 – Nel caso che qualche spesa sia creduta necessaria da uno dei membri del corpo municipale, egli dovrà sommetterla a tutto il consiglio, e se il consiglio l’approva, sarà trasmessa al prestantissimo senato per avere la sua approvazione.

Art. 13 – A meno che vi sia urgenza, nessuna spesa straordinaria sarà fatta, né dal prestantissimo senato, né dal consiglio municipale di alcuna isola, senza la preventiva sanzione del residente di S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore. Tutte le spese straordinarie di ciascuna isola saranno presentate al senato e decise da esso coll’approvazione di S.E. alto commissario.

Art. 14 – Il prestantissimo reggente di ciascuna isola avrà il potere di fare provvisoriamente i regolamenti municipali ch’egli crederà necessarii: ma tutti questi regolamenti dovranno essere tosto trasmessi al prestantissimo senato, come pure a S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore, per averne l’approvazione.

Art. 15 – Il segretario, come pure l’archivista di ciascuna isola, dovranno ognora essere nativi dell’isola stessa in cui si trovano impiegati. Essi saranno gli uffiziali particolari del governo, addetti al prestantissimo reggente, ed eserciteranno le loro funzioni nel modo prescritto dai regolamenti in vigore.

Art. 16 – L’avvocato fiscale di ciascuna isola dovrà essere indigeno delle isole Jonie, ed eserciterà le sue funzioni nel modo prescritto dai regolamenti in vigore.

Art. 17 – Il tesoriere locale di ciascuna isola dovrà essere nativo dell’isola, in cui eserciterà le sue funzioni: egli agirà secondo le instruzioni del tesoriere del governo locale, come verrà prescritto in appresso.

Art. 18 – Il residente di S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore, in ciascuna isola, avrà il potere di sospendere una operazione ordinata da qualunque autorità dell’isola, anche prima che questa operazione sia sottoposta all’esame del governo generale: ma nel tempo medesimo egli dovrà esporre in iscritto i motivi che lo indussero a ordinare questa sospensione.

Art. 19 – Le disposizioni di questo capitolo saranno generalmente applicabili ai governi locali di tutte le isole, quantunque esse non siano state adattate principalmente che ai governi delle grandi isole. Rimane tuttavolta dichiarato, che il prestantissimo senato, coll’approvazione di S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore, potrà restringere nei limiti convenienti, per rapporto alle isole inferiori e secondo che il richiederanno la natura e le circostanze delle medesime isole, gli impieghi indicati per ciò che riguarda il segretario, l’archivista, il tesoriere, l’avvocato fiscale e la magistratura municipale.

 

Capo V

Dello stabilimento ecclesiastico

 

Sezione prima

Dello stabilimento ecclesiastico in generale

 

Art. 1 – Lo stabilimento religioso degli Stati Uniti delle isole Jonie consisterà negli arcivescovi e vescovi, nei vicarii (grandi economici), nei curati di tutte le parrocchie, nei conventi e nelle instituzioni religiose della religione ortodossa dominante di questi stati, vale a dire la greca.

Art. 2 – La religione ortodossa dominante dell’alta potenza protettrice, sotto la quale gli Stati Uniti dell’isole Jonie sono posti esclusivamente, sarà esercitata in questi medesimi stati dalle persone che la preferiscono, nelle forme più estese e colla libertà più grande.

Art. 3 – La religione cattolica romana sarà specialmente protetta: qualunque altra forma di religione sarà tollerata.

Art. 4 – Nessuna forma esterna di adorazione sarà permessa in questi stati, fuori delle religioni ortodosse cristiane che noi accennammo.

 

Sezione seconda

Dichiarazione

 

Art. 1 – Atteso che il mantenere in modo convenevole uno stabilimento religioso si è un contribuire essenzialmente al buon ordine, alla morale, alla felicità dei popoli: atteso che nulla contribuisce più efficacemente a far rispettare e prosperare questi stabilimenti che il mantenimento di un numero opportuno di pastori distinti: atteso che la divisione fisica di questi stati richiede necessariamente che si abbia la più grande attenzione a questo oggetto: atteso che vi abbia luogo a credere che alcune delle isole che compongono questi stati, godevano anticamente del vantaggio di avere vescovi addetti ai loro stabilimenti religiosi i quali in processo di tempo vennero aboliti: rimane dichiarato che, oltre ai vescovi o arcivescovi già riconosciuti dell’isola di Corfù, dell’isola di Cefalonia, dell’isola di Santa Maura e dell’isola di Cerigo, è conveniente accordare in egual modo un arcivescovo o vescovo all’isola d’Itaca e un vescovo all’isola di Paxo. Resta pure dichiarato che i tempi e i mezzi di indirizzarsi a quest’uopo al santissimo capo della religione ortodossa greca a Costantinopoli saranno riservati a S.M. il re protettore: ben inteso tuttavolta, che la nomina di questi dignitari della chiesa non debbe trarre seco alcuna spesa addizionale alle rendite di questi stati.

Art. 2 – Dietro a quanto venne esposto all’articolo precedente sulla necessità di uno stabilimento convenevole per la religione ortodossa dominante di questi stati, è qui dichiarato, essere inconveniente ed anche impossibile per questi stati, atteso il mantenimento indispensabile che richieder potrebbero tutti i pastori delle varie forme di religione cristiana, di sopportare le spese o di sostenere il principio, che si debbano mantenere o stipendiare, in qualunque modo e con quali siansi fondi, prelati o dignitarii di qualunque altra religione, fuor quelli della religione dominante di questi stati. Nullameno, i prelati o dignitarii delle altre forme di religione che risiedono attualmente e sono in funzione in questi stati, sono eccettuati da questa misura e ciò solamente durante la loro vita.

Art. 3 – Atteso che sia della più grande importanza che v’abbia in questi stati un metropolita della religione dominante, la chiesa ortodossa greca, il quale sia rivestito, col consenso del santo padre della chiesa greca il patriarca di Costantinopoli, di tutto il potere spirituale, ed abbia la supremazia al di sopra di tutti i pastori della chiesa dominante di questi stati, si dichiara quanto segue: è conveniente, quando questa misura non sia opposta ai canoni, precetti e regolamenti della chiesa greca, è conveniente che le funzioni di metropolita vengano affidate ad un arcivescovo o vescovo delle quattro grandi isole, debitamente nominato e consacrato nelle forme volute dal santo patriarca di Costantinopoli, vale a dire che il detto arcivescovo o vescovo debitamente nominato e regolarmente consacrato, eserciti, e ciascuno di loro alla sua volta e in virtù di questa carta costituzionale, le funzioni di metropolitano per la durata di un parlamento. Ma nel caso che questa disposizione possa sembrare contraria ai canoni della chiesa dominante, è inoltre dichiarato, che l’arcivescovo o vescovo, sia di Corfù, sia di Cefalonia, sia di Zante, sia di Santa Maura, sarà alternativamente e per ordine metropolita della chiesa dominante greca, e sarà tenuto, quando non sia l’arcivescovo o vescovo di Corfù, se ciò non è opposto ai canoni della chiesa dominante, a trovarsi presente al luogo della residenza del governo durante il corso di tutta una sessione del parlamento; ben inteso tuttavolta che sarebbe stabilito un arcivescovo o vescovo per l’isola di Zante.

Art. 4 – Atteso che la disposizione definitiva, la quale dovrà aver luogo in conseguenza della prima clausola declaratoria di questa sezione, o tutti gli altri mutamenti che potrebbero conseguirne, non possono essere stabiliti finché il re protettore e il santo padre della chiesa dominante non abbiano manifestata la loro volontà a questo riguardo, è dichiarato ciò che segue: il parlamento di questi stati si riserva la facoltà, col consenso di S.E. il lord alto commissario, di fare le modificazioni, cambiamenti o disposizioni convenienti, sia relativamente all’elezione dei dignitarii della chiesa dominante, sia su qualunque altra, riguardante la religione dominante, e che non trovisi in opposizione né col potere spirituale del capo di questa religione, il santo patriarca di Costantinopoli, né colle leggi regolari stabilite dai santi sinodi della chiesa greca.

 

Capo VI

Del potere giudiziario

 

Sezione prima

Del potere giudiziario in generale

 

Art. 1 – Il potere giudiziario degli Stati Uniti delle isole Jonie consisterà in ciascuna isola in tre tribunali, vale a dire: un tribunale civile, un tribunale criminale e un tribunale di commercio. Vi avrà inoltre un tribunale d’appello che sarà composto come vedremo più sotto.

Art. 2 – Ciascuno di questi tribunali sarà composto di uno e più giudici, secondo che sarà stabilito dal prestantissimo senato, sulla considerazione del consiglio supremo di giustizia e dietro l’approvazione di S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore.

Art. 3 – Il giudice o i giudici dei tribunali sovrindicati hanno posto immediatamente dopo il reggente dell’isola a cui appartengono.

Art. 4 – Indipendentemente dai suddetti tribunali, vi avranno in ciascuna isola corti per le offese leggere e per le liti civili di poco conto. Le persone destinate a presiedere le dette corti saranno chiamate giudici di pace.

Art. 5 – I giudici di pace delle corti inferiori in ciascuna isola hanno posto immediatamente dopo i giudici delle corti superiori.

Art. 6 – Oltre le corti indicate delle varie isole, vi avrà una corte suprema di giustizia o alta corte d’appello nella capitale del governo, che sarà chiamata consiglio supremo di giustizia degli Stati Uniti delle isole Jonie.

Art. 7 – I membri della corte suprema di giustizia avranno lo stesso grado che i senatori degli Stati Uniti delle isole Jonie e nella presidenza verranno immediatamente dopo di loro.

 

Sezione seconda

Elezione del potere giudiziario

 

Art. 1 – I giudici dei tre tribunali delle varie isole saranno nominati dal senato e dovranno essere approvati da S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore.

Art. 2 – I giudici di pace di ciascuna isola saranno nominati dal reggente della medesima isola e dovranno essere approvati dal prestantissimo senato.

Art. 3 – Il modo di procedere in ciascuno di questi due casi sarà lo stesso che nei casi in cui le nomine saranno soggette alla negativa, sia di S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore, sia del senato.

Art. 4 – I membri ordinarii del consiglio supremo di giustizia degli Stati Uniti delle isole Jonie, sono in numero di quattro e saranno nominati nel modo seguente: due di questi membri dovranno essere sudditi Jonii, e saranno nominati dal prestantissimo senato, coll’approvazione di S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore. Gli altri due, potendo essere egualmente Inglesi o Jonii, saranno nominali da S.M. il re protettore di questi stati per l’organo di S.E. il lord alto commissario.

Art. 5 – Indipendentemente dai membri ordinarii del consiglio supremo di giustizia, vi avranno due membri straordinarii: cioè, S.A. il presidente del senato degli Stati Uniti delle isole Jonie e S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore.

 

Sezione terza

Modo di procedere e poteri

 

Art. 1 – Il potere di far grazia e di modificare le pene in alcuni casi criminali, eccettuate le disposizioni che saranno prese in appresso, appartiene al prestantissimo senato, ciò che sarà stabilito da una legge. Per concedere il perdono, per raddolcire la pena, saranno necessarii i due terzi dei suffragi del prestantissimo senato, vale a dire i suffragi di quattro membri.

Art. 2 – Le corti civili, criminali e di commercio nelle varie isole saranno pel momento, in tutti i casi e in tutte le circostanze, i termini delle leggi dei regolamenti e degli usi ora in vigore, salvo ed eccettuato ciò che potrà essere in tal proposito ordinato in appresso.

Art. 3 – I giudici di pace delle corti inferiori in ciascuna isola agiranno pure nel modo medesimo, salvo ed eccettuato ciò che verrà all’uopo ordinato in appresso.

Art. 4 – Il consiglio supremo di giustizia, in tutti i casi d’eguaglianza di voti sur una quistione qualunque, rimetterà la cosa, esponendo brevemente e in segreto i motivi di questa discrepanza di opinioni, a S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore e a S.A. il presidente del senato: la loro decisione, ch’essi scriveranno in margine alla nota la quale sarà loro presentata, si considererà come definitiva.

Art. 5 – In caso di discrepanza d’opinioni sur una delle quistioni succitate fra S.A. il presidente del senato e S.E. il lord alto commissario, il voto di quest’ultimo sarà preponderante, e la sua decisione verrà riguardata come definitiva. Però, in questo caso, scrivendo la sentenza in margine alla nota consegnatagli dalla corte, egli sarà tenuto a dichiarare che questa sentenza ebbe luogo per mezzo del voto preponderante.

Art. 6 – In tutti i casi dove non vi avrà eguaglianza di voti nelle decisioni del consiglio supremo di giustizia, le sue decisioni verranno riguardate come definitive.

Art. 7 – Atteso che nella pratica di tutti i governi non esiste vera politica più generalmente riconosciuta e più evidentemente dimostrata, che quella la quale fa dipendere dalla imparziale, e pronta distribuzione della giustizia verso tutti, il buon ordine, la prosperità e la felicità d’una intiera nazione: atteso che i numerosi disordini giudiziarii che ebbero luogo e continuano ancora ad aver luogo in questi stati risultano principalmente dalla imperfezione del codici civile e criminale fino ad oggi in vigore, come anche dalla procedura relativa a questi codici, o difettosa per se medesima, o poco applicabile agli usi e ai costumi della popolazione delle isole Jonie: atteso che la formazione d’un nuovo codice civile e criminale e d’una nuova procedura richiede le più grandi considerazioni e dovrà occupare un lungo spazio di tempo: atteso che non si può fare alcuno stabilimento salutare e permanente per le corti giudiziarie finché leggi convenienti e un modo regolare di procedere non saranno preparati e stabiliti: atteso che infine l’uso ha prevalso in questi stati di rivolgersi, in caso di controversia giudiziaria, al capo dei governi locali, e comunemente a S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore medesimo, onde trovare un rimedio alle decisioni delle varie corti di giustizia: quindi, ad oggetto di ovviare provvisoriamente e per qualche tempo ai disordini giudiziarii succitati, e sovrattutto nello scopo di mettere un termine alle decisioni arbitrarie che ebbero luogo in un gran numero di circostanze, si dichiara ciò che segue: Fino a che non sia formato e stabilito un codice compiuto di leggi civili e criminali, come anche una procedura relativa allo stesso codice, purché questo codice e questa procedura siano finiti e messi in esecuzione nel termine di tre anni, il consiglio supremo di giustizia degli Stati Uniti delle isole Jonie, costituito dietro l’articolo 6 della prima sezione di questo capitolo, sarà rivestito dei poteri seguenti:

1) Il consiglio supremo di giustizia avrà collettivamente il potere di preparare i codici civile e criminale succitati, e la procedura ad essi relativa.

2) Provederà al modo con cui le corti inferiori e le corti di appello di ciascuna isola saranno costituite.

3) Avrà il potere di giurisdizione in tutti gli stati delle isole Jonie di loro dipendenza.

4) Risiederà nella capitale del governo e avrà il potere di delegare la sua autorità ad alcuni de’ suoi membri, onde visitare le varie isole, se tuttavolta questa delegazione, riguardata anzitutto come necessaria dalla corte suprema, era quindi autorizzata dal prestantissimo senato, coll’approvazione di S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore.

5) In tutti casi, le delegazioni di questa natura consisteranno in un membro jonio e in un membro britannico della corte, e il prestantissimo senato avrà il potere, coll’approvazione di S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore, di surrogare uno dei giudici o altra persona di questi stati, conoscitrice della giurisprudenza, per agire in questa visita come membro del consiglio supremo di giustizia.

6) Il senato avrà egualmente il potere di surrogare nel modo stesso un secondo giudice o altra persona conoscitrice della giurisprudenza per coprire, nel consiglio supremo di giustizia presso la sede del governo, il posto vacante del membro jonio che sarà andato a visitare le varie isole.

7) In questo caso, S.E. il lord alto commissario avrà egualmente il potere di nominare un suddito jonio o inglese per agire in questa visita come membro del consiglio supremo di giustizia.

8) S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore nominerà un suddito inglese o jonio per riempiere, nel consiglio supremo di giustizia presso la sede del governo, il posto vacante di membro britannico che sarà alla visita delle varie isole.

9) Nel caso in cui si credesse necessario che il consiglio supremo di giustizia mandasse a visitare le varie isole e fosse impossibile o poco conveniente che due de’ suoi membri vi si recassero in persona, si ammetterà nelle forme succitate la surrogazione di tre giudici o di tre altre persone intendenti di giurisprudenza, in luogo di due, osservando tuttavolta che la corte in visita debbe essere composta di quattro persone, di cui due jonie e due jonie o inglesi, e che i posti al consiglio supremo di giustizia residente nella capitale, debbono essere occupati nel modo medesimo e da un numero eguale.

10) Tutte le decisioni del consiglio supremo di giustizia in visita, saranno valide e registrate come decisioni del consiglio supremo di giustizia degli Stati Uniti delle isole Jonie.

11) Questa corte suprema avrà tutta l’autorità inerente al potere giudiziario, con tutta la latitudine necessaria per esercitare una pronta amministrazione di giustizia civile, criminale e correzionale, anche nel caso in cui non esistesse codice di leggi generali e positive, in cui non si avessero forme regolari di procedura, e in cui si avesse a lottare contro disordini e abusi perniciosi, che d’altronde questa corte dovrà sempre correggere e sradicare.

12) Il consiglio supremo di giustizia essendo pel momento il potere supremo giudiziario di questi stati, i capi dei governi locali e il segretario principale del governo, per parte di S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore, rimetteranno i documenti riguardanti tutte le materie giudiziarie pendenti nanti a loro, onde siano giudicate e definitamente decise dallo stesso consiglio.

13) Le sentenze definitive pronunziate prima del 16 febbraio 1816, giorno dell’arrivo di S.E. il lord alto commissario nella capitale del governo, non saranno comprese nell’articolo precedente, a meno che, secondo le forme, gli usi e i regolamenti in vigore, non esista in quel momento su questo proposito qualche petizione davanti alle autorità locali o davanti a S.E. lord alto commissario.

14) Il consiglio supremo di giustizia avrà esclusivamente il potere di decidere come corte di cassazione, e tutti gli affari esistenti presso le corti di cassazione che fossero state sino ad oggi in vigore, soggiaceranno al consiglio supremo di giustizia per la sua decisione.

15) Questo consiglio avrà il potere di giudicare su qualunque  richiamo che venisse fatto con una petizione, riguardante la violazione di qualche forma di procedura ordinaria, di qualunque legge municipale, di qualunque statuto di qualunque uso in vigore o relativo ad una prevaricazione di legge. Ma in tal caso questa corte dovrà fare una relazione particolare al prestantissimo senato, affinché egli possa prendere in considerazione necessità di punire il giudice che si fosse reso colpevole di atti illegali. Tuttavolta, prima di prendere una misura qualunque per mandare a compimento questa punizione, sarà necessario ottenere la sanzione di S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore.

16) Questo consiglio avrà la giurisdizione d’appello su qualunque altra corte d’appello di questi stati nei casi straordinarii d’abusi giudiziarii o di prevaricazione e quando le parti interessate si accorderanno a volere appellare direttamente al consiglio supremo di giustizia senza indirizzasi alle corti d’appello inferiori, potranno farlo.

17) L’oggetto dell’instituzione del consiglio supremo di giustizia essendo di provvedere un rimedio ai casi in cui i giudici delle corti inferiori s’ingannassero nei loro giudizi o decidessero con violazione delle leggi, si dichiara espressamente che questo consiglio ha il potere e l’autorità non solo di giudicare le stesse cause, ma anche di decidere se le petizioni che le concernono sono frivole, vessatorie, fondate su false basi e presentate nello scopo di trarre in lungo le cause e di deludere la parte avversaria. In questo caso, il consiglio avrà pure il potere di condannare ad ammende come crederà giusto, e queste ammende saranno secondo la stessa decisione, sia a profitto del pubblico, sia a profitto delle parti avversarie.

18) Il consiglio supremo di giustizia avrà il potere di giudicare, dietro alle regole di equità e ai principii della legge, tutti i casi e le liti che gli saranno presentate. Egli avrà collettivamente il potere di dar norma alla sua procedura, di stabilire le sue forme e di ordinare le modificazioni e i cambiamenti che crederà opportuni nella procedura delle corti inferiori, fino alla formazione di un nuovo codice civile e criminale.

19) Avrà collettivamente il potere di nominare il suo segretario o i suoi segretarii e i suoi uffiziali ministeriali, come anche di eleggere il suo presidente, che, una volta eletto, avrà il titolo di prestantissimo capo della giustizia e verrà immediatamente dopo a S.A. il presidente del prestantissimo senato degli Stati Uniti delle isole Jonie.

20) Il consiglio avrà il potere di giudicare tutti i casi di delitti pubblici, commessi dai funzionarii del governo quali essi siano: ma quando gli avverrà di esercitare questa parte della sua giurisdizione, il consiglio supremo di giustizia sarà formato de’ suoi membri ordinarii e di quattro altre persone: due dei membri aggiunti saranno nominati dal prestantissimo senato, coll’approvazione di S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore, e gli altri due, che potranno essere inglesi, saranno nominati da S.E. medesima il lord alto commissario. In caso di eguaglianza di voti in questo consiglio così composto, quello del prestantissimo presidente sarà preponderante.

21) Questa corte avrà il potere di vegliare sulla condotta di tutti gli avvocati, notai, procuratori ed altri agenti di questa natura. Essa potrà rimprocciarli all’uopo quando si troveranno giudiziariamente impiegati: potrà infliggere loro la pena del carcere, dell’ammenda o della sospensione dalle loro funzioni se si fossero resi colpevoli d’aver mancato al rispetto dovuto ai giudici, o a quella legge di decoro che è essenzialmente necessaria pel mantenimento della dignità e dell’onore degli stabilimenti giudiziarii.

Art. 8 – Atteso che l’articolo precedente contiene le disposizioni necessarie per stabilire una corte provvisoria di giustizia sotto il titolo di supremo consiglio degli Stati Uniti delle isole Jonie e per mantenerla fino all’epoca in cui il nuovo codice di leggi civili e criminali, come pure la nuova procedura, siano formati e adottati: atteso che queste disposizioni serviranno pel momento come riserva, attendendo l’epoca futura dell’ordinamento, della costituzione definitiva di questi stati per rapporto al potere giudiziario, si dichiara quanto segue: Quando i detti codici civile e criminale e la detta procedura saranno formati, ovvero, quando i tre anni per cui il consiglio supremo di giustizia è instituito, saranno trascorsi, l’assemblea legislativa di questi stati, in virtù di un messaggio che gli sarà trasmesso a quest’uopo da S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore, si riunirà in seduta per prendere immediatamente in considerazione questo argomento riservato dalla costituzione e tutte le determinazioni che si prenderanno relativamente all’ordinamento definitivo delle corti locali di giustizia, come anche alla formazione dei codici civile e criminale e di procedura, dovranno anzitutto soggiacere, come nel caso della costituzione, a S.M. il re protettore medesimo: se si ottiene la ratifica di S.M., ogni cosa sarà in appresso riguardata sotto tutti i rapporti come parte integrante della costituzione stessa di questi stati.

 

Capo VII

Disposizioni diverse

 

SEZIONE PRIMA

DEI PRIVILEGI E DELLE PREVARICAZIONI

 

Art. 1 – I membri dell’assemblea legislativa degli Stati Uniti delle isole Jonie non possono essere privati della loro libertà personale per affari civili, durante la convocazione del parlamento.

Art. 2 – S.A. il presidente del senato e i senatori degli Stati Uniti delle isole Jonie, come pure i reggenti delle varie isole componenti i detti stati, sono egualmente protetti sulla inviolabilità della loro persona per affari civili, durante il tempo in cui eserciteranno le loro funzioni.

Art. 3 – Tutti i funzionarii pubblici sono soggetti alle leggi del paese in tutti i casi civili e criminali, salve ed eccettuate le disposizioni che potranno essere prese in appresso a questo riguardo.

Art. 4 – Qualunque funzionario pubblico può essere sospeso o punito in altri modi per motivi di prevaricazioni e secondo le disposizioni che saranno prese in proposito.

Art. 5 – Il potere di sospendere per motivi di prevaricazione appartiene all’autorità che ha la nomina dell’impiego occupato dal prevaricatore, non però senza il consenso dell’autorità che approva questa nomina, salvi ed eccettuati i casi riguardanti gli ufficiali municipali, in cui il potere di sospendere devoluto ai reggenti delle isole, e il potere di approvare questa sospensione è riserbato al senato.

Art. 6 – Il potere di sospendere apparterrà egualmente all’autorità che approva la nomina col consenso dell’autorità che ha il diritto di nominare.

Art. 7 – In caso di sospensione da un impiego, a motivo di prevaricazione, prima che sia dato alcun ordine su questo proposito si registrerà il motivo per cui questa sospensione ebbe luogo e si trasmetterà una copia di questo registro al funzionario sospeso.

Art. 8 – Qualunque funzionario pubblico sospeso dal suo impiego per causa di prevaricazione, avrà il diritto, nel termine di un mese a partire dall’istante della sospensione, di indirizzare una petizione all’assemblea legislativa, pregandola di prendere in considerazione i motivi di questa sospensione: l’assemblea legislativa se ne occuperà immediatamente.

Art. 9 – Se l’assemblea legislativa non si trovasse riunita in questo tempo, questa petizione sarà trasmessa, sempre nel termine d’un mese, al prestantissimo presidente della stessa assemblea, e verrà considerata sotto ogni rapporto come trasmessa al corpo legislativo all’epoca in cui si trova riunito. Questo corpo, nel momento della sua riunione, deciderà immediatamente su questa petizione presentata nel termine succennato.

Art. 10 – L’assemblea legislativa non potrà annullare la sospensione di un funzionario a semplice maggioranza di suffragi: bisognerà il concorso dei due terzi dei membri presenti che debbono votare a quest’uopo.

Art. 11 – Nel caso che nessuna petizione sia indirizzata all’assemblea legislativa nel modo sovrindicato e nel termine di un mese, a partire dal momento della sospensione d’un funzionario pubblico, ovvero nel caso in cui questa sospensione non sia annullata dall’assemblea legislativa, il funzionario sospeso sarà riguardato come dimesso e l’autorità competente nominerà un’altra persona al suo posto.

Art. 12 – L’assemblea legislativa avrà ella medesima il potere di sospendere i funzionarii pubblici, medianti i suffragi dei due terzi de’ suoi membri presenti e purché essa ottenga in ogni circostanza il consenso dell’autorità a cui appartiene di approvare la nomina. La sospensione fatta in questo modo non dà luogo ad alcun appello.

Art. 13 – S.A. il presidente del prestantissimo senato non andrà soggetto ad alcuna specie di sospensione durante il tempo in cui eserciterà le eminenti funzioni della sua carica.

Art. 14 – S.A. il presidente del senato può esser messo in istato d’accusa per motivo di prevaricazione, nel termine di sei mesi dopo che avrà cessato di esercitare le sue funzioni, purché questa misura sia sancita dai suffragi almeno di ventisei membri dell’assemblea legislativa ed ottenga l’approvazione, tanto del prestantissimo senato, quanto di S.E. il lord alto commissario del re protettore.

Art. 15 – Il giudizio del consiglio supremo di giustizia, relativamente alle accuse portate nanti ad esso contro S.A. il presidente del senato, non potrà essere posto in esecuzione se non quando avrà ottenuta l’approvazione di S.M. il re protettore.

Art. 16 – Qualunque funzionario pubblico, sospeso e dimesso di fatto a motivo di prevaricazione, potrà essere tradotto davanti al consiglio supremo di giustizia sulle accuse di delitto di stato o d’altro delitto che abbia dato luogo a questa misura, secondo che si crederà conveniente. Se il funzionario pubblico è riconosciuto colpevole, la dimissione dal suo impiego non sarà riguardata in alcuna maniera come una ragione per diminuire la sua pena.

Art. 17 – Una legge speciale sarà fatta in appresso, la quale definirà i delitti di stato e le prevaricazioni, e stabilirà le pene relative, come pure le accuse a questo proposito: ma nessuna sospensione o dimissione potrà essere portata, nessun processo potrà essere instruito davanti al consiglio supremo di giustizia, fuorché contro un individuo: e non mai un corpo di funzionari pubblici, come corpo, sarà effettivamente sospeso, dimesso, accusato o tradotto davanti una corte.

Art. 18 – Il potere di dimettere dal suo impiego un funzionario pubblico è riservato a S.M. il re protettore, salvi ed eccettuati S.A. il presidente del senato, i prestantissimi senatori e i nobilissimi membri dell’assemblea legislativa: la volontà di S.M. a questo riguardo sarà dichiarata col mezzo d’un’autorizzazione del segretario di S.M. medesima.

Art. 19 – Il potere di differire l’esecuzione della pena in caso di delitto di stato, è accordato a S.E. il lord alto commissario di S.M.: ma il potere di far grazia in tal caso appartiene unicamente a S.M. il re protettore.

 

Sezione seconda

Stabilimento militare

 

Art. 1 – La difesa militare degli Stati Uniti delle isole Jonie essendo affidata a S.M. il re protettore, il solo stabilimento militare regolare consisterà nelle forze di S.M.

Art. 2 – La forza militare degli Stati Uniti delle isole Jonie in ciascuna isola, consisterà in un corpo di milizie.

Art. 3 – L’organizzazione delle milizie degli Stati Uniti delle isole Jonie sarà devoluta al comandante in capo le truppe di S.M. il re, protettore nei medesimi stati, dietro l’approvazione del prestantissimo senato e di S.E. il lord alto commissario.

Art. 4 – La cura generale di mantenere la tranquillità del paese essendo immediatamente e direttamente inerente allo stabilimento militare, l’alta polizia degli Stati Uniti delle isole Jonie sarà posta sotto la direzione immediata di S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore o del comandante in capo delle forze di S.M.

Art. 5 – Nessun uffiziale può essere nominato nel corpo delle milizie delle isole Jonie, se non sia nativo delle medesime isole.

Art. 6 – S.M. il re protettore nominerà inspettori e sotto-inspettori delle milizie delle isole Jonie, che potranno esser egualmente uffiziali britannici o jonii.

Art. 7 – Il corpo di milizie di ciascuna isola sarà posto sotto la direzione degli inspettori o sotto-inspettori nominati da S.M.

Art. 8 – Le truppe regolari di S.M. il re, protettore negli Stati Uniti delle isole Jonie, in caso di contese civili, saranno soggette alle leggi del paese.

Art. 9 – Le truppe regolari di S.M. il re protettore in questi stati, per ciò che riguarda solamente la giurisdizione militare, saranno soggette alla legge marziale di S.M.

Art. 10 – Le milizie di questi stati sono per conseguenza soggette alle leggi del paese: ma quando esse saranno intieramente organizzate e poste in attività di servizio regolare, saranno sottomesse alla legge marziale della potenza protettrice e soggette ad essere giudicate in materia criminale a termini di questa legge.

Art. 11 – Il numero regolare delle truppe di S.M. stabilito per la guarnigione di queste isole, è inteso essere di tremila uomini: ma potrebbe venire accresciuto o diminuito, secondo che sarà creduto conveniente dal comandante in capo delle forze di S.M.

Art. 12 – Tutte le spese necessarie per casermare le truppe, regolari di S.M. il re protettore, e in generale ogni specie di altre spese straordinarie e a carico di questi stati, saranno pagate dal tesoro generale di questi stati medesimi, solamente per ciò che riguarda i tremila uomini succennati.

 

Sezione terza

Tesoreria e finanze

 

Art. 1 – La direzione della tesoreria generale degli Stati Uniti delle isole Jonie sarà affidata ad un tesoriere: egli potrà egualmente essere inglese o jonio e avrà il titolo di tesoriere generale.

Art. 2 – La nomina e la destinazione del tesoriere degli Stati Uniti delle isole Jonie è riserbata a S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore, e i tesorieri locali delle varie isole dipenderanno direttamente dal tesoriere generale.

Art. 3 – Il tesoriere generale degli Stati Uniti delle isole Jonie sarà risponsabile della totalità della rendita e della spesa di questi stati: egli invierà ciascun mese uno stato preciso di questa rendita e di questa spesa, tanto al prestantissimo senato, quanto a S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore.

Art. 4 – L’anno finanziere degli Stati Uniti delle isole Jonie comincierà il primo giorno di febbraio e finirà l’ultimo di gennaio. Il tesoriere generale sommetterà all’assemblea legislativa, nei tre primi giorni della sua riunione, il quadro compiuto e preciso della rendita e della spesa totale dell’anno precedente.

Art. 5 – Il tesoriere generale non potrà far uscire dal tesoro la menoma somma, prima d’averne ottenuta la sanzione per iscritto, tanto dal prestantissimo senato quanto da S.E. il lord alto commissario, eccettuato però il pagamento della lista civile, sancita dall’assemblea legislativa, dietro alle disposizioni dell’articolo 33, sezione terza, capo terzo.

Art. 6 – La regola costituzionale che in generale si dovrà aver cura di seguire, quantunque sia difficile poterla osservare in tutto il suo rigore, sarà la seguente: ciascuna isola avrà il diritto di fare spese straordinarie in proporzione del soverchio delle rendite che avrà versate nel tesoro generale, deducendo le spese della lista civile della stessa isola: ma la somma di queste spese straordinarie sarà determinata dal prestantissimo senato e da S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore, avuto riguardo ai lavori di ristaurazione e d’altri oggetti militari.

Art. 7 – Il tesoriere generale, sommettendo all’assemblea legislativa il suo resoconto della spesa annuale, la dividerà in due parti, cioè: ordinaria e straordinaria. L’assemblea legislativa avrà il potere di accordare o di ricusare la sua approvazione in ciò che riguarda l’esattezza dei conti che le sono presentati in questo modo.

Art. 8 – La percezione della rendita pubblica nelle varie isole sarà regolata in tutti i suoi rami dal prestantissimo senato, coll’approvazione di S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore: e tutte le persone impiegate alla percezione delle dette rendite, saranno riconosciute dalle autorità medesime.

Art. 9 – Il prestantissimo senato, sempre coll’approvazione di S.E. il lord alto commissario, regolerà le forme d’amministrazione delle rendite pubbliche e la gestione delle stesse rendite in questi stati.

Art. 10 – Qualunque accrescimento, alterazione o modificazione che far si voglia al sistema attuale di contribuzioni, non potranno aver luogo che per un bill presentato all’assemblea legislativa nelle forme prescritte.

Art. 11 – Siccome è della più grande importanza che le varie contribuzioni dirette ed indirette delle isole sieno rese uniformi e distribuite in una proporzione eguale, per quanto ciò è compatibile colle differenze delle circostanze locali delle medesime isole, si dichiara essere urgente adottare opportune misure a questo riguardo.

Art. 12 – L’uniformità dei pesi e misure e lo stabilimento di una moneta nazionale corrente sono del paro oggetti della più grande importanza per tutti gli stati: si prenderanno quindi le disposizioni relative a questo argomento, a termini dell’articolo precedente.

 

Sezione quarta

Delle relazioni esterne

 

Art. 1 – Atteso che nell’ultima parte del settimo articolo del trattato di Parigi è convenuto, che non si ammetterà in questi stati, dalla parte di una potenza qualunque, alcuna persona che goda o pretenda godere di alcun potere, oltre a coloro che vengono definiti dallo stesso articolo del trattato, si dichiara ciò che segue:

1) Qualunque persona pigliasse un’autorità qual sia in qualità di agente d’una potenza straniera, eccettuato ciò che è già convenuto, potrà essere tradotta davanti al consiglio supremo di giustizia e soggiacerà, nel caso che sia riconosciuta colpevole, alle pene pronunziate pei delitti di alto tradimento contro lo stato.

2) Nessun nativo o suddito degli Stati Uniti delle isole Jonie potrà esercitare le funzioni di console o di vice-console d’una potenza estera qualunque presso i medesimi stati.

3) I consoli britannici presso le potenze estere, senza eccezione, saranno come aventi il carattere di consoli o vice-consoli degli Stati Uniti delle isole Jonie: e i sudditi delle medesime isole avranno diritto alla loro intiera protezione.

4) Qualunque domanda convenisse a questi stati di fare ad una potenza estera, sarà trasmessa dal prestantissimo senato a S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore, che la farà pervenire al ministro del re protettore residente presso la potenza medesima, affinché questa domanda gli sia presentata dallo stesso ministro nelle forme prescritte.

5) L’approvazione della destinazione di qualunque agente o console straniero presso gli Stati Uniti delle isole Jonie sarà dal prestantissimo senato, per organo di S.A. il presidente e col consenso di S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore.

6) Nell’intendimento di assicurare la maggior perfezione al commercio di questi stati, tutti i bastimenti che navigheranno sotto bandiera jonia, prima di uscire dai porti degli stati jonii, a cui appartengono, dovranno essere muniti d’un passaporto di S.E.il lord alto commissario, e senza questo passaporto, nessuna navigazione di qualunque bastimento verrà considerata come legale. È nel tempo medesimo riserbato a S.M. il re protettore di decidere se non fosse necessario, indipendentemente da questo passaporto marittimo segnato dal lord alto commissario, il provvedersi d’un passaporto dato dall’ammiragliato della Gran Bretagna nel Mediterraneo.

 

Sezione quinta

Della salute pubblica

 

Art. 1 – Atteso che lo stato protettore e lo stato protetto hanno egualmente diritto e interesse al grande obbietto della salute pubblica, si dichiara che la direzione della salute pubblica per gli Stati Uniti delle isole Jonie è riservata a S.E. il lord alto commissario del re protettore, e gli apparterrà il regolare, secondo le discipline sanitarie, la quarantena che si dovrà fare, pubblicando gli avvisi e le notificazioni necessarie. Egli stabilirà il numero degli impiegati e nominerà in ciascuna isola il capo o magistrato di sanità, il quale potrà egualmente essere suddito britannico o suddito jonio: ma qualunque nomina a questo uffizio andrà soggetta all’approvazione del prestantissimo senato. Per ciò che riguarda il numero degli altri agenti dello stesso uffizio co’ loro stipendii, ciò sarà preso in considerazione dall’assemblea legislativa, come avevamo già detto parlando di ciò che concerne la lista civile.

Art. 2 – L’uffizio della posta in ciascuna isola sarà d’or innanzi considerato come parte integrante dell’uffizio di salute pubblica.

 

Sezione sesta

Della bandiera e delle armi della nazione

 

Art. 1 – La bandiera di commercio della nazione degli Stati Uniti delle isole Jonie, nel modo che viene ordinato all’articolo 7 del trattato di Parigi, sarà l’antica bandiera di questi stati, aggiuntavi l’unione britannica, che vi sarà incorporata all’angolo superiore, presso la lancia.

Art. 2 – La bandiera britannica sarà inalberata giornalmente in tutti i forti degli Stati Uniti delle isole Jonie: ma nei giorni festivi di pubblica gioia, si inalbererà una bandiera fatta espressamente dietro al modello delle armi dei detti stati.

Art. 3 – Le armi degli Stati Uniti delle isole Jonie consisteranno d’or innanzi nelle armi britanniche al centro, circondate dalle armi di ciascuna delle isole componenti gli stati.

Art. 4 – Le armi di ciascuna isola saranno formate dalle armi particolari dell’isola e da un emblema indicante la protezione del re protettore nel modo che si crederà conveniente.

 

Sezione settima

Clausole generali

 

Art. 1 – È riserbato a S.E. di richiamare con un messaggio l’attenzione dell’assemblea legislativa su tutte sorta di oggetti che fossero stati ommessi o trascurati dalla presente carta costituzionale, e questo messaggio appena ricevuto, l’assemblea legislativa sarà considerata come riunita sotto questa clausola, onde procedere senza indugio all’esame delle materie che vennero a lei sottomesse da S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore. Beninteso che ogni deliberazione cui l’assemblea potesse prendere in queste circostanze, dovrà ottenere la ratifica di S.M. il re protettore. Dopo del che questa deliberazione sarà considerata far parte della stessa carta costituzionale.

Art. 2 – Siccome si potrebbero presentar casi a cui non si sarebbe provveduto direttamente colla presente carta costituzionale, in cosiffatte circostanze si ricorrerà per analogia alla carta medesima, e le regole e i principii generali già esposti in un caso saranno riguardati come applicabili a tutti i casi della stessa natura, e suscettibili della stessa applicazione, quantunque il caso di cui si trattasse non fosse particolarmente specificato nella medesima carta costituzionale.

Art. 3 – Nel caso di transazione marittima e della percezione delle contribuzioni dirette, apparterrà alle autorità competenti impiegare sudditi britannici o jonii.

Art. 4 – Vi avrà un uffizio generale di tipografia negli Stati Uniti delle isole Jonie, il quale verrà stabilito nella capitale del governo. La stampa sarà posta sotto la direzione immediata del prestantissimo senato e di S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore, non che sotto la sorveglianza immediata del segretario del prestantissimo senato pel dipartimento generale. Nessun’altra tipografia potrà essere stabilita in questi stati, se non dietro l’autorizzazione del prestantissimo senato e sancita da S.E.

Art. 5 – Una legge speciale determinerà il tempo, i titoli e le forme per la naturalizzazione degli stranieri in questi stati: ma i sudditi di S.M. il re protettore acquisteranno in ogni caso il diritto di naturalizzazione nella metà del tempo prescritto pei sudditi di qualunque altra potenza estera. D’altronde, un individuo, sia della potenza protettrice, sia di qualunque altra potenza estera, può essere sempre naturalizzato col mezzo di un bill speciale, senza riguardo ad alcun periodo fisso di residenza in questi stati, locché sarà esposto nella medesima legge.

Art. 6 – S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore, indipendentemente da tutti gli altri poteri che già gli sono riserbati, avrà il diritto di assistere alle sedute dell’assemblea legislativa e a quelle del senato ogniqualvolta lo crederà conveniente.

Art. 7 – Malgrado le disposizioni contenute nella prima sezione di questo capitolo relativamente alle forme generali di procedere nel caso di prevaricazione, il potere di sospendere dalle loro funzioni o destituire dai loro posti i sudditi britannici è esclusivamente riserbato a S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore.

Art. 8 – I popoli jonii avranno diritto pieno e intiero, sia in corpo, sia individualmente, d’indirizzare richiami e petizioni a S.M. il re protettore. Le petizioni degli individui saranno indirizzate al segretario di S.M.: quelle delle corti e dei funzionari pubblici saranno trasmesse allo stesso segretario di stato per essere presentate a S.M. medesima. Per far ricapitare questi richiami o queste petizioni, sarà sempre necessario ricorrere a S.E. il lord alto commissario di S.M., dandogli una copia esatta di questi richiami, petizioni o memorie all’epoca in cui si fanno.

Art. 9 – In caso di morte, d’assenza necessaria o di indisposizione di S.E. il lord alto commissario, la persona o le persone che saranno incaricate da lui con sua autorizzazione segnata di suo punto e suggellata colle sue armi, di esercitare le alle funzioni che il suo sovrano gli ha affidate, saranno riguardate pro tempore come rivestite di tutta l’autorità e di tutti i poteri che sono conceduti alla persona stessa di S.E. il lord alto commissario del re protettore di questi stati.

Art. 10 – Atteso che pel passato i segretari ed altri impiegati, credendo senza dubbio di avere qualche risponsabilità, ricusavansi talvolta alla esecuzione degli ordini che ricevevano, è dichiarato espressamente, che ogni risponsabilità cessa relativamente agli impiegati subalterni, e il primo dovere della loro carica è di eseguire gli ordini dei loro superiori che sono soli risponsabili.

Art. 11 – Nel caso in cui alcune cariche lasciate vacanti a motivo di morte o per qualunque altra ragione siano occupate da altre persone, si dichiara che il sostituente non rimarrà al suo posto se non che il tempo per cui doveva rimanervi la persona che lo lasciava vacante.

Art. 12 – Considerando che la presente carta altro non fece che gittare le basi della nuova costituzione di questi stati, e che è necessario anzitutto preparare senza dimora le leggi convenienti per mandare ad effetto questa costituzione medesima, si dichiara ciò che segue: 1) L’assemblea legislativa attuale, appena sarà conosciuta la volontà di S.M. il re protettore relativamente alla ratifica di questa carta, sarà riguardata, all’epoca della sua riunione, come il primo parlamento degli Stati Uniti delle isole Jonie; 2) La riunione di questa assemblea, invece d’aver luogo al primo di marzo, giorno indicato dalla carta, farà l’apertura delle sue seduta tre giorni dopo la promulgazione della  ratifica di questa stessa carta: e la seconda riunione comincierà col primo di marzo 1819, come viene prescritto dalla carta costituzionale.

 

Noi, avendo veduta e considerata la suddetta carta costituzionale, abbiamo, in nome e da parte di S.M., debitamente ratificata la carta medesima, in tutti e ciascuno de’ suoi articoli e clausule: come per le presenti Noi la ratifichiamo per S.M., suoi eredi e suoi successori: in conseguenza, e per la sua più grande validità, Noi sottoscrivemmo le seguenti in nome e per parte di S.M. e vi faremmo apporre il gran sigillo del regno unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda.

 

Dato dal nostro padiglione reale a Brigthon, il 26° giorno di agosto dell’anno di N.S. 1817, e nel 37° anno del regno di S.M.

In nome e da parte di S.M.

Giorgio P. R.

 

 

 

 

 

FONTE:

Raccolta di tutte le Costituzioni antiche e moderne, vol. I, Tipografia Cassone, Torino 1848.



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