COSTITUZIONE DEL POPOLO LIGURE

 

 

Sanzionata il 2 dicembre 1797 dai comizi popolari con centomila voti favorevoli e diciassettemila contrarii

 

Repubblica ligure

 

Il popolo ligure considerando, che il passato suo avvilimento è provenuto dall’essere stato soggetto ad un governo aristocratico, ereditario, e di essersi separato in classi differenti, ha stabilito di non formare in avvenire, che una sola famiglia coll’adottare una Costituzione fondata su i veri principii della libertà e dell’uguaglianza; pertanto riconosce e proclama solennemente al cospetto di Dio i seguenti principii:

 

Sovranità del popolo

 

Art. 1 – La sovranità è l’esercizio della volontà generale: risiede essenzialmente nel popolo: è indivisibile, inalienabile, imprescrittibile.

Art. 2 – Nessuno individuo, nessuna porzione del popolo può attribuirsi la sovranità. Niun può essere escluso dal parteciparne, se non ne’ casi determinati dalla legge per pubblica sicurezza.

Art. 3 – Nessuno, senza una delegazione formale, e legittima del popolo, può esercitare alcuna pubblica autorità.

Art. 4 – I pubblici poteri non sono proprietà di quelli che gli esercitano. Ogni cittadino può essere eletto all’esercizio dei pubblici poteri, nei modi e forme, e con i requisiti prescritti dalla legge.

Art. 5 – La legge è l’espressione libera della volontà generale, per mezzo della pluralità de’ cittadini, o de’ loro rappresentanti. È fondata sulla giustizia e sul bene comune. Protegge la libertà pubblica e individuale contro ogni attacco ed oppressione.

Art. 6 – Ciò che non è proibito dalla legge, non può essere impedito. Nessuno può essere costretto a fare ciò che la legge non ordina.

Art. 7 – Gli atti esercitati contro chiunque si sia, fuori dei casi, e contro le forme che la legge determina, sono arbitrarii e tirannici.

 

Diritti dell’uomo in società

 

Art. 1 – Il fine della società è la felicità comune. Il governo è instituito per assicurare il godimento dell’esercizio de’ suoi diritti.

Art. 2 – Questi sono: la libertà, l’eguaglianza, la proprietà, la sicurezza.

Art. 3 – La libertà è la facoltà che appartiene all’uomo di fare tutto ciò, che non nuoce ai diritti degl’individui e del corpo sociale.

Art. 4 – L’eguaglianza consiste nel diritto, che ha ciascun cittadino di essere trattato egualmente dalla legge, sia che essa punisca, sia che essa protegga. Non conosce potere ereditario, né distinzione di nascita.

Art. 5 – La proprietà è il diritto, che ha ciascuno di godere e di disporre de’ suoi beni, del frutto del suo lavoro e della sua industria. La di lui persona è una proprietà inalienabile.

Art. 6 – La sicurezza risulta dal concorso di tutta la società per difendere i diritti d’ogni suo individuo.

 

Doveri dell’uomo in società

 

Art. 1 – I diritti altrui sono il limite morale dei nostri e il principio dei doveri. Si adempiono questi col rispettar quelli. Il loro fondamento è in questa massima: Fa costantemente agli altri il bene che vorresti riceverne. Non fare ad altri il male che non vorresti fatto a te stesso.

Art. 2 – I doveri di ciascheduno individuo verso la società sono: l’ubbidienza alle leggi, la difesa dell’eguaglianza; la contribuzione alle spese pubbliche; il servigio della patria, quando lo esige, anche col sacrifizio delle sostanze e della vita.

Art. 3 – Chi viola apertamente le leggi, chi cerca di eluderle, dichiara sé nemico della società.

Art. 4 – Nessuno è buon cittadino se non è buon figlio, buon padre, buon fratello, buon amico, buono sposo.

La pratica dei doveri privati e domestici è la base delle virtù pubbliche.

 

Doveri del corpo sociale

 

Art. 1 – Il dovere della società verso gl’individui che la compongono, è la garanzia sociale; consiste nell’azione di tutti per assicurare i diritti di ciascheduno: dove essa manchi, non vi è né società, né governo.

Art. 2 – La garanzia sociale non esiste, se i limiti dei poteri non sono chiaramente determinati dalla legge; se la responsabilità di tutti gli uffiziali pubblici non è stabilita.

Art. 3 – La società deve i mezzi per sussistere agl’indigenti e l’istruzione a tutti i cittadini.

 

 

COSTITUZIONE

 

 

Capo I

Repubblica ligure

 

Art. 1 – La repubblica ligure, è una e indivisibile.

Art. 2 – L’universalità dei cittadini liguri è il sovrano.

Art. 3 – La libertà e l’eguaglianza sono la base della repubblica.

Art. 4 – La repubblica ligure conserva intatta la religione cristiana-cattolica, che professa da secoli.

Art. 5 – Accorda una speciale protezione all’industria, al commercio alle arti e alle scienze.

Art. 6 – Difende tutte le proprietà, e assicura le giuste indennizzazioni di quelle, delle quali la pubblica necessità, legalmente provata, esige il sacrifizio.

Art. 7 – Conserva e tramanda a’ posteri sentimenti di riconoscenza per la repubblica francese, e si dichiara naturale alleata di tutti i popoli liberi.

 

Capo II

Divisione del territorio

 

Art. 8 – Il territorio ligure è diviso in quindici a venti giurisdizioni.

Art. 9 – Il capo-luogo della giurisdizione potrà sopra una disposizione del corpo legislativo cangiarsi ogni due anni, trasportandolo nei differenti comuni d’ogni giurisdizione.

Art. 10 – Ciascuna giurisdizione è divisa in cantoni, i quali in tutto il territorio non ponno essere meno di centocinquanta, né più di duecento.

Art. 11 – Ciascun cantone è diviso in tanti comuni, quante sono le parrocchie, che contiene senza però che le città o borghi che comprendono più parrocchie, possono formare più di un comune.

Art. 12 – Il corpo legislativo determinerà il circondario di ciascuna giurisdizione, cantone, e comune dentro due mesi dalla sua installazione.

Art. 13 – Si conserva provvisoriamente l’attuale divisione del territorio ligure.

 

Capo III

Stato politico de’ cittadini

 

Art. 14 – Ogni uomo nato e domiciliato nel territorio della repubblica, che abbia compito l’età d’anni venti, e siasi fatto descrivere nel registro civico del suo comune, è cittadino attivo della repubblica ligure.

Art. 15 – Il figlio di cittadino nato accidentalmente fuori del territorio della Repubblica si considera come nato nel territorio.

Art. 16 – I forastieri diventano cittadini se dopo aver dichiarato il loro animo col farsi descrivere nel registro civico, ed avere rinunciato alla cittadinanza della loro patria, hanno avuto domicilio fisso per dieci anni continui sul territorio della repubblica, e vi possedono uno stabilimento di commercio, o di industria, oppure un bene stabile del valore di lire diecimila, ovvero sposano una cittadina ligure.

Art. 17 – Il figlio di forastiere, nato accidentalmente nel territorio della repubblica, si considera forastiere, finché non abbia adempito alle condizioni, che si prescrivono in questo capitolo per l’ammissione de’ forastieri alla cittadinanza.

Art. 18 – I forastieri che hanno ottenuto dall’antico governo il privilegio di cittadinanza, non possono esercitare i diritti, se non dopo di avere abitato per anni dieci nello stato della repubblica, da computarsi però dal tempo, che ha avuto principio il loro domicilio.

Art. 19 – Saranno inoltre cittadini, senza altri requisiti, quei forastieri, che il corpo legislativo dichiara benemeriti della repubblica, o della umanità. Saranno pure cittadini tutti i militari che avranno servito senza ingaggio per anni sei la repubblica ligure.

Art. 20 – I soli cittadini attivi possono votare nei comizii del popolo, ed esercitare le funzioni, e impieghi, che sono stabiliti nella costituzione.

Art. 21 – Si considerano come forastieri gl’individui, i quali senza missione, o autorizzazione del governo dimorano per dieci anni continui fuori dello stato; nel qual caso non rientrano nei diritti di cittadinanza, se non nei modi di sopra espressi per i forastieri.

Art. 22 – Perdono i diritti di cittadinanza quelli, che ottengono naturalizzazione in paese straniero, o aggregazione a qualunque corporazione estera, che esiga distinzione di nascita, o giuramento di fedeltà. Non si riacquistano tali diritti, se non nei modi di sopra espressi.

Art. 23 – L’esercizio dei diritti di cittadino resta sospeso: 1) per la professione o voti in corpo regolare, o religioso, e continuazione in tale stato; 2) per l’accettazione, o ritenzione di cariche, pensioni, patenti, titoli, o coccarde di potenze estere; 3) per la condanna a pena afflittiva, o infamante, sino alla rialibilitazione; 4) per lo stato di accusa che possa dar luogo a pena afflittiva, o infamante; 5) per l’interdizione legale in caso d’imbecillità, demenza, o furore; 6) per lo stato di debitore fallito, o di erede o detentore, a titolo gratuito, di tutto, o parte della eredità di un fallito, finché non sia seguito aggiustamento coi creditori; 7) per condanna in contumacia a pena afflittiva, o infamante, finché la sentenza non sia annullata; 8) per lo stato di domestico addetto a servizio personale; 9) per lo stato di mendicante, o vagabondo.

Art. 24 – Quelli che possedono feudi in paese straniero, non possono esercitare i diritti di cittadino, se non dieci anni dopo che avranno fatta la rinuncia del feudo.

Art. 25 – L’esercizio dei diritti di cittadino non si sospende, e non si perde se non nei casi espressi dalla costituzione.

Art. 26 – Dopo l’anno decimo della repubblica nessuno individuo potrà essere descritto nel registro civico, se non prova che sa leggere, e scrivere ed esercitare un’arte.

Art. 27 – L’agricoltura, e la navigazione sono considerate dalla repubblica le più utili, e le più rispettabili fra le arti.

 

Capo IV

Comizii primarii

 

Art. 28 – I cittadini attivi, perché possano esercitare gli atti di sovranità è necessario, che si radunino in comizii.

Art. 29 – I comizii primarii risultano dalla riunione di tutti i cittadini attivi distribuiti in diverse radunanze, secondo i comuni, ne’ quali si trovano domiciliati.

Art. 30 – Il domicilio richiesto per votare nei comizii primarii di un comune, si acquista colla residenza di un anno, e non si perde che coll’assenza di un anno.

Art. 31 – Non si può votare per procuratore, non si può votare per un istesso oggetto che in un solo de’ comizii primarii.

Art. 32 – Vi sarà almeno un comizio primario per ogni comune, composto di trecento cittadini almeno, e di seicento al più. Sono compresi a formare questo numero anche i cittadini assenti, che avrebbero diritto di votare in quel comizio, se fossero presenti. In que’ comuni, ove i cittadini non arrivano al numero di trecento, si uniranno a quelli del comune, o comuni vicini, con cui possono formare il numero almeno di trecento cittadini; e ciò sino al nuovo regolamento, che sarà fissato dal corpo legislativo.

Art. 33 – Questi comizii si costituiscono provvisionalmente sotto la presidenza del più vecchio, e i due più giovani, fanno provvisionalmente le funzioni di secretarii.

Art. 34 – Sono diffinitivamente costituiti colla nomina di un presidente, di due secretari, e due scrutatori.

Art. 35 – Se insorgono quistioni sopra le qualità richieste per votare il comizio le decide provvisionalmente, salvo il ricorso al giudice ordinario del distretto.

Art. 36 – In ogni altro caso il corpo legislativo pronunzia sulla validità delle operazioni dei comizii.

Art. 37 – È proibito di intervenire con armi ne’ comizii; in tale caso si perde, per dieci anni il diritto di votare, e di assistervi.

Art. 38 – I comizii hanno tutta l’autorità per mantenere il buon ordine nel loro interno.

Art. 39 – Gli atti che si facessero in uno di questi comizii, fuori dell’oggetto della loro convocazione, e contro le forme che sono determinate dalla costituzione, sono nulli. I comizii non possono ricevere, né spedire, memorie, petizioni, o deputazioni.

Art. 40 – La costituzione determina gli oggetti, per i quali si devono convocare i comizii primarii, e sono i seguenti: 1) per accettare, o rigettare i cambiamenti dell’atto costituzionale, che fossero legittimamente proposti dall’assemblea di riforma; 2) per fare le elezioni che loro appartengono giusta le circostanze.

Art. 41 – Si radunano i comizii primarii di proprio diritto, in forza della costituzione, e senza essere convocati, il giorno primo di maggio di ogni anno e procedono, secondo che vi è luogo, alle elezioni: 1) dei membri che devono comporre i comizii elettorali; 2) degli uffiziali municipali del loro comune.

Art. 42 – Nei comuni al di sotto di trecento votanti, si tengono delle assemblee comunali solamente per eleggere gli uffiziali municipali.

Art. 43 – La forma di votare in questi comizi si è per scrutinio segreto. Il resto circa la detta forma sarà determinato dal corpo legislativo. Il governo provvisorio lo determina per le prime elezioni.

Art. 44 – Chiunque è legittimamente convinto di aver comperato o venduto un voto, oppure di avere procurata l’elezione di qualche individuo con minaccie, brighe, inganni, o con altro genere di seduzione, perde per venti anni l’esercizio dei diritti di cittadinanza; in caso di recidiva li perde per sempre: simili esclusioni si pubblicano nella giurisdizione per proclama.

Art. 45 – Chiunque si fa lecito di impedire la riunione di questi comizi è dichiarato reo di lesa nazione.

Art. 46 – I comizii primarii non possono avere fra di loro alcuna corrispondenza o relazione.

 

Capo V

Comizii elettorali

 

Art. 47 – Ogni comizio primario nomina gli elettori per i comizii elettorali in ragioni di uno per ogni trenta cittadini, che si trovano a votare nel comizio o hanno diritto di votarvi, benché assenti. Se il numero totale diviso per trenta dà un avanzo maggiore di quindici, vi è luogo alla nomina di un altro elettore.

Art. 48 – Chi non ha l’età di anni venticinque, chi vive unicamente di una mercede giornale, non può essere scelto per elettore. Non puonno essere scelti gli astretti a celibato per anni tre dalla accettazione della costituzione.

Art. 49 – I membri de’ comizii elettorali sono rinnovati, in ciascun anno, e non possono essere rieletti, se non dopo l’intervallo di un altro anno.

Art. 50 – I comizii elettorali si riuniscono il giorno dieci di maggio d’ogni anno nel luogo, che verrà indicato dal corpo legislativo nella divisione definitiva del territorio.

Il governo provvisorio determina per la prima volta il giorno, ed il luogo, in cui dovranno riunirsi.

Art. 51 – I comizii elettorali devono determinare le loro operazioni in una sola sessione, che non può durare oltre i cinque giorni. Dopo questo termine i comizii elettorali devono essere sciolti assolutamente.

Art. 52 – La seconda convocazione dei comizii primari, ed elettorali avrà luogo in maggio del 1799.

Art. 53 – L’intervallo fra la prima e la seconda convocazione sarà considerato come un anno solo riguardo alla durata in carica fino alla divisione del territorio, ed alla organizzazione del potere giudiziario da farsi dal corpo legislativo.

Dopo la predetta divisione, ed organizzazione si raduneranno nel capoluogo di ciascuna giurisdizione, e sulla convocazione del direttorio esecutivo gli elettori nominati nelle precedenti assemblee primarie, e procederanno per una sola volta alla elezione delle municipalità dei giudici di pace, e del tribunale civile, e criminale delle rispettive giurisdizioni, che continueranno in carica fino alle successive elezioni, le quali avranno luogo nella prima riunione del popolo nel comizii primarii.

Art. 54 – Meno il solo caso indicato nell’articolo precedente, dopo che è sciolto il comizio elettorale, non rimane a’ cittadini, che ne sono stati membri, né qualità, né titolo di elettore; non possono perciò arrogarsi in alcuna maniera questo titolo, né unirsi fra di loro con tale qualità: qualunque contravvenzione a tali disposizioni è un attentato alla sicurezza generale.

Art. 55 – I regolamenti, che si trovano stabiliti per i comizii primarii agli articoli 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45 e 46, hanno luogo eziandio per i comizii elettorali.

Art. 56 – I comizii elettorali si riuniscono per eleggere, secondo il bisogno: 1) I membri dei due consigli: prima quelli del consiglio de’ seniori, e poi quelli del consiglio de’ sessanta; 2) Gli alti giurati; 3) I giudici di pace della giurisdizione; 4) I soggetti che devono comporre il potere giudiziario; 5) Il cancelliere del tribunale civile, e criminale.

Art. 57 – Il governo provvisorio è incaricato di unire per ora più distretti, la popolazione dei quali non ecceda 50 mila anime, in un solo dipartimento al solo oggetto di formare in ciascun dipartimento un solo comizio elettorale per la più facile nominazione dei membri del corpo legislativo.

Art. 58 – Quando un cittadino è nominato nei comizii elettorali per rimpiazzare un funzionario morto, dimesso, o destituito, si considera eletto per quel solo tempo, che rimaneva ancora al funzionario rimpiazzato.

Art. 59 – Il commissario che il governo deve avere nelle giurisdizioni, è tenuto, sotto pena di destituzione, d’informarlo de’ tempi, in cui si aprono, e chiudono i comizii elettorali. Il detto commissario non può arrestare, né sospendere, né entrare nel luogo delle sessioni: ma ha diritto di domandare comunicazione del processo verbale delle sessioni nelle 48 ore, che lo seguono, ed è tenuto di denunciare al direttorio esecutivo le infrazioni, che venissero fatte all’atto costituzionale.

Questo articolo è comune coi comizii primarii.

 

Capo VI

Potere legislativo

 

Disposizioni generali

 

Art. 60 – Il corpo legislativo è diviso in due consigli: l’uno di trenta membri, denominato de’ seniori, e l’altro di sessanta.

Art. 61 – Il corpo legislativo non può in verun caso delegare a uno, o a più de suoi membri, né a chicchessia, alcuna delle funzioni a lui attribuite dalla costituzione.

Art. 62 – Non può egli stesso, né per mezzo di delegati, esercitare il potere esecutivo, né il potere giudiziario.

Art. 63 – È incompatibile la qualità di membro del corpo legislativo coll’esercizio di un’altra funzione pubblica; è pure incompatibile colle qualità di sacerdote addetto a cura di anime, ed obbligato a residenza.

Art. 64 – La legge determina il modo di rimpiazzare definitivamente, o interinalmente que’ funzionarii pubblici, che sono eletti membri del corpo legislativo.

Art. 65 – Ciascuna giurisdizione concorre solamente in ragion della sua popolazione alle nomine dei membri dei due consigli.

Art. 66 – Ogni dieci anni il corpo legislativo, giusta le liste della popolazione, che gli sono spedite, determina il numero dei membri de’ due consigli, che ciascuna giurisdizione deve somministrare. Per questa prima volta il governo provvisorio determina il numero suddetto.

Art. 67 – Nessun cangiamento potrà farsi nella ripartizione stabilita durante un tale intervallo.

Art. 68 – I membri del corpo legislativo non sono rappresentanti particolari della giurisdizione, che gli ha nominati, ma della nazione intiera, e non può darsi loro alcun mandato.

Art. 69 – In ciascun anno sarà rinnovato un terzo dei membri dell’uno, e dell’altro consiglio. Le giurisdizioni, che hanno eletto quelli, che escono, eleggono quelli che li rimpiazzano.

Art. 70 – I membri, che sortono dal corpo legislativo, non possono essere rieletti, se non dopo l’intervallo di tre anni di vacanza. Nei primi due anni la corte decide di quelli che devono uscire.

Art. 71 – Li cittadini, che sono stati membri dei collegi dell’antico governo, non puonno essere eletti membri del corpo legislativo.

Art. 72 – Vi sarà presso il corpo legislativo una guardia di cittadini presi dalla guardia nazionale sedentaria di tutte le giurisdizioni, e per ora di tutti i distretti, e scelti dai loro fratelli d’armi. Questa guardia non può essere minore di quattrocentocinquanta uomini in attività di servizio. Essa dipenderà interamente dal corpo legislativo, il quale determinerà il modo del suo servizio, e la sua durata.

Art. 73 – Se per circostanze straordinarie uno dei due consigli si trovi ridotto a meno di due terzi dei suoi membri, se ne dà avviso al direttorio il quale è tenuto di convocare immediatamente i comizii primarii delle giurisdizioni che hanno membri da rimpiazzare. Essi nominano immediatamente gli elettori, che procedono senza dilazione alle necessarie rielezioni.

Art. 74 – I membri annualmente eletti per l’uno, e l’altro consiglio, devono portarsi al più presto al luogo della residenza del corpo legislativo. Si radunano il giorno 22 maggio dell’anno istesso.

Art. 75 – I due consigli devono sempre risiedere nel medesimo comune.

Art. 76 – Il corpo legislativo è permanente: ha però la facoltà di sospendere le sessioni, secondo che stima.

Art. 77 – In nessun caso i due consigli possono radunarsi in una medesima sala.

Art. 78 – Le funzioni di presidente, e di segretario non possono durare più d’un mese in alcuno dei due consigli.

Art. 79 – I consigli hanno rispettivamente il diritto di polizia nel luogo delle loro sessioni, e nel circondario esteriore, che stimano di determinare.

Art. 80 – Hanno rispettivamente il diritto di polizia sugl’individui del loro corpo, ma non possono pronunciare alcuna pena contro di essi più forte della censura, o di un arresto per otto giorni, o di detenzione per tre giorni.

Art. 81 – Le sessioni dell’uno, e dell’altro consiglio sono pubbliche; non possono però gli astanti eccedere il numero di duecento per ogni consiglio.

Art. 82 – Si tiene processo verbale di ogni sessione e si pubblica colle stampe.

Art. 83 – Tutte le deliberazioni si fanno per alzata e seduta. In caso dubbio si passa alla interpellazione nominale; in tal caso i suffragi sono secreti.

Art. 84 – Ogni consiglio sulla dimanda di un terzo de’ suoi membri presenti può formarsi in consiglio generale, e secreto; ma solamente per discutere, e non per deliberare.

Art. 85 – In nessun caso né l’uno, né l’altro consiglio può creare nel di lui seno alcun comitato permanente; ha solamente la facoltà, per il semplice oggetto di un esame preparatorio, di nominare fra i suoi membri una commissione speciale, che dovrà restringersi al semplice oggetto, per cui è stata nominata, e resterà sciolta tosto che il consiglio avrà decretato sopra questo oggetto medesimo.

Art. 86 – I membri del consiglio legislativo ricevono un’annuale indennizzazione in ragione di lire dieci, del corso attuale, al giorno.

Art. 87 – Il direttorio non può far soggiornare, e transitare alcun corpo di truppa dentro la distanza di otto miglia dalla residenza del corpo legislativo, se non a sua requisizione, o autorizzazione: a risalva però della truppa, che può soggiornare ordinariamente nel comune ove risiede il corpo legislativo, secondo sarà stabilito dallo stesso.

Art. 88 – Il corpo legislativo non assiste ad alcuna cerimonia, o funzione pubblica, e non vi manda a suo nome alcuna deputazione.

Art. 89 – Dopo che i due consigli sono definitivamente costituiti, se ne danno vicendevolmente notizia.

Art. 90 – Uno de’ due consigli non può sospendere le sue sessioni al di là di cinque giorni, senza che l’altro vi concorra.

 

Consiglio de’ sessanta

 

Art. 91 – Questo consiglio è fissato al numero di sessanta.

Art. 92 – Per essere eletto a questo consiglio è necessario di avere compita l’età d’anni 30, (per i primi sei anni basteranno anni 25 compiti), e di essere domiciliati da cinque anni nel territorio della repubblica. Quest’ultima condizione non è necessaria per quelli, che sono assenti per missione del governo.

Per i primi tre anni dalla accettazione della costituzione sono esclusi gli astretti a celibato.

Art. 93 – Questo consiglio non può deliberare se non vi sono presenti almeno trenta dei suoi membri

Art. 94 – La proposizione delle leggi appartiene esclusivamente a questo consiglio.

Art. 95 – Niuna proposizione può essere posta in deliberazione né risoluta in questo consiglio, se non si osservano le forme seguenti:

Si fanno tre letture della proposizione: l’intervallo tra l’una e l’altra di esse non può essere minore di dieci giorni. Dopo ciascuna lettura si apre la discussione; è però in facoltà del consiglio dopo la prima, e la seconda lettura di dichiarare, che vi è luogo all’aggiornamento, oppure che non vi è luogo a deliberare. Ogni proposizione deve essere stampata, e distribuita due giorni avanti la seconda lettura. Dopo la terza il consiglio delibera sulla proposizione, oppure determina il giorno, in cui si propone di deliberare.

Art. 96 – Le proposizioni, che sono state sottoposte a discussione, e definitivamente rigettate dopo la terza lettura, non possono essere riproposte, che dopo un anno.

Art. 97 – Le proposizioni, che sono state adottate da questo consiglio si chiamano deliberazioni.

Art. 98 – Il preambolo d’ogni deliberazione deve contenere: 1) le date delle sessioni, nelle quali le tre letture della proposizione sono state fatte; 2) l’atto per cui si è dichiarato dopo la terza lettura non esservi luogo ad aggiornamento.

Art. 99 – Sono esenti dalle forme prescritte nello articolo 95 le proposizioni riconosciute per urgenti da una previa dichiarazione del consiglio. Questa dichiarazione esprime i motivi dell’urgenza, e ne è fatta menzione nel preambolo della deliberazione.

 

Consiglio dei Seniori

 

Art. 100 – I requisiti necessarii per essere eletto membro del consiglio dei seniori sono: 1) l’età d’anni 40 compiti; 2) la qualità di ammogliato, o di vedovo; 3) il domicilio di anni sette nel territorio della repubblica: la terza condizione non si applica agli assenti per missione del governo.

Art. 101 – Questo consiglio non può deliberare, se non sono presenti quindici dei suoi membri.

Art. 102 – Appartiene esclusivamente al consiglio dei seniori l’approvare, o rigettare le deliberazioni del consiglio dei sessanta.

Art. 103 – Dopo che una deliberazione del consiglio dei sessanta è pervenuta a quello dei seniori, il presidente ne fa leggere il preambolo.

Art. 104 – Se la proposizione è stata dichiarata urgente, il consiglio dei seniori delibera per approvare, o rigettare l’atto di urgenza.

Art. 105 – Se il consiglio dei seniori rigetta l’atto di urgenza, non può discutere il merito della deliberazione.

Art. 106 – Se la deliberazione non è preceduta da un atto di urgenza, se ne fanno le letture, e l’intervallo fra le due prime di queste letture non può essere minore di cinque giorni. La discussione è approvata dopo ciascuna lettura. Ogni deliberazione è stampata, e distribuita due giorni almeno avanti la seconda lettura.

Art. 107 – Il consiglio dei seniori non approva le deliberazioni del consiglio dei sessanta, che non sono state fatte secondo le forme prescritte dalla costituzione.

Art. 108 – Le deliberazioni del consiglio dei sessanta, dopo che sono approvate dal consiglio dei seniori, si chiamano leggi.

Art. 109 – Il preambolo delle leggi esprime la data delle sessioni del consiglio dei seniori, nelle quali si sono fatte le tre letture.

Art. 110 – Il decreto, col quale il consiglio dei seniori riconosce l’urgenza di una legge, deve essere motivato, e se ne fa menzione nel preambolo della legge medesima.

Art. 111 – La proposizione, che si fa di una deliberazione del consiglio de’ sessanta, s’intende fatta di tutti gli articoli che contiene. Il consiglio dei seniori deve rigettarli o approvarli nella loro totalità.

Art. 112 – L’approvazione del consiglio de’ seniori è espressa in ogni proposizione di legge colla seguente formola sottoscritta dal presidente, e da due secretarii almeno – Il consiglio dei seniori approva. –

Art. 113 – Quando questo consiglio rigetta la legge proposta per causa di omissione delle forme sopraindicate, si esprime con la formola seguente sottoscritta come sopra – La costituzione annulla. –

Art. 114 – Quando il consiglio si decide a rigettar la deliberazione a cagione del merito, si esprime nella forma seguente sottoscritta dal presidente e due secretarii almeno – Il consiglio dei seniori non può adottare. –

Art. 115 – Nel caso di quest’ultimo articolo la deliberazione rigettata non può essere riproposta, se non dopo l’intervallo di un anno.

Art. 116 – Può nonostante il consiglio dei sessanta presentare in qualunque tempo un progetto di legge, ossia deliberazione, che contenga degli articoli i quali facevano parte di un’altra deliberazione già stata rigettata.

Art. 117 – Il consiglio dei seniori dopo che avrà adottato una deliberazione, dovrà nel termine di 24 ore farla pervenire tanto al consiglio dei sessanta, quanto al direttorio esecutivo.

Art. 118 – Il consiglio dei seniori può cambiare la residenza del corpo legislativo: in questo caso indica un nuovo luogo, e l’epoca, in cui i due consigli sono tenuti di recarvisi: il decreto dei seniori su questo punto è irrevocabile.

Art. 119 – Per le determinazioni contenute nel precedente articolo si richiedono i due terzi dei voti del consiglio de’ seniori.

Art. 120 – Nel giorno medesimo, in cui è presa una tale determinazione, il corpo legislativo non può ulteriormente deliberare nel comune, in cui resideva. I membri che vi continuassero le loro funzioni, si renderebbero rei di attentato contro la sicurezza pubblica.

Art. 121 – I membri del potere esecutivo, che ritardassero, o ricusassero di apporre i sigilli, promulgare, e spedire il decreto di translazione del consiglio de’ seniori, sono rei del medesimo delitto.

Art. 122 – Se nel termine di otto giorni, dopo che li seniori hanno deliberato di trasferire altrove la residenza del corpo legislativo, non si farà palese alla repubblica dalla maggiorità dei membri di ciaschedun consiglio il loro arrivo alla nuova residenza, oppure la loro riunione in qualunque siasi altro luogo, li tribunali delle giurisdizioni convocheranno i comizii primarii per nominare gli elettori, i quali procederanno tosto alla formazione di un nuovo corpo legislativo nella sua totalità.

Art. 123 – Li tribunali, a’ quali appartiene nel caso dell’articolo precedente di convocare i comizii primari, se mancano a questo dovere, sono dichiarati rei di attentato contro la sicurezza pubblica.

Art. 124 – Sono dichiarati rei dello stesso delitto tutti quegl’individui, che si fanno lecito d’impedire la riunione de’ comizii primari, o elettorali nel caso predetto.

Art. 125 – I membri del nuovo corpo legislativo eletto, come sopra, si riuniscono nel luogo, che era stato indicato dal consiglio de’ seniori.

Art. 126 – Nel caso, che non possano riunirsi in detto luogo, hanno la facoltà di farlo in qualunque altro: e ovunque si trova raccolta la maggiorità de’ membri de’ due consigli, s’intende che vi esista legalmente il corpo legislativo.

 

Garanzia dei membri del corpo legislativo

 

Art. 127 – I cittadini, che sono, o sono stati membri del corpo legislativo, non possono essere citati, accusati, né giudicati in nessun tempo su quanto hanno detto, o scritto nello esercizio delle loro funzioni legislative.

Art. 128 – I membri del corpo legislativo dal momento della loro elezione fino al trentesimo giorno dopo finite le loro funzioni non possono essere chiamati in giudizio, se non nelle forme prescritte nei seguenti articoli.

Art. 129 – Possono per azioni criminose essere arrestati nell’atto del delitto, ma se ne dà immediato avviso al corpo legislativo, ed il processo non può essere continuato, se non dopo che il consiglio dei sessanta ha proposto che si debba procedere giudizialmente, e che il consiglio de’ seniori lo ha decretato.

Art. 130 – I membri del corpo legislativo fuori del caso di essere colti in flagrante delitto non possono essere tradotti innanzi a chi è incaricato della polizia; né messi in arresto prima che il consiglio de’ sessanta riunito in comitato segreto abbia proposto di procedere giudizialmente, e che quello de’ seniori l’abbia nello stesso modo decretato.

Art. 131 – Nel caso de’ due precedenti articoli i membri del corpo legislativo non possono essere giudicati, né tradotti innanzi ad alcun altro tribunale, fuorché a quello dell’alta corte di giustizia.

Art. 132 – Saranno tradotti innanzi al detto tribunale per fatto di tradimento, di dilapidazione, di maneggi per rovesciare la costituzione, e di attentato contro la sicurezza della repubblica.

Art. 133 – Nessuna denunzia contro un membro del corpo legislativo può dar luogo a procedere, se non è estesa in iscritto, sottoscritta, e diretta al consiglio de’ sessanta.

Art. 134 – Se dopo avere deliberato nella maniera prescritta dall’articolo 95, il consiglio de’ sessanta ammette la denunzia, lo dichiara ne’ seguenti termini – La denunzia contro... pel fatto di... in data de... sottoscritta da... è ammessa. –

Art. 135 – L’incolpato allora è chiamato; egli ha per comparire la dilazione di tre giorni intieri, ed allorché comparisce, è ascoltato nel luogo della sessione del consiglio de’ sessanta.

Art. 136 – Siasi l’imputato presentato, o no, il consiglio de’ sessanta dichiara dopo questa dilazione se vi sia luogo, o no, all’esame della sua condotta.

Art. 137 – Se il consiglio de’ sessanta dichiara che vi è luogo ad esame, l’imputato è chiamato dal consiglio de’ seniori; egli ha per comparire la dilazione di tre giorni intieri, e se comparisce, è ascoltato nell’interno del luogo delle sessioni di detto consiglio.

Art. 138 – Siasi, o no presentato l’incolpato, il consiglio dei seniori, dopo questa dilazione, e dopo di avere deliberato nelle forme prescritte nell’articolo 106, pronuncia l’accusa, se vi ha luogo, e rimette l’accusato all’alta corte di giustizia, la quale è obbligata d’instruire il processo senza alcun indugio.

Art. 139 – L’accusa pronunciata contro un membro del corpo legislativo porta seco la sospensione; se egli è assoluto dall’alta corte di giustizia, riassume le sue funzioni.

 

Promulgazione delle leggi

 

Art. 140 – Il direttorio esecutivo fa apporre i sigilli, e pubblicare le leggi, ed ogni altro atto del corpo legislativo nel termine di due giorni dopo che gli ha ricevuti.

Art. 141 – Deve apporre i sigilli, e promulgare dentro le 24 ore le leggi, e gli atti del corpo legislativo, che sono preceduti da un decreto di urgenza.

Art. 142 – La pubblicazione delle leggi, e degli atti del corpo legislativo, si eseguisce colle seguenti formole – In nome della repubblica Ligure (legge) o (atto) del corpo legislativo... Il direttorio esecutivo ordina, che la legge o l’atto legislativo qui sopra espresso sia pubblicato, eseguito, e munito del sigillo della repubblica. –

Art. 143 – Le leggi, il preambolo delle quali non fa menzione, che siano state osservate le forme prescritte in questo capitolo ne’ titoli de’ consigli de’ sessanta, e de’ seniori, non devono essere promulgate dal direttorio: la sua responsabilità per questo oggetto dura anni quattro.

 

Capo VII

Potere esecutivo

 

Art. 144 – Il potere esecutivo è delegato a un direttorio di cinque membri eletti a scrutinio segreto dal corpo legislativo, che in tal caso fa le funzioni di comizio elettorale in nome della nazione.

Il governo provvisorio stabilisce per la prima volta il modo dell’elezione dei membri, che compongono il direttorio.

Il corpo legislativo determina definitivamente il modo di detta elezione.

Art. 145 – I membri del direttorio devono avere compito l’età di anni quaranta, devono essere non astretti al celibato, ed essere domiciliati nel territorio della repubblica per 10 anni addietro, eccettuati gli assenti per missione pubblica.

Art. 146 – Li cittadini, che sono stati membri dei consigli dell’antico governo, non possono essere eletti membri del direttorio. Questa disposizione si estende anche alle cariche del ministero.

Art. 147 – Il direttorio è rinnovato per quinto ogni anno. Sono estratti a sorte successivamente i membri, che devono uscire per li primi quattro anni.

Art. 148 – I membri, che sortono, non possono essere rieletti se non dopo l’intervallo di cinque anni di vacanza.

Art. 149 – L’ascendente, il discendente in linea retta, i fratelli, lo zio, il nipote, i cugini in primo grado, e gli affini in questi diversi gradi, non possono essere nel medesimo tempo membri del direttorio, né succedersi l’un l’altro, se non dopo due anni.

Art. 150 – In caso di vacanza per morte, dimissione o altro di uno dei membri del direttorio, il di lui successore è eletto dal corpo legislativo nel termine di dieci giorni.

Art. 151 – Il consiglio de’ sessanta è obbligato a proporre i candidati nei cinque primi giorni, ed il consiglio dei seniori deve terminare l’elezione negli altri cinque giorni.

Art. 152 – Il nuovo membro resta eletto per il solo tempo, che rimaneva a quello, che ha rimpiazzato; se però questo tempo non oltrepassa sei mesi, l’eletto resta in funzione sino alla fine del terzo anno.

Art. 153 – Il direttorio nomina il suo presidente: deve questo rinnovarsi ogni due mesi.

Art. 154 – Il presidente ha la firma, e la custodia del sigillo. Le leggi e gli atti del corpo legislativo s’indirizzano al direttorio nella persona del suo presidente.

Art. 155 – Il direttorio non può deliberare se non vi sono presenti almeno tre membri.

Art. 156 – Il direttorio sceglie fuori del suo seno un secretario, che sottoscrive insieme col presidente le spedizioni, e stende le deliberazioni sopra un registro, nel quale ciascun membro ha il diritto di far inserire il suo parere ragionato: il direttorio può, quando lo stima necessario, deliberare senza l’assistenza del suo secretario; e in questo caso le deliberazioni sono stese in un registro particolare da uno de’ membri del direttorio.

Art. 157 – Il direttorio provvede secondo le leggi alla sicurezza interna ed esterna della repubblica.

Art. 158 – Può farne de’ proclami conformi alle leggi, e per la loro esecuzione.

Art. 159 – Dispone della forza armata: ma in niun caso può comandarla, né collettivamente, né per mezzo di alcuno de’ suoi membri, tanto durante il tempo delle sue funzioni, quanto pel corso di due anni immediatamente successivi al termine di dette funzioni.

Art. 160 – Se il direttorio è informato, che si trami qualche cospirazione interna, o esterna contro la sicurezza dello stato, può decretare mandati di arresto, e d’imprigionamento contro i presunti autori, o complici, acciocché gli siano tradotti innanzi, e possa interrogarli. Deve però rimetterli, in caso che non fossero rilasciati, ai tribunali competenti, e ciò dentro il termine di due giorni al più, sotto le pene, che sono stabilite contro i rei di detenzione arbirari.

Art. 161 – Il direttorio nomina i generali in capo delle forze militari sia di terra, che di mare; ma non può sceglierli tra i parenti, o congiunti di alcuno de’ suoi membri ne’ gradi espressi nell’articolo 149.

Art. 162 – Il direttorio invigila sull’esecuzione delle leggi, e se ne assicura nelle municipalità, e ne’ tribunali per mezzo di commissarii da lui nominati.

Art. 163 – Elegge fuori del suo seno i ministri, e li revoca quando lo stima conveniente. Non può sceglierli al di sotto dell’età di anni 30 né fra cittadini astretti a celibato, né fra parenti, o congiunti de’ suoi membri nei gradi enunciati nell’art. 149. Avranno questi una indennità di lire quindici mila dell’attuale corso all’anno.

Art. 164 – I ministri corrispondono immediatamente colle autorità ad essi subordinate.

Art. 165 – Il corpo legislativo determina le incombenze, ed il numero de’ ministri, che non possono essere più di cinque.

Art. 166 – I ministri non formano un consiglio: sono rispettivamente responsabili della esecuzione delle leggi, e degli ordini del direttorio.

Art. 167 – Niun membro del direttorio può sortire dal territorio della repubblica senza permissione del corpo legislativo, se non dopo due anni, che è uscito di carica.

Art. 168 – Egli è obbligato durante questo intervallo di giustificare al corpo legislativo la sua residenza.

Art. 169 – Gli articoli dal numero 127 al 139 inclusivamente, relativi alla garanzia del corpo legislativo, sono comuni ai membri del direttorio.

Art. 170 – Nel caso, in cui più di due membri del direttorio fossero chiamati in giudizio, il corpo legislativo provvede nelle forme ordinarie al rimpiazzamento provvisionale durante il giudizio. Avrà luogo lo stesso provvedimento nel caso, che più di due membri fossero impossibilitati ad esercitare le loro funzioni per malattia o altra cagione.

Art. 171 – Fuori dei casi espressi nella costituzione, né il direttorio né alcuno de’ suoi membri può essere citato a comparire, né dall’uno, né dall’altro consiglio.

Art. 172 – I conti ed i schiarimenti, che saranno dimandati al direttorio dall’uno o dall’altro consiglio, devono darsi in iscritto.

Art. 173 – Il direttorio è obbligato in ciascun anno a presentare in iscritto ad ambidue i consigli i conti delle spese, lo stato delle finanze, la lista delle pensioni esistenti, ed il progetto di quelle, ch’egli crede conveniente di accordare, o di riformare: deve altresì indicare gli abusi, che sono pervenuti a sua cognizione.

Art. 174 – I membri del direttorio nell’esercizio delle loro funzioni non compariranno, che col distintivo nazionale, che è loro proprio: questo è determinato dal corpo legislativo.

Art. 175 – Il direttorio ha la sua guardia abituale; è pagata a spese della repubblica, ed è composta di cento uomini.

Art. 176 – Il direttorio è accompagnato dalla sua guardia nelle cerimonie, e comparse pubbliche, ove ha sempre il primo posto.

Art. 177 – Ogni posto di forza armata deve al direttorio, ed a ciascuno de’ suoi membri quando hanno il loro distintivo, gli onori militari.

Art. 178 – Il direttorio risiede nello stesso comune, in cui risiede il corpo legislativo.

Art. 179 – I membri del direttorio avranno una indennità di lire ventimila, e saranno alloggiati nello stesso palazzo. I loro appartamenti saranno mobiliati senza lusso a spese pubbliche.

Art. 180 – Il direttorio può in ogni tempo invitare il consiglio dei sessanta a prendere in considerazione un oggetto: può proporgli delle misure, ma non dei progetti, che abbiano forma di legge.

 

Capo VIII

Municipalità, assemblee di cantone, e commissarii del governo

 

Art. 181 – Vi è in ogni comune una municipalità.

Art. 182 – Vi è in Genova una municipalità composta di trenta membri i quali non si radunano, che per nominare nel loro seno i membri dei comitati municipali, nei quali vien divisa. Si radunano altresì nei casi, nei quali si riuniscono le assemblee di cantone.

Art. 183 – Se i membri della municipalità suddetta si radunassero si renderebbero colpevoli di delitto di lesa nazione.

Art. 184 – I comitati municipali, nei quali è divisa l’amministrazione di Genova, sono sei, e sono composti ognuno di cinque membri. Questi sei comitati sono i seguenti: cioè, delle contribuzioni, di pubblica beneficenza, degli edili, dei pubblici stabilimenti, di polizia, e militare.

Art. 185 – La legge determina a quale comitato debbano attribuirsi gli oggetti, che non fossero indicati nel presente articolo: può ancora rettificare, quando il bisogno lo chiegga, le rispettive incumbenze de’ comitati.

Art. 186 – Li diversi comitati non possono comunicare fra di loro, che per mezzo de’ ministri per gli oggetti, che potessero avere in comune, e rendono conto direttamente al governo della loro amministrazione. In caso di trasgressione di questo articolo si rendono colpevoli di lesa nazione.

Art. 187 – I detti comitati sono soggetti nel rimanente alle regole stabilite nel presente capitolo per le municipalità.

Art. 188 – Ogni membro di amministrazione municipale deve avere compiti venticinque anni.

Art. 189 – L’ascendente e il discendente in linea retta, i fratelli, lo zio, ed il nipote, e gli affini negli stessi gradi non possono simultaneamente essere membri dell’istessa amministrazione, né succedersi se non dopo l’intervallo di un anno.

Art. 190 – Non vi può essere nell’istessa amministrazione più di un cittadino astretto a celibato.

Art. 191 – Sono esclusi dalle municipalità quelli, che sono debitori, o in lite col comune rispettivo.

Art. 192 – I membri delle amministrazioni municipali non possono essere rieletti alle medesime amministrazioni, se non dopo l’intervallo di un anno.

Art. 193 – Nel caso che venissero a mancare uno, o più membri nelle amministrazioni municipali per morte, o dimissione, o lite introdotta, come nell’articolo 191, o per assenza oltre un mese, o altra sia cosa, gli amministratori rimanenti possono rimpiazzarli con cittadini di loro scelta sino alle elezioni seguenti.

Art. 194 – Gli amministratori municipali restano in carica per tre anni; ogni anno si rinnova un terzo, e per i primi due anni si estraggono a sorte quelli che devono sortire.

Art. 195 – La legge determina il numero de’ membri di ciascheduna amministrazione municipale, che non potrà mai essere minore di tre.

Art. 196 – Le amministrazioni municipali sono incaricate: 1) della conservazione de’ fondi pubblici, e della riscossione dei redditi di quelli, secondo che la legge prescrive; 2) di tutto ciò che riguarda le acque, le strade, l’annona, vettovaglie, ornato, spettatori, sanità, porti, rade, confini, e pie istituzioni a norma della legge; 3) di far osservare i regolamenti che la legge prescrive per la guardia nazionale; 4) di mantenere il buon ordine, e la tranquillità interna; 5) di vegliare alla sicurezza e alla salubrità delle carceri; a questo oggetto scelgono dal loro seno due ispettori, che visitino le carceri, e i luoghi d’arresto, e provvedino perché non sia, oltre il rigore della legge, aggravata la condizione dei detenuti.

Art. 197 – Le municipalità possono corrispondere direttamente con i ministri, con obbligo però di trasmettere ai commissarii del governo presso il tribunale della giurisdizione un duplicato di tutto ciò che spediranno ai ministri.

Art. 198 – Ogni municipalità è tenuta a rendere conto in ogni anno al commissario del governo.

Art. 199 – Vi è in ciascun cantone un’assemblea di cantone.

Art. 200 – Le assemblee di cantone sono composte di un membro di ciascuna municipalità di cantone eletto dalle medesime.

Art. 201 – Nel capo-luogo di ciascun cantone risiederà un giudice di pace, il quale presiederà all’assemblea del cantone quando questo è diviso in più comuni.

Art. 202 – Le assemblee di un cantone composto di un solo comune non saranno altra cosa, che l’assemblea municipale.

Art. 203 – Le assemblee di cantone sono incaricate della ripartizione delle contribuzioni, e di altri oggetti loro attribuiti dalla legge. In alcun caso però non possono mai riunirsi senza la precedente convocazione del commissario del governo per ordine del direttorio esecutivo.

Art. 204 – Queste assemblee trasmettono copia dei loro atti, e deliberazioni al governo, e al suo commissario presso il tribunale della giurisdizione.

Art. 205 – Ogni amministrazione municipale custodisce con esattezza il registro civico, il registro militare, ed il registro delle nascite, matrimonii e morti di tutti gli individui del suo comune.

Art. 206 – Le amministrazioni municipali, e le assemblee di cantone non possono modificare gli atti del corpo legislativo, né quelli del direttorio esecutivo, né sospenderne l’esecuzione, né ingerirsi in alcuna maniera in ciò che appartiene al potere giudiziario.

Art. 207 – Le municipalità, e le assemblee di cantone non possono tenere fra di esse alcuna corrispondenza sugli interessi generali della repubblica. La loro corrispondenza è ristretta unicamente a quegli oggetti, che sono loro assegnati dalla legge.

Art. 208 – I commissarii del governo sono incaricati: 1) a vegliare sopra i tribunali, le municipalità, e le assemblee di cantone, ed a richiedere l’osservanza delle leggi, senza alcun diritto di censura; 2) a corrispondere coi ministri per denunziare agli stessi le trasgressioni delle autorità costituite dalla giurisdizione, e per trasmettere a queste gli ordini del direttorio, e dei ministri; 3) a mandare ogni anno al direttorio il ristretto de’ conti delle municipalità, ed assemblee di cantone delle rispettive giurisdizioni, dopo averli verificati, e corredati, ove fia d’uopo, d’osservazioni.

Art. 209 – Il corpo legislativo determina le regole e i modi precisi di queste, e delle altre funzioni affidate alle municipalità, alle assemblee di cantone, ed ai commissarii del governo.

Art. 210 – Il commissario del governo dopo tre anni dalla accettazione della costituzione dovrà essere scelto dal direttorio esecutivo fra i cittadini domiciliati da più di un anno nella giurisdizione, ove deve risiedere; la sua età non può essere minore di anni trenta.

Art. 211 – Il corpo legislativo fisserà lo stipendio di questo commissario del governo.

Art. 212 – Le amministrazioni municipali, e le assemblee di cantone sono subordinate ai ministri.

Art. 213 – Ogni commissario deve pubblicare ogni anno in istampa i conti della giurisdizione.

Art. 214 – I predetti corpi consegnano in ciascun semestre i protocolli dell’archivio della rispettiva giurisdizione, nel quale ciaschedun cittadino potrà prenderne comunicazione.

 

Capo IV

Potere giudiziario

 

Disposizioni generali

 

Art. 215 – Le funzioni giudiziarie non possono essere esercitate né dal corpo legislativo, né dal potere esecutivo.

Art. 216 – I giudici non possono ingerirsi nell’esercizio del potere legislativo, né fare alcun regolamento.

Art. 217 – Non possono arrestare, e sospendere l’esecuzione di alcuna legge, né citare innanzi loro gli amministratori pubblici a cagione delle loro funzioni.

Art. 218 – Nessuno può essere sottratto alla giurisdizione del giudice, che la legge gli assegna, né in forza di alcuna commissione, né per altri titoli di quelli, che sono determinati da una legge anteriore.

Art. 219 – L’amministrazione della giustizia per tutto il territorio della repubblica ligure è gratuita.

Art. 220 – I giudici non possono essere destituiti, che per prevaricazione legittimamente provata, né sospesi, se non per accusa ammessa legalmente. In questi casi il giudizio appartiene al tribunale di revisione.

Art. 221 – L’ascendente, il discendente, il fratello, lo zio, il nipote, i cugini, e gli affini in questi rispettivi gradi, non possono essere simultaneamente membri dello stesso tribunale.

Art. 222 – Le sessioni de’ tribunali sono pubbliche. I giudici deliberano in segreto. Le sentenze si pronunziano ad alta voce, e sono motivate sul fatto, e sulla legge, e non mai sull’autorità, né su gli esempi.

Art. 223 – Il codice delle leggi civili, e criminali è uniforme per tutta la repubblica. Il corpo legislativo è incaricato di formare, e mandare ad esecuzione questi due codici nel termine di un anno dal giorno della sua installazione.

La repubblica non conosce altro potere giudiziario, che quello stabilito dalla costituzione.

 

Giustizia civile

 

Art. 224 – Non si può impedire ad alcuno di far decidere sulle sue differenze per mezzo d’arbitri scelti dalle parti.

Art. 225 – Le decisioni di questi arbitri non ammettono appello, né lasciano luogo a ricorso di nullità, o di revisione, a meno che le parti non abbiano fatte espressamente queste riserve.

Art. 226 – Vi è in ogni cantone un giudice di pace almeno, che risiederà nel capo-luogo del cantone. Durerà in carica un anno; e potrà essere rieletto indefinitamente.

Art. 227 – Il corpo legislativo può accrescere il numero de’ giudici di pace secondo il bisogno, e in questo caso determina la loro rispettiva residenza.

Art. 228 – La legge determina gli oggetti, sui quali i giudici di pace decidono senza rimedio l’appellazione. Determina quelli ancora, nei quali essi decidono appellabilmente.

Art. 229 – Vi sono dei tribunali particolari per il commercio di terra, e di mare. La legge determina i luoghi, dove è utile lo stabilirli, ed il valore, dentro il quale possono giudicare inappellabilmente.

Art. 230 – Non v’è alcuna camera, o corporazione di commercio, o che rappresenti in qualunque maniera gli interessi del commercio.

Art. 231 – Gli affari su dei quali i giudici di pace, e i tribunali di commercio non possono giudicare né senza appello, né con appello, sono portati immediatamente innanzi ai giudici di pace, per essere conciliati. Se il giudice di pace non può conciliarli, li rimette al tribunale civile.

Art. 232 – Vi è in ciascuna giurisdizione un tribunale civile, e criminale composto di tre membri. Il numero di detti membri può dal corpo legislativo essere aumentato nelle giurisdizioni, la popolazione delle quali eccede il numero di 50.000 anime. In questo caso però il tribunale è sempre diviso in sezioni composte di tre membri.

Art. 233 – Il corpo legislativo determinerà il resto circa l’organizzazione del potere giudiziario dentro il termine di due mesi dalla sua installazione.

L’attuale organizzazione è provvisoriamente conservata.

Art. 234 – Vi saranno due corpi di giurati in materia criminale: uno di accusa, e l’altro di giudizio. La legge determina le loro funzioni, ed organizzazione.

 

Giustizia correttiva, e criminale

 

Art. 235 – Nessuno può essere arrestato, se non per essere condotto innanzi a chi è incaricato della polizia; e nessuno può essere messo in arresto, o detenuto se non è colto in flagrante, o in virtù di un mandato d’arresto degli uffiziali di polizia, o del direttorio esecutivo nei casi dell’articolo 160, o di un ordine d’imprigionamento di un tribunale, e di un decreto di accusa del corpo legislativo nei casi, in cui gli appartiene di pronunziarlo, o di una sentenza di condanna a prigionia, o a detenzione correttiva.

Art. 236 – Affinché l’ordine di arresto possa essere eseguito conviene: 1) che esprima formalmente il motivo dell’arresto, e la legge, in conformità della quale viene ordinato; 2) che sia stato notificato alla persona da arrestarsi, e che le ne sia stata rilasciata copia.

Art. 237 – Qualunque persona arrestata e condotta innanzi a chi è incaricato della polizia, sarà esaminata al più tardi in termine di 24 ore.

Art. 238 – Se risulta dall’esame non esservi motivo di incolpazione, contro di lei, sarà subito rimessa in libertà: se vi è di mandarla alla casa di arresto, vi sarà condotta nel più breve spazio di tempo, il quale non potrà mai oltrepassare i tre giorni.

Art. 239 – Nessuna persona arrestata può essere ritenuta, quando dia abbastanza cauzione di tutti quei casi, nei quali la legge permette di restare libero sotto cauzione.

Art. 240 – Nessuna persona, nel caso in cui la sua detenzione, sia autorizzata dalla legge, può essere condotta, o detenuta, se non nei luoghi legalmente, e pubblicamente designati per casa d’arresto, di giustizia, o di detenzione.

Art. 241 – Nessun custode, o carceriere può ricevere, o ritenere alcuna persona, se non in virtù di un mandato d’arresto, giusta le forme prescritte dagli articoli 235 e 236, di un ordine d’imprigionamento, di un decreto di accusa o condanna a prigionia, o a detenzione correzionale, e senza che l’abbia trascritto nel suo registro.

Art. 242 – Il custode, o carceriere dovrà presentare la persona del detenuto all’ufficiale civile della casa di detenzione, tutte le volte che ne sarà richiesto, senza che nessun ordine possa dispensarnelo.

Art. 243 – La presentazione della persona detenuta non potrà ricusarsi a’ suoi parenti, ed amici, che esibiranno un ordine dell’ufficiale civile, il quale sarà sempre tenuto d’accordarlo, a meno che il custode, o carceriere non produca un ordine del giudice, trascritto sopra il suo registro di tenere la persona arrestata in segreto.

Art. 244 – Ogni uomo qualunque sia la sua carica, o il suo impiego fuori di quelli, a’ quali la legge dà il diritto di arresto, che darà, segnerà, eseguirà, o farà eseguire l’ordine di arrestare un individuo, o chiunque anche in caso d’arresto autorizzato dalla legge, condurrà o riceverà, o riterrà un individuo in luogo di detenzione non pubblicamente, e legalmente designato, e tutti i custodi, e carcerieri, che contravverranno, alle disposizioni dei tre articoli precedenti, saranno colpevoli di delitto di detenzione arbitraria.

Art. 245 – Ogni rigore impiegato nell’arresto, detenzione, o esecuzione, oltre a quello prescritto dalla legge, è un delitto.

Art. 246 – Le prigioni per gli accusati sono luoghi di custodia, e non di pena; devono tenersi separati dagli altri i prigionieri prevenuti di furto, di assassinio, o di altri delitti infamanti.

Art. 247 – Le prigioni devono avere tutti i comodi, che esige l’umanità, e si devono avere per i prigionieri tutti quei riguardi, che si possono combinare colla sicurezza della persona detenuta.

Art. 248 – I tribunali, che presiedono alle prigioni, i carcerieri, e gl’inservienti devono prestarsi, sotto pena di delitto di sevizie, a tutte le dimande ragionevoli dei detenuti.

 

Capo X

Tribunale di cassazione

 

Art. 249 – Vi è per tutta la repubblica un tribunale di cassazione; è composto di nove membri, i quali si eleggono dal corpo legislativo a scrutinio segreto nel modo, che sarà prescritto dalla legge, e per la prima volta dal governo provvisorio. Questo tribunale pronunzia: 1) sulla dimande di nullità contro i giudizii inappellabili proferiti dai tribunali; 2) sulle dimande di rimandare un giudizio da un tribunale all’altro a motivo di sospetto legittimo e di sicurezza pubblica; 3) sulle quistioni d’incompetenza e di nullità negli affari comunali, e sugli atti di accusa contro un tribunale intiero.

Art. 250 – Il tribunale di cassazione non può in alcun caso giudicare del merito delle cause, ma esso annulla i giudicati, quando nei processi sono state violate le forme, o quando i giudicati contengono espressa contravvenzione alla legge, e rimette il merito della causa al tribunale, che deve prenderne cognizione.

Art. 251 – Allorché, dopo una annullazione, il secondo giudizio sopra il merito è attaccato coi medesimi mezzi del primo, la quistione non può più essere stata sottomessa al corpo legislativo, che fa una legge, a cui il tribunale di cassazione è obbligato di conformarsi. Ogni anno questo tribunale invia ai due consigli una deputazione, che presenta loro lo stato dei giudizii pronunziati colla nota in margine, e il testo della legge, che ha determinato il giudizio.

Art. 252 – Vi è presso il tribunale di cassazione un commissario del governo, per mezzo di questo il direttorio denunzia al detto tribunale, senza pregiudizio del diritto delle parti interessate, gli atti, per mezzo de’ quali i giudici hanno oltrepassato i loro poteri. Il tribunale annulla questi atti, e se da essi risultano argomenti di prevaricazione, il fatto è denunziato al corpo legislativo, il quale fa il decreto di accusa dopo di avere intesi, o citati gl’incolpati.

Art. 253 – Il corpo legislativo non può annullare li giudizii del tribunale di cassazione, può però procedere personalmente contro i giudici, che avessero prevaricato.

Art. 254 – Questo tribunale si rinnova ogni anno per terzo.

 

Capo XI

Alta corte di giustizia

 

Art. 255 – Vi è un’alta corte di giustizia, per giudicare le accuse ammesse dal corpo legislativo, sia contro i suoi proprii membri, sia contro quelli del direttorio esecutivo. L’alta corte di giustizia è composta di cinque giudici, di due accusatori nazionali, e di alti giurati nominati dai comizii elettorali delle giurisdizioni.

Art. 256 – L’alta corte di giustizia non si forma che in virtù di un proclama del corpo legislativo pubblicato dal consiglio de’ sessanta. Essa si forma, e tiene le sue sessioni nel luogo designato dal proclama. Questo luogo non può essere più vicino di dieci miglia a quello, ove risiede il corpo legislativo.

Art. 257 – Quando il corpo legislativo ha proclamato la formazione dell’alta corte di giustizia, il tribunale di cassazione nomina quindici cittadini in una sessione pubblica, e fra questi ne elegge cinque a scrutinio segreto, che sono i cinque giudici dell’alta corte di giustizia. Essi scelgono fra di loro un presidente.

Art. 258 – Il tribunale di cassazione nomina nella medesima sessione per via di scrutinio segreto, alla maggiorità assoluta de’ voti, due dei suoi membri per fare presso l’alta corte di giustizia le funzioni di accusatori nazionali.

Art. 259 – Gli atti di accusa sono stesi dal consiglio de’ sessanta.

Art. 260 – Le assemblee elettorali di ogni giurisdizione nominano tutti gli anni due giurati per l’alta corte di giustizia.

Art. 261 – Il direttorio fa stampare e pubblicare dopo un mese dall’epoca delle elezioni la lista dei giurati nominati per l’alta corte di giustizia.

 

Capo XII

Della forza armata

 

Art. 262 – La forza armata è istituita per difendere lo stato contro i nemici esterni, e per assicurare nell’interno il mantenimento dell’ordine, e l’esecuzione della legge.

Art. 263 – La forza armata è essenzialmente ubbidiente. Nessun corpo armato può deliberare.

Art. 264 – Essa si distingue in guardia nazionale, ed in truppa assoldata.

Art. 265 – Il territorio della repubblica è diviso in sette fino a dieci divisioni militari comandate ciascuna da un ufficiale di truppa di linea. Il corpo legislativo determinerà il numero, l’estensione e la forza di ciascuna divisione.

 

Della guardia nazionale

 

Art. 266 – La guardia nazionale è composta di tutti i cittadini e figli dei cittadini in istato di portare le armi.

Art. 267 – La sua organizzazione, e disciplina è eguale per tutta la repubblica. Essa è determinata dal corpo legislativo. I liguri, che sono atti a portare le armi, non possono esercitare i diritti di cittadino, se non sono scritti al ruolo della guardia nazionale.

Art. 268 – La distinzione di grado, e la subordinazione non hanno luogo che relativamente al servizio, ed in tempo della sua durata.

Art. 269 – Il comando della guardia nazionale di una giurisdizione non può essere affidato abitualmente ad un solo cittadino.

Art. 270 – Il comando della guardia nazionale nel comune di Genova non può essere abitualmente affidato ad un solo cittadino.

Art. 271 – Se si giudica necessario di radunare la guardia nazionale di una, o più giurisdizioni, il direttorio esecutivo può nominare un comandante temporaneo finché dura la urgenza.

Art. 272 – Gli uffiziali della guardia nazionale sono eletti a tempo dai cittadini, che la compongono, e non possono essere rieletti, che dopo l’intervallo fissato dal corpo legislativo.

Art. 273 – In ogni cantone vi è un capo della guardia nazionale eletto da’ suoi fratelli d’armi.

Art. 274 – Ogni volta, che la guardia nazionale è comandata in nome della legge, non può dispensarsi dall’ubbidire.

Art. 275 – In caso di pericolo imminente qualunque amministrazione municipale richiede, ed ottiene la guardia nazionale dai cantoni limitrofi, ma allora tanto l’amministrazione municipale, che ha richiesto, quanto i capi della guardia nazionale, devono con sollecitudine renderne conto al commissario del governo, e questo al direttorio.

 

Della truppa assoldata

 

Art. 276 – La repubblica mantiene anche in tempo di pace una truppa assoldata di terra, ed una forza armata di mare.

Art. 277 – La truppa si forma per arruolamento volontario, ed in caso di bisogno, nel modo che la legge determina.

Art. 278 – I comandanti in capo non sono nominati che in caso di guerra. Ricevono dal direttorio esecutivo delle commissioni revocabili ad arbitrio. La durata di queste commissioni si limita ad una campagna, ma possono essere prorogate.

Art. 279 – La truppa, e marineria assoldate sono sottomesse a leggi particolari per la disciplina, per la forma de’ giudizii, e per la natura delle pene.

Art. 280 – Nessuna parte della guardia nazionale, né della truppa assoldata può agire per servizio interiore della repubblica, che sulla requisizione in iscritto delle autorità costituite nelle forme prescritte dalla legge.

Art. 281 – Nulladimeno il corpo legislativo determina i mezzi di assicurare colla forza armata l’esecuzione delle leggi, e le procedure contro gli accusati su tutto il territorio ligure. Niun corpo di truppa straniera può essere introdotto sul territorio della repubblica senza il previo consenso del corpo legislativo.

 

Capo XIII

Contribuzioni

 

Art. 282 – Continua il pagamento delle consuete imposizioni, finché sia messo in attività un sistema daziario uniforme per tutta la repubblica, ad eccezione però delle imposizioni, che sono abolite dalla presente costituzione.

Art. 283 – È abolita ogni imposizione sul grano, e sul vino, che si consumano dentro il territorio della repubblica. Sono però eccettuati i liquori, ed i vini forastieri.

Art. 284 – Il corpo legislativo stabilisce ciascun anno la misura delle contribuzioni dirette per quel tempo, ed in quel modo, che meglio assicuri il vantaggio della repubblica.

Art. 285 – Il corpo legislativo stabilisce ogni anno una imposizione personale; essa non deve cadere sopra quelli, che non possedono se non il necessario; gli altri devono portarla in proporzione delle loro facoltà.

Art. 286 – Il corpo legislativo stabilisce qualunque genere di contribuzione, che da esso si reputa più opportuna, ma fra le ordinarie dovrà stabilirne una territoriale. Tutti i beni di qualunque natura siano, inclusi i beni ecclesiastici, che esistono nel territorio della repubblica, vi sono soggetti senza eccezione.

Art. 287 – Il corpo legislativo estenderà il porto-franco a tutti i punti i più convenienti del territorio della repubblica. Potrà ancora sopprimerlo intieramente. In ogni caso formerà un sistema daziario, che provvegga alla indennità della cassa nazionale.

Art. 288 – Il direttorio dirige la percezione delle contribuzioni, e veglia sulle medesime, ed il loro introito; dà a questo effetto tutti gli ordini necessarii.

Art. 289 – I conti del ricevimento delle diverse contribuzioni, di tutte le rendite pubbliche, ed il conto generale delle spese pubbliche si stampano ogni anno.

Art. 290 – Le liste di queste spese, ed introiti sono classificate secondo la loro natura. Esse esprimono le somme introitate, e le spese fatte ogni anno in ciascuna parte dell’amministrazione generale.

Art. 291 – Le amministrazioni non possono nella ripartizione accrescere, o diminuire le contribuzioni fissate dal corpo legislativo, né deliberare, o permettere senza esservi autorizzate da esso, alcun imprestito locale, a carico de’ cittadini della giurisdizione, o del comune.

Art. 292 – Il solo corpo legislativo ha diritto di regolare la fabbricazione, ed emissione d’ogni specie di moneta, di fissarne il valore, ed il peso, e di determinarne il tipo.

Art. 293 – Il direttorio invigila sulla fabbricazione delle monete, e nomina gli uffiziali incaricati di esercitare immediatamente questa ispezione.

 

Tesoreria nazionale

 

Art. 294 – Vi sono tre commissarii della tesoreria nazionale eletti dal consiglio dei seniori sopra una lista di nove, che sarà presentata dal consiglio dei sessanta: continuano nelle loro funzioni per tre anni. Se ne cambia uno ogni anno, e può essere confermato una sola volta per altri tre anni: dopo questa conferma non può essere rieletto, che dopo la vacanza di due anni almeno.

Art. 295 – I commissari della tesoreria nazionale sono incaricati: 1) di vegliare sulla riscossione di tutti i denari nazionali; 2) di ordinare il giro dei fondi, e il pagamento di tutte le spese pubbliche fatte coll’assenso del corpo legislativo, mediante la firma di due di loro almeno; 3) di tenere un conto aperto d’introito ed esito col ricevitore delle contribuzioni dirette d’ogni giurisdizione, e coi diversi pagatori distribuiti nelle giurisdizioni; 4) di mantenere con detti ricevitori, e pagatori, colle agenzie ed amministrazioni la corrispondenza necessaria per assicurare l’introito esatto e regolare delle pubbliche rendite.

Art. 296 – Non possono far eseguire alcun pagamento sotto la pena di prevaricazione se non in virtù: 1) di un decreto del corpo legislativo, e fino alla concorrenza delle somme decretate da lui sopra ciascun oggetto; 2) di un ordine del direttorio entro i limiti delle somme, che lascia a sua disposizione il corpo legislativo; 3) di un mandato sottoscritto dal ministro, a cui spetta questo genere di spesa. Questo mandato deve esprimere la data delle decisioni del direttorio, e dei decreti del corpo legislativo, che autorizzano il pagamento.

Art. 297 – Gli esattori delle contribuzioni dirette in ogni giurisdizione devono trasmettere alla tesoreria i loro conti rispettivi: la tesoreria nazionale li verifica, e se li trova esatti, gli approva.

Art. 298 – Il corpo legislativo elegge fuori del suo seno tre censori sopra una lista di nove individui da presentarsi al consiglio dei seniori, come si prescrive per i commissarii della tesoreria nazionale, perché adempiano le incumbenze delle quali parlano gli articoli seguenti.

Art. 299 – Il conto generale delle entrate e delle spese della repubblica munito degli attestati e ricapiti giustificativi, è presentato dai commissarii della tesoreria ai censori, che lo verificano e se regge, lo approvano.

Art. 300 – I censori della centralità se vengono in cognizione, colle loro osservazioni, di qualche abuso, sono tenuti di informarne il corpo legislativo, e di proporre nei loro rapporti le misure convenevoli agli interessi della repubblica.

Art. 301 – Il bilancio dei conti approvato dai censori è reso pubblico colle stampe.

Art. 302 – Terminato l’oggetto di loro incumbenza cessa la loro funzione, e sono indennizzati, come determina il corpo legislativo.

Art. 303 – I commissarii della tesoreria, ed i censori del conto non possono essere sospesi, e dimessi dal loro ufficio, se non dal corpo legislativo; ma nell’intervallo fra le sedute del corpo legislativo, il direttorio può sospendere, e surrogare provvisionalmente uno dei commissarii della tesoreria nazionale, con l’obbligo però di farne rapporto all’uno e all’altro consiglio, tosto che ripigliano le loro funzioni.

 

Capo XIV

Istruzione pubblica

 

Art. 304 – La repubblica prende cura dell’istruzione dei suoi cittadini.

Art. 305 – In ogni cantone vi è almeno una scuola primaria, nella quale i fanciulli imparano a leggere, a scrivere, gli elementi del calcolo, i principii della morale, e la costituzione.

Art. 306 – La repubblica provvede agli emolumenti dei direttori di queste scuole primarie nel modo che si determina dal corpo legislativo.

Art. 307 – I direttori sono eletti dalle rispettive assemblee di cantone per un triennio e possono essere sospesi, e rimossi, ed anche ottenere conferma.

Art. 308 – I commissarii del governo, intese le rispettive municipalità, propongono al corpo legislativo i comuni, nei quali è utile stabilire delle nuove scuole, o migliorare le scuole superiori alle primarie, avuto riguardo alla località ed alla popolazione.

Art. 309 – Il corpo legislativo, determina il numero ed il luogo tanto delle scuole primarie, quanto delle superiori.

Art. 310 – Le rispettive assemblee di cantone ne eleggono i soggetti.

Art. 311 – Il corpo legislativo è incaricato di formare un piano per tutti gli stabilimenti di pubblica istruzione, educazione, e studio; questo piano deve essere uniforme in tutta la repubblica. Il corpo legislativo prescrive pure il numero dei professori, ne determina gli stipendi, e i requisiti.

Art. 312 – Evvi per tutta la repubblica un solo istituto nazionale incaricato a raccogliere le scoperte, ed a perfezionare le arti e le scienze, principalmente l’agricoltura e la navigazione, per le quali si stabiliscono, ovunque si crederà più opportuno, delle pubbliche scuole, onde portarle al maggior grado di perfezione in tutta l’estensione della repubblica.

Art. 313 – I professori dell’instituto nazionale sono eletti dal direttorio. Quelli di qualunque accademia o università che esistesse in qualunque giurisdizione della repubblica, sono pure eletti dal direttorio sulla presentazione di una lista tripla, e che sarà formata dal predetto instituto. Il corpo legislativo stabilisce e sanziona il piano delle elezioni per gli uni e per gli altri.

Art. 314 – I diversi stabilimenti di pubblica istruzione non hanno fra di loro alcun rapporto di subordinazione, o di amministrativa corrispondenza.

Art. 315 – Tutte le lascite destinate al mantenimento di pubbliche scuole e di collegi particolari per la educazione della gioventù, sono applicate agli oggetti contenuti nel presente articolo; salva però indennità di quegl’individui, che avessero in loro favore una particolare chiamata.

Art. 316 – Le pubbliche scuole, che già esistono in qualche comune della repubblica, vi saranno conservate con le loro lascite rispettive, le quali saranno amministrate dalla municipalità del comune. Saranno però soggette al presente regolamento.

Art. 317 – Vi è un istituto militare nazionale nel luogo creduto dal corpo legislativo più opportuno. Vi sono nella repubblica scuole militari subalterne. Il corpo legislativo ne determina il numero ed i luoghi, e ne approva le rispettive organizzazioni.

Art. 318 – I cittadini possono formare degli stabilimenti di istruzione e di educazione, e formare società per concorrere al progresso delle scienze e delle arti. Le autorità costituite vegliano sopra questi stabilimenti.

Art. 319 – Dal corpo legislativo si stabiliscono delle feste nazionali in tutta la repubblica per mantenere la fraternità fra i cittadini, e per affezionarli alla costituzione. Vi sarà particolarmente una gran festa generale nel giorno 14 giugno di ciascun anno, che rammemori al popolo ligure la sua rigenerazione.

 

Capo XV

Relazioni estere

 

Art. 320 – Il direttorio esecutivo nomina, e dà le istruzioni agli agenti diplomatici incaricati o di risiedere stabilmente presso le potenze estere, o d’intavolare particolari negoziazioni.

Art. 321 – La guerra non può essere decisa se non con un decreto del corpo legislativo sulla proposizione formale, e necessaria del direttorio esecutivo.

Art. 322 – I due consigli concorrono nelle forme ordinarie al decreto, col quale viene decisa la guerra.

Art. 323 – In caso di ostilità imminenti o cominciate, di minaccie, o preparativi di guerra contro la repubblica ligure, il direttorio è tenuto d’impiegare per la difesa dello Stato i mezzi posti a sua disposizione, con obbligo di prevenirne immediatamente il corpo legislativo.

Art. 324 – Può suggerire l’accrescimento di forze, e le nuove disposizioni legislative, che le circostanze potessero esigere.

Art. 325 – Il solo direttorio può mantenere relazioni politiche al di fuori, condurre le negoziazioni, distribuire le forze di terra e di mare, come giudica conveniente, e regolarne la direzione in caso di guerra.

Art. 326 – È autorizzato a fare stipulazioni preliminari, cioè armistizii, neutralizzazioni, e trattati preliminari di pace.

Art. 327 – Il direttorio conchiude, sottoscrive o fa sottoscrivere con le potenze esterne in nome della repubblica tutti i trattati di pace, di alleanza di tregua, di neutralità, di commercio ed altre convenzioni, che stima necessarie al bene della repubblica, e ciò anche per mezzo di agenti diplomatici da lui nominati.

Art. 328 – Nessun trattato, o convenzione è valida, né può eseguirsi, o avere forza, se non dopo la ratifica del corpo legislativo, il quale può tenere secreto, quando lo stimi opportuno, qualche articolo; questo però non potrà essere contrario agli articoli palesi, e dovrà essere pubblicato al più presto possibile.

Art. 329 – L’uno e l’altro consiglio deliberano in secreto, ossia in comitato generale, sopra la guerra e la pace.

 

Capo XVI

Riforma della costituzione

 

Art. 330 – Se l’esperienza facesse conoscere gl’inconvenienti di qualche articolo della costituzione, il consiglio de’ seniori ne proporrà la revisione.

Art. 331 – La proposizione del consiglio dei seniori è in questo caso sottomessa alla ratifica del consiglio de’ sessanta.

Art. 332 – Allorché nello spazio di nove anni la proposizione del consiglio de’ seniori ratificata da quello de’ sessanta, sarà stata fatta in tre epoche diverse lontane almeno tre anni una dall’altra, si convocherà una assemblea di riforma.

Art. 333 – Per la prima volta però basta una sola proposizione del consiglio dei seniori ratificata da quello dei sessanta, e può l’assemblea di riforma convocarsi dopo il terzo anno della repubblica.

Art. 334 – Quando ha luogo l’assemblea di riforma, si fa nella seguente maniera:

Art. 335 – Il consiglio de’ sessanta ne dà avviso al direttorio, il quale fa radunare senza ritardo i comizii primarii per la formazione de’ comizii elettorali, che dovranno eleggere al più presto possibile i membri dell’assemblea di riforma in quella maniera medesima, nella quale si eleggono i membri del corpo legislativo.

Art. 336 – I membri dell’assemblea di riforma si mandano dai diversi distretti in quella stessa proporzione, che si osserva per la formazione del corpo legislativo. Avranno gli stessi requisiti dei membri del consiglio de’ seniori.

Art. 337 – L’assemblea di riforma è composta di sessanta membri.

Art. 338 – I cittadini che sono membri del corpo legislativo, non possono essere né elettori, né deputati di riforma.

Art. 339 – Il consiglio dei seniori stabilisce il luogo ove radunasi l’assemblea di riforma, che dovrà essere in distanza non minore di quindici miglia dalla residenza del corpo legislativo.

Art. 340 – L’assemblea ha la facoltà di cambiare il luogo della sua residenza, non violando però le leggi della distanza prescritta nell’articolo precedente.

Art. 341 – Questa assemblea non esercita alcuna funzione legislativa, né di governo; ma si limita alla riforma dei soli articoli costituzionali indicati dal corpo legislativo, e che le vengono trasmessi in iscritto dal direttorio.

Art. 342 – I membri dell’assemblea di riforma deliberano in comune, e propongono la riforma entro il termine di giorni trenta al più.

Art. 343 – Quest’assemblea dirige immediatamente ai comizii primarii il progetto di riforma da essa stabilito, e subito spedito il progetto, l’assemblea è disciolta.

Art. 344 – I comizii primarii accettano, o rigettano colla pluralità de’ voti le proposte riforme. Questi comizii non durano più di tre giorni.

Art. 345 – La costituzione resta nel suo pieno vigore, anche in ordine agli articoli sottoposti a revisione, fino a tanto che non sia accettata da’ comizii la riforma proposta.

Art. 346 – I membri dell’assemblea di riforma ricevono una indennizzazione di lire dodici del corso attuale al giorno.

Art. 347 – Finché durano le loro funzioni non possono essere chiamati in giudizio, se non per decreto della stessa assemblea.

Art. 348 – In nessun tempo possono essere chiamati in giudizio per rendere conto di quello che hanno detto, o scritto nell’esercizio delle loro incumbenze.

Art. 349 – L’assemblea di riforma non interviene ad alcuna cerimonia. Ha il diritto di polizia nel luogo della sua residenza e nel circondario che essa determina.

Art. 350 – Le sue sessioni sono pubbliche, e si regolano come quelle del corpo legislativo. Chi è escluso dall’essere membro del corpo legislativo, è escluso dall’essere membro dell’assemblea di riforma.

 

Capo XVII

Disposizioni generali

 

Art. 351 – I fedecommessi, primogeniture, e sostituzioni di qualunque specie e denominazione sono incompatibili colla presente costituzione Non è più lecito d’instruirne per l’avvenire.

Art. 352 – Il corpo legislativo determina dentro un anno il modo di soppressione dei fedecommessi già esistenti.

Art. 353 – Resta abolito il così detto gius di avvocazione in tutta la sua estensione.

Art. 354 – In tutti gli atti pubblici sarà inscritta l’èra della repubblica ligure, che comincia il giorno 14 giugno 1797.

Art. 355 – Tutti i funzionarii pubblici avranno un distintivo che sarà determinato dalla legge.

Art. 356 – La legge pure determina quali funzionarii pubblici debbano avere un’indennità, e a quale somma debba ascendere.

Art. 357 – Non esiste tra i cittadini alcuna superiorità fuori che quelle dei funzionarii pubblici e relativamente all’esercizio delle loro funzioni.

Art. 358 – I cittadini non possono esercitare i loro diritti politici, se non nei comizii primarii, o nelle assemblee comunali, e nelle forme stabilite dalla costituzione.

Art. 359 – Ogni individuo può presentare petizioni alle autorità costituite. Molti individui possono presentarne, purché siano sottoscritte da ognuno. Niuna associazione può presentarne collettivamente, fuorché le autorità costituite, e solamente per oggetti relativi alle loro incumbenze. Nessuno individuo, né alcuna particolare associazione può fare a nome del popolo petizioni, o rappresentanze, e molto meno arrogarsi la qualificazione di popolo sovrano. La contravvenzione a questo articolo è un attentato contro la sicurezza pubblica, ed i contravventori saranno arrestati, e processati a norma della legge.

Art. 360 – Ogni attruppamento armato è un attentato contro la sicurezza pubblica, e deve essere immediatamente disperso colla forza armata.

Art. 361 – Ogni attruppamento non armato deve egualmente essere disperso prima per via di comando verbale, quindi colla forza armata, se è necessario.

Art. 362 – Più autorità costituite non possono unirsi per deliberare insieme: nessun atto emanato da tale unione può essere eseguito.

Art. 363 – Nessuno può portare insegne, che conservino la memoria di funzioni anteriormente esercitate, o di servigi prestati.

Art. 364 – Nessun cittadino può rinunciare né in tutto, né in parte alla indennizzazione, o salario, che gli è accordato dalla legge a cagione delle pubbliche funzioni.

Art. 365 – I cittadini, che ricusano le pubbliche cariche senza legittima causa da dichiararsi dal corpo legislativo, sono considerati indifferenti al bene della patria.

Art. 366 – Avvi nella repubblica uniformità di pesi, di misure, e di monete.

Il corpo legislativo farà eseguire la disposizione di questo articolo il più presto che si potrà.

Art. 367 – Non vi sono luoghi immuni dalle esecuzioni della giustizia nel territorio della repubblica.

Art. 368 – La casa di ogni cittadino è un asilo inviolabile; niuno può entrarvi fuorché nei casi d’incendio, d’inondazione, o di chiamate, che vengano dall’interno della casa.

Art. 369 – Può entrarvi la forza armata in caso di rissa, o di tumultuario, o sospetto attruppamento, o ancora per eseguirvi gli ordini delle autorità costituite, diretti contro qualunque individuo, che sia stato precedentemente accusato, o decretato di cattura, a norma delle leggi: il tutto sotto la responsabilità delle autorità costituite, che hanno dato l’ordine dell’arresto.

Art. 370 – È proibita ogni visita domiciliare, ed ogni esecuzione civile in tempo di notte. Sono permesse di giorno, e in virtù della legge, e per la persona, e l’oggetto espressamente indicato nell’atto, che ordina la visita, o l’esecuzione.

Art. 371 – Non possono formarsi corporazioni, né associazioni contrarie all’ordine pubblico.

Art. 372 – Nessuna assemblea di cittadini può qualificarsi per società popolare.

Art. 373 – Nessuna società popolare, che si occupi di quistioni politiche, può corrispondere con altre, né aggregarsi ad esse, né tenere sessioni pubbliche composte di associati, e di assistenti distinti gli uni dagli altri, né imporre condizioni di ammissione, e di eleggibilità, né arrogarsi diritto di esclusione, né far portare ai suoi membri alcun segno esteriore della loro associazione.

Art. 374 – Non vi è privilegio, né maestranza, né corporazione, né diritto di collegio, o privativa di arti, mestieri, professioni, né limitazione alla libertà del commercio, all’esercizio delle arti, e industria di qualunque specie, e particolarmente dell’arte tipografica. Sono comprese in questo articolo le corporazioni di famiglia.

Art. 375 – Provvisionalmente restano nello stato in cui si trovano, i collegi, e le corporazioni indicate. Il corpo legislativo è incaricato di trovare i mezzi più convenienti di accordare le soppressioni coll’indennità, che saranno giuste in favore di quegli individui, che venissero a soffrire indebitamente del danno nello scioglimento di detti corpi, e ciò dovrà eseguire fra il termine di un anno al più.

Art. 376 – Qualunque privilegio esclusivo in questo genere, quando le circostanze lo rendono necessario, è essenzialmente provvisionale, e non ha effetto, che per un anno, se pure non è formalmente rinnovato. Non potrà però prolungarsi in qualunque caso oltre il termine di anni dieci.

Art. 377 – La legge invigila particolarmente sulle professioni, che interessano i costumi pubblici, la sicurezza, la salute dei cittadini, e la fede pubblica. L’ammissione all’esercizio di queste professioni non può però giammai dipendere da alcuna prestazione pecuniaria.

Art. 378 – Il corpo legislativo deve provvedere alla ricompensa degli inventori, o al mantenimento della proprietà esclusiva delle loro scoperte, o produzioni.

Art. 379 – I padri di dieci figli viventi avranno una gratificazione da determinarsi dal corpo legislativo.

Art. 380 – Gli stranieri stabiliti, o no, nel territorio della repubblica ligure succedono nelle loro eredità dei loro parenti stranieri, o liguri. Essi possono contrattare, acquistare, e ricevere beni stabili nel territorio della repubblica, e disporne come cittadini liguri in tutte quelle maniere, che sono autorizzate dalle leggi. Queste disposizioni, però avranno luogo soltanto rispetto a quelle nazioni, che hanno adottate le medesime disposizioni verso della nazione ligure.

Art. 381 – Non può essere impedito a chi che sia di dire, scrivere, far stampare, e pubblicare i suoi pensieri. Gli scritti non possono essere sottomessi ad alcuna censura prima della loro pubblicazione. Nessuno può essere responsabile di quel che ha scritto, o pubblicato colle stampe, o in qualunque altra maniera, se non nei casi preveduti dalla legge. Per questi l’autore, o lo stampatore saranno responsabili.

Art. 382 – La repubblica ligure per gli effetti civili, politici, ed economici non riconosce, che i poteri costituzionali, né altre leggi fuori di quelle, che emanano dal suo corpo legislativo. Queste leggi sono le stesse per tutti i cittadini senza alcuna distinzione.

Art. 383 – La nazione ligure proclama, come garante della fede pubblica, che dopo una alienazione legalmente consumata di beni nazionali, qualunque ne sia l’origine, l’acquirente legittimo non può esserne spogliato da qualunque terzo, salvo a questo il diritto di essere indennizzato dal tesoro nazionale, qualora vi sia luogo.

Art. 384 – Non vi sono nella repubblica esenzioni, né privative, né privilegii di alcuna sorte, che esimano alcun cittadino dagli oneri comuni agli altri, o rivolgano a vantaggio privato i diritti, che sono comuni.

Art. 385 – Nella repubblica ligure non vi sono distinzioni di nobiltà, di cavalleria, d’ordine, di nascita, o di alcun’altra maniera possibile.

Art. 386 – Non vi sono giurisdizioni, né diritti feudali, né titoli, né dominazioni, o prerogative, che ne derivano.

Art. 387 – Nessuno dei poteri instituiti dalla costituzione ha il diritto di alterarla, salvo le riforme, che potranno esservi fatte secondo la disposizione del capitolo 16.

Art. 388 – Il debito pubblico è un carico sacro per la nazione. I fondi, ed introiti della repubblica sono ipotecati per sicurezza di tutti i suoi creditori.

Art. 389 – Si dichiara soppressa, come incompatibile colla unità della repubblica e colla sovranità del popolo, qualunque giurisdizione civile, e criminale della banca di san Giorgio, e la proprietà, e l’amministrazione delle gabelle in essa trasfusa dallo antico governo.

Art. 390 – Sarà dal corpo legislativo determinato l’interesse annuale da corrispondersi per l’indennità dei luogatarii prendendo per termine medio la rendita de’ luoghi i dieci anni addietro. Sarà pure calcolato nel modo sopraindicato il prodotto annuale degli stabili posseduti dalla banca. Sarà questo dedotto dal totale dell’interesse annuo dei luoghi ed il residuo formerà il debito annuale, della nazione verso i luogatarii.

Art. 391 – I depositi esistenti nella banca formano un debito particolare della medesima.

Art. 392 – Nel caso che qualche popolazione si unisse al territorio della repubblica il corpo legislativo determina il modo, nel quale essa concorrerà a nominare la rappresentanza nazionale.

Art. 393 – Il corpo legislativo deve provvedere per tutte quelle parti della presente costituzione, che non possono essere messe in attività prontamente, e generalmente, onde la repubblica non ne risenta detrimento.

Art. 394 – La nazione ligure abborrisce la schiavitù, e non la soffre sul di lei territorio.

Art. 395 – I cittadini avranno sempre presente, che dalle buone elezioni nelle assemblee primarie, ed elettorali dipende principalmente la conservazione, e la prosperità della repubblica.

Art. 396 – Il popolo ligure confida il deposito della presente costituzione alla fedeltà del corpo legislativo, del direttorio esecutivo, degli amministratori, e dei giudici, alla vigilanza dei padri di famiglia, alla virtù delle spose, e delle madri, e al coraggio e patriotismo di tutti i Liguri.

 

 

 

 

 

FONTE:

A. Aquarone, M. D’Addio e G. Negri, Le Costituzioni italiane, Edizioni Comunità, Milano 1958.



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