COSTITUZIONE PROVVISORIA DELLA REPUBBLICA DI LUCCA

CONSIGLIO DEI SENIORI

15 FEBBRAIO 1799

 

 

Letto l’elenco della Costituzione presentata dal Consiglio dei Giuniori, il tenore del quale è come appresso.

 

Capitolo I

Forma del Governo

 

Art. 1 – La Repubblica di Lucca è affidata provvisoriamente al Governo istallato nel dì 4 febbraio 1799 dal generale di Divisione Serrurier.

Art. 2 – Questo Governo viene composto dei seguenti corpi.

Art. 3 – Un corpo Legislativo diviso in due Consigli l’uno di ventiquattro membri denominato dei Seniori; l’altro di quarantotto denominato dei Giuniori.

Art. 4 – Un Direttorio incaricato del Potere Esecutivo composto di cinque membri uno dei quali fa da Presidente.

Art. 5 – Numero cinque Ministri, cioè un Ministro della Giustizia, un Ministro della Guerra, un Ministro dell’Interno, un Ministro degli Affari Esteri, un Ministro delle Finanze.

Art. 6 – Il potere e le facoltà di questi ministri si daranno in un elenco separato.

Art. 7 – In conformità degli ordini del medesimo generale Serrurier dovrà il nostro governo osservare provvisoriamente per quanto è possibile la costituzione della Repubblica in quelle parti che riguarda il Potere legislativo ed Esecutivo. Rimangono per ora in vigore le leggi proprie della Repubblica di Lucca intorno al potere e sistema Giudiciario.

 

Capitolo II

 

Art. 1 – Dovrà ciascun Consiglio avere una sola destinazione.

Art. 2 – Non potranno i due Consigli adunarsi per alcun caso e discutere e deliberare nella stessa sala.

Art. 3 – La sala di ciascun Consiglio sarà disposta in modo che ogni membro abbia un comodo sedile, e possa andare e partire dal suo luogo senza produrne confusione.

Art. 4 – Ciascun membro dovrà starsi seduto al suo posto.

Art. 5 – Il recinto interno della sala dovrà esser libero.

 

Capitolo III

Dei Consigli

 

Art. 1 – I Consigli si adunano quante volte il Direttorio ne accenni l’urgenza ai respettivi Presidenti, e che questi crederanno opportuno di dover fare.

Art. 2 – Non potranno esser legittime le adunanze dei due Consigli se in ciascuno di loro non si trovino presenti almeno due terzi dei membri che li compongono.

Art. 3 – Non potrà dirsi vinto alcun partito se non occorra la pluralità di voti affermativi, avuto riguardo al numero dei votanti presenti.

Art. 4 – Le sessioni dell’uno e dell’altro Consiglio saranno pubbliche.

Art. 5 – Non potranno però gli astanti oltrepassare il numero di cento nel Consiglio dei Giuniori, e nel Consiglio dei Seniori di cinquanta.

Art. 6 – Riconosciuta la necessità, il Presidente dietro l’approvazione dei suoi segretari, potrà formare il Consiglio in Comitato generale segreto per discutere solamente.

Art. 7 – Ciascheduno dei Consigli avrà un Presidente e due Segretari presi gli uni e gli altri dal proprio corpo.

Art. 8 – Tanto il Presidente che i segretari dovranno dal Consiglio respettivamente rinnovarsi ogni mese a nomina del Presidente medesimo e dei Segretari, e successivamente dai più anziani dell’Assemblea da approvarsi col partito ordinario della pluralità dei voti.

 

Capitolo IV

Del Presidente

 

Art. 1 – Apparterrà al Presidente di mantener l’ordine della sala, il concedere la parola, l’annunziare prima di tutto la questione aggiornata nell’antecedente sessione; il pronunziare l’apertura e la chiusura della seduta; e riguardo alla chiusura, nel caso di opposizione consultare l’Assemblea.

Art. 2 – Sarà pure nelle facoltà del Presidente di ordinar la riunione dell’Assemblea quante volte l’urgenza delle circostanze l’esigerà.

Art. 3 – Potrà il Presidente, abilitare i membri dell’Assemblea ad assentarsi, o non intervenire ai Consigli qualora il Presidente medesimo riconosca ragionevole la petizione.

Art. 4 – Non sarà però nelle facoltà del Presidente l’accettare o rigettare la renunzia che volesse fare alcuno dei membri del Consiglio alla sua carica, essendo ciò riserbato all’intero corpo.

 

Capitolo V

Dei Segretari

 

Art. 1 – Appartiene ai Segretari di coadjuvare il Presidente nel disimpegno delle sue incumbenze, e invigilare sull’esattezza e sul riscontro dei partiti.

 

Capitolo VI

Delle mozioni

 

Art. 1 – È in facoltà di ogni membro componente il Consiglio di fare quelle proposte ossia mozioni che crederà opportune purché ottenga la parola dal Presidente.

Art. 2 – Non potrà farsi la mozione da altro luogo che dalla tribuna, eccettuato il Presidente e i Segretari i quali potranno parlare dalle loro sedie.

Art. 3 – Nessuna mozione potrà discutersi se non venga appoggiata per lo meno da tre membri.

Art. 4 – Nessun membro, compreso l’autore della mozione, parlerà più di tre volte sopra la mozione stessa, a menoché non vi sia autorizzato dall’Assemblea.

Art. 5 – Pendente una discussione, nessun membro potrà fare una proposizione diversa di quella che discute, e facendone alcuna, il Presidente dovrà richiamarlo all’ordine.

Art. 6 – Se la mozione meriterà lunga discussione, il Presidente potrà ordinare l’aggiornamento.

Art. 7 – Esaurita la discussione l’autore della mozione potrà ridurla a termini semplici per essere deliberata affermativa o negativa.

Art. 8 – Se la questione è complessa, ogni membro ne potrà dimandare la divisione, e fissarne lo stato.

Art. 9 – Disapprovata una mozione non potrà essere riproposta che una sola volta nella medesima sessione.

Art. 10 – Il Presidente potrà prendere la parola ogni qual volta accada di dovere richiamare le opinioni alla questione proposta.

Art. 11 – Potrà prenderla ugualmente dopo tutti gli altri membri dell’Assemblea se vuole discutere egli stesso, o presentare una opinione.

 

Capitolo VII

Del Consiglio dei Giuniori

 

Art. 1 – Appartiene esclusivamente a questo Consiglio la proposta delle leggi e degli altri opportuni provvedimenti.

Art. 2 – Le proposte adottate dal Gran Consiglio si chiamano deliberazioni.

Art. 3 – Il preambolo di ogni deliberazione contiene la data della sessione.

 

Capitolo VIII

Del Consiglio dei Seniori

 

Art. 1 – Appartiene esclusivamente al Consiglio dei Seniori l’approvare o rigettare le deliberazioni del Generale Consiglio.

Art. 2 – Dopoché una deliberazione del Consiglio dei Giuniori è pervenuta a quello dei Seniori, il Presidente la legge, e la propone all’approvazione o disapprovazione.

Art. 3 – La proposizione che si fa di una deliberazione del Consiglio dei Giuniori, s’intende fatta di tutti gli articoli che contiene.

Art. 4 – Il Consiglio dei Seniori deve approvarli o rigettarli nella loro totalità.

Art. 5 – L’approvazione del Consiglio dei Seniori si esprime in ogni proposizione con la seguente formula – Il Consiglio dei Seniori approva – La disapprovazione di esprime con la formula – Il Consiglio non può adottare.

Art. 6 – Il Consiglio dei Seniori dopoché avrà adottata una deliberazione dovrà farla pervenire sollecitamente al Consiglio dei Giuniori da dove si farà passare per la sua esecuzione al Direttorio.

 

Capitolo IX

Del Direttorio Esecutivo

 

Art. 1 – Il Direttorio Esecutivo fa apporre i sigilli e pubblica le leggi e ogni altro atto del Consiglio Legislativo.

Art. 2 – Il Presidente del Direttorio ha la firma, e la custodia del sigillo.

Art. 3 – Il Direttorio provvede secondo le leggi alla sicurezza interna ed esterna della Repubblica.

Art. 4 – Esso non può deliberare se non sono presenti almeno tre dei suoi membri.

Art. 5 – Può in ogni tempo invitare il Consiglio dei Giuniori a prender in considerazione un oggetto; può proporre delle misure, ma non dei progetti che abbiano forma di legge.

Art. 6 – I membri del Direttorio hanno residenza nel Palazzo Nazionale.

Art. 7 – Niun membro del Direttorio può sortire dal territorio della Repubblica senza permissione del corpo Legislativo.

Art. 8 – Il Direttorio non potrà nominare validamente alcun impiegato senza l’approvazione dei due Consigli all’eccezione però dei Ministri, dei suoi commissari e degli immediatamenti appartenenti al suo burò.

 

Sopra di che il Consiglio decreta che l’elenco della Costituzione provvisoria s’intenda approvato e sanzionato.

 

 

 

 

 

FONTE:

A. Aquarone, M. D’Addio e G. Negri, Le Costituzioni italiane, Edizioni Comunità, Milano 1958.



Download in formato Word

Torna su