COSTITUZIONE STABILITA DA PÉTAIN

 

 

Art. 1 – La libertà e la dignità della persona umana sono dei valori e dei beni intangibili. La salvaguardia di esse esige dallo Stato l'ordine e la giustizia, e dai cittadini la disciplina. La Costituzione delimita a tal uopo i doveri e i diritti rispettivi del potere pubblico e dei cittadini, istituendo uno Stato la cui autorità poggia sull'adesione della nazione.

Art. 2 – Lo Stato riconosce e garantisce come libertà fondamentali: la libertà di coscienza, la libertà di culto, la libertà d’insegnamento, la libertà di movimento, la libertà di esprimere e pubblicare il proprio pensiero, la libertà di riunione, la libertà d’associazione. L’esercizio di queste libertà è regolato dalla Legge innanzi alla quale i cittadini sono uguali.

Art. 3 – Nessuno può essere accusato, arrestato o detenuto se non casi determinati dalla Legge e secondo le norme da essa prescritte. Nessuno può essere punito se non in virtù di una legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto e legalmente applicata.

Art. 4 – Acquistata col lavoro e mantenuta col risparmio familiare, la proprietà è un diritto inviolabile, giustificato dalla funzione sociale da conferita al suo detentore; nessuno può esserne privato se non a motivo di utilità pubblica e a condizione di una giusta indennità.

Art. 5 – Lo Stato riconosce i diritti delle comunità spirituali, familiari, professionali e territoriali, nel cui seno l’uomo acquista il senso della propria responsabilità sociale e trova appoggio per la difesa della propria libertà.

Art. 6 – I cittadini designano liberamente mercé suffragio i rappresentanti delle Assemblee locali e nazionali, come pure degli organismi professionali e corporativi. Tranne che nelle elezioni a carattere professionale, un voto supplementare è attribuito ai capi di famiglie numerose in ragione delle loro responsabilità e dei loro carichi.

Art. 7 – La rappresentanza nazionale vota le leggi, consente le imposte controlla le spese e associa la nazione alla gestione del bene comune.

Art. 8 – L’organizzazione delle professioni, sotto il controllo dello Stato, arbitro e garante dell’interesse generale, ha per oggetto di rendere datori di lavoro e salariati solidali della loro impresa, di por fine all’antagonismo delle classi e di sopprimere la condizione proletaria. Attraverso una rappresentanza assicurata a tutti i gradi del lavoro le professioni organizzate partecipano all’azione economica e sociale dello Stato.

Art. 9 – I doveri dei cittadini verso lo Stato sono l’obbedienza alle leggi, una equa partecipazione alle spese pubbliche, l’assolvimento degli obblighi civili che può giungere fino al sacrificio totale per la salvezza della patria.

Art. 10 – Il Capo dello Stato tiene i suoi poteri da un Congresso raggruppante gli eletti della Nazione e i delegati delle collettività territoriali che la compongono. Egli impersona la Nazione e porta il peso dei suoi destini. Arbitro degli interessi superiori del paese, assicura il funzionamento degli istituti mantenendo – se è necessario, mercé il diritto di sciogli mento – il circuito continuo di fiducia tra il Governo e la Nazione.

Art. 11 – Il mantenimento dei diritti e delle libertà, come pure il rispetto della Costituzione, sono garantiti da una Corte suprema di giustizia innanzi alla quale ogni cittadino può inoltrare un ricorso.

Art. 12 – Le tre funzioni dello Stato – funzione governativa, funzione legislativa, funzione giurisdizionale – si esercitano mediante organi distinti.

 

Titolo I

La funzione governativa

 

Art. 13 – La funzione governativa è esercitata dal Capo dello Stato, dai ministri e segretari di Stato.

Art. 14 – Il Capo dello Stato porta il titolo di Presidente della Repubblica. È eletto per dieci anni dal Congresso nazionale, innanzi al qual egli presta giuramento di fedeltà alla Costituzione. È rieleggibile.

Art. 15 – 1) Il Presidente della Repubblica nomina il primo ministro e su proposta di questi, i ministri e segretari di Stato. Egli li revoca.

Presiede il Consiglio dei ministri.

2) Il Capo dello Stato ha l’iniziativa delle leggi, così pure i membri delle due Assemblee. Egli solo può presentare i progetti di leggi contemplanti amnistia.

Promulga le leggi quando sono state votate dalle due Camere. Ne fa assicurare l’esecuzione. Comunica con le Camere con messaggi che sono letti alla tribuna da un ministro.

Art. 16 – 1) Il Presidente della Repubblica nomina a tutti gli impieghi civili e militari per i quali la Legge non ha previsto altro modo di designazione.

2) Ha il diritto di grazia.

3) Gli inviati e ambasciatori delle potenze estere sono accreditati presso di lui.

4) Negozia e ratifica i trattati.

Solo in virtù di una legge può aver luogo cessione, scambio, incorporazione di territorio. I trattati di pace, di commercio, quelli che impegnano le finanze dello Stato e quelli che concernono lo stato delle persone e il diritto di proprietà dei Francesi all’estero non divengono definitivi se non dopo il voto delle due Camere.

5) Dispone della forza armata.

6) Può dichiarare lo stato di assedio.

7) Non può dichiarare la guerra senza l’adesione pregiudiziale e formale delle due Camere.

8) Ogni atto del Capo dello Stato, tranne quelli relativi a nomina o revoca del primo ministro o dei ministri e segretari di Stato, deve essere controfirmato dal o dai ministri o segretari di Stato che ne assicurano l’esecuzione.

Art. 17 – Il Presidente della Repubblica può pronunziare lo scioglimento della Camera dei deputati con l’avviso conforme del Senato in conseguenza dell’invio di un messaggio motivato.

Può, su richiesta del primo ministro, e in caso di disaccordo tra le due Assemblee o tra il Governo e una delle Assemblee, o in caso di voto di una mozione di sfiducia nei confronti del Gabinetto o di un ministro, pronunziare lo scioglimento senza l’avviso del Senato.

Lo scioglimento interviene di pieno diritto nel caso in cui la Camera dei deputati emetta dei voti di sfiducia contro tre Gabinetti successivi.

Art. 18 – 1) Il primo ministro, i ministri e segretari di Stato sono responsabili davanti al Capo dello Stato, individualmente nel quadro delle loro attribuzioni particolari, collettivamente per la politica generale del Gabinetto.

2) I ministri e segretari di Stato si recano alle Assemblee quando lo giudicano necessario. Devono essere intesi quando lo chiedono.

Art. 19 – 1) Il Capo dello Stato è rappresentato da un governatore in ognuna delle province definite dalla legge che le istituisce.

2) Nomina e revoca il governatore per decreto controfirmato dal primo ministro.

3) Il governatore è assistito da un Consiglio provinciale.

 

Titolo II

La funzione legislativa

 

Art. 20 – 1) Il popolo francese designa col suffragio i rappresentanti alle Assemblee legislative: il Senato e la Camera dei deputati.

Nella composizione del Senato, un posto è riservato ai rappresentanti eletti delle istituzioni professionali e corporative e alle élites del paese.

2) Qualunque sia l’origine del loro mandato, i membri di un’Assemblea hanno gli stessi doveri, le stesse prerogative, gli stessi diritti.

Non sono legati da alcun impegno nei confronti di quelli che li hanno designati, ed essi agiscono, nell’esercizio delle loro funzioni, soltanto secondo la loro coscienza e per il bene dello Stato.

 

Il Suffragio

 

Art. 21 – 1) Sono elettori alle Assemblee nazionali i Francesi e le Francesi, in età di 21 anno e che godono dei diritti civili e politici. Sono eleggibili alle medesime assemblee i Francesi nati da padre francese in età, in età di 25 anni e che godono dei diritti civili e politici.

2) La legge fissa le altre condizioni dell’elettorato e dell’eleggibilità.

Essa istituisce il voto familiare sulla base seguente: il padre o, eventualmente, la madre, capofamiglia di tre o più figli, ha diritto a un voto doppio.

3) Il voto è segreto.

4) Le norme di cui sopra, relative all’elettorato od all’eleggibilità sono applicabili alle elezioni dei consigli provinciali, dipartimentali e municipali.

Le Francesi nate da padre francese, in età di 25 anni e che godono dei diritti civili e politici, sono eleggibili a questi Consigli.

 

Il Senato e la Camera dei Deputati

 

Art. 22 – Il Senato è composto da:

1) Duecentocinquanta membri, eletti da collegi dipartimentali comprendenti i consiglieri dipartimentali e i delegati dei consigli municipali

2) Trenta membri, designati dal Capo dello Stato fra i rappresentanti eletti delle istituzioni professionali e corporative;

3) Venti membri, designati dal Capo dello Stato fra le élites del paese

4) Gli ex presidenti della Repubblica allo spirare del mandato. I delle due prime categorie sono eletti o designati per nove anni e rinnovabili per un terzo ogni tre anni. I membri della terza e quarta categoria sono senatori a vita.

Una legge organica determina le condizioni alle quali sono eletti i delegati dei consigli municipali, le modalità dell’elezione e di designazione dei senatori, come pure il numero dei senatori per dipartimento. I membri del Senato devono avere almeno quaranta anni.

Art. 23 – 1) La Camera dei deputati si compone di cinquecento eletti per sei anni con suffragio universale e diretto, alla maggioranza, a un solo giro. Ogni dipartimento deve avere almeno due deputati.

2) Nel caso di scioglimento della Camera dei deputati, si procede al suo rinnovo in un intervallo di due mesi e la Camera è riunita entro i dieci giorni successivi alla chiusura delle operazioni elettorali.

Art. 24 – 1) Ogni Assemblea designa il suo ufficio a scrutinio segreto, per un anno, alle condizioni fissate dal suo regolamento.

2) Le assemblee devono essere riunite ogni anno in due sessioni ordinarie di una durata totale di quattro mesi almeno e di sei mesi al massimo.

Le due Assemblee possono essere convocate in sessione straordinaria dal Presidente della Repubblica ogni volta che lo giudica utile.

La prima sessione ordinaria si apre di pieno diritto il terzo martedì di gennaio; la seconda, durante la quale è esaminato il progetto di bilancio, il primo martedì dopo Ognissanti.

La sessione di una Assemblea comincia e finisce nello stesso tempo che quella dell’altra.

Il Capo dello Stato può, per decreto, pronunziare l’aggiornamento delle Assemblee per una durata massima di un mese nel corso di una sessione.

La chiusura delle sessioni è pronunziata dal Capo dello Stato.

3) Le sedute del Senato e della Camera dei deputati sono pubbliche. Tuttavia, ciascuna Camera può costituirsi in comitato segreto su domanda di un certo numero dei suoi membri fissato dal regolamento.

Art. 25 – 1) Le Assemblee votano le leggi. I loro membri possono rivolgere ai ministri e segretari di Stato delle interrogazioni orali o scritte come pure delle interpellanze.

2) Il voto è personale.

3) Ogni mozione implicante fiducia o sfiducia nei confronti del Gabinetto o di un ministro costituisce di diritto oggetto di uno scrutinio pubblico.

Non può essere discussa che dopo un giorno intero dalla data in cui è stata deposta.

Art. 26 – 1) I membri delle Assemblee possono deporre delle proposte di legge o degli emendamenti ai progetti e proposte di legge. Le proposte o emendamenti che implicano creazione o aumento di spese pubbliche, qualunque ne siano le vie e i mezzi da essi previsti, non possono essere messi in discussione se non quando il Governo accetta di prenderle in considerazione.

2) I progetti di leggi finanziarie devono essere presentati in primo luogo alla Camera dei deputati.

3) Ogni progetto o proposta di legge è sottoposto, in ciascuna Assemblea all’esame di una commissione a tale scopo designata. La commissione proporre degli emendamenti. Tuttavia, l’Assemblea delibera sul progetto o proposta prima di esaminare gli emendamenti.

Ai funzionari dello Stato che non sono membri dell’Assemblea è vietata la partecipazione ai lavori delle Commissioni.

Art. 27 – 1) In caso di rigetto o di modifica di un progetto o di una proposta, il Governo può chiedere una seconda deliberazione che ha luogo obbligatoriamente nell’intervallo massimo di due mesi.

2) La promulgazione delle leggi deve intervenire entro il mese successivo alla loro adozione definitiva da parte delle Assemblee. Essa deve intervenire entro tre giorni per le leggi la cui promulgazione sarà stata dichiarata urgente da un voto esplicito dell’una o dell'altra Camera, salvo che, durante questo termine, il Capo dello Stato non chieda una nuova deliberazione, che non può essere rifiutata.

Art. 28 – Nessun membro dell’una o dell’altra Camera può essere  perseguito o ricercato a motivo delle opinioni o dei voti emessi da lui nell'esercizio delle sue funzioni.

Nessun membro dell’una o dell’altra Camera può, durante la sessione, essere perseguito in materia criminale o correzionale, o arrestato, se non con l’autorizzazione della Corte suprema di giustizia, salvo il caso di flagrante delitto.

Se l’Assemblea interessata lo richiede, la detenzione preventiva o il perseguimento di un membro dell’una o l’altra Camera, arrestato o perseguito nel corso dell’intersessione, è sospesa durante la sessione successiva e  per tutta la sua durata.

Art. 29 – I membri delle Assemblee ricevono una indennità pari alla rimunerazione dei consiglieri di Stato in servizio ordinario.

 

L’Assemblea Nazionale

 

Art. 30 – 1) Il Presidente della Repubblica può, per la revisione della Costituzione, riunire il Senato e la Camera dei deputati in Assemblea nazionale, sia spontaneamente, sia su un voto emesso dalle due Camere dopo deliberazioni separate alla maggioranza dei due terzi del numero legale dei membri.

2) Le due Camere possono parimenti riunirsi in Assemblea nazionale su risoluzione presa da una di esse alla maggioranza dei due terzi del numero legale dei membri, per decidere sulla messa in istato di accusa del capo dello Stato, dei ministri o dei segretari di Stato.

3) Ogni convocazione dell’Assemblea nazionale deve precisare i punti sui quali verteranno le sue deliberazioni.

L’Assemblea non è, in nessun caso, libera di fissare il suo ordine del giorno. Le sue decisioni sono prese alla maggioranza dei due terzi del numero legale dei membri.

4) L'Assemblea nazionale ha come ufficio l'ufficio del Senato.

 

Titolo III

Il congresso nazionale

 

Art. 31 – 1)Il Congresso nazionale è costituito dai membri delle due Assemblee e dai consiglieri provinciali o – fino alla designazione di questi – dai delegati dei consigli dipartimentali in numero pari a quello dei senatori e dei deputati.

2) Almeno un mese prima dello spirare legale dei poteri del Presidente della Repubblica, il Congresso nazionale dovrà essere riunito per procedere alla designazione del successore. In mancanza di convocazione questa riunione avrà luogo di pieno diritto il quindicesimo giorno avanti lo spirare dei suoi poteri.

In caso di vacanza per decesso o per ogni altra causa, il Congresso nazionale si riunisce di pieno diritto entro il termine di tre giorni per procedere all'elezione di un nuovo capo dello Stato.

Fino alla prestazione del giuramento i poteri del Presidente della Repubblica sono esercitati dal Consiglio dei Ministri.

Nel caso in cui la Camera dei deputati si trovasse sciolta al momento in cui si produce la vacanza i collegi elettorali sarebbero subito convocati e il Senato si riunirebbe di pieno diritto.

3) L ’elezione ha luogo a scrutinio segreto. Ai due primi giri, l'elezione richiede la maggioranza assoluta del numero legale dei membri del Congresso. Al terzo giro, basta la maggioranza relativa.

4) Il Congresso nazionale ha per ufficio l’ufficio del Senato.

 

Titolo IV

La funzione giurisdizionale

 

Art. 32 – La giustizia è resa in nome del popolo Francese. La funzione giudiziaria è esercitata da magistrati il cui statuto garantisce loro l’indipendenza. I magistrati del seggio sono inamovibili. Sono nominati dal Presidente della Repubblica. Il loro avanzamento è deciso da questi su parere conforme di una Corte presieduta dal primo presidente della Corte di cassazione e composta da magistrati eletti dalla Corte di cassazione e dalle Corti di appello. Disposizioni analoghe sono prese per i magistrati di seggio della Corte dei conti.

 

La Corte Suprema di Giustizia

 

Art. 33 – La salvaguardia della Costituzione e l’esercizio della giustizia politica sono assicurati dalla Corte suprema di giustizia.

Art. 34 – La Corte suprema di giustizia ha le seguenti attribuzioni:

1) Decide sui ricorsi per incostituzionalità della legge;

2) Ha competenza esclusiva per giudicare il Capo dello Stato quando sia stato posto in istato di accusa dall’Assemblea nazionale:

3) Giudica i ministri o segretari di Stato posti in istato di accusa dal Presidente della Repubblica sia dall’Assemblea nazionale;

4) Giudica ogni persona messa in accusa dal Capo dello Stato per attentato contro la sicurezza dello Stato;

5) Procede alla verifica delle operazioni elettorali tendenti alla designazione dei senatori e dei deputati e si pronunzia sulle domande di riti dell’immunità e sulle richieste di decadenza che li concernono.

Art. 35 – 1) La Corte suprema di giustizia è composta da quindici consiglieri in servizio ordinario e da sei consiglieri in servizio straordinario.

2) Fra i quindici consiglieri in servizio ordinario, dodici sono reclutati: tre consiglieri di Stato, tre consiglieri alla Corte di cassazione, tre professori delle facoltà statali di diritto, tre bastonieri o ex bastonieri dell’Ordine degli avvocati presso una Corte di appello o membri dell’Ordine degli avvocati al Consiglio di Stato e alla Corte di cassazione, scelti dalla stessa Corte suprema su liste di presentazione stabilite dai corpi o ordini sopraddetti e portanti tre nomi per ogni seggio da ricoprire.

Tre seggi sono, inoltre, riservati a delle personalità non appartenenti ai corpi o ordini menzionati, ma presentati obbligatoriamente da questi corpi o ordini in ragione su ogni lista di due nomi per ogni vacanza in questi tre seggi. Le sole condizioni di presentazione sono le condizioni generali applicabili ai consiglieri in servizio ordinario, fissate dal seguente Art. 36.

I primi membri della Corte suprema di giustizia in servizio ordinario saranno nominati dal Capo dello Stato sulle identiche presentazioni.

3) I sei consiglieri in servizio straordinario sono designati annualmente dal Senato, fra i suoi membri, all’inizio della sessione ordinaria, alla maggioranza assoluta.

Essi siedono alla Corte suprema di giustizia quando è riunita nei casi previsti ai nn. 2, 3 e 4 dell’Art. 34 per giudicare il Capo dello Stato, i ministri o segretari di Stato o ogni persona posta in istato di accusa dal Presidente della Repubblica per attentato contro la sicurezza dello Stato.

Art. 36 – 1) I consiglieri in servizio ordinario eleggono nel loro seno il presidente e il vicepresidente della Corte suprema di giustizia.

Sono inamovibili.

Devono essere in età di almeno cinquant’anni il giorno della loro nomina.

Restano in funzione fino a settantacinque anni, a meno che non sia pronunziata la loro decadenza o si trovino nella impossibilità permanente di assolvere alle loro funzioni. L’esame e la decisione relative a casi eccezionali sono di competenza della Corte stessa.

Le funzioni di consiglieri in servizio ordinario sono incompatibili col mandato di senatore o di deputato e con l’esercizio di qualunque professione.

I consiglieri in servizio ordinario conservano a vita il loro stipendio, salvo il caso di decadenza.

Questo stipendio è pari a quello dei ministri.

2) La procura della Corte suprema di giustizia è composta da un procuratore generale e da due avvocati generali, scelti dal Capo dello Stato all’inizio di ogni anno tra i magistrati della procura della Corte di Cassazione o delle Corti di appello.

Tuttavia, quando la Corte si riunisce in seguito ad una messa in istato di accusa da parte dell’Assemblea nazionale, questa designa nel suo seno tre membri per sostenere l’accusa.

Art. 37 – 1) Il ricorso per incostituzionalità è accoglibile solo se ha per base la violazione di una disposizione della Costituzione.

È proposto mediante eccezione.

2) L’eccezione d’incostituzionalità può essere sollevata davanti a ogni giurisdizione, ma soltanto in prima istanza, sia dal pubblico ministero, sia dalle parti, sia, di ufficio, dalla giurisdizione investita.

3) Non appena è stata sollevata l’eccezione d’incostituzionalità, la procedura nel principale è sospesa fino alla sentenza della Corte suprema di giustizia sul valore del ricorso.

Questa sentenza s’impone a ogni giurisdizione che abbia da giudicare interno al fatto in occasione del quale è stata emanata.

 

Titolo V

I Consigli Municipali, Dipartimentali e Provinciali

 

Art. 38 – 1) Il consiglio municipale è eletto per sei anni col suffragio universale diretto a scrutinio di lista.

2) Il sindaco e gli aggiunti sono eletti dal consiglio municipale nei comuni la cui popolazione non supera i diecimila abitanti.

La legge determina il modo di designazione del sindaco e degli aggiunti nei comuni in cui la popolazione supera questa cifra.

3) La legge prevede le condizioni nelle quali i consigli municipali possono essere sciolti e sostituiti provvisoriamente da delegazioni speciali.

4) Essa stabilisce il regime municipale speciale di Parigi, Lione e Marsiglia.

Art. 39 – Il consiglio dipartimentale è eletto per sei anni col suffragio universale diretto, con scrutinio uninominale, in ragione di un consigliere per cantone.

Art. 40 – 1) Il consiglio provinciale è formato:

Pur due terzi, da membri eletti dai consigli dipartimentali;

Per un terzo, da membri nominati dal Governo su proposta del governatore, fra i rappresentanti eletti delle organizzazioni professionali e corporative e fra le élites della provincia.

2) La durata del mandato è di sei anni. Questo mandato è incompatibile con quello di deputato o di senatore.

3) Il numero dei consiglieri provinciali è, per il complesso delle province, pari a quello dei senatori e dei deputati.

 

Titolo VI

Il governo dell’Impero

 

Art. 41 – 1) I territori d’oltremare sui quali, a titoli diversi, lo Stato francese esercita la sua sovranità o estende la sua protezione, costituiscono l’Impero.

2) Nell’Impero, il Governo esercita la propria autorità attraverso alti funzionari responsabili della sicurezza interna ed estera dei territori che amministrano o controllano.

3) L’Impero è retto da legislazioni particolari.

Art. 42 – 1) Presso il Presidente della Repubblica è istituito un Consiglio d’Impero chiamato a dare il proprio parere sulle questioni interessanti il dominio francese d’oltremare.

2) Nelle parti dell’Impero, in cui l’evoluzione sociale e la sicurezza lo permettono, il rappresentante del Capo dello Stato è assistito da un Consiglio consultivo.

3) La Legge fissa le condizioni nelle quali si esercita la partecipazione tradizionale di alcune colonie alla rappresentanza nazionale.

 

 

 

 

 

FONTE:

A. Saitta, Costituenti e Costituzioni della Francia moderna, Einaudi, Torino 1952.



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