LA COSTITUZIONE

DELLA REPUBBLICA DI POLONIA (1)

del 17 Marzo 1921

 

 

In nome di Dio Onnipotente,

Noi, Nazione polacca, ringraziando la Provvidenza per la liberazione dalla schiavitù durata un secolo e mezzo, ricordando con gratitudine l’eroismo e la perseveranza nella lotta e nel sacrificio delle generazioni che dedicarono senza tregua i maggiori sforzi all’indipendenza, collegando il presente alla gloriosa tradizione della grande Costituzione del 3 maggio – mirando al bene di tutta, unita e indipendente, la Madre Patria, desiderando affermare la sua esistenza indipendente, la sua potenza e sicurezza, nonché di porre l’ordine sociale, sulle basi eterne del diritto e della libertà, desiderando nel medesimo tempo di garantire lo sviluppo di tutte le sue forze materiali e morali per il bene di tutta la rinascente umanità e per garantire a tutti i cittadini della Repubblica l’uguaglianza ed il rispetto del lavoro, nonché una speciale tutela dello Stato - questa Legge Costituzionale alla Dieta Costituente della Repubblica di Polonia approviamo e confermiamo:

 

CAPITOLO I

LA REPUBBLICA

 

Art. 1 – Lo Stato Polacco è una Repubblica.

Art. 2 – L’autorità suprema nella Repubblica di Polonia appartiene al Popolo. Gli organi del Popolo nel campo legislativo sono la Dieta ed il Senato; nel campo esecutivo: il Presidente della Repubblica con i Ministri responsabili; nel campo dell’amministrazione della giustizia: i tribunali indipendenti.

 

CAPITOLO II

IL POTERE LEGISLATIVO

 

Art. 3 – Lo Stato esercita il potere legislativo e fissa a questo scopo tutto il diritto pubblico e privato, regolandone l’esecuzione.

Non può esistere una legge senza l’approvazione della Dieta, espressa nel modo prescritto dai regolamenti.

La legge deliberata dalla Dieta entra in vigore nel termine in essa stabilito.

La Repubblica di Polonia, basando il suo regime su una larga autonomia territoriale, trasmetterà alle rappresentanze di questa autonomia la propria competenza legislativa specialmente nel campo amministrativo, culturale ed economico, secondo le norme da stabilire per legge dello Stato.

I decreti delle autorità, dai quali derivano i diritti e i doveri dei cittadini, hanno forza di legge, soltanto ove siano emanati in base allo statuto e ad esso si riferiscano.

Art. 4 – Il bilancio dello Stato viene per legge stabilito ogni anno per l’anno seguente.

Art. 5 – Il contingente dell’esercito e le chiamate annuali sotto le armi possono aver luogo unicamente per via legislativa.

Art. 6 – Per emettere un prestito di Stato, per alienare, permutare o porre oneri sui beni immobili dello Stato, per stabilire contribuzioni pubbliche o imposte, diritti di dogana e monopoli, per fissare il sistema monetario e per le garanzie finanziarie dello Stato occorre una legge.

Art. 7 – Il Governo sottoporrà annualmente, alla chiusura, i conti statali all’approvazione della Dieta.

Art. 8 – Una apposita legge definirà il modo di esercitare il controllo parlamentare sui debiti dello Stato.

Art. 9 – Il controllo della gestione finanziaria e l’esame della chiusura dei conti sono devoluti alla "Corte suprema di controllo" la quale deve proporre ogni anno alla Dieta di accordare o rifiutare il discarico al Governo. La Corte, la cui organizzazione e competenza sono demandate ad una legge speciale, deve essere formata secondo i principi della collegialità ed indipendenza dei giudici ed i suoi membri non potranno essere revocati che per decisione della Dieta, presa con la maggioranza di tre quinti dei voti.

Il Presidente della Corte Suprema di Controllo ha rango pari a quello di ministro, senza peraltro far parte del Consiglio dei Ministri; è responsabile direttamente dinanzi alla Dieta per la sua attività e per quella dei suoi funzionari.

Art. 10 – Al Governo ed alla Dieta spetta il diritto d’iniziativa legislativa. Le proposte ed i progetti di legge che importano spese dovranno indicare pure il modo come saranno impiegate e donde saranno tratti i mezzi.

Art. 11 – La Dieta si compone dei deputati eletti per mezzo del suffragio universale, segreto, diretto, uguale e proporzionale, per la durata di anni cinque, che si contano dal giorno della sua apertura.

Art. 12 – Ogni cittadino polacco, senza distinzione di sesso, il quale nel giorno della proclamazione delle elezioni ha compiuto 21 anni, se gode della pienezza dei diritti civili e se si trova domiciliato nella circoscrizione elettorale almeno dal giorno antecedente a quello nel quale sono state indette le elezioni nel Giornale delle Leggi, ha diritto di votare. Il diritto al voto può essere esercitato soltanto personalmente. I militari in servizio attivo non hanno diritto al voto.

Art. 13 – Ogni elettore alla Dieta è eleggibile, non esclusi i militari in servizio attivo, indipendentemente dal luogo dove è domiciliato se ha compiuto 25 anni.

Art. 14 – Non possono usufruire del diritto elettorale i cittadini condannati per delitti qualificati dalla legge elettorale importanti la perdita temporanea o definitiva del diritto di elezione e di eleggibilità, o anche la decadenza dal mandato parlamentare.

Art. 15 – Gli impiegati statali, amministrativi, del tesoro e giudiziari, non possono essere eletti nei circondari nei quali esercitano il loro ufficio. Questa disposizione non concerne gli impiegati che esercitano il loro ufficio presso le autorità centrali.

Art. 16 – Gli impiegati statali e quelli degli enti autonomi provinciali ottengono, dal momento della loro elezione a deputati, una licenza per tutta la durata del mandato. Gli anni trascorsi nell’esercizio del mandato parlamentare si computano come anni di servizio. Questa disposizione non concerne i ministri, i sottosegretari di Stato e i professori delle scuole superiori.

Art. 17 – Il deputato chiamato a funzioni retribuite dallo stato perde il mandato; questa disposizione non concerne però i ministri, i sottosegretari e i professori, delle scuole superiori.

Art. 18 – L’ordinamento elettorale determinerà le modalità di elezione dei deputati alla Dieta.

Art. 19 – La Dieta verifica la legalità delle elezioni non contestate. Il Tribunale Supremo decide della validità delle elezioni contestate.

Art. 20 – I deputati sono rappresentanti di tutto il popolo e non possono essere legati da istruzioni dei loro elettori.

I deputati giurano dinanzi al Maresciallo della Dieta come segue:

"Giuro solennemente, come deputato della Dieta della Repubblica di Polonia, di lavorare onestamente ed esclusivamente per il bene di tutto lo Stato Polacco, secondo il mio miglior modo di comprendere e d’accordo con la mia coscienza".

Art. 21 – I deputati non possono essere, ritenuti responsabili, dentro e fuori della Dieta, per tutto ciò che rientra nell’esercizio delle loro funzioni, durante il mandato e anche dopo che esso sia cessato. Rispondono solo alla Dieta dei discorsi pronunziati, come delle loro manifestazioni alla Dieta e se ledono diritti di terzi possono essere tradotti dinanzi all’Autorità giudiziaria soltanto con l’autorizzazione della Dieta.

La procedura penale, amministrativa o disciplinare intentata contro un deputato prima della sua elezione alla Dieta resta sospesa fino all’estinzione del mandato, ove la Dieta lo richiegga, e per lo stesso periodo è sospesa la prescrizione in un procedimento penale.

Durante il mandato i deputati non possono essere tratti dinanzi una giurisdizione penale o disciplinare, né essere privati della libertà, senza speciale autorizzazione della Dieta. In caso di flagrante reato di diritto comune l’autorità giudiziaria è tenuta ad informare immediatamente il Maresciallo della Dieta per ottenere da questo l’autorizzazione alla detenzione e a procedervi, se ciò e indispensabile per assicurare il corso della giustizia. Ma, su richiesta del Maresciallo della Dieta, il deputato, se è detenuto, deve essere immediatamente rimesso in libertà.

Art. 22 – Il deputato non ha facoltà, né in suo nome, né in quello di altri, di comprare ed ottenere in affitto beni statali, né forniture pubbliche, né lavori governativi, né può ottenere dal Governo concessioni, né qualsiasi beneficio personale.

Il deputato non può accettare dal Governo alcuna decorazione, tranne che sia militare.

Art. 23 – Il deputato non può essere redattore responsabile.

Art. 24 – I deputati riscuotono le indennità stabilite dai regolamenti ed hanno diritto di usufruire gratuitamente dei mezzi statali, di comunicazione su tutta l’estensione del territorio della Repubblica.

Art. 25 – Il Presidente della Repubblica convoca, inaugura, aggiorna e chiude la Dieta ed il Senato.

La Dieta deve essere convocata per la prima seduta nel terzo martedì dopo il giorno delle elezioni, ed annualmente al più tardi nell’ottobre, per la sessione ordinaria per deliberare intorno al bilancio, al contingente delle forze armate, alla chiamata alle armi delle classi e a tutti gli altri affari correnti.

Il Presidente della Repubblica può, ove lo reputi necessario, convocare la Dieta in ogni tempo in sessione straordinaria e deve convocarla entro due settimane, se un terzo della totalità dei deputati lo esige.

La Costituzione determina tutti gli altri casi di convocazione della Dieta a sessione straordinaria.

L’aggiornamento esige il consenso della Dieta, se deve avvenire durante la sessione comune ed anche se deve durare più di trenta giorni. La Dieta convocata nell’ottobre per la sessione ordinaria non può essere chiusa prima della votazione del bilancio.

Art. 26 – La Dieta può deliberare da sè, spontaneamente, il suo scioglimento con la maggioranza di due terzi dei votanti e alla presenza della metà del numero legale dei deputati. Il Presidente della Repubblica può sciogliere la Dieta col consenso dei tre quinti del numero dei senatori fissato dalla legge e con la presenza della metà almeno del numero legale dei senatori stessi.

In questi casi anche il Senato, simultaneamente, di pieno diritto, si scioglie, ma entro 90 giorni debbono effettuarsi le nuove elezioni nel termine fissato dalla Dieta o con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 27 – I deputati esercitano i loro diritti ed adempiono i loro doveri personalmente.

Art. 28 – La Dieta sceglie nel suo seno un Maresciallo ed i suoi sostituti, i segretari e le commissioni. I mandati del Maresciallo e dei Vice-Marescialli durano anche dopo lo scioglimento della Dieta, fino alla costituzione della nuova Dieta.

Art. 29 – Il modo e la procedura delle sedute parlamentari, il genere ed il numero delle commissioni, il numero dei Vice-Marescialli e dei segretari, i diritti ed i doveri del Maresciallo sono determinati dal regolamento della Dieta.

Il Maresciallo nomina i funzionari della Dieta ed è responsabile dinanzi ad essa dei loro atti.

Art. 30 – Le sedute del Parlamento sono pubbliche. Su proposta del Maresciallo, del rappresentante del Governo o di trenta deputati, la Dieta può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

Art. 31 – Nessuno può essere ritenuto responsabile per il resoconto veritiero di una seduta pubblica della Dieta o delle sue commissioni.

Art. 32 – Affinché una legge abbia valore è necessaria la maggioranza semplice dei voti con la presenza di almeno la metà dei deputati prescritti dal regolamento, a menò che altre prescrizioni della Costituzione non contengano diverse disposizioni.

Art. 33 – I deputati hanno il diritto di rivolgere interpellanze al Governo o ai singoli ministri nel modo determinato dai regolamenti. Il ministro ha l’obbligo di rispondere per iscritto o a voce in un periodo non superiore alle sei settimane, o di giustificare la mancanza di risposta in merito. Dietro richiesta degli interpellanti la risposta deve essere comunicata alla Dieta. La Dieta può discutere la risposta e farne oggetto di deliberazioni.

Art. 34 – La Dieta può creare e nominare per lo studio dei singoli affari Commissioni straordinarie con la facoltà di interrogare le parti o di citare testimoni e periti. La Dieta determina i limiti dell’attività e delle facoltà di queste Commissioni.

Art. 35 – Ogni progetto di legge votato dalla Dieta sarà trasmesso al Senato per l’esame. Se il Senato, entro trenta giorni, non muoverà obbiezioni, il Presidente della Repubblica disporrà per la promulgazione della legge. Su proposta del Senato il Presidente disporrà la promulgazione della legge prima del termine di trenta giorni. Se il Senato delibererà di respingere o di cambiare il progetto approvato dalla Dieta, deve comunicare la sua deliberazione alla Dieta, nel termine di trenta giorni e al più tardi nei successivi trenta giorni restituire alla Dieta la proposta con i cambiamenti proposti. Se la Dieta approverà con semplice maggioranza i cambiamenti proposti dal Senato o li respingerà con la maggioranza degli undici ventesimi dei votanti, il Presidente della Repubblica disporrà la promulgazione della legge nel testo approvato dalla Dieta con la seconda votazione.

Art. 36 – Il Senato si compone di membri eletti da tutti i voivodati per mezzo della votazione universale, segreta, diretta, uguale e proporzionale.

Ogni voivodato costituisce un collegio elettorale, il numero dei mandati al Senato, in proporzione al numero degli abitanti, è eguale ad un quarto del numero dei mandati alla Dieta.

Il diritto di voto spetta ad ogni elettore alla Dieta, il quale abbia compiuto nel giorno delle elezioni trenta anni e in quel giorno abbia domicilio nel distretto elettorale per lo meno da un anno; non perdono però il diritto di voto i coloni che recentemente hanno cambiato il loro domicilio per usufruire della riforma agraria, come non lo perdono gli operai che abbiano cambiato domicilio per ragioni di lavoro e gli impiegati statali traslocati per ragioni di servizio. Il diritto all’eleggibilità spetta a ogni cittadino elettore al Senato, non esclusi i militari in servizio attivo, se nel giorno della convocazione delle elezioni ha compiuto i quaranta anni.

La durata della sessione del Senato è uguale a quella della Dieta.

Nessuno può essere contemporaneamente membro della Dieta e del Senato.

Art. 37 – Le disposizioni degli articoli 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 riguardano pure il Senato ed i suoi membri.

Art. 38 – Nessuna legge può essere in contraddizione con la presente Costituzione, né in qualunque modo ledere le sue disposizioni.

 

CAPITOLO III

IL POTERE ESECUTIVO

 

Art. 39 – Il Presidente della Repubblica è eletto per la durata di sette anni a maggioranza assoluta di voti dall’Assemblea Nazionale composta dalla Dieta e dal Senato. L’Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente della Repubblica nell’ultimo trimestre del settennio della sua carica. Se la convocazione non avvenisse trenta giorni prima della scadenza dei sette anni, la Dieta ed il Senato si riuniscono, di pieno diritto, in Assemblea Nazionale in seguito all’invito del Maresciallo della Dieta e sotto la sua presidenza.

Art. 40 – Se il Presidente della Repubblica non può esercitare la sua carica o in caso di morte del Presidente, di dimissioni o d’un’altra qualsiasi causa, il Maresciallo della Dieta lo sostituisce.

Art. 41 – Nel caso di vacanza della carica di Presidente, la Dieta ed il Senato si riuniscono immediatamente in Assemblea Nazionale dietro invito del Maresciallo e sotto la sua presidenza per eleggere un nuovo Presidente. Se è sciolta nel momento in cui la carica di Presidente della Repubblica si rende vacante, il Maresciallo dispone immediatamente per le nuove elezioni alla Dieta ed al Senato.

Art. 42 – Se il Presidente della Repubblica per tre mesi di seguito si trova nell’impossibilità di esercitare la sua funzione, il Maresciallo convoca subito la Dieta per deliberare se si deve procedere alla nuova elezione o meno. La deliberazione che dichiara vacante il seggio presidenziale deve essere presa con la maggioranza dei tre quinti dei voti in presenza almeno della metà dei deputati prescritti dal regolamento.

Art. 43 – Il Presidente della Repubblica esercita il potere esecutivo per mezzo dei Ministri, responsabili dinanzi alla Dieta, e dei funzionari dipendenti da questi ultimi. Ogni funzionario della Repubblica è sottoposto al Ministro, il quale è responsabile, per la sua attività, dinanzi alla Dieta. Le nomine degli impiegati della cancelleria civile del Presidente della Repubblica debbono essere controfirmate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale è responsabile per le loro azioni dinanzi alla Dieta.

Art. 44 – Il Presidente della Repubblica firma le leggi insieme ai ministri rispettivi ed ordina la loro inserzione nel Giornale delle leggi della Repubblica. Il Presidente ha la facoltà per l’esecuzione delle leggi d’emanare gli ordini opportuni per la loro esecuzione e di costringere anche con l’uso della forza. Un identico diritto hanno pure nel loro campo di attività i Ministri e le autorità ad essi sottoposte. Ogni atto governativo del Presidente della Repubblica deve essere controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri competenti i quali con la loro firma ne assumono la responsabilità.

Art. 45 – Il Presidente della Repubblica nomina e revoca il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di quest’ultimo, nomina e revoca i singoli Ministri, mentre conferisce gli incarichi civili e militari prescritti dalla legge su proposta del Consiglio dei Ministri.

Art. 46 – Il Presidente della Repubblica è nello stesso tempo Capo supremo delle forze armate dello Stato, ma non può esercitare il comando supremo in tempo di guerra. Il comandante Supremo delle forze armate dello Stato, in caso di guerra è nominato dal Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dei Ministri, presentata dal Ministro degli affari militari, il quale, per tutti gli atti concernenti il comando nel periodo bellico, come pure per tutti gli affari riguardanti il comando dell’esercito, è responsabile dinanzi la Dieta.

Art. 47 – Il diritto di grazia e di riduzione della pena, come pure di sospendere gli effetti di una sentenza penale, spetta al Presidente della Repubblica.

Il Presidente non può tuttavia fare uso di tale diritto nei confronti dei Ministri messi in istato di accusa dalla Dieta.

L’amnistia può essere concessa esclusivamente in via legislativa.

Art. 48 – Il Presidente della Repubblica rappresenta lo Stato all’estero, riceve i rappresentanti diplomatici degli Stati esteri ed invia i rappresentanti diplomatici dello Stato polacco negli Stati esteri.

Art. 49 – Il Presidente della Repubblica conclude gli accordi con gli altri Stati e ne dà conoscenza alla Dieta.

Gli accordi commerciali, doganali e tutti gli accordi che importano oneri finanziari, o che contengono disposizioni legali da essere osservate dai cittadini, o che modificano le frontiere dello Stato, come pure le alleanze, esigono il consenso della Dieta.

Art. 50 – Il Presidente della Repubblica può dichiarare la guerra e concludere la pace esclusivamente col previo consenso della Dieta.

Art. 51 – Il Presidente della Repubblica non incorre in alcuna responsabilità, parlamentare né civile, per gli atti che compie nell’esercizio delle sue funzioni; può essere dichiarato responsabile per alto tradimento, per violazione della Costituzione e per infrazioni penali, soltanto dalla Dieta a maggioranza di tre quinti previa deliberazione presa alla presenza di almeno metà dei deputati previsti nel regolamento. L’istruzione e la decisione del processo sono demandate al Tribunale dello Stato, secondo le disposizioni di una legge speciale. Dal momento in cui il Presidente della Repubblica è messo in istato di accusa dinanzi al Tribunale dello Stato, egli è sospeso dalle sue funzioni.

Art. 52 – Il Presidente della Repubblica riceve l’appannaggio secondo le disposizioni di una legge speciale.

Art. 53 – Il Presidente non può esercitare nessun’altra carica né appartenere al Senato o alla Dieta.

Art. 54 – Prima d’insediarsi, il Presidente giura davanti all’Assemblea Nazionale nei termini seguenti:

"Giuro davanti a Dio onnipotente, uno nella Santa Trinità e prometto solennemente a Te, Popolo polacco, di difendere nella carica di Presidente della Repubblica che accetto, e di seguire esattamente le leggi della Repubblica e innanzitutto lo Statuto costituzionale; di servire con tutte le mie forze il bene del popolo e di allontanare ogni male ed ogni pericolo dallo Stato, di custodire senza esitazioni la dignità del nome polacco, di considerare la giustizia verso tutti senza distinzione come mia prima virtù, di dedicarmi completamente ai doveri dell’ufficio e del servizio. Così mi aiuti Iddio e la santa Passione del Suo Figlio. Amen".

Art. 55 – I Ministri, costituiscono il Consiglio dei Ministri sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 56 – Il Consiglio dei Ministri ha la solidale responsabilità costituzionale e parlamentare per le direttive generali dell’attività governativa; inoltre i singoli Ministri l’hanno nel loro campo di attività speciale, come pure per la concordanza di essa con la Costituzione e con le altre disposizioni statali e per l’attività degli organi amministrativi da essi dipendenti, come pure per te direttive della loro politica.

Art. 57 – Negli stessi limiti i Ministri hanno la responsabilità solidale ed individuale per gli atti governativi del Presidente della Repubblica.

Art. 58 – La Dieta, a semplice maggioranza, dichiara la responsabilità parlamentare dei Ministri.

Il Consiglio dei Ministri ed ogni singolo Ministro debbono dare le dimissioni a richiesta della Dieta.

Art. 59 – La responsabilità costituzionale dei Ministri ed il modo della sua esplicazione saranno determinati da una legge speciale.

La deliberazione che mette in istato di accusa un Ministro deve essere presa con la presenza della metà almeno del numero legale dei deputati previsto dal Regolamento e con la maggioranza dei tre quinti dei voti.

L’istruzione del processo e la pronuncia della sentenza spettano al Tribunale dello Stato. Il Ministro non può sfuggire alla responsabilità costituzionale dando le dimissioni dalla carica. Dal momento che è messo in istato di accusa il Ministro è sospeso. dalle sue funzioni.

Art. 60 – I Ministri e i funzionari da essi delegati hanno il diritto di prendere parte alle sedute parlamentari e parlare dopo gli oratori iscritti; possono, però, prendere parte alla votazione soltanto se sono deputati.

Art. 61 – I Ministri non possono avere alcun’altra carica né far parte di una direzione o di un comitato di sorveglianza di un’istituzione a scopo di lucro.

Art. 62 – Se la carica di Ministro è coperta da un reggente del dicastero, tutte le disposizioni relative alla funzione di Ministro si applicano a lui direttamente. Il Presidente del Consiglio in caso di bisogno può affidare ad uno dei Ministri l’incarico di sostituirlo.

Art. 63 – Una legge speciale definirà il numero, la competenza, le relazioni reciproche fra i Ministri nonché le attribuzioni del Consiglio dei Ministri.

Art. 64Il tribunale di Stato si compone del primo presidente del Tribunale Supremo che lo presiede e di dodici giudici che sono eletti fuori dal loro seno, dalla Dieta in numero di otto e dal Senato in numero di quattro fra le persone che non esercitano funzioni pubbliche e godono di tutti i diritti civici. L’elezione dei membri del Tribunale di Stato avviene subito dopo la convocazione della Dieta e del Senato. Gli eletti restano in carica per tutta la durata della sessione parlamentare.

Art. 65 – Per gli scopi amministrativi lo Stato polacco sarà diviso in via legislativa in Voivodati (Provincie), distretti e comuni urbani e rurali che costituiranno nello stesso tempo le unità dell’amministrazione locale autonoma.

Le unità autonome potranno unirsi tra di loro per meglio espletare i compiti dell'autonomia amministrativa. Queste unioni avranno carattere di diritto pubblico soltanto in virtù di una legge speciale.

Art. 66 – L’organizzazione amministrativa statale sarà costituita sulla base del decentramento con la possibile unione degli organi dell’amministrazione pubblica nelle diverse unità territoriali in ufficio unico e con un solo direttore, come pure sulla base della partecipazione dei cittadini scelti per via di elezione nell’esecuzione dei fini che a questi uffici incombono nei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 67 – Il diritto di decidere nel campo dell’attività della autonomia amministrativa spetta ai consigli elettivi. Le funzioni esecutive degli enti autonomi del Voivodato e del distretto spettano agli organi creati in base all’unione dei collegi ed eletti dai corpi rappresentativi con la partecipazione dei rappresentanti delle autorità amministrative statali e sotto la loro presidenza.

Art. 68 – Accanto all’autonomia territoriale una speciale legge fisserà l’autonomia economica per le diverse branche della vita economica e precisamente:

le camere agricole, commerciali, industriali, professionali ed altre, formanti la Suprema Camera Economica della Repubblica. La sua cooperazione con le autorità statali nella direzione della vita economica e nello studio della legislazione sarà determinata per legge.

Art. 69 – Le fonti delle entrate dello Stato e degli enti autonomi saranno strettamente  delimitate dalla legge.

Art. 70 – Lo Stato avrà il controllo sull’attività degli enti autonomi attraversò le sezioni superiori per gli enti autonomi. Questo controllo potrà essere parzialmente deferito per mezzo dileggi alle istituzioni giudiziarie amministrative. Saranno precisati dalle leggi i casi nei quali le deliberazioni degli enti autonomi esigeranno, in via eccezionale, il consenso degli organi di grado superiore o dei ministeri.

Art. 71 – Contro le decisioni degli organi statali, e contro quelle degli enti autonomi, sarà ammessa una sola istanza di appello se le leggi non prevedono eccezioni.

Art. 72 – La legge dovrà conformarsi al principio che le parti hanno diritto all’appello ad un tribunale previsto dalla legge per le sentenze penali rese in prima istanza dalle autorità amministrative.

Art. 73 – Per giudicare della legalità degli atti amministrativi nel campo dell’amministrazione statale ed autonoma, una legge apposita istituirà la giurisdizione amministrativa basata nella sua organizzazione su una collaborazione dei cittadini e del potere giudiziario, con a capo il Tribunale Supremo Amministrativo.

 

CAPITOLO IV

TRIBUNALI

 

Art. 74 – I tribunali amministrano la giustizia in nome della Repubblica di Polonia.

Art. 75L’organizzazione, il campo ed il modo di attività di tutti i tribunali saranno definiti in via legislativa.

Art. 76 – I giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica, se le leggi non dispongono diversamente; però i giudici di pace sono scelti di regola dai cittadini. La carica di giudice può essere conferita soltanto alle persone aventi i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 77 – I giudici nella loro funzione sono indipendenti e sono soggetti unicamente alle leggi. Le sentenze dei tribunali non possono essere modificate nè dal potere esecutivo, nè da quello legislativo.

Art. 78 – Il giudice può essere revocato dalla sua carica, sospeso dell’ufficio, trasferito in altro luogo o collocato a riposo contro la sua volontà, soltanto in base a deliberazione giudiziaria e nei casi previsti dalla legge.  Questa disposizione non riguarda i casi nei quali il trasferimento del giudice o il collocamento a riposo siano causati da un mutamento sull’organizzazione dei tribunali, stabilito in via legislativa.

Art. 79 – I giudici, tranne che siano colti in flagrante delitto, non possono essere penalmente responsabili o privati della libertà, senza previo consenso del tribunale appositamente indicato dalle leggi; ma anche in questo caso il tribunale può chiedere la liberazione immediata dell’arrestato.

Art. 80 – La carriera dei giudici, i loro doveri e diritti, come pure i loro emolumenti, saranno definiti a una legge apposita.

Art. 81 – I tribunali non hanno diritto di esaminare la validità delle leggi regolarmente pubblicate.

Art. 82 – I dibattimenti dinanzi al tribunale tanto civile, quanto penale, sono pubblici, se la legge non prevede eccezioni.

Art. 83 – Per il giudizio dei delitti che esigono pene severe e dei reati politici, vigeranno i tribunali dei giurati. La competenza, l’organizzazione di questi tribunali e la loro procedura saranno definiti da apposite leggi.

Art. 84 – E’ istituito un Tribunale Supremo per gli affari civili e penali.

Art. 85 – L’organizzazione dei tribunali militari, loro caratteristiche e la loro procedura, come pure i diritti e i doveri dei membri di essi, saranno definiti da leggi speciali.

Art. 86 – Per la risoluzione dei conflitti di competenza tra le autorità amministrative e i tribunali, sarà istituito, in base alla legge, uno speciale Tribunale di competenza.

 

CAPITOLO V

I DOVERI GENERALI E I DIRITTI DEI CITTADINI

 

Art. 87 – Il cittadino polacco non può essere contemporaneamente cittadino di un altro Stato.

Art. 88 – La cittadinanza polacca si acquista:

a) per nascita da genitori aventi la cittadinanza polacca; b) per conferimento di essa da parte delle autorità statali competenti. Le altre condizioni relative all’acquisto e alla perdita della cittadinanza polacca saranno definite da leggi apposite.

Art. 89 – Il primo dovere del cittadino è la fedeltà alla Repubblica di Polonia.

Art. 90 – Ogni cittadino ha il dovere di osservare e fare osservare la Costituzione e le altre leggi vigenti emanate dalle autorità statali e dagli organi autonomi.

Art. 91 – Tutti i cittadini sono obbligati a prestare servizio militare. Il genere, l’ordine e la durata del servizio, come pure l’esenzione da questo obbligo e tutte le prestazioni per scopi militari, saranno definiti per legge.

Art. 92 – Tutti i cittadini hanno il dovere di sopportare i gravami e le prestazioni pubbliche stabilite in base alle leggi.

Art. 93 – Tutti i cittadini sono obbligati a rispettare l’autorità legale, a facilitarne il compito ed a compiere coscienziosamente i doveri pubblici ai quali saranno chiamati dalla nazione o dalle autorità competente.

Art. 94 – I cittadini hanno il dovere di educare i loro figli e fare di essi buoni cittadini della Patria, come pure devono assicurar loro almeno l’istruzione elementare. Questo dovere sarà oggetto di un’apposita legge.

Art. 95 – La Repubblica di Polonia garantisce, sul suo territorio, la piena tutela della vita, della libertà e dei beni a tutti, senza distinzione di nazionalità, appartenenza, lingua, razza e religione. Gli stranieri godono, a condizione di reciprocità, diritti uguali a quelli dei cittadini della Repubblica ed hanno uguali doveri, se le leggi statutarie non esigono esplicitamente la cittadinanza polacca.

Art. 96 – Tutti i cittadini sono uguali dinanzi alla legge. Gli impieghi pubblici sono accessibili in egual misura a tutti i cittadini sotto le condizioni prescritte dalle leggi. La Repubblica di Polonia non riconosce privilegi di nascita nè di classe, nè stemmi, nè titoli di casta, nè altri, all’infuori dei titoli di studio, d’impiego e di professione. Al cittadino della Repubblica non è permesso di accettare titoli o decorazioni straniere senza il permesso del Presidente ella Repubblica.

Art. 97 – Le limitazioni della libertà personale, e specialmente la perquisizione personale e l’arresto, sono ammissibili soltanto nei casi prescritti dalla legge e nel modo da essa stabilito, in base a mandato dell’Autorità giudiziaria.

Se il mandato giudiziario non può essere dato immediatamente, esso deve essere consegnato, al più tardi, quarantotto ore dopo con la motivazione della perquisizione e dell’arresto.

Gli arrestati, ai quali entro quarantotto ore non è stata notificata per iscritto, a firma delle autorità giudiziarie, la causa del loro arresto, riacquistano immediatamente la libertà. Le leggi definiscono i mezzi di costrizione spettanti alle autorità amministrative per l’applicazione delle loro disposizioni.

Art. 98 – Nessuno può essere sottratto al tribunale, al quale dalla legge è sottoposto. I tribunali eccezionali sono permessi esclusivamente nei casi stabiliti da leggi, emanate prima della consumazione del reato. La procedura contro il cittadino e l’applicazione della pena è ammissibile soltanto in base allo statuto vigente. Le pene corporali non sono ammissibili e nessuno può essere in tal modo punito. Nessuna legge può chiudere la via giudiziaria al cittadino per trovare giustizia per i danni e le ingiustizie patiti.

Art. 99 – La Repubblica di Polonia riconosce ogni proprietà, sia personale – di singoli cittadini, sia collettiva – delle unioni dei cittadini, delle istituzioni, degli enti autonomi ed in fine dello Stato stesso – come una delle basi essenziali dell’ordine sociale e dell’ordine legale; e garantisce a tutti gli abitanti, alle istituzioni ed alle società la tutela dei loro beni ed ammette soltanto nei casi previsti dalla legge la soppressione o la limitazione della proprietà, sia personale, sia collettiva, a scopi di utilità più alta, dietro indennizzo.

Soltanto la legge può disporre quali beni e in quali limiti riguardo all’utilità pubblica siano di esclusiva proprietà dello Stato, e in quanto parte, i diritti dei cittadini delle loro unioni riconosciute dalla legge abbiano di usufruire liberamente della terra, delle acque, dei minerali e delle altre ricchezze naturali, che possono per utilità pubblica subire delle limitazioni.

La terra, come uno degli elementi più essenziali dell’esistenza del popolo e dello Stato, non può formare oggetto di continui trapassi. Le leggi definiranno il diritto spettante allo Stato per l’acquisto forzato della terra e per regolare la circolazione delle terre, tenendo presente il principio che la struttura agraria della Repubblica deve basarsi sulle proprietà fondiarie capaci di produzioni regolari costituenti la proprietà personale.

Art. 100 – L’abitazione del cittadino è inviolabile.

La violazione di questo diritto per mezzo di una irruzione nell’abitazione, una perquisizione del domicilio ed il sequestro delle carte o dei beni mobili, oltre all’osservanza di norme procedurali amministrative in base ad esplicita autorizzazione stabilita per legge, può effettuarsi esclusivamente in base ad un mandato delle autorità giudiziarie nei casi e nel modo previsti dal codice.

Art. 101 – Ogni cittadino ha la libertà di scegliersi sul territorio dello Stato il luogo di domicilio e di soggiorno, di trasferirsi e di emigrare; di scegliersi la professione ed il modo di guadagnare, ed anche di trasferire la sua proprietà da un luogo all’altro. La limitazione di questi diritti può avvenire soltanto in base alle leggi.

Art. 102 – Il lavoro, come la principale base della ricchezza della Repubblica, è tutelato in modo speciale dallo Stato. Ogni cittadino ha diritto alla tutela da parte dello Stato del suo lavoro e in caso di disoccupazione, di malattia, d’infortunio e d’incapacità, all’assicurazione sociale definita da una legge a parte. Lo Stato ha il dovere di facilitare il soccorso morale e il conforto religioso ai cittadini che rimangono sotto la diretta sua tutela nelle istituzioni pubbliche: istituti di educazione, caserme, ospedali, carceri e ricoveri.

Art. 103 – I bambini privi di un’adeguata tutela dei genitori o trascurati dal lato educativo, hanno diritto alla tutela ed all’aiuto dello Stato nei limiti stabiliti dalle leggi.

Per privare i genitori della patria potestà occorre una sentenza dell’autorità giudiziaria.

Leggi speciali regolano la tutela della maternità. Il lavoro retribuito dei bambini al disotto dei quindici anni, il lavoro notturno delle donne e degli operai giovani nei rami d’industria nocivi alla salute è vietato. L’occupazione stabile retribuita nel periodo degli anni scolastici dei bambini e della gioventù è vietata.

Art. 104 – Ogni cittadino ha il diritto di esprimere liberamente i suoi pensieri e le sue convinzioni, se con ciò non lede le prescrizioni delle leggi.

Art. 105 – La libertà di stampa è garantita. Non può essere introdotta la censura nè il sistema delle concessioni per la pubblicazione delle stampe. Non si può togliere ai giornali, nè alle stampe nazionali la circolazione postale, nè limitare la loro distribuzione sul territorio della Repubblica. Una legge speciale definirà la responsabilità per abusi di questa libertà.

Art. 106 – Il segreto epistolare non può essere violato se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 107 – I cittadini hanno diritto di fare petizioni singolarmente o collettivamente a tutti i corpi rappresentativi e autorità pubbliche dello Stato e degli enti autonomi.

Art. 108 – I cittadini godono del diritto di riunione, di associazione e quello di fondare società o unioni. L’esercizio di questi diritti è regolata dalle leggi.

Art. 109 – Ogni cittadino ha diritto di Conservare la sua nazionalità, coltivare la sua lingua e le sue caratteristiche nazionali. Leggi speciali statali garantiranno alle minoranze nazionali dello Stato polacco il pieno e libero sviluppo dei costumi nazionali con l’assistenza delle federazioni autonome delle minoranze aventi carattere di diritto pubblico e nei limiti delle federazioni di autonomia generale. Lo Stato avrà il diritto di contribuire al la loro attività e di completare, in caso di bisogno, le loro disponibilità finanziarie.

Art. 110 – I cittadini polacchi appartenenti a minoranze nazionali, religiose o linguistiche hanno diritto come tutti gli altri cittadini, di istituire, tutelare e amministrare con mezzi propri: istituzioni di beneficenza, religiose e sociali, scuole ed educandati con facoltà di libero uso della loro lingua e dell’esercizio della loro religione.

Art. 111 – A tutti i cittadini è garantita la libertà di coscienza e di fede. Nessun cittadino può subire una limitazione nei diritti a lui spettanti a causa della sua fede religiosa. Tutti gli abitanti dello Stato polacco hanno diritto di professare pubblicamente e privatamente la loro fede e di compiere le loro funzioni e i loro riti, se non sono contrari all’ordine e alle costumanze pubbliche.

Art. 112 – La libertà della professione religiosa non può essere esercitata in contrasto alle leggi. Nessuno può ricusare di adempiere gli obblighi pubblici a causa delle sue convinzioni religiose. Nessuno può essere costretto a partecipare a funzioni religiose, se non è sottomesso all’autorità dei genitori o dei tutori.

Art. 113 – Ogni comunità religiosa riconosciuta dallo Stato ha diritto di organizzare pubbliche e collettive funzioni, può da sè dirigere i suoi affari interni, può acquistare e possedere beni mobili ed immobili, amministrarli e disporne ed ha piena facoltà di adoperare e di usufruire delle sue fondazioni e dei fondi per scopi religiosi, scientifici e di beneficenza. Nessuna comunità religiosa può tuttavia essere contraria alle leggi dello Stato.

Art. 114 – La religione cattolica romana, che è la religione della preponderante maggioranza del popolo, ha nello Stato una posizione primaria tra le confessioni legalmente riconosciate. La Chiesa cattolica romana si governa con le leggi proprie. I rapporti fra Stato e Chiesa saranno definiti in base ad un accordo con la Santa Sede, che dovrà essere ratificato dalla Dieta.

Art. 115 – Le chiese delle minoranze nazionali e tutte le altre comunità religiose debitamente riconosciute dalla legge, si governano con leggi proprie che possono essere riconosciute dallo Stato se non contengono disposizioni contrarie alle leggi. I rapporti fra lo Stato e queste Chiese e confessioni saranno definiti in via legislativa, dopo gli accordi con i loro legali rappresentanti.

Art. 116 – Il riconoscimento di una confessione nuova o finora non legalmente riconosciuta, non potrà essere ricusato alle comunità religiose, se la loro organizzazione, la dottrina e la costituzione non sono contrarie all’ordine pubblico ed al pubblico costume.

Art. 117 – Le ricerche scientifiche e la pubblicazione dei risultati degli studi sono permessi. Ogni cittadino ha il diritto di insegnare, fondare e amministrare scuole o istituti educativi, purché osservi le condizioni richieste dalla legge relativamente alla qualità dei professori, alla sicurezza dei fanciulli e purché serbi una leale condotta verso lo Stato.

Tutte le scuole e le istituzioni educative sia pubbliche che private sono sottoposte al controllo statale nei limiti definiti dalla legge.

Art. 118 – L’istruzione elementare è obbligatoria per tutti i cittadini dello Stato. Il tempo, i limiti ed il modo di usufruire di essa saranno stabiliti per legge.

Art. 119 – L’insegnamento nelle scuole governative ed autonome è gratuito. Lo Stato assicurerà agli scolari poveri, particolarmente capaci, borse per gli studi medi e superiori.

Art. 120 – In ogni scuola, il cui programma comprenda l’istruzione dei giovani inferiori ai 18 anni, negli istituti mantenuti in tutto o in parte dal Governo, o enti autonomi, l’istruzione religiosa è obbligatoria per tutti gli alunni. La direzione e il controllo dell’insegnamento religioso nelle scuole appartengono alle relative comunità religiose col diritto di ispezione da parte delle autorità statali delle scuole.

Art. 121 – Ogni cittadino ha il diritto di essere risarcito per i danni causati dagli organi delle autorità statali, civili o militari, per l’attività d’ufficio non rispondente a legge o a doveri del servizio. La responsabilità per i danni spetta allo Stato solidalmente alle autorità incriminate e la denunzia contro lo Stato e contro gli impiegati non è vincolata da permessi di sorta da parte dell’autorità pubblica.

Così pure sono responsabili i comuni e gli altri enti autonomi e i loro organi.

L’esecuzione di questi principi è determinata da leggi speciali.

Art. 122 – Le disposizioni sui diritti dei cittadini riguardano pure gli appartenenti alla forza armata. Le eccezioni a questo principio sono stabilite da speciali leggi militari.

Art. 123 – La forza armata può essere adoperata esclusivamente dietro richiesta dell’autorità civile con la scrupolosa osservanza delle leggi per la repressione dei tumulti o la esecuzione forzata delle disposizioni legali. Le eccezioni sono ammissibili soltanto in base alle leggi sullo stato eccezionale e sullo stato d’assedio.

Art. 124 – La sospensione temporanea dei diritti dei cittadini: della libertà personale (art. 97), dell’inviolabilità del domicilio (art. 100), della libertà di stampa (art. 105), del segreto di corrispondenza (articolo 106), della libertà di coalizione, di riunione e di fondare associazioni (art. 108), può avvenire per tutto il territorio dello Stato e per quelle parti di esso, i ove si manifesti necessaria, per ragioni di ordine pubblico e di pubblica incolumità. Tale sospensione può essere disposta solamente dal Consiglio dei Ministri dietro consenso del Presidente della Repubblica in tempo di guerra, in caso di minaccia di guerra, o per disordini interni o per cospirazioni con carattere di tradimento dello stato minacciante la Costituzione dello Stato e la sicurezza dei cittadini. Una simile disposizione del Consiglio dei Ministri presa durante l’apertura della Dieta deve essere sottoposta immediatamente all’approvazione di essa.

Nel caso di emanazione di una simile disposizione che debba aver vigore su di un territorio comprendente più di un voivodato, durante la sospensione dei lavori della Dieta, questa si convoca automaticamente entro otto giorni dalla proclamazione della disposizione. Se la Dieta ricusa l’approvazione, lo stato eccezionale perde immediatamente il suo vigore.

Se il Consiglio dei Ministri disporrà lo stato eccezionale dopo lo scioglimento della Dieta o dopo la fine della sessione parlamentare, la disposizione governativa dovrà essere sottoposta alla Dieta neo-eletta, immediatamente alla prima seduta.

Questi principi saranno meglio definiti dalla legge sullo stato eccezionale. I principi della temporanea sospensione dei suelencati diritti dei cittadini in tempo di guerra, sul territorio compreso nelle operazioni militari, saranno definiti dalla legge sullo stato di guerra.

 

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 125 – Il cambiamento della Costituzione può essere deliberato soltanto in presenza della metà almeno del numero legale dei deputati e, rispettivamente, dei senatori, con la maggioranza di due terzi dei voti.

La mozione per il cambiamento della Costituzione deve essere firmata per lo meno da un quarto del numero legale dei deputati e l’ammissione all’ordine del giorno deve essere annunziata per lo meno quindici giorni prima.

La seconda Dieta eletta in base alla presente Costituzione potrà eseguire la revisione dello Statuto con decisione propria presa con la maggioranza dei tre quinti dei votanti e con la presenza per lo meno della metà del numero legale dei deputati.

Ogni 25 anni dopo la votazione della presente Costituzione, la revisione avrà luogo in seguito a decisione della Dieta e del Senato riuniti a tale scopo in Assemblea Nazionale, con deliberazione presa a maggioranza ordinaria di voti.

 

CAPITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

Art. 126 – La presente Costituzione della Repubblica Polacca entra in vigore il giorno della sua pubblicazione ed ove l’attuazione di alcune disposizioni dipenda dalla pubblicazione delle leggi complementari, dal giorno dell’entrata in vigore di queste leggi.

Tutte le prescrizioni e disposizioni dileggi attualmente in vigore che non sono in accordo con le disposizioni di questa Costituzione, saranno sottoposte al corpo legislativo, per essere poste in armonia con la Costituzione in via legislativa, al più tardi entro un anno a datare dalla votazione della presente legge.

 

Con legge 2 agosto 1926 furono apportate alla Costituzione polacca del 1921 le seguenti modificazioni:

1)Aggiunta dei seguenti commi all’art. 25:

Il Governo sottopone alla Dieta all’inizio della sessione un progetto di bilancio dello Stato con annessi (art. 4); questo deposito sarà effettuato al più tardi cinque mesi prima dell’inizio dell’anno finanziario seguente. A partire dal momento della deposizione alla Dieta del progetto di bilancio la sessione della Dieta non può esser chiusa prima che il bilancio sia votato o prima che il termine previsto in questo articolo sia trascorso.

Se al più tardi entro il termine di tre mesi e mezzo a partire dal deposito da parte del Governo del progetto di bilancio la Dieta non ha votato il bilancio, il Senato procede all’esame del progetto depositato.

Se il Senato nei trenta giorni non fa pervenire alla Dieta il suo voto concernente il bilancio con le modificazioni adottate, si considera che il Senato non sollevi alcuna obiezione in rapporto al progetto di bilancio.

Se la Dieta 15 giorni dopo aver ricevuto il bilancio con gli emendamenti adottati dal Senato, non prende alcuna decisione in rapporto al bilancio si considererà che gli emendamenti del Senato sono accettati.

Il Presidente della Repubblica pubblica il bilancio come legge secondo il tenore: a) accettato col voto della Dieta nel caso che la Dieta e il Senato abbiano esaminato il bilancio nei termini prescritti e la Dieta abbia accettato o respinto gli emendamenti del Senato; b) accettato dalla Dieta oppure dal Senato nel caso in cui soltanto la Dieta o soltanto il Senato, rispettivamente, abbiano votato il bilancio nel termine prescritto; c) del progetto governativo nel caso in cui nè la Dieta, nè il Senato abbiano adottato alcuna decisione in rapporto all’intero bilancio nel termine prescritto.

Le disposizioni contenute nel precedente alinea del presente articolo valgono nel caso in cui la Dieta e il Senato abbiano respinto globalmente il progetto di bilancio depositato dal Governo.

Nel caso in cui la Dieta fosse disciolta e il bilancio preliminare per il tempo che resta fino alla riunione della nuova Dieta non sia stato votato, il Governo è autorizzato a fare le spese e a riscuotere le entrate nei limiti del bilancio dell’anno precedente; questa autorizzazione resta in vigore finché un bilancio preliminare non sia stato votato dalla Dieta e dal Senato; il progetto di questo bilancio preliminare deve essere depositato dal Governo alla Dieta nel corso della prima seduta della Dieta seguente alle elezioni.

Se la Dieta è disciolta e la legge sul reclutamento dell’esercito non è stata votata, il Governo ha il diritto di procedere al reclutamento nei limiti del contingente votato dalla Dieta l’anno precedente.

2)Sostituzione del seguente al primo comma dell’art. 26:

Il Presidente della Repubblica scioglie la Dieta ed il Senato dopo che sia trascorso il termine per il quale furono eletti (art. 11). Il Presidente della Repubblica può scioglierli prima del termine per il quale furono eletti su proposta del Consiglio dei Ministri, con decreto motivato. Tale misura non può essere adottata per lo stesso motivo che una sola volta.

3)Aggiunta dei seguenti commi all’art. 44:

Il Presidente della Repubblica è autorizzato, mentre il Parlamento è disciolto e fino alla riunione della nuova Dieta (art. 25), a promulgare in caso di urgente necessità decreti aventi forza di legge in materia legislativa. Tuttavia questi decreti non possono modificare la Costituzione, specialmente le questioni regolate all’art. 3 al. 4, 5, 6, 8, 49 al. 2, 50 e 59 della legge costituzionale; essi non possono nemmeno mutare la legge elettorale.

Una legge può autorizzate il Presidente della Repubblica ad emanare decreti aventi forza di legge nel tempo e nei limiti da essa legge determinati, eccettuato nondimeno ogni mutamento della Costituzione.

I decreti previsti ai due alinea precedenti saranno emanati su proposta del Consiglio dei Ministri, riferendosi alle clausole della costituzione contenute negli alinea suindicati; essi porteranno la firma del Presidente del Consiglio dei Ministri e di tutti i Ministri e saranno pubblicati nel Giornale delle Leggi. I decreti in questione perdono la loro forza, se non sono sottoposti alla Dieta nei 14 giorni che seguono la sua prossima seduta o se dopo essere stati depositati alla Dieta siano da questa revocati.

 

 

 

(1)Trad. di St. Paszkowsld dal Monitor Polskj (Gazzetta Ufficiale polacca).

 

 

 

 

 

FONTE:

Giulietti, Le Costituzioni polacche, Sassoni Editore, Firenze 1946.



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