LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA

del 23 aprile 1935 (1)

 

 

CAPITOLO I

LA REPUBBLICA DI POLONIA

 

Art. 1 – 1) Lo Stato polacco rappresenta il bene comune di tutti i cittadini.

2) Risorto per mezzo della lotta e dei sacrifici dei suoi figli migliori esso deve essere trasmesso, come eredità storica, di generazione in generazione.

3) Ciascuna generazione ha il dovere di accrescere col suo sforzo la potenza e la dignità dello Stato.

4) Essa risponde, sul suo Onore, dell’adempimento di questo dovere dinanzi alla posterità.

Art. 2 – 1) Il Presidente della Repubblica è a capo dello Stato.

2) Esso risponde dinanzi a Dio e dinanzi alla storia dei destini dello Stato.

3) Il principale dovere del Presidente della Repubblica Consiste nel vigilare sugli interessi dello Stato sulla sua difesa armata, sulla Posizione che esso occupa fra gli altri Stati del mondo.

4) L’autorità unica ed indivisibile dello Stato si concentra nella sua persona.

Art. 3 – 1) Gli organi dello Stato posti sotto l’autorità del Presidente della Repubblica sono i seguenti:

il Governo;

la Dieta;

il Senato;

le Forze Armate;

i Tribunali;

il Controllo dello Stato.

Questi organi hanno principalmente il compito di servire la Repubblica.

Art. 4 – 1) La vita collettiva della Nazione si sviluppa nel quadro dello Stato e si appoggia su di esso.

2) Lo Stato le assicura un libero sviluppo e, se il pubblico interesse lo esige, ne segna la direzione e ne regola le condizioni.

3) Lo Stato farà ricorso alla collaborazione, nell’esecuzione dei compiti della vita collettiva, degli organi dell’economia e dell’amministrazione regionale autonoma.

Art. 5 – 1) L’azione creatrice dell’individuo è la leva della vita collettiva.

2) Lo Stato assicura ai cittadini la possibilità di sviluppo dei loro valori personali, come pure libertà di coscienza, di parola e di associazione.

3) I limiti di queste libertà sono segnati dalle esigenze del bene collettivo.

Art. 6 – I cittadini devono fedeltà allo Stato e sono obbligati a lealmente adempiere ai doveri loro imposti.

Art. 7 – 1) I diritti dei cittadini ad influire sui pubblici affari saranno proporzionati al valore dei loro sforzi e dei loro meriti per il bene collettivo.

2) Le origini, la confessione, il sesso, la nazionalità non possono costituire motivo di limitazione di questi diritti.

Art. 8 – 1) Il lavoro è la base dello sviluppo e della potenza della Repubblica.

2) Lo Stato protegge il lavoro e ne controlla le condizioni.

Art. 9 – Lo Stato tende ad unire i cittadini in un armoniosa collaborazione a favore del bene collettivo.

Art. 10 – 1) Nessuna attività può essere contraria ai principi dello Stato espressi nelle sue leggi.

2) In caso di opposizione lo Stato ricorre a mezzi di coercizione.

 

CAPITOLO II

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Art. 11 – Il Presidente della Repubblica, quale suprema autorità dello Stato coordina l’attività dei principali organi di esso.

Art. 12 – Il Presidente della Repubblica:

a) nomina e revoca secondo il proprio parere il Presidente del Consigliò dei Ministri e, su proposta di quest’ultimo i Ministri;

b) convoca e scioglie la Dieta ed il Senato;

c) ordina l’apertura, l’aggiornamento e la chiusura delle sessioni della Dieta e del Senato;

d) è il Capo supremo delle Forze Amate;

e) rappresenta lo Stato di fronte all’estero, riceve i rappresentanti degli Stati stranieri e accredita i rappresentanti dello Stato polacco.

f) decide la guerra e la pace;

g) conclude gli accordi con gli altri Stati e li ratifica;

h) assegna le cariche dello Stato riservate alla sua scelta.

Art. 13 – 1) Il Presidente della Repubblica gode di particolari prerogative.

2) A lui spetta particolarmente:

a) indicare uno dei candidati alle funzioni di Presidente della Repubblica e di convocare le ele­zioni generali;

b) designare in tempo di guerra il suo successore;

c) nominare e revocare il Presidente dei Consiglio dei Ministri, il Primo Presidente della Corte Suprema e il Presidente della Corte dei Conti;

d) nominare e revocare il Generalissimo e l’Ispettore generale delle forze armate;

e) designare i membri del Tribunale di Stato;

f) designare i Senatori la cui scelta è a lui riservata;

g) nominare e revocare il Capo e i funzionari della sua cancelleria civile;

h) sciogliere la Dieta e il Senato prima della fine della legislatura;

i) deferire i membri del Governo avanti il Tribunale di Stato;

j)esercitare il diritto di grazia.

Art. 14 – Gli atti ufficiali del Presidente della Repubblica, per essere validi, debbono essere controfirmati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro competente.

2) Gli atti ufficiali emanati nell’esercizio delle prerogative dal Presidente della Repubblica sono esclusi dalla controfirma.

Art. 15 – Il Presidente della Repubblica non può essere ritenuto responsabile dei Suoi atti ufficiali.

2) Il Presidente della Repubblica per gli atti compiuti fuori dell’esercizio delle sue funzioni e dei quali risponde, non può essere ritenuto responsabile nel corso della durata delle sue funzioni.

Art. 16 – L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo nella maniera che segue:

1) Il candidato alla Presidenza della Repubblica è eletto dall’Assemblea degli elettori.

2) Il Presidente della Repubblica uscente ha diritto ad indicare un altro candidato.

3) Se il Presidente della Repubblica uscente esercita tale diritto, i cittadini, nuovamente convocati, a suffragio universale, scegliendo fra i due candidati: quello presentato dall’Assemblea degli elettori e quello proposto dal Presidente della Repubblica.

4) Se il Presidente della Repubblica uscente dichiara di non voler esercitare il suo diritto di indicare un candidato, oppure se nel corso di sette giorni dalla scelta fatta dall’Assemblea degli elettori egli non indica un altro candidato e non convoca i comizi elettorali, il candidato dell’Assemblea degli elettori sarà riconosciuto come eletto alla Presidenza della Repubblica.

Art. 17 – 1) L’Assemblea degli elettori è composta dal Presidente (maresciallo) del Senato, in qualità di Presidente, dal Presidente (maresciallo) della Dieta, in qualità di Presidente supplente, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Primo Presidente della Corte Suprema, dall’Ispettore generale delle forze armate e da settantacinque elettori scelti fra i più degni cittadini, per due terzi dalla Dieta e per un terzo dal Senato.

2) Il mandato degli elettori s’estingue di diritto con l’assunzione alla carica del nuovo Presidente della Repubblica.

Art. 18 – 1) L’Assemblea degli elettori è convocata dal Presidente al più tardi quindici giorni prima che scadano le sue funzioni.

2) La Dieta e il Senato si riuniranno separatamente, tre giorni prima dell’apertura della suddetta Assemblea su invito dei loro rispettivi presidenti (marescialli) per procedere alla scelta degli elettori.

3) Se la Dieta ed il Senato sono disciolti e se il risultato delle elezioni alle nuove Camere legislative non è ancora stato pubblicato, la scelta degli elettori sarà effettuata dai deputati e dai Senatori appartenenti al disciolto Parlamento.

Art. 19 – 1) Prima di assumere la carica il Presidente della Repubblica pronuncia il seguente giuramento:

“Cosciente della responsabilità che assumo dinanzi a Dio ed alla Storia per i destini dello Stato, io giuro dinanzi a Dio Onnipossente, Uno nella Santa Trinità, di esercitare le funzioni di Presidente della Repubblica, di difendere i diritti sovrani dello Stato, di salvaguardare la sua dignità; di applicare la Legge costituzionale, di essere animato da uno stesso sentimento di giustizia verso tutti i cittadini, di allontanare dallo Stato i mali i pericoli e di considerare mio supremo dovere l’aver cura del suo bene. Che  Dio m’aiuti e la Santa Passione del suo Figlio. Così sia”.

2) L’atto di prestazione del giuramento è firmato dal nuovo Presidente della Repubblica e dalle personalità ufficiali presenti.

Art. 20 – 1) Il Presidente della Repubblica dura in carica sette anni dalla sua assunzione in carica.

2) Il detto periodo sarà prolungato del tempo indispensabile per le operazioni elettorali, nel caso in cui, in vista della elezione del nuovo Presidente della Repubblica sarà ordinata la consultazione popolare a suffragio universale.

Art. 21 – In caso di decesso del Presidente della Repubblica prima dello scadere dei sette anni o in caso di sua abdicazione, il presidente (maresciallo) del Senato convocherà immediatamente l’Assemblea degli elettori per designare un candidato alla Presidenza della Repubblica, e qualora egli designi un altro candidato si procede alla consultazione popolare a suffragio universale.

Art. 22 – 1) Se il Presidente della Repubblica non può tenere in continuità la carica, il presidente (maresciallo) del Senato convocherà le Camere legislative riunite per decidere se si debba dichiarare vacante la presidenza della Repubblica.

2) La decisione relativa a detta vacanza è presa a maggioranza dei tre quinti del numero totale delle Camere riunite.

3) Se una tale decisione è presa, il presidente (maresciallo) del Senato convocherà immediatamente la Assemblea degli elettori.

Art. 23 – Durante il periodo di vacanza della Presidenza della Repubblica, le funzioni di Presidente della Repubblica saranno esercitate dal presidente del Senato e ove questo sia disciolto, dal presidente (maresciallo) del Senato disciolto.

Art. 24 – 1) In caso di guerra la durata in carica del Presidente della Repubblica sarà prolungata sino a tre mesi dopo la conclusione della pace; il Presidente della Repubblica designerà il suo successore, per atto speciale pubblicato nel Giornale Ufficiale del Governo, nel caso che la presidenza si rendesse vacante prima della conclusione della pace.

 

CAPITOLO III

IL GOVERNO

 

Art. 25 – 1) Il Governo dirige gli affari che non sono riservati agli altri organi dello Stato.

2) Il Governo è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri.

3) Il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresenta il Governo, dirige i suoi lavori e determina i principi generali della politica dello Stato.

4) I Ministri dirigono le singole amministrazioni dello Stato o adempiono compiti speciali che possono essere loro  affidati.

5) L’organizzazione del Governo e in particolare la competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Consiglio Stesso e dei Ministri sono determinate da un decreto del Presidente del Consiglio.

Art. 26 – I Ministri si riuniscono in Consiglio sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, quando, per risolvere alcuni problemi, occorre una decisione comune dei membri del Governo.

Art. 27 – 1) Il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri ed i Ministri hanno il diritto di emanare i decreti necessari per l’esecuzione degli atti legislativi ai quali quindi non devono esser contrari.

2) Questi decreti non possono essere in contraddizione con le leggi e saranno pubblicati nel Giornale delle leggi della Repubblica di Polonia.

Art. 28 – Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri sono politicamente responsabili di fronte al Presidente della Repubblica, che può in ogni tempo revocarli.

Art. 29 – 1) La Dieta, nell’esercizio del diritto di controllo parlamentare nell’attività di Governo, può chiedere le dimissioni del Governo o di un Ministro.

2) Una tale richiesta può essere fatta solamente nel corso di una sessione ordinaria - e lo scrutinio non può essere effettuato immediatamente, nel corso della seduta in cui la richiesta stessa è stata presentata.

3) Se la richiesta è stata accettata dalla Dieta con la semplice maggioranza dei voti, e se il Presidente della Repubblica non revoca entro tre giorni il Governo o il Ministro, oppure non ordina lo scioglimento delle Camere legislative, essa formerà oggetto di esame da parte del Senato nella sua più prossima riunione.

4) Se il Senato accetta la richiesta votata dalla Dieta, il Presidente della Repubblica deve revocare il Governo o il Ministro oppure ordinare lo scioglimento della Dieta e del Senato.

Art. 30 – 1) Indipendentemente dalla responsabilità politica di fronte al Presidente della Repubblica e dalla responsabilità parlamentare di fronte alla Dieta, il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri sono costituzionalmente responsabili dinanzi al Tribunale di Stato per infrazione volontaria delle disposizioni della Costituzione o di altri fatti legislativi commessa nell’esercizio delle loro funzioni.

2) Il diritto di deferire il Presidente del Consiglio dei Ministri o i Ministri al Tribunale di Stato è attribuito al Presidente della Repubblica e alla Dieta ed al Senato sedenti in Camere riunite.

3) Il voto delle Camere riunite ordinante il rinvio del Presidente del Consiglio dei Ministri o di un Ministro dinanzi al Tribunale di Stato è presa con la maggioranza dei tre quinti dei voti, alla presenza per lo meno della metà del numero totale dei membri delle Camere riunite.

 

CAPITOLO IV

LA DIETA

 

Art. 31 – 1) La Dieta esercita le funzioni legislative e controlla l’attività del Governo. Ad essa spetta inoltre di fissare il bilancio e d’imporre degli oneri ai cittadini.

2) Il controllo dell’attività del Governo comporta per la Dieta i seguenti diritti:

a) esigere le dimissioni del Governo o d’un Ministro;

b) votare, insieme con il Senato, le sanzioni costituzionali contro il Presidente del Consiglio dei Ministri o contro un Ministro;

c) interpellare il Governo;

d) ratificare annualmente, la chiusura dei conti dello Stato, e concedere l’esercizio provvisorio;

e) partecipare al controllo sui debiti dello Stato.

3) Non spettano alla Dieta funzioni di Governo.

Art. 32 – 1) La Dieta si compone di deputati eletti a suffragio universale, segreto e diretto.

2) La legislatura della Dieta dura cinque anni dal giorno della sua convocazione.

3) Per sciogliere la Dieta prima della fine della legislatura occorre un decreto motivato.

4) Il Presidente della Repubblica indice le nuove elezioni entro trenta giorni dallo scioglimento della Dieta.

5) Le elezioni devono aver luogo non più tardi di sessanta giorni dalla promulgazione del decreto ad esse relativo.

6) I militari facenti parte delle forze mobilitate dell’armata o della marina 4 guerra non partecipano alla votazione.

Art. 33 – 1) Il diritto di voto spetta a tutti i cittadini senza distinzione di sesso, che abbiano compiuto prima della promulgazione del decreto relativo alle elezioni, e che godano dei diritti civili.

2) Il diritto di eleggibilità spetta a tutti i cittadini elettori che abbiano compiuto i trenta anni.

3) La legge relativa alle elezioni alla Dieta fisserà la suddivisione dello Stato in circoscrizioni elettorali e il numero dei deputati: essa regolerà la procedura delle elezioni e stabilirà le categorie delle persone che saranno private del diritto di voto e d’eleggibilità per deficienti doti morali ed intellettuali.

Dall’Art. 34 all’Art. 44 – omissis.

Art. 45 – 1) Il Presidente del Consiglio, i Ministri e i funzionari da essi delegati, hanno diritto a prendere parte alle deliberazioni della Dieta e a prendere la parola indipendentemente dagli oratori iscritti.

2) I deputati hanno il diritto di rivolgere al Presidente del Consiglio ed ai Ministri interpellanze su questioni che rientrino nelle loro competenze, nel modo indicato dal regolamento.

3) Il Presidente del Consiglio ed i Ministri interpellati sono tenuti a rispondere entro quarantacinque giorni dall’interpellanza o esporre i motivi per  i quali rifiutano di dare schiarimenti.

 

CAPITOLO V

IL SENATO

 

Art. 46 – 1) Il Senato, come seconda Camera legislativa, esamina il bilancio e i progetti delle leggi deliberate dalla Dieta e partecipa, inoltre, al controllo sui debiti dello Stato.

2) Per questa materia, il Senato prende parte al pari della Dieta, ma senza potere di iniziativa, alla soluzione delle seguenti questioni:

a) mozione con cui si chiedono le dimissioni del Governo o di un Ministro;

b) esame delle leggi rimandate per riesame alla Camera legislativa dal Presidente della Repubblica;

c) modificazioni della Costituzione;

d) abrogazione delle disposizioni relative allo stato di assedio.

Art. 47 e 48 – omissis.

 

CAPITOLO VI

LA LEGISLAZIONE

 

Art. 49 – 1) Sono atti legislativi:

a) le leggi;

b) i decreti del Presidente della Repubblica.

2) Nessun atto legislativo può essere contrario alla Costituzione.

Art. 50 – 1) Il potere di iniziativa in materia di leggi è attribuito al Governo e alla Dieta.

2) L’iniziativa legislativa per le questioni di bilancio, di reclutamento e di gratificazione degli accordi internazionali è attribuito esclusivamente al Governo.

3) Senza il consenso del Governo, la Dieta non può deliberare una legge che importi una spesa a carico del Tesoro dello Stato e per la quale non vi sia copertura del bilancio.

Art. 51 – omissis

Art. 52 – Gli accordi commerciali doganali conclusi con altri Stati: contenenti impegni di nuovi oneri a carico dei cittadini o modificanti le frontiere del lo Stato, esigono per la ratifica il consiglio delle Camere legislative espresso sotto forma di legge.

2) In casi urgenti il Presidente della Repubblica può prima della ratifica e su proposta del Consiglio dei Ministri rendere provvisoriamente esecutivi alcuni o tutte le clausole degli accordi commerciali o doganali.

Artt. 53 e 54 – Omissis

Art. 55 – 1) La legge può delegare il Presidente della Repubblica a promulgare decreti nel tempo e nei limiti da essa fissati. Le modifiche alle Costituzioni sono escluse dalla detta delega legislativa.

2) Il Presidente della Repubblica ha il potere di emanare, quando i bisogni dello Stato lo esigono e in periodo di scioglimento della Dieta, dei decreti legislativi, che non possono però riferirsi:

a) alla modificazione della Costituzione;

b) al sistema elettorale della Dieta e del Senato;

c) alle imposte e le istituzioni di monopolio;

d) al sistema monetario;

e) ai prestiti di Stato;

f) all’alienazione e alla costituzione di ipoteche su beni immobili dello Stato, per una somma superiore ai centomila zloty.

Art. 56 – I decreti concernenti l’organizzazione del Governo, il Comando Supremo delle Forze Armate, l’amministrazione dello Stato, possono essere emanati in ogni tempo; essi non possono essere modificati od abrogati se non da decreti del Presidente della Repubblica.

Art. 57 – 1) I decreti del Presidente della Repubblica hanno forza di legge e vanno pubblicati nel Giornale delle leggi; essi dovranno riferirsi alle loro basi costituzionali.

2) Ogni volta che la Costituzione o le leggi esigeranno, per la regolamentazione di alcune questioni di un settore legislativo, la promulgazione di una legge, queste questioni potranno essere regolate ugualmente da un decreto del Presidente della Repubblica nelle condizioni però previste dalla Costituzione.

 

CAPITOLO VII

IL BILANCIO

 

Art. 58 – 1) Una legge fissa ogni anno il bilancio dello Stato.

2) Il Governo presenta alla Dieta durante una sua sessione il progetto di esercizio finanziario, non più tardi di quattro mesi prima dell’inizio del bilancio finanziario.

3) La Dieta dispone per esaminare il bilancio di un termine di 90 giorni decorrenti dal giorno della presentazione del progetto da parte del Governo; il Senato dispone invece di un termine di venti giorni a partire dalla fine del periodo di tempo Concesso alla Dieta. -

4) La Dieta, per esaminare le modifiche proposte dal Senato, dispone di un termine di dieci giorni a partire dalla fine del periodo di tempo accordato al Senato.

5) Il Presidente della Repubblica dispone la pubblicazione del bilancio:

a) secondo il testo delle Camere legislative, se queste non lo abbiano esaminato nei termini prescritti;

b) secondo il testo della Dieta, se il Senato non lo abbia esaminato nel termine prescritto;

c) secondo il testo del Senato, se la Dieta non abbia discusso in termine le modifiche disposte dal Senato;

d) secondo. il testo del Governo, se le due Camere non abbiano discusso il bilancio nei termini prescritti.

Artt. 59 e 60 – omissis

 

CAPITOLO VIII

LE FORZE ARMATE

 

Art. 61 – 1) Le forze armate sono poste a guardia della sicurezza e dei diritti supremi della Repubblica.

2) Tutti i cittadini hanno l’obbligo del servizio militare e della difesa dello Stato.

Art. 62 – 1) Il Presidente della Repubblica ne ordina ogni anno la leva nei limiti del contingente stabilito.

2) Qualsiasi modificazione del contingente di leva esige un atto legislativo.

Art. 63 – 1) Il Presidente della Repubblica, in qualità di comandante in capo delle forze armate, esercita le sue funzioni emanando decreti. Egli stabilisce in particolare, con suoi decreti, l’organizzazione degli alti comandi e le modalità per la esecuzione degli atti da lui emanati come capo supremo delle forze armate.

2) Il Presidente della Repubblica decide l’impiego delle forze armate per la difesa dello Stato.

3) In Caso di nomina di un Generalissimo, il Potere di disporre delle forze armate è a lui devoluto.

4) Il Generalissimo è responsabile degli atti concernenti l’esercizio del comando verso il Presidente della Repubblica, comandante supremo delle forze armate.

 

CAPITOLO IX

L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

 

Dall’art. 64 all’art. 71 – omissis

 

CAPITOLO X

L’AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

 

Dall’art. 72 all’art. 75 – omissis

Art. 76 – 1) Per i singoli settori della vita economica sono istituiti dei corpi autonomi economici comprendenti le Camere d’agricoltura, d’industria, e di commercio artigiane e del lavoro, delle professioni libere, nonché altre associazioni di diritto pubblico.

2) Per legge le Camere possono raggrupparsi in unioni acquistando personalità giuridica.

3) Può esser creata per legge una Camera economica centrale per esaminare i problemi concernenti l’insieme della vita economica, dare pareri sui progetti di legge relativi all’economia nazionale ed infine per coordinare le attività nei singoli rami dell’economia nazionale.

4) Il controllo dell’attività degli enti autonomi economici è esercitato dal Governo a mezzo degli organi creati a tali scopi.

 

CAPITOLO XI

IL CONTROLLO DELLO STATO

 

Art. 77 – omissis

 

CAPITOLO XII

LO STATO IN PERICOLO

 

Art. 78 – 1) Nel caso di minacce esterne e di lotte interne o di macchinazioni a carattere di alto tradimento, che minaccino il regime, la sicurezza dello Stato o la sicurezza dei cittadini, il Consiglio dei ministri, autorizzato dal Presidente della Repubblica, proclama lo stato d’eccezione su tutto il territorio dello Stato o sulla parte di esso direttamente minacciata.

2) Questo provvedimento deve essere comunicato alla Dieta entro sette giorni dalla sua emanazione.

3) Se la Dieta è sciolta, il provvedimento concernente lo stato eccezionale deve essere comunicato alla nuova Dieta alla sua prima riunione.

4) La Dieta può esigere l’abrogazione di tale provvedimento.

5) La relativa mozione della Dieta non può essere messa ai voti nella stessa seduta nella quale è stata presentata.

6) Se il Senato conferma la decisione della Dieta il provvedimento deve essere senz’altro ritirato dal Governo.

Art. 79 – 1) Nel caso in cui è necessario impegnare le forze armate per la difesa dello Stato, il Presidente della Repubblica proclama lo stato di guerra su tutto il territorio dello Stato o su una parte di esso.

2) Durante lo stato di guerra, il Presidente della Repubblica ha il potere: di promulgare decreti legge senza l’autorizzazione delle Camere legislative, senza modificare la Costituzione, prorogare la durata della legislatura delle Camere sino alla conclusione della pace; aprire, aggiornare e chiudere le sessioni della Dieta e del Senato sui termini rispondenti alla necessità della difesa dello Stato, convocare le due Camere in numero ridotto per risolvere le questioni che rientrano nella loro attività.

3) Durante lo stato di guerra, il Governo gode delle prerogative previste dalle disposizioni sullo stato eccezionale, oltre che dalle disposizioni sullo stato di guerra.

 

CAPITOLO XIII.

REVISIONE DELLA COSTITUZIONE

 

Art. 80 – La Costituzione può essere modificata su iniziativa del Presidente della Repubblica, del Governo o di un quarto del numero totale dei deputati.

2) La proposta fatta dal Presidente della Repubblica può essere votata solo integralmente senza modificazioni, ovvero con le modificazioni accettate dal Governo a nome del Presidente della Repubblica.

 

CAPITOLO XIV

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 81 – omissis

 

 

 

(1) Trad. dal testo francese pubblicato dalla Commission Polonaise de coopération juridique internationale, Varsavia, 1935.

 

 

 

 

 

FONTE:

Giulietti, Le Costituzioni polacche, Sassoni Editore, Firenze 1946.



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