PROGETTO DI COSTITUZIONE DI ANTONIO ROSMINI (1)

(1848)

 

 

Art. 1 – La forma organica dello Stato è determinata dal presente Statuto: ogni legge e privilegio contrario al medesimo è abrogato.

 

Titolo I

Principi fondamentali dello Stato

 

Art. 2 – I diritti di natura e di ragione sono inviolabili per ogni uomo.

Art. 3 – È garantita la libertà d’azione alla Chiesa Cattolica; la comunicazione diretta con la Santa Sede in materie ecclesiastiche non può essere impedita; i concili sono di diritto della Chiesa; le elezioni dei vescovi si faranno a clero e popolo secondo l’antica disciplina, riservata la conferma al Sommo Pontefice.

Art. 4 – Lo Stato è retto da un governo monarchico temperato dalle leggi (2).

Art. 5 – I deputati del popolo divisi in due Camere uniti col re rappresentano la nazione.

Art. 6 – Il potere legislativo è esercitato collettivamente dal sovrano e dalle due Camere. L’interpretazione delle leggi appartiene al Potere legislativo.

Art. 7 – Gli atti del Governo non hanno vigore se non muniti della firma di un ministro.

Art. 8 – Il territorio dello Stato non può ricevere cambiamento se non in forza di una legge.

 

Titolo II

Del re

 

Art. 9 – La persona del re è inviolabile.

Art. 10 – Il re convoca ogni anno le due Camere; può prorogarne le sessioni e discioglierle. In quest’ultimo caso ne convoca altre nel termine di quattro mesi.

Art. 11 – La proposizione delle leggi è fatta dai ministri e può essere fatta prima all’una od all’altra Camera indifferentemente. Può essere anche fatta da ciascuna delle due Camere dietro richiesta di dieci de’ suoi membri. Le proposizioni fatte dai ministri sono prima delle altre discusse e votate.

Art. 12 – Il re solo sanziona le leggi e le promulga.

Art. 13 – Al solo re appartiene il Potere esecutivo.

Art. 14 – Egli è il Capo supremo dello Stato: dispone di tutte le forze di terra e di mare; dichiara la guerra; fa i trattati di pace, di alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tostocché la sicurezza e l’interesse dello Stato il permettano, unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere di finanze non hanno effetto, se non dopo ottenuto l’assenso delle Camere.

Art. 15 – Egli nomina e promuove a tutti gli impieghi circa i quali non provvede la presente costituzione, nel modo che sarà determinato dalla legge; fa coniare la moneta; fa decreti e regolamenti necessari per l’esecuzione delle leggi senza sospenderne l’osservanza o dispensarne; imparte i titoli onorifici.

Art. 16 – La giustizia emana dal sovrano, ed è amministrata in suo nome dai giudici che egli istituisce. Il re può fare grazie e può commutare le pene. Tuttavia non farà grazia ai ministri condannati, se non sull’esplicita domanda di una delle due Camere legislative.

Art. 17 – Né i re né i suoi figlioli possono contrarre matrimonio senza l’assenso delle Camere.

Art. 18 – La dotazione della Corona verrà fissata dalla prima legislatura, e non potrà essere mutata se non da una legge.

Art. 19 – Il patrimonio privato del re è soggetto alle leggi che regolano le altre proprietà.

Art. 20 – Il successore salendo al trono presta giuramento al presente statuto innanzi alle Camere a questo solo intento riunite.

 

Titolo III

Diritto dei cittadini

 

Art. 21 – Ogni uomo suddito al re è libero e cittadino.

Art. 22 – I cittadini sono uguali in faccia a’ tribunali.

Art. 23 – La libertà individuale è garantita. Niuno può essere arrestato e tradotto in giudizio se non nei casi previsti dalla legge e nelle forme che essa prescrive.

Art. 24 – Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può avere luogo se non in forza della legge e nelle forme che essa prescrive.

Art. 25 – Niuno può essere distolto da’ suoi giudici naturali.

Art. 26 – Il viaggiare in ogni parte del globo è un diritto di natura; l’emigrazione a chi la dimanda, non può essere negata.

Art. 27 – Tutte le proprietà sono inviolabili. Non è violazione di proprietà l’espropriazione forzata quando lo esiga il pubblico bene legalmente accertato, mediante una giusta indennità conforme alle legge.

Art. 28 – I fidecommissi che s’estendono ai non esistenti non sono riconosciuti dalla legge.

Art. 29 – Niuno può ricevere decorazioni, titoli o pensioni da una Potenza estera senza l’autorizzazione sovrana.

Art. 30 – Tutte le proprietà contribuiscono in proporzione del reddito alle gravezze dello Stato.

Art. 31 – Nessun tributo può essere imposto se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal sovrano.

Art. 32 – Ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori è inviolabile.

Art. 33 – La proprietà letteraria è garantita.

Art. 34 – I cittadini maggiori di età hanno il diritto di mandare petizioni anche in nome collettivo alle Camere se l’oggetto della petizione è la formazione d’una legge, a Potere esecutivo se è l’esecuzione d’una legge, e al giudiziale se riguarda l’amministrazione della giustizia.

Art. 35 – È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senza armi uniformandosi alle leggi che possono regolarne l’esercizio nell’interesse della cosa pubblica. Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia.

Art. 36 – Tutti i cittadini possono formare fra loro associazioni, purché non secrete. Ma dietro sentenza del Tribunale politico, che dichiari la società immorale o irreligiosa, o contraria al presente statuto, ovvero dichiari, dopo regolare processo, l’abuso che di essa fanno i suoi membri a fine immorale, irreligioso e per violare le leggi dello Stato, ella è disciolta.

Art. 37 – La stampa è libera, ma una legge ne reprime gli abusi. La Chiesa conserva il diritto d’imporvi una censura, ma senza che venga sanzionata da alcuna pena per parte dello Stato.

Art. 38 – I pubblici spettacoli sono regolati con misure preventive stabilite dalle leggi.

Art. 39 – La libertà dell’insegnamento è guarentita. Vi saranno leggi che la regolino e ne reprimano gli abusi.

Art. 40 – La libertà del commercio e dell’industria sono i principi fondamentali del diritto economico dello Stato.

Art. 41 – Tutti i cittadini possono aspirare alle cariche dello Stato secondo la loro capacità e idoneità.

Art. 42 – Ogni cittadino è soldato.

Sono dispensati dall’esercizio della milizia gli ascritti alla milizia ecclesiastica, e tutti quelli che sostengono un ufficio pubblico necessario allo Stato.

La leva è regolata dalla legge: il peso ne sarà compartito equamente fra cittadini.

Art. 43 – All’esercito appartiene la guardia nazionale che sarà istituita sopra basi fissate dalla legge.

Lo Stato può scioglierla per ricomporla e riordinarla fra lo spazio di un anno.

Art. 44 – L’esercito non può essere sottratto alla dipendenza del ministro responsabile.

Colla firma di un ministro hanno valore le ordinanze militari fatto a nome del Re.

Art. 45 – Le leggi e le sentenze debbono essere eseguite: la forza pubblica deve essere adoperata all’esecuzione delle leggi, e delle sentenze de’ tribunali, e a niun altro fine.

Art. 46 – Le istituzioni comunali e provinciali e la circoscrizione dei comuni e delle provincie sono determinate dalla legge. Il voto proporzionale che si stabilisce nel titolo seguente per la elezione de’ deputati servirà di base altresì all’elezione de’ consiglieri comunali e provinciali nel modo che verrà determinato da una legge.

Art. 47 – Le Camere legislative hanno il potere di discutere e votare le leggi da sottomettersi, ove ottengano la maggioranza de’ voti nell’una e nell’altra Camera, alla sanzione sovrana.

Esse possono ricevere le petizioni chiedenti la formazione di qualche disposizione legislativa, respingendo le altre, che i postulanti debbono presentare direttamente al potere esecutivo o al giudiziale secondo la natura del loro contenuto.

Hanno il diritto d’interpellazione e quello d’inchiesta limitatamente al fine di procacciarsi le notizie necessarie per la formazione delle leggi, o per deferire qualche accusa innanzi ai tribunali competenti.

Non possono negare i fondi pubblici necessarii all’esercizio e delle leggi e delle sentenze.

 

Titolo IV

Delle Camere legislative

 

Art. 48 – Le Camere legislative sono due, entrambe elettive.

Art. 49 – Dividendosi la popolazione dello Stato per quindicimila (3) si avrà il numero complessivo de’ deputati: se il numero riuscirà dispari, trascurate le frazioni, lo si accrescerà di uno.

Art. 50 – L’una e l’altra Camera ha egual numero di membri.

Art. 51 – La prima Camera viene eletta dai proprietari maggiori; la seconda dai proprietari minori.

Art. 52 – I proprietari si considerano maggiori o minori in ragione dell’imposta diretta che pagano al tesoro dello Stato (4).

Art. 53 – I deputati sono eletti da Collegi elettorali, ciascun de’ quali elegge un deputato.

Art. 54 – Divisa la somma totale delle imposte dirette pel numero complessivo dei deputati, il quoto è rappresentato da un Collegio elettorale.

Art. 55 – I proprietari maggiori si uniscono in numero sufficiente a formare un Collegio, che paga allo Stato d’imposta diretta la quota stabilita, egli solo elegge un deputato e può eleggere anche se stesso. Se i due proprietari più imposti allo Stato pagassero insieme la detta quota, essi due eleggono il deputato. Allo stesso modo si riuniscono in collegi gli altri, sempre unendosi collegialmente, prima quelli che pagano di più e successivamente quelli che pagano meno, di modo che i Collegi elettorali riescono più numerosi quanto gli elettori che li formano pagano meno.

Art. 56 – La prima metà di questi Collegi elegge i deputati della prima Camera, la seconda metà i deputati della seconda Camera.

Art. 57 – Il re concorre alla elezione in proporzione dei redditi dei beni stabili dello Stato e di quelli del suo privato patrimonio. La Chiesa e tutte le amministrazioni, società, o persone collettive che contribuiscono qualche imposta diretta alla Cassa generale dello Stato, vi concorrono nella stessa proporzione.

Art. 58 – Niuna qualità è richiesta dalla legge per godere del diritto elettorale, eccetto il pagamento di un’imposta diretta allo Stato.

Art. 59 – Il diritto elettorale è esercitato da soli uomini. Può essere esercitato per legittimo procuratore: il padre, il marito, il tutore ed il curatore l’esercitano per i figlioli non emancipati, per la moglie, per i minori, per gli interdetti; i voti mancanti in ogni Collegio sono suppliti dal governo a favore di alcuno de’ suoi nominati.

Art. 60 – Gli eleggibili debbono essere italiani, di età maggiore, non essere interdetti, né oberati, né stati condannati crumilmente, o se il furono per materia politica, essere stati amnistiati, finalmente non debbono avere contemporaneamente un impiego incompatibile.

Art. 61 – Niuno impiegato dell’Ordine giudiziario può essere membro delle Camere. Il mandato di deputato è incompatibile ancora con la qualità di Ministro di Stato e con ogni impiego che abbia obbligo di residenza in provincia. Chi rinunzia all’impiego per accettare il mandato di deputato, finito il tempo che dura il mandato, rimane in disponibilità con riguardo a’ suoi meriti.

Art. 62 – I deputati delle provincie ricevono dallo Stato una moderata retribuzione a titolo di indennità. Non possono ricevere alcun regalo dagli elettori, e, venendo provato che alcuno n’abbia ricevuto, egli cessa d’esser deputato.

Art. 63 – Se un deputato cessa, per qualunque motivo, dalle sue funzioni, il Collegio che l’aveva eletto sarà tosto convocato per fare una nuova elezione.

Art. 64 – Ogni legislatura dura un sessennio; la metà di ciascuna Camera si rinnova di tre in tre anni; la metà che si dee rinnovare la prima è scelta dal sovrano.

Art. 65 – La lingua italiana è la lingua delle Camere.

Art. 66 – Le sedute delle Camere sono pubbliche. Ma quando dieci membri facciano per iscritto la domanda, esse possono deliberare in segreto.

Art. 67 – Ogni riunione di una Camera fuori del tempo della sessione dell’altra è illegale. Le due Camere non si possono mai unire in una sola assemblea per discutere o prendere qualche deliberazione in comune: i loro atti in questi due casi sono nulli.

Art. 68 – Ognuna delle Camere è sola competente per giudicare della legalità del mandato de’ propri membri. Se le forme legali del mandato sono riconosciute, il deputato è ammesso. Ma qualora egli avesse ottenuto il mandato con mezzi vietati dalla legge, vi ha luogo tuttavia a processo dinanzi a’ tribunali competenti.

Art. 69 – Le Camere determinano per mezzo di un regolamento interno il modo secondo il quale esercitano le proprie attribuzioni.

Art. 70 – I deputati, dopo la verificazione de’ loro poteri, prima di entrare in carica fanno il giuramento di fedeltà al sovrano ed alla Costituzione.

Art. 71 – Il Presidente, il Vice-presidente e i segretari delle Camere sono nominati de esse nel proprio seno al principio d’ogni sessione per tutta la sua durata.

Art. 72 – Le sedute e le deliberazioni delle Camere non sono legali né valide, se la maggiorità assoluta dei loro membri non è presente.

Art. 73 – Le determinazioni sono prese a maggioranza di voti.

Art. 74 – Ogni proposta di legge sarà prima esaminata dalle giunte nominate da ciascuna Camera per lavori preparatori. Approvata da una Camera, la proposta è trasmessa all’altra; discussa ed approvata anche in questa, viene presentata alla sanzione del sovrano. Le discussioni si fanno prima articolo per articolo, e poi si vota la legge nel suo complesso.

Art. 75 – Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione e per isquittinio secreto. Quest’ultimo mezzo sarà sempre impiegato per la votazione del complesso di una legge, o per ciò che concerne al personale.

Art. 76 – Se un progetto di legge è stato rigettato a danno dei tre poteri legislativi, non può essere più riprodotto nella stessa sessione.

Art. 77 – I ministri e i commissari del Governo hanno libero ingresso nelle Camere legislative, e vi debbono essere intesi quando lo domandano. Le Camere possono chiedere la presenza dei ministri nelle discussioni.

Art. 78 – Le Camere non possono ricevere alcuna deputazione, né sentire altri fuori dei propri membri, dei ministri e dei commissari del Governo.

Art. 79 – I deputati non sono sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse e dei voti nelle Camere.

 

Titolo V

Dell’ordine giudiziale

 

Art. 80 – L’ordine giudiziale è indispensabile per l’applicazione delle leggi ai casi occorrenti.

Art. 81 – Vi saranno due ordini di tribunali: gli uni giudicheranno di ciò che riguarda il diritto individuale e sociale privato, gli altri di ciò che riguarda il diritto sociale civile. I Tribunali puramente militari appartengono al primo ordine.

Art. 82 – Vi avranno tribunali di prima istanza, d’appello e di istanza suprema nell’uno e nell’altro ordine. Per le cause riservate alla suprema Corte di Giustizia Politica vi sarà una prima e seconda istanza composta di due Collegi di giudici, l’uno più numeroso dello altro: in ultima istanza giudicherà l’Alta Corte di Giustizia a piena seduta.

Art. 83 – La Suprema Corte di Giustizia politica ha un numero di giudici pari a quelli di una Camera; sono nominati dal popolo con voto universale ed eguale fra gli eleggibili alle Camere che abbiano almeno 40 anni compiti.

Art. 84 – Ogni persona individua o collettiva può dare ricorso al Tribunale politico competente nel caso che qualche deliberazione del Potere violasse i diritti guarentiti dal presente Statuto. La Suprema Corte di Giustizia politica ha un numero di giudici pari a quello di una Camera; sono nominati dal popolo con voto universale ed eguale. Ogni dieci anni sarà consultato il popolo se vuole rinnovare l’elezione. Il Potere legislativo può consultarlo anche prima de’ dieci anni, mediante una legge.

Art. 85 – L’Organizzazione giudiziaria per ciò che non dispone la presente costituzione, sarà determinata da una legge.

Art. 86 – I ministri sono responsabili.

Art. 87 – Ciascuna delle due Camere ha il diritto di porre in accusa i ministri. Quando una Camera produce l’accusa, l’altra giudica del fatto; l’Alta Corte di Giustizia applica la legge.

Art. 88 – Una legge determinerà i casi nei quali si verifica la responsabilità dei ministri, i modi con cui deve procedere il giudizio contro di essi e le pene.

Art. 89 – Nessun deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante o quasi flagrante reato, nel tempo della sessione, né tradotto in giudizio in materia criminale, senza una previa sentenza della Suprema Corte di Giustizia politica.

Art. 90 – Il sovrano nominerà dei procuratori dello Stato presso i Tribunali politici che d’ufficio tradurranno davanti ai tribunali competenti i rei per abuso di stampa d’insegnamento, o per altre infrazioni del dritto sociale, civile entro i limiti che saranno determinati da una legge.

Art. 91 – I giudici sono inamovibili dopo quattro anni di servizio.

Art. 92 – Le udienze de’ tribunali in materia civile e politica sono pubbliche. I dibattimenti in materia criminale saranno pubblici quando il reo lo domandi.

 

 

 

(1) Questo progetto di Costituzione può ugualmente applicarsi ad una forma repubblicana qualora si cangi il re in un presidente: le leggi proprie della società civile su cui si fonda sono le medesime nell’uno e nell’altro caso. (Nota di A. Rosmini).

(2) Qui dovrà essere inserito qualche articolo sulla successione al trono. (Nota di A. Rosmini).

(3) Volendosi provvedere al caso in cui il territorio e la popolazione dello Stato si aumentasse, questo articolo dovrà esporsi così:

Dividendosi la popolazione dello Stato per quindicimila, se ella non eccede i cinque milioni, si avrà il numero complessivo de’ deputati; riuscendo il numero dispari, trascurate le frazioni lo si accrescerà di uno. Aumentandosi la popolazione dello Stato, si accrescerà di cinquemila il divisore, e così si farà ogni qualvolta l’aumento, ascenda di nuovo a cinque milioni. (Nota di A. Rosmini).

(4) Sotto la denominazione di imposta diretta noi non intendiamo solo la prediale, ma ancora la personale e mobiliare, le tasse per l’esercizio d’uffici, arti, professioni, e in generale tutto ciò che si paga immediatamente al tesoro dello Stato a nudo titolo d’imposta. (Nota di A. Rosmini).

 

 

 

 

 

FONTE:

A. Aquarone, M. D’Addio e G. Negri, Le Costituzioni italiane, Edizioni Comunità, Milano 1958.



Download in formato Word

Torna su