COSTITUZIONE DI PRUSSIA

sancita dal re il 31 gennaio e giurata il 6 febbraio 1850

 

 

Noi Federigo Guglielmo

per la grazia di Dio RE DI PRUSSIA ECC. ECC.

 

Facciamo sapere che la costituzione dello stato prussiano annunciata da Noi il 5 dicembre 1848 con riserva della sua revisione nelle forme legali, ed accolta dalle due camere del nostro regno, venne ora a quella revisione sottoposta e per Noi, col consenso delle stesse camere, definitivamente sancita.

Noi quindi la promulghiamo, siccome legge fondamentale dello stato, nei termini seguenti.

 

Titolo I

Del territorio dello stato

 

Art. 1 - Il territorio dello stato prussiano si compone di tutte le contrade della monarchia secondo la loro circonferenza attuale.

Art. 2 - I confini di questo territorio non possono venir mutati che per legge.

 

Titolo II

Dei diritti dei Prussiani

 

Art. 3 - La costituzione e la legge determinano le condizioni, mercé le quali si acquistano, si esercitano e si perdono la qualità di Prussiano e i diritti politici e civili a questa inerenti.

Art. 4 - Tutti i Prussiani sono eguali in faccia alla legge. I privilegi di ceto sono aboliti. Chiunque può occupare gli impieghi pubblici, purché capace ed avente le condizioni che la legge ricerca.

Art. 5 - La libertà personale è guarentita. La legge determina le condizioni e le forme, sotto cui è permessa la restrizione di quella, ed in ispecie la cattura.

Art. 6 - Il domicilio è inviolabile. Le infrazioni di esso e le perquisizioni, come pure il sequestro di lettere e carte domestiche, non sono permessi che nei casi e secondo le forme dalla legge stabilite.

Art. 7 - Niuno può essere sottratto al suo giudice ordinario. È vietata l'instituzione di tribunali eccezionali e di commissioni straordinarie.

Art. 8 - Non si possono comminare né applicar pene, fuorché a tenor della legge.

Art. 9 - La proprietà è inviolabile. Non può essere tolta o scemata fuorché per causa di utilità pubblica, e previo, nei casi urgenti, lo stanziamento, almeno in via provvisoria, di un'indennità, giusta la legge.

Art. 10 - La morte civile e la confisca sono abolite.

Art. 11 - Il diritto di emigrazione non può essere limitato se non per rispetto al servizio militare.

L'imposizione di tasse d'emigrazione è vietata.

Art. 12 - La libertà di professione religiosa, di riunione in società religiose (art. 31 e 32), e di esercizio domestico e pubblico di ogni religione è guarentita. L'attribuzione dei diritti civili e politici è indipendente dalla professione religiosa. L'esercizio della libertà religiosa non può esimere dall'adempimento dei doveri politici e civili.

Art. 13 - Le società religiose, egualmente che le morali, non aventi diritti di corporazione, non possono acquistare questi diritti che in virtù di leggi particolari.

Art. 14 - La religione cristiana è riconosciuta per base degli ordini pubblici relativi al culto; e ciò senza pregiudizio della libertà religiosa di cui nell'art. 12.

Art. 15 - La chiesa evangelica e romano‑cattolica, come ogni altra società religiosa, è indipendente nel governo e nell'amministrazione delle cose proprie. Ciascuna ritiene il possesso e il godimento degli instituti, dei lasciti e dei fondi assegnati al culto, all'istruzione, e alle opere sue particolari di beneficenza.

Art. 16 - Le relazioni delle società religiose coi loro capi non possono essere impedite. La pubblicazione di regolamenti ecclesiastici non subisce altre restrizioni fuor di quella a cui soggiace ogni altra pubblicazione.

Art. 17 - Una legge speciale provvederà al diritto di patronato ecclesiastico, e determinerà le condizioni di fondazione del medesimo.

Art. 18 - I diritti di nomina, di proposta, di elezione e di conferma nella collazione di impieghi ecclesiastici sono, relativamente allo stato e in quanto non dipendono da patronato o da titoli giuridici particolari, aboliti.

Questa disposizione non si applica all'impiego di ecclesiastici presso l'armata e negli stabilimenti pubblici.

Art. 19 - Il matrimonio civile verrà stabilito con legge apposita, la quale regolerà pure la tenuta dei registri dello stato civile.

Art. 20 - La scienza e il suo insegnamento sono liberi.

Art. 21 - Si provvederà per mezzo di scuole pubbliche all'istruzione della gioventù.

I genitori e coloro che ne fanno le veci sono tenuti a dare ai loro figliuoli o pupilli l'istruzione richiesta per le scuole pubbliche.

Art. 22 - Chiunque ha dato prova alle autorità competenti della sua capacità morale, scientifica e tecnica, ha il diritto di insegnare, fondar scuole e dirigerle.

Art. 23 - Tutti gli stabilimenti, pubblici e privati, d'istruzione e di educazione, sono sopravveduti da autorità nominate dallo stato.

I professori pubblici hanno gli stessi diritti e doveri degli ufficiali del governo.

Art. 24 - Nella fondazione di scuole pubbliche popolari, si avrà il massimo riguardo alle diversità di professione religiosa.

L'insegnamento religioso nelle scuole pubbliche popolari spetta alle rispettive congregazioni religiose.

L'indirizzo economico delle scuole popolari appartiene al comune. Il governo, coll'intervento dalla legge prescritto, dei comuni nomina fra i capaci, i maestri di dette scuole.

Art. 25 - I mezzi per l'erezione, il mantenimento e l'ampliazione delle scuole popolari sono somministrati dai comuni e, supplettivamente, nel caso di provata insufficienza dei loro redditi, dallo stato. Le obbligazioni derivanti da convenzioni particolari continueranno ad aver forza per un triennio.

Lo stato guarentisce inoltre ai maestri delle scuole popolari uno stipendio fisso, adeguato al posto.

L'insegnamento nelle pubbliche scuole è gratuito.

Art. 26 - L'intiero insegnamento è regolato da una legge particolare.

Art. 27 - Ogni Prussiano ha il diritto di esprimere liberamente, in parole, in iscritto, colla stampa, e con rappresentazioni figurate, le proprie opinioni.

La censura resta abolita; niuna restrizione alla libertà di stampa potrà per l'avvenire essere introdotta, fuorché per legge.

Art. 28 - I delitti che si commetteranno colla parola, colla scrittura, colla stampa o con rappresentazioni figurate saranno puniti a norma del diritto penale ordinario.

Art. 29 - Tutti i Prussiani hanno, senza preventiva licenza di maestrato, il diritto di riunirsi, pacificamente e senz'armi, in luoghi chiusi.

Questa disposizione non si applica alle adunanze in luoghi pubblici, le quali restano soggette, relativamente all'anzidetta licenza, al prescritto della legge.

Art. 30 - Tutti i Prussiani hanno il diritto di riunirsi in società, purché per un oggetto non riprovato dalle leggi penali.

L'esercizio del diritto guarentito in questo articolo e nel precedente (29) è, nell'interesse della pubblica sicurezza, regolato dalla legge.

Le associazioni politiche possono venir per legge limitate momentaneamente vietate.

Art. 31 - La legge determina le condizioni sotto cui si concedono o si negano i diritti di corporazione.

Art. 32 - Il diritto di petizione compete a tutti i Prussiani. Le petizioni in nome collettivo non sono permesse che ai maestrati ed alle corporazioni.

Art. 33 - Il segreto delle lettere è inviolabile. Le restrizioni occorrenti nelle perquisizioni giudiziarie e nei casi di guerra saranno indicate e decretate per legge.

Art. 34 - Tutti i Prussiani sono obbligati al servizio militare. La legge determina l'estensione e il modo di adempimento di quest'obbligazione.

Art. 35 - L'esercito comprende tutti i corpi dell'armata stanziale e della milizia cittadina.

Il re può, in conformità della legge, decretare, nel caso di guerra, la leva in massa.

Art. 36 - La forza militare non può essere adoperata a reprimere le turbolenze interne ed a promuovere l'esecuzione delle leggi, se non nei casi e giusta le forme che la legge determina, e sulla istanza dei maestrati civili. La legge stabilirà le eccezioni a quest'ultimo principio.

Art. 37 - L'autorità giudiziaria militare è circoscritta alle materie penali, e governata da una legge. Le prescrizioni relative alla disciplina militare sono oggetto di regolamenti particolari.

Art. 38 - La forza armata, tanto in attività di servizio che fuori, non può conferire insieme, od altrimenti assembrarsi, fuorché dietro comandamento. Sono pure vietati i convegni e gli assembramenti di proprio arbitrio della milizia cittadina al fine di deliberare sovra ordinamenti, comandi e prescrizioni militari.

Art. 39 - Le disposizioni inchiuse negli articoli 5, 6, 29, 30 e 32 non sono applicabili all'esercito, sé non in quanto non ostano le leggi militari ed i precetti disciplinari.

Art. 40 - L'istituzione di feudi e di fedecommessi gentilizii è vietato. I feudi e fedecommessi esistenti saranno per disposizione di legge conversi in proprietà libere. Queste disposizioni non si applicano agli appannaggi di famiglia.

Art. 41 - Le disposizioni che precedono (art. 40) non riflettono per ora i feudi della corona, i fedecommessi della casa reale e principesca, come pure i feudi situati fuori stato, e i possedimenti e fedecommessi (questi ultimi, se guarentiti dal diritto federale germanico) che ebbero anticamente dipendenza diretta dall'impero. La condizione giuridica di questi feudi e fedecommessi sarà determinata da leggi particolari.

Art. 42 - Il diritto di libera disposizione dei beni stabili non soggiace che alle limitazioni stabilite dalla legge civile. La divisibilità delle terre ed il riscatto dai carichi territoriali sono guarentiti.

È lasciata facoltà di apporre restrizioni, per le mani morte, al diritto di acquistare e disporre dei beni stabili.

Sono abolite senza indennità:

1) La giurisdizione signorile, la polizia feudale e la potestà di governo, come pure i diritti di sovranità e privilegi annessi a certe tenute;

2) Le obbligazioni derivanti da simili diritti, dal patrocinio signorile, dal vassallaggio di origine, e dall'ordinamento anteriore dei tributi e delle industrie.

Con questi diritti rimangono pure abolite le prestazioni e i carichi correlativi sinora dovuti.

Non sarà più ammessa nelle cessioni in perpetuo di fondi che la trasmissione della proprietà piena e intiera; rimane tuttavia lecita la riserva di una rendita fissa redimibile.

Queste disposizioni saranno ulteriormente sviluppate con leggi particolari.

 

Titolo III

Del re

 

Art. 43 - La persona del re è inviolabile.

Art. 44 - I ministri del re sono responsali. Tutti gli atti governativi del re dovranno, per la loro validità, essere controfirmati da un ministro, che in tal modo ne assumerà la responsabilità.

Art. 45 - Al re solo appartiene il potere esecutivo. Egli nomina e dimette i ministri. Ordina la promulgazione delle leggi e dà le provvidenze opportune per la loro esecuzione.

Art. 46 - Il re ha il comando supremo dell'esercito.

Art. 47 - Il re nomina a tutti gl'impieghi nell'esercito, non meno che negli altri rami del servizio pubblico, salvoché non sia per legge altrimenti stabilito.

Art. 48 - Il re ha il diritto di dichiarar guerra, conchiuder paci, e fare altri trattati coi governi stranieri. Questi ultimi, se di commercio, o se per essi viene imposto un aggravio allo stato od a privati, debbono, per essere validi, aver l'assenso delle camere.

Art. 49 - Il re ha il diritto di far grazia e di commutare le pene.

Questo diritto non può esercitarsi in pro di un ministro condannato per ragione degli atti del suo ufficio, fuorché dietro proposta di quella fra le Camere, donde mosse l'accusa.

Il re non può soprattenere inchieste già incominciate se non in forza di una legge particolare.

Art. 50 - Al re si appartiene la collazione di ordini ed altri distintivi disgiunti da privilegii.

Egli ha il diritto di battere moneta, uniformandosi alla legge.

Art. 51 - Il re convoca le camere e ne chiude le sedute. Può scioglierle, od amendue contemporaneamente, ovvero una soltanto. Ma in tal caso gli elettori dovranno essere convocati dentro sessanta giorni, e le camere essere riunite dentro novanta giorni rispettivamente dopo lo scioglimento.

Art. 52 - Il re può aggiornare le camere. Questa proroga non si potrà senza il loro consenso estendere oltre a trenta giorni, né ripetere durante una stessa sessione.

Art. 53 - La corona è, giusta le leggi sulla casa reale, ereditata nella linea mascolina di essa casa, serbato il diritto di primogenitura, e della discendenza agnatica.

Art. 54 - Il re è maggiore a diciott'anni compiuti.

Egli presta giuramento dinanzi alle camere di mantener fermi e inviolata la costituzione del reame, e di governare in conformità della medesima e delle leggi.

Art. 55 - Il re non può, senza il consenso delle camere, esercitar signoria sovra stati forestieri.

Art. 56 - Se il re è minorenne, od altrimenti nell'impossibilità di regnare, la reggenza si devolve all'agnato maggiore d'età (art. 53), che è prossimiore alla corona. Questi convocherà immediatamente le camere, le quali, a sessioni unite, pronuncieranno sulla necessità della reggenza.

Art. 57 - Qualora non trovisi agnito maggiore d'età, e niuna misura siasi ancora in proposito adottata, il ministero convocherà egli le camere le quali, a sessioni unite, eleggeranno un reggente. Sino all'installamento della reggenza il governo dello stato apparterrà al ministero.

Art. 58 - Il reggente esercita la podestà regia a nome del re. Inaugurata la reggenza, egli presta giuramento in cospetto delle camere di serbare inviolata la costituzione del regno e di governare a tenor di questa e delle leggi.

Art. 59 - Il fondo fedecommissario della corona resta costituito della rendita assegnata colla legge del 17 gennaio 1820 sui proventi dei beni demaniali e delle foreste.

 

Titolo IV

Dei ministri

 

Art. 60 - I ministri, come pure gli ufficiali pubblici che li rappresentino, hanno accesso in ambe le camere, e deggiono in ogni tempo, a lor richiesta, essere uditi.

Ciascuna camera può domandare la presenza dei ministri.

In quella camera di cui sono membri, i ministri non hanno che il diritto di suffragio.

Art. 61 - I ministri possono con decreto di una camera essere messi in accusa per ragion di lesa costituzione, di corruzione o di tradimento. L'alta corte della monarchia pronunzia sull'accusa a classi unite. Le due corti supreme ora esistenti dovranno, finché durano, congiungersi in tale occorrenza insieme.

Le regole concernenti i casi di responsabilità ministeriale, la processura in proposito e le pene da applicarsi formeranno l'oggetto di una legge particolare.

 

Titolo V

Delle Camere

 

Art. 62 - Il potere legislativo si esercita dal re e da due camere congiuntamente.

Per ogni legge è necessario l'accordo del re e di entrambe le camere.

I modelli di leggi finanziarie e di bilanci dello stato debbono essere per primo presentati alla seconda camera; i progetti di bilancio devono essere dalla prima camera accettati o respinti per intero.

Art. 63 - Solo nel caso in cui trattisi della sicurezza pubblica, o di bisogni urgenti e straordinarii, potranno, in assenza delle camere e sotto la risponsabilità di tutti i ministri, emanar provvisioni aventi forza di legge, semprecché non contrarie alla costituzione. Simili provvisioni però dovranno, al primo riunirsi delle camere, essere immediatamente sottomesse alla loro approvazione.

Art. 64 - Il diritto di proporre leggi spetta al re ed a ciascuna camera. Le proposizioni di legge, state rifiutate da una delle camere o dal re non si possono rinnovare durante la stessa sessione.

Art. 65 - La prima camera è composta:

a) Dei principi reali maggiori d'età;

b) Dei capi delle famiglie prussiane addette anticamente all'impero - e dei capi di quelle famiglie che otterranno per decreto regio il diritto primogeniale ed ereditario di sedere e votare nella prima Camera. Nel decreto sarà pure indicata la tenuta prediale a cui s'intenderà alligato un simile diritto. Questo diritto non potrà esercitarsi per mezzo di mandatario, e rimarrà sospeso durante la minorità dell'investito, come pure durante il suo servizio presso una potenza non tedesca, e finché ha il suo domicilio fuori di Prussia;

c) Dei membri nominati dal re a vita. Il loro numero non potrà eccedere il decimo dei membri designati nelle categorie a) e b);

d) Di novanta membri eletti direttamente, nei distretti segnati dalla legge elettorale, da un trigesimo di quegli elettori primarii (articolo 70), che sono de' contribuenti maggiori diretti;

e) Di trenta membri eletti, in conformità della legge, dai consigli municipali delle maggiori città dello stato.

Il numero totale dei membri compresi nelle categorie a), b), c), non potrà eccedere quello dei membri delle categorie d) ed e).

Lo scioglimento della prima camera non s'intenderà che per rispetto ai membri venutivi per elezione.

Art. 66 - La formazione della prima camera nel modo indicato nell'art. 65, non avrà luogo che a far tempo dal 7 agosto dell'anno 1852.

Sino a quell'epoca rimarrà in vigore per la prima camera la legge elettorale del 6 dicembre 1848.

Art. 67 - Il periodo legislativo della prima camera è di sei anni.

Art. 68 - Sono eleggibili a membri della prima camera tutti i Prussiani aventi l'età di quarant'anni compiuti, che non hanno incorsa la perdita dei diritti civili per sentenza passata in giudicato, e godono da cinque anni del cittadinatico prussiano.

Le funzioni di membro della prima camera non danno luogo ad alcuna retribuzione o indennità.

Art. 69 - La seconda Camera è composta di trecentocinquanta membri. I distretti elettorali sono determinati dalla legge. Essi possono costituirsi di uno o più cantoni, o di una o più delle città maggiori.

Art. 70 - Ogni Prussiano avente l'età di venticinque anni compiuti, e la qualità di elettore comunale nel comune dove ha il suo domicilio, è di pien diritto elettore primario.

Quegli che ha il diritto di elettorato in più comuni non può esercitarlo che in un comune solo.

Art. 71 - Per ogni 250 abitanti si nomina un elettore. Gli elettori primarii saranno divisi in tre categorie, a ragion delle imposte dirette che pagano. Questa divisione si farà in modo che in ciascuna categoria cada un terzo della somma totale delle imposte accollate a tutti gli elettori primarii.

La somma totale si calcola:

a) Per comune, quando questo forma da sé solo un distretto elettorale primario;

b) Per distretto, se il distretto elettorale primario è composto di più comuni.

La prima categoria è composta degli elettori primarii, che pagano le imposte più grosse sino alla concorrente di un terzo della somma totale.

La seconda categoria è composta degli elettori primarii, che pagano imposte minori sino alla concorrente del secondo terzo.

La terza categoria è composta di tutti i minimi contribuenti elettori primarii, che pagano l'ultimo terzo.

Ciascuna categoria nomina separatamente un terzo degli elettori eligendi.

Le categorie possono essere suddivise in più sezioni, ma nissuna potrà eccedere il numero di cinquecento elettori primarii.

Gli elettori sono in ciascuna categoria eletti sulla massa degli elettori primarii del distretto, senza distinzione di categoria.

Art. 72 - I deputati sono nominati dagli elettori.

Le elezioni sono regolate da legge apposita.

Questa darà pure le provvidenze opportune per quelle città in cui viene percetta, in cambio di una parte dell'imposta prediale, l'imposta sul macinato e sui macelli.

Art. 73 - Il periodo legislativo della seconda camera è di tre anni.

Art. 74 - È eleggibile a deputato ogni Prussiano avente l'età di trent'anni compiuti, che non ha perduto i diritti civili in forza di una sentenza passata in giudicato, e gode da tre anni del cittadinatico prussiano.

Art. 75 - Le camere sono rielette allo spirare del rispettivo periodo legislativo. Lo stesso ha luogo nel caso di scioglimento. In entrambi i casi i membri uscenti sono rieleggibili.

Art. 76 - Le camere sono convocate dal re, regolarmente in novembre di ciascun anno, e straordinariamente, tuttavolta che è richiesto dalle circostanze.

Art. 77 - L'apertura e la chiusura delle Camere si fa dal re in persona, oppure da un ministro a ciò delegato in una seduta a Camere unite.

Le due Camere sono convocate, aperte, aggiornate e chiuse contemporaneamente.

Venendo una camera sciolta, l'altra sarà contemporaneamente aggiornata.

Art. 78 - Ciascuna camera assume e pronuncia sulla verificazione dei rispettivi poteri; provvede all'indirizzo de' suoi lavori ed alla disciplina con un regolamento, ed elegge il presidente, i vice‑presidenti e i segretarii.

Gli ufficiali pubblici debbono, per entrar nelle camere, chiedere un congedo.

Se un membro della camera assume un impiego stipendiato, ovvero una carica di grado superiore o di soldo maggiore, perde il posto nella camera, né può rientrarvi che per nuova elezione.

Niuno può essere membro di entrambe le camere.

Art. 79 - Le sedute delle due Camere sono pubbliche. Ciascuna camera, sovra proposta fattane dal presidente, ovvero da dieci membri, si raccoglie in seduta secreta, ed in essa delibera anzitutto sovra una proposta medesima.

Art. 80 - Nessuna delle due Camere può passare ad una deliberazione, se non si trova presente la pluralità del numero legale de' suoi membri. Ciascuna camera piglia le sue decisioni a maggioranza assoluta di voti, salve le eccezioni che si stabilissero nel regolamento relativamente alla verificazione dei poteri.

Art. 81 - Ciascuna camera ha il diritto di far indirizzi al re.

Niuno può presentare in persona petizioni o indirizzi alle camere o ad una di esse.

Ciascuna camera può rimandare ai ministri gli scritti che vengono a lei indirizzati, e domandar loro schiarimenti sulle querele che le son porte.

Art. 82 - Ciascuna camera ha il diritto di nominare, per più ampie informazioni su fatti avvenuti, commissioni d'inchiesta.

Art. 83 - I membri delle due Camere rappresentano tutto il popolo. Essi votano secondo coscienza, e non possono essere vincolati da verun mandato imperativo od istruzioni ricevute.

Art. 84 - Non sono mai sindacabili per ragione dei voti dati nella camera. Possono soltanto essere richiamati all'ordine dentro la camera, a norma del regolamento (art. 78), per ragion delle opinioni da loro emesse.

Nissun membro di una camera può, durante la sessione, essere prosseguito, senza il consenso di questa, per un reato, ovvero essere catturato, salvoché venga colto in flagranti, o nel giorno successivo all'eseguimento del fatto incriminato.

Lo stesso consenso è necessario in caso di cattura per debiti.

Ogni prossecuzione penale contro un membro della camera, ed ogni cattura per inquisizione o per causa civile, sarà, a richiesta della camera interessata, sospesa per tutto il corso della sessione.

Art. 85 - I membri della seconda camera avranno il rimborso delle spese di viaggio ed una retribuzione in conformità della legge. La rinuncia è vietata.

 

Titolo VI

Del potere giudiziario

 

Art. 86 - Il potere giudiziario si esercita a nome del re, da tribunali indipendenti e non soggetti ad altra autorità, fuorché a quella della legge.

Le sentenze si pronunciano e si eseguiscono a nome del re.

Art. 87 - I giudici sono dal re, ovvero a nome suo, nominati a vita.

Non possono essere rimossi o sospesi dal loro ufficio, che per sentenza e per motivi contemplati nella legge. La sospensione provvisoria, non incorsa per virtù di legge, il traslocamento forzato e la messa in riposo, non possono aver luogo che per una delle cause e secondo le forme nella legge stabilite ed all'appoggio di una sentenza.

Queste disposizioni non si applicano alle traslocazioni che si rendano necessarie per mutazioni recate nell'organamento o nelle sedi giudiziarie.

Art. 88 - I giudici non potranno per l'avvenire occupare altri impieghi pubblici stipendiati. Non si ammetteranno eccezioni che in virtù di legge.

Art. 89 - L'organizzazione dei tribunali è stabilita per legge.

Art. 90 - Non si nomineranno a giudici che coloro, i quali si saranno abilitati a tale ufficio secondo il prescritto delle leggi.

Art. 91 - Saranno instituiti per legge, nei luoghi ove il bisogno lo richiede, tribunali speciali, particolarmente per i negozii commerciali e industriali.

L'organizzazione e la competenza di questi tribunali, la processura da seguirsi in essi, la nomina dei loro membri, le attribuzioni particolari di questi ultimi, e la durata del loro ufficio saranno determinate dalla legge.

Art. 92 - Vi sarà in Prussia una sola corte suprema.

Art. 93 - Le udienze giudiziarie, sì civili che criminali, saranno pubbliche. Nei casi però in cui la pubblicità torni a danno dell'ordine o dei buoni costumi, il tribunale potrà, per deliberazione fatta pubblica, interdirla.

Negli altri casi la pubblicità non può essere limitata che per legge.

Art. 94 - Nei reati puniti con pene criminali, in tutti i reati politici ed in tutti i reati di stampa, che non sono espressamente dalla legge eccettuati, ha luogo il giudizio per giurati.

La formazione del giurì è regolata dalla legge.

Art. 95 - Si potrà stabilire per legge, da rendersi col preventivo consenso delle camere, una corte particolare di giurati, per conoscere dei delitti di alto tradimento, e di quegli altri crimini contro la sicurezza interna ed esterna dello stato, che le saranno dalla legge devoluti. La formazione di questo giurì sarà dalla legge stabilita.

Art. 96 - La competenza dei tribunali e delle autorità amministrative è determinata dalla legge. I conflitti tra le autorità amministrative e giudiziarie sono di cognizione di un tribunale dalla legge designato.

Art. 97 - La legge determina le condizioni, sotto cui i pubblici ufficiali sì civili che militari possono essere prosseguiti in giudizio per reati di abusi di potere. Il previo consenso però dei rispettivi superiori non sarà necessario.

 

Titolo VII

Degli ufficiali pubblici non appartenenti al corpo giudiziario

 

Art. 98 - I diritti degli ufficiali pubblici non appartenenti al corpo giudiziario, compresi in essi i procuratori di stato, saranno regolati da una legge, la quale, senza incagliare fuor di proposito il governo nella scelta de' suoi agenti, guarentirà questi funzionari dalle destituzioni e dalle sottrazioni di soldo.

 

Titolo VIII

Delle finanze

 

Art. 99 - Tutte le entrate e le spese dello stato saranno preventivamente valutate e portate ogni anno sul bilancio.

Il bilancio sarà stanziato annualmente per legge.

Art. 100 - Non si possono levar per l'erario altre imposte o contribuzioni fuor di quelle portate sul bilancio, od introdotte con leggi particolari.

Art. 101 - Riguardo alle imposte non può aver luogo alcun privilegio.

La legislazione tributaria attuale sarà sottoposta a revisione, ed ogni privilegio verrà abolito.

Art. 102 - Gli ufficiali pubblici o comunali non possono riscuoter sportule che a tenor di legge.

Art. 103 - Gl'imprestiti pubblici verranno decretati per legge. Lo stesso avrà luogo per l'accettazione di garanzie a carico dello stato.

Art. 104 - Nei casi di eccedenza del bilancio è necessaria la successiva approvazione delle camere.

I conti pel bilancio dello stato saranno esaminati e fermati dall'alta camera dei conti. Il conto generale pel bilancio di ciascun anno, unitamente ad uno specchio dei debiti dello stato, sarà presentato alle camere colle osservazioni dell'alta camera dei conti in iscarico del governo.

L'instituzione e le attribuzioni dell'alta camera dei conti saranno determinate con apposita legge.

 

Titolo IX

Delle autorità comunali, cantonali, distrettuali e provinciali

 

Art. 105 - La rappresentazione e l'amministrazione dei comuni, dei cantoni, dei distretti e delle provincie dello stato prussiano, saranno ulteriormente stabilite sulle seguenti basi:

1) Assemblee composte di rappresentanti per elezione, delibereranno sulle emergenze interne e particolari delle provincie, dei distretti, dei cantoni e dei comuni. Le loro deliberazioni saranno mandate ad effetto dai presidi delle provincie, dei distretti, dei cantoni, e dei comuni.

I casi in cui le deliberazioni di questi rappresentanti dovranno essere sottoposte all'approvazione di un corpo rappresentativo superiore, ovvero del governo, saranno determinati dalla legge.

2) I presidi delle provincie, dei distretti e dei cantoni, saranno nominati dal re.

Quanto alla partecipazione del governo nella nomina dei presidi dei comuni, ed all'esercizio del diritto elettorale spettante ai comuni, la legge municipale stabilirà norme apposite.

3) I comuni avranno un'amministrazione loro propria e indipendente sotto la sorveglianza dello stato, nei modi prescritti dalla legge.

La legge determinerà la partecipazione dei comuni all'amministrazione della polizia locale.

I comuni potranno instituire, in conformità delle relative disposizioni di legge, una guardia cittadina pel mantenimento dell'ordine.

4) Le sedute delle assemblee provinciali, cantonali e comunali saranno pubbliche. La legge stabilirà le eccezioni a questo principio. Una volta almeno all'anno si pubblicherà un rendiconto delle entrate e delle spese.

 

Disposizioni generali

 

Art. 106 - Le leggi ed i decreti non saranno obbligatorii, se non quando saranno stati promulgati nella forma dalla legge prescritta. L'esame della validità dei decreti reali debitamente pubblicati non appartiene alle autorità, ma alle camere sole.

Art. 107 - La costituzione potrà essere modificata per le vie legislative ordinarie. A quest'effetto, basterà che in ciascuna camera vi sia la consueta maggioranza assoluta di voti, in due votazioni, fra le quali dovrà interporsi lo spazio di venti giorni almeno.

Art. 108 - I membri delle due camere e tutti i pubblici ufficiali presteranno al re giuramento di fedeltà ed obbedienza, e giureranno l'osservanza conscienziosa della costituzione.

L'esercito non presterà giuramento alla costituzione.

Art. 109 - Le imposte e i dazi esistenti continueranno a prelevarsi, e tutte le disposizioni dei codici vigenti, di leggi e decreti particolari, che non sono contrarie alla costituzione presente, rimarranno in vigore insino a che siano da una legge modificate.

Art. 110 - Tutte le autorità stabilite dalle leggi esistenti rimarranno in ufficio sino all'attivazione delle relative leggi organiche.

Art. 111 - Nel caso di guerra o di sedizione, quando siavi grave pericolo della pubblica sicurezza, gli articoli 5, 6, 7, 27, 28, 29, 30 e 36 della costituzione potranno temporariamente e per distretto venire sospesi. La legge darà in proposito ulteriori provvedimenti.

 

Disposizioni transitorie

 

Art. 112 - Le disposizioni ora vigenti sulle scuole e sull'istruzione pubblica rimarranno in vigore sino alla promulgazione della legge menzionata nell'art. 26.

Art. 113 - Prima che segua la revisione del codice penale, sarà resa una legge speciale per i reati commessi con parole, scritture, stampe o rappresentazioni figurate.

Art. 114 - Le disposizioni sinora vigenti sull'amministrazione della polizia, restano in vigore sino all'emanazione della nuova legge municipale.

Art. 115 - Il decreto del 30 maggio 1819 intorno all'elezione dei deputati alla seconda camera, rimarrà in vigore sino all'emanazione della legge elettorale contemplata nell'art. 72.

Art. 116 - Le due corti supreme tuttora esistenti saranno riunite in una sola. Una legge speciale provvederà alla sua organizzazione.

Art. 117 - La legge sui funzionarii pubblici terrà conto delle ragioni dei funzionarii inscritti sulle matricole prima della pubblicazione della costituzione.

Art. 118 - Qualora, a motivo della costituzione da stabilirsi per la Confederazione Germanica sulle basi del progetto 26 maggio 1849, si rendessero necessarie alcune modificazioni alla costituzione presente, saranno queste decretate dal re, e i relativi decreti comunicati alle camere nella prossimiore loro seduta.

Le camere pronunzieranno se le modificazioni anticipatamente decretate sono in armonia colla costituzione federale.

Art. 119 - Il giuramento solenne del re menzionato nell'articolo 54, come pure il giuramento prescritto alle due camere ed agli ufficiali pubblici, avranno luogo immediatamente dopo terminata la revisione di questa costituzione nella via legislativa ordinaria (art. 62 e 108).

Firmato in originale di nostro proprio pugno e munito del sigillo reale.

 

Dato in Carlottenburgo, a' 31 gennaio 1850

 

Federigo Guglielmo

(L. S.)

Conte di Brandenburg, di Ladenberg, di Manteuffel, di Strotha, di De-Heydt, di Rabe, di Simon, di Schleinitz

 

 

 

 

 

FONTE:

Raccolta di tutte le Costituzioni antiche e moderne, vol. II, Tipografia Cassone, Torino 1849.




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