FRANCIA

COSTITUZIONE DEL 1875

LEGGE COSTITUZIONALE SUI RAPPORTI DEI POTERI PUBBLICI

(16 luglio 1875)

 

 

Art. 1 – Il Senato e la Camera dei deputati si riuniscono ogni anno, il secondo martedì di gennaio, a meno di una convocazione anteriore fatta dal Presidente della Repubblica. – Le due Camere devono essere riunite in sessione almeno cinque mesi ogni anno. La sessione dell’una comincia e finisce nello stesso tempo che quella dell’altra. – La domenica che seguirà la riapertura, preghiere pubbliche saranno indirizzate a Dio nelle chiese e nei templi per invocarne il soccorso sui lavori delle Assemblee.

Art. 2 – Il Presidente della Repubblica pronuncia la chiusura della sessione. Egli ha il diritto di convocare le Camere in sessione straordinaria. Dovrà convocarle se ne è fatta domanda, nell’intervallo delle sessioni dalla maggioranza assoluta dei membri che compongono ogni Camera. – Il Presidente può aggiornare le Camere.

Tuttavia, l’aggiornamento non può eccedere il termine di un mese né aver luogo più di due volte nella stessa sessione.

Art. 3 – Almeno un mese prima del termine legale dei poteri del Presidente della Repubblica, le Camere dovranno essere riunite in Assemblea nazionale per procedere all’elezione del nuovo Presidente. – Se non saranno convocate, questa riunione avrà luogo di pieno diritto il quindicesimo giorno avanti allo spirare di questi poteri. – In caso di decesso o di dimissione del Presidente della Repubblica, le due Camere si riuniscono immediatamente e di pieno diritto. – Nel caso in cui, per applicazione dell’art. 5 della legge del 25 febbraio 1875 la Camera dei deputati si trovasse sciolta nel momento in cui la presidenza della Repubblica divenisse vacante, i Collegi elettorali verrebbero subito convocati, e il Senato si riunirebbe di pieno diritto.

Art. 4 – Ogni riunione di una delle due Camere che non fosse tenuta durante il periodo della sessione comune, è illecita e nulla di pieno diritto, salvo il caso previsto dall’articolo precedente e quello in cui il Senato è riunito come Corte di giustizia; e, in quest’ultimo caso, esso non può esercitare che funzioni giudiziarie.

Art. 5 – Le sedute del Senato e quelle della Camera dei deputati sono pubbliche. – Tuttavia, ogni Camera può riunirsi in comitato segreto, su domanda di un certo numero dei suoi membri, fissato dal regolamento. – Decide poi, a maggioranza assoluta, se la seduta deve essere ripresa in pubblico sullo stesso argomento.

Art. 6 – Il Presidente della Repubblica comunica con le Camere a mezzo di messaggi che sono letti alla tribuna da un ministro. – I ministri hanno accesso alle due Camere e devono essere ascoltati quando lo domandano. Possono farsi assistere da commissari designati, per la discussione di un determinato progetto di legge, con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 7 – Il Presidente della Repubblica promulga le leggi entro il mese successivo alla trasmissione al Governo della legge definitivamente adottata. Egli deve promulgare entro i tre giorni le leggi la cui promulgazione, con un voto espresso nell’una e l’altra Camera, sarà stata dichiarata urgente. – Entro il termine stabilito per la promulgazione, il Presidente della Repubblica può, con un messaggio motivato, domandare alle due Camere una nuova deliberazione che non può essere rifiutata.

Art. 8 – Il Presidente della Repubblica negozia e ratifica i trattati. Ne dà conoscenza alle Camere non appena l’interesse e la sicurezza dello Stato lo permettono. – I trattati di pace, di commercio, i trattati che impegnano le finanze dello Stato, quelli che concernono lo stato delle persone e il diritto di proprietà dei Francesi all’estero, sono definitivi solo dopo che saranno stati votati dalle due Camere. Nessuna cessione, nessuno scambio, nessuna aggiunta di territorio può aver luogo se non in virtù di una legge.

Art. 9 – Il Presidente della Repubblica non può dichiarare la guerra senza la preventiva approvazione delle due Camere.

Art. 10 – Ognuna delle Camere è giudice dell’eleggibilità dei suoi membri e della regolarità della loro elezione; può ricevere essa sola le loro dimissioni.

Art. 11 – La presidenza di ognuna delle due Camere è eletta ogni anno per la durata della sessione e per ogni sessione straordinaria che avesse luogo prima della sessione ordinaria dell’anno seguente. – Quando le due Camere si riuniscono in Assemblea nazionale, la loro presidenza si compone del presidente, dei vicepresidenti e dei segretari del Senato.

Art. 12 – Il Presidente della Repubblica non può esser messo in stato di accusa che dalla Camera dei deputati e, non può esser giudicato che dal Senato. – I ministri possono esser messi in stato di accusa dalla Camera dei deputati per delitti commessi nell’esercizio delle loro funzioni. In questo caso sono giudicati dal Senato. – Il Senato può essere costituito in corte di giustizia da un decreto del Presidente della Repubblica, deliberato in Consiglio dei ministri, per giudicare chiunque sia imputato di attentato commesso contro la sicurezza dello Stato. – Se l’istruttoria è iniziata dalla giustizia ordinaria, il decreto di convocazione del Senato può essere emesso fino all’ordine di rinvio. Una legge determinerà il modo di procedere per l’accusa, l’istruttoria e la sentenza.

Art. 13 – Nessun membro dell’una o dell’altra Camera può essere perseguito o ricercato a causa delle opinioni o voti emessi da lui nell’esercizio delle sue funzioni.

Art. 14 – Nessun membro dell’una o dell’altra Camera può, durante la sessione, essere perseguito o arrestato in materia criminale o correzionale se non con l’autorizzazione della Camera di cui egli fa parte, salvo il caso di flagrante delitto. La detenzione o la ricerca di un membro dell’una o dell’altra Camera è sospesa durante la sessione e per tutta la sua durata, se la Camera lo richiede.

 

 

 

 

 

FONTE:

A. Saitta, Costituenti e Costituzioni della Francia rivoluzionaria e liberale (1789-1875), Giuffrè, Milano 1975.



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