COSTITUZIONE DELLO STATO DELLA RENANIA-PALATINATO

(1947)

 

 

Preambolo

 

Cosciente della propria responsabilità dinanzi a Dio, fondamento del diritto e creatore di ogni comunità umana;

Animato dalla volontà di assicurare la libertà e la dignità della persona umana, di ordinare la vita comune secondo il principio della giustizia sociale, di favorire il progresso economico di tutti e di formare una nuova Germania democratica, membro vivo della comunità dei popoli, il popolo della Renania-Palatinato si è dato la presente Costituzione.

 

Parte Prima

 

Sezione I

L’individuo

 

I. I diritti di libertà

 

Art. 1 – L’uomo è libero. Egli ha un diritto naturale a sviluppare le sue facoltà fisiche ed intellettuali, nonché la sua personalità entro i limiti stabiliti dalla legge naturale.

Lo Stato ha il dovere di tutelare la libertà e l’indipendenza delle persone e di favorire il benessere dell’individuo e delle collettività dello Stato realizzando il bene comune.

I diritti e i doveri della pubblica autorità hanno come fondamento e come limiti le esigenze del bene comune, determinate dal diritto naturale.

Le autorità legislative, giudiziarie e amministrative sono tenute ad osservare tali princìpi.

Art. 2 – Nessuno può essere obbligato ad agire, ad astenersi o a restare passivo, se a ciò non lo obbliga la legge.

Art. 3 – Non è permesso attentare alla vita umana. La vita umana può esser soppressa soltanto in base a decisione giudiziaria, presa in conformità alle leggi e come punizione di gravissimi reati contro l’integrità fisica, contro la vita altrui.

Gli attentati all’integrità fisica dell’essere umano, salvo il caso di necessità di un intervento immediato e in caso di pericolo imminente, non sono permessi se non nel quadro della legge e allo scopo di guarire, con il consenso dell’interessato o del suo rappresentante legale.

Le presenti disposizioni non riguardano le misure precauzionali contro le epidemie.

Art. 4 – L’onore dell’uomo è posto sotto la protezione dello Stato. Le offese rivolte contro individui o contro gruppi di individui a causa della loro appartenenza a una razza o a una comunità religiosa, filosofica o a una associazione politica riconosciuta, devono essere perseguite con azione pubblica.

Art. 5 – La libertà delle persone è inviolabile. La limitazione o la privazione della libertà personale ad opera dell’autorità pubblica non è permessa se non nel quadro della legge e nelle forme da essa prescritte.

Chiunque venga arrestato deve essere tradotto dinanzi al giudice entro le ventiquattro ore. Questi lo deve interrogare senza indugio, deve deliberare con sentenza motivata del suo rilascio o del suo arresto e, in caso di arresto, esaminare ogni mese se il prolungamento dello stato d’arresto è giustificato. Chiunque venga arrestato deve aver la possibilità di esporre le proprie obiezioni all’arresto e di scegliersi un difensore.

Qualora egli ne esprima il desiderio, l’autorità è tenuta a informare del suo arresto persone di sua fiducia.

È vietato qualsiasi maltrattamento delle persone arrestate.

Art. 6 – Ognuno deve essere tradotto dinanzi al suo giudice legale. Sono vietati i tribunali straordinari.

Non possono venir inflitte pene che non siano previste da leggi già in vigore quando è stato commesso il reato.

Nessuno può essere punito due volte per la medesima azione. Non è considerato colpevole se non chi sia stato dichiarato tale in maniera legalmente valida.

Art. 7 – Il domicilio è inviolabile.

Le perquisizioni non sono permesse se non nei casi legalmente previsti e a condizione che vengano rispettate le forme prescritte dalla legge.

In casi eccezionali, le autorità possono ricevere la facoltà di agire in un senso restrittivo di tali disposizioni.

Art. 8 – La libertà di fede, di coscienza e di convinzione è garantita.

Il godimento dei diritti civili e politici non è né condizionato né limitato dalla confessione religiosa.

La partecipazione ad attività, cerimonie o pratiche di una religione o di una comunità filosofica non può formare oggetto né di costrizione né di impedimento. L’uso di una formula religiosa di giuramento è lasciato all’arbitrio individuale.

Art. 9 – Le arti, le scienze e il loro insegnamento sono liberi.

Ognuno ha il diritto di esprimere liberamente la propria opinione. Nessun svantaggio può derivare da questo fatto.

Art. 10 – Ogni censura è vietata.

Nessuno può valersi del diritto di manifestare liberamente la propria opinione, del diritto alla libera distribuzione di opere scientifiche o artistiche, né della libertà di insegnamento o di educazione, per attaccare le basi costituzionali della vita in comune, ovvero per agire in violazione delle leggi sulla protezione della gioventù.

Art. 11 – Ognuno ha il diritto di rivolgere richieste all’autorità o alla rappresentanza popolare.

Art. 12 – Tutti i cittadini hanno il diritto di riunirsi pacificamente e senza armi.

Le riunioni all’aperto possono essere soggette per legge all’obbligo di dichiarazione preventiva e, in caso di pericolo imminente per la sicurezza pubblica, possono essere vietate.

Art. 13 – Ognuno ha il diritto di fondare società o associazioni per scopi che non siano in contrasto con la Costituzione o con le leggi.

Non si potrà rifiutare ad una associazione l’acquisto della personalità giuridica sotto pretesto che essa persegue uno scopo politico, religioso o filosofico.

Art. 14 – Il segreto postale e delle telecomunicazioni è garantito. Le eccezioni saranno determinate dalla legge.

Art. 15 – Tutti i Tedeschi godono della libertà di spostarsi da un luogo all’altro. Hanno il diritto di soggiornare e di stabilirsi in qualsiasi località, di acquistare proprietà fondiarie e di esercitare qualsiasi attività professionale. Tale diritto può essere limitato soltanto per legge.

Gli stranieri godono degli stessi diritti, sotto condizione di reciprocità.

Art. 16 – Un Tedesco non può venir consegnato a una potenza straniera, se non in virtù di accordi di reciprocità.

Gli stranieri godono della protezione contro l’estradizione e l’espulsione, qualora, perseguiti all’estero in violazione dei diritti fondamentali stabiliti dalla presente Costituzione, si siano rifugiati nello Stato della Renania-Palatinato.

 

II. Diritti d’eguaglianza

 

Art. 17 – Tutti sono uguali dinanzi alla legge.

È vietato alle autorità legislative, giudiziarie e amministrative, favorire o danneggiare in maniera arbitraria degli individui o dei gruppi di individui.

Gli uomini e le donne hanno gli stessi diritti e doveri pubblici.

Art. 18 – Sono aboliti tutti i privilegi e gli svantaggi di diritto pubblico derivanti dalla nascita o dal rango sociale. I titoli nobiliari sono ammessi solo come parte integrante del nome e non possono più essere conferiti.

Possono essere conferiti soltanto titoli che designino una funzione o una professione. I titoli universitari non rientrano in questo divieto.

Le decorazioni e le distinzioni onorifiche possono essere conferite dallo Stato soltanto in base alle disposizioni di legge.

Art. 19 – Tutti i cittadini, senza distinzione di razza, di confessione religiosa, di partito politico o di sesso, devono essere ammessi alle pubbliche funzioni in base alle disposizioni di legge e nella misura in cui lo consentano le loro capacità e il loro lavoro, e in quanto offrano garanzia di adempiere alla loro funzione in conformità alla lettera e allo spirito della Costituzione.

 

III. Doveri pubblici

 

Art. 20 – Tutti i cittadini devono adempiere il loro dovere di fedeltà verso lo Stato e la Costituzione, osservare le leggi e impiegare le loro forze fisiche e intellettuali in maniera compatibile con l’interesse generale.

Art. 21 – Ogni cittadino ha, nella misura determinata dalla legge, il dovere di accettare funzioni onorifiche.

Ognuno è obbligato, nella misura determinata dalla legge, a prestare servizi personali allo Stato e alla comunità.

Art. 22 – Tutti hanno il dovere, in caso di incidenti e in casi eccezionali, di prestare aiuto nella misura determinata dalla legge.

 

Sezione II

Il matrimonio e la famiglia

 

Art. 23 – Il matrimonio e la famiglia formano la base naturale della società. In quanto collettività di diritto naturale proprio, sono posti sotto la particolare protezione dello Stato.

Il diritto delle chiese e delle comunità religiose a regolare gli obblighi religiosi relativi al matrimonio in maniera vincolante per i loro membri rimane acquisito.

Art. 24 – I figli sono il bene più prezioso della famiglia e del popolo; la ma­dre in particolare, quando lavora, ha il diritto di ricevere dallo Stato aiuto e pro­tezione. È dovere dello Stato e dei comuni favorire l’igiene e la salute della fa­miglia e garantirne la sicurezza sociale.

Art. 25 – I genitori hanno il diritto naturale e il supremo dovere di educare i loro figli in vista del loro massimo valore fisico, morale e sociale. Lo Stato e i comuni hanno il diritto e il dovere di sorvegliare e favorire lo sforzo educativo dei genitori.

La gioventù deve essere protetta, mediante provvedimenti e istituzioni dello Stato e dei comuni contro lo sfruttamento e contro la decadenza morale, intellettuale e fisica. I figli naturali hanno gli stessi diritti all’assistenza dei figli legittimi.

Misure di educazione sorvegliata possono essere imposte solo in virtù di provvedimenti presi in base alla legge, e solo nei casi in cui gli interessi del fanciullo siano in pericolo per l’incapacità delle persone alle quali spetta la sua educazione.

Art. 26 – Per quanto concerne le misure a favore della famiglia e dell’educazione della gioventù, la collaborazione delle chiese delle comunità religiose e filosofiche e delle associazioni libere benefiche è garantita nella misura prevista dalla legge.

 

Sezione III

Scuola, educazione e cultura

 

Art. 27 – Il diritto naturale dei genitori a decidere circa l’educazione dei figli costituisce la base dell’organizzazione dell’insegnamento.

Lo Stato e i comuni hanno il diritto e il dovere, secondo la volontà dei genitori, di creare condizioni ambientali e istituzioni pubbliche che garantiscano una ordinata educazione dei fanciulli.

Tutto l’insegnamento è sottoposto alla sorveglianza dello Stato. Il controllo delle scuole è assicurato mediante funzionari rimunerati a tal fine e preparati tecnicamente a svolgere siffatta funzione.

Art. 28 – Si provvederà all’educazione della gioventù mediante scuole pubbliche. La loro creazione spetta tanto allo Stato quanto ai comuni. Alle chiese e alle comunità religiose è del pari riconosciuta una funzione educativa.

Art. 29 – Le scuole pubbliche elementari sono scuole confessionali ovvero scuole cristiane pluriconfessionali.

Nelle scuole confessionali, gli allievi ricevono da insegnanti della loro confessione, un insegnamento e un’educazione ispirati entrambi ai princìpi religiosi e morali di tale confessione. Nelle scuole pluriconfessionali gli allievi sono ammessi senza considerazioni di confessione. L’insegnamento e l’educazione nelle scuole pluriconfessionali sono ispirati ai princìpi cristiani ma non a quelli di una confessione. La nomina degli insegnanti avviene tenendo conto della suddivisione degli allievi fra le diverse confessioni.

La scelta del genere di scuola è lasciato alla decisione delle persone alle quali spetta l’educazione dei fanciulli.

Le scuole confessionali e le scuole pluriconfessionali esistenti prima del 1933 devono essere mantenute o ristabilite. Tuttavia, su richiesta delle persone alle quali spetta l’educazione, le forme delle scuole esistenti dovranno essere trasformate ovvero dovranno essere istituite delle scuole confessionali e pluriconfessionali, purché non venga compromesso da siffatta misura un insegnamento ordinato, il quale può essere egualmente assicurato da una scuola a classe unica.

Gli allievi appartenenti ad una minoranza confessionale, e per i quali non esista nel comune in cui risiedono alcuna scuola confessionale, hanno il diritto di farsi ammettere nella scuola di un’altra confessione. L’educazione religiosa di questi allievi e l’insegnamento della loro religione da parte di rappresentanti della loro religione devono essere adeguatamente assicurati.

Art. 30 – In mancanza di scuole pubbliche possono essere aperte con l’autorizzazione dello Stato e messe in attività delle scuole private, ed anche delle università. Tale autorizzazione deve venir accordata quando le scuole private, per ciò che riguarda il loro programma e la loro organizzazione, nonché la formazione scientifica dei loro insegnanti, non si trovino in condizione di inferiorità nei confronti delle scuole pubbliche, e quando d’altro canto sia adeguatamente assicurata la situazione economica e giuridica degli insegnanti. Gli insegnanti delle scuole private devono soddisfare essi pure alle disposizioni dell’art. 36, comma I.

Gli allievi non devono in nessun caso essere distinti in base alle condizioni finanziarie dei loro genitori.

Art. 31 – Tutti i giovani devono ricevere i mezzi per assicurarsi una formazione corrispondente alle loro attitudini. Ai giovani meritevoli deve essere data la possibilità di frequentare le scuole secondarie e le università, ricorrendo, ove necessario, al pubblico erario.

Art. 32 – L’ordinamento dell’insegnamento deve tener conto delle particolarità proprie della gioventù maschile e femminile.

Art. 33 – La scuola deve educare la gioventù in modo da ispirarle il timor di Dio, l’amore per il prossimo, la considerazione e la tolleranza, l’onestà e la sincerità, l’amore per i suoi concittadini e per la sua piccola patria, la dignità morale e il valore professionale, e deve rispettare le convinzioni libere e democratiche in uno spirito di riconciliazione fra i popoli.

Art. 34 – L’insegnamento religioso è una materia normale in tutte le scuole elementari, nelle scuole professionali e negli istituti d’insegnamento medio e secondario. Esso viene impartito in nome della chiesa o della comunità religiosa interessata e in accordo con la sua dottrina e i suoi regolamenti. Il tempo dedicato a tale insegnamento e i manuali d’istruzione religiosa devono essere stabiliti in accordo con la chiesa o la comunità religiosa interessata. Nessun insegnante può essere costretto ad impartire l’insegnamento religioso, né impedito di farlo. Per impartire l’insegnamento religioso, gli insegnanti dovranno avere una autorizzazione delle chiese e delle comunità religiose. Queste hanno il diritto di sorvegliare e di sovraintendere all’insegnamento religioso d’accordo con le autorità scolastiche di controllo dello Stato.

Art. 35 – La partecipazione all’insegnamento religioso può venir rifiutata mediante una dichiarazione dei genitori o dei giovani quando questi abbiano raggiunto i diciotto anni.

I giovani che non partecipano all’insegnamento religioso vengono istruiti sui princìpi universalmente riconosciuti della legge morale naturale.

Art. 36 – Può diventar membro del corpo insegnante soltanto chi offra ga­ranzie di esercitare la sua funzione di educatore del popolo nello spirito dei princìpi della Costituzione.

La formazione dei maestri è assicurata da scuole normali speciali, distinte per confessione, le quali si informano allo spirito delle singole confessioni. Lo stesso principio vale per gli internati annessi alle scuole normali.

Il tempo dedicato in tali scuole all’istruzione religiosa e i manuali di istruzione religiosa sono stabiliti in accordo con la chiesa o la comunità religiosa interessata. Nelle scuole normali e nei loro internati non possono svolgere le loro funzioni se non educatori e maestri appartenenti alla collettività religiosa interes­sata. L’insegnamento religioso può esservi impartito soltanto da persone che ne abbiano ricevuto l’autorizzazione dalla chiesa o dalla comunità religiosa interessata.

Art. 37 – L’organizzazione della cultura popolare, ivi comprese le biblioteche popolari e le università popolari, deve essere incoraggiata dallo Stato e dai comuni. L’apertura di istituti di cultura popolare privati o religiosi è autorizzata.

Art. 38 – Nell’organizzazione dell’insegnamento secondario, la cultura classica e umanistica deve essere oggetto dello stesso favore di quello accordato alle altre forme di cultura.

Art. 39 – Le università hanno il diritto di amministrarsi in maniera autonoma. È loro garantita la libertà di ricerca e di insegnamento. Sono mantenute le facoltà di teologia esistenti presso le università di Stato.

Gli studenti sono chiamati a collaborare alla regolamentazione delle questioni che li riguardano in conformità alla procedura dell’amministrazione autonoma.

Ogni studente ha il dovere di assistere, al di fuori della sua specialità, a conferenze di cultura generale, particolarmente a conferenze di diritto costituzionale.

Il diritto degli studenti di riunirsi nelle università in associazioni nel quadro delle leggi applicabili in linea generale, è garantito.

L’accesso alle università è aperto a tutti. I lavoratori che si distinguono per le loro doti, la loro diligenza e il loro lavoro, devono avere la possibilità di fare degli studi universitari anche senza licenza di una scuola secondaria, e ciò grazie alla creazione di corsi preparatori speciali, e di esami speciali. Ogni persona adulta ha diritto di farsi immatricolare a una università in qualità di libero uditore.

I particolari saranno regolati da una legge.

Art. 40 – Il lavoro artistico e culturale deve essere favorito dallo Stato.

I prodotti del lavoro dello spirito, i diritti degli autori, inventori e artisti godono della protezione e dell’assistenza dello Stato.

Lo Stato tutela e ha cura dei monumenti artistici, storici e naturali nonché del paesaggio. La partecipazione ai beni culturali della vita deve essere resa possibile al popolo nel suo insieme.

 

Sezione IV

Le chiese e le comunità religiose

 

Art. 41 – Le chiese sono istituzioni riconosciute per la conservazione e il consolidamento delle basi religiose e morali della vita umana. La libertà di costituire delle comunità religiose, di fonderle insieme, e di riunirsi per atti pubblici di culto è garantita.

Le chiese e le comunità religiose hanno il diritto di svilupparsi senza ostacoli. Esse non sono soggette alla sorveglianza dello Stato, ma regolano e amministrano i loro affari in maniera indipendente. Stabiliscono le loro funzioni senza partecipazione dello Stato o delle collettività pubbliche. Le chiese e le comunità religiose godono nei loro rapporti con i fedeli, di una totale libertà. Le lettere pastorali, le ordinanze, gli editti e gli avvisi, nonché le altre disposizioni che abbiano per fine la direzione spirituale dei fedeli, possono essere pubblicati e portati a conoscenza dei fedeli senza ostacoli.

Tali disposizioni non infirmano i doveri che derivano a tutti ai termini della presente Costituzione.

Art. 42 – Le chiese e le comunità religiose hanno il diritto, per formare i loro ecclesiastici e i loro ausiliari, di aprire e di mantenere propri istituti, seminari e pensionati. La direzione e l’amministrazione, l’insegnamento e il controllo di tali istituti d’insegnamento spetta esclusivamente alle chiese e alle comunità religiose.

Art. 43 – Le chiese e le comunità religiose acquistano la personalità giuridica in conformità alle disposizioni del diritto generale.

Le chiese e comunità religiose nonché le loro istituzioni rimangono corporazioni di diritto pubblico, nella misura in cui lo erano fino ad oggi. Gli stessi privilegi dovranno essere conferiti ad altre comunità religiose nonché a future fondazioni, dietro loro richiesta, purché offrano, con il loro statuto e il numero dei loro aderenti, una garanzia di durata. Nel caso in cui più comunità religiose di diritto pubblico si riuniscano in una associazione, questa sarà essa pure una corporazione di diritto pubblico.

Le chiese e comunità religiose che sono corporazioni di diritto pubblico hanno il diritto di percepire imposte sulla base dei ruoli di imposte generali.

Le società che si consacrano all’esercizio di una convinzione filosofica i cui fini non sono contrari alla legge, godono degli stessi diritti.

Art. 44 – Sono garantiti la proprietà e gli altri diritti delle chiese, comunità religiose e filosofiche, nonché le istituzioni da esse fondate, per i bisogni del culto, dell’insegnamento e della beneficenza.

Art. 45 – Restano mantenute le prestazioni dello Stato, dei comuni e delle associazioni di comuni accordate fino ad oggi in applicazione di una legge, di un contratto o di titoli di diritto particolare, alle chiese e ad altre comunità religiose, nonché alle loro istituzioni, fondazioni, beni e associazioni.

Art. 46 – Gli istituti e le scuole tenute dalle chiese, comunità religiose e filosofiche o loro organizzazioni, sono riconosciute di utilità pubblica.

Art. 47 – La domenica e i giorni di festa legale riconosciuti dallo Stato sono tutelati dalla legge come giorni di edificazione religiosa, di elevazione spirituale e di riposo.

Art. 48 – Negli ospedali, nei penitenziari e in altri pubblici stabilimenti le chiese e le comunità religiose devono ricevere la possibilità di svolgere gli uffici divini e la direzione spirituale.

Si provvederà a creare le condizioni necessarie.

 

Sezione V

Amministrazione autonoma dei comuni e associazione di comuni

 

Art. 49 – I comuni, entro i limiti dei loro territori e sotto la loro propria responsabilità, sono gli esclusivi promotori dell’amministrazione pubblica locale. Essi possono incaricarsi di qualsiasi pubblica funzione, purché questa non sia stata affidata ad altri enti da espresse disposizioni di legge in vista di un interesse pubblico urgente.

Le associazioni di comuni hanno la medesima posizione nel quadro delle loro competenze legali.

È garantito ai comuni e alle associazioni di comuni il diritto di amministrare essi stessi i loro affari. Il controllo dello Stato si limita ad assicurare che la loro amministrazione rimanga in accordo con le leggi.

Ai comuni e alle associazioni di comuni può venir affidato da una legge o da un decreto il compito di incaricarsi di affari di interesse nazionale.

Lo Stato deve assicurare ai comuni e alle associazioni di comuni i mezzi indispensabili per l’adempimento dei compiti loro propri e di quelli loro delegati e ciò per mezzo di compensazioni finanziarie e fiscali. Mette a loro disposizione per la loro attività pubblica volontaria delle risorse della cui amministrazione essi sono responsabili.

Le controversie fra i comuni e i cittadini circa i loro reciproci rapporti di diritto sono regolate dai tribunali amministrativi.

Art. 50 – In tutti i comuni e le associazioni di comuni devono essere elette dai cittadini delle rappresentanze in base ai princìpi dell’art. 76. Tali rappresentanze devono eleggere i loro capi.

La nomina definitiva dei Ländrate è condizionata dall’assenso delle Assemblee dei circondari.

I particolari sono regolati dalla legge sull’autonomia amministrativa.

 

Sezione VI

Ordinamento economico e sociale

 

Art. 51 – Spetta al sistema economico mettere a disposizione di tutti i cittadini, grazie allo sfruttamento delle risorse naturali e allo sviluppo della tecnica della produzione, i beni necessari al soddisfacimento delle necessità vitali. L’ordinamento economico deve ispirarsi ai princìpi della giustizia sociale e perseguire il fine di garantire a tutti una esistenza decorosa e umana.

Lo Stato ha il dovere di tutelare l’esistenza dell’economia del paese, di sorvegliare il sistema economico, di vegliare a che si formi una scala di imprese piccole, medie e grandi, e di provvedere alla realizzazione del massimo di produzione a beneficio della comunità.

Art. 52 – Sono mantenute nel sistema economico la libertà contrattuale, la libertà del lavoro, la libertà di sviluppare l’iniziativa personale, e la libertà di attività indipendente dell’individuo.

La libertà economica dell’individuo trova i suoi limiti nel rispetto dei diritti del prossimo e nelle esigenze del bene pubblico. È vietato qualsiasi abuso della libertà o del potere economico.

Art. 53 – Il lavoro umano, in quanto è un’attività personale e il più prezioso bene economico del popolo, è difeso contro lo sfruttamento, i rischi e altri danni.

Chiunque è in grado di lavorare ha diritto, in conformità alle esigenze del bene pubblico, di lavorare nella misura delle sue possibilità, senza pregiudizio della sua libertà personale; ne ha pure il dovere.

Un’assicurazione sociale e un’assicurazione contro la disoccupazione, accessibili a tutto il popolo, serviranno per la tutela della salute, della capacità lavorativa, alla protezione della maternità, a prevenire le conseguenze economiche della vecchiaia, dell’infermità, gli imprevisti della vita, e ad aiutare chi non sia riuscito a procurarsi un lavoro.

L’assicurazione sociale e l’assicurazione contro la disoccupazione sono amministrate in maniera autonoma dai datori di lavoro e dai lavoratori. I doveri dello Stato si limitano a sorvegliarne e a favorirne l’attività e le istituzioni.

I particolari sono regolati dalla legge.

Art. 54 – Deve essere creata una legislazione del lavoro identica per tutti i lavoratori. Nel quadro di siffatta legislazione, possono essere conclusi soltanto dei contratti collettivi fra i sindacati e le organizzazioni dei datori di lavoro; tali contratti collettivi possono essere sostituiti da sentenze arbitrali che avranno forza di leggi. Tali sentenze hanno valore obbligatorio, e i contratti individuali meno favorevoli ai lavoratori non possono prevalere su di esse.

L’arbitrato è regolato dalla legge.

Art. 55 – Le condizioni di lavoro devono essere regolate in modo da garantire la salute, la dignità, la vita di famiglia e le aspirazioni culturali dei lavoratori.

Particolare protezione deve essere accordata alle donne e ai giovani, e deve essere favorito lo sviluppo fisico, morale e intellettuale della gioventù.

È vietato il lavoro professionale dei bambini.

Art. 56 – Il salario deve corrispondere al lavoro fornito, deve bastare alle necessità vitali del lavoratore e della sua famiglia e permettergli di aver parte ai beni culturali del popolo. Al lavoratore deve inoltre essere assicurata in maniera adeguata una equa parte degli utili, secondo il genere e la capacità di produzione delle imprese.

Uomini, donne e adolescenti hanno diritto, in linea di principio, al medesimo salario per una medesima attività e una medesima produzione.

Art. 57 – La giornata di otto ore è la regola legale. Le domeniche e le festività legali sono di riposo. Saranno ammesse eccezioni quando lo esiga il bene pubblico.

Il 1° maggio è giorno festivo legale per tutti i lavoratori.

Il salario dei giorni festivi legali deve essere pagato.

Ogni lavoratore ha diritto a un periodo di ferie pagate di almeno dodici giorni lavorativi.

Art. 58 – Ognuno ha diritto, in conformità alle esigenze del bene pubblico, di scegliere il proprio mestiere liberamente e di esercitarlo nella misura prevista dalla legge in tutta libertà e senza ostacoli.

Art. 59 – Chiunque sia legato da rapporti di lavoro o di servizio, ha diritta di esercitare i suoi diritti politici e di ottenere il tempo libero necessario all’esercizio delle funzioni onorifiche e che gli siano state affidate.

Ha diritto di esigere un’adeguata indennità per il lucro cessante. I particolari saranno regolati da una legge.

Art. 60 – La proprietà è un diritto naturale ed è garantita dallo Stato. Ogni individuo può, in conformità alle leggi, acquistare una proprietà e disporne. Il diritto di disporre della proprietà implica il diritto di successione e di donazione.

La proprietà comporta dei doveri nei confronti del popolo. L’impiego di essa non deve essere in contrasto con il bene pubblico.

La limitazione o l’avocazione del diritto di proprietà non sono ammissibili se non su base legale, quando lo esiga il bene pubblico. Tali disposizioni si applicano parimenti ai diritti d’autore e d’inventore.

L’esproprio non può avvenire se non dietro adeguato indennizzo. È considerato adeguato ogni indennizzo che rispetti al tempo stesso gli interessi degli individui in causa e quelli del bene pubblico. Le controversie circa l’ammontare dell’indennizzo non possono venir regolate se non per vie di diritto ordinarie.

Art. 61 – Lo Stato deve, senza pregiudizio dell’obbligo dell’adeguato indennizzo, e applicando mutatis mutandis le norme relative all’esproprio, far passare per legge nel demanio pubblico le imprese-chiave di diritto privato (miniere di carbone, di potassio e di metalli, le industrie metallurgiche, la produzione dell’energia elettrica e le imprese di trasporti ferroviari o stradali) qualora tali imprese comportino una tale potenza economica da non poter essere lasciate in mano di privati. Tali disposizioni verranno applicate immediatamente dopo l’entrata in vigore della presente Costituzione.

Potrà parimenti venir effettuato per legge il passaggio nel demanio pubblico, di imprese a carattere monopolistico, quando il loro esercizio sia in contrasto con il bene pubblico.

Nel passaggio di imprese nel demanio pubblico, dovrà essere evitato un eccessivo accentramento di potere economico nelle mani di una sola persona, mediante la partecipazione dei lavoratori impiegati nell’impresa in questione, la partecipazione di comuni, di associazioni di comuni e di privati.

Le imprese assorbite dal demanio pubblico devono essere dirette in maniera analoga a quella delle imprese private, ove tale metodo sia compatibile con il loro fine economico.

Art. 62 – Le banche, gli istituti di assicurazione e gli altri istituti finanziari sono sottoposti al controllo dello Stato. Quest’ultimo, facendo appello alla cooperazione delle imprese economiche indipendenti, deve prendere le misure necessarie per garantire l’investimento del denaro nel senso richiesto dalle circostanze.

Art. 63 – La cultura e lo sfruttamento del suolo sono un dovere del proprietario nei confronti della comunità.

La grande proprietà agricola e forestale potrà essere soggetta ad esproprio in conformità alla legge, nella misura in cui essa oltrepassi i limiti stabiliti dalla legge sulla produzione delle diverse colture, e dietro parere favorevole della Camera d’agricoltura del Land.

L’esproprio non ha luogo nel caso in cui il proprietario proceda volontariamente ad una ripartizione della proprietà fondiaria conforme al bene pubblico.

La proprietà fondiaria può ancora essere soggetta ad esproprio, qualora tale misura sia resa necessaria per l’esecuzione di un piano edilizio o per lo sviluppa di città operaie. I particolari saranno regolati dalla legge.

L’esproprio della proprietà fondiaria comporta l’obbligo di un adeguato indennizzo.

L’esproprio non deve aver luogo quando sia di natura tale da compromettere il bene pubblico e, in particolare, il vettovagliamento del popolo.

Art. 64 – Ogni proprietà fondiaria che il suo proprietario o fittavolo non sottoponga a un normale sfruttamento, deve essere affittata a un altro fittavolo o posta sotto sequestro. In taluni casi può intervenire l’esproprio.

Art. 65 – Le imprese indipendenti nel campo dell’agricoltura, dell’industria e dell’artigianato, delle professioni manuali e del commercio, devono essere aiutate con mezzi adeguati, nell’adempimento del loro fine economico.

Tali disposizioni si applicano parimenti allo sviluppo del mutualismo cooperativo.

Lo sviluppo delle società cooperative deve essere favorito.

Art. 66 – È garantita a ognuno e a ogni mestiere la libertà di associazione per il mantenimento e il miglioramento delle condizioni di lavoro e delle condizioni economiche. È vietata qualsiasi manovra e qualsiasi misura mirante ad ostacolare senza base legale tale libertà, o a limitarla.

È riconosciuto il diritto di sciopero dei sindacati nel quadro della legge.

Art. 67 – Tutti coloro che si occupano dell’economia devono collaborare in comunione di responsabilità alla soluzione dei problemi economici e sociali, in modo da superare le opposizioni economiche e sociali.

Allo scopo di assicurare tale collaborazione, e di salvaguardare gli interessi economici e sociali, i lavoratori hanno dei rappresentanti nelle Commissioni di fabbrica.

I rappresentanti operai sono ammessi in particolare a delegare i loro membri alle riunioni di società, ai loro Consigli di amministrazione, ecc., in numero adeguato e con voce consultiva e deliberativa.

I rappresentanti operai devono essere consultati prima di qualsiasi decisione del direttore dell’impresa suscettibile di ledere in maniera grave gli interessi dei lavoratori.

I particolari saranno regolati da una legge.

Art. 68 – Le associazioni riconosciute di lavoratori e di datori di lavoro dei vari rami dell’industria sono riunite sulla base dell’uguaglianza dei diritti in comunità economiche. Le comunità economiche devono trattare le questioni comuni di loro competenza. Spetta loro in particolare di rappresentare gli interessi del loro settore economico in seno all’economia generale.

Art. 69 – Tutte le imprese di una circoscrizione territoriale s’inquadrano nelle corrispondenti organizzazioni di diritto pubblico, cioè nelle Camere dell’industria e del commercio, nelle Camere dei mestieri, nelle Camere d’agricoltura del Land e nella Camera delle professioni liberali. La competenza territoriale delle Camere deve di regola corrispondere all’estensione dei distretti.

Nelle Camere, datori di lavoro e lavoratori sono chiamati a collaborare. La misura in cui gli operai partecipano al lavoro comune, è determinata dal genere di ogni singola Camera e dai suoi compiti.

Nelle Camere dell’industria e del commercio, datori di lavoro e lavoratori sono posti su un piede di eguaglianza.

I particolari sono regolati dalla legge.

Art. 70 – In caso di direzione della produzione o di ripartizione dei beni da parte dello Stato, deve essere assicurata la partecipazione con uguali diritti dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Art. 71 – La Camera economica superiore è l’organo centrale del sistema economico. Essa è composta di 13 rappresentanti dei datori di lavoro, 13 rappresentanti dei lavoratori e 3 esperti economici designati dai 26 primi membri.

Essa comprende 8 rappresentanti delle Camere dell’industria e del commercio, 8 rappresentanti delle Camere dei mestieri, 8 rappresentanti delle Camere d’agricoltura e 2 rappresentanti delle professioni liberali. I particolari saranno regolati da una legge.

Art. 72 – La Camera economica superiore deve dare il suo parere sui progetti di legge di natura economica o sociale. Essa può sottoporre dei progetti di legge al Landtag.

Art. 73 – La Camera economica superiore deve essere consultata dal governo, prima di qualsiasi decisione di principio a carattere economico o sociale. La Camera economica superiore deve aver parte alla preparazione di piani del governo concernenti la direzione del lavoro, l’impiego dei mezzi di produzione e la ripartizione dei beni.

 

Parte seconda

Struttura e funzioni dello Stato

 

Sezione I

Le basi dello Stato

 

Art. 74 – Il Land della Renania-Palatinato è uno Stato democratico e sociale “Gliedstaat” della Germania.

La sovranità dello Stato appartiene al popolo.

I colori e lo stemma del Land sono determinati da una legge.

Art. 75 – La sovranità del popolo si esercita in base ai princìpi della Costituzione attraverso i suoi cittadini e gli organi legislativi da essi costituiti. Sono cittadini dello Stato tutti i Tedeschi domiciliati nella Renania-Palatinato. I particolari sono regolati dalla legge.

Art. 76 – Tutte le votazioni popolari (elezioni, iniziativa popolare, referendum) previste dalla Costituzione sono effettuate a suffragio universale, uguale, diretto, segreto e libero.

Possono esercitare i diritti di elettore tutti i cittadini dello Stato che abbiano compiuto 21 anni e siano domiciliati da sei mesi nel paese, a meno che non siano stati privati delle loro capacità giuridiche o dei loro diritti politici.

Art. 77 – Non è permesso modificare la separazione costituzionale dei poteri legislativo, giudiziario ed esecutivo.

Art. 78 – Il Land Reno-Palatino comprende i distretti (Bezirke) di Coblenza, Montabaur, Assia-Renania e Treviri, più la provincia del Palatinato.

I diritti d’autonomia amministrativa delle diverse parti del Land e in particolare della provincia del Palatinato, saranno determinati dalla legge sull’autonomia amministrativa.

 

Sezione II

Gli organi della volontà popolare

 

I. Il Landtag

 

Art. 79 – Il Landtag è composto di 100 deputati eletti dal popolo. Essi sono rappresentanti di tutto il popolo, non sono responsabili se non dinanzi alla loro coscienza e non sono legati da alcun mandato.

Art. 80 – I deputati sono eletti nelle circoscrizioni elettorali in base ai princìpi della rappresentanza proporzionale.

È eleggibile ogni elettore che abbia compiuto 25 anni.

Le elezioni devono aver luogo di domenica.

I particolari saranno fissati dalla legge elettorale. Questa potrà stabilire che le liste elettorali che non avranno raccolto nel Land almeno il 5% dei voti validi non ottengano alcun seggio.

Art. 81 – Il deputato può dimettersi dal Landtag quando vuole. Tali dimissioni devono essere presentate personalmente al Presidente del Landtag; esse sono irrevocabili.

Il mandato di un deputato divenuto ministro o rappresentante di un ministro può venire interrotto dietro sua richiesta per la durata di tale funzione. Tale interruzione ha per conseguenza di sostituire, per la durata della funzione in questione, il deputato in oggetto con il candidato della medesima lista elettorale che lo segue immediatamente per numero di voti.

Art. 82 – La validità delle elezioni verrà esaminata da un tribunale elettorale costituito dal Landtag. In seguito a rettifiche apportate ai risultati elettorali, per la perdita dei diritti di eleggibilità o per dimissioni, il tribunale decide pure della vacanza di un seggio di deputato.

Il tribunale di controllo elettorale è composto da tre membri del Landtag eletti per la durata della legislatura, dal Presidente del tribunale amministrativo dei Land e dal suo sostituto. Esso prende le sue decisioni in seguito a pubblico dibattito; per il resto, regola da se stesso la propria procedura.

Art. 83 – Il Landtag è eletto per quattro anni (durata della legislatura).

Le nuove elezioni devono aver luogo prima della fine della legislatura.

Il Landtag decide della chiusura della sessione.

Esso si riunisce il diciassettesimo giorno dopo le elezioni. Se tale giorno cade nel periodo della legislatura del vecchio Landtag, il nuovo Landtag si riunisce il giorno successivo al termine della vecchia legislatura.

Il Presidente del Landtag è obbligato a convocarlo quando lo richiedano il governo del Land, o un terzo almeno dei membri del Landtag.

Il Landtag decide circa il termine della sessione e circa la data in cui si riunirà nuovamente.

Art. 84 – Il Landtag può pronunciare esso stesso il proprio scioglimento in base a decisione della maggioranza dei suoi membri.

Le nuove elezioni di un Landtag sciolto hanno luogo al più tardi la sesta domenica dopo il suo scioglimento.

Art. 85 – Il Landtag stabilisce il proprio regolamento interno. Elegge il suo Presidente e il suo sostituto nonché i suoi segretari. Il Presidente e il suo sostituto esercitano il loro ufficio fino alla riunione di un nuovo Landtag, essi godono dei diritti stabiliti negli artt. 93-97.

Il Presidente regola l’insieme delle questioni materiali concernenti il Landtag, in applicazione della legge sul bilancio. Nomina e revoca dopo consultazione con la Commissione direttiva, tutto il personale del Landtag, e ne controlla i servizi. Rappresenta il Land in tutte le questioni concernenti la sua amministrazione. Esercita i poteri di polizia negli edifici del Landtag e mantiene l’ordine interno.

Art. 86 – Le sedute del Landtag sono pubbliche. Su richiesta di 10 deputati, di un gruppo parlamentare, o del governo del Land, possono svolgersi in seduta segreta, in seguito a deliberazione della maggioranza dei due terzi; tale deliberazione avviene in seduta segreta.

Art. 87 – I resoconti veridici delle deliberazioni pubbliche del Landtag o delle sue commissioni non impegnano la responsabilità dei loro autori.

Art. 88 – Il Landtag decide a maggioranza semplice qualora la Costituzione non prescriva un’altra percentuale di voti. Può prendere delle decisioni quando è presente più della metà dei suoi membri.

Art. 89 – Il Landtag e le sue commissioni possono esigere la presenza di tutti i membri del governo del Land.

I membri del governo del Land e i loro delegati hanno il diritto di assistere alle sedute.

Dietro loro richiesta i rappresentanti del governo devono essere ascoltati durante le deliberazioni, anche al di fuori dell’ordine del giorno.

Essi sono soggetti all’autorità disciplinare del Presidente.

Art. 90 – Il Landtag può trasmettere al governo dello Stato le richieste che gli sono rivolte e chiedergli informazioni circa le richieste e i ricorsi ricevuti.

Art. 91 – Il Landtag ha la facoltà e, su richiesta di un quinto dei suoi membri, l’obbligo di costituire delle commissioni d’inchiesta. Il numero dei loro membri sarà fissato dal Landtag, ma ogni gruppo politico deve esservi rappresentato.

Tali commissioni raccolgono in pubblici dibattiti le prove giudicate da esse necessarie.

Su deliberazione della maggioranza dei due terzi, la seduta potrà svolgersi a porte chiuse. I tribunali e le autorità amministrative devono dar seguito alle domande d’inchiesta di queste commissioni. Su loro richiesta dovranno esser loro comunicati gli atti delle autorità amministrative e delle corporazioni di diritto pubblico.

Le disposizioni del codice di procedura penale devono essere applicate mutatis mutandis alle inchieste delle commissioni e delle autorità da esse delegate; resta tuttavia garantito il segreto epistolare, delle comunicazioni postali, telegrafiche e telefoniche.

Art. 92 – L’Assemblea nomina una commissione permanente (Commissione transitoria) con i poteri di una commissione d’inchiesta, per la difesa dei diritti della rappresentanza popolare nei confronti del governo del Land, al di fuori delle sessioni e dopo il termine della legislatura o dopo gli scioglimenti del Landtag fino alla riunione del nuovo Landtag. I membri di tale commissione godono dei diritti previsti dagli artt. 93-97.

Art. 93 – I deputati non possono, in nessun momento, essere soggetti ad azione giudiziaria o disciplinare, ovvero essere comunque chiamati in causa al di fuori dell’Assemblea a motivo dei loro voti o delle dichiarazioni da essi fatte nell’esercizio del loro mandato.

Art. 94 – I deputati non possono essere perseguiti o arrestati per un atto illecito durante le sessioni senza l’autorizzazione del Landtag, salvo che vengano arrestati in flagrante delitto o al più tardi il giorno successivo.

La medesima autorizzazione è necessaria per qualsiasi altra limitazione della libertà personale, che impedisca l’esercizio del mandato di deputato.

Qualsiasi procedimento penale contro un deputato, qualsiasi detenzione o altra limitazione della sua libertà personale è sospeso su richiesta del Landtag per la durata della sessione.

Art. 95 – I deputati hanno il diritto di rifiutare di render testimonianza riguardo a persone che abbiano confidato loro qualcosa nella loro qualità di deputati o alle quali essi, nelle medesime circostanze, abbiano fatto parte di taluni fatti nonché riguardo a questi fatti medesimi.

Per quanto concerne la confisca di documenti, essi sono equiparati a coloro i quali, in base alla legge, hanno diritto di rifiutare di render testimonianza.

Nessuna perquisizione o confisca può essere effettuata nei locali del Landtag senza il consenso del Presidente.

Art. 96 – Nell’esercizio del loro mandato, i deputati non hanno diritto ad alcun congedo. Qualora essi si presentino come candidati a un seggio al Landtag, dovrà venir loro accordato un periodo di congedo necessario alla preparazione della loro elezione.

Tali disposizioni non si applicano ai membri del clero regolare e secolare.

Art. 97 – I membri del Landtag hanno diritto al viaggio gratuito su tutti i mezzi di trasporto pubblici, nonché all’uso gratuito dei mezzi di telecomunicazione. Beneficiano di indennità fissate da una legge del Land. Il Presidente del Landtag riceve inoltre, per la durata delle sue funzioni, una indennità per spese di rappresentanza.

Non è permesso rinunciare a tali indennità.

 

II. Il governo del Land

 

Art. 98 – Il governo del Land è composto:

– dal Presidente del Consiglio;

– e dai suoi ministri.

Il Presidente del Consiglio è eletto senza previa discussione dal Landtag, a maggioranza assoluta del numero legale dei membri del Landtag. Il Presidente del Consiglio nomina e revoca i ministri. Il governo non può entrare in funzione se non dopo un voto di fiducia del Landtag. L’approvazione del Landtag è necessaria per revocare un ministro.

Art. 99 – Per esercitare le loro funzioni, il governo e i ministri devono godere della fiducia del Landtag.

Se il Landtag ritira loro la fiducia a maggioranza del numero legale dei suoi membri, essi sono obbligati a dimettersi.

La votazione su una mozione di sfiducia ha luogo non prima del secondo giorno dopo la chiusura dei dibattiti e non oltre la settimana successiva alla presentazione della mozione di sfiducia. Si procede per appello nominale.

Il Presidente del Consiglio, il governo o un ministro ai quali sia stata ritirata la fiducia devono sbrigare gli affari in corso fino alla formazione del nuovo governo o alla nomina del nuovo ministro.

Nel caso in cui il Landtag, entro un periodo di quattro settimane dalla votazione di una mozione di sfiducia nei confronti del governo, adotti una mozione di sfiducia verso un nuovo governo, viene sciolto esso stesso.

Art. 100 – Nell’assumere le loro funzioni, il Presidente dei Consiglio e i ministri prestano dinanzi al Landtag il seguente giuramento:

“Giuro dinanzi a Dio onnipotente e onnisciente di esercitare le mie funzioni in maniera imparziale per il bene del popolo e in conformità alla Costituzione e alle leggi. Così Iddio mi aiuti”.

Tali disposizioni non infirmano le disposizioni dell’art. 8, § 3, frase 2.

Art. 101 – Il Presidente del Consiglio rappresenta il Land Reno-Palatino. Per la conclusione dei trattati internazionali, è necessario il consenso del Landtag.

Art. 102 – Il Presidente del Consiglio nomina e revoca i funzionari a meno che una legge non disponga altrimenti.

Art. 103 – Il Presidente del Consiglio ha diritto di condonare o di ridurre le pene inflitte con provvedimento di grazia. Il regolamento interno del Consiglio può disporre che tale diritto sia delegato al ministro della Giustizia per le condanne di diritto penale e a ognuno degli altri ministri per le altre sanzioni, nelle questioni di loro competenza. La conferma di una pena di morte spetta al governo del Land.

Le amnistie possono essere concesse soltanto mediante una legge.

Art. 104 – Il Presidente del Consiglio stabilisce le direttive politiche e ne è responsabile dinanzi al Landtag. Nel quadro di tali direttive, ogni ministro dirige personalmente il proprio dicastero e ne è direttamente responsabile dinanzi al Landtag. Il governo del Land stabilisce i particolari nel suo regolamento interno.

Art. 105 – Il Presidente del Consiglio presiede il governo del Land. A parità di voti, il suo voto è decisivo.

Il governo del Land decide circa la competenza di ciascun ministro, a meno che non vengano emanate a tal riguardo disposizioni legislative. Il Landtag deve essere immediatamente informato delle sue decisioni e queste, dietro sua richiesta, devono essere modificate o sospese. Il Presidente del Consiglio designa il proprio sostituto con il consenso del Landtag.

Il governo del Land deve essere informato e deve decidere riguardo a tutte le divergenze di opinione sulle questioni concernenti i dicasteri di vari ministri.

Art. 106 – I membri del governo del Land hanno diritto a uno stipendio.

 

III. Legislazione

 

Art. 107 – Il potere legislativo è esercitato:

a) Dal popolo, mediante referendum;

b) Dal Landtag.

Art. 108 – Progetti di legge possono essere presentati per mezzo di iniziativa popolare, dal governo del Land, o dai membri del Landtag.

Art. 109 – Le iniziative popolari possono avere come oggetto:

a) L’adozione, la modifica o l’abrogazione di leggi;

b) Lo scioglimento del Landtag.

Esse devono essere indirizzate al governo il quale le deve sottoporre immediatamente con il proprio parere al Landtag. L’iniziativa deve riguardare nei casi indicati sub a un progetto preciso di legge. Le iniziative popolari possono essere presentate da un quinto degli elettori, a meno che la Costituzione non disponga altrimenti. Non vi possono essere iniziative popolari a proposito di questioni finanziarie, di leggi in materia tributaria o sulla regolamentazione delle retribuzioni.

Qualora il Landtag non si conformi all’iniziativa popolare, avrà luogo un referendum. Il referendum è accettato o respinto in base alla maggioranza dei voti validi.

I particolari saranno fissati dalla legge elettorale.

Art. 110 – Le disposizioni giuridiche e amministrative necessarie all’applica­zione delle leggi, sono prese dal governo, salvo disposizioni contrarie.

Art. 111 – Il governo del Land può emanare decreti aventi forza di legge per fare cessare una situazione di emergenza provocata da catastrofi naturali o da influenze esterne. Tali decreti non devono essere contrari alla Costituzione; essi devono essere sottoposti per l’approvazione al Landtag o alla commissione transitoria. In caso di rifiuto, i decreti non entrano in vigore.

Art. 112 – Qualora la sicurezza e l’ordine pubblico siano gravemente turbati e l’ordine costituzionale sia compromesso, il governo del Land può prendere tutte le misure necessarie, in particolare emanare decreti aventi forza di legge e ridurre o sospendere per la durata di una settimana l’applicazione dei princìpi fondamentali concernenti la libertà d’opinione, la libertà di associazione e di riunione, il segreto epistolare e delle telecomunicazioni, nonché la libertà di trasferimento (artt. 10, 12-15). Gli altri diritti fondamentali non potranno essere toccati. Il governo del Land, deve mettere immediatamente al corrente il Landtag o la commissione transitoria delle misure prese. Tali misure dovranno essere sospese su loro richiesta.

Art. 113 – Il Presidente del Consiglio deve promulgare le leggi adottate in conformità alla Costituzione e pubblicarle nel “Giornale ufficiale” entro il termine di un mese.

Esse entrano in vigore il quattordicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel “Giornale ufficiale”, a meno che il loro testo non preveda altrimenti.

Art. 114 – La pubblicazione di una legge di Stato va aggiornata di due mesi quando lo richieda un terzo del Landtag. Se il Landtag dichiara urgente una legge, il Presidente del Consiglio può pubblicarla senza tener conto di tale richiesta.

Art. 115 – Una legge la cui pubblicazione sia aggiornata su richiesta di un terzo del Landtag deve essere sottoposta a referendum, quando lo richieda un ventesimo degli elettori.

 

IV. Le finanze

 

Art. 116 – Una legge stabilisce all’inizio di ogni esercizio finanziario il bilancio del Land. Il bilancio comprende tutte le entrate e tutte le uscite del Land.

Le disposizioni di questa legge non possono aver vigore oltre la durata dell’esercizio se non in casi eccezionali.

Se la legge finanziaria non è promulgata a tempo, rimane provvisoriamente in vigore il bilancio dell’anno precedente.

Art. 117 – Non si deve ricorrere al credito se non per necessità eccezionali e in linea di principio soltanto per fini produttivi. Il ricorso al credito come pure l’assunzione di garanzie da parte dello Stato possono essere decisi soltanto da una legge.

Art. 118 – Il Landtag non può decretare spese superiori a quelle previste dal governo o a quelle previste nel bilancio stabilito se non è data garanzia che tali spese potranno essere coperte. Tale decisione richiede il consenso del governo.

Art. 119 – Il bilancio non può essere in nessun caso oltrepassato senza l’ulteriore approvazione del Landtag.

Art. 120 – La revisione dei conti è effettuata dalla Corte dei conti, organismo che gode dell’indipendenza giudiziaria.

 

V. La giurisdizione

 

Art. 121 – Il potere giudiziario è esercitato in nome del popolo da giudici indipendenti, soggetti soltanto alla Costituzione, alla legge e alla loro coscienza.

Art. 122 – I giudici ordinari dei tribunali giudiziari e amministrativi sono nominati a vita. Valgono per loro le disposizioni dell’art. 126, comma 1.

Essi non possono essere revocati, sospesi, trasferiti, messi in pensione contro la loro volontà se non in seguito a decisione giudiziaria e soltanto per motivi e nelle forme previste dalla legge. Il potere legislativo può fissare dei limiti di età raggiunti i quali i giudici vanno in pensione.

Ciò non modifica la sospensione provvisoria che ha luogo in virtù della legge.

In caso di modifiche nell’ordinamento dei tribunali o della loro competenza, l’amministrazione della giustizia del Land potrà ordinare dei trasferimenti in un altro tribunale o dei licenziamenti, continuando però a corrispondere lo stipendio integrale.

Art. 123 – Nei casi previsti dalla legge, sono chiamati a collaborare all’amministrazione della giustizia uomini e donne scelti nel popolo.

Le disposizioni dell’art. 122 non sono applicabili a tali giudici popolari.

Art. 124 – Su istanza dell’interessato, i tribunali amministrativi decidono se le decisioni e le disposizioni delle autorità amministrative sono conformi alla legge e non eccedono i limiti dei poteri dell’autorità che ha preso la decisione.

Le disposizioni degli artt. 121 e 132 valgono per tutti i giudici, quelle dell’art. 122 per i magistrati di carriera della giurisdizione amministrativa.

 

VI. L’amministrazione

 

Art. 125 – I diritti sovrani dello Stato sono esercitati in linea di massima da funzionari di carriera o onorari.

Art. 126 – In linea di principio, i funzionari di carriera sono nominati a vita, dopo aver dato prova per un periodo minimo di cinque anni, e massimo di dieci anni, della loro competenza e della loro fedeltà alla Costituzione democratica.

Potranno essere esonerati dopo la loro nomina a vita in conformità al regolamento di disciplina, qualora non rispondano più alle condizioni suddette.

Art. 127 – Tutti gli impiegati dei servizi pubblici sono i servitori di tutto il popolo e non di un partito. Sono loro garantiti la libertà della loro attività politica e i loro diritti di associazione.

Hanno il diritto di prender visione della loro cartella personale.

Art. 128 – Se un funzionario manca al proprio dovere, nell’esercizio delle sue funzioni ufficiali, ne sono responsabili lo Stato o le collettività pubbliche da cui dipende. Il ricorso contro il funzionario è ammissibile. La procedura normale non può essere esclusa.

 

VII. Difesa della Costituzione

 

Art. 129 – Una legge che modifichi la Costituzione è valida soltanto se il Landtag l’ha approvata alla maggioranza dei due terzi del numero legale dei suoi membri o se il popolo l’ha approvata con referendum a maggioranza degli elettori iscritti.

Le proposte di emendamento che si riferiscono al preambolo ovvero ai princìpi fissati dall’art. 1 e dall’art. 74, non sono tuttavia ammissibili.

Le disposizioni del presente articolo non sono soggette a revisione.

Art. 130 – Il governo, il Landtag e tutti i gruppi del Landtag, qualsiasi corporazione di diritto pubblico che si consideri lesa nei suoi diritti, nonché qualsiasi partito politico che abbia ottenuto nelle ultime elezioni legislative almeno il 10% dei voti validi, possono provocare una decisione del tribunale costituzionale sulla costituzionalità di una legge, di un progetto di legge o di un atto di un organo dello Stato.

Lo stesso diritto appartiene a tutti gli interessati alla realizzazione delle disposizioni costituzionali di socializzazione previste dall’art. 61.

Inoltre, ognuno ha il diritto, in sede di procedimento dinanzi ai tribunali ordinari e dinanzi ai tribunali amministrativi, di sollevare eccezione di incostituzionalità di una legge ovvero di una decisione di un organo amministrativo. Il tribunale investito della controversia deve decidere di tale eccezione in via preliminare. Ove esso riconosca l’incostituzionalità, la decisione spetta sempre in seconda istanza all’Oberlandsgericht o al Landesverwaltungsgericht; in caso contrario, gli stessi tribunali sono competenti su richiesta di una delle parti. Se tali tribunali riconoscono anch’essi l’incostituzionalità, è obbligatoriamente richiesta una decisione del tribunale costituzionale.

Art. 131 – Ogni membro del governo che, nell’esercizio delle sue funzioni, o, in occasione di esse, violi la Costituzione o una legge, di deliberato proposito o in maniera grave, ovvero che metta in grave pericolo la pubblica sicurezza o il bene del Land, può, entro un termine di dieci anni dopo la cessazione della sua funzione, essere oggetto di un’accusa da parte del Landtag.

L’accusa deve essere presentata per scritto da 30 membri del Landtag e adottata con la medesima maggioranza necessaria per la revisione della Costituzione.

Se la colpevolezza dell’accusato viene accertata, il suo rinvio a giudizio deve essere deciso di diritto nel caso in cui egli si trovi tuttora in funzione. Possono inoltre essere applicate, separatamente o congiuntamente, temporaneamente o a vita le pene seguenti: confisca parziale o totale dei beni, perdita dei diritti acquisiti ad una pensione, incapacità di esercitare funzioni pubbliche, perdita dell’elettorato attivo e passivo, del diritto all’attività politica di qualsiasi natura, restrizione della libertà di domicilio e di residenza.

I procedimenti giudiziari penali non sono vincolati a tale procedura.

Art. 132 – Se un giudice viola di deliberato proposito il suo dovere di applicare la legge, ovvero se nelle sue funzioni o al di fuori di esse agisce contro i princìpi della Costituzione, il Presidente del Consiglio può dare al procuratore generale l’ordine di promuovere un’azione dinanzi al tribunale costituzionale.

La decisione del tribunale costituzionale costituisce una decisione giudiziaria ai sensi dell’art. 122.

Art. 133 – Chiunque tenti di opporsi alla libera applicazione o al mantenimento dei princìpi fondamentali, morali o politici della vita della comunità e in particolare delle libertà o dei diritti costituzionali, mediante l’impiego della forza o abusando dei diritti che gli sono riconosciuti, sarà perseguito penalmente.

I partiti e le altre associazioni il cui programma o la cui attività tendano a fini analoghi, ovvero i cui membri o simpatizzanti in numero considerevole si propongano tali scopi, devono essere esclusi dalla partecipazione alle elezioni e alle consultazioni popolari, qualora il governo del Land e il Landtag siano concordi nel richiederlo.

Art. 134 – Viene creato un tribunale costituzionale.

Esso è composto: dal Presidente del Landesverwaltunsgericht (tribunale amministrativo del Land) in qualità di Presidente, da altri tre magistrati di carriera e da cinque assessori, per i quali non è obbligatorio il possesso dei requisiti necessari ai magistrati. In caso di impedimento del Presidente, questi sarà rappresentato dal giudice più anziano del suo grado appartenente al Landesverwaltungsgericht.

Gli altri membri sono eletti dal Landtag per la prima volta nella sua seduta iniziale, per un periodo di quattro anni, e in seguito, ogni volta, un mese prima dello spirare del loro periodo di funzioni. Due dei giudici di carriera e due dei loro sostituti devono appartenere a un tribunale ordinario. Vengono eletti dal Landtag in base una lista comprendente almeno 12 nomi, stabilita dal Presidente del Landesverwaltungsgericht. Gli assessori e i loro sostituti devono avere almeno 35 anni e non possono appartenere né al Landtag né al governo del Land.

Art. 135 – Il tribunale costituzionale decide:

a) della costituzionalità di una legge, un progetto di legge o un atto di un organo dello Stato o di un organo amministrativo (art. 130, §§ 1 e 3);

b) dell’ammissibilità di una proposta di revisione della Costituzione (artt. 129 e 130);

c) della realizzazione delle condizioni necessarie per la socializzazione (art. 130, § 2).

Decide inoltre:

d) delle accuse mosse ai membri del governo (art. 131);

e) delle accuse mosse ai giudici (art. 132);

f) dell’esclusione di partiti o di associazioni di partiti dalle elezioni o dalle consultazioni popolari (art. 133, § 2).

Stabilisce esso stesso la propria procedura. L’esecuzione delle sentenze è affidata al Presidente del Consiglio. I dibattiti si svolgono nella sede del Landesverwaltungsgericht.

Art. 136 – Le decisioni del tribunale costituzionale hanno forza di leggi.

Nel caso in cui esso stabilisca che una legge adottata con la maggioranza necessaria per la revisione della Costituzione contrasta con i princìpi proclamati negli artt. 1 e 74, la sua decisione ha carattere vincolante anche per il legislatore.

 

VIII. Disposizioni transitorie e finali

 

Art. 137 – Il diritto in vigore nella Renania-Palatinato resta valido in quanto non sia in contrasto con le disposizioni della presente Costituzione.

Le disposizioni valide anche fuori del territorio reno-palatino riguardanti il diritto civile, il diritto commerciale, nonché le disposizioni sui diritti d’autore, sui brevetti, il diritto del lavoro, il diritto sociale e il diritto penale che rispondano alla suddetta condizione, nonché i relativi codici di procedura, non possono essere modificati se non con l’approvazione della maggioranza del numero legale dei membri del Landtag.

Art. 138 – Le leggi o i regolamenti che si riferiscono a disposizioni o ad istituzioni abrogate dalla presente Costituzione, sono sostituite dalle disposizioni e istituzioni corrispondenti della presente Costituzione.

Art. 139 – Tutti i beni confiscati per motivi politici fra il 30 gennaio 1933 e l’8 maggio 1945 dallo Stato o dal partito nazional-socialista ovvero dalle sue organizzazioni, saranno restituiti dietro loro richiesta a tutti gli enti morali e persone giuridiche, ivi comprese le Chiese, le comunità religiose, i sindacati, ivi comprese le loro istituzioni, fondazioni, proprietà e unioni.

Le vittime del fascismo, le vittime della guerra e i loro aventi diritto, hanno diritto a un soccorso corrispondente alla loro condizione.

Alle spoliazioni pecuniarie e materiali causate dalla politica di guerra e dalla politica economica nazional-socialista, si porrà rimedio mediante una ripartizione sociale dei gravami.

Art. 140 – I diritti e le libertà garantiti dalla Costituzione non possono essere contrari alle disposizioni già emanate o che lo saranno prima del 1° gennaio 1949, per estirpare il nazional-socialismo e il militarismo, e per riparare le ingiustizie commesse da questi ultimi.

Art. 141 – Le disposizioni della presente Costituzione che venissero ad essere in contrasto con quelle della futura Costituzione tedesca perderanno la loro validità non appena quest’ultima sarà applicabile.

Art. 142 – Le elezioni per il primo Landtag avranno luogo contemporaneamente al referendum sulla presente Costituzione.

Art. 143 – Entro due anni dalla riunione del Landtag, il governo dovrà sottoporre alle Assemblee legislative le leggi organiche per l’applicazione della Costituzione.

Art. 144 – La presente Costituzione entra in vigore al momento della sua accettazione da parte del popolo.

Il governo provvisorio del Land deve essere considerato come un governo in funzione ai sensi dell’art. 99, 4 cpv., fino alla costituzione di un nuovo governo.

La commissione principale dell’Assemblea consultiva è considerata come commissione ai sensi dell’art. 92.

I rappresentanti, eletti dal popolo il giorno dell’accettazione della presente Costituzione, formano il primo Landtag ai sensi di quest’ultima.

 

 

 

 

 

FONTE:

B. Mirkine-Guetzevitch, Le Costituzioni europee, Edizioni Comunità, Milano 1954.



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