COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA GERMANICA

(7 ottobre 1949)

 

 

Legge sulla Costituzione della Camera popolare provvisoria della Repubblica Democratica Germanica

 

 

Art. 1 – La Camera popolare provvisoria della Repubblica democratica germanica è costituita, per quanto riguarda la sua composizione, dal Consiglio del Popolo tedesco sulla base della Costituzione della Repubblica democratica germanica votata il 19 marzo 1949 dal Consiglio del Popolo tedesco e ratificata il 30 maggio 1949 dal III Congresso del Popolo tedesco.

Art. 2 – La presente legge entra in vigore il giorno della sua adozione. Essa è emanata e promulgata dal Presidente della Camera popolare provvisoria.

 

Fatto e promulgato a Berlino il 7 ottobre 1949.

Il Presidente della Camera popolare provvisoria della Repubblica democratica germanica

Firmato

Dieckmann

 

 

LEGGE SUL GOVERNO PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA GERMANICA

del 7 ottobre 1949

 

 

Art. 1 – Viene costituito un governo provvisorio fino alla data dell’elezione della Camera popolare; esso sarà sottoposto alle disposizioni della Costituzione della Repubblica democratica germanica votata il 19 marzo 1949 dal Consiglio del Popolo tedesco e ratificata il 30 maggio 1949 dal III Congresso del Popolo tedesco.

Art. 2 – Il governo provvisorio della Repubblica democratica germanica è composto dal ministro-presidente, dai 3 sostituti del ministro-presidente e da 14 ministri speciali. Questi ministri speciali dirigono i seguenti ministeri:

1) Ministero degli affari esteri;

2) Ministero degli interni;

3) Ministero della pianificazione;

4) Ministero delle finanze;

5) Ministero dell’industria;

6) Ministero dell’agricoltura e della selvicoltura;

7) Ministero del commercio estero e dell’approvvigionamento di materie prime;

8) Ministero del commercio e degli approvvigionamenti;

9) Ministero del lavoro e della sanità pubblica;

10) Ministero delle Poste, telefoni e telegrafi;

11) Ministero dei trasporti;

12) Ministero della ricostruzione;

13) Ministero dell’istruzione popolare;

14) Ministero della giustizia.

Art. 3 – La presente legge entra in vigore il giorno della sua adozione. Essa è emanata e promulgata dal Presidente della Camera popolare provvisoria.

 

Fatto e promulgato a Berlino il 7 ottobre 1919.

Il Presidente della Camera popolare provvisoria della Repubblica democratica germanica

Firmato

Dieckmann

 

 

LEGGE SULLA COSTITUZIONE DI UNA CAMERA PROVVISORIA DEI LÄNDER DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA GERMANICA

del 7 ottobre 1949

 

 

Art. 1 – Viene istituita una Camera provvisoria dei Länder in rappresentanza dei Länder nello spirito della Costituzione della Repubblica democratica germanica decretata il 19 marzo 1949 dal Consiglio del Popolo tedesco e ratificata il 30 maggio 1949 dal III Congresso del Popolo tedesco.

Art. 2. – La Camera provvisoria dei Länder è composta di 11 deputati della Sassonia, di 8 deputati della Sassonia-Anhalt, di 6 deputati della Turingia, di 5 deputati del Brandeburgo e di 4 deputati del Mecklemburgo.

Art. 3 – I deputati della Camera provvisoria dei Länder sono eletti dalle Diete dei Länder proporzionalmente all’importanza numerica dei loro gruppi. Devono essere membri della Dieta.

Art. 4 – La città di Berlino, capitale della Repubblica democratica germanica è abilitata a delegare 7 rappresentanti in qualità di osservatori alla Camera provvisoria dei Länder.

Art. 5 – Le presente legge entra in vigore il giorno della sua adozione. Essa viene emanata e promulgata dal Presidente della Camera popolare provvisoria.

 

Fatto e promulgato a Berlino il 7 ottobre 1949.

Il Presidente della Camera popolare provvisoria della Repubblica democratica germanica

Firmato

Dieckmann

 

 

LEGGE SULLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA GERMANICA

del 7 ottobre 1949

 

 

Art. 1 – La Costituzione della Repubblica democratica germanica, creata con la partecipazione del popolo tedesco nel suo complesso, decretata il 19 marzo 1949 dal Consiglio del Popolo tedesco e votata il 30 maggio 1949 dal III Congresso del Popolo tedesco viene posta in vigore dalla presente legge.

Art. 2 – La presente legge entra in vigore il giorno della sua adozione. Essa viene emanata e promulgata dal Presidente della Camera popolare provvisoria.

 

Fatto e promulgato a Berlino il 7 ottobre 1949.

Il Presidente della Camera popolare provvisoria della Repubblica democratica germanica

Firmato

Dieckmann

 

 

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA GERMANICA

promulgata il 7 ottobre 1949

 

 

Tenore della Costituzione

 

A) Fondamenti del potere dello Stato

B) Contenuto e limiti del potere dello Stato: Artt. 1-5

1. Diritti dei cittadini: Artt. 6-18

2. Ordinamento economico: Artt. 19-29

3. Famiglia e maternità: Artt. 30-33

4. Educazione e istruzione: Artt. 34-40

5. Religione e comunità religiose: Artt. 41-48

6. Validità dei diritti fondamentali: Artt. 49

C) Ordinamento dei poteri della Stato

l. Rappresentanza popolare della Repubblica: Artt. 50-70

2. Rappresentanza dei Länder: Artt. 71-80

3. Legislazione: Artt. 81-90

4. Governo della Repubblica: Artt. 91-100

5. Presidente della Repubblica: Artt. 101-108

6. Repubblica e Länder: Artt. 109-116

7. Amministrazione della Repubblica: Artt. 117-125

8. Giurisdizione: Artt. 126-138

9. Amministrazione autonoma: Artt. 139-143

10. Disposizioni transitorie e finali: Artt. 144

 

Preambolo

 

Animato dal desiderio di garantire le libertà e i diritti dell’uomo, di imprimere all’attività della comunità e dell’economia uno spirito di giustizia sociale, di servire la causa del progresso della società, di sviluppare l’amicizia con tutti i popoli e di garantire la pace, il popolo tedesco si è dato la seguente Costituzione:

 

A) Fondamenti del potere dello Stato

 

Art. 1 – 1) La Germania è una Repubblica democratica indivisibile costituita da Länder tedeschi.

2) La Repubblica decide tutte le questioni essenziali per l’esistenza e lo sviluppo del popolo tedesco nel suo complesso; tutte le altre questioni sono sottoposte alla decisione indipendente dei Länder.

3) In linea di principio le decisioni prese dalla Repubblica, saranno eseguite dai Länder.

4) Esiste un’unica cittadinanza tedesca.

Art. 2 – 1) I colori della Repubblica democratica germanica sono nero, rosso e oro.

2) La capitale della Repubblica è la città di Berlino.

Art. 3 – 1) Tutti i poteri dello Stato emanano dal popolo.

2) Tutti i cittadini hanno il diritto e il dovere di prendere parte attiva agli affari pubblici del loro comune, del loro distretto, del loro Land e della Repubblica democratica germanica.

3) Tale diritto di partecipazione viene esercitato per mezzo:

– della partecipazione attiva a referendum popolari e a plebisciti;

– dell’esercizio del diritto di voto attivo e passivo;

– dell’accettazione di funzioni pubbliche nel campo amministrativo e giurisdizionale.

4) Tutti i cittadini hanno il diritto di far ricorso alla rappresentanza nazionale.

5) I poteri dello Stato devono servire la causa del benessere del popolo, della libertà, della pace e del progresso democratico.

6) Le persone che svolgano funzioni pubbliche sono al servizio della comunità e non di un partito. La loro attività è posta sotto il controllo della rappresentanza popolare.

Art. 4 – 1) Tutte le disposizioni emanate dai poteri dello Stato devono corrispondere ai principi proclamati dalla Costituzione come contenuto dei poteri dello Stato. La rappresentanza popolare deciderà della costituzionalità di tali disposizioni in conformità all’art. 66 di questa Costituzione. Ognuno ha il diritto e il dovere di opporsi a disposizioni che siano contrarie alle decisioni della rappresentanza popolare.

2) Tutti i cittadini sono tenuti ad agire nello spirito della Costituzione e hanno il dovere di difenderla contro i suoi avversari.

Art. 5 – 1) Le norme generalmente riconosciute del diritto internazionale impegnano i pubblici poteri nonché tutti i cittadini.

2) È dovere dei poteri pubblici vegliare al mantenimento e alla difesa delle relazioni amichevoli con tutti i popoli.

3) Nessun cittadino potrà partecipare ad azioni di guerra tendenti ad opprimere un popolo.

 

B) Contenuto e limiti dei poteri dello Stato

 

1. Diritti dei cittadini

 

Art. 6 – 1) Tutti i cittadini godono di uguaglianza di diritti dinanzi alla legge.

2) Qualsiasi propaganda diffamatoria o di boicottaggio contro istituzioni e organismi democratici, qualsiasi incitamento all’assassinio di uomini politici democratici, qualsiasi manifestazione di odio religioso, razziale e contro altri popoli, qualsiasi propaganda militarista e bellicista e tutte le altre azioni dirette contro l’eguaglianza dei diritti costituiscono dei delitti ai sensi del codice penale. L’esercizio dei diritti democratici nello spirito della Costituzione non costituisce una propaganda diffamatoria.

3) Le persone condannate per siffatti reati non possono occupare funzioni né nei servizi pubblici né nei posti direttivi dell’attività economica e culturale. Esse perdono qualsiasi diritto elettorale attivo e passivo.

Art. 7 – 1) L’uomo e la donna godono dell’eguaglianza di diritti.

2) Tutte le leggi e disposizioni contrarie all’eguaglianza delle donne sono abrogate.

Art. 8 – La libertà personale, l’inviolabilità del domicilio, il segreto postale nonché il diritto di scegliere liberamente la propria residenza sono garantiti. I poteri pubblici possono limitare o togliere queste libertà soltanto sulla base di leggi valevoli per tutti i cittadini.

Art. 9 – 1) Tutti i cittadini godono del diritto di manifestare apertamente e pubblicamente le loro opinioni nel limite delle leggi vigenti per tutti e di riunirsi a tal scopo pacificamente e senza armi. Tale libertà non è limitata da alcun contratto di lavoro. Nessuno dovrà subire pregiudizio per aver esercitato questi diritti.

2) Non viene esercitata alcuna censura della stampa.

Art. 10 – 1) Nessun cittadino potrà essere estradato.

2) Nessun cittadino straniero sarà estradato o espulso qualora sia ricercato all’estero per aver difeso i principi formulati in questa Costituzione.

3) Tutti i cittadini sono autorizzati a emigrare. Tale diritto può esser limitato soltanto da una legge della Repubblica.

Art. 11 – Le minoranze alloglotte della Repubblica dovranno essere favorite nel loro libero sviluppo etnico dalla legislazione e dall’amministrazione; esse non dovranno soprattutto essere ostacolate nell’uso della loro lingua materna nell’istruzione, nell’amministrazione interna e nella giurisdizione.

Art. 12 – Tutti i cittadini sono autorizzati a costituire delle associazioni o delle società con fini che non siano contrari alle leggi penali.

Art. 13 – 1) Le associazioni che tendono, in conformità ai loro statuti, verso una organizzazione democratica della vita pubblica sulle basi della presente Costituzione e i cui organismi sono designati dai loro membri, sono autorizzate a presentare delle candidature elettorali per le rappresentanze popolari dei comuni, dei distretti e dei Länder.

2) I candidati alla Camera popolare potranno essere presentati soltanto da associazioni che tendano, in conformità ai loro statuti, all’organizzazione democratica dell’attività dello Stato e della società e i cui organismi si estendano a tutto il territorio dello Stato.

Art. 14 – 1) Il diritto di aderire ad associazioni che si propongano il fine di migliorare le condizioni di salario e di lavoro è garantito a tutti i cittadini. Qualsiasi convenzione o disposizione tendente a limitare o ad ostacolare queste libertà è illecita e vietata.

2) Il diritto di sciopero dei sindacati è garantito.

Art. 15 – 1) Il lavoratore gode della protezione dello Stato.

2) Il diritto al lavoro è garantito. Dirigendo l’economia, lo Stato assicura lavoro e sussistenza a tutti i suoi cittadini. Nel caso in cui a un cittadino non possa venir offerta alcuna possibilità di un lavoro appropriato, lo Stato provvederà alla sua sussistenza, nella misura del necessario.

Art. 16 – 1) Tutti i lavoratori hanno diritto al riposo, a ferie annuali pagate, ad assistenza in caso di malattia e ad una pensione nella vecchiaia.

2) Le domeniche, i giorni festivi e il 1° maggio sono giornate non lavorative poste sotto la protezione della legge.

3) La tutela delle condizioni di salute e di lavoro della popolazione operaia, la protezione della maternità e le misure preventive contro le conseguenze della vecchiaia, dell’invalidità, della disoccupazione e di altri casi imprevisti sono affidati ad un unico organismo di assicurazioni sociali affidato all’amministrazione autonoma degli assicurati.

Art. 17 – 1) La disciplina della produzione nonché delle condizioni di salario e di lavoro nelle aziende viene effettuata sulla base di un’adeguata partecipazione degli operai e degli impiegati.

2) Gli operai e gli impiegati esercitano tali diritti per mezzo dei sindacati e dei consigli di fabbrica.

Art. 18 – 1) Sulla base di un’adeguata partecipazione dei lavoratori, la Repubblica crea una legislazione unitaria del lavoro, una giurisdizione unitaria del lavoro ed una protezione unitaria del lavoro.

2) Le condizioni di lavoro devono essere tali che la salute, le aspirazioni culturali e la vita di famiglia dei lavoratori siano garantite.

3) La rimunerazione del lavoro deve corrispondere al rendimento del lavoro e garantire agli operai e ai membri legittimi delle loro famiglie una esistenza compatibile con la dignità della persona umana.

4) L’uomo e la donna, l’adulto e l’adolescente hanno diritto al medesimo salario per lo stesso rendimento di lavoro

5) La donna, nel suo lavoro, gode di una protezione particolare. Istituzioni sono create dalle leggi della Repubblica per permettere che la donna possa rendere compatibili i suoi compiti di cittadina e di operaia con i suoi doveri di sposa e di madre.

6) La gioventù è difesa da qualsiasi sfruttamento e tutelata da qualsiasi abbandono morale, fisico e spirituale. È vietata l’assunzione al lavoro di fanciulli.

 

2. Ordinamento economico

 

Art. 19 – 1) L’ordinamento della vita economica deve corrispondere ai principi della giustizia sociale e deve assicurare a tutti una esistenza decorosa.

2) L’economia deve servire al bene della collettività del popolo e a provvedere alle sue necessità; essa deve garantire a tutti una aliquota della produzione totale proporzionata al rendimento di ognuno.

3) Nel quadro di questi compiti e fini, la libertà economica di ognuno è garantita.

Art. 20 – Gli agricoltori, i commercianti, gl’industriali e gli artigiani devono essere incoraggiati nella loro iniziativa privata; dovrà essere sviluppato il mutualismo cooperativo.

Art. 21 – Lo Stato stabilisce il piano economico per mezzo dei suoi organi legislativi e con la diretta partecipazione dei suoi cittadini onde assicurarne le condizioni materiali basilari ed aumentarne il benessere. Le rappresentanze del popolo sono incaricate di controllarne l’esecuzione.

Art. 22 – 1) La proprietà è garantita dalla Costituzione. La sua essenza e i suoi limiti sono delimitati dalle leggi e dai doveri sociali verso la collettività.

2) Il diritto di successione è garantito in conformità al diritto civile. La partecipazione dello Stato alle successioni è determinata dalla legge.

3) Le opere della mente, i diritti d’autore, d’inventore e d’artista godono della protezione, dell’incoraggiamento e dell’appoggio materiale della Repubblica.

Art. 23 – Qualsiasi limitazione della proprietà e qualsiasi esproprio potrà essere effettuato soltanto nell’interesse generale e a termini di legge. Verranno effettuati dietro equo risarcimento, a meno che la legge decida altrimenti. In caso di controversia circa l’entità del risarcimento, la questione verrà risolta dai tribunali ordinari qualora la legge non stabilisca altrimenti.

Art. 24 – 1) Qualsiasi proprietà impone degli obblighi al suo proprietario. Il suo impiego non deve essere contrario al bene pubblico.

2) Qualsiasi abuso del diritto di proprietà mediante instaurazione di una potenza economica e scapito del bene comune comporta l’esproprio senza risarcimento e la nazionalizzazione dei beni.

3) Le aziende dei criminali di guerra e dei nazional-socialisti attivi vengono sequestrate e diventano proprietà del popolo. Lo stesso avviene per le aziende private che si pongono al servizio di una politica di guerra.

4) Tutte le organizzazioni monopolistiche private, quali cartelli, sindacati, complessi (Konzern), trusts e altre organizzazioni private miranti ad un accrescimento dei profitti mediante il controllo della produzione, dei prezzi e dello smercio verranno sciolte e vietate.

5) Le proprietà fondiarie private di una superficie eccedente i 100 ettari saranno abolite e frazionate senza risarcimento.

6) Dopo la realizzazione di tale riforma agraria, la proprietà privata delle terre è garantita ai coltivatori.

Art. 25 – 1) Tutte le ricchezze naturali del sottosuolo, tutte le energie naturali che siano economicamente sfruttabili come pure le aziende minerarie, di produzione dell’acciaio e del ferro e dell’energia elettrica necessaria a tali imprese devono essere nazionalizzate.

2) Nel frattempo, il loro sfruttamento è posto sotto il controllo dei Länder o della Repubblica quando si tratti di interessi generali germanici.

Art. 26 – 1) La ripartizione e lo sfruttamento del suolo sono posti sotto controllo onde impedire qualsiasi abuso. L’aumento nel valore del suolo che non derivi da investimenti di lavoro e di capitali in quella proprietà fondiaria dovrà profittare alla comunità.

2) A tutti i cittadini e alle loro famiglie dovrà essere assicurata una abitazione sana e rispondente alle loro necessità. In questo campo, le vittime del fascismo, i grandi invalidi, i feriti di guerra e i profughi godranno del diritto di priorità.

3) Saranno del pari assicurati la conservazione e l’incremento della produttività dell’agricoltura mediante provvedimenti per la bonifica e la coltura delle campagne.

Art. 27 – 1) Le imprese economiche private suscettibili di essere nazionalizzate potranno esserlo in conformità alle norme relative agli espropri.

2) Una influenza determinante su imprese o associazioni potrà essere assicurata alla Repubblica, al Länder, ai distretti o ai comuni, in base ad una legge successiva, mediante partecipazione alla gestione o mediante altri provvedimenti.

3) Imprese e associazioni economiche potranno per legge essere collegate sulla base di una amministrazione autonoma al fine di assicurare la cooperazione di tutte le forze produttive del popolo, di render compartecipi della gestione lavoratori e datori di lavoro e di regolare la produzione, la fabbricazione, la ripartizione, l’utilizzazione, i prezzi nonché l’importazione e l’esportazione dei prodotti economici secondo dei principi comunitari.

4) Le cooperative di consumo e di produzione nonché le cooperative agricole e le loro associazioni dovranno essere incorporate nell’economia comunitaria tenendo conto della loro costituzione e della loro natura.

Art. 28 – L’alienazione di proprietà fondiarie, di stabilimenti di produzione e di quote di partecipazione che siano di proprietà del popolo, come pure l’imposizione di gravami a tali proprietà, sono subordinati all’approvazione della rappresentanza popolare competente per i loro aventi diritto. Tale approvazione può essere accordata soltanto dai due terzi del numero legale dei membri.

Art. 29 – 1) I patrimoni e i redditi sono tassati progressivamente secondo criteri sociali tenendo particolarmente conto dei carichi di famiglia.

2) Al momento della tassazione, dovranno venir usati criteri particolari per ciò che concerne i patrimoni e i redditi creati dal lavoro individuale.

 

3. Famiglia e maternità

 

Art. 30 – 1) Il matrimonio e la famiglia costituiscono le basi della vita della comunità. Essi godono della protezione dello Stato.

2) Tutte le leggi e i decreti che pregiudicano l’eguaglianza dei diritti fra l’uomo e la donna sono abrogati.

Art. 31 – L’educazione dei figli allo scopo di farne degli uomini fisicamente e spiritualmente capaci, nello spirito della democrazia è un diritto naturale dei genitori e il loro massimo dovere nei confronti della società.

Art. 32 – 1) Durante la gravidanza, la donna ha diritto alla protezione e alle cure particolari da parte dello Stato.

2) La Repubblica emana una legge a protezione della maternità. Dovranno venir create istituzioni per proteggere le madri e i bambini.

Art. 33 – 1) La nascita illegittima non deve comportare alcun inconveniente né per il figlio, né per i suoi genitori.

2) Tutte le leggi e i decreti contrari sono abrogati.

 

4. Educazione e istruzione

 

Art. 34 – 1) Le arti, le scienze e il loro insegnamento sono liberi.

2) Lo Stato partecipa al loro sviluppo e le tutela, in modo particolare contro ogni abuso contrario alle disposizioni e allo spirito della Costituzione.

Art. 35 – 1) Tutti i cittadini hanno uguale diritto all’educazione e alla libera scelta della loro professione.

2) L’istruzione della gioventù, come pure l’ulteriore formazione spirituale e professionale dei cittadini, sono assicurate da pubbliche istituzioni in tutti i campi della vita statale e sociale.

Art. 36 – 1) Gli istituti per l’istruzione pubblica scolastica come pure l’ordinamento pratico dell’istruzione scolastica rientrano nella competenza dei Länder. La Repubblica emana in proposito per mezzo di una legge disposizioni fondamentali uniformi. La Repubblica può creare per parte sua istituzioni scolastiche pubbliche.

2) La Repubblica emana disposizioni unificate relative alla formazione del corpo insegnante. Tale formazione ha luogo nelle università o negli istituti superiori equivalenti.

Art. 37 – 1) La scuola provvede all’istruzione della gioventù nello spirito della Costituzione onde farne degli uomini dalle idee indipendenti e coscienti delle loro responsabilità, atti e disposti a inserirsi nella vita della comunità.

2) In quanto dispensatrice della cultura la scuola ha il compito di educare i giovani ad una vera umanità nello spirito di una cooperazione pacifica e amichevole fra i popoli e di una sincera democrazia.

3) I genitori cooperano all’educazione dei loro figli per mezzo dei consigli di genitori.

Art. 38 – 1) L’istruzione generale è obbligatoria fino all’età di 18 anni compiuti. Finita la scuola elementare obbligatoria, l’istruzione continua nelle scuole professionali o tecniche, nelle scuole medie o in altre istituzioni pubbliche per l’insegnamento. I corsi delle scuole professionali sono obbligatori per tutti i giovani fino ai 18 anni compiuti, a meno che non seguano dei corsi in un’altra scuola. Le scuole private non sono ammesse in sostituzione delle scuole pubbliche.

2) Le scuole professionali e tecniche proseguono l’insegnamento sul piano generale e professionale.

3) La scuola media prepara la via alle scuole universitarie. Tuttavia l’accesso alle scuole universitarie non è riservato esclusivamente agli studenti delle scuole medie; gli studenti di altre istituzioni pubbliche d’insegnamento possono anch’essi accedervi e, in vista di ciò, esse dovranno esser create o sviluppate.

4) Istituti di studi preparatori dovranno permettere a tutti i cittadini l’accesso alle scuole universitarie.

5) È offerta la possibilità ai membri di tutti gli strati della popolazione di acquistare conoscenze per nelle scuole universitarie popolari senza interrompere loro attività professionale.

Art. 39 – 1) A ogni fanciullo dovrà essere data la possibilità di sviluppare al massimo le sue capacità fisiche, intellettuali e morali. L’educazione della gioventù non dovrà dipendere dalla situazione sociale e finanziaria della famiglia. Una particolare cura dovrà, al contrario, essere accordata ai fanciulli sfavoriti dalla loro situazione sociale. L’accesso alle scuole professionali, medie e universitarie dovrà esser permesso ai giovani particolarmente dotati di tutti i ceti sociali.

2) L’insegnamento pubblico è gratuito. Il materiale scolastico nelle scuole obbligatorie è anch’esso gratuito. Borse di studio o altri provvedimenti favoriranno, in caso di bisogno, la frequenza delle scuole professionali, medie e universitarie.

Art. 40 – L’insegnamento della religione è di competenza esclusiva delle comunità religiose. L’esercizio di tale diritto è garantito.

 

5. Religione e comunità religiose

 

Art. 41 – 1) Ogni cittadino gode di un’assoluta libertà di religione e di coscienza. La libera professione della propria religione è posta sotto la protezione della Repubblica.

2) Non si dovrà abusare delle istituzioni delle comunità religiose, di atti della religione e di insegnamenti religiosi, per fini contrari alla Costituzione ovvero per fini di politica di parte.

Rimane tuttavia incontestato il diritto delle comunità religiose a prender posizione dal loro punto di vista sui problemi vitali del popolo.

Art. 42 – 1) I diritti e i doveri privati o pubblici sono indipendenti dall’esercizio della religione e non possono venir da tale esercizio limitati.

2) L’esercizio dei diritti privati o pubblici nonché l’ammissione a pubbliche funzioni non dipendono da una professione di fede religiosa.

3) Nessuno è tenuto a manifestare le proprie convinzioni religiose. Gli organi amministrativi saranno autorizzati a informarsi dell’appartenenza a una comunità religiosa soltanto nella misura in cui ne derivino diritti e doveri o allorché lo esigano dei censimenti statistici prescritti dalla legge.

4) Nessuno può essere obbligato a partecipare ad attività, cerimonie o pratiche religiose o all’uso di una formula di giuramento religioso.

Art. 43 – 1) Non esiste una chiesa di Stato. La libertà di associazione in materia di comunità religiose è garantita.

2) Ogni comunità religiosa dirige i propri affari e li amministra liberamente e in conformità alle norme del vigente diritto comune.

3) Le comunità religiose rimangono corporazioni di diritto pubblico nella misura in cui lo sono state nel passato. A qualsiasi altra comunità religiosa verranno accordati dietro sua richiesta gli stessi diritti qualora offra, con il suo statuto e con il numero dei suoi membri, una garanzia di durata. In caso di fusione di più comunità religiose di diritto pubblico, l’associazione cosi creata diviene essa pure una corporazione di diritto pubblico.

4) Le comunità religiose di diritto pubblico hanno il diritto di percepire dai loro membri dei tributi in base ai ruoli fiscali dello Stato in conformità alle norme generali.

5) Godono degli stessi diritti delle comunità religiose, le associazioni che si propongano di sviluppare in una comunità una ideologia filosofica.

Art. 44 – Il diritto della Chiesa di impartire l’insegnamento religioso nei locali scolastici è garantito. L’insegnamento religioso è impartito dai rappresentanti scelti dalla Chiesa. Nessuno può essere obbligato o impedito di effettuarle. Gli aventi diritto all’educazione sono qualificati a decidere circa la partecipazione all’insegnamento religioso.

Art. 45 – 1) Le sovvenzioni pubbliche a favore delle comunità religiose concesse in base a leggi, convenzioni o titoli giuridici particolari, sono riscattate in virtù di una legge.

2) Il diritto di proprietà nonché tutti gli altri diritti delle comunità religiose e delle associazioni religiose sulle loro istituzioni, fondazioni, e altri beni destinati al culto, all’insegnamento o alle opere di beneficenza sono garantiti.

Art. 46 – Qualora sia sentita l’esigenza di servizi religiosi e della cura d’anime negli ospedali, nei penitenziari o in altre istituzioni pubbliche, le comunità religiose possono espletarvi pratiche religiose. Nessuno, tuttavia, potrà essere costretto a compiere siffatti atti.

Art. 47 – Chi desideri uscire da una comunità religiosa di diritto pubblico e dare a ciò effetti giuridici, dovrà manifestare la propria intenzione presso un tribunale ovvero presentare una dichiarazione individuale, debitamente e pubblicamente legalizzata.

Art. 48 – La decisione circa l’appartenenza di fanciulli a una comunità religiosa spetta, fino all’età di 14 anni compiuti di questi ultimi, agli aventi diritto alla loro educazione. A partire da quell’età il fanciullo decide egli stesso circa la sua appartenenza a una comunità religiosa o filosofica.

 

6. Validità dei diritti fondamentali

 

Art. 49 – I diritti fondamentali devono rimanere inalterati come tali nella misura in cui la presente Costituzione non consenta di limitare legalmente uno dei diritti fondamentali precitati ovvero riservi ad una legge il potere di darne una formulazione più precisa.

 

C) Dell’ordinamento dei poteri dello Stato

 

1. Rappresentanza popolare della Repubblica

 

Art. 50 – La Camera popolare è l’organo supremo della Repubblica.

Art. 51 – 1) La Camera popolare è composta di deputati che rappresentano il popolo tedesco.

2) I deputati sono eletti con suffragio universale, uguale, diretto e segreto secondo i principi del sistema proporzionale e per la durata di quattro anni.

3) I deputati rappresentano il popolo tedesco nel suo insieme. Essi sono vincolati unicamente dalla loro coscienza e non da alcun mandato.

Art. 52 – 1) Il diritto di voto appartiene a tutti i cittadini che abbiano 18 anni compiuti.

2) Sono eleggibili tutti i cittadini che abbiano compiuto il 21° anno di età.

3) La Camera popolare è composta da 400 deputati. Tutti gli altri particolari sono regolati da una legge elettorale.

Art. 53 – 1) Le candidature elettorali per la Camera popolare potranno essere presentate soltanto da associazioni che rispondono alle norme dell’art. 13, comma 2.

2) I particolari saranno fissati da una legge della Repubblica.

Art. 54 – Le elezioni avranno luogo una domenica o un giorno legalmente festivo. Sono garantiti la libertà e il segreto elettorale.

Art. 55 – 1) La Camera popolare si riunirà, al più tardi, il trentesimo giorno dopo la sua elezione, a meno che non venga convocata più presto dal Praesidium uscente.

2) Il Presidente deve convocare la Camera popolare quando lo reclamino il governo o almeno un quinto dei deputati della Camera popolare.

Art. 56 – 1) Le nuove elezioni devono aver luogo entro il sessantesimo giorno, al massimo dopo la fine del mandato della Camera popolare, o entro il quarantesimo giorno dopo il suo scioglimento.

2) La Camera non potrà esser sciolta prima del termine del suo mandato, salvo nel caso previsto dall’art. 95, comma 6, se non per sua propria decisione o in seguito a decisione popolare.

3) Lo scioglimento della Camera popolare per sua propria decisione deve essere approvato da più della metà del numero legale dei deputati.

Art. 57 – 1) La Camera popolare elegge il suo Praesidium nella sua prima riunione e stabilisce la propria procedura.

2) È rappresentata nel Praesidium ogni frazione che conti almeno 40 membri.

3) Il Praesidium è composto dal suo presidente, dai suoi sostituti e dai membri.

4) Il Presidente dirige l’attività ordinaria e presiede le sedute della Camera popolare. Esercita il potere di polizia nell’edificio della Camera popolare.

Art. 58 – 1) Le decisioni del Praesidium sono prese a maggioranza di voti.

2) Il Praesidium non può deliberare se non è presente almeno la metà dei suoi membri.

3) Il Presidente in carica convoca la Camera popolare dietro decisione del Praesidium; egli stabilisce la data delle nuove elezioni.

4) Il Praesidium prosegue la propria attività fino alla riunione della nuova Camera popolare.

Art. 59 – La Camera popolare verifica il diritto dei membri e decide della validità delle elezioni.

Art. 60 – 1) La Camera popolare istituisce per il periodo nel quale non è riunita, dopo il termine di una legislatura o dopo scioglimento della Camera popolare, tre commissioni permanenti che esercitino le sue funzioni, e cioè:

– una commissione per gli affari generali;

– una commissione per le questioni economiche e finanziarie;

– una commissione per gli affari esteri.

2) Tali commissioni godono dei diritti di commissioni d’inchiesta.

Art. 61 – 1) La Camera popolare prende le sue decisioni a maggioranza di voti a meno che non venga altrimenti stabilito dalla presente Costituzione.

2) Essa è in grado di deliberare quando è presente più della metà dei suoi membri.

Art. 62 – 1) Le sedute della Camera popolare e delle sue commissioni sono pubbliche. Si svolgeranno sedute a porte chiuse su richiesta dei due terzi dei deputati presenti; nelle Commissioni su richiesta della maggioranza dei membri.

2) Nessuno potrà essere tenuto responsabile per i suoi resoconti veridici delle sedute pubbliche della Camera popolare o delle sue commissioni.

Art. 63 – Sono di competenza della Camera popolare:

– la determinazione dei principi della politica governativa e della loro applicazione;

– l’investitura, il controllo e la revoca del governo;

– le determinazione dei principi dell’amministrazione e il controllo di tutta l’attività dello Stato;

– l’esercizio del potere legislativo qualora non si proceda a un plebiscito;

– il diritto di decisione relativamente al bilancio dello Stato, al piano economico, ai prestiti e crediti di Stato della Repubblica, nonché la ratifica dei trattati;

– la concessione di amnistie;

– l’elezione del Presidente della Repubblica insieme alla Camera dei Länder;

– l’elezione dei membri della Corte Suprema della Repubblica e del Procuratore generale dello Stato, nonché la loro revoca.

Art. 64 – 1) La Camera popolare e ognuna delle sue commissioni possono esigere la presenza del Primo ministro, di tutti i ministri, dei loro sostituti permanenti e dei direttori delle amministrazioni della Repubblica al fine di ottenere delle informazioni. I membri del governo, nonché i loro incaricati d’affari, hanno libero accesso in qualsiasi momento alle sedute della Camera popolare e delle sue commissioni.

2) I rappresentanti del governo, se lo richiedono, dovranno essere ascoltati durante le deliberazioni, anche fuori dell’ordine del giorno.

3) Essi sono sottoposti all’autorità del Presidente.

Art. 65 – 1) Allo scopo di sorvegliare l’attività degli organismi dello Stato, la Camera popolare ha il diritto e – dietro richiesta di un quinto del numero legale dei deputati – il dovere di istituire delle commissioni d’inchiesta. Tali commissioni raccolgono le prove considerate necessarie da esse o da coloro che hanno domandato un’inchiesta. A tale scopo esse possono delegare degli incaricati.

2) I tribunali e gli organi amministrativi sono tenuti a dar seguito alle richieste di tali commissioni, o dei loro incaricati, volte a raccogliere delle prove, e a presentare, dietro richiesta, i loro documenti perché ne prendano visione.

3) Le disposizioni del codice di procedura penale sono applicabili dalle commissioni d’inchiesta per raccogliere le prove.

Art. 66 – 1) La Camera popolare istituisce, per la durata della legislatura, una commissione costituzionale nella quale sono rappresentate tutte le frazioni proporzionalmente alla loro importanza. Fanno pure parte di questa commissione costituzionale tre membri della Corte Suprema della Repubblica nonché tre esperti di diritto pubblico tedesco i quali non possono essere membri della Camera popolare.

2) I membri della commissione costituzionale sono eletti dalla Camera popolare.

3) La commissione costituzionale esamina la costituzionalità delle leggi della Repubblica.

4) Dubbi circa la costituzionalità delle leggi della Repubblica possono essere formulati soltanto da un terzo almeno dei membri della Camera popolare, dal suo Praesidium, dal Presidente della Repubblica, dal governo della Repubblica nonché dalla Camera dei Länder.

 5) Le controversie costituzionali fra la Repubblica e i Länder, nonché la compatibilità delle leggi dei Länder con quelle della Repubblica, sono esaminate dalla commissione costituzionale con l’aggiunta di tre rappresentanti eletti della Camera dei Länder.

6) La Camera popolare deciderà su parere della Commissione costituzionale. La sua decisione ha valore obbligatorio.

7) La Camera popolare decide pure la procedura esecutiva delle sue decisioni.

8) Spetta alla Camera popolare stabilire, nell’esercizio del controllo amministrativo che le è conferito, l’incostituzionalità delle misure governative e amministrative.

Art. 67 – 1) I deputati della Camera popolare non possono in nessun caso venir sottoposti a procedimenti giudiziari o amministrativi di carattere disciplinare, a causa del loro voto o di dichiarazioni fatte nell’esercizio delle loro funzioni di deputati; né potranno essere tenuti responsabili al di fuori dell’Assemblea. Ciò non vale nel caso di diffamazione ai sensi del Codice penale qualora sia stata riconosciuta come tale da una commissione d’inchiesta della Camera popolare.

2) Qualsiasi limitazione della libertà individuale, perquisizione a domicilio, confisca o procedimento giudiziario nei confronti dei deputati è ammissibile soltanto con l’autorizzazione della Camera popolare.

3) Qualsiasi procedimento penale nei confronti di deputati della Camera popolare e qualsiasi arresto o altra limitazione della loro libertà personale sarà sospeso per la durata della sessione su richiesta della Camera alla quale essi appartengono.

4) I deputati della Camera popolare possono rifiutare di deporre nei confronti di persone, le quali abbiano loro confidato dei fatti, nella loro qualità di deputati, ovvero alle quali essi abbiano confidato tali fatti nell’esercizio delle loro funzioni di deputati, nonché riguardo a questi fatti come tali. Così pure, per ciò che concerne il sequestro di documenti, essi sono equiparati alle persone che hanno per legge il diritto di rifiutarsi di testimoniare.

5) Non si potrà procedere a perquisizione o a sequestri nei locali della Camera popolare senza l’autorizzazione del Praesidium.

Art. 68 – 1) Per l’esercizio delle loro funzioni, i deputati della Camera popolare non hanno bisogno di chiedere permessi.

2) Ai candidati a un seggio della Camera popolare dovrà esser accordato un periodo di congedo.

3) La corresponsione dei loro salari e delle loro retribuzioni non dovrà esser interrotta.

Art. 69 – 1) I deputati della Camera popolare ricevono un’indennità di rappresentanza esente da imposte.

2) Non è permesso rinunciare a tale indennità.

3) Il diritto a tale rimunerazione non è trasferibile né pignorabile.

Art. 70 – I deputati della Camera popolare possono viaggiare gratuitamente su tutti i mezzi di trasporto pubblici.

 

2. Rappresentanza dei Länder

 

Art. 71 – È costituita una Camera dei Länder in rappresentanza dei Länder tedeschi. Nella Camera dei Länder, ogni Land invia un deputato per ogni frazione di 500.000 abitanti. Ogni Land è rappresentato da almeno un deputato.

Art. 72 – 1) I deputati della Camera dei Länder sono eletti dalle Diete in proporzione alla entità delle frazioni per la durata del mandato della Dieta. In linea di principio, i deputati della Camera dei Länder devono essere membri della Dieta.

2) Le Diete esprimono la volontà dei rispettivi Länder relativamente alle questioni di competenza della Camera dei Länder. Le disposizioni delle Costituzioni dei Länder relative alla libertà di coscienza dei deputati non sono toccate da questa disposizione.

Art. 73 – La Camera dei Länder procede all’elezione del suo Praesidium e stabilisce l’ordine del giorno. Il Praesidium è composto dal Presidente, dai suoi sostituti e dai suoi membri.

Art. 74 – 1) La Camera dei Länder è convocata dal suo Presidente non appena ciò sia necessario per l’adempimento delle sue funzioni.

2) La Camera dei Länder viene inoltre convocata su richiesta di un quinto dei suoi membri.

Art. 75 – Le sedute della Camera dei Länder sono pubbliche. Le sedute a porte chiuse potranno aver luogo, secondo le necessità della procedura, per determinate deliberazioni.

Art. 76 – Le decisioni della Camera dei Länder sono prese a maggioranza semplice, qualora la presente Costituzione non disponga altrimenti.

Art. 77 – La camera dei Länder può formare le commissioni necessarie in conformità alla procedura.

Art. 78 – La Camera dei Länder può presentare alla Camera popolare dei progetti di legge. Per ciò che concerne la legislazione, essa possiede un diritto di opposizione ai termini dell’art. 84 della presente Costituzione.

Art. 79 – 1) I membri del governo della Repubblica e dei governi dei Länder hanno il diritto e, dietro richiesta della Camera dei Länder, il dovere di assistere alle deliberazioni della Camera dei Länder e delle sue commissioni. Dietro loro richiesta dovranno essere ascoltati in qualsiasi momento sulla questione in discussione.

2) In circostanze particolari, la Camera popolare può delegare dei deputati incaricati di esporre dinanzi alla Camera dei Länder il parere della Camera popolare; la Camera dei Länder gode del medesimo diritto di esporre la propria opinione dinanzi alla Camera popolare. In determinati casi, la Camera dei Länder può delegare dei membri del governo di un Land ad esporre il punto di vista del loro governo dinanzi alla Camera popolare.

Art. 80 – Gli artt. 67 e seguenti della presente Costituzione relativi ai diritti concessi ai deputati della Camera popolare, si applicano egualmente ai deputati della Camera dei Länder.

 

3. Legislazione

 

Art. 81 – Le leggi vengono votate dalla Camera popolare o direttamente dal popolo mediante plebiscito.

Art. 82 – I progetti di legge sono presentati dal governo, dalla Camera dei Länder o dall’Assemblea della Camera popolare. I progetti di legge sono sottoposti almeno a due letture.

Art. 83 – 1) La Costituzione può essere modificata per via legislativa.

2) La Camera popolare non potrà decidere di apportare emendamenti alla Costituzione se non sono presenti due terzi dei deputati e se non vi acconsentono almeno due terzi dei deputati presenti.

3) Qualora un emendamento della Costituzione venga deciso mediante plebiscito, è richiesta l’approvazione della maggioranza degli elettori.

Art. 84 – 1) La Camera dei Länder può fare opposizione a decisioni legislative prese dalla Camera popolare. Alla Camera popolare dovrà essere notificata tale opposizione entro le due settimane successive alla votazione finale; e al più tardi entro altre due settimane dovranno esserne indicati i motivi. In caso contrario, si ritiene che la Camera dei Länder non si avvalga del suo diritto di opposizione.

2) L’opposizione decade se la Camera popolare mantiene la sua decisione dopo una nuova deliberazione.

3) Nel caso in cui l’opposizione della Camera dei Länder sia stata decisa con una maggioranza dei due terzi dei deputati partecipanti alla votazione, essa decade soltanto se la Camera popolare mantiene la sua decisione con una maggioranza dei due terzi dei deputati votanti.

4) Nel caso in cui l’obiezione della Camera dei Länder concerna una decisione legislativa della Camera popolare che modifichi la Costituzione, la decisione relativa all’opposizione deve essere approvata nella Camera dei Länder dalla maggioranza dei due terzi dei votanti, presenti almeno i due terzi dei deputati.

5) L’opposizione decade qualora la Camera popolare mantenga la sua decisione con la maggioranza dei deputati prescritta per gli emendamenti costituzionali.

Art. 85 – 1) Il Presidente della Camera popolare dovrà promulgare, entro il termine di un mese, il testo delle leggi votate in conformità alla Costituzione.

Esse vengono immediatamente pubblicate nel “Giornale ufficiale” dal Presidente della Repubblica.

2) La promulgazione e la pubblicazione delle leggi non avrà luogo se, entro il termine di un mese, è stato stabilito il loro carattere anti-costituzionale in conformità all’art. 66.

3) Le leggi entrano in vigore il quattordicesimo giorno dopo la loro pubblicazione, quando non venga stabilito diversamente.

Art. 86 – 1) La promulgazione e la pubblicazione di una legge dovranno essere differite di due mesi su richiesta di un terzo dei deputati della Camera popolare.

2) Trascorso questo termine, la legge dovrà essere promulgata e pubblicata, a meno che non sia stata inoltrata una petizione popolare in vista di un plebiscito, contro l’entrata in vigore di tale legge.

3) Le leggi considerate urgenti dalla maggioranza dei membri della Camera popolare dovranno essere promulgate e pubblicate senza prendere in considerazione tale richiesta.

Art. 87 – 1) Una legge la cui promulgazione viene sospesa su richiesta di un terzo almeno dei deputati della Camera popolare, dovrà esser sottoposta a plebiscito qualora lo richieda un ventesimo degli elettori.

2) Si procederà altresì a un plebiscito qualora ne formuli la richiesta un decimo degli elettori ovvero partiti od organizzazioni di massa che provino rappresentare un quinto del corpo elettorale (petizione popolare).

3) La petizione popolare dovrà prender per base un progetto di legge. Questo dovrà essere sottoposto alla Camera popolare dal governo che esporrà il proprio punto di vista.

4) Il plebiscito può aver luogo soltanto quando la legge contestata non è stata adottata dalla Camera popolare sotto una forma accettata dai richiedenti o dai loro rappresentanti.

5) I progetti di bilancio, le leggi che regolano le imposte e le retribuzioni non sono soggette a plebiscito.

6) La legge sottoposta a plebiscito verrà considerata adottata quando la maggioranza dei votanti l’avrà approvata.

7) Le procedure da osservare nelle petizioni e nei plebisciti popolari saranno regolate con legge speciale.

Art 88 – 1) Il bilancio e il piano economico vengono stabiliti mediante una legge.

2) Le amnistie vengono concesse mediante una legge.

3) I trattati di Stato che riguardano questioni legislative dovranno essere pubblicati come le leggi.

Art. 89 – 1) La costituzionalità delle leggi regolarmente promulgate non può essere esaminata dai giudici.

2) Dopo iniziato il procedimento previsto dall’art. 66, tutti i procedimenti giudiziari in corso dovranno venir sospesi fino alla conclusione della verifica stessa.

Art. 90 – Le norme amministrative necessarie all’esecuzione delle leggi della Repubblica sono emanate dal governo della Repubblica, a meno che le leggi non dispongano altrimenti.

 

4. Il governo della Repubblica

 

Art. 91 – Il governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dai ministri.

Art. 92 – 1) La frazione numericamente più forte della Camera popolare sceglie il Presidente del Consiglio; questi forma il governo. Tutte le frazioni, purché contino almeno 40 membri, sono rappresentate in proporzione alla loro forza numerica da ministri o segretari di Stato. I segretari di Stato prendono parte, con voto consultivo, alle sedute del governo.

2) Qualora una frazione rifiuti la partecipazione, il governo viene formato senza il suo concorso.

3) I ministri dovranno essere membri della Camera popolare.

4) La Camera popolare dà l’investitura al governo e ne approva il programma.

Art. 93 – Quando entrano in carica, i membri del governo devono prestar giuramento al Presidente della Repubblica di adempiere i loro compiti senza spirito di parte per il bene del popolo e osservando la Costituzione e le leggi.

Art. 94 – Il governo e ognuno dei suoi membri devono godere, nell’esercizio delle loro funzioni, della fiducia della Camera Popolare.

Art. 95 – 1) L’attività del governo ha fine con l’adozione di una mozione di sfiducia da parte della Camera popolare.

2) La mozione di sfiducia può esser posta in votazione soltanto quando il nuovo Presidente del Consiglio e i principi politici che egli si propone di seguire saranno stati simultaneamente presentati.

3) La mozione di sfiducia e queste proposte saranno decise in un solo ed unico scrutinio.

4) La mozione di sfiducia è valida soltanto quando ottenga l’approvazione della metà almeno del numero legale dei deputati.

5) Qualsiasi richiesta mirante a dar corso a siffatta mozione deve essere firmata da un quarto almeno dei membri della Camera popolare. Si procederà alla votazione della mozione non prima del secondo giorno dopo la sua discussione. La votazione deve aver luogo entro una settimana dalla presentazione della mozione.

6) Qualora il nuovo governo non entri in carica entro i ventun giorni successivi all’adozione della mozione di sfiducia, tale mozione è decaduta.

7) Se al nuovo governo viene espressa la sfiducia, la Camera popolare viene considerata sciolta.

8) Fino all’entrata in funzione di un nuovo governo, gli affari in corso sono sbrigati dal governo uscente.

Art. 96 – 1) Un membro del governo al quale venga espressa la sfiducia in seguito a una decisione della Camera popolare deve dimettersi. Egli continuerà a sbrigare gli affari in corso fino all’entrata in funzione del suo successore, a meno che la Camera popolare decida altrimenti.

2) Valgono in proposito le disposizioni dell’art. 95, comma 3.

3) Ogni membro del governo può, in qualsiasi momento, dimettersi. Gli affari di sua competenza verranno sbrigati dal suo sostituto, fino alla nomina di un successore, qualora la Camera popolare non decida altrimenti.

Art. 97 – Il Presidente del Consiglio presiede il governo e ne dirige gli affari in base ad un programma che dovrà essere stabilito dal governo e sottoposto alla Camera popolare.

Art. 98 – 1) Il Presidente del Consiglio fissa le direttive della politica governativa in conformità ai principi della Camera popolare e ne assume la responsabilità nei confronti della Camera popolare.

2) Nel quadro di queste direttive, ogni ministro dirige indipendentemente il dicastero che gli è affidato, assumendone personale responsabilità nei confronti della Camera popolare.

Art. 99 – I ministri sono tenuti a sottoporre al governo, per deliberazione e decisione, tutti i progetti di legge, come pure le questioni per cui ciò sia stabilito dalla Costituzione o dalle leggi, nonché le divergenze di opinioni relative a questioni che rientrino nella competenza di più ministri.

Art. 100 – Il governo prende le sue decisioni a maggioranza di voti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente è preponderante.

 

5. Il Presidente della Repubblica

 

Art. 101 – 1) Il Presidente della Repubblica è eletto dalla Camera popolare e dalla Camera dei Länder riunite in seduta plenaria per la durata di quattro anni. La seduta plenaria è convocata e presieduta dal Presidente della Camera popolare.

2) È eleggibile ogni cittadino che abbia compiuto 35 anni.

Art. 102 – Il Presidente della Repubblica nell’assumere le sue funzioni pronuncerà il seguente giuramento dinanzi alla Camera popolare e alla Camera dei Länder riunite:

“Giuro di consacrarmi al bene del popolo tedesco, di difendere la Costituzione e le leggi della Repubblica, di adempiere in piena coscienza i miei doveri e di esercitare la giustizia verso di tutti”.

Art. 103 – Il Presidente della Repubblica può essere revocato in base a decisione comune della Camera popolare e della Camera dei Länder. Tale decisione dovrà essere presa dai due terzi del numero legale dei deputati.

Art. 104 – 1) Il Presidente della Repubblica promulga le leggi della Repubblica.

2) Riceve il giuramento dei membri del governo quando questi entrano carica.

Art. 105 – 1) Il Presidente della Repubblica rappresenta la Repubblica ai sensi del diritto internazionale.

2) Conclude e firma, in nome della Repubblica, i trattati internazionali.

3) Accredita e riceve gli ambasciatori e i ministri plenipotenziari.

Art. 106 – Nessuna decisione e nessun decreto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dal Presidente del Consiglio o dal ministro competente.

Art. 107 – Il Presidente esercita il diritto di grazia in nome della Repubblica; a tal scopo è consigliato da una commissione della Camera popolare.

Art. 108 – In caso di impedimento, il Presidente della Repubblica è sostituito in primo luogo dal Presidente della Camera popolare. Nel caso che tale impedimento del Presidente della Repubblica debba prolungarsi, la sua sostituzione verrà regolata da una legge.

2) La stessa decisione sarà presa in caso di vacanza della presidenza fino al giorno dell’elezione del nuovo Presidente.

 

6. Della Repubblica e dei Länder

 

Art. 109 – 1) Ogni Land deve avere una Costituzione in accordo con i principi della Costituzione della Repubblica. La Dieta è l’unico e supremo organo di rappresentanza del Land.

2) La rappresentanza popolare deve essere eletta con elezione a suffragio universale, uguale, diretto e segreto da tutti i cittadini che abbiano diritto di voto e secondo i princìpi del diritto elettorale proporzionale fissati nella legge elettorale della Repubblica.

Art. 110 – 1) Le modifiche territoriali dei Länder e la formazione di nuovi Länder entro il territorio della Repubblica avvengono in base a leggi che modificano la Costituzione della Repubblica.

2) In caso di approvazione da parte dei Länder direttamente interessati, è sufficiente una legge semplice.

3) Una legge semplice è parimenti sufficiente quando uno dei Land non vi consente, ma le modifiche territoriali o la formazione di un nuovo Land siano rivendicate da un voto della popolazione dei territori interessati.

Art. 111 – 1) La Repubblica può emanare leggi unitarie per tutti i campi. Essa dovrà tuttavia limitarsi nella sua legislazione a stabilire dei principi nella misura in cui ciò sarà sufficiente ad assicurare un regolamento unitario.

2) Nella misura in cui la Repubblica non si valga dei suoi poteri legislativi, godono di tale potere i Länder.

Art. 112 – Alla Repubblica spetta il potere esclusivo di legiferare in merito:

– alle relazioni con l’estero;

– al commercio estero;

– alle dogane; nonché all’unità del territorio doganale e commerciale, e alla libertà di circolazione delle merci;

– alla nazionalità e alla libertà di circolazione degli individui;

– all’immigrazione e all’emigrazione;

– all’estrazione; ai passaporti e ai diritti degli stranieri, all’anagrafe;

– al diritto civile;

– al diritto penale;

– all’ordinamento della giustizia e alla procedura giudiziaria;

– al diritto del lavoro;

– ai trasporti;

– alle poste, alle trasmissioni, alla radiotrasmissioni;

– al cinematografo e alla stampa;

– alla moneta;

– ai pesi e misure e alla loro verifica;

– alle assicurazioni sociali;

– ai danni di guerra e alle spese d’occupazione e alle indennità o restituzioni;

– alle vittime del nazismo.

Art. 113 – La legislazione nel campo delle finanze e delle imposte deve garantire la possibilità di esistenza dei Länder, dei distretti e dei comuni.

Art. 114 – Il diritto generale tedesco ha la prevalenza sul diritto dei Länder.

Art. 115 – L’applicazione delle leggi della Repubblica spetta, in linea di principio, agli organismi dei Länder, a meno che non venga altrimenti disposto dalla presente Costituzione o dalle leggi. Quando occorra, la Repubblica crea per legge delle amministrazioni proprie.

Art. 116 – 1) Il governo della Repubblica esercita il controllo sulle questioni per le quali alla Repubblica spetta il potere di legiferare.

2) Nella misura in cui le leggi della Repubblica non sono poste in esecuzione dai servizi amministrativi della Repubblica, il governo della Repubblica potrà emanare dei regolamenti generali. Esso può delegare degli incaricati d’affari nelle pubbliche amministrazioni per controllare l’esecuzione di queste leggi e regolamenti. A costoro è applicabile l’art. 65.

3) I governi dei Länder sono tenuti a por rimedio, su richiesta della Repubblica, alle deficienze che possono manifestarsi nell’applicazione delle leggi della Repubblica.

4) Le contestazioni derivanti da questo fatto saranno esaminate e risolte secondo la procedura prevista all’art. 66, comma 5.

 

7. Dell’amministrazione della Repubblica

 

Art. 117 – 1) Le relazioni con l’estero sono di esclusiva competenza della Repubblica.

2) Per ciò che riguarda le questioni che rientrano nella competenza legislativa dei Länder, questi ultimi possono concludere trattati con le potenze straniere; tali trattati dovranno essere approvati dalla Camera popolare.

3) Gli accordi con le potenze straniere relativi a rettifiche di frontiere della Repubblica sono conclusi nella Repubblica previa approvazione del Land interessato. Le rettifiche delle frontiere potranno essere operate soltanto mediante una legge della Repubblica, salvo nel caso si tratti di semplici rettifiche di frontiere riguardanti territori disabitati.

Art. 118 – 1) La Germania costituisce, per quanto riguarda le dogane e il commercio, un territorio unificato delimitato da una frontiera doganale comune.

2) Territori o parti di territorio di Stati stranieri possono essere unite al territorio doganale tedesco mediante trattati o accordi internazionali. Parti di territorio possono essere distaccate dal territorio doganale tedesco in base a una legge.

3) Tutte le merci, il cui traffico è libero nell’interno del territorio doganale tedesco, possono entrare e transitare liberamente oltre le frontiere dei Länder tedeschi e dei comuni all’interno del territorio doganale e dei territori di Stati stranieri o parti di territorio uniti in conformità al comma 2.

Art. 119 – 1) Le dogane, come pure le imposte stabilite mediante leggi della Repubblica, sono amministrate dalla Repubblica.

2) La facoltà di imporre contributi spetta in linea di principio alla Repubblica.

3) La Repubblica impone contributi solo nella misura in cui ciò si dimostri per sopperire alle proprie necessità.

4) La Repubblica istituisce una propria amministrazione fiscale. Sono previste a tal riguardo disposizioni che permettano ai Länder di salvaguardare i loro interessi particolari nei campi dell’agricoltura, del commercio, dell’artigianato e dell’industria.

5) Nella misura in cui lo esige l’esecuzione uguale e uniforme delle leggi fiscali della Repubblica, la Repubblica stabilisce mediante una legge disposizioni relative alla creazione di un’amministrazione fiscale dei Länder, all’istituzione e alle funzioni di autorità incaricate del controllo sull’applicazione delle leggi fiscali della Repubblica, al regolamento dei conti con i Länder e al risarcimento delle spese di amministrazione causate dall’applicazione delle leggi fiscali della Repubblica.

Art. 120 – 1) Le tasse e le imposte potranno essere riscosse soltanto sulla base di un ordinamento approvato per legge.

2) Le imposte sul patrimonio e sui redditi, nonché le imposte indirette dovranno esser proporzionate e progressive ispirandosi a criteri sociali.

3) Un’imposta di successione fortemente progressiva dovrà impedire l’accumularsi di beni ai danni del popolo.

Art. 121 – Le entrate e le uscite della Repubblica dovranno essere stabilite per ogni esercizio finanziario e figurare nel bilancio. Il bilancio è fissato da una legge prima dell’inizio di un esercizio finanziario.

Art. 122 – A nome del governo, il ministro delle finanze rende conto alla Camera popolare delle entrate della Repubblica e del loro impiego. La revisione dei conti è regolata da una legge della Repubblica.

Art. 123 – Soltanto in casi eccezionali si potranno ottenere dei fondi ricorrendo a crediti. Tali ricorsi al credito, come pure l’assunzione di garanzie da parte della Repubblica, devono esser deliberati mediante una legge della Repubblica.

Art. 124 – 1) Le poste, le trasmissioni, le radiodiffusioni e le ferrovie sono amministrate dalla Repubblica.

2) Le autostrade e le strade del Reich, nonché tutte le vie di grande comunicazione, sono poste sotto l’amministrazione della Repubblica. Lo stesso vale per le vie fluviali.

Art. 125 – La navigazione mercantile, il traffico e le segnalazioni marittime sono di competenza dell’amministrazione della Repubblica.

 

8. Della giurisdizione

 

Art. 126 – La giurisdizione ordinaria è esercitata dalla Corte suprema della Repubblica e dai tribunali dei Länder.

Art. 127 – I giudici sono indipendenti nella loro attività giudiziaria e sono sottoposti unicamente alla Costituzione e alle leggi.

Art. 128 – Può esercitare le funzioni di giudice soltanto chi offre una garanzia personale e professionale di esercitarle in conformità ai principi della Costituzione.

Art. 129 – Grazie all’incremento di istituti di insegnamento giuridico la Repubblica offrirà ai membri di tutte le classi della popolazione la possibilità di ottenere i necessari requisiti per esercitare la professione di giudice, di avvocato e di procuratore.

Art. 130 – 1) Giudici popolari dovranno partecipare, nella misura più larga possibile, all’attività giurisdizionale.

2) I giudici popolari sono eletti, su proposta dei partiti e delle organizzazioni democratiche, dalle rappresentanze popolari competenti.

Art. 131 – 1) I giudici della Corte suprema e il Procuratore generale della Repubblica sono eletti, su proposta del governo della Repubblica della Camera popolare.

2) I giudici dei tribunali supremi e i procuratori generali dei Länder sono eletti, su proposta dei governi dei Länder, dalle Diete.

3) Tutti gli altri giudici sono nominati dai governi dei Länder.

Art. 132 – 1) I giudici della Corte suprema e il Procuratore generale della Repubblica possono essere revocati dalla Camera popolare se contravvengono alla Costituzione e alle leggi ovvero se si rendono colpevoli di infrazioni palesi ai loro obblighi di giudici e di procuratore.

2) La revoca ha luogo dopo indagine svolta da una commissione giudiziaria che sarà istituita presso la Camera popolare.

3) La Commissione giudiziaria è composta dal Presidente della Commissione giuridica della Camera popolare, da tre membri della Camera popolare, da due membri della Corte suprema e da un membro della Procura generale. La presidenza spetta al Presidente della commissione giuridica. Gli altri membri della Commissione sono eletti dalla Camera popolare per tutta la durata della legislatura. I membri della Corte suprema e della Procura generale che fanno parte della commissione giudiziaria non devono essere membri della Camera popolare.

4) I giudici eletti dalle Diete e designati dai governi dei Länder possono essere revocati dalle Diete competenti. La revoca ha luogo dopo un’indagine svolta da una commissione giudiziaria che verrà istituita presso la Dieta competente. La commissione giudiziaria è composta dal Presidente della commissione giuridica della Dieta, da tre membri della Dieta, due membri del tribunale supremo e da un membro della Procura generale del Land. La presidenza spetta al Presidente della commissione giuridica. Gli altri membri della commissione sono eletti dalla Dieta competente per la durata della legislatura. I membri del tribunale supremo e della Procura generale che fanno parte della commissione giudiziaria non devono essere membri della Dieta.

5) I giudici nominati dai governi dei Länder possono essere revocati in modo analogo dai governi dei Länder, previa tuttavia l’approvazione della commissione giuridica della Dieta competente.

Art. 133 – 1) I dibattiti dinanzi ai tribunali sono pubblici.

2) Il tribunale può ordinare che i dibattiti si svolgano a porte chiuse in caso di pericolo diretto per la sicurezza, l’ordine pubblico o per la morale.

Art. 134 – Nessun cittadino può esser sottratto ai suoi giudici stabiliti dalla legge. Non sono ammessi tribunali straordinari. Il legislatore potrà istituire tribunali per materie particolari solo qualora essi debbano essere competenti per gruppi di persone o di vertenze designati precedentemente.

Art. 135 – 1) Un’azione è punibile solo nel caso in cui la punibilità era stabilita per legge al momento in cui il reato è stato commesso.

2) Nessuna legge penale può avere effetto retroattivo.

3) Fanno eccezione le misure e l’applicazione di disposizioni ordinate per combattere il nazismo, il fascismo e il militarismo, o necessarie per punire delitti contro l’umanità.

Art. 136 – 1) In caso di arresto provvisorio, di perquisizioni a domicilio nonché di sequestri nel corso di procedimento d’inchiesta, dovrà essere immediatamente richiesta la conferma giudiziaria.

2) Solo il giudice può decidere dell’ammissibilità e della durata della privazione della libertà. Qualunque persona arrestata dovrà essere tradotta dinanzi al giudice al più tardi nel giorno successivo all’arresto. Se il giudice ordina la detenzione in attesa di istruttoria, dovrà esaminare a intervalli regolari se il mantenimento di tale detenzione è giustificato.

3) Il motivo dell’arresto dovrà essere comunicato dal giudice all’arrestato nel corso del primo interrogativo e, dietro richiesta dell’interessato, nelle ventiquattro ore successive, a una persona da lui designata.

Art. 137 – La pena si basa sul principio della rieducazione dei redimibili per mezzo di un lavoro produttivo collettivo.

Art. 138 – 1) Il controllo esercitato dalle rappresentanze popolari e dalla giurisdizione amministrativa pone al riparo i cittadini da provvedimenti amministrativi illegali.

2) L’ordinamento e la competenza dei tribunali amministrativi sono regolati dalla legge.

3) Per l’elezione e la revoca dei membri dei tribunali amministrativi valgono gli stessi principi vigenti per i giudici dei tribunali ordinari.

 

9. Dell’amministrazione autonoma

 

Art. 139 – 1) I comuni e le associazioni di comuni godono del diritto di amministrazione autonoma nel quadro delle leggi della Repubblica e dei Länder.

2) Rientrano nei compiti di amministrazione autonoma, le decisioni e i provvedimenti di esecuzione relativi ai pubblici affari concernenti l’attività economica, sociale e culturale del comune e dell’associazione di comuni. I suddetti compiti devono essere affidati all’organismo di grado inferiore.

Art. 140 – 1) I comuni e le associazioni di comuni sono dotati di organi rappresentativi costituiti secondo i principi democratici.

2) In vista di assecondare tali organi rappresentativi, sono costituite delle commissioni di cui fanno parte con piena responsabilità rappresentanti dei partiti e delle organizzazioni democratiche.

3) Il diritto elettorale e la procedura elettorale saranno conformi alle norme vigenti per l’elezione della Camera popolare e delle Diete.

4) Il diritto di voto potrà tuttavia, ai termini di una legge del Land, essere subordinato a una residenza nel comune da almeno sei mesi.

Art. 141 – Gli organi esecutivi eletti dei comuni e delle associazioni di comuni, devono godere per l’esercizio delle pubbliche funzioni della fiducia degli organi rappresentativi.

Art. 142 – Il controllo esercitato sull’amministrazione autonoma dei comuni e delle associazioni di comuni si limita al controllo di legittimità dell’amministrazione e al rispetto dei principi amministrativi democratici.

Art. 143 – La Repubblica e i Länder possono affidare ai comuni e alle associazioni di comuni determinati compiti, nonché l’applicazione di leggi.

 

10. Disposizioni transitorie e finali

 

Art. 144 – 1) Tutte le disposizioni della presente Costituzione hanno valore direttamente obbligatorio. Tutte le disposizioni contrarie sono annullate. Le disposizioni che le sostituiscono, necessarie per l’applicazione della Costituzione, entrano in vigore simultaneamente con la Costituzione. Le leggi mantenute dovranno essere interpretate nello spirito della presente Costituzione.

2) Le libertà e i diritti costituzionali non possono essere in contrasto con le disposizioni già emanate e con quelle che dovranno ancora essere emanate per battere il nazional-socialismo e il militarismo e per riparare i torti da essi causati.

 

La presente Costituzione della Repubblica democratica tedesca, elaborata dal Consiglio del popolo tedesco con la partecipazione del popolo tedesco nel suo insieme, votata il 19 marzo 1949, ratificata il 30 maggio 1949 dal III Congresso del Popolo tedesco e il 7 ottobre 1949 da una legge della Camera popolare provvisoria, è promulgata in data odierna.

Berlino, 7 ottobre 1949.

Il Presidente della Camera popolare provvisoria della Repubblica democratica tedesca

Firmato

Dieckmann

 

 

 

 

 

FONTE:

B. Mirkine-Guetzevich, Le Costituzioni europee, Edizioni Comunità, Milano 1954.



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