COSTITUZIONE DEL LAND DI SASSONIA

(1947)

 

 

Sezione A

La struttura democratica del paese

 

Art. 1 – 1) Il Land di Sassonia è membro della Repubblica democratica tedesca.

2) Tutti i pubblici affari del Land saranno regolati nel quadro della Costituzione e delle leggi della Repubblica democratica tedesca.

Art. 2 – 1) Tutto il potere dello Stato promana dal popolo. È esercitato dal popolo e deve servire al bene del popolo.

2) Il popolo esprime la propria volontà per il tramite delle Assemblee rappresentative popolari, per mezzo dell’iniziativa popolare e del referendum, mediante la sua partecipazione all’amministrazione e alla giustizia ed il vasto controllo che esercita sugli organi della pubblica amministrazione.

Art. 3 – Le Assemblee rappresentative del popolo sono:

– L’Assemblea del Land (Landtag);

– Le Assemblee distrettuali (Kreistag) nei distretti rurali;

– Le Assemblee di rappresentanti municipali nei distretti urbani;

– Le Assemblee di rappresentanti municipali ovvero le rappresentanze comunali nelle città o nei comuni appartenenti a un distretto.

Art. 4 – Sono cittadini tutti gli abitanti del paese che possiedano la nazionalità tedesca.

Art. 5 – 1) Tutti i cittadini senza eccezione hanno accesso ai pubblici impieghi secondo le loro capacità.

2) L’esercizio di un impiego qualsiasi non può essere di ostacolo all’esercizio dei diritti civici o all’adempimento dei pubblici doveri.

Art. 6 – I cittadini adibiti ai pubblici servizi sono i servitori del popolo. Essi devono mostrarsi in tutto degni della fiducia del popolo.

 

Sezione B

Diritti e doveri fondamentali

 

Art. 7 – Nell’esercizio del potere dello Stato, che deve essere a servizio del bene del popolo, devono essere osservate le leggi dell’umanità e i diritti umani fondamentali che ne derivano.

Art. 8 – 1) Tutti gli uomini sono uguali dinanzi alla legge.

2) Tutti i cittadini hanno gli stessi obblighi e gli stessi diritti politici, salvo che ne siano stati privati da una decisione fondata su disposizioni legali, a causa di un reato o a motivo di un’attività nazista, fascista o militarista.

3) Chi diffonde o sostiene siffatte concezioni verrà allontanato dai pubblici uffici nonché da qualsiasi posto direttivo, e verrà privato del diritto elettorale. I rappresentanti popolari potranno, in simili casi, decadere dal loro mandato in seguito a decisione dell’Assemblea rappresentativa presa a maggioranza dei due terzi.

4) Qualsiasi manifestazione di odio nazionale, religioso o razziale verrà punita.

Art. 9 – 1) La libertà della persona è inviolabile. Non è autorizzata alcuna restrizione o privazione della libertà personale se non in virtù di una legge.

2) Chiunque venga privato della sua libertà dovrà essere informato al più tardi entro le ventiquattro ore da quale autorità e in virtù di qual motivo sia stato ordinato il suo arresto. Dovrà essere posto immediatamente in condizione di appellarsi contro il suo arresto. Dovrà essere tradotto entro quarant’otto ore dinanzi al giudice competente perché questi pronunci una decisione in merito al suo arresto.

Dietro sua richiesta e entro lo stesso termine, i suoi familiari dovranno essere informati del suo arresto.

Art. 10 – Ogni cittadino ha diritto di stabilire la propria residenza nel comune di sua scelta.

Art. 11 – 1) Ogni cittadino ha diritto, nei limiti delle leggi democratiche generali, di esprimere liberamente il suo pensiero per mezzo della parola, di scritti stampati o non stampati, di illustrazioni e di altri procedimenti e di partecipare alle riunioni e alle dimostrazioni delle organizzazioni democratiche. Non deve esser posto alcun ostacolo all’esercizio di siffatto diritto e, di conseguenza, il cittadino non deve subirne alcun danno nello svolgimento del suo lavoro.

2) Ogni cittadino ha il diritto di rivolgere petizioni alle Assemblee rappresentative popolari e al governo.

Art. 12 – 1) Ogni cittadino gode della completa libertà di fede e di coscienza.

2) L’arte, la scienza e il loro insegnamento sono liberi.

Art. 13 – Il domicilio di ogni cittadino è sacro e inviolabile.

Art. 14 – Il segreto epistolare, delle comunicazioni postali e delle telecomunicazioni è inviolabile.

Art. 15 – 1) Tutti i cittadini hanno il diritto di fondare delle associazioni e delle società in vista del raggiungimento di fini non contrari alle leggi penali e che non servano alla diffusione di dottrine fasciste, naziste o militariste.

2) È garantito il diritto degli operai e degli impiegati a formare delle associazioni allo scopo di migliorare le loro condizioni salariali e di lavoro nonché il diritto di sciopero. Qualsiasi provvedimento suscettibile di ledere tali diritti sindacali democratici è vietato.

Art. 16 – Ogni cittadino ha diritto al lavoro. È dovere del paese assicurare a ogni cittadino lavoro e sussistenza mediante un’economia pianificata. Finché sarà impossibile procurargli un lavoro stabile, si dovrà provvedere alle sue necessità vitali.

Art. 17 – 1) Ogni lavoratore ha diritto alle ferie e al riposo nonché alle cure in caso di malattia e di vecchiaia.

2) Verrà istituito un sistema assicurativo vasto e uniforme basato sull’amministrazione autonoma degli assicurati, per la tutela della salute e dell’idoneità al lavoro della popolazione lavoratrice, per la protezione della maternità e a titolo di previdenza contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell’invalidità, della disoccupazione e degli altri imprevisti della vita.

3) La domenica, le festività legali e il primo maggio sono giorni di riposo.

Art. 18 – 1) Gli operai e gli impiegati partecipano con gli stessi diritti dei datori di lavoro alla regolamentazione delle condizioni salariali e di lavoro e allo sviluppo delle forze economiche produttive.

2) Gli operai e gli impiegati esercitano tali diritti per il tramite dei sindacati e dei Consigli aziendali.

Art. 19 – 1) La proprietà è garantita. Il suo contenuto e i suoi limiti sono determinati dalla legge.

2) È garantito il diritto di successione in conformità ai principi della giustizia sociale.

Art. 20 – Tutti i cittadini hanno uguali diritti all’istruzione. Tali diritti sono assicurati da pubbliche istruzioni.

Art. 21 – 1) Il matrimonio è fondato sull’uguaglianza dei diritti dei due sessi. Esso costituisce il fondamento della vita sociale.

2) La famiglia è posta sotto la protezione speciale della Costituzione.

3) L’educazione dei figli nello spirito democratico, in conformità all’ideale della salute fisica, spirituale e sociale, è un diritto naturale dei genitori. Esso costituisce il supremo dovere dei genitori e della comunità.

Art. 22 – 1) La donna è considerata come l’eguale dell’uomo in tutti i campi della vita pubblica, economica e sociale. Tutte le disposizioni di legge contrarie all’uguaglianza della donna verranno abrogate.

2) A parità di lavoro, la donna ha diritto allo stesso salario dell’uomo. La donna gode di una protezione particolare nei rapporti di lavoro.

3) La maternità ha diritto a protezione e assistenza. La madre non sposata ha gli stessi diritti della madre sposata.

4) La nascita illegittima non dovrà costituire uno svantaggio per il bambino. Questi deve beneficiare delle stesse condizioni favorevoli al suo sviluppo fisico, spirituale e sociale del figlio legittimo.

Art. 23 – 1) Sarà assicurato il diritto della gioventù al lavoro e al riposo.

2) I giovani avranno accesso alle istituzioni e ai beni culturali.

3) La gioventù sarà protetta contro lo sfruttamento e contro l’abbandono morale, intellettuale e fisico.

4) Il lavoro dei fanciulli e il lavoro notturno degli adolescenti fino all’età di 16 anni sono vietati.

5) A parità di lavoro, l’adolescente ha diritto allo stesso salario dell’adulto.

6) I giovani hanno diritto di scegliere una professione nel quadro della pianificazione economica e tenendo conto dell’orientamento professionale. È vietata qualsiasi misura di costrizione in vista dell’incorporamento in una determinata professione.

7) L’educazione obbligatoria non può essere ordinata se non in virtù di una legge.

Art. 24 – I diritti e i doveri fondamentali previsti dagli artt. 9-23 non possono venir modificati se non con una maggioranza dei due terzi del numero legale dei deputati. La stessa maggioranza è richiesta per qualsiasi restrizione di tali diritti autorizzata dalla Costituzione.

Art. 25 – 1) Le disposizioni di legge prese a causa dello stato di necessità derivante dalla disastrosa politica dei nazisti dopo l’8 maggio 1945 ovvero quelle che verranno prese ulteriormente, possono prevedere le necessarie limitazioni dei seguenti diritti fondamentali:

– della libertà di circolare ai termini dell’art. 10;

– dell’inviolabilità di domicilio ai termini dell’art. 13;

– della proprietà garantita in base all’art. 19.

2) Le disposizioni del presente art. 25 non possono venir applicate oltre il 31 dicembre 1950.

3) In seguito a decisione presa a semplice maggioranza dei suoi membri, il Landtag può prorogare tale termine di un anno.

 

Sezione C

Il Landtag

 

Art. 26 – 1) Il Lantdag è l’organo supremo del paese. Ad esso esclusivamente appartiene il diritto di legiferare. Esso esercita il controllo supremo su tutti i provvedimenti presi dal governo e sull’insieme dell’amministrazione e della giustizia.

2) Il Landtag elegge il Presidente del Consiglio e dà la sua approvazione ai ministri da questi nominati. Il governo nel suo insieme, e ogni ministro in particolare, per esercitare le loro funzioni devono essere investiti della fiducia del Landtag.

Art. 27 – 1) Il Landtag è composto di 120 deputati eletti dal popolo.

2) I deputati sono eletti per un periodo di tre anni a suffragio universale, uguale, segreto e diretto in base ai princìpi della rappresentanza proporzionale.

3) I deputati rappresentano tutto il popolo. Sono soggetti soltanto alla loro coscienza; essi non sono vincolati dalle istruzioni dei loro elettori.

Art. 28 – 1) Il diritto di voto appartiene a tutti i cittadini che abbiano 18 anni compiuti il giorno delle elezioni e siano domiciliati nel paese.

2) Sono eleggibili tutti i cittadini che hanno diritto al voto e che abbiano 21 anni compiuti il giorno delle elezioni.

Art. 29 – 1) La libertà e il segreto della votazione sono garantiti.

2) Soltanto i partiti e le organizzazioni democratiche autorizzati dalla legge elettorale possono presentare delle liste alle elezioni.

3) Le elezioni hanno luogo una domenica o un giorno festivo legale.

4) Le modalità saranno regolate dalla legge elettorale del paese.

Art. 30 – 1) Dopo ogni nuova elezione il Landtag si riunisce di pieno diritto al più tardi alle ore 12 del trentesimo giorno dopo le elezioni, a meno che non venga convocato prima di tale data dal Presidente del Landtag uscente.

2) Il Landtag si riunisce nella sede del governo.

3) Il Landtag può essere convocato in qualsiasi momento dal suo Praesidium. Il Praesidium ha l’obbligo di effettuare tale convocazione qualora essa sia richiesta dal governo o da un quinto almeno dei membri del Landtag.

Art. 31 – Il Landtag decide circa la validità delle elezioni e verifica i mandati dei deputati.

Art. 32 – 1) Le sedute del Landtag sono pubbliche.

2) Una deroga al principio della pubblicità dei dibattiti in seno al Landtag potrà aver luogo in seguito a decisione presa alla maggioranza dei due terzi dei deputati.

3) Le commissioni che verranno formate dal Landtag potranno autorizzare la presenza della stampa, dichiarare pubbliche le loro sedute e convocare alle loro deliberazioni specialisti ed esperti.

Art. 33 – 1) Durante il corso della sua prima seduta, il Landtag elegge il suo Praesidium. Questo è composto del Presidente, dei suoi sostituti e dei segretari.

Ogni partito ha il diritto di essere rappresentato al Praesidium in proporzione al numero dei suoi deputati.

2) Il quorum è raggiunto quando la metà almeno dei membri del Praesidium sono presenti. Le decisioni vengono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti, quello del Presidente è preponderante.

3) Il Presidente dirige gli affari del Praesidium.

Art. 34 – Il Presidente del Landtag dirige i dibattiti secondo il regolamento votato dal Landtag. Riceve il giuramento di fedeltà alla Costituzione del Presidente del Consiglio e dei ministri.

Art. 35 – Il Landtag prende le sue decisioni a maggioranza semplice dei voti a meno che non sia altrimenti disposto dalla presente Costituzione. Il quorum è raggiunto quando è presente la metà almeno dei suoi membri.

Art. 36 – 1) Allo scopo di alleggerire il peso dei suoi lavori, il Landtag può delegare alle sue commissioni il diritto di decidere in merito a talune questioni o categorie di questioni. Su richiesta di un quarto dei membri delle commissioni la questione controversa verrà portata dinanzi al Landtag per la decisione. Le decisioni delle commissioni saranno comunicate al Landtag.

2) Su richiesta delle commissioni, i ministri saranno tenuti a presenziare alle loro sedute ed a rispondere alle loro domande.

3) I ministri e i loro rappresentanti da essi nominati avranno accesso alle sedute del Landtag e delle sue commissioni.

Art. 37 – 1) Allo scopo di salvaguardare i diritti del Landtag durante un aggiornamento prolungato e dopo il termine di una sessione legislativa ovvero dopo il suo scioglimento, il Landtag nomina una commissione permanente presieduta dal suo Presidente.

2) Il Praesidium continua a funzionare fino alle nuove elezioni. Fino alla convocazione del nuovo Landtag, il Praesidium e i membri della commissione permanente godono dei diritti spettanti ai membri del Landtag.

Art. 38 1) Il Landtag ha il diritto, e, su richiesta di un quinto dei suoi membri il dovere, di procedere alla nomina di commissioni d’inchiesta. Tali commissioni accertano in seduta pubblica le prove da esse giudicate necessarie ovvero quelle prodotte dall’accusa. La pubblicità delle sedute potrà essere soppressa.

2) I tribunali e le amministrazioni sono tenuti a prestarsi alla ricerca e all’accertamento delle prove richieste dalla commissione ed a sottoporre al suo esame i loro incartamenti.

3) Per l’accertamento delle prove dinanzi alle commissioni vengono applicate le disposizioni del codice di procedura penale.

Art. 39 – La pubblicazione di resoconti veridici relativi alle sedute pubbliche del Landtag e delle sue commissioni non può dar luogo ad alcun genere di responsabilità.

Art. 40 – 1) I membri del Landtag sono dispensati da qualsiasi richiesta di congedo per esercitare il loro mandato. Essi continuano a ricevere il loro stipendio o il loro salario.

2) I membri del Landtag ricevono un’indennità non soggetta ad imposte alla quale hanno diritto di rinunciare. Il diritto all’indennità non è trasmissibile e l’indennità non può essere confiscata.

3) I membri del Landtag hanno diritto di servirsi liberamente di tutti i pubblici mezzi di locomozione all’interno della Sassonia.

Art. 41 – 1) I membri del Landtag non potranno in alcuna circostanza essere sottoposti a procedimenti giudiziari o amministrativi, ovvero essere posti in stato di accusa al di fuori del Landtag per i voti dati o le opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni.

2) Nessun membro del Landtag potrà essere incolpato, arrestato o subire qualsiasi altra restrizione della sua libertà personale per qualche azione colpevole salvo che venga arrestato in flagrante delitto ovvero che il Landtag non abbia dato il suo consenso a maggioranza dei due terzi.

3) Su richiesta del Landtag, i procedimenti penali iniziati contro un membro del Landtag, il suo arresto nonché qualsiasi restrizione della sua libertà personale avranno termine.

Art. 42 – 1) I membri del Landtag hanno diritto di rifiutare di deporre come testimoni nei confronti di chi abbia loro rivelato confidenzialmente determinati fatti nella loro qualità di deputati. Così pure, i membri del Landtag sono equiparati a chi ha legalmente il diritto di rifiutare di deporre per ciò che concerne il sequestro di documenti.

2) Nessuna perquisizione o sequestro potrà aver luogo nell’edificio del Landtag senza l’autorizzazione del suo Praesidium.

Art. 43 – L’esclusione di un deputato da una o più sedute del Landtag non può aver luogo senza il consenso del Praesidium. Tale esclusione deve essere revocata immediatamente a richiesta del Landtag.

Art. 44 – 1) Il Landtag può essere sciolto prima del termine della legislatura in seguito a sua propria decisione o per mezzo di un referendum.

2) La decisione del Landtag che proclama il proprio scioglimento deve essere adottata a maggioranza dei suoi membri.

Art. 45 – 1) Nuove elezioni dovranno aver luogo al più tardi il sessantesimo giorno dopo il termine della legislatura ovvero quarantacinque giorni dopo lo scioglimento del Landtag.

2) Il Praesidium del Landtag stabilirà il giorno delle nuove elezioni.

 

Sezione D

Il governo

 

Art. 46 – Il governo è composto dal Presidente del Consiglio e dai ministri.

Art. 47 – I membri del governo prestano giuramento dinanzi al Landtag promettendo di esercitare le loro funzioni con spirito di imparzialità, nell’interesse del popolo e in conformità alla Costituzione e alle leggi.

Art. 48 – 1) Il Presidente del Consiglio stabilisce le direttive della politica del governo in conformità ai princìpi stabiliti dal Landtag di fronte al quale è responsabile.

2) Nel quadro di tali direttive, ogni ministro dirige liberamente gli affari del suo dicastero e ne è personalmente responsabile dinanzi al Landtag.

Art. 49 – Il Presidente del Consiglio presiede il Gabinetto e ne dirige gli affari. Nomina i pubblici funzionari posti agli ordini del governo.

Art. 50 – 1) I ministri sono tenuti a sottoporre al Gabinetto per la discussione e l’approvazione i progetti di legge nonché tutti gli altri affari previsti dalla Costituzione o dalle leggi relativi a questioni che rientrano nella competenza di più ministeri.

2) Il Gabinetto prende le sue decisioni a maggioranza di voti: in caso di parità il voto del Presidente è preponderante.

Art. 51 – 1) Ogni ministro ha diritto di dimettersi.

2) Il ministro al quale il Landtag ha ritirato la fiducia deve dimettersi. Se il Landtag ha ritirato la fiducia al Presidente del Consiglio, il Gabinetto deve dimettersi.

3) La mozione di censura, per essere valida, deve essere approvata dalla metà almeno dei membri del Landtag.

4) La mozione di censura deve essere presentata da almeno un quinto dei membri del Landtag. Tale mozione non può essere votata prima del secondo giorno dopo che è stata messa in discussione. La decisione ad essa relativa va presa entro il termine di una settimana dalla sua presentazione.

Art. 52 – Il Gabinetto dimissionario dirige gli affari fino alla formazione del nuovo Gabinetto.

Art. 53 – 1) I ministri hanno diritto ad una indennità in conformità alle disposizioni di una legge speciale.

2) I membri del Gabinetto non potranno esercitare alcun’altra attività o impiego rimunerati senza l’autorizzazione del Landtag. Non potranno in particolare essere membri del Consiglio direttivo o della Commissione di controllo o di amministrazione di una società che abbia fini di lucro qualora tali posti comportino una rimunerazione. Le funzioni onorifiche, anche quelle che comportano il versamento di una indennità, sono escluse dal suddetto divieto.

Art. 54 – 1) Il diritto di grazia appartenente al Landtag potrà essere delegato al governo.

2) Le amnistie verranno accordate mediante una legge.

 

Sezione E

La legislazione

 

Art. 55 – Le leggi emanano dal Landtag, o direttamente dal popolo, mediante il referendum.

Art. 56 – 1) Le proposte di legge sono presentate dal governo o dai membri del Landtag.

2) Ogni progetto di legge dovrà essere sottoposto almeno a due letture.

Art. 57 – 1) Al Presidente del Landtag spetta il compito di trasmettere le leggi approvate e di farle pubblicare nella “Gazzetta Ufficiale” immediatamente e comunque prima delle spirare di due settimane.

2) Le leggi, a meno che dispongano altrimenti, entrano in vigore il quindicesimo giorno a partire dalla loro pubblicazione sulla “Gazzetta Ufficiale” pubblicata nella capitale del Land.

Art. 58 – Su domanda di almeno un terzo dei membri del Landtag la promulgazione di una legge dovrà esser aggiornata di un mese. Spirato tale termine, la legge dovrà essere promulgata a meno che non abbia avuto inizio a tal riguardo la procedura di iniziativa popolare in vista di un referendum.

Art. 59 – 1) Dovrà darsi luogo a un referendum qualora ne sia stata fatta domanda (iniziativa popolare) da un decimo degli aventi diritto al voto o da partiti e organizzazioni raggruppanti in maniera palese almeno un quinto degli elettori.

2) Se l’iniziativa popolare ha per oggetto l’adozione di una legge, essa dovrà essere accompagnata da un preciso progetto di legge. Questo progetto dovrà esser sottoposto entro due settimane al Landtag dal Governo il quale gli sottoporrà contemporaneamente il proprio parere.

3) Il referendum non avrà luogo se la legge richiesta viene adottata dal Landtag in una forma accettata dai richiedenti o dai loro rappresentanti.

4) La legge sottoposta a referendum verrà adottata qualora raccolga la maggioranza dei voti espressi. L’approvazione della maggioranza degli aventi diritto al voto sarà necessaria nel caso in cui sia sottoposta a referendum una proposta di legge modificante la Costituzione.

5) Il bilancio, le leggi fiscali nonché quelle leggi che riguardano la regolamentazione dei salari e degli stipendi non potranno esser sottoposte a referendum.

6) La procedura relativa all’iniziativa popolare e al referendum sarà stabilita da una apposita legge.

Art. 60 – Le leggi promulgate regolarmente sono obbligatorie per tutto l’ordinamento giudiziario e amministrativo. Il giudice non ha il diritto di esaminare la costituzionalità delle leggi. Qualora esista un dubbio sulla costituzionalità di una legge regolarmente promulgata, spetta al Landtag decidere, sentito il parere della Commissione costituzionale.

 

Sezione F

L’amministrazione della giustizia

 

Art. 61 – La giustizia è amministrata in conformità alle leggi da giudici di carriera o da giudici popolari in conformità ai princìpi della giustizia sociale.

Art. 62 – 1) I giudici nell’esercizio delle loro funzioni sono indipendenti. Essi sono sottoposti unicamente alle leggi. Il pubblico ministero è vincolato dalle istruzioni dei suoi superiori.

2) I presidenti dei tribunali superiori e il procuratore generale del Land sono eletti dal Landtag. Essi devono possedere i requisiti necessari all’esercizio della funzione di giudice.

Art. 63 – Uomini e donne eletti dal popolo dovranno partecipare all’amministrazione della giustizia in ogni suo grado.

2) I giudici popolari saranno proposti dai partiti e dalle organizzazioni democratiche ed eletti dalle Assemblee rappresentative popolari. Una legge stabilirà le disposizioni di dettaglio.

Art. 64 – Il Land invigilerà, fondando istituti d’istruzione giuridica, a che individui d’ogni categoria sociale abbiano la possibilità di assicurarsi i requisiti necessari all’esercizio della funzione di giudice.

Art. 65 – 1) Nessuno può esser sottratto ai suoi giudici naturali. I tribunali eccezionali sono proibiti.

2) Giurisdizioni speciali relative a talune materie possono esser autorizzate da una disposizione legislativa speciale.

Art. 66 – Nessuna legge penale potrà esser applicata retroattivamente. La presente disposizione non può impedire l’applicazione dei provvedimenti e delle disposizioni necessarie all’eliminazione del nazismo, del fascismo e del militarismo, o alla repressione dei delitti contro l’umanità.

Art. 67 – Gli abitanti saranno protetti da tribunali amministrativi contro gli ordini e i regolamenti illegali dell’amministrazione.

Art. 68 – 1) I princìpi riconosciuti del diritto internazionale sono obbligatori e fanno parte integrante del diritto del Land.

2) Gli stranieri perseguiti all’estero in violazione dei diritti fondamentali garantiti dalla presente Costituzione e rifugiati nella Sassonia, sono protetti contro ogni provvedimento di estradizione e di espulsione.

 

Sezione G

L’autonomia amministrativa

 

Art. 69 – 1) Il Land è diviso in distretti urbani (Stadtkreise) e in distretti rurali (Landkreise). Tutti i comuni appartengono a un distretto rurale (Landkreis) a meno che non costituiscano un distretto urbano (Stadtkreis) indipendente in virtù di una legge.

2) I distretti (Kreise) e i comuni (Gemeinden) sono enti che godono di autonomia amministrativa. Essi dovranno permettere a tutti i ceti della popolazione di partecipare alla gestione dei loro pubblici affari. È in particolare dovere dei distretti e dei comuni di provvedere al funzionamento di istituzioni destinate a proteggere e a migliorare il livello di vita della popolazione e in particolare il livello di vita dei lavoratori.

3) I distretti e i comuni sono inoltre tenuti a sbrigare gli affari che saranno delegati loro dalle autorità superiori.

Art. 70 – 1) Gli affari amministrativi ordinari dei distretti e dei comuni sono sbrigati in conformità alla Costituzione e alle leggi da parte del Consiglio distrettuale (Kreisrat) presieduto dal sotto-prefetto nei distretti rurali, dal Consiglio municipale (Stadtrat) presieduto dal borgomastro (0berbürgermeister) nei distretti urbani; dal Consiglio municipale (Stadtrat) o dal Consiglio comunale (Gemeinderat) presieduto dal sindaco (Bürgermeister) nei comuni urbani e nei comuni rurali.

2) Il Presidente e gli altri membri del Consiglio distrettuale, del Consiglio municipale e del Consiglio comunale dovranno godere della fiducia dell’Assemblea rappresentativa che li ha eletti. Dovranno dimettersi se la maggioranza dei membri di tale Assemblea ritira loro la fiducia.

3) I particolari saranno regolati dalle leggi sullo statuto dei distretti e dei comuni.

 

Sezione H

L’economia

 

Art. 71 – 1) L’ordinamento della vita economica deve essere conforme ai principi della giustizia sociale. Suo scopo è di assicurare a tutti una esistenza decorosa.

2) Entro siffatti limiti, è garantita ai privati la libertà economica.

3) L’iniziativa privata dei contadini, degli operai e di chi esercita una professione indipendente deve essere incoraggiata. La libertà del commercio e dell’industria è garantita in conformità alle disposizioni di legge.

4) Il lavoro intellettuale, il diritto d’autore, d’inventore e di artista godono della protezione e dell’assistenza del paese.

Art. 72 – 1) È compito del governo del paese dirigere oculatamente l’economia allo scopo di soddisfare i bisogni dei popolo grazie all’accrescimento della sua produttività e allo sfruttamento di tutte le risorse economiche del paese.

2) Il piano economico è vincolante per tutti coloro che partecipano alla sua applicazione. I particolari saranno regolati da una legge.

3) Il Landtag può trasformare in legge il piano economico stabilito dal governo. A differenza delle proposte governative, le proposte del Landtag miranti a modificare il piano economico che ha già assunto forma di legge, non possono essere adottate senza la maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

Art. 73 – Sono vietate tutte le organizzazioni di monopolii privati, quali cartelli, sindacati, Konzerns, trusts e altri accordi privati aventi lo scopo di determinare il rialzo dei prezzi o dei profitti per mezzo della regolamentazione della produzione, dei prezzi e degli sbocchi, ovvero di dominare il mercato. Tutte le attività di tal natura devono essere combattute.

Art. 74 – Corporazioni e imprese potranno essere raggruppate in virtù di una legge e sulla base dell’autonomia amministrativa, allo scopo di assicurare la partecipazione di tutti i ceti produttivi della popolazione allo svolgimento dei compiti, economici e di dirigere secondo i princìpi sociali l’estrazione, la produzione, la distribuzione, il consumo, la formazione dei prezzi nonché l’importazione e l’esportazione dei beni economici.

Art. 75 – Le imprese trasferite in proprietà al Land in virtù di un referendum, o in base ad altro procedimento legale costituiscono delle imprese pubbliche. Le imprese appartenenti al Land e le partecipazioni del Land a imprese economiche sono poste sotto il controllo del governo. Esse possono venir raggruppate in conformità a criteri economici.

Art. 76 – 1) L’alienazione delle proprietà fondiarie o delle imprese e delle partecipazioni del Land a imprese economiche deve essere approvata dai due terzi dei membri del Landtag.

2) Gli esproprii potranno aver luogo unicamente per un motivo di utilità pubblica e in virtù di una legge. Essi comporteranno un adeguato indennizzo, salvo che non venga altrimenti disposto da una legge per i casi particolari. Salvo contrarie disposizioni legali, in caso di contestazione, l’ammontare dell’indennizzo verrà stabilito dai tribunali giudiziari.

Art. 77 – Allo scopo di soddisfare le necessità del consumo, il Land potrà partecipare all’amministrazione di imprese economiche o esercitare su di esse la sua influenza in altro modo. Il Land potrà, in base a una legge, operare il trasferimento di beni economici in proprietà pubblica, qualora ciò sia giudicato necessario, allo scopo di ottenere un accrescimento sostanziale e permanente della produzione ovvero per evitare gravi abusi.

Art. 78 – 1) È garantito ai contadini il diritto di proprietà del terreno e degli strumenti agricoli. Tale garanzia sarà pure estesa alla proprietà delle terre e degli strumenti che sono stati concessi ai contadini in virtù della riforma agraria.

2) Il possesso di terre coltivate per fini agricoli o forestali sarà limitato a 100 ettari. Nell’interesse di una sana economia nazionale, l’impiego del terreno e la sua ripartizione saranno controllati.

Art. 79 – Scopo della politica dell’edilizia popolare e della lottizzazione è di assicurare a ogni famiglia un focolare sano e consono ai suoi bisogni.

 

Sezione I

Le finanze

 

Art. 80 – 1) Tutte le entrate e le uscite del Land dovranno essere valutate ogni anno finanziario ed essere elencate nel bilancio.

2) Il bilancio verrà fissato con legge prima dell’inizio di ogni anno finanziario.

3) Le eccedenze del bilancio e l’impiego di crediti per fini diversi da quelli per i quali sono stati votati dovranno essere approvati successivamente dal Landtag. Quest’ultimo ne sarà informato al più tardi durante il corso dell’anno successivo.

Art. 81 – Se la legge sul nuovo bilancio non è stata votata prima della fine dell’anno finanziario, fino alla promulgazione di tale legge il Gabinetto è autorizzato ad adempiere agli obblighi legali del paese, ad assicurare la continuità dell’amministrazione e ad effettuare a tale scopo le spese necessarie, a riscuotere le imposte e le tasse precedentemente fissate e a ricorrere a prestiti a breve scadenza.

Art. 82 – Durante il corso del successivo anno finanziario, il Gabinetto renderà conto dell’impiego di tutti i redditi del paese allo scopo di ottenerne scarico della responsabilità. I conti saranno verificati dalla Corte dei conti del Land che ne è responsabile unicamente dinanzi al Landtag. Quest’ultimo verifica i conti del Gabinetto.

Art. 83 – 1) Le tasse e le imposte potranno essere riscosse soltanto in virtù delle leggi e in conformità alle disposizioni legali.

2) Non è permesso ottenere fondi per mezzo del credito se non in caso di necessità eccezionale e, in linea generale, unicamente per coprire spese produttive. I crediti di tal natura nonché tutte le prestazioni di sicurezza da parte del paese non potranno essere autorizzati se non da una legge.

Art. 84 – 1) Sarà stabilita una equa proporzione fra le imposte sul capitale e quelle sul reddito e sul consumo. Le imposte dovranno essere graduate in base a criteri sociali, tenendo conto, da un lato, della capacità di pagamento e dall’altro, del mantenimento di un livello medio di vita.

2) L’accumulazione di capitali dannosa per il popolo dovrà essere combattuta grazie a una forte proporzionalità delle imposte di successione.

 

Sezione J

L’istruzione popolare

 

Art. 85 – 1) L’educazione scolastica e l’istruzione dei giovani sono assicurate per mezzo di istituti pubblici. Il Land, le città, i distretti e i comuni procedono in comune alla loro fondazione. Lo sviluppo dell’educazione spetta in particolare agli organismi dell’amministrazione comunale.

2) L’educazione pubblica verrà assicurata, sulla base dell’obbligo scolastico generale, da una scuola uniforme, comune ai fanciulli e alle fanciulle, e integrata organicamente da un sistema scolastico democratico.

3) È garantita la partecipazione dei genitori all’educazione dei loro figli soprattutto per mezzo dei consigli consultivi di genitori.

Art. 86 – 1) L’obbligo scolastico generale è adempiuto con la frequentazione della scuola elementare. Agli studi compiuti nella scuola elementare segue la formazione sistematica nella scuola professionale o tecnica, nella scuola secondaria e in altri istituti educativi.

2) Tutti i giovani, a meno che frequentino un’altra scuola pubblica, sono tenuti a seguire i corsi della scuola professionale almeno fino all’età di 18 anni compiuti. La scuola professionale ha come scopo il perfezionamento professionale degli allievi. La scuola secondaria impartisce conoscenze e sviluppa attitudini che permettono di accedere alle scuole superiori.

3) Allo scopo di assicurare a tutti i ceti della popolazione la possibilità di acquistare le conoscenze necessarie per accedere alle scuole superiori, senza essere obbligati ad interrompere la loro attività professionale, verrà data loro la possibilità di seguire dei corsi serali nelle scuole popolari.

Art. 87 – 1) La scuola darà ad ognuno, indipendentemente dalla posizione sociale dei suoi genitori e dalla sua confessione, un’istruzione completa corrispondente alle sue attitudini e alle sue inclinazioni.

2) L’insegnamento e le forniture scolastiche nella scuola elementare e in quella professionale sono gratuiti. L’ulteriore formazione nelle scuole secondarie, tecniche e superiori sarà resa accessibile a tutti i ceti della popolazione.

Art. 88 – 1) La scuola deve allevare i giovani in modo che divengano uomini che pensano per proprio conto, agiscono con la consapevolezza della loro responsabilità e sono in grado di integrarsi nella vita della comunità.

2) In quanto istituzione intesa a comunicare la cultura, la scuola ha la missione di educare la gioventù secondo l’ideale della coesistenza pacifica e amichevole dei popoli e in uno spirito veramente democratico e umanitario.

 

Sezione K

Le comunità religiose

 

Art. 89 – 1) È garantito il libero esercizio della religione; esso è posto sotto la protezione dello Stato.

2) È vietato servirsi abusivamente delle istituzioni e delle pratiche religiose per fini politici.

Art. 90 – 1) L’esercizio dei diritti privati e pubblici nonché l’accesso alle pubbliche cariche sono indipendenti dall’appartenenza a una confessione.

2) Nessuno può essere obbligato a servirsi di una formula di giuramento religioso o ad esprimere le proprie opinioni religiose.

3) Gli organi amministrativi non hanno il diritto di porre delle domande in merito all’appartenenza a una associazione religiosa se non in quanto si tratti di accertare in tal moto dei diritti e degli obblighi ovvero se ciò sia necessario per stabilire una statistica ordinata da una legge.

Art. 91 – 1) È garantita la libertà di formare delle associazioni religiose.

2) Ogni associazione religiosa organizza e amministra liberamente i propri affari nei limiti delle leggi generali. Essa conferisce i suoi impieghi senza intervento del Land, dei distretti o dei comuni.

3) Le associazioni religiose sono corporazioni di diritto pubblico, quando lo erano già in precedenza. Dietro loro richiesta, gli stessi diritti possono essere accordati ad altre associazioni religiose quando per i loro statuti e per il numero dei loro membri, presentino una garanzia di durata.

4) Se più associazioni religiose di diritto pubblico si riuniscono in una federazione, questa sarà essa pure una corporazione di diritto pubblico.

5) Le associazioni religiose di diritto pubblico sono autorizzate a riscuotere dai loro membri delle tasse sulla base dei ruoli d’imposta dello Stato e in conformità alle disposizioni legali.

6) Le associazioni che abbiano per scopo il culto di un’ideologia comune ai loro membri hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri delle associazioni religiose.

Art. 92 – Le prestazioni pubbliche accordate alle associazioni religiose in virtù di una legge, di un contratto o di un particolare titolo giuridico saranno riscattate per legge.

Art. 93 – L’insegnamento religioso compete alle associazioni religiose. Tale insegnamento non potrà essere impartito se non dalle persone qualificate che ne avranno ricevuto l’autorizzazione dalle associazioni religiose. Le associazioni religiose potranno chiedere di valersi per il loro insegnamento degli edifici scolastici, qualora un tale uso non debba nuocere al buon funzionamento delle lezioni pubbliche.

Art. 94 – Quando negli ospedali, nei penitenziari e in altri pubblici istituti si manifesti il bisogno di servizi e di assistenza religiosi, le associazioni religiose saranno autorizzate a compiervi tali atti.

 

Sezione Y

Disposizioni finali

 

Art. 95 – 1) Le disposizioni della presente Costituzione costituiscono norme direttamente valide.

2) Il diritto della Repubblica democratica tedesca è superiore al diritto del Land.

Art. 96 – La Costituzione potrà essere modificata per via legislativa o per mezzo di referendum. Le decisioni del Landtag relative alla revisione della Costituzione dovranno esser prese alla maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

Art. 97 – Democrazia e umanità sono i principi inviolabili della presente Costituzione.

Art. 98 – La presente Costituzione entrerà in vigore al momento della sua promulgazione.

 

Dresda, 28 febbraio 1947.

Il Presidente del Landtag di Sassonia,

Otto Buchwitz

 

 

 

 

 

FONTE:

B. Mirkine-Guetzevich, Le Costituzioni europee, Edizioni Comunità, Milano 1958.



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