SENATO-CONSULTO DEL 21 MAGGIO 1870

FISSANTE LA COSTITUZIONE DELL’IMPERO

 

 

Napoleone, per grazia di Dio e volontà della Nazione, Imperatore dei Francesi, a tutti i presenti e futuri, salute. Visto il nostro decreto del 23 aprile scorso, che convocava il Popolo francese nei suoi comizi per accettare o respingere il progetto del seguente plebiscito: “Il popolo approva le riforme liberali operate nella Costituzione dopo il 1860 dall’Imperatore, con il concorso dei grandi Corpi dello Stato, e ratifica il Senato-consulto del 20 aprile 1870”; Vista la dichiarazione del Corpo legislativo che constata: che le operazioni del voto sono state regolarmente compiute; che lo spoglio generale dei voti emessi sul progetto di plebiscito ha dato: Settemilionitrecentocinquantamilacentoquarantadue (7.350.142) schede recanti la parola sì; Unmilionecinquecentotrenttotomilaottocentoventicinque (1.538.825) schede recanti la parola no; Centododicimilanovecentosettantacinque (112.975) schede nulle. Abbiamo sanzionato e sanzioniamo, promulgato e promulghiamo come legge dello Stato il Senato-consulto adottato dal Senato, il 20 aprile 1870, e di cui ecco il testo:

 

 

Senato-Consulto fissante la costituzione dell’impero

 

 

Titolo I

 

Art. 1 – La Costituzione riconosce, conferma e garantisce i grandi principi proclamati nel 1789, e che sono la base del diritto pubblico dei Francesi.

 

Titolo II

Della dignità imperiale e della Reggenza

 

Art. 2 – La dignità imperiale, ristabilita nella persona di Napoleone III dal plebiscito del 21-22 novembre 1852, è ereditaria nella discendenza diretta e legittima di Luigi Napoleone Bonaparte, di maschio in maschio, per ordine di primogenitura, e ad esclusione perpetua delle donne e della loro discendenza.

Art. 3 – Napoleone III, se non ha figlio maschio, può adottare i figli legittimi nella linea maschile dei fratelli dell’Imperatore Napoleone I. – Le forme dell’adozione sono regolate da una legge. – Se, posteriormente all’adozione, sopravvengono a Napoleone III dei figli maschi, i suoi figli adottivi non potranno essere chiamati a succedergli che dopo i suoi discendenti legittimi. – L’adozione è vietata ai successori di Napoleone III e alla loro discendenza.

Art. 4 – In mancanza di erede legittimo o adottivo, sono chiamati al trono il principe Napoleone (Giuseppe Carlo Paolo) e la sua discendenza diretta e legittima, di maschio in maschio, per ordine di primogenitura, e ad esclusione perpetua delle donne e della loro discendenza.

Art. 5 In mancanza d’erede legittimo o di erede adottivo di Napoleone III e dei successori in linea collaterale che traggano i loro diritti dall’articolo precedente, il Popolo nomina l’Imperatore e regola, nella sua famiglia, l’ordine ereditario, di maschio in maschio, ad esclusione perpetua delle donne e della loro discendenza. – Il progetto di plebiscito è successivamente deliberato dal Senato e dal Corpo legislativo, su proposta dei ministri costituiti in Consiglio di governo. – Fino al momento in cui l’elezione del nuovo Imperatore non sia stata consumata, gli affari dello Stato sono governati dai ministri in funzioni, che si costituiscono in Consiglio di governo, e deliberano alla maggioranza dei voti.

Art. 6 – I membri della famiglia di Napoleone III chiamati eventualmente all’eredità e la loro discendenza dei due sessi fanno parte della famiglia imperiale. – Essi non possono sposarsi senza l’autorizzazione dell’Imperatore. Il matrimonio contratto senza questa autorizzazione importa privazione di ogni diritto all’eredità, tanto per colui che l’ha contratto che per i suoi discendenti. – Tuttavia, se non esistono figli da questo matrimonio, in caso di scioglimento per causa di morte, il principe che l’avesse contratto riprende i suoi diritti alla eredità. – L’Imperatore fissa i titoli e le condizioni degli altri membri della sua famiglia. – Ha piena autorità su di essi; regola i loro doveri e i loro diritti con statuti che hanno forza di legge.

Art. 7 – La Reggenza dell’impero è regolata dal Senato-consulto del 17 luglio 1856.

Art. 8 – I membri della famiglia imperiale chiamati eventualmente all’eredità prendono il titolo di principi francesi. – Il figlio primogenito dell’Imperatore porta il titolo di principe imperiale.

Art. 9 – I principi francesi sono membri del Senato e del Consiglio di Stato quando abbiano raggiunto l’età di diciotto anni compiuti. Non possono sedervi che con l’assenso dell’Imperatore.

 

Titolo III

Forme del governo dell’Imperatore

 

Art. 10 – L’Imperatore governa con il concorso dei ministri, del Senato, del Corpo legislativo e del Consiglio di Stato.

Art. 11 – Il potere legislativo è esercitato collettivamente dall’Imperatore, dal Senato e dal Corpo legislativo.

Art. 12 – L’iniziativa delle leggi appartiene al Senato e al Corpo legislativo. – I progetti di legge emanati dalla iniziativa dell’Imperatore possono a sua scelta, essere portati sia al Senato, sia al Corpo legislativo. – Tuttavia ogni legge finanziaria deve essere anzitutto votata dal Corpo legislativo.

 

Titolo IV

Dell’Imperatore

 

Art. 13 – L’Imperatore è responsabile davanti al Popolo francese, al quale ha sempre il diritto di fare appello.

Art. 14 – L’Imperatore è il Capo dello Stato. Comanda le forze di terra e di mare, dichiara la guerra, fa i trattati di pace, di alleanza e di commercio, nomina a tutti gli impieghi, fa i regolamenti e i decreti necessari per l’esecuzione delle leggi.

Art. 15 – La giustizia si rende in suo nome. – L’inamovibilità della magistratura è mantenuta.

Art. 16 – L’Imperatore ha il diritto di fare grazie e di accordare amnistie.

Art. 17 – Sanziona e promulga le leggi.

Art. 18 – Le modifiche apportate in avvenire a tariffe doganali o postali da trattati internazionali non saranno obbligatorie che in virtù di una legge.

Art. 19 – L’imperatore nomina e revoca i ministri. – I ministri deliberano in consiglio sotto la presidenza dell’Imperatore. – Sono responsabili.

Art. 20 – I ministri possono essere membri del Senato e del Corpo legislativo. – Hanno ingresso nell’una e nell’altra assemblea, e devono essere ascoltati tutte le volte che lo domandano.

Art. 21 – I ministri, i membri del Senato, del Corpo legislativo  e del Consiglio di Stato, gli ufficiali di terra e di mare, i magistrati e i funzionari pubblici prestano il giuramento così concepito: “Giuro obbedienza alla Costituzione e fedeltà all’Imperatore”.

Art. 22 – I Senato-consulti sulla dotazione della Corona e la lista civile, del 12 dicembre 1852 e del 23 aprile 1856 restano in vigore. – Tuttavia, verrà provveduto da una legge nei casi previsti dagli artt. 8, 11 e 16 del Senato-consulto del 12 dicembre 1852. – Per l’avvenire, la dotazione della Corona e la lista civile saranno fissate, per tutta la durata del regno, dalla legislatura che si riunirà dopo l’avvento dell’Imperatore.

 

Titolo V

Del Senato

 

Art. 23 – Il Senato si compone: 1) dei cardinali, dei marescialli, degli ammiragli; 2) dei cittadini che l’imperatore eleva alla dignità di senatore.

Art. 24 – I decreti di nomina dei senatori sono individuali. Fanno menzione dei servizi e indicano i titoli sui quali si fonda la nomina. – Nessun’altra condizione può essere imposta alla scelta dell’Imperatore.

Art. 25 – I senatori sono inamovibili e a vita.

Art. 26 – Il numero dei senatori può essere portato ai due terzi di quello dei membri del Corpo legislativo, compresi i senatori di diritto. – L’imperatore non può nominare più di 20 senatori all’anno.

Art. 27 – Il presidente e i vicepresidenti del Senato sono nominati e scelti fra i senatori. – Sono nominati per un anno.

Art. 28 – L’Imperatore convoca e proroga il Senato. – Pronunzia la chiusura delle sessioni.

Art. 29 – Le sedute del Senato sono pubbliche. – Tuttavia, il Senato potrà costituirsi in comitato segreto nei casi e secondo le condizioni determinate dal suo regolamento.

Art. 30 – Il Senato discute e vota i progetti di leggi.

 

Titolo VI

Del Corpo legislativo

 

Art. 31 – I deputati sono eletti dal suffragio universale, senza scrutinio di lista.

Art. 32 – Sono nominati per una durata che non può essere minore di sei anni.

Art. 33 – Il Corpo legislativo discute e vota i progetti di legge.

Art. 34 – Il Corpo legislativo elegge, all’apertura di ogni sessione, i membri che compongono il suo ufficio.

Art. 35 – L’Imperatore convoca, aggiorna, proroga e scioglie il Corpo legislativo. – In caso di scioglimento, l’Imperatore deve convocarne uno nuovo nel termine di sei mesi. – L’Imperatore pronunzia la chiusura delle sessioni del Corpo legislativo.

Art. 36 – Le sedute del Corpo legislativo sono pubbliche. – Tuttavia, il Corpo potrà costituirsi in comitato segreto nei casi e secondo le condizioni determinate dal suo regolamento.

 

Titolo VII

Del Consiglio di Stato

 

Art. 37 – Il Consiglio di Stato è incaricato, sotto la direzione dell’Imperatore, di redigere i progetti di leggi e i regolamenti di amministrazione pubblica, e di risolvere le difficoltà che sorgono in materia di amministrazione.

Art. 38 – Il Consiglio sostiene, a nome del Governo, la discussione dei progetti di leggi davanti al Senato e al Corpo legislativo.

Art. 39 – I consiglieri di Stato sono nominati dall’Imperatore e revocati da lui.

Art. 40 – I ministri hanno rango, seduta e voto deliberativo al Consiglio di Stato.

 

Titolo VIII

Disposizioni generali

 

Art. 41 – Il diritto di petizione viene esercitato presso il Senato e il Corpo legislativo.

Art. 42 – Sono abrogati gli artt. 19, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, della Costituzione del 14 gennaio 1852; l’art. 2 del Senato-consulto del 25 dicembre 1852; gli artt. 5 e 8 del Senato-consulto dell’8 settembre 1869, e tutte le disposizioni contrarie alla presente Costituzione.

Art. 43 – Le disposizioni della Costituzione del 14 gennaio 1852 e quelle dei Senato-consulti promulgati dopo questa epoca che non sono comprese nella presente Costituzione e che non sono abrogate dall’articolo precedente hanno forza di legge.

Art. 44 – La Costituzione non può essere modificata che dal Popolo, su proposta dell’Imperatore.

Art. 45 – I cambiamenti e le addizioni apportate al plebiscito del 20 e 21 dicembre 1851 dalla presente Costituzione saranno sottoposti all’approvazione del Popolo, nelle forme determinate dai decreti del 2 e 4 dicembre 1851 e 7 novembre 1852. – Tuttavia lo scrutinio non durerà che un solo giorno.

 

 

 

 

 

FONTE:

A. Saitta, Costituenti e Costituzioni della Francia rivoluzionaria e liberale (1789-1875), Giuffré, Milano 1975.



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