MONARCHIA SPAGNUOLA

COSTITUZIONE DEL 30 GIUGNO 1876

 

 

TITOLO I

DEGLI SPAGNUOLI E DEI LORO DIRITTI

 

Art. 1 – Sono Spagnuoli: 1° coloro che sono nati su territorio spagnuolo; 2° quelli che sono nati di padre o di madre spagnuoli su territorio straniero; 3° gli stranieri che hanno ottenuto la naturalizzazione; 4° quelli che hanno acquistata la borghesia (vecindad) in una località qualsiasi della monarchia. — La qualità di spagnuolo si perde colla naturalizzazione in paese straniero o coll’accettazione, senza permesso del Re, di un impiego conferito da un governo estero.

Art. 2 – Gli stranieri possono stabilirsi liberamente sul territorio spagnuolo, esercitare la loro industria, darsi a qualunque professione, purché l’esercizio non sia subordinato dalla legge a titoli di attitudine rilasciati dall’autorità spagnuola. — Gli stranieri che non sono naturalizzati non possono esercitare in Spagna alcun ufficio che implichi autorità o giurisdizione.

Art. 3 – Ogni Spagnuolo è obbligato a prender le armi per difendere la sua patria, quando è chiamato dalla legge, ed a contribuire, in proporzione delle sue rendite, alle spese dello Stato, della provincia e del comune. — Nessuno è tenuto a pagare le contribuzioni che non furono votate dalle Cortes o dalle assemblee legalmente autorizzate ad imporle.

Art. 4 – Nessuno Spagnuolo né alcuno straniero potrà esser detenuto che nel caso e secondo le forme prescritte dalle leggi. Ogni persona detenuta sarà posta in libertà od a disposizione dell’autorità giudiziaria, entro le ventiquattro ore che seguiranno il suo arresto.— Ogni detenzione dovrà cessare o essere regolarizzata, entro le settantadue ore che seguiranno la comparsa della persona arrestata innanzi al giudice competente. La sentenza provvisoria che sarà resa dovrà essere notificata all’interessato nello stesso termine.

Art. 5 – Nessuno Spagnuolo potrà essere arrestato senza un mandato del giudice competente. L’atto contenente questo mandato sarà o no confermato, dopo sentito 1’ imputato, entro le settantadue ore che seguiranno il suo arresto.—Ogni persona detenuta senza le formalità indicate o fuori dei casi previsti dalla Costituzione o dalle leggi sarà rimessa in libertà sopra sua domanda, o sulla domanda di uno spagnuolo qualunque sia. La legge determinerà le formalità sommarie che dovranno essere usate in simili casi.

Art. 6 – Nessuno può entrare nel domicilio di uno Spagnuolo o di uno straniero residente in Spagna, senza suo consenso, tranne nel caso e secondo le formalità previste dalla legge. Le perquisizioni domiciliari si faranno sempre in presenza dell'interessato o di un membro della sua famiglia, o, in mancanza sua, di due testimoni, vicini dell’interessato.

Art. 7 – L'autorità governativa non potrà sequestrare né aprire la corrispondenza affidata alla posta.

Art. 8 – Ogni atto ordinante un arresto, una perquisizione domiciliare od un sequestro di lettere dovrà esser notificato.

Art. 9 – Nessuno Spagnuolo potrà esser forzato a cambiar domicilio o residenza, se non in virtù di un ordine emanante dall’autorità competente e nei casi previsti dalla legge.

Art. 10 – La pena della confisca dei beni non potrà mai essere ristabilita, e nessuno potrà esser privato della sua proprietà se non dall’autorità competente, dopo giustificazione di un motivo di utilità pubblica e mediante una giusta e previa indennità. — Se queste formalità non sono osservate, i giudici manterranno e, al bisogno, reintegreranno l’espropriato nel suo possesso.

Art. 11 – La religione cattolica, apostolica e romana è la religione dello Stato. La nazione si obbliga di mantenere il culto ed i suoi ministri. — Nessuno potrà essere molestato nel territorio spagnuolo per le sue opinioni religiose né per l’esercizio del suo culto, salvo il rispetto dovuto alla morale cristiana. — Sono tuttavia proibite le manifestazioni e le cerimonie pubbliche di una religione diversa da quella dello Stato.

Art. 12 – Ciascuno è libero di scegliere la sua professione e di apprenderla come preferirà. — Ogni Spagnuolo può fondare e mantenere istituti di istruzione e di educazione conformandosi alle leggi. —Allo Stato appartiene il diritto di conferire i gradi professionali e determinare le condizioni d’ammissione, come pure la forma in cui dovrà esser data la prova di attitudine. —Una legge speciale determinerà i doveri dei professori e le regole a cui sarà sottoposto 1’ insegnamento negli istituti di istruzione pubblica mantenuti dallo Stato, dalle provincie e dalle città.

Art. 13 – Ogni Spagnuolo ha diritto di manifestare liberamente le sue idee e le sue opinioni mediante la parola, lo scritto, per mezzo della stampa o con qualsiasi altro analogo procedimento, senza esser sottoposto alla censura preventiva; — di riunirsi pacificamente; — di associarsi per uno scopo temporale; — di rivolgere petizioni individuali o collettive al Re, alle Cortes, alle autorità. Il diritto di petizione non potrà essere esercitato collettivamente da alcun corpo della forza armata. — Coloro che fanno parte della forza armata non potranno esercitare il diritto individuale di petizione, se non conformandosi alle leggi militari speciali.

Art. 14 – Le leggi stabiliranno le disposizioni necessarie per assicurare agli Spagnuoli l’esercizio dei diritti che loro conferisce il presente titolo, senza portar danno ai diritti della nazione né alle attribuzioni essenziali dei poteri pubblici. — Esse determineranno egualmente la responsabilità civile e penale cui saranno sottoposti, secondo i casi, i giudici, le autorità ed i funzionari di ogni classe, che porteranno offesa ai diritti enumerati nel presente titolo.

Art. 15 – Tutti gli Spagnuoli possono essere ammessi alle cariche ed alle funzioni pubbliche, secondo il loro merito e la loro capacità.

Art. 16 – Nessuno Spagnuolo può essere processato, né condannato se non dal giudice competente, in virtù di leggi anteriori al delitto, e nella forma prescritta da queste leggi.

Art. 17 – Le garanzie indicate negli articoli 4, 5, 6 e 9 e nei paragrafi 1, 2 e 3 dell’art. 13 non potranno essere sospese in tutta la monarchia o in una parte del territorio che temporaneamente e in virtù di una legge, quando la sicurezza dello Stato e circostanze straordinarie lo richiedano. — Se le Cortes non sono riunite, e se il caso è grave e urgente, il governo potrà, sotto la sua responsabilità, decretare la sospensione delle garanzie, di cui al paragrafo precedente, coll’obbligo di sottoporre la decisione alle Cortes il più presto possibile. — In nessun caso si potranno sospendere altre garanzie oltre a quelle indicate nel primo paragrafo di questo articolo. — I funzionari dell’ordine civile o militare non potranno infliggere altre pene all’infuori di quelle comprese nelle leggi.

 

TITOLO II

DELLE CORTES

 

Art. 18 – Il potere legislativo appartiene alle Cortes d’accordo col Re.

Art. 19 – Le Cortes si compongono di due assemblee legislative, i cui poteri sono uguali: il Senato e la Camera (Congreso) dei deputati.

 

TITOLO III

DEL SENATO

 

Art. 20 – Il Senato si compone: 1° di senatori di diritto; 2° di senatori nominati a vita dalla Corona; 3° di senatori eletti dalle corporazioni dello Stato e dai maggiori contribuenti nella forma che sarà determinata per legge. — Il numero complessivo dei senatori di diritto e dei senatori nominati a vita non potrà eccedere centottanta, ed eguale sarà la cifra dei senatori eletti.

Art. 21 – Sono senatori di diritto: i figli del Re e dell’erede presuntivo della Corona, quando arrivano alla maggiore età; – i grandi di Spagna, che non sono soggetti ad alcuna potenza straniera e godono di una rendita annua di 60,000 pesetas provenienti da beni immobili o da valori assimilati agli immobili della legge; – i capitani generali dell’esercito e l’ammiraglio della flotta; – il patriarca delle Indie e gli arcivescovi ; – i presidenti del Consiglio di Stato, del tribunale supremo, del tribunale dei conti, del tribunale superiore di guerra e del tribunale della flotta, dopo due anni d’esercizio.

Art. 22 – Potranno esser nominati senatori del Re, o eletti dalle corporazioni dello Stato o da quelli che pagano maggiori imposte, gli Spagnuoli che appartengono ad una delle seguenti categorie: 1° il presidente del Senato e il presidente della Camera dei deputati; 2° i deputati che hanno fatto parte di tre Camere od hanno esercitato durante otto anni l’ufficio legislativo; 3° i ministri della Corona; 4° i vescovi; 5° i grandi di Spagna; 6° i luogotenenti generali dell'esercito ed i viceammiragli della flotta che hanno due anni di grado; 7° gli ambasciatori dopo due anni di servizio effettivo ed i ministri plenipotenziari dopo quattro anni; 8° i consiglieri di Stato, l’avvocato fiscale del Consiglio di Stato, i ministri ed i fiscali del tribunale supremo, come pure quello del tribunale dei conti, i consiglieri del tribunale superiore di guerra e del tribunale della flotta, il decano del tribunale degli ordini militari dopo due anni di esercizio; 9° i presidenti ed i rettori dell’Accademia spagnuola, delle accademie di storia, di belle arti di San Ferdinando, delle scienze esatte, fisiche e naturali, delle scienze morali e politiche e di medicina; 10° gli accademici delle corporazioni suddette che hanno il primo posto in rango d’anzianità; gli ispettori generali di prima classe dei corpi degli ingegneri di ponti, miniere e montagne; i professori università che contano quattro anni di esercizio a cominciare dalla loro nomina. — Le persone indicate nelle categorie precedenti dovranno godere una rendita di 7500 pesetas derivanti sia dai loro beni propri, sia da stipendi che non possono essere loro tolti senza una decisione giudiziaria, sia da pensioni come veterani di ritiro; 11° coloro che da due anni almeno possiedono una rendita annuale di 20,000 pesetas o pagano al tesoro 4000 pesetas di tasse dirette, se hanno un titolo di nobiltà (titulos del Reino) o sono stati deputati alle Cortes, deputati provinciali o alcadi nei capoluoghi di provincia o nelle città di oltre 20,000 anime; 12° quelli che hanno esercitato per una volta gli uffici di senatore prima della promulgazione della presente Costituzione; quelli che per essere senatori avranno in un dato momento provato di possedere la rendita richiesta per essere senatori di diritto, purché un attestato del censo constati che essi sono sempre proprietari degli stessi beni. — La nomina dei senatori per parte del Re si farà sempre con decreti speciali, e questi decreti indicheranno sempre espressamente il titolo della nomina secondo le disposizioni del presente articolo.

Art. 23 – Le condizioni richieste per esser nominato od eletto senatore possono essere modificate da una legge.

Art. 24 – I senatori eletti si rinnovano per metà ogni cinque anni, e tutti quando il Re scioglie la parte elettiva del Senato.

Art. 25 – I senatori non possono accettare né impiego né promozioni di favore, né titoli o decorazioni durante il tempo in cui le Cortes sono in sessione. Nondimeno il governo può loro affidare le missioni richieste dal servizio pubblico, avuto riguardo ai loro impieghi e rispettive funzioni. — Il paragrafo 1° del presente articolo non è applicabile ai ministri della Corona.

Art. 26 – Per sedere in Senato bisogna essere Spagnuolo, aver trentacinque anni compiuti, non aver subito alcun processo criminale, o non essere stato dichiarato inabile ad esercitare i diritti politici, e bisogna aver i propri beni liberi da sequestro.

 

TITOLO IV

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

 

Art. 27 – La Camera (Congreso) dei deputati si compone dei deputati eletti dalle giunte elettorali, determinate dalla legge.—Vi è almeno un deputato ogni 50,000 anime.

Art. 28 – I deputati sono eletti e possono essere rieletti indefinitamente secondo il modo determinato dalla legge.

Art. 29 – Per essere eletto deputato bisogna essere Spagnuolo, laico, maggiorenne e godere tutti i diritti civili. — La legge determinerà quali categorie di uffici sono incompatibili con quello di deputato, ed i casi di rielezione.

Art. 30 – I deputati sono eletti per cinque anni.

Art. 31 – I deputati ai quali il governo conferisce pensioni, impieghi, promozioni di favore, missioni con stipendio, dignità od onori, cessano dal loro ufficio senza che sia necessario di farne la dichiarazione, se nei quindici giorni che seguono la loro nomina non fanno conoscere alla Camera che rinunciano al favore che il governo offre loro. — La disposizione che precede non si applica ai deputati che vengono nominati ministri della Corona.

 

TITOLO V

DELLE SESSIONI ED ATTRIBUZIONI DELLE CORTES

 

Art. 32 – Le Cortes si riuniscono tutti gli anni. Il Re ha il diritto di convocarle, di prorogarle, di chiudere le loro sessioni, di sciogliere contemporaneamente o separatamente la parte elettiva del Senato e la Camera dei deputati, con obbligo di convocarne e di riunirne altre, entro tre mesi dal giorno dello scioglimento.

Art. 33 – Le Cortes saranno straordinariamente convocate, quando la Corona sarà vacante o quando il Re sarà nell’impossibilità di governare.

Art. 34 – Ciascuna delle due assemblee legislative fa il proprio regolamento pel proprio regime interno ed esamina la qualità dei membri che la compongono, come anche la regolarità della loro elezione.

Art. 35 – La Camera dei deputati nomina il suo presidente, i suoi vicepresidenti ed i suoi segretari.

Art. 36 – Il Re nomina per ciascuna legislatura il presidente ed i vicepresidenti del Senato scelti fra i senatori. — Il Senato nomina i propri segretari.

Art. 37 – Il Re apre e chiude le Cortes in persona o per mezzo dei ministri.

Art. 38 – Una delle due assemblee legislative non può esser convocata senza 1’altra, salvo quando il Senato eserciti le sue attribuzioni giudiziarie.

Art. 39 – Le due assemblee legislative non possono deliberare riunite né in presenza del Re.

Art. 40 – Le sedute del Senato e della Camera sono pubbliche, salvo quando sia necessario tenerle segrete.

Art. 41 – L’iniziativa delle leggi appartiene al Re ed a ciascuna delle due assemblee legislative.

Art. 42 – Le leggi sulle imposte e sul credito pubblico sono prima presentate alla Camera dei deputati.

Art. 43 – Le risoluzioni in ciascuna delle due assemblee legislative sono prese a maggioranza di voti; ma, per le votazioni delle leggi, si esige la metà più uno della totalità dei membri dell’assemblea.

Art. 44 – Se una delle assemblee legislative respinge un progetto di legge o se il Re rifiuta la sanzione, nessuna nuova proposta circa il medesimo argomento potrà essere presentata nella medesima sessione.

Art. 45 – All’infuori del potere legislativo che le Cortes esercitano d’accordo col Re, le Cortes esercitano le attribuzioni seguenti: 1° ricevere dal Re, dal successore immediato della Corona, dal reggente del regno il giuramento di osservare la Costituzione e le leggi; 2° eleggere il reggente o la reggenza del regno e nominare un tutore al Re minorenne nel caso previsto dalla Costituzione; 3° rendere effettiva la responsabilità dei ministri, i quali saranno accusati dalla Camera e giudicati dai Senato.

Art. 46 – I senatori ed i deputati sono inviolabili per le opinioni ed i voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni.

Art. 47 – I senatori non potranno essere processati o arrestati senza il consenso del Senato, purché non sia in flagrante delitto od il Senato non sia riunito. In quest'ultimo caso, il processo dev’essere portato il più presto possibile a conoscenza del Senato perché decida ciò che conviene fare. — I deputati non possono esse processati o arrestati durante le sessioni senza il permesso della Camera, salvo il caso di flagrante delitto. Ma, in questo caso e nel caso ove essi siano arrestati e processati nell’intervallo delle sessioni, si darà conto il più presto possibile alla Camera, perché questa prenda conoscenza della cosa e renda la propria decisione. - Il tribunale supremo giudicherà dei reati imputati senatori e deputati nei casi e nelle forme determinate dalla legge.

 

TITOLO VI

DEL RE E DEI SUOI MINISTRI

 

Art. 48 – La persona del Re è sacra ed inviolabile.

Art. 49 – I ministri sono responsabili. — Nessun ordine del Re può essere eseguito se non è firmato da ministro, che con ciò ne assume la responsabilità.

Art. 50 – Il potere di fare eseguire le leggi risiede nella persona del Re, e la sua autorità si estende a tutto ciò che si riferisce alla conservazione dell’ordine pubblico all’interno ed alla sicurezza dello Stato all’estero, secondo la Costituzione e le leggi.

Art. 51 – Il Re sanziona e promulga le leggi.

Art. 52 – Egli ha il comando supremo dell’esercito e della flotta; egli dispone delle forze di terra e di mare.

Art. 53 – Egli conferisce i gradi, gli avanzamenti e le ricompense militari, secondo le leggi.

Art. 54 – Appartiene al Re: 1° fare i decreti, i regolamenti e le istruzioni necessarie per l’esecuzione delle leggi; 2° vegliare che in tutto il regno la giustizia sia resa in un modo rapido ed equo; 3° far grazia ai colpevoli, conforme alle leggi; 4° dichiarare la guerra e fare la pace, coll’obbligo di fornire poi alle Cortes le spiegazioni ed i documenti necessari; 5° regolare le relazioni diplomatiche e commerciali colle nazioni estere; 6° presiedere alla fabbrica delle monete che portano la sua effigie ed il suo nome; 7° ordinare 1’uso dei fondi destinati ad uno dei rami dell’amministrazione, nei limiti delle previsioni dei bilanci; 8° nominare agli impieghi civili, conferire gli onori e le distinzioni d’ogni classe, conformandosi alle leggi; 9° nominare e revocare liberamente i ministri.

Art. 55 – Il Re deve essere necessariamente autorizzato da una legge speciale: 1° per alienare, cedere o scambiare una porzione qualunque del territorio spagnuolo; 2° per incorporare un territorio straniero al territorio spagnuolo; 3° per ammettere truppe straniere nel regno; 4° per ratificare i trattati d’alleanza offensiva, i trattati speciali di commercio, i trattati che stipulano sussidi in favore di una potenza estera e tutti quelli che possono obbligare individualmente cittadini spagnuoli. — In nessun caso gli articoli segreti di un trattato potranno derogare dagli articoli pubblici del trattato stesso; 5° per abdicare la Corona in favore del suo successore.

Art. 56 – Il Re, prima di contrarre matrimonio, dovrà darne partecipazione alle Cortes, che daranno, mediante una legge speciale, la loro approvazione al contratto ed alle convenzioni matrimoniali. — Le stesse formalità saranno osservate quando si tratterà del successore immediato della Corona. —Né il Re, né il successore immediato della Corona potranno contrarre matrimonio con una persona che la legge esclude dalla successione alla Corona.

Art. 57 – La dotazione del Re e della sua famiglia sarà fissata dalle Cortes al principio di ogni regno.

Art. 58 - I ministri possono essere senatori o deputati e prendere parte alle discussioni delle due Camere ma non possono votare che nella Camera di cui fan parte.

 

TITOLO VII

DELLA SUCCESSIONE DELLA CORONA

 

Art. 59 – Il Re legittimo della Spagna è Don Alfonso XII di Borbone.

Art. 60 – La successione al trono di Spagna avrà luogo secondo l’ordine regolare di primogenitura e per rappresentanza, la linea anteriore essendo sempre preferita alle posteriori; nella stessa linea, il grado più prossimo sarà preferito al grado più lontano; nello stesso grado l’uomo alla donna, e, ad uguaglianza di sesso, la persona più adulta a quella che ha meno età.

Art. 61 – Se la linea dei discendenti legittimi di Don Alfonso XII è estinta, gli succederanno le sorelle, poi sua zia sorella di sua madre ed i suoi discendenti legittimi, infine i suoi zii fratelli di Don Ferdinando VII, se non sono esclusi.

Art. 62 – Se tutte queste linee sono estinte, le Cortes faranno le nuove scelte che meglio converranno alla nazione.

Art. 63 – Se sorge in fatto o in diritto qualche difficoltà riguardo all’ordine di successione alla Corona, sarà necessario l’intervento di una legge.

Art. 64 – Le persone che sono incapaci di governare e che, per le loro azioni, hanno meritato di perdere il diritto alla Corona, saranno con una legge escluse dalla successione.

Art. 65 – Quando regna una donna, il principe consorte non può pretendere alcuna parte al governo del re.

 

TITOLO VIII

DELLA MINORITÀ DEL RE E DELLA REGGENZA

 

Art. 66 – Il Re è minorenne sin quando non abbia compiuto sedici anni.

Art. 67 – Quando il Re è minorenne, il padre o la madre del Re o, in mancanza loro, il parente più prossimo alla successione della Corona nell’ordine stabilito dalla Costituzione, sarà chiamato alla reggenza per tutto il tempo della minorità del Re.

Art. 68 – Perché il parente più prossimo possa avere la reggenza, deve essere spagnuolo, avere vent’anni compiuti e non essere escluso dalla successione alla Corona. Il padre o la madre del Re non possono esercitare la reggenza se sono rimaritati.

Art. 69 – Il reggente presterà giuramento alle Cortes di essere fedele al Re minorenne e di rispettare la Costituzione e le leggi. — Se le Cortes non sono riunite, le convocherà tosto, e, provvisoriamente, presterà il giuramento legale innanzi al Consiglio dei ministri, promettendo di rinnovarlo innanzi alle Cortes, tosto che saranno riunite.

Art. 70 – Se non si trova la persona a cui appartenga il diritto alla reggenza, le Cortes indicheranno una, tre o cinque persone per esercitare la reggenza. — Nell’attesa di questa indicazione, il governo sarà tenuto provvisoriamente dal Consiglio dei ministri.

Art. 71 – Quando il Re è nell’impossibilità di esercitare il potere e che le Cortes hanno riconosciuto quest’impossibilità, la reggenza apparterrà al figlio primogenito se è maggiore di sedici anni, finché durerà l’impedimento, in mancanza di questo, ad un congiunto del Re, ed in mancanza anche di questo, alle persone chiamate alla reggenza.

Art. 72 – Il reggente e, dato il caso, il Consiglio di reggenza eserciteranno tutta l’autorità del Re, nel cui nome si pubblicheranno gli atti governativi.

Art. 73 – Il tutore del Re minorenne sarà la persona che il Re defunto avrà designata nel suo testamento purché essa sia spagnuola di nascita. Se non l’ha designata, il tutore sarà il padre o la madre finché durerà la loro vedovanza. In loro mancanza la nomina apparterrà alle Cortes; tuttavia le funzioni di reggente e di tutore del Re non potranno essere riunite se non nella persona del padre o della madre del Re.

 

TITOLO IX

DELL’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

 

Art. 74 – La giustizia è resa in nome del Re.

Art. 75 – Gli stessi Codici governeranno tutta la monarchia, salvo le variazioni che saranno necessarie per le circostanze e che saranno determinate dalle leggi. – Non vi sarà che un solo diritto per tutti gli Spagnuoli in materia civile e criminale.

Art. 76 – Ai tribunali ed ai giudici appartiene l’applicare le leggi in materia civile e criminale senza che essi possano esercitare altre funzioni che quelle di giudicare e di far eseguire le sentenze.

Art. 77 – Una legge speciale determinerà i casi, in cui per procedere innanzi ai tribunali ordinari contro le autorità ed i loro agenti, sia necessaria un’autorizzazione particolare.

Art. 78 – Le leggi determineranno il numero delle Corti e dei tribunali, la loro organizzazione, i loro poteri, il modo secondo il quale li eserciteranno e le qualità richieste per adempiere alle funzioni di magistrato.

Art. 79 – Le sentenze in materia criminale saranno pubblicate seguendo la forma determinata dalle leggi.

Art. 80 – I magistrati ed i giudici saranno inamovibili e non potranno essere sostituiti, sospesi o traslocati salvo che nei casi e secondo le forme determinate dalla legge organica dei tribunali.

Art. 81 – I giudici sono personalmente responsabili di tutte le infrazioni alle leggi da essi commesse.

 

TITOLO X

DELLE DEPUTAZIONI PROVINCIALI E DELLE GIUNTE (AYUNTAMIENTOS)

 

Art. 82 – In ogni provincia vi sarà una deputazione provinciale, eletta secondo le forme determinate dalla legge e comprendente il numero dei membri indicato dalla legge.

Art. 83 – In ciascun municipio (pueblo) vi sarà un sindaco (alcade) ed una giunta (ayuntamiento). — Le giunte saranno nominate dagli abitanti, a cui la legge avrà conferito questo diritto.

Art. 84 – L’ordinamento e le attribuzioni delle deputazioni provinciali e delle giunte saranno stabiliti da leggi speciali. — Queste leggi avranno le seguenti basi: 1° governo e direzione degli interessi particolari della provincia e del municipio per parte delle assemblee provinciale e municipale; 2° pubblicazione dei bilanci, conti e risoluzioni di queste assemblee; 3° intervento del Re e delle Cortes, se ne sarà il caso, per impedire che le deputazioni provinciali e le giunte escano dalle loro attribuzioni in pregiudizio degli interessi generali e permanenti; 4° determinazione dei diritti di queste varie assemblee in materia di finanza, perché le provincie ed i municipi non si mettano in opposizione col sistema fiscale dello Stato.

 

TITOLO XI

DELLE CONTRIBUZIONI

 

Art. 85 – Ogni anno il governo presenterà alle Cortes il bilancio generale dello Stato per l’anno successivo e l’esposizione delle entrate per farvi fronte, come pure il resoconto degli incassi fatti del denaro pubblico e dell’uso che ne fu fatto, perché siano sottoposti al loro esame ed alla loro approvazione. — Se la legge di finanza non può essere votata innanzi al primo giorno dell’anno finanziario, il governo si con formerà alla legge anteriore, purché questa sia stata discussa e votata dalle Cortes e sanzionata dal Re.

Art. 86 – Il governo dovrà essere necessariamente autorizzato da una legge per disporre delle proprietà dello Stato e per fare un prestito nazionale.

Art. 87 – Il debito pubblico è posto sotto la salvaguardia speciale della nazione.

 

TITOLO XII

DELLA FORZA MILITARE

 

Art. 88 – Le Cortes fisseranno tutti gli anni, su proposta del Re, le forze militari permanenti di terra e di mare.

 

TITOLO XIII

DEL GOVERNO DELLE PROVINCIE D’OLTREMARE

 

Art. 89 – Le provincie d’oltremare saranno rette da leggi speciali. Ma il governo è autorizzato ad applicare loro le leggi promulgate o che promulga per la penisola, colle modificazioni che stima necessarie,  ma dovrà renderne conto alle Cortes. — Cuba e Portorico saranno rappresentate alle Cortes del regno nella forma determinata da una legge speciale, che potrà essere differente per ciascuna di queste due provincie.

Articolo transitorio. – Il governo determinerà l’epoca ed il modo secondo cui l’isola di Cuba manderà i rappresentanti alle Cortes.

 

 

 

 

 

FONTE:

L. Minguzzi, Principali costituzioni straniere, G. Barbera Editore, Firenze 1899.



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