CARTA COSTITUZIONALE DEL REGNO DI WURTEMBERG

PUBBLICATA ADDÌ 25 SETTEMBRE 1819

 

 

Noi Guglielmo per la grazia di Dio re di Wurtemberg abbiamo fatto conoscere e pubblicare le presenti per noi e pei nostri successori.

Già dall'anno 1815, S. Maestà nostro padre, di graziosa memoria, aveva concepito il disegno di dare una costituzione al regno di Wurtemberg: già per suo ordine principi, conti, nobili, ecclesiastici delle due comunioni cristiane, e deputati di parecchie città e grandi baliaggi avevano aperte a questo proposito, in un'assemblea di stati, conferenze le quali furono continuate fin sotto il nostro regno nell'anno 1817. Ma se allora non si ottenne alcun risultamento da queste conferenze, noi non perdemmo nullameno mai di mira lo scopo che vi si era proposto.

Per la qual cosa, onde adempiere alle nostre obbligazioni come membro della confederazione germanica, e conformemente all'art. 13 dell'atto federativo, non che per soddisfare ai desiderii dei nostri fedeli sudditi, desiderii del tutto conformi alla nostra propria convinzione, Noi convocammo il 15 scorso giugno una assemblea di stati a Ludwisburg, luogo di nostra residenza.

I deputati di detti stati eletti a quest'uopo e i commissarii che Noi al fine medesimo eleggemmo, avendo preventivamente discusso sul progetto di una carta costituzionale adatta nel miglior modo possibile ai nuovi diritti e alle libertà, sì degli antichi nostri stati come di quelli che riuniti vi furono, questa discussione avendo dato luogo a rapporti che furono soggettati a scrupolosa disamina, tanto per Noi nel nostro consiglio privato, quanto pei nostri fideli stati nella loro assemblea, ne risultò infine dall'alto nostro soddisfacimento e dall'umile dichiarazione dei nostri fedeli stati un comune accordo sugli articoli che seguono:

 

Capitolo I

Del regno

 

Art. 1 - Tutte le parti del regno di Wurtemberg formano un insieme unico e indivisibile, e sono riunite per partecipare alla medesima costituzione.

Art. 2 - Nel caso in cui, in processo di tempo, il regno ricevesse un nuovo accrescimento di territorio, per compra, cambio e in qualunque altro modo, questa nuova parte del regno sarà ammessa a partecipare alla suddetta costituzione.

Se, per una necessità assoluta, la cessione di una parte del territorio divenisse indispensabile, si provvederebbe colla massima sollecitudine a che venisse accordato agli abitanti un tempo bastevole per ritirarsi in un'altra parte del regno, senza che abbiano a soffrire nella vendita le loro proprietà per una precipitazione troppo grande, o per qualunque altra misura presa venisse.

Art. 3 - Il regno di Wurtemberg fa parte della confederazione germanica: in conseguenza, le determinazioni del congresso riguardanti le relazioni costituzionali degli stati d'Alemagna o i rapporti generali dei borghesi degli stati tedeschi, divengono obbligatorie pel Wurtemberg, quando furono proclamate dal re. Tuttavolta, la cooperazione costituzionale degli stati è necessaria per avvertire ai mezzi di adempiere alle obbligazioni che ne derivano.

 

Capitolo II

Del re, della successione al trono e della reggenza

 

Art. 4 - Il re è il capo dello stato: egli riunisce in sé tutti i diritti del potere esecutivo e li esercita conformemente alle stipulazioni determinate dalla costituzione.

Art. 5 - Il re professa una delle religioni cristiane.

Art. 6 - In nessun caso la sede del governo può essere trasferita fuori del regno.

Art. 7 - Il diritto di successione al trono appartiene alla linea maschile della famiglia reale e si stabilisce per la discendenza diretta, secondo il diritto di primogenitura. In mancanza di linea maschile, la successione al trono passa alla linea femminile, senza distinzione di sesso, in guisa che la prossimità di parentado coll'ultimo re regnante, e la primogenitura in caso di parentado allo stesso grado, conferisca il diritto: tuttavolta, il privilegio della linea maschile si ristabilisce per la discendenza della famiglia reale divenuta regnante.

Art. 8 - Il diritto di successione al trono non s'appartiene che ai figli legittimi usciti da un matrimonio, in cui i due congiunti sono della stessa condizione e ottennero il consenso del re.

Art. 9 - La maggiorità del re è stabilita a diciotto anni.

Art. 10 - Il giuramento di fede e di omaggio è prestato all'erede presuntivo della corona, quando per un atto autentico presentato agli stati del regno, egli ha dato la sua parola reale di mantenere inviolabilmente la costituzione.

Art. 11 - Nel caso di minorità del re o in qualunque altra circostanza che formi impedimento a ciò ch'egli governi in persona, una reggenza viene investita dal governo.

Art. 12 - In questi due casi, la reggenza è devoluta al più prossimo agnato nell'ordine della successione. Se non si trovi agnato capace di governare, la reggenza appartiene alla madre, e in mancanza della madre, all'ava del re dal lato paterno.

Art. 13 - Se per una indisposizione particolare di corpo o di spirito, l'erede chiamato al trono si trovasse incapace di governare, sarà provveduto per una legge formale, e vivente il re regnante, allo stabilimento della reggenza.

Se per qualche impedimento di questo genere il re, durante il suo regno o all'istante del suo avvenimento al trono, si trovasse nella impossibilità di regnare senza che vi si sia provveduto provvisoriamente, come è detto più sopra, il consiglio privato debbe, nello spazio di un anno al più tardi, convocare un'assemblea dei principi della famiglia reale pervenuti a maggiorità, residenti nel regno e più non trovantisi sotto il potere paterno, ad eccezione dell'agnato chiamato alla reggenza: e questa assemblea, sull'avviso preventivo del consiglio privato, a maggioranza assoluta di suffragi e coll'assenso degli stati, deciderà intorno allo stabilimento della reggenza.

Art. 14 - Il reggente debbe, come anche il re, dare agli stati la solenne sicurezza di mantenere la costituzione.

Art. 15 - Il reggente esercita costituzionalmente, in nome del re, il potere esecutivo in tutta la sua estensione: e per conseguenza il consiglio privato conserva con esso le relazioni ch'egli aveva col re.

Ma il reggente non può costituire alcuna dignità, non può instituire alcun ordine nuovo né alcun nuovo uffizio di corte, né destituire un membro del consiglio privato se non sia in virtù di una decisione giudiziaria. Qualunque cambiamento alla costituzione, pronunziato durante la reggenza, non ha forza che durante questa amministrazione. Nel modo stesso, durante la reggenza, non si può dare l'investitura di un feudo caduto al regno.

Art. 16 - Se il re non ha provveduto con una disposizione particolare da lui comunicata al suo consiglio privato, l'educazione del re minore appartiene alla madre, e in sua mancanza all'avo, dal canto paterno. Tuttavolta la nomina degli institutori e dei maestri, come pure il piano di educazione, possono essere determinati in un consiglio di tutela, composto dei membri del consiglio privato e presieduto dal reggente, in cui egli ha voce deliberativa. Ma quando i voti sono egualmente divisi, quello del presidente risolve la quistione. In mancanza della madre e dell'ava, appartiene al reggente l'educazione del re minore.

Art. 17 - La reggenza cessa all'istante medesimo in cui il re entra nella maggiorità o in cui cessano gli accidenti che gl'impedivano di governare.

Art. 18 - I rapporti della famiglia reale col re, che ne è il capo, saranno regolati da particolari statuti.

 

Capitolo III

Dei diritti generali e relativi dei cittadini dello stato

 

Art. 19 - Il diritto di cittadinanza di stato si acquista sia colla nascita, quando il padre di un figlio legittimo o la madre di un figlio naturale posseggono questo diritto, sia per adozione. Questa suppone che il recipiendario abbia ottenuto preventivamente da una comune l'assicurazione del diritto di cittadinanza o di residenza. La cittadinanza di stato si acquista pure per l'ammessione ad un impiego pubblico, ma solamente duranti le funzioni che vi sono inerenti.

Art. 20 - Tutti i cittadini nel Wurtemberghese prestano il giuramento di fedeltà quando hanno raggiunto il sedicesimo loro anno: quelli novellamente ricevuti, lo prestano all'istante medesimo della loro adozione.

Art. 21 - Tutti i Wurtemberghesi sono eguali nei loro diritti: i loro doveri sono i medesimi e dividono egualmente i carichi dello stato, salve le eccezioni formali determinate dalla costituzione: eglino debbono pure una eguale obbedienza, conformemente alla costituzione succennata.

Art. 22 - Nessun cittadino può, a cagione della sua nascita, essere escluso da qualsiasi impiego.

Art. 23 - La difesa della patria e il servizio militare è un dovere a tutti comune. Sotto il rapporto del

servizio militare, esso non soffre altre eccezioni che quelle determinate dall'atto federativo e dalle leggi esistenti.

Il diritto di portare le armi sarà regolato da una legge speciale.

Art. 24 - Lo stato assicura a ciascun cittadino la libertà della sua persona e delle sue proprietà, la libertà di coscienza e il diritto di emigrare.

Art. 25 - La servitù personale è intieramente e definitivamente abolita.

Art. 26 - Nessuno può essere sottratto a' suoi giudici naturali, può essere arrestato e punito se non nelle forme indicate dalle leggi, né ditenuto più di due volte ventiquattro ore senza che gli si facciano conoscere i motivi del suo arresto.

Art. 27 - Ognuno, qualunque sia la sua religione, gode nel regno della libertà di coscienza. Il godimento pieno e intero dei diritti di cittadinanza è guarentito alle tre comunioni cristiane. Tutti coloro che professano un'altra religione cristiana possono venire ammessi alla partecipazione di questi diritti, in quanto che la loro religione loro non interdice di adempierne i doveri.

Art. 28 - La libertà della stampa ed il commercio librario è ammessa in tutte le sue conseguenze, conformandosi tuttavolta alle leggi esistenti e a quelle che verranno emanate in avvenire onde prevenirne l'abuso.

Art. 29 - Ognuno ha il diritto, secondo la sua inclinazione, di scegliere il suo stato o la sua professione, e quindi di cercare i mezzi d'acquistarne l'attitudine, sia dentro che fuori del regno, conformandosi in ciò alle norme prescritte.

Art. 30 - Nessuno può essere costretto a rinunziare alla sua proprietà o agli altri suoi diritti per un fine di utilità pubblica o per vantaggio di una corporazione, se non quando il consiglio privato ne abbia riconosciuta la necessità e con una indennità preventiva. Ma se il proprietario non è soddisfatto dell'indennità e non vuole riferirsene alla decisione dell'autorità amministrativa, la cosa sarà riferita ai tribunali ordinarii e la somma determinata dall'autorità amministrativa sarà provvisoriamente pagata e senza alcun indugio.

Art. 31 - Non possono essere accordati privilegi pel commercio e per l'industria se non in virtù di una legge o dietro al consentimento degli stati per ciascun caso speciale.

Il governo avrà la facoltà di guiderdonare le scoperte utili con patenti, la cui durata non potrà eccedere il termine di dieci anni.

Art. 32 - È libero a ciascun cittadino di lasciare il regno, senza che si possa da lui esigere alcun diritto per questo fatto. Ma egli debbe avvertire della sua determinazione l'autorità civile da cui dipende: egli debbe aver soddisfatto a' suoi debiti e a' suoi impegni e aver dato sicurezza di non portare le armi contro il re e la patria durante lo spazio d'un anno, non che di far diritto per lo spazio medesimo ai richiami portati prima della sua emigrazione davanti ai tribunali.

Art. 33 - Coll'emigrazione altri perde il suo diritto di cittadinanza per sé e pei figliuoli che lo seguono.

La proprietà dei figli che non emigrano co' loro parenti debbe rimanere nel paese.

Art. 34 - Perde il suo diritto di cittadinanza chi prende servizio dallo straniero senza essersi riserbata e senza avere ottenuta la facoltà di conservarlo.

Art. 35 - Colui che vuole stabilire sua stanza in paese straniero non lo può se non con licenza del re e sotto l'obbligo di adempiere a tutti i doveri impostigli dalla sua qualità di cittadino.

Art. 36 - Ognuno ha il diritto, nella decisione di un'autorità qualunque ch'egli crede contraria alle leggi o ai regolamenti o sur un diniego di giustizia, di lagnarsi per iscritto all'autorità che la precede e di portarne sua lagnanza per gradi fino al tribunale supremo.

Art. 37 - Ciascuna autorità debbe motivare la sua decisione, se trova rimostranza senza fondamento.

Art. 38 - Se l'offeso non tiensi soddisfatto della decisione dell'autorità di ultima instanza, può rivolgere le sue lagnanze agli stati, chiedendo la loro mediazione. Quando gli stati hanno riconosciuto che chi si lagna ha percorso tutti i gradi di competenza e che il richiamo merita di essere preso in considerazione, i consiglieri privati del re daranno agli stati gli schiarimenti necessari, quando questi li domandino.

Art. 39 - La nobiltà dell'ordine equestre del regno formerà quattro corporazioni, all'uopo di scegliere i suoi deputati, agli stati e per la conservazione delle sue famiglie.

Art. 40 - L'ammessione in una di queste corporazioni dipende dal suo suffragio e dal piacere del re. Per riguardo all'ammessione dei proprietarii nobili di terre nobili immatricolate, essa debbe prender norma dagli statuti di queste corporazioni medesime.

Art. 41 - Gli statuti di queste corporazioni sono obbligatorii nel modo stesso che gli altri del regno.

Art. 42 - Ai membri della nobiltà dell'ordine equestre appartengono tutti i diritti generali dei cittadini.

Saranno comunicate agli stati determinazioni più precise intorno al godimento dei diritti assicurati alla nobiltà dell'ordine equestre dall'articolo 14 dell'atto federativo.

 

Capitolo IV

Dell'amministrazione dell'autorità dello stato. Disposizioni generali

 

Art. 43 - I funzionarii dello stato, quando la costituzione o privati diritti non istabiliscono alcuna eccezione, sono nominati dal re, sulla presentazione dei collegi superiori, esclusi i precedenti: ciascuna volta si farà l'enumerazione dei concorrenti.

Art. 44 - Nessuno può essere nominato ad un impiego senza essere stato esaminato e riconosciuto capace: l'indigeno, a merito eguale, ha la preferenza sullo straniero.

Art. 45 - Nel giuramento di fedeltà che i funzionarii dello stato prestar debbono al re, è compresa l'obbligazione di conformarsi religiosamente alla costituzione.

Art. 46 - Nessun funzionario dello stato, rivestito d'una carica di giudicatura, può per qualunque sia ragione essere destituito, rimandato o discendere ad una carica inferiore senza una decisione giudiziaria.

Art. 47 - Lo stesso dicasi di tutti gli altri funzionarii dello stato, quando debbono essere privati dei loro impieghi per delitti meno gravi. Ma per ciò che spetta a questi, la destituzione o lo spostamento per un impiego inferiore possono essere pronunziati dal re, sull'avviso del collegio da cui dipendono e dal consiglio privato, per causa d'incapacità o falli nel servizio. In ogni caso però, il consiglio privato debbe intendere l'avviso dell'autorità superiore di giustizia, onde sapere se nulla v'abbia da opporre, per rapporto ai delitti, contro la proposizione del collegio.

Secondo questo principio vogliono pure essere trattati i capi ed altri funzionarii dei comuni e delle altre corporazioni.

Art. 48 - Si terranno le disposizioni medesime per le soppressioni e spostamenti per un impiegato inferiore.

Art. 49 - Gli spostamenti dei funzionarii dello stato conservanti loro il proprio grado e stipendio, non possono aver luogo che in circostanze gravi e sull'avviso preventivo del capo del dipartimento.

Coloro che sono traslocati senza averne fatto domanda, ricevono l'indennità stabilita dalle leggi.

Art. 50 - Una legge determinerà l'ammontare delle pensioni da concedersi ai funzionarii dello stato divenuti incapaci di servire per l'età loro o per qualche infermità, non che alla loro famiglia.

Art. 51 - Tutte le ordinanze del re concernenti l'amministrazione dello stato, debbono essere contrassegnate dal ministro e dal capo del dipartimento che, colla sua segnatura, diviene responsabile del loro contenuto.

Art. 52 - Ciascun ministro o capo di dipartimento è pure responsabile degli ordini ch'egli dà per se stesso di ciò che egli è obbligato a fare e ad ordinare nell'amministrazione a lui confidata.

Art. 53 - Gli altri funzionarii di stato e le altre autorità sono pure risponsabili nel modo medesimo nella loro sfera di attribuzioni: sotto la sua propria responsabilità, eglino non hanno da osservare che le instituzioni ricevute nelle forme legali dalle autorità da cui dipendono. Se dubitano che l'autorità da cui ricevettero le instruzioni non sia competente a questo riguardo, onde instruirsi debbono rivolgersi alle autorità superiori: così pure se trovano qualche difficoltà in una decisione emanata da un'autorità superiore, debbono esporle la loro opinione in modo conveniente e senza indugio. Nel caso in cui l'autorità persista nella sua opinione, sono obbligati a conformarsi.

 

Del Consiglio privato in particolare

 

Art. 54 - Il consiglio privato forma immediatamente dopo il re la prima autorità che, secondo la sua principale destinazione, non è che consultiva.

Art. 55 - I membri del consiglio privato sono i ministri o i capi dei varii dipartimenti e i consiglieri che il re nomina per farne parte.

Art. 56 - I dipartimenti amministrativi, alla testa dei quali stanno i varii ministri, sono il ministro della giustizia, quello degli affari esteri, quello dell'interno, quello del culto e della pubblica instruzione, il ministero della guerra e il ministero delle finanze.

Art. 57 - Il re nomina e destituisce, con una determinazione libera e spontanea, i membri del consiglio privato. Se un membro del consiglio privato è destituito, senza che la sua destituzione sia stata pronunziata giudizialmente, riceve, se è ministro, 4000 fiorini di pensione, e qualunque altro membro del consiglio privato, la metà del suo stipendio, a meno che non sia stata assicurata per convenzione all'uno o all'altra un'altra somma, che tuttavolta non può eccedere i due terzi del suo stipendio.

Art. 58 - Tutti i progetti che i ministri presentano al re negli affari importanti, particolarmente quelli che hanno tratto colla costituzione, coll'ordinamento delle autorità, col cambiamento della divisione territoriale, coll'amministrazione in generale e suoi modi, come pure negli oggetti di legislazione e di ordinanze generali in quanto che trattasi di esenzione, di mutamento, di soppressione o di dichiarazione autentica, debbono, a meno di un'eccezione fondata sulla natura delle cose per gli oggetti del dipartimento degli affari esteri o della guerra, esser recati alle deliberazioni del consiglio privato, che li presenterà al re, aggiungendovi il suo avviso.

Art. 59 - Appartengono al consiglio privato come autorità consultiva:

1) Tutti gli affari degli stati; 2) Le proposizioni di destituzione o di traslocamento per un posto inferiore di un funzionario dello stato nei casi ricordati all'articolo 47; 3) Le contestazioni sulla competenza fra le autorità giudiziarie e amministrative; 4) I rapporti fra la chiesa e lo stato e le contestazioni fra le diverse chiese, quando le autorità centrali di queste chiese non possono mettersi d'accordo; 5) Tutti gli oggetti su cui il re incarica specialmente il consiglio privato di deliberare.

Art. 60 - Il consiglio privato agisce come autorità da cui emanano decisioni e disposizioni.

1) In caso d'appello dalle disposizioni rese da ministri di dipartimento, nel qual caso i presidenti del tribunale superiore debbono essere chiamati ad ogni volta alla deliberazione.

2) In caso d'appello da sentenze penali, e se da autorità amministrativa, nel qual caso la presenza di sei giureconsulti è necessaria, e questo numero sarà compiuto, se ne sia bisogno, da membri del tribunale superiore diversi dal presidente.

3) Nei casi preveduti dall'articolo 30.

Art. 61 - Nessun membro del consiglio privato può essere escluso dalle deliberazioni dei colleghi, fuorché quando l'oggetto di queste deliberazioni lo concerne personalmente.

 

Capitolo V

De comuni e delle corporazioni di baliaggi

 

Art. 62 - I comuni sono le basi del corpo dello stato. Quindi qualunque cittadino debbe, a meno di un'eccezione legale, appartenere ad un comune, come cittadino o come domiciliato.

Art. 63 - Il ricevimento dei cittadini di comune e dei domiciliati dipende dal comune, sotto la riserva della decisione legale delle autorità dello stato, quando il comune e i suoi capi non possono cadere d'accordo. Tuttavolta, la facoltà di accordare il diritto di cittadinanza di comune o di domicilio, suppone che siasi preventivamente acquistato il diritto di cittadinanza di stato.

Art. 64 - Tutti i comuni che appartengono ad un baliaggio ne formano la corporazione. La divisione esistente dei circondarii di baliaggio, non può essere cambiata che da una legge.

Art. 65 - I diritti dei comuni sono amministrati dai consiglieri del comune, colla cooperazione legale dei comitati della cittadinanza: i diritti delle corporazioni lo sono dalle assemblee di baliaggio, a norma delle leggi e sotto la sorveglianza delle autorità dello stato.

Art. 66 - Nessuna delle autorità dello stato ha il diritto di disporre della proprietà dei comuni e delle corporazioni, senza la partecipazione contro l'avviso dei capi.

Art. 67 - Né le corporazioni né i comuni possono essere aggravati di prestazione e di tasse a cui non sono tenuti in virtù di leggi generali, o a norma dei cadastri o altri titoli particolari.

Art. 68 - I carichi che non debbono essere applicati ai bisogni dei comuni o delle corporazioni, ma che sono imposti per adempiere agli obblighi generali del paese, non possono essere ripartiti che sulla totalità del paese.

Art. 69 - Tutti i capi di comuni e delle corporazioni debbono impegnarsi, come i funzionarii di stato, a mantenere la costituzione, e specialmente a conservarne i diritti costituzionali dei comuni e delle corporazioni.

 

Capitolo VI

Rapporto delle chiese collo stato

 

Art. 70 - L'assicurare a ciascuna delle tre comunioni cristiane esistenti nel regno il libero esercizio pubblico del suo culto, il godimento intiero dei fondi di queste chiese, delle sue scuole e de' suoi stabilimenti di carità.

Art. 71 - Le regole riguardanti l'amministrazione degli affari ecclesiastici sono abbandonate all'autonomia, l'autorità costituzionale di ciascuna chiesa.

Art. 72 - Al re appartiene il diritto di alta protezione e di sorveglianza delle chiese. In virtù di questo diritto, i regolamenti emanati dalla autorità ecclesiastica non possono essere pubblicati né eseguiti senza che il capo dello stato ne abbia presa conoscenza e non abbia dato il suo consenso.

Art. 73 - I funzionarii delle chiese sono sottomessi ai magistrati secolari, in ciò che concerne le loro azioni e le loro relazioni civili.

Art. 74 - I funzionari delle chiese e delle scuole cui la debolezza dell'età o una malattia incurabile rende incapaci di compiere ai loro doveri, hanno diritto ad una pensione di ritiro conveniente pel resto della loro vita.

Art. 75 - L'amministrazione ecclesiastica della confessione luterana sarà diretta dal concistoro reale e dal sinodo, secondo le leggi costituzionali esistenti o che saranno stabilite in appresso.

Art. 76 - Se accadesse, in processo di tempo, che il re professasse un altro culto che quello della professione luterana, si seguiranno relativamente a' suoi diritti episcopali le disposizioni delle riversali date anteriormente su questo oggetto.

Art. 77 - L'amministrazione separata dalla chiesa evangelica del cessato ducato di Wurtemberg è ristabilita. In conseguenza, sarà formata sull'istante una commissione comunale, la quale anzi tutto si occuperà di separare la proprietà di questa chiesa nell'antico ducato, e di stabilire la parte che avervi debbe la chiesa della stessa confessione nelle nuove provincie e quindi presentare un progetto nell'amministrazione futura di questi beni.

Art. 78 - Il vescovo e il capitolo della cattedrale avranno la direzione degli affari interni della chiesa cattolica. A quest'uopo egli godrà, come pure il capitolo, di tutti i diritti che, dietro ai principii della chiesa cattolica, sono inerenti alla dignità loro.

Art. 79 - I diritti che l'autorità dello stato ha sulla chiesa cattolica saranno esercitati in nome del re da un'autorità competente di membri cattolici, di cui si riceveranno le proposizioni, ogniqualvolta che si tratterà di provvedere agli impieghi ecclesiastici che dal re dipendono.

Art. 80 - I funzionari ecclesiastici cattolici godono delle stesse prerogative personali che sono accordate ai funzionarii delle chiese protestanti.

Art. 81 - Si avrà cura di provvedere al mantenimento degli ecclesiastici cattolici, che per un delitto qualunque avranno incorsa la destituzione del loro impiego, senza incorrere nel tempo medesimo alla degradazione.

Art. 82 - La chiesa cattolica, quando non ha fondi che le siano consacrati o quando non bastano, riceve un fondo in proprio consistente in immobili e destinato esclusivamente ai bisogni del culto e particolarmente al mantenimento delle alte scuole. Per separarlo dai fondi dello stato e stabilire il modo alterno della sua amministrazione, sarà eletta una commissione simile a quella di cui l'articolo 77 regola lo stabilimento pei fondi ecclesiastici dell'antico Wurtemberg.

Art. 83 - Quanto a ciò che riguarda le chiese riformate che si trovano nel regno, si avrà mente di perfezionare il loro ordinamento ecclesiastico e in particolar modo i loro stabilimenti d'instruzione, come pure di procurar loro rendite sufficienti pel mantenimento dei loro ministri, delle loro scuole e per far fronte agli altri bisogni delle loro chiese.

Art. 84 - Sarà provveduto nella più conveniente guisa al mantenimento col perfezionamento degli stabilimenti di pubblica instruzione di prima e di seconda classe e particolarmente dell'università del paese.

 

Capitolo VII

Esercizio dell'autorità sovrana

 

Art. 85 - Il re rappresenta lo stato in tutti i suoi rapporti cogli stati esteri. Tuttavolta egli non può, senza il consentimento degli stati alienare con una convenzione collo straniero alcuna parte del territorio del regno e della proprietà dello stato, far sopportare alcun nuovo peso del regno a' suoi sudditi, cambiare o abolire alcuna legge del paese, contrarre alcun impegno pregiudizievole ai diritti dei cittadini, particolarmente conchiudere alcun trattato di commercio, da cui deriverebbe una nuova disposizione legale, né alcun trattato di sussidio per adoperare le milizie reali in una guerra straniera all'Alemagna.

Art. 86 - Il re, appena le circostanze lo permetteranno, farà conoscere agli stati i trattati e le alleanze ch'egli avrà conchiuso colle potenze straniere.

Art. 87 - Sono proprietà dello stato tutti i sussidii e contribuzioni di guerra, come altri fondi di questo genere, ricevuti in indennità e caduti al re in conseguenza di una convenzione di stato, di un'alleanza o di una guerra.

Art. 88 - Nessuna legge può essere fatta, abolita, cambiata o autenticamente interpretata senza il consenso degli stati.

Art. 89 - Ma il re ha il diritto di emanare ordinanze senza la cooperazione degli stati e di adattare le

misure necessarie per l'esecuzione e il mantenimento delle leggi, e nei casi urgenti, di prendere tutte le precauzioni volute dalla sicurezza dello stato.

Art. 90 - Queste disposizioni, 88 e 89, saranno egualmente seguite per le leggi, le ordinanze e le misure riguardanti la polizia del paese.

Art. 91 - Sono abolite tutte le leggi e le ordinanze che trovansi in opposizione con una delle disposizioni espresse nel presente atto. Le altre saranno sottomesse alla revisione costituzionale.

Art. 92 - La giustizia è amministrata in nome del re e sotto la sua sorveglianza, secondo l'ordine legale delle instanze pei tribunali formate a norma del modo collegiale.

Art. 93 - I tribunali di giustizia, sì civili che criminali, sono indipendenti nei limiti delle loro attribuzioni.

Art. 94 - In tutte le contestazioni di diritto privato, il fisco regio è di pertinenza dei tribunali ordinarii.

Art. 95 - La via del ricorrere al giudice non può mai essere chiusa, ad alcun cittadino, che si creda leso nel suo diritto privato, per un atto dell'autorità sovrana.

Art. 96 - I giudizi dei tribunali criminali, per aver forza legale, non hanno bisogno della conferma del sovrano.

Art. 97 - Ma il re, in virtù del diritto ch'egli ha di far grazia, potrà, sulla relazione ch'egli si farà presentare dal tribunale, annullare o mitigare la sentenza penale. In conseguenza, non solo i tribunali criminali sono tenuti, nei casi difficili e prima della pubblicazione degli atti e della loro sentenza, a farlo presentare al re dal ministro della giustizia perché S.M. giudichi se siavi luogo alla grazia, ma inoltre il condannato può rivolgersi egli medesimo al re per ottenerla dopo la pubblicazione della sentenza.

Nel modo stesso, in virtù del diritto di abolizione inerente alla autorità reale, se dietro l'opinione del ministero della giustizia v'abbiano motivi sufficienti, la procedura contro l'accusato può essere sospesa o intieramente soppressa, prima che l'inchiesta del delitto sia aperta o che la sentenza penale sia stata pronunziata. L'assemblea aveva adottato quasi all'unanimità la mozione di Schott, tendente a pregare il re di rinunziare, pel bene dello stato, a quest'ultima prerogativa.

Esercitando l'uno e l'altro di questi diritti, il re avrà riguardo all'autorità e all'efficacia delle leggi penali, perché non vi sia recato alcun danno.

Art. 98 - La pena della confisca dei beni è generalmente abolita.

Art. 99 - Per ciò che riguarda la costituzione militare, il numero di comuni necessarii annualmente per riempiere le file dell'esercito sarà regolato di concerto cogli stati.

Art. 100 - Sono considerati come oggetti della legislazione e della revisione delle leggi l'ordine dei reclutamenti, lo stabilimento delle altre misure per la difesa del paese e dell'obbligo dei cittadini di rendersi atti al servizio militare, senza far parte delle truppe regolari, i rapporti civili dei sudditi dello stato che sono incorporati a queste truppe, le leggi penali militari, finalmente la determinazione dei casi in cui il militare può, per eccezione, essere alloggiato in casa del cittadino.

Art. 101 - Sarà provveduto da una legge al mantenimento dei militari che avranno sagrificate le loro forze al servizio della patria, come a quello delle persone della loro famiglia che loro sopravvivono.

 

Capitolo VIII

Delle finanze

 

Art. 102 - Il dominio reale si compone di tutti i fondi di terra, rendite e diritti utili appartenenti al cessato fidecommesso della famiglia del ducato, e di quelli che il re ha novellamente acquistati, alla esclusione dei beni designati sotto il nome di beni della corte e della camera dei dominii.

Art. 103 - Il dominio reale debbe provvedere ai bisogni personali del re, nella sua qualità di capo dello stato, e ai bisogni dei membri della famiglia reale: esso debbe pure essere impiegato nelle spese prodotte dalla amministrazione dello stato. Questo dominio debbe dunque venire considerato come un bene inalienabile dello stato.

Art. 104 - Per le spese richieste dai bisogni del re e della corte, si stabilirà per la durata del regno di ciascun re una lista civile, parte in danaro e parte in natura, il cui ammontare sarà consegnalo, a termini determinati, all'amministratore eletto a quest'uopo dal re.

Art. 105 - Gli appannaggi, le pensioni, le doti e le altre prestazioni di questo genere a cui hanno diritto le persone della famiglia reale, saranno loro pagate immediatamente dal tesoro dello stato.

Art. 106 - Le spese necessarie pel mantenimento della corte del reggente, saranno prese sui fondi della lista civile. E suo appannaggio sarà lo stesso che quello di un principe reale.

Art. 107 - Il dominio sarà conservato nella sua integrità, e in conseguenza non potrà né essere diminuito da alienazioni, né aggravato di debiti e d'altri pesi permanenti, senza il consenso degli stati.

Tuttavolta, non verrà considerato come una diminuzione un prestito fatto per un acquisto riconosciuto vantaggioso, né un'alienazione di qualche parte poco importante pel vantaggio del tutto. Sarà recato ogni anno un conto esatto di queste alienazioni e del loro impiego per vantaggio del fondo principale.

Non si considererà tampoco come alienazione il caso, in cui il re conferirà, come ricompensa di servigi segnalati resi allo stato, un feudo devoluto alla corona.

Art. 108 - I beni della corte e della camera dei comuni, ricordati nell'articolo 102, sono una proprietà particolare della famiglia reale, la cui amministrazione e il cui godimento appartengono al re; il fondo principale non può essere diminuito: nulladimeno, quanto a ciò che riguarda i prestiti per un acquisto vantaggioso e l'alienazione o il cambio di qualche poco ragguardevole parte pel vantaggio del tutto, si eseguiranno le massime d'amministrazione gittate nell'articolo precedente. I beni demaniali contribuiranno al soddisfacimento dei pesi generali del paese, e in quanto che finora furono esenti da tasse, contribuiranno sullo stesso piede che i beni i quali fin qui godettero delle franchigie medesime.

Art. 109 - Nel caso in cui il prodotto del dominio fosse insufficiente per far fronte ai bisogni dello stato, vi si supplirà colle tasse. Senza il consenso degli stati, non si può né imporre né levare alcuna tassa né diretta né indiretta, sia in tempo di guerra, sia in tempo di pace.

Art. 110 - La domanda del consenso degli stati per una nuova tassa, debbe sempre essere preceduta da un'esatta esposizione della necessità e della autorità delle spese che la richieggono e dell'impiego delle riscosse autorità dello stato e della insufficienza delle rendite della camera delle finanze.

Art. 111 - Per la qual cosa il ministro delle finanze ne sottometterà il bilancio generale all'esame degli stati. Ciascuno dei ministri debbe dare uno stato spiegativo delle spese relative al suo ministero.

Art. 112 - Il bilancio generale delle finanze riconosciuto e adottato dagli stati, è, secondo le regole, valido per tre anni.

Art. 113 - Il consenso dato alle tasse non può farsi soggiacere a condizioni le quali non concernano immediatamente l'uso di queste tasse.

Art. 114 - Le tasse annuali consentite per tre anni saranno, dopo questo termine, percepite nella stesa proporzione durante il primo trimestre dell'anno seguente, per anticipazione sulle nuove contribuzioni che saranno consentite.

Art. 115 - Le tasse consentite saranno imposte sulle corporazioni di baliaggio, e queste le ripartiranno, tanto sui comuni che sui proprietarii fondiali che non sono uniti tra loro da un vincolo comunale. Questi ultimi verseranno la loro quota direttamente nelle mani dell'amministrazione del baliaggio.

Art. 116 - Gli amministratori di baliaggio e i principali ricevitori delle contribuzioni indirette verseranno il prodotto delle tasse, sia nel tesoro dello stato, sia in quello del pagamento dei debiti, dietro le misure che saranno prese all'istante dell'assenso dato alle tasse medesime. I ricevitori non possono, sotto qualunque pretesto, versare il danaro delle tasse ad alcun'altra cassa che a quella determinata dal regolamento, o sur un assegno che questa cassa avrà rilasciato con le vie legali.

Art. 117 - La direzione suprema della riscossione delle casse dirette e indirette è affidata ad un'autorità centrale. Questa conchiuderà gli accordi per le contribuzioni indirette, compilerà il piano della ripartizione delle dirette, farà eseguire il loro riscuotimento e presenterà al ministero delle finanze, dietro a stabiliti principii, le proposizioni per la consegna delle tasse, come pure per la ripartizione delle contribuzioni.

Art. 118 - Il ministro delle finanze comunicherà agli stati la ripartizione delle casse che gli sarà stata presentata e oltracciò ogni mese la vuotazione della cassa sulle tasse percepite e su ciò che potrà rimanere da riscuotere.

Art. 119 - Il debito dello stato in cui trovasi compreso quello che è ancora attualmente ipotecato sulle nuove parti del paese di Wurtemberg, è messo sotto la guarentigia degli stati.

Art. 120 - La cassa pel pagamento dei debiti sarà amministrata a norma di statuti compilati a quest'uopo da funzionarii che il governo confermerà sotto la direzione e la responsabilità degli stati.

Art. 121 - Sarà rimesso ogni mese per dupplicato un sunto della situazione di questa cassa alla commissione degli stati, che ad ogni volta ne comunicherà un esemplare al ministero delle finanze.

Art. 122 - Il governo in virtù del suo diritto di sorveglianza suprema, può in ogni tempo prendere cognizione della situazione di questa cassa.

Art. 123 - Una commissione nominata dal re e dagli stati, sentirà ogni anno il rendimento de' suoi conti e il risultato ne sarà reso pubblico colle stampe.

 

Capitolo IX

Degli stati

 

Art. 124 - Gli stati sono chiamati a far valere i dritti del paese nei rapporti col sovrano fissati dalla costituzione. In virtù di questa attribuzione, essi debbono concorrere col loro consenso all'esercizio dell'autorità legislativa relativamente ai difetti e agli abusi che possono trovarsi nell'amministrazione dello stato, presentare al re i loro voti e le loro lagnanze, fare i loro richiami sulle infrazioni della costituzione, consentire dopo un esame scrupoloso alle tasse di cui la necessità venne riconosciuta, e rimanendo inviolabilmente attaccati ai principii della costituzione, occuparsi sovrattutto della felicità del re e di quella della patria, che sono inseparabili.

Art. 125 - Gli affari che, secondo l'articolo precedente, appartengono agli stati, non saranno in alcun caso portati né dal re, né dal governo, né dagli stati, né dalla loro commissione a stati particolari, e non si chiederanno su quelli oggetti le dichiarazioni isolate dei membri degli stati, delle città o dei circondarii dei baliaggi.

Art. 126 - Il consiglio privato è l'autorità per via della quale il re fa pervenire le sue commissioni agli stati, e questi fanno presentare al re per la stessa via le loro dichiarazioni, le loro petizioni e i loro voti. Il consiglio privato li sottomette ogni volta al re, quando non vi trova difficoltà le quali ponganlo nel caso di conferirne preventivamente cogli stati medesimi. Alle proposizioni degli stati egli unisce i suoi rapporti e la sua opinione fondati sulla costituzione.

Art. 127 - Il convocherà ogni tre anni l'assemblea degli stati, la dieta, e nei casi straordinarii la convocherà tanto sovente, quanto sarà d'uopo per condurre a termine gli affari importanti ed urgenti del paese.

All'avvenimento di un nuovo sovrano gli stati saranno convocati nell'intervallo delle quattro prime settimane.

Art. 128 - Gli stati si dividono in due camere.

Art. 129 - La prima camera, quella dei signori, si compone: 1) Dei principi della famiglia reale, dei capi delle famiglie principesche, dei conti e dei rappresentanti dei beni posseduti in comune da parecchi signori, comunità signoriali, che per loro possessioni avevano altra volta voci deliberative alla dieta dell'impero o dei circoli; 2) Dei membri nominati dal re, sia ereditariamente, sia a vita.

Art. 130 - Il re non nomina a membri ereditarii se non proprietarii della classe dei signori o dell'ordine equestre, che per diritto di nascita posseggono nel regno un bene proprio o tenuto in fidecommesso ed ereditario pel diritto di primogenitura, producente una rendita netta di 6000 fiorini, fatta deduzione dell'interesse delle somme di cui trovasi ipotecato.

Art. 131 - I membri a vita nominati dal re sono presi fra i cittadini più degni, senza aver riguardo alla nascita né alla fortuna.

Art. 132 - Il numero dei membri nominati dal re, sia ereditariamente, sia a vita, non può eccedere il terzo dei membri della prima camera.

Art. 133 - La seconda camera, quella dei deputati, si compone: 1) Di tredici membri della nobiltà ch'ella sceglie nel suo seno; 2) De' sei presidenti dei concistorii protestanti; 3) Del vescovo del paese, di un membro del gran capitolo eletto dal capitolo medesimo e del più vecchio decano in funzione della comunione cattolica; 4) Del cancelliere dell'università del paese; 5) Di un deputato scelto per ciascuna delle città di Stuttgard, Rubinga, Luidsburg, Ettwangen, Ulma, Hteibronne, Reuttingen; 6) Di un deputato nominato da ciascun circondario di baliaggio.

Art. 134 - I principi della famiglia reale e i principi ereditari entrano nella prima camera quando sono giunti in maggiorità: la maggiorità è fissata pei primi dagli statuti di famiglia, pei secondi da quelli del diritto comune.

Nessuno può essere eletto membro della seconda camera, prima di avere compiuti i trent'anni.

Art. 135 - Le condizioni generalmente richieste per essere membro dell'assemblea degli stati, sono le seguenti: 1) Qualunque membro dell'assemblea degli stati debbe appartenere ad una delle tre comunioni cristiane e avere il diritto di cittadinanza di stato nel Wurtemberg; 2) Egli non debbe essere né implicato in un processo criminale, né essere stato condannato da una sentenza di destituzione da un impiego, alla reclusione in una fortezza, ai lavori forzati o ad altro consimile punizione, e non essere stato semplicemente rilasciato da un'accusa intentata contro di lui: la sua esclusione durerà ancora dopo terminato il concorso, s'egli sarà stato punito per aver messo ostacolo alla pubblica cosa. Tuttavolta, i membri ereditarii della prima camera non sono esclusi dal diritto di votare in ragione dello stabilimento giuridico di una commissione per debiti, se loro si destini una rendita di duemila fiorini almeno: finalmente, un membro dell'assemblea degli stati non debb'essere né sotto l'autorità paterna, né in tutela, né al servizio d'alcun privato.

Art. 136 - I tredici membri nobili della seconda camera sono scelti fra tutti i membri delle famiglie dell'ordine equestre, dai proprietarii o comproprietarii immatricolati di beni nobili dei quattro circoli del regno, nelle città, capiluoghi di questi circoli, sotto la direzione del presidente di reggenza competente, a cui sono aggiunti due membri di tutte le famiglie dell'ordine equestre.

Art. 137 - I rappresentanti delle città che hanno il diritto di deputare agli stati, e quelli dei circondarii di baliaggio sono scelti dai cittadini contribuenti di ciascun comune.

Art. 138 - Il numero degli elettori è a quello di tutti i cittadini di un comune come uno a sette, attalché per esempio, su 140 cittadini vi avranno 20 elettori.

Art. 139 - I due terzi degli elettori sono composti di cittadini, che nell'ultimo anno finanziere pagarono allo stato la più alta imposizione diretta, sia sulla propria fortuna, sia sur un bene di cui hanno l'usufrutto. Ogni volta prima dell'apertura delle elezioni, essi vengono dichiarati elettori dal preposto del luogo congiuntamente col ricevitore delle tasse, col capo del comitato della cittadinanza e col cancelliere del consiglio: e se queste funzioni sono riunite nel preposto del luogo, col primo consigliere del comune.

Art. 140 - L'ultimo terzo degli elettori è scelto fra gli altri contribuenti, sotto la direzione del preposto del luogo, insieme colle persone ricordate nell'articolo 139: i voti debbono in generale essere dati isolatamente.

Art. 141 - La lista degli elettori, sia di quelli a cui la qualità delle loro contribuzioni dà il diritto di esserlo, sia di quelli che saranno scelti verrà pubblicata nel comune.

Art. 142 - Per esercitare il diritto di elettore in questi due casi, bisogna avere le stesse qualità personali, che l'articolo 135 richiede pei deputati; eccettuato ciò, che l'età maggiore basta.

Art. 143 - Perché un'elezione sia valida, bisogna almeno che i due terzi di quelli che vi hanno diritto,

siano concorsi.

L'esercizio del diritto di eleggere non può aver luogo per procura a meno che colui il quale ha questo diritto trovisi impedito da rapporti di servizio di recarsi al luogo in cui si fanno le elezioni.

Art. 144 - Le elezioni si fanno a maggioranza relativa di voti: tuttavolta questa maggioranza non debbe mai essere al di sotto del terzo dei voti emessi. Solamente nel caso dell'articolo 140 quest'ultima restrizione non ha luogo.

In caso di parità di voti fra due candidati, la preferenza è pel più attempato.

Nessuno può darsi il voto da sé medesimo.

Art. 145 - Colui che contribuisce in parecchi circoli nella qualità di proprietario di beni nobili o in parecchi luoghi nella qualità di cittadino del comune, può esercitare il diritto di elettore in parecchi circoli e in parecchi comuni.

Art. 146 - È eleggibile chiunque ha le qualità accennate negli articoli 134 e 135. Tuttavolta, i funzionarii di stato non possono essere eletti nel circondario della loro amministrazione: essi non possono tampoco accettare una nomina altrove, se non col consenso delle autorità superiori a cui sono subordinati.

Art. 147 - Gli elettori di un circolo, di un baliaggio o di un'altra città non sono subordinati al loro circondario per la scelta di un deputato: essi possono nominare un cittadino di stato abitante in un'altra parte del regno. Ma colui che è nominato in parecchi luoghi non può accettare che una sola di queste nomine.

Art. 148 - Quando un padre è nominato nel tempo stesso che il figlio, il primo esclude il secondo, a meno che il padre non gli ceda il posto spontaneamente.

Art. 149 - Per ciò che riguarda il modo delle elezioni, le città e i circondarii di baliaggi debbono, al più tardi negli otto giorni che tengono dietro a quello in cui il rescritto di convocazione è pervenuto a loro cognizione, inviare al baliaggio le liste di tutti gli elettori: quindi, quest'ultima autorità, al più tardi nei dieci giorni che seguono al ricevimento del rescritto, stabilisce per l'elezioni un termine che deve essere pubblicato otto giorni prima che le elezioni medesime incomincino.

Art. 150 - L'elezione si fa nei capiluoghi del baliaggio degli elettori personalmente, i quali danno il loro suffragio con un biglietto scritto o segnato di loro pugno, ovvero, quando l'elettore non sappia scrivere, munito di un contrassegno autentico che tenga luogo della segnatura.

Art. 151 - Il balio dirige le elezioni, unitamente ad un comitato composto almeno di quattro membri che sono scelti nel consiglio della città: nelle città che hanno diritto di avere i loro proprii stati, o nell'assemblea del baliaggio pei circondarii di baliaggio. Il comitato avrà inoltre il suo cancelliere.

I membri di questo comitato non sono eleggibili nei loro circondarii, né lo sono i due membri dell'ordine equestre che, nelle elezioni di quest'ordine, debbono essere aggiunti al presidente di reggenza per dirigere l'elezione.

Art. 152 - Le elezioni non debbono durare più di tre giorni consecutivi.

Art. 153 - Se il numero eletto non può o non vuole accettare la sua nomina, quello che riunisce maggior numero di voti dopo di lui può sostituirlo nel caso in questo numero di voti non fosse minore del terzo di quello dei votanti: altramente si procede ad una nuova elezione.

Gli è ciò che ha pure luogo quando, dopo accettata la nomina, il posto di deputato si trovasse di nuovo vacante.

Art. 154 - Terminata l'elezione, viene rilasciato al deputato eletto, per legittimarlo, un atto munito della segnatura di tutte le persone che furono presenti per dirigere e constatare l'elezione.

Art. 155 - Il membro eletto debbe considerarsi come deputato, non del circondario che lo ha eletto, ma di tutto il paese. In conseguenza non gli si possono dare istruzioni ch'egli dovesse seguire ne' suoi suffragi all'assemblea degli stati.

Art. 156 - I membri delle due camere esercitano in persona il diritto di votare. Non è permesso che ai membri della prima camera l'incaricare del loro voto, sia un altro membro di questa camera presente all'assemblea, sia un figlio od un erede presuntivo di un signore avente diritto di essere membro degli stati.

Questo diritto di trasferire un voto può esercitarsi nello stesso modo da un tutore, in nome di un signore minore, o in tutela per qualche altro motivo di inabilità personale.

Ma in ogni caso, un membro della prima camera o il suo supplimento non può mai incaricarsi di più d'un voto così trasmesso.

Art. 157 - Ogni sei anni vi ha una nuova elezione dei deputati che non hanno il suo posto, seduta e suffragio nella seconda camera: i membri che finiscono il loro tempo possono essere rieletti.

Art. 158 - Nell'intervallo di questi sei anni, lo scadere di un membro, eccetto il caso di sua volontaria determinazione, o di una esclusione pronunciata giuridicamente, non ha luogo che nei casi che seguono:

1) Quando un membro cessa di possedere i fondi, il grado o la causa su cui è fondata la sua abilità a sedere nella camera;

2) Quando un membro perde nell'intervallo una delle qualità richieste dall'articolo 135.

In questi casi, se il membro scadente era uno dei deputati eletti, un nuovo collegio elettorale procede ad una nuova scelta.

Art. 159 - I membri delle due camere debbono legittimarsi prima dell'apertura dell'assemblea, ed a quest'uopo trovarsi nel luogo delle sessioni qualche giorno prima del termine stabilito dal rescritto di convocazione. La legittimazione ha luogo per la prossima assemblea nel modo usato fino al presente: ma in appresso, verrà fatta alla commissione degli stati, art. 187, presentando la lettera di convocazione che, nel caso ricordato di traslazione del voto, art. 156, debb'essere accompagnato dai pieni poteri dato a quest'uopo e col mezzo dell'atto di elezione.

I membri della commissione rieletti all'assemblea, sono sostituiti, per l'esame della loro propria legittimazione, dai deputati che saranno stati legittimati i primi.

Dipende dal re il nominare commissari per la legittimazione.

Art. 160 - La camera prima è riguardata come compiuta per la presenza della metà, la seconda per quella dei due terzi dei suoi membri.

La commissione degli stati dà al consiglio privato cognizione del risultato della legittimazione, il giorno precedente a quello stabilito dalla lettera di convocazione.

Quindi, se il numero succennato è formato dai deputati la cui legittimazione non presentò difficoltà

alcuna, il re apre agli stati le cui due camere sono a quest'uopo riunite. Il presidente della prima camera è nominato dal re: e dove non è ancora nominato, quello che l'aveva presieduto nella precedente sessione segue a presiedere l'assemblea.

La legittimazione dei membri che giungeranno più tardi, si fa nelle camere rispettive, e vi si pronunzia intorno alle difficoltà che potrebbero insorgere. Il risultamento viene presentato al consiglio privato e se ne dà communicazione all'alta camera.

Art. 161 - Se al tempo della convocazione di un'assemblea degli stati una delle due camere non trovasi avere il numero di deputati richiesto dall'articolo precedente, è creduta acconsentire alla risoluzione dell'altra: tuttavolta in questo caso resta libero ai membri della camera imperfetta l'assistere con diritto di votazione alle sedute dell'altra camera.

Art. 162 - I principi della famiglia reale occupano il primo posto nella prima camera: dopo loro vengono i signori: gli uni e gli altri conservano rispettivamente fra loro il posto medesimo che hanno sempre occupato: quindi gli altri membri ereditarii e quelli che sono nominati a vita dal re si distribuiscono secondo l'epoca della loro nomina.

Nella seconda camera, le varie classi di cui ella si compone pigliano posto secondo l'ordine accennato all'articolo 133 fra i membri di classe individuale. La preferenza prende norma da loro natura, dall'anzianità degli anni o delle funzioni, e trattandosi di ecclesiastici cattolici, dall'ordine gerarchico.

I voti sono emessi nell'ordine in cui i membri siedono, in modo tuttavolta che nella seconda camera, all'istante dell'appello, si vada sempre alternando fra le quattro prime e le due ultime classi, fino a tanto che quelle siano esaurite.

Art. 163 - Ciascun membro della prima e della seconda camera presta, al suo entrare in carica, il giuramento in qualità di membro degli stati. Il giuramento è così concepito:

"Io giuro di mantenere fedelmente la costituzione e di opinar sempre secondo la mia convinzione e la mia coscienza e senza alcun altro riguardo, pel bene del re e quello della patria che sono inseparabili. Così Dio mi porga aiuto".

Questo giuramento viene prestato da un membro di nuovo accolto nell'apertura dell'assemblea, fra le mani del re stesso o del ministro munito di pieni poteri per aprire l'assemblea. Se non sia all'apertura degli stati, il giuramento è prestato nelle mani del presidente di ciascuna camera.

Art. 164 - In ciascuna camera degli stati v'ha un presidente e un vicepresidente. L'esercizio delle loro funzioni dura fino a che il termine di sei anni stabilito dall'articolo 157 non sia trascorso.

Il re nomina il presidente della prima camera senza presentazione: quanto al vicepresidente, la prima camera sceglie a maggioranza di voti tre candidati fra i signori, e il re ne nomina uno.

La seconda camera sceglie egualmente nel suo seno, senza distinzione di classi, tre candidati pel posto di presidente, e quando il re ne ha nominato uno, si procede nel modo stesso per la vicepresidenza.

Quando la seconda camera si raduna per la prima volta, dopo l'intervallo di sei anni, o quando avviene che i due posti di presidenti si rendono vacanti nel tempo medesimo, il più antico giureconsulto fra i membri dell'assemblea compie alle funzioni di presidente, fino a che ne venga

nominato uno.

Ciascuna camera sceglie nel suo seno uno o parecchi segretari per tutto il tempo che dura un'assemblea degli stati.

Art. 165 - Il presidente di ciascuna camera veglia al mantenimento dell'ordine, fissa i giorni delle sedute, ne fa l'apertura, la chiusura, regola l'ordine delle discussioni e dirige le deliberazioni e i voti.

Art. 166 - I membri della camera sono obbligati ad assistere a ciascuna seduta. Nel caso in cui avessero una vera causa d'impedimento, debbono darne avviso al presidente.

Nella durata dell'assemblea, non possono allontanarsi senza la permissione del presidente, né assentarsi più di otto giorni senza il permesso della camera: tuttavolta il presidente può, nei casi di urgenza, accordare un congedo di questa durata: ma egli deve informare la camera nella seduta seguente.

Art. 167 - Le sedute della seconda camera sono pubbliche. Essa farà pure stampare le sue discussioni. La prima camera debbe almeno dare quest'ultimo genere di pubblicità alle sue. Quelli fra gli spettatori che si permetteranno di applaudire o di dar segni di disapprovazione, saranno tosto mandati dalle sale delle sedute.

Art. 168 - Le sedute saranno segrete, sia a richiesta dei ministri e dei commissarii reali per le proposizioni ch'essi dichiarano dover fare in nome del re e che non saranno riguardate come ufficiali se non nel caso di una cosiffatta dichiarazione, sia sulla proposta di tre membri almeno, se la maggioranza vi soscrive, quando si saranno fatti uscire provvisoriamente gli spettatori.

Art. 169 - I ministri sono autorizzati ad assistere alle deliberazioni delle due camere e a prendervi parte. Essi possono pur farsi accompagnare da altri funzionarii di stato che avessero fatto un lavoro preparatorio o che avessero cognizioni particolari all'oggetto in discussione. Essi possono egualmente prender parte alle sedute delle varie commissioni degli stati, quando vi siano invitati espressamente.

Art. 170 - L'assemblea non può, senza il permesso del re, né inviare né ricevere deputazioni.

Art. 171 - Non è permesso di leggere all'assemblea diversi scritti se non ai ministri e ai commissarii reali, ai riferitori delle commissioni e ai membri che hanno una mozione da fare. Fuori di questi casi, non si potranno far proposizioni che a viva voce.

Art. 172 - I progetti di legge non possono essere inviati agli stati che da re, e non dagli stati al re. Ma questi possono, per via di petizione, proporre nuove leggi, come pure il cambiamento o la soppressione delle leggi che esistono.

Il re può solo sancire e promulgare le leggi, dichiarando che il consiglio provato fu inteso, e che gli stati diedero la loro adesione.

Art. 173 - Nella regola, nessun oggetto di deliberazione può esser sottomesso alla discussione e mandato ai voti nella stessa seduta in cui ne fu fatta la proposizione. Se tuttavolta i tre quarti dei voti sono d'accordo a questo riguardo, si potrà dichiarare che l'oggetto è così urgente o così importante, da essere permesso di deviare dalla regola.

Prima di poter essere messe in deliberazione nell'assemblea, le proposizioni tali saranno rinviate ad appositi comitati incaricati di riferire sul loro contenuto.

Art. 174 - Quando si porrà una proposizione ai voti, ella sarà, come pure le modificazioni proposte durante il caso della deliberazione, ridotta a quistioni semplici e presentate separatamente, in modo che ciascun membro possa votare semplicemente col sì o col no.

Art. 175 - Il numero richiesto dall'articolo 160 perché ciascuna camera sia creduta compita, si richiede egualmente perché una deliberazione sia valida.

Art. 176 - Le determinazioni sono prese a maggioranza di voti assoluta o relativa, secondo la natura dell'oggetto, e in caso di eguaglianza di voti, quella del presidente deciderà la quistione. Nullameno quando trattasi di cambiare qualche punto della costituzione, i due terzi dei voti dei membri presenti sono necessrii nelle due camere per la validità della decisione.

Art. 177 - Gli affari di pertinenza degli stati sono discussi separatamente in ciascuna camera. Nullameno per venire alla conciliazione delle varie opinioni, le due camere possono riunirsi in conferenze confidenziali, senza redigere processo verbale né prendere determinazione.

Art. 178 - Dipende dal re il far presentare alla seconda camera i progetti di legge o altre proposizioni, fuorché quando si tratti dell'assenso da prestarsi alle contribuzioni, nel qual caso i progetti sono recati anzi tutto alla seconda camera.

Art. 179 - Le risoluzioni prese dall'una delle due camere sono comunicate all'altra perché essa ne deliberi egualmente. Ciascuna camera non ha attribuzioni separate se non per esercitare il diritto di petizione e per presentare i suoi richiami, come pure per intentare un'accusa sul fatto di un attentato contro la costituzione.

Art. 180 - La camera a cui si fanno le comunicazioni può ricevere o rigettare la proposizione, sia senza restrizione, sia con modificazioni. Ma essa debbe sempre allegar i motivi del rifiuto.

Art. 181 - Il consenso da darsi alle tasse forma un'eccezione alla regola accennata nell'articolo precedente nei punti che seguono:

1) La seconda camera, dopo l'esame prescritto all'articolo 111, mette in deliberazione il consenso da darsi ad una tassa, e dopo una conferenza confidenziale alla prima camera, articolo 177, prende una determinazione su questo oggetto.

2) Questa determinazione è quindi comunicata alla prima camera, che non può adottarlo o ricusarlo se non per intiero e senza farvi alcun cambiamento.

3) Se essa la rifiuta, si contano i voti delle due camere che stanno per l'affermativa e quelli che stanno per la negativa, e la determinazione è presa sulla pluralità di voti riuniti. Nel caso di parità di voti, quello del presidente della seconda camera decide la quistione.

Art. 182 - In tutti gli altri casi si segue il principio che le sole risoluzioni su cui le due camere caddero d'accordo dopo una comunicazione vicendevole, possono essere recate al re e da lui sancite.

Art. 183 - La proposizione di una camera quando fu rigettata dall'altra non può più essere riprodotta nella medesima sessione dall'assemblea degli stati: ma se questa proposizione è rinnovellata e rigettata nell'assemblea seguente, le due camere si riuniscono in una assemblea confidenziale su questo proposito. Se non si possa con questo mezzo conciliare le varie opinioni, le camere nel caso in cui si tratti di un progetto proposto dal re, gli faranno solamente conoscere che esse non sono unanimi sull'oggetto discusso, quando tuttavolta non fossero d'accordo fra loro di lasciarne al re la decisione.

Art. 184 - Nessun membro delle due camere può nella durata della sessione essere messo in arresto senza il consenso della camera di cui fa parte, se non fosse il caso di flagrante delitto. Allora si debbe tosto darne contezza alla camera, sia dell'arresto che della causa la quale lo produsse.

Art. 185 - Nessuno può essere reso responsabile per le sue mozioni e pei suoi voti. Tuttavolta gli insulti e le calunnie verso il governo fanno soggiacere l'assemblea o gl'individui per le vie di diritto ordinario alle pene portate dalle leggi esistenti.

Il presidente censura le mancanze contro le convenienze, contro la polizia interna o contro l'ordine delle cose: e quando queste mancanze sono gravi, egli le fa conoscere alla camera che secondo la natura delle circostanze, può esprimere il suo malcontento, censurare o richiedere la ritrattazione.

Art. 186 - Il re fa l'apertura dell'assemblea, o in persona, o per mezzo di ministro rivestito dei poteri necessari.

Il re ha pure facoltà di aggiornare l'assemblea o di scioglierla.

In quest'ultimo caso ne sarà convocata un'altra, al più tardi nello spazio di sei mesi. È necessario a quest'uopo di procedere ad una nuova elezione, nella quale si possono rieleggere i membri dell'assemblea precedente.

Art. 187 - Nel tempo in cui gli stati non sono radunati, esiste per tenere le loro veci una commissione per gli affari che debbono essere continuati da un'assemblea all'altra, affinché la rappresentanza del paese non sia interrotta.

Art. 188 - A quest'uopo, è dovere della commissione di adoperare tutti i mezzi che la costituzione mette in suo potere per mantenerla, e far conoscere gli affari importanti ai membri degli stati dimoranti nel regno, indirizzare, se sia necessario, rimostranze, proteste e richiami alle autorità superiori dello stato, e secondo le esigenze dei casi, particolarmente quando si tratta dell'accusa dei ministri, domandare la convocazione di un'assemblea straordinaria degli stati la quale, nell'ultimo caso, non sarà mai rifiutata, se il motivo e l'urgenza della causa siano constatati.

La commissione debbe inoltre, al fine dell'anno finanziere, scaduto nell'intervallo, esaminare conformemente a ciò che fu stabilito nell'articolo 110, se l'impiego delle tasse consentite nell'anno trascorso sia stato esatto e secondo le risoluzioni, e deliberare col ministro delle finanze sul bilancio dell'anno seguente. Il comitato ha pure la sorveglianza dell'amministrazione della cassa dei debiti dello stato. Una delle sue attribuzioni speciali è di preparare per la deliberazione gli oggetti che sono di pertinenza dell'assemblea degli stati, fra gli altri la discussione dei progetti di legge, e vegliare all'eseguimento delle sue deliberazioni.

Art. 189 - Ma la commissione non può mai incaricarsi se non in modo preparatorio degli oggetti che, secondo la costituzione, richieggono una decisione presa di concerto cogli stati specialmente delle proposizioni relative alla legislazione, del consenso da prestarsi alle tasse, ai debiti da contrarsi, e colle reclute da levare.

Art. 190 - Le commissioni degli stati si compone di dodici persone, cioè: dei presidenti delle due camere, di due membri della prima e otto nella seconda camera. Questi membri sono eletti dalle camere riunite a maggioranza relativa di voti per l'intervallo tra due assemblee ordinarie degli stati, cioè per tre anni, e ogni volta si fa conoscere al re la scelta fatta.

Un membro uscente dalla commissione durante questo intervallo è sostituito definitivamente dall'assemblea seguente. Intanto, il membro degli stati, che, nella precedente formazione della commissione, si ebbe dopo di lui il maggior numero di voti, adempie alle sue funzioni.

In caso di impedimento dei presidenti, essi sono sostituiti dai vicepresidenti. E quando questi sono già membri della commissione, si provvede al loro posto nel modo suddescritto.

Debbono rimanere a Stuttgend sei membri della commissione, compresi i presidenti delle due camere. Gli altri sei possono avere il loro domicilio fuori di questa residenza e saranno chiamati dagli altri se le circostanze lo esigano.

Art. 191 - All'apertura di ciascuna assemblea degli stati, la commissione rende conto alle due camere riunite delle sue operazioni durante l'intervallo delle due sessioni.

Art. 192 - Le funzioni della commissione cessano all'apertura di una nuova assemblea, ed essa le ripiglia in caso di un aggiornamento dopo la chiusura di un'assemblea straordinaria.

Quando gli stati sono disciolti e alla chiusura della sessione d'una assemblea ordinaria, debbesi procedere alla formazione di una seconda commissione, per cui i membri uscenti saranno eleggibili. È permesso all'assemblea, anche nel caso in cui fosse disciolta, di tenere ancora una seduta per questa elezione.

Se circostanze straordinarie rendessero impossibile la tenuta di questa adunanza, i membri della commissione precedente o i loro supplenti, articolo 190, se tuttavolta sono membri degli stati, ripigliano l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 193 - Il personale della cancelleria degli stati consiste, oltre agli impiegati della cassa dei pagamenti del debito, in un archivista per le due camere, un redattore per ciascuna camera e un numero necessario di copisti. I redattori esercitano nel tempo medesimo le funzioni di segretari delle commissioni. Ciascuna camera sceglie il suo redattore e i suoi copisti: gli impiegati della cassa dei pagamenti del debito, come pure l'archivista, sono eletti dalle due camere riunite a quet'uopo.

La nomina degli impieghi della cassa, dell'archivista e dei redattori, debbe essere presentata alla sanzione del re. Gli si debbe pure far conoscere la scelta fatta dai copisti.

Il rinvio di questi funzionarii ha luogo nel modo stesso che la loro nomina per mezzo delle camere separate o riunite, e si sanno del resto a questo riguardo le leggi stabilite pei funzionarii reali.

L'ammessione o il rinvio degli uscieri della cancelleria dipende dai presidenti.

Tutto il personale dei funzionarii o delle persone di servizio è, nell'intervallo delle sessioni, sotto la sorveglianza e agli ordini della commissione, la quale è pure autorizzata a nominarli funzionarii necessarii, e a rilasciare ai tribunali, nei casi preveduti dalle leggi, gli impiegati che si rendono colpevoli d'infedeltà o di altro delitto qualunque.

Art. 194 - Una cassa particolare che riceve da quella dello stato, a termini fissi, le somme che le sono assegnate nel tempo medesimo in cui viene stabilito il bilancio, fa fronte alle spese degli stati.

Queste spese sono: gli assegnamenti e le spese di viaggio dei membri degli stati; lo stipendio dei membri della commissione, de' suoi funzionarii ed impiegati; le indennità di coloro che furono incaricati di qualche missione particolare dagli stati o dalla commissione; il mantenimento di una conveniente biblioteca, le spese di cancelleria in generale e le altre spese inseparabili dalla gestione degli affari.

Il conto annuale della cassa, che debbe offerire il quadro di tutte le riscossioni e spese, viene esaminato da una commissione speciale degli stati, e quindi presentato all'assemblea e da essa verificato. Ciascun membro può domandare e prendere cognizione di questo conto.

L'onorario dei membri e degli impiegati della commissione, come pure gli onorarii e le spese di viaggio dei membri degli stati, saranno stabiliti per mezzo di decisione.

I membri della commissione che non sono a Stuttgard, ricevono, quando vi sono chiamati, gli stessi onorari e spese di viaggio che i membri degli stati, e sono loro pagati sulla cassa dell'assemblea.

 

Capitolo X

Dell'alta corte di giustizia

 

Art. 195 - Per assicurare una protezione legale alla costituzione è stabilita un'alta corte di giustizia. Questa autorità si occupa delle imprese che tenderebbero a rovesciare la costituzione o a violarne un solo articolo.

Art. 196 - L'alta corte di giustizia è composta di un presidente nominato dal re e preso nei tribunali superiori, e di dodici giudici, di cui il re nomina la metà ch'egli sceglie fra i membri di questi stessi tribunali. Gli stati, in un'assemblea in cui le due camere sono riunite, scelgono l'altra metà, come pure tre supplenti, ma non fra i loro membri.

Fra i membri degli stati, debbono essere almeno due giureconsulti i quali, col consenso del re, possono essere scelti fra i funzionarii reali. Tuttavolta, tutti i membri debbono avere le facoltà necessarie per compiere degnamente alle loro funzioni.

Il personale della cancelleria è preso nel tribunale superiore.

Art. 197 - Tutti i giudici dell'alta corte sono specialmente addetti alle loro funzioni e non possono, come gli altri uffiziali di giustizia, essere destituiti se non in virtù di un giudizio. Nullameno, se uno dei giudici nominati dagli stati accetta una funzione pubblica, cessa con ciò di essere membro di questo tribunale, ma può essere rieletto dall'assemblea degli stati: nel modo stesso, un membro di questo tribunale nominato dal re, non ne fa più parte se cessa di adempiere alla sua principale funzione in qualità di giudice dell'alta corte.

Art. 198 - L'alta corte di giustizia si raduna quando è convocata dal presidente. Questa convocazione debbe farsi tosto che il presidente ha ricevuto a tal uopo un ordine del re, contrassegnato dal ministro di giustizia, o venne indirizzato per parte di una delle due camere e per l'organo del suo presidente, un invito annunziante l'oggetto della convocazione.

La corte di giustizia si discioglie quando il processo è terminato. Il presidente debbe proseguire l'esecuzione del giudizio e radunare di nuovo la corte se insorgano difficoltà in proposito.

Art. 199 - Un'accusa nanti l'alta corte di giustizia pei delitti ricordati all'articolo 195, può aver luogo dalla parte del governo contro membri individuali degli stati e della commissione, e dalla parte degli stati, sia contro a ministri e capi di dipartimenti, sia contro membri individuali e gran dignitarii dell'assemblea. Non possono accusarsi davanti a questo tribunale altri funzionarii dello stato che i ministri e i capi di dipartimenti, eccettuato il genere di delitto accennato all'art. 53.

Art. 200 - Se sia necessario nominare giudici d'instruzione, la corte li sceglie fra i consiglieri dei tribunali criminali. Uno dei membri della corte nominati dal re e uno di quelli nominati dagli stati.

Art. 201 - Nominansi ad ogni fiata due referendari. Se il primo è un giudice nominato dal re, il secondo sarà uno dei giudici nominati dall'assemblea e viceversa.

Art. 202 - Per ciascuna decisione è necessaria la presenza di un numero eguale di giudici reali e di giudici degli stati. Se per avventura vi fosse ineguaglianza fra questi due numeri e non si potesse farla cessare con un'altra nomina o col mezzo di un supplente, il meno antico in funzione passerà dal lato meno numeroso: tuttavolta, il numero dei giudici non debbe mai essere al di sotto di dieci.

In caso d'assenza del presidente, è sostituito dal primo dei giudici reali.

Il presidente non ha voto: in caso di eguaglianza di suffragi, l'opinione favorevole all'accusato prevale.

Art. 203 - L'alta corte di giustizia non è autorizzata a decretare altre punizioni che quelle delle correzioni e delle ammende pecuniarie, della sospensione degli impieghi o della destituzione, dell'esclusione temporanea o indefinita della rappresentanza degli stati.

Quando la corte ha decretata la punizione più forte di sua competenza, senza escludere espressamente una punizione ulteriore, è riserbato ai tribunali ordinarii di procedere d'uffizio ulteriormente contro il condannato.

Art. 204 - Non v'ha luogo ad appello dalla decisione dell'alta corte di giustizia: ma si può aver ricorso al mezzo di diritto della revisione e della reabilitazione nell'impiego occupato.

Art. 205 - Non solamente il re non arresterà mai il processo, ma non estenderà nemmeno in questo caso il diritto di far grazia, in modo che un funzionario di stato, condannato ad essere destituito dal suo impiego, possa continuare l'esercizio o avere un altro posto di giudicatura o d'amministrazione, a meno che la sentenza non rechi espressamente che il condannato può essere riabilitato.

Le disposizioni precedenti componendo fin d'ora la carta costituzionale del nostro regno, noi promettiamo sulla nostra reale parola, per noi e pei nostri successori, non solamente di eseguirla inviolabilmente per ciò che ci riguarda, ma ancora di proteggerla e mantenerla, anche colla forza, contro qualunque attentato o violazione.

 

In fede del che noi l'abbiamo segnata di nostra mano e fatta improntare del nostro gran sigillo reale.

Dato nella nostra residenza di Stuttgard, il 25 dicem. 1818.

 

Segnato Guglielmo

 

per ordine del re

Il Segretario di Stato

Fellnagel

 

 

 

 

 

FONTE:

Raccolta di tutte le Costituzioni antiche e moderne, vol. I, Tipografia Cassone, Torino 1848.




Download in formato Word

Torna su