N. 878.

 

VITTORIO EMANUELE II

re di sardegna, di cipro e di gerusalemme,

duca di savoia e di genova, ecc. ecc.,

principe di piemonte, ecc. ecc. ecc.

 

 

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

       Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

       Cessano di esistere, quali enti morali riconosciuti dalla legge civile, le case poste nello Stato degli ordini religiosi, i quali non attendono alla predicazione, alleducazione o allassistenza deglinfermi.

         Lelenco delle case colpite da questa disposizione sar pubblicato con Decreto Reale contemporaneamente alla presente legge.

Art. 2.

       Cessano parimenti di esistere come enti morali a fronte della legge civile i Capitoli delle Chiese collegiate, ad eccezione di quelli aventi cura dordine, od esistenti nelle Citt, la cui popolazione oltrepassa 20,600 abitanti.

Art. 3.

       Cessano ancora di essere riconosciuti i benefizi semplici i quali non hanno annesso alcun servizio religioso che debba compiersi personalmente dal provvisto.

         Sorgendo quistione se un benefizio semplice sia compreso fra quelli colpiti dal presente articolo, essa verr decisa dai Tribunali.

Art. 4.

       I beni ora posseduti dai corpi ed enti morali contemplati negli articoli precedenti verranno applicati alla cassa ecclesiastica da stabilirsi a termini della presento legge, salve in ordine ai benefizi le speciali disposi­zioni stabilite negli articoli 21 e 22.

         LAmministrazione della cassa, prendendone pos­sesso, proceder ad inventaro s degli stabili che dei crediti e rendite di ciascuno stabilimento, chiamando a prestarvi il rispettivo loro contraddittorio i capi od amministratori delle case ed i possessori e patroni dei benefizi.

         Si far pure nello stesso inventario unindicazione delle passivit e dei pesi, ed una sommaria descri­zione degli effetti mobili pi preziosi secondo il rego­lamento che verr a tal fine stabilito.

Art. 5.

       La cassa ecclesiastica ha esistenza distinta e indi­pendente dalle Finanze dello Stato.

Art. 6.

       Lamministrazione della cassa affidata al Direttore generale del debito pubblico coi concorso di un Consi­glio speciale.

         Questo Consiglio sar composto dello stesso Direttore generale, il quale lo presieder,  dellEconomo generale dei benefizi vacanti, il quale ne sar membro nato, e di cinque altri membri, nominati dal Re sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia ed affari ecclesiastici.

       Il bilancio, il conto ed i contratti da farsi, saranno deliberati dal Consiglio. Gli altri atti di amministrazione e lesecuzione delle deliberazioni del Consiglio spetteranno al Direttore generale suddetto, il quale avr a tal fine sotto i suoi ordini i funzionari governativi dei vari rami secondo il regolamento che verr approvato con Decreto Reale, sovra proposta da concertarsi tra il Ministro degli affari ecclesiastici e quello  delle finanze.

Art. 7.

       Saranno al rimanente applicabili allamministrazione della cassa ecclesiastica le regole e cautele  stabilite dalle leggi vigenti in ordine agli istituti di carit, ri­servate per al Ministro di giustizia ed affari ecclesia­stici le attribuzioni conferite da dette leggi al Dicastero dellinterno, ed ommesse quelle delle Intendenze generali.

Art. 8.

       Una Commissione di sorveglianza composta di tre Senatori e tre Deputati eletti annualmente dalle rispettive Camere, e di tre altri membri nominati dal RE sulla proposta del Ministro di giustizia ed affari ecclesiastici, avr lalta ispezione delle operazioni della cassa.

         Il Presidente di questa Commissione sar designato dal Re fra i suoi membri.

         La Commissione rassegner annualmente al Re una relazione sullo stato della cassa, e sulle operazioni che ebbero luogo entro lanno. Tale relazione sar stampata., distribuita alle due Camere e pubblicata nel  Giornale ufficiale del Regno.

Art. 9.

       I membri attuali delle case contemplate nellarticolo 1., i quali furono in esse ricevuti prima della presentazione di questa legge al Parlamento, continuando a far vita comune secondo il loro istituto negli edifizi ora occupati da essi, od in quegli altri chiostri che, sentita lAmministrazione della cassa ecclesiastica, ver­ranno a tal fine destinati dal Governo, riceveranno dalla cassa medesima un annuo assegnamento corrispondente allattuale rendita netta dei beni ora posse­duti dalle case rispettive, con che non ecceda la somma annua di lire 500 per ogni religioso o religiosa professa, e di lire 240 per ogni laico o conversa.

         Ognuna delle Comunit cos composte avr in go­dimento insieme alledifizio di sua residenza, il giardino ed altre dipendenze del medesimo comprese nella clau­sura.

Art. 10.

       Il calcolo della rendita netta per leffetto dellarticolo precedente sar ragguagliato sulla media dellultimo decennio. Per comporre la rendita netta saranno diffalcate anche le spese di manutenzione e ristauro dei conventi, ed ogni qualunque peso e tributo.

Art. 11.

       Quando venissero concentrati insieme i membri di due o pi case religiose, lassegnamento da corrispon­dersi alla Comunit sar ragguagliato sulla base stabilita pei membri della casa pi agiata.

         Non saranno mai concentrati insieme i religiosi dordini diversi, o soggetti a diversa regola.

Art. 12.

       LAmministrazione della cassa ecclesiastica potr au­mentare lassegnamento corrispondente al mantenimento dei laici o converse, quando ci riconosca consigliato per circostanze di tempo e di luogo, purch non ecceda in alcun caso le lire 560 per ciascun individuo.

Art. 13.

       Le singole Comunit potranno, ove duopo, ammettere nuovi laici o converse in surrogazione di quelli che dor innanzi mancassero per morte, od altrimenti, purch il numero di tali servienti in ciascuno stabilimento non ecceda il terzo dei professi.

Art. 14.

       In ogni caso di morte, o di secolarizzazione di religiosi professi, e parimenti quando uno di essi ab­bandoni la vita monastica, o passi in monastero estero, la quota di mantenimento, dei superstiti nella stessa Comunit sar accresciuta dei terzo di quella di cui godeva il religioso che lasci vacante il suo posto, con che per lassegnamento fatto alla Comunit non possa mai oltrepassare la somma di lire 709 per ogni professo.

Art. 15.

       Quando i religiosi di un ordine colpito dallarticolo 1. non possono pi essere convenientemente concen­trati in numero almeno di sei, la cassa ecclesiastica dovr, sulla loro istanza, ammettere ciascun religioso a godere fuori del chiostro della seguente annua e vi­talizia pensione a carico della cassa medesima,  cio:

         Ogni religioso professo

                   L. 800 se avr compiuta let danni .......................................... 70

                   700 se quella danni ............................................................... 60

                   500 se...................................................................................... 40

                   400 se...................................................................................... 30

                   240 se avr meno di anni......................................................... 30

Ogni religiosa professa

                   L. 800 se avr compiuti gli anni................................................. 70

                   700 se ..................................................................................... 60

                   600 se ..................................................................................... 50

                   500 se avr meno di anni......................................................... 50

         I servienti delluno e dellaltro sesso, i quali avranno emesso voti semplici, ed avranno prestato servizio da dieci anni, avranno diritto ad una pensione di lire 500, se avranno compiuta let di anni 40 di lire 240, se saranno di una et minore.

Art. 16.

       Ad eccezione delle disposizioni espresse negli articoli precedenti, nulla sintender innovato nella condizione individuale dei religiosi contemplati nellarticolo 1. a fronte delle leggi dello Stato, n anche in riguardo alla questua per le case degli ordini mendicanti.

Art. 17.

       Non ostante la disposizione dellarticolo 1., i membri delle case religiose le quali cessano di essere ricono­sciute come enti morali, potranno fare in comune gli atti necessari per provvedere alla loro sussistenza ed al servizio del culto, e per questeffetto saranno rappresentati dai rispettivi capi‑religiosi secondo le regole del loro istituto.

Art. 18.

       Quando un religioso, che appartenga ad un ordine possidente, e sia rimasto nel chiostro in virt dellart. 9, ottenga la legittima sua secolarizzazione, avr diritto a conseguire dalla cassa ecclesiastica unannua sovven­zione eguale ai due terzi della somma cui corrispondeva, al momento della sua uscita, la stia quota individuale dellassegnamento fatto alla comunit in virt dello stesso art. 9.

Art. 19.

       Nei casi previsti dagli art. 15 e 18, i religiosi che avranno pagato uria determinata somma pel loro ingresso nellordine, avranno il diritto di scegliere tra la pensione o sovvenzione di cui in detti articoli, od una pensione vitalizia, regolata sul capitale sborsato in ragione della loro et, a norma della tabella annessa alla presente legge.

Art. 20.

       I canonici attuali delle collegiate colpite dallart. 2 riceveranno dalla cassa ecclesiastica, vita durante un annua somma corrispondente alla rendita netta dei beni gi spettanti allente morale della collegiata, con che continuino a soddisfare ai doveri ed ai pesi gi inerenti s alla corporazione, che agli individui, e pa­ghino il contributo, di cui allart. 25. Quando alla collegiata, o ai singoli canonici sia affetta unabitazione, !i essi continueranno pure a goderne.

         La rendita netta dei beni sar pure in questo caso desunta dalla media dellultimo decennio.

Art. 21.

       Gli investiti dei benefizi semplici, contemplati nel­lart. 3, godranno, vita durante, dellusufrutto dei beni componenti la dote dei medesimi, purch conti­nuino pure ad adempierne i doveri e sopportarne i pesi oltre il contributo di cui allarticolo 25.

Art. 22.

       A quelli per fra i canonicati o benefizi, che siano di patronato laicale o misto, si applicheranno le seguenti norme:

         La propriet dei beni si devolver a coloro che avranno il diritto di patronato al momento della pub­blicazione della presente legge, se non che nei casi di patronato misto, la porzione che toccherebbe al patrono       ecclesiastico s sintender pure devoluta alla cassa ec­clesiastica.

         Se il patronato attivo si trover separato dal passivo, i beni saranno divisi tra il Patrono attivo ed il passivo

         Allorch si estinguer lusufrutto riservato agli attuali provvisti, i patroni laicali pagheranno alla cassa ecclesiastica, in ragione del valore dei beni devoluti a ciascuno, una somma eguale al terzo del valore stesso.

         Cessato lusufrutto, ladempimento, dei pesi inerenti al benefizio passer a carico della cassa ecclesiastica, e perci verr prelevata a favore di questa una porzione di beni corrispondente allammontare, dei pesi stessi. I patroni potranno anche evitare questo prelevamento di beni, pagando alla cassa ecclesiastica per ladempimento dei pesi un capitale equivalente.

Art. 25.

       Quando le chiese dei conventi e delle collegiate, od altre annesse ai benefizi dianzi contemplati, non pos­sano pi essere uffiziate dai religiosi, canonici o be­nefiziari cui ne incumbe attualmente il dovere, e non possano pi per loro mezzo adempiersi le pie fonda­zioni, sar provveduto, a spese della cassa ecclesiastica, alluffiziatura di dette chiese, ed alladempimento delle fondazioni suddette.

Art. 24.

       Le rendite della cassa ecclesiastica, dopo soddisfatti i diversi obblighi imposti alla medesima dagli articoli precedenti, saranno esclusivamente applicate ad usi ec­clesiastici, nellordine di preferenza che segue, cio.

         1. Al pagamento ai parroci delle congrue e supplementi di congrue che si stanziavano a carico dello Stato anteriormente allanno 1855.

         2. Al pagamento delle somme che saranno neces­sarie pel clero dellIsola di Sardegna, in dipendenza dellabolizione delle decime.

         3. A migliorare la sorte dei parroci che non hanno una rendita netta di lire 1,000.

Art. 25.

       Per meglio e pi efficacemente provvedere agli usi ecclesiastici indicati nella presente legge, imposta sugli enti e corpi morali in appresso designati a favore della cassa ecclesiastica una quota di annuo concorso nei modi e nelle proporzioni seguenti:

         1. Abbazie, benefizi canonicali e semplici, sagrestie, opere di esercizi spirituali, santuari e qualunque altro benefizio o stabilimento di natura ecclesiastica od inserviente al culto, non compreso nei paragrafi se­guenti, sopra il reddito netto di qualunque specie o provenienza eccedente le L. 1,000, in ragione del 5 per 0|0 sino alle L. 5,000, in ragione del 12 per 0|0 dalle lire 5,000 sino alle 10,000, e finalmente in ragione del 20 per 0|0 sopra ogni reddito netto mag­giore.

         2. Benefizi parrocchiali nella stessa proporzione, partendo per soltanto dal reddito netto eccedente le lire 2,000.

         3. Seminari, convitti ecclesiastici e fabbricerie, sopra il reddito netto eccedente le lire 10,000 sino alle lire 15,000 in ragione del 5 per 0|0, dalle lire 15,000 fino alle 25,000 in ragione del 10 per 0|0, e finalmente in ragione del 15 per 0|0 per ogni reddito maggiore.

         4. Arcivescovadi e vescovadi in ragione dei terzo dei reddito netto sopra la somma eccedente le lire 18,000 quanto ai primi, e le lire 12,000 rispetto agli altri; ed in ragione della met sopra la somma eccedente le lire 50,000 quanto ai primi, e le lire 20,000 rispetto agli altri.

         Questa ultima quota d annuo concorso non avr per luogo se non se a misura che le sedi arcivescovili e vescovili si renderanno vacanti.

         5. Case religiose dambo i sessi non comprese nelle disposizioni dellart. 1., la quota determinata nel 1. sopra ogni eccedenza di reddito netto che possa risultare dopo detratta dallo stesso reddito la spesa d mantenimento dei religiosi della casa in ragione di an­nue lire 500 per ogni professo o novizio, e di lire 240 per ogni laico o conversa.

         Sar consegnato annualmente allAmministrazione della cassa ecclesiastica il numero degli uni e degli altri.

Art. 26.

       La quota di concorso come sovra imposta sar fissata e riscossa sulle basi e nei modi prescritti dalla legge del 23 maggio 1851.

Art. 27.

       Nel caso previsto dallart. 45, la Commissione di sorveglianza della cassa ecclesiastica proporr al Governo le disposizioni opportune per la conservazione dei monumenti ed oggetti darte e degli archivi. Proporr pure la destinazione a darsi ai detti oggetti ed ai libri, tenendo conto dei bisogni delle pubbliche scuole e spe­cialmente dei collegi nazionali.

         I provvedimenti che emaneranno in proposito sa­ranno fatti con Decreti Reali pubblicati nel Giornale officiale del Regno.

       Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

         Dat. a Torino add 29 maggio 1855.

 

VITTORIO EMANUELE

 

 

V. Il Guardasilli

     u. rattazzi.

      

u. rattazzi

 

TABELLA

 

delle pensioni vitalizie, di cui , di cui allart. 19, a favore dei religiosi

che sborsarono un capitale pel loro ingresso nellordine.

 

 

Sino a 30 anni .............................. 6              per 0|0

Da 50 a 55 anni............................. 6 1|2         

Da 35 a 40 ................................. 7             

Da 40 a 45 ................................. 7 1|2       

Da 45 a 50 ................................. 8 1|2       

Da 50 a 55 ................................. 9  1|2      

Da 55 a 60 ............................... 10  1|2      

Da 60 a 65 ............................... 12  1|2      

Da 65 a 70 ............................... 16             

Da 70 a 75 ............................... 22             

Da 75 a 80 ................... ed oltre 28             

 

 

V. Il Guardasilli

     u. rattazzi.