N.
878.
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VITTORIO
EMANUELE II
re di sardegna, di cipro e di
gerusalemme,
duca di savoia e di genova,
ecc. ecc.,
principe di piemonte, ecc.
ecc. ecc.
Il Senato e la Camera dei
Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e
promulghiamo quanto segue:
Art. 1.
Cessano di
esistere, quali enti morali riconosciuti dalla legge civile, le case poste
nello Stato degli ordini religiosi, i quali non attendono alla predicazione,
alleducazione o allassistenza deglinfermi.
Lelenco
delle case colpite da questa disposizione sar pubblicato con Decreto Reale
contemporaneamente alla presente legge.
Art. 2.
Cessano
parimenti di esistere come enti morali a fronte della legge civile i Capitoli
delle Chiese collegiate, ad eccezione di quelli aventi cura dordine, od esistenti
nelle Citt, la cui popolazione oltrepassa 20,600 abitanti.
Art.
3.
Cessano ancora di essere
riconosciuti i benefizi semplici i quali non hanno annesso alcun servizio
religioso che debba compiersi personalmente dal provvisto.
Sorgendo quistione
se un benefizio semplice sia compreso fra quelli colpiti dal presente articolo,
essa verr decisa dai Tribunali.
Art.
4.
I beni ora posseduti dai corpi
ed enti morali contemplati negli articoli precedenti verranno applicati alla
cassa ecclesiastica da stabilirsi a termini della presento legge, salve in
ordine ai benefizi le speciali disposizioni stabilite negli articoli 21 e
22.
LAmministrazione
della cassa, prendendone possesso, proceder ad inventaro s degli stabili
che dei crediti e rendite di ciascuno stabilimento, chiamando a prestarvi il
rispettivo loro contraddittorio i capi od amministratori delle case ed i
possessori e patroni dei benefizi.
Si far pure nello
stesso inventario unindicazione delle passivit e dei pesi, ed una sommaria
descrizione degli effetti mobili pi preziosi secondo il regolamento
che verr a tal fine stabilito.
Art.
5.
La cassa ecclesiastica ha
esistenza distinta e indipendente dalle Finanze dello Stato.
Art.
6.
Lamministrazione della cassa
affidata al Direttore generale del debito pubblico coi concorso di un Consiglio
speciale.
Questo Consiglio
sar composto dello stesso Direttore generale, il quale lo presieder, dellEconomo generale dei benefizi
vacanti, il quale ne sar membro nato, e di cinque altri membri, nominati dal
Re sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia ed affari ecclesiastici.
Il bilancio, il conto ed i
contratti da farsi, saranno deliberati dal Consiglio. Gli altri atti di
amministrazione e lesecuzione delle deliberazioni del Consiglio spetteranno al
Direttore generale suddetto, il quale avr a tal fine sotto i suoi ordini i
funzionari governativi dei vari rami secondo il regolamento che verr approvato
con Decreto Reale, sovra proposta da concertarsi tra il Ministro degli affari ecclesiastici e
quello delle finanze.
Art.
7.
Saranno al rimanente applicabili
allamministrazione della cassa ecclesiastica le regole e cautele stabilite dalle leggi vigenti in ordine
agli istituti di carit, riservate per al Ministro di giustizia ed affari
ecclesiastici le attribuzioni conferite da dette leggi al Dicastero
dellinterno, ed ommesse quelle delle Intendenze generali.
Art.
8.
Una Commissione di sorveglianza
composta di tre Senatori e tre Deputati eletti annualmente dalle rispettive
Camere, e di tre altri membri nominati dal RE sulla proposta del Ministro di
giustizia ed affari ecclesiastici, avr lalta ispezione delle operazioni della
cassa.
Il Presidente di
questa Commissione sar designato dal Re fra i suoi membri.
La Commissione
rassegner annualmente al Re una relazione sullo stato della cassa, e sulle
operazioni che ebbero luogo entro lanno. Tale relazione sar stampata.,
distribuita alle due Camere e pubblicata nel Giornale ufficiale del Regno.
Art.
9.
I membri attuali delle case
contemplate nellarticolo 1., i quali furono in esse ricevuti prima della
presentazione di questa legge al Parlamento, continuando a far vita comune
secondo il loro istituto negli edifizi ora occupati da essi, od in quegli altri
chiostri che, sentita lAmministrazione della cassa ecclesiastica, verranno
a tal fine destinati dal Governo, riceveranno dalla cassa medesima un annuo
assegnamento corrispondente allattuale rendita netta dei beni ora posseduti
dalle case rispettive, con che non ecceda la somma annua di lire 500 per ogni
religioso o religiosa professa, e di lire 240 per ogni laico o conversa.
Ognuna delle
Comunit cos composte avr in godimento insieme alledifizio di sua
residenza, il giardino ed altre dipendenze del medesimo comprese nella clausura.
Art.
10.
Il calcolo della rendita netta
per leffetto dellarticolo precedente sar ragguagliato sulla media
dellultimo decennio. Per comporre la rendita netta saranno diffalcate anche le
spese di manutenzione e ristauro dei conventi, ed ogni qualunque peso e
tributo.
Art.
11.
Quando venissero concentrati
insieme i membri di due o pi case religiose, lassegnamento da corrispondersi
alla Comunit sar ragguagliato sulla base stabilita pei membri della casa pi
agiata.
Non
saranno mai concentrati insieme i religiosi dordini diversi, o soggetti a
diversa regola.
Art.
12.
LAmministrazione della cassa
ecclesiastica potr aumentare lassegnamento corrispondente al
mantenimento dei laici o converse, quando ci riconosca consigliato per
circostanze di tempo e di luogo, purch non ecceda in alcun caso le lire 560
per ciascun individuo.
Art.
13.
Le singole Comunit potranno,
ove duopo, ammettere nuovi laici o converse in surrogazione di quelli che dor
innanzi mancassero per morte, od altrimenti, purch il numero di tali servienti
in ciascuno stabilimento non ecceda il terzo dei professi.
Art.
14.
In ogni caso di morte, o di
secolarizzazione di religiosi professi, e parimenti quando uno di essi abbandoni
la vita monastica, o passi in monastero estero, la quota di mantenimento, dei
superstiti nella stessa Comunit sar accresciuta dei terzo di quella di cui
godeva il religioso che lasci vacante il suo posto, con che per
lassegnamento fatto alla Comunit non possa mai oltrepassare la somma di lire
709 per ogni professo.
Art.
15.
Quando i religiosi di un ordine
colpito dallarticolo 1. non possono pi essere convenientemente concentrati
in numero almeno di sei, la cassa ecclesiastica dovr, sulla loro istanza,
ammettere ciascun religioso a godere fuori del chiostro della seguente annua e
vitalizia pensione a carico della cassa medesima, cio:
Ogni
religioso professo
L.
800 se avr compiuta let danni .......................................... 70
700 se quella danni ............................................................... 60
500 se...................................................................................... 40
400 se...................................................................................... 30
240 se avr meno di anni......................................................... 30
Ogni religiosa professa
L.
800 se avr compiuti gli anni................................................. 70
700 se ..................................................................................... 60
600 se ..................................................................................... 50
500 se avr meno di anni......................................................... 50
I servienti delluno
e dellaltro sesso, i quali avranno emesso voti semplici, ed avranno prestato
servizio da dieci anni, avranno diritto ad una pensione di lire 500, se avranno
compiuta let di anni 40 di lire 240, se saranno di una et minore.
Art.
16.
Ad eccezione delle disposizioni
espresse negli articoli precedenti, nulla sintender innovato nella condizione
individuale dei religiosi contemplati nellarticolo 1. a fronte delle leggi
dello Stato, n anche in riguardo alla questua per le case degli ordini
mendicanti.
Art.
17.
Non ostante la disposizione
dellarticolo 1., i membri delle case religiose le quali cessano di essere
riconosciute come enti morali, potranno fare in comune gli atti necessari
per provvedere alla loro sussistenza ed al servizio del culto, e per
questeffetto saranno rappresentati dai rispettivi capi‑religiosi secondo
le regole del loro istituto.
Art.
18.
Quando un religioso, che
appartenga ad un ordine possidente, e sia rimasto nel chiostro in virt
dellart. 9, ottenga la legittima sua secolarizzazione, avr diritto a
conseguire dalla cassa ecclesiastica unannua sovvenzione eguale ai due
terzi della somma cui corrispondeva, al momento della sua uscita, la stia quota
individuale dellassegnamento fatto alla comunit in virt dello stesso art. 9.
Art.
19.
Nei casi previsti dagli art. 15
e 18, i religiosi che avranno pagato uria determinata somma pel loro ingresso
nellordine, avranno il diritto di scegliere tra la pensione o sovvenzione di
cui in detti articoli, od una pensione vitalizia, regolata sul capitale
sborsato in ragione della loro et, a norma della tabella annessa alla presente
legge.
Art.
20.
I canonici attuali delle
collegiate colpite dallart. 2 riceveranno dalla cassa ecclesiastica, vita
durante un annua somma corrispondente alla rendita netta dei beni gi spettanti
allente morale della collegiata, con che continuino a soddisfare ai doveri ed
ai pesi gi inerenti s alla corporazione, che agli individui, e paghino
il contributo, di cui allart. 25. Quando alla collegiata, o ai singoli
canonici sia affetta unabitazione, !i essi continueranno pure a goderne.
La rendita netta dei
beni sar pure in questo caso desunta dalla media dellultimo decennio.
Art.
21.
Gli investiti dei benefizi
semplici, contemplati nellart. 3, godranno, vita durante, dellusufrutto
dei beni componenti la dote dei medesimi, purch continuino pure ad
adempierne i doveri e sopportarne i pesi oltre il contributo di cui
allarticolo 25.
Art.
22.
A quelli per fra i canonicati o
benefizi, che siano di patronato laicale o misto, si applicheranno le seguenti
norme:
La propriet dei beni
si devolver a coloro che avranno il diritto di patronato al momento della pubblicazione
della presente legge, se non che nei casi di patronato misto, la porzione che
toccherebbe al patrono ecclesiastico
s sintender pure devoluta alla cassa ecclesiastica.
Se il patronato
attivo si trover separato dal passivo, i beni saranno divisi tra il Patrono
attivo ed il passivo
Allorch si
estinguer lusufrutto riservato agli attuali provvisti, i patroni laicali
pagheranno alla cassa ecclesiastica, in ragione del valore dei beni devoluti a
ciascuno, una somma eguale al terzo del valore stesso.
Cessato lusufrutto,
ladempimento, dei pesi inerenti al benefizio passer a carico della cassa
ecclesiastica, e perci verr prelevata a favore di questa una porzione di beni
corrispondente allammontare, dei pesi stessi. I patroni potranno anche evitare
questo prelevamento di beni, pagando alla cassa ecclesiastica per ladempimento
dei pesi un capitale equivalente.
Art.
25.
Quando le chiese dei conventi e
delle collegiate, od altre annesse ai benefizi dianzi contemplati, non possano
pi essere uffiziate dai religiosi, canonici o benefiziari cui ne incumbe
attualmente il dovere, e non possano pi per loro mezzo adempiersi le pie fondazioni,
sar provveduto, a spese della cassa ecclesiastica, alluffiziatura di dette
chiese, ed alladempimento delle fondazioni suddette.
Art.
24.
Le rendite della cassa
ecclesiastica, dopo soddisfatti i diversi obblighi imposti alla medesima dagli
articoli precedenti, saranno esclusivamente applicate ad usi ecclesiastici,
nellordine di preferenza che segue, cio.
1. Al pagamento ai
parroci delle congrue e supplementi di congrue che si stanziavano a carico
dello Stato anteriormente allanno 1855.
2. Al pagamento delle
somme che saranno necessarie pel clero dellIsola di Sardegna, in
dipendenza dellabolizione delle decime.
3. A migliorare la
sorte dei parroci che non hanno una rendita netta di lire 1,000.
Art.
25.
Per meglio e pi efficacemente
provvedere agli usi ecclesiastici indicati nella presente legge, imposta
sugli enti e corpi morali in appresso designati a favore della cassa
ecclesiastica una quota di annuo concorso nei modi e nelle proporzioni
seguenti:
1. Abbazie, benefizi canonicali e semplici, sagrestie, opere di esercizi
spirituali, santuari e qualunque altro benefizio o stabilimento di natura
ecclesiastica od inserviente al culto, non compreso nei paragrafi seguenti,
sopra il reddito netto di qualunque specie o provenienza eccedente le L. 1,000,
in ragione del 5 per 0|0 sino alle L. 5,000, in ragione del 12 per 0|0 dalle
lire 5,000 sino alle 10,000, e finalmente in ragione del 20 per 0|0 sopra ogni
reddito netto maggiore.
2. Benefizi
parrocchiali nella stessa proporzione, partendo per soltanto dal reddito netto
eccedente le lire 2,000.
3. Seminari,
convitti ecclesiastici e fabbricerie, sopra il reddito netto eccedente le lire
10,000 sino alle lire 15,000 in ragione del 5 per 0|0, dalle lire 15,000 fino
alle 25,000 in ragione del 10 per 0|0, e finalmente in ragione del 15 per 0|0
per ogni reddito maggiore.
4. Arcivescovadi
e vescovadi in ragione dei terzo dei reddito netto sopra la somma eccedente le
lire 18,000 quanto ai primi, e le lire 12,000 rispetto agli altri; ed in
ragione della met sopra la somma eccedente le lire 50,000 quanto ai primi, e
le lire 20,000 rispetto agli altri.
Questa ultima quota
d annuo concorso non avr per luogo se non se a misura che le sedi
arcivescovili e vescovili si renderanno vacanti.
5. Case religiose
dambo i sessi non comprese nelle disposizioni dellart. 1., la quota
determinata nel 1. sopra ogni eccedenza di reddito netto che possa risultare
dopo detratta dallo stesso reddito la spesa d mantenimento dei religiosi della
casa in ragione di annue lire 500 per ogni professo o novizio, e di lire
240 per ogni laico o conversa.
Sar consegnato
annualmente allAmministrazione della cassa ecclesiastica il numero degli uni e
degli altri.
Art.
26.
La quota di concorso come sovra
imposta sar fissata e riscossa sulle basi e nei modi prescritti dalla legge
del 23 maggio 1851.
Art.
27.
Nel caso previsto dallart. 45,
la Commissione di sorveglianza della cassa ecclesiastica proporr al Governo le
disposizioni opportune per la conservazione dei monumenti ed oggetti darte e
degli archivi. Proporr pure la destinazione a darsi ai detti oggetti ed ai
libri, tenendo conto dei bisogni delle pubbliche scuole e specialmente dei
collegi nazionali.
I provvedimenti che
emaneranno in proposito saranno fatti con Decreti Reali pubblicati nel
Giornale officiale del Regno.
Ordiniamo
che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta
degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Dat.
a Torino add 29 maggio 1855.
VITTORIO EMANUELE
V. Il Guardasilli
u. rattazzi.
u. rattazzi
TABELLA
delle pensioni
vitalizie, di cui , di cui allart. 19, a favore dei religiosi
che sborsarono un
capitale pel loro ingresso nellordine.
Sino a 30 anni .............................. 6 per
0|0
Da 50 a 55 anni............................. 6 1|2
Da 35 a 40 ................................. 7
Da 40 a 45 ................................. 7 1|2
Da 45 a 50 ................................. 8 1|2
Da 50 a 55 ................................. 9 1|2
Da 55 a 60 ............................... 10 1|2
Da 60 a 65 ............................... 12 1|2
Da 65 a 70 ............................... 16
Da 70 a 75 ............................... 22
Da 75 a 80 ................... ed oltre 28
V. Il Guardasilli
u. rattazzi.