N.Ħ
879.
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VITTORIO
EMANUELE II
re di sardegna, di cipro e di
gerusalemme,
duca di savoia e di genova,
ecc. ecc.,
principe di piemonte, ecc.
ecc. ecc.
Veduta la legge in data
dĠoggi sulla soppressione di alcune comunit ed ordini religiosi;
Veduto il parere del Consiglio
di Stato, e sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposizione del nostro
Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari ecclesiastici, di
grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo
quanto segue:
Articolo unico.
Gli ordini
religiosi le cui case sono colpite dallĠart. 1 della legge suddetta, sono le
infra indicate:
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Ordini
religiosi dĠuomini |
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Ordini
religiosi di donne |
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Agostiniani
calzati id.
scalzi. Canonici
Lateranensi. id.
regolari di S. Egidio. Carmelitani
calzati. id.
scalzi. Certosini. Monaci
Benedettini Cassinesi. Cistercensi. Olivetani. Minimi. Minori
conventuali. id.
osservanti. id.
riformati. id.
cappuccini. Oblati
di S. Maria. Passionisti. Domenicani. Mercedarii. Servi
di Maria. Padri
dellĠOratorio o Filippini. |
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Chiarisse. Benedettine
Cassinesi. Canonichesse
Lateranensi. Cappuccine. Carmelitane
scalze. id.
calzate. Cistercensi. Crocifisse
Benedettine. Domenicane. Terziarie
Domenicane. Francescane. Celestine
o Turchine. Battistine. Agostiniane. |
Ordiniamo che il presente decreto, munito
del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo,
mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.
Dato
a Torino add ventinove maggio
1855.
VITTORIO EMANUELE
V.Ħ Il Guardasilli
u. rattazzi.
u. rattazzi