N.Ħ 879.

 

VITTORIO EMANUELE II

re di sardegna, di cipro e di gerusalemme,

duca di savoia e di genova, ecc. ecc.,

principe di piemonte, ecc. ecc. ecc.

 

 

Veduta la legge in data dĠoggi sulla soppressione di alcune comunitˆ ed ordini religiosi;

       Veduto il parere del Consiglio di Stato, e sentito il Consiglio dei Ministri;

       Sulla proposizione del nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari ecclesiastici, di grazia e giustizia;

       Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

       Gli ordini religiosi le cui case sono colpite dallĠart. 1 della legge suddetta, sono le infra indicate:

 

Ordini religiosi dĠuomini

 

Ordini religiosi di donne

Agostiniani calzati

       id. scalzi.

Canonici Lateranensi.

       id. regolari di S. Egidio.

Carmelitani calzati.

       id. scalzi.

Certosini.

Monaci Benedettini Cassinesi.

Cistercensi.

Olivetani.

Minimi.

Minori conventuali.

       id. osservanti.

       id. riformati.

       id. cappuccini.

Oblati di S. Maria.

Passionisti.

Domenicani.

Mercedarii.

Servi di Maria.

Padri dellĠOratorio o Filippini.

 

 

Chiarisse.

Benedettine Cassinesi.

Canonichesse Lateranensi.

Cappuccine.

Carmelitane scalze.

       id. calzate.

Cistercensi.

Crocifisse Benedettine.

Domenicane.

Terziarie Domenicane.

Francescane.

Celestine o Turchine.

Battistine.

Agostiniane.

         Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

         Dato a Torino add“ ventinove  maggio 1855.

 

VITTORIO EMANUELE

 

 

V.Ħ Il Guardasilli

     u. rattazzi.

      

u. rattazzi