N.Ħ 1694.

 

VITTORIO EMANUELE II

re di sardegna, di cipro e di gerusalemme,

duca di savoia e di genova, ecc. ecc.,

principe di piemonte, ecc. ecc. ecc.

 

 

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

       Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

 

Art. 1.

 

       Li signori Tommaso Brassey e Carlo Henfrey sono autorizzati a devenire alla costruzione di una strada ferrata, che partendo da Chivasso, metta alla Cittˆ dĠIvrea e ad assumerne lĠesercizio.

 

Art. 2.

 

       Li medesimi Brassey ed Henfrey sono e rimangono concessionari di quella ferrovia sotto la osservanza delle clausole e condizioni espresse nel capitolato di concessione annesso alla presente Legge.

 

Art. 3.

 

       Qualora fra il termine di mesi tre, a contare dalla data della concessione, venga minorata la tariffa daziaria per la introduzione dallĠestero dei regoli di ferro lavorati e dei cuscinetti di ferro fuso, la riduzione di cui allĠarticolo 45 del capitolato sarˆ limitata ai meccanismi od utensili destinati allĠarmamento ed allestimento delle stazioni.

       Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

       Dat. a Torino add“ 14 giugno 1856.

 

VITTORIO EMANUELE

 

(Luogo del Sigillo).   

V.Ħ Il Guardasilli

      deforesta.

      

PALEOCAPA.

 

CAPITOLATO DI CONCESSIONE

dĠuna strada ferrata da ivrea a chivasso

 

[omissis]