N.Ħ 2328.
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VITTORIO EMANUELE II
re di sardegna, di cipro e di gerusalemme,
duca di savoia e di genova, ecc. ecc.,
principe di piemonte, ecc. ecc. ecc.
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
CAPO I.
Disposizioni generali.
Art. 1.
LĠinsegnamento o pubblico o privato.
Il Ministro della pubblica istruzione governa il primo e ne promuove lĠincremento; sopravveglia il secondo a tutela della morale, dellĠigiene, delle istituzioni dello Stato e dellĠordine pubblico.
Art. 2.
LĠinsegnamento pubblico si divide in tre rami: elementare, secondario, superiore.
Art. 3.
Per determinare quali sieno le scuole pubbliche e quali le private si osserveranno intanto le disposizioni legislative in vigore.
Art. 4.
Dipendono dal Ministro gli istituti e le scuole pubbliche dĠistruzione e di educazione, e tutte le podest preposte alla direzione ed ispezione dei medesimi nellĠordine statuito in questa legge.
Sono eccettuati gli istituti e le scuole militari e quelle di nautica dipendenti dal Ministro di guerra e marina.
Art. 5.
Nelle scuole pubbliche affidate a corporazioni religiose riconosciute, dallo Stato, i direttori, i professori, i maestri, le direttrici e le maestre saranno proposti da esse ed approvati dalle podest che regolano la pubblica istruzione, quando siano trovati idonei. Dovranno perci sostenere gli esami e conformarsi alle altre condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti in vigore, salvo il disposto dellĠarticolo 7 per quanto riguarda le scuole private dipendenti dalle corporazioni suddette.
Art. 6.
Spetta unicamente alle podest dalle leggi preposte alla pubblica istruzione di provvedere alle discipline delle scuole pubbliche, alla collazione dei gradi, alla scelta ed approvazione dei dottori delle Facolt universitarie, dei direttori, professori e maestri nelle scuole soggette al Ministero della pubblica istruzione.
Art. 7.
Le leggi speciali che provvederanno allĠistruzione superiore, secondaria ed elementare, stabiliranno le condizioni per lĠinsegnamento privato, e le norme secondo le quali avr ad esercitarsi sovrĠesso la vigilanza del Governo.
Nelle stesse leggi saranno determinate le condizioni sta le quali le Amministrazioni provinciali e comunitative avranno parte effettiva nel governo delle proprie scuole ed istituti.
Non pertanto i cittadini, i quali faranno constare avere i requisiti voluti dalle leggi vigenti per essere eletti ad insegnare nei pubblici instituti di istruzione secondaria ed elementare, potranno dĠora innanzi aprire e tenere istituti privati del ramo e del grado per cui avranno la richiesta idoneit legale.
Art. 8.
Fino alla promulgazione delle predette leggi speciali, tutte le scuole e gli istituti privati dĠistruzione, di educazione, maschili o femminili, retti da secolari o da ecclesiastici, dovranno conformarsi alle leggi in vigore.
Il Ministro della pubblica istruzione continuer a vigilarli col mezzo dei suoi ufficiali o di altre persone da lui delegate; e qualora i direttori di quegli instituti ricusino di conformarsi o di fatto non si conformino a quelle leggi, potr ordinarne il chiudimento, con suo decreto e col previo assenso del Consiglio superiore, udite le difese del direttore incolpato.
Tuttavia, in caso dĠurgenza, per riparare a scandali o a gravi disordini, il Ministro, udito il parere del Consiglio superiore, potr frattanto sospendere di propria autorit il direttore dal suo ufficio ed anche chiudere la scuola o lĠinstituto sino a provvedimento definitivo da emanare prontamente in conformit dellĠalinea precedente.
Art. 9.
Gli studi fatti nei seminari e nei collegi vescovili od in ogni altro instituto ecclesiastico o religioso di qualsivoglia denominazione, i quali non siano esclusivamente per giovani destinati alla carriera sacerdotale, ove non si uniformino alle discipline vigenti per gli istituti pubblici di educazione e dĠistruzione, non avranno valore per lĠammessione ai corsi, agli esami ed ai gradi nelle scuole dipendenti dal Ministero di pubblica istruzione.
In ogni caso tali stabilimenti andranno soggetti alla vigilanza governativa.
Art. 10.
Negli istituti e nelle scuole pubbliche la religione cattolica sar fondamento dellĠistruzione e dellĠeducazione religiosa.
Nelle leggi speciali e nei regolamenti relativi allĠinsegnamento si determineranno le cautele da osservarsi nella direzione ed istruzione religiosa degli alunni cattolici.
Per gli acattolici ne sar lasciata la cura ai rispettivi parenti.
CAPO II.
¤ 1.
Delle Podest preposte alla pubblica istruzione.
Art. 11.
é instituito sotto la presidenza del Ministro un Consiglio superiore di pubblica istruzione.
Sono applicati al Ministero dellĠistruzione pubblica un consultore legale, un ispettore generale per le scuole secondarie, un ispettore generale per le scuole magistrali ed elementari.
Sono pure posti a disposizione dei Ministro due ispettori delle Scuole secondarie, di cui uno per la parte scientifica, e lĠaltro per la parte letteraria.
Alle scuole tecniche provveder il Ministro con ispezione speciale.
Nei capoluoghi delle provincie risieder una Deputazione provinciale per le scuole, un regio provveditore agli studi ed un ispettore provinciale per le scuole elementari.
Ogni mandamento o pi mandamenti insieme avranno un provveditore mandamentale.
¤ 2.
Del Consiglio superiore di pubblica istruzione.
Art. 12.
Il Consiglio superiore di pubblica istruzione composto di quindici consiglieri, dei quali dieci sono ordinari e cinque straordinari
I dieci consiglieri ordinari sono nominati dal Re e di questi, e di questi, due almeno non debbono appartenere alla pubblica istruzione.
I cinque straordinari sono scelti pure dal Re sopra una terna proposta da ciascuna delle cinque Facolt dellĠUniversit di Torino.
I soli consiglieri ordinari sono retribuiti.
Art. 13.
Dei Consiglieri la quinta parte rinnovata ogni anno, per modo che regolarmente due ordinari ed uno straordinario escano dĠufficio.
Nei quattro primi anni dopo quello della prima elezione, i tre consiglieri che dovranno uscire annualmente saranno designati per sorte; successivamente usciranno i tre pi anziani dĠuffizio.
Gli usciti possono essere rieletti.
Art. 14.
Il vice‑presidente annualmente eletto dal Re fra i componenti il Consiglio.
In mancanza del presidente e del vice‑presidente il consigliere pi anziano ne fa le veci.
Un ufficiale del Ministero di pubblica istruzione esercita nel Consiglio lĠufficio di segretario.
Per la validit delle deliberazioni si richiede la presenza di otto consiglieri.
Art. 15.
Ogni volta che il Ministro od il Consiglio lo giudichi opportuno, intervengono alle adunanze del Consiglio il consultore e glĠispettori generali, ma senza voto.
Similmente possono intervenirvi chiamati, e con i presidi delle Facolt, ove si tratti di modificazioni nei corsi, negli studi nei programmi della propria Facolt.
Art. 16.
Il Ministro od il Consiglio possono chiamare alle adunanze quelle persone, il cui avviso riputeranno utile in qualche discussione. In nessun caso il loro avviso sar computato nel numero deĠ voti del Consiglio.
Art. 17.
Richiesto dal Ministro, il Consiglio compone ed esamina le proposte di leggi, i decreti e regolamenti relativi alla pubblica istruzione, e d il suo parere in qualsiasi altra materia sopra lĠinsegnamento e lĠamministrazione.
Art. 18.
Esamina e propone allĠapprovazione del Ministro i libri ed i trattati destinati al pubblico insegnamento ed i programmi degli studi.
Art. 19.
Esamina pure i titoli degli aspiranti alle cattedre vacanti nelle Universit del Regno.
Art. 20.
Il Consiglio d il suo parere:
1.Ħ Sui dubbi emergenti circa la retta intelligenza e lĠapplicazione delle leggi della pubblica istruzione;
2.Ħ Sui conflitti di competenza tra le Autorit preposte allĠamministrazione della pubblica istruzione;
3.Ħ Sui regolamenti degli esami di concorso, sulla instituzione di collegi, di convitti, e su tutto quanto concerne lĠordinamento generale degli studi, e la distribuzione delle materie fra le diverse parti dellĠinsegnamento e le diverse cattedre.
Per gli oggetti compresi nel precedente numero 5, e per gli altri dellĠart. 18, pu il Consiglio chiedere lĠavviso dei corpi scientifici, o dĠuomini di speciale dottrina, ed instituire apposite Commissioni.
Art. 21.
D pure il suo parere sui mancamenti e sulle colpe imputate ai direttori e professori delle scuole secondarie e magistrali che abbiano compiuto il triennio, se le colpe siano tali da meritare la deposizione o la sospensione oltre due mesi.
Gli imputati hanno sempre il diritto di essere uditi nelle loro difese o verbalmente od in iscritto a loro scelta.
Art. 22.
Pu il Consiglio, di proprio moto, proporre al Ministro quei provvedimenti che stimi utili allĠincremento ed al buon indirizzo degli studi.
Art. 23.
Il Consiglio giudica dei mancamenti e delle colpe imputati ai professori delle scuole universitarie ed ai dottori aggregati, quando essi possano farli incorrere nella deposizione o sospensione, udite le difese dellĠincolpato, come nellĠalinea dellĠart. 24.
Saranno con legge definiti i mancamenti e le colpe punibili colle pene anzidette, e determinati gli effetti delle medesime.
Art. 24.
Pu tuttavia il Ministro, neĠ casi dĠurgenza, o per riparare a grave scandalo, sospendere di sua autorit un professore universitario sino a provvedimento da emanare prontamente dal Consiglio superiore in conformit dellĠarticolo precedente.
Art. 25.
Il Consiglio conosce in via dĠappello dellĠesclusione e della interdizione temporaria dai corsi degli studi, pronunciata contro gli studenti delle Universit e delle scuole secondarie e magistrali.
Art. 26.
Allo spirare dĠogni quinquennio il Consiglio superiore presenta al Ministro una relazione generale dello stato di ciascuna parte dellĠistruzione, colle osservazioni e proposte che stimer convenienti.
A tal fine sono comunicati al Consiglio i rapporti annuali degli ispettori, delle podest universitarie, delle deputazioni provinciali e dei presidi eĠ direttori degli studi nei collegi.
La relazione sar fatta di pubblica ragione.
¤ 3.
Del Consultore.
Art. 27.
Il consultore eletto dal Re.
Art. 28.
Egli d il suo avviso sulle domande di ammissioni eccezionali ai corsi degli studi ed agli esami, di dispense da questi o dal pagamento deĠ rispettivi depositi, o di restituzione deĠ medesimi, e in generale su tutti i dubbi che possono sorgere circa lĠintelligenza ed applicazione delle leggi e dei regolamenti.
Art. 29.
Per delegazione espressa del Ministro riferisce al Consiglio superiore i mancamenti e le colpe per cui i professori delle scuole universitarie od i dottori aggregati possono rendersi passibili della sospensione o della deposizione.
Egli chiamato nel seno del Consiglio ogniqualvolta gli incolpati vĠintervengono per essere uditi nelle loro difese.
Art. 30.
Sar udito nel Consiglio superiore sui ricorsi introdotti avanti ad esso dagli studenti contro aĠ quali sar stata pronunciata la pena di esclusione o dĠinterdizione temporanea dalle scuole.
Art. 31.
Rappresenta al Ministro le violazioni delle leggi e della disciplina delle Universit.
¤ 4.
Degli Ispettori generali.
Art. 32.
Gli ispettori generati sono eletti dal Re.
Art. 33.
Essi vegliano, ciascuno per la sua parte, lĠandamento della pubblica istruzione; mantengono fermo lĠindirizzo degli studi, dando a nome e sotto gli ordini del Ministro gli schiarimenti e le istruzioni convenienti ai regii provveditori, a tenore delle leggi e dei regolamenti.
Art. 34.
Propongono al Ministro le nomine delle Commissioni esaminatrici, le promozioni e le nomine degli insegnanti, le onoranze da conferirsi ai medesimi, le censure e punizioni alle quali possa dar cagione la loro condotta.
Art. 35.
Per delegazione espressa del Ministro introducono dinnanzi al Consiglio superiore le accuse contro i direttori ed i professori delle scuole secondarie e magistrali, quando siano di tale gravit da portare la deposizione o sospensione oltre i due mesi.
Art. 36.
Ciascuno di essi provvede personalmente, o per mezzo degli ufficiali che gli sono subordinati, alla visita di tutte le scuole e di tutti glĠinstituti pubblici e privati, dei quali preposto.
Solo il Ministro pu delegare queste visite anche a persone estranee al dipartimento della pubblica istruzione.
LĠispezione per dei collegi e convitti nazionali specialmente affidata allĠispettore generale delle scuole secondarie, e lĠispezione delle scuole magistrali allĠispettore generale delle scuole magistrali ed elementari.
Art. 37.
Gli ispettori generali, fondandosi sopra i rapporti degli ufficiali subalterni della pubblica istruzione, compilano annualmente e mandano al Ministro una relazione dello stato di ciascuna parte dĠinsegnamento posta sotto la loro vigilanza, colle avvertenze opportune.
A cura degli stessi ispettori generali sono raccolti i materiali per formare e pubblicare ogni anno uno specchio delle parti dellĠistruzione, alle quali ciascun di loro preposto.
Tale specchio deve essere pubblicato entr, primo semestre susseguente allĠanno cui esso si riferisce.
¤ 5.
Delle Deputazioni Provinciali per le scuole.
Art. 38.
La deputazione provinciale per le scuole composta:
DellĠintendente che ne presidente;
Del regio provveditore che ne vice‑presidente;
Di tre delegati del Consiglio provinciale amministrativo scelti da questo fra i suoi componenti od anche fuori del suo Corpo fra le persone chiare per coltura letteraria o scientifica;
Di un delegato del Consiglio comunale della Citt capoluogo;
DellĠispettore provinciale delle scuole elementari;
Del direttore degli studi secondari o di chi ne fa le veci nel collegio principale stabilito nel capoluogo;
Del direttore spirituale o del professore di religione;
Di un professore della scuola magistrale o dĠun maestro delle scuole elementari, eletti ogni anno dal Ministro.
LĠufficio dei membri della deputazione provinciale per le scuole gratuito.
Art. 39.
I tre delegati del Cosiglio provinciale ed il delegato del Consiglio comunale sono annualmente eletti a pluralit assoluta di suffragi dal rispettivo Consiglio.
Art. 40.
Il segretario dellĠuffizio dĠIntendenza sar segretario della deputazione provinciale.
Art. 41.
La deputazione per le scuole si raduna una volta al mese ed in giorno determinato per cura del suo presidente o del vice-presidente.
Essa pur convocata ogni volta che il presidente o chi ne fa le veci lo stimi necessario.
Art. 42.
La deputazione provinciale attende allĠesatta osservanza delle leggi e dei regolamenti nelle scuole secondarie, magistrali ed elementari della provincia.
Art. 43.
Ordina visite straordinarie negli instituti dĠeducazione della provincia, a ci delegando uno o pi dei suoi membri, qualora abbia prove o indizi dĠirregolarit o di disordine.
Avverate le cose delibera i provvedimenti opportuni e li propone al Ministro, quando eccedano le facolt della deputazione medesima.
Nel caso dĠurgenza pu subito provvedere chiudendo temporaneamente glĠinstituti e le scuole ove fossero accaduti gravi disordini, col darne poi conto al Ministro; salvo sempre il disposto dellĠart. 8 rispetto alle scuole ed agli instituti privati.
Art. 44.
Sulla proposta dei Consigli comunitativi essa approva i maestri e le maestre delle scuole elementari dipendenti da questi Consigli; propone ai medesimi gli aumenti di stipendio, lĠapertura di nuove scuole, la provvista degli arredi necessari, e tutto che pu migliorare la condizione delle scuole e deglĠinsegnanti.
Propone eziandio le spese per lĠistruzione, giusta le vigenti leggi, allĠautorit amministrativa competente, affinch essa provvegga, ove faccia mestieri, allo stanziamento di quelle spese nel bilancio del comune.
Art. 45.
Decide le controversie tra le amministrazioni comunative e glĠinsegnanti, in quanto allĠadempimento delle obbligazioni scolastiche.
Art. 46.
Delibera sullĠammissione ai corsi degli studi ed agli esami delle scuole secondarie, magistrali ed elementari, quando i regolamenti offrono nellĠapplicazione argomento di dubbiet.
Art. 47.
Pei casi contemplati nei due precedenti articoli, sempre riservato il ricorso al Ministro.
Art. 48.
Prende le necessarie informazioni per verificare le colpe ed mancamenti imputati ai maestri ed alle maestre delle scuole elementari, che possono dare motivo a deposizione od a sospensione; e dopo udite le loro difese, ne ragguaglia, col suo avviso, il Ministro per gli ulteriori provvedimenti.
Art. 49.
Provvede alle domande di congedo deglĠinsegnanti, nei limiti stabiliti dai regolamenti; propone al Ministro le promozioni, i sussidi, le gratificazioni e le onorificenze di cui gli insegnanti siano meritevoli.
Art. 50.
Sottopone al Ministro, contro gli ispettori provinciali, ed i professori delle scuole secondarie e magistrali, le accuse che importano censura, sospensione o deposizione.
Art. 51.
Esamina i materiali statistici riguardanti lĠistruzione pubblica e privata della provincia, e li trasmette annualmente al Ministro colle sue avvertenze.
¤ 6.
Del Regio Provveditore agli studi.
Art 52.
Il regio provveditore gli studi nel capoluogo di provincia eletto dal Re.
Art. 53.
Egli invigila sopra tutti gli uffiziali della provincia posti alla istruzione ed alla direzione di instituti educativi, acciocch adempiano i loro obblighi ed osservino le leggi ed i regolamenti.
Art. 54.
Fa eseguire gli ordini relativi alla Pubblica istruzione e le deliberazioni della deputazione provinciale.
Art. 55.
Carteggia direttamente col Ministro, veglia sopra tutte le scuole pubbliche e private della provincia, richiamandovi allĠuopo lĠosservanza delle vigenti discipline, e promuove dalla deputazione provinciale e dal Ministro gli opportuni Provvedimenti..
Art. 56.
Almeno una volta lĠanno visita egli stesso tutte le scuole secondarie della provincia, ed eseguisce o fa eseguire da qualcuno della deputazione provinciale una tale visita in tutti gli altri instituti dĠistruzione e di educazione.
Art. 57.
Deve essere sua cura che lĠispettore provinciale delle scuole elementari adempie il suo dovere, e d a lui ed ai provveditori mandamentali gli ordini e istruzioni necessarie.
Art. 58.
Concede lĠapprovazione di esercizio locale ai maestri ed alle maestre di scuole pubbliche elementari, dopo fatta lĠelezione regolarmente.
Art. 59.
Invigila per lĠadempimento dei lasciti pii a favore dellĠistruzione, e nel caso di qualsivoglia trasgressione ne fa rapporto al Ministro.
Art. 60.
Nei casi dĠurgenza abilitato a tutti i provvedimenti che stimer necessari, ma non saranno reputati definitivi finch non abbiano ottenuto lĠapprovazione dei superiori.
¤ 7.
Dei Provveditori mandamentali agli studi.
Art. 61.
I provveditori mandamentali sono eletti dal Ministro sulla proposta del regio provveditore della rispettiva provincia.
LĠufficio loro gratuito.
Hanno tuttavia diritto ad una indennit per ispese dĠufficio e di viaggi, la quale non potr mai eccedere le lire 100.
Art. 62.
I Provveditori mandamentali vegliano lĠosservanza delle leggi e dei regolamenti nelle scuole e convitti del proprio distretto: hanno obbligo di visitarli una volta allĠanno ed ogni volta che ne ricevano incarico dal regio provveditore al quale debbono farne relazione.
Tengono carteggio col regio provveditore dal quale dipendono ed eseguiscono tutte le incumbenze che da esso vengono loro commesse nellĠinteresse del servizio pubblico cui sono preposti.
Aiutano lĠispettore provinciale nella compilazione dello specchio delle scuole e degli istituti.
¤ 8.
Degli Ispettori provinciali delle scuole elementari.
Art. 63.
In ciascuna provincia un ispettore per le scuole elementari.
Il Ministro pu eleggere un solo ispettore per due o tre provincie limitrofe, quando lo richieggano i rispettivi Consigli provinciali.
Art. 64.
Niuno pu essere eletto ispettore provinciale per le scuole elementari, se almeno non ha cinque anni dĠinsegnamento.
Art. 65.
La vigilanza deglĠispettori provinciali abbraccia tutti glĠistituti pubblici e privati, aventi per fine lĠistruzione e lĠeducazione elementare.
La loro visita annuale non deve durar meno di sette mesi per ciascun anno.
Art. 66.
Oltre alle visite ordinarie annuali, debbono fare altres tutte quelle straordinarie che loro ordinasse il Ministro, il regio provveditore, o la deputazione provinciale.
Art. 67.
Distendono una relazione delle visite ordinarie annuali, la quale, per mezzo del regio provveditore, comunicata alla deputazione provinciale perch vi apponga le sue note, e quindi trasmessa al Ministro.
DĠogni visita straordinaria formano un rapporto speciale diretto a chi lĠha prescritta.
Art. 68.
Ogni anno compongono una specchio particolareggiato delle condizioni in cui si trovano le scuole elementari maschili e femminili, e gli asili dĠinfanzia del proprio distretto, il quale, mediante il regio provveditore, partecipato alla deputazione provinciale.
Art. 69.
Un regolamento stabilir il modo di fare le visite delle scuole s private che pubbliche, e di compilare uniformemente la statistica delle medesime.
Art. 70.
GlĠispettori possono con speciale permissione del Ministro attendere ad altre cure relative allĠistruzione. Ogni altro impiego e lĠesercizio di qualunque professione sono incompatibili.
CAPO III.
Disposizioni generali.
Art. 71.
Gli stipendi dei membri ordinari del Consiglio Superiore, del consultore, dei due ispettori generali, dei due ispettori delle scuole secondarie, e gli onorari dei regii provveditori agli studi sono a carico dello Stato.
Tali stipendi ed onorari sono regolati dalla tabella annessa alla presente legge.
Art. 72.
Parimente sono a carico dello Stato:
1.Ħ Le spese dĠufficio pei regi provveditori e per la retribuzione dei loro segretari, i quali saranno impiegati straordinari da eleggersi dai provveditori stessi collĠassentimento del Ministro;
2.Ħ Le spese dei viaggi che si faranno dĠufficio, od in virt di speciale incarico, per le visite delle scuole e dei collegi, secondo le norme da darsi con particolare regolamento.
Art. 73.
Lo stipendio e le spese di viaggio deglĠispettori provinciali sono a carico della provincia.
Le spese dĠufficio per i provveditori mandamentali sono a carico dei comuni componenti i rispettivi mandamenti.
CAPO IV.
Disposizioni transitorie.
Art. 74.
Sono aboliti il Consiglio superiore di pubblica istruzione, i Consigli universitari, le Commissioni permanenti per le scuole secondarie, il Consiglio generale per le scuole tecniche ed elementari, i Consigli provinciali per le scuole elementari, e le cariche di rettore e di consultore nelle Universit, dĠispettore generale della Sardegna per le scuole elementari, e degli ispettori per le scuole secondarie, creati dalla legge 4 ottobre 1848.
Art. 75.
Tuttavia il Consiglio superiore ed i Consigli provinciali dĠistruzione restano in ufficio finch non siano rinnovati in conformit della legge presente.
Ad essi sono temporaneamente e rispettivamente devolute le facolt e le cure conferite da questa legge al nuovo Consiglio superiore ed alle deputazioni provinciali.
Art. 76.
Fino alla promulgazione di una legge sopra lĠinsegnamento superiore, le incumbenze delle podest universitarie abolite collĠart. 74, e che da questa legge non sono demandate ad altre podest, saranno esercitate in ciascuna Universit secondo le norme da stabilirsi in apposito regolamento; per la parte amministrativa e disciplinare, da un rettore scelto dal Re, e per la parte accademica, dai Consigli delle Facolt.
Sar pure ogni anno eletto dal Re un vice‑rettore fra i professori effettivi delle Facolt.
Egli coadiuver, il rettore nellĠadempimento delle sue funzioni, ed in caso dĠimpedimento ne far le veci.
Art. 77.
Il consultore legale continuer a prestare la sua opera diretta in aiuto e consiglio del rettore dellĠUniversit di Torino.
Art. 78.
I professori effettivi interverranno con voce deliberativa nel Consiglio della propria Facolt quando sia convocato per formare programmi, dar pareri, far proposte intorno alla distribuzione dellĠinsegnamento, allĠordine degli studi e degli esami. Per questi ultimi oggetti il Consiglio potr convocare la Facolt intera se lo creda opportuno.
I presidi di questi Consigli. eseguiranno subordinatamente al rettore lĠispezione disciplinare delle rispettive Facolt.
Art. 79.
Sino alla promulgazione di una nuova legge sullĠinsegnamento secondario, i presidi ed i direttori degli studi, i Consigli ordinari, ed i Consigli collegiali continuano ad esercitare quelle funzioni che dalla presente legge non sono conferite ad altre podest.
Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.
Dat. a Torino add 22 giugno 1857.
VITTORIO EMANUELE
(Luogo del Sigillo).
V.Ħ Il
Guardasilli
de foresta.
G.
LANZA.