ATTO COSTITUZIONALE FEDERATIVO DELL'ALEMAGNA

(8 giugno 1815)

 

 

In nome della santissima e indivisibile Trinità: I principi sovrani e le città libere dell'Alemagna, animate dal desiderio di mettere ad eseguimento l'articolo 6 del trattato di Parigi del 30 maggio 1814, e convinti dei vantaggi che risulteranno dalla loro solida e durevole unione per la sicurezza e per l'indipendenza dell'Alemagna e per l'equilibrio dell'Europa, convennero di formare una confederazione perpetua ed hanno per tale effetto munito dei loro pieni poteri i loro inviati e deputati al congresso di Vienna, cioè: (qui seguono i nomi dei plenipotenziarii).

E conformemente alla succennata risoluzione, i plenipotenziarii sovrannominati, dopo essersi ricambiati i loro pieni poteri trovati in buona forma, concertarono e sancirono gli articoli che seguono:

 

I. Disposizioni generali

 

Art. 1 - I principi sovrani e le città libere d'Alemagna comprendono in questa transazione le loro maestà l'imperatore d'Austria e i re di Prussia, di Danimarca e dei Paesi Bassi, e segnatamente:

L'imperatore d'Austria e il re di Prussia per tutti quelli fra i loro dominii che anticamente hanno appartenuto all'impero germanico;

Il re di Danimarca, pel ducato di Holstein;

Il re dei Paesi Bassi, pel gran ducato di Lussemborgo.

Stabiliscono inoltre fra loro una confederazione perpetua che porterà il nome di Confederazione Germanica.

Art. 2 - Lo scopo di questa confederazione è il mantenimento della sicurezza esterna ed interna dell'Alemagna, dell'indipendenza e dell'inviolabilità degli stati confederati.

Art. 3 - I membri della confederazione, come tali, hanno eguali diritti: eglino si obbligano in egual modo a mantenere l'atto che costituisce la loro unione.

Art. 4 - Gli affari della confederazione saranno confidati ad una dieta federativa, nella quale tutti i membri voteranno per mezzo dei loro plenipotenziarii, sia individualmente, sia collettivamente, nel modo che segue, senza pregiudizio del loro grado.

Voti:

1.      Austria: 1

2.      Prussia: 1

3.      Baviera: 1

4.      Sassonia: 1

5.      Hanovre: 1

6.      Wurtemberg: 1

7.      Bade: 1

8.      Assia elettorale: 1

9.      Granducato di Assia: 1

10.  Danimarca per Holstein: 1

11.  Paesi Bassi per Lussemborgo: 1

12.  Case granducali e ducali di Sassonia: 1

13.  Brunswick e Nassau: 1

14.  Mecklemborgo-Schwerin e Strelitz: 1

15.  Holstein-Oldemborgo, Anhalt e Schwartzborgo: 1

16.  Hohenzollern, Lichtenstein, Reuss, Schaumborgo-Lippe, Lippe e Waldek: 1

17.  Le città libere di Lubecca, Francoforte, Brema e Amborgo: 1

Totale: 17

Art. 5 - L'Austria presiederà alla dieta federativa. Ciascuno stato della confederazione ha il diritto di far proposizioni: e quello che presiede è tenuto a porle il deliberamento in uno spazio di tempo che verrà stabilito.

Art. 6 - Quando si tratterà di leggi fondamentali da discutere o di cambiamenti da apportare nelle leggi fondamentali della confederazione, di misure da prendersi in rapporto all'atto federativo medesimo, di instituzioni organiche o di altre cose di un interesse comune da adottare, la dieta formerassi in assemblea generale, e in questo caso la distribuzione dei voti avrà luogo nella maniera seguente, calcolata sulla estensione rispettiva degli stati individuali:

Voti

L'Austria avrà 4

La Prussia: 4

La Sassonia: 4

La Baviera: 4

L'Hanovre: 4

Il Wurtemberg: 4

Bade: 3

Assia elettorale: 3

Granducato di Assia: 3

Holstein: 3

Lussemborgo: 3

Brunswick: 2

Mecklemborgo-Schwerin: 2

Mecklenborgo-Nassau: 2

Sassonia-Weimar: 1

Sassonia-Gotha: 1

Sassonia-Coborgo: 1

Sassonia-Meiningen: 1

Sassionia-Hidburghausen: 1

Mecklemborgo-Strelitz: 1

Holstein-Oldemborgo: 1

Anhalt-Dessau: 1

Anhalt-Bernborgo: 1

Anhalt-Cothen: 1

Schwarzborgo Sondershausen: 1

Schwarzborgo-Rudolstadt: 1

Hohenzollern-Hechingen: 1

Lichtenstein: 1

Hohenzollern-Sigmaringen: 1

Waldeck: 1

Reuss, ramo primogenito: 1

Reuss, ramo cadetto: 1

Schaumbergo-Lippe: 1

Lippe: 1

La città libera di Lubecca: 1

La città libera di Francoforte: 1

La città libera di Brema: 1

La città libera di Amborgo: 1

Totale: 69

La dieta, occupandosi delle leggi organiche della confederazione, esaminerà se si debbano accordare voti collettivi agli antichi stati dell'impero mediatizzati.

Art. 7 - La quistione di sapere se un affare debba essere discusso dall'assemblea generale, conformemente ai principii sovra stabiliti, sarà decisa nella assemblea ordinaria a maggioranza di suffragi.

L'assemblea medesima preparerà i progetti di risoluzione che debbono essere portati all'assemblea generale e fornirà a quest'ultima tutto ciò che sarà necessario per adottarli o respingerli. Si deciderà per maggioranza di suffragi, tanto nell'assemblea ordinaria quanto nell'assemblea generale, colla differenza però, che nella prima basterà la maggioranza assoluta, mentre nell'altra i due terzi dei voti saranno necessarii per formare la maggioranza. Quando vi abbia parità di suffragi nell'assemblea ordinaria, il presidente deciderà la quistione. Tuttavia, ogniqualvolta si tratterà di accettazione o di cambiamenti di leggi fondamentali, d'instituzioni organiche, di diritti individuali o di cose di religione, la pluralità dei voti non basterà né all'assemblea ordinaria né all'assemblea generale.

La dieta è permanente. Ella può nulladimeno, quando gli oggetti portati alle sue determinazioni saranno al loro termine, aggiornarsi ad un tempo stabilito, non però al di là di quattro mesi.

Tutte le disposizioni ulteriori relative all'aggiornamento e alla spedizione degli affari d'urgenza che potessero sopraggiungere durante l'aggiornamento, sono riserbati alla dieta che se ne occuperà trattando della redazione delle leggi organiche.

Art. 8 - Quanto all'ordine nel quale voteranno i membri della confederazione, è stabilito che, fino a quando la dieta sarà occupata della redazione delle leggi organiche, non vi avrà alcuna regola a questo riguardo: e qualunque sia l'ordine che verrà tenuto, esso non potrà pregiudicare ad alcuno dei membri, né stabilire una massima per l'avvenire. Dopo la redazione delle leggi organiche, la dieta delibererà sul modo di stabilire a questo riguardo una norma permanente, per cui si allontanerà il meno possibile da quelle che ebbero luogo nell'antica dieta, e segnatamente dopo il decreto della deputazione dell'Impero del 1803. L'ordine che verrà adottato non influirà d'altronde per nulla sul grado e sulla presidenza dei membri della confederazione fuori de' loro rapporti colla dieta.

Art. 9 - La dieta siederà a Francoforte sul Meno. La sua apertura è stabilita al primo settembre 1815.

Art. 10 - Il primo oggetto da trattarsi dalla dieta dopo la sua apertura, sarà la redazione delle leggi fondamentali della confederazione o delle instituzioni organiche relativamente a' suoi rapporti esterni, militari ed interni.

Art. 11 - Gli stati della confederazione s'impegnano a difendere contro qualunque assalto, tanto l'Alemagna intiera quanto ciascuno stato individuale dell'unione, e si guarentiscono reciprocamente tutti quelli dei loro dominii che trovansi compresi in questa unione.

Quando la guerra è dichiarata dalla confederazione, nessun membro può intavolare negoziati particolari col nemico, né stringere la pace o un armistizio senza il consenso degli altri.

I membri della confederazione, riserbandosi il diritto di formare alleanze, si obbligano tuttavolta a non contrarre alcun impegno che fosse diretto contro la sicurezza della confederazione o degli stati individuali che la compongono.

Gli stati confederati s'impegnano pure di non farsi la guerra sotto verun pretesto e di non terminare le loro differenze colla forza delle armi, cui sottometteranno alla dieta. Questa si proverà con una commissione a tranquillare le parti: se non vi riesce e quando una sentenza giuridica diviene necessaria, sarà provveduto con un giudizio austregale (austregal instanz) bene organizzato, a cui le parti in litigio si rassegneranno senza appello.

 

II. Disposizioni particolari

 

Oltre ai punti regolati dagli articoli precedenti, relativi allo stabilimento della confederazione, gli stati confederati sonosi nello stesso tempo convenuti di stabilire, in rapporto ai seguenti oggetti, le disposizioni contenute negli articoli qui sotto, i quali debbono avere la stessa forza e valore che quelli che precedono.

Art. 12 - I membri della confederazione, i cui dominii non contano una popolazione di 300.000 anime, si riuniranno a case regnanti della stessa famiglia o ad altri stati della confederazione, la cui popolazione, unita alla loro, raggiungerà il numero indicato, per formare in comune un tribunale supremo.

Tuttavolta, negli stati di una popolazione meno numerosa dove già esistono cosiffatti tribunali di terza instanza, saranno conservati nella loro qualità attuale, purché la popolazione degli stati a cui appartengono non sia al di sotto di 150.000 anime.

Le quattro città libere avranno il diritto di riunirsi fra loro per l'instituzione di un tribunale supremo comune.

Ciascuna delle parti che saranno in litigio davanti a questi tribunali supremi comuni, sarà autorizzata ad esigere il rimando della procedura alla facoltà di diritto d'una università straniera per farvi portare sentenza definitiva.

Art. 13 - Vi avranno assemblee di stati in tutti i paesi della confederazione.

Art. 14 - Per assicurare agli antichi stati dell'Impero che furono mediatizzati nel 1806 e nei susseguenti anni, diritti eguali in tutti i paesi della confederazione e conformi ai rapporti attuali, gli stati confederati stabiliscono le seguenti massime:

1° Le case dei principi e corti mediatizzate non appartengono per ciò meno all'alta nobiltà d'Alemagna e conservano i diritti d'eguaglianza di nascita colle case sovrane, come finora ne godettero.

2° I capi di queste case formano la prima classe degli stati nei paesi a cui appartengono: essi sono, come anche le loro famiglie, nel novero dei maggiormente privilegiati, massime in materia d'imposte.

3° Conservano in generale per le loro persone, le loro famiglie e i loro beni, tutti i diritti e le prerogative inerenti alle loro proprietà e che non appartengono all'autorità suprema o agli attributi del governo. Fra i diritti loro assicurati da questo articolo saranno specialmente e segnatamente compresi:

a) La libertà illimitata di soggiornare in ciascuno stato appartenente alla confederazione, trovandosi in pace con esso;

b) Il mantenimento dei patti di famiglia, conformemente all'antica costituzione d'Alemagna e la facoltà di legare i loro beni e i membri delle loro famiglie con disposizioni obbligatorie, le quali nulladimeno debbono essere portate a cognizione del sovrano e delle autorità pubbliche. Le leggi per cui questa facoltà fu ristretta finora non sono applicabili ad alcun caso avvenire;

c) Il privilegio di non essere giustiziabili che dai tribunali superiori e l'esenzione da qualunque circoscrizione militare per essi e per le loro famiglie;

d) L'esercizio della giurisdizione civile e criminale in prima instanza, e se i dominii sono abbastanza considerevoli, in seconda instanza, della giurisdizione forestale, della polizia locale e della inspezione delle chiese, delle scuole e delle fondazioni pie: ogni casa in conformità delle leggi del paese a cui rimangono sottomessi, non che ai regolamenti militari e alla sorveglianza suprema riserbata al governo, relativamente agli oggetti delle prerogative surriferite.

Per meglio determinare queste prerogative, come in generale, per regolare e consolidare i diritti dei principi, conti e signori mediatizzati in un modo uniforme in tutta la confederazione germanica, l'ordinanza pubblicata a quest'uopo da S.M. il re di Baviera nel 1807 sarà adottata come regola generale.

L'antica nobiltà immediata dell'Impero godrà dei diritti enunziati nei paragrafi a) e b), di quello di sedere nell'assemblea degli stati, d'esercitare la giurisdizione patrimoniale e forestale, la polizia locale, il patronato delle chiese, non che quello di non essere giustiziabile dai tribunali ordinarii. Questi diritti non saranno tuttavolta esercitati che a norma di regolamenti stabiliti in proposito dalle leggi del paese nel quale i membri di questa nobiltà hanno i loro dominii.

Nelle province staccate dall'Alemagna dalla pace di Nuneville del 9 febbraio 1801 e che ora di nuovo le vennero restituite, l'applicazione dei principii sovraccennati relativamente all'antica nobiltà immediata dell'Impero, sarà soggetta alle modificazioni rese necessarie dalle relazioni che in queste province esistono.

Art. 15 - La continuazione delle rendite dirette e sussidiarie assegnate sul dazio della navigazione del Reno, non che le disposizioni prese dalla deputazione dell'Impero del 25 febbraio 1803, relativamente al pagamento dei debiti e pensioni accordate a persone ecclesiastiche o laiche, saranno guarentite dalla confederazione.

I membri dei cessati capitoli delle chiese cattedrali, come pure quelli dei capitoli liberi dell'Impero, hanno il diritto di godere delle pensioni che loro sono assegnate dal suddetto decreto della deputazione, in qualunque siasi paese, trovantesi in pace colla confederazione germanica.

I membri dell'ordine teutonico che non hanno ancora ottenuto pensioni sufficienti, le otterranno a norma dei principii stabiliti pei capitoli delle chiese cattedrali dalle determinazioni della deputazione dell'Impero del 1803: e i principi che acquistarono antichi dominii dell'ordine teutonico, pagheranno queste pensioni proporzionatamente alla loro parte nei beni dell'ordine medesimo.

La dieta della confederazione si occuperà delle misure da prendersi per la cassa di sostentamento e per le pensioni dei vescovi ed altri ecclesiastici dei paesi sulla riva sinistra del Reno, le quali pensioni saranno trasferite ai possessori attuali dei suddetti paesi: questa bisogna verrà regolata nello spazio d'un anno, e fino a quell'epoca il pagamento delle pensioni avrà luogo come lo ebbe finadesso.

Art. 16 - La differenza delle confessioni cristiane nei paesi e territorii della confederazione germanica non ne recherà alcuna nel godimento dei diritti civili e politici. La dieta prenderà in considerazione i mezzi di operare nel modo più uniforme il miglioramento dello stato civile di coloro che professano la religione ebraica in Alemagna, e si occuperà particolarmente delle misure per cui si potrà loro assicurare e guarentire negli stati della confederazione germanica la permanenza dei diritti civili, a condizione ch'eglino si sottomettano a tutti gli obblighi degli altri cittadini. Intanto, i diritti già accordati ai membri di questa religione pel tale o tale altro atto speciale, saranno loro conservati.

Art. 17 - La casa dei principi Tour-et-Taxis conserverà il dominio e le rendite delle poste negli stati confederati, quali le furono assicurate dal decreto della deputazione dell'Impero del 23 febbraio 1803 o da convenzioni posteriori, per ciò che non sarà altramente disposto da nuove convenzioni liberamente stipulate dall'una e dall'altra parte. In ogni caso, i diritti e le pretese di questa casa, sia alla conservazione delle poste, sia ad una giusta indennità, quali furono dal suddetto decreto stabiliti, saranno mantenuti. Questa disposizione applicasi pure ai casi in cui l'antica amministrazione delle poste fosse stata abolita dopo il 1803, in contravvenzione al disposto della deputazione dell'Impero, a meno che l'indennità non fosse stata definitivamente stabilita da una convenzione particolare.

Art. 18 - I principi e le città libere d'Alemagna sono intese di assicurare ai sudditi degli stati confederati i diritti seguenti:

1° Quello di acquistare e di possedere beni immobili fuori dei confini dello stato in cui hanno domicilio, senza che lo stato straniero possa assoggettarli a contribuzioni o carichi diversi da quelli che i proprii sudditi sostengono.

2° a) Quello di passare da uno stato confederato ad un altro, purché sia provato che quello in cui si stabiliscono, li riceve come sudditi.

b) Di entrare al servizio civile o militare di qualunque stato confederato, beninteso tuttavolta che l'esercizio dell'uno e dell'altro di questi diritti non comprometta l'obbligazione al servizio militare imposto dall'antica patria. E perché a questo riguardo la differenza delle leggi sull'obbligo del servizio militare non conduca a risultati ineguali e nocevoli al tale o tale altro stato particolare, la dieta della confederazione delibererà intorno ai mezzi di stabilire una legislazione uniforme per quanto è possibile su questo proposito.

3° L'affrancamento da ogni specie di diritto d'uscita o di detrazione od altra imposta particolare, nel caso in cui eglino trasportassero la loro fortuna da uno stato confederato ad un altro, purché non sia stato altramente disposto da convenzioni particolari e reciproche.

4° La dieta si occuperà nella sua prima riunione di una legislazione uniforme sulla libertà della stampa e sulle misure da prendersi per guarentire gli autori e gli editori contro la contraffazione delle loro opere.

Art. 19 - Gli stati confederati si riserbano il diritto di deliberare nella prima riunione della dieta a Francoforte, sul modo di regolare le relazioni di commercio e di navigazione da uno stato all'altro, dietro ai principii addotti dal congresso di Vienna.

Art. 20 - Il presente atto sarà notificato da tutte le parti contraenti, e le ratificazioni saranno, nello spazio di sei settimane o più presto se sia possibile, indirizzate alla cancelleria di corte e di stato di S.M. l'imperatore d'Austria a Vienna: esse saranno pure depositate negli archivi della confederazione nell'apertura della dieta.

In fede del che, tutti i plenipotenziari firmarono il presente instromento e vi apposero il suggello delle loro armi.

 

A Vienna, 8 giugno 1815

(Seguono le segnature)

 

 

 

 

 

FONTE:

Raccolta di tutte le Costituzioni antiche e moderne, vol. II, Tipografia Cassone, Torino 1849.




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