CARTA COSTITUZIONALE DEL REGNO DI BAVIERA

PUBBLICATA ADDÌ 26 MAGGIO 1818

 

 

Massimiliano Giuseppe per la grazia di Dio RE DI BAVIERA ECC. ECC.

 

Penetrati dagli alti obblighi che incumbono ad un sovrano, finora Noi contrassegnammo il nostro governo con instituzioni, le quali attestano la perseveranza dei nostri sforzi per far progredire il ben essere dei nostri popoli. Onde porre a questo benessere più salde basi, Noi avevamo già sino dal 1808 tracciata una costituzione conforme alla situazione interna, e alle esteriori relazioni del nostro regno: a quell'epoca Noi v'introducemmo, siccome elemento essenziale, la formazione di un'assemblea di stati generali. Appena vedemmo spiegarsi e compiersi quella serie di grandi avvenimenti che sommossero tutti gli stati d'Alemagna, duranti i quali tutta la nazione bavarese si è mostrata altrettanto sublime nelle sventure che sul campo delle battaglie, appena gli atti del congresso di Vienna ebbero posto un termine a questi avvenimenti, noi ripigliammo tosto la grand'opera, che le contingenze dei tempi poterono sole interrompere. I lavori preparatorii ordinati nel 1814 e il decreto del 2 febbraio 1817 fanno testimonianza della ferma risoluzione da Noi presa anteriormente per ciò che riguarda questo importante obbietto.

L'atto presente, il quale venne preceduto da lunghe e mature deliberazioni, e comunicato al nostro consiglio di stato, è l'opera della nostra volontà altrettanto libera che incrollabile. Il nostro popolo vi troverà la più sicura guarentigia dei paterni sentimenti che ci animano. Libertà delle coscienze, con distinzioni scrupolose per ciò che appartiene allo stato, e ciò che appartiene alla chiesa, con egual protezione per l'uno e per l'altro: libertà delle opinioni, con legali restrizioni contro l'abuso; diritto eguale di tutti, gl'indigeni, a tutti i gradi del servizio pubblico e a tutte le distinzioni dovute al merito; dovere eguale di servire lo stato nell'onorata carriera delle armi; eguaglianza nelle leggi e dei cittadini davanti ad esse; imparzialità e prontezza nell'amministrazione della giustizia; eguaglianza nella distribuzione e nel pagamento delle tasse; ordine severo in tutte le parti dell'economia pubblica; misure leali per sostenere il credito pubblico e per guarentire i mezzi che vi saranno destinati; ristabilimento delle corporazioni municipali in tutti i loro diritti e nell'amministrazione degli affari che immediatamente le riguardano; stati generali formati di tutte le classi di cittadini domiciliati; stati generali investiti del diritto di consigliare, di votare la legge, di accordare le tasse, di esporre i loro voti e di fare lagnanze nel caso di violazione dei diritti costituzionali, chiamati ad accrescere in pubbliche assemblee la saviezza delle deliberazioni del governo, senza paralizzarne l'energia; finalmente una guarentigia della costituzione che renda impossibile qualunque mutamento senza impedire i miglioramenti che l'esperienza potrebbe suggerire. Ecco, o Bavaresi, i principali caratteri di questa costituzione che Noi vi diamo di nostra volontà libera e piena. Cosiffatti sono i principii di un re il quale non vuole andar debitore della felicità del suo cuore e della gloria del suo trono, fuorché alla felicità della patria e all'amore del suo popolo.

Noi dichiariamo che gli articoli seguenti formano la costituzione del regno di Baviera:

 

Titolo I

Principii generali

 

Art. 1 - Tutte le provincie antiche e nuove del regno di Baviera formano uno stato sovrano e monarchico, dietro alle determinazioni contenute in questo atto costituzionale.

Art. 2 - Vi avrà per tutto il regno un'assemblea degli stati generali, divisa in due camere.

 

Titolo II

Del re, della successione e della reggenza

 

Art. 1 - Il re è il capo supremo dello stato: egli riunisce nella sua persona tutti i diritti del supremo potere, e li esercita dietro le determinazioni da lui medesimo stabilite con questo atto costituzionale. La sua persona è sacra e inviolabile.

Art. 2 - La corona è ereditaria nella linea maschile della casa reale, secondo l'ordine di primogenitura, e per collaterali maschi di ramo in ramo.

Art. 3 - Il diritto di successione non può appartenere che ai figli legittimi, usciti da un matrimonio con una persona di nascita eguale e col consenso del re.

Gli articoli 4 e 5 determinano i modi d'accessione dei rami femminili dopo l'estinzione dei rami maschili.

Art. 6 - Se dopo l'estinzione dei rami maschili, la corona di Baviera ricade al sovrano di una monarchia più grande, il quale non potesse o non volesse fermare sua stanza in Baviera, la corona passerà al secondo principe di questa casa, e allora le norme di successione si applicheranno alla discendenza di questo principe medesimo. Ma se la corona ricade alla moglie di un maggiore monarca straniero, ella diviene regina: sarà però obbligato a nominare un viceré, il quale stabilirà la sua residenza in Baviera, e dopo la morte di questa principessa, la corona passerà al secondo de' suoi figli.

Art. 7 - I principi e le principesse sono maggiori a diciotto anni compiuti.

Art. 8 - Gli altri rapporti dei membri della famiglia reale pigliano norma dallo statuto di famiglia.

Art. 9 - La reggenza ha luogo durante la minorità del re, o nel caso che il re fosse per un lungo spazio di tempo impedito di esercitare le sue funzioni, senza avere egli medesimo provveduto all'amministrazione del regno.

Art. 10 - Il monarca ha il diritto di scegliere fra i principi maggiori il reggente per la minorità del suo successore. Se il re non ha fatta alcuna scelta, la reggenza appartiene al più prossimo collaterale maggiore.

Art. 11 - Quando per un motivo qualunque che durasse più di un anno, il re fosse impedito di esercitare le sue funzioni senza avere egli medesimo provveduto a questo caso, gli stati generali saranno informati delle circostanze, e la reggenza costituzionale sarà stabilita di loro consenso.

Art. 12 - Modo di deporre negli archivi della famiglia reale l'atto di nomina di un reggente.

Art. 13 - Nel caso in cui non vi fosse collaterale maschio, la reggenza appartiene alla regina vedova. In mancanza d'una regina, la reggenza passa a quella dei funzionarii della corona che l'ultimo monarca avrà designato, e in mancanza di questa designazione, al primo dei funzionarii, a meno che egli non presenti un ostacolo legale.

Art. 14 - In ogni caso, la regina vedova ha il diritto di sorvegliare l'educazione dei suoi figli, sotto l'inspezione del reggente, e conforme allo statuto di famiglia.

Art. 15 - La reggenza si eserciterà sempre in nome del re minorenne e incapace di esercitare le sue funzioni, Gli atti saranno spediti in suo nome e sigillati col sigillo reale ordinario: la moneta porterà la sua effigie, le sue armi e i suoi titoli. Il reggente si firmerà: "Amministratore del regno di Baviera".

Art. 16 - Il reggente, chiunque egli sia, debbe, nell'istante di entrare in carica, radunare gli stati generali e prestare davanti ad essi e in presenza dei ministri e consiglieri di stato il giuramento che segue:

"Io giuro di governare lo stato conformemente alla costituzione e alle leggi del regno, di mantenere l'integrità del regno e i diritti della corona, e di rimettere fedelmente al re il potere, il cui esercizio mi è affidato coll'aiuto di Dio e del suo santo Evangelio".

Art. 17 - Il reggente esercita tutti i diritti del supremo potere che non sono formalmente eccettuati dalla carta.

Art. 18 - Egli non nomina che provvisoriamente a tutti gli uffizi, eccettuati quelli di giustizia: non può né alienare i dominii della corona, né accordar feudi, né introdurre nuovi uffizi.

Art. 19 - Il reggente è obbligato, in ogni cosa d'importanza, di prendere l'avviso della totalità del ministero che formerà il consiglio di reggenza.

Art. 20 - Il reggente sarà alloggiato e mantenuto nel palazzo reale e avrà a sua disposizione la nomina annuale di 200.000 fiorini.

Art. 21 - La reggenza cessa di diritto colla minorità del re o colla causa che lo rende incapace di governare.

Art. 22 - Appena sarà terminata la reggenza e il re avrà prestato il suo giuramento, gli atti della reggenza saranno immediatamente chiusi e l'avvenimento del re annunziato pubblicamente in tutta l'estensione del regno.

 

Titolo III

Del dominio dello Stato

 

Art. 1 - L'estensione totale del regno di Baviera forma un tutto unico, indivisibile e inalienabile, composto della universalità delle terre, signorie, dominii, diritti di regalia e rendite con tutte le loro pertinenze. Nel modo stesso, tutti i nuovi acquisti in virtù di titoli privati, consistenti in immobili, sia nella linea diretta, sia nelle linee collaterali, quando il primo erede non ne abbia disposto durante la vita, ricadono nella eredità della razza maschile e saranno riguardati come incorporati alla massa totale.

L'articolo 2 specifica i varii oggetti che faranno parte dei dominii dello stato.

Art. 3 - L'universalità dei dominii dello stato, come già trovavasi regolata dalla prammatica del 20 ottobre 1804, le cui disposizioni non contrarie alle presenti continueranno a sussistere, è e rimane per sempre inalienabile, salve le modificazioni che seguono: particolarmente e senza eccezione, tutti i diritti della sovranità saranno devoluti alla primogenitura, senza poter mai essere divisi né alienati.

Art. 4 - Debbono considerarsi come alienazione del dominio dello stato, non solamente qualunque vendita effettiva, ma anche qualunque donazione tra vivi, o per disposizione testamentaria, collazione di nuovi feudi o aggravamento d'un carico perpetuo, o infine qualunque impegno o cessione all'amichevole in virtù del pagamento d'una somma di danaro. Non può essere accordato ad alcun cittadino un affrancamento dai pesi pubblici.

Art. 5 - I feudi attualmente conceduti sono eccettuati da queste disposizioni. Il re non accorderà nuovi feudi che col consenso degli stati generali e per ricompensare grandi servigi resi allo stato.

Gli articoli 6 e 7 riserbano al re il diritto di fare cambi di dominii ed altre operazioni comandate dalle massime di una buona amministrazione, ma senza poter diminuire le rendite dello stato.

 

Titolo IV

Dei diritti e dei doveri generali

 

Art. l - L'indigenato è una condizione necessaria per esercitare la pienezza dei diritti civili e politici in Baviera. La legge organica o il supplemento n. 1 determina come acquistisi l'indigenato, sia per nascita, sia per naturalizzazione.

Art. 2 - La perdita dell'indigenato trae seco la perdita dei diritti politici.

L'articolo 3 definisce il domicilio come condizione necessaria per esercitare i diritti di cittadino.

Art. 4 - Gli indigeni o i naturalizzati possono solo ottenere i posti di dignitarii della corona, le grandi cariche della corte, gli altri gradi nell'esercito, gli impieghi di amministratori civili, le dignità e i benefizi ecclesiastici.

Art. 5 - Qualunque bavarese può indistintamente ottenere tutte le cariche civili, militari ed ecclesiastiche, come pure i benefizi.

Art. 6 - Conformemente all'editto del 3 agosto 1903, non può esistere in tutta l'estensione del regno alcuna specie di servitù personale.

Art. 7 - Tutti i lavori obbligati senza limite, debbono cambiarsi in servizi limitati: questi possono soggiacere a riscatto.

Art. 8 - Lo stato guarentisce a ciascun abitante la sicurezza della sua persona, delle sue proprietà e de' suoi diritti. Nessuno può sottrarsi al suo giudice ordinario. Nessuno può essere arrestato né perseguitato se non dopo le forme prescritte dalla legge. Nessuno può essere costretto a cedere la sua proprietà per l'uso pubblico, se non dopo una decisione del consiglio di stato riunito e dopo esserne stato preventivamente reso indenne.

Art. 9 - La libertà intiera di coscienza è assicurata a ciascun abitante. Il culto domestico di qualsiasi religione non potrà essere vietato. Le tre comunioni cristiane esistenti nel regno godono dei diritti civili e politici eguali: le comunioni cristiane avranno libertà di coscienza intiera, ma non godranno se non della parte dei diritti politici che verrà loro conceduta dalle leggi, in virtù delle quali furono ammessi nella società politica. La proprietà delle fondazioni pie è guarentita in tutte le comunioni religiose senza eccezione, conforme agli atti e statuti di fondazione. Il potere ecclesiastico non può mai essere intralciato nella sfera delle sue attribuzioni proprie, e il governo civile non s'immischierà in alcuna guisa nelle materie che riguardano il domma e le coscienze. Tuttavolta non potrà essere pubblicata alcuna ordinanza o alcuna legge dalla parte del potere ecclesiastico, senza la permissione del governo, investito del potere d'inspezione sovrana.

L'articolo 10 pone le fondazioni destinate al culto, all'instruzione e alla beneficenza sotto la protezione speciale dello stato. Le fondazioni pubbliche non possono essere alienate che di consenso degli stati generali.

Art. 11 - La libertà della stampa e del commercio librario è guarentita dietro le determinazioni comprese nella legge organica.

Art. 12 e 13 - Eguaglianza del dovere per rapporto al servizio militare alla landwehr e alla prestazione delle tasse, senza riguardo alcuno alle antiche esecuzioni.

Art. 14 - Qualunque bavarese, avendo soddisfatto alle leggi, può stabilirsi in un altro stato tedesco e accettarvi servizio. Finché rimarrà suddito di Baviera, non potrà ricevere da una potenza straniera né paghe né decorazioni, senza la permissione espressa del re.

 

Titolo V

Dei diritti speciali e dei privilegi

 

Art. l - Le dignità della corona possono essere conferite a vita e considerate come feudi ereditarii per diritto di primogenitura. I titolari di queste dignità sono di diritto membri della prima camera degli stati generali.

Art. 2 - Sono guarentite ai principi e ai conti già stati dell'impero germanico, le prerogative e i diritti specificati nell'editto particolare che li riguarda.

Art. 3 - Sono guarentiti alla nobiltà già immediata i diritti che le furono precedentemente conceduti dalle dichiarazioni e dagli editti reali.

Art. 4 - Il resto della nobiltà del regno conserva, come tutti i proprietarii territoriali, i diritti che la legge organica loro concede. Di più, la nobiltà godrà delle prerogative seguenti: il diritto esclusivo di poter esercitare una giustizia signorile; il diritto di potere erigere i suoi beni immobili in fidecommessi; l'esenzione dai tribunali di distretto nel civile e nel criminale; il diritto detto del sigillo, nei limiti fissati dalle leggi sulle ipoteche; finalmente il privilegio di fare entrare nella qualità di cadetti quelli dei loro figli che sarebbero colpiti dalla coscrizione.

Art. 5 - Gli ecclesiastici godranno egualmente del privilegio di una giurisdizione speciale. L'esenzione relativa alla coscrizione si applica ai figli dei consiglieri di collegi ministeriali e di tutti i funzionarii d'un ordine più elevato.

Art. 6 - L'avanzamento e le pensioni seguiranno le norme prescritte dalle leggi.

 

Titolo VI

Dell'assemblea degli stati generali

 

Art. 1 - L'assemblea degli stati consiste in due camere, quella del senatori del regno e quella dei deputati.

Art. 2 - La camera dei senatori del regno è composta: 1) Dei principi maggiori della famiglia reale; 2) Dei dignitarii ed uffiziali della corona; 3) Dei due arcivescovi; 4) Dei capi delle antiche famiglie di principi e conti che erano stati dell'impero germanico. Essi saranno senatori del regno per successione ereditaria, finché rimarranno in possesso delle loro antiche signorie d'impero situate nel regno; 5) D'un vescovo nominato dal re e di ciascun presidente attuale del concistorio generale protestante; 6) Delle persone che il re, sia a motivo della loro nascita e della loro fortuna, sia in considerazione dei singolari servigi da loro resi allo stato, nominerà specialmente per essere membri di questo consiglio per via ereditaria o vita loro duratile.

Art. 3 - Il diritto ereditario, specificato nell'articolo precedente, non può passare fuorché a coloro che posseggono la pienezza dei diritti civili o politici, e un fondo, vuoi feudale, vuoi in fidecommesso, pagante almeno 300 fiorini di tassa fondiaria.

Art. 4 - Il numero dei senatori a vita non può oltrepassare il terzo dei senatori ereditarii.

Art. 5 - I senatori ereditarii hanno ingresso nella carriera all'epoca della loro maggiorità: i principi non avranno voto decisivo che a ventun'anno e gli altri senatori a venticinque anni cominciati.

Art. 6 - La camera dei senatori non può aprirsi che quando almeno la metà dei membri saranno presenti.

Art. 7 - La seconda camera degli stati formasi di proprietarii rurali che esercitano nelle loro terre una giurisdizione signorile, e non hanno diritto di siedere e di votare nella prima camera; di deputati delle università; di ecclesiastici delle chiese cattoliche e protestanti; di deputati delle città e dei borghi, e di proprietarii che non sono compresi fra quelli designati qui sopra.

Art. 8 - Il numero dei membri si regola generalmente su quello delle famiglie del regno, nella proporzione di un deputato su sette famiglie.

Art. 9 - Su questo numero così determinato, la classe dei proprietarii nobili forma un ottavo; quella degli ecclesiastici, così cattolici che protestanti, un ottavo essa pure; la classe delle città e dei borghi, un quarto; la classe degli altri proprietarii che non hanno giustizia signorile, metà del numero dei deputati; ciascuna delle tre università, un membro.

Art. 10 - Un editto speciale distribuisce il numero dei deputati su ciascun distretto o circondario del regno.

Art. 11 - Ciascuna classe elegge separatamente il numero dei deputati che le è assegnato, dietro le forme indicate nell'editto: i deputati sono eletti per sei anni, e quando uno di essi muore in questo frattempo, quello che ebbe dopo di lui il maggior numero di voti ne occupi il posto.

Art. 12 - I deputati debbono avere per sé medesimi il diritto di cittadino, senza avere riguardo ai loro rapporti come servitori dello stato: debbono possedere nel distretto il godimento libero di un fondo bastevole alla loro esistenza indipendente, conforme alle proporzioni fondate sulla tassa e segnate nell'editto organico; debbono avere trent'anni compiuti. Il deputato debbe appartenere ad una delle tre comunioni cristiane: non debbe aver mai soggiacciuto ad un processo criminale o correzionale, senza avervi pienamente soddisfatto.

Art. 13 - Ogni sesto anno si farà una nuova elezione di deputati, come pure nel caso in cui il re abbia disciolta la camera. I membri possono essere rieletti allo spirare del loro termine.

Art. 14 - Quando un membro, nella durata delle sue funzioni, perde, sia le proprietà, i diritti signorili, il benefizio ecclesiastico o il ramo d'industria che lo rendeva atto ad essere eletto, sia le qualità indicate nell'articolo 12, e senza cui egli non può rimanere deputato, questo membro, dopo una deliberazione della camera e dopo sentite le sue difese, debbe essere escluso dall'assemblea.

Art. 15 - La camera non può costituirsi se non quando vi avranno almeno due terzi dei membri presenti.

Art. 16 - La sessione della camera dei senatori si apre e si chiude nel tempo medesimo che quella dei deputati.

Art. 17 - I membri dell'una e dell'altra camera non possono farsi rappresentare nelle sedute.

Art. 18 - La proposizione della tassa si fa anzitutto nella camera dei deputati, ed è quindi rimandata da questi alla camera dei senatori. Qualunque altra proposizione può essere indistintamente mossa dall'una o dall'altra camera, secondo gli ordini del re.

Art. 19 - Nessuno degli oggetti sottomessi alla deliberazione delle due camere può essere discusso esclusivamente in una di esse, e la decisione di una sola camera non produce mai l'effetto di un consenso degli stati generali.

 

Titolo VII

Delle funzioni dell'assemblea degli stati generali

 

Art. 1 - Le due camere non potranno deliberare che sugli oggetti appartenenti alla sfera della loro azione e specificati negli articoli seguenti.

Art. 2 - Senza la deliberazione e l'assenso degli stati del regno, non si potrà dare alcuna legge generale che concerna la libertà delle persone o la prosperità dei sudditi dello stato, né recare alcun cambiamento ad una di quelle che già esistevano, né rivocarle, né darne una spiegazione autentica.

Art. 3 - Il re chiede il consenso degli stati per determinare tutte le tasse dirette come le indirette e per accrescere o cambiare quelle che già esistono.

Art. 4 - Immediatamente dopo l'apertura della sessione, sarà posto sotto gli occhi degli stati generali un bilancio o un sunto di tutti i bisogni e di tutti i mezzi dello stato. Questo sunto sarà esaminato da una commissione e quindi gli stati generali delibereranno sulle contribuzioni da riscuotere.

Art. 5 - Le contribuzioni dirette necessarie per sopperire alle spese ordinarie, fisse o provedute, compresi i fondi di riserva, saranno votate ogni volta per sei anni. Onde ovviare ad uno stagnamento nell'economia pubblica, le contribuzioni continueranno ad essere pagate, durante l'anno finanziario in cui la prima assemblea degli stati generali sarà stata convocata, sullo stesso piede con cui si pagavano l'anno precedente.

Art. 6 - Un anno prima del termine per cui le spese fisse saranno state convenute, e quindi per sei anni, il re fa sottoporre agli stati generali il bilancio nuovo pei sei anni successivi.

Art. 7 - Nel caso in cui il re fosse impedito da circostanze esterne e straordinarie di convocare gli stati generali nell'ultimo anno di questo termine della votazione ordinaria, ha il diritto di continuare a riscuotere per sei anni le contribuzioni ultimamente votate.

Art. 8 - Nel caso in cui un bisogno straordinario e impreveduto rendesse insufficiente la rendita esistente dello stato, il re chiederà agli stati generali il loro consenso ad imporre contribuzioni straordinarie.

Art. 9 - Gli stati generali non potranno aggiungere alcuna condizione alla votazione delle tasse.

Art. 10 - Gli stati saranno a ciascuna sessione informati dell'uso delle rendite dello stato.

Art. 11 - La totalità del debito pubblico è posta sotto la guarentigia degli stati generali. Il loro consenso è necessario per accrescere il debito pubblico, sia in capitale, sia in rendite.

Art. 12 - Un accrescimento del debito pubblico non debbe aver luogo che nel caso di necessità urgente, per non sopraccaricare i popoli di contribuzioni e per coprire le spese veramente utili.

Art. 13 - Il piano di riscatto del debito è sottomesso agli stati generali e non potrebbe venire cambiato senza il loro consenso né i fondi impiegati ad altri usi.

Art. 14 - Ciascuna camera nominerà un commissario che assisterà la commissione reale di riscatto, piglierà conoscenza de' suoi atti e veglierà a che ella segua le norme stabilite.

Art. 15 - Nel caso di pericoli minaccianti al di fuori, quando potrà essere indispensabile il levar capitali e quando circostanze esterne rendano la convocazione degli stati generali impossibile, i due commissarii avranno il diritto di dare, in nome degli stati, il loro consenso provvisorio a questi imprestiti, salvo a sommettere la cosa agli stati medesimi prima d'inscrivere il debito sui registri dello stato.

Art. 16 - La situazione della cassa di riscatto sarà esattamente fatta conoscere agli stati generali a ciascuna sessione.

Art. 17 e 18 - Non si può né cambiare la destinazione delle fondazioni pubbliche, né concedere dominii e rendite sullo stato senza il consenso degli stati generali.

Art. 19 - Gli stati generali hanno il diritto di sommettere al re i loro voti e le loro proposizioni in una forma conveniente, per rapporto a tutti gli oggetti compresi nella sfera della loro azione.

Art. 20 - Ciascun deputato ha il diritto individuale di sommettere alla sua camera i suoi voti e le sue proposizioni per rapporto a questi oggetti. La camera decide alla maggioranza di voti, se la proposizione debba essere presa in considerazione: nel caso affermativo, la rimanda all'esame di un comitato. Le risoluzioni d'una camera debbono sempre essere presentate all'altra, e non potranno essere presentate al re se non quando l'altra camera v'abbia acconsentito.

Art. 21 - Ciascun cittadino e ciascun comune può indirizzare all'assemblea degli stati generali o a ciascuna camera le sue lagnanze sulla violazione dei diritti costituzionali: la camera le fa esaminare dal comitato incaricato di questo lavoro e le prende in considerazione, se il comitato lo trova a proposito. La camera, se conosca fondate le rimostranze, comunica la sua risoluzione all'altra camera, e quando questa vi acconsente, la risoluzione unita delle due camere è presentata al sovrano.

Art. 22 - Il re convocherà gli stati generali almeno una volta ogni tre anni. Il re apre la sessione in persona o per mezzo di un commissario speciale. Le sessioni debbono regolarmente durare oltre a due mesi. Gli stati sono obbligati a deliberare anzitutto gli oggetti proposti dal re.

Art. 23 - Il re ha il diritto ad ogni istante di prolungare o di aggiornare la sessione e di disciogliere l'assemblea. In quest'ultimo caso, una nuova elezione della camera dei deputati avrà luogo tutto al più dopo tre mesi.

Art. 24 - I ministri di stato potranno assistere alle sedute delle due camere anche nel caso in cui non ne fossero membri.

Art. 25 - Ciascun membro degli stati generali fa il giuramento che segue: "Io giuro davanti a Dio e sul suo santo Vangelo fedeltà al re, obbedienza alla legge e il mantenimento della costituzione: non avrò altro pensiero nell'assemblea degli stati che il bene generale del regno, senza alcun riguardo a classi ed ordini particolari, conformemente alla mia intima convinzione".

Art. 26 - Nessun membro degli stati generali può essere arrestato durante le sessioni, senza il consenso della camera a cui appartiene, eccettuando il caso di delitto flagrante.

Art. 27 - Nessun membro è responsabile dell'opinione che avrà esternato nella seduta, se non sia davanti alla camera stessa e conforme alle regole della seduta.

Art. 28 - Un oggetto su cui le due camere non poterono mettersi d'accordo, non può esser posto in deliberazione nuovamente durante la sessione.

Art. 29 - La risoluzione reale sulle proposizioni degli stati generali non sarà data isolatamente su ciascuna proposizione, ma su tutte insieme sul fine della sessione.

Art. 30 - Il re solo sanziona le leggi e le promulga sotto la sua segnatura e con questa formola: "Udito il nostro consiglio di stato e col consiglio ed assenso dei nostri amati e fedeli stati generali del regno".

Art. 31 - Durante un aggiornamento, dopo la chiusura o dopo il discioglimento, le camere non possono più fare alcune deliberazione legalmente valida.

 

Titolo VIII

Dell'amministrazione della giustizia

 

Art. 1 - La giustizia emana dal re: essa è amministrata in suo nome dai baliaggi e dalle corti superiori in una serie d'instanze determinate dalla legge.

Art. 2 - Tutti i tribunali sono obbligati ad aggiungere i motivi alle loro sentenze.

Art. 3 - I tribunali sono indipendenti nei limiti delle loro funzioni e nessun giudice può essere destituito né rivocato con perdita del suo onorario, se non in virtù di un giudizio.

Art. 4 - Il re, negli affari criminali, può far grazia, mitigando o rimettendo la pena: ma egli non può arrestare un processo né una instruzione cominciata.

Art. 5 - Il fisco reale, in ogni cosa che interessi i diritti di un particolare, litigherà davanti ai tribunali ordinarii.

Art. 6 - La confisca dei beni è abolita, fuori il caso di diserzione.

Art. 7 - V'avrà uno stesso codice civile e penale per tutto il regno.

 

Titolo IX

Dell'organizzazione militare

 

Art. l - Qualunque bavarese è obbligato a cooperare alla difesa della patria conformemente alle leggi. Gli ecclesiastici sono eccettuati dal dovere di portare le armi.

Gli articoli 2, 3, 4, e 5 contengono le definizioni dell'esercito, della riserva e della landwehr. Le riserve ad eccezione del tempo destinato agli esercizi, non soggiacciono che alle leggi civili: essi possono ammogliarsi e accasarsi dove loro piaccia. La landwehr non può essere adoperata che nell'interno.

Art. 6 - Nessuna forza militare può agire che a richiesta dell'autorità civile competente.

Art. 7 - I militari, nelle cose che riguardano il servizio, come pure nel caso di un delitto, sono giustiziabili dai tribunali militari; negli affari civili e misti, lo sono dai tribunali ordinarii.

 

Titolo X

Della guarentigia della costituzione

 

Art. 1 - Il re al suo avvenimento presta, davanti una solenne assemblea composta dei ministri e dei consiglieri di stato e da una deputazione delle due camere, se trovinsi in quell'istante riunite, il giuramento che segue:

"Io giuro davanti a Dio e sul suo santo Vangelo di governare secondo la costituzione e le leggi del regno".

Un atto sarà redatto di questa prestazione del giuramento e verrà depositato negli archivi del regno; una copia autentica ne sarà rimessa agli stati generali.

Art. 2 - Il reggente presta il giuramento pel mantenimento della costituzione prescritta nel titolo II art. 16. Tutti i principi della Casa reale pervenuti a maggiorità, prestano in egual modo il giuramento di mantenere la costituzione.

Art. 3 - Tutti i cittadini, all'istante di stabilire il loro domicilio nel regno e nel momento della prestazione di fede e d'omaggio, come pure tutti i funzionarii quando entrano in uffizio, giurano fedeltà al sovrano, obbedienza alle leggi e al mantenimento della costituzione.

Art. 4 - I ministri di stato del re e tutti i funzionarii pubblici sono responsabili del mantenimento della costituzione.

Art. 5 - Gli stati generali hanno il diritto di muovere lagnanze al re sulla violazione della costituzione per parte del ministero e di qualunque altra autorità: il re vi porterà tosto rimedio, o se il caso sembri dubbioso, farà esaminare e decidere l'affare, secondo la sua natura, dal consiglio di stato e dal tribunale supremo.

Art. 6 - Se gli stati generali si credono obbligati dai loro doveri a presentare un'accusa formale contro un gran funzionario dello stato a motivo di una violazione della causa commessa con premeditazione, i capi d'accusa debbono essere indicati con precisione ed esaminati in ciascuna camera da un comitato speciale. Se le due camere vanno d'accordo sull'accusa, la presenteranno al re coi documenti che la comprovano. Il re rimanda la decisione al supremo tribunale, nel cui seno sarà formata sulla richiesta dell'accusato una carta che serva di seconda instanza. Il re farà conoscere il giudizio definitivo agli stati generali.

Art. 7 - Non possono essere fatti né cambiamenti né addizioni alla costituzione senza il consenso degli stati. Il re solo ha il diritto di farne la proposizione, e gli stati non possono deliberarne che sulla proposizione reale. Per prendere una decisione in un affare di tanta importanza, è necessario almeno la presenza dei tre quarti dei membri di ciascuna camera ed una maggioranza dei due terzi.

 

 

 

 

 

FONTE:

Raccolte di tutte le Costituzioni antiche e moderne, vol. I, Tipografia Cassone, Torino 1848.




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