COSTITUZIONE DEL 4 NOVEMBRE 1848

 

 

Nel nome del popolo francese l’Assemblea nazionale ha adottato, e, conformemente all’articolo 6 del decreto del 28 ottobre 1848, il Presidente dell’Assemblea nazionale promulga la seguente Costituzione così redatta:

 

Preambolo

 

In presenza di Dio e nel nome del popolo francese, l’Assemblea nazionale proclama:

I – La Francia s’è costituita in Repubblica. Con l’adottare questa forma definitiva di Governo, essa si è proposta come scopo di camminare più liberamente nella via del progresso e della civiltà, di assicurare una ripartizione sempre più equa degli oneri e dei vantaggi della società, di aumentare l’agiatezza di ognuno con la graduale riduzione delle spese pubbliche e delle imposte, e di far arrivare tutti i cittadini, senza nuove scosse, con l’ulteriore e costante azione delle istituzioni e delle leggi, a un grado sempre più elevato di moralità, di lumi e di benessere.

II – La Repubblica francese è democratica, una e indivisibile.

III – Essa riconosce dei diritti e dei doveri anteriori e superiori alle leggi positive.

IV – Ha come principî la Libertà, l’Eguaglianza e la Fraternità. Ha come basi la Famiglia, il Lavoro, la Proprietà, l’Ordine pubblico.

V – Essa rispetta le nazionalità straniere così come intende far rispettare la propria, non intraprende nessuna guerra a fini di conquista e giammai impiega le sue forze contro la libertà di alcun popolo.

VI – Doveri reciproci obbligano i cittadini verso la Repubblica, e la Repubblica verso i cittadini.

VII – I cittadini devono amare la Patria, servire la Repubblica, difenderla a costo della loro vita, partecipare ai pesi dello Stato in proporzione della loro fortuna; devono assicurarsi col lavoro dei mezzi di esistenza, e, con la previdenza, delle risorse per l’avvenire; devono concorrere al benessere comune aiutandosi fraternamente gli uni con gli altri, e all’ordine generale osservando le leggi morali e le leggi scritte che reggono la società, la famiglia e l’individuo.

VIII – La Repubblica deve proteggere il cittadino nella persona, la famiglia, la religione, la proprietà, il lavoro e mettere alla portata di ognuno l’istruzione indispensabile a tutti gli uomini; deve, con un’assistenza fraterna, assicurare l’esistenza dei cittadini bisognosi sia procurando loro del lavoro nei limiti delle sue possibilità, sia dando, in mancanza della famiglia, dei sussidi a coloro che non sono in condizioni di lavorare. In vista del compimento di tutti questi doveri, e per la garanzia di tutti questi diritti, l’Assemblea nazionale, fedele alle tradizioni delle grandi assemblee che hanno inaugurato la Rivoluzione francese, decreta nel modo che segue, la Costituzione della Repubblica.

 

 

COSTITUZIONE

 

 

Capitolo I

Della sovranità

 

Art. 1 – La sovranità risiede nell’universalità dei cittadini francesi. – È inalienabile e imprescrittibile. – Nessun individuo, nessuna frazione del popolo può attribuirsene l’esercizio.

 

Capitolo II

Diritti dei cittadini garantiti dalla costituzione

 

Art. 2 – Nessuno può essere arrestato o detenuto se non secondo le prescrizioni della legge.

Art. 3 – La dimora di ogni persona abitante il territorio francese è inviolabile; è permesso di penetrarvi solo secondo le forme e nei casi previsti dalla legge.

Art. 4 – Nessuno sarà distratto dai suoi giudici naturali. – Non potranno essere create commissioni e tribunali straordinari a qualunque titolo e sotto qualunque denominazione.

Art. 5 – La pena di morte è abolita in materia politica.

Art. 6 – La schiavitù non può esistere su nessuna terra francese.

Art. 7 – Ognuno professa liberamente la sua religione, e riceve dallo Stato, per l’esercizio del suo culto, un’eguale protezione. – I ministri, sia dei culti attualmente riconosciuti dalla legge, sia di quelli che venissero riconosciuti in avvenire, hanno il diritto di ricevere uno stipendio dallo Stato.

Art. 8 – I cittadini hanno il diritto di associarsi, di riunirsi pacificamente e senza armi, di rivolgere petizioni, di manifestare i loro pensieri per via della stampa o diversamente. – L’esercizio di questi diritti trova i suoi unici limiti nei diritti o nella libertà degli altri e nella sicurezza pubblica. – La stampa non può, in nessun caso, essere sottoposta alla censura.

Art. 9 – L’insegnamento è libero. – La libertà d’insegnamento si esercita secondo le condizioni di capacità e di moralità determinate dalle leggi, e sotto la sorveglianza dello Stato. – Questa sorveglianza si estende a tutti gl’istituti di educazione e d’insegnamento, senza nessuna eccezione.

Art. 10 – Tutti i cittadini sono egualmente ammissibili a tutti gli impieghi pubblici, senza altro motivo di preferenza che il loro merito, e secondo le condizioni che saranno fissate dalle leggi. – Sono aboliti per sempre ogni titolo nobiliare, ogni distinzione di nascita, di classe o di casta.

Art. 11 – Tutte le proprietà sono inviolabili. Tuttavia lo Stato può esigere il sacrificio di una proprietà per causa di utilità pubblica legalmente constatata, e mediante una giusta e preventiva indennità.

Art. 12 – La confisca dei beni non potrà essere mai ristabilita.

Art. 13 – La Costituzione garantisce ai cittadini la libertà del lavoro e dell’industria. – La società favorisce ed incoraggia lo sviluppo del lavoro mercé l’insegnamento primario gratuito, l’educazione professionale, l’eguaglianza di rapporti fra il padrone e l’operaio, gli istituti di previdenza e di credito, gli istituti agricoli, le associazioni volontarie, e stabilendo da parte dello Stato, dei dipartimenti e dei comuni lavori pubblici atti ad impiegare le braccia non occupate; fornisce l’assistenza ai ragazzi abbandonati, agli infermi e ai vecchi senza risorse, e che le loro famiglie non possono soccorrere.

Art. 14 – Il debito pubblico è garantito. – Ogni sorta d’impegno preso dallo Stato coi suoi creditori è inviolabile.

Art. 15 – Ogni imposta è stabilita per l’utilità comune. – Ognuno vi contribuisce in proporzione delle sue facoltà e della sua fortuna.

Art. 16 – Nessuna imposta può essere stabilita né percepita se non in virtù della legge.

Art. 17 – L’imposta diretta è consentita solo per un anno. – Le imposte indirette possono essere consentite per parecchi anni.

 

Capitolo III

Dei poteri pubblici

 

Art. 18 – Tutti i poteri pubblici, qualunque essi siano, emanano dal popolo. – Non possono essere delegati ereditariamente.

Art. 19 – La separazione dei poteri è la prima condizione di un governo libero.

 

Capitolo IV

Del potere legislativo

 

Art. 20 – Il Popolo francese delega il Potere legislativo ad un’Assemblea unica.

Art. 21 – Il numero totale dei rappresentanti del popolo sarà di settecentocinquanta, compresi i rappresentanti dell’Algeria e delle colonie francesi.

Art. 22 – Questo numero sarà aumentato a novecento per le Assemblee che saranno chiamate a rivedere la Costituzione.

Art. 23 – L’elezione ha per base la popolazione.

Art. 24 – Il suffragio è diretto e universale. Lo scrutinio è segreto.

Art. 25 – Sono elettori, senza condizione di censo, tutti i Francesi in età di ventun anni e che godano dei loro diritti civili e politici.

Art. 26 – Sono eleggibili, senza condizione di domicilio, tutti gli elettori in età di venticinque anni.

Art. 27 – La legge elettorale determinerà le cause che possono privare un cittadino francese del diritto di eleggere e di essere eletto. – Essa designerà i cittadini che, esercitando o avendo esercitato delle funzioni in un dipartimento o in una circoscrizione territoriale, non potranno esservi eletti.

Art. 28 – Ogni funzione pubblica retribuita è incompatibile con il mandato di rappresentante del popolo. – Nessun membro della Assemblea nazionale può, per la durata della legislatura, essere nominato o promosso a delle funzioni pubbliche stipendiate i cui titolari sono scelti a volontà dal Potere esecutivo. – Le eccezioni alle disposizioni dei due paragrafi precedenti saranno determinate dalla legge elettorale organica.

Art. 29 – Le disposizioni dell’articolo precedente non sono applicabili alle Assemblee elette per la revisione della Costituzione.

Art. 30 – L’elezione dei rappresentanti si farà per dipartimento, e a scrutinio di lista. Gli elettori voteranno nel capoluogo del cantone; tuttavia in ragione delle circostanze locali, il cantone potrà essere diviso in parecchie circoscrizioni, nella forma e alle condizioni che saranno determinate dalla legge elettorale.

Art. 31 – L’Assemblea nazionale è eletta per tre anni, e si rinnova integralmente. – Al più tardi quarantacinque giorni prima della fine della legislatura, una legge determina l’epoca delle nuove elezioni. – Se nessuna legge è intervenuta nel termine fissato dal paragrafo precedente, gli elettori si riuniscono di pieno diritto il trentesimo giorno che precede la fine della legislatura. – La nuova Assemblea è convocata di pieno diritto per l’indomani del giorno in cui finisce il mandato dell’Assemblea precedente.

Art. 32 – Essa è permanente. – Tuttavia, può aggiornarsi a un termine da essa stessa fissato. – Durante la durata della proroga, una commissione composta dei membri dell’ufficio e di venticinque rappresentanti nominati dall’Assemblea a scrutinio segreto e alla maggioranza assoluta, ha il diritto di convocarla in caso di urgenza. – Il Presidente della Repubblica ha pure il diritto di convocare l’Assemblea. – L’Assemblea nazionale determina il luogo delle sue sedute. Fissa il contingente delle forze militari stabilite per la sua sicurezza e ne dispone.

Art. 33 – I rappresentanti sono sempre rieleggibili.

Art. 34 – I membri dell’Assemblea nazionale sono i rappresentanti, non del dipartimento che li nomina, ma della Francia intiera.

Art. 35 – Essi non possono ricevere mandato imperativo.

Art. 36 – I rappresentanti del popolo sono inviolabili. – Non potranno essere ricercati, accusati, né giudicati, in nessun tempo, per le opinioni che essi avranno emesso nel seno dell’Assemblea nazionale.

Art. 37 – Non possono essere arrestati in materia criminale, salvo il caso di flagrante delitto, né perseguiti se non dopo che l’Assemblea ha permesso la messa in istato di accusa. – In caso di arresto per flagrante delitto, ne sarà immediatamente riferito alla Assemblea, che autorizzerà o vieterà la continuazione degli atti giudiziari. Questa disposizione s’applica al caso in cui un cittadino detenuto sia nominato rappresentante.

Art. 38 – Ogni rappresentante del popolo riceve un’indennità, alla quale non può rinunziare.

Art. 39 – Le sedute dell’Assemblea sono pubbliche. Tuttavia, l’Assemblea può costituirsi in comitato segreto, sulla domanda del numero di rappresentanti fissato dal regolamento. – Ogni rappresentante ha il diritto d’iniziativa parlamentare; l’eserciterà secondo le forme determinate dal regolamento.

Art. 40 – La presenza della metà più uno dei membri della Assemblea è necessaria per la validità del voto delle leggi.

Art. 41 – Ogni progetto di legge, salvo i casi di urgenza, sarà votato definitivamente solo dopo tre deliberazioni, a intervalli che non possono essere minori di cinque giorni.

Art. 42 – Ogni proposta avente per oggetto di dichiarare l’urgenza è preceduta da una esposizione dei motivi. – Se l’Assemblea è di avviso di dar seguito alla proposta di urgenza, ne ordina il rinvio negli uffici e stabilisce il momento in cui il rapporto sulla urgenza le sarà presentato. – Dopo questo rapporto, se l’Assemblea riconosce l’urgenza, essa lo dichiara e fissa il momento della discussione. – Se decide che non vi è urgenza, il progetto segue il corso delle proposte ordinarie.

 

Capitolo V

Del potere esecutivo

 

Art. 43 – Il Popolo francese delega il Potere esecutivo a un cittadino che riceve il titolo di Presidente della Repubblica.

Art. 44 – Il Presidente deve essere nato francese, in età di almeno trent’anni, e non aver mai perduto la qualità di francese.

Art. 45 – Il Presidente della Repubblica è eletto per quattro anni, e non è rieleggibile che dopo un intervallo di quattro anni. – Parimenti, non possono essere eletti dopo di lui, nello stesso intervallo, né il Vicepresidente, né alcuno dei parenti o affini del Presidente fino al sesto grado incluso.

Art. 46 – L’elezione ha luogo di pieno diritto la seconda domenica del mese di maggio. – Nel caso in cui, in seguito a decesso, dimissione o qualsivoglia altra causa, il Presidente venga eletto in un’altra epoca, i suoi poteri spireranno la seconda domenica del mese di maggio del quarto anno che seguirà la sua elezione. – Il Presidente è nominato, a scrutinio segreto ed alla maggioranza assoluta dei votanti, dal suffragio diretto di tutti gli elettori dei dipartimenti francesi e dell’Algeria.

Art. 47 – I verbali delle operazioni elettorali sono trasmessi immediatamente all’Assemblea nazionale, che decide senza indugio sulla validità dell’elezione e proclama il Presidente della Repubblica. – Se nessun candidato ha ottenuto più della metà dei suffragi espressi, e almeno due milioni di voti, o se non si è ottemperato alle condizioni richieste dall’art. 44, l’Assemblea nazionale elegge il Presidente della Repubblica, alla maggioranza assoluta e a scrutinio segreto, fra i cinque candidati eleggibili che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 48 – Prima di entrare in funzione, il Presidente della Repubblica presta in seno all’Assemblea nazionale il giuramento di cui ecco il testo: In presenza di Dio e davanti al Popolo francese, rappresentato dalla Assemblea nazionale, giuro di restare fedele alla Repubblica democratica, una e indivisibile, e di assolvere tutti i doveri che la Costituzione m’impone.

Art. 49 – Ha il diritto di far presentare dei progetti di legge all’Assemblea nazionale da parte dei ministri. – Sorveglia ed assicura l’esecuzione delle leggi.

Art. 50 – Dispone della forza armata, senza poter mai comandarla personalmente.

Art. 51 – Non può cedere nessuna parte del territorio, né sciogliere né prorogare l’Assemblea nazionale, né sospendere, in nessuna maniera, l’impero della Costituzione e delle leggi.

Art. 52 – Presenta, ogni anno, con un messaggio, all’Assemblea nazionale, l’esposizione dello stato generale degli affari della Repubblica.

Art. 53 – Negozia e ratifica i trattati. – Nessun trattato è definitivo se non dopo essere stato approvato dall’Assemblea nazionale.

Art. 54 – Egli veglia alla difesa dello Stato, ma non può intraprendere nessuna guerra senza l’assenso dell’Assemblea nazionale.

Art. 55 – Ha il diritto di fare grazia, ma non può esercitare questo diritto che dopo aver sentito il parere del Consiglio di Stato. – Le amnistie non possono essere accordate che da una legge. – Il Presidente della Repubblica, i ministri, come tutte le altre persone condannate dall’Alta corte di giustizia, non possono essere graziate che dall’Assemblea nazionale.

Art. 56 – Il Presidente della Repubblica promulga le leggi in nome del popolo francese.

Art. 57 – Le leggi d’urgenza sono promulgate nel termine di tre giorni, e le altre leggi nel termine di un mese, a partire dal giorno in cui esse saranno state adottate dall’Assemblea nazionale.

Art. 58 – Nel termine fissato per la promulgazione, il Presidente della Repubblica può, con un messaggio motivato, chiedere una nuova deliberazione. – L’Assemblea delibera: la sua risoluzione diviene definitiva; essa è trasmessa al Presidente della Repubblica. – In questo caso, la promulgazione ha luogo entro il termine fissato per le leggi di urgenza.

Art. 59 – In mancanza di promulgazione da parte del Presidente della Repubblica, nei termini determinati dagli articoli precedenti, vi sarà provveduto dal Presidente dell’Assemblea nazionale.

Art. 60 – Gli inviati e gli ambasciatori delle potenze estere sono accreditati presso il Presidente della Repubblica.

Art. 61 – Egli presiede alle solennità nazionali.

Art. 62 – È alloggiato a spese della Repubblica, e riceve uno stipendio di seicentomila franchi all’anno.

Art. 63 – Risiede nel luogo ove siede l’Assemblea nazionale, e non può uscire dal territorio continentale della Repubblica senza esservi autorizzato da una legge.

Art. 64 – Il Presidente della Repubblica nomina e revoca i ministri. – Nomina e revoca, in Consiglio dei ministri, gli agenti diplomatici, i comandanti in capo degli eserciti di terra e di mare, i prefetti, il comandante supremo delle guardie nazionali della Senna, i governatori dell’Algeria e delle colonie, i procuratori generali e altri funzionari di grado superiore. – Nomina e revoca, su proposta di un ministro competente, nelle condizioni regolamentari determinate dalla legge, gli agenti secondari del Governo.

Art. 65 – Ha il diritto di sospendere, per un termine che non potrà superare i tre mesi, gli agenti del potere esecutivo eletti dai cittadini. – Non può revocarli che dietro parere del Consiglio di Stato. – La legge determina i casi in cui gli agenti revocati possono essere dichiarati ineleggibili alle stesse funzioni. – Questa dichiarazione d’ineleggibilità non potrà essere pronunziata che da una sentenza.

Art. 66 – Il numero dei ministri e i loro attributi sono fissati dal Potere legislativo.

Art. 67 – Gli atti del Presidente della Repubblica, esclusi quelli coi quali egli nomina e revoca i ministri, hanno effetto solo se sono controfirmati da un ministro.

Art. 68 – Il Presidente della Repubblica, i ministri, gli agenti e depositari dell’autorità pubblica sono responsabili, ciascuno in ciò che lo riguarda, di tutti gli atti del Governo e dell’amministrazione. – Ogni misura con la quale il Presidente della Repubblica scioglie l’Assemblea nazionale, la proroga o mette ostacolo all’esercizio del suo mandato, è un delitto di alto tradimento. – Per questo solo fatto, il Presidente è decaduto dalle sue funzioni; i cittadini sono tenuti a rifiutargli obbedienza; il Potere esecutivo passa di pieno diritto all’Assemblea nazionale. I giudici dell’Alta corte si riuniscono immediatamente sotto pena di prevaricazione: convocano i giurati nel luogo che designano, per procedere al giudizio del Presidente e dei suoi complici; nominano essi stessi i magistrati incaricati di adempiere alle funzioni del pubblico ministero. – Una legge determinerà gli altri casi di responsabilità, così come le forme e le condizioni del procedimento.

Art. 69 – I ministri hanno accesso all’Assemblea nazionale; sono ascoltati tutte le volte che lo domandano, e possono farsi assistere da commissari nominati da un decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 70 – Vi è un Vicepresidente della Repubblica nominato dall’Assemblea nazionale, su presentazione di tre candidati fatta dal Presidente entro il mese successivo alla sua elezione. – Il Vicepresidente presta lo stesso giuramento del Presidente. – Il Vicepresidente non potrà essere scelto fra i parenti e affini del Presidente fino al sesto grado incluso. – In caso d’impedimento del Presidente, il Vicepresidente lo sostituisce. – Se la presidenza diviene vacante per decesso, dimissione del Presidente, o altro, si procede entro il mese all’elezione di un Presidente.

 

Capitolo VI

Del Consiglio di Stato

 

Art. 71 – Vi sarà un Consiglio di Stato, di cui il Vicepresidente della Repubblica sarà di diritto presidente.

Art. 72 – I membri di questo Consiglio sono nominati per sei anni dall’Assemblea nazionale. Sono rinnovati per metà, nei due primi mesi di ogni legislatura, a scrutinio segreto e alla maggioranza assoluta. – Sono indefinitamente rieleggibili.

Art. 73 – Quei membri del Consiglio di Stato che saranno stati scelti nel seno dell’Assemblea nazionale saranno immediatamente sostituiti in quanto rappresentanti del popolo.

Art. 74 – I membri del Consiglio di Stato non possono essere revocati che dall’Assemblea, e su proposta del Presidente della Repubblica.

Art. 75 – Il Consiglio di Stato è consultato sui progetti di legge del Governo che, secondo la legge, dovranno essere sottoposti al suo esame preventivo, e sui progetti d’iniziativa parlamentare che l’Assemblea gli avrà rinviato. – Prepara i regolamenti di amministrazione pubblica; fa da solo quei regolamenti nei cui riguardi l’Assemblea nazionale gli ha dato una delega speciale. – Esercita, nei confronti delle amministrazioni pubbliche, tutti i poteri di controllo e di sorveglianza che gli sono deferiti dalla legge. La legge regolerà le altre sue attribuzioni.

 

Capitolo VII

Dell’amministrazione interna

 

Art. 76 – La divisione del territorio in dipartimenti, circondari, cantoni e comuni è mantenuta. Le circoscrizioni attuali potranno essere cambiate solo dalla legge.

Art. 77 – Vi è: 1) in ogni dipartimento, un’amministrazione composta da un prefetto, da un consiglio generale, da un consiglio di prefettura; 2) in ogni circondario, un sottoprefetto; 3) in ogni cantone, un consiglio cantonale; tuttavia, un solo consiglio cantonale sarà stabilito nelle città divise in parecchi cantoni; 4) in ogni comune, un’amministrazione composta da un sindaco, da aggiunti e da un consiglio municipale.

Art. 78 – Una legge determinerà la composizione e le attribuzioni dei consigli generali, dei consigli cantonali, dei consigli comunali, e il modo di nomina dei sindaci e degli aggiunti.

Art. 79 – I consigli generali e i consigli municipali sono eletti dal suffragio diretto di tutti i cittadini domiciliati nel dipartimento o nel comune. Ogni cantone elegge un membro del consiglio generale. – Una legge speciale regolerà il modo di elezione nel dipartimento della Senna, nella città di Parigi e nelle città con più di ventimila anime.

Art. 80 – I consigli generali, i consigli cantonali e i consigli municipali possono essere sciolti dal Presidente della Repubblica, su parere del Consiglio di Stato. La legge fisserà il termine entro il quale si dovrà procedere alla rielezione.

 

Capitolo VIII

Del potere giudiziario

 

Art. 81 – La giustizia è resa gratuitamente in nome del Popolo francese. – I dibattiti sono pubblici, a meno che la pubblicità sia pericolosa per l’ordine o i costumi; e, in questo caso, il tribunale lo dichiara con una sentenza.

Art. 82 – Il giurì continuerà ad essere applicato in materia criminale.

Art. 83 – La cognizione di tutti i delitti politici e di tutti i delitti commessi mediante la stampa appartiene esclusivamente al giurì. – Le leggi organiche determineranno la competenza in materia di delitti d’ingiurie e di diffamazione contro i privati.

Art. 84 – Solo il giurì decide sui danni-interessi reclamati per fatti o delitti di stampa.

Art. 85 – I giudici di pace e i loro supplenti, i giudici di prima istanza e d’appello, i membri della Corte di cassazione e della Corte dei conti sono nominati dal Presidente della Repubblica, secondo un ordine di candidatura o secondo condizioni che saranno regolate dalle leggi organiche.

Art. 86 – I magistrati del pubblico ministero sono nominati dal Presidente della Repubblica.

Art. 87 – I giudici di prima istanza e di appello, i membri della Corte di cassazione e della Corte dei conti sono nominati a vita. – Non possono essere revocati o sospesi per una sentenza, né collocati in pensione che per le cause e nelle forme determinate dalle leggi.

Art. 88 – I consigli di guerra e di revisione degli eserciti di terra e di mare, i tribunali marittimi, i tribunali di commercio, i probiviri e gli altri tribunali speciali conservano la loro organizzazione e le loro attuali attribuzioni fino a che si sia derogato ad esse con una legge.

Art. 89 – I conflitti di attribuzioni fra l’autorità amministrativa e l’autorità giudiziaria saranno regolati da un tribunale speciale di membri della Corte di cassazione e di consiglieri di Stato, designati ogni tre anni in numero eguale dal loro corpo rispettivo. – Questo tribunale sarà presieduto dal ministro della giustizia.

Art. 90 – I ricorsi per incompetenza ed abuso di poteri contro le ordinanze della Corte dei conti saranno portati davanti alla giurisdizione dei conflitti.

Art. 91 – Un’Alta corte di giustizia giudica, senza appello né ricorso in cassazione, le accuse mosse dall’Assemblea nazionale contro il Presidente della Repubblica e i ministri. – Giudica parimenti tutte le persone imputate di delitti, attentati o complotti contro la sicurezza interna o esterna dello Stato, che l’Assemblea nazionale avrà rinviati davanti ad essa. – Salvo il caso previsto dall’art. 68, essa non può essere riunita che in virtù di un decreto dell’Assemblea nazionale, che designa la città ove la Corte terrà le sue sedute.

Art. 92 – L’Alta corte è composta da cinque giudici e da trentasei giurati. – Ogni anno, nei primi quindici giorni del mese di novembre, la Corte di cassazione nomina, fra i suoi membri, a scrutinio segreto e alla maggioranza assoluta, i giudici dell’Alta corte, in numero di cinque, e due supplenti. I cinque giudici chiamati in funzione sceglieranno il loro presidente. – I magistrati aventi le funzioni del pubblico ministero sono designati dal Presidente della Repubblica, e, in caso di accusa contro il Presidente o i ministri, dall’Assemblea nazionale. – I giurati, in numero di trentasei, e quattro giurati supplenti, sono scelti fra i membri dei consigli generali dei dipartimenti. – I rappresentanti del popolo non ne possono far parte.

Art. 93 – Quando un decreto dell’Assemblea nazionale ha ordinato la formazione dell’Alta corte di giustizia, e, nel caso previsto dall’art. 68, su richiesta del presidente o di uno dei giudici, il presidente della Corte di appello, e, in mancanza di Corte di appello, il presidente del tribunale di prima istanza del capoluogo giudiziario del dipartimento, estrae a sorte, in udienza pubblica, il nome di un membro del Consiglio generale.

Art. 94 – Il giorno indicato per il giudizio, se sono presenti meno di sessanta giurati, questo numero sarà completato da giurati supplementari estratti a sorte dal presidente dell’Alta corte, fra i membri del Consiglio generale del dipartimento ove risiederà la Corte.

Art. 95 – I giurati che non avranno addotto scusa valida saranno condannati a un’ammenda da mille a diecimila franchi, e alla privazione dei diritti politici per un massimo di cinque anni.

Art. 96 – L’accusato e il pubblico ministero esercitano il diritto di rifiuto come in materia ordinaria.

Art. 97 – La dichiarazione del giurì che l’accusato è colpevole può essere pronunziata solo alla maggioranza dei due terzi dei voti.

Art. 98 – In tutti i casi di responsabilità dei ministri, l’Assemblea nazionale può, secondo le circostanze, rinviare il ministro incolpato, sia davanti all’Alta corte di giustizia, sia davanti ai tribunali ordinari, per le riparazioni civili.

Art. 99 – L’Assemblea nazionale e il Presidente della Repubblica possono, in ogni caso, deferire l’esame degli atti di ogni funzionario, che non sia il Presidente della Repubblica, al Consiglio di Stato, il cui rapporto è reso pubblico.

Art. 100 – Il Presidente della Repubblica è giudicabile solo dall’Alta corto di giustizia. – Non può, ad eccezione del caso previsto dall’art. 68, essere perseguito che sull’accusa pronunziata dall’Assemblea nazionale, e per colpe e delitti che saranno determinati dalla legge.

 

Capitolo IX

Della forza pubblica

 

Art. 101 – La forza pubblica è istituita per difendere lo Stato contro i nemici esterni, e per assicurare all’interno il mantenimento dell’ordine e l’esecuzione delle leggi. – Si compone della guardia nazionale e dell’esercito di terra e di mare.

Art. 102 – Ogni Francese, salvo le eccezioni fissate dalla legge, ha l’obbligo del servizio militare e di quello della guardia nazionale. – La facoltà per ogni cittadino di liberarsi dal servizio militare personale sarà regolata dalla legge del reclutamento.

Art. 103 – L’organizzazione della guardia nazionale e la costituzione dell’esercito saranno regolate dalla legge.

Art. 104 – La forza pubblica deve essenzialmente obbedire. Nessun corpo armato può deliberare.

Art. 105 – La forza pubblica, impiegata per mantenere l’ordine all’interno, non agisce che su richiesta delle autorità costituite, secondo le regole determinate dal Potere legislativo.

Art. 106 – Una legge determinerà i casi nei quali lo stato di assedio potrà essere dichiarato, e regolerà le forme e gli effetti di questa misura.

Art. 107 – Nessuna truppa straniera può essere introdotta sul territorio francese senza il consenso preventivo dell’Assemblea nazionale.

 

Capitolo X

Disposizioni particolari

 

Art. 108 – La Legion d’onore è mantenuta; i suoi statuti saranno rivisti e messi in armonia con la Costituzione.

Art. 109 – Il territorio dell’Algeria e delle colonie è dichiarato territorio francese, e sarà retto da leggi particolari fino a che una legge speciale li ponga sotto il regime della presente Costituzione.

Art. 110 – L’Assemblea nazionale affida il deposito della presente Costituzione, e dei diritti che essa consacra alla custodia, e al patriottismo di tutti i Francesi.

 

Capitolo XI

Della revisione della costituzione

 

Art. 111 – Quando, nell’ultimo anno di una legislatura, l’Assemblea nazionale avrà emesso il voto che la Costituzione sia modificata in tutto o in parte, si procederà a questa revisione nella seguente maniera: – Il voto espresso dall’Assemblea non sarà convertito in risoluzione definitiva che dopo tre deliberazioni consecutive, prese ciascuna a un mese d’intervallo e ai tre quarti dei suffragi espressi. Il numero dei votanti dovrà essere di almeno cinquecento. – L’Assemblea di revisione non sarà nominata che per tre mesi. – Non dovrà occuparsi che della revisione per la quale sarà stata convocata. – Tuttavia, potrà, in caso di urgenza provvedere alle necessità legislative.

 

Capitolo XII

Disposizioni provvisorie

 

Art. 112 – Le disposizioni dei codici, leggi e regolamenti esistenti, che non sono contrari alla presente Costituzione, restano in vigore fino a che vi si sia legalmente derogato.

Art. 113 – Tutte le autorità costituite dalle leggi attuali rimangono in esercizio fino alla promulgazione delle leggi organiche che le riguardano.

Art. 114 – La legge sull’organizzazione giudiziaria determinerà il modo speciale di nomina per la prima composizione dei nuovi tribunali.

Art. 115 – Dopo il voto della Costituzione, si procederà, da parte dell’Assemblea nazionale costituente, alla redazione delle leggi organiche la cui enumerazione sarà determinata da una legge speciale.

Art. 116 – Si procederà alla prima elezione del Presidente della Repubblica conformemente alla legge speciale decretata dall’Assemblea nazionale il 28 ottobre 1848.

 

 

 

 

 

FONTE:

A. Saitta, Costituenti e Costituzioni della Francia rivoluzionaria e liberale (1789-1875), Giuffrè, Milano 1975.



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