FORMA DI GOVERNO REPUBBLICANO PROVVISORIO PER IL PIEMONTE

(1796)

 

 

Dichiarazione dei diritti e doveri dell’uomo e del cittadino

 

Dritti

 

Art. 1 – Li dritti dell’Uomo posto in società sono la libertà, l’equaglianza, la sicurezza, la proprietà.

 

Doveri

 

Art. 1 – La dichiarazione dei dritti contiene le obbligazioni dei legislatori: la conservazione della società esigge che quelli, li quali l’impongono, conoscano, ed adempiscano egualmente i loro doveri.

 

Forma di governo

 

Art. 1 – La Sovranità del Piemonte risiede nel Popolo Piemontese, che l’esercita per mezzo dei rappresentanti, amministratori e giudici da lui eletti. Il Popolo, ossia la Nazione è la totalità dei Particolari.

Art. 2 – Hanno dritto di elezione tanto attiva che passiva tutti i maggiori nativi, o residenti da anni tre addietro, li quali hanno la libera amministrazione dei loro beni secondo la legge del paese, e che pagano allo Stato una qualche imposizione diretta. Sono riputati maggiori, e sciolti dalla potestà paterna li figliuoli di famiglia giunti all’età di venticinque anni compiti.

Art. 3 – Abolizione dei dritti reali, e feudali. Non sussiste più alcun potere dispotico, ed arbitrario, e per conseguenza non vi è più né dignità regia, né re, né feudi, né feudatari, né intendenze, né governi militari, salvo per la piazza in istato d’assedio.

Non vi esiste più fra gli uomini altra superiorità, che quella di fonzionari pubblici, e relativamente all’esercizio delle loro fonzioni.

Nessuno potrà portare alcun segnale o distintivo, che richiami la memoria di fonzioni esercite, o di servizi resi anteriormente.

Art. 4 – Giuramento. Chiunque occupa un impiego, od esercita qualche pubblica fonzione, lo tiene dalle mani della Nazione, e la esercita a nome della Legge.

Tutti i fonzionari pubblici dovranno prestare il giuramento di fedeltà alla Nazione sovrana e di obbedienza alle leggi che verranno fatte da suoi legittimi rappresentanti.

Art. 5 – Tutte le regalie, o siano li diritti in addietro rogali, e feudali sono o soppressi, o devoluti alla Nazione, ed applicati per il loro esercizio alle rispettive comunità; salva agl’in addietro feudatari quella indennisazione che verrà stabilita da un’assemblea nazionale legitimamente convocata tosto che la Nazione potrà legittimamente esperire de’ suoi dritti.

Art. 6 – Applicazione di vari dritti, ed effetti alle comunità. Sono conservati a favore delle Comunità, le quali subentreranno per tal effetto in luogo degl’in addietro feudatari, li dritti riguardanti la derivazione delle acque de’ fiumi, e torrenti, li ponti, porti, molini, forni, li bandi campestri, la nomina de’ Giudici e loro segretari, le multe, e confische.

I castelli colle loro pertinenze locali sono anche alla disposizione delle rispettive Comunità, li Amministratori delle quali ne prenderanno immediatamente il possesso, tenendo in essi le congreghe consulari e facendovi tutti gli atti dell’autorità municipale.

Le amministrazioni Comunali faranno valere i suddetti dritti, ed effetti nel modo, che stimeranno più utile, e conveniente, e ne pagheranno alla Nazione il valore secondo che verrà regolato dalla Convenzione Nazionale.

Art. 7 – Beni feudali rurali. Li beni feudali sono egualmente devoluti alla Nazione, e sotto la mano de’ Conservatori Nazionali infra stabiliti, salva la sopra espressa indennisazione. Gli affittamenti però tanto di questi, che degli altri beni, e redditi nazionali continueranno ad avere il loro pieno effetto per tutto il tempo, per cui si sono fatti avanti la rivoluzione.

Enfiteusi. Le ricognizioni, e prestazioni tutte, che si facevano a titolo di enfiteusi, o subfeudo di qualunque natura, o provenienza siasi sono abolite, e li beni già enfiteotici rimangono appresso il possessore liberi, ed indipendenti.

Art. 8 – Se il già Feudatario non ha altronde di che vivere, gli sarà intanto lasciata a sua libera disposizione una porzione di detti beni sino alla concorrente di due mila lire di reddito se si trova ad avere prole, o moglie in età di averne, ed a titolo di usufrutto se non ha figlioli, o la di lui moglie non è più in età di averne.

Se il total reddito del già feudatario proveniva da alcuno de’ fondi qui sopra applicati alla Comunità, come per esempio da un molino, la Comunità gliene corrisponderà il valore, od il fitto fino alla suddetta concorrente, e secondo i casi qui sovra espressi.

Art. 9 – Biglietti delle finanze. Tutte le armi, impronti, segni ed istromenti della dignità regia, e feudale, saranno cancellati, e distrutti per ogni dove, e per sigillare gli atti pubblici si useranno provvisionalmente le armi delle rispettive Comunità.

La presente disposizione però non riguarda le monete e nemmeno li biglietti delle qui avanti regie finanze, le quali continueranno ad avere il loro corso legale.

Nessuno potrà essere sforzato ad accettare a pagamento altri segni rappresentativi della moneta procedenti dall’estero.

Art. 10 – Emigranti. Tutti quelli che avranno emigrato per l’entrata dei Francesi, e che non si saranno restituiti alle case loro fra un termine di un mese al più, potranno ripatriarsi in alcun tempo durante la guerra, e lo stato di rivoluzione. I loro beni e redditi apparterranno alla Nazione e verranno amministrati dai Conservatori Nazionali, salva la ragione degli alimenti a favore della famiglia, al quale oggetto saranno in primo luogo destinati li mobili, e semoventi non affetti a fondo instrutto; li quali previa legale descrizione da farsene dal Conservatore, saranno rilasciati agl’individui della famiglia dell’emigrato, ed in difetto li suoi prossimiori parenti, col carico quanto a questi di rappresentarli sempre quando così fosse dalla Convenzione Nazionale ordinato.

I parenti de’ figliuoli di famiglia emigrati saranno tenuti verso la Nazione a quanto sarebbero di ragione tenuti verso tali figliuoli di famiglia emigrati.

Non si potrà mai durante la guerra di alcuno de’ coalizzati contro la Francia derogare sotto alcun pretesto, od a favore di chicchesia alle disposizioni del presente articolo.

Art. 11 – Contribuzioni. Le contribuzioni, o siano imposizioni tanto reali, che personali saranno esatte durante la guerra sul piede dell’anno 1790, e potranno anche diminuirsi in proporzione della vendita de’ beni nazionali. In tempo di pace se ne farà dalla Convenzion Nazionale la riduzione sovra il totale dell’anno suddetto. Tutti li maggiori carichi imposti dall’in addietro re sono aboliti.

Il Monferrato, ed ogni altro paese non ancora soggetto alle regole di perequazione continuerà a pagare gli imposti come avanti il suddetto anno 1790. Nondimeno, il dritto di entrata, ed uscita da tali paesi al Piemonte, considerato il caso, della rispettiva loro incorporazione alla nuova repubblica, resta abolito.

Art. 12 – Dogane e gabelle. Le dogane saranno conservate, e portate ai confini dello Stato repubblicano: il commercio nell’interno sarà libero. Le gabelle sono soppresse, eccetto quella del sale, e carta bollata, che continueranno a smaltirsi per conto della Nazione dalle Amministrazioni comunali, o loro preposti, come per l’addietro. Il prezzo di cadun libbra di sale sarà di soldi due, e di un soldo per cadun foglio ordinario di carta bollata, e gli altri in proporzione.

Art. 13 – Negozianti al minuto. Li rivenditori di vino, e di qualunque altro genere e mercanzia al minuto, non avranno più altro obbligo, che di pagare alla Nazione nelle mani del tesoriere della privincia, o dell’esattore della Comunità per essere rimessa al suddetto tesoriere, un’annua somma proporzionata alla qualità del negozio, ed alla popolazione del luogo, in cui si esercisce, non minore cioè di lire dieci nelle piccole Comunità, di venti nelle mediocri come infra all’articolo 18; di trenta lire ne’ luoghi di tre a cinque mila abitanti; di quaranta da cinque a diecimille, e di cinquanta in tutti gli altri di maggior popolazione.

Li venditori di caffè, tabacco, e vini forastieri pagheranno sempre il triplo.

Art. 14 – Qualunque negoziante, massime in generi di prima necessità che senza legittima causa, ma solo a pretesto della rivoluzione, abbandonerà il suo negozio, o chiuderà il suo magazeno, o bottega, sarà multato in proporzione non minore del quarto del suo patrimonio, e del fondo, che raggirava, ed in difetto verrà punito coll’arresto personale.

Chiunque venderà merci difettose o nocive alla sanità, cadrà nella pena del quadruplo oltre la perdita della robba posta in vendita.

Art. 15 – Coccarda nazionale. La coccarda nazionale dei patrioti piemontesi, avrà per divisa i tre colori turchino, rosso e giallo. Gli uomini, e donne, che non la porteranno, saranno considerati e trattati come sospetti.

I funzionari pubblici porteranno al braccio sinistro un nastro grande con fiocco e tre colori come sovra, oppure un fregio di piume volgarmente detto piumazzera a tre colori intorno al cappello ad elezione loro, ovvero del Corpo, a cui appartengono, trattandosi di autorità composte di più membri, ed in modo che l’uniformità del distintivo vi sia sempre mantenuta. Li membri però del Senato, e Conservatoria Generale, di cui all’art. 78 potranno conservare il solo uso della toga.

Art. 16 – Era repubblicana. Tutti gli atti appartenenti alla pubblica amministrazione esprimeranno doppia data, cioè in primo luogo la data dell’era volgare, ed in secondo quella dell’era francese.

Art. 17 – Organizzazioni delle amministrazioni municipali. In tutte le Comunità, che verranno occupate dalle armate francesi, o che si uniranno sotto il governo repubblicano, si convocherà a diligenza degli Agenti Nazionali l’Assemblea popolare di tutti li particolari aventi dritto, di concorrervi, secondo il disposto nell’art. 2; di quali il più vecchio fra i letterati sarà presidente, ed il più giovane segretario, ed ivi si procederà alla nomina degli amministratori, e del segretario di Comunità alla pluralità de’ voti da raccogliersi coll’assistenza di due scrutatori eletti dall’assemblea.

Nelle Comunità composte di molte Parochie l’assemblea popolare si dividerà in tante sezioni quante sono le Parochie medesime.

Gli amministratori attuali potranno essere rieletti se così esigge il pubblico servizio.

Nessuno potrà farsi rappresentare da un’altra persona. Resta parimenti vietato di portare in dette assemblee armi di qualunque sorta, oppure di votare per lo stesso oggetto in più di una di dette assemblee sotto pena di esserne escluso per due volte consecutive.

Art. 18 – Gli amministratori continueranno ad essere nominati in numero di tre per le comunità piccole non aventi più di mille abitanti; di cinque per le mediocri, in cui vi sia una popolazione di mille a tre milla abitanti;  di sette per quelle di tre a cinque mille, e per le altre di maggior popolazione se ne eleggeranno nove.

Gli amministratori eletti potranno nelle maggiori urgenze assumersi rispettivamente un aggiunto sotto la loro responsabilità, con che venga pure approvato dal Consiglio a pluralità di voti.

Art. 19 – La suddetta congrega popolare si rinnoverà in fine di cadun anno civile per il rimpiazzamento degli amministratori in ragione del terzo assoluto, od approssimativo per la maggior frazione, cioè di uno su tre, di due su cinque, di tre sovra sette, e nove membri del Consiglio. Sempreché il decesso, o la nomina di una di essi membri a qualche altro impiego, ovvero, qualche altri legittima causa farà luogo pendente l’anno alla vacanza del suo posto, sarà rimpiazzato dagli altri amministratori alla pluralità di voti; ma tale nomina avrà soltanto effetto per il restante di quell’annata salvo venisse confermata dall’assemblea popolare.

Art. 20 – Attribuzioni e doveri delle municipalità. Gli amministratori delle Comunità manterranno le loro attribuzioni di Sindaco, e Consiglieri, ed eserciranno le loro fonzioni come per l’addietro, sotto la vigilanza degli agenti nazionali durante la guerra, e lo stato di rivoluzione.

Loro compete la facoltà di fare in ogni tempo ciò che credono utile alla Comunità, mediante la  pubblicazione delle loro deliberazioni prima di farle eseguire, come per lo passato e l’obbligo di risponderne in caso di doglianza, e di renderne conto in fine di cadun anno avanti l’Amministrazione della provincia.

Art. 21 – Alle suddette amministrazioni appartiene la politica, e polizia nel distretto delle loro Comunità, la spedizione dei passaporti per l’interno dello Stato; l’ispezione sovra gli ospedali, monti di pietà, luoghi pii e carceri; sovra li negozi, arti, pesi e misure, sovra le fiere, e mercati, e generalmente sovra qualunque oggetto di pubblica utilità.

Continueranno a far valere, o concedere in affitto li beni Comunitativi, ed a impresa l’esazione degli imposti, e contribuzioni, l’approvvisionamento dei macelli, ed i lavori pubblici con le stesse cautele in addietro praticate.

Art. 22 – Potranno impiegare tutti li mezzi dalla legge approvati per la conservazione dei ponti, e strade, e delle sponde de’ fiumi, e torrenti; ma se qualche ponte, o strada venisse a deperire, od a soffrire qualche danno notabile per loro negligenza, la riparazione ne sarà prontamente ordinata, ed eseguita a spese di essi amministratori sull’avviso, ne verrà dato all’Amministrazione della provincia dallo Agente Nazionale del luogo, ed anche in seguito a denoncia giustificata di qualunque particolare.

Art. 23 – Maestri secolari per la gioventù. Registro. Le Amministrazioni Comunali saranno obbligate a preporre per quanto sarà possibile, maestri secolari per l’educazione della gioventù; e tenere un doppio registro regolare, ed autentico delle nascite, matrimoni, e decessi per rimettere uno in fine d’ogni anno all’amministrazione della Provincia; del che verrà specialmente incaricato il Segretario, oppure uno de’ Consiglieri nelle comunità aventi più di tre mille abitanti.

Art. 24 – Villaggi piccoli. I villaggi aventi meno di trenta focolari o sian  famiglie, saranno amministrati dalla Comunità confinante più a portata, con che uno degli amministratori di questa, od almeno un aggionto sarà estratto dai villaggio unito, se questo comprenderà più di venti di detti focolari.

Art. 25 – Organizzazione dei mandamenti. Le Comunità aventi meno di cinque mila abitanti formeranno tra di esse un mandamento sino alla sudd.a concorrente, e non più di sei mila abitanti per l’amministrazione della giustizia, e l’organizzazione della guardia nazionale. Il Capo-luogo ne sarà la Comunità posta più nel centro, ed in comodità delle altre, per il che si avrà sovra tutto riguardo a’ fiumi, e torrenti.

Art. 26 – Vi sarà in cadun Mandamento, e Comunità avente più di cinque mille abitanti, un Agente Nazionale, un Giudice per gli affari civili, un Giudice per gli affari criminali, un Conservatore de’ beni nazionali, un Comandante della Guardia Nazionale, ed altrettanti capitani, luogotenenti e sotto-tenenti quante Comunità, o sezioni delle medesime vi si trovano di mille abitanti.

Art. 27 – Gli amministratori delle Comunità uniti personalmente in assemblea elettorale nel capo-luogo, ovvero in caso di legittimo impedimento per mezzo dei rispettivi Sindaci, che ne porteranno i voti individuali per atto consulare, eleggeranno li Giudici e loro segretari, il Conservatore, e gli ufficiali della Guardia Nazionale. Il Comandante di questa sarà eletto dall’Agente Nazionale durante la guerra, e lo stato di rivoluzione.

Art. 28 – Agenti nazionali. Gli Agenti Nazionali di cadun mandamento, o Comunità  di cinque mila abitanti, sono nominati pendente la guerra dai Commissari del Governo Francese. Devono avere l’età di anni venticinque compiti, e sapere sufficientemente le due lingue.

Non possono intraprendere cosa alcuna da loro medesimi, ma sono incaricati di vegliare sovra tutte le autorità costituite tanto civili che militari del loro distretto durante la guerra, e lo stato di rivoluzione.

Non possono sotto alcun pretesto allontanarsi dalle disposizioni dei presente progetto.

Art. 29 – Consiglio degli Agenti Nazionali. Li suddetti agenti Nazionali formano sotto la presidenza di quello del capo-luogo della provincia, un Consiglio, che si radunerà ivi l’ultimo giorno di cadun mese, per esaminare, se il progetto sia eseguito in tutta la provincia; udire le doglianze che possono loro essere portate sulle contravvenzioni delle autorità costituite, e prendere le opportune misure in conseguenza, informandone sempre il Comitato centrale, di cui infra. Il suddetto Consiglio farà pure rimettere una copia autentica dei processi verbali delle sue sessioni all’amministrazione della provincia.

Art. 30 – Lo stesso Consiglio è il tribunale competente sino alla pace per conoscere, e decidere dei delitti di lesa-nazione, e controrivoluzione, sulle formazioni, che saranno prese dall’Agente Nazionale del luogo del commesso delitto; e sino all’epoca espressa negli articoli 48, 78, per confermare, o riparare le sentenze dei Giudici, e Prefetti portanti pena di morte, confisca, o di più di cinque anni di detenzione, sulla relazione, che gliene sarà fatta dallo stesso agente. Si avrà per delitto di lesa-nazione, e controrivoluzione qualunque monopolio di generi, e merci di prima necessità.

In tutti li giudizi sovra espressi il giudice, o Prefetto del luogo del commesso delitto, o che avrà proferta la sentenza, di cui si tratta, dovrà intervenire alla relazione, e dare il suo voto come gli altri giudici.

Art. 31 – Conservatori di beni nazionali. I Conservatori de’ beni nazionali in cadun Mandamento, e Comunità di cinque mille abitanti, dovranno prendere cognizione, e tenere un registro regolare di tutti li beni, redditi, ed effetti situati nel loro distretto, o devoluti alla Nazione per qualunque causa, o stati applicati alle Comunità in seguito al disposto dell’art. 6: di quel registro ne rimetteranno una copia autentica provinciale.

Veglieranno all’assicurazione, e conservazione di detti beni, redditi ed effetti ritenuto il disposto dagli articoli 7, 10, ne solleciteranno la vendita o l’affittamento ai pubblici incanti, presso le rispettive Comunità nelle solite forme, ed i pagamenti nelle mani di rispettivi esattori, o del tesoriere della provincia.

Prenderanno memoria in iscritto di tutte le istanze, ed offerte, che verranno loro a  tale riguardo fatte dai Particolari, e ne spediranno a questi l’opportuno certificato.

Conseguiranno un beneficio di… per cento sovra tutte le vendite e locazioni, così pure sovra tutte le multe, le indennisazioni, che fossero ordinate in odio dei danneggiatori di essi beni; e ciò mediante dovranno pagare il loro segretario, supplire a tutte le altre avarie del loro ufficio.

E finalmente renderanno conto in cadun semestre dello stato delle loro operazioni all’Amministrazione della provincia.

Art. 32 – Autorità provinciali. La divisione dello Stato in provincie, sotto la  denominazione del Capo-luogo, è mantenuta. Vi sarà in cadun Capo-luogo di provincia un’amministrazione composta di tre, o cinque membri secondo la maggior, o minor estensione, e popolazione della provincia a giudizio degli elettori, un tesoriere del denaro nazionale, un Prefetto per gli affari civili, un Prefetto per gli affari criminali, ed un Ispettore della Guardia Nazionale.

Art. 33 – Li Giudici, li Membri dell’amministrazione del Capo-luogo, e li Sindaci di tutte le altre Comunità (le quali rappresenteranno in tal parte il Consiglio, e ne porteranno il voto per atto consulare) uniti in assemblea elettorale di detto Capo-luogo della provincia, procederanno primieramente alla nomina di due Prefetti, e loro Segretari; e quindi unitamente ai due Prefetti eletti passeranno alla nomina dei membri dell’Amministrazione provinciale, e nello stesso modo ne rimpiazzeranno uno a sorte in fine di cadun anno civile.

Art. 34 – Amministrazione provinciale. Alla suddetta Amministrazione provinciale, il di cui presidente si cambierà ogni mese a turno, spetta la giurisdizione sovra tutte le amministrazioni delle Comunità, e li Conservatori Nazionali di sua privincia, e così sovra tutti gli oggetti, che li riguardano.

La stessa amministrazione elegge colle dovute cautele il suo segretario, il tesoriere della provincia, e l’Inspettore della Guardia Nazionale finché sia rimesso in attività il ministro della guerra.

Procede anche al riparto delle contribuzioni tra le Comunità di sua dipendenza; e spedisce i passaporti per l’estero, previo sempre il sentimento ragionato della rispettiva Amministrazione Comunale; li quali passaporti però, come altresì quelli spediti a norma dell’art. 21 dovranno nello stato di guerra, e di rivoluzione, essere visati dai rispettivi Comandanti militari, od Agenti Nazionali.

Art. 35 – Inspettori della Guardia Nazionale. L’inspettore della guardia nazionale come sovra eletto dovrà tenere un registro regolare di tutti gli ufficiali, e sotto-ufficiali della guardia; dare ai Comandanti, e Capitani gli ordini opportuni per l’organisazione, e mantenimento della medesima, e farne la rivista ogni sei mesi.

Art. 36 – Guardia Nazionale. La Guardia Nazionale è composta di tutti li cittadini dall’età di venti a quella di sessant’anni. La medesima non sarà però messa in attività durante la guerra, e lo stato di rivoluzione, finché li Commissari del Governo Francese, conosciuto lo spirito degli abitanti, vi prestino il loro consenso; al quale potrà far anche luogo la richiesta, che loro ne fosse fatta dagli agenti nazionali, ed eziandio dagli Amministratori delle Comunità sotto la loro responsabilità, ove questi possedano tra tutti un patrimonio di lire centomila, o prestino per tale somma idonea cauzione.

Accadendo di doversi far marciare la Guardia Nazionale contro il comune nemico, la prima requisione cadrà su tutti i nubili, e celibi dell’età sopra espressa.

Art. 37 – Legione d’ordinanza. Oltre la Guardia Nazionale si formerà un Corpo d’ordinanza sotto il nome di Legione Piemontese; nella quale pendente la guerra, e lo stato di rivoluzione saranno solamente ricevuti li soggetti cogniti ai patrioti, o che avranno in loro favore dei certificati delle amministrazioni, o verranno raccomandati d’una Società popolare. Questa Legione sarà soltanto destinata a combattere contro gli Austriaci, ed altri stranieri loro alleati, e sarà sotto gli ordini di un Comandante francese.

Il soldo, e le altre spese per il mantenimento di detta Legione saranno proporzionalmente ripartite su tutto il paese occupato dalle truppe francesi, o ridotto a governo repubblicano ed a questo fine sarà creata dal Commissario del Governo Francese una commissione militare composta per la metà almeno di patriotti piemontesi; e finché da sudd.a Commissione non sarà messa in attività, le sudd.e spese saranno prelevate sulle contribuzioni, che fossero imposte per l’armate Francesi e la legione mantenuta sul piede di queste.

Art. 38 – Giudici e Prefetti. Li Giudici tanto pel civile, che pel criminale dovranno essere legali dell’età di anni 25, o notai dell’età d’anni trenta compiti. La medesima età d’anni trenta oltre la qualità di legali dovranno avere li Prefetti.

Li Giudici e Prefetti per gli affari criminali ed i loro segretari saranno stipendiati dalle Comunità, Mandamenti, Provincie rispettive; ma i Giudici, e Prefetti per il civile continueranno a percevere (sic!) i loro diritti secondo la tariffa.

Art. 39 – Li Giudici e Prefetti conosceranno, e decideranno tutte le cause fra gli abitanti della rispettiva loro giurisdizione secondo le leggi, e consuetudini del paese; ma non potranno sotto pena della refezione dei danni, e della sospensione in caso di recidiva, prolungare la decisione di veruna causa di non maggior valore di lire cento oltre le due udienze; e per gli affari di maggior rilievo dovranno alla terza udienza assegnarne almeno la causa a sentenza, e questa prononciare fra il termine della legge prescritto. Vi dovrà aver udienza avanti il Giudice, o Prefetto ogni qualvolta una delle parti presenterà qualche comparizione, o cedola nell’ora della monizione. Non sono però compresi nel numero di dette udienze gli atti necessari farsi per l’ocular inspezione o per l’esame di testimoni. Quanto alle dilazioni nulla resta innovato; bensì strettamente inculcata l’esatta osservanza della legge.

Art. 40 – Procuratori. È lecito a ciascheduno di farsi rappresentare in giudizio  dalla persona più benevisa, purché sia maggiore, letterato e munito di procura speciale. I Procuratori però, ed i Notai potranno continuare il loro patrocinio nelle cause dei convenuti come per l’avanti, e saranno considerati quai difensori d’officio di tutte le persone indifese.

Art. 41 – Corte d’Appello ed assessori. Li prefetti non potranno pronunciare alcuna sentenza in giudicio di appello senza l’intervento di due assessori legali, od in difetto notai dell’età sovra espressa all’art. 38; li quali saranno presi a torno fra li non interessati nella causa. Gli assessori avranno soltanto voto consultivo, il quale dovrà però sempre esser tenorizzato nella sentenza, e comprovato dalla loro signatura.

L’interposizione dell’appello dalle sentenze dei Prefetti al Magistrato supremo nazionale avrà il suo effetto devoluto all’evenienza del caso, di cui all’art. 78, ma non ne sospenderà frattanto l’esecuzione.

Art. 42 – Doveri dei Giudici e Prefetti. Li Giudici e Prefetti per gli affari criminali e gli Agenti Nazionali per quei processi che sono a loro riservati dall’art. 30  dovranno esattamente uniformarsi alla legge, che prescrive l’assistenza del Segr.o e Procurator fiscale, od in difetto di un Amministratore di Comunità (il quale dovrà essere letterato) a tutti gli atti di loro competenza; sotto le pene portate dalla medesima legge e dall’inabilitazione in caso di recidiva; e saranno tenuti far conseguire dai suddetti Procuratori, ed assistenti fiscali tutti li dritti loro accordati dalla tariffa o verso i rei, o verso le Comunità, le quali subentreranno in questa parte a vece degli in addietro feudatari, ed avranno perciò il loro regresso verso le Finanze Nazionali ne’ rispettivi casi dalla legge contemplati.

Art. 43 – Li Giudici e Prefetti saranno in caso di morte, ed al fine del triennio rimpiazzati nella forma portata dagli articoli 27, 33.

Il Giudice, e Prefetto per il civile farà le fonzioni del Giudice e Prefetto per il criminale, e viceversa, in caso di legittimo impedimento di uno di essi.

Art. 44 – Li Prefetti si guarderanno dal pregiudicare in modo alcuno l’ordinaria giurisdizione de’ Giudici, massime coll’ammettere nanti il tribunale d’appello articoli immaturi, ed indecisi di cause vertenti nanti detti Giudici.

Sino all’epoca contemplata nell’art. 78 si farà luogo all’appello dalli Giudici ai Prefetti per li giudicati criminali, come per li civili, esclusi li casi di contumacia, e li delitti dalla legge considerati per minimi, e leggeri, ritenuto quanto agli altri il disposto dell’art. 30.

Li rei all’occasione della intimazione della sentenza dovranno essere chiaramente diffidati delle disposizioni come sovra militanti in loro favore.

La tortura ad eruendam resta abolita.

Art. 45 – Li prigionieri di Stato per fatti anteriori alla rivoluzione, e li detenuti per debiti civili, saranno immediatamente rimessi in libertà: e così pure gli inquisiti di delitti, il di cui titolo non porti pena maggiore di anni due di detenzione qualunque, con che questi ultimi si sottomettano in iscritti, e nei registri tanto della comunità, che del Tribunale del loro domicilio, di bene, ed onestamente vivere per l’avvenire; e perciò in caso di recidiva saranno loro gli stessi delitti nuovamente imputati.

Art. 46 – Notariato, ed insinuazione. Quanto al Notariato, ed alla Insinuazione nulla resta innovato. Li Notai, ed Insinuatori continueranno nel loro esercizio come per l’avanti, e si chiameranno Notai, ed Insinuatori Nazionali. Gli Stabilimenti, prerogative, e doveri rispettivamente annessi a detti offici saranno puntalmente mantenuti, ed eseguiti sotto la particolar vigilanza delli Prefetti quali conservatori nati del tabellone.

Art. 47 Età, e prerogative dei funzionari pubblici. Tutti gli impiegati, e fonzionari pubblici, compreso quanto al militare li Comandanti, ed Inspettori della Guardia Nazionale, ed eccettuati quelli, per i quali si è prescritta un’età più avanzata, dovranno avere l’età di 25 anni compiti. Gli anziani di età fra gli eletti, e dopo questi gli ammogliati, o vedovi avranno a parità di voto la preferenza. Dovranno inoltre essere cittadini piemontesi a termini dell’art. 2, quest’ultima disposizione però non riguarda gli agenti Nazionali, che sono di nomina dei Commissari del Governo Francese fino alla pace.

Nessuno potrà ricusare l’impiego, a cui sarà legittimamente eletto, salvo per causa di età settuagenaria, o di infermità abituale, o per immunità derivante dal numero di dodici figlioli.

Art. 48 – Comitato Centrale. Il centro di tutte le amministrazioni del paese occupato dall’armata francese, o ridotto a Governo repubblicano, sarà presso li Commissari del Governo Francese, o sia presso il Comitato Centrale, che verrà da’ medesimi organizzato per la metà almeno di patriotti piemontesi; e ciò finché la Capitale sia libera, e ridotta allo stesso Governo, e che gli offici, e magistrati in essa stabiliti abbiano ripresa la loro attività ordinaria, oppure che la Convenzione Nazionale sia altrove convocata; ed in questi casi il suddetto Comitato resterà soltanto di vigilanza sino alla pace generale.

Una delle principali cure del suddetto Comitato centrale sarà di vegliare alla conservazione delle proprietà, degli archivi, e carte pubbliche per impedirne ogni guasto, e detrimento.

Art. 49 – Metrise. Non si pagherà più alcuna tassa, od emendamento per passare metrisa, salvo il dritto di vacazione all’officio del Prefetto, o del Presidente dell’Amministrazione provinciale, avanti l’uno dei quali, finché il Tribunale di commercio sia riorganizzato, si presenterà a sua scelta l’artista col certificato di suo apprendisaggio, e farà il capo d’opera di sua arte.

Il Prefetto, o Presidente suddetto prenderà per mezzo del Segretario il giudizio in iscritto di due esperti separatamente, senza loro nominare il soggetto. Se gli esperti discordano fra di loro ne sentirà un terzo, e su tale giudizio o accorderà, o rifiuterà la patente.

Art. 50 – Collegi ed Università. Le scuole, e collegi per l’educazione della gioventù saranno mantenuti aperti, e le lezioni si continueranno come per lo passato; e tostoché la Città di Torino sarà libera vi si riaprirà pure l’Università degli studi, che sarà chiamata Università Nazionale.

In tutti li collegi sarà subito stabilita dopo la rettorica una classe di aritmetica, geografia, ed elementi della lingua Francese.

Li Professori, e Maestri si impiegheranno con tutto il calore nell’insinuare ai loro allievi l’amore per il governo repubblicano, e delle virtù che ne sono le basi, quelli che osassero di fare delle insinuazioni diverse saranno trattati come controrivoluzionari, e nemici della patria, e banditi dal Piemonte libero.

Art. 51 – Testamenti. Gli ascendenti, e quelle persone, che per essere senza prole sono dalla legge considerate quasi ascendenti, come il zio, la zia tanto paterni che materni, potranno conformandosi alle leggi, che prescrivono la forma estrinseca, ed intrinseca, degli atti di ultima volontà, disporre della metà della loro eredità solamente: l’altra metà si devolverà ipso jure a quelli, che hanno il dritto di legittima successione.

Ogni sorta di sostituzione fidecomissaria resta abolita; e si avrà per fitta in frode di questa legge ogni instituzione tendente a tener in sospeso la successione per più di un grado, o sia generazione.

Art. 52 – Vantaggi dei cadetti. Gli in-addietro nobili cadetti oltre quanto hanno già conseguito, od hanno ragione di conseguire per le disposizioni dei loro genitori, ed antenati, od in dipendenza di convenzioni seguite coi foro fratelli primogeniti a tal riguardo, conseguiranno ancora una legitima sovra li beni, o li fondi stabili allodiali attualmente posseduti da essi primogeniti, nel modo e proporzione dalla legge stabiliti. Quei de’ suddetti cadetti, che non hanno ancora conseguito cosa alcuna, o fatto alcun contratto delle suddette loro ragioni, avranno diritto ad una eguale condivisione.

Art. 53 – Matrimoni. Li genitori non potranno ricusare il consenso al matrimonio de’ loro figliuoli giunti all’età di venticinque anni compiti, o la dote alle figlie, che vorranno maritarsi compiti che avranno gli anni ventuno.

Art. 54 – Il matrimonio è libero fra tutte le persone poste ne’ gradi non proibiti secondo la computazion civile, mediante la pubblicazione ed affissione precedente di giorni quindici nel modo, e forma prescritti per gli altri atti civili soggetti a tale solennità, e la registrazione del contratto nei registri della Comunità per mezzo degli ufficiali a ciò deputati come nell’art. 23, dopo che le parti avranno in pieno Consiglio dichiarata la loro volontà di unirsi in matrimonio, ed il Sindaco avrà formalmente prononciata a nome della legge la loro unione.

Art. 55 – Registrazioni delle nascite, matrimoni e decessi. La registrazione ne’ registri communitativi del luogo della nascita, matrimonio, e decesso dentro le ventiquattr’ore, e dell’ordinario domicilio, degli individui dentro il mese, resta d’ora in avanti indispensabile per gli effetti civili, che ne devono derivare; e dovrà essere preceduta dalle opportune cautele per assicurare la qualità del fatto, e la identità delle persone, di cui si tratta.

Presentandosi però da chi vi appartiene dentro li premessi rispettivi termini ai suddetti ufficiali un certificato, od estratto parochiale in debiti forma comprovante la nascita matrimonio, o decesso, la concessione in registro delle testimoniali di tale presentazione, e la successiva tenorisazione del certificato, od estratto di conservarsi pure negli archivi, servirà senz’altra formalità di legale registrazione.

Art. 56 – Cause matrimoniali. Le cause di matrimonio, o di divorzio saranno portate avanti il Prefetto della provincia, il quale procederà in tali cause con tutta la gravità, e decenza propria del suo ministero, e prononcierà la sentenza sempre coll’assistenza di due assessori come ne’ giudici di appello.

Le cause che secondo la legge fanno luogo alla separazione di corpo indefinitiva, o per un tratto più lungo d’anni due, faranno sempre luogo al vero divorzio, qualora non vi esiste prole dei coniugati.

Art. 57 – Affittamenti. Non si potrà né direttamente, né indirettamente dare in affitto ad una sola persona o Società una quantità di beni fruttante un annuo reddito maggiore di lire diecimila sotto pena della confisca del sovrapiù de’ beni affittati. Gli affittavoli anteriori di latifondi di maggior reddito sono posti sotto la particolare vigilanza di tutte le autorità constituite, e di tutti li cittadini zelanti della libertà ed eguaglianza repubblicana.

Art. 58 – Regolari. La legge vieta ai regolari tanto dell’uno, che dell’altro sesso sotto pena dell’espulsione dallo Stato, di ricevere d’ora in avanti alcun individuo nei loro Conventi, e Monasteri per admetterlo alla vestizione, o professione di voti, come altresì di funzionare in pubblico e di immischiarsi in verun conto, e sotto qualunque pretesto negli affari dei secolari.

Li novizi dell’uno, e dell’altro sesso che non hanno ancora fatti li detti voti, si restituiranno indilatamente alle case loro e rientreranno in tutti li diritti di famiglia, come se nulla fosse avvenuto. Tutti quelli che avranno già fatti li voti, potranno a loro scelta continuar ad abitare, oppure abbandonare li rispettivi Conventi, e Monasteri li quali saranno obbligati a loro restituire sortendone tutto quanto vi hanno recato entrandovi: ciò che loro servirà di legitima se maschi, o di dote, se femmine; quale legittima, o dote sarà nulla dimeno supplita sino al giusto importare seconda la legge dagli genitori, o da quelli che ne hanno raccolta la successione.

Nessuno potrà molestare le Monache, che restando nei loro Monasteri ne sortiranno giornalmente per i loro affari, e sempre quando loro piacerà, sotto pena di lire cento per ogni menoma contravvenzione, e bisognando dell’arresto personale del contravventore.

Art. 59 – Riunione de’ Conventi e Monasteri. Gli Agenti e Conservatori Nazionali, e gli Amministratori delle Comunità sono indistintamente incaricati di sollecitare presso i vescovi, curati o vicari ecclesiastici, e di eseguire in caso di loro rifiuto, d’accordo colla Amministrazione provinciale, l’unione dei Conventi, o Monasteri per mezzo d’individui, tantoché sarà possibile, del medesimo ordine. L’unione si praticherà nei Conventi, e Monasteri posti nelle Città più popolate, ed a misura della diminuzione degli individui, di modo che tutte le piagge di cadun Convento, e Monastero destinato alla riunione, siano sempre occupate.

Art. 60 – Beni di regolari - Loro trattamento. Li beni de’ regolari dell’uno e dell’altro sesso sono devoluti alla Nazione. Gli individui, che rimangono in Convento, o Monastero, o che sono trasferiti ad un altro come sovra, riceveranno dalla Nazione per mezzo dei tesorieri provinciali, od esattori di Comunità rispettivamente, un’annua pensione vitalizia di lire quattrocento valor monetale a semestri anticipati.

Competeranno per un tal effetto a detti individui, e per essi al rispettivo Convento, e Monastero, in contraddittorio del Conservator Nazionale del luogo, tutte le azioni reali sovra qualunque fondo spettante ai Conventi, e Monasteri del loro ordine. Il disposto però di questo articolo non riguarda li mendicanti.

Art. 61 – Abbazie. Li beni delle abbazie sono parimenti devoluti alla Nazione, le abbazie soppresse, ed il loro territorio riunito alla Diocesi Vescovile limitrofa più a portata, od avente la minor estensione. Gli in addietro Abbati percepiranno come sovra un’annua pensione di lire mille, se non hanno altronde di che vivere.

Art. 62 – Capitoli - Benefizi. Sono egualmente soppressi li Capitoli, e Collegiate, e li beni della Massa devoluti alla Nazione. Li beni affetti a caduna Prebenda o Canonicato continueranno ad essere usufruiti dal già Canonico, che non avrà altra sussistenza, sino al suo decesso per la concorrente di lire ottocento; il sovrapiù spetterà alla Nazione; sovra del che li Conservatori Nazionali potranno convenire collo stesso possessore colle opportune cautele. Il medesimo si praticherà a riguardo di tutti gli benefici, e beneficiati non Curati.

Art. 63 – Li beni affetti alle Chiese Parochiali sono alle medesime integralmente mantenuti. Se il Paroco, o Curato viene ad emigrare, o decedere, sarà nominato dalli preti della Comunità, o Parochia di gradimento dell’Amministrazione Comunale, la quale avrà a tal effetto il dritto di esclusiva per una volta tanto.

Se li preti ricusano di eleggere il vicario, la elezione ne sarà fatta da un’assemblea del popolo di quella Parochia giusto il disposto degli articolo secondo e decimo settimo.

Art. 64 – Vescovati. Li Parochi, Curati, o Vicari Parochiali unitamente ai preti della Diocesi eleggeranno il Vicario Vescovile in caso di emigrazione, o decesso del Vescovo. Li Vescovi, e Vicari nominati come sovra gioiranno di un annuo trattamento di lire cinque mila valore monetale. Li beni del Vescovado apparterranno alla Nazione sotto l’ipoteca per il suddetto trattamento.

Art. 65 – Diocesi. Il distretto delle Diocesi sarà lo stesso che quello delle rispettive provincie, eccetto le provincie di Cuneo, Voghera e Pallanza, che apparterranno alle Diocesi di Mondovì, Tortona, e Novara rispettivamente come prima.

Li Vescovadi di Fossano, e Bobbio in caso di emigrazione, o decesso del vescovo saranno uniti proporzionatamente alle rispettive provincie nelle quali sono situati.

Art. 66 –  Ordini sacri. Durante la guerra, e lo stato di rivoluzione, e finché non venga dalla Convenzione Nazionale rivocata la seguente disposizione, resterà sospesa la collazione dell’Ordine, che toglie all’individuo la libertà di rimanere al secolo. Il Comitato centrale prenderà le opportune misure per assicurare l’esecuzione del presente articolo.

Art. 67 – Decime, e diritti di stola. Non si darà più azione alcuna né personale; né reale per le decime di qualunque natura, o provenienza esse siano; e neppure per li dritti chiamati di stola. Se il Curato, o Vicario Parochiale non ha altro mezzo di assistenza, gli verrà supplita la congrua oltre l’abitazione sino alla concorrente di lire ottocento nelle Comunità, e Parochie non aventi più di mille abitanti, di mille lire per quelli da mille a tre mille abitanti, e di lire 1200 per ogni maggior popolazione.

Se il curato, o Vicario esiggerà la decima, od alcuno de’ detti dritti di stola nella menoma porzione perderà ogni diritto ad sudd.o supplemento per tutta l’annata.

Il Prescritto supplemento di congrua verrà portato nella categoria delle spese locali.

Art. 68 – Preti institutori. Resta vietato ai preti l’applicarsi all’educazione della gioventù secolare, salvo gli amministratori delle rispettive Comunità si rendano responsabili per essi, che non daranno né direttamente, né indirettamente alcuna instruzione contro il Governo. Quelli de’ preti che vigevano della suddetta professione, saranno collocati in qualche convento a loro scelta, ed ivi gioiranno dello stesso trattamento accordato agli altri individui che vi dimorano.

Art. 69 – Libertà della stampa. La legge riconosce la libertà della stampa: tale libertà però non potrà mai estendersi a censurare né direttamente, né indirettamente la natura del Governo, che verrà adottato dalla Nazione, o dai noi legitimi rappresentanti.

Art. 70 – Legge somptuaria. Gli abiti ornati d’oro e di argento, oppure di broderie; il porto di diamanti ed altre gioie, e pietre preziose: le carrozze e portantine di lusso; la pluralità dei domestici dello stesso sesso; sono abusi intollerabili nello stato repubblicano.

Quelli che li commetteranno saranno per la prima volta multati nella somma di lire trecento a beneficio della Nazione; nel doppio per la seconda; e per la terza volta colla sospensione per un quinquennio dall’esercizio dei dritti onorifici della cittadinanza; dai quali verranno eziandio perpetuamente esclusi in caso di ulteriore recidiva.

Art. 71 – Immunità. Non sussiste più alcuna sorta di immunità, né reale, né locale, né personale, salvo quella derivante dal numero di dodici figliuoli.

Si potrà chiamare qualunque persona in giudizio avanti li rispettivi giusdicenti. Nondimeno non si potrà procedere contro la persona dell’ecclesiastico in dipendenza di azione, o giudicato civile.

Li Vescovi e Vicari vescovili potranno essere evocati in giudizio solamente avanti li Prefetti, li quali giudicheranno in tali cause coll’assistenza di due assessori nelle cause di appello.

Art. 72 – Progressività di pesi spirituali - Confraternite. La legge non riconosce più alcuna condizione, obbligo, o peso spirituale progressivo annesso alla goldita (sic!) di beni di famiglia, né alcune confraternite, compagnie, ed altre simili corporazioni, le quali restano sin d’ora soppressi; il loro locale, ed i loro fondi appartengono alla Nazione sotto l’amministrazione dei Conservatori avanti stabiliti.

Art. 73 – Locali delle Chiese. Non si potrà mai occupare il locale di alcuna Chiesa Parochiale per usi secolari, salvo per le assemblee comunali; e saranno bensì a tali usi in caso di bisogno, applicate le Chiese de’ regolari, e delle confraternite soppresse.

Art. 74 – Campane. Nell’occasione di decesso, o di accompagnamento del cadavere sia alla Chiesa, che alla sepoltura, non si potranno suonare le campane, né cantare ad alta voce le solite preci. Non si potranno similmente più suonare le campane in occasione del cattivo tempo.

Art. 75 – Opere pie. Li Monti di pietà, gli ospizi tanto di carità, che degli infermi, ed altri pii instituti pel sollievo dei poveri sono mantenuti nello stesso stato. Resta proibito sotto le più gravi pene di intaccare i loro fondi, e beni, che sono sotto la salvaguardia della legge, e sotto la vigilanza di tutte le amministrazioni, di tutti gli onesti cittadini.

Art. 76 – Società Popolari. In tutti li Capo-luoghi di mandamento e comunità di cinque mila abitanti, sarà stabilito un locale, dove quelli potranno adunarsi in società popolare tutti li giorni festivi sotto la presidenza del più vecchio fra i letterari per la prima volta, e quindi di quello, che verrà a tal posto eletto ogni trimestre.

Nessuno potrà introdursi in tali adunanze con veruna sorta d’armi né coperte, né discoperte sotto pena di esserne escluso per un anno intero. I militari in attività di servizio potranno anche intervenirvi senz’armi, ma non avranno voce deliberativa, e verrà loro assegnato, come pure alle donne, un posto a parte.

Le sessioni non potranno mai durare più di tre ore, né prottarsi a notte. La prima parte ne sarà occupata nella lettura delle novelle, fogli pubblici, la seconda in discorsi, ed istruzioni al popolo: ed in terzo luogo si sentiranno le mozioni, le quali non potranno avere altro soggetto che di presentare dei ricorsi alle autorità costituite per la esecuzione delle leggi.

Se la mozione verrà approvata dalla pluralità degli astanti per seduta e levata in piedi, o per alzamento del cappello conforme verrà da principio adottato, e si sarà perciò deliberato di passare alla signatura individuale del ricorso, il Presidente dovrà precedentemente interrogare in presenza di due scrutatori cadun individuo, che si presenterà per segnare al fine di accertarsi, se detto individuo abbia ben inteso l’oggetto della mozione, ed i motivi della deliberazione; ed accorgendosi del contrario non gli permetterà di segnarsi, salvo che li detti due scrutatori opinassero diversamente, ed approvassero la segnatura.

Ogni altra società particolare, e privata, che si occupi di affari politici, sarà riguardata come sospetta, se non sarà notificata alle rispettive autorità costituite.

Art. 77 – Capitale. Se la città di Torino non si renderà alle intimazioni, che le verranno fatte per parte del governo repubblicano, o se li suoi abitanti prendessero le armi per rinforzare la guarnigione, essa decaderà dalla prerogativa di capitale, e la Convenzione Nazionale sarà convocata in qualche altra città centrale, che si sarà maggiormente dimostrata in favore della rivoluzione.

Art. 78 – Indipendentemente dal caso espresso nell’articolo precedente, tostoché la città di Torino sarà libera, li Magistrati ed offici in essa stabiliti, come pure il Corpo dei Decurioni ripiglieranno la loro attività ordinaria e continueranno provvisoriamente ad esercire le rispettive loro funzioni a nome del Popolo finché venga altrimenti dalla Convenzion Nazionale ordinato. Si procederà frattanto dal Comitato Centrale al rimpiazzamento de’ membri, ed uffiziali sospetti di attaccamento all’antico regime per mezzo di patrioti riconosciuti: dopo del che il sudd.o Comitato resterà soltanto di vigilanza sino alla pace, e cesseranno le fonzioni commesse al Consiglio degli Agenti Nazionali per l’articolo 30.

Il Senato si intitolerà “Senato di Piemonte” ed il Magistrato assumerà il nome di Conservatoria Generale Nazionale, ed avrà giurisdizione sovra tutte le amministrazioni provinciali, li Conservatori, e Notai, e continuerà provvisionalmente ad amministrare il  patrimonio della Nazione.

Art. 79 – Convocazione della Convenzione Nazionale. Nel sovra espresso caso della libertà della Città di Torino, o che venisse determinato di convocare altrove la Convenzione Nazionale, si procederà a tale convocazione a diligenza tanto del Comitato Centrale, che delle amministrazioni di provincia e di tutti gli agenti nazionali.

Per il suddivisato effetto tutti li Mandamenti, e Comunità di cinquemila abitanti, nomineranno quattro elettori, li quali si uniranno subito nel Capo-luogo della provincia, ed ivi nomineranno un deputato in ragione di 12 m. abitanti.

Ciascun deputato dovrà immediatamente trasferirsi nel luogo della Convenzione dove sarà provveduto alla sua sussistenza dall’amministrazione del luogo medesimo, con designazione del locale provvisionalmente destinato per le adunanze.

Art. 80 – Il presente progetto sarà stampato nelle due lingue, pubblicato, ed affisso, affinché ognuno possa prenderne notizia, ed uniformarvisi. Tutte le leggi non state in esso o espressamente, o tacitamente derogate, saranno in osservanza come prima, e finché venga altrimenti stabilito dalla Convenzione Nazionale, a cui si rimette l’opera della rigenerazione dello Stato.

 

 

 

 

 

FONTE:

A. Aquarone, M. D’Addio e G. Negri, Le Costituzioni italiane, Edizioni Comunità, Milano 1958.




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